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Decisione

35.2023.56

Discusso obbligo a prestazioni in relazione a disturbi alla spalla sx. Negato infortunio ai sensi di legge. Rinvio atti per approfondire se disturbi debbano venir assunti a titolo di lesione parificata. Indicazioni (non vincolanti) su altri aspetti litigiosi

12 agosto 2024Italiano51 min

Già per le ragioni diffusamente esposte al considerando 2.1.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.56

mm

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 22 dicembre 2016, RI 1,

nato nel 1977, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di

agente di sicurezza e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) è intervenuto per sedare una rissa

tra due persone e ha riportato un trauma distorsivo alla spalla destra

in “probabile pregressa lesione della cuffia dei rotatori” (doc. 6).

L’esame di RMN del 20 gennaio

2017 ha evidenziato la presenza di una fissurazione del labbro glenoideo

posteriore e delle modeste note di entesopatia del tendine del muscolo

sovraspinato (doc. 26).

Nel mese di maggio 2017,

l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico di sutura della

cuffia rotatoria e di acromioplastica (doc. 79).

Il 24 settembre 2018 si è resa

necessaria una nuova operazione in ragione di una recidiva di lesione della

cuffia dei rotatori (doc. 220).

Il caso è stato assunto

dall’istituto assicuratore che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di

legge.

Contestualmente alle cure per la

spalla destra, a contare dal febbraio 2017, sono insorti dei disturbi visivi

che sono stati inquadrati nella diagnosi di retinopatia sierosa centrale

bilaterale (cfr. doc. 30 e doc. 46), relativamente alla quale la CO 1 ha riconosciuto

la propria responsabilità a titolo di ricaduta dell’evento del dicembre 2016.

Quest’ultima problematica è stata

oggetto di numerose recidive, documentate negli atti di causa.

1.2. Il 26 dicembre 2018, l’assicurato è

accidentalmente caduto dalle scale e ha lamentato una lussazione della spalla destra,

autoridotta grazie all’aiuto della madre (cfr. doc. 235, doc. 267 e doc. 591).

L’artro-RMN della spalla destra

del 19 febbraio 2019 ha posto in luce una lieve tendinopatia del sovraspinato,

un’alterazione del labbro glenoidale posteriore compatibile con una lesione,

nonché la rottura subtotale del legamento gleno-omerale superiore e totale del

legamento gleno-omerale medio associata a traumatismo capsulare (doc. 242).

In data 8 aprile 2019 ha quindi

avuto luogo un ulteriore intervento artroscopico con riparazione

capsulo-labbrale e bursectomia (doc. 255), per il quale l’amministrazione ha

accordato il proprio benestare (doc. 247).

Da segnalare che dalle carte

processuali emerge che nel mese di giugno 2020 (20 giugno 2020 – doc. I, p. 6) RI

1 ha riportato, cadendo, una nuova lussazione della spalla destra, pure

autoridotta (doc. 442).

L’esame di artro-risonanza

magnetica del 28 agosto 2020 ha mostrato una leggera tendinopatia del sovraspinato

con una piccola lesione parziale articolare e una lesione del labbro posteriore

(doc. 469).

1.3. Nel corso del mese di gennaio 2021,

il medico curante specialista dell’assicurato ha segnalato la recente

apparizione di dolori alla spalla sinistra, oltre che al gomito e polso

omolaterale (doc. 503).

Un esame di risonanza magnetica

effettuato il 26 gennaio 2021 ha evidenziato delle alterazioni edematose

dell’articolazione acromio-clavicolare e una leggera tendinopatia del

sovraspinato senza lesioni (doc. 517).

Al riguardo, l’assicurato ha

dichiarato di aver subito all’inizio di gennaio 2021 (il 12 gennaio 2021

secondo quanto indicato al doc. I, p. 6) un primo episodio di sublussazione

della spalla sinistra, al quale ne sono succeduti altri provocati

dall’instabilità dell’articolazione (cfr. doc. 534 e doc. I, p. 6 s.).

1.4. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 giugno 2021, la CO

1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 19 febbraio 2019

per i disturbi alla spalla destra, rispettivamente dal 26 aprile 2021 per la

problematica oftalmologica, ritenuto che dopo quelle date i danni alla salute

in questione non avrebbero più costituito una conseguenza naturale

dell’infortunio del 22 dicembre 2016. L’assicuratore ha comunque corrisposto

indennità giornaliere del 100% fino al 31 maggio 2021, rinunciando peraltro a

pretendere il rimborso dei costi di cura assunti nel frattempo (doc. 580).

In data 20 agosto 2021, RI 1,

patrocinato dall’avv. RA 1, si è opposto al provvedimento appena citato,

postulando il ripristino del diritto all’indennità giornaliera con effetto

retroattivo al 25 aprile 2021 per la problematica oftalmologica e al 18

febbraio 2019 per la problematica alla spalla destra (doc. 589).

Con decisione emanata il 30

maggio 2023, l’amministrazione ha respinto l’opposizione.

A proposito della spalla

sinistra, l’istituto assicuratore ha stabilito che l’assicurato ha

raggiunto lo status quo sine al più tardi il 7 marzo 2022, data della

valutazione da parte del dott. __________ (doc. 762, p. 6 ss.).

Trattandosi dei disturbi

visivi, la CO 1 ha sostenuto che essi sono da imputare, principalmente,

all’ipermetropia e ad alterazioni della superficie corneale dopo chirurgia

refrattiva e, in misura minore, ai postumi della corioretinopatia centrale

sierosa (CRCS) e, dunque, (indirettamente) all’evento infortunistico del

dicembre 2016. Per rapporto a quest’ultima patologia, l’assicuratore ha

dichiarato lo stato di salute stabilizzato al più tardi al momento del consulto

peritale presso il dott. __________ (28 novembre 2022), ne ha negato il

carattere invalidante e ha rifiutato l’assegnazione di un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 762, p. 8 ss.).

Per quanto concerne infine la spalla

destra, ai cui disturbi è stata riconosciuta l’eziologia infortunistica,

l’amministrazione ne ha dichiarato stabilizzato lo stato al più tardi a far

tempo dalla fine di marzo 2022 (da precisare che, per il periodo 1° giugno 2021

– 31 marzo 2022, la CO 1 ha pagato i costi di cura e indennità giornaliere

corrispondenti a una totale inabilità lavorativa), ha dichiarato l’assicurato

totalmente inabile nella sua precedente professione di agente di sicurezza ma

in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività

sostitutive adeguate e, dopo raffronto dei redditi, negato il diritto a una

rendita d’invalidità, come pure ha assegnato un’IMI del 20% (doc. 762, p. 11

ss.).

1.5. Con tempestivo ricorso, RI 1,

sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 sia condannata a

ripristinare il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) dal 1° aprile 2022 fino ad almeno il 30 novembre 2022, a

riconoscergli una rendita d’invalidità del 40%, come pure un’IMI del 20% per la

menomazione alla spalla sinistra e del 50% per quella agli occhi.

Per quanto riguarda la spalla

sinistra, il patrocinatore dell’assicurato rimprovera in sostanza all’amministrazione

di aver consultato su questo specifico aspetto unicamente il proprio consulente

medico, il cui parere si troverebbe del resto in contrasto con la restante

documentazione medica agli atti, in base alla quale “…, senza gli eventi

traumatici (riconosciuti come tali persino dal Dr. med. __________), alla

spalla destra, il ricorrente non avrebbe patito le problematiche alla spalla

sinistra, essendo dunque anch’esse – a loro volta e già solo per questo – di natura

infortunistica. Natura peraltro definitivamente comprovata dal fatto che i

predetti medici attestano convergentemente da un lato che le due spalle

presentano le medesime problematiche e che le stesse sono da ricondursi a

episodi sublussativi o addirittura lussativi. In questo senso, pare inutile

evidenziare come nessun medico (al di fuori del dr. med. __________) abbia mai

attestato trattarsi per contro di “usura” o di “deterioramento muscolare”. Del

resto, lo stesso dr. __________ indica che il “nesso di causalità dei

pregiudizi alla salute attualmente ancora presenti alla spalla sinistra è … da

ritenere ora solo possibile con questi eventi subiti” (v. perizia 7 marzo 2022

spalla destra, pag. 4), ciò che non permette evidentemente di escludere con

probabilità preponderante la natura infortunistica attuale dei medesimi.” (doc.

I, p. 15 ss.).

Sempre secondo l’avv. RA 1, oltre

ai disturbi alla spalla sinistra, anche quelli che interessano il rachide

cervicale, il piede destro e il polso/gomito sinistro, come

pure le turbe psichiche, costituirebbero una conseguenza dell’uno e/o dell’altro

degli eventi traumatici assicurati presso la CO 1.

In merito alla problematica

oculare, il rappresentante fa valere innanzitutto che, avendo la CO 1

ammesso la relativa stabilizzazione a far tempo dal 28 novembre 2022, il

diritto alle prestazioni dell’assicurato andrebbe pacificamente riconosciuto

perlomeno sino a quella data (e dunque non solo sino al 31 marzo 2022).

D’altro canto, a suo avviso, le

risposte fornite dal dott. __________ non consentirebbero di concludere a

un’estinzione del nesso di causalità naturale tra gli infortuni alla spalla

destra e il danno retinico. In effetti, “(…), il dr. med. __________ avendo

inoppugnabilmente stabilito un nesso di causalità tra gli infortuni e le

problematiche agli occhi, definendole per di più croniche (“in fase

quiescente”), non più curabili (“non sono da aspettarsi miglioramenti

funzionali significativi”) e stabilendo poi che lo status quo ante “non può …

più essere raggiunto”, mentre lo status quo sine addirittura “non è possibile

stabilire” (pag. 11), l’assicurazione non può giustificare in alcun modo la soppressione

della copertura LAINF. (…). Se da un lato dalla corioretinopatia centrale

sierosa, come da qualsiasi altra malattie che ci colpisce, ad un certo punto si

guarisce sparendo i sintomi principali, d’altro lato, come riconosciuto dal dr.

med. __________, la stessa patologia recidivante (diagnosticata al ricorrente,

come descritto in precedenza, ben undici volte!) ha effetti nefasti e

permanenti sulle retine e sulle cornee del ricorrente, al punto che il dr. med.

__________ con rapporto del 19 dicembre 2019 ha attestato che “allo stato

attuale delle conoscenze scientifiche non risulta possibile un miglioramento

della quantità visiva” (doc. S).”.

Inoltre, l’avv. RA 1 contesta che

la capacità visiva dell’assicurato sarebbe determinata, in maniera

preponderante, dal difetto d’ipermetropia residuo, circostanza che

contrasterebbe del resto “… con il fatto che nel 2013, ovvero qualche anno prima

di sottoporsi al più volte menzionato intervento refrattivo LASIK (eseguito nel

2015), allorquando era “ipermetrope elevato”, il visus misurato era di “10/10”

per entrambi gli occhi (doc. T). Ciò che attesta incontrovertibilmente il fatto

che l’ipermetropia non ha, a dispetto di quanto riportato dal perito

oftalmologo, alcun influsso sulla capacità visiva.”.

Infine, sempre secondo il

patrocinatore, al momento in cui la richiesta perizia giudiziaria dimostrerà

che “lo status quo ante vel sine è stato nel frattempo raggiunto”, al ricorrente

andrebbe riconosciuta un’IMI complessiva del 50% (“Di per sé, la

corioretinopatia centrale sierosa non è prevista alla tabella 11 “menomazione

dell’integrità da lesioni oculari”, ma partendo dal presupposto che

potenzialmente potrebbe portare il ricorrente a gravissimi danni ad entrambi

gli occhi, posto come il caso peggiore della perdita della vista da un lato

associata ad ulteriori problematiche oculari corrisponderebbe ad una

menomazione dell’integrità del 35% per ogni occhio, sarebbe ragionevole

considerare un grado complessivo del 50%.”) (doc. I, p. 18 ss.).

Nel contesto della discussione

riguardante i disturbi concernenti la spalla destra, la cui origine

infortunistica non viene come detto messa in dubbio, il rappresentante

dell’insorgente rimprovera all’amministrazione di aver omesso di prendere in

considerazione il danno alla salute infortunistico nella sua globalità, e

meglio la spalla destra “congelata”, la limitazione funzionale della spalla

sinistra con capsulite retrattile, i disturbi interessanti il polso sinistro,

il gomito sinistro e il rachide cervicale, la problematica visiva, quella

concernente il piede destro e le turbe psichiche, ciò che giustificherebbe, a

suo avviso, una decurtazione del 25% sul reddito statistico da invalido ritenuto

nella decisione impugnata (che sarebbe dunque pari a fr. 49'684.35).

A proposito del reddito da valido

ritenuto dall’assicuratore resistente, l’avv. RA 1 ne contesta l’entità, tenuto

conto che, al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio alla spalla

destra, l’assicurato sarebbe stato “… in procinto di assumere la carica di

“responsabile della logistica, gestione delle richieste-rilascio permessi di

lavoro e tesserini di legittimazione degli agenti assunti, procacciatore di

affari e agente di sicurezza sul campo (con funzioni di gestione del personale

in loco)” presso la medesima __________, ciò che avrebbe comportato un forte

aumento del suo stipendio: si parlava in effetti a quel tempo di uno stipendio lordo

di almeno CHF 5'500.00 per 13 mensilità, più rimborsi per spese per l’utilizzo

dell’auto privata, provvigioni del 5% sui contratti da lui acquisiti, oltre ad

eventuali bonus a fine anno (doc. R).”, ragione per la quale il reddito senza

invalidità andrebbe stabilito in applicazione dei “dati statistici relativi

alla categoria 77, 79-82 (attività amministrative e servizio di supporto,

applicata proprio per un caso di un agente di sicurezza nella sentenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni del 22 settembre 2020, incarto n. 32.2020.16),

livello 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in un

ambito specifico), settore maschile, prendendo quindi in considerazione un

salario mensile lordo pari a CHF 6'599.00 (peraltro in linea con quanto avrebbe

percepito il signor RI 1 a far tempo dal 1° gennaio 2017, doc. R). Riportando

poi questo dato su 41.7 ore settimanali per un tasso d’attività del 100%, si

ottiene un salario annuale di complessivi CHF 82'553.50, che adattati

all’evoluzione dei salari dà un reddito da valido di CHF 83'093.55 (2020: 107.0

/ 2022: 107.7).”.

Il patrocinatore del ricorrente

pretende quindi l’assegnazione di una rendita d’invalidità del 40% (cfr. doc.

I, p. 12 ss.).

1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto.

In particolare, trattandosi della

spalla sinistra, l’amministrazione sostiene che i relativi disturbi non

avrebbero in realtà dovuto essere assunti ab initio, poiché gli eventi

annunciati del 12 gennaio 2021, 9 marzo 2021, 10 ottobre 2022 e 20 ottobre

2022, non sarebbero coperti dalla polizza LAINF in questione, non essendo più

il datore di lavoro assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 a contare

dal 31 dicembre 2020. I disturbi in discussione non andrebbero parimenti a

carico dell’assicuratore convenuto considerata l’assenza di un infortunio ai

sensi di legge e di una lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF

(doc. VII, p. 5 ss.).

In merito all’entità del reddito

da valido, l’istituto resistente fa valere che il preteso avanzamento

professionale dell’assicurato non sarebbe stato dimostrato a sufficienza, “…,

considerando il suo curriculum vitae, la lunga storia medica in generale (cfr.

doc. 798, 99, 100, 463 ed incarto AI) e in particolare che prima dell’evento in

questione era nuovamente inabile per un periodo molto prolungato e ha potuto

rientrare al lavoro soltanto poco prima di firmare la lettera d’intenti, che

una tale dichiarazione in ambito lavorativo è di per sé qualcosa di insolito ed

infine che la promessa della nuova funzione e l’aumento dello stipendio di tale

importo (aumento da CHF 42'000 a CHF 71'500) risultano poco credibili (…)” (doc.

I, p. 17 s.).

1.7. Con la replica del 21 novembre

2023, l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie pretese, prendendo posizione

in merito agli argomenti che la CO 1 ha sviluppato nell’allegato di risposta

(cfr. doc. XIII).

La duplica dell’assicuratore

resistente è datata 27 dicembre 2023 (doc. XVII).

1.8. L’11 gennaio 2024, il patrocinatore

del ricorrente ha prodotto copia delle motivazioni relative alla decisione di

attribuzione di rendita emanata nel frattempo dall’UAI (doc. XIX + allegato).

In data 23 gennaio 2024, la CO 1

ha informato il TCA di non avere osservazioni da formulare in proposito (doc.

XXI).

1.9. Il 29 febbraio 2024, questa Corte

ha richiamato dall’UAI l’incarto completo riguardante RI 1 (doc. XXIII).

L’incarto è pervenuto il 6 marzo

2024 (doc. XXIV 1).

Alle parti è stato concesso di

prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni (doc. XXV). Entrambe

sono rimaste inattive.

1.10. In data 8 aprile 2024, il TCA ha

chiesto all’amministrazione di prendere posizione in merito alle obiezioni

sollevate dal rappresentante dell’insorgente alle pagine 4 e 5 dell’allegato di

replica, come pure di comunicare a partire da quando la __________ avrebbe cessato

di pagarle i premi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

(doc. XXVI).

La risposta della CO 1 (con

acclusa la relativa documentazione) è pervenuta il 19 aprile 2024 (doc. XXVII +

allegati).

L’avv. RA 1 si è pronunciato al

riguardo in data 25 aprile 2024 (doc. XXIX).

considerato in diritto

2.1. Obbligo a prestazioni della CO

1 in relazione ai disturbi alla spalla sinistra.

2.1.1. In concreto, con la decisione

formale del 24 giugno 2021, l’assicuratore LAINF resistente non si è

pronunciato in merito al proprio obbligo a prestazioni relativo ai disturbi

alla spalla sinistra (cfr. supra, consid. 1.4.).

Con la decisione su opposizione

del 30 maggio 2023, a proposito di quella parte del corpo, la CO 1 ha sostenuto

che l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine al più tardi il 7

marzo 2022, data della valutazione da parte del dott. __________ (cfr. supra,

consid. 1.4.).

In sede di risposta di causa,

trattandosi sempre della spalla sinistra, l’amministrazione ha fatto valere in

primo luogo che per gli eventi occorsi negli anni 2021/2022 non vi sarebbe in

realtà copertura assicurativa in quanto la polizza stipulata dalla __________

sarebbe stata validamente disdetta con effetto al 31 dicembre 2020, in

subordine che gli eventi annunciati non costituirebbero un infortunio ai sensi

di legge né sarebbero assumibili a titolo di lesione parificata ai postumi

d’infortunio, nonché in via ancor più subordinata, facendo capo al parere del

proprio consulente medico, che lo status quo sine è stato raggiunto a

contare dal 7 marzo 2022 (cfr. doc. VII, p. 7 ss.).

Da parte sua, per quanto concerne

la pretesa assenza di copertura assicurativa, il patrocinatore del ricorrente

obietta in particolare che l’assicuratore non avrebbe fornito la prova che la

lettera di disdetta del 24 settembre 2020 sarebbe stata effettivamente ricevuta

dal suo destinatario, la ditta __________ (doc. XIII, p. 4 s.).

A proposito della pretesa inesistenza

di un infortunio ex art. 4 LPGA, l’avv. RA 1 sottolinea, da un lato, che il

figlio dell’assicurato è affetto da un disturbo dello spettro autistico, ciò

che lo rende “soggetto a movimenti bruschi, improvvisi e inaspettati” e,

dall’altro, che il ricorrente, a causa della problematica alla spalla destra, è

stato costretto a utilizzare il solo arto superiore sinistro, cosicché all’origine

del danno alla salute in discussione vi sarebbe pacificamente un “fatto causale

esterno straordinario” (doc. XIII, p. 5 s.).

In merito alla pretesa assenza di

una lesione parificata, il rappresentante contesta sia che l’insorgente non

sarebbe portatore di lesioni previste dall’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2

LAINF (doc. XIII, p. 8: “… le predette certificazioni mediche convergono sul

fatto che si sia trattato di episodi di natura traumatica che hanno portato a

(sub)lussazioni, a lacerazioni, a lesioni, a rotture e a fissurazioni, le quali

rientrano tutte nella lista – non esaustiva – di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF.”)

sia che le lesioni sarebbero imputabili prevalentemente a usura o a malattia

(doc. XIII, p. 8 ss.).

Infine, riguardo al preteso raggiungimento

dello status quo sine, l’avv. RA 1 fa valere che “… avendo il dr. med. __________

prima e il dr. med. __________ poi stabilito rispettivamente che le

problematiche alla spalla sinistra sono in nesso di causalità naturale e

adeguato con quelle – di natura infortunistica – la spalla destra e che le due

spalle hanno le medesime problematiche, non avendo di contro clinicamente

accertato il dr. med. __________ l’esistenza di una usura o di una malattia,

non si può che concludere anche per la spalla sinistra come da quest’ultimo

risposto alla domanda 5.3, pag. 5, doc. 666 (spalla destra), vale a dire: “lo

status quo ante vel sine (sia per la spalla destra che per la spalla sinistra,

ndr) non si può più raggiungere.” (doc. XIII, p. 10).

2.1.2. Chiamata ora a pronunciarsi, questa

Corte ritiene innanzitutto che la CO 1 non è legittimata a negare ab initio

(precisato che il relativo diritto a prestazioni è comunque stato ammesso sino

al 6 marzo 2022) la propria responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla

sinistra in ragione di una pretesa assenza di copertura assicurativa degli

eventi accaduti tra il 2021 (12 gennaio e 9 marzo) e il 2022 (20 ottobre).

In effetti, ricordato che la

disdetta di un contratto è un atto giuridico

formatore soggetto a ricezione,

nel senso che esso espleta i propri effetti allorquando entra nella sfera

d’influenza del destinatario, e che la prova della ricezione della disdetta incombe

al suo autore (in caso d’invio raccomandato, egli deve perlomeno dimostrare che

il destinatario ha ricevuto l’invito di ritiro - cfr., fra le tante, la STF 4A_350/2014

del 16

settembre 2014 consid. 2.2),

in concreto l’assicuratore convenuto non ha in

alcun modo dimostrato che la lettera di disdetta del 24 settembre 2020, che

sarebbe stata spedita, secondo quanto indicato sulla lettera medesima, per

raccomandata (cfr. doc. 744), sia stata effettivamente ricevuta dalla __________,

e ciò sebbene gli sia stata concessa la possibilità di farlo (cfr. doc. XXVI e

doc. XXVII).

In questo senso, l’avv. RA 1 può

dunque essere seguito laddove sostiene che “il rapporto contrattuale tra __________

e il datore di lavoro del ricorrente non può ad oggi dirsi assolutamente

disdetto, posto come non disponendo lo scritto di cui al doc. 743 della prova

dell’avvenuto invio, non è comprovato che la disdetta fosse pervenuta al

partner contrattuale al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del periodo

di tre mesi, così come sancito all’art. 10.2 CGA 1/2007 di cui all’art. 804.”

(doc. XXIX).

Sulla scorta di quanto precede,

il TCA deve dunque esaminare qui di seguito se l’amministrazione poteva negare,

sempre ab initio, l’assunzione dei tre eventi che hanno interessato la

spalla sinistra dell’assicurato, per il motivo che essi non sarebbero

costitutivi di un infortunio ai sensi di legge.

2.1.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo della

definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.1.4. Nel caso di specie, il TCA constata

che agli atti non figurano gli annunci formali riguardanti gli eventi del 12

gennaio e 9 marzo 2021 e del 20 ottobre 2022 (cfr., in questo senso, doc. 762,

p. 6: “Va qui ricordato che gli episodi concernenti la spalla sinistra (gennaio

2021 e 10 marzo 2021) non sono mai stati annunciati ufficialmente come

infortuni o ricadute …”).

Le descrizioni degli eventi si

evincono dalle certificazioni agli atti della dott.ssa __________, curante

dell’insorgente e non sono state oggetto di contestazione da parte

dell’assicuratore convenuto.

Nel rapporto del 15 gennaio 2021

si riferimento a un “evento traumatico di prima sublussazione durante un

movimento improvviso e inaspettato del bambino di 16 mesi che stava tenendo in

braccio col solo braccio sinistro (destro inutilizzabile)” (doc. 498).

Nel referto del 10 marzo 2021 si

legge che “questa notte mentre preparava il biberon al bambino (che pesa ca. 13

kg), il bambino si è agitato in braccio e si è ruotato, portando ad

extraruotare la spalla sinistra per tenerlo in braccio, la spalla sinistra l’ha

sentita lussare.” (doc. 539).

Nella certificazione del 25

ottobre 2022, la dott.ssa __________ ha dichiarato che “il 10.10.2022 [in

realtà si tratta del 20.10.2022, n.d.r. – cfr. doc. XIII, p. 5] teneva in

braccio il bambino a sinistra, il bambino giocando si è buttato verso

l’indietro e lui nel movimento di trattenerlo ha sentito dolore alla spalla

sinistra con probabile sublussazione dell’articolazione della spalla.”

(allegato al doc. G).

Al riguardo, il TCA rileva che,

in una sentenza 8C_242/2021 del 2 novembre 2021 consid. 7, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 33, riguardante il caso di una mamma diurna che si era vista

costretta a repentinamente afferrare un bambino di cinque anni e pesante 20 kg che

stava per cadere da una sedia, ciò che le aveva procurato dei dolori al polso

destro, il Tribunale federale ha negato l’esistenza di un infortunio ai sensi

di legge, per il motivo che non vi era stato l’intervento di un fattore esterno

straordinario. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che non esistevano circostanze

eccedenti il quadro di ciò che i genitori (o le madri diurne) che accudiscono

dei bambini piccoli, si trovano a dover affrontare quotidianamente.

Tutto ben considerato, occorre

ritenere che la conclusione a cui è pervenuto il TF nella pronunzia appena

citata, possa trovare applicazione anche nella presente fattispecie. In effetti,

secondo questa Corte, il fatto che un genitore si trovi a dover gestire i

movimenti, anche repentini ed imprevisti, del bambino che tiene in braccio, non

eccede il quadro degli avvenimenti a cui è confrontato quotidianamente un

genitore chiamato ad accudire un figlio in ancor tenera età (qual era appunto __________,

nato nel settembre 2019, al momento in cui sono accaduti i sinistri).

La circostanza che al figlio

dell’assicurato è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico non

consente di per sé di giungere a una diversa soluzione. Dalla valutazione 29

settembre 2021 del dott. __________, spec. FMH in pediatria, emerge segnatamente

che __________ è sì un bambino che non sta mai fermo, ma che non è solito

compiere movimenti inconsueti per l’età (cfr. doc. 673: “Non si rilevano

manierismi. Non ci sono connotazioni di aggressività verso altri o verso sé

stesso.”).

Stante tutto quanto precede, questo

Tribunale considera che nel caso di specie non sia ravvisabile l’intervento di

un fattore esterno straordinario, di modo che gli eventi del 12 gennaio e 9

marzo 2021 e del 20 ottobre 2022 non adempiono gli elementi della

nozione d’infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, così come giustamente rilevato

dall’amministrazione.

2.1.5. Vista la conclusione alla quale il

TCA è pervenuto al precedente considerando, si tratta ora di esaminare se

l’obbligo a prestazioni della CO 1 può essere eventualmente ammesso a titolo di

lesione parificata a infortunio.

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture

(lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco

(lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e),

lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni

del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente

all’usura o a una malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51

(cfr. supra, consid. 2.4), la Corte federale, avuto riguardo

all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una

lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio rende,

comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo

infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e

malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie).

L’apporto della prova liberatoria

presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1

LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio

(art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui

essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla

situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati

dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che

depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura

o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo

un evento iniziale riconoscibile e identificabile (oppure un evento benigno o

anodino: cfr., tra le tante, la STCA 35.2022.6 del 4 aprile 2022, consid. 2.4)

continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo

dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore

contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito

esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia,

ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul tema, si veda pure la STF

8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo

2020 consid. 5.4 e 5.5 (cfr., tra le tante, anche la STCA 35.2022.57 del 3

ottobre 2022, consid. 2.9).

2.1.6. Da quanto esposto al precedente

considerando emerge che, affinché possa essere ammesso un obbligo a prestazioni

fondato sull’art. 6 cpv. 2 LAINF, è necessario che sia provata l’esistenza di

una delle diagnosi esaustivamente elencate dalla disposizione appena citata e

che l’assicuratore non sia stato in grado di dimostrare che il danno alla

salute diagnosticato è imputabile prevalentemente a malattia o a usura.

In concreto, l’istituto

assicuratore nega che i disturbi interessanti la spalla sinistra possano essere

posti a suo carico a titolo di lesione parificata ex art. 6 cpv. 2 LAINF,

facendo essenzialmente capo al parere espresso in proposito del proprio

consulente medico (cfr. doc. VII, p. 7).

Dalle carte processuali si evince

che il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, si è pronunciato in merito

alla problematica riguardante la spalla sinistra, una prima volta con il

rapporto del 7 marzo 2022 (doc. 667).

In quell’occasione, riferendosi

agli esiti dell’artro-RMN del 26 gennaio 2021, egli ha diagnosticato una

limitazione funzionale in impingement cronico con artrosi acromio-clavicolare

senza lesioni transmurali della cuffia rotatoria in sublussazioni articolari

sempre autoridotte, precisando che l’accertamento in questione “è superiore per

quanto riguarda il documentare lesioni trasmurali della cuffia rotatoria mentre

che l’ecografia funzionale è superiore nel visualizzare restringimenti dinamici

dello spazio subacromiale” (da notare in proposito che l’ecografia del 21

gennaio 2021 aveva mostrato un quadro compatibile con una rottura inserzionale

anteriore del sovraspinato, una lacerazione inserzionale del sottoscapolare,

un’instabilità del tendine bicipitale – doc. 509).

Interrogato in merito

all’eziologia dei disturbi diagnosticati, il dott. __________ ha sostenuto

trattarsi di una “conseguenza di usura, movimenti inappropriati ripetitivi

sopra l’orizzontale e quindi deterioramento muscolare della cuffia rotatoria in

predisponente artrosi AC con segni di impingement sub acromiale senza indizi

per rotture transmurali della cuffia rotatoria. Il nesso di causalità dei

pregiudizi alla salute attualmente ancora presenti alla spalla sinistra è

quindi da ritenere ora solo possibile con questi eventi subiti [si trattava

degli eventi occorsi il 12 gennaio e il 9 marzo 2021 – cfr. supra,

consid. 2.1.4.]”.

Il fiduciario dell’assicuratore

ha infine dichiarato raggiunto lo status quo sine a far tempo dal 26

gennaio 2021, data in cui è stata effettuata l’artro-RMN.

Con apprezzamento del 21 novembre

2022, il dott. _________ ha ribadito “la presenza di una lesione non trasmurale

della cuffia rotatoria a gennaio 2021 che de facto all’ecografia del marzo 2021

ha presentato evoluzione ed evidenza a giugno 2021 in evoluzione in capsulite

retrattile funzionale come dalla visita dell’ortopedico Dr. med. __________” e

che un’artro-RMN della spalla è maggiormente affidabile nel documentare lesioni

trasmurali della cuffia dei rotatori (rispetto all’ecografia).

Inoltre, rispondendo a

un’obiezione del patrocinatore dell’assicurato, il medico consulente ha escluso

che vi sia contraddizione “con quanto da me riportato con problematiche

degenerative edematose dell’articolazione acromioclavicolare in impingement

funzionale predisponente e questo tipo di lesioni presenti specialmente in una

spalla costantemente sollecitata nel passato per attività sportive di impatto

in palestra ed ora con movimenti improvvisi inaspettati per accudire al figlio

autistico in posizioni anche inergonomiche.” (doc. 745).

Infine, in data 4 settembre 2023 (cfr.

doc. 774), lo specialista in medicina interna consultato dall’amministrazione

ha innanzitutto negato che, a margine degli eventi 12 gennaio 2021 e 20 ottobre

2022, RI 1 abbia riportato una lesione parificata a infortunio (“No. Una

sublussazione articolare non è una lesione da assumere secondo l’art. 6.2

Lainf”, rispettivamente “No”).

D’altra parte, trattandosi

dell’evento del 9 marzo 2021, egli ha risposto semplicemente “Sì” alle domande

tendenti a sapere se l’insorgente avesse subito una lesione parificata e,

nell’affermativa, se quest’ultima fosse riconducibile prevalentemente a

malattia o a usura.

Infine, il dott. __________ ha

confermato che il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine al più

tardi il 7 marzo 2022 (“Sì, lo confermo”).

2.1.7. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.1.8. Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo

Tribunale ritiene che i referti elaborati dal dott. __________ (cfr. supra,

consid. 2.1.6.) non gli consentano di escludere, con la necessaria

tranquillità, che in concreto possa trovare applicazione il disposto dell’art.

6 cpv. 2 LAINF.

In questo senso, deve essere innanzitutto

ribadito che l’amministrazione non contesta che gli eventi del 12 gennaio e 9

marzo 2021 e del 20 ottobre 2022 siano effettivamente accaduti secondo le

modalità descritte nelle rispettive certificazioni del medico curante

dell’insorgente (cfr. supra, consid. 2.1.4.).

Fatta questa premessa, secondo il

TCA, la valutazione della fattispecie effettuata dal medico fiduciario della CO

1 non soddisfa le condizioni richieste dalla giurisprudenza federale per

attribuire pieno valore probatorio a un rapporto medico (cfr. supra,

consid. 2.1.7.).

Le indicazioni da lui fornite

all’assicuratore resistente appaiono in effetti eccessivamente concise,

talvolta persino apodittiche, in ogni caso superficiali, non essendo corredate

da una sufficiente motivazione medico-scientifica.

In particolare, per quanto

concerne il sinistro del 20 ottobre 2022, il dott. __________ ha negato che in

quell’occasione l’assicurato avrebbe riportato una lesione parificata a

infortunio (verosimilmente a fronte della diagnosi di sublussazione

contenuta nella certificazione 25 ottobre 2022 della dott.ssa __________; si

veda in questo senso la risposta da lui fornita a proposito dell’evento del 12

gennaio 2021 – cfr. supra, consid. 2.1.6.), omettendo tuttavia di pronunciarsi

sugli esiti dell’artro-RMN del 4 novembre 2022, esame che ha oggettivato,

segnatamente, la rottura dei legamenti gleno-omerali superiore e medio (cfr.

doc. CC).

Come tale, il danno alla salute

appena menzionato, non refertato dalla precedente artro-RMN (26 gennaio 2021),

ricade indiscutibilmente sotto la lettera g dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lesioni

dei legamenti”).

Il fiduciario avrebbe quindi

dovuto discuterne l’eziologia, rispondendo finalmente alla questione di sapere se

la causa prevalente è o meno costituita da uno o l’altro degli eventi

annunciati, segnatamente da quello occorso in data 20 ottobre 2022. Nei suoi

apprezzamenti non vi è traccia che ciò sia stato fatto. È persino lecito

dubitare che il dott. __________ fosse a conoscenza dell’accertamento in

questione, visto che nei suoi rapporti 21 novembre 2022 e 4 settembre 2023 non

se ne fa menzione.

Tutto ben considerato, in merito alla questione di sapere se i

disturbi alla spalla sinistra dell’assicurato possano essere posti a carico

della CO 1 a titolo di lesione parificata ex art. 6 cpv. 2 LAINF (anche oltre

il mese di marzo 2022, dato che sino a quel momento l’assicuratore ha

riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni, cfr. supra, consid. 1.4.),

emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi,

circa l’affidabilità dei referti medici sui quali l’istituto resistente ha

fondato la decisione impugnata, dubbi che inducono il TCA a scostarsene.

2.1.9. In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

Fatti

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata (trattandosi

della problematica riguardante la spalla sinistra)

sul solo parere del proprio medico consulente.

Già per le ragioni diffusamente esposte al considerando 2.1.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga

una perizia specialistica esterna (art. 44 LPGA) volta in ultima analisi a

determinare se i disturbi interessanti la spalla sinistra sono a carico della CO 1 (a titolo di lesione parificata) anche oltre il mese di marzo 2022

e, se del caso, a definire la loro incidenza (unitamente agli altri disturbi in

relazione causale con gli eventi da essa assicurati) sulla capacità lavorativa

residua del ricorrente e sull’entità della menomazione dell’integrità.

Stante quanto

precede, considerato che non è dato prevedere quale sarà l’esito del

complemento istruttorio che dovrà essere esperito dall’amministrazione, questo

Tribunale è impossibilitato a pronunciarsi sulle pretese formulate con il

ricorso, in primo luogo su quelle tendenti al riconoscimento di una rendita

d’invalidità (il danno alla spalla sinistra, qualora ne venisse accertata l’eziologia

traumatica, potrebbe avere un’incidenza sulla valutazione dell’esigibilità

lavorativa e, di conseguenza, sulla determinazione del grado dell’invalidità) e

di un’IMI (aggiuntiva).

2.2. A titolo

abbondanziale, e per motivi di economia processuale, il TCA ritiene utile

fornire alcune indicazioni in merito a taluni degli aspetti contestati.

Trattandosi dei disturbi

al

piede destro, al rachide cervicale e al polso/gomito sinistro,

nonché delle turbe psichiche, si costatata che, nonostante gli fossero

stati tempestivamente segnalati (cfr., per esempio, i doc. 655, 656, 660, 673),

l’assicuratore resistente non ha compiuto alcun accertamento in merito alla

diagnosi, alla relativa eziologia e, se del caso, alla stabilizzazione, al

diritto alla rendita e all’IMI (dalle tavole processuali non risulta che al

riguardo abbia interpellato anche soltanto il proprio consulente medico), non pronunciandosi

in proposito né con la decisione formale né con quella su opposizione qui

impugnata.

L’amministrazione è dunque

invitata a porvi rimedio nel contesto della procedura che farà seguito al

presente giudizio, e ciò al fine di evitare che si debba poi procedere a un eventuale

ulteriore rinvio.

Comunque, a proposito della

problematica al piede destro, questa Corte segnala che dal rapporto 3

febbraio 2022 del PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, si evince che l’assicurato è in realtà affetto da un “pes

adductus congenito insieme a un genu varum che ha provocato diverse storte del

retropiede bilateralmente ma soprattutto a destra, lato dove si sente sempre

meno sicuro” e che lo specialista consultato aveva proposto una correzione

della statica mediante lateralizzazione del tuber calcanei e osteotomia di

medializzazione del I. metatarso con abduzione dell’articolazione

metatarso-falangea (allegato all’incarto UAI).

Per quanto riguarda i disturbi al

rachide cervicale, dalla documentazione a disposizione risulta che essi sono

ampiamente preesistenti agli eventi qui in discussione (il primo dei

quali è in effetti accaduto nel dicembre 2016 – cfr. supra, consid.

1.1.).

Ad esempio, dal rapporto 22

agosto 2013 del dott. __________, a quel momento curante, si evince che RI 1

aveva riportato nel settembre 2012 un “trauma distorsivo, colpo di frusta

cervicale” e nel novembre dello stesso anno un “trauma contusivo della

muscolatura paravertebrale cervicale” (allegato all’incarto UAI).

Dal referto 24 maggio 2016 della

Casa di cura __________ emerge che nel novembre 2014 il ricorrente era rimasto

vittima di un “infortunio sul lavoro con trauma distorsivo del rachide

cervicale” e che a dicembre 2015/gennaio 2016 era insorta una “cervicobrachialgia

bilaterale (++ dx)”, poi aggravatasi a seguito di un incidente stradale

avvenuto nell’aprile 2016. Risulta inoltre che una RMN del 25 marzo 2016 aveva

evidenziato la presenza di ernie discali a livello di C3-C4 e C5-C6, come pure

di una protusione a livello di C6-C7 (allegato all’incarto UAI).

Con rapporto del 6 luglio 2016,

la dott.ssa __________, Caposervizio presso il Servizio di neurologia

dell’Ospedale __________, ha diagnosticato delle “cervicalgie croniche su

tensione muscolare paraspinale nucale dopo traumi multipli”, precisando che la

sintomatologia era a suo avviso imputabile all’infortunio occorso nel 2014

(allegato all’incarto UAI).

Considerandi

Dalla STCA 35.2018.82 del 16

dicembre 2019, emanata nel contesto di una vertenza tra l’assicurato e un altro

assicuratore LAINF riguardante l’infortunio del novembre 2014, fondata

essenzialmente sulle risultanze di una perizia giudiziaria pluridisciplinare

elaborata dal __________ nell’ottobre 2019, si evince segnatamente che “dal punto

di vista reumatologico il P., già prima dell’evento infortunistico del

23.11.2014, rispettivamente dopo, è stato vittima di diversi infortuni,

portanti a dolori al rachide cervicale e dorsale attualmente presenti, con

limitazioni funzionali del rachide, attualmente assenti, in presenza di

alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide cervicale; si può dunque

affermare che lo stato di salute del P., per le patologie di pertinenza peritale

reumatologica, è simile a quello immediatamente precedente all’infortunio; lo

status quo sine va considerato raggiunto dopo 6 mesi dall’evento infortunistico

del 23.11.2014, vale a dire il 23.5.2015. Si può anche affermare che lo stato

di salute del P., sempre per le patologie di stretta competenza peritale

reumatologica, corrisponde a quello che avrebbe manifestato prima o dopo,

indipendentemente dall’infortunio, come naturale evoluzione della sua

condizione pregressa. Dal punto di vista neurologico il P. aveva già avuto

prima dell’evento del 23.11.2014 dolori cervicali in seguito ad un trauma

distorsivo avvenuto nel 2012 e poi risolto. Comunque anche in relazione a quel

trauma non si erano verificate lesioni neurologiche maggiori.” (pronunzia

consultabile sul sito sentenze.ti.ch).

Trattandosi dei disturbi

psichici, il TCA segnala che l’indicazione, riportata nella perizia

amministrativa oftalmologica, secondo la quale l’insorgente non avrebbe mai

sofferto di turbe psichiche (cfr. doc. 750, p. 6: “Riferisce (l’assicurato,

n.d.r.) di non aver precedentemente sofferto di problematiche psichiatriche. La

presenza di patologie della sfera psichica era stata esclusa anni orsono

nell’ambito di una perizia, svolta per problematiche che esulano dall’attuale

caso, presso il __________ (n.d.p. documentazione non a disposizione).”), non

corrisponde a verità.

Innanzitutto, già dal rapporto 22

agosto 2013 del dott. __________ risulta che, negli anni 2005/2006, il

ricorrente aveva sofferto di depressione (allegato all’incarto UAI).

D’altra parte, dalla perizia 28

ottobre 2019 del __________, alla base nella sentenza 35.2018.82

precedentemente menzionata, si apprende che, secondo la dott.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, a distanza di circa 6 mesi

dall’infortunio del novembre 2014, RI 1 aveva sviluppato una sindrome da disadattamento

con caratteri disforico-tensivi reattiva a fattori stressanti multipli,

successivamente inquadrata in una sindrome mista ansioso-depressiva. Al momento

della consultazione peritale (primavera 2019), l’assicurato non lamentava ormai

più alcuna sintomatologia psichiatrica. L’esperta giudiziaria ha inoltre

sostenuto che tra la sindrome ansioso depressiva e l’infortunio del 2014 il

nesso di causalità naturale era soltanto possibile, ritenuto che “altre cause

concomitanti hanno giocato un ruolo significativo nell’originare il

disadattamento emotivo in particolare i preesistenti tratti narcisistici di

personalità in un contesto disconfermante con preoccupazioni

economico-professionali e conflittualità interpersonali.” (pronunzia

consultabile sul sito sentenze.ti.ch).

Riguardo ai disturbi visivi,

a proposito dei quali la CO 1 ha stabilito che essi sarebbero soltanto

minimamente riconducibili alle sequele della diagnosticata CRCS (e, pertanto, indirettamente

all’evento infortunistico del dicembre 2016), con la conseguenza che non avrebbero

carattere invalidante e non giustificherebbero l’assegnazione di un’IMI (cfr. doc.

762), è utile rilevare che la perizia del dott. __________, a quel momento

Capoclinica presso la Clinica oftalmologica dell’Ospedale __________ (cfr. doc.

750.

e il relativo complemento di cui al doc. 760), è stata ordinata nel

rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr. doc. 693 e doc. 720).

Ora, in applicazione della

giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probatoria nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti (dei lievi dubbi non

bastano) suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr., fra

le tante, STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi

menzionata).

In questo contesto, va segnalato

che, secondo il Tribunale federale, le perizie amministrative non vanno messe

in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse da

quelle dei medici curanti (cfr. STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

Secondo questa Corte, ciò deve

valere a maggior ragione se le censure a carattere medico nei confronti di una

perizia amministrativa vengono sollevate dal patrocinatore – non medico - del

peritando.

In merito infine al grado

dell’invalidità (e, quindi, al diritto a una rendita), detto che la

valutazione (medica) dell’esigibilità lavorativa dovrà essere oggetto di

ulteriori accertamenti disposti dall’istituto assicuratore resistente, il TCA

osserva, trattandosi della determinazione dell’entità del reddito da valido e

meglio dell’avanzamento professionale preteso dal ricorrente (a suo dire, egli

sarebbe stato in procinto di diventare il responsabile della logistica e della

gestione delle richieste-rilascio permessi di lavoro e tesserini di

legittimazione degli agenti assunti, con adeguamento del suo salario), che

l’unico atto istruttorio compiuto al riguardo dalla CO 1 è stato quello

d’inviare al titolare della __________ una mail contenente delle domande (cfr.

doc. 772), alla quale non è stato dato seguito (cfr. doc. VII, p. 17).

Ora, posto che l’amministratore

unico della ditta risulta reperibile (dalla mail appena citata si evince che il

funzionario incaricato ha persino parlato con lui al telefono [“Dopo averci

sentiti al telefono stamattina …”]; dal relativo estratto RC [consultato il 12

luglio 2024] risulta d’altra parte che l’AU, __________, ha il proprio

domicilio a __________, in __________), l’assicuratore convenuto è invitato a

procedere alla sua audizione personale, in presenza della controparte.

Tale passo istruttorio appare

tanto più necessario se si considera che alla documentazione prodotta dall’avv.

RA 1 in corso di causa (cfr. i doc. GG - II, allegati al doc. XIII), non può

essere negata a priori ogni rilevanza in relazione alla questione di

sapere se è data la prova d’indizi

concreti che l’assicurato avrebbe ottenuto il preteso avanzamento con un aumento corrispondente del proprio

reddito, qualora non fosse divenuto invalido.

Con l’emanazione del presente

giudizio diventa priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto

sospensivo del ricorso.

2.3

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio alla DTF 137 V 210

consid. 7.1 p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente,

rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 3'000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

2.4

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 3'000 (IVA compresa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti