35.2023.53
Decisione di restituzione di indennità giornaliere percepite a torto confermata
28 agosto 2023Italiano20 min
I fatti dimostrano che al momento dell'infortunio avvenuto il 15.11.2021, il
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.53
PC/MM/sc
Lugano
28 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 15 novembre 2021, RI 1,
attivo dal 16 novembre 2020 a tempo pieno in qualità di “impiegato/operaio”
presso la ditta __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
e le malattie professionali presso l'CO 1, mentre si trovava su un cantiere a __________,
è scivolato “durante il salire una scala ed è atterrato sulla spalla destra”,
riportando un trauma contusivo alla stessa (doc. 1 e 3).
Per i soli postumi infortunistici, egli è stato inabile al lavoro al 100% dal
15 novembre 2021 al 31 maggio 2022 (doc. 62).
L’istituto assicuratore ha assunto
il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (spese di cura e
indennità giornaliere) fino a quest’ultima data (doc. 6, 38 e 62).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione formale del 17 aprile 2023 (doc. 82), l’amministrazione ha
chiesto a RI 1 la restituzione ex art. 25 LPGA dell’importo di fr. 18'452.70,
sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) In
data 27 febbraio 2023 è avvenuto un colloquio presso i nostri uffici con il
datore di lavoro del signor RI 1 il quale ci ha consegnato i giustificativi di
pagamento inerenti i versamenti dello stipendio all'assicurato. Il totale
versato da parte loro per l'infortunio è stato di CHF 18'500, tali
giustificativi sono anche in vostro possesso.
L'importo menzionato sopra verrà quindi rimborsato al datore di lavoro e
richiesto al signor RI 1 in quanto tale indennità è stata percepita due volte
da parte sua.
Gli scoperti salariali che vi erano prima dell'infortunio del 15 novembre 2021
non sono di nostra competenza, a noi compete unicamente l'intero periodo
d'inabilità lavorativa.
(…).
Dal conteggio che sarà spedito per posta separata al signor RI 1 risulta un
saldo a nostro favore di CHF 18’452.70, di cui dobbiamo chiedere la
restituzione. (…)”.
1.3. Questa decisione è stata
confermata, a seguito dell’opposizione interposta il 16 maggio 2023 dall’RA 1 (in
seguito: RA 1) (doc. 83) - dall’CO 1 in data 22 maggio 2023 (doc. 84), e ciò
per le seguenti ragioni:
" (…).
2. Innegabile è il fatto che l'assicurato ha ricevuto a due riprese fr.
18'500.-- e cioè l'ammontare dell'indennità giornaliera.
3. L'assicurato chiede che la CO 1 abbia a diminuire le proprie pretese a fr.
6'283.35 in quanto il rimanente che gli è stato versato dalla ditta e cioè fr.
12'216.65 concernevano degli arretrati.
4. L'importo vantato dall'assicurato nei confronti del datore di lavoro prima
dell'infortuno non concerne la CO 1. Il versamento dell'indennità giornaliera
della CO 1 al datore di lavoro ha come unico scopo quello di compensare la
perdita di guadagno causata degli esiti di un avvenimento infortunistico e non
di saldare dei debiti pregressi.
5. II datore di lavoro ha ricevuto dalla CO 1 fr. 18'500.-- e ha riversato tale
somma al proprio dipendente fr. 18'500.--.
6. Non incombe alla CO 1 assumere le conseguenze delle difficoltà finanziarie
del datore di lavoro risp. il mancato versamento dello stipendio o parte dello
stipendio per un periodo antecedente l'infortunio. (…).”.
1.4. Con tempestivo ricorso del 21 giugno
2021, RI 1, sempre rappresentato dall'RA 1, ha postulato l’annullamento della
decisione su opposizione del 22 maggio 2023 (cfr. doc. I, pag. 3). Questo in
particolare il tenore dell’impugnativa:
" (…) Precisiamo
che l'evento del 15.11.2021 ha causato all'assicurato un'inabilità lavorativa
nella misura del 100% fino al 30.5.2022. Per tale periodo, CO 1 ha riconosciuto
al signor RI 1 un'indennità pari a CHF 28'557.75.
(…).
Fatti
I fatti dimostrano che al momento dell'infortunio avvenuto il 15.11.2021, il
signor RI 1 vantava nei confronti del datore di lavoro crediti salariali per un
totale di CHF 12’216.65. Pacifico che per il tramite della scrivente RA 1, il
pagamento di tali crediti veniva sistematicamente sollecitato.
Tuttavia, anche dopo l'infortunio, e il relativo riconoscimento
delle indennità da parte di CO 1, il datore di lavoro ha continuato a versare
al suo dipendente unicamente piccoli e sporadici acconti.
Cosicché, al momento della chiusura dell'infortunio e alla
rispettiva ripresa dell'attività lavorativa dell'assicurato (1.6.2022) si è
reso necessario diffidare il datore di lavoro fino al punto di invocare la
disdetta per mora ex art. 337 CO a far tempo dal 20.6.2022.
Ne è seguita tutta la procedura per accedere alla Cassa insolvenza
passando in primis dall'Istanza di fallimento presso la Pretura di __________
fino al ritiro per poter accedere alla Cassa disoccupazione e richiedere
l'indennità per insolvenza.
Con scritto datato 22.8.2022, la Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione, riconosceva il pagamento per il periodo 1-19 giugno
2022 a favore del signor RI 1, mentre per il periodo precedente indicava
"chiedere rimborso direttamente a CO 1".
Dopo innumerevoli solleciti e l'inoltro di tutti i documenti
comprovanti il credito a favore del signor RI 1, finalmente il 14.9.2022 CO 1
diffidava __________ ad autorizzare il pagamento delle indennità direttamente
all'assicurato.
Passato infruttuoso il termine ivi impartito, ma solo il
10.10.2022, veniva emesso il conteggio e relativo pagamento delle indennità
giornaliere da versare sul conto del signor RI 1.
Ora, a distanza di qualche mese dal pagamento e dopo aver tentato
invano di chiedere a __________ il rimborso delle indennità impropriamente
trattenute dal datore di lavoro, CO 1 chiede la restituzione all'assicurato.
Dopo uno scambio copioso di e-mail con il signor __________ (CO 1),
riteniamo di aver ampiamente dimostrato e comprovato che al momento
dell'infortunio l'assicurato vantava crediti salariali nei confronti del datore
di lavoro per un totale di CHF 12'216.65.
Va ribadito come tutti gli acconti versati da __________ a far
tempo dal 5.11.2021 siano privi di causale, pertanto riteniamo sensato che gli
stessi siano da intendersi come acconti relativi gli stipendi ancora insoluti.
Gli estratti conto bancari più volte trasmessi a CO 1, dimostrano
infatti, che il versamento datato 29.10.2021 indicava quale causale "saldo
luglio 2021", mentre in realtà si trattava dell'acconto del mese di agosto
2021, pertanto l'importo versato senza causale il 5.11.2021 di CHF 1'381.00 è
da considerarsi quale saldo del mese di agosto 2021 (cfr. importi indicati
sulle buste paga).
Di conseguenza ci permettiamo di trascrivere sulla base della
documentazione allegata, gli accrediti versati dal datore di lavoro privi di
causale che devono essere intesi innanzitutto a saldare gli scoperti, e solo a
completo saldo di questi ultimi, conteggiati quali pagamento delle indennità CO
1, in questo modo:
16.11.2021 CHF 2'000.00 acc. 9.2021
23.12.2021 CHF 2'000.00 acc. 9.2021
31.12.2021 CHF 3'000.00 saldo 9.2021 e acc. 10.2021
25.1.2022 CHF 3'000.00 saldo 10.2021 e acc. 11.2021
16.2.2022 CHF 1'500.00 saldo 11.2021 e acc. 12.2021
10.3.2022 CHF 2'500.00 acc. 12.2021
3.5.2022 CHF 1'500.00 saldo 12.2021 e acc. 1.2022
15.6.2022 CHF 3'000.00 acc. 1.2022
Come si può notare dallo specchietto esposto, i nostri tentativi di ottenere
dal datore di lavoro un pagamento sistematico e il rientro degli arretrati non
sono serviti. Da notare come il penultimo acconto di CHF 1'500.00 del 3.5.2022
(!) andava a saldare gli stipendi e le indennità CO 1 al 31.12.2021.
Conclusioni:
1. Pacifico che se CO 1 avesse corrisposto subito, come da noi più
volte richiesto, le indennità direttamente al signor RI 1, almeno a partire dal
mese di gennaio 2022, questa situazione probabilmente non si sarebbe
verificata.
Considerandi
2.
Oggi, alla luce di tutti i conteggi già più volte trasmessi a CO
1, riteniamo che i versamenti senza causale effettuati dal datore di lavoro a
favore del signor RI 1, si riferiscono chiaramente ai salari arretrati. Si
invita pertanto CO 1 a voler richiedere direttamente a __________ le indennità
ingiustamente o erroneamente richieste al signor RI 1 (…)” (cfr. doc. I, pag.
2-5).
1.5
Con risposta del 10 luglio 2023, l'CO
1.
ha versato agli atti l'incarto dell'assicurato (infortunio n. 27.11031.21.1)
e ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6
Il 20 luglio 2023, l’RA 1 si è in
sostanza riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni (cfr. doc. V). In
particolare, è stato rilevato quanto segue:
" (…) non si
comprende per quale ragione il dipendente non debba essere tutelato quanto al
suo diritto di recuperare i salari arretrati, mentre non ci si preoccupa di
versare le indennità ad un datore di lavoro che non paga i premi
all'assicuratore.
(…) ribadiamo che dagli estratti conto bancari si evince che già a far tempo
dal mese di novembre 2021 gli acconti versati dal datore di lavoro erano privi
di causale. Tali acconti, conformemente al contratto di lavoro e CCL andavano
pertanto a saldare i salari precedenti.
(…) non è possibile dimostrare che vi sia un solo pagamento del
datore di lavoro che corrisponda almeno per l'importo ad un qualsiasi
versamento CO 1.
In conclusione ci permettiamo di far nuovamente notare il
"ritmo" con cui venivano pagati gli acconti dal datore di lavoro.
Consapevoli del numero di dipendenti di quest'ultimo e del fatto che altri
dipendenti si sono trovati nella stessa situazione del qui ricorrente, vien
altresì da pensare che i versamenti di CO 1 servivano al datore di lavoro per
versare acconti ai dipendenti più fragili cercando di "tenerli buoni"
perché vicini al prepensionamento e difficili da ricollocare. (…)”.
1.7
Con osservazioni del 28 luglio 2023,
l'assicuratore convenuto ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, per
i motivi già illustrati in sede di risposta di causa (doc. VII).
1.8
Il doc. VII è stato trasmesso all’RA
1.
per conoscenza (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27.
maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2
Oggetto della lite è la questione
di sapere se RI 1 è tenuto a restituire all'CO 1 l’importo di fr. 18'452.70,
oppure no.
2.3
Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAINF,
ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio. Il diritto
all'indennità giornaliera - soggiunge il cpv. 2 della medesima disposizione -
nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio; esso si estingue con
il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una
rendita o con la morte dell'assicurato.
L’art. 25 cpv. 1 LPGA -
applicabile in casu in forza del combinato disposto degli articoli 2
LPGA e 1 LAINF - stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali
attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) anteriormente
alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge
(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318,
consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12.
marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla revisione delle
sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla
revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono
scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione
giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno
2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e
le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano
anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale
e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr.
STF C128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto
necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza
particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C24/01 e C137/01
del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40 pag. 208
(STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017 consid. 2.4.; 35.2018.111 del 16
maggio 2019 consid. 2.3.).
2.4
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, quanto al principio della restituzione, il TCA evidenzia
che è tenuto al rimborso ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto.
Un assicurato deve restituire la
prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. In effetti, è
determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del
fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona
fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della
buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di
condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid.
3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener
Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF
1946.
II p. 527-528, edizione francese; STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017
consid. 2.7.; 35.2018.111 del 16 maggio 2019 consid. 2.4.).
In concreto, esaminate le carte
processuali, questa Corte constata che l’infortunio del 15 novembre 2021 ha provocato
all'assicurato un'inabilità lavorativa totale fino al 31 maggio 2022 e che, per
tale periodo, in data 10 ottobre 2022 l’CO 1 ha pagato direttamente al ricorrente
indennità giornaliere pari a un importo di fr. 28'557.75 (cfr. doc. 61-63).
Nel febbraio 2023, la ditta __________
ha comunicato all’CO 1 di avere versato all’assicurato, durante il periodo 30
novembre 2021-15 giugno 2022, salari per complessivi fr. 18’500, così come si
evince in effetti dall’estratto dei pagamenti (a favore dell’insorgente) registrati
dall’istituto bancario del datore di lavoro nel periodo 30 novembre 2021-15
giugno 2022 (cfr. doc. 64-67: fr. 2'000 il 30 novembre 2021, fr. 2'000 il 23
dicembre 2021, fr. 3'000 il 30 dicembre 2021, fr. 3'000 il 25 gennaio 2022, fr.
1’500 il 16 febbraio 2022, fr. 2'500 il 10 marzo 2022, fr. 1'500 il 3 maggio
2022.
e fr. 3'000 il 15 giugno 2022).
I citati importi risultano pure
essere stati accreditati sul conto bancario privato dell’assicurato (cfr.
estratti conto di cui al doc. A19).
D’altra parte, dai conteggi salariali
agli atti relativi al periodo novembre 2021-giugno 2022 incluso emerge che, da
novembre 2021 a maggio 2022 compreso, il datore di lavoro ha ricevuto
dall’assicuratore resistente indennità giornaliere per un importo complessivo
di fr. 28'557.75 (cfr. doc. 71 p. 3 – 9).
In queste condizioni, il TCA deve
concludere che l’insorgente ha percepito l’importo di fr. 18'500 sia dal datore
di lavoro a titolo di salario sia dall’CO 1 a titolo di indennità giornaliere
(importo compreso in quello di fr. 28'557.75 pagatogli nell’ottobre 2022), e
ciò nel corso dello medesimo periodo di tempo corrispondente a quello in cui egli
è stato inabile al lavoro (15 novembre 2021- 31 maggio 2022).
Di conseguenza, da un profilo oggettivo, il 10 ottobre 2022 RI 1 ha in effetti percepito
a torto dall’CO 1 l’importo di fr. 18'500 (doc. 62) e, come visto, l'assicuratore
è venuto a conoscenza di tale circostanza soltanto nel mese di febbraio 2023
(doc. 66).
Secondo questo Tribunale, le
obiezioni che sono state sollevate con il ricorso non consentono di giungere a una
diversa conclusione.
In particolare, non può essere
condivisa la tesi giusta la quale i citati versamenti, in quanto privi di
causale, andrebbero considerati alla stregua di acconti relativi a crediti
salariali, per un ammontare complessivo di fr. 12'216.65 (cfr. specchietto che
figura sia nell’opposizione che nell’impugnativa), che il ricorrente avrebbe
vantato, al momento dell’infortunio, nei confronti del suo ex datore di lavoro (cfr.
doc. I, pag. 3).
Anche l’argomento ricorsuale
secondo cui, in base all’estratto dell’Ufficio di esecuzione di __________, già
a partire dal 2020 l’CO 1 sarebbe stato uno dei maggiori creditori della ditta __________
(cfr. doc. I, pag. 3), è irrilevante ai fini del giudizio.
Parimenti dicasi per quello
secondo il quale la Cassa __________, con scritto (recte: conteggio) del
22.
agosto 2022, ha riconosciuto a favore dell’assicurato l’indennità per
insolvenza del datore di lavoro per il periodo 1°-19 giugno 2022, mentre per il
periodo precedente ha indicato di “chiedere il rimborso direttamente alla CO
1” (doc. 52 e doc. A 10). A questo proposito, giova qui segnalare che l’RA
1.
ha ritirato l’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione inoltrata il
23.
giugno 2022 (per crediti salariali dal 1° gennaio al 19 giugno 2022), in
quanto il suo patrocinato non aveva la possibilità di pagare l’anticipo spese
di fr. 1'000, donde il decreto di stralcio della procedura del 20 luglio 2022,
con il quale sono poi state chieste le indennità previste dalla LADI alla competente
Cassa (cfr. doc. 50 e 53).
Per quanto attiene invece all’obiezione
secondo cui non sarebbe chiaro “se” e “quanto” l’CO 1 avrebbe versato alla
ditta __________ visto che con messaggio di posta elettronica dell’8 marzo 2023
(doc. 75 e A5) l’amministrazione dichiarava di avere pagato fr. 13'473.40, va segnalato
che, in un secondo momento, l’istituto ha provveduto a informare il
patrocinatore dell’insorgente che la somma indicata in precedenza era errata (cfr.
doc. 76).
Secondo il TCA, ciò che importa
ai fini del giudizio è che, considerando il periodo determinante (15 novembre
2021-31 maggio 2022), tenuto conto di quanto complessivamente pagato da datore
di lavoro (fr. 18'500 versati a titolo di salario) e assicuratore LAINF
resistente (fr. 28'557.75, importo mediante il quale è stato indennizzato
l’intero periodo d’inabilità), l’assicurato si è trovato indebitamente
arricchito, donde l’obbligo di restituire la parte ricevuta in eccesso (fr.
18'500).
Stante tutto ciò, questo
Tribunale ritiene che nella presente fattispecie siano adempiuti i presupposti per
procedere alla revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della
decisione informale mediante la quale al ricorrente è stato corrisposto l’importo
di fr. 28'557.75 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid.
2.3; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3 e STCA 35.2018.111 del 16
maggio 2019 consid. 2.4.). Il pagamento (a titolo di salario), durante il
medesimo periodo, di complessivi fr. 18'500 da parte del datore di lavoro, rappresenta
un fatto nuovo che, qualora fosse stato conosciuto, avrebbe indotto
l’amministrazione a decidere differentemente.
Per quanto concerne l’entità
della somma da restituire, l’CO 1 ha preteso dall'assicurato la restituzione di
fr. 18'452.70, ovvero di un importo leggermente inferiore a quello poc’anzi detto
che, in base agli atti, il TCA non può che confermare. Ciò è tanto più vero se
si considera che in proposito il patrocinatore del ricorrente non ha sollevato alcuna
specifica obiezione.
2.5
In esito a tutto quanto precede, la
decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’CO 1 ha chiesto al
ricorrente la restituzione di un importo pari a fr. 18'452.70, deve essere
confermata.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti