35.2023.60
Discussa questione dell'estinzione del nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato che aveva interessato la spalla sx. Rinvio atti per esecuzione perizia esterna
13 novembre 2023Italiano25 min
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.60
mm
Lugano
13 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 giugno 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 28 ottobre 2022, RI 1, nato
nel 1965, dipendente dell’__________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è
caduto da uno sgabello presso il proprio domicilio e ha picchiato la spalla
sinistra contro il bordo di un letto.
L’evento è stato annunciato
all’assicuratore quale infortunio-bagatella, non presentando l’assicurato
un’incapacità lavorativa (cfr. doc. 1).
L’esame di artro-RMN del 9
dicembre 2022 ha evidenziato la presenza d’artrosi ipertrofica
dell’articolazione acromio-claveare con impronta sul margine superiore del
sovraspinato, di una piccola cisti a livello dell’acromion, di manifestazioni
artrosiche dell’articolazione gleno-omerale con osteofiti marginali della testa
dell’omero e di diffuse alterazioni degenerative tendinosiche del sovraspinato
con lesione parziale inserzionale sul versante bursale (cfr. doc. 8).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 gennaio 2023,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far
tempo dal 1° gennaio 2023, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi
ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione
di causalità naturale con l’evento traumatico dell’ottobre 2022 (doc. 11).
A seguito dell’opposizione interposta
dall’assicurato personalmente, in data 8 giugno 2023, la CO 1 ha confermato in
sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 22).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7 luglio
2023, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato ad assumere
“tutte le spese causate dall’infortunio non professionale avvenuto in data
28 ottobre 2022, segnatamente quelle legate all’intervento operatorio del 16
gennaio 2023”.
A sostegno della propria pretesa,
l’insorgente fa valere che ai rapporti dei dottori __________ (in realtà, si
tratta del dott. __________, n.d.r.) e __________, su cui è fondata la
decisione su opposizione impugnata, non andrebbe attribuito sufficiente valore
probatorio, osservando in particolare che “…, essendo adempiuti tutti gli
elementi costitutivi dell’infortunio non professionale ed essendo l’intervento
operatorio del 16 gennaio 2023 parte della cura appropriata e del catalogo
esclusivo delle prestazioni fornite (cfr. art. 10 segg. LAINF), questo deve
essere preso a carico dall’assicurazione. Vi sono infatti sufficienti elementi
per discostarsi dal parere del Dr. med. __________, ritenuto come egli fondi il
suo parere su circostanze a lui ignote, rispettivamente a causa delle sue
errate valutazioni. Infatti, come già detto il medico di fiducia
dell’assicurazione non era a conoscenza dello stato della spalla prima
dell’infortunio, egli (così come il Dr. med. __________) ha potuto esaminare lo
stato di salute soltanto dopo la caduta. Non era dunque possibile per i medici
di fiducia dell’assicurazione accertare lo status quo ante della spalla. Vista
la presenza di referti medici contraddittori, occorre basarsi su quello del Dr.
med. __________, che nella sua veste di specialista si è limitato ad esaminare
lo stato della spalla a seguito dell’evento infortunistico.” (doc. I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine dal 1° gennaio 2023
alle proprie prestazioni dipendenti dal sinistro del 28 ottobre 2022, oppure
no.
Preliminarmente, è utile
segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è
chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna
applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha
stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve
prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di
legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
In concreto, è incontestato che
il 28 ottobre 2022 RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4
LPGA, ragione per la quale la fattispecie va esaminata esclusivamente dal
profilo dell’art. 6 cpv. 1 LAINF
(anche qualora si fosse in
presenza di una lesione corporale che figura nell’elenco di cui all’art. 6 cpv.
2 LAINF).
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta
evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore
LAINF resistente ha posto termine alle prestazioni a contare dal 1°
gennaio 2023, facendo capo al parere dei propri medici
consulenti.
In effetti, con
rapporto del 5 gennaio 2023, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna,
consultato dall’amministrazione dopo aver ricevuto la richiesta di benestare
per l’intervento chirurgico previsto per il 16 gennaio 2023, ha negato che i
disturbi oggetto dell’operazione costituissero una conseguenza naturale
dell’infortunio occorso il 28 ottobre 2022, in quanto “una contusione diretta
della spalla contro il bordo del letto non permette di spiegare l’insorgenza di
una lesione del tendine sovraspinato, che è preesistente all’evento e dovuta in
misura prevalente (superiore al 50%) a usura, nel contesto di una tendinosi
degenerativa in presenza di una concomitante artrosi acromio-claveare e
gleno-omerale. L’evento del 28.10.2022 ha traumatizzato la patologia morbosa
preesistente, senza provocare lesioni strutturali, comportando un peggioramento
solo temporaneo del quadro clinico. A fine dicembre 2022, trascorsi due mesi
dall’evento, è stato raggiunto lo status quo sine con estinzione del nesso di
causalità naturale con l’evento del 28.10.2022.” (doc. 21).
La valutazione del dott. __________
è stata criticamente commentata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, medico curante specialista, il quale si è espresso
nei seguenti termini:
" (…) Mi
permetto di dissentire sull’ipotesi formulata da parte vostra della lesione già
preesistente in corrispondenza del sovraspinato.
Chiaramente il paziente, dal lato anamnestico, non riuscirà mai a
descrivere un evento traumatico in modo completo ed esaustivo perché basta che
vi sia concomitante ad una contusione e distorsione della spalla e questo evento.
Per poter definire una lesione preesistente bisognerebbe avere una
conferma radiologica prima del trauma. Solo in questo caso, secondo il mio
parere, potremo testimoniare e scrivere che la lesione è preesistente.
Dal mio punto di vista, altresì poco veritiero il fatto di
scrivere che per il 50% è attribuibile ad usura. Sembra più un giudizio
soggettivo e troppo teorico.
Il paziente ha sì delle alterazioni degenerative a livello della
spalla con un’artrosi acromio clavicolare e gleno omerale e dal lato pratico,
visto il trauma del paziente, ritengo da parte mia che la rottura trasmurale
del sovraspinato sia stata determinata dal trauma del 28.10.2022 con un nesso
causale ben più che probabile.” (doc. 13)
Prima di procedere all’emanazione
della decisione su opposizione impugnata, l’istituto resistente ha interpellato
il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il
quale ha confermato il parere del dott. __________:
" (…) Habe den Fall des Patienten studiert und teile die Meinung von
Dr. __________. Der Patient weisst eine degenerative Schulterproblematik auf
mit einer AC Arthrose, die mit einem Osteophyten auf die Supraspinatus Sehne
drückt. Also dort wo die Partialruptur vorliegt. Zudem weisst der Patient eine
glenohumerale Arthrose auf, also zwischen Oberarmkopf und Pfanne. Das hat zwar
mit dem Unfall nicht direkt einen Zusammenhang, aber zeigt doch, dass die
Schulter schon vor dem Unfall verändert war. In diesem Sinn scheint mir
ein Ausstieg nach zwei Monaten adequat zu sein.
(…).” (doc. 18)
2.7. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi
pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Chiamato a
pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene che le
valutazioni espresse dai dottori __________ e __________, secondo le quali
l’infortunio dell’ottobre 2022 avrebbe causato un peggioramento soltanto
temporaneo del preesistente stato (morboso) della spalla sinistra con lo status
quo sine raggiunto a distanza di due mesi da quell’evento, possano
validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
In questo senso, oltre a considerare il parere del dott. __________,
specialista che ha operato l’assicurato nel gennaio 2023, per il quale
la nota caduta ha probabilmente provocato un danno morfologico alla spalla
sinistra nella forma di una lesione trasmurale del tendine del muscolo
sovraspinato (cfr. doc. 13) di modo che la causalità naturale non potrebbe
essere considerata estinta a distanza di soli due mesi dal trauma, anche dagli
stessi apprezzamenti dei medici fiduciari emergono delle criticità atte a
metterne in dubbio, perlomeno lievemente (cfr. supra, consid. 2.7.), la
fondatezza.
Per quanto concerne il referto del
dott. __________, il TCA rileva che, nella misura in cui questo specialista ha
fatto valere che la lesione del sovraspinato sarebbe imputabile, per più del
50%, a usura, il medico fiduciario ha erroneamente applicato l’art. 6 cpv. 2
LAINF (cfr. supra, consid. 2.1.), così come lo ha pertinentemente
sottolineato anche l’insorgente (cfr. doc. I). Affermando che il danno alla
salute è dovuto prevalentemente a fattori extra-infortunistici, il
fiduciario non esclude che esso possa essere in parte imputato all’infortunio,
ciò che basterebbe per ammettere il nesso di causalità naturale (cfr. supra,
consid. 2.4. a proposito del concetto di causalità parziale). Il fatto
che il dott. __________ abbia poi dichiarato che il ricorrente ha raggiunto lo status
quo sine trascorsi due mesi dal sinistro, ciò che implicherebbe che da quel
momento l’infortunio non ha più avuto alcun ruolo causale, appare a prima vista
in contraddizione con quanto da lui precedentemente sostenuto. Sembrerebbe inoltre
che il consulente dell’amministrazione abbia fondato la propria valutazione
considerando il solo meccanismo lesivo (“contusione diretta della spalla”).
Ora, la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che, trattandosi di stabilire l’eziologia delle
rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo infortunistico
non può essere attribuito un significato decisivo (cfr., al riguardo, la STF
8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n.
34 p. 154 ss.).
A proposito invece del rapporto
del dott. __________, questa Corte ritiene problematico già il fatto che egli
abbia dichiarato di condividere l’apprezzamento enunciato dal dott. __________,
e ciò per le ragioni appena esposte.
D’altro canto, non può essere
ignorato che il fiduciario stesso si è chiesto se fosse necessario che il
materiale iconografico venisse valutato (anche) da un radiologo specializzato
nell’apparato locomotore (“Soll ich das MRI noch einem erfahrenen
Bewegungsapparat Radiologen zeigen?”), necessità che l’amministrazione ha
finalmente negato (“Du musst das MRI nicht auch noch einem Radiologen
vorlegen. Deine und die Beurteilung von Dr. __________ genügen mir so.”). Anche
questo aspetto fa sorgere degli interrogativi circa l’affidabilità del suo
parere.
Più in generale, il referto
elaborato dal dott. __________ appare troppo stringato, tanto da non permettere
a questo Tribunale nemmeno di comprendere su quali dati anamnestici egli abbia
fondato la propria valutazione.
Tutto ben considerato, in merito alla questione di sapere se
l’evento dell’ottobre 2022 ha peggiorato direzionalmente oppure soltanto
transitoriamente (e, in questo caso, per quanto tempo) lo stato preesistente
della spalla sinistra di RI 1, emergono dunque elementi suscettibili di
generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei referti sui quali
l’istituto assicuratore convenuto ha fondato la decisione impugnata, dubbi che
inducono il TCA a scostarsene.
2.9. In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen
(BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch
rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
Fatti
S. 471).”
In
una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha
rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale
che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse
l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove
esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del
medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti
e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione
(art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Infine,
con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
Considerandi
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo
parere dei propri medici consulenti.
Per le ragioni già
diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica
pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio
degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento
peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a determinare l’eziologia dei disturbi
alla spalla sinistra a contare dal 1° gennaio 2023. Quindi, tenuto conto delle
risultanze del complemento istruttorio, la CO 1 definirà nuovamente il proprio
obbligo a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
2.10
L’art. 61 lett.
a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti