35.2023.61
Discussa entità dell'IMI spettante all'assicurato. Entità aumentata a fronte della documentazione specialistica prodotta in corso di causa
25 settembre 2023Italiano20 min
patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di prendere atto che “… l’assicuratore
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.61
mm
Lugano
25 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 23 agosto 2021, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di operaio edile e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è stato ferito al volto da una scheggia mentre stava tagliando una putrella
e ha riportato una ferita lacero-contusa a tutto spessore dall’ala nasale
sinistra al labbro omolaterale con frattura della branca montante dell’osso
mascellare di sinistra (doc. 32 – fasc. 1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di novembre
2021, l’assicurato è stato vittima di un secondo evento infortunistico: mentre
stava eseguendo una scanalatura con il martello, una scheggia gli è penetrata
nell’occhio destro.
1.3. Alla chiusura dei casi, con
decisione formale del 28 marzo 2023, l’amministrazione ha posto RI 1 al
beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15.5% (8% a
carico del primo infortunio e 7.5% a carico del secondo) (cfr. doc. 83).
1.4. A seguito dell’opposizione
interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 87 – fasc. 2), in
data 7 giugno 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 89 – fasc. 2).
1.5 Con tempestivo ricorso del 7 luglio
2023, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via principale che l’CO
1 venga condannato ad assegnargli un’IMI del 30% e in subordine che gli atti
vengano rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.7. In data 23 agosto 2023, il
rappresentante dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e si
è riconfermato nelle proprie richieste (cfr. doc. V + allegati).
L’11 settembre 2023,
l’assicuratore convenuto ha versato agli atti gli apprezzamenti di due suoi
medici fiduciari e, in base a ciò, ha dichiarato di riconoscere al ricorrente
un’IMI del 26%, in luogo di quella assegnata con la decisione su opposizione
impugnata (doc. IX + allegati).
In data 19 settembre 2023, il
patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di prendere atto che “… l’assicuratore
infortuni ha rivalutato la situazione alla luce della documentazione medica
prodotta e ha deciso di riconoscere un’indennità per menomazione dell’integrità
globale maggiore pari al 26%, valore prossimo a quanto richiesto
dall’assicurato, il quale ritiene adeguato quanto ora riconosciuto e concorda
con tale maggiore riconoscimento.” (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. L’art. 6 Lptca stabilisce che:
" 1L’autorità
amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare
il provvedimento impugnato.
2Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e comunica al Tribunale.
3Quest’ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o
di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente
un termine di 10 giorni per prendere posizione.”
L'art. 53 cpv. 3 LPGA,
applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31
Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso,
fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore
analogo.
Per costante giurisprudenza una
decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in
cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura
in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della
vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto
amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: RJN 1984, p. 23).
La
riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di
riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo
punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier,
Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die
Möglichkeit der späten Einsicht, in: SZS 1997 p. 452).
La modifica può essere fatta
unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova
decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF
9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1; U.
Kieser, ATSG Kommentar, 4. edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art.
53 p. 988).
L'amministrazione non può,
invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di
causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume
anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché
egli decida nel senso della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre
2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art.
53 p. 988).
In concreto, il contenuto dello
scritto 11 settembre 2023 dell’CO 1 - trasmesso al TCA dopo la presentazione
della risposta di causa -, ha dunque il valore di una semplice proposta
indirizzata al giudice, il quale è tenuto a valutarne la conformità al diritto
federale.
2.3. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art.
36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti
medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il
diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6. L’CO
1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.7. Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere dei propri medici fiduciari (dottori __________,
spec. FMH in oftalmologia e __________, spec. FMH in chirurgia generale e
traumatologia), ha in un primo tempo assegnato all’assicurato un’IMI del 15.5%
(8% per il primo infortunio e 7.5% per il secondo) (cfr. doc. 83 e doc. 89 –
fasc. 2).
In corso di causa, il patrocinatore
dell’insorgente ha prodotto i referti dei suoi medici curanti specialisti.
Con rapporto del 12 maggio 2023,
il Prof. dott. __________, Primario del Servizio multisito di chirurgia
plastica, ricostruttiva ed estetica dell’__________, ha dichiarato che “il
paziente presenta un buon esito nonostante la gravità del trauma iniziale.
Permangono come descritto all’obiettività delle alterazioni morfofunzionali
stabili e per le quali non vediamo una possibilità di miglioramento in futuro
con il trattamento conservativo, che tuttavia perturbano in parte le
funzionalità della vita quotidiana, per esempio l’assunzione di cibo, la
respirazione, soprattutto sotto sforzo, la mobilità della bocca in generale.
Alla luce di tali deficit funzionali, valutiamo che l’indennità per menomazione
dell’integrità per l’emi-viso di sinistra sia insufficiente con l’attuale
decisione (7.5%). Riteniamo che il 5% per il deturpamento debba essere
aumentato al minimo del 50%, quindi a 7.5%, vista la posizione centrale della
cicatrice coinvolgente sia naso che labbro. Oltre a ciò, riteniamo che un grado
di 2.5% per i deficit funzionali non rappresentino in modo ottimale tale
deficit, visto che la gravità è comparabile, se non peggiore della menomazione
estetica. Riteniamo quindi un minimo di 15% per la menomazione del emi-viso di
sinistra come adeguato.” (doc. O).
Dal canto suo, con rapporto del
21 luglio 2023, il dott. __________, Capoclinica presso la Clinica di
oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________, con riferimento al grado
di menomazione riconosciuto dall’assicuratore LAINF, ha segnalato che, tenuto
conto degli esiti dell’esame del campo visivo dinamico Goldmann, “… pur in
presenza di un recupero visivo del 100% nel periodo post operatorio, abbiamo
avuto modo di oggettivare la presenza di una amputazione del campo visivo a
carico dell’occhio destro a livello del quadrante nasale superiore che
riteniamo di dover segnalare ai fini di una eventuale rivalutazione del grado
di inabilità residuo post infortunio.” (doc. N).
L’amministrazione ha quindi
sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo ai propri medici interni
per una loro presa di posizione (cfr. doc. IX 2 e IX 3).
Sulle considerazioni espresse dal
Prof. __________ si è pronunciato il dott. __________, per il quale “…, vi sono
delle norme per l’assegnazione dell’IMI che vanno rispettate. La funzionalità
delle parti del corpo colpite sono la base per avere diritto ad un’IMI. Nel
nostro caso vi è una funzionalità ancora ben conservata del volto con delle
alterazioni rimanenti che avevo valutato il 5% in base ad un completo
deturpamento del viso che vale 50%. Gli ulteriori argomenti prodotti dalla
divisione di chirurgia plastica di Lugano possono essere ben compresi. Gli
sforzi nel muovere la bocca per l’assunzione del cibo e nel respirare possono
essere ritenuti validi e pertanto possono essere accettati. Quindi il tasso
d’indennità per la menomazione può essere aumentato al 7.5% per i deficit
funzionali dell’emivolto sinistro. Nella mia valutazione dell’IMI del 3 marzo
2023 avevo inoltre aggiunto 2,5% per la riduzione permanente della sensibilità
cutanea nei tessuti circostanti. Questo tasso non viene accettato dai medici
dell’Ospedale di __________, i quali ritengono che la menomazione estetica
fosse molto superiore a quella assegnata. Come avevo già spiegato nel mio
rapporto precedente gli aspetti estetici non vengono considerati in modo
specifico per assegnare l’IMI, se non nel deturpamento del viso che è già stato
valutato. Quindi in questo caso le argomentazioni dei medici dell’Ospedale di __________
non possono essere prese in considerazione. Nuova decisione per l’assegnazione
dell’IMI: 7,5% per i deficit funzionali e 2,5% per la permanente riduzione
della sensibilità cutanea. In complessiva 10%." (doc. IX 3).
Sugli aspetti oftalmologici si è
invece (di nuovo) espressa la dott.ssa __________, con apprezzamento del 6
settembre 2023, il cui tenore è il seguente:
" (…).
1 Befund
Es besteht eine unfallbedingte Pseudophakie und eine
unfallbedingte chorioretinale Narbe bei 6h am rechten Auge, welche einen
Gesichtsfelddefekt im oberen Bereich nach sich zieht. Der
Visus ist bestkorrigiert 1.0 beidseits.
Considerandi
2.
Schätzung des Integritätsschadens
Ein Integritätsschaden von 8% wurde am 27.03.2023
bereits gesprochen. Zusätzlich können weitere 8% gesprochen werden, das heisst
insgesamt beläuft sich der Integritätsschaden neu auf 16%.
3.
Begründung
Grundlage der Schätzung des Integritätsschadens
ist die Tabelle 11.3 unter Punkt 4, Integritätsentschädigung gemäss UVG
(Revision 1998), einseitige Pseudophakie ohne Visuseinschränkung. Dafür wurden
die ersten 8% bereits gesprochen.
Der Gesichtsfelddefekt wird mittels Arbeitsbehelf
Augenschäden 1994=ABAS94, Beurteilung von Augenschäden im Rahmen des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG), Seite 63, Abschnitt 927,
Spalte B, ermittelt. Es handelt sich hier nicht um eine konzentrische
Einschränkung, sondern um eine Einschränkung im oberen Gesichtsfeldbereich bis
20° der Marke V4. Eine konzentrische (allseitige) Einengung auf 20° würde einen
Schaden von 12-18% entsprechen. Die Einschränkung ist im oberen Bereich und ein
zusätzlicher Integritätsschaden von 8% kann gesprochen werden." (doc.
IX 1)
Con scritto dell’11 settembre
2023, l’CO 1 ha informato questa Corte di riconoscere all’insorgente un’IMI del
26%, in sostituzione di quella del 15.5% assegnata con la decisione
formale del 28 marzo 2023 (e confermata con la decisione su opposizione impugnata)
(doc. IX).
Chiamato a formulare delle
osservazioni al riguardo, il patrocinatore di RI 1 ha dichiarato di ritenere
adeguata l’indennità proposta dall’assicuratore resistente e, pertanto, di
concordare “con tale maggiore riconoscimento” (doc. XI).
2.8
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in
seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.
5.2
e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo
2023.
consid. 5.2).
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U
133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.9
Chiamato ora a
pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene innanzitutto che la
documentazione medica ulteriormente prodotta dal ricorrente sia atta a generare
dei dubbi circa l’affidabilità dei pareri fiduciari sui quali si fonda la
decisione su opposizione impugnata e, pertanto, a scostarsene. Del resto, è la
stessa amministrazione ad essersene distanziata, visto che, con scritto dell’11
settembre 2023, essa ha proposto al giudice che il grado di menomazione
inizialmente riconosciuto venga aumentato al 26%.
D’altra parte, questa Corte non
vede alcun valido motivo per scostarsi dalla, motivata e convincente,
valutazione dell’IMI formulata nel settembre 2023 dai dottori __________ e __________,
specialisti proprio nelle rispettive materie che qui interessano, i quali hanno
anche debitamente preso in considerazione le obiezioni formulate in corso di
causa dai medici curanti specialisti dell’insorgente. D’altronde, il rappresentante
stesso dell’assicurato ha esplicitamente affermato di ritenere adeguata
l’indennità fissata dai succitati medici fiduciari (e fatta propria
dall’amministrazione) (cfr. doc. XI).
Stante tutto quanto precede, la
decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l’istituto
assicuratore convenuto condannato ad assegnare a RI 1 un’IMI complessiva del 26%.
2.10
Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un
sindacato, ha diritto a un importo di fr. 1’500 a titolo d’indennità per
ripetibili da mettere a carico dell’CO 1.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola, pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ L’CO 1 è condannato a
riconoscere all’assicurato un’IMI complessiva
del 26%.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un sindacato, l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti