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Decisione

35.2023.47

Riconosciuta competenza ratione loci del TCA, trattandosi di un ricorso interposto da uno dei due ass. LAINF dell'assicurata (domiciliata in TI). Ammesso intervento di un inf. di tragitto, da qualificare quale inf. non professionale (vista esistenza di una copertura obblig. per inf. non prof.)

11 settembre 2023Italiano24 min

intermédiaire fonde l’assurance contre les accidents non professionnels (…)”, l’assicuratore dell’azienda

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.47

mm

Lugano

11 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 maggio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

in relazione al caso: PI 1

rappr. da: RA 3

ritenuto in fatto

1.1. In data 4 marzo 2022, PI 1, a quel

momento al beneficio delle indennità di disoccupazione e, perciò, assicurata

obbligatoriamente contro gli infortuni presso l’CO 1, ha riportato, dopo averlo

schiacciato nella portiera della propria autovettura, una lesione al V. dito

della mano sinistra.

Dalle carte processuali si evince

che nel contempo ella realizzava un guadagno intermedio lavorando in qualità di

addetta alle pulizie presso __________ di __________ con un pensum

settimanale di 6 ore e 30 minuti. Quest’ultima attività era assicurata contro

gli infortuni presso l’RI 1 (cfr. doc. 23).

1.2. Con decisione formale del 15 marzo

2023, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al

sinistro del marzo 2022, in quanto si sarebbe trattato di un infortunio

professionale che, in virtù dell’art. 130 cpv. 1 OAINF, andrebbe a carico

dell’assicuratore dell’azienda presso la quale il lavoratore dipendente

consegue un guadagno intermedio (quindi dall’RI 1 - cfr. doc. 43).

Il 23 marzo 2023 l’RI 1 ha

emanato una decisione formale mediante la quale ha anch’essa negato la

copertura assicurativa all’evento traumatico del 4 marzo 2022. Posto che il

sinistro in discussione è accaduto fuori dai locali dello __________, PI 1 sarebbe

rimasta vittima di un infortunio non professionale, non assicurato presso l’RI

1 in quanto ella lavorava meno di 8 ore settimanali. Inoltre, sempre a suo

avviso, in concreto non troverebbe applicazione la presunzione di cui all’art.

7 cpv. 2 LAINF, la quale vale solo per gli assicurati privi di copertura per

gli infortuni non professionali (ciò che non sarebbe il caso di PI 1, la quale,

al beneficio d’indennità giornaliere di disoccupazione, gode presso l’CO 1 di

una copertura anche per gli infortuni non professionali) (cfr. doc. 46).

CO 1 e RI 1 si sono opposte

contro le rispettive decisioni formali (cfr. doc. 49, doc. A42 e doc. A48).

1.3. Con decisione su opposizione del 5

maggio 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.

doc. 53).

1.4. Con tempestivo ricorso del 5 giugno

2023, l’RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione del 5 maggio 2023, l’CO 1 venga condannato a

riconoscere la copertura assicurativa all’infortunio occorso a PI 1 il 4 marzo

2022, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) In

quel caso [STF 8C_1029/2010 del 20 aprile 2011, n.d.r.] il TF ha dunque

chiarito che non vi è necessità di attingere all’eccezione statuita dall’art. 7

cpv. 2 LAInf, perché vi erano altri datori di lavoro (presso i quali

quell’assicurata lavorava più di 8 ore settimanali) che potevano “prestare” la

copertura per infortuni non professionali. Non vi era dunque necessità di

fingere l’infortunio di tragitto come un infortunio professionale. Era

sufficiente attivare la copertura per infortuni non professionali esistenti.

Anche in questo caso vi è una copertura per infortuni non

professionali: è quella garantita dalla CO 1 a tutte le persone iscritte in

disoccupazione, sulla base dell’art. 1a cpv. 1 lit. b LAInf, in combinazione

con l’art. 66 cpv. 3bis LAInf).

Anche in questo caso, dunque, come in quello di cui alla decisione

8C_1029/2010, non vi è dunque necessità di scomodare l’art. 7 cpv. 2 LAInf,

fingendo l’infortunio come professionale, mentre è sufficiente attività la

copertura per infortuni non professionali esistente presso la CO 1.

Da qui la richiesta di accogliere il ricorso, imponendo a CO 1 di

prendere a carico il caso, garantendo la copertura e le necessarie prestazioni.

… La CO 1 ritiene che i principi che emergono dalla decisione

succitata non siano applicabili, perché là vi era copertura per inf. non

professionali, garantita da altri datori di lavoro. Qui vi è il datore di

lavoro solo (che non deve garantire copertura per inf. non professionali) e

dunque il caso sarebbe diverso.

Con tale asserzione, la CO 1 non riconosce tuttavia che il

criterio per ritenere l’infortunio come non professionale, non dipende dal

fatto che vi siano più datori di lavoro, ma dal fatto che esista comunque una

copertura per inf. non professionali:

nel caso trattato dal TF, la copertura esisteva in base all’art. 8

cpv. 1 in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 Lainf;

nel caso che qui ci occupa la copertura esiste in base agli art.

1° cpv. 1 lit. b LAInf, in combinazione con l’art. 66 cpv. 3bis LAInf.

Ma sempre di copertura per inf. non professionali si tratta!

In altre parole è indifferente che l’assicurata lavori per altri

datori di lavoro, mentre è rilevante se essa dispone altrimenti di una

copertura per inf. non professionali.

La ratio, ben spiegata dal TF nei passaggi citati sopra, è infatti

quella di mettere a disposizione l’art. 7 cpv. 2 LAInf a una categoria di

lavoratori precari (impiego a tempo parziale, con meno di 8 ore di tragitto),

per evitare che essi si ritrovino senza protezione in caso di infortunio di

tragitto. Se non vi è protezione presso il datore di lavoro (a causa del carico

inferiore alle 8 ore lavorative settimanali), allora si attinge ad altra

copertura per inf. non professionali se esiste. E nel presente caso essa esiste

presso la CO 1 e dunque va attivata. (…).” (doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha chiesto in

via principale che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile per

incompetenza territoriale del Tribunale e in via subordinata che il

ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Il 21 giugno 2023 al TCA è

pervenuta una presa di posizione di PI 1 quale parte interessata, patrocinata

dall’avv. RA 3 (doc. IV).

Le relative osservazioni

formulate dall’CO 1 sono datate 13 luglio 2023 (doc. IX).

1.7. In data 30 giugno 2023, il

rappresentante dell’RI 1 si è pronunciato a proposito dell’eccezione

d’incompetenza territoriale sollevata dall’CO 1, postulandone il rigetto (cfr.

doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria copertura

assicurativa a proposito dell’infortunio occorso a PI 1 il 4 marzo 2022, oppure

no.

Questa Corte è però innanzitutto tenuta

a pronunciarsi sull’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata

dall’assicuratore convenuto in sede di risposta di causa.

2.3. Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso.

L’art. 57 LPGA recita che ogni

Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza

unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.

Giusta l’art. 58 cpv. 1 LPGA, è

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il

terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.

Il capoverso 2 di questa

disposizione prevede che se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o

in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile

determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle

assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione (in tema di

competenza territoriale del TCA, cfr., fra le più recenti, STF 8C_652/2021 del

26 gennaio 2022; 9C_456/2021 del 22 dicembre 2021; 8C_315/2021 del 2 novembre

2021; 8C_307/2021 del 25 agosto 2021; 8C_808/2018 dell’8 agosto 201;

9C_441/2018 del 10 aprile 2019).

2.4. Nel caso di specie, l’amministrazione

resistente mette in dubbio la competenza territoriale di questa Corte anche se

l’assicurata ha il proprio domicilio nel Cantone Ticino, “… in quanto la

procedura è diretta contro l’CO 1 che ha la sua sede principale a Lucerna.”

(doc. III, p. 2).

Da parte sua, l’RI 1 contesta la

posizione dell’CO 1, rilevando che, in concreto, è applicabile “… l’art. 58

cpv. 1 LPGA che sancisce la competenza del Tribunale delle assicurazioni del

Cantone dove l’assicurata (o il terzo) è domiciliata al momento in cui viene

presentato il ricorso. Il luogo di domicilio di un terzo entra tuttavia in

considerazione sole se non vi è una persona assicurata direttamente coinvolta

(cfr. DTF 139 V 170 consid. 5.3 p. 175 s. e DTF 143 V 363 consid. 3). Nel caso

concreto una persona assicurata e direttamente coinvolta e toccata dalla

decisione c’è e si tratta della signora PI 1, che al momento dell’introduzione

del ricorso era appunto domiciliata a __________. Da qui il foro

dell’assicurata secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA e dunque la competenza di codesto

Tribunale. A questo foro rinvia anche la decisione impugnata.” (doc. VI).

Il TCA ritiene di non poter accogliere

l’eccezione sollevata dall’istituto assicuratore convenuto.

In effetti, secondo la dottrina e

la giurisprudenza, il domicilio della persona assicurata ai sensi dell’art. 58

cpv. 1 LPGA è determinante anche nel caso in cui a interporre ricorso non è

quest’ultima ma un assicuratore da solo (cfr. H.-U. Stauffer/B. Cardinaux

(ed.), Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum ATSG, 2021, n. 2 ad art. 58 e riferimenti giurisprudenziali

ivi menzionati; U. Kieser, ATSG Kommentar, 4a ed., n. 27 ad art. 58; SBVR

Soziale Sicherheit – Kieser, p. 344 n. 283).

Nella presente fattispecie, non è

contestato che al momento in cui è stato inoltrato il ricorso in esame (5

giugno 2023), PI 1 aveva il proprio domicilio nel Cantone Ticino (dalla banca

dati Movimento della popolazione [MOVPOP] risulta che ella ha trasferito il

proprio domicilio nel Cantone il 1° agosto 2022), ragione per la quale è

senz’altro data la competenza ratione loci di questo Tribunale.

2.5. Sempre in ordine, con la risposta

di causa, l’assicuratore convenuto ha chiesto che venga verificata la

tempestività dell’impugnativa presentata dall’RI 1, considerato che il relativo

termine è scaduto (al più presto) il 5 giugno 2023 e che il ricorso è sì datato

5 giugno 2023 ma è pervenuto al Tribunale soltanto il 7 giugno 2023 (cfr. doc.

III, p. 2).

A tal proposito, va constatato

che dalla busta d’invio si evince che il ricorso è stato consegnato all’Ufficio

postale di __________ alle 17:50 del 5 giugno 2023.

L’impugnativa deve quindi essere

considerata tempestiva.

Stante tutto quanto precede,

questa Corte può dunque entrare nel merito della vertenza.

2.6. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non

professionali e di malattie professionali

L’art. 7 cpv. 1 LAINF definisce

gli infortuni professionali come quelli di cui è vittima l’assicurato

nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro e nell’interesse di

quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure prima o dopo il

lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo

inerente la sua attività professionale (lett. b).

La nozione d’infortunio

professionale di cui all’art. 7 cpv. 1 LAINF è precisata all’art. 12 OAINF.

Secondo quest’ultima

disposizione, sono segnatamente infortuni professionali anche quelli accaduti

durante viaggi d’affari o di servizio, dal momento in cui l’assicurato lascia

la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo se l’infortunio sia

occorso durante il tempo libero (lett. a), durante escursioni aziendali

organizzate o finanziate dal datore di lavoro (lett. b), durante la frequenza

di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal

datore di lavoro, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero (lett.

c) o durante il trasporto con mezzi dell’azienda, organizzato e finanziato dal

datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa (lett. d).

Gli infortuni non

professionali vengono definiti in maniera negativa. In effetti, giusta

l’art. 8 cpv. 1 LAINF, gli infortuni non professionali sono quelli che non

rientrano nel novero degli infortuni professionali.

Fatti

I cosiddetti infortuni di

tragitto, ossia quelli che accadono sul percorso che l’assicurato deve

seguire per recarsi al lavoro o viceversa, sono considerati non professionali.

Un’eccezione a tale regola riguarda coloro che lavorano alle dipendenze di un

datore di lavoro meno di 8 ore alla settimana. In questo caso, gli infortuni

occorsi sul tragitto tra il loro domicilio e il luogo di lavoro e viceversa,

sono reputati infortuni professionali (cfr. art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione

con l’art. 13 cpv. 2 OAINF).

L’esistenza di un infortunio

professionale presuppone una stretta connessione tra lavoro e tragitto

effettuato. Tale rapporto non viene meno a causa di una sosta o di un indugio

di un’ora, qualunque ne siano i motivi. Qualora esistano dei motivi

qualificati, la relazione non viene meno neppure nel caso in cui tale durata

venga oltrepassata (cfr. DTF 116 V 353).

Per quanto qui d’interesse, va

ancora segnalato che l’art. 130 OAINF, nella versione in vigore a far tempo dal

1° gennaio 2017 (in precedenza, era in vigore l’art. 6 OAID che aveva il

medesimo tenore), prevede, al suo capoverso 1, che se l’assicurato è un

lavoratore dipendente che consegue un guadagno intermedio secondo l’articolo 24

LADI, in caso di infortuni professionali spetta all’assicuratore dell’azienda

interessata versare l’indennità.

Il capoverso 2 della disposizione

d’ordinanza appena citata recita invece che se in caso di guadagno intermedio

interviene l’assicurazione contro gli infortuni non professionali (nella

versione tedesca: “Sofern der Zwischenverdienst die Versicherung gegen

Nichtberufsunfälle begründet (…)”, in quella francese: “Si le gain

intermédiaire fonde l’assurance contre les accidents non professionnels (…)”, l’assicuratore dell’azienda

interessata versa le corrispondenti indennità per gli infortuni non

professionali che si verificano nei giorni in cui il disoccupato percepisce o

avrebbe percepito il guadagno intermedio. L’articolo 99 capoverso 2 non è

applicabile.

2.7. Nella presente fattispecie, dalle

carte processuali emerge che al momento in cui è accaduto l’infortunio in

discussione, PI 1 percepiva le indennità di disoccupazione e, perciò, era

obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni non professionali presso l’CO

1.

Nel contempo, ella conseguiva un

guadagno intermedio lavorando alle dipendenze di uno __________ di __________

e, perciò, era assicurata contro gli infortuni presso l’RI 1. Siccome il suo pensum

settimanale era inferiore alle 8 ore (per la precisione era di 6 ore e 30

minuti), erano coperti unicamente gli infortuni professionali in virtù

dell’art. 13 cpv. 1 LAINF e contrario.

Fatte queste premesse, il TCA

rileva che, secondo l’CO 1, l’assicurata sarebbe rimasta vittima di un

infortunio professionale ex art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF, posto che l’evento è

accaduto sul posto di lavoro, rispettivamente immediatamente dopo il lavoro,

dove anche il nesso fattuale tra la presenza sul luogo di lavoro e l’attività

professionale deve essere riconosciuto. Tuttavia, sempre secondo l’istituto

convenuto, anche qualora i presupposti di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF

non fossero adempiuti, si tratterebbe comunque di un infortunio professionale.

In effetti, dato che presso lo studio dentistico PI 1 lavora meno di 8

ore/settimana, giusta l’art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione con l’art. 13 OAINF,

anche un infortunio di tragitto vale quale infortunio professionale. In queste

condizioni, un obbligo a prestazioni a carico dell’CO 1 sarebbe da escludere

alla luce del disposto di cui all’art. 130 cpv. 1 OAINF (cfr. doc. 53, p. 4

s.).

Secondo l’RI 1, invece,

l’infortunio occorso a PI 1 andrebbe certamente qualificato quale infortunio

non professionale. Da una parte, esso è accaduto fuori dai locali dello studio

dentistico, nei posteggi pubblici adiacenti l’immobile. Dall’altra, richiamata

la succitata STF 8C_1029/2010, la norma d’eccezione di cui all’art. 7 cpv. 2

LAINF si applica soltanto a coloro che non godono di una copertura assicurativa

per gli infortuni non professionali, ciò che non è il caso di PI 1, la quale, beneficiaria

d’indennità di disoccupazione, gode di una copertura anche per gli infortuni

non professionali presso l’CO 1 (cfr. doc. I, p. 8 s.).

In merito alla giurisprudenza federale

richiamata dall’RI 1, l’CO 1 ne contesta l’applicabilità al caso di specie, essenzialmente

per il motivo che - diversamente da quella fattispecie, in cui la persona

assicurata aveva più datori di lavoro e almeno presso uno di essi raggiungeva

le 8 ore settimanali - la cassa disoccupazione non può essere considerata un

datore di lavoro presso il quale PI 1 avrebbe lavorato per almeno 8 ore la

settimana (doc. 53, p. 4).

2.8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo

Tribunale non può in primo luogo seguire l’amministrazione convenuta nella

misura in cui pretende che l’evento traumatico occorso all’assicurata andrebbe

qualificato di professionale (già) ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF

(cfr. doc. 53, p. 4).

Secondo la dottrina, la copertura

dell’assicurazione contro gli infortuni professionali inizia con l’arrivo sul

luogo di lavoro e perdura fino a che la persona assicurata lascia il luogo di

lavoro, una volta terminato il lavoro (Basler Kommentar – A. Nabold, art. 7 n.

21). In base alla raccomandazione n.

1/2000 della Commissione ad hoc danni LAINF del 22 novembre 2000 [ultima revisione del 17

novembre 2021], il luogo di lavoro è delimitato dalla recinzione dell’area

aziendale o, in assenza, dai confini dell’area di proprietà o locata. Strade e

vie di accesso, che sono aperte anche al traffico pubblico, non fanno più parte

del luogo di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia locato singoli

locali in un grande immobile, il luogo di lavoro inizia e termina all’ingresso

di quest’ultimo.

Nel caso di specie, le parti

concordano che l’evento traumatico del 4 marzo 2022 è accaduto dopo che PI 1

aveva terminato il lavoro presso lo studio dentistico, allorquando stava per

salire sulla propria autovettura posteggiata nel parcheggio pubblico antistante

l’immobile in cui è ubicato il datore di lavoro, per ritornare a casa.

È dunque pacifico che il sinistro

è capitato all’esterno del luogo di lavoro così definito dalla dottrina e dalla

succitata raccomandazione (in questo senso, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 7 LAINF, n.

34, secondo cui un parcheggio non pubblico oppure un’autorimessa fanno

ancora parte del luogo di lavoro), ad un momento in cui l’assicurata,

terminato il lavoro, era in procinto di fare ritorno al proprio domicilio.

Stante ciò, le condizioni di cui

all’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF non appaiono adempiute (un’applicazione della

lett. a della medesima disposizione di legge, non potrebbe peraltro essere neppure

ipotizzata).

Del resto, non può nemmeno essere

ignorato che la tesi secondo la quale alla presente fattispecie tornerebbe

applicabile l’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF, fatta valere con la decisione su

opposizione impugnata, non è più stata riproposta in sede di risposta di causa

Considerandi

(cfr. doc. III).

In esito a quanto precede, così

come pertinentemente rilevato dal patrocinatore dell’RI 1, il sinistro in

discussione deve essere senz’altro qualificato quale infortunio di tragitto (in

questo senso, cfr. KOSS –

Hürzeler/Kieser, art. 7 LAINF, n. 64, secondo cui il tragitto da/per il lavoro

inizia dalla soglia dell’abitazione privata e termina una volta raggiunto il

luogo di lavoro (e viceversa). Esso è utilizzato per recarsi al lavoro e, al

termine di quest’ultimo, per ritornare a casa), il quale è di regola

reputato non professionale (cfr. Basler Kommentar – A. Nabold, art. 7 n.

35; SBVR Soziale Sicherheit –

Frésard/Moser-Szeless, p. 914 n. 64).

Il TCA deve però ancora valutare

se in concreto è applicabile l’eccezione a questa regola prevista dall’art. 7

cpv. 2 LAINF, riguardante i lavoratori a tempo parziale occupati presso un

datore di lavoro meno di 8 ore settimanali, nel qual caso l’infortunio occorso

all’assicurata sarebbe da considerare professionale.

Come già detto in precedenza, su

questo aspetto i pareri delle parti divergono.

Secondo l’RI 1, l’eccezione di

cui all’art. 7 cpv. 2 LAINF non sarebbe applicabile, in quanto PI 1 godeva già

di una copertura contro gli infortuni non professionali presso l’CO 1 in forza

del combinato disposto degli articoli 1a cpv. 1 lett. b LAINF e 66 cpv. 3bis

LAINF. Determinante ai fini della decisione circa l’applicabilità dell’art. 7

cpv. 2 LAINF, sarebbe l’esistenza di una copertura contro gli infortuni non

professionali, piuttosto che quella di altri datori di lavoro (cfr. doc. I).

Da parte sua, l’istituto

assicuratore resistente fa valere che l’eccezione in questione sarebbe invece

applicabile nel caso di specie, in quanto la cassa disoccupazione non può

essere trattata alla stregua di un datore di lavoro per il quale l’assicurata

lavorava almeno 8 ore la settimana (cfr. doc. 53, p. 4).

In una sentenza 8C_1029/2010 del

20.

aprile 2011, il Tribunale federale ha precisato che nel caso in cui una

persona occupata a tempo parziale presso più datori di lavoro, che in base ad

almeno un rapporto di lavoro è assicurata anche contro gli infortuni non

professionali, s’infortunata nel tragitto per raggiungere un datore di lavoro

presso il quale è coperta soltanto per gli infortuni professionali, si è in

presenza di un infortunio non professionale ai sensi dell’art. 7 cpv. 2

LAINF in relazione con l’art. 13 cpv. 2 OAINF. Stante ciò, il TF ha concluso

che l’assicuratore presso il quale esisteva soltanto una copertura per gli

infortuni professionali, non era tenuto a versare le proprie prestazioni.

La giurisprudenza ha poi

precisato che l’art. 7 cpv. 2 LAINF è volto a mitigare gli effetti che l’art. 8

cpv. 2 LAINF ha sulle persone occupate a tempo parziale con un pensum

settimanale inferiore alle 8 ore e a includere gli infortuni di tragitto nella

copertura assicurativa. Nell’art. 7 cpv. 2 LAINF trova espressione la piena

copertura assicurativa degli infortuni di tragitto (anche) per gli occupati a tempo

parziale voluta dal legislatore, attribuendo un evento accaduto sul tragitto

da/per il lavoro agli infortuni professionali, a condizione che non sussista

una copertura contro gli infortuni non professionali (cfr. DTF 139 V 148

consid. 7.1).

Tutto ben ponderato, il TCA

ritiene di poter fare propria la posizione dell’RI 1. In effetti, alla luce

dello scopo perseguito dal legislatore federale con l’introduzione dell’art. 7

cpv. 2 LAINF, ovvero quello di garantire la copertura assicurativa degli infortuni

di tragitto anche a coloro che, lavorando meno di 8 ore la settimana, non

beneficiano della copertura contro gli infortuni non professionali (per motivi

tecnici attinenti ai premi), l’esistenza come tale di una copertura contro gli

infortuni non professionali presso un altro assicuratore basta per non applicare

la norma d’eccezione di cui all’art. 7 cpv. 2 LAINF.

Del resto, nella DTF 139 V 148

citata in precedenza - successiva alla pronunzia 8C_1029/2010 - la Corte

federale ha ben sottolineato che la qualifica di un infortunio successo sul

tragitto da/per il lavoro, dipende se esiste o meno una copertura

assicurativa contro gli infortuni non professionali (“Die Qualifizierung eines Unfalls, der sich

auf dem Weg zu oder von der Arbeit ereignet, ist demgemäss davon abhängig, ob

eine Versicherungsdeckung für Nichtberufsunfälle besteht oder nicht.”).

In questo contesto, occorre infine

considerare che, nel caso in cui si volesse seguire la tesi dell’assicuratore

convenuto, l’RI 1 si troverebbe a dover assumere un infortunio reputato di

principio non professionale, per il quale non ha percepito alcun premio, quando

è in vigore una copertura contro gli infortuni non professionali (presso l’CO 1)

finanziata in maniera preponderante (nella misura dei due terzi) dai premi

trattenuti sulle indennità di disoccupazione corrisposte ad PI 1 (e per un

terzo dalla cassa disoccupazione – cfr. art. 22a cpv. 4 LADI).

Nella concreta evenienza,

beneficiaria d’indennità giornaliere di disoccupazione, al momento

dell’infortunio in esame PI 1 era obbligatoriamente assicurata contro gli

infortuni non professionali presso l’CO 1. Stante ciò, l’art. 7 cpv. 2 LAINF

non trova applicazione, in modo tale che l’infortunio di tragitto del 4 marzo

2022.

va qualificato quale infortunio non professionale.

In presenza di un infortunio non

professionale, l’art. 130 cpv. 1 OAINF (disposizione che presuppone

l’intervento di un infortunio professionale) non è applicabile alla presente

fattispecie (parimenti inapplicabile è il cpv. 2 dell’art. 130 OAINF, in

quanto, in casu, il guadagno intermedio non fonda l’assicurazione contro gli

infortuni non professionali).

In conclusione, la decisione su

opposizione impugnata mediante la quale l’CO 1 ha negato la propria copertura

assicurativa all’infortunio occorso a PI 1, deve essere annullata. L’istituto

assicuratore convenuto è quindi tenuto ad assumere l’infortunio in questione e

a corrispondere all’assicurata le relative prestazioni legali.

2.9

Con la propria impugnativa, il

rappresentante dell’RI 1 ha postulato l’assegnazione di un’indennità per

ripetibili (cfr. doc. I, p. 10).

Secondo la dottrina, l’art. 61

lett. g LPGA, ai sensi del quale il ricorrente che vince la causa ha diritto al

rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle

assicurazioni, è da interpretare in conformità all’art. 68 cpv. 3 LTF.

Quest’ultima disposizione recita che alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle

organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola

accordate spese ripetibili se vincono una causa nell’esercizio delle loro

attribuzioni ufficiali. Ora, secondo la giurisprudenza federale, gli assicuratori

sociali fanno parte degli organi incaricati di compiti di diritto pubblico

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, n.

219.

ad art. 61).

Stante ciò, all’RI 1,

assicuratore sociale, non vengono assegnate ripetibili.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ L’CO 1 è tenuto a riconoscere

la propria copertura assicurativa all’infortunio occorso a PI 1 il 4 marzo

2022 e a corrispondere a quest’ultima le relative prestazioni legali.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti