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Decisione

35.2023.64

Discussa stabilizzazione stato di salute infortunistico (in discussione vi era l'indicazione a sottoporre ass. a un intervento di decompressione nervo peroneo). Rinvio atti per esecuzione perizia esterna

21 dicembre 2023Italiano37 min

conclusioni dei medici in particolare quelle del Dott. __________ e del Dott. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.64

mm

Lugano

21 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 giugno 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 18 agosto 2021, RI 1,

dipendente della ditta __________ in qualità di tornitore e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali, è stato urtato da

una lamiera e si è procurato una ferita da taglio alla gamba destra.

Fatti

I sanitari del Servizio di PS

dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato una ferita

lacero-contusa alla gamba destra, a livello sottogenicolare, che hanno

proceduto a suturare (cfr. doc. 2).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

La cura medica è stata dichiarata

chiusa dal 10 gennaio 2022 (doc. 29) e l’assicurato a ripreso il proprio lavoro

dall’11 gennaio 2022 (doc. 33).

1.2. Nel mese di giugno 2022, il datore

di lavoro ha annunciato all’CO 1 una ricaduta dell’evento dell’agosto 2021

(doc. 36).

Consultati in data 7 giugno 2022,

i sanitari dell’Ospedale di __________ hanno diagnosticato una lombosciatalgia

a destra (doc. 37).

L’esame EMG eseguito presso

l’Ospedale __________ di __________ ha evidenziato una netta sofferenza del

nervo peroneo destro a livello della testa del perone e una concomitante

sofferenza della radice di L5 a destra (doc. 52).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 aprile 2023, l’CO

1 ha rifiutato l’assunzione dei costi dell’intervento prospettato dal

neurochirurgo dott. __________ il 7 ottobre 2022 (l’operazione ha

effettivamente avuto luogo in data 17 aprile 2023), confermando la sospensione

delle proprie prestazioni (cura medica + indennità giornaliera) a contare

dall’11 marzo 2023 (doc. 110).

A seguito dell’opposizione

interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 118), in data 22 giugno

2023, l’amministrazione ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima

decisione. In quella sede, l’assicuratore ha precisato di riconoscere che i

disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta costituiscono una conseguenza

all’infortunio dell’agosto 2021 ma di ritenere che essi non giustifichino né

un’incapacità lavorativa né ulteriori cure sanitarie (cfr. doc. 125).

1.4. Con tempestivo ricorso del 3 agosto

2023, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a ripristinare il

diritto all’indennità giornaliera a decorrere dall’11 marzo 2023, argomentando

in particolare che “siamo in presenza di opinioni mediche contrastanti. In

questi casi il giudice deve valutare il materiale probatorio nel suo insieme e

indicare le ragioni per le quali si fonda su una tesi piuttosto che su

un’altra. (…). Tutta la documentazione medica allegata al presente ricorso

affronta quindi in maniera compiuta l’anamnesi completa del nostro assistito

evidenziando la questione della mancata valutazione (o non completa

valutazione) del danno subito da parte del signor RI 1 in conseguenza

dell’infortunio sul lavoro del giorno 18.08.2021 i cui effetti si fanno sentire

in maniera considerevole tutt’oggi, indicando una stretta correlazione diretta

tra l’infortunio stesso ed i problemi sofferti ancora oggi. A nostro parere, le

conclusioni dei medici in particolare quelle del Dott. __________ e del Dott. __________,

meritano di essere tenute in debita considerazione nell’ottica di una revisione

della decisione su opposizione da noi contestata, determinando il persistere di

uno stato d’inabilità totale verso la sua professione abituale ma anche una

inabilità in mansioni esigibili alle sue condizioni di salute con diretta

derivazione dagli esiti dell’infortunio sul lavoro occorso in data 18.08.2021 e

quindi la riattivazione del pagamento dell’indennità giornaliera dal giorno in

cui è stato sospeso.” (doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V + allegato).

1.6. In data 7 settembre 2023, il patrocinatore

dell’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già presente

agli atti, e si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.

doc. IX + allegati).

L’assicuratore resistente si è

espresso in proposito il 19 settembre 2023 (doc. XI).

1.7. Il 10 novembre 2023, il TCA ha

interpellato il neurologo dott. __________, il quale è stato invitato a

pronunciarsi sui referti agli atti dei dottori __________ e __________ (doc.

XIII).

Il rapporto del dott. __________

è pervenuto in data 16 novembre 2023 (doc. XVI) ed è stato intimato alle parti

per osservazioni (doc. XV).

L’istituto resistente ha preso

posizione il 27 novembre 2023 (doc. XVIII + allegati), mentre il patrocinatore dell’assicurato

lo ha fatto in data 4 dicembre 2023 (doc. XIX + allegati).

Il 14 dicembre 2023

l’amministrazione si è ancora espressa in merito al contenuto della

certificazione del medico curante dell’insorgente (doc. XXII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Nel caso concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare l’assunzione

dei costi generati dall’intervento del 17 aprile 2023 e, quindi, a chiudere la

ricaduta del giugno 2022 a far tempo dall’11 marzo 2023, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

Il TF ha inoltre stabilito che la

questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle

sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In una sentenza 8C_614/2019 del

29 gennaio 2020 consid. 5.3, la Corte federale ha precisato la giurisprudenza

di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino

della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione

esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era

trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può

ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche

se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente

attività professionale.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone però l’esistenza di un nesso

di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nella concreta

evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore

LAINF resistente ha negato l’assunzione dell’intervento del 17 aprile

2023, facendo capo al parere dei propri medici consulenti.

Con

apprezzamento del 23 settembre 2022, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, al quale l’amministrazione ha sottoposto

in particolare la documentazione acquisita successivamente all’annuncio di

ricaduta, ha rilevato che “l’alterazione del segnale

del muscolo tibiale anteriore non è causata da questa ferita lacero-contusa ma

da una discopatia degenerativa con probabile radicolopatia L5 che si evidenzia

nella risonanza magnetica. Un deficit neurogenico causato da un probabile

taglio del nervo stesso come anche una decompressione del nervo a causa di una

cicatrice della ferita è sempre stato escluso nelle visite del dr. med. __________

in cui venivano negati i disturbi riconducibili a un danno di tipo neurologico

il 30.11.2021. Uno sviluppo della sintomatologia è tuttavia non molto

probabile. L’elettromiografia del 22.08.2022 invece evidenziava una sofferenza

del nervo peroneale a livello della testa del perone come pure del tibiale

posteriore. La valutazione del neurologo dott. med. __________ correla con una

sofferenza radicolare L5, la risonanza magnetica comunque non presenta un

chiaro segno di un conflitto. Propongo quindi una RM del ginocchio destro per

evidenziare/escludere un danno cicatriziale al nervo peroneale.” (doc. 55).

Con referto

datato 7 ottobre 2022, il dott. __________, specialista in neurologia e

neurochirurgia a __________ (prov. __________), ha attestato che il ricorrente

aveva “i postumi non ancora stabilizzati di ferita

da taglio al 3° distale di gamba dx con lesione parziale del nervo peroneo. All’esame

clinico c’è un deficit motorio di TA 3/5, EPA ed ECD 2/5. Presenza di deficit

completo del bicipite femorale per sezione traumatica del tendine distale.

Normale la FE di muscolo tibiale posteriore (dato che esclude una

responsabilità rachidea nella genesi del deficit). Alla RMN L/S, c’è

microinstabilità L4L5 con iniziale quadro degenerativo. Al carico il paziente

non è in grado di esercitare l’appoggio completo sul piede dx non tanto per il

deficit stenico, ma per l’accorciamento fascio tendineo surale e della regione

degli hamstring. Consiglio il trattamento chirurgico di neurolisi del peroneo

(improbabile la necessità di fare manovre riparative/ricostruttive) e la lisi

delle probabili aderenze fra residui di bicipite femorale, nervo e cicatrice

poplitea.” (doc. A 9).

La RMN della

gamba destra del 15 ottobre 2022 ha evidenziato la presenza di una piccola

alterazione cicatriziale adiacente al nervo peroneo, di per sé non iperintenso

o ispessito, e un quadro di possibile denervazione acuta/subacuta del muscolo

soleo (doc. 63).

In data 22

novembre 2022 ha avuto luogo una valutazione neurologica a cura del dott. __________,

spec. FMH in neurologia, su incarico dell’amministrazione. In quell’occasione,

egli ha riscontrato un “trofismo muscolare al

polpaccio destro e al piede destro normale. Il paziente attiva in modo

irregolare gli estensori del piede destro, con piccoli cedimenti ma tutto

sommato con una forza a tratti soddisfacente compresa l’estensione dell’alluce

e delle dita. Riflessi patellari e achillei medio-vivaci e simmetrici. Il

paziente descrive un’ipoestesia al dorso del piede destro. Il paziente cammina

con un risparmio della gamba e del piede a destra, appoggiando il piede in

lieve rotazione esterna. Riesce a camminare sulla punta dei piedi. Non vi è un

chiaro steppaggio e dopo alcuni tentativi è stato possibile far camminare il

paziente anche sul tallone destro almeno per 1-2 passi senza un chiaro

cedimento del piede.”.

Dal suo referto

si evince inoltre che l’esame elettroneuromiografico da lui praticato ha

documentato “una funzione motoria del nervo peroneo destro lievemente

deficitaria a livello del capitulum fibulae, cioè dove il paziente si era

ferito e dove è presente la cicatrice. D’altro canto l’esame elettromiografico

del muscolo tibiale anteriore destro non mostra segni per un danno neurogeno

persistente; al precedente esame elettroneurografico a disposizione del

22.08.2022 vi era ancora un rallentamento piuttosto importante della conduzione

motoria al capitulum fibulae. Vi è stato dunque sicuramente un miglioramento

dei reperti, il danno assonale è ormai minimo e non determina deficit maggiori

a livello del muscolo tibiale anteriore. Non trovo reperti anomali nel muscolo

tibiale posteriore e penso che l’ipotesi evocata in passato di una possibile

componente radicolare L5 sia da escludere, tenendo anche presente la normalità

della RM lombare senza compressioni radicolari. Rimangono i sintomi del

paziente che sono in parte di origine non neurogena a livello della cicatrice

con dolori locali; per quel che riguarda la situazione del nervo peroneo destro

vi è soprattutto un deficit sensitivo sul suo territorio, la componente motoria

è minima e in miglioramento come è possibile documentare all’esame

elettroneurografico. Verosimilmente il processo cicatriziale contribuisce a

determinare i sintomi e i dolori con una possibile persistenza di irritazione

nervosa.” (doc. 74).

Le risultanze degli esami

elettrofisiologici compiuti dal dott. __________ sono stati discussi

congiuntamente dai PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, e __________, spec. FMH in neurologia, i quali hanno

innanzitutto riconosciuto l’esistenza di un nesso causale naturale tra

l’infortunio assicurato e i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta (“I

disturbi dichiarati in giugno 2022 sono da ricondurre, perlomeno con

probabilità preponderante, all’evento del 18.8.2021? Con probabilità

preponderante sì. Vedi referto del dr. med. __________.”). D’altro canto, i

fiduciari hanno però negato l’indicazione a sottoporre l’insorgente

all’intervento poi effettuato nell’aprile 2023, poiché “principalmente non

c’è più una lesione del nervo peroneo funzionale. Non ci sono segni di una

denervazione muscolare e l’elettrofisiologia motorica è minimamente rallentata.

Il dr. med. __________ vede una sovrapposizione a causa dei dolori, ma alla

fine l’elevazione del piede è completamente possibile. Nella risonanza

magnetica si vede che “il nervo stesso non è iperintenso od ispessito”.”

(doc. 76).

Di nuovo interpellato

dall’amministrazione, il PD dott. __________ ha precisato che “i postumi

infortunistici (lesione nervale) sono guariti (vedi referto Dr. __________) e

stabilizzati” e che le sequele non giustificano un’incapacità lavorativa

del 100% (cfr. doc. 92).

Con certificazione del 28 marzo

2023, il dott. __________, medico-chirurgo a __________ (prov. __________), ha

ripreso in gran parte il contenuto del rapporto 7 ottobre 2022 del dott. __________,

aggiungendo che l’insorgente “… non riesce a stare in posizione eretta a

lungo per l’insorgenza di forti dolori all’arto inferiore dx causati dalla

lesione subita nell’infortunio. Inoltre deve assumere una posizione ortostatica

antalgica che gli causa dolori alla schiena. Quindi il paziente eseguirà a

breve un intervento chirurgico di neurolisi del peroneo e lisi delle aderenze

fra residui del bicipite femorale, nervo e cicatrice poplitea.” (doc. 104).

Con apprezzamento 13 aprile 2023,

il dott. __________ ha negato che le considerazioni espresse dal medico curante

fossero atte a modificare la sua valutazione del caso, facendo riferimento la

rapporto del neurologo dott. __________ e all’apprezzamento pluridisciplinare

espresso congiuntamente al PD __________. In questo senso, il fiduciario ha

ricordato che da parte dell’istituto resistente “è sempre stata accettata

una correlazione tra l’evento infortunistico e i disturbi attuali lamentati

dall’assicurato nel senso di un’iposensibilità ed un dolore nella regione della

cicatrice”, sintomatologia che però non giustifica un’inabilità lavorativa

del 100%. Inoltre, il dott. __________ ha osservato che “la presenza di

deficit completi del muscolo bicipite femorale per “sezione traumatica del

tendine distale” come descritto dal Dr. __________ non è mai stata affermata

negli atti. Il dott. med. __________ non mette a disposizione nuovi fatti

(esame clinico, immagini) per verificare la sua proposta. Mi permetto anche di

aggiungere che la valutazione specialistica del dott. med. __________, specialista

in neurologia, è molto più dettagliata e include una elettrofisiologia che il

dott. med. __________ non sembra aver effettuato. Il suo breve apprezzamento

non porta più argomenti a favore di una neurolisi. Contrariamente a quanto

scrive il dott. med. __________, il dott. med. __________ non si è mai espresso

a favore di una neurolisi o una lisi di eventuali aderenze del bicipite

femorale.” (doc. 107).

In data 17 aprile 2023 ha avuto

luogo l’intervento prospettato dai dottori __________ e __________. Dal

relativo rapporto si evince che, all’altezza del precedente intervento

chirurgico, il nervo peroneo risultava “avvolto da tessuto cicatriziale in

rapporto con il precedente intervento riparativo”. Il dott. __________ ha

quindi proceduto alla “lisi del tessuto cicatriziale con decompressione del

nervo che appare assottigliato ma senza neuromi in continuità. Apertura del

Considerandi

canale osteofibroso pericapitulare fino alla fascia peroneale. Al termine il

nervo appare completamente libero e mobilizzabile.” (doc. A 8).

In sede di opposizione, il

rappresentante dell’assicurato ha prodotto una relazione medica, datata 1°

giugno 2023, del dott. __________, specialista in medicina legale e delle

assicurazioni a __________, il cui tenore è in particolare il seguente:

" (…) Nel

grave infortunio occorsogli il 18.8.2021 sul lavoro RI 1 non subì soltanto una

profonda ferita lacero-contusa al ginocchio destro (come diagnosticato al

Pronto Soccorso di __________ dove fu soltanto suturata la vasta ferita), ma

anche una più profonda lesione del nervo peroneo al ginocchio destro.

Tali lesioni non furono quindi adeguatamente diagnosticate presso

il Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________, dove fu soltanto praticata la

sutura cutanea della FLC con numerosi punti trasversali. Ma anche

successivamente, quando fu inviato dal Datore di lavoro (che si rendeva conto

del suo grave deficit funzionale all’arto interiore destro che gli impediva di

lavorare) all’__________, furono soltanto effettuate rx del ginocchio dx

(negative) ed esami superficiali della cute e non fu correttamente

diagnosticata la lesione più profonda.

Soltanto dopo più attenti e accurati esami specialistici presso

l’Ospedale __________ (21.7.2022) con una EMG che evidenziò la netta sofferenza

del nervo peroneo destro a livello della testa del peroneo (6.9.2022), lo

specialista neurologo dr. __________ pose correttamente la diagnosi di una

lesione più profonda al ginocchio destro meritevole di intervento chirurgico

correttivo. Ciò determina anche una degenerazione retrograda del nervo.

Anche il dr. __________, neurologo consulente della CO 1, confermò

il 23.11.2022 dolori locali irradiati al ginocchio e deficit della estensione

dorsale del piede destro, confermando con una nuova EMG il deficit motorio del

nervo al capitulum fibulae, cioè dove il pz si era ferito e dove è presente la

cicatrice, escludendo invece la precedente ipotesi (di origine non traumatica)

di una componente radicolare L5.

D’altra parte il dr. __________ è un neurologo e non un

neurochirurgo e non è stato in grado di capire che l’imbrigliamento del nervo

della cicatrice traumatica era la causa del continuo peggioramento clinico e

doveva essere rimosso.

Al successivo intervento chirurgico del 17.4.2023, dopo riapertura

laterale del ginocchio estesa al poplite, fu rilevato il nervo peroneale

avvolto da tessuto cicatriziale in rapporto col precedente intervento

riparativo e quindi sofferente. Fu correttamente praticata la neurolisi.

Poiché attualmente RI 1 non è ancora in grado di riprendere il suo

lavoro ed è in inabilità lavorativa temporaneo totale a causa dell’infortunio

del 18.8.2021 ritengo che anche questo periodo sia di competenza della CO 1 e

non a carico della __________. (…).” (doc. A 6)

Con apprezzamento del 19 giugno

2023, il PD dott. __________ ha sottolineato di avere fondato la precedente

valutazione espressa congiuntamente con il dott. __________, “su documenti

dettagliati da parte del neurologo e delle immagini (RM). Il Dr. __________ è

infatti un neurologo indipendente e ha fatto un referto molto dettagliato ben

fondato. Inoltre ha eseguito un’elettrofisiologia importante, una cosa che

purtroppo non è considerata correttamente nel rapporto del collega __________.

Descrive un minimo rallentamento ma non vede una denervazione muscolare. Lo

stesso collega neanche prende in considerazione la RM, quindi omette

informazioni decisamente importanti. Né il rapporto operatorio né la lettera

dettagliata del dr. med. __________, che è inoltre uno specialista in medicina

del lavoro, portano argomenti o referti che potrebbero fare modificare la

nostra presa di posizione. (…). L’intervento non è atto a portare ad un

notevole miglioramento della situazione per i motivi che abbiamo sopra

spiegato. Secondo gli atti, senza tener conto dell’intervento, l’assicurato

rimane abile al lavoro al 100%.” (doc. 124).

Con referto del 19 luglio 2023,

il dott. __________ ha riferito che il nervo peroneo presenta “un recupero

in corso con miglioramento della FE di TA (da 3/5 a 4/5) EPA ed ECD (ora 3/5).

Migliorato il carico complessivo e la dinamica deambulatoria, con miglioramento

del dolore rachideo. Permane la lesione del muscolo bicipite femorale con

dolore alla palpazione della sua inserzione ed instabilità del ginocchio in

varo. Necessità di ulteriore trattamento riabilitativo per compensare tale

instabilità ed eventuale valutazione ortopedica.” (doc. A 5).

In corso di causa, l’assicuratore

convenuto ha prodotto l’apprezzamento 17 agosto 2023 sottoscritto dai dottori __________

e __________, del seguente contenuto:

" In

risposta a questo documento [si tratta del rapporto 19 luglio 2023 del dott. __________,

n.d.r.], non trovo nessuna informazione che potrebbe farci cambiare la nostra

presa di posizione. Specialmente non trovo nessuna elettrofisiologia o altri

esami obiettivi. Nella citazione della lettera sono descritte solo osservazioni

soggettive, invece la nostra consultazione bidisciplinare si fonda su una

valutazione neurologica clinica approfondita con elettrofisiologia. È descritto

dopo la neurolisi un miglioramento del carico complessivo e la dinamica

dembulatoria senza dati oggettivi. Ho guardato ancora una volta il rapporto

operatorio. È descritto che il nervo era aderente da tessuto cicatriziale. Lo

stato attuale del nervo comunque non è descritto, per esempio non sono

descritte eventuali stenosi o discolorazioni. Quindi sarebbe da assumere che il

nervo era a posto come descritto nella risonanza magnetica.” (doc. V 1)

Nel corso del mese di novembre

2023, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, al quale ha chiesto

di prendere posizione sui rapporti agli atti dei dottori __________ e __________

(doc. XIII).

Questo in particolare il tenore

della sua risposta del 15 novembre 2023:

" (…) Per

quel che riguarda quanto indicato dal Dr. __________ nel rapporto del 19 luglio

2023.

in cui attesta un miglioramento dei deficit motori interessanti i muscoli

tibiale anteriore (TA), estensore proprio dell’alluce (EPA) ed estensore comune

delle dita (ECD) faccio notare che nel suo rapporto del 07.10.2022 scriveva “al

carico il paziente non è in grado di esercitare l’appoggio completo sul piede

destro non tanto per il deficit stenico, ma per l’accorciamento fascio tendineo

surale …”: anche il dottor __________ dunque sembrava non avere un deficit

motorio (stenico) ma piuttosto un problema legato all’accorciamento del fascio

tendineo. Vi è dunque una certa discrepanza tra questi due dati clinici. Anche

da parte mia avevo comunque ritenuto che non vi fossero deficit motori

oggettivi gravi e chiaramente documentati. Ciò non toglie che l’esame

elettroneurografico mostrava un persistente lieve deficit della conduzione

motoria e in questo senso avevo concluso che un lieve danno nervoso motorio

fosse ancora presente.

Avevo inoltre osservato che il processo cicatriziale poteva

contribuire a determinare i sintomi e dolori con una possibile persistente

irritazione nervosa. Tutto ciò corrisponde in generale anche a quanto scritto

dal Dr. __________. Non posso condividere invece l’affermazione che vi fosse un

“continuo peggioramento clinico” poiché questo non era stato documentato, vi

era piuttosto una persistenza di sintomi irritativi a livello del nervo. Per

quel che riguarda invece l’indicazione all’intervento chirurgico osservo

unicamente che da parte della CO 1 era stata richiesta unicamente una

valutazione clinica ed elettrofisiologica, non mi era stato richiesto un parere

concernente la necessità di ulteriori trattamenti. In tutti i casi

l’indicazione operatoria non è di competenza primaria neurologica ma del

chirurgo che decide in tal senso.” (doc. XIV)

Chiamati dall’amministrazione a pronunciarsi

sulle considerazioni enunciate dal dott. __________, i dottori __________ e __________

hanno in sostanza confermato le loro precedenti valutazioni, ribadendo quindi

che non vi sarebbe stato un’indicazione medica a praticare il noto intervento

(cfr. doc. XVIII 1 e doc. XVIII 2).

Da parte sua, il medico curante

dell’assicurato, dott. __________, ha segnatamente denunciato “… il fatto

che si sia sottovalutato e operato superficialmente a favore del paziente, come

volte accade in queste situazioni.” (doc. XIX 4).

2.7

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato ora a

pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione a sua disposizione, il TCA non ritiene di poter senz’altro

concludere che i disturbi denunciati dall’assicurato, di per sé riconosciuti in

nesso causale naturale con l’evento infortunistico dell’agosto 2021, non giustificavano

l’intervento chirurgico praticato in data 17 aprile 2023 e, in ultima analisi,

che la ricaduta poteva essere dichiarata chiusa già a contare dall’11 marzo

2023.

In questo senso, occorre in primo

luogo rilevare come anche il neurologo consultato dall’amministrazione, interpellato

in corso di causa, abbia ammesso che la sintomatologia riferita dall’insorgente

poteva essere ricondotta a un’irritazione nervosa determinata dal processo

cicatriziale (cfr. doc. XIV). In occasione del succitato intervento, il dott. __________

ha in effetti refertato la presenza di un nervo peroneo avvolto da tessuto

cicatriziale e ha quindi proceduto alla sua liberazione (cfr. doc. A 8).

D’altro canto, va constatato che

la valutazione dei medici fiduciari dell’CO 1, in base alla quale i disturbi

presentati dal ricorrente non erano tali da rendere necessaria un’operazione,

risulta di fatto smentita dal medico curante specialista, il quale ha invece

ritenuto indicato intervenire chirurgicamente.

Ora, questa Corte non dispone

delle conoscenze mediche necessarie per decidere con cognizione di causa a

favore dell’una o dell’altra delle due posizioni.

È inoltre utile sottolineare che

il dott. __________ non è stato interpellato a proposito dell’indicazione a

sottoporre l’assicurato a un intervento chirurgico e che del resto non sarebbe

nemmeno stato di sua primaria competenza pronunciarsi su tale aspetto (doc.

XIV).

Oltre a ciò, non può neppure essere

ignorato che dai referti del neurologo e neurochirurgo dott. __________ si

evince che RI 1 presenterebbe pure una lesione del tendine distale del muscolo

bicipite femorale (cfr. doc. A 9: “Presenta di deficit completo del bicipite

femorale per sezione traumatica del tendine distale” e doc. A 5: “Permane

la lesione del muscolo bicipite femorale con dolore alla palpazione della sua

inserzione ed instabilità del ginocchio in varo.”). Del resto, anche lo

specialista in ortopedia e traumatologia dott. __________, consultato

dall’insorgente il 30 agosto 2023, ha diagnosticato dei postumi di una lesione

neuro-muscolare del ginocchio destro con instabilità laterale (cfr. doc.

B).

Dagli atti non risulta che i

medici fiduciari dell’CO 1 abbiano sufficientemente approfondito tale aspetto.

In simili casi, la giurisprudenza

federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o

sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad

opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA

oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid.

3.1.2

e riferimento ivi citato).

2.9

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen

Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV

Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata non si fonda su una perizia

amministrativa esterna ex art. 44 LPGA.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a determinare se l’intervento del 17

aprile 2023 era indicato dal profilo medico e se l’assicuratore resistente era legittimato

a dichiarare estinto dall’11 marzo 2023 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dalla ricaduta del giugno 2022. Quindi, tenuto conto

delle risultanze del complemento istruttorio, l’CO 1 definirà nuovamente il

proprio obbligo a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.10

Visto l’esito

del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un patronato,

l’importo fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.11

L’art. 61 lett.

a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un patronato, l’importo di fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti