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Decisione

35.2023.5

Decisione con la quale assicuratore ha rifiutato di assumere il caso va annullata, visto che, come riconosciuto in corso di causa dal perito, i disturbi dell'assicurato vanno assunti a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio

24 aprile 2023Italiano25 min

di causa, questo Tribunale ha ritenuto opportuno interpellare il dr. __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.5

cr

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30

gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del

13 dicembre 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 3

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. In data

11 giugno 2022 RI 1, nato nel 1965, cameriere alle dipendenze della RA 1 - e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso CO 1 (di seguito: CO 1) - spostando un tavolo ha fatto un movimento

brusco e ha avvertito un forte dolore muscolare all’emitorace destro.

L’esame

radiologico effettuato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________

ha escluso la presenza di fratture costali.

1.2. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in particolare una valutazione

peritale sugli atti affidata al dr. __________, con decisione formale del 13

settembre 2022, l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che l’evento dell’11 giugno 2022 non costituisca

un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che neppure sia stata

documentata una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 113).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 115), in data 13

dicembre 2022 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(doc. A).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 30 gennaio 2023, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 2, ha

chiesto che l’istituto assicuratore venga condannato a riconoscere il proprio

obbligo a prestazioni considerando, in via principale, che l’evento occorso

l’11 giugno 2022 costituisca un infortunio e, in subordine, che i

disturbi accusati dopo l’evento siano ritenuti una lesione

parificata ai postumi di un infortunio.

A

sostegno delle proprie pretese, la patrocinatrice dell’insorgente ha fatto

valere, innanzitutto, che l’evento in discussione costituirebbe un infortunio

ai sensi di legge in quanto “…malgrado l’attività consistente nello spostare

dei tavoli possa essere ritenuta come abituale per un cameriere di professione

rispettivamente per il peso relativamente contenuto del tavolo in questione,

non v’è chi non veda come in specie debba essere ammessa l’incidenza di un

fattore esterno sullo stiramento muscolare subito dal signor RI 1”.

Per il

caso in cui si volesse ritenere che l’insorgente non è rimasto vittima

Fatti

di un infortunio ex art. 4 LPGA, l’avv. RA 2 ha sostenuto che l’istituto

assicuratore sarebbe comunque tenuto ad assumere il caso a titolo di lesione

parificata ai postumi di un infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF. In particolare,

ella ha rilevato che il dr. __________ ha escluso l’esistenza di fratture e

lesioni muscolari, omettendo invece di esprimersi a proposito degli stiramenti

muscolari, diagnosticati nel caso di specie (doc. I).

1.4. CO 1, in

risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. In corso

di causa, questo Tribunale ha ritenuto opportuno interpellare il dr. __________,

chiedendogli delle precisazioni (doc. VII).

Il dr.

__________ ha risposto con scritto del 22 marzo 2023 (doc. X), immediatamente

sottoposto alle parti per una presa di posizione (cfr. doc. XIII).

1.6. Con

scritto del 31 marzo 2023 CO 1 ha informato il TCA di prendere atto della nuova

posizione assunta dal dr. __________ “secondo cui la problematica sofferta dal

ricorrente sia da ritenersi una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2

lett. e LAINF”, dichiarando pertanto di prendere a carico il sinistro (doc.

XIV).

1.7. Con

osservazioni dell’11 aprile 2023, la patrocinatrice dell’insorgente, preso atto

dello scritto con il quale il dr. __________ ha rettificato la propria

posizione, ha riconfermato integralmente le pretese ricorsuali, “ritenuto che

la documentazione assunta agli atti permette di ritenere con la necessaria

verosimiglianza preponderante che quello subito dal signor RI 1 in data 11.06.2022

è un infortunio giusta l’art. 4 LPGA, in subordine una lesione parificata ad

infortunio a norma dell’art. 6 cpv. 2 lett. e LAINF”.

L’avv.

RA 2 ha concluso che “posto quanto sopra, ci si rimette dunque al competente

giudizio di cod. lod. Tribunale in merito al prosieguo dell’istruttoria nella

procedura in oggetto” (doc. XV).

1.8. Chiamata

ad esprimersi in merito al tenore dello scritto del 31 marzo 2023 di CO 1,

l’avv. RA 2, in data 18 aprile 2023, ha rilevato di prendere atto

dell’acquiescenza dell’assicuratore infortuni “laddove riconosce il carattere

infortunistico del sinistro subito dal ricorrente in data 11 giugno 2022 e si

dice disposta a prendersi carico delle conseguenze dello stesso”.

Ella

ha, comunque, sottolineato la necessità che all’assicurato vengano assegnate congrue

ripetibili, visto che un diligente esame del caso da parte dell’amministrazione

già in sede di opposizione avrebbe risparmiato le spese legali alle quali egli

ha dovuto far fronte affinché il proprio diritto venisse accertato (doc. XVIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca

l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare

la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle

parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua

la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto

notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine

di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca

sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso.”

Secondo dottrina e giurisprudenza,

una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la

base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr.

Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons

Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del

ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione

non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso

l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso,

senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC

1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 pag. 682). Infatti la nuova

decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a

quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un

ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova

decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in:

Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti

dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der

Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen

der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).

Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona

fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso

di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano

pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la

procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere

sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58

n. 48, pag. 1172 con riferimenti).

L'amministrazione

non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la

risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo

termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al

giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI

1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320

consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag.

23).

Nel

caso di specie, solo in corso di causa e dopo gli accertamenti disposti dal TCA

(di cui si dirà meglio in seguito, cfr. consid. 2.5.), CO 1, con scritto del 31

marzo 2023, ha dichiarato “di prendersi a carico il sinistro” (cfr. doc. XIV).

Conformemente alla giurisprudenza

sopra citata tale scritto assume il carattere di una proposta indirizzata al

giudice affinché egli decida in tal senso.

Quindi il contenzioso sussiste

ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della vertenza.

nel merito

2.3. In

concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era

legittimato a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro

accaduto l’11 giugno 2022, per il

motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi

di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione

parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.

2.4. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili

ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo

articolo.

2.5. Nel caso

di specie, è innanzitutto utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1,

il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale

disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni

ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato

soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte

federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni

deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in

virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai

sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2

LAINF.

Alla

luce di quanto precede, questo Tribunale è tenuto in primo luogo a esaminare se

RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA,

oppure no.

2.6. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute

(fisica o psichica)

- un fattore causale

esterno

- la straordinarietà di

tale fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.7. Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve

accadere nel mondo esterno.

Quando

il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.8. In

concreto, in data 17 giugno 2022, il datore di lavoro dell’insorgente ha

annunciato all’assicuratore che l’11 giugno 2022

era accaduto un evento

Considerandi

riguardante l’addome.

L’evento

è così stato descritto:

"

Spostando un tavolo ha fatto un movimento brusco e avvertito un forte

dolore muscolare.” (doc. 1)

Invitato

dall’amministrazione a descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento,

l’assicurato ha dichiarato quanto segue:

"

Spostamento di un tavolo.”

Egli

ha quindi risposto positivamente alla questione di sapere se si fosse

trattato di un’attività per lui abituale e se si fosse svolta in condizioni di

normalità, mentre ha negato che fosse accaduto “qualcosa di particolare

(scivolamento, caduta, ecc. …)”.

Il

ricorrente ha inoltre precisato che il peso del tavolo era di circa 40 kg.

Egli

ha infine firmato di proprio pugno il questionario (cfr. doc. 15).

In

sede di ricorso, l’avv. RA 2 ha fatto valere che durante lo spostamento del

tavolo, dalla gamba si è distaccato un elemento, ciò che ha costretto

l’assicurato a inaspettatamente sorreggerne il peso (40 kg) per un tempo più

lungo del previsto (cfr. doc. I, p. 6 s.).

2.9

Chiamata

a pronunciarsi in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge,

questa Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni

differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non

possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47

consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA

del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una

critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del

18.

dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se

dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.

RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata

versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da

altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.

2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In

concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA

ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la

dinamica dell’evento annunciato, su quanto dichiarato dall'assicurato il 24

giugno 2022 (cfr. doc. 15). In quella sede, egli ha affermato che i disturbi

erano apparsi spostando un tavolo, che si era trattato di un’attività abituale,

che il tutto si era svolto in condizioni di normalità e che non era successo

nulla di particolare. È soltanto dopo aver appreso del rifiuto di assumere il

caso da parte dell’assicuratore convenuto che, con l’impugnativa (con

l’opposizione, l’assicurato non aveva sollevato obiezioni di sorta a proposito

della dinamica del sinistro considerata dall’amministrazione – cfr. doc. 55),

si è preteso che il ricorrente avrebbe dovuto compiere uno sforzo più

prolungato del previsto a causa del distaccamento di un elemento della gamba

del tavolo (cfr. doc. I).

In tale contesto, va sottolineato che la prima

volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio

assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere

di quello che figura agli atti sub doc. 15, ritenuto che spetta al

datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è

stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica

d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta

incontestata in giudicato). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni

fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del

questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto

l’evento e secondo quali modalità (per un caso recente in cui la Corte federale

ha applicato il principio della “dichiarazione della prima ora”, si veda la STF

8C_101/2022 del 22 dicembre 2022).

Tenuto conto di quanto precede, questo Tribunale

constata che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno, il

danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né

con altre persone né con oggetti e, d’altra parte, che dalle dichiarazioni

dell’assicurato non emerge che egli abbia compiuto né un movimento scombinato

del corpo ai sensi della giurisprudenza federale né uno sforzo manifestamente

eccessivo (a quest’ultimo riguardo, è utile segnalare che un esame della

giurisprudenza federale dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi

inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività

manuali - non viene considerato sforzo eccessivo - cfr. STF U 252/06 del 4

maggio 2007, STF U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo

2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3).

In esito alle considerazioni che

precedono, occorre concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe

condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere

infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Non resta dunque che da esaminare se il

sinistro del giugno 2022 possa essere posto a carico dell’assicuratore

resistente a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio giusta l’art.

6.

cpv. 2 LAINF.

2.10

Giusta

l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto

che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nel giugno 2022,

l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti

– fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del

menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett.

e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e

lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute

prevalentemente all’usura o a una malattia.

Al

riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9

cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha

rinunciato al criterio del fattore esterno.

Nella

già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.5.), la Corte federale,

avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in

presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di

principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non

dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in

questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50%

(consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale

onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione

corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta

dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante

nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro

le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito

dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica

relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h

LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata.

Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che

alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal

punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine

della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la

questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e

identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere

l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello

dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è

costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una

malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La

prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera

prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche

quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo

l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la

lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo

l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).

Sul

tema, si veda pure STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF

8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 - 5.5.

2.11

Nel caso

di specie, nell’ottica di verificare l’esistenza di una delle diagnosi

enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, questo Tribunale ha ritenuto opportuno

interpellare il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, chiedendogli,

con scritto del 20 marzo 2023, di precisare quanto segue:

"

Le rendo noto che lo scrivente TCA è chiamato a dirimere la vertenza che

vede opposta la CO 1 al signor RI 1, a proposito del quale Lei si è pronunciato

con apprezzamento del 12 settembre 2022.

In quell’occasione Lei,

dopo aver posto la diagnosi di “dolore non specifico all’emitorace dx ad

insorgenza acuta effettuando uno sforzo in data 11.06.2022”, esprimendosi in

particolare a proposito della questione a sapere se “la diagnosi rappresenta

una lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF” (domanda

2), ha ritenuto che “l’esito degli esami radiologici (radiografie del torace

del 17.06.2022, ecografia della parete toracica del 16.08.2022, RM della

colonna dorsale del 18.08.2022) permettono di escludere con sicurezza la

presenza di lesioni ai sensi dell’art. 6.2 della LAINF. In particolare sono

escluse fratture e lesioni muscolari”.

Ora, dalla

documentazione medica, anche specialistica, all’incarto, risulta che

l’assicurato, a seguito dell’infortunio, avrebbe riportato un probabile

stiramento dei muscoli intercostali dell’emitorace di destra (cfr. diagnosi

posta dal dr. __________ con referti del 26.08.2022 e dell’8.09.2022; rapporto

medico iniziale del 24.06.2022, rapporto medico intermedio del 23 agosto 2022 e

certificato medico del 5 ottobre 2022 della dott.ssa __________; rapporto del

17.

giugno 2022 del dott. __________ del PS di chirurgia dell’Ospedale __________

di __________).

A tale riguardo, Le

chiediamo di precisare quanto segue:

-

uno stiramento muscolare può essere oggettivato grazie agli esami

strumentali oggi a disposizione oppure no? Nella negativa, sulla base di quali

elementi viene formulata tale diagnosi?

In

una pregressa procedura, interpellato uno specialista in chirurgia ortopedica e

traumatologia, il TCA aveva accertato che uno stiramento muscolare non è

necessariamente oggettivabile grazie a una RMN e che la diagnosi viene spesso

formulata in base all'anamnesi e all'esame clinico. Condivide questo parere?

- per

quali ragioni medico-scientifiche Lei esclude, se lo esclude, che nel caso concreto

il signor RI 1 abbia riportato uno stiramento muscolare in occasione del

sinistro assicurato?” (Doc. VII)

Con

risposta del 22 marzo 2023, il dr. __________ ha fornito le seguenti

precisazioni:

"

Prendendo spunto dalla vostra richiesta, ho riguardato in dettaglio la

letteratura medica, da cui risulta effettivamente che la diagnosi di stiramento

muscolare può essere posta anche solo sulla base del quadro clinico, senza

necessità di evidenziare la lesione di fibre muscolari con esami strumentali.

Ne consegue che la mia valutazione sugli atti del 12.09.22 non è corretta e che

nel caso concreto siamo effettivamente in presenza di uno stiramento muscolare,

che è una lesione corporale secondo l’art. 6.2 della LAINF lettera e, seppure

non siano state evidenziate lesioni strutturali.

Mando copia della

presente all’assicurazione CO 1, che invito a prendere atto della mia

rettifica” (Doc. X)

2.12

Chiamato

a pronunciarsi, alla luce delle precisazioni fornite dal dr. __________ in

risposta ai quesiti postigli (cfr. consid. 2.11.), il TCA ritiene di potere

concludere che, effettivamente, i disturbi di cui soffre l’assicurato a seguito

dell’evento dell’11 giugno 2022 devono essere presi a carico dall’assicuratore

LAINF convenuto a titolo di lesione corporale secondo l’art. 6 cpv. 2 lettera e

LAINF, con conseguente versamento delle relative prestazioni di legge.

Pertanto, il rifiuto da parte di CO

1.

di presa a carico dell’evento dell’11 giugno 2022 non può essere ritenuto

corretto da parte di questa Corte, come del resto proposto dall’assicuratore

stesso con scritto del 31 marzo 2023 (cfr. doc. XIV).

In simili circostanze, la decisione

su opposizione impugnata va annullata.

2.13

Visto

l’esito del ricorso, l’istituto assicuratore verserà all’insorgente,

rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

2.14

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino

al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,

di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du

TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ CO

1 è tenuta ad assumere l’evento dell’11 giugno 2022 a titolo di lesione corporale

ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lettera e LAINF e, pertanto, a versare

all’assicurato le relative prestazioni di legge.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti