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Decisione

35.2023.55

Dichiarazione della prima ora. No infortunio. No lesione parificata. Decisione confermata

15 settembre 2023Italiano27 min

termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). Ritornata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.55

PC/sc

Lugano

15 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 29 novembre 2022, la Sezione

delle risorse umane della __________ ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1)

che RI 1, docente presso il __________, in data 21 novembre 2022, verso le ore

9:30, si era infortunato al ginocchio destro durante una “passeggiata-corsa”

in __________ (doc. 1).

Fatti

I sanitari del Servizio di Pronto

Soccorso ortopedico della Clinica __________, consultati dall’assicurato il 23

novembre 2022, hanno formulato la diagnosi di “distorsione al ginocchio

destro da rivalutare clinicamente” (doc. 16).

Una radiografia del ginocchio

destro del 23 novembre 2022 ha evidenziato quanto segue: “Nessun versamento

articolare significativo. Profili articolari regolari. Nessuna frattura. Non

distacchi di frammenti” (doc. 17).

A causa di questo evento, RI 1 è stato inabile al lavoro al 100% dal 23

novembre 2022 al 6 dicembre 2022 (doc. 2, 3, 16 e 18).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 marzo 2023,

l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto,

da un lato, i disturbi all’estremità inferiore destra non erano da porre in

relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non

costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. A1).

A seguito dell’opposizione interposta il 12 maggio 2023 dall’assi-curato,

patrocinato dalla __________, in data 25 maggio 2023, l’amministrazione ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 28 e doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 26 giugno

2023, RI 1, personalmente, ha chiesto che, annullata la decisione su

opposizione impugnata, venga riconosciuto il carattere infortunistico

dell’evento del 21 novembre 2022 (cfr. doc. I, pag. 3), argomentando in

particolare quanto segue:

" (…)

Come risulta dal

Questionario - Descrizione generica dell'evento (doc. B), in data 21 novembre

2022, il ricorrente "durante una passeggiata sotto casa con il cane al

guinzaglio, in un cambio brusco di direzione, il ginocchio dx ha subito una

torsione".

Il ricorrente

specifica che questo cambio di direzione è avvenuto "durante una corsa al

trotto (con cane al guinzaglio)".

Oltre a ciò, il

ricorrente specifica inoltre che il piede si è bloccato in una buca nascosta

dall'erba alta.

Prove: - doc. B

2. A seguito di

questo evento, il ricorrente ha riscontrato un "dolore alla arte interna

del ginocchio e difficoltà nella deambulazione". In precedenza, il

ricorrente rileva di non aver mai avuto tali problemi.

Prove: - doc B

3. Dal referto

medico del 3 marzo 2023 del dr. med. __________, quest'ultimo chiede alla CO 1

"il riconoscimento LAIF (rectae LAINF) del caso in discussione, essendoci

stato un meccanismo traumatico nel breve spazio e tempo, e non in un tempo

prolungato e senza noxa ab esterno traumatica prolungata nel tempo, a tal punto

da dare come esito ad un interessamento solo del legamento collaterale

mediale" (doc. C).

Prove: - doc. C

4. Ciononostante,

la CO 1 ha rifiutato, sia con decisione del 30 marzo 2023 che con decisione su

opposizione del 25 maggio 2023 la presa a carico dell'infortunio semplificando

la fattispecie "durante la passeggiata sotto casa con il cane al

guinzaglio, in un cambio di direzione il ginocchio dx ha subito una

torsione" (doc B) e sussumendola in modo non corretto.

In particolare, il ricorrente rimprovera

a CO 1 - qualora la fattispecie descritta non fosse stata sufficientemente

motivata/non chiara (per CO 1), quest'ultima avrebbe dovuto dargli la

possibilità di completarla/di dare le spiegazioni del caso (dato anche l'esiguo

spazio fornito per la descrizione nel questionario). Il ricorrente avrebbe

anche voluto sottoporsi a una visita del medico fiduciario.” (cfr. doc. I, pag.

2)

1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). In particolare, ha

sottolineato “come la descrizione che il piede sia rimasto bloccato in una

buca è stata fornita unicamente in sede di opposizione dal rappresentante

legale dell'assicurato e poi ripresa dallo stesso per il suo ricorso.”

(doc. III, pag. 1).

1.5. In data 4 luglio 2023, il TCA ha

intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un

termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). Ritornata

la raccomandata destinata al ricorrente con la dicitura “non ritirata”, il

19 luglio 2023 il TCA ha effettuato un invio per posta A.

A tutt’oggi le parti sono rimaste

silenti.

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il

diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 21 novembre 2022,

per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai

sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una

lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio

esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. Nel caso di specie, è innanzitutto

utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è

chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna

applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede, il

TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un

infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" -

l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51).

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6. Conformemente alla giurisprudenza,

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante

- la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata

l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111

V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,

p. 267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. In concreto, in data 29 novembre

2022, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il

21 novembre 2022 era accaduto un evento riguardante il ginocchio destro.

L’evento è così stato descritto:

“passeggiata-corsa” (cfr. doc. 1).

Invitato dall’amministrazione a

descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato il

16 dicembre 2022 quanto segue:

" Durante

una passeggiata sotto casa con il cane al guinzaglio, in un cambio brusco di

direzione il ginocchio dx ha subito una torsione.”

Alla domanda “è successo

qualche cosa di particolare?”, egli non ha risposto mentre alla domanda “Quando

è accaduto l’evento, ha fatto un movimento incontrollato? (p. es. sdrucciolare,

cadere, sbattere, caduta, istintivo movimento difensivo, ecc.)” ha risposto

“sì” e precisato “cambio di direzione durante una corsa al trotto

(con cane al guinzaglio)”.

L’insorgente ha infine firmato di proprio pugno il questionario (doc. 11).

Dopo aver appreso del rifiuto

ad assumere il caso da parte dell’assicuratore convenuto (doc. 20), in sede di

opposizione (allorquando era rappresentato dalla __________) rispettivamente in

sede di ricorso (personalmente), RI 1 ha fornito una seconda versione dell’accaduto,

aggiungendo - a quanto già precedentemente indicato (inclusa la circostanza che

il cambio di direzione è avvenuto durante una corsa al trotto (con cane al

guinzaglio) - che “il piede si è bloccato in una buca nascosta dall’erba

alta” (cfr. doc. I, pag. 2).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito

all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che,

secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le

spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della

prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è

data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica

dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al

proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle

particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.

Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può

perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti

presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.

2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della

causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.

546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio

2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se

essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori

che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla

seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la

prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In concreto, in ossequio ai

principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la

propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su

quanto dichiarato dall'assicurato il 16 dicembre 2022 (cfr. doc. 11). In quella

sede, egli ha affermato che il ginocchio destro aveva subito una torsione in un

cambio brusco di direzione durante una passeggiata/corsa al trotto sotto casa

con il cane al guinzaglio.

Il fatto che il piede si sarebbe “bloccato in una buca nascosta dall’erba

alta” (cfr. doc. I, pag. 2), è una circostanza che ha modificato la

sostanza della prima versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente

Considerandi

andate come è stato sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale

ragione l’insorgente non l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali

quesiti sottopostigli dall’amministrazione. In questo senso, non può essere

ignorato come egli non abbia risposto alla domanda se fosse successo qualche

cosa di particolare rispettivamente abbia unicamente indicato di avere

effettuato “cambio di direzione durante una corsa al trotto (con cane al

guinzaglio)” (cfr. doc. 11). In tale contesto, va sottolineato che la prima

volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio

assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere

di quello che figura agli atti sub doc. 11, ritenuto che spetta normalmente al

datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato

segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica

d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, STCA

35.2022.69

del 30 gennaio 2023 consid. 2.9 e STCA 25.2023.7 del 27 marzo 2023,

consid. 2.8). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite

dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario,

volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo

quali modalità (per un caso recente in cui la Corte federale ha applicato il

principio della “dichiarazione della prima ora”, si veda la STF

8C_101/2022 del 22 dicembre 2022). Una cosa è dire di avere subito una torsione

al ginocchio destro un cambio brusco di direzione durante una passeggiata/ corsa

al trotto sotto casa con il cane al guinzaglio, altra cosa, ben diversa, è

sostenere che il piede si sarebbe bloccato in una buca nascosta dall’erba alta.

Del resto, la versione

determinante - che è stata descritta, in modo chiaro e dettagliato, di proprio

pugno dall’assicurato - corrisponde nella sostanza pure a quella da lui fornita

il 23 novembre 2022 ai sanitari del Servizio di PS ortopedico della __________

(in particolare al dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e

traumatologia, cfr. doc. 16: “Anamnesi:

Riferisce che in data

21.11.2022

nel passeggiare con il cane, in un cambio di direzione avvertiva

un crack internamente ed anteriormente al ginocchio destro”; n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della redattrice). La

medesima versione è stata inoltre riportata dal dr. med. __________ anche nel

referto riguardante la visita ambulatoriale del 16 dicembre 2022 (cfr. doc. 18)

rispettivamente nella relazione medica del 2 marzo 2023 (cfr. doc. C: “In data

23.11.2022

in regime di pronto soccorso il paziente mi riferisce che in data

21.11.2022, due giorni prima, nel passeggiare con il cane, in un cambio

di direzione avvertiva un crack internamente ed anteriormente al

ginocchio destro”; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il

corsivo è della redattrice).

In simili circostanze non consente di prim’acchito di giungere a una differente

conclusione l’argomentazione ricorsuale sollevata dal ricorrente in sede di

gravame, ovvero che “qualora la fattispecie descritta non fosse stata

sufficientemente motivata/non chiara (per CO 1), quest'ultima avrebbe dovuto

dargli la possibilità di completarla/di dare le spiegazioni del caso (dato

anche l'esiguo spazio fornito per la descrizione nel questionario)”: cfr.

doc. I, pag. 2). A questo proposito va comunque rilevato che lo spazio fornito

per la descrizione della fattispecie nel questionario risulta essere più che sufficiente.

A maggior ragione se si considera pure che, oltre a tale spazio, vi sono, per

quanto qui maggiormente interessa, anche gli altri due riguardanti la domanda “è

successo qualche cosa di particolare?” rispettivamente la domanda “Quando

è accaduto l’evento, ha fatto un movimento incontrollato? (p. es. sdrucciolare,

cadere, sbattere, caduta, istintivo movimento difensivo, ecc.)” (cfr.

formulario di cui al doc. 11). Infine, qualora l’assicurato avesse

effettivamente ritenuto lo spazio a sua disposizione per descrivere in modo

dettagliato la dinamica dell’evento troppo esiguo, avrebbe in ogni caso potuto

(e, soprattutto, dovuto) trasmettere alla CO 1, unitamente al questionario in

questione, un foglio aggiuntivo.

Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene dunque che i

disturbi al ginocchio destro denunciati da RI 1, siano insorti in occasione di

un repentino cambio di direzione che egli ha compiuto mentre passeggiava/correva

al trotto sotto casa con il cane al guinzaglio.

2.9

Nel caso concreto, non vi è stato

l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti,

manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

Va, dunque, esaminato se, nel

caso concreto, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno

sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge

all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di

un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo

manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.5. e la

giurisprudenza ivi citata).

Secondo questa Corte, può essere

scartata a priori l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo. Non è

neppure realizzata quella di un movimento scombinato del corpo, in quanto è

necessario che lo stesso si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente

insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).

A quest’ultimo proposito, è utile

rilevare che, in una sentenza 8C_22/2010 del 28 settembre 2010, riguardante

un’assicurata che aveva lamentato una lesione meniscale al ginocchio destro dopo

essersi girata allo scopo di riempire una brocca d’acqua in cucina, il

Tribunale federale ha negato l’intervento di un fattore lesivo esterno e,

quindi, l’esistenza di una lesione parificata ad infortunio ai sensi dell’art.

9.

cpv. 2 OAINF in vigore sino al 31 dicembre 2016 (ciò che consente parimenti

di negare l’intervento di un infortunio ex art. 4 LPGA).

Per dei casi analoghi cfr. pure

STF 453/04 del 17 marzo 2005, consid. 2.1 (concernente un assicurato che aveva

avvertito un forte dolore al ginocchio destro mentre si era girato sul lato

destro del corpo durante il trasporto meccanico di un pesante rullo di metallo

ed era rimasto bloccato con i piedi senza che fosse successo niente di

particolare come una scivolata o una caduta), STF 8C_325/2017 del 26 ottobre

2017, consid. 4.2.4 (concernente un giocatore di golf che mentre effettuava un

colpo di inizio - Tee off - su un terreno in pendenza aveva riportato una

rottura meniscale complessa) e STF 8C_470/2018 del 18 settembre 2018, consid.

5.2.5

(riguardante un assicurato mentre stava smantellando degli elettrodomestici

da cucina ha effettuato una torsione al ginocchio destro riportando la rottura

del corno posteriore del menisco interno).

Alla medesima conclusione è

peraltro giunta anche questa Corte in una sentenza 35.2015.21 del 16 agosto

2016, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un assicurato che aveva

avvertito una forte fitta al ginocchio destro, eseguendo un movimento di

rotazione con il corpo mentre saliva sull’ultimo gradino di una scala rispettivamente

anche nella sentenza 35.2018.56 del 24 ottobre 2018, pure cresciuta

incontestata in giudicato, concernente un’assicurata che aveva avvertito un

forte dolore al piede destro in occasione di un repentino cambio di direzione

che aveva compiuto per iniziare una discesa durante una lunga camminata.

In esito alle considerazioni che

precedono, questa Corte deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte

le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere

il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è in

presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

Da notare, per il caso in cui si volesse ammettere, quale mera ipotesi di

lavoro, che la dinamica del sinistro del 21 novembre 2022 fosse quella

descritta dall’insorgente in sede di ricorso (cfr. doc. I), che in una sentenza

8C_978/2010 del 3 marzo 2011 consid. 4.2, l’Alta Corte federale ha negato

l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, trattandosi di

un’assicurata che, mentre faceva del Nordic Walking nella natura, è

inciampata in un sasso o in una radice, senza cadere a terra, avvertendo un

dolore al ginocchio destro. Il TF ha precisato che il fatto di inciampare senza

cadere mentre si pratica la camminata sportiva nella natura, non può essere

considerato come straordinario.

La giurisprudenza appena citata è

peraltro stata confermata in una successiva sentenza 8C_50/2012 del 1° marzo

2012.

consid. 5.6 (al riguardo, si veda pure D. Cattaneo, Sport et assurances

sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale N° 45-2010, p. 115

e riferimenti citati).

2.10

Il TCA ritiene inoltre che la

decisione su opposizione impugnata debba essere confermata anche nella misura

in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa

essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture

(lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco

(lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e),

lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni

del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente

all’usura o a una malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Va inoltre ricordato che, secondo

un’affermata giurisprudenza federale sviluppata allorquando era ancora in

vigore il vecchio diritto (art. 9 cpv. 2 OAINF) ma applicabile anche

successivamente, l'elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF è esaustivo

(cfr. DTF 123 V 43 consid. 2b; K. Gehring in: Ueli Kieser, Kaspar Gehring,

Susanne Bollinger, KVG/UVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 7 ad art. 6; André Nabold

in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser, Kommentar zum schweizerischen

Sozialversicherungsrecht - UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Lucerna/San Gallo 2018, n. 42 ad art. 6; cfr. pure la STCA 35.2023.7 del 27

marzo 2023 consid. 2.11.).

Dalle tavole processuali emerge

che, su questo aspetto, la CO 1 ha interpellato il proprio medico fiduciario,

dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, il quale con

apprezzamento del 31 gennaio 2023 ha indicato che, sulla base della

documentazione medica agli atti, l’assicurato non ha subito una lesione

parificata ad un infortunio giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, durante l’evento del

21.

novembre 2023, evidenziando quanto segue: “Fratture sono state escluse

dalle radiografie. Non sono state eseguite altre indagini. Nessuna lesione

corporale documentata” (doc. 19).

In data 2 marzo 2023 il dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e

traumatologia, ha attestato quanto segue:

" (…) Si

relaziona la seguente dichiarazione sull'infortunio del paziente in oggetto che

ha riportato una distorsione al ginocchio destro con interessamento del legamento

collaterale mediale come di seguito evidenziato.

In data 23.11.2022 in regime di Pronto soccorso il paziente mi

riferisce che in data 21.11.2022, due giorni prima, nel passeggiare con il

cane, in un cambio di direzione avvertiva un crack internamente ed

anteriormente al ginocchio destro. Lamenta gonalgia nel camminare e nello

squatting. Non accusa dolore nella flesso-estensione nel ciclismo. Migliora con

ketoprofene per os. Ciclista amatoriale. Lavora come insegnante.

Pregressa lesione LCA e LCM e menischi gin sinistro,

controlaterale, a seguito di un unico infortunio nel '97, con buon recupero. Da

allora pratica ciclismo.

Ciò si può evincere anche dagli esami obiettivi effettuati nei

seguenti giorni a distanza di circa un mese dal trauma e/o dalla prima

valutazione clinica.

23.11.2022

EO gin destro: asciutto, fresco, valgo stress pos per dolore,

rasping test neg, no segni di

meniscopatia mediale, articolarità conservata.

06.12.2022

EO gin destro: asciutto, fresco, valgo stress pos per dolore,

rasping test neg, no segni di

meniscopatia mediale, articolarità conservata.

Si richiede pertanto, per quanto sopra addotto, il riconoscimento LAINF del

caso in discussione, essendoci stato un meccanismo traumatico nel breve spazio

e tempo, e non in un tempo prolungato e senza noxa ab esterno traumatica

prolungata nel tempo, a tal punto da dare come esito ad un interessamento solo

del legamento collaterale mediale.”

(doc. 25; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Nuovamente interpellato dall’amministrazione,

il dr. med. __________, con apprezzamento del 28 marzo 2023, ha attestato

quanto segue:

" (…) Nessun

nuovo elemento per quanto riguarda gli aspetti medici. Si conferma l'assenza di

lesioni corporali che figurino sulla lista delle diagnosi dell'art. 6.2 della

LAINF.

Il Dr.med. __________ nel suo rapporto del 02.03.2023 chiede che

l'evento in oggetto venga riconosciuto come infortunio. Trattandosi di un

aspetto di pertinenza amministrativa, non entro nel merito e confermo la mia

presa di posizione del 31.01.2023. (…)” (doc. 26)

Attentamente vagliata la

documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, la radiografia del

ginocchio destro del 23 novembre 2022 di cui al doc. 17: “Nessun versamento

articolare significativo, Profili articolari regolari. Nessuna frattura. Non

distacchi di frammenti”) il TCA non vede alcun valido motivo per scostarsi

dalla valutazione espressa dal dr. med. __________, che vanta un’ampia

esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa.

Del resto, dalla documentazione

medica agli atti (in particolare, dall’anzidetta relazione medica del 2 marzo

2023.

del dr. med. __________) non emergono elementi atti a generare dei dubbi,

nemmeno lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della

correttezza del parere del medico fiduciario interpellato dall’amministrazione.

Stante tutto quanto precede,

questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 non ha presentato

una delle lesioni corporali enumerate esaustivamente all’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Infine, trattandosi dell’argomentazione

ricorsuale secondo cui l’insorgente “avrebbe anche voluto sottoporsi a una

visita del medico fiduciario.” (cfr. doc. I, pag. 2), giova qui ricordare

che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga

visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un

documento medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga

sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr.

STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è difatti possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario)

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali

(cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9; STCA

35.2022.12

del 16 agosto 2022, consid. 2.9 e STCA 35.2022.70 del 24 aprile

2023, consid. 2.7 e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Ciò è il caso nella presente

fattispecie in cui il consulente della CO 1 ha espresso la sua valutazione, in

base alla radiografia del ginocchio destro del 23 novembre 2022 come pure ai

vari referti elaborati da medici specialisti in ortopedia, che lo hanno anche visitato

personalmente a partire dalla presa a carico in Pronto Soccorso il 23 novembre

2022.

La censura ricorsuale volta a contestare questo aspetto devo, pertanto,

essere respinte.

In simili circostanze, l'evento

non può dunque essere posto a carico dalla CO 1 nemmeno a titolo di lesione

parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

2.11

Da ultimo, il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione già sufficientemente

chiarita. La documentazione agli atti è difatti completa tanto da non

necessitare di ulteriori complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016

consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in fine;

35.2017.62

del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019

consid. 2.8).

In questo contesto, va ricordato

che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.12

In esito alle considerazioni che precedono,

il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata

mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato l’assunzione

dell’evento del 21 novembre 2022, confermata.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti