35.2023.52
Discussa la questione di sapere se l'assicurata, già beneficiaria di una rendita d'invalidità LAINF, continua ad aver diritto alle prestazioni di cura medica una volta raggiunta l'età di pensionamento AVS
13 novembre 2023Italiano27 min
sapere se l’assicurata presenti, o meno, una totale incapacità lucrativa sarebbe
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.52
mm
Lugano
13 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 31 luglio 2005, RI 1, nata nel
1943, in quel momento dipendente della __________ di __________ in qualità di
assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1 (in seguito: CO 1), è rimasta vittima di
un incidente della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo
vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma
distorsivo cervicale, la rottura del tendine dei muscoli sovraspinato e
infraspinato con sospetta lesione di tipo SLAP di I. grado, una
contusione/distorsione del V. dito della mano sinistra, una contusione del
ginocchio sinistro, nonché una commotio cerebri.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con due distinte decisioni formali,
datate entrambe 28 gennaio 2008, poi confermate in sede di opposizione,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica, siccome da
ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi un notevole
miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche e ha posto
l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 66% a far tempo dal
1° febbraio 2008, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI)
del 35%.
Con sentenza 35.2008.54+55 del 29
settembre 2008, questo Tribunale ha annullato le decisioni su opposizione
impugnate, ritenuto che, al momento in cui l’amministrazione ha posto termine
alle prestazioni di corta durata, lo stato di salute infortunistico
dell’assicurata non poteva essere considerato stabilizzato, esistendo ancora un
significativo margine di miglioramento mediante ulteriori provvedimenti
terapeutici. Gli atti sono quindi stati retrocessi all’CO 1 affinché definisse
il diritto alle prestazioni a contare dal 1° febbraio 2008.
La pronunzia appena citata è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Con decisione formale del 20 maggio
2016, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurata una rendita
d’invalidità del 100% a decorrere dal 1° novembre 2013, calcolata quale rendita
complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF, corrispondente a un importo di fr.
2’674/mese. Trattandosi dell’IMI, la CO 1 ha precisato che la relativa
decisione sarebbe stata presa in separata sede, una volta conosciute le
risultanze del richiesto approfondimento medico.
Il 13 marzo 2017, l’CO 1 ha
parzialmente accolto l’opposizione interposta nel frattempo dall’avv. RA 1 per
conto dell’assicurata, nel senso che, a modifica della decisione formale, ha
riconosciuto un’IMI del 45%. Va precisato che l’amministrazione ha inoltre
ridotto dal 100 al 73% il grado dell’invalidità presentata da RI 1, riduzione
che non ha però comportato una modifica dell’importo versato a titolo di
rendita complementare (fr. 2’674/mese).
Con pronunzia 35.2017.45 del 23
ottobre 2017, il TCA ha parzialmente accolto l’impugnativa dell’assicurata nel
senso che la decisione su opposizione del 13 marzo 2017 è stata annullata e gli
atti retrocessi all’amministrazione affinché procedesse ai sensi dei
considerandi. In quel giudizio, questa Corte ha accertato che, riducendo il
grado d’invalidità, l’assicuratore aveva di fatto peggiorato la posizione
dell’assicurata (reformatio in pejus), senza però concederle la
possibilità di ritirare l’opposizione. D’altro canto, pronunciandosi
sull’entità della menomazione dell’integrità con la decisione su opposizione,
la CO 1 aveva privato RI 1 del suo diritto di opposizione previsto dall’art. 52
cpv. 1 LPGA.
Anche questa sentenza è cresciuta
incontestata in giudicato.
1.4. In data 2 dicembre 2017,
l’assicurata è stata sottoposta a un intervento chirurgico di prolungamento e
stabilizzazione L4/L5 e L5/S1, revisione e stabilizzazione in L5 ed estrazione
delle viti del corpo vertebrale di L5.
1.5. Con decisione formale del 31
ottobre 2018, poi confermata in sede di opposizione, l’istituto assicuratore ha
assegnato all’assicurata una rendita d’invalidità del 73% a contare dal 1°
novembre 2013, calcolata quale rendita complementare (importo mensile di fr.
2'674). Per contro, la CO 1 le ha negato il diritto a prestazioni di cura fondate
sull’art. 21 LAINF, e ciò a far tempo dalla data di nascita del diritto alla
rendita (1° novembre 2013), così come la revisione della rendita in vigore a
seguito del peggioramento intervenuto nel contesto della ricaduta annunciata
nel 2017.
Con giudizio 35.2019.41 del 25
maggio 2020, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso interposto nel frattempo
dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, nel senso che la decisione su
opposizione del 30 gennaio 2019 è stata annullata e gli atti retrocessi
all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
Per quanto qui d’interesse,
trattandosi della determinazione del grado dell’invalidità, è innanzitutto
stato ritenuto accertato che RI 1 sarebbe stata
in grado di svolgere un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico, in misura del 50%. Per quanto
riguarda invece gli aspetti economici, la causa è stata rinviata
all’assicuratore affinché raccogliesse tutti i dati utili a stabilire i
redditi da raffrontare, in particolare quelli riguardanti la formazione
scolastica e professionale dell’assicurata, nell’ottica di un’applicazione del
disposto di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF.
A proposito della ricaduta annunciata
nel 2017 (in relazione all’intervento di cui al consid. 1.4.), secondo questa
Corte, l’CO 1 era legittimata a negare l’assunzione dei costi di cura generati in
quel contesto, ritenuto che a quel momento l’insorgente aveva raggiunto ormai
da tempo l’età di pensionamento AVS.
Il TCA ha infine negato che la
rendita d’invalidità potesse essere sottoposta a revisione a seguito del
peggioramento legato alla ricaduta del 2017, considerato che RI 1 aveva
raggiunto l’età di pensionamento AVS nel mese di dicembre 2007, e ciò in
applicazione dell’art. 22 LAINF, giusta il quale la rendita non può più essere
riveduta dal mese in cui l’avente diritto riceve una rendita di vecchiaia
dell’AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l’età di
pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS.
Con sentenza 8C_434/2020 del 26
ottobre 2020, il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto nel
frattempo dall’assicurata e confermato la pronunzia cantonale.
1.6. Con scritto del 20 dicembre 2022, l’CO
1 ha informato la patrocinatrice dell’assicurata che quest’ultima non avrebbe
avuto diritto alla copertura dei costi generati dalle ulteriori cure mediche a
cui si sarebbe sottoposta (doc. 1).
La posizione dell’assicuratore è
stata contestata dall’avv. RA 1, la quale ha finalmente chiesto l’emanazione di
una decisione formale (doc. 2).
1.7. Con decisione formale del 7
febbraio 2023, l’amministrazione ha confermato il rifiuto di corrispondere
ulteriori prestazioni sanitarie mentre, trattandosi della sostituzione dei
mezzi ausiliari (protesi della spalla e del ginocchio), si è riservata di
decidere in merito soltanto al momento in cui sarebbe effettivamente insorta la
necessità (doc. 3).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 4), in data 10
maggio 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
5).
1.8. Con tempestivo ricorso del 16
giugno 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
preliminarmente che il TCA constati che la decisione formale emanata dall’CO 1
il 20 maggio 2016 è tutt’ora valida, rispettivamente che quella datata 31
ottobre 2018 è nulla, come pure che sussiste il “diritto alle prestazioni
LAINF derivante dal riconosciuto grado d’invalidità al 100% (art. 21 cpv. 1
lett. (d) LAINF), segnatamente, la domanda di copertura dei costi di manutenzione,
inter alia, quelli programmati per rimuovere le viti rotte”, nel merito che
vengano accolte le domande di IMI e AGI, subordinatamente che venga designato
un perito giudiziario.
A sostegno delle proprie pretese,
la rappresentante della ricorrente rimprovera innanzitutto all’assicuratore
resistente di aver violato il “divieto di arbitrio formale, ovvero il diniego
della giustizia formale (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.), ma pure quello della
giustizia materiale (art. 9 Cost.)”, e ciò per il motivo che, con la decisione
impugnata, “CO 1 ha ripetuto ricopiando gli argomenti più o meno già svolti in
sede della sua decisione 7.02.2023 senza confrontarsi con le precise
peculiarità del caso concreto, segnatamente in ordine alla esplicita e chiara
domanda di constatazione dell’esistenza della decisione 20 maggio 2016 in punto
al grado d’invalidità al 100% (cfr. Doc. 1), rispettivamente ed implicitamente
all’inesistenza (nullità) della decisione 31 ottobre 2018 (cfr. Doc. 5).” (doc.
I, p. 11-13).
D’altro canto, trattandosi della
domanda tendente alla costatazione che la decisione formale del 20 maggio 2016 sarebbe
a tutt’oggi in vigore, rispettivamente che quella che l’CO 1 ha emesso il 31
ottobre 2018 andrebbe invece dichiarata nulla, la patrocinatrice osserva in
particolare che “… con l’impugnativa del 28 giugno 2016, qui rubricata ed
annessa sub (Doc. 4) (già Doc. C allegato alle osservazioni 24.09.2021), la qui
istante e ricorrente RI 1 non ha mai formulato – ovviamente – opposizione al
grado d’invalidità del 100% accordato da CO 1. Anzi aveva espresso ed
evidenziato la sua soddisfazione nel constatare che CO 1 aveva finalmente
correttamente determinato il grado d’invalidità al 100%, così come già
stabilito dall’AI di Bellinzona con decisione del 14 novembre 2017 (…). Ne
consegue che il ricorso RI 1 5 maggio 2007 al Tribunale delle assicurazioni (di
seguito: TRASS) ineriva alla decisione su opposizione CO 1 del 13 maggio 2017
nei limiti espressi nel suo dispositivo dinazi citato, ovvero sicuramente ad
esclusione del grado d’invalidità correttamente stabilito al 100%; e,
simmetricamente, la sentenza Tribunale delle assicurazioni n. 35.2017.45 del 23
ottobre 2021 si è superfluamente premurata di sanzionare CO 1 per violazione
dell’art. 12 cpv. 2 OPGA in punto al grado d’invalidità modificato a discapito
dell’Assicurata (ridotto al 73%), annullato appunto da Tribunale dlle
assicurazioni, stante la circostanza che RI 1 non ha mai, ovviamente,
interposto nessun’opposizione al grado massimo del 100%, correttamente determinato
da CO 1 nella sua decisione 20 maggio 2016 ed in suo favore. E, solo per
ipotesi di lavoro, quand’anche l’avesse pure (l’opposizione) interposta, il TRASS,
annullando la decisione su opposizione di CO 1 13 marzo 2017 (sentenza TRASS
del 23.10.2017 n. 35.2017.45 e sentenza TRASS 35.2019.41 del 25.05.2020 sempre
in punto al grado d’invalidità 73%), ha restituito a RI 1 il diritto di
ritirarla. Permettendo così a RI 1 di mantenere la decisione sul grado
d’invalidità al 100%, manifestamente a lei più favorevole, riconosciuto da CO 1
con la decisione 20 maggio 2016. (…). Infatti, a distanza di un (1) anno (…)
dalla chiarissima sentenza TRASS del 23.10.2017 de qua, CO 1, anziché
provvedere a restituire il diritto a RI 1 di ritirare l’opposizione
riguadagnandosi il grado d’invalidità al 100% (ancorché, come dianzi
puntualizzato, RI 1 non ha mai formulato opposizione al dispositivo inerente al
grado d’invalidità al 100% riconosciuto da CO 1 nella sua decisione del 20
maggio 2016 (cfr. Doc. 1)) ha, in data 31 ottobre 2018 (Doc. 5), emesso una
nuova decisione (ai sensi dell’art. 49 LPGA, invece di emettere una decisione
ai sensi dell’art. 52 LPGA), inter alia, confermando il grado d’invalidità
(illegittimamente ridotto nella sua decisione 13 marzo 2017) al tasso del 73%.
Che è totalmente errato e non conforme agli obblighi tassativamente stabiliti
dalla sentenza TRASS del 23.10.2017 precisamente sul punto del grado d’invalidità
riconosciuto da CO 1 con decisione 20 maggio 2016. La modalità adottata da CO 1
non è meritevole di tutela alcuna per il semplice fatto che essa, qualora
avvalorata/ratificata, permetterebbe di circuire e disapplicare l’art. 12 cpv.
2 OPGA impunemente. (…). In conclusione, la decisione CO 1 20 maggio 2016 è
tuttora valida limitatamente in ordine al dispositivo sul grado d’invalidità
determinato al 100% (cfr. Doc. 1), ragion per cui, la ricorrente RI 1 ha
diritto a tutte le prestazioni LAINF derivanti da tale riconosciuto grado
d’invalidità al 100% (art. 21 cpv. 1 lett. (d) LAINF), inter alia, l’intervento
chirurgico previsto per la rimozione delle viti rotte – come raccomandato dal
Dr. __________ (Doc. 6) - deve essere coperto da CO 1, da una parte, e,
dall’altra parte, la decisione CO 1 31 ottobre 2018 (cfr. Doc. 5) è
manifestamente e gravemente viziata ed inefficace, quindi assolutamente nulla
per dolosa violazione dell’art. 12 cpv. 2 OPGA, della sentenza TRASS 23 ottobre
2017, e degli artt. 9 e 29 cpvv. 1 e 2 Cost. Chi scrive chiede a questo preg.mo
Giudice Adito di volerla constatare. Ricordiamo che la nullità di un atto può e
deve essere constatata in ogni tempo ed in ogni stato e grado di giudizio,
financo successivamente alla formazione del giudicato. (…). Decisione questa
(quella del 31 ottobre 2018, n.d.r.) che è comunque assolutamente nulla e non
valida. In virtù del fatto che CO 1 ha così di fatto posto in essere una
revisione del tutto irregolare. Illegale. Infatti giusta l’ostativo articolo 22
LAINF, in deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può essere riveduta
dal mese in cui l’avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell’AVS, ma
al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l’età di pensionamento
secondo l’art. 21 LAVS. Ora, la qui ricorrente RI 1 ha raggiunto l’età di
pensionamento il 10.12.2007 e da quel momento percepisce la rendita AVS. Ne segue
che la revisione operata da CO 1 con decisione 31.10.2018 è nulla ed invalida,
volendo pure prescindere dalla decisione TRASS n. 35.2019.41 del 25.05.2020
che, ad abundantiam, l’ha annullata. (…).” (doc. I, p. 5-11).
Infine, l’avv. RA 1 chiede al TCA
di “voler valutare la possibilità di decidere sull’IMI e AGI, con o senza
perizia, e di valutare pure, se del caso, l’eventualità di nominare un perito
giudizialmente.” (doc. I, p. 12).
1.9. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.10. In data 11 settembre 2023, la
patrocinatrice della ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie
allegazioni e conclusioni, producendo ulteriore documentazione (doc. IX +
allegati).
L’assicuratore convenuto si è
pronunciato in proposito il 25 settembre 2023 (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Sul piano formale, l’avv. RA 1 fa
valere che l’CO 1 ha commesso un diniego di giustizia nei confronti
dell’assicurata per la ragione che, con la decisione su opposizione qui
impugnata, essa avrebbe omesso di pronunciarsi sull’argomento riguardante la
nullità della decisione formale emanata il 31 ottobre 2018, rispettivamente la
validità di quella datata 20 maggio 2016 (cfr. doc. I).
La giurisprudenza ha dedotto dal
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) il dovere per l’autorità di
motivare le sue decisioni, affinché il destinatario le possa comprendere, se del caso contestarle in modo
profiquo ed esercitare il suo diritto di ricorso correttamente. Per rispondere
a tali esigenze, l’autorità deve indicare, perlomeno brevemente, i motivi che
l’hanno guidata e sui quali ha fondato la sua decisione, di modo che
l’interessato possa rendersi conto della portata di quest’ultima e impugnarla
con cognizione di causa. L’autorità non è tuttavia tenuta a esporre e discutere
tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dall’interessato ma può
limitarsi a esaminare le questioni decisive per l’esito della vertenza (DTF 134
Fatti
I 83 consid. 4.1 e i riferimenti ivi menzionati). Dal momento in cui è
possibile distinguere i motivi che hanno guidato la decisione dell’autorità, il
diritto a una decisione motivata è rispettato anche se la motivazione esposta è
errata. La motivazione può peraltro essere implicita e risultare dai diversi
considerandi della decisione (STF 2C_23/2009 del 25 maggio 2009 consid.
3.1, pubblicata in RDAF 2009 II p. 434). Per conto, un’autorità si rende
colpevole di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., laddove
omette di pronunciarsi sulle censure che presentano una certa pertinenza o di
considerare delle allegazioni e degli argomenti importanti per la decisione che
è chiamata a rendere (cfr. DTF 133 III 235 consid.
5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid.
2a).
Nella concreta evenienza, tutto
ben considerato, questa Corte non può seguire la rappresentante laddove
rimprovera all’CO 1 di aver commesso un diniego di giustizia nei confronti
dell’insorgente. In effetti, dal tenore della decisione su opposizione
impugnata si evince che, secondo l’assicuratore resistente, la questione di
sapere se l’assicurata presenti, o meno, una totale incapacità lucrativa sarebbe
ormai irrilevante per determinare il diritto a ulteriori prestazioni di cura
medica ex art. 21 LAINF, posto che tale diritto si sarebbe estinto in ogni
caso con il raggiungimento dell’età di pensionamento (cfr. doc. 5, p. 4). Se
ne deduce pertanto che, perlomeno implicitamente, l’amministrazione ha preso
posizione sull’argomentazione sollevata in sede di opposizione, nel senso che,
a suo avviso, visto che RI 1 è beneficiaria di una rendita di vecchiaia,
sarebbe ormai superfluo interrogarsi a proposito della nullità della decisione
formale del 31 ottobre 2018 (in cui era stata ammessa l’esistenza di una
residua capacità lucrativa), rispettivamente della validità di quella del 20
maggio 2016 (con cui la ricorrente era stata invece dichiarata totalmente
incapace al guadagno).
Sapere se la tesi difesa dall’CO
1 è o meno corretta, è una questione di merito che verrà esaminata nel seguito.
2.2. Nel merito, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il diritto a ulteriori
prestazioni di cura medica, specificatamente a rifiutare l’assunzione dei costi
generati dall’intervento di rimozione delle viti in S1 e sostituzione della
sbarra sinistra e destra (intervento previsto per il 25 settembre 2023 – cfr.
doc. A 8), in ragione del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria
AVS da parte dell’insorgente, oppure no.
Stante il contenuto della
decisione su opposizione, che delimita
l’oggetto della lite (cfr., fra le tante, la DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V
413 consid. 1a e i riferimenti ivi menzionati), esula dalla presente procedura la
questione riguardante l’entità dell’IMI e dell’AGI (eventualmente) spettanti
all’assicurata, sulla quale il TCA non è dunque legittimato a entrare nel
merito.
D’altro canto, questa Corte
prende atto che l’istituto assicuratore convenuto si pronuncerà sul proprio
obbligo a prestazioni in relazione alla sostituzione delle protesi di spalla e
ginocchio (che, come tali, costituiscono dei mezzi ausiliari giusta
l’art. 11 LAINF – sul tema, si veda la DTF 143 V 148), soltanto al momento in
cui dovesse insorgere la necessità di sottoporre la ricorrente a tali
interventi.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
L’art. 19 cpv. 1 LAINF prevede
che il diritto alla rendita nasce qualora dalla
continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell’assicurato e siano conclusi eventuali
provvedimenti d’integrazione dell’AI. Il diritto alla cura medica ed alle
indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.
Interpretando a contrario l’art.
19 cpv. 1 LAINF risulta che di regola la persona assicurata ha diritto alle
prestazioni di cura ai sensi dell’art. 10 LAINF soltanto fintantoché dalla loro
continuazione vi è da attendersi un sensibile miglioramento del suo stato di
salute. Con la chiusura del caso si estingue il diritto alle prestazioni di
corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e occorre esaminare il
diritto alla rendita (DTF 134 V 109 consid. 4.1).
Restano riservati i casi riguardanti
la cura medica dopo la determinazione della rendita di cui all’art. 21 cpv. 1
LAINF, disposizione giusta la quale le prestazioni sanitarie e il rimborso
delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario è affetto da malattia professionale (lett. a), soffre di ricaduta o di
postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente
con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione (lett.
b), abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità
residua di guadagno (lett. c) o è incapace di guadagno e il suo stato di salute
può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono
impedire un notevole peggioramento (lett. d).
Dal profilo della sistematica
della legge, questa norma è legata strettamente all’art. 19 LAINF (DTF 134 V
109 consid. 4.2). Essa regola la possibilità di riconoscere eccezionalmente una
cura medica necessaria dopo l’assegnazione di una rendita d’invalidità e, in
questo senso, enumera esaustivamente le eventualità che giustificano una cura
successiva (DTF 140 V 130 consid. 2.7). Nei casi in cui, da un lato, dalla
continuazione della cura medica non vi sia più da attendere un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e, dall’altro,
i presupposti di cui all’art. 21 cpv. 1 LAINF non sono adempiuti,
l’assicuratore infortuni non è più tenuto ad assumere le prestazioni di cura
medica. In sua vece subentra l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (DTF 144 V 418 consid. 2.2).
2.4. In una sentenza 8C_620/2023 del 21
settembre 2023, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha
stabilito che non vi è nessuna limitazione nel tempo, legata all'età, delle
prestazioni erogate ai beneficiari di una rendita parzialmente invalidi secondo
l'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF.
Il relativo Comunicato stampa
precisa quanto segue:
" Il
Tribunale federale accoglie il ricorso interposto da una persona parzialmente
invalida beneficiaria di una rendita contro la decisione dell'assicurazione
contro gli infortuni che sopprime il versamento delle prestazioni a suo carico,
dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Dal tenore, dalla
genesi, dal contesto e dall'interpretazione teleologica dell'articolo 21
capoverso 1 lettera c LAINF non si evince nel complesso una limitazione nel
tempo, legata all'età, delle prestazioni erogate ai beneficiari di una rendita
parzialmente invalidi.
"L'assicurazione contro gli infortuni eroga alla ricorrente
parzialmente invalida una rendita d'invalidità da diversi anni e ha sinora
anche coperto i costi di una fisioterapia a lungo termine finalizzata a
mantenere la capacità di guadagno residua. Mediante decisione e successiva
decisione su opposizione, l'assicurazione contro gli infortuni ha soppresso le prestazioni
di cure e il rimborso dei costi con effetto dal 31 maggio 2020 con la
Considerandi
motivazione che la ricorrente avrebbe raggiunto l'età di 64 anni a metà maggio
2020.
e, quindi, l'età ordinaria di pensionamento. Il Tribunale delle
assicurazioni sociali del Canton Zurigo ha respinto il ricorso interposto
contro questa decisione. Il Tribunale federale accoglie il ricorso e annulla la
decisione impugnata e la decisione su opposizione.
"Il Tribunale federale ha esaminato in modo approfondito il
senso dell'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Dal chiaro tenore di questa disposizione risulta in primo luogo
che la persona assicurata non è tenuta a esercitare effettivamente la capacità
di guadagno residua. Inoltre, nulla indica che le prestazioni in natura per i
beneficiari di rendite parziali non siano più dovute dopo il raggiungimento
dell'età di pensionamento AVS. In secondo luogo, l'iter legislativo non
fornisce indicazioni al riguardo. In terzo luogo, diversamente da quanto
previsto per la rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, non sussistono
disposizioni legali relative alle conseguenze del raggiungimento dell'età di
pensionamento AVS sul diritto alle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso
1.
LAINF. Neppure dal punto di vista della sistematica si riscontrano
restrizioni oppure limitazioni temporali derivanti dal criterio dell'età. In
quarto luogo, considerando il senso e lo scopo della disposizione, risulta
piuttosto improbabile che, attraverso la distinzione fatta tra le lettere c e
d, il legislatore abbia voluto limitare il diritto alle cure mediche delle
persone anziane parzialmente invalide. Secondo le condizioni stabilite in modo
chiaro nella lettera d del suddetto articolo, l'assicurazione contro gli
infortuni copre infatti i costi per le cure mediche dei beneficiari di una
rendita per invalidità totale a prescindere dall'età. Nel caso di persone
parzialmente invalide al beneficio di una rendita, non è pertanto
giustificabile un trasferimento all'assicurazione malattie della copertura dei
costi di trattamento causati da un infortunio, dopo il raggiungimento dell'età
di pensionamento AVS.
In sintesi, dal tenore, dalla genesi, dal contesto e
dall'interpretazione teleologica della disposizione in oggetto non si evince
nel complesso una limitazione nel tempo, legata all'età, fondata sull'articolo
21.
capoverso 1 lettera c LAINF, delle prestazioni erogate ai beneficiari di una
rendita parzialmente invalidi. L'assicurazione contro gli infortuni rimane
pertanto tenuta, fino a nuovo avviso, a coprire i costi di una fisioterapia a
lungo termine finalizzata a mantenere la capacità di guadagno residua. (…)”
2.5
Nel caso di specie, con la
decisione formale del 7 febbraio 2023, poi confermata con quella su opposizione
qui impugnata, l’CO 1 ha negato che l’assicurata abbia diritto alla
continuazione delle cure mediche (concretamente, in discussione vi è
l’intervento chirurgico previsto per il 25 settembre 2023) ai sensi l’art. 21
cpv. 1 lett. b LAINF, in quanto “la signora RI 1 ha raggiunto da tempo l’età
di pensionamento secondo l’AVS; pertanto, non sussiste più una capacità
lavorativa residua da mantenere. (…). Voglia annunciare la sua mandante presso
l’assicurazione malattia competente per l’assunzione delle ulteriori cure
mediche.” (doc. 3).
A proposito della questione di
sapere se assicurati al beneficio di una rendita d’invalidità LAINF parziale
possono avere diritto in virtù dell’art. 21 LAINF alle prestazioni di cura
medica anche dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS, come visto
(cfr. supra, consid. 2.4.), con la sentenza 8C_620/2023, il TF ha stabilito
che non esiste alcuna limitazione delle prestazioni dipendente dall’età per i
beneficiari di rendita parzialmente invalidi fondata sull’art. 21 cpv. 1 lett.
c LAINF (cfr., in particolare, il consid. 6.4 di quella pronunzia).
In concreto, tenuto conto di
quanto precede e per i motivi che verranno meglio spiegati qui di seguito, secondo
questa Corte, è irrilevante stabilire se l’assicurata vada ritenuta totalmente
oppure parzialmente incapace al guadagno. In effetti, in entrambi i casi, il
solo fatto che RI 1 abbia raggiunto l’età di pensionamento AVS già nel mese di
dicembre 2007, non basta per negarle il diritto alla continuazione della cura
medica. Di conseguenza, in questa sede, ci si può parimenti esimere dal
pronunciarsi sulla domanda tendente alla constatazione che la decisione formale
del 20 maggio 2016 sarebbe a tutt’oggi in vigore, rispettivamente che quella
datata 31 ottobre 2018 andrebbe invece dichiarata nulla (cfr. supra,
consid. 1.8.).
Nell’ipotesi in cui la ricorrente
fosse totalmente invalida, tornerebbe applicabile l’art. 21 cpv. 1 lett.
d LAINF (cfr. DTF 140 V 130 consid. 2; STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023
consid. 5.2), di modo che le spese di cura - adempiuti i presupposti del caso -
dovrebbero essere assunte dall’assicuratore convenuto senza limiti di età (cfr.
DTF 144 V 418 consid. 3.3.1).
A questa medesima conclusione si
giungerebbe nell’ipotesi in cui l’insorgente fosse invece soltanto parzialmente
invalida. In quel caso, la fattispecie sarebbe da valutare principalmente sotto
il profilo dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF, posto che la vertenza è inerente a una ricaduta legata all’intervento
chirurgico previsto per il 25 settembre 2023.
Ora, tutto ben considerato,
questo Tribunale ritiene che le considerazioni sviluppate dalla Corte federale nella
sentenza riassunta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.4.) a fondamento
della decisione secondo cui l’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF non prevede
alcuna limitazione delle prestazioni legata all’età della persona assicurata,
debbano valere anche per l’eventualità oggetto dell’art. 21 cpv. 1 lett. b
LAINF, qui in discussione.
Innanzitutto, dal tenore letterale
di quest’ultima disposizione non è possibile desumere una limitazione della
prestazione in natura determinata dal raggiungimento dell’età pensionabile AVS
e nemmeno che la persona assicurata debba effettivamente sfruttare la sua
residua capacità di guadagno (cfr. STF 8C_620/2023 succitata consid. 6.1.3).
D’altro canto, entrambe le
eventualità riguardano i beneficiari di rendita parzialmente invalidi e per entrambe,
seppur con modalità diverse (la lett. b esige che le cure mediche migliorino sensibilmente
la residua capacità di guadagno o ne impediscano una notevole diminuzione, la
lett. c presuppone invece che le cure permettano di mantenere la restante capacità
di guadagno), l’efficacia reintegrativa (“Eingliederungswirksamheit”) è
riferita alla (residua) capacità di guadagno (cfr. STF 8C_620/2023 succitata
consid. 5.1 e riferimento ivi menzionato).
Alla luce di quanto appena
esposto, la decisione su opposizione impugnata non può essere confermata, visto
che l’istituto assicuratore resistente ha fondato il proprio rifiuto a
riconoscere ulteriori prestazioni di cura medica, sulla sola circostanza che RI
1.
ha raggiunto ormai da anni l’età di pensionamento ordinaria AVS.
Gli atti vengono quindi retrocessi
all’amministrazione affinché, tenuto conto di quanto precede, decida
nuovamente, se del caso previa disposizione di un approfondimento medico specialistico,
in merito all’assunzione dei costi legati all'intervento chirurgico programmato
per il 25 settembre 2023.
2.6
L’insorgente,
vincente in causa, è patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la questione
di sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.
Per giurisprudenza, un legame di
parentela tra la persona assicurata e l'avvocato che la rappresenta in giudizio
non esclude di per sé l'assegnazione di un'indennità di parte, a meno che il
rappresentante legale non abbia lui stesso un interesse proprio all'esito del
processo, segnatamente in virtù di un obbligo di assistenza, coniugale (art.
159.
cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287 consid. 4), parentale (art. 296 segg. CC; DTF
129.
V 113 consid. 4.1) o altrimenti familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113
consid. 4.1 con riferimenti).
Nella concreta
evenienza, non risulta che l’avv. RA 1 abbia un interesse proprio all’esito
della presente procedura ricorsuale, ragione per la quale nulla osta
all’assegnazione di un’indennità per ripetibili, che viene fissata in un
importo di fr. 2000 (IVA inclusa).
2.7
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO
1 per nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurata,
patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2000 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti