35.2023.48
Discussa la natura della perizia amministrativa disposta con la decisione incidentale impugnata (pluri- o bidisciplinare) e la scelta del servizio peritale
12 febbraio 2024Italiano23 min
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.48
mm
Lugano
12 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 10 maggio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 21 maggio 2013, RI 1, di
professione aiuto cucina e assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), si è procurata
un’ustione di III. grado nella regione volare del III. distale dell’avambraccio
sinistro con dell’olio bollente.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Con decisione formale del 19
febbraio 2016, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha
negato il diritto all’indennità giornaliera dal 1° giugno al 30 novembre 2015
in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli
infortuni dei disoccupati, posto che, durante quel periodo, l’assicurata
avrebbe presentato una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività
adeguata.
Il 5 settembre 2016,
l’amministrazione ha emanato una seconda decisione formale, anch’essa
confermata in sede di opposizione, mediante la quale ha dichiarato estinto il
diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 18 luglio 2016, avendo
l’assicurata ritrovato una piena capacità lavorativa in attività confacenti.
Con sentenze 35.2016.118 e
35.2017.5 del 23 febbraio 2017, questa Corte ha accolto ai sensi dei
considerandi i ricorsi interposti nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto
dell’assicurata, nel senso che gli atti sono stati rinviati all’amministrazione
affinché procedesse al prospettato atto istruttorio (perizia amministrativa a
cura della Clinica di dermatologia dell’Ospedale universitario di __________ [__________])
e, sulla base delle relative risultanze, decidesse di nuovo sul diritto alle prestazioni.
Le pronunzie appena citate sono
cresciute incontestate in giudicato.
1.3. Nel corso del mese di febbraio
2017, l’istituto ha quindi conferito un mandato peritale al Prof. dott. __________,
Direttore della succitata Clinica di dermatologia. Il relativo rapporto,
elaborato dal Prof. dott. __________ e dalla dott.ssa __________, è stato
consegnato alla CO 1 in data 25 settembre 2017.
1.4. Facendo propria l’indicazione
formulata dai sanitari della Clinica di dermatologia, con decisione incidentale
del 2 febbraio 2018, la CO 1 ha comunicato a RI 1 che avrebbe dovuto sottoporsi
anche a una perizia in materia di chirurgia plastica/delle ustioni, a cura del
Prof. dott. __________.
Con sentenza 35.2018.15 del 20
aprile 2018, il TCA ha respinto l’impugnativa interposta nel frattempo
dall’avv. RA 1.
1.5. Il rapporto peritale allestito dal
Prof. __________ è pervenuto all’assicuratore LAINF nel corso del mese di
maggio 2019 (doc. 470).
Il 17 maggio 2019, la CO 1 ha
invitato i professori __________ e __________ a procedere a una discussione di
consenso dei loro rispettivi referti (doc. 475).
La loro valutazione di sintesi è
contenuta nel rapporto datato 21 novembre 2019.
1.6. Con decisione incidentale del 10
marzo 2020, la CO 1 ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare
(neurologica, psichiatrica e ortopedica) a cura - a scelta dell’assicurata -
del dott. __________ o del dott. __________ (per la neurologia), del dott. __________
oppure della dott.ssa __________ (per la psichiatria) e del dott. __________
(per l’ortopedia, dott. __________ al quale è stato affidato anche il compito
di fare la sintesi delle diverse perizie parziali).
1.7. Con sentenza 35.2020.27 del 14
settembre 2020, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha
accolto il ricorso presentato dall’avv. RA 1 per contro dell’assicurata e ha
rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse un complemento
peritale in ambito neurologico e psichiatrico, a cura di specialisti attivi
presso l’__________.
1.8. Dalle carte processuali emerge che,
a cavallo degli anni 2021 e 2022, l’assicuratore LAINF ha chiesto all’__________
la disponibilità a organizzare l’esecuzione di accertamenti peritali in ambito
neurologico e psichiatrico (cfr. doc. 579, p. 8-9; doc. 593, p. 18-19 e doc.
598, p. 1-2), incarico che è stato rifiutato (cfr. doc. 666 e doc. 697, p. 1).
1.9. In data 10 maggio 2023,
l’amministrazione ha quindi emanato una decisione incidentale con la quale ha
disposto una perizia pluridisciplinare, affidandone l’esecuzione al Servizio di
accertamento medico (SAM) di __________ (doc. 739).
1.10. Con tempestivo ricorso del 9 giugno
2020 [recte: 2023], RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto,
dopo esecuzione di un’udienza di discussione, l’annullamento della decisione
incidentale impugnata e la retrocessione degli atti alla CO 1 affinché “proceda
con un accertamento peritale di complemento presso medici, se non attivi
direttamente presso l’Ospedale universitario di __________ perlomeno attivi
nella stessa regione di __________, ed in tutti i casi designati in
collaborazione con il dr med __________ e il dr med. __________”. Il
rappresentante ha inoltre domandato il riconoscimento dell’assistenza
giudiziaria con il suo gratuito patrocinio.
A sostegno delle proprie pretese,
l’avv. RA 1 ha segnatamente argomentato quanto segue:
" (…).
… non risulta possibile confermare la decisione di CO 1 ed in
particolare dove, a contrario di quanto già discusso e definitivamente deciso,
pretende ora ancora necessario procedere con accertamenti in ambito ortopedico,
psichiatrico, neurologico e non da ultimo pure in ambito chirurgico. In
proposito il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva infatti pure già
confermato che “… si tratta qui semplicemente di completare, dal profilo
neurologico e psichiatrico, la valutazione già espressa in ambito dermatologico
e di chirurgia plastica/delle ustioni …”. Sotto questo profilo il presente
ricorso merita conseguentemente di essere accolto e la contestata decisione
incidentale di CO 1 merita invece di essere conseguentemente annullata.
(…).
La decisione di CO 1 pure non merita conferma laddove pretende che
l’accertamento peritale dev’essere svolto in Ticino; presso medici indipendenti
oppure presso il SAM di __________. Come pure anche già indicato dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni siccome nel caso concreto si giustifica un “solo”
complemento peritale. Come anche confermato dai Giudici, in questo caso è ben
più corretto e giustificato che siano incaricati, in collaborazione con quelli
che sono già precedentemente intervenuti (dr med __________ e il dr med. __________),
nuovi medici che poi più facilmente potranno discutere (in sede plenaria) le
loro conclusioni parziali per giungere così ad una soluzione complessiva (…).
Quanto precede senza poi dimenticare che i medici ticinesi come tali potrebbero
anche risultare coinvolti, magari anche non direttamente, con degli errori di
cui la CO 1, ex art. 10 OAINF, rimane comunque responsabile. Anche sotto questo
profilo il presente ricorso merita quindi conseguentemente di essere accolto e
la contestata decisione incidentale di CO 1 merita invece di essere
conseguentemente annullata.
(…).
Se poi è vero che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non
ha mai “… condannato tassativamente __________ ad assumere il mandato peritale
…” è comunque però definitivamente deciso che il mandato peritale dev’essere
inteso come un complemento, a valore solamente per alcune specializzazioni e se
possibile presso medici che vanno designati, se non esclusivamente presso
l’Ospedale universitario di __________, perlomeno in collaborazione con “… i
dottori __________ e __________ …”. Tale suggestione non era “indicata a caso”
benché piuttosto perché occorre considerare che a seguito delle loro perizie
parziali tutti i medici dovranno poi forzatamente ritrovarsi assieme per una
discussione più generale (plenaria) e ciò per la redazione della valutazione
generale e complessiva; e meglio così come a più riprese già confermato dal
Tribunale federale nell’ambito che concerne le perizie pluridisciplinari. Come
anche rettamente indicato dal Tribunale “… qualora l’assicuratore dovesse
persistere nel ritenere poco chiare, finanche contraddittorie, le risposte fornite
dai periti, avrà sempre la possibilità di chiederne la delucidazione, ad
esempio formulando dei quesiti complementari …”. Con il dr med __________ ed il
dr med __________, nonostante le indicazioni del Tribunale cantonale CO 1 non
ha mai più preso contatto. Siccome anche quest’ultimo concetto non risulta
compreso da CO 1, anche per questo motivo la domanda a che le parti siano
convocate ad un’udienza dinnanzi a questo lodevole Tribunale appare ancor più
giustificata.
(…).”
(doc. I)
1.11. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.12. Il 7 luglio (doc. V), rispettivamente
il 17 agosto 2023 (doc. VII), le parti hanno comunicato al TCA di non avere
ulteriori mezzi di prova da presentare.
1.13. In data 25 ottobre 2023, questa
Corte ha interpellato il Prof. __________, invitandolo a fare tutto il
possibile per accettare il mandato peritale della CO 1 (cfr. doc. IX, doc. X e
doc. XII, con riferimento a quanto indicato supra, consid. 1.8.).
Con email del 16 novembre 2023,
il dott. __________ ha comunicato di non disporre delle capacità per eseguire
una perizia tanto complessa, rifiutando quindi nuovamente l’assunzione dell’incarico
(cfr. doc. XIII).
Il 20 novembre 2023, preso atto
della risposta del succitato specialista e della disponibilità delle parti a
trovare una soluzione transattiva della vertenza di merito, il TCA ha loro assegnato
un termine di 20 giorni per sottoporgli una proposta in tal senso (doc. XIV).
In data 1° febbraio 2023, l’avv. RA
1 ha informato questo Tribunale che “nonostante tutti gli sforzi intrapresi
dal sottoscritto e dal Collega Mlaw __________ alle parti non è purtroppo
risultato possibile giungere ad una soluzione di compromesso. In considerazione
di quanto precede restiamo conseguentemente in attesa della vostra sentenza.”
(doc. XVII).
in diritto
2.1. Nel caso concreto, l’oggetto
impugnato è costituito dalla decisione del 10 maggio 2023, mediante la quale la
CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare, affidando il
relativo mandato al SAM di __________ (doc. 739).
Si tratta qui di una decisione
incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli
5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al
tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile
(art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
2.2. Giusta l’art. 43 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore
esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere
messe per scritto.
L’assicuratore determina la
natura e l’entità dei necessari accertamenti (cpv. 1bis).
Se sono necessari e
ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del
caso, l’assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2).
Se l’assicurato o altre persone
che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,
l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in
base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia
(cpv. 3).
2.3. L’art. 44, nella versione in vigore
a far tempo dal 1° gennaio 2022, recita che se, nel quadro di accertamenti
medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di
perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti: perizia monodisciplinare, perizia bidisciplinare e perizia
pluridisciplinare (cpv. 1).
Il capoverso 2 prevede invece che
se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi
di uno o più periti indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla
parte. Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui
all’articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.
Insieme al nome del perito,
l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte allo stesso e
segnala la possibilità di presentare domande supplementari in forma scritta
entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva le domande da
porre al perito (cpv. 3).
L’assicuratore che, nonostante
una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla
parte mediante una decisione incidentale (cpv. 4).
2.4. Nella concreta evenienza, con la
pronunzia 35.2020.27 del 14 settembre 2020, questa Corte ha annullato la
decisione incidentale del 10 marzo 2020 - mediante la quale la CO 1 aveva
ordinato l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (neurologica,
psichiatrica e di chirurgia ortopedica) a cura di specialisti operanti in
Ticino -, e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una
perizia bidisciplinare (neurologica e psichiatrica) affidandone l’esecuzione a
specialisti esercitanti presso l’__________, ovvero presso il medesimo
nosocomio in cui lavoravano i Prof. __________ e __________.
Il TCA ha in particolare ritenuto
che, nella misura in cui gli approfondimenti in ambito neurologico e
psichiatrico erano stati auspicati dagli stessi autori delle perizie
amministrative (parziali) in materia di dermatologia e di chirurgia delle
ustioni, essi non configuravano una, inammissibile, “seconda opinione”. Questa
Corte ha per contro giudicato non “necessaria l’esecuzione di un complemento
peritale in ambito ortopedico, tenuto conto della natura del danno alla salute
di cui è portatrice RI 1 (secondo il Prof. __________, si tratta infatti di
verificare la presenza di una CRPS di tipo II, ossia di una patologia -
chiamata anche causalgia - legata a una lesione neurologica periferica),
complemento peritale che non è del resto stato auspicato nemmeno dai dottori __________
e __________.”.
Dalla documentazione a disposizione
si evince che, nel corso dei mesi di dicembre 2021 e di maggio e settembre 2022,
l’istituto assicuratore ha chiesto all’__________ di organizzare l’esecuzione
di accertamenti peritali in ambito neurologico e psichiatrico (cfr. doc. 579,
p. 8-9: “Aus diesem Grund wird es als unerlässlich erachtet, ein Gutachten
in den folgenden Disziplinen zu erstellen: Neurologie und Psychiatrie.”,
doc. 598, p. 1-2 e doc. 676).
Il Prof. __________, Primario
della Clinica di neurologia dell’__________ e pure responsabile del servizio
peritale della medesima, ha finalmente rifiutato di assumere l’incarico (cfr.
doc. 666 e doc. 697, p. 1).
Nel quadro del diritto di
audizione, l’assicuratore convenuto ha sottoposto all’avv. RA 1 due alternative
volte all’allestimento di una perizia pluridisciplinare.
La prima è consistita
nell’assegnare l’incarico peritale ai dottori __________ (chirurgia
ortopedica), __________ (psichiatria), __________ (neurologia) e __________
(chirurgia delle ustioni), la seconda nell’attribuire il mandato al SAM di __________
(cfr. doc. 726).
Con scritto del 2 marzo 2023, il
rappresentante dell’assicurata si è opposto al procedere proposto
dall’amministrazione, facendo valere che, nel rispetto di quanto il TCA aveva
statuito nella sua sentenza di rinvio, il mandato peritale (rigorosamente bidisciplinare)
avrebbe dovuto essere attribuito a specialisti interni all’__________ oppure,
se ciò non fosse stato possibile, a specialisti esterni della regione di __________
che avessero avuto la possibilità di coordinarsi con i dottori __________ e __________
(cfr. doc. 728).
Con il provvedimento impugnato, la
CO 1 ha deciso di incaricare il SAM di __________ dell’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare negli ambiti della chirurgia ortopedica, della
psichiatria, della neurologia e della chirurgia delle ustioni/ricostruttiva
(doc. 739: “Orbene, nell’intento di evitare ulteriori futili proroghe nell’accertamento
peritale che si impone, optiamo per l’incarico peritale direttamente al SAM, in
considerazione soprattutto delle modalità di convocazione, che sarebbero ben
più semplificate poiché organizzate e coordinate internamente e direttamente dal
centro.”).
Con la propria impugnativa, il
rappresentante dell’assicurata contesta dapprima il carattere pluridisciplinare
dell’incarico peritale e, in seguito, la scelta del SAM quale centro peritale,
ribadendo in proposito che il mandato dovrebbe essere attribuito a medici
interni all’__________, in subordine a specialisti esterni attivi dell’area di __________
in modo tale da poter cooperare con i Prof. __________ e __________ (cfr. doc.
I).
2.5. In data 25 ottobre 2023, questa
Corte ha inviato al Prof. __________ due email del seguente tenore:
" (…).
ci permettiamo interpellarla a proposito di un incarico peritale
che la CO 1 avrebbe voluto affidarle lo scorso anno - riguardante la signora RI
1, __________ -, incarico che lei ha rifiutato con scritto del
30.08.2022 e con mail del 6.10.2022 (della Sig.ra __________).
Al riguardo, la informiamo che la richiesta di CO 1 ha fatto
seguito a una sentenza di rinvio di questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA), il quale aveva ritenuto necessario completare una perizia
amministrativa elaborata dai Professori __________ (Clinica di dermatologia __________)
e __________ (Clinica di chirurgia plastica e della mano __________), con degli
accertamenti in ambito neurologico e psichiatrico. Erano stati
proprio i Professori __________ e __________ a sottolineare la necessità di
procedere al complemento peritale appena citato, segnalando persino il nome del
dr. med. __________ (Clinica di neurologia __________) per gli aspetti
neurologici. È quindi anche per rispetto nei vostri confronti, oltre che per
evidenti motivi pratici, che il TCA aveva ordinato alla CO 1 di far eseguire il
complemento istruttorio in questione dall’__________ e non, come avrebbe voluto
fare in un primo tempo l’assicuratore, da singoli specialisti in Ticino.
Date queste premesse, chiamati nuovamente a pronunciarsi sul caso
della signora RI 1, siamo rimasti alquanto sorpresi di scoprire che l’incarico
peritale era stato nel frattempo rifiutato.
In base alle conclusioni dei dr. med. __________ e __________,
l’oggetto dell’approfondimento neurologico sarebbe del resto circoscritto alla
verifica delle diagnosi di CRPS di tipo II e di paresi ulnare, ritenute da loro
responsabili dei disturbi denunciati dalla signora RI 1.
Ci appelliamo pertanto a lei, nella sua qualità di Primario della
Clinica di neurologia, il cui qualificato parere si è peraltro già rivelato
decisivo per la risoluzione di altre procedure pendenti in passato dinanzi a
questo Tribunale, affinché faccia tutto il possibile per finalmente accettare
il mandato peritale della CO 1.”
(doc. IX)
" (…).
a complemento della precedente comunicazione e per maggiore
comprensione, le precisiamo che, con sentenza 35.2020.27 del 14 settembre 2020,
il TCA aveva ordinato alla CO 1 di disporre un complemento peritale,
neurologico e psichiatrico, presso l’__________, così come era stato auspicato
anche dai Prof. __________ e __________. A seguito del suo rifiuto, con
decisione incidentale del 9 giugno 2023, la CO 1 ha affidato l’incarico a un
centro peritale in Ticino. Con ricorso al TCA, il patrocinatore della Sig.ra RI
1 contesta la decisione dell’assicuratore e pretende che il complemento
peritale in questione venga eseguito presso l’__________, conformemente a
quanto stabilito con la sentenza 35.2020.27. Il TCA ha quindi aperto un nuovo
incarto (inc. n. 35.2023.48), nel cui contesto è chiamato a pronunciarsi su una
questione procedurale (a chi la CO 1 deve affidare l’incarico peritale) e non
di merito.
(doc. X)
Questa è stata la risposta del
dott. __________, fornita dopo più solleciti:
" (…).
Besten Dank für Ihre Anfrage. Entschuldigen Sie bitte die
Verzögerung meiner Antwort. Leider habe ich aktuel keine Kapazitäten zur
Durchführung eines solchen komplexen Gutachten.”
(doc. XIII)
2.6. Chiamato ora a pronunciarsi in
merito innanzitutto alla scelta della CO 1 di disporre una perizia
pluridisciplinare, questo Tribunale sottolinea di aver già spiegato, nella
sentenza di rinvio 35.2020.27, le ragioni per le quali il complemento peritale
deve limitarsi alle sole discipline della neurologia e della psichiatria.
In questa occasione, il TCA
ribadisce che il referto dermatologico e quello di chirurgia delle ustioni già
agli atti, sono stati elaborati da specialisti di alto livello scientifico
(entrambi i periti sono infatti dei professori universitari) e che loro stessi
hanno auspicato l'esecuzione di approfondimenti in ambito neurologico e
psichiatrico per chiarire degli aspetti piuttosto puntuali e circoscritti (la presenza
o meno di una CRPS di tipo II, rispettivamente la verifica della caricabilità
psichica dell’insorgente).
È comunque utile precisare che, secondo la giurisprudenza,
trattandosi della scelta delle discipline interessate, i periti godono di un
ampio margine d’apprezzamento. Rientra pertanto nel loro potere discrezionale coinvolgere
ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e
riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022 consid.
2.9.3; 35.2019.102 del 6 novembre 2019 consid. 2.3).
Stante ciò, gli esperti che
verranno incaricati dall’amministrazione potranno far capo a specialisti di
altre discipline, qualora lo ritenessero necessario per rispondere con
cognizione di causa ai quesiti che saranno loro sottoposti.
In esito a quanto precede, la
decisione incidentale impugnata deve dunque essere annullata nella misura in
cui l’assicuratore convenuto ha optato per l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare, anziché bidisciplinare (neurologica e psichiatrica).
2.7. Trattandosi del servizio peritale
scelto dalla CO 1 (SAM di __________), va osservato che l’amministrazione ha in
effetti cercato di eseguire quanto disposto dal Tribunale nel noto giudizio di
rinvio, chiedendo all’__________ la disponibilità ad elaborare dei complementi
peritali in ambito neurologico e psichiatrico (cfr. supra, consid. 2.4.).
Il fatto che il nosocomio in
questione, per il tramite del responsabile del servizio peritale (Prof. __________),
abbia finalmente rifiutato di assumere l’incarico, non può essere evidentemente
imputato all’assicuratore. Del resto, anche l’analogo tentativo compiuto dal
TCA non ha avuto una sorte migliore, e ciò sebbene il dott. __________ sia
stato debitamente informato – aspetto, importante, che l’amministrazione aveva invece
omesso di segnalare - che la richiesta della CO 1 faceva seguito a un ordine esplicito
di questa Corte (cfr. supra, consid. 2.6.).
Deve inoltre essere considerato
che gli autori dei rapporti peritali già agli atti hanno nel frattempo lasciato
l’__________. Infatti, da una ricerca compiuta sul web è emerso che il Prof. __________
è attualmente attivo presso l’Ospedale universitario di __________, il Prof. __________
presso l’Ospedale cantonale di __________ e la dott.ssa __________ (che aveva
sottoscritto la perizia dermatologica unitamente al dott. __________) presso la
Clinica __________ di __________.
Dati questi presupposti, il
rappresentante dell’assicurata non può essere seguito laddove rimprovera all’assicuratore
LAINF di non avere conferito i mandati peritali a medici interni all’__________,
rispettivamente a medici esterni ma comunque operanti nella regione di __________.
In definitiva, questa Corte non
può che approvare la scelta della CO 1 d’incaricare il SAM di __________
affinché esegua dei complementi peritali in ambito - come è stato stabilito in
precedenza (cfr. supra, consid. 2.6.) - neurologico e psichiatrico.
Al momento in cui alla ricorrente
sarà reso noto il nominativo degli esperti designati (su questo aspetto, si
veda il Basler Kommentar ATSG – Massimo Aliotta, Helbing Lichtenhahn Verlag
2020, art. 44 n. 28), ella potrà, se del caso, far valere dei motivi di ricusa
nei loro confronti, così come lo prevede il combinato disposto degli articoli 44
cpv. 2 seconda frase e 36 cpv. 1 LPGA.
2.8. Questo Tribunale rinuncia a citare
le parti alla richiesta udienza di discussione (cfr. doc. I, p. 24 s. e doc. XI),
ritenuto che è verosimile che da essa non emergerebbe alcun nuovo elemento di
valutazione rilevante per la risoluzione della presente vertenza. Per quanto
attiene al merito della lite, le parti stesse non sono riuscite ad elaborare
una soluzione transattiva da sottoporre all’esame del giudice (cfr. supra,
consid. 1.13.).
2.9. Visto l'esito parzialmente favorevole
del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento
da parte dell’assicuratore resistente di fr. 2’000 a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il TCA si è pronunciato su una
questione di natura procedurale, ovvero quella di sapere se l’assicuratore
LAINF era legittimato a disporre l’allestimento di una perizia
pluridisciplinare (anziché bidisciplinare) e a designare il SAM di __________
quale servizio peritale.
In una sentenza 8C_265/2021 del
21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle
spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,
il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
Fatti
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.
Considerandi
A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Stante ciò, nel presente caso non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.
2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre
2021.
consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74
del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione incidentale del
10 maggio 2023 è annullata nella misura in cui la CO 1 ha disposto
l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare. Essa è invece
confermata nella misura in cui l’incarico peritale è stato
attribuito al SAM di __________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata,
patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni