35.2023.51
Dichiarazione della prima ora. No infortunio. No lesione parificata. Decisione confermata
11 settembre 2023Italiano36 min
sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, rispettivamente per non avere tenuto conto delle
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.51
PC/sc
Lugano
11 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 9 maggio 2022, la __________
ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, nato il __________ 1989
e lavoratore semi-qualificato (segnatamente operaio montatore di serramenti e
vetri: cfr. doc. L) con un pensum del 90%, il 2 maggio 2022 alle ore 09:30,
a __________, si era infortunato "mentre sollevava una lastra di vetro
da caricare su un automezzo" (doc. 1).
In tale occasione, RI 1 ha riportato una “contrattura muscolare al trapezio
sinistro” secondo il referto 2 maggio 2022 del __________ dell’Ospedale __________
di __________ (doc. 3).
A causa di questo sinistro, RI 1 è stato inabile al lavoro al 100% dal 2 al 6
maggio 2022 e dal 21 al 28 luglio 2022 (doc. 2 e 11).
Una radiografia della colonna cervicale AP e laterale e della colonna dorsale
AP e LAT del 21 luglio 2022 ha evidenziato quanto segue: “Rettilineizzata la
fisiologica lordosi cervicale; Non evidenti fratture; Mantenuto l’allineamento
dei muri posteriori dei metameri; Non evidenti cedimenti somatici a carico dei
somi dorsali; Mantenuto l’allineamento dei muri posteriori dei metameri”
(doc. 10 e 19).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 marzo 2023,
l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo,
da un lato, che i dolori al collo e al trapezio a sinistra non erano da porre in
relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non
costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc.
31).
A seguito dell’opposizione interposta il 4 aprile 2023 personalmente
dall’assicurato (doc. 33), in data il 10 maggio 2023, l’amministrazione ha
confermato in sostanza la sua prima decisione (doc. 37).
1.3. Con tempestivo ricorso del 14
giugno 2023, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, venga in via principale riconosciuto il
carattere infortunistico dell’evento del 2 maggio 2022 e in subordine che gli
atti vengano rinviati all’CO 1 per ulteriori accertamenti e nuova decisione
(doc. I, pag. 11).
La patrocinatrice contesta innanzitutto la dinamica dell’evento in discussione
con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nei
considerandi che seguono (cfr. doc. I, pag. 3-10). Secondariamente, ella
ribadisce che i disturbi di cui soffre il suo cliente sarebbero di origine
infortunistica, come del resto attestato anche nei certificati medici di
completa inabilità lavorativa del 2 maggio e del 21 luglio 2022 agli atti (doc.
Fatti
2 e 11). Inoltre, ella critica l’operato dell’CO 1 per non aver considerato che
già i medici che hanno preso a carico il suo patrocinato avevano indicato
l’esistenza di una contusione rispettivamente che - secondo quanto indicato dal
medico fiduciario - era possibile che si trattasse di lesioni parificate ai
sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, rispettivamente per non avere tenuto conto delle
delucidazioni fornite dal suo cliente, in particolare il 4 novembre 2022, in
merito alla dinamica dell’evento in discussione.
Da ultimo, l’avv. RA 1 postula
che il suo assistito sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio (doc. I, pag. 10).
A sostegno delle proprie
argomentazioni, la rappresentante produce, tra l’altro, il messaggio di posta
elettronica 30 maggio 2023 del suo patrocinato alla fiduciaria del datore di
lavoro (doc. AA), lo scambio di messaggi di posta elettronica del 3 maggio 2022
tra il suo cliente, il datore di lavoro e la relativa fiduciaria (doc. BB) e la
dichiarazione 6 giugno 2023 del collega di RI 1 (__________; doc. CC), di cui
chiede pure l’audizione testimoniale (doc. I, pag. 12).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In data 17 luglio 2023, l’avv. RA 1
ha chiesto l’audizione testimoniale delle tre persone (__________ e altri due
operai) che avrebbero movimentato la lastra di vetro unitamente al suo patrocinato,
al fine di stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto e ha prodotto
della nuova documentazione medica, successiva al 19 aprile 2023 (doc. EE).
1.6. In data 7 agosto 2023, l’avv. RA 1
ha informato il TCA che il suo mandante ritira l’istanza di assistenza
giudiziaria presentata contestualmente al ricorso (doc. X) e ha chiesto,
qualora questa Corte lo ritenesse necessario, l’audizione testimoniale di __________
(pure dipendente della __________). Ella ha inoltre versato agli atti, in
particolare, il “foglio di installazione”, a conferma che, al momento
dell’evento, erano presenti in tutto quattro operai che si stavano occupando
della posa della lastra di vetro sul cantiere in questione (doc. FF) e delle
fotografie dello stesso (doc. GG).
1.7. Il 17 agosto 2023, l’CO 1 si è riconfermato
nelle proprie conclusioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. XII).
Il 18 agosto 2023 il doc. XII è
stato trasmesso, per conoscenza, alla patrocinatrice dell’insorgente (doc.
XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il
diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 2 maggio 2022,
per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai
sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una
lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. Nel caso di specie, è innanzitutto
utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è
chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna
applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha
stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve
prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di
legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, il
TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.5. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
"- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000
U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un
fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si
svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché
si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere.
Da un altro lato, per poter
ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o
incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.7. Conformemente alla giurisprudenza,
tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette
di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice
constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,
p. 267).
Gli stessi principi sono
applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio
(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. In concreto, in data 9 maggio 2022,
il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il 2
maggio 2022 era accaduto un evento riguardante il lato sinistro della schiena.
L’evento è così stato descritto:
" mentre
sollevava una lastra di vetro da caricare su un automezzo" (doc. 1).
Invitato dall’amministrazione a
descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, il 29 luglio 2022 l’assicurato
ha dichiarato quanto segue:
" Durante la
movimentazione di una lastra di vetro per il carico su automezzo avvertivo
dolore violento a livello sx nuca”.
Alla domanda “è successo un
avvenimento particolare (scivolamento, urto, caduta, …)?”, egli ha risposto: “no”.
Egli ha, quindi, risposto negativamente
alla questione di sapere se si fosse “verificato un evento particolare, ad
es. una scivolata, una caduta o un urto”.
L’insorgente ha infine firmato di
proprio pugno il questionario (doc. 12).
Dopo aver appreso del rifiuto ad
assumere il caso da parte dell’assicuratore convenuto (cfr. comunicazione
informale del 10 agosto 2022 di cui al doc. 15), l’assicurato ha invece fornito
la seguente descrizione del sinistro:
" durante la
movimentazione di una lastra vetro per il carico su automezzo, il lavoratore
col quale stavo effettuando l'operazione di sollevamento lasciava andare
repentinamente la presa facendo gravare tutto il peso della lastra su di me.
Nel tentativo di non rompere il vetro e di non far male ad altri colleghi
presenti reagivo all'imprevisto compiendo uno sforzo straordinario che mi
provocava un dolore violento a livello sinistro della nuca, irradiando verso
l'orecchio e la spalla sinistra con forte contrattura muscolare. Ancora ad oggi
l'infortunio mi provoca forti dolori al collo e ultimamente anche alla schiena”
(doc. 18).
In sede di opposizione del 4
aprile 2023, l’assicurato personalmente ha così descritto l’accaduto:
" il collega
col quale stavo effettuando l'operazione di sollevamento della lastra di vetro,
di dimensioni notevoli e peso oltre 60 kg, abbandonava la presa improvvisamente
facendo gravare tutto il peso su di me.
Nel tentativo di non rompere il vetro e di non fare male ad altri
colleghi presenti reagivo all'imprevisto compiendo uno sforzo straordinario che
mi provocava alterazioni muscolari.” (cfr. doc. 33).
2.9. In sede di ricorso, la rappresentante
dell’insorgente ha fornito una terza versione dell’accaduto, aggiungendo - a
quanto già indicato personalmente dal suo patrocinato il 4 novembre 2022 e il 4
aprile 2023 - che la lastra di vetro lo avrebbe pure colpito (doc. I, pag.
8-10).
In tale occasione, l’avv. RA 1 ha
pure fatto valere che il suo assistito sarebbe stato obbligato dal datore di
lavoro (e, per esso, da __________) a raccontare i fatti in maniera equivoca,
verosimilmente poiché il cantiere su cui stavano lavorando i suoi operai non sarebbe
stato in regola e che il suo cliente avrebbe inizialmente dato seguito
agli ordini ricevuti (cfr., in particolare, il questionario firmato di proprio
pugno del 29 luglio 2022, di cui al doc. 12) per paura di essere licenziato e
perdere così l’unica fonte di sostentamento. Inoltre sarebbe stato rassicurato
dal datore di lavoro che le informazioni fornite sarebbero state sufficienti
per ottenere le prestazioni assicurative. Per queste ragioni, egli avrebbe
omesso di comunicare alcuni dettagli all’CO 1 e ai sanitari dell’Ospedale di __________
(doc. I, pag. 4-6 e 8-10).
A sostegno delle proprie
argomentazioni, la rappresentante ha prodotto lo scambio di messaggi di posta
elettronica del 30 maggio 2023 tra il suo patrocinato e il datore di lavoro (e,
per esso, __________; doc. AA), dal quale si evince, in particolare, che il suo
assistito ha dichiarato quanto segue:
" (…).
B.giorno __________ io la procura non gliela firmo. Mi aspettavo
qualcosa in più come risposte dalla mia azienda visto che mi sono infortunato X
non recare danno ad altri miei colleghi e a cose materiai come pavimento
cliente, ecc. ma soprattutto X non recare danni ad altri colleghi (E a oggi io
ho continui forti dolori al collo e chissà quando passeranno). Faccio ricorso
personalmente però raccontando tutta la VERITà e se una parte di responsabilità
mi dovrò assumere lo farò… Grazie” (doc. AA).
La patrocinatrice ha pure versato
agli atti la dichiarazione 6 giugno 2023 di __________, collega di lavoro del
ricorrente, del seguente tenore:
" (…) lo
sottoscritto __________ sono pronto a testimoniare a favore di RI 1 perché i
fatti non sono andati come è stato dichiarato.
L'infortunio è avvenuto in un cantiere situato in __________ a __________
in __________ verso le 10 del 02.05.2022, mentre in quattro stavamo posando una
lastra di vetro di notevoli dimensioni e di peso. Uno dei colleghi lasciava la
presa e nello stesso tempo faceva cadere il vetro addosso a RI 1 e
probabilmente d'istinto ha provato a tenere il vetro per non farsi schiacciare
e che non rimanessimo schiacciati tutti dalla lastra. Subito dopo il mio
collega RI 1 lamentava forti dolori al collo e all'orecchio e ho preso assieme
a lui la decisione di portarlo in azienda a __________ presso la __________
dove nell'ultimo periodo lasciavamo i nostri mezzi privati per poi prendere il
furgone della __________ per eseguire Ie varie pose. che ci venivano assegnate.
Si è fatto venire a prendere perché lamentava continui forti dolori alla testa
per essere accompagnato al pronto soccorso di __________.
Appena siamo arrivati in azienda gli è stato detto dalla signora __________
di non dire assolutamente che l'infortunio è accaduto in cantiere a __________
perché non eravamo registrati (diverse volte abbiamo chiesto se eravamo in
regola e ci hanno sempre confermato che fossimo registrati e che potessimo
lavorare senza problemi come dipendenti dell'azienda __________ in __________)
ma arrivati in azienda gli è subito stato detto di dire che l'infortunio è
accaduto presso la __________ dove siamo stati registrati per lavorare
nell'ultimo periodo come azienda __________ perché non poteva fare tutti i
giorni una notifica per problemi organizzativi e se avesse detto il contrario
avrebbe creato parecchi problemi all'azienda e a se stesso e di dire che il
testimone era __________” (doc. CC).
L’avv. RA 1 ha inoltre prodotto
lo scambio di messaggi di posta elettronica del 3 maggio 2022 tra il suo
cliente, il datore di lavoro (e, per esso, __________) e la fiduciaria di
quest’ultimo (doc. BB), dal quale si evince, segnatamente, quanto segue.
Con messaggio di posta
elettronica del 3 maggio 2022, la fiduciaria ha comunicato al datore di lavoro
che:
" (…)
dovremmo aprire il caso presso la CO 1 da calcolare che i primi 3 giorni sono a
carico del datore di lavoro e vengono pagati all'80% la CO 1 rimborserebbe sono
due giorni se il caso si conclude il 6 come menzionato nel certificato medico.
Per aprire il caso però ho bisogno di diverse info:
- Giorno data ora e luogo dell'infortunio
- Esattamente cosa è successo
- La diagnosi precisa con un certificato medico più dettagliato,
parte del corpo infortunata che tipo di trauma ...
Attendo le informazioni per aprire il caso.”
Con messaggio di posta
elettronica di medesima data, il datore di lavoro ha girato all’assicurato il
precedente messaggio della fiduciaria, indicando che:
" avremmo
necessità delle informazioni richieste dall'amministrazione (vedere sotto)
Possiamo sentirci telefonicamente.”
Con messaggio di medesima data,
RI 1 ha comunicato alla datrice di lavoro che:
" Data:
02/04/22
Ora: 09.30/10.00
Luogo: __________
Sollevando una lastra in vetro dimensioni 2.80 cm x 2.50 cm da 10
mm x portarla nella posizione di posa la pinza con cui movimentavo la lastra ha
mollato la presa e per evitare che la lastra si rompesse sono riuscito a
prenderla al volo e subito dopo ho accusato uno strappo al collo e alla spalla
sinistra.
In allegato pdf certificato medico pronto soccorso” (doc. BB; il
corsivo è della redattrice).
Il TCA segnala che
l’indicazione errata della data dell’evento (02.04.2022 anziché 02.05.2022)
nel citato documento è dovuta, di tutta evidenza, a un errore di battitura.
Da ultimo, in questa sede,
l’avv. RA 1 ha versato agli atti anche uno screenshot del telefono
cellulare del suo assistito del 28 luglio 2022, ore 18:32, con la dicitura “__________”
(in cui appare la prima pagina di un questionario del genere di quello che figura
agli atti sub doc. 12, parzialmente compilato - doc. EE1), oltre a un “foglio
di installazione”, dal quale risulta che al momento dell’evento, erano
presenti quattro operai che si stavano occupando della posa della lastra di
vetro sul cantiere in discussione (doc. FF) e delle fotografie dello stesso
(doc. GG).
Agli atti vi è pure lo scritto
18 luglio 2023 indirizzato alla patrocinatrice dell’insorgente, mediante il
Considerandi
quale __________ ha respinto “fermamente le accuse diffamatorie” a lei rivolte
con “riserva di tutela dei miei interessi, sia personali sia aziendali”
(doc. DD1).
2.10
Chiamata a pronunciarsi in merito
all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che,
secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le
spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime
constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008
UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.
3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa
M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della
prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è
data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica
dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al
proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle
particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.
Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può
perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti
presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.
2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della
causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.
546.
consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio
2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se
essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori
che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla
seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la
prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In concreto, in ossequio ai
principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la
propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su
quanto dichiarato dall'assicurato il 29 luglio 2022 (cfr. doc. 12). In quella
sede, egli ha affermato che il dolore a livello sinistro della nuca era insorto
durante la movimentazione di una lastra di vetro e che non era successo nulla
di particolare (ad es. una scivolata, una caduta o un urto, ecc.). Attentamente
vagliata la documentazione agli atti riassunta ai considerandi 2.8. e 2.9., questa
Corte ritiene parimenti plausibile che la lastra di vetro fosse di dimensioni
notevoli e di un peso di oltre 60 kg (come precisato personalmente
dall’assicurato in sede di opposizione; fotografie di cui al doc. GG),
rispettivamente che la stessa fosse sorretta da quattro operai durante la
relativa movimentazione (cfr., in particolare, “foglio di installazione”
di cui al doc. FF) e che, in ragione del fatto che un collega aveva lasciato la
presa, il peso era gravato sugli altri tre colleghi, in maniera maggiore
sull’assicurato, che aveva dovuto effettuare un movimento di ripresa (doc. 18,
33.
e BB). Tali circostanze hanno precisato e completato quanto indicato
concisamente dal proprio datore di lavoro, rispettivamente da lui stesso nella
notifica di infortunio.
Il fatto che l’assicurato sarebbe
stato colpito dalla lastra di vetro in questione (doc. I, pag. 8-10) è, invece,
una circostanza che ha modificato nella sostanza la prima versione
dell’accaduto. Se le cose fossero realmente andate come è stato sostenuto in un
secondo tempo, non si vede per quale ragione l’insorgente non l’avrebbe
dichiarato già rispondendo ai puntuali quesiti sottopostigli
dall’amministrazione. In questo senso, non può essere ignorato come egli abbia
risposto negativamente alla questione di sapere se avesse subito, ad esempio,
un urto.
In tale contesto, va sottolineato
che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il
proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del
genere di quello che figura agli atti sub doc. 12, ritenuto che spetta
normalmente al datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che
gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo
(“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015,
la STCA 35.2022.69 del 30 gennaio 2023 consid. 2.9 e la STCA 35.2023.7 del 27
marzo 2023, consid. 2.8). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni
fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del
questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto
l’evento e secondo quali modalità (per un caso recente in cui la Corte federale
ha applicato il principio della “dichiarazione della prima ora”, si veda la STF
8C_101/2022 del 22 dicembre 2022).
Una cosa è dire di avere sentito
un dolore alla parte sinistra della nuca durante la movimentazione di una
lastra di vetro, altra cosa, ben diversa, è sostenere che la lastra di vetro lo
avrebbe colpito durante la movimentazione della stessa. Appare, inoltre, poco
credibile che l’insorgente avrebbe omesso di riferire di essere stato urtato dalla
lastra di vetro, su ordine del datore di lavoro (doc. I, pag. 4-6 e 8-10). Lo
scambio di posta elettronica del 30 maggio 2023 (ovvero, ad oltre un anno
dall’infortunio), rispettivamente lo screenshot di cui al doc. EE1, non
consentono di giungere a una differente conclusione. Ciò a maggior ragione se
si considera pure il tenore dello scritto di cui al doc. DD1. Del resto,
l’assicurato ha personalmente compilato il questionario di cui al doc. 12 e lo
ha sottoscritto di proprio pugno e, come giustamente sottolineato dall’CO 1, si
è pertanto assunto la piena responsabilità delle sue dichiarazioni e non poteva
non rendersi conto delle conseguenze del suo agire, e ciò anche se avesse avuto
paura di perdere il posto di lavoro.
Questa Corte non condivide
neppure l’argomentazione ricorsuale, secondo la quale l’assicurato avrebbe
riportato una contusione dato che i medici che lo hanno visitato all’Ospedale
di __________ hanno attestato dolore alla palpazione del trapezio e della
muscolatura, ciò che rappresenterebbe un indizio a favore dell’intervento di
una contusione dovuta a fattori esterni. A questo proposito, giova qui
ricordare che il dolore alla palpazione è notoriamente riscontrabile anche in
caso di semplice contrattura muscolare. Non può neppure essere ignorato che il
2.
maggio 2022 l’assicurato stesso ha indicato al medico di avere sentito un
dolore violento mentre sollevava un pesante vetro e che, a margine di un
successivo consulto, ha precisato di avere sentito un colpo interno
mentre sollevava un vetro sul posto di lavoro (cfr. doc. 3 e 10). Infine,
occorre considerare che nei citati rapporti non vi è traccia alcuna della
presenza di eventuali ematomi, ma nemmeno di semplici ecchimosi, a livello del muscolo
trapezio (cfr. doc. 3 e 10).
Contrariamente a quanto fatto
valere dalla patrocinatrice dell’insorgente, non consente di giungere a una
conclusione diversa la circostanza che il 21 luglio 2022 il medico dell’__________,
in anamnesi, dopo avere indicato che l’assicurato aveva riferito di avere avvertito
un colpo interno mentre sollevava un vetro sul posto di lavoro, ha
aggiunto “Trauma contusivo forse diretto lastra di vetri (100 Kg)” (cfr.
doc. 10). Infatti, come già poc’anzi evidenziato, in quell’occasione, il medico
in questione, dopo avere preso atto delle risultanze degli esami radiologici,
ha confermato la diagnosi, già formulata dal suo collega in precedenza, di “contrattura
muscolare trapezio sinistro”. In simili circostanze, è ininfluente la
circostanza che il referto dell’appena citata RX riporta, in calce, quanto
segue: “Indicazioni: Trauma contusivo il 02.05.2022 a livello del trapezio.
Dolore persistente, colonna dolente alla percussione in zona cervicale e
dorsale, non deficit neurologici. Lesioni ossee?” (doc. 10 e 19).
Trattandosi di un aspetto di
primaria importanza, appare poco verosimile che l’insorgente avrebbe omesso di
riferire ai sanitari dettagli attinenti al proprio stato di salute, per paura
di essere licenziato (doc. I, pag. 4-6 e 8-10).
Il TCA non ignora neppure la dichiarazione agli atti di un collega di lavoro dell’insorgente
(cfr. doc. CC: “Uno dei colleghi lasciava la presa e nello stesso tempo
faceva cadere il vetro addosso a RI 1 e probabilmente d'istinto ha provato a
tenere il vetro per non farsi schiacciare e che non rimanessimo schiacciati
tutti dalla lastra.”), prodotta in corso di causa. Tuttavia, le circostanze
emerse da un attento esame degli atti sminuiscono la forza probatoria attribuibile
al documento in questione, la quale deve di conseguenza essere valutata con
estrema prudenza.
In esito a tutto quanto precede,
per quanto concerne la dinamica dell’evento del 2 maggio 2022, questo Tribunale
ritiene dunque accertato che l’insorgente, mentre stava movimentando una lastra
di vetro del peso di oltre 60 kg unitamente ad altri tre colleghi, ha dovuto compiere
un movimento di ripresa, avvertendo un dolore al lato sinistro della nuca.
2.11
Nel caso concreto, non vi è stato
l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti,
manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in
casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno
sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge
all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di
un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo
manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.5. e la
giurisprudenza ivi citata).
Secondo questa Corte, può essere
scartata a priori l’ipotesi di un movimento scombinato del corpo,
precisato che affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato
sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale
movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,
fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).
Il TCA ritiene che l'essere
chiamato a sorreggere, parzialmente oppure completamente, con un movimento di
ripresa, un peso di circa 60 kg per evitarne la caduta, con tutto ciò che ne
consegue (in particolare, il fatto di dover effettuare anche dei movimenti
repentini ed energici con le braccia per sostenerlo), rientri nel quadro degli
avvenimenti a cui può essere confrontato un operaio edile.
Del resto, è stato lo stesso
ricorrente a escludere che il 2 maggio 2022 gli fosse accaduto qualcosa di
particolare (cfr. doc. 12, p. 1).
Tenuto conto della dinamica
esposta al considerando 2.10, occorre parimenti escludere che siamo in presenza
di uno sforzo manifestamente eccessivo.
In questo senso, è utile
segnalare che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg
- trattandosi di assicurati esercitanti, come nel caso di specie (l’insorgente
è un operaio montatore di serramenti e vetri - cfr. doc. L), attività manuali -
non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STCA 35.2003.34 del 21 luglio 2003
consid. 2.9. e rinvii ivi citati; 35.2017.105 del 22 gennaio 2018 consid. 2.11.;
35.2017.126
del 27 febbraio 2018 consid. 2.9.; 35.2023.7 del 27 marzo 2023 consid.
2.9). A maggior ragione in concreto, considerato che, pur venendo a mancare la
presa di un operaio, la lastra in vetro ha continuato ad essere sorretta da
altri due (oltre al ricorrente).
In una sentenza U 360/02 del 9
ottobre 2003 consid. 3.3.1, riguardante un assicurato che aveva repentinamente
compiuto un brusco movimento per afferrare un apparecchio (“Vakuumstufe”)
del peso di circa 25-30 kg che stava per cadere di lato, accusando in tal modo
un improvviso dolore all’arto superiore sinistro, l’Alta Corte federale, richiamata
la sua giurisprudenza, non ha ritenuto adempiuti gli elementi costitutivi di un
infortunio, negando l’intervento tanto di un movimento scombinato del corpo
(al riguardo, il TFA ha considerato che il movimento in questione non era stato
né inusuale né atto a provocare una sollecitazione non fisiologica di un
singolo muscolo o di un gruppo di muscoli, precisato che l’esistenza di un
fattore esterno straordinario non poteva essere ammessa per il solo fatto che
il movimento era stato eseguito d’istinto) quanto di uno sforzo
manifestamente eccessivo (in proposito, l’Alta Corte ha ricordato di aver
regolarmente negato l’esistenza di uno sforzo eccessivo trattandosi del
sollevamento di pesi tra i 60 e i 100 kg).
Questa giurisprudenza è stata successivamente
confermata nelle STFA U 222/05 del 21 marzo 2006 consid. 3.2 e U 144/06 del 23
maggio 2006 consid. 2.2.
Il Tribunale federale è giunto
alla medesima conclusione anche nella pronunzia 8C_628/2016 del 13 giugno 2017,
riguardante un assicurato che aveva dovuto impedire la caduta di una porta di
95.
kg, riportando uno stato infiammatorio al polso.
Così come è stato segnalato
dall’istituto resistente, anche questa Corte è giunta alla medesima conclusione
in un caso riguardante un assicurato che, mentre stava caricando sul furgone un
macchinario (monospazzola rotativa) del peso di circa 20 Kg, lo stesso gli è
sfuggito di mano e per evitare che cadesse a terra, lo ha afferrato al volo con
la mano sinistra, avvertendo un dolore alla spalla omolaterale (cfr. STCA
35.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.8.).
Ora, considerato che la
fattispecie sub judice presenta sostanziali analogie con quelle poc’anzi
menzionate, il TCA non può che giungere alla medesima conclusione, ossia che
l’insorgente non ha effettuato né un movimento scoordinato del corpo né
uno sforzo manifestamente eccessivo.
Da notare ancora che il caso di
specie si differenzia dalla fattispecie di cui alla STF 8C_194/2015 dell’11
agosto 2015 consid. 5.2.2, in cui è stato riconosciuto l’intervento di un
infortunio, nella misura in cui in quel precedente l’oggetto afferrato - un
rotolo di moquette di 4.2 metri di lunghezza (caduto da un’altezza di 1.5
metri) -, aveva un peso di un centinaio di chilogrammi, rispettivamente
dalla fattispecie di cui alla STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 5.3,
nella misura in cui l’assicurato in questione (autista di mezzi pesanti) aveva
dovuto sostenere da solo un pannello di circa 80 kg, in quanto la
persona che lo stava aiutando a trasportarlo aveva perso la presa.
Infine, trattandosi
dell’argomentazione ricorsuale secondo cui i disturbi di cui soffre l’assicurato
sarebbero d’origine infortunistica, in base a quanto attestato nelle
certificazioni d’inabilità lavorativa del 2 maggio e del 21 luglio 2022 (cfr. doc.
2.
e 11: “motivo: infortunio”:), giova qui ricordare che, secondo la
giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le
caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da
constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento
delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro
l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51).
Sempre in questo contesto, va inoltre
rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione
giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente
un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio
ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario
e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13
ottobre 2008 consid. 2.9; 35.2014.88 del 15 dicembre 2014 consid. 2.8).
Stante tutto ciò, in concreto non
sono dunque soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza
federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un
fattore esterno.
Di conseguenza, non si è
in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come ha correttamente deciso
l’assicuratore LAINF convenuto.
2.12
Il TCA ritiene inoltre che la
decisione su opposizione impugnata debba essere confermata anche nella misura
in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa
essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione effettua
le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture (lett. a),
lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),
lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni
dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano
(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una
malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare
che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo
art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Va inoltre ricordato che, secondo
un’affermata giurisprudenza federale sviluppata allorquando era ancora in
vigore il vecchio diritto (art. 9 cpv. 2 OAINF) ma applicabile anche
successivamente, l'elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF è esaustivo (cfr.
DTF 123 V 43 consid. 2b; K. Gehring in: Ueli Kieser, Kaspar Gehring, Susanne
Bollinger, KVG/UVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 7 ad art. 6; André Nabold in:
Marc Hürzeler/Ueli Kieser, Kommentar zum schweizerischen
Sozialversicherungsrecht - UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Lucerna/San Gallo 2018, n. 42 ad art. 6; cfr. pure la STCA 35.2023.7 del 27
marzo 2023 consid. 2.11.).
Dalle tavole processuali emerge
che, su questo aspetto, l’CO 1 ha interpellato il proprio medico fiduciario,
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia, il
quale con apprezzamento del 20 febbraio 2023 ha indicato quanto segue:
" (…).
Immagini (visionate / refertazione propria)
21.07.2022
Colonna cervicale e dorsale solo proiezione ap,
Servizio di Radiologia, Ospedale __________ di __________
Diagnosi
Dolori al collo e al trapezio a sinistra
Valutazione
Il 2 maggio 2022, l'assicurato (33enne) ha risentito un dolore
alla spalla sinistra nel tentativo di non fare cadere dalle mani una pesante
lastra di vetro. (…).
Da quanto abbiamo potuto accertare finora non troviamo delle
lesioni corporali oggettivabili che potessero spiegare la sintomatologia dell'assicurato.
Un probabile stiramento muscolare subito dall'assicurato non è
stato accertato strumentalmente. Per tale ragione e con la probabilità
preponderante non possiamo allora ricondurre la sintomatologia lamentata
dall'assicurato all'evento del 2 maggio 2022 anche se non possiamo neanche
trovare i presupposti di una lesione già presente nella zona della spalla e del
collo a sinistra prima dell'evento.
Risposte alle domande
È presente un danno fisico dovuto principalmente all'usura o a
malattia?
No
Nella negativa, questo danno fisico corrisponde a una delle diagnosi di cui
art. 6 cpv. 2 LAINF? Se sì, secondo quale lettera?
Questo danno fisico potrebbe corrispondere a una delle diagnosi
dell'art. 6 cpv. 2-LAINF in modo solamente possibile.” (doc. 22)
Tutto ben considerato, il TCA
non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal dr.
med. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta un’ampia
esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa.
Del resto, dalla documentazione
medica agli atti non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi
(su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della correttezza
del parere dello specialista interpellato dall’amministrazione.
Stante tutto quanto precede, questa
Corte ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 non ha presentato
una delle lesioni corporali enumerate esaustivamente all’art. 6 cpv. 2 LAINF. Contrariamente
a quanto sembra ritenere la patrocinatrice dell’assicurato, la semplice possibilità
indicata dal dr. med. __________, non è sufficiente per ammettere il contrario.
In siffatte circostanze, l'evento
non può dunque essere posto a carico dall’CO 1 nemmeno a titolo di lesione
parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
2.13
Va ricordato che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda
pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia all'assunzione di
ulteriori prove, ritenendo la situazione già sufficientemente chiarita. In
particolare, questa Corte può rinunciare a procedere all’audizione testimoniale
dei colleghi del ricorrente (inclusa quella di __________). La documentazione
agli atti (che comprende già la dichiarazione del collega __________, la cui
fedefacenza, per le ragioni già diffusamente esposte, deve essere valutata con
grande prudenza) è completa tanto da non necessitare di ulteriori complementi
(cfr. STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8
giugno 2017 consid. 2.12 in fine; 35.2017.62 del 2 ottobre 2010 consid. 2.10;
32.2018.123
del 6 giugno 2019 consid. 2.8).
2.14
In esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato
l’assunzione dell’evento del 2 maggio 2022, confermata.
2.15
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti