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Decisione

35.2023.6

Gli importi versati dalla ditta A. SA alla ditta individuale B. devono essere considerati salari derivanti da un'attività dipendente (e non da un'attività indipendente). Ripresa a titolo di salari degli importi versati alla ditta individuale e pagamento dei relativi premi LAINF confermata

29 gennaio 2024Italiano61 min

sociale, ma la posizione economica. La questione se una persona abbia un'influenza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.6

PC/sc

Lugano

29 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2022 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

chiamata in causa: TERZ 1

rappr.

da: __________

ritenuto in fatto

1.1. A seguito del controllo del

conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2020,

avvenuto l’11 maggio 2022 presso la RI 1, azienda con sede a __________,

affiliata come datrice di lavoro, l’CO 1 ha effettuato delle riprese di fr.

117'446.- per il 2018, di. fr. 117'302 per il 2019 e di fr. 148'200 per il 2020

(doc. 141 e 144).

1.2. Ritenendo tali retribuzioni come

provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente dalla ditta

individuale TERZ 1, mediante “fattura dopo revisione 01.01.2018-31.12.2020”

del 18 maggio 2022 l’CO 1 ha fissato in complessivi fr. 7'284.95, i premi per

infortuni professionali e non professionali

ancora dovuti da RI 1 per gli anni 2018, 2019 e 2020 (doc. 144).

1.3. Con opposizione del 25 maggio 2022 (doc.

145) la RI 1 ha chiesto, innanzitutto, di chiarire la posizione assicurativa

della ditta individuale TERZ 1, la cui attività lucrativa andrebbe considerata

autonoma anziché dipendente e ha poi proposto, a titolo di “accordo

transattivo”, quanto segue: “1. Le prestazioni erogate dalla ditta

individuale TERZ 1 alla RI 1 non sono considerate salario determinante ai fini

della LAINF (CO 1); 2. Il signor TERZ 1 si impegna a fornire una dichiarazione

scritta ufficiale nella quale conferma di non avanzare alcuna pretesa nei

confronti della spettabile CO 1” (doc. 145, pag. 2).

1.4. Esperiti gli accertamenti

amministrativi del caso, con decisione su opposizione del 23 dicembre 2022

(doc. 164), l’CO 1 ha stabilito che l’attività svolta dal titolare della ditta

individuale TERZ 1 presso la ditta RI 1 costituisce un’attività lucrativa

dipendente, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

in diritto. Di conseguenza, l’amministrazione ha respinto l’opposizione, confermando

la sua precedente decisione (costituita dalla fattura dei premi in questione).

1.5. Con tempestivo ricorso del 31

gennaio 2023, la ditta RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della citata decisione su opposizione e, di conseguenza, pure

della “fattura del 18 maggio 2022 della CO 1 relativa agli anni 2018, 2019 e

2020” (doc. I, pag. 12).

Anche in questa sede la ricorrente chiede che l’attività svolta dal titolare

della ditta individuale TERZ 1 presso di lei venga considerata a tutti gli

effetti un’attività lucrativa indipendente, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi in diritto (doc. I).

1.6. Con risposta del 10 marzo 2023, l’CO

1 ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.7. Nel successivo scambio di allegati,

le parti hanno confermato integralmente le proprie posizioni, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII e IX).

1.8. Con decreto del 15 maggio 2023

questa Corte ha chiamato in causa TERZ 1, titolare dell’omonima ditta

individuale, assegnandogli un termine di 20 giorni per visionare gli atti di

causa e pronunciarsi in merito (doc. XI). Gli atti sono stati visionati in data

26 maggio 2022 (doc. XI).

1.9. Con osservazioni del 5 giugno 2023 TERZ

1, patrocinato dall’avv. __________, ha sostenuto integralmente la posizione

della ricorrente, chiedendo che l’attività da lui svolta per tale società venga

considerata a tutti gli effetti un’attività lucrativa indipendente, con

argomenti (e documentazione) di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi in diritto (doc. XII e allegati).

1.10. Chiamati ad esprimersi al riguardo, l’avv.

RA 1 e l’CO 1 hanno confermato integralmente le proprie posizioni in data 21

giugno 2023 rispettivamente in data 30 giugno 2023, con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIV e XVII).

Nel successivo scambio di allegati, gli avv. __________ e RA 1 rispettivamente

l’CO 1 hanno confermato integralmente le proprie posizioni, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXVI, XXVII,

XXXI e XXXIII).

1.11. In corso di causa, il TCA ha interpellato

l’avv. __________, chiedendo di rispondere ad alcune domande e di produrre

diversa documentazione relativa alla ditta individuale TERZ 1 come pure

all’attività svolta dalla stessa, anche con espresso riferimento al lavoro

effettuato per la RI 1 (doc. XVIII).

La risposta (con allegati) è pervenuta il 15 settembre 2023 (doc. XXV).

1.12. Nel successivo scambio di allegati,

gli avv. RA 1 e __________ rispettivamente l’CO 1 hanno confermato

integralmente le proprie posizioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXXII, doc. XXXIII, XXXVII, XXXVIII

e doc. XLI).

Tali scritti sono stati trasmessi per conoscenza ai diretti interessati in data

7 dicembre 2023 (doc. XLII-XLIV).

considerato in diritto

2.1. Questo Tribunale è innanzitutto

chiamato a decidere se gli importi versati dalla ditta RI 1 (di seguito: RI 1) alla

ditta individuale TERZ 1 (di seguito: ditta individuale) nel 2018 (fr.

117'446.-), nel 2019 (fr. 117'302) e nel 2020 (fr. 148'200) debbano essere

considerati salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi

vadano ritenuti quale provento di un’attività indipendente.

Da ciò dipende infatti la classificazione di RI 1 quale datrice di lavoro di TERZ

1. Se la società in questione verrà considerata datrice di lavoro bisognerà

riprendere a titolo di salario gli importi versati alla ditta individuale, e RI

1 dovrà pagare all’CO 1 i relativi i premi dell’assicurazione obbligatoria per

gli infortuni professionali (AIP) e non (AINP).

2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a

LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori

occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i

praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato

o protetti (lett. a).

L’art. 1 OAINF precisa, da parte

sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della

legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della

legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(AVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato

salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo

la pertinente legge. L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente

chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv.

1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se

consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Ne consegue che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come

salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a;

DTF 104 V 127).

2.3. Secondo costante giurisprudenza, la

questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività

lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti

contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche.

Fatti

I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle

indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

In genere, va ritenuto

esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di

lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente

dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico

specifico.

Questi principi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161

consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del

22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).

Va sottolineato come la LAINF

includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non

sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività

di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né

usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta

all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un

accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o

contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima

comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di

lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di

conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF

141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021,

consid. 2.3; STCA 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.3 e STCA 35.2023.13

del 14 agosto 2023, consid. 2.2).

2.4. Conformemente alla giurisprudenza

(ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169), i criteri caratteristici

di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa

importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di

personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il

rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un

altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p.

176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di

diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo

mandato (RCC 1982 p. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente

laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche quando il contratto presenta

delle caratteristiche dell'attività dipendente, ossia se l’assicurato fornisce

un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal

“datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di

quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (M.

Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, p. 34 ss; F. Vischer,

Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in Pratique VSI 1996 p. 258,

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126, consid. 2b;

RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in

caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una

situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V

163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242 ss.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

Secondo la giurisprudenza, il dirigente o l'amministratore di una società alle

dipendenze di quest'ultima è, anche se di fatto è l'azionista unico o di

maggioranza e ha un'influenza decisiva sulla gestione dell'impresa, formalmente

un dipendente della stessa. Tuttavia, non è il rapporto di diritto civile che

determina lo status di una persona dal punto di vista dell'assicurazione

sociale, ma la posizione economica. La questione se una persona abbia un'influenza

decisiva sulla politica e lo sviluppo della società - e sia quindi da

considerare come titolare di un reddito da attività indipendente - deve essere

esaminata sulla base di criteri quali la cerchia dei soci, la partecipazione al

capitale della società, la composizione del consiglio di amministrazione, il

livello di attività dei soci e la loro funzione nella società (DTF 8C_121/2017

del 5 luglio 2018 consid. 7.1; 9C_453/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 4.1; cfr.

STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023, consid. 2.3).

In una sentenza 8C_205/2023 del

21 dicembre 2023, il Tribunale federale si è occupato di una fattispecie

riguardante una società a garanzia limitata attiva nel ramo delle costruzioni

quale appaltatore generale, i cui collaboratori erano obbligatoriamente

assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1. Il Tribunale cantonale aveva ritenuto

che le somme di denaro versate in contanti dalla ditta ricorrente alle società B

e C (pure società a garanzia limitata attive nel ramo delle costruzioni) non

potevano essere qualificate quale compenso per prestazioni riconducibili a un

contratto d’appalto (“Entgeld für werkvertragliche Leistungen”), ma che

erano invece servite a retribuire le prestazioni di lavoro fornite dalle

persone fisiche dipendenti di B e C.

Il TF ha confermato integralmente

la pronunzia cantonale e ha ribadito il principio secondo il quale un “Rechtsmissbrauch

vorliegt, falls ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von

Interessen verwendet wird, die dieses Institut nicht schützen will (vgl. Urteil

8C_218/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 4.2.1 mit Hinweisen).”

(sul tema, si veda pure la STF

8C_317/2023 del 5 ottobre 2023, in particolare i consid. 3.1 e 3.2).

2.5. Il Tribunale federale ha avuto modo

di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato,

all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per

un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che

il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un

cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività

lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum

sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su

stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne

l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già

evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei

servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini

della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della

dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF

146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001

pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo

2007, consid. 5.2).

In linea di principio è reputato

dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito

all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico

dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza

9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;

sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A questo proposito il TF ha

rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito

come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società

a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza

9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr.

10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore

dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in

esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio

d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per

suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e

utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,

consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi principi non comportano

comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in

molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve

spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie

(sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018

AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in favore di

un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche

le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad

assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per

diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012

del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che

diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente

che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano

qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a

titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del

19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e

4.2.3 con riferimenti).

Sul tema cfr. anche sentenza

9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1°

ottobre 2020.

(cfr. STCA 30.2022.2 del 3 giugno 2022, consid. 2.12).

2.6.

2.6.1. Tornando al caso di specie, la

società insorgente, iscritta a registro di commercio dal 10 maggio 1991, ha

quale scopo: “Il commercio all'ingrosso e al dettaglio di cucine componibili

e di elettrodomestici di ogni genere, in modo particolare l'importazione, la

distribuzione, l'acquisto e la vendita, l'installazione e la riparazione di

elettrodomestici, come pure la rappresentanza di marche di elettrodomestici; la

compravendita, l'installazione e riparazione di apparecchi climatizzatori per

uso domestico e commerciale; la modifica di autoveicoli, furgoni, campers e

roulottes, allo scopo d'installare impianti di climatizzazione fissi, nonché la

loro manutenzione e riparazione ed ogni attività nel campo della meccanica

fine. La società può inoltre acquistare, vendere, gestire e noleggiare

aeroplani da turismo, trasportare per via aerea merci e persone, nonché

impartire istruzioni relative alla guida di aeroplani. La società può inoltre

svolgere tutte le attività aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo

scopo.” (consultabile su www.zefix.ch).

TERZ 1 figura quale delegato con firma individuale, mentre il presidente (__________

in __________) e il membro (__________ in __________) hanno firma collettiva a

due (cfr. www.zefix.ch).

TERZ 1 è pure titolare di una ditta individuale dal 4 maggio 1988 che ha quale

scopo. “Vendita e riparazione elettrodomestici, condizionatori e termopompe.

Allestimento e riparazione di veicoli frigoriferi” (consultabile su www.zefix.ch).

Il 31 ottobre 2007 le parti hanno sottoscritto un “accordo di collaborazione

(contratto di mandato)” (doc. B). Nella premessa figura che le parti

intrattengono da parecchi anni rapporti commerciali, nella misura in cui

" la ditta TERZ

1 espleta nella forma del mandato (verbale) prestazioni tecniche di vario

genere per la RI 1. I rapporti finanziari tra le due entità sono sempre stati

basati su accordi verbali intercorsi tra l'amministratore della mandante e il

titolare della mandataria.

I recenti accadimenti legati alla salute del titolare della

mandataria nonché un approfondito esame interno della situazione da parte della

mandante hanno convinto le parti della necessità di formalizzare gli accordi in

forma scritta. Questo non da ultimo per evitare che determinate questioni note alle

persone coinvolte possano essere misconosciute da eventuali sostituti e/o

successori. II presente contratto di mandato riveste quindi un'importante

funzione a tutela degli interessi delle parti, ma in particolare della

mandataria, che ha espresso il desiderio di poter fruire di condizioni

contrattuali con garanzie a medio e lungo termine. Il mandante, che ha più

volte espresso piena soddisfazione per l'operato della mandataria, a sua volta

ritiene opportuno stipulare degli accordi che permettano di pianificare

dovutamente l'attività aziendale futura”.

L’art. 2, rubricato “inizio del contratto e durata”, prevede quanto

segue:

" Il

presente contratto si applica retroattivamente all' 1.1.2007 per una durata di

5 anni, potendo essere disdetto con scadenza di 6 mesi, la prima volta per il

31.12.2011. Alla scadenza, qualora non venisse inoltrata alcuna disdetta; il

contratto si intende rinnovato tacitamente con scadenza annuale, mantenendo il

termine di disdetta di 6 mesi.”

L’art. 3, rubricato “Lavori effettuati sulla scorta del mandato verbale fino

al 31.12.2006 e relative conseguenze finanziarie”, prevede quanto segue:

" Tutte le

questioni relative all'esecuzione del mandato verbale fino al 31.12.2006

vengono regolate sulla scorta degli accordi attualmente in vigore e non sono

oggetto del presente contratto con un'unica eccezione:

tra le attività commerciali della ditta TERZ 1 figura la messa a disposizione

di lavatrici dietro compenso (noleggio). Questa attività è sempre stata svolta

esclusivamente dalla mandataria per proprio conto. Tuttavia, su esplicita

osservazione da parte della mandante, la mandataria riconosce che, in alcune

occasioni, ha potuto sfruttare le circostanze di collaborazione con la mandante

per veicolare la propria attività. Questo nella forma della conoscenza di

potenziali clienti, nella forma dell'allestimento della pubblicità e altra

documentazione avvenuta congiuntamente o sfruttando il marchio della mandante.

Nell'impossibilità oggettiva di quantificare in dettaglio le singole situazioni

occorse nel decennio le parti si accordano come segue:

la mandataria riconosce alla mandante un importo di CHF 20'000.--

(con l'aggiunta dell'IVA 7.6%) forfetariamente una tantum a saldo di ogni e

qualsiasi pretesa a riguardo di quanto precedentemente menzionato. Tale importo

sarà portato in deduzione delle prestazioni dovute alla mandataria da parte

della mandante. Con il pagamento di detta somma la mandataria si libera da ogni

obbligo nei confronti della mandante per quanto precedentemente indicato. La

mandante si impegna inoltre in futuro e come finora a non intraprendere alcuna

attività nell'ambito della messa a disposizione di lavatrici.”.

L’art. 4, rubricato “Descrizione

del mandato-compiti della mandataria”, prevede quanto segue:

" I compiti

richiesti dalla mandante alla mandataria sono i seguenti:

a) consulenza generalizzata e costante nell'ambito tecnico

b) consulenza e supporto al personale di vendita e di montaggio

della mandante

c) verifica costante della qualità dei lavori svolti, esame delle

capacità professionali del personale della mandante

d) assistenza nella valutazione di eventuale nuovo personale da

assumere

e) consulenza nell'ambito degli investimenti aziendali

f) allestimento in ogni tempo di relazioni riguardanti gli aspetti

precedentemente citati su richiesta da parte della mandante e da consegnare

all'amministratore

g) procacciamento di affari

Le parti precisano che il mandato viene attribuito alla ditta TERZ

1 e quindi può essere svolto dal signor TERZ 1 personalmente o da suoi

collaboratori o da persone di sua scelta del cui operato la ditta mandataria

risponde”.

L’art. 5, rubricato “Obblighi

della mandante”, prevede quanto segue:

" La

mandante si impegna a fornire tempestivamente alla mandataria tutte le

informazioni necessarie allo svolgimento del mandato. Si impegna inoltre a

mettere a disposizione una struttura assolutamente funzionante in modo che il

mandatario possa svolgere le consulenze in modo adeguato. La mandataria non si

assume alcuna responsabilità per eventuali problemi che dovessero sorgere se la

mandante non fosse in grado di dare seguito correttamente alle direttive

operative da lei emanate. La mandante si impegna ad eseguire tempestivamente i

pagamenti a favore della mandataria.

Si impegna inoltre a non avviare forme di collaborazione analoghe

a quelle del presente contratto di mandato fintanto che detto contratto non è

disdetto.

L’art. 6, rubricato “Compenso”,

prevede quanto segue:

" Per i

compiti descritti al punto 4 da a) fino a f) le parti concordano un compenso

annuo di CHF 100'000.-- (+ IVA 7.6%), con aggiunta del rimborso di tutte le

spese vive concernenti lo svolgimento del mandato.

A riguardo delle spese vive la mandante può scegliere di mettere a

disposizione della mandataria i necessari mezzi d'esercizio in luogo del

rimborso di talune spese vive.

La base di cifra d'affari su cui si basa il compenso forfetario è

di CHF 2'000'000.--. In caso di aumento o diminuzione del volume degli

interventi, ma solo se tale variazione ammonta almeno al 10% dell'importo base,

il compenso sarà modificato di conseguenza, ritenuto che vi è un nesso diretto

tra il volume di cifra d'affari realizzato dalla mandante e l'intervento

richiesto al mandatario.

Per quanto riguarda il compito indicato al punto 4 lettera g)

(procacciamento di affari) le parti concordano di discutere di volta in volta

una provvigione, da aggiungere al compenso base, ritenuto che l'ammontare di

tale provvigione non può essere stabilito in anticipo unicamente sulla scorta

del volume dell'affare senza tener conto del margine di guadagno.

La mandataria può inviare durante l'anno delle richieste di

acconto sull'ammontare dovuto a fine anno a seconda dell'entità dei lavori

svolti in un determinato periodo.

I conteggi definitivi tuttavia vengono eseguiti dalla mandante

sulla scorta dei dati di chiusura di ogni singolo periodo contabile.”.

L’art. 7, rubricato “Coperture

assicurative”, prevede quanto segue:

" La

mandataria si assume in proprio tutte le coperture assicurative necessarie

all'espletamento del mandato, compresi tutti gli oneri sociali”.

2.6.2. In data 11 settembre 2017 __________,

consulente e ispettore revisore CO 1/AVS, ha richiesto alla RI 1 svariati

documenti in vista della revisione fissata per il 20 settembre 2017 (doc. 79;

doc. 85). Durante la visita è emerso che, in relazione all’attività svolta da TERZ

1, veniva dichiarato un salario da dipendente per la RI 1 all’CO 1 di fr.

12'800.- mentre dai documenti AVS il salario dichiarato in relazione a TERZ 1

risultava superiore (Fr. 107'800.- per il 2012, Fr. 87'647.- per il 2013, Fr.

87'466.- per il 2014 e Fr. 130'133.- per il 2015 e il 2016: doc. 82). In tale

occasione è pure emerso che TERZ 1 aveva concluso nel 2012 una polizza di

assicurazione infortuni facoltativa presso la __________ (doc. 83).

In data 31 ottobre 2017 (doc. 85) __________ della __________, consulente

fiduciario di RI 1, ha informato l’CO 1 che TERZ 1 era titolare di una ditta

individuale che si occupava del noleggio di lavatrici (fornitura e

manutenzione) e che forniva prestazioni di consulenza alla RI 1, di cui era

pure azionista. A mente di __________ le due ditte cooperavano già dalla metà

degli anni '90. Inoltre egli precisava che, nonostante la predetta situazione e

“dopo un iter procedurale kafkiano di cui risparmiamo il dettagli"

(doc. 85, pag. 1) dinnanzi alle autorità AVS TERZ 1 era stato assoggettato

prima in qualità di indipendente e poi di dipendente.

Nel rapporto di revisione del 20 settembre 2017, relativo al periodo

01.01.2012-31.12.2016, __________ ha indicato che il calcolo del salario

massimo LAINF non era corretto, in quanto “non tenuto in considerazione il

salario del sig. TERZ 1” (doc. 90).

Dal documento rubricato “revisione aziendale/risultato per la CO 1” del

9 ottobre 2017, relativo al medesimo periodo, sottoscritto (elettronicamente)

da __________ e da __________ (di proprio pugno) per l’impresa si evince quanto

segue: “Si rinuncia eventuali riprese al riguardo, ma la ditta è pregata di

regolare la pratica trattenute in busta paga del sig. TERZ 1 a partire dal 2017.”

(doc. 91).

Dalla nota telefonica del 22 novembre 2017 (doc. 93) di __________ si evince

quanto segue:

" (…) Dopo

aver avuto il supporto anche da parte dell'esperto __________ delle revisioni, __________,

si decide all'unanimità che il salario AVS del sig. TERZ 1 deve essere

dichiarato anche alla CO 1.

Contattato telefonicamente il sig. Martinetti che si occupa della

contabilità della ditta individuale del sig. TERZ 1. Dopo aver saputo della

nostra posizione ferma di far rientrare i salari AVS del sig. TERZ 1 anche alla

CO 1, ha accennato nuovamente di non essere d'accordo. Ribadisce ancora che se

cambia la sua polizza Lainf, a lui verrebbero sottratti molti privilegi che non

li avrebbe nemmeno con una polizza Lainf complementare. Tuttavia riferisce che

sarebbe disposto ad accettare anche la soluzione di compromesso, cioè di far

rientrare i suoi salari dal 01.01.2018.

Nei prossimi giorni il sig. __________ contatterà nuovamente il

sig. __________ e rilascerà un comunicato per e-mail, in modo da capire se

faranno opposizione alla decisione della CO 1. Al momento sono due le

situazioni:

-

Rinuncia opposizione = nessuna ripresa retroattiva e salario AVS del

sig. TERZ 1 anche per CO 1 da 01.01.2018

Decisione di opposizione = ripresa retroattiva dei salari non dichiarati alla CO

1 negli anni revisionati. La ditta farà opposizione sulla fattura

post-revisione e sulla posizione assicurativa del sig. TERZ 1.

Si attende il comunicato da parte del sig. __________ e del sig. TERZ

1.

Nel frattempo viene mandata avanti la pratica sulla parte dei

risultati di revisione, approvati dalla sig.ra __________ in sede di

revisione.”

Con e-mail del 23 novembre 2017 (doc. 89) __________ ha comunicato a __________,

con copia per conoscenza a __________ e __________ per l’impresa, quanto segue:

" Ciao __________,

come da intesa telefonica di ieri, attendo che ti consulti col

sig. TERZ 1 e mi fai sapere se siete intenzionati a fare opposizione.

Allora due sono le opzioni:

1. Si accetta che le prestazioni del sig. TERZ 1 presso la ditta RI 1 -

assoggettate come salario AVS - vengano dichiarate alla CO 1 a partire da

01.01.2018, per cui nessuna ripresa retroattiva (anche perché non ha senso,

aveva già una propria copertura Lainf). Si verrebbe dunque a rispettare la

parte giuridica, ossia che il salario Lainf segue il salario AVS della ditta.

2. Non si è assolutamente d'accordo nel far rientrare il

suo salario alla CO 1.

A questo punto l'opposizione non può basarsi su uno scritto "a

partire da 01.01.2018... ", ma su una fattura reale. Quindi deve

essere "per forza" emessa la fattura sulla ripresa retroattiva dei

salari non dichiarati alla CO 1 durante il periodo revisionato della ditta.

Diventerà poi un problema tra compagnie assicurative. La __________ si

rivendicherà alla CO 1 di tutte le IG infortuni pagate nei confronti del sig. TERZ

1 nel periodo 2012-2016.

Io sono in vacanza fino al 10.12.2016 e gestirò la pratica al mio rientro.

Nel frattempo mando avanti la revisione della RI 1, con i

risultati già discussi in sede di revisione.

Ci sentiamo

Cari saluti

__________” (n.d.r.: il corsivo e le sottolineature non

sono della redattrice).

Con e-mail del 6 marzo 2018 (doc.

98) __________ ha comunicato a __________ per l’impresa, con copia per

conoscenza a __________ e __________, quanto segue:

" Ciao __________,

mi riferisco alla ditta RI 1, in modo particolare al salario

LAINF del sig. TERZ 1.

A seguito della revisione delle buste paghe e della discussione

successiva col sig. __________ della fiduciaria

__________, si conviene che le prestazioni sig. TERZ 1 - ritenute

salario AVS - vengano dichiarate anche alla CO 1 a partire da 01.01.2018.

Ti auguro una buona giornata.

Cordiali saluti

__________” (n.d.r.: il corsivo e grassetto non sono della

redattrice).

2.6.3. Nel maggio 2022 l’CO 1 ha proceduto

ad una nuova revisione relativa al periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2020. In

tale occasione ha effettuato delle riprese di fr. 117'446.- per il 2018, di.

fr. 117'302 per il 2019 e di fr. 148'200 per il 2020 per le retribuzioni

versate a TERZ 1, ritenute provento da attività lucrativa da lui svolta in modo

dipendente per la RI 1. Mediante “fattura dopo revisione

01.01.2018-31.12.2020” del 18 maggio 2022 l’CO 1 ha quindi fissato in

complessivi fr. 7'284.95, i premi per infortuni professionali e non

professionali ancora dovuti da RI 1 per gli anni 2018, 2019 e 2020 (doc. 140,

141, 142 e 144).

In data 10 ottobre 2022 (doc. 159) __________ ha comunicato all’CO 1 quanto

segue:

" (…) Il

sottoscritto è presidente del consiglio di amministrazione della RI 1 e

incaricato dal signor TERZ 1 di redigere il presente documento.

Il signor TERZ 1 è titolare di una ditta individuale che si occupa

del noleggio di macchine lavatrici e del management della ditta RI 1, di cui

egli è azionista e membro del consiglio di amministrazione.

In qualità di amministratore della RI 1 egli riceve un salario (a

titolo di esempio alleghiamo il certificato di salario 2021). Le prestazioni di

management vengono per contro fatturate dalla ditta individuale.

Le domande che voi avete cortesemente posto riguardo

all'organizzazione del lavoro, mezzi operativi, ferie, risultano quindi non

attinenti alla fattispecie in quanto il signor TERZ 1 come tale non lavora

per la RI 1: si occupa del management. Nello svolgimento di questo mandato

egli non è minimamente vincolato a direttive aziendali, a orario di lavoro,

all'utilizzo delle risorse.

Non esiste quindi alcuna direttiva in merito a:

-

Orario di lavoro: il mandato deve essere svolto in maniera indipendente

e con la finalità di raggiungere l'obiettivo;

-

Ferie, supplenze, ecc: non è di competenza di RI 1. Come precisa il

contratto di mandato che alleghiamo il mandato viene svolto autonomamente dalla

ditta TERZ 1 e non deve necessariamente essere svolto dal signor TERZ 1

personalmente;

Il signor TERZ 1 non riceve alcuna retribuzione su base oraria

perché la ditta TERZ 1 emette una fattura annua su base contrattuale per il

mandato di management.

Occuparsi del management significa intervenire nel procacciamento

di clienti (egli è una figura molto conosciuta) e nel dare supporto tecnico

alla struttura di RI 1, che è di per sé autoportante e che dispone dei tecnici,

dell'apparato amministrativo e direzionale, di mezzi d'esercizio e di un

capannone. Egli non fa parte dell'organico e non ha una funzione tra le

maestranze.

La ditta individuale TERZ 1 ha uffici propri, per i quali paga un

regolare canone di locazione, ha i propri mezzi d'esercizio, le proprie

infrastrutture.

L'attività della ditta individuale TERZ 1 non ha nulla a che

vedere con quella svolta da RI 1. Quest'ultima si occupa della compravendita e

riparazione di elettrodomestici, condizionatori, apparecchi affini,

all'ingrosso e al dettaglio.

La ditta individuale TERZ 1, oltre che del management della RI 1,

si occupa esclusivamente della messa a disposizione di macchine da lavare nei

palazzi (noleggio di lavatrici).

Non esiste alcuna concorrenza tra le due entità giuridiche.

In questa sede riteniamo necessario spiegare perché una situazione

tanto semplice e elementare sia divenuta problematica.

La ditta RI 1 è stata oggetto in passato di alcune revisioni da

parte della Cassa __________. I risultati di queste revisioni sono stati

oggetto di diverse contestazioni, anche in sede legale, proprio per la

definizione delle prestazioni della ditta individuale TERZ 1.

In un primo tempo la Cassa __________ aveva imposto di separare

l'attività di consigliere di amministrazione dal quella del management e di assoggettare

la prima come salario.

Le parti si sono dichiarate d'accordo.

In un secondo tempo (quindi in una revisione successiva) la stessa

Cassa __________ è ritornata sui suoi passi in contraddizione con la soluzione

che era stata concordata in buona fede ed ha preteso che anche le prestazioni

di management fossero assoggettate quale salario.

L'intenzione di RI 1 era quella di contestare nuovamente per vie

legali la decisione della Cassa __________, soprattutto per l'agire ritenuto

poco consono di quest'ultima.

Dopo valutazione dei costi che questa procedura avrebbe comportato

e considerato che I'AVS era comunque dovuta (sia essa come salario o come

reddito d'attività indipendente) si è deciso di rinunciare.

La fattura di management è quindi assoggettata all'AVS come se

fosse un salario mentre che fiscalmente fa parte del reddito. aziendale

dell'attività indipendente. La prestazione viene anche assoggettata all'IVA.

L'autorità fiscale, quando procede all'annuncio del reddito d'attività

indipendente alla Cassa __________, neutralizza l'importo della fattura di

management.

Analoghe considerazioni non possono tuttavia essere espresse per

quanto riguarda la copertura perla perdita di guadagno in caso di infortunio e

malattia. La ditta individuale TERZ 1 ha stipulato delle polizze in tal senso.

Va ricordato che la perdita di guadagno assicurata dalla ditta TERZ 1 va oltre

la mera prestazione di management perché assicurato è l'insieme del reddito

aziendale.

Dal momento che la ditta TERZ 1 è assicurata non vi è alcuna

ragione per avere un'altra copertura che causerebbe una fattispecie di sovra

copertura in contrasto con le norme di legge.

Considerandi

II contratto di mandato prevede inoltre espressamente che "la

mandataria si assume in proprio tutte le coperture assicurative necessarie

all'espletamento del mandato, compresi gli oneri sociali.”

2.6.4

In questa sede, in data 24 marzo

2023.

(doc. VII), la RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha puntualizzato al

TCA, con riferimento a quanto avvenuto al momento dell’ultima revisione dell’CO

1.

del 20 settembre 2017, che:

" (…)

1.

Durante la revisione è emerso che il signor TERZ 1 era stato assoggettato

quale dipendente dinanzi alle autorità AVS per un salario superiore rispetto a

quello dichiarato alla CO 1.

II signor __________ della __________ ha spiegato alla CO 1 il

motivo di questa differenza ed ha più volte ribadito e comprovato che si

trattava di una soluzione di compromesso con le autorità AVS e che questo non

significava in alcun modo che il signor TERZ 1 fosse un dipendente della RI 1.

Infatti, è importante ricordare che l'affiliazione di un

assicurato all'AVS non lo qualifica definitivamente. Lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente (TCA

30.2008.45

del 13.01.2009, c. 6).

2.

Come riporta giustamente la CO 1 nella sua risposta, a pagina 3 paragrafo 4,

già a seguito della revisione del 20.09.2017 le parti non erano d'accordo circa

la qualifica giuridica del lavoro svolto dalla ditta individuale TERZ 1 per la RI

1.

3.

La CO 1 nella sua risposta afferma però che le parti hanno trovato un

compromesso che desse il tempo al signor TERZ 1 di disdire la polizza

assicurativa facoltativa sottoscritta con la __________ ed hanno quindi

stabilito che dal 01.01.2018 il salario del signor TERZ 1 sarebbe stato

assoggettato alla CO 1 esattamente come era stato dichiarato alle autorità AVS.

(…).

6.

(…) non vi è però alcun documento, sottoscritto dalle parti, che confermi

l'esistenza di questo presunto accordo.

lI signor __________, inoltre, non aveva comunque il potere di

convenire assolutamente nulla. Ricordiamo che il signor __________ nel 2017 non

aveva nessun ruolo all'interno di RI 1. Infatti, quest'ultimo è diventato

presidente della RI 1, con firma collettiva a due, solamente a partire dal

2019, come risulta dall'estratto del Registro di commercio prodotto sub doc. I.

Ci si chiede quindi a che titolo avrebbe firmato un accordo con la CO 1.”

2.6.5

In data 23 marzo 2023 (doc. H) __________

ha comunicato all’avv. RA 1 quanto segue:

" (…) come

da sua richiesta ed in riferimento alla pratica in oggetto le invio volentieri

la mia presa di posizione In merito a quanto avvenuto nell'anno 2018 durante

l'ultima revisione della CO 1, dato che in quel periodo ho avuto vari contatti

con il signor __________.

Constato che nei documenti stilati unilateralmente dal signor __________

si fa spesso riferimento al sottoscritto, senza però alcun intervento da parte

mia.

(…).

In data 31 ottobre 2017 avevo inviato in forma scritta alla CO 1 una presa di

posizione riguardo all'eventuale assoggettamento delle prestazioni fornite

dalla ditta TERZ 1 alla RI 1, postulando di rinunciare all'assoggettamento

confermando in forma scritta la rinuncia a far valere nei confronti di CO 1

pretese per eventuali infortuni.

Gli stessi contenuti Ii ho ribaditi a 5 anni di distanza con la

mia lettera del 10 ottobre 2022. In altre parole non ho mai cambiato la mia

opinione sull'argomento. Ciò è ampiamente dimostrato dagli scritti che recano

la mia firma.

Confermo che vi sono stati diversi contatti telefonici per

discutere la questione, ma confermo pure di aver sempre ribadito la mia

contrarietà, come pure quella del mio cliente signor TERZ 1, all'assoggettamento

prospettato. I motivi sono indicati nei miei scritti.

Ciò che è stato "convenuto", meglio sarebbe dire

"di cui ho preso atto" o "di cui sono stato informato", è

che CO 1 avrebbe imposto queste prestazioni a partire dal 1.1.2018 qualora esse

fossero ancora state svolte. Prendere atto dl una decisione unilaterale da

parte della CO 1 non significa in alcun modo che lo fossi d'accordo e ancor

meno che avrei accettato di pregiudicare il diritto dei miei clienti ad

impugnare un'eventuale decisione in tal senso, secondo i rimedi giuridici

previsti dalla legge.

I fatti sono che, nonostante vari colloqui, le divergenze di

opinione non si sono appianate e quindi le parti erano pienamente coscienti che

la questione sarebbe stata da chiarire nell'ambito di un procedimento di

opposizione e in seguito di ricorso.

(…).

Con il senno di poi, a scanso di equivoci o malintesi in buona fede, convengo

che sarebbe stato opportuno stilare un protocollo controfirmato dalle parti.

Per contro sull'opportunità di esibire documentazione di lavoro

allestita in assenza di una presa di posizione della controparte e di

intenderla come un accordo non mi esprimo, se non per dire che lo in più di 30

anni di carriera non mi sono mai permesso di farlo. (…)”.

2.6.6

A seguito della del decreto di chiamata

in causa del 15 maggio 2023 (doc. XI), in data 5 giugno 2023 l’avv. __________

ha chiesto al TCA di considerare l’attività svolta presso la ditta insorgente

da TERZ 1 a tutti gli effetti un’attività lucrativa indipendente per i seguenti

motivi.

Essa verrebbe esercitata dal suo cliente presso i suoi due uffici (uno a __________

e uno a __________) rispettivamente presso la propria officina (a __________),

con il proprio personale (una segretaria, un tecnico e operai, che vengono

retribuiti ad ore), per svariati clienti.

Tra di essi figura pure la RI 1, con la quale il suo cliente avrebbe stipulato il

3.

ottobre 2007 un contratto di mandato - e non di lavoro - e per la quale

rappresenterebbe semplicemente un collaboratore esterno che svolgerebbe

determinate prestazioni a titolo indipendente. Le entrate relative a questo

mandato non rappresenterebbero neppure il 50% degli introiti della ditta

individuale e, in caso di interruzione della collaborazione, il suo assistito si

troverebbe con un’entrata minore e con più tempo per procacciarsi e dedicarsi

ad altri clienti. La decisione di collaborare in modo importante con la ditta

insorgente costituirebbe unicamente una pura scelta strategica (doc. XII pag. 9

e 10), disponendo il suo cliente pure dell’attrezzatura necessaria allo

svolgimento del lavoro (ovvero un furgone) e un proprio numero di telefono. Inoltre

egli emetterebbe una fattura un’unica volta all’anno (IVA inclusa), con

possibilità di effettuare delle richieste di acconto sull’ammontare dovuto a

fine anno, secondo l’entità dei lavori svolti in un determinato periodo.

Per il procacciamento di affari, il suo assistito comparirebbe per una pura

scelta di opportunità, strategia e risparmio, come collaboratore sul sito della

ditta insorgente rispettivamente pubblicizzerebbe la propria attività anche interessanti

promozioni con volantini. Dispone di un’assicurazione infortuni privata presso

la __________, è iscritto al Registro di Commercio del Cantone Ticino ed è

assoggettato all’IVA.

Quale ditta individuale, TERZ 1 sosterrebbe quindi tutte le spese fisse e il

rischio economico.

Per quanto concerne l’affiliazione alla Cassa di compensazione AVS, il legale

ha precisato che “il costrutto alla quale è giunta la cassa di compensazione

è frutto di un accordo bonale tra le parti” e, in ogni caso, non è

vincolante e non giustificherebbe “un’errata qualifica dell’attività

lucrativa svolta dalla ditta individuale TERZ 1 anche per quanto concerne

l’assicurazione infortuni.” (doc. XII, pag. 9).

L’avv. __________ ha pure precisato che il suo cliente, al momento della

revisione del 20 settembre 2017, non aveva preso parte alle trattative tra CO 1

(nella persona di __________) e __________ né aveva sottoscritto alcun accordo

con il precitato funzionario della CO 1.

Da ultimo, ha indicato che il suo assistito percepisce un salario per

l’attività di dipendente delegato che svolge per la ricorrente, con mansioni

differenti rispetto a quelle previste dal contratto di collaborazione (cfr.

doc. XII e allegati).

2.6.7

In data 15 luglio 2023 il TCA ha

interpellato l’avvocato __________, chiedendo di rispondere ad alcune domande e

di produrre diversa documentazione attinenti alla ditta e all’attività svolta

dalla ditta individuale, anche con espresso riferimento al lavoro effettuato

per la RI 1 (doc. XVIII) con il seguente scritto:

" (…) ai

fini dell’istruttoria di causa, il TCA necessita delle copie dei seguenti

documenti:

1) i contratti di locazione riguardanti l’ufficio di __________ e

il locale commerciale ubicato in __________, come pure i giustificativi (ad

esempio, estratti conto bancari e postali) attestanti il pagamento dei relativi

canoni di locazione per il periodo 2018-2020;

2) i contratti di lavoro, le buste paga, i certificati di salario

del personale della ditta individuale TERZ 1 per il periodo 2018-2020 e le

relative dichiarazioni dei salari inoltrate all’Istituto delle assicurazioni

sociali;

3) la carta grigia (e, se del caso, il relativo contratto di

leasing) del furgone raffigurato nella fotografia che ha versato agli atti il 5

giugno 2023;

4) il/i contratto/i relativo/i alla/e utenza/e telefoniche della

ditta individuale TERZ 1 a __________, a __________ e a __________, come pure

le relative fatture per il periodo 2018-2020;

5) una lista dei clienti della ditta individuale TERZ 1 per gli

anni 2018-2020, con indicato quanto è stato loro fatturato su base annua

durante tale periodo;

6) i giustificativi (ad esempio, estratti conto bancari e postali)

degli (eventuali) acconti ricevuti (cfr. p.to 6 del contratto del 3 ottobre

2007.

agli atti) durante gli anni 2018-2020 oppure dei tre singoli bonifici di

fr. 118'470 (v. fatture del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019 del suo

cliente agli atti) e di fr. 161'550 (v. fattura del 31 dicembre 2020 del suo

cliente agli atti) ricevuti da parte della RI 1;

7) i giustificativi (ad esempio, estratti conto bancari e postali)

di eventuali rimborsi spese ricevuti da parte della RI 1 nel corso degli anni

2018-2020;

8) una copia delle dichiarazioni d’imposta del suo cliente e delle

relative decisioni di tassazioni per il periodo 2018-2020.

Questa Corte necessita inoltre di sapere:

a) se la RI 1 ha messo a disposizione del suo patrocinato “i

necessari mezzi di esercizio in luogo del rimborso di talune spese vie”

(cfr. p. to 6 del contratto del 3 ottobre 2007 agli atti), precisando - se del caso

- quali sono, quando gli sono stati messi a disposizione e per quanto tempo;

b) in cosa è consistita la “struttura assolutamente funzionante”

che sarebbe stata messa a disposizione del suo patrocinato dalla RI 1 per poter

“svolgere le consulenze in modo adeguato” (cfr. p. to 5 del contratto

del 3 ottobre 2007 agli atti);

c) chi (per quanto tempo e con quali mansioni) presenzia nel

locale commerciale di __________ durante una usuale giornata lavorativa.”

2.6.8

In data 15 settembre 2023 l’avv. __________

ha risposto al TCA (producendo pure svariata documentazione) come segue (doc.

XXV e allegati):

" (…) faccio

seguito al suo scritto 13.07.2023 e, con la presente, le trasmetto quanto da

lei richiesto con le dovute delucidazioni.

1.

Per quanto concerne il periodo 2018-2020, a quel tempo la ditta individuale TERZ

1.

disponeva di un ufficio a __________ e di un secondo ufficio, sito in __________.

L'ufficio sito in __________ è stato utilizzato dalla ditta

individuale TERZ 1 unicamente fino al 2015.

Come già spiegato in precedenza, l'ufficio di __________ è di

proprietà del signor TERZ 1 mentre l'ufficio sito in __________ viene locato

dalla RI 1 alla ditta individuale TERZ 1 sulla base di un contratto di

locazione verbale.

In allegato vengono trasmesse pure alcune fotografie dell'ufficio

sito in __________ (doc. XII-11).

Per quanto concerne il pagamento della pigione relativa

all'ufficio sito in __________, la RI 1 emette delle fatture (già prodotte sub

doc. C) che vengono regolarmente contabilizzate, come risulta dalle schede

contabili allegate al presente scritto sub doc. XII-12 e XII-12a.

In particolare, nella scheda contabile prodotta sub doc. XII-12

vengono registrate tutte le posizioni di dare / avere tra la ditta individuale TERZ

1.

e la RI 1.

In arancione è stata evidenziato il costo relativo alla pigione.

Questo importo risulta pure nella scheda contabile relativa alle

pigioni (doc. XII-12a).

L'importo complessivo relativo alle pigioni viene in seguito

registrato nel conto economico della ditta individuale TERZ 1 (già prodotto sub

doc. XII-5).

Quindi, per il periodo 2018-2020, il pagamento della pigione è

sempre stato regolarmente contabilizzato e, evidentemente, regolarmente esposto

nelle dichiarazioni dei redditi.

2.

La ditta individuale TERZ 1 non ha dipendenti dato che l'operatività della

stessa è garantita dal signor TERZ 1 in persona.

Quando la ditta individuale TERZ 1 necessita di mano d'opera

supplementare fa capo alla RI 1 chiedendole un prestito di personale.

Anche detto prestito di personale viene regolarmente fatturato

alla ditta individuale TERZ 1 come risulta dal doc. XII-13.

Queste fatture vengono registrate nella succitata scheda contabile

prodotta sub doc. XII-12 (posizioni evidenziate in verde).

In seguito, anche la posizione concernente il prestito di mano

d'opera viene inserita nel conto economico.

Vi è una piccola differenza tra la cifra che risulta dalla scheda

contabile e quella riportata nel conto economico poiché, nel conto economico,

la cifra viene registrata esente IVA.

3.

La licenza di circolazione del furgone della ditta individuale TERZ 1 viene

prodotta sub doc. XII-14.

Questo furgone è sempre stato utilizzato dalla ditta individuale

(quindi pure durante il periodo oggetto della presente vertenza ovvero tra il

2018.

ed il 2020).

Detta licenza di circolazione è stata recentemente annullata

poiché il furgone necessita di riparazioni (come risulta dalle fotografie

annesse sub. doc. XII-14a).

Le stesse vengono effettuate personalmente dal signor TERZ 1.

Nel frattempo, TERZ 1 si è procacciato un veicolo sostitutivo.

4.

Circa le utenze telefoniche della ditta individuale TERZ 1, sussistono

quella già menzionata (doc. XII-4), per la quale vengono qui prodotte tutte le

fatture per il periodo 2018-2020 sub doc. XII-15, rispettivamente l'utenza

oggetto delle fatture prodotte sub doc. XII-15a.

È inoltre in uso, l'utenza natel di cui alle fatture doc. XII-15b.

Trattandosi di contratti di telefonia sottoscritti molti anni fa,

non è stato possibile reperire la copia dei contratti sottoscritti dal signor TERZ

1.

con __________.

Non vi è alcuna utenza telefonica relativa all'ufficio di __________,

dato che lo stesso non viene più utilizzato dalla ditta individuale TERZ 1 già

dal 2015.

5.

Come già spiegato, negli anni 2018-2020 la ditta individuale TERZ 1, oltre

ad effettuare svariate consulenze a favore della RI 1 aveva pure numerosi altri

clienti, come risulta dalle schede contabili allegate sub doc. XII-16.

II conto economico dal quale risultano le entrate registrate nelle

schede contabili è già stato prodotto sub doc. XII-5.

6.

Gli acconti percepiti dal signor TERZ 1 per le sue consulenze

risultano dal doc. XII-12 (posizioni evidenziate in rosa), come pure il

bonifico percepito ogni anno (sempre evidenziato in rosa).

II bonifico viene in seguito inserito nel conto economico (già

prodotto sub doc. XII-5) mentre gli acconti che risultano dalla scheda

contabile vengono riportati nel bilancio della ditta individuale TERZ 1

(prodotto sub doc. XII-17).

7.

L'unico rimborso spese che il signor TERZ 1 percepisce dalla RI 1 è il

pagamento delle fatture di telefonia concernenti il suo telefono cellulare,

come risulta dalle fatture prodotte sub doc. XII-15b.

8.

In allegato sub doc. XII-18 vengono prodotte le copie delle dichiarazioni

d'imposta con le relative decisioni di tassazione del signor TERZ 1 per il

periodo 2018-2020.

Per quanto concerne le domande formulate a pagina 2 dello scritto

13.07.2023:

a. Nonostante la pattuizione contrattuale, in concreto, una circostanza del

genere non si è mai verificata.

b. Questa pattuizione serve a delimitare la responsabilità di TERZ 1,

rispettivamente quella della RI 1.

TERZ 1 fornisce alla menzionata SA tutte le consulenze tecniche

del caso ma sta a lei implementarle per il tramite di strutture operative

"assolutamente funzionanti".

Qualora, per qualsiasi ragione, la SA non disponesse delle

strutture operative necessarie per implementare le succitate consulenze tecniche,

ciò non è responsabilità di TERZ 1 (che, operando, deve sempre partire dal

presupposto di poter disporre di una "struttura assolutamente

funzionante").

c. L'ufficio sito in __________ non è più utilizzato dalla ditta

individuale TERZ 1 già a far tempo dal 2015. (…)”.

2.7

Il TCA osserva innanzitutto che la

questione di sapere se tra le parti sia intercorso o meno un accordo in base al

quale il lavoro svolto a partire dal 1° gennaio 2018 dalla ditta individuale

per la RI 1 debba essere considerato attività dipendente può rimanere qui

indecisa. Come si vedrà meglio appresso, infatti, tale attività lucrativa deve

essere in ogni caso qualificata come dipendente per i motivi qui di

seguito esposti.

2.7.1

Dalle tavole processuali emerge che

per l’“attività principale dipendente” (di delegato con firma

individuale della ditta RI 1) TERZ 1 ha percepito un salario lordo annuo di fr.

12'000.- nel 2018, fr. 18'350.- nel 2019, fr. 14'000.- nel 2020 oltre a fr.

10'500.- nel 2018, fr. 11'193.- nel 2019 e fr. a fr. 11'200.- nel 2020 a titolo

di “vantaggi goduti nell’ambito della SA” (cfr. decisioni di tassazione

anni 2018-2020 di cui al doc. XXV-9). Nel 2021 ha percepito un salario annuo

lordo di fr. 16'820.20 (pari ad un salario netto di fr. 16'000.-: cfr. certificato

di salario del 31 dicembre 2021 di cui al doc. 159, pag. 11).

Nel medesimo periodo, per l’“att. indipendente principale” (ovvero

quella di noleggio di macchine e lavatrici in stabili a reddito rispettivamente

del management in senso lato della ditta RI 1 - di cui è pure azionista - per

il tramite della ditta individuale: cfr. doc. 159, pag. 1), ha percepito un reddito

lordo annuo di fr. 216'000.- nel 2018 e nel 2019, fr. 245'000 nel 2020 (cfr.

decisioni di tassazione anni 2018-2020 di cui al doc. XXV-9).

Giova qui ricordare che la qualifica a livello fiscale dell’attività

svolta da TERZ 1 è irrilevante ai fini del giudizio (cfr. consid. 2.4 in

fine).

Detto questo, per l’attività di management in senso lato [cfr. compiti indicati

ai punti a), b), c), d), e), f), e g) del contratto del 31 ottobre 2007, di cui

al doc. B, riportato al consid. 2.6.1] svolta per la ditta insorgente, TERZ 1

ha fatturato i seguenti importi (IVA inclusa): fr. 118'470.- nel 2018 e nel

2019.

rispettivamente fr. 161'550.- nel 2020 e nel 2021 (cfr. fatture

prestazioni 2018-2021 del 31 dicembre 2018-2021 di cui al doc. 159, pag. 7-10).

Egli ha pertanto percepito, conformemente a quanto stabilito nel citato

contratto (doc. B), un compenso di fr. 110'000.- per il 2018 e 2019 rispettivamente

fr. 150'000.- per il 2020 e il 2021 (pari ai citati importi IVA esclusa). Nel

medesimo periodo egli ha inoltre percepito puntualmente, alla fine di

ogni mese, dalla ditta insorgente (oltre all’importo fisso di fr. 1'000.- a

titolo di “stipendio” per l’attività di delegato) fr. 2'532.- e fr.

3'000.- (per complessivi fr. 5'532.-) a titolo di “acconti” per

l’attività svolta dall’omonima ditta individuale (cfr. doc. XXV-2).

Ora, più che di acconti, secondo questo TCA si trattava in realtà di versamento

di salario, potendo invero paragonare questi acconti (di complessivi fr.

5'532.- mensili) ad una vera retribuzione fissa. Questo fa sì che nell’eseguire

la propria attività, TERZ 1 non ha corso alcun rischio particolare legato al

suo lavoro. Questo elemento è tipico di un rapporto di lavoro.

La regolarità dei versamenti ha fatto inoltre sì che solo la società si sia

assunta un rischio economico, mentre TERZ 1 non si è assunto direttamente e

personalmente alcun rischio di incasso [in particolare, con riferimento

all’attività di “procacciamento” di affari di cui al punto g) del

contratto del 31 ottobre 2007, di cui al doc. B, riportato al consid. 2.6.1],

avendo egli garantito il versamento regolare di un ragguardevole acconto

mensile (come pure di un cospicuo conguaglio a fine anno), proprio come un

collaboratore dipendente (inserito nella qualifica dei quadri, con mansioni

anche di livello dirigenziale) subordinato al proprio datore di lavoro che

riceve lo stipendio a fine mese.

Ciò significa che il collaboratore della ditta ricorrente si trovava nella

situazione tipica di una persona salariata. L’eventualità che la ditta

ricorrente avrebbe potuto non versare a TERZ 1 gli importi complessivi che gli

spettavano (fr. 110'000.- per il 2018 e 2019 rispettivamente fr. 150'000.- per

il 2020 e il 2021) avrebbe infatti posto quest’ultimo nella medesima posizione

di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio

datore di lavoro.

Il rischio economico che TERZ 1 sopportava in relazione all’attività di

management in senso lato della ditta ricorrente

(e, in particolare, con riferimento alla mansione di “procaccia-mento” di

affari) era praticamente nullo e, di conseguenza, non analogo a quello di un

imprenditore.

Per tale attività appare pertanto decisiva l’importante dipendenza economica

esistente nei confronti della RI 1 che emerge, oltre che dai cospicui importi

conseguiti ogni anno, anche dalla regolarità della percezione degli stessi, ciò

che li accomuna ad un normale salario di un lavoratore dipendente di alto

livello.

2.7.2

Il TCA non ignora le argomentazioni

sollevate dal legale di TERZ 1, secondo il quale in particolare la ditta

ricorrente sarebbe solo uno dei tanti clienti della ditta individuale, le entrate

relative a questo mandato non rappresenterebbero neppure il 50% degli introiti

della ditta individuale, che, in caso di interruzione della collaborazione, si

troverebbe con un’entrata minore e con più tempo per procacciarsi e dedicarsi

ad altri clienti.

Tuttavia le stesse non consentono di giungere ad una differente conclusione, in

quanto non possono essere condivise da questa Corte per i seguenti motivi.

Innanzitutto va ricordato che l’attività di management in senso lato [cfr.

compiti indicati ai punti a), b), c), d), e), f), e g) del contratto del 31

ottobre 2007, di cui al doc. B, riportato al consid. 2.6.1] svolta da TERZ 1 per

la ditta insorgente deve essere qualificata come attività lucrativa dipendente

(cfr. consid. 2.7.1).

La circostanza che TERZ 1 svolga pure l’attività (indipendente) di noleggio di

macchine e lavatrici in stabili a reddito per svariati clienti (come, peraltro,

pure quella dipendente di delegato d’amministrazione per la ditta ricorrente) è

ininfluente ai fini del presente giudizio. Essa, infatti, non muta la natura

dei rapporti esistenti tra la ditta ricorrente e TERZ 1, siccome di rilievo

appaiono i contorni precisi della sua attività di management in senso lato per

la RI 1. Come visto, infatti, un lavoratore può essere qualificato quale

dipendente per un’attività ed indipendente per un’altra e può pure trovarsi

simultaneamente in condizioni d’indipendente e di dipendente nei confronti

della stessa persona (cfr. consid. 2.2).

Secondariamente non ci si può esimere dal rilevare che i numerosi clienti

vantati dalla ditta individuale, sono in realtà quelli riconducibili alla

attività di noleggio di macchine e lavatrici in stabili a reddito esercitata

dalla ditta individuale e, pertanto, trattasi sostanzialmente di privati (singoli

e/o nuclei famigliari) che versano singolarmente degli importi modesti (cfr.

doc. XXV-7).

Ovviamente questi importi (talvolta molto esigui: cfr. doc. XXV-7), se

considerati nel complesso, costituiscono una cospicua entrata per la ditta

individuale. Dedotti gli importi di fr. 110'000.- per il 2018 e 2019

rispettivamente fr. 150'000.- per il 2020 percepiti da TERZ 1 per l’attività

svolta per la RI 1 dal reddito lordo annuo per l’“att. indipendente

principale” di fr. 216'000.- nel 2018 e nel 2019, fr. 245'000 nel 2020, si

ottengono infatti i seguenti importi: fr. 106'000 per il 2018 e 2019

rispettivamente fr. 95'000.- nel 2020 (cfr. decisioni di tassazione

anni-2018-2020 di cui al doc. XXV-9).

D’altro canto però, va sottolineato che, in assenza della sola attività di

management in senso lato svolta per la RI 1, TERZ 1 si sarebbe ritrovato con

una entrata annuale “fissa e garantita” in meno di ben fr. 110'000.- per

il 2018 e 2019 rispettivamente fr. 150'000.- per il 2020.

Inoltre, va pure osservato che il successo dell’attività di noleggio esercitata

dalla ditta individuale è comunque legato, in parte, alla sua significativa

pubblicizzazione sul sito Internet della RI 1 (cfr. __________), che molto

verosimilmente verrebbe meno, in assenza dell’attività di management in senso

ampio svolta da TERZ 1 per la stessa.

Il TCA sottolinea inoltre che per tale pubblicità non risulta neppure che TERZ

1.

versi alcunché alla ditta ricorrente.

Per inciso, va anche rilevato che questa Corte non ignora il volantino, mediante

il quale la ditta individuale promuoverebbe la propria attività, versato agli

atti dall’avv. __________ (doc. XII-6). Tuttavia, a prescindere dal fatto che

non è dato sapere “se” e “dove” esso sarebbe stato distribuito

(anche per questo aspetto inoltre non figura alcuna spesa sostenuta da TERZ 1),

tale metodo di “procacciamento degli affari” appare quantomeno obsoleto

rispetto all’importante visibilità garantita dal sito internet della ditta

ricorrente, come peraltro riconosciuto dalla stessa ditta individuale (cfr. co.

XII, pag. 7 in fine).

2.8

2.8.1

Dalle tavole processuali emerge

inoltre che la ditta individuale (per svolgere sia l’attività di noleggio sia

quella di management in senso lato per la ditta ricorrente) non ha dipendenti.

L’avv. __________ ha puntualizzato a questa Corte che l’operatività della ditta

individuale sarebbe garantita dal suo cliente in persona e che, quando

necessiterebbe di mano d’opera supplementare, farebbe capo alla ditta

insorgente (per complessivi fr. 27'892.60 annui, nel periodo 2018-2020: cfr.

doc. XXV-2, 3 e 4).

A questo proposito il TCA osserva che la ditta individuale fa sistematicamente

capo alla ditta ricorrente per il prestito di personale. Nel periodo 2018-2020,

ha corrisposto annualmente l’importo di fr. 27'892.60 (composto da fr. 15'840.-

per ¾ h al giorno per la segretaria e fr. 12'936.- per ½ al giorno per il

tecnico per complessivi fr. 28'776.- a cui viene poi applicato uno sconto del

10% pari a fr. 2'877.60: doc. XXV-2 e 4). Tali importi (IVA esclusa) sono

registrati nei relativi estratti conto contabili come segue: “RI 1 prestito

manodopera 2018”, “RI 1 prestito manodopera 2019”, “RI 1 prestito

manodopera 2020” (cfr. doc. XXV-2 e 3).

Il TCA osserva che, nel 2018, la ditta ricorrente ha fatturato pure un importo

complessivo di fr. 57'510.- per “3 Operai (non qualificati) Fr. 31.50 per

1826.

ore (CHF 30+ 5%)” e che tale importo + IVA 7,7%, ovvero fr. 61'938.25,

è stato registrato nel relativo estratto conto contabile come segue: “RI 1

prestito manodopera 2018 privato”. Nell’estratto conto contabile del 2019

della ditta individuale è stato registrato un importo di fr. 145'285.05 quale “RI

1.

prestito manodopera 2019 privato”. Nel 2020 (anno pandemico) non

risulta alcuna registrazione a titolo di prestito di manodopera privato

da parte della ditta ricorrente (doc. XXV-2 e 3).

A prescindere dalla questione (sollevata dall’CO 1) di sapere se tale prestito

di manodopera sia rispettoso o meno dei dettami legali vigenti in materia (che

può rimanere qui indecisa, in quanto ininfluente ai fini del giudizio), anche

la circostanza di potere fare affidamento sul prestito di manodopera della

ditta ricorrente, consente sostanzialmente alla ditta individuale di contenere significativamente

il rischio d’impresa legato al personale impiegato (congiuntura, malattia,

infortunio, maternità, contributi sociali, ecc.). Ciò che è, ad es., stato

evidente durante l’anno pandemico, per il quale, come poc’anzi osservato, non è

stato registrato nessun prestito di manodopera privato (contro i citati

importi di fr. 61'938.25 nel 2018 e ben fr. 145'285.05 nel 2019).

Tenuto inoltre conto della

tipologia di manodopera che viene presa prestito da TERZ 1 (segretaria, tecnico

e operai), si deve concludere che egli necessita la stessa sostanzialmente per

garantire il funzionamento dell’attività di noleggio esercitata dalla ditta

individuale, mentre l’attività di management in senso lato viene svolta da lui

personalmente proprio come un collaboratore dipendente (inserito nella

qualifica dei quadri, con mansioni anche di livello dirigenziale) che è

subordinato al suo datore di lavoro, considerata, come visto, la dipendenza

economica che lo lega alla ditta ricorrente per tale attività (cfr. consid.

2.7.1).

2.8.2

D’altra parte, non ci si può neppure

esimere dal rilevare che i recapiti professionali di TERZ 1 (numero di

telefono: __________, numero di fax: __________, indirizzo di posta cartacea: __________

oppure __________ e posta elettronica: __________; consultabili sui siti

www.local.ch, www.search.ch, www.locale.infobel.ch; www.zip.ch;

www.comparazione.ch) coincidono con quelli della ditta ricorrente. Aspetto

questo che, solo in parte, può essere giustificato dalla circostanza che TERZ 1

fa capo per il prestito di manodopera alla RI 1.

Il TCA non ignora le indicazioni

fornite dall’avv. __________, secondo il quale la ditta individuale disporrebbe

di tre utenze telefoniche: la prima sarebbe il numero __________ di __________

(cfr. doc. XXV-6), la seconda sarebbe il numero __________ (cfr. doc. XXV-6a) e

la terza sarebbe il numero __________ (cfr. doc. XXV-6b).

A questo proposito il TCA osserva tuttavia che la prima utenza è costituita da

un numero individuale “Business e Marketing” (__________), detto anche

numero di servizi a valore aggiunto, in quanto oltre alla semplice

conversazione, questo tipo di collegamenti offre anche servizi che

vengono addebitati direttamente sulla fattura telefonica

(__________).

Questa utenza è quella relativa al __________ (Fr. 2.- al minuto da rete

fissa) per l’attività di noleggio, come risulta chiaramente dal sito della

ditta ricorrente (cfr. __________).

La seconda utenza è quella

relativa all’abitazione primaria di TERZ 1 a __________ e non è significativa

ai fini del giudizio, visto che tale collegamento è sostanzialmente destinato a

telefonate di carattere privato. A questo proposito va qui pure rilevato, con

riferimento all’ufficio che TERZ 1 avrebbe allestito a casa sua, che non sono

considerati locali commerciali quelli adibiti ad uso abitazione. Per quanto,

invece, concerne l’officina di cui disporrebbe presso casa sua, essa è

parimenti connessa all’attività di noleggio, ma non di certo ai compiti indicati

ai punti a), b), c), d), e), f), e g) del contratto del 31 ottobre 2007, di cui

al doc. B, riportato al consid. 2.6.1.

La terza utenza, invece, è quella relativa al telefono cellulare, che viene

però pagata dalla ditta ricorrente a titolo di rimborso spese. Questo elemento

è tipico di un rapporto di lavoro. A maggior ragione se si considera che TERZ 1

svolge sia l’attività di delegato d’amministrazione (con diritto di firma

individuale) sia quella di management in senso lato per la RI 1.

2.8.3

Va poi considerato che l’attività di

management in senso lato, deve essere inevitabilmente svolta, per lo più, in __________,

ovvero presso la sede della ditta ricorrente.

Ora il TCA non ignora che la ditta ricorrente avrebbe stipulato un contratto di

locazione verbale con TERZ 1 avente per oggetto un ufficio presso la

propria sede a __________ contro pagamento di un canone di locazione annuo di

fr. 24'000.- (rispettivamente di fr. 15'000 nel 2020, molto verosimilmente a

causa della pandemia), come risulterebbe pure dagli estratti conto contabili 2018-2020

(cfr. doc. XXV-2 e 3).

Al riguardo questa Corte osserva che, se è pur vero - come precisato dall’avv. __________

- che un contratto di locazione può essere stipulato anche verbalmente, risulta

quantomeno singolare che ciò sia avvenga, come nel caso di specie, per un

oggetto adibito a fini commerciali. Notoriamente infatti la forma scritta è

prediletta in particolare per la locazione commerciale, in quanto tale modo di

procedere consente alle parti di tutelarsi debitamente in caso di eventuali

controversie future. Del resto, è proprio per quest’ultimo motivo che la ditta

ricorrente e TERZ 1 hanno pure stipulato il contratto del 31 ottobre 2007 di

cui al doc. B.

Secondariamente il pagamento effettivo dei canoni di locazione per il periodo

2018-2020 non è stato comprovato in questa sede

con i relativi giustificativi (ad esempio, estratti conto bancari e postali) né

da parte della ditta ricorrente né da parte di TERZ 1.

In terzo luogo, appare quantomeno inverosimile che il delegato

d’amministrazione (peraltro, il solo con diritto di firma individuale) di una

ditta della portata di quella della ricorrente non disponga di un proprio

ufficio singolo (e, giova qui pure soggiungere, percepisca un salario annuo

lordo di appena fr. 12'000 o poco più). Qualora invece egli disponga già, quale

delegato d’amministrazione, di un ufficio proprio, appare quantomeno

inverosimile che egli pagherebbe un canone di locazione (di ben fr. 2'000.-

mensili) per disporre di un secondo ufficio presso la medesima ditta.

2.8.4

Da ultimo, va pure segnalato di

transenna che l’utilizzo del furgone di cui alle fotografie agli atti (la cui

licenza di circola-zione, a nome di TERZ 1, è stata recentemente annullata) da

parte della ditta individuale nel periodo 2018-2020 risulta compatibile con

l’attività (indipendente) di noleggio di lavatrici ed asciugatrici a

prepagamento (in stabili a reddito).

2.9

In simili circostanze, questa

Corte ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l’attività di

management in senso lato [cfr. segnatamente i compiti indicati ai punti a), b),

c), d), e), f), e g) del contratto del 31 ottobre 2007, di cui al doc. B,

riportato al consid. 2.6.1] svolta da TERZ 1 per la ditta ricorrente debba

essere qualificata come attività lucrativa dipendente.

Del resto, non ci si può neppure esimere dal rilevare che la sostanziale

dipendenza economica di TERZ 1 dalla ditta ricorrente per la citata attività di

management in senso lato (aspetto questo che accomuna TERZ 1 ad un

collaboratore dipendente inserito nella qualifica dei quadri, con mansioni

anche di livello dirigenziale) è talmente importante (cfr. a tal proposito il

consid. 2.7.1), che già di per sé stessa giustificherebbe di qualificare tale attività

lucrativa come dipendente.

L’indipendenza dell’attività per quanto concerne per esempio l’orario e

l’esecuzione del lavoro o l’assenza di istruzioni per lo svolgimento delle sue

mansioni, che è del resto propria dell’attività di management in senso lato, ha

inoltre in concreto un’incidenza nettamente inferiore rispetto alla citata dipendenza

economica.

D’altre parte - anche se, in ambito LAVS, l’affiliazione di un assicurato non

lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell’affiliazione è

quello di assicurare la persona che esercita un’attività lucrativa e non di

qualificarne lo stato professionale definitivamente (STCA 30.2008.45 del 13

gennaio 2009, consid. 6) - non ci si può tuttavia neppure esimere dal rilevare

che anche la Cassa di compensazione è giunta alla medesima conclusione di

questa Corte in relazione alla citata attività lucrativa.

Va inoltre ricordato che la circostanza che TERZ 1 ha concluso nel 2012 una

polizza di assicurazione infortuni facoltativa presso la __________ (doc. 83) è

ininfluente ai fini del giudizio, in quanto la copertura assicurativa

obbligatoria, come nel caso di specie, presso l’CO 1 non può essere sostituita

né da una convenzione individuale né dalla stipula di un’assicurazione privata

contro gli infortuni.

Da ultimo, per quanto concerne

l’argomentazione che l’assicurato è iscritto al Registro di Commercio del

Cantone Ticino ed è assoggettato all’IVA, ciò che confermerebbe la sua

indipendenza, va qui rilevato che tale iscrizione rileva solamente che l’interessato

è indipendente dal profilo del diritto civile; tuttavia, nell'ambito del

diritto delle assicurazioni sociali questa indipendenza deve essere ritenuta

solo come un indizio (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b). Essa non muta infatti la

natura dei rapporti esistenti tra la ditta ricorrente e TERZ 1, siccome di

rilievo appaiono i contorni precisi della sua attività di management in senso

lato per la RI 1. L’iscrizione a registro di commercio non impedisce infatti al

Tribunale di analizzare in concreto l’attività svolta in un preciso contesto e

quindi di ritenere una determinata attività esercitata quale dipendente. In

casu, come ampiamente visto, l’attività di management in senso lato svolta

da TERZ 1 per la RI 1 deve essere qualificata come dipendente. L’iscrizione a

registro di commercio permette comunque all'assicurato di esercitare l’attività

(indipendente) di noleggio di macchine e lavatrici (in stabili a reddito).

2.10

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, questo Tribunale giunge alla conclusione che, per l’attività di

management in senso lato svolta, TERZ 1 deve essere considerato come un dipendente

di RI 1.

Ritenuto inoltre che gli importi ripresi dall’amministrazione non sono stati

contestati né dalla RI 1 né da TERZ 1, la decisione su opposizione impugnata

deve essere confermata.

Di conseguenza, il ricorso

presentato dalla RI 1 deve essere integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti