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Decisione

35.2023.58

Decisione con la quale l'assicuratore ha negato la presa a carico dell'evento, inizialmente riconosciuto, rinunciando a richiedere la restituzione delle prestazioni già versate, non può essere confermata. Due valutazioni del medico fiduciario, sugli stessi atti, opposte e contraddittorie

13 novembre 2023Italiano48 min

dr. __________, ha attentamente valutato gli atti e concluso che, secondo la probabilità

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.58

cr

Lugano

13 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 9 febbraio 2022 RI 1, nata

nel 1997, occupata quale impiegata di pulizie presso la ditta __________ – e

perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni professionali e non

professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1) – mentre stava lavorando, nel

trasportare un secchio d’acqua è scivolata dalle scale, picchiando il coccige,

come risulta dall’annuncio di infortunio presentato dal datore di lavoro in

data 11 luglio 2022 (cfr. doc. 1).

L’istituto assicuratore, dopo

avere interpellato il proprio medico di fiducia, con comunicazione “conferma di

prestazioni – inizio diritto all’indennità giornaliera: 9 novembre 2022” del 15

dicembre 2022, ha assunto il caso (cfr. doc. 50) e ha corrisposto regolarmente

le prestazioni di legge.

Da notare, inoltre, che dagli

atti risulta che l’assicurata lavorava anche presso la ditta __________,

agenzia di collocamento e prestito di personale, con sedi a __________, __________

e __________.

1.2. Con decisione formale del 13

febbraio 2023, CO 1, riconsiderando il caso, ha poi rifiutato il diritto a

tutte le prestazioni con effetto immediato, fornendo la seguente motivazione:

" (…) L’evento

del 9 febbraio 2022 è stato annunciato tardivamente quale bagatella. Esso è

datato 11 luglio 2022 ed il datore di lavoro ha precisato che è stato orientato

sull’evento solo in tale data.

Sono seguiti i rapporti medici, dai quali

si è appreso che le investigazioni sullo stato di salute sono iniziate solo in

giugno 2022 e che l’assicurata era sino a quella data asintomatica. Trattandosi

di una bagatella il caso è stato da prassi assunto da CO 1, poiché nulla

lasciava intendere che sarebbe sfociata in seguito nella costellazione che è

poi effettivamente emersa ed alla luce della quale l’accettazione del caso si è

rivelata essere prematura ed addirittura infondata.

In data 11 novembre 2022 ci è pervenuto

l’annuncio di infortunio, essendo iniziata l’inabilità lavorativa. A quel punto

è stata richiesta una valutazione sugli atti, intesa a verificare il nesso di

causalità tra i disturbi alla salute e l’evento preteso. In funzione della

presa di posizione del nostro servizio medico, il caso è stato accettato e

trasmesso dalla nostra direzione regionale allo scrivente ufficio per

l’ulteriore valutazione. Dal canto nostro, abbiamo ritenuto necessario porre

delle domande complementari al sevizio medico; da qui, l’investigazione che

abbiamo avviato, intesa a documentare lo stato di salute anteriore

dell’assicurata.

Allo stato attuale, nulla lascia intendere,

con il grado della probabilità preponderante, che l’evento del 9 febbraio 2022

sia la causa (o anche solo causa parziale) delle lesioni investigate solo da

giugno 2022 e persistenti a tutt’oggi. L’assicurata ha proseguito la sua

attività lavorativa per mesi senza difficoltà, non ha presentato sintomi e non

li ha evocati, quanto (questo: n.d.r.) spiega la mancanza di consultazione di

qualsivoglia medico.

Una lesione acuta dell’osso coccigeo

avrebbe dovuto causare dolori invalidanti nell’immediato, con una deambulazione

limitata ed impossibilità di sedersi. Ciò avrebbe reso inevitabile consultare

un medico ed iniziare quantomeno una terapia analgesica con l’ausilio di

supporti adeguati. Ne sarebbe risultata un’incapacità lavorativa immediata.

A distanza di 7 mesi dalla presunta caduta

del 9 febbraio 2022 dovrebbe presentarsi almeno una callosità che segnali

l’ipercalcificazione durante il processo di consolidazione che dura da 6 a 12

mesi. Per poter risalire ad una chiara data, sarebbe stata necessaria una

risonanza magnetica a breve distanza dall’accaduto, ciò che non è il caso

purtroppo. Infatti, nessun esame strumentale è stato eseguito nell’immediato

seguito dell’evento preteso.

Non è dato a sapere in cosa sia consistito

l’evento del 9 febbraio 2022 e quali lesioni abbia realmente provocato, come

pure se e quale ruolo incisivo abbia assunto nell’evoluzione di un eventuale

stato anteriore. Si ricorda che l’assicurata ha iniziato la sua attività

lavorativa solo il 01 febbraio 2022. Qualsiasi evento anteriore a tale data (di

cui ignoriamo l’esistenza in mancanza della documentazione ufficiale) che abbia

coinvolto direttamente o indirettamente la parte corporale in questione,

costituisce un evento non assicurato ai sensi LAINF, poiché anteriore alla data

d’inizio della copertura assicurativa presso CO 1.

Dal fascicolo sanitario che ci è pervenuto,

emerge ad esempio la prescrizione del 16 marzo 2021 di radiografia e angio-RMN

all’arto superiore destro, di un’ecografia ovarica in luglio 2021, di

un’ecografia addominale il 16 maggio 2022. In assenza di qualsivoglia

documentazione al riguardo, ignoriamo quali eventi abbiano giustificato tali

prescrizioni e se essi abbiano direttamente o indirettamente colpito la zona

del coccige oggetto di investigazioni solo da giugno 2022.

Ne discende che la causa degli attuali

disturbi non è indubbiamente o con il grado della verosimiglianza preponderante

in relazione con l’evento evocato del 9 febbraio 2022 e potrebbe essere in

relazione con qualsiasi altro evento banale anche anteriore al 1° febbraio

2022, dunque fuori dalla copertura LAINF. Non è neanche dato a sapere se i

disturbi evocati rientrino piuttosto nella casistica delle diagnosi secondo la

lista di cui all’art. 6 LAINF; l’assunzione da parte dell’assicurazione LAINF

entrerebbe in linea di conto solo se è provato che la lesione non sia

prevalentemente dovuta ad usura o malattia.

Orbene, in presenza di una notifica tardiva

e di assenza di documentazione medico-radiologica anteriore a febbraio 2022 (e

risalente almeno fino al 2020) ed immediatamente posteriore a tale data, non ci

è consentito neppure procedere con una perizia medica, che possa consentire di

porre luce sulla situazione.

Infine, con diffida del 25 gennaio 2023, le

è stato dato un ulteriore termine per procedere con il completamento della

documentazione dello stato anteriore. Dalle sue ultime comunicazioni dell’8

febbraio 2023 si è ulteriormente rifiutato di fornirci il fascicolo sanitario

con l’attestazione da parte di terzi che trattasi di fascicolo completo;

nessun’altra informazione sullo stato anteriore ci è stata esibita. Riguardo

all’angio-RMN dell’arto superiore destro, prescritta in luglio 2021, ci ha

comunicato che non sarebbe stata eseguita per effetto di guarigione. All’ora

attuale, lei suggerisce a CO 1 di raccogliere autonomamente la documentazione

in Italia mediante la procura che l’assicurata ha finalmente firmato in nostra

vece; ciò, tuttavia, solo dopo che l’abbiamo esortata ad allestire gli atti

personalmente, avendoci lei comunicato che non esiste una sede autorevole alla

quale possiamo rivolgerci.

Visto quanto sopra, si giustifica la

riconsiderazione dell’accettazione del caso ai sensi degli articoli 52a LPGA

che recita “l’assicuratore può sospendere a titolo cautelare il versamento

delle prestazioni se l’assicurato ha violato l’obbligo di notificazione di cui

all’art. 31 capoverso 1, se non ha reagito tempestivamente a una richiesta di

verifica dell’esistenza in vita o dello stato civile oppure se vi è il sospetto

fondato che riceva le prestazioni indebitamente” rispettivamente 53 LPGA, che

recita “l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica riveste una notevole importanza”.

Siamo così costretti a rifiutare tutte le

prestazioni con effetto immediato. Prenda atto che rinunciamo a chiedere la

rifusione di quanto sinora corrisposto. In via del tutto eccezionale, versiamo

l’indennità giornaliera fino alla data odierna. (…)” (Doc. 118)

A fronte delle obiezioni

sollevate in data 15 marzo 2023 dall’assicurata per il tramite di RA 1, suo

rappresentante (cfr. doc. 128), in data 30 maggio 2023 la CO 1 ha integralmente

confermato il contenuto della decisione formale del 13 febbraio 2023 (doc. 138).

1.3. Con tempestivo ricorso del 28

giugno 2023, RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e che venga ripristinato il suo diritto

alle prestazioni in relazione ai disturbi di salute derivanti dall’evento

infortunistico del 9 febbraio 2022.

Sostanzialmente il rappresentante

dell’insorgente ha contestato il modo di agire dell’Istituto assicuratore, il

quale, dopo avere ottenuto una prima valutazione positiva da parte del proprio

medico fiduciario riguardo all’esistenza del nesso causale tra i disturbi fatti

valere dall’assicurata e l’infortunio – e avere, conseguentemente, assunto il

caso – ha, a distanza di pochi giorni e senza che siano subentrate delle novità

di sorta, richiesto allo stesso medico fiduciario, in maniera pretestuosa, una

seconda valutazione, basata sugli stessi atti, sfociata in un esito opposto, in

modo tale da potere riconsiderare la propria assunzione di responsabilità.

L’insorgente ha evidenziato come

tale modo di procedere, oltre ad essere privo di senso e di trasparenza, sia

oltremodo contraddittorio, in quanto l’amministrazione giunge, da un lato,

perfino a mettere in discussione l’esistenza stessa dell’evento infortunistico

(avvenuto alla presenza di testimoni e, oltretutto, presso l’abitazione privata

del datore di lavoro dell’interessata) e, dall’altro, cerca di ricondurre i

disturbi dell’assicurata ad una non meglio precisata situazione pregressa,

ignorando totalmente la documentazione medica specialistica attestante

l’esistenza di una lussazione a livello coccigeo, perfettamente in nesso

causale con l’evento traumatico subito in data 9 febbraio 2022, ritenuto tale

anche dallo stesso dr. __________, perlomeno inizialmente (cfr. doc. I).

1.4. In risposta, la CO 1, ha postulato

il 24 agosto 2023 che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. In data 5 settembre 2023

l’insorgente ha rinnovato e ribadito le contestazioni già esposte in maniera

motivata e diffusa in sede ricorsuale (doc. VII).

1.6. Con osservazioni del 18 settembre

2023 l’amministrazione ha comunicato al TCA di non avere nulla da aggiungere,

ribadendo interamente le considerazioni espresse nella risposta di causa (doc.

IX).

Tale scritto è stato trasmesso

all’assicurata (doc. X), per conoscenza.

1.7. Pendente causa, il TCA ha chiesto

al rappresentante dell’insorgente di specificare quali siano le sue competenze

in materia di assicurazioni sociali (doc. XI).

Il rappresentante dell’assicurata

ha risposto con scritto del 30 ottobre 2023 (doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se

l’assicuratore LAINF era legittimato, oppure no, a negare all’assicurata, a

partire dal 13 febbraio 2023 (data della decisione di riconsiderazione del

caso, cfr. doc. 118), la presa a carico dell’evento infortunistico del 9

febbraio 2022 inizialmente riconosciuta, rinunciando a chiedere la restituzione

delle prestazioni nel frattempo già versate.

2.3. In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che l’assicuratore

infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro,

al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento

d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi

richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale).

È solo nel caso in cui pretenda la restituzione di prestazioni assicurative,

indebitamente versate, che esso deve richiamarsi a un tale motivo.

In quella fattispecie, il caso è

stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame

corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.

Nella citata sentenza il TFA -

dopo avere ricordato che le spese di cura e le indennità giornaliere non

costituiscono delle prestazioni durevoli ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LPGA,

motivo per il quale le regole sulla revisione delle prestazioni di cui a questa

disposizione (DTF 137 V 424 consid. 3.1 pag. 428 e riferimenti) non sono applicabili (DTF 133 V 57 consid. 6.7 pag. 65) - ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a

prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in

tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone

all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.

2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'art.

4 LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi

influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un

fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di

tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa

questa esigenza, fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure

contraddittorie circa lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere

verosimile l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non è tenuta a

prendere a carico il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i

riferimenti ivi menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla

prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306

consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

Per

un caso concreto in cui il TCA ha applicato tali principi, si veda la STCA

35.2014.64 del 6 agosto 2015, confermata dal TF con la pronunzia 8C_666/2015

del 17 maggio 2016.

2.5. Nel

caso di specie, l’assicuratore LAINF ha posto termine, a partire dal momento

della decisione del 13 febbraio 2023 e pro futuro, al versamento delle

prestazioni in relazione all’evento infortunistico del 9 febbraio 2022, senza

chiedere la restituzione delle prestazioni versate nel frattempo, non ritenendo

che siano adempiuti i presupposti per poterle riconoscere.

L’amministrazione

ha giustificato la propria decisione facendo valere che “non è dato sapere in

cosa sia consistito l’evento del 9 febbraio 2022 e quali lesioni abbia

realmente provocato, come pure se e quale ruolo abbia assunto sull’evoluzione

di un eventuale stato anteriore”, motivo per il quale va concluso che “la causa

degli attuali disturbi non è indubbiamente o col grado della verosimiglianza

preponderante in relazione all’evento del 9 febbraio 2022 e potrebbe essere in

relazione con qualsiasi altro evento banale anche anteriore al 1° febbraio

2022” e, quindi, non oggetto di copertura LAINF (cfr. doc. 118).

Con la decisione su opposizione

impugnata l’assicuratore LAINF ha confermato la correttezza della propria

decisione, basata sulla rivalutazione del caso fornita dal proprio medico

fiduciario (doc. 138).

Di

parere opposto il rappresentante della ricorrente, a mente del quale la

cosiddetta “rivalutazione” del caso eseguita dal dr. __________ risulta priva

di fondamento ed arbitraria - essendo votata unicamente al rifiuto delle

prestazioni – visto che si fonda sull’analisi dei medesimi atti e delle

medesime circostanze già esaminate al momento del riconoscimento del nesso

causale tra i disturbi dell’interessata e l’evento annunciato.

Secondo

il suo parere, alla luce della lussazione del coccige risultante dagli esami

strumentali e constatata da tutti i medici da ella interpellati, il nesso

causale tra i disturbi dell’assicurata e l’evento annunciato risulta pacifico,

come del resto inizialmente riconosciuto dallo stesso dr. __________ (doc. I).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023 consid. 5.2).

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure loro

riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02

del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb; STF 8C_862/2014 del 2 aprile

2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio

2021, consid. 2.2.4 STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8, STCA

35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6 e STCA 35.2022.87 del 30 gennaio

2023, consid. 2.5.5).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.7. Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, per le ragioni che meglio verranno esposte

qui di seguito, non ritiene corretto l’operato dell’assicuratore LAINF e non

può, di conseguenza, avallarlo.

Il TCA rileva che, nel caso

concreto, la presa a carico dell’evento infortunistico del 9 febbraio 2022 è

stata decisa dall’Istituto assicuratore dopo che il proprio medico fiduciario,

dr. __________, ha attentamente valutato gli atti e concluso che, secondo la probabilità

preponderante, i disturbi dell’interessata erano in nesso causale con la caduta.

Dal documento denominato

“incarico di valutazione di una pratica quale medico esperto consulente”,

datato 14 dicembre 2022, emerge infatti che il dr. __________, dopo avere

analizzato i documenti all’incarto, ha così risposto ai quesiti postigli

dall’amministrazione:

" Egregio

dr. med. __________,

le chiediamo gentilmente di voler visionare

gli atti a disposizione ed in seguito rispondere alle seguenti domande:

Decorso

Secondo annuncio dell’infortunio

dell’11.07.2022 l’assicurata nel 9.02.2022 sarebbe scivolata dalle scale con un

secchio con acqua nella mano ed avrebbe picchiato il suo coccige. Secondo una

visita ortopedica presso __________ a __________ del 01.07.2022 avrebbe

presentato una lussazione Os coccige. È stato sottoposto una radiografia del

bacino che non presenta una patologia come anche una radiografia sacro-coccige

che presenta una lussazione posteriore delle vertebre coccigee rispetto al

sacro con una conformazione a baionetta.

Secondo una visita presso il dr. __________,

clinica __________, si presenta una frattura del coccige con lussazione

posteriore con dolore costante oltre 6 mesi. Non si sono documentato dolore

durante la notte. È stato effettuato una TAC che nel 21.09.2022 presenta una

lussazione posteriore delle ultime due vertebre senza evidenti rime di

frattura. È stato proposto una infiltrazione come anche un probabile intervento

chirurgico. L’assicurata ha dunque chiesto per un secondo parere.

Secondo un rapporto medico della

consultazione ambulatoriale del 04.11.2022, Dr. __________, l’assicurata

sarebbe caduta e avrebbe subito un trauma diretto nella regione sacrococcigea.

A causa di una persistenza dei sintomi, soprattutto quando si siede, è stato

effettuato una TAC sacrococcigea che mostra una frattura delle ultime due

vertebre del coccige con lussazione posteriore. È stato effettuato

un’infiltrazione a livello della frattura senza beneficio. In quanto si sono

sviluppati dei disturbi sul piano urinario è stata effettuata una valutazione

neurologica con un esame urodinamico.

Nel 24.11.2022 l’assicurata si è presentata

presso clinica __________ in Italia dove è stato documentato una coccigodinea a

causa di una lesione lussazione traumatica dell’osso coccige senza dolore

lombare e senza deficit neurologico. È stata proposta un’incapacità lavorativa

per 3 settimane, 1 ciclo di tecarterapia come anche l’uso di una ciambella

sacrale durante la seduta.

1. Gli

attuali disturbi riscontrati, rispettivamente l’incapacità lavorativa attestata

a partire dal 9 novembre scorso, possono essere messi in relazione causale con

l’evento del 9 febbraio 2022? Se sì, con quale grado di probabilità

(possibile/probabile/certo)?

La lussazione posteriore dell’osso sacro è

con probabilità preponderante una conseguenza della caduta con contusione

diretta del 9 febbraio 2022.

Considerandi

2.

In caso

negativo: motivazioni?

Non è applicabile.

3.

In caso

affermativo: indicazioni in merito alle cure mediche raccomandate?

Tecarterapia, analgesia, uso di una

ciambella sacrale per la seduta.

4.

Viene

ritenuta necessaria una perizia medica per la valutazione del caso?

Dottor __________ descrive che ci sarebbero disturbi sul piano

urinario. Lui ha proposto una valutazione neuro-urologica e un esame

urodinamico. Nella visita successiva nell’__________ come anche nella visita

precedente presso Dottor __________, non si sono stati riscontrati problemi

neurologici. Se esistessero questi disturbi neuro-urologici è da proporre la

valutazione neurologica come ha proposto il dottor __________ per escludere un

danno al plesso sacrale. Se questi disturbi non ci sono più, propongo una

risonanza magnetica lombosacrale nel dicembre oppure all’inizio di gennaio 2023

per verificare la causa dei dolori. È possibile una affezione delle parti

molli, una periostite o un edema osseo.

5.

Eventuali

osservazioni.

Se dolori persistessero propongo una

risonanza magnetica nel dicembre 2022 oppure gennaio 2023 per escludere un

ematoma o una periostite. Purtroppo i dolori dopo una lesione del coccige

possono diventare cronici.” (Doc. 49)

Nonostante questa chiara

valutazione del dr. __________ del 14 dicembre 2022, fondata - è bene

sottolinearlo – sull’esame degli atti all’incarto, in data 6 gennaio 2023 il

medico fiduciario è stato nuovamente interpellato dall’assicuratore infortuni,

chiedendo una nuova “valutazione atti”, con la seguente motivazione:

" Motivo per

l’incarico

in merito al presente caso di infortunio

per il quale lei ha già svolto una valutazione sugli atti datata 14 dicembre

2022, le chiediamo ad integrazione di quanto già indicato, di rispondere alle

seguenti due domande:

Riassunto atti medici

Secondo annuncio dell’infortunio

dell’11.07.2022 l’assicurata nel 9.02.2022 sarebbe scivolata dalle scale con un

secchio con acqua nella mano ed avrebbe picchiato il suo coccige. Secondo una

visita ortopedica presso __________ a __________ del 01.07.2022 avrebbe

presentato una lussazione Os coccige. È stato sottoposto una radiografia del

bacino che non presenta una patologia come anche una radiografia sacro-coccige

che presenta una lussazione posteriore delle vertebre coccigee rispetto al

sacro con una conformazione a baionetta.

Secondo una visita presso il Dottor __________,

clinica __________, si presenta una frattura del coccige con lussazione

posteriore con dolore costante oltre 6 mesi. Non si sono documentato dolore

durante la notte. Clinicamente si è presentato dolore alla pressione diretta,

l’esame neurologico risulta nella norma. È stato effettuato una TAC che nel

21.09.2022

presenta una lussazione posteriore delle ultime due vertebre senza

evidenti rime di frattura. È stato proposto una infiltrazione come anche un

probabile intervento chirurgico. L’assicurata ha dunque chiesto per un secondo

parere.

Secondo un rapporto medico della

consultazione ambulatoriale del 04.11.2022, Dr. __________, l’assicurata

sarebbe caduta e avrebbe subito un trauma diretto nella regione sacrococcigea.

A causa di una persistenza dei sintomi, soprattutto quando si siede, è stato

effettuato una TAC sacrococcigea che mostra una frattura delle ultime due

vertebre del coccige con lussazione posteriore. È stato effettuato

un’infiltrazione a livello della frattura senza beneficio. In quanto si sono

sviluppati dei disturbi sul piano urinario è stata effettuata una valutazione

neurologica con un esame urodinamico.

Nel 24.11.2022 l’assicurata si è presentata

presso clinica __________ in Italia dove è stato documentato una coccigodinea a

causa di una lesione lussazione traumatica dell’osso coccige senza dolore

lombare e senza deficit neurologico. Ê stata proposta un’incapacità lavorativa

per 3 settimane, 1 ciclo di tecarterapia come

Catalogo domande:

1) Vista

l’evoluzione e le immagini strumentali, ed avendo l’assicurata lavorato senza

sosta con una media di 62 ore al mese, oltretutto evocando i primi dolori solo

nel mese di giugno 2022, è ammissibile col grado della possibilità o della

probabilità preponderante che l’assicurata abbia subìto la lesione al coccige

in febbraio 2022?

No. Questa distanza temporale non è

preponderantemente probabile. Una lesione acuta dell’osso coccige, sia una

lussazione che una frattura, causa subito i dolori invalidanti. I pazienti non

possono più sedersi, anche la camminata è inizialmente limitata. Perciò si

presentano subito da un medico – almeno per una terapia analgesica e una

prescrizione del cosiddetto “Donought”, un cuscino di tipo di anello. Inoltre i

dolori di una lesione ossea fresca normalmente diminuiscono nel decorso di 3

mesi, parallelamente con l’andamento della consolidazione. Una esacerbazione

non è invece probabile.

2) È

possibile, preponderante o escluso che l’assicurata abbia subito la lesione al

coccige anche prima del febbraio 2022?

Sì. Il reperto TAC del 21.09.2022 include

dubbi su una recente conseguenza traumatica. Si presenza una lussazione senza

chiara rima di una frattura. Circa 7 mesi dopo la frattura si dovrebbe

presentare almeno una callosità che segnala l’ipercalcificazione durante il

processo di consolidazione che dura 6-12 mesi. Per capire con chiarezza l’età

della frattura sarebbe stata utile una risonanza magnetica nel decorso

post-traumatico, in quanto una lesione ossea fresca presenta un’alterazione del

segnale. Adesso, quasi un anno dopo l’evento infortunistico, probabilmente

quell’alterazione non si presenta più. Con questa distanza temporale non si può

più specificare l’età della frattura. Tuttavia, con i necessari criteri di

prova, può essere escluso un nesso causale con il presunto evento

infortunistico, in quanto rimangono i dubbi anamnestici e radiologici sul

trauma imputato.” (Doc. 84)

Ora, questo Tribunale non può,

con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti maggiori e più

approfonditi accertamenti specialistico-peritali, condividere le conclusioni

alle quali è giunto il dr. __________ in questa “seconda” valutazione del 6

gennaio 2023, posta a fondamento della decisione impugnata, alla quale non può

dunque essere riconosciuto un sufficiente valore probatorio.

Preliminarmente, va rilevato che,

non essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna (cfr. supra,

consid. 2.6.), trova applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465,

secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico

bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.6. e la

giurisprudenza ivi citata).

Il TCA constata innanzitutto che, come opportunamente messo in evidenza in sede

ricorsuale, il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ha fornito, a

distanza di pochissimi giorni (14 dicembre 2022/6 gennaio 2023), una

valutazione diametralmente opposta sul tema dell’esistenza/mancanza di un nesso

causale tra i disturbi presentati dall’assicurata e l’evento infortunistico, esprimendosi

sulla medesima documentazione medica, strumentale e fattuale già analizzata in

precedenza (cfr. riassunto degli atti medici, che risulta identico

nella valutazione del 14 dicembre 2022 e in quella del 6 gennaio 2023; doc. 49

e doc. 84 - corsivo della redattrice).

L’esame di tutta la

documentazione all’incarto parrebbe peraltro avvalorare la “prima” valutazione

con la quale il dr. __________ ha confermato che i disturbi ancora risentiti

dall’interessata siano da imputare alla lussazione coccigea conseguente alla

caduta del 9 febbraio 2022.

Al riguardo, gli esami

strumentali eseguiti hanno messo in luce una lussazione delle ultime due

vertebre coccigee: l’esame rx sacro-coccige del 28 giugno 2022 ha, difatti,

mostrato “a livello del coccige segnalo presenza di lussazione posteriore delle

vertebre coccigee che rispetto al sacro presentano una conformazione a

baionetta” (cfr. doc. 2), mentre l’esame TAC articolazioni sacro-iliache del 21

settembre 2022 ha evidenziato “lussazione posteriore delle ultime due vertebre

coccigee” (cfr. doc. 22).

In tal senso si sono espressi,

inoltre, anche tutti i medici consultati dall’assicurata e meglio il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica dell’__________ (cfr. doc. 21: “diagnosi

permanente: trauma colonna lombare: lesione coccige”); il PD dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia e chirurgia della colonna vertebrale (cfr. doc. 41:

“diagnosi: frattura delle ultime due vertebre coccigee dopo trauma da caduta);

il medico curante dr. __________ (cfr. referto del 28 dicembre 2022, doc. 80:

“esiti di trauma sacrococcigeo con dolore persistente”); il Prof. dr. __________,

viceprimario di chirurgia ORL (cfr. referto del 27 gennaio 2023, doc. 104:

“coccigodinia cronica in esiti di frattura/lussazione del coccige); il dr. __________,

Caposervizio ORL e specialista in urologia e urodinamica (cfr. referto del 1

febbraio 2023, doc. 110: “dolore perineale e pelvico post traumatico associato

a LUTS”, osservando che “il dato clinico anamnestico e l’esame obiettivo

depongono per una neuropatia del pudendo sinistro metatraumatica (caduta sul

sacro) che è alla base del dolore e della sintomatologia pollachiurica”).

In sede di opposizione, inoltre,

con referto del 10 marzo 2023, la dr.ssa __________, FMH in medicina generale,

ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che:

" (…) la

diagnostica per immagini con radiografia del 28.6.2022 e la TAC sacro-coccigea

del 21.09.2022 confermano una lussazione posteriore delle ultime due vertebre

coccigee. I rapporti dei consulti a cui la signora si è sottoposta, dal momento

in cui la sintomatologia algica e urinaria si è acuita, depongono per un nesso

causale con l’evento traumatico del 9.2.2022; questo fatto emerge dagli atti

degli specialisti consultati dalla paziente (PD dr. __________, FMH chir. della

colonna vertebrale e neurochirurgia; Prof. __________, FMH chir. viscerale e

proctologia; Dr. __________ per la valutazione neuro-urologica) come pure dal

rapporto del vostro medico esperto consulente Dr. __________.

La valutazione del neuro-urologo depone per

una neuropatia del N. pudendo a sinistra che dovrebbe essere indagata con MRI

dello scavo pelvico e del sacro, esame tutt’ora non eseguito perché le

prestazioni erano ad oggi sospese…

Vi chiedo quindi di rivalutare il caso come

di vostra pertinenza.” (Doc. 128)

A fronte della documentazione

medica appena esposta, questo Tribunale ritiene che vi siano perlomeno dei

lievi dubbi riguardo alle ulteriori conclusioni del 6 gennaio 2023 del dr. __________,

i quali necessitano dunque di essere chiariti.

In simili casi, la giurisprudenza

federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o

sull’altro dei pareri a disposizione, ma che occorra ordinare una perizia ad

opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA

oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid.

3.1.2

e riferimento ivi citato).

Inoltre, a mente del TCA, il

rinvio degli atti all’amministrazione appare giustificato anche alla luce delle

perplessità sollevate dall’Istituto assicuratore nella decisione impugnata a

proposito delle circostanze, ritenute poco chiare, nelle quali ha avuto luogo la

caduta del 9 febbraio 2022 e a quanto successo nei giorni successivi, con riferimento

in particolar modo al fatto che l’assicurata avrebbe continuato a lavorare.

Dalla valutazione del 6 gennaio

2023.

sembrerebbe, infatti, che il dr. __________ metta in dubbio le conseguenze

dell’evento, indicando che una “lesione acuta dell’osso coccige, sia una

lussazione che una frattura, causa subito i dolori invalidanti”, “i pazienti

non possono più sedersi, anche la camminata è inizialmente limitata” e hanno la

necessità di consultare un medico quantomeno per una terapia analgesica (cfr.

doc. 84).

L’Istituto assicuratore, dal

canto suo, nella decisione del 13 febbraio 2023 ha avanzato dubbi su “in cosa

sia consistito l’evento del 9 febbraio 2022 e quali lesioni abbia realmente

provocato, come pure se e quale ruolo incisivo abbia assunto nell’evoluzione di

un eventuale stato anteriore” (cfr. doc. 118).

Ora, a tale proposito,

l’assicurata in uno scritto del 3 gennaio 2023 ha affermato di essersi recata

il giorno stesso dell’accaduto in farmacia per trovare un rimedio ai dolori,

sottolineando di non avere mai avuto prima del 9 febbraio 2022 dei problemi di

salute a livello lombo-sacrale. Ella ha indicato quanto segue:

" A seguito

riportati i medici generali di base:

- Dott. __________

con sede a __________ fino alla data 02/05/2022

- Dott. __________,

con sede a __________ dal 02/05/2022 fino ad oggi.

Fino alla data 28/06/2022 non sono mai

state fatte lastre o TAC. Come da documentazione già fornita, nella data

28/06/2022 è stata eseguita la prima lastra presso il centro medico __________

per immagini situato in __________.

In data 09/02/2022 sono scivolata sulle

scale, durante l’orario di lavoro, picchiando forte l’osso sacro sul bordo

degli scalini, vi ero stata inviata da __________ per fare le pulizie. La

caduta è avvenuta nella casa di proprietà della titolare dell’azienda __________,

la Signora __________. A seguito della caduta ho sentito forti dolori che sono

continuati. A sera mi sono recata in farmacia per trovare un rimedio al dolore

che sentivo, risultava molto forte.

Negli allegati forniti troverete anche uno

scontrino fiscale il quale attesta che nella data 09/02/2022 mi sono recata

presso la __________, dove mi hanno consigliato ed ho acquistato una crema per

dolori, poco efficace ma con la speranza di attenuare il dolore.” (Doc. 82)

Inoltre, in una e-mail del 17

gennaio 2023 in risposta ad una richiesta di precisazioni di CO 1, il datore di

lavoro ha confermato che l’assicurata “ci ha riferito della caduta”, lo stesso “9

febbraio 2022”, su “scale normali, in ceramica” (cfr. doc. 98).

Ancora, in sede ricorsuale, il

rappresentante dell’assicurata ha precisato che la propria assistita, giovane,

non ha mai avuto prima della caduta in discussione disturbi alla zona lombo-sacrale,

così come attestato dai suoi medici curanti, sottolineando il carattere

pretestuoso delle continue richieste e allusioni dell’assicuratore LAINF riguardo

ad eventuali patologie pregresse.

Inoltre, il rappresentante ha

indicato che il datore di lavoro è stato immediatamente avvisato dell’accaduto

ed è accorso sul posto (trattandosi peraltro della sua abitazione privata),

senza tuttavia far presente all’assicurata l’esistenza di una copertura LAINF,

né accompagnarla al pronto soccorso, motivo per il quale ella, assunta da pochi

giorni (dal 1° febbraio 2022) e nell’impossibilità di consultare il proprio

medico curante (a __________), si è recata in farmacia per ottenere un

antidolorifico e ha poi tenuto duro, lavorando circa 3 ore al giorno, anche

perché l’attività di pulizie non implica la necessità di restare seduta, fino a

quando la situazione è divenuta insostenibile, costringendola ad interromperla

(cfr. doc. I).

Ora, tenuto conto che, in virtù

dell’obbligo derivante dall’art 43 LPGA - secondo il quale l’assicuratore

esamina le domande e intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno - incombe in prima battuta all’amministrazione

di istruire debitamente il caso, spetterà a CO 1, nell’ambito del presente

rinvio, sentire se del caso personalmente l’assicurata, al fine di ottenere le

delucidazioni necessarie a proposito della dinamica dell’accaduto, del momento

in cui sono insorti i sintomi (nell’immediatezza dei fatti o solo

successivamente) e della successiva evoluzione degli stessi nel periodo

intercorso tra la caduta e la prima visita medica.

2.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die

IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer

beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme

durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand

und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt

die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben

und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR

2010.

IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF

137.

V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa

all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.

2.9).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte al

considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a

chiarire, tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF

8C_445/2021 succitata), le questioni attinenti alla causalità (doc. 138).

In seguito, facendo capo alle

risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo

in merito al diritto alle prestazioni, dal profilo temporale e materiale.

2.9

L’assicurata ha protestato spese e

ripetibili (doc. VII).

Per

quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 135 V 473; 112 V 86 consid. 4;

DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580

consid. 4).

L’indennità

è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 135 V 473; 126 V 11; 122 V

278; 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985

p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).

In una sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007, il Tribunale

federale ha negato il riconoscimento di indennità di parte per l'assistenza

fornita da un curatore non giurista e apparentemente non in possesso di una

specifica formazione nella materia in causa.

La

nostra Massima Istanza si è così espressa:

"

(…)

5.4

Quanto al giudizio sulla persona avente

diritto a ripetibili in sede cantonale, giova rammentare che questa Corte a più

riprese ha avuto modo di confrontarsi con la questione e di rilevare a tal

proposito l'opportunità di considerare anche la propria prassi in materia (art.

159.

OG) per risolvere il tema (DTF 126 V 11 consid. 1).

5.4.1

Essa ha in particolare già avuto modo di

riconoscere il diritto all'indennità di assicurati rappresentati segnatamente

dall'Associazione svizzera degli invalidi (ora: Procap), dal servizio giuridico

della Federazione svizzera per l'integrazione delle persone portatrici di

handicap, dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un Patronato, dalla Caritas,

ecc. (v. DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

5.4.2

Un diritto a ripetibili (ridotte), in

applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, è pure stato riconosciuto a un'assicurata

patrocinata da un medico (consid. 7 non pubblicato in DTF 122 V 230): in quella

occasione il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha evidenziato come il

mandatario - che tutte le circostanze facevano ritenere agisse dietro

rimunerazione - fosse particolarmente qualificato per rappresentare

l'interessata nello specifico processo (concernente la presa a carico, da parte

dell'assicurazione contro gli infortuni, delle conseguenze di una puntura di

zecca che aveva provocato l'insorgere di una borreliosi).

5.4.3

Il diritto a ripetibili è per contro

stato rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

abrogato in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a

un assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente

incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi

in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il

mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva

pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11

consid. 5 pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio

della LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04

del 14 aprile 2005).

5.4.4

Con particolare riferimento alla

rappresentanza da parte di un curatore o tutore, questo Tribunale ha proceduto

a distinguere due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un

"semplice" curatore/tutore e quella in cui il rappresentante è allo

stesso tempo avvocato o comunque giurista.

Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata

in relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal,

questa Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto

all'indennità per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o

comunque da un giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che

aveva ottenuto successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338

consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del Tribunale

federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80 del 26

febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in applicazione

dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un

"semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di

diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente

(l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore)

particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto

a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore

al normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9).

5.5

Dagli atti di causa non risulta che la

curatrice dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una specifica

formazione nella materia in causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza

il suo intervento non poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di

un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né

la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della

qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente

pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia DTF

127.

V 205, 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso

dell'assicuratore ricorrente merita di essere accolto.”

Tale giurisprudenza è poi stata

confermata dall’Alta Corte nelle sentenze STF K 123/06 del 6 dicembre 2007,

consid. 3 e K 139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8.

In

una STF 1C_464/2019 del 5 dicembre 2019, il TF, esprimendosi a proposito del

diritto a delle ripetibili nel caso di un’assicurata, rappresentata dal proprio

patrigno non giurista, ha ritenuto che ciò non fosse il caso, in quanto lo

stesso, di formazione “dottore in scienze”, non poteva essere considerato una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica ai sensi della

giurisprudenza, e, inoltre, non risultava – né del resto era stato preteso –

che per la redazione del ricorso fosse stato corrisposto un pagamento.

Nel

caso di specie, il TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurata di

specificare quali siano le sue qualifiche in ambito di assicurazioni sociali

(cfr. doc. XI).

Con

scritto del 30 ottobre 2023, egli ha precisato quanto segue:

" Cerco di

rispondere alla domanda con un breve riassunto delle mie esperienze: mi sono

formato accademicamente al __________, con 2 esami in sovrannumero.

La mia attività professionale, come

imprenditore, mi ha visto in Ticino occuparmi in qualità di presidente della società

__________, oltre che delle questioni tecniche ed economiche, anche dei

rapporti con le assicurazioni e con i legali.

Relativamente alle assicurazioni:

non ho mai “apprezzato”, ma mi sono sempre

dovuto applicare con attenzione, a quelle pratiche assicurative tese alla

ridefinizione del significato comune attribuito alle parole, con postulati che

ne stravolgevano il senso, cercando una chiarezza che chi le vende promette, ma

poi non è mai chiamato a mantenere.

Purtroppo, personalmente, ho subito e sto

subendo l’atteggiamento puramente speculativo, che viene esercitato dalle

compagnie assicurative, che forti di un apparato articolato e rapace, non si

fanno scrupolo a travisare la verità o “ridefinirla” per il proprio spudorato

tornaconto.

Il malcapitato assicurato, nel momento del

disorientamento di un sinistro e del bisogno di supporto, si ritrova inerme

contro una ragnatela di burocrazia: sfiancante e poco controllabile nelle

affermazioni, o peggio, capace di minacciare direttamente l’assicurato in

difficoltà, di voler instaurare cause il cui onere, il malcapitato, non può

sostenere, e quindi le assicurazioni, spesso non contrastabili, “risparmiano”,

a discapito degli assicurati, cifre che invece sarebbero di spettanza

contrattuale degli assicurati.

In questa specifica situazione, l’unica

condizione che l’assicurazione non aveva, era la possibilità di mettere in

campo il ricorso ad attività legali, o almeno così pensai all’inizio, perché le

cifre potevano essere contenute alle competenze del giudice di pace, quindi pur

comportando un onere di tempo rivelatosi molto importante, non ho potuto in

coscienza non prestarmi, sostenendo la Sig.ra RI 1, che se ne lamentava,

portandola alle visite mediche ed in una verifica ordinata dei documenti, per

il controllo della narrazione dell’assicurazione, da cui sono emerse tutte le

storture della realtà, che non risultavano sostenere l’impianto di affermazioni

per frasi fatte e articoli mal riportati dell’assicurazione, ma le smentivano

regolarmente, come espresso dalle analisi fattuali sottoposte alla vostra

attenzione.

Quindi alla domanda se ho una formazione

specifica, per l’impostazione data alla difesa dei fatti, degli eventi che

hanno avuto origine con l’incidente sul lavoro, di cui è oggetto la vostra

attenzione, posso rispondere forse di sì, almeno dal punto di vista logico

scientifico, perché mi sono strettamente attenuto alla sola verifica di

affermazioni, tempi e documenti, senza aver mai espresso affermazioni di fantasia,

come ha fatto controparte, oltretutto nascondendo documenti e le verità non

gradite.

Nb tutta l’attività è stata effettuata

Totalmente a mio carico.

Pur non avendo competenze legali, mai

vantate, reggere il confronto con la struttura assicurativa, con referenti

rivelatisi “inaffidabili”, ha comportato impegno, ma sostanzialmente una buona

dose di tenacia, che alla fine ha portato l’assicurazione a dover scoprire,

“spero”, le omissioni temerarie, tramite le quali hanno tentato di condizionare

ingiustamente la pratica a loro favore.” (Doc. XII)

Ora,

da quanto sopra risulta accertato che RA 1, imprenditore laureato

in ingegneria, non è né un giurista, né può essere considerato un

rappresentante “qualificato” ai sensi della giurisprudenza sopraesposta,

non disponendo della formazione appropriata in ambito di assicurazioni sociali.

Inoltre,

va evidenziato che, come da lui stesso precisato nello scritto del 30 ottobre

2023, egli ha agito a titolo gratuito (cfr. doc.

XII, nel quale ha evidenziato: “Nb tutta l’attività è stata effettuata

totalmente a mio carico”, corsivo della redattrice).

Alla luce di tali elementi, questo

Tribunale ritiene che non vi sia motivo per eccezionalmente riconoscere

delle ripetibili all’assicurata.

2.10

Il rappresentante dell’insorgente ha

chiesto, infine, nello scritto del 5 settembre 2023, che “siano corrisposti i

danni fisiologici indotti dal comportamento aggressivo e spregiudicato di CO 1

contro la paziente che andranno quantificati in un secondo momento” (doc. VII).

A tale proposito, questa Corte

rileva di non potersi chinare su tale

pretesa, che esula dalla presente procedura dal momento che la decisione

impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016,

consid. 1 con riferimenti) e ritenuto che l'Istituto assicuratore resistente

non si è determinato in merito con la decisione formale qui impugnata.

La

relativa richiesta è, pertanto, irricevibile. Al riguardo, questa Corte rileva

che tale pretesa potrebbe eventualmente essere fatta valere nell’ambito di

un’azione di responsabilità giusta l’art. 78 LPGA. D’altro canto, non essendo oggetto della

decisione su opposizione impugnata, in ossequio alla giurisprudenza appena

menzionata, la pretesa fondata sull’art. 78 LPGA va dichiarata irricevibile in questa sede (cfr. STCA

35.2014.61

del 18 giugno 2015, consid. 2.2.2).

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti