35.2023.54
Discussa estinzione causalità naturale con un infortunio che ha interessato il ginocchio dx dell'assicurato
2 ottobre 2023Italiano17 min
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.54
mm
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 12 dicembre 2022, la Cassa __________
ha comunicato all’CO 1 che a RI 1, a quel momento al beneficio delle indennità
di disoccupazione, il 1° dicembre 2022, era ceduto il ginocchio destro
camminando (cfr. doc. 3).
La RMN del 19 gennaio 2023 ha
evidenziato la presenza di una lesione complessa del menisco mediale, di una
lesione radiale del menisco laterale, di una lesione parziale del legamento
crociato anteriore e di un quadro di iniziale gonartrosi tricompartimentale più
accentuata a livello femoro-tibiale mediale (doc. 19).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Da notare che una decina di anni
prima (15 anni secondo la certificazione 22 giugno 2023 del dott. __________ –
doc. 58) RI 1 era già stato vittima di un infortunio al medesimo ginocchio -
non assicurato presso l’CO 1 -, a seguito del quale era stato sottoposto a
intervento chirurgico (cfr. doc. 21).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione formale del 17 aprile 2023, l’amministrazione ha dichiarato
estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 24 aprile 2023, ritenuto
che da quella data i disturbi presentati da RI 1 non si sarebbero più trovati
in una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato (doc. 38).
A seguito dell’opposizione
interposta dallassicurato personalmente (cfr. doc. 47), in data 24 maggio
2023, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 52).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23
giugno 2023, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata,
l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il diritto a
prestazioni a far tempo dal 25 aprile 2023 e, una volta raggiunta la
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, a riconoscergli una
rendita d’invalidità e un’indennità per menomazione dell’integrità.
A sostegno delle proprie pretese,
l’insorgente ha sviluppato la seguente argomentazione:
" (…) CO 1
continua a sostenere che l’evento del 01.12.2022 non è classificabile come
infortunio in quanto vi è stato il cedimento del ginocchio destro per causa
pregressa, sostenendo inoltre che l’evento non ha causato nessuna lesione in un
assicurato che presentava un’instabilità cronica dovuta ad un evento di 13 anni
prima, dal quale l’assicurato era però completamente guarito tenuto presente
che ha continuato sempre a lavorare a tempo pieno (100%) senza problemi.
Il suo stato di salute, perfetto dal 2009 sino alla data
01.12.2022, gli ha consentito di camminare sempre senza problemi per 13 anni
lavorando a tempo pieno e senza alcuna limitazione come attestato nel
certificato rilasciato dal precedente curante Dr. med. __________ che lo ha
avuto in cura dal 2010 sino al 2022 e dal suo attuale curante dr. med. __________
che lo conferma nella sua relazione 20.06.2023, precisando che l’evento del
2009 non può essere considerato minimamente responsabile della situazione
attuale causata dal recente infortunio del 01.12.2022.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
in ordine
Fatti
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. L’oggetto litigioso è circoscritto
alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto dal 24
aprile 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
infortunistico del dicembre 2022, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF
117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta
evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore
LAINF resistente ha posto termine alle prestazioni a contare dal 24
aprile 2023, facendo capo al parere del proprio medico __________.
In effetti, con
apprezzamento dell’11 aprile 2023, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha fornito la seguente valutazione dell’eziologia
dei disturbi interessanti il ginocchio destro del ricorrente:
" (…) Siamo di fronte ad un assicurato che descrive la comparsa
di un dolore al ginocchio destro mentre stava camminando. Dagli accertamenti
eseguiti e dalla visita eseguita dal dr. med. __________ emerge che
l’assicurato presenta un’instabilità cronica del ginocchio destro, da lesione
inveterata in seguito ad una pregressa distorsione per un caso non CO 1.
In tale occasione è stata eseguita una sutura meniscale ed è stato
proposto un intervento di ricostruzione del legamento crociato in realtà non
eseguito.
Attualmente l’assicurato presenta quindi una lesione inveterata
cronica del legamento crociato anteriore, gli esiti di una sutura del menisco
mediale con lesione complessa, una minima lesione del menisco laterale ed
evidenti note di condropatia ed artrosi del ginocchio.
Il Servizio medico viene interpellato chiedendo se l’infortunio ha
causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali
oggettivabili.
La risposta è no dato che la lesione del legamento crociato è
pregressa e già nota e per essa era già stata posta l’indicazione alla
ricostruzione legamentosa.
Anche la lesione meniscale mediale era pregressa già trattata ed è
del tutto verosimile che in seguito all’instabilità cronica la sutura
meniscale, come avviene solitamente, non abbia tenuto ed il menisco si sia
ulteriormente frammentato per altro con un pattern di frattura tipico delle
lesioni degenerative da artrosi ed instabilità come nel caso in esame.
Altrettanto dicasi per la minima lesione radiale del menisco
laterale da inquadrarsi in un quadro di insufficienza legamentosa da caso
pregresso non CO 1.
Si chiede inoltre al Servizio medico se la lesione che sarà da
operare è da ricondurre con probabilità preponderante all’infortunio.
La risposta è no dato che la lesione legamentosa era già
pre-esistente e non a carico CO 1 così come la lesione meniscale per gli
elementi sopradescritti.
Inoltre, è da considerare che lo stesso cedimento articolare riportato
agli atti è da imputarsi all’insufficienza legamentosa cronica del LCA da caso
pregresso non CO 1.” (doc. 37)
Le considerazioni enunciate dal
medico interno all’amministrazione vengono contestate dal ricorrente,
essenzialmente per il motivo che, durante la decina d’anni trascorsa tra il
primo e il secondo evento infortunistico (15 anni secondo il medico curante),
egli non avrebbe presentato problemi al ginocchio destro, riuscendo a lavorare sempre
in misura completa.
A sostegno delle proprie
affermazioni, RI 1 ha prodotto due certificazioni dei suoi medici curanti.
Con quella datata 8 maggio 2023,
il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha attestato che “da quando è
mio paziente non ha mai accusato né dolori, né mancamenti, né deficienze al
ginocchio destro. Solo dopo l’infortunio del 1° dicembre 2022 non ha più potuto
camminare normalmente causa gonfiore al ginocchio destro per cui si è reso
Considerandi
necessaria l’operazione eseguita il 24 aprile 2023 presso l’Ospedale __________.
(…).” (doc. 50).
Dal canto suo, con rapporto del
22.
giugno 2023, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha rilevato che “il
paziente in oggetto a seguito di un fenomeno distorsivo si è procurato una
lesione al ginocchio destro. Tale evento è pertanto da mettersi in stretta
relazione con evento traumatico, vero è per altro che 15 anni fa il paziente
aveva subito un trauma allo stesso ginocchio ma è anche vero e dimostrabile che
tale trauma nel corso degli anni si è completamente risolto tanto è vero che il
paziente non ha mai più lamentato alcun tipo di deficit deambulatorio né tanto
meno alcuna sindrome algica. È pertanto da ritenere che l’evento del 2003 non
possa essere minimamente responsabile della situazione attuale causata per
altro dal recente infortunio.” (doc. 58).
2.7
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in
seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.
5.2
e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo
2023.
consid. 5.2).
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U
133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.8
Chiamato ora a
pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione
espressa dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui
interessa, secondo la quale, considerando adeguatamente lo stato pregresso
(determinato da un infortunio non assicurato presso l’CO 1, posteriormente al
quale l’insorgente ha reliquiato un’insufficienza legamentosa fonte
d’instabilità articolare), le lesioni oggettivate al ginocchio destro non sono
imputabili all’evento traumatico accaduto nel dicembre 2022, possa validamente
costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
D’altro canto, secondo il TCA, i
referti agli atti dei curanti (cfr. supra, consid. 2.6.) non sono
suscettibili di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito
dell’attendibilità del parere del dott. __________. In effetti, i dottori __________
e __________ si sono limitati in sostanza ad attestare che prima del sinistro
del dicembre 2022 l’assicurato non presentava alcun disturbo al ginocchio
destro, deducendo da questa sola circostanza l’esistenza di un nesso di
causalità naturale con quell’evento.
In
effetti, la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere
insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto
una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina
infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27
marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)
ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich
nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22
giugno 2017).
In
conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato,
perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;
cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che a far tempo dal 24
aprile 2023 i disturbi ancora lamentati dall’assicurato al ginocchio destro non
costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 1°
dicembre 2022.
Stante quanto precede (e
considerato che l’CO 1 ha rinunciato a pretendere la restituzione delle
prestazioni già corrisposte), può rimanere aperta la questione di sapere se
l’evento in questione adempia, oppure no, gli elementi costitutivi di un
infortunio ex art. 4 LPGA.
La decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio
obbligo a prestazioni dipendente dal sinistro del dicembre 2022, deve quindi
essere confermata e il ricorso respinto.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti