35.2023.5
Decisione con la quale assicuratore ha rifiutato di assumere il caso va annullata, visto che, come riconosciuto in corso di causa dal perito, i disturbi dell'assicurato vanno assunti a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio
24 aprile 2023Italiano25 min
di causa, questo Tribunale ha ritenuto opportuno interpellare il dr. __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.5
cr
Lugano
24 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia
Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30
gennaio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del
13 dicembre 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 3
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data
11 giugno 2022 RI 1, nato nel 1965, cameriere alle dipendenze della RA 1 - e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso CO 1 (di seguito: CO 1) - spostando un tavolo ha fatto un movimento
brusco e ha avvertito un forte dolore muscolare all’emitorace destro.
L’esame
radiologico effettuato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________
ha escluso la presenza di fratture costali.
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in particolare una valutazione
peritale sugli atti affidata al dr. __________, con decisione formale del 13
settembre 2022, l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che l’evento dell’11 giugno 2022 non costituisca
un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che neppure sia stata
documentata una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 113).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 115), in data 13
dicembre 2022 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 30 gennaio 2023, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 2, ha
chiesto che l’istituto assicuratore venga condannato a riconoscere il proprio
obbligo a prestazioni considerando, in via principale, che l’evento occorso
l’11 giugno 2022 costituisca un infortunio e, in subordine, che i
disturbi accusati dopo l’evento siano ritenuti una lesione
parificata ai postumi di un infortunio.
A
sostegno delle proprie pretese, la patrocinatrice dell’insorgente ha fatto
valere, innanzitutto, che l’evento in discussione costituirebbe un infortunio
ai sensi di legge in quanto “…malgrado l’attività consistente nello spostare
dei tavoli possa essere ritenuta come abituale per un cameriere di professione
rispettivamente per il peso relativamente contenuto del tavolo in questione,
non v’è chi non veda come in specie debba essere ammessa l’incidenza di un
fattore esterno sullo stiramento muscolare subito dal signor RI 1”.
Per il
caso in cui si volesse ritenere che l’insorgente non è rimasto vittima
Fatti
di un infortunio ex art. 4 LPGA, l’avv. RA 2 ha sostenuto che l’istituto
assicuratore sarebbe comunque tenuto ad assumere il caso a titolo di lesione
parificata ai postumi di un infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF. In particolare,
ella ha rilevato che il dr. __________ ha escluso l’esistenza di fratture e
lesioni muscolari, omettendo invece di esprimersi a proposito degli stiramenti
muscolari, diagnosticati nel caso di specie (doc. I).
1.4. CO 1, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In corso
di causa, questo Tribunale ha ritenuto opportuno interpellare il dr. __________,
chiedendogli delle precisazioni (doc. VII).
Il dr.
__________ ha risposto con scritto del 22 marzo 2023 (doc. X), immediatamente
sottoposto alle parti per una presa di posizione (cfr. doc. XIII).
1.6. Con
scritto del 31 marzo 2023 CO 1 ha informato il TCA di prendere atto della nuova
posizione assunta dal dr. __________ “secondo cui la problematica sofferta dal
ricorrente sia da ritenersi una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2
lett. e LAINF”, dichiarando pertanto di prendere a carico il sinistro (doc.
XIV).
1.7. Con
osservazioni dell’11 aprile 2023, la patrocinatrice dell’insorgente, preso atto
dello scritto con il quale il dr. __________ ha rettificato la propria
posizione, ha riconfermato integralmente le pretese ricorsuali, “ritenuto che
la documentazione assunta agli atti permette di ritenere con la necessaria
verosimiglianza preponderante che quello subito dal signor RI 1 in data 11.06.2022
è un infortunio giusta l’art. 4 LPGA, in subordine una lesione parificata ad
infortunio a norma dell’art. 6 cpv. 2 lett. e LAINF”.
L’avv.
RA 2 ha concluso che “posto quanto sopra, ci si rimette dunque al competente
giudizio di cod. lod. Tribunale in merito al prosieguo dell’istruttoria nella
procedura in oggetto” (doc. XV).
1.8. Chiamata
ad esprimersi in merito al tenore dello scritto del 31 marzo 2023 di CO 1,
l’avv. RA 2, in data 18 aprile 2023, ha rilevato di prendere atto
dell’acquiescenza dell’assicuratore infortuni “laddove riconosce il carattere
infortunistico del sinistro subito dal ricorrente in data 11 giugno 2022 e si
dice disposta a prendersi carico delle conseguenze dello stesso”.
Ella
ha, comunque, sottolineato la necessità che all’assicurato vengano assegnate congrue
ripetibili, visto che un diligente esame del caso da parte dell’amministrazione
già in sede di opposizione avrebbe risparmiato le spese legali alle quali egli
ha dovuto far fronte affinché il proprio diritto venisse accertato (doc. XVIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca
l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare
la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle
parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua
la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto
della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto
notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine
di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca
sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso.”
Secondo dottrina e giurisprudenza,
una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la
base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr.
Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons
Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del
ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione
non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso
l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso,
senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC
1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 pag. 682). Infatti la nuova
decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a
quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un
ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova
decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in:
Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der
Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen
der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).
Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona
fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso
di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano
pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la
procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere
sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58
n. 48, pag. 1172 con riferimenti).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI
1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320
consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag.
23).
Nel
caso di specie, solo in corso di causa e dopo gli accertamenti disposti dal TCA
(di cui si dirà meglio in seguito, cfr. consid. 2.5.), CO 1, con scritto del 31
marzo 2023, ha dichiarato “di prendersi a carico il sinistro” (cfr. doc. XIV).
Conformemente alla giurisprudenza
sopra citata tale scritto assume il carattere di una proposta indirizzata al
giudice affinché egli decida in tal senso.
Quindi il contenzioso sussiste
ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della vertenza.
nel merito
2.3. In
concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era
legittimato a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro
accaduto l’11 giugno 2022, per il
motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi
di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione
parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
2.4. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili
ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo
articolo.
2.5. Nel caso
di specie, è innanzitutto utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1,
il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale
disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni
ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato
soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte
federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni
deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in
virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai
sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2
LAINF.
Alla
luce di quanto precede, questo Tribunale è tenuto in primo luogo a esaminare se
RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA,
oppure no.
2.6. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute
(fisica o psichica)
- un fattore causale
esterno
- la straordinarietà di
tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.7. Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve
accadere nel mondo esterno.
Quando
il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.8. In
concreto, in data 17 giugno 2022, il datore di lavoro dell’insorgente ha
annunciato all’assicuratore che l’11 giugno 2022
era accaduto un evento
Considerandi
riguardante l’addome.
L’evento
è così stato descritto:
"
Spostando un tavolo ha fatto un movimento brusco e avvertito un forte
dolore muscolare.” (doc. 1)
Invitato
dall’amministrazione a descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento,
l’assicurato ha dichiarato quanto segue:
"
Spostamento di un tavolo.”
Egli
ha quindi risposto positivamente alla questione di sapere se si fosse
trattato di un’attività per lui abituale e se si fosse svolta in condizioni di
normalità, mentre ha negato che fosse accaduto “qualcosa di particolare
(scivolamento, caduta, ecc. …)”.
Il
ricorrente ha inoltre precisato che il peso del tavolo era di circa 40 kg.
Egli
ha infine firmato di proprio pugno il questionario (cfr. doc. 15).
In
sede di ricorso, l’avv. RA 2 ha fatto valere che durante lo spostamento del
tavolo, dalla gamba si è distaccato un elemento, ciò che ha costretto
l’assicurato a inaspettatamente sorreggerne il peso (40 kg) per un tempo più
lungo del previsto (cfr. doc. I, p. 6 s.).
2.9
Chiamata
a pronunciarsi in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge,
questa Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni
differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii
giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non
possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47
consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA
del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una
critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del
18.
dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se
dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In
concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA
ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la
dinamica dell’evento annunciato, su quanto dichiarato dall'assicurato il 24
giugno 2022 (cfr. doc. 15). In quella sede, egli ha affermato che i disturbi
erano apparsi spostando un tavolo, che si era trattato di un’attività abituale,
che il tutto si era svolto in condizioni di normalità e che non era successo
nulla di particolare. È soltanto dopo aver appreso del rifiuto di assumere il
caso da parte dell’assicuratore convenuto che, con l’impugnativa (con
l’opposizione, l’assicurato non aveva sollevato obiezioni di sorta a proposito
della dinamica del sinistro considerata dall’amministrazione – cfr. doc. 55),
si è preteso che il ricorrente avrebbe dovuto compiere uno sforzo più
prolungato del previsto a causa del distaccamento di un elemento della gamba
del tavolo (cfr. doc. I).
In tale contesto, va sottolineato che la prima
volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio
assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere
di quello che figura agli atti sub doc. 15, ritenuto che spetta al
datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è
stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica
d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta
incontestata in giudicato). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni
fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del
questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto
l’evento e secondo quali modalità (per un caso recente in cui la Corte federale
ha applicato il principio della “dichiarazione della prima ora”, si veda la STF
8C_101/2022 del 22 dicembre 2022).
Tenuto conto di quanto precede, questo Tribunale
constata che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno, il
danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né
con altre persone né con oggetti e, d’altra parte, che dalle dichiarazioni
dell’assicurato non emerge che egli abbia compiuto né un movimento scombinato
del corpo ai sensi della giurisprudenza federale né uno sforzo manifestamente
eccessivo (a quest’ultimo riguardo, è utile segnalare che un esame della
giurisprudenza federale dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi
inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività
manuali - non viene considerato sforzo eccessivo - cfr. STF U 252/06 del 4
maggio 2007, STF U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo
2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3).
In esito alle considerazioni che
precedono, occorre concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe
condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere
infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Non resta dunque che da esaminare se il
sinistro del giugno 2022 possa essere posto a carico dell’assicuratore
resistente a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio giusta l’art.
6.
cpv. 2 LAINF.
2.10
Giusta
l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto
che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nel giugno 2022,
l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti
– fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del
menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett.
e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e
lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute
prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al
riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9
cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha
rinunciato al criterio del fattore esterno.
Nella
già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.5.), la Corte federale,
avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in
presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di
principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non
dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in
questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50%
(consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale
onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione
corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta
dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante
nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro
le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito
dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica
relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h
LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata.
Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che
alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal
punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine
della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la
questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e
identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere
l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello
dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è
costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una
malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico
dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.
8.6).
La
prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera
prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche
quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo
l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la
lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo
l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).
Sul
tema, si veda pure STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF
8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 - 5.5.
2.11
Nel caso
di specie, nell’ottica di verificare l’esistenza di una delle diagnosi
enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, questo Tribunale ha ritenuto opportuno
interpellare il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, chiedendogli,
con scritto del 20 marzo 2023, di precisare quanto segue:
"
Le rendo noto che lo scrivente TCA è chiamato a dirimere la vertenza che
vede opposta la CO 1 al signor RI 1, a proposito del quale Lei si è pronunciato
con apprezzamento del 12 settembre 2022.
In quell’occasione Lei,
dopo aver posto la diagnosi di “dolore non specifico all’emitorace dx ad
insorgenza acuta effettuando uno sforzo in data 11.06.2022”, esprimendosi in
particolare a proposito della questione a sapere se “la diagnosi rappresenta
una lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF” (domanda
2), ha ritenuto che “l’esito degli esami radiologici (radiografie del torace
del 17.06.2022, ecografia della parete toracica del 16.08.2022, RM della
colonna dorsale del 18.08.2022) permettono di escludere con sicurezza la
presenza di lesioni ai sensi dell’art. 6.2 della LAINF. In particolare sono
escluse fratture e lesioni muscolari”.
Ora, dalla
documentazione medica, anche specialistica, all’incarto, risulta che
l’assicurato, a seguito dell’infortunio, avrebbe riportato un probabile
stiramento dei muscoli intercostali dell’emitorace di destra (cfr. diagnosi
posta dal dr. __________ con referti del 26.08.2022 e dell’8.09.2022; rapporto
medico iniziale del 24.06.2022, rapporto medico intermedio del 23 agosto 2022 e
certificato medico del 5 ottobre 2022 della dott.ssa __________; rapporto del
17.
giugno 2022 del dott. __________ del PS di chirurgia dell’Ospedale __________
di __________).
A tale riguardo, Le
chiediamo di precisare quanto segue:
-
uno stiramento muscolare può essere oggettivato grazie agli esami
strumentali oggi a disposizione oppure no? Nella negativa, sulla base di quali
elementi viene formulata tale diagnosi?
In
una pregressa procedura, interpellato uno specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia, il TCA aveva accertato che uno stiramento muscolare non è
necessariamente oggettivabile grazie a una RMN e che la diagnosi viene spesso
formulata in base all'anamnesi e all'esame clinico. Condivide questo parere?
- per
quali ragioni medico-scientifiche Lei esclude, se lo esclude, che nel caso concreto
il signor RI 1 abbia riportato uno stiramento muscolare in occasione del
sinistro assicurato?” (Doc. VII)
Con
risposta del 22 marzo 2023, il dr. __________ ha fornito le seguenti
precisazioni:
"
Prendendo spunto dalla vostra richiesta, ho riguardato in dettaglio la
letteratura medica, da cui risulta effettivamente che la diagnosi di stiramento
muscolare può essere posta anche solo sulla base del quadro clinico, senza
necessità di evidenziare la lesione di fibre muscolari con esami strumentali.
Ne consegue che la mia valutazione sugli atti del 12.09.22 non è corretta e che
nel caso concreto siamo effettivamente in presenza di uno stiramento muscolare,
che è una lesione corporale secondo l’art. 6.2 della LAINF lettera e, seppure
non siano state evidenziate lesioni strutturali.
Mando copia della
presente all’assicurazione CO 1, che invito a prendere atto della mia
rettifica” (Doc. X)
2.12
Chiamato
a pronunciarsi, alla luce delle precisazioni fornite dal dr. __________ in
risposta ai quesiti postigli (cfr. consid. 2.11.), il TCA ritiene di potere
concludere che, effettivamente, i disturbi di cui soffre l’assicurato a seguito
dell’evento dell’11 giugno 2022 devono essere presi a carico dall’assicuratore
LAINF convenuto a titolo di lesione corporale secondo l’art. 6 cpv. 2 lettera e
LAINF, con conseguente versamento delle relative prestazioni di legge.
Pertanto, il rifiuto da parte di CO
1.
di presa a carico dell’evento dell’11 giugno 2022 non può essere ritenuto
corretto da parte di questa Corte, come del resto proposto dall’assicuratore
stesso con scritto del 31 marzo 2023 (cfr. doc. XIV).
In simili circostanze, la decisione
su opposizione impugnata va annullata.
2.13
Visto
l’esito del ricorso, l’istituto assicuratore verserà all’insorgente,
rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
2.14
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino
al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,
di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du
TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ CO
1 è tenuta ad assumere l’evento dell’11 giugno 2022 a titolo di lesione corporale
ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lettera e LAINF e, pertanto, a versare
all’assicurato le relative prestazioni di legge.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti