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Decisione

35.2023.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 settembre 2023Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I reperti riscontrati possono essere ricondotti secondo il

criterio della probabilità preponderante almeno all'infortunio? Se no, per

quali motivi?

I reperti riscontrati non possono essere ricondotti secondo il

criterio della probabilità preponderante almeno all'infortunio. Motivo già

spiegato alla risposta 1

3.

I reperti spiegano la

sintomatologia algica riferita dall'assicurata?

No, vedi apprezzamento.” (Doc. F)

2.8. In sede ricorsuale, l’insorgente ha

ribadito di avere subito delle lesioni oggettivabili, così come emerso dai

referti radiologici già prodotti in sede di opposizione e come, del resto, attestato

nei seguenti ulteriori atti medici:

-

“Relazione aggiuntiva ecografia muscolotendinea anca sinistra del 20

aprile 2023” del dr. __________, medico chirurgo ecografista SIUM, datata 1°

giugno 2023, del seguente tenore:

“anamnesi: trauma zona trocanterica

anca sx

Referto: l’esame del 20/04/2023

condotto con apparecchio esaote e con sonda lineare per tessuti superficiali,

nelle scansioni longitudinali e trasversali della zona imputata ha evidenziato

esiti di trauma distrattivo muscolo tensore fasciata lata nella sua componente

muscolare tale localizzazione della lesione potrebbe essere confusa con il

muscolo vasto laterale (come da ecografia del 24/04/2023 effettuata in altra

sede) sicuramente da attribuire alla prossimità del rapporto anatomico fra le 2

componenti muscolari. Si ritiene opportuno precisare che l’una o l’altra

componente muscolare non modificano il quadro clinico della paziente e che

quindi inequivocabilmente può essere attribuito allo stesso tipo di lesione.”

(Doc. G);

-

certificato del 5 giugno 2023 della dr.ssa __________, FMH medicina

interna generale, del seguente tenore:

“con la presente certifico di avere

esaminato il rapporto medico del dr. __________ del 1.06.2023: come ben

descritto dallo stesso radiologo operatore anche della precedente ecografia

muscolare del 24.04.2023, l’esito del trauma muscolare è obiettivamente

visibile e attribuibile al muscolo tensore fascia lata. Al di là della precisa

localizzazione anatomica (m. tensore fascia lata vs m. vasto laterale)

ribadisco che a livello clinico la signora RI 1 ha sempre riportato dolore

chiaramente localizzabile alla coscia sinistra, che non era presente prima

della caduta e che tuttora si accentua con la deambulazione o con ogni

posizione che determini una compressione locale.” (Doc. H);

-

referto del 6 giugno 2023 redatto dalla dr.ssa __________, FMH in

medicina interna generale:

“concerne: studio dei referti

radiologici di RI 1, __________.1977

Su richiesta della signora RI 1 ho

visionato i referti radiologici delle ecografie muscolo-tendinee eseguite

all’anca sinistra in data 20.04.2023 e 24.04.2023. Ho inoltre preso atto della

relazione aggiuntiva del 1.06.2023.

Alla luce dell’anamnesi riportata dalla

signora RI 1 (importante trauma contusivo all’anca sinistra con interessamento

della parte laterale della coscia sinistra un anno fa), le lesioni ecografiche

riportate nei referti sono coerenti con la storia del trauma muscolare e della

sintomatologia dolorosa persistente a livello dell’area anatomica adiacente al

Trochanter major sinistro.

Come sottolineato nella relazione aggiuntiva

del 1.06.2023 al referto dell’esame ecografico del 20.04.2023, nella zona

interessata si ritrovano differenti strutture muscolari e tendinee in

prossimità anatomica, che possono essere interessate dagli esiti del trauma (M.

tensor fasciae latae, M. vastus lateralis, inserzione del M. gluteus medius,

Bursa trochanterica). Nella sostanza, però, il quadro clinico della paziente

non è modificato.” (Doc. I)

Al riguardo, con apprezzamento

medico del 23 giugno 2023, il dr. __________, dopo avere riassunto il tenore

della documentazione medica prodotta con il ricorso, ha indicato:

" (…) Il

patrocinatore legale dell’assicurata nonché i medici curanti insistono sulle

immagini ecografiche che secondo il loro parere dimostrerebbero

inequivocabilmente delle lesioni traumatiche. Secondo il mio parere però

continuo ad esprimere dei dubbi sull’affidabilità degli esami eseguiti, perché

non possono descrivere in modo chiaro l’entità e la localizzazione delle

lesioni.

Per una valutazione corretta sarà dunque indispensabile eseguire

una risonanza magnetica dell’anca sinistra per ottenere una volta per tutte un

referto oggettivabile che potrà essere importante per una valutazione concreta.

In seguito bisognerà visitare l’assicurata in agenzia per una valutazione

clinica personale.

Prego l’amministrazione di considerare queste possibilità.” (Doc.

III/1)

2.9. Chiamato a pronunciarsi, attentamente

vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non

ritiene di poter confermare la decisione impugnata, nella misura in cui l’CO 1

ha posto fine alle proprie prestazioni dal 1° marzo 2023, ritenendo che a quel

momento l’insorgente abbia raggiunto lo status quo sine a margine

dell’infortunio del 30 aprile 2022.

Preliminarmente, va rilevato che,

non essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna (cfr. supra,

consid. 2.6.), può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V

465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un

rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid.

2.5. e la giurisprudenza ivi citata).

Alle valutazioni dell’11 gennaio

2023 e del 17 marzo 2023 del dr. med. __________, sui quali si fonda la

decisione su opposizione in esame, non può essere riconosciuto un valore

probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria tranquillità, che l’evento

traumatico non abbia comportato delle lesioni traumatiche oggettivabili.

Le conclusioni del dr. __________,

basate sulla circostanza che gli esami strumentali eseguiti non avrebbero

evidenziato alcuna lesione strutturale (cfr. doc. 76), si scontrano - come è

già stato messo in evidenza al considerando 2.7 e 2.8. - con quanto contenuto

nei referti prodotti dall’assicurata, i quali attestano, per contro,

l’esistenza di lesioni oggettivabili. Sia il medico radiologo, che gli

internisti consultati dall’assicurata, difatti, sono concordi nel concludere

che l’esito del trauma muscolare è obiettivamente visibile e attribuibile al

muscolo tensore fascia lata o, eventualmente, ad altre strutture muscolari e

tendinee in prossimità anatomica (M. tensor fasciae latae, M. vastus lateralis,

inserzione del M. gluteus medius, Bursa trochanterica).

Ora, su questo aspetto di natura

squisitamente medica, i rapporti medici elaborati dal dr. __________, dalla

dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________, sui quali l’assicurata basa le

proprie obiezioni, sono tali da generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la

correttezza della valutazione su cui l’amministrazione ha finalmente fondato la

propria posizione.

Dubbi che, lungi dall’essere

risolti, sono stati semmai ulteriormente confermati e avvalorati dalle

successive prese di posizione del dr. __________ del 19 maggio 2023 e del 23

giugno 2023.

Il medico fiduciario ha, infatti, in un primo momento

relativizzato le risultanze degli esami ecografici trasmessi dall’assicurata a

sostegno delle proprie lamentele, ritenendoli non in grado di apportare nuovi

indizi in quanto “descrivono delle alterazioni in due zone anatomiche diverse.

Vi è dunque un'eterogeneità nella descrizione dei due esami, che non sono in

grado di valutare in modo sicuro la regione in discussione” (cfr. doc. 98).

Egli ha pure aggiunto che la qualità delle immagini ecografiche è

“molto scarsa”, ma di avere “rinunciato a fare procurare le immagini originali

perché non erano necessarie per la mia valutazione”.

Queste motivazioni non possono evidentemente essere considerate concludenti

dal TCA: disquisire su quale sia l’entità e l’esatta ubicazione di una lesione

non equivale, infatti, ad escluderne l’esistenza, ma, casomai, a confermarne la

presenza. Anche l’argomentazione riguardante la qualità delle immagini appare pretestuosa:

se, come evidenziato dal dr. __________, i referti ecografici riportano “descrizioni

soggettive dei due esaminatori. Queste non possono fornire delle informazioni

utili che potrebbero aiutare a risolvere il quesito in questione” (cfr. doc.

F), a maggior ragione doveva risultare evidente ed imprescindibile poter

disporre di immagini di buona qualità, così da esprimere una valutazione

esaustiva su un tema cruciale quale è quello – controverso - di sapere se vi

sono o meno delle lesioni traumatiche oggettivabili.

Tale conclusione appare tanto più necessaria alla luce

dell’ulteriore apprezzamento del 23 giugno 2023 del dr. __________.

Quest’ultimo, infatti, nonostante quanto affermato dall’amministrazione nella

risposta di causa – laddove ha indicato che “il 23.6.2023 il dr. __________ ha

ribadito il proprio punto di vista. A mente dell’CO 1 degli ulteriori

accertamenti non si impongono in quanto la documentazione prodotta dall’assicurata

non permette di far sorgere dubbi, neppure minimi, nei confronti dell’operato

del proprio servizio medico” (cfr. doc. III) – ha espressamente rilevato di

Considerandi

continuare ad esprimere dei “dubbi sull’affidabilità degli esami

ecografici eseguiti perché non possono descrivere in modo chiaro l’entità e la

localizzazione delle lesioni”, ritenendo “indispensabile eseguire una risonanza

magnetica dell’anca sinistra”, seguita da una visita clinica personale

dell’assicurata (doc. III/1, corsivo della redattrice).

In simili casi, la giurisprudenza

federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o

sull’altro dei pareri a disposizione, ma che occorra ordinare una perizia ad

opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA

oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid.

3.1.2

e riferimento ivi citato).

Alla luce degli antitetici pareri agli atti, che come visto

impongono un approfondimento specialistico, auspicato del resto pure dal medico

fiduciario dell’Istituto assicuratore, il TCA non può concordare con l’amministrazione

nella misura in cui ha indicato, nella risposta di causa, che “la situazione

sarebbe diversa se l’assicurata accettasse di sottoporsi ad una RM così come

già proposto nel mese di luglio del 2022 dal dr. __________. In difetto di tale

esame l’CO 1 non può che ribadire che la documentazione vigente non permette di

ammettere che l’assicurata presenta un danno alla salute organico in relazione

di causalità secondo il criterio della probabilità con l’infortunio subito”

(doc. III).

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF

ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer

Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und

in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der

Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die

öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte,

eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen,

verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR

2010.

IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF

137.

V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa

all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3

;8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti;8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte al

considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a

chiarire, tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF

8C_445/2021 succitata), l’eziologia dei disturbi ancora denunciati

dall’assicurata all’anca sinistra a far tempo dal 1° marzo 2023.

In seguito, facendo capo alle risultanze

dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito

al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.11

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurata, rappresentata da un legale, l’importo di fr. 2'500

(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti