35.2023.65
Conducente di autobus, caduto mentre stava cambiando una lampadina da un'altezza di circa 2 metri. Valutazione medica (abile al 100% in attività adeguate) confermata. Colcolo economico (2023) non contestato. Rifiuto rendita confermato
29 gennaio 2024Italiano37 min
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.65
PC/sc
Lugano
29 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 giugno 2023 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato __________ 1983, attivo
dal 1° aprile 2017 a tempo pieno in qualità di “conducente di __________”
presso la ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato contro gli
infortuni presso l'CO 1, in data 22 giugno 2021, verso le ore 16:00, mentre si
trovava al proprio domicilio a __________ e stava cambiando “una lampadina
del lampadario la scala è scivolata ed è caduto a terra” (doc. 2 incarto
LAINF).
Egli è stato trasportato con la Rega all’Ospedale __________ di __________, dove
è stato degente dal 22 al 30 giugno 2021, dapprima presso il __________ e, successivamente,
presso il Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell’__________. A seguito
dell’impatto, egli ha riportato un politrauma con contusione polmonare
sinistra, delle fratture toracali (Th3, Th5 e Th8 tipo A4) e una frattura
pluriframmentaria del radio distale a sinistra (doc. 23, 24 e 35 incarto
LAINF).
Il 24 giugno 2021 egli si è dovuto sottoporre ad un intervento di “Riduzione
aperta e osteosintesi con placca volare del radio distale, polso sinistro”
mentre le altre fratture sono state trattate conservativamente (doc. 24 incarto
LAINF).
A causa della disfunzione del rachide, egli ha beneficiato pure di un soggiorno
terapeutico dal 15 novembre al 12 dicembre 2021 presso la Clinica __________
(doc. 69 incarto LAINF).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge (doc. 3 incarto LAINF).
1.2. RI 1 è stato inabile al lavoro al
100% fino al 31 dicembre 2021, al 50% dal 1° gennaio 2022 all’8 giugno 2022, al
100% dal 9 giugno 2022 (allorquando si è dovuto sottoporre, a causa del
persistere dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza alla
mano sinistra, ad un intervento di “AMO placca polso sinistro”: doc. 148
incarto LAINF) al 14 luglio 2022 e nuovamente al 50% a partire dal 15 luglio
2022 (doc. 115 e 174 incarto LAINF).
A causa dei dolori persistenti sia alla schiena sia all’arto superiore, l’assicurato
si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di
apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica. Egli ha effettuato pure
diverse visite mediche specialistiche e si è anche sottoposto a delle sedute di
fisioterapia e ergoterapia.
1.3. Dopo avere acquisito agli atti il
rapporto del 13 dicembre 2022 relativo alla visita __________ di chiusura del 12
dicembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia nonché
medico __________ (giusta il quale l’assicurato, abile al 50% nell’attività
abituale, deve essere considerato abile al 100%, senza limitazioni di
prestazioni e di tempo, in attività adeguate: doc. 192 incarto LAINF), in data
12 dicembre 2022, l’amministrazione, a fronte di uno stato di salute
stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata a
contare dal 1° febbraio 2023 (doc. 187 incarto LAINF).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi
del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche della valutazione della
menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 14 dicembre 2022 del
precitato medico __________: doc. 191 incarto LAINF), con decisione formale del
3 marzo 2023, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita LAINF
mentre ha riconosciuto un’IMI del 30% (doc. 219, pag. 1 e 2 incarto LAINF).
1.5. A seguito dell’opposizione
interposta il 17 aprile 2023 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 221
incarto LAINF) e dopo avere preso atto della valutazione del 26 aprile 2023 del
PD. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e chirurgia
della mano (doc. 224 incarto LAINF) e della lettera ambulatoriale del 5 maggio
2023 del dr. med. __________, caposervizio del Servizio di Ortopedia e
Traumatologia dell’__________ (doc. 227 incarto LAINF), in data 15 giugno 2023,
l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione,
fissando un grado di invalidità del 5.5%, considerati nel 2023 un “reddito
da valido” di fr. 67632.- e un “reddito da invalido” di fr. 63'899.47,
ovvero fr. 67'262.61 a cui è stata applicata una deduzione sociale del 5% (doc.
232 incarto LAINF).
1.6. Con tempestivo ricorso del 7 agosto
2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di “una rendita
d’invalidità che deve essere ricalcolata e non inferiore al 10% del discapito
economico” da lui subito.
L’avv. RA 1 contesta l’operato dell’amministrazione, in quanto lo stesso medico
fiduciario avrebbe riconosciuto che il suo cliente presenta un’abilità
lavorativa massima del 50% nell’attività abituale. Inoltre il legale precisa
che “Il ricorrente, non si oppone al fatto di cambiare attività, tuttavia
non saprebbe che altro fare in quanto la sua unica attività lavorativa è sempre
stata quella di conducente di veicoli di trasporto pubblico (BUS)” (cfr.
doc. I, pag. 6 in fine). Considerato pertanto che l’unico introito del
suo assistito sarebbe costituito da salario al 50% dell’attuale datore di
lavoro, il calcolo effettuato dall’UAI sarebbe errato, in quanto il suo
discapito economico supererebbe di gran lunga la soglia del 10% (cfr. doc. I,
pag. 6 e 7).
A suffragio delle proprie argomentazioni il legale dell’insorgente ha versato
agli atti, tra l’altro, una copia della lettera del datore di lavoro del suo
cliente del 13 giugno 2023, rubricata “Modifica contrattuale”, giusta la
quale le parti hanno concordato che a partire dal 1° settembre 2023 il grado di
occupazione del suo assistito passerà dal 100% al 50% (doc. D).
1.7. Con risposta del 18 agosto 2023
(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.8. Il 21 agosto 2023 il TCA ha
intimato la risposta di causa all’avv. RA 1, avvertendo le parti che avevano la
facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali mezzi di prova (doc. IV). A
tutt’oggi le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102
del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita
di invalidità.
Non è invece litigiosa la
stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato al 1° febbraio 2023. Non
è parimenti oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza,
l’entità (30%) dell’IMI assegnata.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro,
è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale
o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono
causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate
nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati
affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del
18.
dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo al
rapporto del 13 dicembre 2022 relativo alla visita __________ di chiusura del
12.
dicembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, (doc.
192.
incarto LAINF), giusta il quale:
" Diagnosi
Stato dopo politrauma con fratture Th3-Th5 e Th8 e frattura polso
sinistro scomposta tipo Colles.
Intervento di osteosintesi polso sinistro con placca e viti in
data 24.06.2021.
Stato dopo rimozione dei mezzi di sintesi in data 09.06.2022.
Valutazione
(…)
Aspetti medico-assicurativi
Al momento attuale non può fare più del 50% del lavoro attuale,
mentre invece può essere dichiarato idoneo al 100% secondo la seguente
esigibilità lavorativa:
l'assicurato può sollevare e portare senza alcuna limitazione pesi
leggeri e molto leggeri fino all'altezza dei fianchi, esclusivamente con la
mano destra può sollevare e portare pesi anche medi fino
all'altezza dei fianchi spesso, mentre mai può sollevare pesi
pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei fianchi.
Nessuna limitazione per sollevare fino all'altezza del petto pesi
fino a 5 kg e mai può sollevare sopra l'altezza del petto pesi superiori ai 5
kg.
Nessuna limitazione per il lavoro leggero e di precisione o lavoro
medio, mai può effettuare lavoro pesante e molto pesante.
La rotazione della mano sia a destra che a sinistra è possibile
senza limitazioni. Talvolta può effettuare lavori sopra la testa, la rotazione
del tronco è consentita spesso, mentre la posizione seduta e
inclinata in avanti e in piedi e inclinata in avanti è possibile
talvolta.
La posizione inginocchiata che comporti la flessione delle
ginocchia non dà alcun problema.
La posizione seduta e la posizione in piedi di lunga durata sono
consentite talvolta.
La posizione di libera scelta è consentita senza condizioni.
Può camminare fino e anche più di 50 metri e anche per lunghi
tratti, talvolta può camminare su
terreno accidentato, nessuna limitazione per satire le scale o per
salire su scale a pioli.
L'uso delle due mani è possibile a condizione.
L'insieme delle affezioni è meritevole di IMI che verrà fornita
con documentato a parte.” (doc. 192, pag. 4 e 5 incarto LAINF)
In sede di opposizione il
patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti la valutazione del 26 aprile
2023.
del PD. dr. med. __________ al dr. med. __________ (doc. 224 incarto LAINF),
giusta la quale:
" CONSULTAZIONE
del 25.04.2023
Caro __________,
Ti ringrazio di avermi inviato per una 2° opinione il succitato da
te operato il 9 giugno 2022 per una frattura dell'estremità distale del polso
sx.
Il materiale di sintesi è stato successivamente asportato ma il
paziente continua a lamentare una sintomatologia dolorosa che localizza
essenzialmente alla base del pollice ma che sembra irradiare e prendere tutto
il braccio.
Sta lavorando al 50% come autista di __________ "stringendo i
denti".
L'infiltrazione effettuata pochi giorni orsono non ha dato per il
momento nessun beneficio.
Clinicamente non c'è nessun segno di CRPS e l'arco id mobilità
attivo in F/E è di 80°/0/60 senza segni di instabilità radio e medio-carpica.
La cicatrice di accesso al radio è molto mediana e vi è una
possibile neuropatia della branca palmare del nervo mediano con una zona di
iposensibilità al thenar.
Non vi è un segno di Tinel specifico per un eventuale sviluppo
neuromatoso che non può essere formalmente escluso.
La RMN effettuata il 17 marzo conferma un'irregolarità seppur
moderata dell'articolazione radio-carpica nella fossetta lunarica e questo è il
correlato di quanto già visibile radiologicamente.
Personalmente non vedo una soluzione chirurgica univoca e sarei
oltremodo prudente anche a futuri interventi o approcci più invasivi.
Credo che la soluzione dovrà essere valutata congiuntamente con il
datore di lavoro per valutare la capacità massima esigibile. Non vedo nessuna
controindicazione ad aumentare la capacità lavorativa.
In futuro valuterei eventualmente una denervazione piuttosto che
un'artrodesi parziale.
Nel quadro della 2° opinione non prevedo ulteriori controlli.
Consiglio infine di valutare eventualmente con il datore di lavoro
se da un punto di vista assicurativo-giuridico egli può guidare un mezzo
pubblico per il trasporto di persone con un'ortesi di supporto antalgico, in
questo caso confezionata su misura.”
Nella medesima occasione il legale
dell’assicurato ha versato agli atti anche la lettera ambulatoriale del 5
maggio 2023 del dr. med. __________ al dr. med. __________, specialista FMH in medicina
interna generale, (doc. 227 incarto LAINF), giusta la quale:
" (…)
paziente visitato in data 26.04.2023.
Diagnosi
1.
Stato dopo asportazione mezzi di osteosintesi placca volare
radio distale di sinistra il 09.06.2022
in seguito a politrauma da precipitazione del 22.06.2021 con:
- persistenza di dolori ed inabilità lavorativa al 50%
Anamnesi
Il paziente torna per un controllo radio-clinico. L'asportazione
del materiale di osteosintesi risale ormai a quasi un anno fa e il trauma a
circa due anni fa. II paziente riferisce dolori soprattutto al polso, ma anche
a livello del rachide toraco-dorso-lombare.
Il paziente al momento lavora a I 50% come autista di __________.
Esame obiettivo
Alla valutazione clinica buona mobilità de polso, leggermente
ridotta rispetto al controlaterale. Le ferite sono belle, pulite e asciutte.
Non deficit senso-motorio periferico.
A livello del rachide non ci sono limitazioni.
Valutazione e procedere
Il paziente ha anche effettuato una visita dal Chirurgo della mano
Dr. med. __________.
A mio avviso il paziente dovrebbe tornare abile al lavoro al 100%
a fine maggio 2023: Chiudo quindi il caso qui da me, in quanto sono guarite
tutte le varie lesioni. Vi è un residuo della frattura intrarticolare del radio
distale, che va valutata con il medico __________ tramite l'Assicurazione.
Per quanto riguarda il rachide, sarà da effettuare anche lì una
valutazione peritale.
In merito al trauma, il paziente risulta abile alla guida.
Rimango a disposizione in caso di ulteriori chiarimenti o
necessità.”
L’avv. RA 1 ha versato pure
agli atti il certificato medico del 17 maggio 2023 del dr. med. __________,
Capoclinica della Clinica __________, (doc. 229), giusta il quale l’assicurato
è inabile al lavoro al 50% dal 1° maggio al 31 luglio 2023 compreso, “poi
secondo decorso da parte del medico curante”, “motivo: malattia”.
2.7
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita
dal medico fiduciario - specialista nella materia che qui ci occupa - e posta
alla base della decisione avversata.
Il TCA non ignora i certificati medici, anche specialistici, che figurano agli
atti (cfr., in particolare, i doc. 73, 74, 79, 84, 87, 88, 105, 106, 109, 110,
111, 120, 122, 123, 136, 137, 139, 152, 162, 167, 170, 176, 178, 189, 200, 203,
205, 224, 227, 228 e 229 incarto LAINF). Tuttavia nessun medico si esprime in merito
alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua in attività
adeguate e neppure attesta alcuna inabilità lavorativa dell’assicurato in
attività adeguate. Inoltre lo stesso medico dell’amministrazione ha ritenuto
l’attività abituale (conducente di __________) inesigibile al 50% (al pari
quindi dei medici - anche specialisti - curanti e/o consultati privatamente dal
ricorrente) mentre ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività
adeguate leggere. Da notare altresì che, a differenza dei precedenti
certificati medici, quello del 17 maggio 2023, di cui si è già ampiamente detto
al consid. 2.6, non attesta quale motivo dell’inabilità “infortunio”,
bensì “malattia” (cfr. doc. 229).
Del resto, nemmeno in questa sede è stata versata agli atti (ulteriore)
documentazione medica, tantomeno specialistica, atta a sollevare dubbi - nemmeno
lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) - circa la
fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato
dall’istituto assicuratore resistente il 13 dicembre 2022 relativo alla visita __________
di chiusura del 12 dicembre 2022 (doc. 192 incarto LAINF), con considerazioni
puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione clinica
dell’assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal
medico fiduciario come pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo
medico specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate.
In questo contesto giova qui ricordare che questa Corte rileva di avere
assegnato alle parti il 21 agosto 2023 un termine di 10 giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). A tutt’oggi il patrocinatore del
ricorrente non ha presentato ulteriori mezzi di prova al TCA. A questo proposito
occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura
davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può
tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte
senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a
sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9
novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio
2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii
ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del
16.
agosto 2021, consid. 2.10.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid.
2.5.5). Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di
scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico __________ nel rapporto del 13
dicembre 2022 relativo alla visita __________ di chiusura del 12 dicembre 2022
(doc. 192 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.6.
2.8
Il rappresentante del ricorrente ha
sostenuto nel ricorso che il suo cliente, il quale presenterebbe unicamente
una capacità lavorativa residua del 50% nella propria attività abituale, “non
si oppone al fatto di cambiare attività, tuttavia non saprebbe che altro fare
in quanto la sua unica attività lavorativa è sempre stata quella di conducente
di veicoli di trasporto pubblico (BUS)” (cfr. doc. I, pag. 6 in fine).
Al riguardo il TCA ricorda che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, avuto modo di stabilire che
nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3
e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Il TCA segnala inoltre la recentissima STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 concernente
il caso (ben più grave di quello del qui ricorrente) di un assicurato (manovale),
nato nel 1971, che il 12 giugno 2009 era caduto da un ponteggio dall’altezza di
1,6 metri che aveva riportato una frattura malleolare esterna a destra di tipo
Weber 1, trattata per osteosintesi e successivamente in agosto 2010 si era
sviluppata una algodistrofia di grado 1 alla caviglia destra rispettivamente
una frattura del processo laterale del tallone destro a sinistra, trattato
conservativamente e poi, a causa dell’apparizione di un’artrosi sotto-talare a
sinistra, per artrodesi. In tale occasione il TF ha confermato una capacità
lavorativa residua del 100% (tempo e rendimento) in attività adeguate
compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico del
citato assicurato.
Questo Tribunale ha parimenti deciso per una capacità lavorativa residua del
100% (tempo e rendimento) in attività adeguate di un assicurato (“operaio di
cantiere”), nato nel 1973, che il 31 gennaio 2020 è caduto da una scala
dall’altezza di ca. 2 metri che aveva riferito un trauma cranico ed aveva
riportato una frattura intrarticolare del radio distale destro e una lussazione
acromio-claveare Rockwood IV alla spalla sinistra e si era dovuto sottoporre ad
un intervento di “osteosintesi radio distale destro” e di “stabilizzazione
artroscopica acromio claveare a sinistra” il 6 febbraio 2020 e di “riparazione
di lesione SLAP Lesion Tipo II alla spalla sinistra” il 14 aprile 2022 (cfr.
STCA 35.2022.81 del 27 marzo 2023, consid. 2.11.4).
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.
57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante
abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere
un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal
medico __________, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 13 dicembre 2022)
a tempo pieno e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico.
2.9
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1;
STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF
I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno
2003.
consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del
2023, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1°
febbraio 2023 (cfr. consid. 2.2).
Detto questo, l’CO 1 ha quantificato, nel 2023, il “reddito da valido” in
fr. 67'632.- secondo le indicazioni dell’ultimo datore di lavoro (cfr., in
particolare, doc. 212 e doc. 213 incarto LAINF) mentre il “reddito da
invalido” in fr. 63'899.47, facendo capo alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level,
ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2023 e
operando poi una deduzione sociale del 5% per tenere conto delle limitazioni (“attività
di precisione leggere fino a mediamente pesanti, la posizione in piedi e seduta
di lunga durata può essere mantenuta talvolta”: cfr. doc. 213) funzionali
dipendenti dal danno alla salute infortunistico.
Il patrocinatore dell’assicurato
non ha contestato il reddito da valido di fr. 67'632 e neppure quello da
invalido di fr. 63'899.47, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una
capacità lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività
adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.7, è stata confermata dal
TCA.
In ogni caso il TCA osserva che attualmente il ricorrente svolge l’attività
abituale di autista di __________ in misura del 50% (cfr. “Modifica
contrattuale” del 13 giugno 2023 di cui al doc. D).
A questo proposito giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, una
delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa
essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato
eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve
ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se
ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di
lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di
un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a
cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno
risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3
e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid.
2.10; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9).
Nella STF 9C_338/2019 del 2
dicembre 2019 l’Alta Corte - in un caso riguardante un’assicurata abile al 50%
nella propria attività abituale (nella quale era rimasta attiva
professionalmente nonostante il danno alla salute) rispettivamente al 75% in
attività adeguate - ha, in particolare, osservato quanto segue:
" 2.
2.1
La lite s'iscrive nell'ambito di una procedura di revisione
nel senso dell'art. 17 LPGA e concerne il diritto a prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità, in particolare se la rendita d'invalidità
del 40% concessa ad A.________ dal 1° ottobre 2007 debba, a far tempo dal 2015,
essere mantenuta o aumentata al 50%.
2.2
Avuto riguardo alle censure sollevate nel gravame, contestato
è unicamente il reddito da invalida, segnatamente è litigioso se debba essere
applicato il salario concretamente conseguito dall'opponente nella sua attività
abituale di assistente di cura esercitata al 50% o il reddito teorico tratto
dalla TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall'Ufficio federale
di statistica (RSS) in un'attività al 75% (intesa come riduzione di rendimento)
adeguata e rispettosa delle sue limitazioni funzionali.
(…).
6.
Dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale emerge,
in maniera vincolante per il Tribunale federale (cfr. consid. 1 e consid. 5.2),
che l'opponente era impiegata dal 1988 alla Clinica B.________ di Locarno quale
assistente di cura, dapprima a tempo pieno, dal 1999 con la nascita della
figlia a tempo parziale. Dal 2015, senza il danno alla salute, vi era
l'intenzione, incontestata, di una ripresa al 100%. Per tale attività essa
percepiva un reddito che non costituiva un salario sociale. La Corte federale
di prima istanza, confermando l'operato dell'amministrazione, ha in seguito
accertato che durante la procedura di revisione l'opponente era incapace al
lavoro al 50% nell'attività abituale di assistente di cura (intesa come
riduzione del tempo di lavoro) e al 25% in un'attività leggera e adeguata,
rispettosa delle sue limitazioni funzionali (intesa come riduzione di
rendimento). In merito all'attività abituale, il Tribunale amministrativo
federale ha successivamente constatato che pur essendo confacente allo stato di
salute era innegabile che l'attività di assistente di cura non permetteva all'opponente
di sfruttare in maniera completa la capacità lavorativa residua, dal momento
che secondo gli accertamenti medici essa poteva svolgere un'attività leggera
nella misura del 75%. Dai riscontri del Tribunale amministrativo federale
emerge pertanto che, pur restando esigibile l'attività di assistente di cura, è
tuttavia in un'attività sostitutiva leggera e rispettosa delle limitazioni
funzionali che l'assicurata potrebbe mettere maggiormente a frutto la sua
residua capacità lavorativa.
Ora, vista questa capacità lavorativa ancora esigibile in attività
sostitutive anche da un punto di vista medico, si deve ritenere che, i
presupposti giurisprudenziali cumulativi idonei a giustificare il reddito da
valido secondo la situazione salariale concreta non sono realizzati e dunque
che il reddito da invalida dell'opponente deve essere calcolato sulla base dei
dati statistici. (…).”
Nella STCA 35.2023.10 del 3
aprile 2023, questa Corte - in un caso riguardante un’assicurata che,
nonostante il danno alla salute, continuava a svolgere l’attività abituale
(confacente e ragionevolmente esigibile) in misura di sole 10 ore settimanali,
ma era abile al 60% in attività adeguate, in particolare leggere e sedentarie)
- ha rilevato quanto segue:
" 2.9.4.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA osserva innanzitutto di avere già accertato
al consid. 2.6 che la ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria
capacità lavorativa residua (del 60%) in attività adeguate, in particolare
leggere e sedentarie. Attualmente la ricorrente svolge l’attività abituale
(confacente e ragionevolmente esigibile: cfr. consid. 2.6) in misura di sole 10
ore settimanali. In siffatte circostanze, la censura ricorsuale del
patrocinatore all’operato dell’CO 1, per non avere considerato quale reddito “da
invalida” quanto effettivamente percepito dalla sua assistita con l’attuale
lavoro non può essere condivisa.
A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la
giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno
concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che
l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si
deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò
non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di
lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di
un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a
cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno
risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3
e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid.
2.10).
Dal momento in cui la ricorrente è in grado di mettere a frutto la
propria capacità lavorativa residua (del 60%) in attività adeguate, in
particolare leggere e sedentarie (e non solamente in quella abituale; cfr.
consid. 2.6), il reddito da invalida è stato correttamente calcolato in base ai
dati statistici che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi
salari) di svariate occupazioni nel mercato del lavoro aperte all’assicurata.
Per questo motivo, anche le contestazioni che l’avv. RA 1 ha rivolto
all’amministrazione per non avere calcolato il reddito da invalida, sulla base
di quanto la sua cliente avrebbe percepito nella sua attività abituale al 100%,
devono essere respinte.
Stante quanto precede, nella misura in cui l’CO 1 ha determinato
il reddito da invalida della ricorrente in applicazione dei dati statistici, il
suo operato non presta quindi il fianco a critiche. (…).”
Il TCA ha deciso in modo analogo
anche nella STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9, concernente
un’assicurata - affetta da “una discopatia degenerativa L4/5 e L5/S1 con
spondilolisi e -listesi instabile L5/S1 di grado III, a causa della quale si è
dovuta sottoporre in data 14 settembre 2001 ad un intervento di laminectomia L5
e spinotomia L4/5, artrotomia L5/S1 e L4/5 bilaterale, recessotomia L5/S1 e
L4/5 bilaterale, foraminotomia S1 e L5 bilaterale, PLIF L5/S1 e L4/5 con gabbie
in materiale sintetico (Scolio) e fissazione posteriore (Stryker) da L4 a S1
bilaterale” - abile al 50% nell’attività abituale (aiuto medico) e all’80%
in attività adeguate.
Nella presente fattispecie, visto
che il ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa
residua (del 100%) in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali
indicati dal medico __________ (e non solamente in quella abituale; cfr.
consid. 2.7), il reddito da invalido è stato correttamente calcolato in base ai
dati statistici che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi
salari) di svariate occupazioni nel mercato del lavoro aperte all’assicurato.
Stante quanto precede, nella
misura in cui l’CO 1 ha determinato il reddito da invalido del ricorrente in
applicazione dei dati statistici, il suo operato non presta quindi il fianco a
critiche.
Dato che l’aspetto economico non
è stato contestato dal rappresentante dell'insorgente, questo Tribunale ritiene
di potere fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione nella
decisione impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso
cfr., tra le tante, la STCA 35.2018.92 del 28 febbraio 2019, consid. 2.8 e la
STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.10 e i rinvii ivi citati; STCA
35.2022.81
del 27 marzo 2023, consid. 2.12; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio
2024, consid. 2.9).
Confrontando ora il reddito da
invalido di fr. 63'899.47, con il relativo reddito da valido di fr. 67'632, si
ottiene un grado di invalidità del 6% ([67'632 - 63'889.47] x 100 : 67'632 = 5.53%
arrotondato al 6% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF,
non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La
decisione dell'CO 1 che nega il diritto a una rendita d’invalidità va, di
conseguenza, confermata.
2.10
A fronte di una situazione ritenuta
sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove (peraltro nemmeno richieste dalle parti).
In proposito, va ricordato che,
per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L’incarto LAINF è stato versato
con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. IV).
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,
di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti