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Decisione

35.2023.65

Conducente di autobus, caduto mentre stava cambiando una lampadina da un'altezza di circa 2 metri. Valutazione medica (abile al 100% in attività adeguate) confermata. Colcolo economico (2023) non contestato. Rifiuto rendita confermato

29 gennaio 2024Italiano37 min

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.65

PC/sc

Lugano

29 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 giugno 2023 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato __________ 1983, attivo

dal 1° aprile 2017 a tempo pieno in qualità di “conducente di __________”

presso la ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato contro gli

infortuni presso l'CO 1, in data 22 giugno 2021, verso le ore 16:00, mentre si

trovava al proprio domicilio a __________ e stava cambiando “una lampadina

del lampadario la scala è scivolata ed è caduto a terra” (doc. 2 incarto

LAINF).

Egli è stato trasportato con la Rega all’Ospedale __________ di __________, dove

è stato degente dal 22 al 30 giugno 2021, dapprima presso il __________ e, successivamente,

presso il Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell’__________. A seguito

dell’impatto, egli ha riportato un politrauma con contusione polmonare

sinistra, delle fratture toracali (Th3, Th5 e Th8 tipo A4) e una frattura

pluriframmentaria del radio distale a sinistra (doc. 23, 24 e 35 incarto

LAINF).

Il 24 giugno 2021 egli si è dovuto sottoporre ad un intervento di “Riduzione

aperta e osteosintesi con placca volare del radio distale, polso sinistro”

mentre le altre fratture sono state trattate conservativamente (doc. 24 incarto

LAINF).

A causa della disfunzione del rachide, egli ha beneficiato pure di un soggiorno

terapeutico dal 15 novembre al 12 dicembre 2021 presso la Clinica __________

(doc. 69 incarto LAINF).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge (doc. 3 incarto LAINF).

1.2. RI 1 è stato inabile al lavoro al

100% fino al 31 dicembre 2021, al 50% dal 1° gennaio 2022 all’8 giugno 2022, al

100% dal 9 giugno 2022 (allorquando si è dovuto sottoporre, a causa del

persistere dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza alla

mano sinistra, ad un intervento di “AMO placca polso sinistro”: doc. 148

incarto LAINF) al 14 luglio 2022 e nuovamente al 50% a partire dal 15 luglio

2022 (doc. 115 e 174 incarto LAINF).

A causa dei dolori persistenti sia alla schiena sia all’arto superiore, l’assicurato

si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica. Egli ha effettuato pure

diverse visite mediche specialistiche e si è anche sottoposto a delle sedute di

fisioterapia e ergoterapia.

1.3. Dopo avere acquisito agli atti il

rapporto del 13 dicembre 2022 relativo alla visita __________ di chiusura del 12

dicembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia nonché

medico __________ (giusta il quale l’assicurato, abile al 50% nell’attività

abituale, deve essere considerato abile al 100%, senza limitazioni di

prestazioni e di tempo, in attività adeguate: doc. 192 incarto LAINF), in data

12 dicembre 2022, l’amministrazione, a fronte di uno stato di salute

stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata a

contare dal 1° febbraio 2023 (doc. 187 incarto LAINF).

1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi

del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche della valutazione della

menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 14 dicembre 2022 del

precitato medico __________: doc. 191 incarto LAINF), con decisione formale del

3 marzo 2023, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita LAINF

mentre ha riconosciuto un’IMI del 30% (doc. 219, pag. 1 e 2 incarto LAINF).

1.5. A seguito dell’opposizione

interposta il 17 aprile 2023 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 221

incarto LAINF) e dopo avere preso atto della valutazione del 26 aprile 2023 del

PD. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e chirurgia

della mano (doc. 224 incarto LAINF) e della lettera ambulatoriale del 5 maggio

2023 del dr. med. __________, caposervizio del Servizio di Ortopedia e

Traumatologia dell’__________ (doc. 227 incarto LAINF), in data 15 giugno 2023,

l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione,

fissando un grado di invalidità del 5.5%, considerati nel 2023 un “reddito

da valido” di fr. 67632.- e un “reddito da invalido” di fr. 63'899.47,

ovvero fr. 67'262.61 a cui è stata applicata una deduzione sociale del 5% (doc.

232 incarto LAINF).

1.6. Con tempestivo ricorso del 7 agosto

2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di “una rendita

d’invalidità che deve essere ricalcolata e non inferiore al 10% del discapito

economico” da lui subito.

L’avv. RA 1 contesta l’operato dell’amministrazione, in quanto lo stesso medico

fiduciario avrebbe riconosciuto che il suo cliente presenta un’abilità

lavorativa massima del 50% nell’attività abituale. Inoltre il legale precisa

che “Il ricorrente, non si oppone al fatto di cambiare attività, tuttavia

non saprebbe che altro fare in quanto la sua unica attività lavorativa è sempre

stata quella di conducente di veicoli di trasporto pubblico (BUS)” (cfr.

doc. I, pag. 6 in fine). Considerato pertanto che l’unico introito del

suo assistito sarebbe costituito da salario al 50% dell’attuale datore di

lavoro, il calcolo effettuato dall’UAI sarebbe errato, in quanto il suo

discapito economico supererebbe di gran lunga la soglia del 10% (cfr. doc. I,

pag. 6 e 7).

A suffragio delle proprie argomentazioni il legale dell’insorgente ha versato

agli atti, tra l’altro, una copia della lettera del datore di lavoro del suo

cliente del 13 giugno 2023, rubricata “Modifica contrattuale”, giusta la

quale le parti hanno concordato che a partire dal 1° settembre 2023 il grado di

occupazione del suo assistito passerà dal 100% al 50% (doc. D).

1.7. Con risposta del 18 agosto 2023

(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.8. Il 21 agosto 2023 il TCA ha

intimato la risposta di causa all’avv. RA 1, avvertendo le parti che avevano la

facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali mezzi di prova (doc. IV). A

tutt’oggi le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102

del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita

di invalidità.

Non è invece litigiosa la

stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato al 1° febbraio 2023. Non

è parimenti oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza,

l’entità (30%) dell’IMI assegnata.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro,

è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale

o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono

causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate

nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati

affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18.

dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo al

rapporto del 13 dicembre 2022 relativo alla visita __________ di chiusura del

12.

dicembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, (doc.

192.

incarto LAINF), giusta il quale:

" Diagnosi

Stato dopo politrauma con fratture Th3-Th5 e Th8 e frattura polso

sinistro scomposta tipo Colles.

Intervento di osteosintesi polso sinistro con placca e viti in

data 24.06.2021.

Stato dopo rimozione dei mezzi di sintesi in data 09.06.2022.

Valutazione

(…)

Aspetti medico-assicurativi

Al momento attuale non può fare più del 50% del lavoro attuale,

mentre invece può essere dichiarato idoneo al 100% secondo la seguente

esigibilità lavorativa:

l'assicurato può sollevare e portare senza alcuna limitazione pesi

leggeri e molto leggeri fino all'altezza dei fianchi, esclusivamente con la

mano destra può sollevare e portare pesi anche medi fino

all'altezza dei fianchi spesso, mentre mai può sollevare pesi

pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei fianchi.

Nessuna limitazione per sollevare fino all'altezza del petto pesi

fino a 5 kg e mai può sollevare sopra l'altezza del petto pesi superiori ai 5

kg.

Nessuna limitazione per il lavoro leggero e di precisione o lavoro

medio, mai può effettuare lavoro pesante e molto pesante.

La rotazione della mano sia a destra che a sinistra è possibile

senza limitazioni. Talvolta può effettuare lavori sopra la testa, la rotazione

del tronco è consentita spesso, mentre la posizione seduta e

inclinata in avanti e in piedi e inclinata in avanti è possibile

talvolta.

La posizione inginocchiata che comporti la flessione delle

ginocchia non dà alcun problema.

La posizione seduta e la posizione in piedi di lunga durata sono

consentite talvolta.

La posizione di libera scelta è consentita senza condizioni.

Può camminare fino e anche più di 50 metri e anche per lunghi

tratti, talvolta può camminare su

terreno accidentato, nessuna limitazione per satire le scale o per

salire su scale a pioli.

L'uso delle due mani è possibile a condizione.

L'insieme delle affezioni è meritevole di IMI che verrà fornita

con documentato a parte.” (doc. 192, pag. 4 e 5 incarto LAINF)

In sede di opposizione il

patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti la valutazione del 26 aprile

2023.

del PD. dr. med. __________ al dr. med. __________ (doc. 224 incarto LAINF),

giusta la quale:

" CONSULTAZIONE

del 25.04.2023

Caro __________,

Ti ringrazio di avermi inviato per una 2° opinione il succitato da

te operato il 9 giugno 2022 per una frattura dell'estremità distale del polso

sx.

Il materiale di sintesi è stato successivamente asportato ma il

paziente continua a lamentare una sintomatologia dolorosa che localizza

essenzialmente alla base del pollice ma che sembra irradiare e prendere tutto

il braccio.

Sta lavorando al 50% come autista di __________ "stringendo i

denti".

L'infiltrazione effettuata pochi giorni orsono non ha dato per il

momento nessun beneficio.

Clinicamente non c'è nessun segno di CRPS e l'arco id mobilità

attivo in F/E è di 80°/0/60 senza segni di instabilità radio e medio-carpica.

La cicatrice di accesso al radio è molto mediana e vi è una

possibile neuropatia della branca palmare del nervo mediano con una zona di

iposensibilità al thenar.

Non vi è un segno di Tinel specifico per un eventuale sviluppo

neuromatoso che non può essere formalmente escluso.

La RMN effettuata il 17 marzo conferma un'irregolarità seppur

moderata dell'articolazione radio-carpica nella fossetta lunarica e questo è il

correlato di quanto già visibile radiologicamente.

Personalmente non vedo una soluzione chirurgica univoca e sarei

oltremodo prudente anche a futuri interventi o approcci più invasivi.

Credo che la soluzione dovrà essere valutata congiuntamente con il

datore di lavoro per valutare la capacità massima esigibile. Non vedo nessuna

controindicazione ad aumentare la capacità lavorativa.

In futuro valuterei eventualmente una denervazione piuttosto che

un'artrodesi parziale.

Nel quadro della 2° opinione non prevedo ulteriori controlli.

Consiglio infine di valutare eventualmente con il datore di lavoro

se da un punto di vista assicurativo-giuridico egli può guidare un mezzo

pubblico per il trasporto di persone con un'ortesi di supporto antalgico, in

questo caso confezionata su misura.”

Nella medesima occasione il legale

dell’assicurato ha versato agli atti anche la lettera ambulatoriale del 5

maggio 2023 del dr. med. __________ al dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna generale, (doc. 227 incarto LAINF), giusta la quale:

" (…)

paziente visitato in data 26.04.2023.

Diagnosi

1.

Stato dopo asportazione mezzi di osteosintesi placca volare

radio distale di sinistra il 09.06.2022

in seguito a politrauma da precipitazione del 22.06.2021 con:

- persistenza di dolori ed inabilità lavorativa al 50%

Anamnesi

Il paziente torna per un controllo radio-clinico. L'asportazione

del materiale di osteosintesi risale ormai a quasi un anno fa e il trauma a

circa due anni fa. II paziente riferisce dolori soprattutto al polso, ma anche

a livello del rachide toraco-dorso-lombare.

Il paziente al momento lavora a I 50% come autista di __________.

Esame obiettivo

Alla valutazione clinica buona mobilità de polso, leggermente

ridotta rispetto al controlaterale. Le ferite sono belle, pulite e asciutte.

Non deficit senso-motorio periferico.

A livello del rachide non ci sono limitazioni.

Valutazione e procedere

Il paziente ha anche effettuato una visita dal Chirurgo della mano

Dr. med. __________.

A mio avviso il paziente dovrebbe tornare abile al lavoro al 100%

a fine maggio 2023: Chiudo quindi il caso qui da me, in quanto sono guarite

tutte le varie lesioni. Vi è un residuo della frattura intrarticolare del radio

distale, che va valutata con il medico __________ tramite l'Assicurazione.

Per quanto riguarda il rachide, sarà da effettuare anche lì una

valutazione peritale.

In merito al trauma, il paziente risulta abile alla guida.

Rimango a disposizione in caso di ulteriori chiarimenti o

necessità.”

L’avv. RA 1 ha versato pure

agli atti il certificato medico del 17 maggio 2023 del dr. med. __________,

Capoclinica della Clinica __________, (doc. 229), giusta il quale l’assicurato

è inabile al lavoro al 50% dal 1° maggio al 31 luglio 2023 compreso, “poi

secondo decorso da parte del medico curante”, “motivo: malattia”.

2.7

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita

dal medico fiduciario - specialista nella materia che qui ci occupa - e posta

alla base della decisione avversata.

Il TCA non ignora i certificati medici, anche specialistici, che figurano agli

atti (cfr., in particolare, i doc. 73, 74, 79, 84, 87, 88, 105, 106, 109, 110,

111, 120, 122, 123, 136, 137, 139, 152, 162, 167, 170, 176, 178, 189, 200, 203,

205, 224, 227, 228 e 229 incarto LAINF). Tuttavia nessun medico si esprime in merito

alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua in attività

adeguate e neppure attesta alcuna inabilità lavorativa dell’assicurato in

attività adeguate. Inoltre lo stesso medico dell’amministrazione ha ritenuto

l’attività abituale (conducente di __________) inesigibile al 50% (al pari

quindi dei medici - anche specialisti - curanti e/o consultati privatamente dal

ricorrente) mentre ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività

adeguate leggere. Da notare altresì che, a differenza dei precedenti

certificati medici, quello del 17 maggio 2023, di cui si è già ampiamente detto

al consid. 2.6, non attesta quale motivo dell’inabilità “infortunio”,

bensì “malattia” (cfr. doc. 229).

Del resto, nemmeno in questa sede è stata versata agli atti (ulteriore)

documentazione medica, tantomeno specialistica, atta a sollevare dubbi - nemmeno

lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) - circa la

fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato

dall’istituto assicuratore resistente il 13 dicembre 2022 relativo alla visita __________

di chiusura del 12 dicembre 2022 (doc. 192 incarto LAINF), con considerazioni

puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione clinica

dell’assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal

medico fiduciario come pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo

medico specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate.

In questo contesto giova qui ricordare che questa Corte rileva di avere

assegnato alle parti il 21 agosto 2023 un termine di 10 giorni per presentare

eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). A tutt’oggi il patrocinatore del

ricorrente non ha presentato ulteriori mezzi di prova al TCA. A questo proposito

occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura

davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può

tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte

senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a

sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9

novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio

2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii

ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del

16.

agosto 2021, consid. 2.10.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid.

2.5.5). Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di

scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico __________ nel rapporto del 13

dicembre 2022 relativo alla visita __________ di chiusura del 12 dicembre 2022

(doc. 192 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.6.

2.8

Il rappresentante del ricorrente ha

sostenuto nel ricorso che il suo cliente, il quale presenterebbe unicamente

una capacità lavorativa residua del 50% nella propria attività abituale, “non

si oppone al fatto di cambiare attività, tuttavia non saprebbe che altro fare

in quanto la sua unica attività lavorativa è sempre stata quella di conducente

di veicoli di trasporto pubblico (BUS)” (cfr. doc. I, pag. 6 in fine).

Al riguardo il TCA ricorda che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, avuto modo di stabilire che

nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Il TCA segnala inoltre la recentissima STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 concernente

il caso (ben più grave di quello del qui ricorrente) di un assicurato (manovale),

nato nel 1971, che il 12 giugno 2009 era caduto da un ponteggio dall’altezza di

1,6 metri che aveva riportato una frattura malleolare esterna a destra di tipo

Weber 1, trattata per osteosintesi e successivamente in agosto 2010 si era

sviluppata una algodistrofia di grado 1 alla caviglia destra rispettivamente

una frattura del processo laterale del tallone destro a sinistra, trattato

conservativamente e poi, a causa dell’apparizione di un’artrosi sotto-talare a

sinistra, per artrodesi. In tale occasione il TF ha confermato una capacità

lavorativa residua del 100% (tempo e rendimento) in attività adeguate

compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico del

citato assicurato.

Questo Tribunale ha parimenti deciso per una capacità lavorativa residua del

100% (tempo e rendimento) in attività adeguate di un assicurato (“operaio di

cantiere”), nato nel 1973, che il 31 gennaio 2020 è caduto da una scala

dall’altezza di ca. 2 metri che aveva riferito un trauma cranico ed aveva

riportato una frattura intrarticolare del radio distale destro e una lussazione

acromio-claveare Rockwood IV alla spalla sinistra e si era dovuto sottoporre ad

un intervento di “osteosintesi radio distale destro” e di “stabilizzazione

artroscopica acromio claveare a sinistra” il 6 febbraio 2020 e di “riparazione

di lesione SLAP Lesion Tipo II alla spalla sinistra” il 14 aprile 2022 (cfr.

STCA 35.2022.81 del 27 marzo 2023, consid. 2.11.4).

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere

un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal

medico __________, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 13 dicembre 2022)

a tempo pieno e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico.

2.9

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1;

STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF

I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno

2003.

consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del

2023, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1°

febbraio 2023 (cfr. consid. 2.2).

Detto questo, l’CO 1 ha quantificato, nel 2023, il “reddito da valido” in

fr. 67'632.- secondo le indicazioni dell’ultimo datore di lavoro (cfr., in

particolare, doc. 212 e doc. 213 incarto LAINF) mentre il “reddito da

invalido” in fr. 63'899.47, facendo capo alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level,

ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2023 e

operando poi una deduzione sociale del 5% per tenere conto delle limitazioni (“attività

di precisione leggere fino a mediamente pesanti, la posizione in piedi e seduta

di lunga durata può essere mantenuta talvolta”: cfr. doc. 213) funzionali

dipendenti dal danno alla salute infortunistico.

Il patrocinatore dell’assicurato

non ha contestato il reddito da valido di fr. 67'632 e neppure quello da

invalido di fr. 63'899.47, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una

capacità lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività

adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.7, è stata confermata dal

TCA.

In ogni caso il TCA osserva che attualmente il ricorrente svolge l’attività

abituale di autista di __________ in misura del 50% (cfr. “Modifica

contrattuale” del 13 giugno 2023 di cui al doc. D).

A questo proposito giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, una

delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa

essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve

ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se

ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di

lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di

un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a

cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno

risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3

e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid.

2.10; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9).

Nella STF 9C_338/2019 del 2

dicembre 2019 l’Alta Corte - in un caso riguardante un’assicurata abile al 50%

nella propria attività abituale (nella quale era rimasta attiva

professionalmente nonostante il danno alla salute) rispettivamente al 75% in

attività adeguate - ha, in particolare, osservato quanto segue:

" 2.

2.1

La lite s'iscrive nell'ambito di una procedura di revisione

nel senso dell'art. 17 LPGA e concerne il diritto a prestazioni

dell'assicurazione per l'invalidità, in particolare se la rendita d'invalidità

del 40% concessa ad A.________ dal 1° ottobre 2007 debba, a far tempo dal 2015,

essere mantenuta o aumentata al 50%.

2.2

Avuto riguardo alle censure sollevate nel gravame, contestato

è unicamente il reddito da invalida, segnatamente è litigioso se debba essere

applicato il salario concretamente conseguito dall'opponente nella sua attività

abituale di assistente di cura esercitata al 50% o il reddito teorico tratto

dalla TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall'Ufficio federale

di statistica (RSS) in un'attività al 75% (intesa come riduzione di rendimento)

adeguata e rispettosa delle sue limitazioni funzionali.

(…).

6.

Dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale emerge,

in maniera vincolante per il Tribunale federale (cfr. consid. 1 e consid. 5.2),

che l'opponente era impiegata dal 1988 alla Clinica B.________ di Locarno quale

assistente di cura, dapprima a tempo pieno, dal 1999 con la nascita della

figlia a tempo parziale. Dal 2015, senza il danno alla salute, vi era

l'intenzione, incontestata, di una ripresa al 100%. Per tale attività essa

percepiva un reddito che non costituiva un salario sociale. La Corte federale

di prima istanza, confermando l'operato dell'amministrazione, ha in seguito

accertato che durante la procedura di revisione l'opponente era incapace al

lavoro al 50% nell'attività abituale di assistente di cura (intesa come

riduzione del tempo di lavoro) e al 25% in un'attività leggera e adeguata,

rispettosa delle sue limitazioni funzionali (intesa come riduzione di

rendimento). In merito all'attività abituale, il Tribunale amministrativo

federale ha successivamente constatato che pur essendo confacente allo stato di

salute era innegabile che l'attività di assistente di cura non permetteva all'opponente

di sfruttare in maniera completa la capacità lavorativa residua, dal momento

che secondo gli accertamenti medici essa poteva svolgere un'attività leggera

nella misura del 75%. Dai riscontri del Tribunale amministrativo federale

emerge pertanto che, pur restando esigibile l'attività di assistente di cura, è

tuttavia in un'attività sostitutiva leggera e rispettosa delle limitazioni

funzionali che l'assicurata potrebbe mettere maggiormente a frutto la sua

residua capacità lavorativa.

Ora, vista questa capacità lavorativa ancora esigibile in attività

sostitutive anche da un punto di vista medico, si deve ritenere che, i

presupposti giurisprudenziali cumulativi idonei a giustificare il reddito da

valido secondo la situazione salariale concreta non sono realizzati e dunque

che il reddito da invalida dell'opponente deve essere calcolato sulla base dei

dati statistici. (…).”

Nella STCA 35.2023.10 del 3

aprile 2023, questa Corte - in un caso riguardante un’assicurata che,

nonostante il danno alla salute, continuava a svolgere l’attività abituale

(confacente e ragionevolmente esigibile) in misura di sole 10 ore settimanali,

ma era abile al 60% in attività adeguate, in particolare leggere e sedentarie)

- ha rilevato quanto segue:

" 2.9.4.

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA osserva innanzitutto di avere già accertato

al consid. 2.6 che la ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria

capacità lavorativa residua (del 60%) in attività adeguate, in particolare

leggere e sedentarie. Attualmente la ricorrente svolge l’attività abituale

(confacente e ragionevolmente esigibile: cfr. consid. 2.6) in misura di sole 10

ore settimanali. In siffatte circostanze, la censura ricorsuale del

patrocinatore all’operato dell’CO 1, per non avere considerato quale reddito “da

invalida” quanto effettivamente percepito dalla sua assistita con l’attuale

lavoro non può essere condivisa.

A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la

giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno

concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che

l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si

deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò

non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di

lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di

un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a

cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno

risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3

e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid.

2.10).

Dal momento in cui la ricorrente è in grado di mettere a frutto la

propria capacità lavorativa residua (del 60%) in attività adeguate, in

particolare leggere e sedentarie (e non solamente in quella abituale; cfr.

consid. 2.6), il reddito da invalida è stato correttamente calcolato in base ai

dati statistici che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi

salari) di svariate occupazioni nel mercato del lavoro aperte all’assicurata.

Per questo motivo, anche le contestazioni che l’avv. RA 1 ha rivolto

all’amministrazione per non avere calcolato il reddito da invalida, sulla base

di quanto la sua cliente avrebbe percepito nella sua attività abituale al 100%,

devono essere respinte.

Stante quanto precede, nella misura in cui l’CO 1 ha determinato

il reddito da invalida della ricorrente in applicazione dei dati statistici, il

suo operato non presta quindi il fianco a critiche. (…).”

Il TCA ha deciso in modo analogo

anche nella STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9, concernente

un’assicurata - affetta da “una discopatia degenerativa L4/5 e L5/S1 con

spondilolisi e -listesi instabile L5/S1 di grado III, a causa della quale si è

dovuta sottoporre in data 14 settembre 2001 ad un intervento di laminectomia L5

e spinotomia L4/5, artrotomia L5/S1 e L4/5 bilaterale, recessotomia L5/S1 e

L4/5 bilaterale, foraminotomia S1 e L5 bilaterale, PLIF L5/S1 e L4/5 con gabbie

in materiale sintetico (Scolio) e fissazione posteriore (Stryker) da L4 a S1

bilaterale” - abile al 50% nell’attività abituale (aiuto medico) e all’80%

in attività adeguate.

Nella presente fattispecie, visto

che il ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa

residua (del 100%) in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali

indicati dal medico __________ (e non solamente in quella abituale; cfr.

consid. 2.7), il reddito da invalido è stato correttamente calcolato in base ai

dati statistici che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi

salari) di svariate occupazioni nel mercato del lavoro aperte all’assicurato.

Stante quanto precede, nella

misura in cui l’CO 1 ha determinato il reddito da invalido del ricorrente in

applicazione dei dati statistici, il suo operato non presta quindi il fianco a

critiche.

Dato che l’aspetto economico non

è stato contestato dal rappresentante dell'insorgente, questo Tribunale ritiene

di potere fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione nella

decisione impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso

cfr., tra le tante, la STCA 35.2018.92 del 28 febbraio 2019, consid. 2.8 e la

STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.10 e i rinvii ivi citati; STCA

35.2022.81

del 27 marzo 2023, consid. 2.12; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio

2024, consid. 2.9).

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 63'899.47, con il relativo reddito da valido di fr. 67'632, si

ottiene un grado di invalidità del 6% ([67'632 - 63'889.47] x 100 : 67'632 = 5.53%

arrotondato al 6% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF,

non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La

decisione dell'CO 1 che nega il diritto a una rendita d’invalidità va, di

conseguenza, confermata.

2.10

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (peraltro nemmeno richieste dalle parti).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L’incarto LAINF è stato versato

con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. IV).

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,

di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti