35.2023.47
Riconosciuta competenza ratione loci del TCA, trattandosi di un ricorso interposto da uno dei due ass. LAINF dell'assicurata (domiciliata in TI). Ammesso intervento di un inf. di tragitto, da qualificare quale inf. non professionale (vista esistenza di una copertura obblig. per inf. non prof.)
11 settembre 2023Italiano24 min
intermédiaire fonde l’assurance contre les accidents non professionnels (…)”, l’assicuratore dell’azienda
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.47
mm
Lugano
11 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 maggio 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
in relazione al caso: PI 1
rappr. da: RA 3
ritenuto in fatto
1.1. In data 4 marzo 2022, PI 1, a quel
momento al beneficio delle indennità di disoccupazione e, perciò, assicurata
obbligatoriamente contro gli infortuni presso l’CO 1, ha riportato, dopo averlo
schiacciato nella portiera della propria autovettura, una lesione al V. dito
della mano sinistra.
Dalle carte processuali si evince
che nel contempo ella realizzava un guadagno intermedio lavorando in qualità di
addetta alle pulizie presso __________ di __________ con un pensum
settimanale di 6 ore e 30 minuti. Quest’ultima attività era assicurata contro
gli infortuni presso l’RI 1 (cfr. doc. 23).
1.2. Con decisione formale del 15 marzo
2023, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al
sinistro del marzo 2022, in quanto si sarebbe trattato di un infortunio
professionale che, in virtù dell’art. 130 cpv. 1 OAINF, andrebbe a carico
dell’assicuratore dell’azienda presso la quale il lavoratore dipendente
consegue un guadagno intermedio (quindi dall’RI 1 - cfr. doc. 43).
Il 23 marzo 2023 l’RI 1 ha
emanato una decisione formale mediante la quale ha anch’essa negato la
copertura assicurativa all’evento traumatico del 4 marzo 2022. Posto che il
sinistro in discussione è accaduto fuori dai locali dello __________, PI 1 sarebbe
rimasta vittima di un infortunio non professionale, non assicurato presso l’RI
1 in quanto ella lavorava meno di 8 ore settimanali. Inoltre, sempre a suo
avviso, in concreto non troverebbe applicazione la presunzione di cui all’art.
7 cpv. 2 LAINF, la quale vale solo per gli assicurati privi di copertura per
gli infortuni non professionali (ciò che non sarebbe il caso di PI 1, la quale,
al beneficio d’indennità giornaliere di disoccupazione, gode presso l’CO 1 di
una copertura anche per gli infortuni non professionali) (cfr. doc. 46).
CO 1 e RI 1 si sono opposte
contro le rispettive decisioni formali (cfr. doc. 49, doc. A42 e doc. A48).
1.3. Con decisione su opposizione del 5
maggio 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 53).
1.4. Con tempestivo ricorso del 5 giugno
2023, l’RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione del 5 maggio 2023, l’CO 1 venga condannato a
riconoscere la copertura assicurativa all’infortunio occorso a PI 1 il 4 marzo
2022, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) In
quel caso [STF 8C_1029/2010 del 20 aprile 2011, n.d.r.] il TF ha dunque
chiarito che non vi è necessità di attingere all’eccezione statuita dall’art. 7
cpv. 2 LAInf, perché vi erano altri datori di lavoro (presso i quali
quell’assicurata lavorava più di 8 ore settimanali) che potevano “prestare” la
copertura per infortuni non professionali. Non vi era dunque necessità di
fingere l’infortunio di tragitto come un infortunio professionale. Era
sufficiente attivare la copertura per infortuni non professionali esistenti.
Anche in questo caso vi è una copertura per infortuni non
professionali: è quella garantita dalla CO 1 a tutte le persone iscritte in
disoccupazione, sulla base dell’art. 1a cpv. 1 lit. b LAInf, in combinazione
con l’art. 66 cpv. 3bis LAInf).
Anche in questo caso, dunque, come in quello di cui alla decisione
8C_1029/2010, non vi è dunque necessità di scomodare l’art. 7 cpv. 2 LAInf,
fingendo l’infortunio come professionale, mentre è sufficiente attività la
copertura per infortuni non professionali esistente presso la CO 1.
Da qui la richiesta di accogliere il ricorso, imponendo a CO 1 di
prendere a carico il caso, garantendo la copertura e le necessarie prestazioni.
… La CO 1 ritiene che i principi che emergono dalla decisione
succitata non siano applicabili, perché là vi era copertura per inf. non
professionali, garantita da altri datori di lavoro. Qui vi è il datore di
lavoro solo (che non deve garantire copertura per inf. non professionali) e
dunque il caso sarebbe diverso.
Con tale asserzione, la CO 1 non riconosce tuttavia che il
criterio per ritenere l’infortunio come non professionale, non dipende dal
fatto che vi siano più datori di lavoro, ma dal fatto che esista comunque una
copertura per inf. non professionali:
nel caso trattato dal TF, la copertura esisteva in base all’art. 8
cpv. 1 in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 Lainf;
nel caso che qui ci occupa la copertura esiste in base agli art.
1° cpv. 1 lit. b LAInf, in combinazione con l’art. 66 cpv. 3bis LAInf.
Ma sempre di copertura per inf. non professionali si tratta!
In altre parole è indifferente che l’assicurata lavori per altri
datori di lavoro, mentre è rilevante se essa dispone altrimenti di una
copertura per inf. non professionali.
La ratio, ben spiegata dal TF nei passaggi citati sopra, è infatti
quella di mettere a disposizione l’art. 7 cpv. 2 LAInf a una categoria di
lavoratori precari (impiego a tempo parziale, con meno di 8 ore di tragitto),
per evitare che essi si ritrovino senza protezione in caso di infortunio di
tragitto. Se non vi è protezione presso il datore di lavoro (a causa del carico
inferiore alle 8 ore lavorative settimanali), allora si attinge ad altra
copertura per inf. non professionali se esiste. E nel presente caso essa esiste
presso la CO 1 e dunque va attivata. (…).” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha chiesto in
via principale che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile per
incompetenza territoriale del Tribunale e in via subordinata che il
ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 21 giugno 2023 al TCA è
pervenuta una presa di posizione di PI 1 quale parte interessata, patrocinata
dall’avv. RA 3 (doc. IV).
Le relative osservazioni
formulate dall’CO 1 sono datate 13 luglio 2023 (doc. IX).
1.7. In data 30 giugno 2023, il
rappresentante dell’RI 1 si è pronunciato a proposito dell’eccezione
d’incompetenza territoriale sollevata dall’CO 1, postulandone il rigetto (cfr.
doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria copertura
assicurativa a proposito dell’infortunio occorso a PI 1 il 4 marzo 2022, oppure
no.
Questa Corte è però innanzitutto tenuta
a pronunciarsi sull’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata
dall’assicuratore convenuto in sede di risposta di causa.
2.3. Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.
L’art. 57 LPGA recita che ogni
Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza
unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
Giusta l’art. 58 cpv. 1 LPGA, è
competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il
terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Il capoverso 2 di questa
disposizione prevede che se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è
competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o
in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile
determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione (in tema di
competenza territoriale del TCA, cfr., fra le più recenti, STF 8C_652/2021 del
26 gennaio 2022; 9C_456/2021 del 22 dicembre 2021; 8C_315/2021 del 2 novembre
2021; 8C_307/2021 del 25 agosto 2021; 8C_808/2018 dell’8 agosto 201;
9C_441/2018 del 10 aprile 2019).
2.4. Nel caso di specie, l’amministrazione
resistente mette in dubbio la competenza territoriale di questa Corte anche se
l’assicurata ha il proprio domicilio nel Cantone Ticino, “… in quanto la
procedura è diretta contro l’CO 1 che ha la sua sede principale a Lucerna.”
(doc. III, p. 2).
Da parte sua, l’RI 1 contesta la
posizione dell’CO 1, rilevando che, in concreto, è applicabile “… l’art. 58
cpv. 1 LPGA che sancisce la competenza del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone dove l’assicurata (o il terzo) è domiciliata al momento in cui viene
presentato il ricorso. Il luogo di domicilio di un terzo entra tuttavia in
considerazione sole se non vi è una persona assicurata direttamente coinvolta
(cfr. DTF 139 V 170 consid. 5.3 p. 175 s. e DTF 143 V 363 consid. 3). Nel caso
concreto una persona assicurata e direttamente coinvolta e toccata dalla
decisione c’è e si tratta della signora PI 1, che al momento dell’introduzione
del ricorso era appunto domiciliata a __________. Da qui il foro
dell’assicurata secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA e dunque la competenza di codesto
Tribunale. A questo foro rinvia anche la decisione impugnata.” (doc. VI).
Il TCA ritiene di non poter accogliere
l’eccezione sollevata dall’istituto assicuratore convenuto.
In effetti, secondo la dottrina e
la giurisprudenza, il domicilio della persona assicurata ai sensi dell’art. 58
cpv. 1 LPGA è determinante anche nel caso in cui a interporre ricorso non è
quest’ultima ma un assicuratore da solo (cfr. H.-U. Stauffer/B. Cardinaux
(ed.), Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum ATSG, 2021, n. 2 ad art. 58 e riferimenti giurisprudenziali
ivi menzionati; U. Kieser, ATSG Kommentar, 4a ed., n. 27 ad art. 58; SBVR
Soziale Sicherheit – Kieser, p. 344 n. 283).
Nella presente fattispecie, non è
contestato che al momento in cui è stato inoltrato il ricorso in esame (5
giugno 2023), PI 1 aveva il proprio domicilio nel Cantone Ticino (dalla banca
dati Movimento della popolazione [MOVPOP] risulta che ella ha trasferito il
proprio domicilio nel Cantone il 1° agosto 2022), ragione per la quale è
senz’altro data la competenza ratione loci di questo Tribunale.
2.5. Sempre in ordine, con la risposta
di causa, l’assicuratore convenuto ha chiesto che venga verificata la
tempestività dell’impugnativa presentata dall’RI 1, considerato che il relativo
termine è scaduto (al più presto) il 5 giugno 2023 e che il ricorso è sì datato
5 giugno 2023 ma è pervenuto al Tribunale soltanto il 7 giugno 2023 (cfr. doc.
III, p. 2).
A tal proposito, va constatato
che dalla busta d’invio si evince che il ricorso è stato consegnato all’Ufficio
postale di __________ alle 17:50 del 5 giugno 2023.
L’impugnativa deve quindi essere
considerata tempestiva.
Stante tutto quanto precede,
questa Corte può dunque entrare nel merito della vertenza.
2.6. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non
professionali e di malattie professionali
L’art. 7 cpv. 1 LAINF definisce
gli infortuni professionali come quelli di cui è vittima l’assicurato
nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro e nell’interesse di
quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure prima o dopo il
lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo
inerente la sua attività professionale (lett. b).
La nozione d’infortunio
professionale di cui all’art. 7 cpv. 1 LAINF è precisata all’art. 12 OAINF.
Secondo quest’ultima
disposizione, sono segnatamente infortuni professionali anche quelli accaduti
durante viaggi d’affari o di servizio, dal momento in cui l’assicurato lascia
la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo se l’infortunio sia
occorso durante il tempo libero (lett. a), durante escursioni aziendali
organizzate o finanziate dal datore di lavoro (lett. b), durante la frequenza
di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal
datore di lavoro, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero (lett.
c) o durante il trasporto con mezzi dell’azienda, organizzato e finanziato dal
datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa (lett. d).
Gli infortuni non
professionali vengono definiti in maniera negativa. In effetti, giusta
l’art. 8 cpv. 1 LAINF, gli infortuni non professionali sono quelli che non
rientrano nel novero degli infortuni professionali.
Fatti
I cosiddetti infortuni di
tragitto, ossia quelli che accadono sul percorso che l’assicurato deve
seguire per recarsi al lavoro o viceversa, sono considerati non professionali.
Un’eccezione a tale regola riguarda coloro che lavorano alle dipendenze di un
datore di lavoro meno di 8 ore alla settimana. In questo caso, gli infortuni
occorsi sul tragitto tra il loro domicilio e il luogo di lavoro e viceversa,
sono reputati infortuni professionali (cfr. art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione
con l’art. 13 cpv. 2 OAINF).
L’esistenza di un infortunio
professionale presuppone una stretta connessione tra lavoro e tragitto
effettuato. Tale rapporto non viene meno a causa di una sosta o di un indugio
di un’ora, qualunque ne siano i motivi. Qualora esistano dei motivi
qualificati, la relazione non viene meno neppure nel caso in cui tale durata
venga oltrepassata (cfr. DTF 116 V 353).
Per quanto qui d’interesse, va
ancora segnalato che l’art. 130 OAINF, nella versione in vigore a far tempo dal
1° gennaio 2017 (in precedenza, era in vigore l’art. 6 OAID che aveva il
medesimo tenore), prevede, al suo capoverso 1, che se l’assicurato è un
lavoratore dipendente che consegue un guadagno intermedio secondo l’articolo 24
LADI, in caso di infortuni professionali spetta all’assicuratore dell’azienda
interessata versare l’indennità.
Il capoverso 2 della disposizione
d’ordinanza appena citata recita invece che se in caso di guadagno intermedio
interviene l’assicurazione contro gli infortuni non professionali (nella
versione tedesca: “Sofern der Zwischenverdienst die Versicherung gegen
Nichtberufsunfälle begründet (…)”, in quella francese: “Si le gain
intermédiaire fonde l’assurance contre les accidents non professionnels (…)”, l’assicuratore dell’azienda
interessata versa le corrispondenti indennità per gli infortuni non
professionali che si verificano nei giorni in cui il disoccupato percepisce o
avrebbe percepito il guadagno intermedio. L’articolo 99 capoverso 2 non è
applicabile.
2.7. Nella presente fattispecie, dalle
carte processuali emerge che al momento in cui è accaduto l’infortunio in
discussione, PI 1 percepiva le indennità di disoccupazione e, perciò, era
obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni non professionali presso l’CO
1.
Nel contempo, ella conseguiva un
guadagno intermedio lavorando alle dipendenze di uno __________ di __________
e, perciò, era assicurata contro gli infortuni presso l’RI 1. Siccome il suo pensum
settimanale era inferiore alle 8 ore (per la precisione era di 6 ore e 30
minuti), erano coperti unicamente gli infortuni professionali in virtù
dell’art. 13 cpv. 1 LAINF e contrario.
Fatte queste premesse, il TCA
rileva che, secondo l’CO 1, l’assicurata sarebbe rimasta vittima di un
infortunio professionale ex art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF, posto che l’evento è
accaduto sul posto di lavoro, rispettivamente immediatamente dopo il lavoro,
dove anche il nesso fattuale tra la presenza sul luogo di lavoro e l’attività
professionale deve essere riconosciuto. Tuttavia, sempre secondo l’istituto
convenuto, anche qualora i presupposti di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF
non fossero adempiuti, si tratterebbe comunque di un infortunio professionale.
In effetti, dato che presso lo studio dentistico PI 1 lavora meno di 8
ore/settimana, giusta l’art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione con l’art. 13 OAINF,
anche un infortunio di tragitto vale quale infortunio professionale. In queste
condizioni, un obbligo a prestazioni a carico dell’CO 1 sarebbe da escludere
alla luce del disposto di cui all’art. 130 cpv. 1 OAINF (cfr. doc. 53, p. 4
s.).
Secondo l’RI 1, invece,
l’infortunio occorso a PI 1 andrebbe certamente qualificato quale infortunio
non professionale. Da una parte, esso è accaduto fuori dai locali dello studio
dentistico, nei posteggi pubblici adiacenti l’immobile. Dall’altra, richiamata
la succitata STF 8C_1029/2010, la norma d’eccezione di cui all’art. 7 cpv. 2
LAINF si applica soltanto a coloro che non godono di una copertura assicurativa
per gli infortuni non professionali, ciò che non è il caso di PI 1, la quale, beneficiaria
d’indennità di disoccupazione, gode di una copertura anche per gli infortuni
non professionali presso l’CO 1 (cfr. doc. I, p. 8 s.).
In merito alla giurisprudenza federale
richiamata dall’RI 1, l’CO 1 ne contesta l’applicabilità al caso di specie, essenzialmente
per il motivo che - diversamente da quella fattispecie, in cui la persona
assicurata aveva più datori di lavoro e almeno presso uno di essi raggiungeva
le 8 ore settimanali - la cassa disoccupazione non può essere considerata un
datore di lavoro presso il quale PI 1 avrebbe lavorato per almeno 8 ore la
settimana (doc. 53, p. 4).
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo
Tribunale non può in primo luogo seguire l’amministrazione convenuta nella
misura in cui pretende che l’evento traumatico occorso all’assicurata andrebbe
qualificato di professionale (già) ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF
(cfr. doc. 53, p. 4).
Secondo la dottrina, la copertura
dell’assicurazione contro gli infortuni professionali inizia con l’arrivo sul
luogo di lavoro e perdura fino a che la persona assicurata lascia il luogo di
lavoro, una volta terminato il lavoro (Basler Kommentar – A. Nabold, art. 7 n.
21). In base alla raccomandazione n.
1/2000 della Commissione ad hoc danni LAINF del 22 novembre 2000 [ultima revisione del 17
novembre 2021], il luogo di lavoro è delimitato dalla recinzione dell’area
aziendale o, in assenza, dai confini dell’area di proprietà o locata. Strade e
vie di accesso, che sono aperte anche al traffico pubblico, non fanno più parte
del luogo di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia locato singoli
locali in un grande immobile, il luogo di lavoro inizia e termina all’ingresso
di quest’ultimo.
Nel caso di specie, le parti
concordano che l’evento traumatico del 4 marzo 2022 è accaduto dopo che PI 1
aveva terminato il lavoro presso lo studio dentistico, allorquando stava per
salire sulla propria autovettura posteggiata nel parcheggio pubblico antistante
l’immobile in cui è ubicato il datore di lavoro, per ritornare a casa.
È dunque pacifico che il sinistro
è capitato all’esterno del luogo di lavoro così definito dalla dottrina e dalla
succitata raccomandazione (in questo senso, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 7 LAINF, n.
34, secondo cui un parcheggio non pubblico oppure un’autorimessa fanno
ancora parte del luogo di lavoro), ad un momento in cui l’assicurata,
terminato il lavoro, era in procinto di fare ritorno al proprio domicilio.
Stante ciò, le condizioni di cui
all’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF non appaiono adempiute (un’applicazione della
lett. a della medesima disposizione di legge, non potrebbe peraltro essere neppure
ipotizzata).
Del resto, non può nemmeno essere
ignorato che la tesi secondo la quale alla presente fattispecie tornerebbe
applicabile l’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF, fatta valere con la decisione su
opposizione impugnata, non è più stata riproposta in sede di risposta di causa
Considerandi
(cfr. doc. III).
In esito a quanto precede, così
come pertinentemente rilevato dal patrocinatore dell’RI 1, il sinistro in
discussione deve essere senz’altro qualificato quale infortunio di tragitto (in
questo senso, cfr. KOSS –
Hürzeler/Kieser, art. 7 LAINF, n. 64, secondo cui il tragitto da/per il lavoro
inizia dalla soglia dell’abitazione privata e termina una volta raggiunto il
luogo di lavoro (e viceversa). Esso è utilizzato per recarsi al lavoro e, al
termine di quest’ultimo, per ritornare a casa), il quale è di regola
reputato non professionale (cfr. Basler Kommentar – A. Nabold, art. 7 n.
35; SBVR Soziale Sicherheit –
Frésard/Moser-Szeless, p. 914 n. 64).
Il TCA deve però ancora valutare
se in concreto è applicabile l’eccezione a questa regola prevista dall’art. 7
cpv. 2 LAINF, riguardante i lavoratori a tempo parziale occupati presso un
datore di lavoro meno di 8 ore settimanali, nel qual caso l’infortunio occorso
all’assicurata sarebbe da considerare professionale.
Come già detto in precedenza, su
questo aspetto i pareri delle parti divergono.
Secondo l’RI 1, l’eccezione di
cui all’art. 7 cpv. 2 LAINF non sarebbe applicabile, in quanto PI 1 godeva già
di una copertura contro gli infortuni non professionali presso l’CO 1 in forza
del combinato disposto degli articoli 1a cpv. 1 lett. b LAINF e 66 cpv. 3bis
LAINF. Determinante ai fini della decisione circa l’applicabilità dell’art. 7
cpv. 2 LAINF, sarebbe l’esistenza di una copertura contro gli infortuni non
professionali, piuttosto che quella di altri datori di lavoro (cfr. doc. I).
Da parte sua, l’istituto
assicuratore resistente fa valere che l’eccezione in questione sarebbe invece
applicabile nel caso di specie, in quanto la cassa disoccupazione non può
essere trattata alla stregua di un datore di lavoro per il quale l’assicurata
lavorava almeno 8 ore la settimana (cfr. doc. 53, p. 4).
In una sentenza 8C_1029/2010 del
20.
aprile 2011, il Tribunale federale ha precisato che nel caso in cui una
persona occupata a tempo parziale presso più datori di lavoro, che in base ad
almeno un rapporto di lavoro è assicurata anche contro gli infortuni non
professionali, s’infortunata nel tragitto per raggiungere un datore di lavoro
presso il quale è coperta soltanto per gli infortuni professionali, si è in
presenza di un infortunio non professionale ai sensi dell’art. 7 cpv. 2
LAINF in relazione con l’art. 13 cpv. 2 OAINF. Stante ciò, il TF ha concluso
che l’assicuratore presso il quale esisteva soltanto una copertura per gli
infortuni professionali, non era tenuto a versare le proprie prestazioni.
La giurisprudenza ha poi
precisato che l’art. 7 cpv. 2 LAINF è volto a mitigare gli effetti che l’art. 8
cpv. 2 LAINF ha sulle persone occupate a tempo parziale con un pensum
settimanale inferiore alle 8 ore e a includere gli infortuni di tragitto nella
copertura assicurativa. Nell’art. 7 cpv. 2 LAINF trova espressione la piena
copertura assicurativa degli infortuni di tragitto (anche) per gli occupati a tempo
parziale voluta dal legislatore, attribuendo un evento accaduto sul tragitto
da/per il lavoro agli infortuni professionali, a condizione che non sussista
una copertura contro gli infortuni non professionali (cfr. DTF 139 V 148
consid. 7.1).
Tutto ben ponderato, il TCA
ritiene di poter fare propria la posizione dell’RI 1. In effetti, alla luce
dello scopo perseguito dal legislatore federale con l’introduzione dell’art. 7
cpv. 2 LAINF, ovvero quello di garantire la copertura assicurativa degli infortuni
di tragitto anche a coloro che, lavorando meno di 8 ore la settimana, non
beneficiano della copertura contro gli infortuni non professionali (per motivi
tecnici attinenti ai premi), l’esistenza come tale di una copertura contro gli
infortuni non professionali presso un altro assicuratore basta per non applicare
la norma d’eccezione di cui all’art. 7 cpv. 2 LAINF.
Del resto, nella DTF 139 V 148
citata in precedenza - successiva alla pronunzia 8C_1029/2010 - la Corte
federale ha ben sottolineato che la qualifica di un infortunio successo sul
tragitto da/per il lavoro, dipende se esiste o meno una copertura
assicurativa contro gli infortuni non professionali (“Die Qualifizierung eines Unfalls, der sich
auf dem Weg zu oder von der Arbeit ereignet, ist demgemäss davon abhängig, ob
eine Versicherungsdeckung für Nichtberufsunfälle besteht oder nicht.”).
In questo contesto, occorre infine
considerare che, nel caso in cui si volesse seguire la tesi dell’assicuratore
convenuto, l’RI 1 si troverebbe a dover assumere un infortunio reputato di
principio non professionale, per il quale non ha percepito alcun premio, quando
è in vigore una copertura contro gli infortuni non professionali (presso l’CO 1)
finanziata in maniera preponderante (nella misura dei due terzi) dai premi
trattenuti sulle indennità di disoccupazione corrisposte ad PI 1 (e per un
terzo dalla cassa disoccupazione – cfr. art. 22a cpv. 4 LADI).
Nella concreta evenienza,
beneficiaria d’indennità giornaliere di disoccupazione, al momento
dell’infortunio in esame PI 1 era obbligatoriamente assicurata contro gli
infortuni non professionali presso l’CO 1. Stante ciò, l’art. 7 cpv. 2 LAINF
non trova applicazione, in modo tale che l’infortunio di tragitto del 4 marzo
2022.
va qualificato quale infortunio non professionale.
In presenza di un infortunio non
professionale, l’art. 130 cpv. 1 OAINF (disposizione che presuppone
l’intervento di un infortunio professionale) non è applicabile alla presente
fattispecie (parimenti inapplicabile è il cpv. 2 dell’art. 130 OAINF, in
quanto, in casu, il guadagno intermedio non fonda l’assicurazione contro gli
infortuni non professionali).
In conclusione, la decisione su
opposizione impugnata mediante la quale l’CO 1 ha negato la propria copertura
assicurativa all’infortunio occorso a PI 1, deve essere annullata. L’istituto
assicuratore convenuto è quindi tenuto ad assumere l’infortunio in questione e
a corrispondere all’assicurata le relative prestazioni legali.
2.9
Con la propria impugnativa, il
rappresentante dell’RI 1 ha postulato l’assegnazione di un’indennità per
ripetibili (cfr. doc. I, p. 10).
Secondo la dottrina, l’art. 61
lett. g LPGA, ai sensi del quale il ricorrente che vince la causa ha diritto al
rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle
assicurazioni, è da interpretare in conformità all’art. 68 cpv. 3 LTF.
Quest’ultima disposizione recita che alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle
organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola
accordate spese ripetibili se vincono una causa nell’esercizio delle loro
attribuzioni ufficiali. Ora, secondo la giurisprudenza federale, gli assicuratori
sociali fanno parte degli organi incaricati di compiti di diritto pubblico
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, n.
219.
ad art. 61).
Stante ciò, all’RI 1,
assicuratore sociale, non vengono assegnate ripetibili.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ L’CO 1 è tenuto a riconoscere
la propria copertura assicurativa all’infortunio occorso a PI 1 il 4 marzo
2022 e a corrispondere a quest’ultima le relative prestazioni legali.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti