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Decisione

35.2023.52

Discussa la questione di sapere se l'assicurata, già beneficiaria di una rendita d'invalidità LAINF, continua ad aver diritto alle prestazioni di cura medica una volta raggiunta l'età di pensionamento

13 novembre 2023Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 83 consid. 4.1 e i riferimenti ivi menzionati). Dal momento in cui è

possibile distinguere i motivi che hanno guidato la decisione dell’autorità, il

diritto a una decisione motivata è rispettato anche se la motivazione esposta è

errata. La motivazione può peraltro essere implicita e risultare dai diversi

considerandi della decisione (STF 2C_23/2009 del 25 maggio 2009 consid.

3.1, pubblicata in RDAF 2009 II p. 434). Per conto, un’autorità si rende

colpevole di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., laddove

omette di pronunciarsi sulle censure che presentano una certa pertinenza o di

considerare delle allegazioni e degli argomenti importanti per la decisione che

è chiamata a rendere (cfr. DTF 133 III 235 consid.

5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid.

2a).

Nella concreta evenienza, tutto

ben considerato, questa Corte non può seguire la rappresentante laddove

rimprovera all’CO 1 di aver commesso un diniego di giustizia nei confronti

dell’insorgente. In effetti, dal tenore della decisione su opposizione

impugnata si evince che, secondo l’assicuratore resistente, la questione di

sapere se l’assicurata presenti, o meno, una totale incapacità lucrativa sarebbe

ormai irrilevante per determinare il diritto a ulteriori prestazioni di cura

medica ex art. 21 LAINF, posto che tale diritto si sarebbe estinto in ogni

caso con il raggiungimento dell’età di pensionamento (cfr. doc. 5, p. 4). Se

ne deduce pertanto che, perlomeno implicitamente, l’amministrazione ha preso

posizione sull’argomentazione sollevata in sede di opposizione, nel senso che,

a suo avviso, visto che RI 1 è beneficiaria di una rendita di vecchiaia,

sarebbe ormai superfluo interrogarsi a proposito della nullità della decisione

formale del 31 ottobre 2018 (in cui era stata ammessa l’esistenza di una

residua capacità lucrativa), rispettivamente della validità di quella del 20

maggio 2016 (con cui la ricorrente era stata invece dichiarata totalmente

incapace al guadagno).

Sapere se la tesi difesa dall’CO

1 è o meno corretta, è una questione di merito che verrà esaminata nel seguito.

2.2. Nel merito, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il diritto a ulteriori

prestazioni di cura medica, specificatamente a rifiutare l’assunzione dei costi

generati dall’intervento di rimozione delle viti in S1 e sostituzione della

sbarra sinistra e destra (intervento previsto per il 25 settembre 2023 – cfr.

doc. A 8), in ragione del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria

AVS da parte dell’insorgente, oppure no.

Stante il contenuto della

decisione su opposizione, che delimita

l’oggetto della lite (cfr., fra le tante, la DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V

413 consid. 1a e i riferimenti ivi menzionati), esula dalla presente procedura la

questione riguardante l’entità dell’IMI e dell’AGI (eventualmente) spettanti

all’assicurata, sulla quale il TCA non è dunque legittimato a entrare nel

merito.

D’altro canto, questa Corte

prende atto che l’istituto assicuratore convenuto si pronuncerà sul proprio

obbligo a prestazioni in relazione alla sostituzione delle protesi di spalla e

ginocchio (che, come tali, costituiscono dei mezzi ausiliari giusta

l’art. 11 LAINF – sul tema, si veda la DTF 143 V 148), soltanto al momento in

cui dovesse insorgere la necessità di sottoporre la ricorrente a tali

interventi.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

L’art. 19 cpv. 1 LAINF prevede

che il diritto alla rendita nasce qualora dalla

continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell’assicurato e siano conclusi eventuali

provvedimenti d’integrazione dell’AI. Il diritto alla cura medica ed alle

indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.

Interpretando a contrario l’art.

19 cpv. 1 LAINF risulta che di regola la persona assicurata ha diritto alle

prestazioni di cura ai sensi dell’art. 10 LAINF soltanto fintantoché dalla loro

continuazione vi è da attendersi un sensibile miglioramento del suo stato di

salute. Con la chiusura del caso si estingue il diritto alle prestazioni di

corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e occorre esaminare il

diritto alla rendita (DTF 134 V 109 consid. 4.1).

Restano riservati i casi riguardanti

la cura medica dopo la determinazione della rendita di cui all’art. 21 cpv. 1

LAINF, disposizione giusta la quale le prestazioni sanitarie e il rimborso

delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario è affetto da malattia professionale (lett. a), soffre di ricaduta o di

postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente

con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione (lett.

b), abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità

residua di guadagno (lett. c) o è incapace di guadagno e il suo stato di salute

può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono

impedire un notevole peggioramento (lett. d).

Dal profilo della sistematica

della legge, questa norma è legata strettamente all’art. 19 LAINF (DTF 134 V

109 consid. 4.2). Essa regola la possibilità di riconoscere eccezionalmente una

cura medica necessaria dopo l’assegnazione di una rendita d’invalidità e, in

questo senso, enumera esaustivamente le eventualità che giustificano una cura

successiva (DTF 140 V 130 consid. 2.7). Nei casi in cui, da un lato, dalla

continuazione della cura medica non vi sia più da attendere un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e, dall’altro,

i presupposti di cui all’art. 21 cpv. 1 LAINF non sono adempiuti,

l’assicuratore infortuni non è più tenuto ad assumere le prestazioni di cura

medica. In sua vece subentra l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie (DTF 144 V 418 consid. 2.2).

2.4. In una sentenza 8C_620/2023 del 21

settembre 2023, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha

stabilito che non vi è nessuna limitazione nel tempo, legata all'età, delle

prestazioni erogate ai beneficiari di una rendita parzialmente invalidi secondo

l'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF.

Il relativo Comunicato stampa

precisa quanto segue:

" Il

Tribunale federale accoglie il ricorso interposto da una persona parzialmente

invalida beneficiaria di una rendita contro la decisione dell'assicurazione

contro gli infortuni che sopprime il versamento delle prestazioni a suo carico,

dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Dal tenore, dalla

genesi, dal contesto e dall'interpretazione teleologica dell'articolo 21

capoverso 1 lettera c LAINF non si evince nel complesso una limitazione nel

tempo, legata all'età, delle prestazioni erogate ai beneficiari di una rendita

parzialmente invalidi.

"L'assicurazione contro gli infortuni eroga alla ricorrente

parzialmente invalida una rendita d'invalidità da diversi anni e ha sinora

anche coperto i costi di una fisioterapia a lungo termine finalizzata a

mantenere la capacità di guadagno residua. Mediante decisione e successiva

decisione su opposizione, l'assicurazione contro gli infortuni ha soppresso le prestazioni

di cure e il rimborso dei costi con effetto dal 31 maggio 2020 con la

Considerandi

motivazione che la ricorrente avrebbe raggiunto l'età di 64 anni a metà maggio

2020.

e, quindi, l'età ordinaria di pensionamento. Il Tribunale delle

assicurazioni sociali del Canton Zurigo ha respinto il ricorso interposto

contro questa decisione. Il Tribunale federale accoglie il ricorso e annulla la

decisione impugnata e la decisione su opposizione.

"Il Tribunale federale ha esaminato in modo approfondito il

senso dell'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge federale

sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Dal chiaro tenore di questa disposizione risulta in primo luogo

che la persona assicurata non è tenuta a esercitare effettivamente la capacità

di guadagno residua. Inoltre, nulla indica che le prestazioni in natura per i

beneficiari di rendite parziali non siano più dovute dopo il raggiungimento

dell'età di pensionamento AVS. In secondo luogo, l'iter legislativo non

fornisce indicazioni al riguardo. In terzo luogo, diversamente da quanto

previsto per la rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, non sussistono

disposizioni legali relative alle conseguenze del raggiungimento dell'età di

pensionamento AVS sul diritto alle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso

1.

LAINF. Neppure dal punto di vista della sistematica si riscontrano

restrizioni oppure limitazioni temporali derivanti dal criterio dell'età. In

quarto luogo, considerando il senso e lo scopo della disposizione, risulta

piuttosto improbabile che, attraverso la distinzione fatta tra le lettere c e

d, il legislatore abbia voluto limitare il diritto alle cure mediche delle

persone anziane parzialmente invalide. Secondo le condizioni stabilite in modo

chiaro nella lettera d del suddetto articolo, l'assicurazione contro gli

infortuni copre infatti i costi per le cure mediche dei beneficiari di una

rendita per invalidità totale a prescindere dall'età. Nel caso di persone

parzialmente invalide al beneficio di una rendita, non è pertanto

giustificabile un trasferimento all'assicurazione malattie della copertura dei

costi di trattamento causati da un infortunio, dopo il raggiungimento dell'età

di pensionamento AVS.

In sintesi, dal tenore, dalla genesi, dal contesto e

dall'interpretazione teleologica della disposizione in oggetto non si evince

nel complesso una limitazione nel tempo, legata all'età, fondata sull'articolo

21.

capoverso 1 lettera c LAINF, delle prestazioni erogate ai beneficiari di una

rendita parzialmente invalidi. L'assicurazione contro gli infortuni rimane

pertanto tenuta, fino a nuovo avviso, a coprire i costi di una fisioterapia a

lungo termine finalizzata a mantenere la capacità di guadagno residua. (…)”

2.5

Nel caso di specie, con la

decisione formale del 7 febbraio 2023, poi confermata con quella su opposizione

qui impugnata, l’CO 1 ha negato che l’assicurata abbia diritto alla

continuazione delle cure mediche (concretamente, in discussione vi è

l’intervento chirurgico previsto per il 25 settembre 2023) ai sensi l’art. 21

cpv. 1 lett. b LAINF, in quanto “la signora RI 1 ha raggiunto da tempo l’età

di pensionamento secondo l’AVS; pertanto, non sussiste più una capacità

lavorativa residua da mantenere. (…). Voglia annunciare la sua mandante presso

l’assicurazione malattia competente per l’assunzione delle ulteriori cure

mediche.” (doc. 3).

A proposito della questione di

sapere se assicurati al beneficio di una rendita d’invalidità LAINF parziale

possono avere diritto in virtù dell’art. 21 LAINF alle prestazioni di cura

medica anche dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS, come visto

(cfr. supra, consid. 2.4.), con la sentenza 8C_620/2023, il TF ha stabilito

che non esiste alcuna limitazione delle prestazioni dipendente dall’età per i

beneficiari di rendita parzialmente invalidi fondata sull’art. 21 cpv. 1 lett.

c LAINF (cfr., in particolare, il consid. 6.4 di quella pronunzia).

In concreto, tenuto conto di

quanto precede e per i motivi che verranno meglio spiegati qui di seguito, secondo

questa Corte, è irrilevante stabilire se l’assicurata vada ritenuta totalmente

oppure parzialmente incapace al guadagno. In effetti, in entrambi i casi, il

solo fatto che RI 1 abbia raggiunto l’età di pensionamento AVS già nel mese di

dicembre 2007, non basta per negarle il diritto alla continuazione della cura

medica. Di conseguenza, in questa sede, ci si può parimenti esimere dal

pronunciarsi sulla domanda tendente alla constatazione che la decisione formale

del 20 maggio 2016 sarebbe a tutt’oggi in vigore, rispettivamente che quella

datata 31 ottobre 2018 andrebbe invece dichiarata nulla (cfr. supra,

consid. 1.8.).

Nell’ipotesi in cui la ricorrente

fosse totalmente invalida, tornerebbe applicabile l’art. 21 cpv. 1 lett.

d LAINF (cfr. DTF 140 V 130 consid. 2; STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023

consid. 5.2), di modo che le spese di cura - adempiuti i presupposti del caso -

dovrebbero essere assunte dall’assicuratore convenuto senza limiti di età (cfr.

DTF 144 V 418 consid. 3.3.1).

A questa medesima conclusione si

giungerebbe nell’ipotesi in cui l’insorgente fosse invece soltanto parzialmente

invalida. In quel caso, la fattispecie sarebbe da valutare principalmente sotto

il profilo dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF, posto che la vertenza è inerente a una ricaduta legata all’intervento

chirurgico previsto per il 25 settembre 2023.

Ora, tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene che le considerazioni sviluppate dalla Corte federale nella

sentenza riassunta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.4.) a fondamento

della decisione secondo cui l’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF non prevede

alcuna limitazione delle prestazioni legata all’età della persona assicurata,

debbano valere anche per l’eventualità oggetto dell’art. 21 cpv. 1 lett. b

LAINF, qui in discussione.

Innanzitutto, dal tenore letterale

di quest’ultima disposizione non è possibile desumere una limitazione della

prestazione in natura determinata dal raggiungimento dell’età pensionabile AVS

e nemmeno che la persona assicurata debba effettivamente sfruttare la sua

residua capacità di guadagno (cfr. STF 8C_620/2023 succitata consid. 6.1.3).

D’altro canto, entrambe le

eventualità riguardano i beneficiari di rendita parzialmente invalidi e per entrambe,

seppur con modalità diverse (la lett. b esige che le cure mediche migliorino sensibilmente

la residua capacità di guadagno o ne impediscano una notevole diminuzione, la

lett. c presuppone invece che le cure permettano di mantenere la restante capacità

di guadagno), l’efficacia reintegrativa (“Eingliederungswirksamheit”) è

riferita alla (residua) capacità di guadagno (cfr. STF 8C_620/2023 succitata

consid. 5.1 e riferimento ivi menzionato).

Alla luce di quanto appena

esposto, la decisione su opposizione impugnata non può essere confermata, visto

che l’istituto assicuratore resistente ha fondato il proprio rifiuto a

riconoscere ulteriori prestazioni di cura medica, sulla sola circostanza che RI

1.

ha raggiunto ormai da anni l’età di pensionamento ordinaria AVS.

Gli atti vengono quindi retrocessi

all’amministrazione affinché, tenuto conto di quanto precede, decida

nuovamente, se del caso previa disposizione di un approfondimento medico specialistico,

in merito all’assunzione dei costi legati all'intervento chirurgico programmato

per il 25 settembre 2023.

2.6

L’insorgente,

vincente in causa, è patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la questione

di sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.

Per giurisprudenza, un legame di

parentela tra la persona assicurata e l'avvocato che la rappresenta in giudizio

non esclude di per sé l'assegnazione di un'indennità di parte, a meno che il

rappresentante legale non abbia lui stesso un interesse proprio all'esito del

processo, segnatamente in virtù di un obbligo di assistenza, coniugale (art.

159.

cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287 consid. 4), parentale (art. 296 segg. CC; DTF

129.

V 113 consid. 4.1) o altrimenti familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113

consid. 4.1 con riferimenti).

Nella concreta

evenienza, non risulta che l’avv. RA 1 abbia un interesse proprio all’esito

della presente procedura ricorsuale, ragione per la quale nulla osta

all’assegnazione di un’indennità per ripetibili, che viene fissata in un

importo di fr. 2000 (IVA inclusa).

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurata,

patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti