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Decisione

35.2023.53

Decisione di restituzione di indennità giornaliere percepite a torto confermata

28 agosto 2023Italiano20 min

I fatti dimostrano che al momento dell'infortunio avvenuto il 15.11.2021, il

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.53

PC/MM/sc

Lugano

28 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 15 novembre 2021, RI 1,

attivo dal 16 novembre 2020 a tempo pieno in qualità di “impiegato/operaio”

presso la ditta __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni

e le malattie professionali presso l'CO 1, mentre si trovava su un cantiere a __________,

è scivolato “durante il salire una scala ed è atterrato sulla spalla destra”,

riportando un trauma contusivo alla stessa (doc. 1 e 3).

Per i soli postumi infortunistici, egli è stato inabile al lavoro al 100% dal

15 novembre 2021 al 31 maggio 2022 (doc. 62).

L’istituto assicuratore ha assunto

il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (spese di cura e

indennità giornaliere) fino a quest’ultima data (doc. 6, 38 e 62).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,

con decisione formale del 17 aprile 2023 (doc. 82), l’amministrazione ha

chiesto a RI 1 la restituzione ex art. 25 LPGA dell’importo di fr. 18'452.70,

sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…) In

data 27 febbraio 2023 è avvenuto un colloquio presso i nostri uffici con il

datore di lavoro del signor RI 1 il quale ci ha consegnato i giustificativi di

pagamento inerenti i versamenti dello stipendio all'assicurato. Il totale

versato da parte loro per l'infortunio è stato di CHF 18'500, tali

giustificativi sono anche in vostro possesso.

L'importo menzionato sopra verrà quindi rimborsato al datore di lavoro e

richiesto al signor RI 1 in quanto tale indennità è stata percepita due volte

da parte sua.

Gli scoperti salariali che vi erano prima dell'infortunio del 15 novembre 2021

non sono di nostra competenza, a noi compete unicamente l'intero periodo

d'inabilità lavorativa.

(…).

Dal conteggio che sarà spedito per posta separata al signor RI 1 risulta un

saldo a nostro favore di CHF 18’452.70, di cui dobbiamo chiedere la

restituzione. (…)”.

1.3. Questa decisione è stata

confermata, a seguito dell’opposizione interposta il 16 maggio 2023 dall’RA 1 (in

seguito: RA 1) (doc. 83) - dall’CO 1 in data 22 maggio 2023 (doc. 84), e ciò

per le seguenti ragioni:

" (…).

2. Innegabile è il fatto che l'assicurato ha ricevuto a due riprese fr.

18'500.-- e cioè l'ammontare dell'indennità giornaliera.

3. L'assicurato chiede che la CO 1 abbia a diminuire le proprie pretese a fr.

6'283.35 in quanto il rimanente che gli è stato versato dalla ditta e cioè fr.

12'216.65 concernevano degli arretrati.

4. L'importo vantato dall'assicurato nei confronti del datore di lavoro prima

dell'infortuno non concerne la CO 1. Il versamento dell'indennità giornaliera

della CO 1 al datore di lavoro ha come unico scopo quello di compensare la

perdita di guadagno causata degli esiti di un avvenimento infortunistico e non

di saldare dei debiti pregressi.

5. II datore di lavoro ha ricevuto dalla CO 1 fr. 18'500.-- e ha riversato tale

somma al proprio dipendente fr. 18'500.--.

6. Non incombe alla CO 1 assumere le conseguenze delle difficoltà finanziarie

del datore di lavoro risp. il mancato versamento dello stipendio o parte dello

stipendio per un periodo antecedente l'infortunio. (…).”.

1.4. Con tempestivo ricorso del 21 giugno

2021, RI 1, sempre rappresentato dall'RA 1, ha postulato l’annullamento della

decisione su opposizione del 22 maggio 2023 (cfr. doc. I, pag. 3). Questo in

particolare il tenore dell’impugnativa:

" (…) Precisiamo

che l'evento del 15.11.2021 ha causato all'assicurato un'inabilità lavorativa

nella misura del 100% fino al 30.5.2022. Per tale periodo, CO 1 ha riconosciuto

al signor RI 1 un'indennità pari a CHF 28'557.75.

(…).

Fatti

I fatti dimostrano che al momento dell'infortunio avvenuto il 15.11.2021, il

signor RI 1 vantava nei confronti del datore di lavoro crediti salariali per un

totale di CHF 12’216.65. Pacifico che per il tramite della scrivente RA 1, il

pagamento di tali crediti veniva sistematicamente sollecitato.

Tuttavia, anche dopo l'infortunio, e il relativo riconoscimento

delle indennità da parte di CO 1, il datore di lavoro ha continuato a versare

al suo dipendente unicamente piccoli e sporadici acconti.

Cosicché, al momento della chiusura dell'infortunio e alla

rispettiva ripresa dell'attività lavorativa dell'assicurato (1.6.2022) si è

reso necessario diffidare il datore di lavoro fino al punto di invocare la

disdetta per mora ex art. 337 CO a far tempo dal 20.6.2022.

Ne è seguita tutta la procedura per accedere alla Cassa insolvenza

passando in primis dall'Istanza di fallimento presso la Pretura di __________

fino al ritiro per poter accedere alla Cassa disoccupazione e richiedere

l'indennità per insolvenza.

Con scritto datato 22.8.2022, la Cassa cantonale di assicurazione

contro la disoccupazione, riconosceva il pagamento per il periodo 1-19 giugno

2022 a favore del signor RI 1, mentre per il periodo precedente indicava

"chiedere rimborso direttamente a CO 1".

Dopo innumerevoli solleciti e l'inoltro di tutti i documenti

comprovanti il credito a favore del signor RI 1, finalmente il 14.9.2022 CO 1

diffidava __________ ad autorizzare il pagamento delle indennità direttamente

all'assicurato.

Passato infruttuoso il termine ivi impartito, ma solo il

10.10.2022, veniva emesso il conteggio e relativo pagamento delle indennità

giornaliere da versare sul conto del signor RI 1.

Ora, a distanza di qualche mese dal pagamento e dopo aver tentato

invano di chiedere a __________ il rimborso delle indennità impropriamente

trattenute dal datore di lavoro, CO 1 chiede la restituzione all'assicurato.

Dopo uno scambio copioso di e-mail con il signor __________ (CO 1),

riteniamo di aver ampiamente dimostrato e comprovato che al momento

dell'infortunio l'assicurato vantava crediti salariali nei confronti del datore

di lavoro per un totale di CHF 12'216.65.

Va ribadito come tutti gli acconti versati da __________ a far

tempo dal 5.11.2021 siano privi di causale, pertanto riteniamo sensato che gli

stessi siano da intendersi come acconti relativi gli stipendi ancora insoluti.

Gli estratti conto bancari più volte trasmessi a CO 1, dimostrano

infatti, che il versamento datato 29.10.2021 indicava quale causale "saldo

luglio 2021", mentre in realtà si trattava dell'acconto del mese di agosto

2021, pertanto l'importo versato senza causale il 5.11.2021 di CHF 1'381.00 è

da considerarsi quale saldo del mese di agosto 2021 (cfr. importi indicati

sulle buste paga).

Di conseguenza ci permettiamo di trascrivere sulla base della

documentazione allegata, gli accrediti versati dal datore di lavoro privi di

causale che devono essere intesi innanzitutto a saldare gli scoperti, e solo a

completo saldo di questi ultimi, conteggiati quali pagamento delle indennità CO

1, in questo modo:

16.11.2021 CHF 2'000.00 acc. 9.2021

23.12.2021 CHF 2'000.00 acc. 9.2021

31.12.2021 CHF 3'000.00 saldo 9.2021 e acc. 10.2021

25.1.2022 CHF 3'000.00 saldo 10.2021 e acc. 11.2021

16.2.2022 CHF 1'500.00 saldo 11.2021 e acc. 12.2021

10.3.2022 CHF 2'500.00 acc. 12.2021

3.5.2022 CHF 1'500.00 saldo 12.2021 e acc. 1.2022

15.6.2022 CHF 3'000.00 acc. 1.2022

Come si può notare dallo specchietto esposto, i nostri tentativi di ottenere

dal datore di lavoro un pagamento sistematico e il rientro degli arretrati non

sono serviti. Da notare come il penultimo acconto di CHF 1'500.00 del 3.5.2022

(!) andava a saldare gli stipendi e le indennità CO 1 al 31.12.2021.

Conclusioni:

1. Pacifico che se CO 1 avesse corrisposto subito, come da noi più

volte richiesto, le indennità direttamente al signor RI 1, almeno a partire dal

mese di gennaio 2022, questa situazione probabilmente non si sarebbe

verificata.

Considerandi

2.

Oggi, alla luce di tutti i conteggi già più volte trasmessi a CO

1, riteniamo che i versamenti senza causale effettuati dal datore di lavoro a

favore del signor RI 1, si riferiscono chiaramente ai salari arretrati. Si

invita pertanto CO 1 a voler richiedere direttamente a __________ le indennità

ingiustamente o erroneamente richieste al signor RI 1 (…)” (cfr. doc. I, pag.

2-5).

1.5

Con risposta del 10 luglio 2023, l'CO

1.

ha versato agli atti l'incarto dell'assicurato (infortunio n. 27.11031.21.1)

e ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6

Il 20 luglio 2023, l’RA 1 si è in

sostanza riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni (cfr. doc. V). In

particolare, è stato rilevato quanto segue:

" (…) non si

comprende per quale ragione il dipendente non debba essere tutelato quanto al

suo diritto di recuperare i salari arretrati, mentre non ci si preoccupa di

versare le indennità ad un datore di lavoro che non paga i premi

all'assicuratore.

(…) ribadiamo che dagli estratti conto bancari si evince che già a far tempo

dal mese di novembre 2021 gli acconti versati dal datore di lavoro erano privi

di causale. Tali acconti, conformemente al contratto di lavoro e CCL andavano

pertanto a saldare i salari precedenti.

(…) non è possibile dimostrare che vi sia un solo pagamento del

datore di lavoro che corrisponda almeno per l'importo ad un qualsiasi

versamento CO 1.

In conclusione ci permettiamo di far nuovamente notare il

"ritmo" con cui venivano pagati gli acconti dal datore di lavoro.

Consapevoli del numero di dipendenti di quest'ultimo e del fatto che altri

dipendenti si sono trovati nella stessa situazione del qui ricorrente, vien

altresì da pensare che i versamenti di CO 1 servivano al datore di lavoro per

versare acconti ai dipendenti più fragili cercando di "tenerli buoni"

perché vicini al prepensionamento e difficili da ricollocare. (…)”.

1.7

Con osservazioni del 28 luglio 2023,

l'assicuratore convenuto ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, per

i motivi già illustrati in sede di risposta di causa (doc. VII).

1.8

Il doc. VII è stato trasmesso all’RA

1.

per conoscenza (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27.

maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2

Oggetto della lite è la questione

di sapere se RI 1 è tenuto a restituire all'CO 1 l’importo di fr. 18'452.70,

oppure no.

2.3

Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAINF,

ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio. Il diritto

all'indennità giornaliera - soggiunge il cpv. 2 della medesima disposizione -

nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio; esso si estingue con

il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una

rendita o con la morte dell'assicurato.

L’art. 25 cpv. 1 LPGA -

applicabile in casu in forza del combinato disposto degli articoli 2

LPGA e 1 LAINF - stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali

attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) anteriormente

alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318,

consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12.

marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla revisione delle

sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla

revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono

scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione

giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno

2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e

le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano

anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale

e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr.

STF C128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore presupposto

necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza

particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C24/01 e C137/01

del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40 pag. 208

(STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017 consid. 2.4.; 35.2018.111 del 16

maggio 2019 consid. 2.3.).

2.4

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, quanto al principio della restituzione, il TCA evidenzia

che è tenuto al rimborso ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto.

Un assicurato deve restituire la

prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. In effetti, è

determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del

fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona

fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della

buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid.

3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener

Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF

1946.

II p. 527-528, edizione francese; STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017

consid. 2.7.; 35.2018.111 del 16 maggio 2019 consid. 2.4.).

In concreto, esaminate le carte

processuali, questa Corte constata che l’infortunio del 15 novembre 2021 ha provocato

all'assicurato un'inabilità lavorativa totale fino al 31 maggio 2022 e che, per

tale periodo, in data 10 ottobre 2022 l’CO 1 ha pagato direttamente al ricorrente

indennità giornaliere pari a un importo di fr. 28'557.75 (cfr. doc. 61-63).

Nel febbraio 2023, la ditta __________

ha comunicato all’CO 1 di avere versato all’assicurato, durante il periodo 30

novembre 2021-15 giugno 2022, salari per complessivi fr. 18’500, così come si

evince in effetti dall’estratto dei pagamenti (a favore dell’insorgente) registrati

dall’istituto bancario del datore di lavoro nel periodo 30 novembre 2021-15

giugno 2022 (cfr. doc. 64-67: fr. 2'000 il 30 novembre 2021, fr. 2'000 il 23

dicembre 2021, fr. 3'000 il 30 dicembre 2021, fr. 3'000 il 25 gennaio 2022, fr.

1’500 il 16 febbraio 2022, fr. 2'500 il 10 marzo 2022, fr. 1'500 il 3 maggio

2022.

e fr. 3'000 il 15 giugno 2022).

I citati importi risultano pure

essere stati accreditati sul conto bancario privato dell’assicurato (cfr.

estratti conto di cui al doc. A19).

D’altra parte, dai conteggi salariali

agli atti relativi al periodo novembre 2021-giugno 2022 incluso emerge che, da

novembre 2021 a maggio 2022 compreso, il datore di lavoro ha ricevuto

dall’assicuratore resistente indennità giornaliere per un importo complessivo

di fr. 28'557.75 (cfr. doc. 71 p. 3 – 9).

In queste condizioni, il TCA deve

concludere che l’insorgente ha percepito l’importo di fr. 18'500 sia dal datore

di lavoro a titolo di salario sia dall’CO 1 a titolo di indennità giornaliere

(importo compreso in quello di fr. 28'557.75 pagatogli nell’ottobre 2022), e

ciò nel corso dello medesimo periodo di tempo corrispondente a quello in cui egli

è stato inabile al lavoro (15 novembre 2021- 31 maggio 2022).

Di conseguenza, da un profilo oggettivo, il 10 ottobre 2022 RI 1 ha in effetti percepito

a torto dall’CO 1 l’importo di fr. 18'500 (doc. 62) e, come visto, l'assicuratore

è venuto a conoscenza di tale circostanza soltanto nel mese di febbraio 2023

(doc. 66).

Secondo questo Tribunale, le

obiezioni che sono state sollevate con il ricorso non consentono di giungere a una

diversa conclusione.

In particolare, non può essere

condivisa la tesi giusta la quale i citati versamenti, in quanto privi di

causale, andrebbero considerati alla stregua di acconti relativi a crediti

salariali, per un ammontare complessivo di fr. 12'216.65 (cfr. specchietto che

figura sia nell’opposizione che nell’impugnativa), che il ricorrente avrebbe

vantato, al momento dell’infortunio, nei confronti del suo ex datore di lavoro (cfr.

doc. I, pag. 3).

Anche l’argomento ricorsuale

secondo cui, in base all’estratto dell’Ufficio di esecuzione di __________, già

a partire dal 2020 l’CO 1 sarebbe stato uno dei maggiori creditori della ditta __________

(cfr. doc. I, pag. 3), è irrilevante ai fini del giudizio.

Parimenti dicasi per quello

secondo il quale la Cassa __________, con scritto (recte: conteggio) del

22.

agosto 2022, ha riconosciuto a favore dell’assicurato l’indennità per

insolvenza del datore di lavoro per il periodo 1°-19 giugno 2022, mentre per il

periodo precedente ha indicato di “chiedere il rimborso direttamente alla CO

1” (doc. 52 e doc. A 10). A questo proposito, giova qui segnalare che l’RA

1.

ha ritirato l’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione inoltrata il

23.

giugno 2022 (per crediti salariali dal 1° gennaio al 19 giugno 2022), in

quanto il suo patrocinato non aveva la possibilità di pagare l’anticipo spese

di fr. 1'000, donde il decreto di stralcio della procedura del 20 luglio 2022,

con il quale sono poi state chieste le indennità previste dalla LADI alla competente

Cassa (cfr. doc. 50 e 53).

Per quanto attiene invece all’obiezione

secondo cui non sarebbe chiaro “se” e “quanto” l’CO 1 avrebbe versato alla

ditta __________ visto che con messaggio di posta elettronica dell’8 marzo 2023

(doc. 75 e A5) l’amministrazione dichiarava di avere pagato fr. 13'473.40, va segnalato

che, in un secondo momento, l’istituto ha provveduto a informare il

patrocinatore dell’insorgente che la somma indicata in precedenza era errata (cfr.

doc. 76).

Secondo il TCA, ciò che importa

ai fini del giudizio è che, considerando il periodo determinante (15 novembre

2021-31 maggio 2022), tenuto conto di quanto complessivamente pagato da datore

di lavoro (fr. 18'500 versati a titolo di salario) e assicuratore LAINF

resistente (fr. 28'557.75, importo mediante il quale è stato indennizzato

l’intero periodo d’inabilità), l’assicurato si è trovato indebitamente

arricchito, donde l’obbligo di restituire la parte ricevuta in eccesso (fr.

18'500).

Stante tutto ciò, questo

Tribunale ritiene che nella presente fattispecie siano adempiuti i presupposti per

procedere alla revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della

decisione informale mediante la quale al ricorrente è stato corrisposto l’importo

di fr. 28'557.75 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid.

2.3; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3 e STCA 35.2018.111 del 16

maggio 2019 consid. 2.4.). Il pagamento (a titolo di salario), durante il

medesimo periodo, di complessivi fr. 18'500 da parte del datore di lavoro, rappresenta

un fatto nuovo che, qualora fosse stato conosciuto, avrebbe indotto

l’amministrazione a decidere differentemente.

Per quanto concerne l’entità

della somma da restituire, l’CO 1 ha preteso dall'assicurato la restituzione di

fr. 18'452.70, ovvero di un importo leggermente inferiore a quello poc’anzi detto

che, in base agli atti, il TCA non può che confermare. Ciò è tanto più vero se

si considera che in proposito il patrocinatore del ricorrente non ha sollevato alcuna

specifica obiezione.

2.5

In esito a tutto quanto precede, la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’CO 1 ha chiesto al

ricorrente la restituzione di un importo pari a fr. 18'452.70, deve essere

confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti