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Decisione

35.2023.62

Istituto assicuratore era legittimato a sospendere il proprio obbligo a prestazioni, con effetto ex nunc et pro futuro, per status quo sine raggiunto

14 dicembre 2023Italiano47 min

med. __________, Viceprimario del Dipartimento di chirurgia dell’__________, Servizio

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.62

PC/DC/sc

Lugano

14 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 agosto 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 giugno 2023 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato __________ 1964, attivo

dal 1° gennaio 2014 a tempo pieno in qualità di “responsabile tecnico” presso

la ditta __________ - e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1

- in data 26 settembre 2022, verso le ore 15:00, mentre si trovava al lavoro, “con

in mano un pacco che trasportava all'altezza della pancia, di circa 1 metro di

lunghezza e 40 cm di larghezza, del peso indicativo di 10-15 kg, tenta di

sostenerlo in quanto gli scivola sul lato destro. Il pacco si è sbilanciato

provocando una torsione verso destra e per il peso non è riuscito a

trattenerlo. Il braccio segue il pacco provocando una torsione verso destra e

in quel momento sente un "crack", accompagnato da un forte dolore,

simile a una accoltellata.” (cfr. doc. 1, 3 e 9 incarto LAINF).

Una RX della spalla destra del 3 ottobre 2022 ha messo in evidenza quanto

segue: “Non immagini riferibili a frattura. Nella norma i rapporti

articolari” (doc. 25 incarto LAINF).

A causa della persistenza di una

sintomatologia dolorosa e funzionale a livello della spalla sinistra, RI 1 si è

sottoposto il 23 novembre 2022 ad un’artro-RMN e ad una ARTROGRAFIA della

spalla destra che ha invece mostrato una “lesione a tutto spessore completa

del sovraspinato. Lesione del labbro glenoideo” (doc. 26 incarto LAINF).

Il 23 gennaio 2023 si è sottoposto ad un intervento di “artro-scopia di

spalla, tenotomia CLB, sutura sovraspinato” eseguito dai dr. med. __________

e __________ presso il Servizio Ortopedia e Traumatologia del Servizio di

chirurgia dell’Ospedale __________ (doc. 21 incarto LAINF).

Inabile al lavoro al 100% dal 23 gennaio 2023 rispettivamente all’80% dall’8

marzo 2023, per lo meno, sino al 3 maggio 2023 (doc. 13, 14, 32 e 43), RI 1 si

è pure sottoposto a svariate sedute di fisioterapia.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con scritto del 7 marzo 2023, l’CO

1 ha comunicato all’assicurato quanto segue:

" (…) La

informiamo che per le conseguenze dell'infortunio del 26 settembre 2022

corrisponderemo le nostre prestazioni assicurative.

Provvederemo a versare l'indennità giornaliera di CHF 243.65 per

giorno di calendario a partire dal 23 gennaio 2023.

Abbiamo tuttavia riesaminato il nostro obbligo di versare le

prestazioni in base al decorso della guarigione.

(…).

Secondo il nostro servizio medico i disturbi alla spalla destra per i quali è

stato operato in data 23 gennaio 2023 non concernono i postumi dell'infortunio.

Nonostante quanto indicato abbiamo preso a carico i costi dell'intervento.

Conformemente al parere del medico __________ al più tardi dopo quattro mesi i

disturbi non erano più riconducibili all'infortunio.

Visto quanto precede dobbiamo chiudere il caso con il 9 marzo 2023

e mettere un termine al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo

alla data citata le prestazioni assicurative finora accordate (indennità

giornaliera e spese di cura)” (cfr. doc. 34 incarto LAINF)

Su richiesta del 17 marzo 2023 dell’assicurato

(doc. 39 incarto LAINF), con decisione del 25 aprile 2023 (doc. 53 incarto

LAINF), l’CO 1 ha confermato la chiusura del caso al 9 marzo 2023, sulla base

delle considerazioni già espresse nel proprio scritto del 7 marzo 2023.

1.3. Preso atto dell’opposizione

presentata il 17/23 maggio 2023 dall’assicurato (doc. 61 e 62 incarto LAINF) e

dopo avere raccolto agli atti anche l’apprezzamento medico del 27 giugno 2023

del medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 68 incarto LAINF), con

decisione su opposizione del 28 giugno 2023 (doc. 70 incarto LAINF), l’CO 1 ha

confermato la chiusura del caso al 9 marzo 2023, ribadendo le considerazioni

già espresse nella propria decisione del 25 aprile 2023.

1.4. Nel frattempo, la cassa malati __________

ha ritirato in data 31 maggio 2023 (doc. 65 incarto LAINF), l’opposizione

cautelativa inoltrata il 2 maggio 2023 (doc. 54 incarto LAINF).

1.5. Con tempestivo ricorso del 2 agosto

2023, RI 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO

1 venga condannato, in via principale, a riconoscere le proprie prestazioni

anche dopo il 9 marzo 2023 rispettivamente, in via subordinata, a eseguire una

“perizia esterna presso un medico indipendente all’assicuratore” (cfr.

doc. I, pag. 5).

L’insorgente rileva innanzitutto che lui si sarebbe interessato della sua

situazione medica subito (e non solamente due mesi dopo l’infortunio,

allorquando si è sottoposto alla Artro-RM, come sembrerebbe ritenere

dall’amministrazione), recandosi immediatamente dal medico di famiglia, che

aveva fatto eseguire prontamente una RX (che non aveva messo in evidenza

nulla), e sottoponendosi da subito, su sua indicazione, ad un trattamento

farmacologico con antidolorifici e antinfiammatori.

Secondariamente, ritiene che decisivo dovrebbe risultare il referto della

risonanza magnetica che metterebbe in evidenza una rottura netta a tutto

spessore del sovraspinato (e non invece uno sfilacciamento eventualmente tipico

di un processo degenerativo) che attesterebbe la presenza di un infortunio e

non invece di un semplice processo degenerativo. Ciò che sarebbe pure

confermato dalla presenza di una lieve ipotrofia che sarebbe conseguenza logica

della rottura del tendine che, se si fosse verificata prima, non sarebbe stata lieve

e, se si fosse verificata più tardi, nemmeno sarebbe stata riscontrata.

In terzo luogo, ritiene che il parere del medico fiduciario non sarebbe

affidabile, già solamente per il fatto che parte da un assunto errato, ovvero

che per due mesi dall’infortunio non avrebbe fatto assolutamente nulla per la

sua situazione medica.

Ciò che non corrisponde a quanto accaduto realmente, visto che è stato preso a

carico praticamente subito dal proprio medico di famiglia, attenendosi

scrupolosamente alle sue indicazioni mediche.

In quarto luogo, sottolinea di non avere mai sofferto di problemi alle spalle e

che, a quel momento, l’altra spalla non presentava alcun problema. Inoltre non

ha mai svolto un lavoro particolar-mente pesante/logorante, visto che è un

tecnico audio e video, il cui lavoro consiste essenzialmente in progettazione,

organizzazione e pianificazione.

In quinto luogo, evidenzia che “Se anche non si trattasse di un infortunio

vero e proprio (cfr. art. 6 cpv. 1 LAINF), quanto accaduto va comunque perlomeno

annoverato tra gli eventi paragonabili che come tali sono comunque assicurati

(cfr. art. 6 cpv. 2 LAINF).”

Da ultimo, l’insorgente argomenta quanto segue:

" (…) Se la

ricostruzione dei fatti avviene in maniera corretta, le tempistiche e le mie (non)

predisposizioni non lasciano dubbi in merito al fatto che, a contrario di

quanto pretende la CO 1, il mio caso va considerato per intero quale un

infortunio e questo soprattutto per le risultanze della risonanza magnetica.

Verificandosi una frattura netta a tutto spessore del sovraspinato

non è infatti possibile attestare per un processo degenerativo; se anche

quest'ultimo fosse parziale, l'evento dovrebbe comunque essere assicurato dalla

CO 1 e la conclusione nemmeno per questo muterebbe. In questi casi, anche nel

dubbio risulterebbe comunque compito dell'assicuratore infortuni assumere il

caso. Il mio tendine sovraspinato non è logorato, tant'è che la rottura è netta

e non sfilacciata. La retrazione sta a dimostrare semplicemente il tempo

trascorso tra il giorno dell'infortunio ed il giorno della risonanza magnetica

e ciò a conferma in altri termini che non ci sono infortuni precedenti o

posteriori da prendere in considerazione. La parziale artrosi è invece una

conseguenza pressoché logica anche volendo considerare la mia età; l'intervento

chirurgico non si è reso però necessario per l'artrosi bensì per ricucire il

tendine rotto di netto così come anche confermato da tutti i medici all'infuori

del medico della CO 1. Le limitazioni di peso e di movimento così come le

conseguenti inabilità lavorative sono da ricondurre alla rottura del

sovraspinato e meglio dal conseguente intervento operatorio che si è reso

necessario per ricucirlo e non invece per l'artrosi. Se questa era già presente

prima dell'intervento la, stessa non mi creava alcun fastidio o limitazione.

A torto la CO 1 conclude quindi per un trauma

"puramente" distorsivo e ciò ritenuto che questa tesi non si avvera

per nulla dimostrata dalla documentazione medica. Tutti i medici descrivono

infatti una rottura netta ed a poco dovrebbero conseguentemente servire tutte

le pagine che scrive il medico della CO 1 per ricordare quanti altri punti

potrebbero escludere la tesi dell'assicurato come ad esempio anche quella

dell'età! Il caso dovrebbe essere chiaro e come tale anche essere dalla CO 1

debitamente assicurato. Se non fosse così la CO 1 nemmeno avrebbe assunto le

spese per l'intervento che si è reso necessario per ricucire la rottura netta

del mio sovraspinato.

Ricordo ancora che dopo l'intervento chirurgico ho presentato le

seguenti inabilità lavorative (presenti anche dopo il 9 marzo 2023 quando CO 1

ha interrotto ogni sua prestazione):

- dal 23.01 al 30.01.2023 inabile al 100%;

- dal 30.01 al 08.03 2023 inabile al 80%;

- dal 09.03.2023 la CO 1 ha interrotto ogni sua prestazione

- dal 09.03 al 17.03.2023 ero comunque ancora inabile al 80%;

- dal 17.03 al 03.05.2023 ero comunque ancora inabile al 80%;

- dal 03.05 al 04.06.2023 ero comunque ancora inabile al 40%;

- dal 05.06 al 02.07.2023 ero comunque ancora inabile al 20%. (…)”

(cfr. doc. I, pag. 4 e 5).

A suffragio delle proprie tesi,

il ricorrente produce una tabella Excel con la cronologia di quanto occorso nel

periodo intercorrente tra il giorno dell’infortunio (26 settembre 2022) e la

data di emissione della decisione su opposizione (28 giugno 2023; doc. A2).

1.6. Con la risposta del 29 agosto 2023,

l’CO 1 (doc. III), dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF no. __________,

ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, esso ha puntualizzato che

in “presenza di un infortunio secondo l'art. 4 cpv. 1 LPGA - così come in

concreto - il diritto alle prestazioni deve essere esaminato unicamente facendo

capo all'art. 6 cpv. 1 LAINF e questo anche se la lesione rientra nell'elenco

dell'art. 6 cpv. 2 LAINF (sentenza del TF 8C_355/2021 del 25.11.2021 consid.

6.1 con i riferimenti).” (cfr. doc. III, pag. 3).

1.7. Nei successivi allegati dell’11

settembre (doc. V), del 22 settembre (doc. VII) e del 3 ottobre 2023 (doc. IX),

le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102

del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sospendere il proprio

obbligo a presta-zioni, con effetto ex nunc et pro futuro a partire dal 9

marzo 2023, a dipendenza dell’infortunio del 26 settembre 2022, oppure no.

A questo proposito giova qui ricordare che nella DTF 130 V 380, la Corte

federale ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre

fine, con effetto ex nunc et pro futuro, al proprio obbligo prestativo,

inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e

l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca

(riconsiderazione o revisione processuale; cfr. pure la STCA 35.2023.17 del 2

ottobre 2023, consid. 2.2).

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di salute

dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di salute

dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o

poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del

2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

dichiarato estinto dal 9 marzo 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente

dall’infortunio del 26 settembre 2022, considerando che i disturbi alla spalla

destra ancora lamentati dall'assicurato non costituivano più una conseguenza

naturale di quell’evento, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia.

Risulta pure che tale

provvedimento è stato preso facendo capo al parere espresso in merito dal

proprio medico fiduciario (cfr. doc. 70, pag. 4-8 incarto LAINF).

Preliminarmente, è utile

segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è

chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna

applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

In concreto, è incontestato che

il 26 settembre 2022 RI 1 è rimasto vittima

di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ragione per la quale la fattispecie

va esaminata esclusivamente dal profilo dell’art. 6 cpv. 1 LAINF (anche qualora

si fosse in presenza di una lesione corporale che figura nell’elenco di cui

all’art. 6 cpv. 2 LAINF).

2.8. Dalle tavole processuali emerge che

l’assicurato, a seguito dell’infortunio del 26 settembre 2022, ha riportato un

trauma distorsivo al braccio destro.

Per quanto qui maggiormente

interessa, una RX della spalla destra del 3 ottobre 2022 ha messo in evidenza

quanto segue: “Non immagini riferibili a frattura. Nella norma i rapporti

articolari” (doc. 25 incarto LAINF).

A causa della persistenza di una

sintomatologia dolorosa e funzionale a livello della spalla destra, RI 1 si è

sottoposto il 23 novembre 2022 ad un’artro-RMN e ad una ARTROGRAFIA della

spalla destra che ha evidenziato quanto segue:

" Referto

Lesione a tutto spessore completa del sovraspinato con retrazione

tendinea in senso latero-laterale di 34 mm antero-posteriore circa 30 mm, con

tendine residuo di aspetto sfrangiato.

Irregolarità dell'inserzione craniale, dell'infraspinato, comunque

senza significative retrazioni. Nella norma i tendini del sottoscapolare e del

piccolo rotondo. In sede il tendine del CLB; lesione SLAP II alla sua

inserzione glenoidea. Lieve ipotrofia con iniziale infiltrazione adiposa del

sovraspinato (Goutallier 1-2.).

Acromion Bigliani tipo 2. Moderata artrosi-acromion-claveare. Non

ulteriori lesioni del labbro glenoideo.

Conclusioni

Lesione a tutto spessore completa del sovraspinato. Lesione del

labbro glenoideo.” (doc. 26 incarto LAINF).

In data 17 dicembre 2022 il dr.

med. __________, Viceprimario del Dipartimento di chirurgia dell’__________, Servizio

Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________, che ha visitato

personalmente l’assicurato in data 16 dicembre 2022, ha posto la diagnosi di “rottura

a tutto spessore del tendine sovraspinato della spalla destra” e ha attestato

una “rottura traumatica del sovraspinato”, ponendo l’indicazione per un

intervento di “riparazione chirurgica del tendine per via artroscopica,

eventualmente associata alla tenotomia del CLB vista la lesione del labbro

glenoideo” (doc. 10).

Il 23 gennaio 2023 RI 1 si è quindi

sottoposto ad un intervento di “artroscopia di spalla, tenotomia CLB, sutura

sovraspinato” eseguito dai dr. med. __________ e __________ presso il

Servizio Ortopedia e Traumatologia del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________

(doc. 21 incarto LAINF). Dal rapporto operatorio, emerge, in particolare, la

seguente “descrizione”:

" (…) Posizione

semiseduta. Disinfezione e copertura sterile. Approccio dorsale per l'ottica,

antero-superiore e laterale per gli strumenti.

Il CLB appare infiammatorio (recte: infiammato) e si

procede a tenotomia ii sovraspinato appare grossolanamente lesionato e ritratto

di circa 3 cm. Il subscapolare e intatto. LGMH e Labbro glenoidale intatto.

L'infraspinato e intatto. Recesso ascellare s.p. Borsite cronica: con Shaver e

Vaper asportazione del tessuto infiammato. Acromioplastica anteriore:

Dèbridement del footprint del sovraspinato e reinserzione sovraspinato su 2

ancorette da 4.5 mm e rinforzo con tecnica double row su due ancorette

knotless. Tensione e apposizione del tendine soddisfacenti.

Punti alla pelle. Medicazione. (…)” (doc. 21 incarto LAINF).

Interpellato dall’CO 1 in merito

all’eziologia dei disturbi denunciati dal ricorrente, il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nella nota del 6 marzo

2023 (doc. 28 incarto LAINF), ha indicato quanto segue:

" (…)

l'infortunio (…) non ha causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni

strutturali oggettivabili.

(…) la lesione che è stata operata in data 23.01.2023 non è da

ricondurre con probabilità preponderante all'infortunio: il trauma appare non

adeguato a determinare una lesione traumatica del tendine sovraspinato; inoltre

vi sono segni di una lesione patologica del tendine del sovraspinato (tendine

sfrangiato alla artro-RM del 23.11.2022) che si è progressivamente usurato nel

tempo con una retrazione di 38 mm dal footprint; Nelle lesioni patologiche

della cuffia dei rotatori, nella grande maggioranza dei casi viene interessato

il tendine del sovraspinoso, che ha un tratto critico, nutrito da pochi vasi e

soprattutto scorre in uno spazio angusto dove può essere compresso tra la testa

dell'omero e l'acromion (una struttura ossea che fa parte della scapola). Nel

caso specifico è presente un arco Bagliani di tipo II, condizione patologica che

favorisce il fenomeno di schiacciamento del tendine che avviene

progressivamente nel tempo e che si accentua quando si mantiene il braccio in

posizione elevata, con comparsa di progressiva di dolore che va sotto il nome

di conflitto (o "impingement") sub-acromiale. Considerando la natura

sfrangiata riscontrata alla lesione tendinea alla artro-RM del 23.11.2022,

considerando l'infiltrazione grassa all'interno del muscolo e la retrazione del

tendine è presumibile ammettere che tale lesione tendinea sia anche antecedente

la data del 26.09.2022.

Considerandi

(…) La sintomatologia non è più influenzata con probabilità

preponderante dalle conseguenze dell'infortunio (senza tenere conto

dell'influsso dell'operazione) a partire dal 22.01.2023. (…)”

In seguito, il dr. med. __________,

medico specialista del Dipartimento di chirurgia dell’__________, Servizio

Ortopedia e traumatologia __________, nella lettera ambulatoriale del 22 marzo

2023.

ha posto la diagnosi di “Artroscopia di spalla destra con tenotomia del

capo lungo del bicipite e sutura del tendine sovraspinato in seguito ad una

lesione traumatica del sovraspinato della spalla destra, 23.01.2023. - Iniziale

capsulite adesiva” e ha indicato che “Per quanto riguarda le circostanze

dell'infortunio, si è chiaramente trattato di una lesione traumatica avvenuta

sul luogo di lavoro. Se è possibile che il tendine presentasse qualche segno di

patologia degenerativa dovuta all'età, è altresì vero che la spalla non ha mai

dato problemi fino al momento dell'incidente e che il paziente non ha mai

lamentata nessun dolore a tale livello. Pertanto trovo chiara la correlazione

causale con l'evento traumatico del 26.09.2022.” (doc. 41 incarto LAINF).

Nuovamente interpellato dall’CO

1, il dr. med. __________, con apprezzamento dell’11 aprile 2023 (doc. 47

incarto LAINF), ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Dall'analisi

della descrizione biomeccanica dell'evento infortunistico emerge che nella

genesi del trauma non vi fu nessun importante momento trazionale di spalla ma

solo distorsivo di arto superiori; inoltre l'intensità della forza intrinseca

vettoriale non fu ragguardevole trattandosi di un peso non in caduta ma

trattenuto al livello dei fianchi.

(…).

Non si possono condividere le valutazioni offerte dal dr. med. __________

all'interno del rapporto medico del 17.12.2022 quando lo stesso riferì: «Spiego

al paziente che si tratta di una rottura traumatica del sovraspinato» in quanto

affinché si crei una lesione traumatica tendinea di un paziente sano sono

necessarie componenti trazionali ben maggiori di quelle descritte nel caso in

essere; la conferma di trovarci di fronte una lesione patologica del tendine

sovraspinato della spalla destra del signor RI 1 proviene dalla visione delle

immagini dell'artro-RM del 23.11.2022 ove fu riscontrato un tendine sfrangiato,

ossia sfilacciato a frange, lesioni che generalmente si determinano in seguito

una progressiva usura tendinea nel tempo secondarie a processi stressogeni

ripetuti che producono un indebolimento ed una lenta degenerazione della

matrice intrinseca tendinea.

Nelle lesioni patologiche della cuffia dei rotatori, nella grande

maggioranza dei casi, viene interessato il tendine del sovraspinoso, che ha un

tratto critico, nutrito da pochi vasi e soprattutto scorre in uno spazio angusto

dove può essere compresso tra la testa dell'omero e l'acromion (una struttura

ossea che fa parte della scapola). Nel caso specifico del Sig RI 1 è presente

un arco Bi-gliani di tipo 2, condizione patologica che favorisce il fenomeno di

schiacciamento del tendine sovraspinato che avviene in progressione lenta nel

tempo e che si accentua quando si mantiene il braccio in posizione elevata con

comparsa progressiva di dolore che va sotto il nome di conflitto (o

impingement) subacromiale. Considerando che dalla visione delle immagini

dell'artro-RM del 23.11.2022 è emersa una natura sfrangiata della lesione

tendinea all'artro-RM del 23.11.2022, un'incipiente infiltrazione grassa

all'interno del muscolo sovraspinato e la retrazione del tendine di 38 mm, è presumibile

ammettere che la lesione tendinea sia anche antecedente la data del 26.09.2022.

Quando si parla di lesione della cuffia dei rotatori senza la

contestuale presenza di un trauma con una biomeccanica adeguata ed in grado di

lacerare il tendine del sovraspinato(ossia una forza distrattiva associata ad

una rotazione esterna), la causa principale della lesione tissutale è

rappresentata da una graduale degenerazione del tessuto tendineo: la

probabilità di avere una lesione patologica di cuffia cresce quindi per tanto

con l'aumentare dell'età; il ruolo dei traumi (cadute, strappi) ha un'

importanza solo secondaria: è caratteristico che una persona che magari per

anni ha eseguito lavori fisici in maniera continua, noti talvolta, anche senza

importanti eventi come nel caso in essere, una perdita brusca di funzionalità,

magari con l'incapacità di sollevare il braccio; in questi casi si può

facilmente desumere che il tendine si sia gradatamente logorato fino a

rompersi, andando ad aumentare progressivamente una lesione patologica tendinea

che nel tempo risultava essere sempre meno ben compensata.

Ad avvalorare questa tesi nel caso del Sig. RI 1, oltre ad una

lesione sfilacciata del tendine sovraspinato concomitava anche una retrazione

tendinea di 38 mm, un acromion Bigliani tipo 2 e una moderata artrosi acromion

claveare, tutte condizioni predisponenti la patologia degenerativa tendinea. A

ciò è da aggiungere l'ipotrofia del ventre muscolare del muscolo sovraspinato

(Goutallier grado 1-2) indicativa di una ipofunzione patologica del muscolo

sicuramente superiore la finestra temporale di 58 giorni presente tra la data

dell'evento infortunistico del 26.09.2022 e la data dell'esecuzione

dell'artro-RM alla spalla destra del 23.11.2022. Anche all'interno della

lettura del rapporto operatorio del 23.01.2023 vengono descritti segni di una

problematica morbosa della spalla tra cui un'infiammazione del CLB e

l'infiammazione cronica della borsa sub-acromiale.

(…).

Inoltre anche nei giovani con tessuti sani, le circostanze cui un trauma

determini la rottura della cuffia dei rotatori del tutto sana esistono ma sono

rare e richiedono forze traumatiche e vettori direzionali della forza molto

selettive per questo tipo di lesioni, in primis forze trazionali associate a

movimenti di rotazione, condizioni di intensità vettoriale di forza e

componente trazionale che non ritroviamo all'interno della dinamica

biomeccanica descritta dal signor RI 1 nella nota telefonica CO 1 del

05.01.2023

dove come riportato, si verificò un trauma alla spalla destra di

natura moderata. Infine, trattandosi di un movimento di rotazione esterna

dell'arto superiore destro al di sotto del piano dell'orizzontale, avremmo

dovuto attenderci un interessamento lesionale anche del tendine del muscolo

sottoscapolare e oltre che del tendine sovraspinato, evenienza quest'ultima

neppure occorsa. (…).”

In data 23 maggio 2023 RI 1 ha

ribadito di non avere mai sofferto in passato di disturbi alla spalla destra

(doc. 60 incarto LAINF). A suffragio di tale argomentazione ha versato agli

atti:

- il certificato medico del 2 maggio 2023 della dr.ssa med. __________, medico

di famiglia, specialista FMM in medicina generale, che ha attestato quanto

segue:

" (…) Il

paziente in data 03.10.2022 si è presentato nel mio studio per persistente

dolore volta alla spalla destra.

Prima di allora il paziente non ha mai avuto alcun disturbo alla

spalla destra.

In data 26.09.2022, tenendo un pacco si è procurato un trauma in

ipertensione della spalla.

Visto che la radiografia della spalla non evidenziava alcuna

frattura e visto il persistere della sintomatologia dolorosa, eseguiamo una MR

che esegue in data 23.11.2022.

La MR mostra una lesione del tendine sovraspinato, per questo si

invia il paziente per un consulto ortopedico presso lo studio del Dr. med. __________,

che pone diagnosi di rottura traumatica del sovraspinato.

Successivamente verrà eseguito un intervento in data 23.01.2023.

Per ulteriori informazioni vi chiedo gentilmente di rivolgersi al.

Dr. med. __________. (…)” (doc. 61 incarto LAINF);

- il certificato medico dell’11

maggio 2023 del dr. med. __________, che lo ha operato il 23 gennaio 2023 e lo

ha visitato personalmente il 3 maggio 2023, attestando quanto segue:

" (…)

Diagnosi

Artroscopia di spalla destra con tenotomia del capo lungo del

bicipite e sutura del tendine sovraspinato in seguito ad una lesione traumatica

del sovraspinato della spalla destra, 23.01.2023

(…).

Valutazione e procedere.

L'evoluzione clinica è molto favorevole con un'avvenuta guarigione

tendinea, come testimoniato dalla competenza clinica della cuffia.

(…) Il paziente inoltre mi informa di essere in contestazione con

la decisione della CO 1 in merito alla copertura finanziaria del caso.

Da parte mia non posseggo le adeguate competenze assicurative per

poter giudicare, ma secondo la mia esperienza un miglioramento così rapido

della funzionalità si riscontra generalmente nei casi di rottura traumatica, e

non di rottura degenerativa. Tuttavia, posso eventualmente suggerire una

rivalutazione con un perito dell'assicurazione in caso di contenzioso. Rimango

a disposizione per ogni chiarimento ma non prevedo controlli ulteriori.” (doc.

61.

incarto LAINF)

Nuovamente interpellato dall’CO

1, il precitato consulente medico, con apprezzamento del 27 giugno 2023 (doc.

68.

incarto LAINF), ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Per

quanto riguarda le valutazioni espresse dal Dr. med. __________ all'interno del

rapporto medico dell'11.05.2023 quando viene riportato: «Da parte mia non

posseggo le adeguate competenze assicurative per poter giudicare, ma secondo la

mia esperienza un miglioramento così rapido della funzionalità si riscontra

generalmente nei casi di rottura traumatica, e non di rottura degenerativa» ci

urge precisare che il livello di ripresa funzionale e recupero articolare dopo

una lesione della cuffia dei rotatori, che possa trattarsi di lesioni tendinee

primarie (sia su base sia degenerative che traumatiche) che forme secondarie

(dovute ad instabilità ed a conflitto primario) è dipendente da una pletora di

fattori non solo riportabili a lesioni traumatiche e degenerative ma a fattori

intrinseci ed estrinseci relativi la matrice tendinea coinvolta, l'età del

paziente, le patologie associate, i tempi di cicatrizzazione, l'entità della

lesione, la richiesta di lavoro circa il reclutamento della spalla, il

potenziale di riabilitazione (= motivazione del paziente), la presenza di

concomitanti patologie metaboliche o l'uso cronico di alcuni medicamenti, la

qualità della riparazione ottenuta.

Il principale obbiettivo è infatti di non forzare bensì di

assecondare i tempi naturali di riparazione dei tessuti.

Per tale ragione il percorso riabilitativo viene suddiviso in fasi

temporali ben definite e con dei tempi di recupero fissati che ovviamente sono

sempre indicativi ma mai rigidi in quanto relativi a molteplici fattori quali

l'età, l'esordio e l'entità della lesione, della richiesta di lavoro, il

livello di attività che il paziente desidera ed infine il così detto potenziale

della riabilitazione che deriva dall'effettiva motivazione del paziente.

Le fasi iniziali sono sempre caratterizzate da una mobilizzazione

passiva, senza impegno della muscolatura riparata, per poi proseguire verso una

seconda fase (in cui si ha la certezza della guarigione della riparazione)

nella quale si passa a un movimento attivo e ad un incremento dell'intensità di

lavoro.

Bisogna tenere a mente che nella riabilitazione post-intervento

occorre evitare in ogni modo di forzare la spalla scatenando il dolore, in

quanto ciò che va ricercato è un recupero articolare non doloroso, seppure

questo dovesse comportare un ritardo del lavoro attivo, perché tanto una spalla

dolente ritarderebbe comunque il recupero, ragion per cui altro fattore

importante da tenere in considerazione, è la soglia del dolore, fattore

individuale.

Dispositivo

Per questi motivi si condividono solo limitatamente le

considerazioni del Dott. med. __________ all'interno del suo rapporto medico

dell'11.05.2023 in quanto un miglioramento della funzionalità della spalla dopo

una sutura della cuffia dei rotatori non è determinato principalmente e

selettivamente nella differenziazione tra rottura traumatica e rottura

degenerativa bensì da una pletora di fattori congiunturali oggettivi ed anche

soggettivi su base intrinseca ed estrinseca.”

2.9. Nella concreta evenienza, questo

Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologica (e, quindi, della materia che qui ci

occupa) e medico __________ (che vanta un’ampia esperienza in materia di

medicina assicurativa e infortunistica: in questo contesto, va comunque

segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così

come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la

loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in

materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica -

cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), è dettagliato e

approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr.

consid. 2.6).

Ad esso va dunque attribuita

piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che

questa Corte è ora chiamata a rendere.

Al riguardo il TCA osserva che il medico __________, in particolare nella nota

del 6 marzo 2023 e negli apprezzamenti dell’11 aprile 2023 e del 27 giugno 2023

(cfr. doc. 28, 47 e 68 di cui si è già detto al consid. 2.8.), ha spiegato nel

dettaglio (e in modo convincente, sulla scorta di tutta la documentazione

medica a sua disposizione) i motivi per cui la causalità naturale relativa ai

disturbi interessanti la spalla destra sia da ascrivere, successivamente al 22

gennaio 2023, esclusivamente a fattori extra-infortunistici.

Attentamente valutato l’insieme

della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i pareri del

medico __________ di cui ai doc. 28, 47 e 68 rispettivamente i doc. 21, 25 e 26

di cui si è già detto al consid. 2.8), questo Tribunale ritiene quindi dimostrato,

con il grado di verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con

riferimenti), che l’evento infortunistico del 26 settembre 2022 ha peggiorato

soltanto temporaneamente il preesistente stato (morboso) della spalla

destra.

Del resto, né gli argomenti che

l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa ed i successivi allegati

(cfr. doc. I, V e IX) né la documentazione medica agli atti, sono atti a

generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito

parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore

resistente con considerazioni puntuali e convincenti.

In particolare, questa Corte non

ignora che secondo il medico di famiglia (dr.ssa __________) e i medici curanti

e/o operatori specialisti (dr. med. __________, dr. med. __________ e __________),

i disturbi alla spalla destra sarebbero da ricondurre all’infortunio del 26

settembre 2022, sostanzialmente in quanto prima dell’infortunio del 26

settembre 2022 il ricorrente avrebbe sempre goduto di buona salute alla spalla

destra (cfr. le loro diverse certificazioni agli atti, di cui si è già

ampiamente detto al consid. 2.8; in questo senso, si veda pure l’impugnativa -

doc. I, pag. 3).

Tuttavia, a proposito di questa affermazione, giova qui ricordare che la regola

“post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non

ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8

agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei,

Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25

settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.

2.6).

Secondariamente, il certificato medico del 17 dicembre 2022 del dr. med. __________

è stato debitamente discusso nella convincente presa di posizione dell’11

aprile 2023 del medico __________ (doc. 47), e ciò alla luce degli esiti degli

accertamenti effettuati per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica rispettivamente del rapporto operatorio del 23 gennaio 2023 (cfr.,

in particolare, i doc. 21, 25 e 26).

Il

dr. med. __________ ha spiegato, in modo approfondito, le ragioni scientifiche

per cui i disturbi lamentati dal ricorrente alla spalla destra sono da ascrivere,

successivamente al 22 gennaio 2023, esclusivamente a fattori

extra-infortunistici (cfr., in particolare: “Dall'analisi della descrizione

biomeccanica dell'evento infortunistico emerge che nella genesi del trauma non

vi fu nessun importante momento trazionale di spalla ma solo distorsivo di arto

superiore; inoltre l'intensità della forza intrinseca vettoriale non fu

ragguardevole trattandosi di un peso non in caduta ma trattenuto al livello dei

fianchi. (…). (…) affinché si crei una lesione traumatica tendinea di un

paziente sano sono necessarie componenti trazionali ben maggiori di quelle

descritte nel caso in essere; la conferma di trovarci di fronte una lesione

patologica del tendine sovraspinato della spalla destra del signor RI 1

proviene dalla visione delle immagini dell'artro-RM del 23.11.2022 ove fu

riscontrato un tendine sfrangiato, ossia sfilacciato a frange, lesioni che

generalmente si determinano in seguito una progressiva usura tendinea nel tempo

secondarie a processi stressogeni ripetuti che producono un indebolimento ed

una lenta degenerazione della matrice intrinseca tendinea. (…) Ad avvalorare

questa tesi nel caso del Sig. RI 1, oltre ad una lesione sfilacciata del

tendine sovraspinato concomitava anche una retrazione tendinea di 38 mm, un

acromion Bigliani tipo 2 e una moderata artrosi acromion claveare, tutte

condizioni predisponenti la patologia degenerativa tendinea. A ciò è da

aggiungere l'ipotrofia del ventre muscolare del muscolo sovraspinato

(Goutallier grado 1-2) indicativa di una ipofunzione patologica del muscolo

sicuramente superiore la finestra temporale di 58 giorni presente tra la data

dell'evento infortunistico del 26.09.2022 e la data dell'esecuzione

dell'artro-RM alla spalla destra del 23.11.2022. Anche all'interno della lettura

del rapporto operatorio del 23.01.2023 vengono descritti segni di una

problematica morbosa della spalla tra cui un'infiammazione del CLB e

l'infiammazione cronica della borsa sub-acromiale. (…) Infine, trattandosi di

un movimento di rotazione esterna dell'arto superiore destro al di sotto del

piano dell'orizzontale, avremmo dovuto attenderci un interessamento lesionale

anche del tendine del muscolo sottoscapolare e oltre che del tendine

sovraspinato, evenienza quest'ultima neppure occorsa.”; cfr. doc. 47).

In terzo luogo, anche il

certificato medico dell’11 maggio 2023 del dr. med. __________ è stato

debitamente discusso nella convincente presa di posizione del 27 giugno 2023

del medico __________ (doc. 68), sulla scorta degli esiti degli accertamenti

effettuati per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica

rispettivamente del rapporto operatorio del 23 gennaio 2023 (cfr., in

particolare, i doc. 21, 25 e 26).

Anche in questo caso il dr. med. __________

ha spiegato, in modo approfondito, le ragioni scientifiche per cui i disturbi

lamentati dal ricorrente alla spalla destra sono da ascrivere, successivamente

al 22 gennaio 2023, esclusivamente a fattori extra-infortunistici (cfr., in

particolare: “il livello di ripresa funzionale e recupero articolare dopo

una lesione della cuffia dei rotatori, che possa trattarsi di lesioni tendinee

primarie (sia su base sia degenerative che traumatiche) che forme secondarie

(dovute ad instabilità ed a conflitto primario) è dipendente da una pletora di

fattori non solo riportabili a lesioni traumatiche e degenerative ma a fattori

intrinseci ed estrinseci relativi la matrice tendinea coinvolta, l'età del

paziente, le patologie associate, i tempi di cicatrizzazione, l'entità della

lesione, la richiesta di lavoro circa il reclutamento della spalla, il

potenziale di riabilitazione (= motivazione del paziente), la presenza di

concomitanti patologie metaboliche o l'uso cronico di alcuni medicamenti, la

qualità della riparazione ottenuta. (…) un miglioramento della funzionalità

della spalla dopo una sutura della cuffia dei rotatori non è determinato

principalmente e selettivamente nella differenziazione tra rottura traumatica e

rottura degenerativa bensì da una pletora di fattori congiunturali oggettivi ed

anche soggettivi su base intrinseca ed estrinseca.”: cfr. doc. 68).

Per quanto concerne inoltre le modalità secondo le quali si è svolto l’evento

infortunistico del 26 settembre 2022, questo Tribunale segnala che, a seguito

delle critiche rivoltegli dalla Società Svizzera di Ortopedia e Traumatologia

(cfr.

il Tribunale federale, in una sentenza 8C_672/2020 del 15 aprile 2021

(pubblicata in SVR 10/2021 UV n. 34), riguardante il caso di un assicurato che

aveva riportato un trauma contusivo alla spalla destra, presentando, in

seguito, una lesione della cuffia dei rotatori, ha preso atto che la questione

di sapere “se” e “in quale” modo un trauma contusivo è atto a innescare o a

causare una lesione dei tendini della cuffia dei rotatori è controversa in

letteratura e ha pertanto precisato la propria giurisprudenza nel senso che

occorre esaminare ogni singolo caso specifico, senza dare un peso eccessivo alla

dinamica, ma considerando piuttosto globalmente le specifiche peculiarità del

caso concreto (le immagini strumentali e i relativi referti, l’anamnesi, la

dinamica, lo stato primario e il decorso; cfr., in particolare, il consid.

4.1.3 della citata pronunzia; cfr. pure la STF 8C_167/2021 del 16 dicembre

2021, consid. 4.1 con riferimenti e la STF 8C/62/2023 del 16 agosto 2023,

consid. 5.2.2). Ciò che, nel caso concreto, il medico fiduciario ha debitamente

effettuato nella propria valutazione espressa nella nota del 6 marzo 2023 e

negli apprezzamenti dell’11 aprile 2023 e del 27 giugno 2023 (cfr. doc. 28, 47

e 68 di cui si è già detto al consid. 2.8).

In simili circostanze, i certificati medici agli atti della dr.ssa med. __________

rispettivamente dei dr. med. __________, __________ e __________ di cui si è

già ampiamente detto al consid. 2.8, non consentono di giungere ad una diversa

conclusione. Parimenti dicasi per gli svariati e stringati certificati medici

agli atti nei quali è attestata un’inabilità lavorativa ed è indicato

genericamente quale motivo la dicitura “infortunio” (cfr., ad es., il

doc. 43 incarto LAINF).

Giova qui pure ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175

consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione

della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;

STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, è pure utile ricordare

che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1, l’Alta Corte ha

ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

Stante tutto quanto precede,

questo Tribunale ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l’evento infortunistico

del 26 settembre 2022 ha provocato un peggioramento soltanto temporaneo

del preesistente stato (morboso) della spalla destra.

2.10. Questo Tribunale è ancora chiamato a

stabilire se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare raggiunto

lo status quo sine (e, pertanto, a porre fine alle proprie prestazioni)

a distanza di oltre cinque mesi dall’infortunio del 26 settembre 2022.

A questo proposito, il TCA segnala che, in sentenza STF 8C_485/2014 del 24

giugno 2015, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici

cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione,

fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato

raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita

dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una

alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica (cfr. pure

STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).

Per dei casi analoghi, cfr. la STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.8,

ove è stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante

in relazione da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2

mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale rispettivamente la STCA 35.2022.34 del 18

luglio 2022, consid. 2.8.3, ove è stato confermato il raggiungimento dello status

quo sine vel ante in relazione da una contusione subita dall’assicurato

alla spalla destra a distanza di ca. 3 mesi dall’infortunio.

Il TCA segnala infine che, nella recentissima STF 8C_326/2023 del 6 ottobre

2023, il Tribunale federale ha confermato la decisione dei giudici cantonali di

confermare la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere

del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo

sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra,

contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a

quel momento asintomatica.

Nella presente fattispecie,

riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino al 9 marzo 2023, dunque per

più di 5 mesi (e, quindi, ben oltre 3 mesi), l’CO 1 ha ossequiato la

giurisprudenza citata in precedenza.

In conclusione, alla luce di

quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, che al più tardi dopo il 9 marzo 2023 i

disturbi alla spalla destra non costituivano più una conseguenza naturale

dell’evento traumatico assicurato.

Va infine segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017 consid. 2.9.; 35.2018.113

del 5 marzo 2019 consid. 2.9.).

Il TCA ritiene dunque dimostrato

che il trauma del 26 settembre 2022 ha causato solamente un aggravamento temporaneo

e non direzionale, di una situazione degenerativa già presente alla

spalla destra, e che lo status quo sine era stato raggiunto al più

tardi al 9 marzo 2023, rispettivamente, che le problematiche ulteriormente

presentate dall’assicurato a livello della spalla destra siano riconducibili a

fattori extra-infortunistici.

La decisione dell’CO 1 di

sospendere il proprio obbligo a prestazioni con effetto ex nunc et pro

futuro a partire dal 9 marzo 2023 deve essere confermata.

2.11. A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8 e 2.9), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

Alla luce del pieno valore probante della valutazione del medico fiduciario,

non contraddetta da successive valutazioni specialistiche in grado di sollevare

dubbi al riguardo (cfr. consid. 2.9), il TCA ritiene, in particolare, che una

nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurato - così come da egli

richiesta più volte in questa sede (“perizia esterna presso un medico

indipendente all’assicuratore”: cfr. doc. I, pag. 5, doc. V, pag. 3 e doc.

IX) - non appaia necessaria.

Conformemente alla costante giurisprudenza,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti