35.2023.56
Discusso obbligo a prestazioni in relazione a disturbi alla spalla sx. Negato infortunio ai sensi di legge. Rinvio atti per approfondire se disturbi debbano venir assunti a titolo di lesione parificata. Indicazioni (non vincolanti) su altri aspetti litigiosi
12 agosto 2024Italiano51 min
Già per le ragioni diffusamente esposte al considerando 2.1.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.56
mm
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 maggio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 22 dicembre 2016, RI 1,
nato nel 1977, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di
agente di sicurezza e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) è intervenuto per sedare una rissa
tra due persone e ha riportato un trauma distorsivo alla spalla destra
in “probabile pregressa lesione della cuffia dei rotatori” (doc. 6).
L’esame di RMN del 20 gennaio
2017 ha evidenziato la presenza di una fissurazione del labbro glenoideo
posteriore e delle modeste note di entesopatia del tendine del muscolo
sovraspinato (doc. 26).
Nel mese di maggio 2017,
l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico di sutura della
cuffia rotatoria e di acromioplastica (doc. 79).
Il 24 settembre 2018 si è resa
necessaria una nuova operazione in ragione di una recidiva di lesione della
cuffia dei rotatori (doc. 220).
Il caso è stato assunto
dall’istituto assicuratore che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
Contestualmente alle cure per la
spalla destra, a contare dal febbraio 2017, sono insorti dei disturbi visivi
che sono stati inquadrati nella diagnosi di retinopatia sierosa centrale
bilaterale (cfr. doc. 30 e doc. 46), relativamente alla quale la CO 1 ha riconosciuto
la propria responsabilità a titolo di ricaduta dell’evento del dicembre 2016.
Quest’ultima problematica è stata
oggetto di numerose recidive, documentate negli atti di causa.
1.2. Il 26 dicembre 2018, l’assicurato è
accidentalmente caduto dalle scale e ha lamentato una lussazione della spalla destra,
autoridotta grazie all’aiuto della madre (cfr. doc. 235, doc. 267 e doc. 591).
L’artro-RMN della spalla destra
del 19 febbraio 2019 ha posto in luce una lieve tendinopatia del sovraspinato,
un’alterazione del labbro glenoidale posteriore compatibile con una lesione,
nonché la rottura subtotale del legamento gleno-omerale superiore e totale del
legamento gleno-omerale medio associata a traumatismo capsulare (doc. 242).
In data 8 aprile 2019 ha quindi
avuto luogo un ulteriore intervento artroscopico con riparazione
capsulo-labbrale e bursectomia (doc. 255), per il quale l’amministrazione ha
accordato il proprio benestare (doc. 247).
Da segnalare che dalle carte
processuali emerge che nel mese di giugno 2020 (20 giugno 2020 – doc. I, p. 6) RI
1 ha riportato, cadendo, una nuova lussazione della spalla destra, pure
autoridotta (doc. 442).
L’esame di artro-risonanza
magnetica del 28 agosto 2020 ha mostrato una leggera tendinopatia del sovraspinato
con una piccola lesione parziale articolare e una lesione del labbro posteriore
(doc. 469).
1.3. Nel corso del mese di gennaio 2021,
il medico curante specialista dell’assicurato ha segnalato la recente
apparizione di dolori alla spalla sinistra, oltre che al gomito e polso
omolaterale (doc. 503).
Un esame di risonanza magnetica
effettuato il 26 gennaio 2021 ha evidenziato delle alterazioni edematose
dell’articolazione acromio-clavicolare e una leggera tendinopatia del
sovraspinato senza lesioni (doc. 517).
Al riguardo, l’assicurato ha
dichiarato di aver subito all’inizio di gennaio 2021 (il 12 gennaio 2021
secondo quanto indicato al doc. I, p. 6) un primo episodio di sublussazione
della spalla sinistra, al quale ne sono succeduti altri provocati
dall’instabilità dell’articolazione (cfr. doc. 534 e doc. I, p. 6 s.).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 giugno 2021, la CO
1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 19 febbraio 2019
per i disturbi alla spalla destra, rispettivamente dal 26 aprile 2021 per la
problematica oftalmologica, ritenuto che dopo quelle date i danni alla salute
in questione non avrebbero più costituito una conseguenza naturale
dell’infortunio del 22 dicembre 2016. L’assicuratore ha comunque corrisposto
indennità giornaliere del 100% fino al 31 maggio 2021, rinunciando peraltro a
pretendere il rimborso dei costi di cura assunti nel frattempo (doc. 580).
In data 20 agosto 2021, RI 1,
patrocinato dall’avv. RA 1, si è opposto al provvedimento appena citato,
postulando il ripristino del diritto all’indennità giornaliera con effetto
retroattivo al 25 aprile 2021 per la problematica oftalmologica e al 18
febbraio 2019 per la problematica alla spalla destra (doc. 589).
Con decisione emanata il 30
maggio 2023, l’amministrazione ha respinto l’opposizione.
A proposito della spalla
sinistra, l’istituto assicuratore ha stabilito che l’assicurato ha
raggiunto lo status quo sine al più tardi il 7 marzo 2022, data della
valutazione da parte del dott. __________ (doc. 762, p. 6 ss.).
Trattandosi dei disturbi
visivi, la CO 1 ha sostenuto che essi sono da imputare, principalmente,
all’ipermetropia e ad alterazioni della superficie corneale dopo chirurgia
refrattiva e, in misura minore, ai postumi della corioretinopatia centrale
sierosa (CRCS) e, dunque, (indirettamente) all’evento infortunistico del
dicembre 2016. Per rapporto a quest’ultima patologia, l’assicuratore ha
dichiarato lo stato di salute stabilizzato al più tardi al momento del consulto
peritale presso il dott. __________ (28 novembre 2022), ne ha negato il
carattere invalidante e ha rifiutato l’assegnazione di un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 762, p. 8 ss.).
Per quanto concerne infine la spalla
destra, ai cui disturbi è stata riconosciuta l’eziologia infortunistica,
l’amministrazione ne ha dichiarato stabilizzato lo stato al più tardi a far
tempo dalla fine di marzo 2022 (da precisare che, per il periodo 1° giugno 2021
– 31 marzo 2022, la CO 1 ha pagato i costi di cura e indennità giornaliere
corrispondenti a una totale inabilità lavorativa), ha dichiarato l’assicurato
totalmente inabile nella sua precedente professione di agente di sicurezza ma
in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività
sostitutive adeguate e, dopo raffronto dei redditi, negato il diritto a una
rendita d’invalidità, come pure ha assegnato un’IMI del 20% (doc. 762, p. 11
ss.).
1.5. Con tempestivo ricorso, RI 1,
sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 sia condannata a
ripristinare il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) dal 1° aprile 2022 fino ad almeno il 30 novembre 2022, a
riconoscergli una rendita d’invalidità del 40%, come pure un’IMI del 20% per la
menomazione alla spalla sinistra e del 50% per quella agli occhi.
Per quanto riguarda la spalla
sinistra, il patrocinatore dell’assicurato rimprovera in sostanza all’amministrazione
di aver consultato su questo specifico aspetto unicamente il proprio consulente
medico, il cui parere si troverebbe del resto in contrasto con la restante
documentazione medica agli atti, in base alla quale “…, senza gli eventi
traumatici (riconosciuti come tali persino dal Dr. med. __________), alla
spalla destra, il ricorrente non avrebbe patito le problematiche alla spalla
sinistra, essendo dunque anch’esse – a loro volta e già solo per questo – di natura
infortunistica. Natura peraltro definitivamente comprovata dal fatto che i
predetti medici attestano convergentemente da un lato che le due spalle
presentano le medesime problematiche e che le stesse sono da ricondursi a
episodi sublussativi o addirittura lussativi. In questo senso, pare inutile
evidenziare come nessun medico (al di fuori del dr. med. __________) abbia mai
attestato trattarsi per contro di “usura” o di “deterioramento muscolare”. Del
resto, lo stesso dr. __________ indica che il “nesso di causalità dei
pregiudizi alla salute attualmente ancora presenti alla spalla sinistra è … da
ritenere ora solo possibile con questi eventi subiti” (v. perizia 7 marzo 2022
spalla destra, pag. 4), ciò che non permette evidentemente di escludere con
probabilità preponderante la natura infortunistica attuale dei medesimi.” (doc.
I, p. 15 ss.).
Sempre secondo l’avv. RA 1, oltre
ai disturbi alla spalla sinistra, anche quelli che interessano il rachide
cervicale, il piede destro e il polso/gomito sinistro, come
pure le turbe psichiche, costituirebbero una conseguenza dell’uno e/o dell’altro
degli eventi traumatici assicurati presso la CO 1.
In merito alla problematica
oculare, il rappresentante fa valere innanzitutto che, avendo la CO 1
ammesso la relativa stabilizzazione a far tempo dal 28 novembre 2022, il
diritto alle prestazioni dell’assicurato andrebbe pacificamente riconosciuto
perlomeno sino a quella data (e dunque non solo sino al 31 marzo 2022).
D’altro canto, a suo avviso, le
risposte fornite dal dott. __________ non consentirebbero di concludere a
un’estinzione del nesso di causalità naturale tra gli infortuni alla spalla
destra e il danno retinico. In effetti, “(…), il dr. med. __________ avendo
inoppugnabilmente stabilito un nesso di causalità tra gli infortuni e le
problematiche agli occhi, definendole per di più croniche (“in fase
quiescente”), non più curabili (“non sono da aspettarsi miglioramenti
funzionali significativi”) e stabilendo poi che lo status quo ante “non può …
più essere raggiunto”, mentre lo status quo sine addirittura “non è possibile
stabilire” (pag. 11), l’assicurazione non può giustificare in alcun modo la soppressione
della copertura LAINF. (…). Se da un lato dalla corioretinopatia centrale
sierosa, come da qualsiasi altra malattie che ci colpisce, ad un certo punto si
guarisce sparendo i sintomi principali, d’altro lato, come riconosciuto dal dr.
med. __________, la stessa patologia recidivante (diagnosticata al ricorrente,
come descritto in precedenza, ben undici volte!) ha effetti nefasti e
permanenti sulle retine e sulle cornee del ricorrente, al punto che il dr. med.
__________ con rapporto del 19 dicembre 2019 ha attestato che “allo stato
attuale delle conoscenze scientifiche non risulta possibile un miglioramento
della quantità visiva” (doc. S).”.
Inoltre, l’avv. RA 1 contesta che
la capacità visiva dell’assicurato sarebbe determinata, in maniera
preponderante, dal difetto d’ipermetropia residuo, circostanza che
contrasterebbe del resto “… con il fatto che nel 2013, ovvero qualche anno prima
di sottoporsi al più volte menzionato intervento refrattivo LASIK (eseguito nel
2015), allorquando era “ipermetrope elevato”, il visus misurato era di “10/10”
per entrambi gli occhi (doc. T). Ciò che attesta incontrovertibilmente il fatto
che l’ipermetropia non ha, a dispetto di quanto riportato dal perito
oftalmologo, alcun influsso sulla capacità visiva.”.
Infine, sempre secondo il
patrocinatore, al momento in cui la richiesta perizia giudiziaria dimostrerà
che “lo status quo ante vel sine è stato nel frattempo raggiunto”, al ricorrente
andrebbe riconosciuta un’IMI complessiva del 50% (“Di per sé, la
corioretinopatia centrale sierosa non è prevista alla tabella 11 “menomazione
dell’integrità da lesioni oculari”, ma partendo dal presupposto che
potenzialmente potrebbe portare il ricorrente a gravissimi danni ad entrambi
gli occhi, posto come il caso peggiore della perdita della vista da un lato
associata ad ulteriori problematiche oculari corrisponderebbe ad una
menomazione dell’integrità del 35% per ogni occhio, sarebbe ragionevole
considerare un grado complessivo del 50%.”) (doc. I, p. 18 ss.).
Nel contesto della discussione
riguardante i disturbi concernenti la spalla destra, la cui origine
infortunistica non viene come detto messa in dubbio, il rappresentante
dell’insorgente rimprovera all’amministrazione di aver omesso di prendere in
considerazione il danno alla salute infortunistico nella sua globalità, e
meglio la spalla destra “congelata”, la limitazione funzionale della spalla
sinistra con capsulite retrattile, i disturbi interessanti il polso sinistro,
il gomito sinistro e il rachide cervicale, la problematica visiva, quella
concernente il piede destro e le turbe psichiche, ciò che giustificherebbe, a
suo avviso, una decurtazione del 25% sul reddito statistico da invalido ritenuto
nella decisione impugnata (che sarebbe dunque pari a fr. 49'684.35).
A proposito del reddito da valido
ritenuto dall’assicuratore resistente, l’avv. RA 1 ne contesta l’entità, tenuto
conto che, al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio alla spalla
destra, l’assicurato sarebbe stato “… in procinto di assumere la carica di
“responsabile della logistica, gestione delle richieste-rilascio permessi di
lavoro e tesserini di legittimazione degli agenti assunti, procacciatore di
affari e agente di sicurezza sul campo (con funzioni di gestione del personale
in loco)” presso la medesima __________, ciò che avrebbe comportato un forte
aumento del suo stipendio: si parlava in effetti a quel tempo di uno stipendio lordo
di almeno CHF 5'500.00 per 13 mensilità, più rimborsi per spese per l’utilizzo
dell’auto privata, provvigioni del 5% sui contratti da lui acquisiti, oltre ad
eventuali bonus a fine anno (doc. R).”, ragione per la quale il reddito senza
invalidità andrebbe stabilito in applicazione dei “dati statistici relativi
alla categoria 77, 79-82 (attività amministrative e servizio di supporto,
applicata proprio per un caso di un agente di sicurezza nella sentenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del 22 settembre 2020, incarto n. 32.2020.16),
livello 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in un
ambito specifico), settore maschile, prendendo quindi in considerazione un
salario mensile lordo pari a CHF 6'599.00 (peraltro in linea con quanto avrebbe
percepito il signor RI 1 a far tempo dal 1° gennaio 2017, doc. R). Riportando
poi questo dato su 41.7 ore settimanali per un tasso d’attività del 100%, si
ottiene un salario annuale di complessivi CHF 82'553.50, che adattati
all’evoluzione dei salari dà un reddito da valido di CHF 83'093.55 (2020: 107.0
/ 2022: 107.7).”.
Il patrocinatore del ricorrente
pretende quindi l’assegnazione di una rendita d’invalidità del 40% (cfr. doc.
I, p. 12 ss.).
1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto.
In particolare, trattandosi della
spalla sinistra, l’amministrazione sostiene che i relativi disturbi non
avrebbero in realtà dovuto essere assunti ab initio, poiché gli eventi
annunciati del 12 gennaio 2021, 9 marzo 2021, 10 ottobre 2022 e 20 ottobre
2022, non sarebbero coperti dalla polizza LAINF in questione, non essendo più
il datore di lavoro assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 a contare
dal 31 dicembre 2020. I disturbi in discussione non andrebbero parimenti a
carico dell’assicuratore convenuto considerata l’assenza di un infortunio ai
sensi di legge e di una lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF
(doc. VII, p. 5 ss.).
In merito all’entità del reddito
da valido, l’istituto resistente fa valere che il preteso avanzamento
professionale dell’assicurato non sarebbe stato dimostrato a sufficienza, “…,
considerando il suo curriculum vitae, la lunga storia medica in generale (cfr.
doc. 798, 99, 100, 463 ed incarto AI) e in particolare che prima dell’evento in
questione era nuovamente inabile per un periodo molto prolungato e ha potuto
rientrare al lavoro soltanto poco prima di firmare la lettera d’intenti, che
una tale dichiarazione in ambito lavorativo è di per sé qualcosa di insolito ed
infine che la promessa della nuova funzione e l’aumento dello stipendio di tale
importo (aumento da CHF 42'000 a CHF 71'500) risultano poco credibili (…)” (doc.
I, p. 17 s.).
1.7. Con la replica del 21 novembre
2023, l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie pretese, prendendo posizione
in merito agli argomenti che la CO 1 ha sviluppato nell’allegato di risposta
(cfr. doc. XIII).
La duplica dell’assicuratore
resistente è datata 27 dicembre 2023 (doc. XVII).
1.8. L’11 gennaio 2024, il patrocinatore
del ricorrente ha prodotto copia delle motivazioni relative alla decisione di
attribuzione di rendita emanata nel frattempo dall’UAI (doc. XIX + allegato).
In data 23 gennaio 2024, la CO 1
ha informato il TCA di non avere osservazioni da formulare in proposito (doc.
XXI).
1.9. Il 29 febbraio 2024, questa Corte
ha richiamato dall’UAI l’incarto completo riguardante RI 1 (doc. XXIII).
L’incarto è pervenuto il 6 marzo
2024 (doc. XXIV 1).
Alle parti è stato concesso di
prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni (doc. XXV). Entrambe
sono rimaste inattive.
1.10. In data 8 aprile 2024, il TCA ha
chiesto all’amministrazione di prendere posizione in merito alle obiezioni
sollevate dal rappresentante dell’insorgente alle pagine 4 e 5 dell’allegato di
replica, come pure di comunicare a partire da quando la __________ avrebbe cessato
di pagarle i premi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
(doc. XXVI).
La risposta della CO 1 (con
acclusa la relativa documentazione) è pervenuta il 19 aprile 2024 (doc. XXVII +
allegati).
L’avv. RA 1 si è pronunciato al
riguardo in data 25 aprile 2024 (doc. XXIX).
considerato in diritto
2.1. Obbligo a prestazioni della CO
1 in relazione ai disturbi alla spalla sinistra.
2.1.1. In concreto, con la decisione
formale del 24 giugno 2021, l’assicuratore LAINF resistente non si è
pronunciato in merito al proprio obbligo a prestazioni relativo ai disturbi
alla spalla sinistra (cfr. supra, consid. 1.4.).
Con la decisione su opposizione
del 30 maggio 2023, a proposito di quella parte del corpo, la CO 1 ha sostenuto
che l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine al più tardi il 7
marzo 2022, data della valutazione da parte del dott. __________ (cfr. supra,
consid. 1.4.).
In sede di risposta di causa,
trattandosi sempre della spalla sinistra, l’amministrazione ha fatto valere in
primo luogo che per gli eventi occorsi negli anni 2021/2022 non vi sarebbe in
realtà copertura assicurativa in quanto la polizza stipulata dalla __________
sarebbe stata validamente disdetta con effetto al 31 dicembre 2020, in
subordine che gli eventi annunciati non costituirebbero un infortunio ai sensi
di legge né sarebbero assumibili a titolo di lesione parificata ai postumi
d’infortunio, nonché in via ancor più subordinata, facendo capo al parere del
proprio consulente medico, che lo status quo sine è stato raggiunto a
contare dal 7 marzo 2022 (cfr. doc. VII, p. 7 ss.).
Da parte sua, per quanto concerne
la pretesa assenza di copertura assicurativa, il patrocinatore del ricorrente
obietta in particolare che l’assicuratore non avrebbe fornito la prova che la
lettera di disdetta del 24 settembre 2020 sarebbe stata effettivamente ricevuta
dal suo destinatario, la ditta __________ (doc. XIII, p. 4 s.).
A proposito della pretesa inesistenza
di un infortunio ex art. 4 LPGA, l’avv. RA 1 sottolinea, da un lato, che il
figlio dell’assicurato è affetto da un disturbo dello spettro autistico, ciò
che lo rende “soggetto a movimenti bruschi, improvvisi e inaspettati” e,
dall’altro, che il ricorrente, a causa della problematica alla spalla destra, è
stato costretto a utilizzare il solo arto superiore sinistro, cosicché all’origine
del danno alla salute in discussione vi sarebbe pacificamente un “fatto causale
esterno straordinario” (doc. XIII, p. 5 s.).
In merito alla pretesa assenza di
una lesione parificata, il rappresentante contesta sia che l’insorgente non
sarebbe portatore di lesioni previste dall’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2
LAINF (doc. XIII, p. 8: “… le predette certificazioni mediche convergono sul
fatto che si sia trattato di episodi di natura traumatica che hanno portato a
(sub)lussazioni, a lacerazioni, a lesioni, a rotture e a fissurazioni, le quali
rientrano tutte nella lista – non esaustiva – di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF.”)
sia che le lesioni sarebbero imputabili prevalentemente a usura o a malattia
(doc. XIII, p. 8 ss.).
Infine, riguardo al preteso raggiungimento
dello status quo sine, l’avv. RA 1 fa valere che “… avendo il dr. med. __________
prima e il dr. med. __________ poi stabilito rispettivamente che le
problematiche alla spalla sinistra sono in nesso di causalità naturale e
adeguato con quelle – di natura infortunistica – la spalla destra e che le due
spalle hanno le medesime problematiche, non avendo di contro clinicamente
accertato il dr. med. __________ l’esistenza di una usura o di una malattia,
non si può che concludere anche per la spalla sinistra come da quest’ultimo
risposto alla domanda 5.3, pag. 5, doc. 666 (spalla destra), vale a dire: “lo
status quo ante vel sine (sia per la spalla destra che per la spalla sinistra,
ndr) non si può più raggiungere.” (doc. XIII, p. 10).
2.1.2. Chiamata ora a pronunciarsi, questa
Corte ritiene innanzitutto che la CO 1 non è legittimata a negare ab initio
(precisato che il relativo diritto a prestazioni è comunque stato ammesso sino
al 6 marzo 2022) la propria responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla
sinistra in ragione di una pretesa assenza di copertura assicurativa degli
eventi accaduti tra il 2021 (12 gennaio e 9 marzo) e il 2022 (20 ottobre).
In effetti, ricordato che la
disdetta di un contratto è un atto giuridico
formatore soggetto a ricezione,
nel senso che esso espleta i propri effetti allorquando entra nella sfera
d’influenza del destinatario, e che la prova della ricezione della disdetta incombe
al suo autore (in caso d’invio raccomandato, egli deve perlomeno dimostrare che
il destinatario ha ricevuto l’invito di ritiro - cfr., fra le tante, la STF 4A_350/2014
del 16
settembre 2014 consid. 2.2),
in concreto l’assicuratore convenuto non ha in
alcun modo dimostrato che la lettera di disdetta del 24 settembre 2020, che
sarebbe stata spedita, secondo quanto indicato sulla lettera medesima, per
raccomandata (cfr. doc. 744), sia stata effettivamente ricevuta dalla __________,
e ciò sebbene gli sia stata concessa la possibilità di farlo (cfr. doc. XXVI e
doc. XXVII).
In questo senso, l’avv. RA 1 può
dunque essere seguito laddove sostiene che “il rapporto contrattuale tra __________
e il datore di lavoro del ricorrente non può ad oggi dirsi assolutamente
disdetto, posto come non disponendo lo scritto di cui al doc. 743 della prova
dell’avvenuto invio, non è comprovato che la disdetta fosse pervenuta al
partner contrattuale al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del periodo
di tre mesi, così come sancito all’art. 10.2 CGA 1/2007 di cui all’art. 804.”
(doc. XXIX).
Sulla scorta di quanto precede,
il TCA deve dunque esaminare qui di seguito se l’amministrazione poteva negare,
sempre ab initio, l’assunzione dei tre eventi che hanno interessato la
spalla sinistra dell’assicurato, per il motivo che essi non sarebbero
costitutivi di un infortunio ai sensi di legge.
2.1.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo della
definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000
U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un
fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si
svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché
si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere.
Da un altro lato, per poter
ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o
incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.1.4. Nel caso di specie, il TCA constata
che agli atti non figurano gli annunci formali riguardanti gli eventi del 12
gennaio e 9 marzo 2021 e del 20 ottobre 2022 (cfr., in questo senso, doc. 762,
p. 6: “Va qui ricordato che gli episodi concernenti la spalla sinistra (gennaio
2021 e 10 marzo 2021) non sono mai stati annunciati ufficialmente come
infortuni o ricadute …”).
Le descrizioni degli eventi si
evincono dalle certificazioni agli atti della dott.ssa __________, curante
dell’insorgente e non sono state oggetto di contestazione da parte
dell’assicuratore convenuto.
Nel rapporto del 15 gennaio 2021
si riferimento a un “evento traumatico di prima sublussazione durante un
movimento improvviso e inaspettato del bambino di 16 mesi che stava tenendo in
braccio col solo braccio sinistro (destro inutilizzabile)” (doc. 498).
Nel referto del 10 marzo 2021 si
legge che “questa notte mentre preparava il biberon al bambino (che pesa ca. 13
kg), il bambino si è agitato in braccio e si è ruotato, portando ad
extraruotare la spalla sinistra per tenerlo in braccio, la spalla sinistra l’ha
sentita lussare.” (doc. 539).
Nella certificazione del 25
ottobre 2022, la dott.ssa __________ ha dichiarato che “il 10.10.2022 [in
realtà si tratta del 20.10.2022, n.d.r. – cfr. doc. XIII, p. 5] teneva in
braccio il bambino a sinistra, il bambino giocando si è buttato verso
l’indietro e lui nel movimento di trattenerlo ha sentito dolore alla spalla
sinistra con probabile sublussazione dell’articolazione della spalla.”
(allegato al doc. G).
Al riguardo, il TCA rileva che,
in una sentenza 8C_242/2021 del 2 novembre 2021 consid. 7, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 33, riguardante il caso di una mamma diurna che si era vista
costretta a repentinamente afferrare un bambino di cinque anni e pesante 20 kg che
stava per cadere da una sedia, ciò che le aveva procurato dei dolori al polso
destro, il Tribunale federale ha negato l’esistenza di un infortunio ai sensi
di legge, per il motivo che non vi era stato l’intervento di un fattore esterno
straordinario. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che non esistevano circostanze
eccedenti il quadro di ciò che i genitori (o le madri diurne) che accudiscono
dei bambini piccoli, si trovano a dover affrontare quotidianamente.
Tutto ben considerato, occorre
ritenere che la conclusione a cui è pervenuto il TF nella pronunzia appena
citata, possa trovare applicazione anche nella presente fattispecie. In effetti,
secondo questa Corte, il fatto che un genitore si trovi a dover gestire i
movimenti, anche repentini ed imprevisti, del bambino che tiene in braccio, non
eccede il quadro degli avvenimenti a cui è confrontato quotidianamente un
genitore chiamato ad accudire un figlio in ancor tenera età (qual era appunto __________,
nato nel settembre 2019, al momento in cui sono accaduti i sinistri).
La circostanza che al figlio
dell’assicurato è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico non
consente di per sé di giungere a una diversa soluzione. Dalla valutazione 29
settembre 2021 del dott. __________, spec. FMH in pediatria, emerge segnatamente
che __________ è sì un bambino che non sta mai fermo, ma che non è solito
compiere movimenti inconsueti per l’età (cfr. doc. 673: “Non si rilevano
manierismi. Non ci sono connotazioni di aggressività verso altri o verso sé
stesso.”).
Stante tutto quanto precede, questo
Tribunale considera che nel caso di specie non sia ravvisabile l’intervento di
un fattore esterno straordinario, di modo che gli eventi del 12 gennaio e 9
marzo 2021 e del 20 ottobre 2022 non adempiono gli elementi della
nozione d’infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, così come giustamente rilevato
dall’amministrazione.
2.1.5. Vista la conclusione alla quale il
TCA è pervenuto al precedente considerando, si tratta ora di esaminare se
l’obbligo a prestazioni della CO 1 può essere eventualmente ammesso a titolo di
lesione parificata a infortunio.
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture
(lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco
(lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e),
lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni
del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente
all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare
che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo
art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51
(cfr. supra, consid. 2.4), la Corte federale, avuto riguardo
all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una
lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a
corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il
grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da
ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)
- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende,
comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo
infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli
infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e
malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie).
L’apporto della prova liberatoria
presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1
LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio
(art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui
essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla
situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati
dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che
depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura
o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo
un evento iniziale riconoscibile e identificabile (oppure un evento benigno o
anodino: cfr., tra le tante, la STCA 35.2022.6 del 4 aprile 2022, consid. 2.4)
continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo
dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore
contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito
esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia,
ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico
dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.
8.6).
La prova che una lesione
corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a
una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore
contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in
nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non
esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne
una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure la STF
8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo
2020 consid. 5.4 e 5.5 (cfr., tra le tante, anche la STCA 35.2022.57 del 3
ottobre 2022, consid. 2.9).
2.1.6. Da quanto esposto al precedente
considerando emerge che, affinché possa essere ammesso un obbligo a prestazioni
fondato sull’art. 6 cpv. 2 LAINF, è necessario che sia provata l’esistenza di
una delle diagnosi esaustivamente elencate dalla disposizione appena citata e
che l’assicuratore non sia stato in grado di dimostrare che il danno alla
salute diagnosticato è imputabile prevalentemente a malattia o a usura.
In concreto, l’istituto
assicuratore nega che i disturbi interessanti la spalla sinistra possano essere
posti a suo carico a titolo di lesione parificata ex art. 6 cpv. 2 LAINF,
facendo essenzialmente capo al parere espresso in proposito del proprio
consulente medico (cfr. doc. VII, p. 7).
Dalle carte processuali si evince
che il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, si è pronunciato in merito
alla problematica riguardante la spalla sinistra, una prima volta con il
rapporto del 7 marzo 2022 (doc. 667).
In quell’occasione, riferendosi
agli esiti dell’artro-RMN del 26 gennaio 2021, egli ha diagnosticato una
limitazione funzionale in impingement cronico con artrosi acromio-clavicolare
senza lesioni transmurali della cuffia rotatoria in sublussazioni articolari
sempre autoridotte, precisando che l’accertamento in questione “è superiore per
quanto riguarda il documentare lesioni trasmurali della cuffia rotatoria mentre
che l’ecografia funzionale è superiore nel visualizzare restringimenti dinamici
dello spazio subacromiale” (da notare in proposito che l’ecografia del 21
gennaio 2021 aveva mostrato un quadro compatibile con una rottura inserzionale
anteriore del sovraspinato, una lacerazione inserzionale del sottoscapolare,
un’instabilità del tendine bicipitale – doc. 509).
Interrogato in merito
all’eziologia dei disturbi diagnosticati, il dott. __________ ha sostenuto
trattarsi di una “conseguenza di usura, movimenti inappropriati ripetitivi
sopra l’orizzontale e quindi deterioramento muscolare della cuffia rotatoria in
predisponente artrosi AC con segni di impingement sub acromiale senza indizi
per rotture transmurali della cuffia rotatoria. Il nesso di causalità dei
pregiudizi alla salute attualmente ancora presenti alla spalla sinistra è
quindi da ritenere ora solo possibile con questi eventi subiti [si trattava
degli eventi occorsi il 12 gennaio e il 9 marzo 2021 – cfr. supra,
consid. 2.1.4.]”.
Il fiduciario dell’assicuratore
ha infine dichiarato raggiunto lo status quo sine a far tempo dal 26
gennaio 2021, data in cui è stata effettuata l’artro-RMN.
Con apprezzamento del 21 novembre
2022, il dott. _________ ha ribadito “la presenza di una lesione non trasmurale
della cuffia rotatoria a gennaio 2021 che de facto all’ecografia del marzo 2021
ha presentato evoluzione ed evidenza a giugno 2021 in evoluzione in capsulite
retrattile funzionale come dalla visita dell’ortopedico Dr. med. __________” e
che un’artro-RMN della spalla è maggiormente affidabile nel documentare lesioni
trasmurali della cuffia dei rotatori (rispetto all’ecografia).
Inoltre, rispondendo a
un’obiezione del patrocinatore dell’assicurato, il medico consulente ha escluso
che vi sia contraddizione “con quanto da me riportato con problematiche
degenerative edematose dell’articolazione acromioclavicolare in impingement
funzionale predisponente e questo tipo di lesioni presenti specialmente in una
spalla costantemente sollecitata nel passato per attività sportive di impatto
in palestra ed ora con movimenti improvvisi inaspettati per accudire al figlio
autistico in posizioni anche inergonomiche.” (doc. 745).
Infine, in data 4 settembre 2023 (cfr.
doc. 774), lo specialista in medicina interna consultato dall’amministrazione
ha innanzitutto negato che, a margine degli eventi 12 gennaio 2021 e 20 ottobre
2022, RI 1 abbia riportato una lesione parificata a infortunio (“No. Una
sublussazione articolare non è una lesione da assumere secondo l’art. 6.2
Lainf”, rispettivamente “No”).
D’altra parte, trattandosi
dell’evento del 9 marzo 2021, egli ha risposto semplicemente “Sì” alle domande
tendenti a sapere se l’insorgente avesse subito una lesione parificata e,
nell’affermativa, se quest’ultima fosse riconducibile prevalentemente a
malattia o a usura.
Infine, il dott. __________ ha
confermato che il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine al più
tardi il 7 marzo 2022 (“Sì, lo confermo”).
2.1.7. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.1.8. Chiamato ora a pronunciarsi,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo
Tribunale ritiene che i referti elaborati dal dott. __________ (cfr. supra,
consid. 2.1.6.) non gli consentano di escludere, con la necessaria
tranquillità, che in concreto possa trovare applicazione il disposto dell’art.
6 cpv. 2 LAINF.
In questo senso, deve essere innanzitutto
ribadito che l’amministrazione non contesta che gli eventi del 12 gennaio e 9
marzo 2021 e del 20 ottobre 2022 siano effettivamente accaduti secondo le
modalità descritte nelle rispettive certificazioni del medico curante
dell’insorgente (cfr. supra, consid. 2.1.4.).
Fatta questa premessa, secondo il
TCA, la valutazione della fattispecie effettuata dal medico fiduciario della CO
1 non soddisfa le condizioni richieste dalla giurisprudenza federale per
attribuire pieno valore probatorio a un rapporto medico (cfr. supra,
consid. 2.1.7.).
Le indicazioni da lui fornite
all’assicuratore resistente appaiono in effetti eccessivamente concise,
talvolta persino apodittiche, in ogni caso superficiali, non essendo corredate
da una sufficiente motivazione medico-scientifica.
In particolare, per quanto
concerne il sinistro del 20 ottobre 2022, il dott. __________ ha negato che in
quell’occasione l’assicurato avrebbe riportato una lesione parificata a
infortunio (verosimilmente a fronte della diagnosi di sublussazione
contenuta nella certificazione 25 ottobre 2022 della dott.ssa __________; si
veda in questo senso la risposta da lui fornita a proposito dell’evento del 12
gennaio 2021 – cfr. supra, consid. 2.1.6.), omettendo tuttavia di pronunciarsi
sugli esiti dell’artro-RMN del 4 novembre 2022, esame che ha oggettivato,
segnatamente, la rottura dei legamenti gleno-omerali superiore e medio (cfr.
doc. CC).
Come tale, il danno alla salute
appena menzionato, non refertato dalla precedente artro-RMN (26 gennaio 2021),
ricade indiscutibilmente sotto la lettera g dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lesioni
dei legamenti”).
Il fiduciario avrebbe quindi
dovuto discuterne l’eziologia, rispondendo finalmente alla questione di sapere se
la causa prevalente è o meno costituita da uno o l’altro degli eventi
annunciati, segnatamente da quello occorso in data 20 ottobre 2022. Nei suoi
apprezzamenti non vi è traccia che ciò sia stato fatto. È persino lecito
dubitare che il dott. __________ fosse a conoscenza dell’accertamento in
questione, visto che nei suoi rapporti 21 novembre 2022 e 4 settembre 2023 non
se ne fa menzione.
Tutto ben considerato, in merito alla questione di sapere se i
disturbi alla spalla sinistra dell’assicurato possano essere posti a carico
della CO 1 a titolo di lesione parificata ex art. 6 cpv. 2 LAINF (anche oltre
il mese di marzo 2022, dato che sino a quel momento l’assicuratore ha
riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni, cfr. supra, consid. 1.4.),
emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi,
circa l’affidabilità dei referti medici sui quali l’istituto resistente ha
fondato la decisione impugnata, dubbi che inducono il TCA a scostarsene.
2.1.9. In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le
seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch
rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
Fatti
S. 471).”
In
una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha
rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale
che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse
l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove
esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del
medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Infine,
con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata (trattandosi
della problematica riguardante la spalla sinistra)
sul solo parere del proprio medico consulente.
Già per le ragioni diffusamente esposte al considerando 2.1.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga
una perizia specialistica esterna (art. 44 LPGA) volta in ultima analisi a
determinare se i disturbi interessanti la spalla sinistra sono a carico della CO 1 (a titolo di lesione parificata) anche oltre il mese di marzo 2022
e, se del caso, a definire la loro incidenza (unitamente agli altri disturbi in
relazione causale con gli eventi da essa assicurati) sulla capacità lavorativa
residua del ricorrente e sull’entità della menomazione dell’integrità.
Stante quanto
precede, considerato che non è dato prevedere quale sarà l’esito del
complemento istruttorio che dovrà essere esperito dall’amministrazione, questo
Tribunale è impossibilitato a pronunciarsi sulle pretese formulate con il
ricorso, in primo luogo su quelle tendenti al riconoscimento di una rendita
d’invalidità (il danno alla spalla sinistra, qualora ne venisse accertata l’eziologia
traumatica, potrebbe avere un’incidenza sulla valutazione dell’esigibilità
lavorativa e, di conseguenza, sulla determinazione del grado dell’invalidità) e
di un’IMI (aggiuntiva).
2.2. A titolo
abbondanziale, e per motivi di economia processuale, il TCA ritiene utile
fornire alcune indicazioni in merito a taluni degli aspetti contestati.
Trattandosi dei disturbi
al
piede destro, al rachide cervicale e al polso/gomito sinistro,
nonché delle turbe psichiche, si costatata che, nonostante gli fossero
stati tempestivamente segnalati (cfr., per esempio, i doc. 655, 656, 660, 673),
l’assicuratore resistente non ha compiuto alcun accertamento in merito alla
diagnosi, alla relativa eziologia e, se del caso, alla stabilizzazione, al
diritto alla rendita e all’IMI (dalle tavole processuali non risulta che al
riguardo abbia interpellato anche soltanto il proprio consulente medico), non pronunciandosi
in proposito né con la decisione formale né con quella su opposizione qui
impugnata.
L’amministrazione è dunque
invitata a porvi rimedio nel contesto della procedura che farà seguito al
presente giudizio, e ciò al fine di evitare che si debba poi procedere a un eventuale
ulteriore rinvio.
Comunque, a proposito della
problematica al piede destro, questa Corte segnala che dal rapporto 3
febbraio 2022 del PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, si evince che l’assicurato è in realtà affetto da un “pes
adductus congenito insieme a un genu varum che ha provocato diverse storte del
retropiede bilateralmente ma soprattutto a destra, lato dove si sente sempre
meno sicuro” e che lo specialista consultato aveva proposto una correzione
della statica mediante lateralizzazione del tuber calcanei e osteotomia di
medializzazione del I. metatarso con abduzione dell’articolazione
metatarso-falangea (allegato all’incarto UAI).
Per quanto riguarda i disturbi al
rachide cervicale, dalla documentazione a disposizione risulta che essi sono
ampiamente preesistenti agli eventi qui in discussione (il primo dei
quali è in effetti accaduto nel dicembre 2016 – cfr. supra, consid.
1.1.).
Ad esempio, dal rapporto 22
agosto 2013 del dott. __________, a quel momento curante, si evince che RI 1
aveva riportato nel settembre 2012 un “trauma distorsivo, colpo di frusta
cervicale” e nel novembre dello stesso anno un “trauma contusivo della
muscolatura paravertebrale cervicale” (allegato all’incarto UAI).
Dal referto 24 maggio 2016 della
Casa di cura __________ emerge che nel novembre 2014 il ricorrente era rimasto
vittima di un “infortunio sul lavoro con trauma distorsivo del rachide
cervicale” e che a dicembre 2015/gennaio 2016 era insorta una “cervicobrachialgia
bilaterale (++ dx)”, poi aggravatasi a seguito di un incidente stradale
avvenuto nell’aprile 2016. Risulta inoltre che una RMN del 25 marzo 2016 aveva
evidenziato la presenza di ernie discali a livello di C3-C4 e C5-C6, come pure
di una protusione a livello di C6-C7 (allegato all’incarto UAI).
Con rapporto del 6 luglio 2016,
la dott.ssa __________, Caposervizio presso il Servizio di neurologia
dell’Ospedale __________, ha diagnosticato delle “cervicalgie croniche su
tensione muscolare paraspinale nucale dopo traumi multipli”, precisando che la
sintomatologia era a suo avviso imputabile all’infortunio occorso nel 2014
(allegato all’incarto UAI).
Considerandi
Dalla STCA 35.2018.82 del 16
dicembre 2019, emanata nel contesto di una vertenza tra l’assicurato e un altro
assicuratore LAINF riguardante l’infortunio del novembre 2014, fondata
essenzialmente sulle risultanze di una perizia giudiziaria pluridisciplinare
elaborata dal __________ nell’ottobre 2019, si evince segnatamente che “dal punto
di vista reumatologico il P., già prima dell’evento infortunistico del
23.11.2014, rispettivamente dopo, è stato vittima di diversi infortuni,
portanti a dolori al rachide cervicale e dorsale attualmente presenti, con
limitazioni funzionali del rachide, attualmente assenti, in presenza di
alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide cervicale; si può dunque
affermare che lo stato di salute del P., per le patologie di pertinenza peritale
reumatologica, è simile a quello immediatamente precedente all’infortunio; lo
status quo sine va considerato raggiunto dopo 6 mesi dall’evento infortunistico
del 23.11.2014, vale a dire il 23.5.2015. Si può anche affermare che lo stato
di salute del P., sempre per le patologie di stretta competenza peritale
reumatologica, corrisponde a quello che avrebbe manifestato prima o dopo,
indipendentemente dall’infortunio, come naturale evoluzione della sua
condizione pregressa. Dal punto di vista neurologico il P. aveva già avuto
prima dell’evento del 23.11.2014 dolori cervicali in seguito ad un trauma
distorsivo avvenuto nel 2012 e poi risolto. Comunque anche in relazione a quel
trauma non si erano verificate lesioni neurologiche maggiori.” (pronunzia
consultabile sul sito sentenze.ti.ch).
Trattandosi dei disturbi
psichici, il TCA segnala che l’indicazione, riportata nella perizia
amministrativa oftalmologica, secondo la quale l’insorgente non avrebbe mai
sofferto di turbe psichiche (cfr. doc. 750, p. 6: “Riferisce (l’assicurato,
n.d.r.) di non aver precedentemente sofferto di problematiche psichiatriche. La
presenza di patologie della sfera psichica era stata esclusa anni orsono
nell’ambito di una perizia, svolta per problematiche che esulano dall’attuale
caso, presso il __________ (n.d.p. documentazione non a disposizione).”), non
corrisponde a verità.
Innanzitutto, già dal rapporto 22
agosto 2013 del dott. __________ risulta che, negli anni 2005/2006, il
ricorrente aveva sofferto di depressione (allegato all’incarto UAI).
D’altra parte, dalla perizia 28
ottobre 2019 del __________, alla base nella sentenza 35.2018.82
precedentemente menzionata, si apprende che, secondo la dott.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, a distanza di circa 6 mesi
dall’infortunio del novembre 2014, RI 1 aveva sviluppato una sindrome da disadattamento
con caratteri disforico-tensivi reattiva a fattori stressanti multipli,
successivamente inquadrata in una sindrome mista ansioso-depressiva. Al momento
della consultazione peritale (primavera 2019), l’assicurato non lamentava ormai
più alcuna sintomatologia psichiatrica. L’esperta giudiziaria ha inoltre
sostenuto che tra la sindrome ansioso depressiva e l’infortunio del 2014 il
nesso di causalità naturale era soltanto possibile, ritenuto che “altre cause
concomitanti hanno giocato un ruolo significativo nell’originare il
disadattamento emotivo in particolare i preesistenti tratti narcisistici di
personalità in un contesto disconfermante con preoccupazioni
economico-professionali e conflittualità interpersonali.” (pronunzia
consultabile sul sito sentenze.ti.ch).
Riguardo ai disturbi visivi,
a proposito dei quali la CO 1 ha stabilito che essi sarebbero soltanto
minimamente riconducibili alle sequele della diagnosticata CRCS (e, pertanto, indirettamente
all’evento infortunistico del dicembre 2016), con la conseguenza che non avrebbero
carattere invalidante e non giustificherebbero l’assegnazione di un’IMI (cfr. doc.
762), è utile rilevare che la perizia del dott. __________, a quel momento
Capoclinica presso la Clinica oftalmologica dell’Ospedale __________ (cfr. doc.
750.
e il relativo complemento di cui al doc. 760), è stata ordinata nel
rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr. doc. 693 e doc. 720).
Ora, in applicazione della
giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni
all’amministrazione hanno piena
forza probatoria nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne
scosta se non in presenza di indizi concreti (dei lievi dubbi non
bastano) suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr., fra
le tante, STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi
menzionata).
In questo contesto, va segnalato
che, secondo il Tribunale federale, le perizie amministrative non vanno messe
in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse da
quelle dei medici curanti (cfr. STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).
Secondo questa Corte, ciò deve
valere a maggior ragione se le censure a carattere medico nei confronti di una
perizia amministrativa vengono sollevate dal patrocinatore – non medico - del
peritando.
In merito infine al grado
dell’invalidità (e, quindi, al diritto a una rendita), detto che la
valutazione (medica) dell’esigibilità lavorativa dovrà essere oggetto di
ulteriori accertamenti disposti dall’istituto assicuratore resistente, il TCA
osserva, trattandosi della determinazione dell’entità del reddito da valido e
meglio dell’avanzamento professionale preteso dal ricorrente (a suo dire, egli
sarebbe stato in procinto di diventare il responsabile della logistica e della
gestione delle richieste-rilascio permessi di lavoro e tesserini di
legittimazione degli agenti assunti, con adeguamento del suo salario), che
l’unico atto istruttorio compiuto al riguardo dalla CO 1 è stato quello
d’inviare al titolare della __________ una mail contenente delle domande (cfr.
doc. 772), alla quale non è stato dato seguito (cfr. doc. VII, p. 17).
Ora, posto che l’amministratore
unico della ditta risulta reperibile (dalla mail appena citata si evince che il
funzionario incaricato ha persino parlato con lui al telefono [“Dopo averci
sentiti al telefono stamattina …”]; dal relativo estratto RC [consultato il 12
luglio 2024] risulta d’altra parte che l’AU, __________, ha il proprio
domicilio a __________, in __________), l’assicuratore convenuto è invitato a
procedere alla sua audizione personale, in presenza della controparte.
Tale passo istruttorio appare
tanto più necessario se si considera che alla documentazione prodotta dall’avv.
RA 1 in corso di causa (cfr. i doc. GG - II, allegati al doc. XIII), non può
essere negata a priori ogni rilevanza in relazione alla questione di
sapere se è data la prova d’indizi
concreti che l’assicurato avrebbe ottenuto il preteso avanzamento con un aumento corrispondente del proprio
reddito, qualora non fosse divenuto invalido.
Con l’emanazione del presente
giudizio diventa priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto
sospensivo del ricorso.
2.3
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio alla DTF 137 V 210
consid. 7.1 p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente,
rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 3'000 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
2.4
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 3'000 (IVA compresa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti