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Decisione

35.2023.48

Discussa la natura della perizia amministrativa disposta con la decisione incidentale impugnata (pluri- o bidisciplinare) e la scelta del servizio peritale

12 febbraio 2024Italiano23 min

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.48

mm

Lugano

12 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione incidentale del 10 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 21 maggio 2013, RI 1, di

professione aiuto cucina e assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), si è procurata

un’ustione di III. grado nella regione volare del III. distale dell’avambraccio

sinistro con dell’olio bollente.

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni

di legge.

1.2. Con decisione formale del 19

febbraio 2016, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha

negato il diritto all’indennità giornaliera dal 1° giugno al 30 novembre 2015

in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli

infortuni dei disoccupati, posto che, durante quel periodo, l’assicurata

avrebbe presentato una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività

adeguata.

Il 5 settembre 2016,

l’amministrazione ha emanato una seconda decisione formale, anch’essa

confermata in sede di opposizione, mediante la quale ha dichiarato estinto il

diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 18 luglio 2016, avendo

l’assicurata ritrovato una piena capacità lavorativa in attività confacenti.

Con sentenze 35.2016.118 e

35.2017.5 del 23 febbraio 2017, questa Corte ha accolto ai sensi dei

considerandi i ricorsi interposti nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto

dell’assicurata, nel senso che gli atti sono stati rinviati all’amministrazione

affinché procedesse al prospettato atto istruttorio (perizia amministrativa a

cura della Clinica di dermatologia dell’Ospedale universitario di __________ [__________])

e, sulla base delle relative risultanze, decidesse di nuovo sul diritto alle prestazioni.

Le pronunzie appena citate sono

cresciute incontestate in giudicato.

1.3. Nel corso del mese di febbraio

2017, l’istituto ha quindi conferito un mandato peritale al Prof. dott. __________,

Direttore della succitata Clinica di dermatologia. Il relativo rapporto,

elaborato dal Prof. dott. __________ e dalla dott.ssa __________, è stato

consegnato alla CO 1 in data 25 settembre 2017.

1.4. Facendo propria l’indicazione

formulata dai sanitari della Clinica di dermatologia, con decisione incidentale

del 2 febbraio 2018, la CO 1 ha comunicato a RI 1 che avrebbe dovuto sottoporsi

anche a una perizia in materia di chirurgia plastica/delle ustioni, a cura del

Prof. dott. __________.

Con sentenza 35.2018.15 del 20

aprile 2018, il TCA ha respinto l’impugnativa interposta nel frattempo

dall’avv. RA 1.

1.5. Il rapporto peritale allestito dal

Prof. __________ è pervenuto all’assicuratore LAINF nel corso del mese di

maggio 2019 (doc. 470).

Il 17 maggio 2019, la CO 1 ha

invitato i professori __________ e __________ a procedere a una discussione di

consenso dei loro rispettivi referti (doc. 475).

La loro valutazione di sintesi è

contenuta nel rapporto datato 21 novembre 2019.

1.6. Con decisione incidentale del 10

marzo 2020, la CO 1 ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare

(neurologica, psichiatrica e ortopedica) a cura - a scelta dell’assicurata -

del dott. __________ o del dott. __________ (per la neurologia), del dott. __________

oppure della dott.ssa __________ (per la psichiatria) e del dott. __________

(per l’ortopedia, dott. __________ al quale è stato affidato anche il compito

di fare la sintesi delle diverse perizie parziali).

1.7. Con sentenza 35.2020.27 del 14

settembre 2020, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha

accolto il ricorso presentato dall’avv. RA 1 per contro dell’assicurata e ha

rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse un complemento

peritale in ambito neurologico e psichiatrico, a cura di specialisti attivi

presso l’__________.

1.8. Dalle carte processuali emerge che,

a cavallo degli anni 2021 e 2022, l’assicuratore LAINF ha chiesto all’__________

la disponibilità a organizzare l’esecuzione di accertamenti peritali in ambito

neurologico e psichiatrico (cfr. doc. 579, p. 8-9; doc. 593, p. 18-19 e doc.

598, p. 1-2), incarico che è stato rifiutato (cfr. doc. 666 e doc. 697, p. 1).

1.9. In data 10 maggio 2023,

l’amministrazione ha quindi emanato una decisione incidentale con la quale ha

disposto una perizia pluridisciplinare, affidandone l’esecuzione al Servizio di

accertamento medico (SAM) di __________ (doc. 739).

1.10. Con tempestivo ricorso del 9 giugno

2020 [recte: 2023], RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto,

dopo esecuzione di un’udienza di discussione, l’annullamento della decisione

incidentale impugnata e la retrocessione degli atti alla CO 1 affinché “proceda

con un accertamento peritale di complemento presso medici, se non attivi

direttamente presso l’Ospedale universitario di __________ perlomeno attivi

nella stessa regione di __________, ed in tutti i casi designati in

collaborazione con il dr med __________ e il dr med. __________”. Il

rappresentante ha inoltre domandato il riconoscimento dell’assistenza

giudiziaria con il suo gratuito patrocinio.

A sostegno delle proprie pretese,

l’avv. RA 1 ha segnatamente argomentato quanto segue:

" (…).

… non risulta possibile confermare la decisione di CO 1 ed in

particolare dove, a contrario di quanto già discusso e definitivamente deciso,

pretende ora ancora necessario procedere con accertamenti in ambito ortopedico,

psichiatrico, neurologico e non da ultimo pure in ambito chirurgico. In

proposito il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva infatti pure già

confermato che “… si tratta qui semplicemente di completare, dal profilo

neurologico e psichiatrico, la valutazione già espressa in ambito dermatologico

e di chirurgia plastica/delle ustioni …”. Sotto questo profilo il presente

ricorso merita conseguentemente di essere accolto e la contestata decisione

incidentale di CO 1 merita invece di essere conseguentemente annullata.

(…).

La decisione di CO 1 pure non merita conferma laddove pretende che

l’accertamento peritale dev’essere svolto in Ticino; presso medici indipendenti

oppure presso il SAM di __________. Come pure anche già indicato dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni siccome nel caso concreto si giustifica un “solo”

complemento peritale. Come anche confermato dai Giudici, in questo caso è ben

più corretto e giustificato che siano incaricati, in collaborazione con quelli

che sono già precedentemente intervenuti (dr med __________ e il dr med. __________),

nuovi medici che poi più facilmente potranno discutere (in sede plenaria) le

loro conclusioni parziali per giungere così ad una soluzione complessiva (…).

Quanto precede senza poi dimenticare che i medici ticinesi come tali potrebbero

anche risultare coinvolti, magari anche non direttamente, con degli errori di

cui la CO 1, ex art. 10 OAINF, rimane comunque responsabile. Anche sotto questo

profilo il presente ricorso merita quindi conseguentemente di essere accolto e

la contestata decisione incidentale di CO 1 merita invece di essere

conseguentemente annullata.

(…).

Se poi è vero che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non

ha mai “… condannato tassativamente __________ ad assumere il mandato peritale

…” è comunque però definitivamente deciso che il mandato peritale dev’essere

inteso come un complemento, a valore solamente per alcune specializzazioni e se

possibile presso medici che vanno designati, se non esclusivamente presso

l’Ospedale universitario di __________, perlomeno in collaborazione con “… i

dottori __________ e __________ …”. Tale suggestione non era “indicata a caso”

benché piuttosto perché occorre considerare che a seguito delle loro perizie

parziali tutti i medici dovranno poi forzatamente ritrovarsi assieme per una

discussione più generale (plenaria) e ciò per la redazione della valutazione

generale e complessiva; e meglio così come a più riprese già confermato dal

Tribunale federale nell’ambito che concerne le perizie pluridisciplinari. Come

anche rettamente indicato dal Tribunale “… qualora l’assicuratore dovesse

persistere nel ritenere poco chiare, finanche contraddittorie, le risposte fornite

dai periti, avrà sempre la possibilità di chiederne la delucidazione, ad

esempio formulando dei quesiti complementari …”. Con il dr med __________ ed il

dr med __________, nonostante le indicazioni del Tribunale cantonale CO 1 non

ha mai più preso contatto. Siccome anche quest’ultimo concetto non risulta

compreso da CO 1, anche per questo motivo la domanda a che le parti siano

convocate ad un’udienza dinnanzi a questo lodevole Tribunale appare ancor più

giustificata.

(…).”

(doc. I)

1.11. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.12. Il 7 luglio (doc. V), rispettivamente

il 17 agosto 2023 (doc. VII), le parti hanno comunicato al TCA di non avere

ulteriori mezzi di prova da presentare.

1.13. In data 25 ottobre 2023, questa

Corte ha interpellato il Prof. __________, invitandolo a fare tutto il

possibile per accettare il mandato peritale della CO 1 (cfr. doc. IX, doc. X e

doc. XII, con riferimento a quanto indicato supra, consid. 1.8.).

Con email del 16 novembre 2023,

il dott. __________ ha comunicato di non disporre delle capacità per eseguire

una perizia tanto complessa, rifiutando quindi nuovamente l’assunzione dell’incarico

(cfr. doc. XIII).

Il 20 novembre 2023, preso atto

della risposta del succitato specialista e della disponibilità delle parti a

trovare una soluzione transattiva della vertenza di merito, il TCA ha loro assegnato

un termine di 20 giorni per sottoporgli una proposta in tal senso (doc. XIV).

In data 1° febbraio 2023, l’avv. RA

1 ha informato questo Tribunale che “nonostante tutti gli sforzi intrapresi

dal sottoscritto e dal Collega Mlaw __________ alle parti non è purtroppo

risultato possibile giungere ad una soluzione di compromesso. In considerazione

di quanto precede restiamo conseguentemente in attesa della vostra sentenza.”

(doc. XVII).

in diritto

2.1. Nel caso concreto, l’oggetto

impugnato è costituito dalla decisione del 10 maggio 2023, mediante la quale la

CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare, affidando il

relativo mandato al SAM di __________ (doc. 739).

Si tratta qui di una decisione

incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli

5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al

tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile

(art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).

2.2. Giusta l’art. 43 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore

esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere

messe per scritto.

L’assicuratore determina la

natura e l’entità dei necessari accertamenti (cpv. 1bis).

Se sono necessari e

ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del

caso, l’assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2).

Se l’assicurato o altre persone

che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo

ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in

base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia

(cpv. 3).

2.3. L’art. 44, nella versione in vigore

a far tempo dal 1° gennaio 2022, recita che se, nel quadro di accertamenti

medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di

perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti: perizia monodisciplinare, perizia bidisciplinare e perizia

pluridisciplinare (cpv. 1).

Il capoverso 2 prevede invece che

se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi

di uno o più periti indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla

parte. Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui

all’articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.

Insieme al nome del perito,

l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte allo stesso e

segnala la possibilità di presentare domande supplementari in forma scritta

entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva le domande da

porre al perito (cpv. 3).

L’assicuratore che, nonostante

una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla

parte mediante una decisione incidentale (cpv. 4).

2.4. Nella concreta evenienza, con la

pronunzia 35.2020.27 del 14 settembre 2020, questa Corte ha annullato la

decisione incidentale del 10 marzo 2020 - mediante la quale la CO 1 aveva

ordinato l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (neurologica,

psichiatrica e di chirurgia ortopedica) a cura di specialisti operanti in

Ticino -, e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una

perizia bidisciplinare (neurologica e psichiatrica) affidandone l’esecuzione a

specialisti esercitanti presso l’__________, ovvero presso il medesimo

nosocomio in cui lavoravano i Prof. __________ e __________.

Il TCA ha in particolare ritenuto

che, nella misura in cui gli approfondimenti in ambito neurologico e

psichiatrico erano stati auspicati dagli stessi autori delle perizie

amministrative (parziali) in materia di dermatologia e di chirurgia delle

ustioni, essi non configuravano una, inammissibile, “seconda opinione”. Questa

Corte ha per contro giudicato non “necessaria l’esecuzione di un complemento

peritale in ambito ortopedico, tenuto conto della natura del danno alla salute

di cui è portatrice RI 1 (secondo il Prof. __________, si tratta infatti di

verificare la presenza di una CRPS di tipo II, ossia di una patologia -

chiamata anche causalgia - legata a una lesione neurologica periferica),

complemento peritale che non è del resto stato auspicato nemmeno dai dottori __________

e __________.”.

Dalla documentazione a disposizione

si evince che, nel corso dei mesi di dicembre 2021 e di maggio e settembre 2022,

l’istituto assicuratore ha chiesto all’__________ di organizzare l’esecuzione

di accertamenti peritali in ambito neurologico e psichiatrico (cfr. doc. 579,

p. 8-9: “Aus diesem Grund wird es als unerlässlich erachtet, ein Gutachten

in den folgenden Disziplinen zu erstellen: Neurologie und Psychiatrie.”,

doc. 598, p. 1-2 e doc. 676).

Il Prof. __________, Primario

della Clinica di neurologia dell’__________ e pure responsabile del servizio

peritale della medesima, ha finalmente rifiutato di assumere l’incarico (cfr.

doc. 666 e doc. 697, p. 1).

Nel quadro del diritto di

audizione, l’assicuratore convenuto ha sottoposto all’avv. RA 1 due alternative

volte all’allestimento di una perizia pluridisciplinare.

La prima è consistita

nell’assegnare l’incarico peritale ai dottori __________ (chirurgia

ortopedica), __________ (psichiatria), __________ (neurologia) e __________

(chirurgia delle ustioni), la seconda nell’attribuire il mandato al SAM di __________

(cfr. doc. 726).

Con scritto del 2 marzo 2023, il

rappresentante dell’assicurata si è opposto al procedere proposto

dall’amministrazione, facendo valere che, nel rispetto di quanto il TCA aveva

statuito nella sua sentenza di rinvio, il mandato peritale (rigorosamente bidisciplinare)

avrebbe dovuto essere attribuito a specialisti interni all’__________ oppure,

se ciò non fosse stato possibile, a specialisti esterni della regione di __________

che avessero avuto la possibilità di coordinarsi con i dottori __________ e __________

(cfr. doc. 728).

Con il provvedimento impugnato, la

CO 1 ha deciso di incaricare il SAM di __________ dell’esecuzione di una

perizia pluridisciplinare negli ambiti della chirurgia ortopedica, della

psichiatria, della neurologia e della chirurgia delle ustioni/ricostruttiva

(doc. 739: “Orbene, nell’intento di evitare ulteriori futili proroghe nell’accertamento

peritale che si impone, optiamo per l’incarico peritale direttamente al SAM, in

considerazione soprattutto delle modalità di convocazione, che sarebbero ben

più semplificate poiché organizzate e coordinate internamente e direttamente dal

centro.”).

Con la propria impugnativa, il

rappresentante dell’assicurata contesta dapprima il carattere pluridisciplinare

dell’incarico peritale e, in seguito, la scelta del SAM quale centro peritale,

ribadendo in proposito che il mandato dovrebbe essere attribuito a medici

interni all’__________, in subordine a specialisti esterni attivi dell’area di __________

in modo tale da poter cooperare con i Prof. __________ e __________ (cfr. doc.

I).

2.5. In data 25 ottobre 2023, questa

Corte ha inviato al Prof. __________ due email del seguente tenore:

" (…).

ci permettiamo interpellarla a proposito di un incarico peritale

che la CO 1 avrebbe voluto affidarle lo scorso anno - riguardante la signora RI

1, __________ -, incarico che lei ha rifiutato con scritto del

30.08.2022 e con mail del 6.10.2022 (della Sig.ra __________).

Al riguardo, la informiamo che la richiesta di CO 1 ha fatto

seguito a una sentenza di rinvio di questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni (TCA), il quale aveva ritenuto necessario completare una perizia

amministrativa elaborata dai Professori __________ (Clinica di dermatologia __________)

e __________ (Clinica di chirurgia plastica e della mano __________), con degli

accertamenti in ambito neurologico e psichiatrico. Erano stati

proprio i Professori __________ e __________ a sottolineare la necessità di

procedere al complemento peritale appena citato, segnalando persino il nome del

dr. med. __________ (Clinica di neurologia __________) per gli aspetti

neurologici. È quindi anche per rispetto nei vostri confronti, oltre che per

evidenti motivi pratici, che il TCA aveva ordinato alla CO 1 di far eseguire il

complemento istruttorio in questione dall’__________ e non, come avrebbe voluto

fare in un primo tempo l’assicuratore, da singoli specialisti in Ticino.

Date queste premesse, chiamati nuovamente a pronunciarsi sul caso

della signora RI 1, siamo rimasti alquanto sorpresi di scoprire che l’incarico

peritale era stato nel frattempo rifiutato.

In base alle conclusioni dei dr. med. __________ e __________,

l’oggetto dell’approfondimento neurologico sarebbe del resto circoscritto alla

verifica delle diagnosi di CRPS di tipo II e di paresi ulnare, ritenute da loro

responsabili dei disturbi denunciati dalla signora RI 1.

Ci appelliamo pertanto a lei, nella sua qualità di Primario della

Clinica di neurologia, il cui qualificato parere si è peraltro già rivelato

decisivo per la risoluzione di altre procedure pendenti in passato dinanzi a

questo Tribunale, affinché faccia tutto il possibile per finalmente accettare

il mandato peritale della CO 1.”

(doc. IX)

" (…).

a complemento della precedente comunicazione e per maggiore

comprensione, le precisiamo che, con sentenza 35.2020.27 del 14 settembre 2020,

il TCA aveva ordinato alla CO 1 di disporre un complemento peritale,

neurologico e psichiatrico, presso l’__________, così come era stato auspicato

anche dai Prof. __________ e __________. A seguito del suo rifiuto, con

decisione incidentale del 9 giugno 2023, la CO 1 ha affidato l’incarico a un

centro peritale in Ticino. Con ricorso al TCA, il patrocinatore della Sig.ra RI

1 contesta la decisione dell’assicuratore e pretende che il complemento

peritale in questione venga eseguito presso l’__________, conformemente a

quanto stabilito con la sentenza 35.2020.27. Il TCA ha quindi aperto un nuovo

incarto (inc. n. 35.2023.48), nel cui contesto è chiamato a pronunciarsi su una

questione procedurale (a chi la CO 1 deve affidare l’incarico peritale) e non

di merito.

(doc. X)

Questa è stata la risposta del

dott. __________, fornita dopo più solleciti:

" (…).

Besten Dank für Ihre Anfrage. Entschuldigen Sie bitte die

Verzögerung meiner Antwort. Leider habe ich aktuel keine Kapazitäten zur

Durchführung eines solchen komplexen Gutachten.”

(doc. XIII)

2.6. Chiamato ora a pronunciarsi in

merito innanzitutto alla scelta della CO 1 di disporre una perizia

pluridisciplinare, questo Tribunale sottolinea di aver già spiegato, nella

sentenza di rinvio 35.2020.27, le ragioni per le quali il complemento peritale

deve limitarsi alle sole discipline della neurologia e della psichiatria.

In questa occasione, il TCA

ribadisce che il referto dermatologico e quello di chirurgia delle ustioni già

agli atti, sono stati elaborati da specialisti di alto livello scientifico

(entrambi i periti sono infatti dei professori universitari) e che loro stessi

hanno auspicato l'esecuzione di approfondimenti in ambito neurologico e

psichiatrico per chiarire degli aspetti piuttosto puntuali e circoscritti (la presenza

o meno di una CRPS di tipo II, rispettivamente la verifica della caricabilità

psichica dell’insorgente).

È comunque utile precisare che, secondo la giurisprudenza,

trattandosi della scelta delle discipline interessate, i periti godono di un

ampio margine d’apprezzamento. Rientra pertanto nel loro potere discrezionale coinvolgere

ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e

riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022 consid.

2.9.3; 35.2019.102 del 6 novembre 2019 consid. 2.3).

Stante ciò, gli esperti che

verranno incaricati dall’amministrazione potranno far capo a specialisti di

altre discipline, qualora lo ritenessero necessario per rispondere con

cognizione di causa ai quesiti che saranno loro sottoposti.

In esito a quanto precede, la

decisione incidentale impugnata deve dunque essere annullata nella misura in

cui l’assicuratore convenuto ha optato per l’esecuzione di una perizia

pluridisciplinare, anziché bidisciplinare (neurologica e psichiatrica).

2.7. Trattandosi del servizio peritale

scelto dalla CO 1 (SAM di __________), va osservato che l’amministrazione ha in

effetti cercato di eseguire quanto disposto dal Tribunale nel noto giudizio di

rinvio, chiedendo all’__________ la disponibilità ad elaborare dei complementi

peritali in ambito neurologico e psichiatrico (cfr. supra, consid. 2.4.).

Il fatto che il nosocomio in

questione, per il tramite del responsabile del servizio peritale (Prof. __________),

abbia finalmente rifiutato di assumere l’incarico, non può essere evidentemente

imputato all’assicuratore. Del resto, anche l’analogo tentativo compiuto dal

TCA non ha avuto una sorte migliore, e ciò sebbene il dott. __________ sia

stato debitamente informato – aspetto, importante, che l’amministrazione aveva invece

omesso di segnalare - che la richiesta della CO 1 faceva seguito a un ordine esplicito

di questa Corte (cfr. supra, consid. 2.6.).

Deve inoltre essere considerato

che gli autori dei rapporti peritali già agli atti hanno nel frattempo lasciato

l’__________. Infatti, da una ricerca compiuta sul web è emerso che il Prof. __________

è attualmente attivo presso l’Ospedale universitario di __________, il Prof. __________

presso l’Ospedale cantonale di __________ e la dott.ssa __________ (che aveva

sottoscritto la perizia dermatologica unitamente al dott. __________) presso la

Clinica __________ di __________.

Dati questi presupposti, il

rappresentante dell’assicurata non può essere seguito laddove rimprovera all’assicuratore

LAINF di non avere conferito i mandati peritali a medici interni all’__________,

rispettivamente a medici esterni ma comunque operanti nella regione di __________.

In definitiva, questa Corte non

può che approvare la scelta della CO 1 d’incaricare il SAM di __________

affinché esegua dei complementi peritali in ambito - come è stato stabilito in

precedenza (cfr. supra, consid. 2.6.) - neurologico e psichiatrico.

Al momento in cui alla ricorrente

sarà reso noto il nominativo degli esperti designati (su questo aspetto, si

veda il Basler Kommentar ATSG – Massimo Aliotta, Helbing Lichtenhahn Verlag

2020, art. 44 n. 28), ella potrà, se del caso, far valere dei motivi di ricusa

nei loro confronti, così come lo prevede il combinato disposto degli articoli 44

cpv. 2 seconda frase e 36 cpv. 1 LPGA.

2.8. Questo Tribunale rinuncia a citare

le parti alla richiesta udienza di discussione (cfr. doc. I, p. 24 s. e doc. XI),

ritenuto che è verosimile che da essa non emergerebbe alcun nuovo elemento di

valutazione rilevante per la risoluzione della presente vertenza. Per quanto

attiene al merito della lite, le parti stesse non sono riuscite ad elaborare

una soluzione transattiva da sottoporre all’esame del giudice (cfr. supra,

consid. 1.13.).

2.9. Visto l'esito parzialmente favorevole

del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento

da parte dell’assicuratore resistente di fr. 2’000 a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il TCA si è pronunciato su una

questione di natura procedurale, ovvero quella di sapere se l’assicuratore

LAINF era legittimato a disporre l’allestimento di una perizia

pluridisciplinare (anziché bidisciplinare) e a designare il SAM di __________

quale servizio peritale.

In una sentenza 8C_265/2021 del

21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle

spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,

il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

Fatti

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.

Considerandi

A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.

2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre

2021.

consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74

del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione incidentale del

10 maggio 2023 è annullata nella misura in cui la CO 1 ha disposto

l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare. Essa è invece

confermata nella misura in cui l’incarico peritale è stato

attribuito al SAM di __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata,

patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni