Lexipedia

Decisione

35.2023.61

Discussa entità dell'IMI spettante all'assicurato. Entità aumentata a fronte della documentazione specialistica prodotta in corso di causa

25 settembre 2023Italiano20 min

patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di prendere atto che “… l’assicuratore

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.61

mm

Lugano

25 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 giugno 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 23 agosto 2021, RI 1,

dipendente della ditta __________ in qualità di operaio edile e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è stato ferito al volto da una scheggia mentre stava tagliando una putrella

e ha riportato una ferita lacero-contusa a tutto spessore dall’ala nasale

sinistra al labbro omolaterale con frattura della branca montante dell’osso

mascellare di sinistra (doc. 32 – fasc. 1).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Nel corso del mese di novembre

2021, l’assicurato è stato vittima di un secondo evento infortunistico: mentre

stava eseguendo una scanalatura con il martello, una scheggia gli è penetrata

nell’occhio destro.

1.3. Alla chiusura dei casi, con

decisione formale del 28 marzo 2023, l’amministrazione ha posto RI 1 al

beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15.5% (8% a

carico del primo infortunio e 7.5% a carico del secondo) (cfr. doc. 83).

1.4. A seguito dell’opposizione

interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 87 – fasc. 2), in

data 7 giugno 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(doc. 89 – fasc. 2).

1.5 Con tempestivo ricorso del 7 luglio

2023, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via principale che l’CO

1 venga condannato ad assegnargli un’IMI del 30% e in subordine che gli atti

vengano rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova

decisione (cfr. doc. I).

1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Fatti

1.7. In data 23 agosto 2023, il

rappresentante dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e si

è riconfermato nelle proprie richieste (cfr. doc. V + allegati).

L’11 settembre 2023,

l’assicuratore convenuto ha versato agli atti gli apprezzamenti di due suoi

medici fiduciari e, in base a ciò, ha dichiarato di riconoscere al ricorrente

un’IMI del 26%, in luogo di quella assegnata con la decisione su opposizione

impugnata (doc. IX + allegati).

In data 19 settembre 2023, il

patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di prendere atto che “… l’assicuratore

infortuni ha rivalutato la situazione alla luce della documentazione medica

prodotta e ha deciso di riconoscere un’indennità per menomazione dell’integrità

globale maggiore pari al 26%, valore prossimo a quanto richiesto

dall’assicurato, il quale ritiene adeguato quanto ora riconosciuto e concorda

con tale maggiore riconoscimento.” (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. L’art. 6 Lptca stabilisce che:

" 1L’autorità

amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare

il provvedimento impugnato.

2Essa

notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e comunica al Tribunale.

3Quest’ultimo

continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto

per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o

di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente

un termine di 10 giorni per prendere posizione.”

L'art. 53 cpv. 3 LPGA,

applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31

Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso,

fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore

analogo.

Per costante giurisprudenza una

decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in

cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura

in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti

dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della

vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto

amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: RJN 1984, p. 23).

La

riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di

riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo

punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo

corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier,

Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die

Möglichkeit der späten Einsicht, in: SZS 1997 p. 452).

La modifica può essere fatta

unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova

decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF

9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1; U.

Kieser, ATSG Kommentar, 4. edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art.

53 p. 988).

L'amministrazione non può,

invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di

causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume

anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché

egli decida nel senso della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre

2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art.

53 p. 988).

In concreto, il contenuto dello

scritto 11 settembre 2023 dell’CO 1 - trasmesso al TCA dopo la presentazione

della risposta di causa -, ha dunque il valore di una semplice proposta

indirizzata al giudice, il quale è tenuto a valutarne la conformità al diritto

federale.

2.3. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4. L'art.

36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti

medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il

diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.6. L’CO

1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.7. Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere dei propri medici fiduciari (dottori __________,

spec. FMH in oftalmologia e __________, spec. FMH in chirurgia generale e

traumatologia), ha in un primo tempo assegnato all’assicurato un’IMI del 15.5%

(8% per il primo infortunio e 7.5% per il secondo) (cfr. doc. 83 e doc. 89 –

fasc. 2).

In corso di causa, il patrocinatore

dell’insorgente ha prodotto i referti dei suoi medici curanti specialisti.

Con rapporto del 12 maggio 2023,

il Prof. dott. __________, Primario del Servizio multisito di chirurgia

plastica, ricostruttiva ed estetica dell’__________, ha dichiarato che “il

paziente presenta un buon esito nonostante la gravità del trauma iniziale.

Permangono come descritto all’obiettività delle alterazioni morfofunzionali

stabili e per le quali non vediamo una possibilità di miglioramento in futuro

con il trattamento conservativo, che tuttavia perturbano in parte le

funzionalità della vita quotidiana, per esempio l’assunzione di cibo, la

respirazione, soprattutto sotto sforzo, la mobilità della bocca in generale.

Alla luce di tali deficit funzionali, valutiamo che l’indennità per menomazione

dell’integrità per l’emi-viso di sinistra sia insufficiente con l’attuale

decisione (7.5%). Riteniamo che il 5% per il deturpamento debba essere

aumentato al minimo del 50%, quindi a 7.5%, vista la posizione centrale della

cicatrice coinvolgente sia naso che labbro. Oltre a ciò, riteniamo che un grado

di 2.5% per i deficit funzionali non rappresentino in modo ottimale tale

deficit, visto che la gravità è comparabile, se non peggiore della menomazione

estetica. Riteniamo quindi un minimo di 15% per la menomazione del emi-viso di

sinistra come adeguato.” (doc. O).

Dal canto suo, con rapporto del

21 luglio 2023, il dott. __________, Capoclinica presso la Clinica di

oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________, con riferimento al grado

di menomazione riconosciuto dall’assicuratore LAINF, ha segnalato che, tenuto

conto degli esiti dell’esame del campo visivo dinamico Goldmann, “… pur in

presenza di un recupero visivo del 100% nel periodo post operatorio, abbiamo

avuto modo di oggettivare la presenza di una amputazione del campo visivo a

carico dell’occhio destro a livello del quadrante nasale superiore che

riteniamo di dover segnalare ai fini di una eventuale rivalutazione del grado

di inabilità residuo post infortunio.” (doc. N).

L’amministrazione ha quindi

sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo ai propri medici interni

per una loro presa di posizione (cfr. doc. IX 2 e IX 3).

Sulle considerazioni espresse dal

Prof. __________ si è pronunciato il dott. __________, per il quale “…, vi sono

delle norme per l’assegnazione dell’IMI che vanno rispettate. La funzionalità

delle parti del corpo colpite sono la base per avere diritto ad un’IMI. Nel

nostro caso vi è una funzionalità ancora ben conservata del volto con delle

alterazioni rimanenti che avevo valutato il 5% in base ad un completo

deturpamento del viso che vale 50%. Gli ulteriori argomenti prodotti dalla

divisione di chirurgia plastica di Lugano possono essere ben compresi. Gli

sforzi nel muovere la bocca per l’assunzione del cibo e nel respirare possono

essere ritenuti validi e pertanto possono essere accettati. Quindi il tasso

d’indennità per la menomazione può essere aumentato al 7.5% per i deficit

funzionali dell’emivolto sinistro. Nella mia valutazione dell’IMI del 3 marzo

2023 avevo inoltre aggiunto 2,5% per la riduzione permanente della sensibilità

cutanea nei tessuti circostanti. Questo tasso non viene accettato dai medici

dell’Ospedale di __________, i quali ritengono che la menomazione estetica

fosse molto superiore a quella assegnata. Come avevo già spiegato nel mio

rapporto precedente gli aspetti estetici non vengono considerati in modo

specifico per assegnare l’IMI, se non nel deturpamento del viso che è già stato

valutato. Quindi in questo caso le argomentazioni dei medici dell’Ospedale di __________

non possono essere prese in considerazione. Nuova decisione per l’assegnazione

dell’IMI: 7,5% per i deficit funzionali e 2,5% per la permanente riduzione

della sensibilità cutanea. In complessiva 10%." (doc. IX 3).

Sugli aspetti oftalmologici si è

invece (di nuovo) espressa la dott.ssa __________, con apprezzamento del 6

settembre 2023, il cui tenore è il seguente:

" (…).

1 Befund

Es besteht eine unfallbedingte Pseudophakie und eine

unfallbedingte chorioretinale Narbe bei 6h am rechten Auge, welche einen

Gesichtsfelddefekt im oberen Bereich nach sich zieht. Der

Visus ist bestkorrigiert 1.0 beidseits.

Considerandi

2.

Schätzung des Integritätsschadens

Ein Integritätsschaden von 8% wurde am 27.03.2023

bereits gesprochen. Zusätzlich können weitere 8% gesprochen werden, das heisst

insgesamt beläuft sich der Integritätsschaden neu auf 16%.

3.

Begründung

Grundlage der Schätzung des Integritätsschadens

ist die Tabelle 11.3 unter Punkt 4, Integritätsentschädigung gemäss UVG

(Revision 1998), einseitige Pseudophakie ohne Visuseinschränkung. Dafür wurden

die ersten 8% bereits gesprochen.

Der Gesichtsfelddefekt wird mittels Arbeitsbehelf

Augenschäden 1994=ABAS94, Beurteilung von Augenschäden im Rahmen des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG), Seite 63, Abschnitt 927,

Spalte B, ermittelt. Es handelt sich hier nicht um eine konzentrische

Einschränkung, sondern um eine Einschränkung im oberen Gesichtsfeldbereich bis

20° der Marke V4. Eine konzentrische (allseitige) Einengung auf 20° würde einen

Schaden von 12-18% entsprechen. Die Einschränkung ist im oberen Bereich und ein

zusätzlicher Integritätsschaden von 8% kann gesprochen werden." (doc.

IX 1)

Con scritto dell’11 settembre

2023, l’CO 1 ha informato questa Corte di riconoscere all’insorgente un’IMI del

26%, in sostituzione di quella del 15.5% assegnata con la decisione

formale del 28 marzo 2023 (e confermata con la decisione su opposizione impugnata)

(doc. IX).

Chiamato a formulare delle

osservazioni al riguardo, il patrocinatore di RI 1 ha dichiarato di ritenere

adeguata l’indennità proposta dall’assicuratore resistente e, pertanto, di

concordare “con tale maggiore riconoscimento” (doc. XI).

2.8

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2

e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023.

consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.9

Chiamato ora a

pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene innanzitutto che la

documentazione medica ulteriormente prodotta dal ricorrente sia atta a generare

dei dubbi circa l’affidabilità dei pareri fiduciari sui quali si fonda la

decisione su opposizione impugnata e, pertanto, a scostarsene. Del resto, è la

stessa amministrazione ad essersene distanziata, visto che, con scritto dell’11

settembre 2023, essa ha proposto al giudice che il grado di menomazione

inizialmente riconosciuto venga aumentato al 26%.

D’altra parte, questa Corte non

vede alcun valido motivo per scostarsi dalla, motivata e convincente,

valutazione dell’IMI formulata nel settembre 2023 dai dottori __________ e __________,

specialisti proprio nelle rispettive materie che qui interessano, i quali hanno

anche debitamente preso in considerazione le obiezioni formulate in corso di

causa dai medici curanti specialisti dell’insorgente. D’altronde, il rappresentante

stesso dell’assicurato ha esplicitamente affermato di ritenere adeguata

l’indennità fissata dai succitati medici fiduciari (e fatta propria

dall’amministrazione) (cfr. doc. XI).

Stante tutto quanto precede, la

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l’istituto

assicuratore convenuto condannato ad assegnare a RI 1 un’IMI complessiva del 26%.

2.10

Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un

sindacato, ha diritto a un importo di fr. 1’500 a titolo d’indennità per

ripetibili da mettere a carico dell’CO 1.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola, pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ L’CO 1 è condannato a

riconoscere all’assicurato un’IMI complessiva

del 26%.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un sindacato, l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti