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Decisione

35.2023.47

Riconosciuta competenza ratione loci del TCA, trattandosi di un ricorso interposto da uno dei due ass. LAINF dell'assicurata (domiciliata in TI). Ammesso intervento di un inf. di tragitto, da qualific

11 settembre 2023Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I cosiddetti infortuni di

tragitto, ossia quelli che accadono sul percorso che l’assicurato deve

seguire per recarsi al lavoro o viceversa, sono considerati non professionali.

Un’eccezione a tale regola riguarda coloro che lavorano alle dipendenze di un

datore di lavoro meno di 8 ore alla settimana. In questo caso, gli infortuni

occorsi sul tragitto tra il loro domicilio e il luogo di lavoro e viceversa,

sono reputati infortuni professionali (cfr. art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione

con l’art. 13 cpv. 2 OAINF).

L’esistenza di un infortunio

professionale presuppone una stretta connessione tra lavoro e tragitto

effettuato. Tale rapporto non viene meno a causa di una sosta o di un indugio

di un’ora, qualunque ne siano i motivi. Qualora esistano dei motivi

qualificati, la relazione non viene meno neppure nel caso in cui tale durata

venga oltrepassata (cfr. DTF 116 V 353).

Per quanto qui d’interesse, va

ancora segnalato che l’art. 130 OAINF, nella versione in vigore a far tempo dal

1° gennaio 2017 (in precedenza, era in vigore l’art. 6 OAID che aveva il

medesimo tenore), prevede, al suo capoverso 1, che se l’assicurato è un

lavoratore dipendente che consegue un guadagno intermedio secondo l’articolo 24

LADI, in caso di infortuni professionali spetta all’assicuratore dell’azienda

interessata versare l’indennità.

Il capoverso 2 della disposizione

d’ordinanza appena citata recita invece che se in caso di guadagno intermedio

interviene l’assicurazione contro gli infortuni non professionali (nella

versione tedesca: “Sofern der Zwischenverdienst die Versicherung gegen

Nichtberufsunfälle begründet (…)”, in quella francese: “Si le gain

intermédiaire fonde l’assurance contre les accidents non professionnels (…)”, l’assicuratore dell’azienda

interessata versa le corrispondenti indennità per gli infortuni non

professionali che si verificano nei giorni in cui il disoccupato percepisce o

avrebbe percepito il guadagno intermedio. L’articolo 99 capoverso 2 non è

applicabile.

2.7. Nella presente fattispecie, dalle

carte processuali emerge che al momento in cui è accaduto l’infortunio in

discussione, PI 1 percepiva le indennità di disoccupazione e, perciò, era

obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni non professionali presso l’CO

1.

Nel contempo, ella conseguiva un

guadagno intermedio lavorando alle dipendenze di uno __________ di __________

e, perciò, era assicurata contro gli infortuni presso l’RI 1. Siccome il suo pensum

settimanale era inferiore alle 8 ore (per la precisione era di 6 ore e 30

minuti), erano coperti unicamente gli infortuni professionali in virtù

dell’art. 13 cpv. 1 LAINF e contrario.

Fatte queste premesse, il TCA

rileva che, secondo l’CO 1, l’assicurata sarebbe rimasta vittima di un

infortunio professionale ex art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF, posto che l’evento è

accaduto sul posto di lavoro, rispettivamente immediatamente dopo il lavoro,

dove anche il nesso fattuale tra la presenza sul luogo di lavoro e l’attività

professionale deve essere riconosciuto. Tuttavia, sempre secondo l’istituto

convenuto, anche qualora i presupposti di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF

non fossero adempiuti, si tratterebbe comunque di un infortunio professionale.

In effetti, dato che presso lo studio dentistico PI 1 lavora meno di 8

ore/settimana, giusta l’art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione con l’art. 13 OAINF,

anche un infortunio di tragitto vale quale infortunio professionale. In queste

condizioni, un obbligo a prestazioni a carico dell’CO 1 sarebbe da escludere

alla luce del disposto di cui all’art. 130 cpv. 1 OAINF (cfr. doc. 53, p. 4

s.).

Secondo l’RI 1, invece,

l’infortunio occorso a PI 1 andrebbe certamente qualificato quale infortunio

non professionale. Da una parte, esso è accaduto fuori dai locali dello studio

dentistico, nei posteggi pubblici adiacenti l’immobile. Dall’altra, richiamata

la succitata STF 8C_1029/2010, la norma d’eccezione di cui all’art. 7 cpv. 2

LAINF si applica soltanto a coloro che non godono di una copertura assicurativa

per gli infortuni non professionali, ciò che non è il caso di PI 1, la quale, beneficiaria

d’indennità di disoccupazione, gode di una copertura anche per gli infortuni

non professionali presso l’CO 1 (cfr. doc. I, p. 8 s.).

In merito alla giurisprudenza federale

richiamata dall’RI 1, l’CO 1 ne contesta l’applicabilità al caso di specie, essenzialmente

per il motivo che - diversamente da quella fattispecie, in cui la persona

assicurata aveva più datori di lavoro e almeno presso uno di essi raggiungeva

le 8 ore settimanali - la cassa disoccupazione non può essere considerata un

datore di lavoro presso il quale PI 1 avrebbe lavorato per almeno 8 ore la

settimana (doc. 53, p. 4).

2.8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo

Tribunale non può in primo luogo seguire l’amministrazione convenuta nella

misura in cui pretende che l’evento traumatico occorso all’assicurata andrebbe

qualificato di professionale (già) ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF

(cfr. doc. 53, p. 4).

Secondo la dottrina, la copertura

dell’assicurazione contro gli infortuni professionali inizia con l’arrivo sul

luogo di lavoro e perdura fino a che la persona assicurata lascia il luogo di

lavoro, una volta terminato il lavoro (Basler Kommentar – A. Nabold, art. 7 n.

21). In base alla raccomandazione n.

1/2000 della Commissione ad hoc danni LAINF del 22 novembre 2000 [ultima revisione del 17

novembre 2021], il luogo di lavoro è delimitato dalla recinzione dell’area

aziendale o, in assenza, dai confini dell’area di proprietà o locata. Strade e

vie di accesso, che sono aperte anche al traffico pubblico, non fanno più parte

del luogo di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia locato singoli

locali in un grande immobile, il luogo di lavoro inizia e termina all’ingresso

di quest’ultimo.

Nel caso di specie, le parti

concordano che l’evento traumatico del 4 marzo 2022 è accaduto dopo che PI 1

aveva terminato il lavoro presso lo studio dentistico, allorquando stava per

salire sulla propria autovettura posteggiata nel parcheggio pubblico antistante

l’immobile in cui è ubicato il datore di lavoro, per ritornare a casa.

È dunque pacifico che il sinistro

è capitato all’esterno del luogo di lavoro così definito dalla dottrina e dalla

succitata raccomandazione (in questo senso, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 7 LAINF, n.

34, secondo cui un parcheggio non pubblico oppure un’autorimessa fanno

ancora parte del luogo di lavoro), ad un momento in cui l’assicurata,

terminato il lavoro, era in procinto di fare ritorno al proprio domicilio.

Stante ciò, le condizioni di cui

all’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF non appaiono adempiute (un’applicazione della

lett. a della medesima disposizione di legge, non potrebbe peraltro essere neppure

ipotizzata).

Del resto, non può nemmeno essere

ignorato che la tesi secondo la quale alla presente fattispecie tornerebbe

applicabile l’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF, fatta valere con la decisione su

opposizione impugnata, non è più stata riproposta in sede di risposta di causa

Considerandi

(cfr. doc. III).

In esito a quanto precede, così

come pertinentemente rilevato dal patrocinatore dell’RI 1, il sinistro in

discussione deve essere senz’altro qualificato quale infortunio di tragitto (in

questo senso, cfr. KOSS –

Hürzeler/Kieser, art. 7 LAINF, n. 64, secondo cui il tragitto da/per il lavoro

inizia dalla soglia dell’abitazione privata e termina una volta raggiunto il

luogo di lavoro (e viceversa). Esso è utilizzato per recarsi al lavoro e, al

termine di quest’ultimo, per ritornare a casa), il quale è di regola

reputato non professionale (cfr. Basler Kommentar – A. Nabold, art. 7 n.

35; SBVR Soziale Sicherheit –

Frésard/Moser-Szeless, p. 914 n. 64).

Il TCA deve però ancora valutare

se in concreto è applicabile l’eccezione a questa regola prevista dall’art. 7

cpv. 2 LAINF, riguardante i lavoratori a tempo parziale occupati presso un

datore di lavoro meno di 8 ore settimanali, nel qual caso l’infortunio occorso

all’assicurata sarebbe da considerare professionale.

Come già detto in precedenza, su

questo aspetto i pareri delle parti divergono.

Secondo l’RI 1, l’eccezione di

cui all’art. 7 cpv. 2 LAINF non sarebbe applicabile, in quanto PI 1 godeva già

di una copertura contro gli infortuni non professionali presso l’CO 1 in forza

del combinato disposto degli articoli 1a cpv. 1 lett. b LAINF e 66 cpv. 3bis

LAINF. Determinante ai fini della decisione circa l’applicabilità dell’art. 7

cpv. 2 LAINF, sarebbe l’esistenza di una copertura contro gli infortuni non

professionali, piuttosto che quella di altri datori di lavoro (cfr. doc. I).

Da parte sua, l’istituto

assicuratore resistente fa valere che l’eccezione in questione sarebbe invece

applicabile nel caso di specie, in quanto la cassa disoccupazione non può

essere trattata alla stregua di un datore di lavoro per il quale l’assicurata

lavorava almeno 8 ore la settimana (cfr. doc. 53, p. 4).

In una sentenza 8C_1029/2010 del

20.

aprile 2011, il Tribunale federale ha precisato che nel caso in cui una

persona occupata a tempo parziale presso più datori di lavoro, che in base ad

almeno un rapporto di lavoro è assicurata anche contro gli infortuni non

professionali, s’infortunata nel tragitto per raggiungere un datore di lavoro

presso il quale è coperta soltanto per gli infortuni professionali, si è in

presenza di un infortunio non professionale ai sensi dell’art. 7 cpv. 2

LAINF in relazione con l’art. 13 cpv. 2 OAINF. Stante ciò, il TF ha concluso

che l’assicuratore presso il quale esisteva soltanto una copertura per gli

infortuni professionali, non era tenuto a versare le proprie prestazioni.

La giurisprudenza ha poi

precisato che l’art. 7 cpv. 2 LAINF è volto a mitigare gli effetti che l’art. 8

cpv. 2 LAINF ha sulle persone occupate a tempo parziale con un pensum

settimanale inferiore alle 8 ore e a includere gli infortuni di tragitto nella

copertura assicurativa. Nell’art. 7 cpv. 2 LAINF trova espressione la piena

copertura assicurativa degli infortuni di tragitto (anche) per gli occupati a tempo

parziale voluta dal legislatore, attribuendo un evento accaduto sul tragitto

da/per il lavoro agli infortuni professionali, a condizione che non sussista

una copertura contro gli infortuni non professionali (cfr. DTF 139 V 148

consid. 7.1).

Tutto ben ponderato, il TCA

ritiene di poter fare propria la posizione dell’RI 1. In effetti, alla luce

dello scopo perseguito dal legislatore federale con l’introduzione dell’art. 7

cpv. 2 LAINF, ovvero quello di garantire la copertura assicurativa degli infortuni

di tragitto anche a coloro che, lavorando meno di 8 ore la settimana, non

beneficiano della copertura contro gli infortuni non professionali (per motivi

tecnici attinenti ai premi), l’esistenza come tale di una copertura contro gli

infortuni non professionali presso un altro assicuratore basta per non applicare

la norma d’eccezione di cui all’art. 7 cpv. 2 LAINF.

Del resto, nella DTF 139 V 148

citata in precedenza - successiva alla pronunzia 8C_1029/2010 - la Corte

federale ha ben sottolineato che la qualifica di un infortunio successo sul

tragitto da/per il lavoro, dipende se esiste o meno una copertura

assicurativa contro gli infortuni non professionali (“Die Qualifizierung eines Unfalls, der sich

auf dem Weg zu oder von der Arbeit ereignet, ist demgemäss davon abhängig, ob

eine Versicherungsdeckung für Nichtberufsunfälle besteht oder nicht.”).

In questo contesto, occorre infine

considerare che, nel caso in cui si volesse seguire la tesi dell’assicuratore

convenuto, l’RI 1 si troverebbe a dover assumere un infortunio reputato di

principio non professionale, per il quale non ha percepito alcun premio, quando

è in vigore una copertura contro gli infortuni non professionali (presso l’CO 1)

finanziata in maniera preponderante (nella misura dei due terzi) dai premi

trattenuti sulle indennità di disoccupazione corrisposte ad PI 1 (e per un

terzo dalla cassa disoccupazione – cfr. art. 22a cpv. 4 LADI).

Nella concreta evenienza,

beneficiaria d’indennità giornaliere di disoccupazione, al momento

dell’infortunio in esame PI 1 era obbligatoriamente assicurata contro gli

infortuni non professionali presso l’CO 1. Stante ciò, l’art. 7 cpv. 2 LAINF

non trova applicazione, in modo tale che l’infortunio di tragitto del 4 marzo

2022.

va qualificato quale infortunio non professionale.

In presenza di un infortunio non

professionale, l’art. 130 cpv. 1 OAINF (disposizione che presuppone

l’intervento di un infortunio professionale) non è applicabile alla presente

fattispecie (parimenti inapplicabile è il cpv. 2 dell’art. 130 OAINF, in

quanto, in casu, il guadagno intermedio non fonda l’assicurazione contro gli

infortuni non professionali).

In conclusione, la decisione su

opposizione impugnata mediante la quale l’CO 1 ha negato la propria copertura

assicurativa all’infortunio occorso a PI 1, deve essere annullata. L’istituto

assicuratore convenuto è quindi tenuto ad assumere l’infortunio in questione e

a corrispondere all’assicurata le relative prestazioni legali.

2.9

Con la propria impugnativa, il

rappresentante dell’RI 1 ha postulato l’assegnazione di un’indennità per

ripetibili (cfr. doc. I, p. 10).

Secondo la dottrina, l’art. 61

lett. g LPGA, ai sensi del quale il ricorrente che vince la causa ha diritto al

rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle

assicurazioni, è da interpretare in conformità all’art. 68 cpv. 3 LTF.

Quest’ultima disposizione recita che alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle

organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola

accordate spese ripetibili se vincono una causa nell’esercizio delle loro

attribuzioni ufficiali. Ora, secondo la giurisprudenza federale, gli assicuratori

sociali fanno parte degli organi incaricati di compiti di diritto pubblico

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, n.

219.

ad art. 61).

Stante ciò, all’RI 1,

assicuratore sociale, non vengono assegnate ripetibili.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ L’CO 1 è tenuto a riconoscere

la propria copertura assicurativa all’infortunio occorso a PI 1 il 4 marzo

2022 e a corrispondere a quest’ultima le relative prestazioni legali.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti