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35.2023.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 agosto 2024Italiano51 min

Già per le ragioni diffusamente esposte al considerando 2.1.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

Source ti.ch

Fatti

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF

8C_697/2019,8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3;8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti;8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata (trattandosi

della problematica riguardante la spalla sinistra)

sul solo parere del proprio medico consulente.

Già per le ragioni diffusamente esposte al considerando 2.1.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga

una perizia specialistica esterna (art. 44 LPGA) volta in ultima analisi a

determinare se i disturbi interessanti la spalla sinistra sono a carico della CO 1 (a titolo di lesione parificata) anche oltre il mese di marzo 2022

e, se del caso, a definire la loro incidenza (unitamente agli altri disturbi in

relazione causale con gli eventi da essa assicurati) sulla capacità lavorativa

residua del ricorrente e sull’entità della menomazione dell’integrità.

Stante quanto

precede, considerato che non è dato prevedere quale sarà l’esito del

complemento istruttorio che dovrà essere esperito dall’amministrazione, questo

Tribunale è impossibilitato a pronunciarsi sulle pretese formulate con il

ricorso, in primo luogo su quelle tendenti al riconoscimento di una rendita

d’invalidità (il danno alla spalla sinistra, qualora ne venisse accertata l’eziologia

traumatica, potrebbe avere un’incidenza sulla valutazione dell’esigibilità

lavorativa e, di conseguenza, sulla determinazione del grado dell’invalidità) e

di un’IMI (aggiuntiva).

2.2. A titolo

abbondanziale, e per motivi di economia processuale, il TCA ritiene utile

fornire alcune indicazioni in merito a taluni degli aspetti contestati.

Trattandosi dei disturbi

al

piede destro, al rachide cervicale e al polso/gomito sinistro,

nonché delle turbe psichiche, si costatata che, nonostante gli fossero

stati tempestivamente segnalati (cfr., per esempio, i doc. 655, 656, 660, 673),

l’assicuratore resistente non ha compiuto alcun accertamento in merito alla

diagnosi, alla relativa eziologia e, se del caso, alla stabilizzazione, al

diritto alla rendita e all’IMI (dalle tavole processuali non risulta che al

riguardo abbia interpellato anche soltanto il proprio consulente medico), non pronunciandosi

in proposito né con la decisione formale né con quella su opposizione qui

impugnata.

L’amministrazione è dunque

invitata a porvi rimedio nel contesto della procedura che farà seguito al

presente giudizio, e ciò al fine di evitare che si debba poi procedere a un eventuale

ulteriore rinvio.

Comunque, a proposito della

problematica al piede destro, questa Corte segnala che dal rapporto 3

febbraio 2022 del PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, si evince che l’assicurato è in realtà affetto da un “pes

adductus congenito insieme a un genu varum che ha provocato diverse storte del

retropiede bilateralmente ma soprattutto a destra, lato dove si sente sempre

meno sicuro” e che lo specialista consultato aveva proposto una correzione

della statica mediante lateralizzazione del tuber calcanei e osteotomia di

medializzazione del I. metatarso con abduzione dell’articolazione

metatarso-falangea (allegato all’incarto UAI).

Per quanto riguarda i disturbi al

rachide cervicale, dalla documentazione a disposizione risulta che essi sono

ampiamente preesistenti agli eventi qui in discussione (il primo dei

quali è in effetti accaduto nel dicembre 2016 – cfr. supra, consid.

1.1.).

Ad esempio, dal rapporto 22

agosto 2013 del dott. __________, a quel momento curante, si evince che RI 1

aveva riportato nel settembre 2012 un “trauma distorsivo, colpo di frusta

cervicale” e nel novembre dello stesso anno un “trauma contusivo della

muscolatura paravertebrale cervicale” (allegato all’incarto UAI).

Dal referto 24 maggio 2016 della

Casa di cura __________ emerge che nel novembre 2014 il ricorrente era rimasto

vittima di un “infortunio sul lavoro con trauma distorsivo del rachide

cervicale” e che a dicembre 2015/gennaio 2016 era insorta una “cervicobrachialgia

bilaterale (++ dx)”, poi aggravatasi a seguito di un incidente stradale

avvenuto nell’aprile 2016. Risulta inoltre che una RMN del 25 marzo 2016 aveva

evidenziato la presenza di ernie discali a livello di C3-C4 e C5-C6, come pure

di una protusione a livello di C6-C7 (allegato all’incarto UAI).

Con rapporto del 6 luglio 2016,

la dott.ssa __________, Caposervizio presso il Servizio di neurologia

dell’Ospedale __________, ha diagnosticato delle “cervicalgie croniche su

tensione muscolare paraspinale nucale dopo traumi multipli”, precisando che la

sintomatologia era a suo avviso imputabile all’infortunio occorso nel 2014

(allegato all’incarto UAI).

Considerandi

Dalla STCA 35.2018.82 del 16

dicembre 2019, emanata nel contesto di una vertenza tra l’assicurato e un altro

assicuratore LAINF riguardante l’infortunio del novembre 2014, fondata

essenzialmente sulle risultanze di una perizia giudiziaria pluridisciplinare

elaborata dal __________ nell’ottobre 2019, si evince segnatamente che “dal punto

di vista reumatologico il P., già prima dell’evento infortunistico del

23.11.2014, rispettivamente dopo, è stato vittima di diversi infortuni,

portanti a dolori al rachide cervicale e dorsale attualmente presenti, con

limitazioni funzionali del rachide, attualmente assenti, in presenza di

alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide cervicale; si può dunque

affermare che lo stato di salute del P., per le patologie di pertinenza peritale

reumatologica, è simile a quello immediatamente precedente all’infortunio; lo

status quo sine va considerato raggiunto dopo 6 mesi dall’evento infortunistico

del 23.11.2014, vale a dire il 23.5.2015. Si può anche affermare che lo stato

di salute del P., sempre per le patologie di stretta competenza peritale

reumatologica, corrisponde a quello che avrebbe manifestato prima o dopo,

indipendentemente dall’infortunio, come naturale evoluzione della sua

condizione pregressa. Dal punto di vista neurologico il P. aveva già avuto

prima dell’evento del 23.11.2014 dolori cervicali in seguito ad un trauma

distorsivo avvenuto nel 2012 e poi risolto. Comunque anche in relazione a quel

trauma non si erano verificate lesioni neurologiche maggiori.” (pronunzia

consultabile sul sito sentenze.ti.ch).

Trattandosi dei disturbi

psichici, il TCA segnala che l’indicazione, riportata nella perizia

amministrativa oftalmologica, secondo la quale l’insorgente non avrebbe mai

sofferto di turbe psichiche (cfr. doc. 750, p. 6: “Riferisce (l’assicurato,

n.d.r.) di non aver precedentemente sofferto di problematiche psichiatriche. La

presenza di patologie della sfera psichica era stata esclusa anni orsono

nell’ambito di una perizia, svolta per problematiche che esulano dall’attuale

caso, presso il __________ (n.d.p. documentazione non a disposizione).”), non

corrisponde a verità.

Innanzitutto, già dal rapporto 22

agosto 2013 del dott. __________ risulta che, negli anni 2005/2006, il

ricorrente aveva sofferto di depressione (allegato all’incarto UAI).

D’altra parte, dalla perizia 28

ottobre 2019 del __________, alla base nella sentenza 35.2018.82

precedentemente menzionata, si apprende che, secondo la dott.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, a distanza di circa 6 mesi

dall’infortunio del novembre 2014, RI 1 aveva sviluppato una sindrome da disadattamento

con caratteri disforico-tensivi reattiva a fattori stressanti multipli,

successivamente inquadrata in una sindrome mista ansioso-depressiva. Al momento

della consultazione peritale (primavera 2019), l’assicurato non lamentava ormai

più alcuna sintomatologia psichiatrica. L’esperta giudiziaria ha inoltre

sostenuto che tra la sindrome ansioso depressiva e l’infortunio del 2014 il

nesso di causalità naturale era soltanto possibile, ritenuto che “altre cause

concomitanti hanno giocato un ruolo significativo nell’originare il

disadattamento emotivo in particolare i preesistenti tratti narcisistici di

personalità in un contesto disconfermante con preoccupazioni

economico-professionali e conflittualità interpersonali.” (pronunzia

consultabile sul sito sentenze.ti.ch).

Riguardo ai disturbi visivi,

a proposito dei quali la CO 1 ha stabilito che essi sarebbero soltanto

minimamente riconducibili alle sequele della diagnosticata CRCS (e, pertanto, indirettamente

all’evento infortunistico del dicembre 2016), con la conseguenza che non avrebbero

carattere invalidante e non giustificherebbero l’assegnazione di un’IMI (cfr. doc.

762), è utile rilevare che la perizia del dott. __________, a quel momento

Capoclinica presso la Clinica oftalmologica dell’Ospedale __________ (cfr. doc.

750.

e il relativo complemento di cui al doc. 760), è stata ordinata nel

rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr. doc. 693 e doc. 720).

Ora, in applicazione della

giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probatoria nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti (dei lievi dubbi non

bastano) suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr., fra

le tante, STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi

menzionata).

In questo contesto, va segnalato

che, secondo il Tribunale federale, le perizie amministrative non vanno messe

in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse da

quelle dei medici curanti (cfr. STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

Secondo questa Corte, ciò deve

valere a maggior ragione se le censure a carattere medico nei confronti di una

perizia amministrativa vengono sollevate dal patrocinatore – non medico - del

peritando.

In merito infine al grado

dell’invalidità (e, quindi, al diritto a una rendita), detto che la

valutazione (medica) dell’esigibilità lavorativa dovrà essere oggetto di

ulteriori accertamenti disposti dall’istituto assicuratore resistente, il TCA

osserva, trattandosi della determinazione dell’entità del reddito da valido e

meglio dell’avanzamento professionale preteso dal ricorrente (a suo dire, egli

sarebbe stato in procinto di diventare il responsabile della logistica e della

gestione delle richieste-rilascio permessi di lavoro e tesserini di

legittimazione degli agenti assunti, con adeguamento del suo salario), che

l’unico atto istruttorio compiuto al riguardo dalla CO 1 è stato quello

d’inviare al titolare della __________ una mail contenente delle domande (cfr.

doc. 772), alla quale non è stato dato seguito (cfr. doc. VII, p. 17).

Ora, posto che l’amministratore

unico della ditta risulta reperibile (dalla mail appena citata si evince che il

funzionario incaricato ha persino parlato con lui al telefono [“Dopo averci

sentiti al telefono stamattina …”]; dal relativo estratto RC [consultato il 12

luglio 2024] risulta d’altra parte che l’AU, __________, ha il proprio

domicilio a __________, in __________), l’assicuratore convenuto è invitato a

procedere alla sua audizione personale, in presenza della controparte.

Tale passo istruttorio appare

tanto più necessario se si considera che alla documentazione prodotta dall’avv.

RA 1 in corso di causa (cfr. i doc. GG - II, allegati al doc. XIII), non può

essere negata a priori ogni rilevanza in relazione alla questione di

sapere se è data la prova d’indizi

concreti che l’assicurato avrebbe ottenuto il preteso avanzamento con un aumento corrispondente del proprio

reddito, qualora non fosse divenuto invalido.

Con l’emanazione del presente

giudizio diventa priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto

sospensivo del ricorso.

2.3

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio alla DTF 137 V 210

consid. 7.1 p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente,

rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 3'000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

2.4

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 3'000 (IVA compresa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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