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Decisione

35.2023.54

Discussa estinzione causalità naturale con un infortunio che ha interessato il ginocchio dx dell'assicurato

2 ottobre 2023Italiano17 min

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.54

mm

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 giugno 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 maggio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 12 dicembre 2022, la Cassa __________

ha comunicato all’CO 1 che a RI 1, a quel momento al beneficio delle indennità

di disoccupazione, il 1° dicembre 2022, era ceduto il ginocchio destro

camminando (cfr. doc. 3).

La RMN del 19 gennaio 2023 ha

evidenziato la presenza di una lesione complessa del menisco mediale, di una

lesione radiale del menisco laterale, di una lesione parziale del legamento

crociato anteriore e di un quadro di iniziale gonartrosi tricompartimentale più

accentuata a livello femoro-tibiale mediale (doc. 19).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Da notare che una decina di anni

prima (15 anni secondo la certificazione 22 giugno 2023 del dott. __________ –

doc. 58) RI 1 era già stato vittima di un infortunio al medesimo ginocchio -

non assicurato presso l’CO 1 -, a seguito del quale era stato sottoposto a

intervento chirurgico (cfr. doc. 21).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,

con decisione formale del 17 aprile 2023, l’amministrazione ha dichiarato

estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 24 aprile 2023, ritenuto

che da quella data i disturbi presentati da RI 1 non si sarebbero più trovati

in una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato (doc. 38).

A seguito dell’opposizione

interposta dallassicurato personalmente (cfr. doc. 47), in data 24 maggio

2023, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. 52).

1.3. Con tempestivo ricorso del 23

giugno 2023, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata,

l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il diritto a

prestazioni a far tempo dal 25 aprile 2023 e, una volta raggiunta la

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, a riconoscergli una

rendita d’invalidità e un’indennità per menomazione dell’integrità.

A sostegno delle proprie pretese,

l’insorgente ha sviluppato la seguente argomentazione:

" (…) CO 1

continua a sostenere che l’evento del 01.12.2022 non è classificabile come

infortunio in quanto vi è stato il cedimento del ginocchio destro per causa

pregressa, sostenendo inoltre che l’evento non ha causato nessuna lesione in un

assicurato che presentava un’instabilità cronica dovuta ad un evento di 13 anni

prima, dal quale l’assicurato era però completamente guarito tenuto presente

che ha continuato sempre a lavorare a tempo pieno (100%) senza problemi.

Il suo stato di salute, perfetto dal 2009 sino alla data

01.12.2022, gli ha consentito di camminare sempre senza problemi per 13 anni

lavorando a tempo pieno e senza alcuna limitazione come attestato nel

certificato rilasciato dal precedente curante Dr. med. __________ che lo ha

avuto in cura dal 2010 sino al 2022 e dal suo attuale curante dr. med. __________

che lo conferma nella sua relazione 20.06.2023, precisando che l’evento del

2009 non può essere considerato minimamente responsabile della situazione

attuale causata dal recente infortunio del 01.12.2022.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

in ordine

Fatti

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. L’oggetto litigioso è circoscritto

alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto dal 24

aprile 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

infortunistico del dicembre 2022, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF

117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nella concreta

evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore

LAINF resistente ha posto termine alle prestazioni a contare dal 24

aprile 2023, facendo capo al parere del proprio medico __________.

In effetti, con

apprezzamento dell’11 aprile 2023, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha fornito la seguente valutazione dell’eziologia

dei disturbi interessanti il ginocchio destro del ricorrente:

" (…) Siamo di fronte ad un assicurato che descrive la comparsa

di un dolore al ginocchio destro mentre stava camminando. Dagli accertamenti

eseguiti e dalla visita eseguita dal dr. med. __________ emerge che

l’assicurato presenta un’instabilità cronica del ginocchio destro, da lesione

inveterata in seguito ad una pregressa distorsione per un caso non CO 1.

In tale occasione è stata eseguita una sutura meniscale ed è stato

proposto un intervento di ricostruzione del legamento crociato in realtà non

eseguito.

Attualmente l’assicurato presenta quindi una lesione inveterata

cronica del legamento crociato anteriore, gli esiti di una sutura del menisco

mediale con lesione complessa, una minima lesione del menisco laterale ed

evidenti note di condropatia ed artrosi del ginocchio.

Il Servizio medico viene interpellato chiedendo se l’infortunio ha

causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali

oggettivabili.

La risposta è no dato che la lesione del legamento crociato è

pregressa e già nota e per essa era già stata posta l’indicazione alla

ricostruzione legamentosa.

Anche la lesione meniscale mediale era pregressa già trattata ed è

del tutto verosimile che in seguito all’instabilità cronica la sutura

meniscale, come avviene solitamente, non abbia tenuto ed il menisco si sia

ulteriormente frammentato per altro con un pattern di frattura tipico delle

lesioni degenerative da artrosi ed instabilità come nel caso in esame.

Altrettanto dicasi per la minima lesione radiale del menisco

laterale da inquadrarsi in un quadro di insufficienza legamentosa da caso

pregresso non CO 1.

Si chiede inoltre al Servizio medico se la lesione che sarà da

operare è da ricondurre con probabilità preponderante all’infortunio.

La risposta è no dato che la lesione legamentosa era già

pre-esistente e non a carico CO 1 così come la lesione meniscale per gli

elementi sopradescritti.

Inoltre, è da considerare che lo stesso cedimento articolare riportato

agli atti è da imputarsi all’insufficienza legamentosa cronica del LCA da caso

pregresso non CO 1.” (doc. 37)

Le considerazioni enunciate dal

medico interno all’amministrazione vengono contestate dal ricorrente,

essenzialmente per il motivo che, durante la decina d’anni trascorsa tra il

primo e il secondo evento infortunistico (15 anni secondo il medico curante),

egli non avrebbe presentato problemi al ginocchio destro, riuscendo a lavorare sempre

in misura completa.

A sostegno delle proprie

affermazioni, RI 1 ha prodotto due certificazioni dei suoi medici curanti.

Con quella datata 8 maggio 2023,

il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha attestato che “da quando è

mio paziente non ha mai accusato né dolori, né mancamenti, né deficienze al

ginocchio destro. Solo dopo l’infortunio del 1° dicembre 2022 non ha più potuto

camminare normalmente causa gonfiore al ginocchio destro per cui si è reso

Considerandi

necessaria l’operazione eseguita il 24 aprile 2023 presso l’Ospedale __________.

(…).” (doc. 50).

Dal canto suo, con rapporto del

22.

giugno 2023, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha rilevato che “il

paziente in oggetto a seguito di un fenomeno distorsivo si è procurato una

lesione al ginocchio destro. Tale evento è pertanto da mettersi in stretta

relazione con evento traumatico, vero è per altro che 15 anni fa il paziente

aveva subito un trauma allo stesso ginocchio ma è anche vero e dimostrabile che

tale trauma nel corso degli anni si è completamente risolto tanto è vero che il

paziente non ha mai più lamentato alcun tipo di deficit deambulatorio né tanto

meno alcuna sindrome algica. È pertanto da ritenere che l’evento del 2003 non

possa essere minimamente responsabile della situazione attuale causata per

altro dal recente infortunio.” (doc. 58).

2.7

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2

e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023.

consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.8

Chiamato ora a

pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione

espressa dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui

interessa, secondo la quale, considerando adeguatamente lo stato pregresso

(determinato da un infortunio non assicurato presso l’CO 1, posteriormente al

quale l’insorgente ha reliquiato un’insufficienza legamentosa fonte

d’instabilità articolare), le lesioni oggettivate al ginocchio destro non sono

imputabili all’evento traumatico accaduto nel dicembre 2022, possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

D’altro canto, secondo il TCA, i

referti agli atti dei curanti (cfr. supra, consid. 2.6.) non sono

suscettibili di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito

dell’attendibilità del parere del dott. __________. In effetti, i dottori __________

e __________ si sono limitati in sostanza ad attestare che prima del sinistro

del dicembre 2022 l’assicurato non presentava alcun disturbo al ginocchio

destro, deducendo da questa sola circostanza l’esistenza di un nesso di

causalità naturale con quell’evento.

In

effetti, la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere

insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto

una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27

marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus

dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)

ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich

nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22

giugno 2017).

In

conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato,

perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;

cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che a far tempo dal 24

aprile 2023 i disturbi ancora lamentati dall’assicurato al ginocchio destro non

costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 1°

dicembre 2022.

Stante quanto precede (e

considerato che l’CO 1 ha rinunciato a pretendere la restituzione delle

prestazioni già corrisposte), può rimanere aperta la questione di sapere se

l’evento in questione adempia, oppure no, gli elementi costitutivi di un

infortunio ex art. 4 LPGA.

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio

obbligo a prestazioni dipendente dal sinistro del dicembre 2022, deve quindi

essere confermata e il ricorso respinto.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti