35.2023.67
Discusso se i disturbi vestibolari, privi di sostrato organico, e quelli psichici costituivano una conseguenza adeguata dell'infortunio. Causalità naturale lasciata aperta
5 febbraio 2024Italiano22 min
degli infortuni assicurati (in sostanza si tratta di quelli interessanti la spalla
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.67
mm
Lugano
5 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16
giugno 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 14 ottobre 2019, RI 1, nata
nel 1964, dipendente della __________ in qualità di educatrice e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la
__________ (ora: CO 1, di seguito: CO 1), ha accusato un improvviso malessere
mentre stata camminando sul marciapiede, è inciampata ed è caduta a terra.
A causa di questo evento, ella ha
riportato, secondo il certificato medico iniziale del dott. __________, la
frattura composta dell’osso capitato della mano sinistra, la frattura del
tubercolo maggiore dell’omero sinistro e una tendinite post-traumatica
del tendine sovraspinato della spalla sinistra (doc. M 11).
Nel prosieguo, l’assicurata ha lamentato
una vertigine parossistica posizionale nel contesto di una labirintolitiasi a
sinistra (cfr. doc. M 16).
L’istituto assicuratore ha assunto
il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 9 gennaio 2021, RI 1 è rimasta
vittima di un secondo evento infortunistico: mentre stava trasportando una
scatola in cantina, ha messo il piede in una buca ed è caduta, lamentando una
piccola lesione parziale del tendine sovraspinato e dell’intervallo dei
rotatori della spalla destra, un marcato edema delle fibre muscolari
della parte più esterna del muscolo grande pettorale e del deltoideo, nonché la
frattura composta del trochide omerale (cfr. doc. M 60).
Anche per questo caso
l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 gennaio 2023, l’CO
1 ha negato a partire dal 15 ottobre 2021 l’esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’infortunio dell’ottobre 2019 e i disturbi vestibolari e psichici
(rinunciando peraltro a pretendere la restituzione delle relative prestazioni
pagate nel frattempo), dichiarato estinto - tenuto conto dei soli postumi
infortunistici - il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) a contare dal 30 novembre 2022 e assegnato un’indennità
per menomazione all’integrità (IMI) del 10% (doc. A 233).
A seguito dell’opposizione
interposta dal __________ per conto dell’assicurata (cfr. doc. A 235), in data
16 giugno 2023, l’amministrazione ha confermato in sostanza il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21 agosto
2023, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede che, annullata la decisione su
opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannata a riconoscerle le prestazioni
per i disturbi otolitici (vestibolari), compresa la cura per le correlate
conseguenze psichiche.
A sostegno delle proprie pretese,
il rappresentante dell’assicurata - dopo aver riconosciuto che i disturbi
psichiatrici e quelli otolitici “non trovano un riscontro dal lato organico” -
fa valere che, contravvenendo a quanto stabilito dalla pertinente giurisprudenza
federale, l’assicuratore resistente “non ha sospeso l’esame della causalità
naturale tra i disturbi otolitici e l’evento infortunistico ma si è limitata a
non ritenere dato un nesso causale naturale tra gli attuali disturbi
vestibolari e psichiatrici e l’evento infortunistico in ragione del fatto che
il referto medico del Dr. med. __________ riporta quanto segue “gli attuali
disturbi vestibolari e psichiatrici non trovano riscontro dal lato organico, in
quanto non vengono confermati ed oggettivati anche da una corrispondenza sul
piano strumentale e radiologico” (cfr. Decisione su opposizione 16 giugno 2023,
punto 2.10).”. Sempre a suo avviso, le certificazioni agli atti dei dottori __________
ed __________, entrambi specialisti in __________, così come del resto la
valutazione dello stesso fiduciario dell’CO 1 (dott. __________)
dimostrerebbero l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio
del 14 ottobre 2019 e la problematica otolitica (cfr. doc. I, p. 9-12).
D’altro canto, trattandosi del
nesso di causalità adeguata tra l’evento traumatico del 14 ottobre 2019
e i disturbi otolitici, il patrocinatore dell’insorgente contesta che questi
ultimi possano essere assimilati a dei disturbi psichici, posto come “la presa
a carico psichiatrica-psicoterapeutica della ricorrente da parte della Dr.ssa
med. __________ riguarda unicamente la fobia del movimento sviluppata dalla
paziente a seguito e in relazione alla cronicizzazione dei disturbi otolitici”,
con la conseguenza che “l’analisi della causalità tra i disturbi otolitici e
l’infortunio 14 ottobre 2019 non può riporre sui criteri elaborati per valutare
l’adeguatezza del nesso causale adeguato tra disturbi psichici sviluppati
successivamente all’infortunio stesso”, ma piuttosto in base alla
prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai traumi
d’accelerazione cervicale e precisata nella DTF 134 V 109.
Secondo l’avv. RA 1, l’evento occorso
all’assicurata sarebbe da classificare nella categoria degli infortuni di grado
medio in senso stretto, precisato che “come attestato dal Dr. med. __________
nel certificato medico del 1° dicembre 2022, la paziente lamentava già in data
21 ottobre 2019 vertigini e nausea, sintomi che sono stati interpretati
inizialmente quali indizi di una commozione cerebrale (…)”, con i criteri della
“cura medica protratta e gravosa” e della “rilevante incapacità
lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti” realizzati con
una particolare intensità (cfr. doc. I, p. 12-16).
Infine, il rappresentante della
ricorrente rimprovera all’amministrazione di aver dichiarato raggiunto lo status
quo sine per quanto riguarda i disturbi otolitici (con conseguente
estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata), quando il suo
consulente medico avrebbe proposto l’esecuzione di una valutazione peritale __________
(“Tale incongruenza conferma che lo status quo sine, per quanto attiene ai
disturbi otolitici, non è ancora stato raggiunto e che al fine di determinare
lo stato dei disturbi otolitici è necessaria una perizia __________”) (doc. I,
p. 17-18).
1.5. L’CO 1, in risposta, postula che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.6. In data 6 ottobre 2023, la MLaw __________
ha prodotto ulteriore documentazione medica (allegati al doc. IX).
L’11 novembre 2023,
l’assicuratore convenuto ha comunicato di non avere osservazioni da formulare
al riguardo (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. In concreto, tenuto conto del
tenore dell’atto di ricorso presentato dall’avv. RA 1, è litigiosa la questione
di sapere se l’istituto resistente era legittimato a negare dal 15 ottobre 2021
la propria responsabilità in merito alle turbe psichiche e alla problematica
vestibolare e, quindi, a dichiarare estinto il corrispondente diritto alle
prestazioni, oppure no.
Non è invece litigioso, in quanto
non contestato con l’impugnativa, che - tenuto conto dei soli postumi residuali
degli infortuni assicurati (in sostanza si tratta di quelli interessanti la spalla
destra) -, il diritto alle prestazioni di corta durata si è estinto a
decorrere dal 30 novembre 2022, l’insorgente non ha diritto a una rendita
d’invalidità e l’IMI ammonta a un 10%.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento
delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado
soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato
altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1
LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del
ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.4. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
Per contro, la giurisprudenza ha
elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un
infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima.
Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della
dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o
scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per
procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui
l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico
in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di
media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri,
di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che
tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico
criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando
l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi
gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di
quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi
oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il
carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb
e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.6. Per quanto qui
d’interesse, nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata
si evince che, facendo essenzialmente capo al parere del proprio consulente
medico, l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni in
relazione ai disturbi vestibolari, ritenuti privi di sostrato organico
oggettivabile, e a quelli psichici, per il motivo che difetterebbe un nesso di
causalità naturale con l’evento traumatico dell’ottobre 2019 (cfr. doc.
A, p. 10: “Da quanto sopra esposto si evince dunque che la causalità
naturale fra i disturbi e l’infortunio si è interrotta a far tempo al più tardi
dal 20 gennaio 2022.”).
A titolo abbondanziale,
l’amministrazione ha comunque proceduto a esaminare l’adeguatezza del nesso
causale in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133,
giungendo alla conclusione che essa non è data, in presenza di un evento da
classificare nella categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, tutt’al
più in quella degli infortuni di grado medio al limite della categoria
inferiore (cfr. doc. A, p. 12: “Alla luce di tutto quanto esposto viene
dunque confermato che al più tardi a partire dal 15.10.2021 non è più data una
causalità adeguata (nozione di diritto e non di natura medica) tra i disturbi
otolitici e psichiatrici ancora lamentati dall’opponente e l’evento occorsole
in data 14.10.2019. (…). L’assicuratore conferma in questa sede la rinuncia al
recupero degli esborsi effettuati posteriormente al 15.10.2021 (…)”).
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene di potersi esimere dal pronunciarsi sulla questione di
sapere se l’assicuratore resistente era, o meno, legittimato a negare il perdurare
di una relazione di causalità naturale tra le problematiche in discussione e il
sinistro assicurato, posto che fa comunque difetto l’adeguatezza del nesso
causale, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito. Al riguardo, è utile
sottolineare che l’esistenza (o la persistenza) del diritto a prestazioni
presuppone che i nessi di causalità naturale e adeguata siano cumulativamente
dati.
Considerandi
In questo senso, si rivela
inconferente l’obiezione ricorsuale secondo la quale l’istituto assicuratore
avrebbe violato la giurisprudenza federale per non aver, a fronte di disturbi
che non correlano con un danno organico oggettivabile, temporaneamente sospeso
la valutazione della causalità naturale.
Il patrocinatore dell’insorgente
non può parimenti essere seguito laddove rimprovera all’CO 1 di aver valutato
l’adeguatezza in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza
federale in caso di elaborazione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133), anziché in base a quelli
sviluppati in materia di “colpo di frusta” o di trauma cranio-cerebrale (DTF
117.
V 359; 134 V 109), sostenendo che la problematica psichica è
circoscritta alla sola fobia del movimento sviluppata a seguito e in relazione
alla cronicizzazione dei disturbi vestibolari.
In proposito, va osservato come la
più recente giurisprudenza federale applichi la prassi relativa all’evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza
dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e
radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei
casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori
l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in
questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi
menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente
sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso
causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di
causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135.
V 465 consid. 5.1).
Ora, nel caso
concreto, è lo stesso rappresentante a riconoscere esplicitamente che i
disturbi vestibolari sono privi di correlato organico oggettivabile (cfr. doc.
I, p. 9: “Incontestato, nella fattispecie, è il fatto che attualmente, i
disturbi psichiatrici e otolitici non trovano riscontro dal lato organico.”).
D’altro canto, il TCA constata
che, in occasione dell’infortunio del 14 ottobre 2019, la ricorrente ha
fratturato l’osso capitato della mano sinistra e il tubercolo maggiore
dell’omero sinistro (doc. M11), come pure contuso le ginocchia e la faccia (cfr.
doc. M52 e doc. A1) e non ha pertanto riportato una delle lesioni per le quali
è stata elaborata la giurisprudenza di cui alle DTF 117 V 359 e 134 V 109.
Da notare che alla luce della
documentazione medica agli atti può essere ammesso che l’assicurata abbia
riportato, tutt’al più, un trauma cranico semplice (quindi nemmeno commotivo;
nella sua certificazione del 1° dicembre 2022, il dott. __________ ha semplicemente
attestato che i disturbi denunciati dalla ricorrente erano stati inizialmente
interpretati come indizi di una commozione cerebrale [doc. M144], diagnosi successivamente
non confermata). Ora, secondo la giurisprudenza federale, un trauma
cranio-cerebrale che raggiunge al massimo il grado di gravità di una commotio
cerebri, e che quindi non si situa al limite di una contusio cerebri,
non basta per giustificare la valutazione dell’adeguatezza secondo la
prassi applicabile ai traumi d’accelerazione cervicale (cfr. STF 8C_812/2021
del 17 febbraio 2022 consid. 6.2 e riferimenti ivi menzionati).
In queste condizioni, è dunque a
ragione che l’amministrazione ha valutato l’adeguatezza del nesso causale
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133 (in questo senso, cfr. STF
8C_437/2021 del 25 novembre 2021 consid. 2.5; 8C_100/2021 succitata consid.
4.3).
L’esito non potrebbe essere
diverso neppure qualora si volesse ammettere che nella caduta RI 1 abbia
lamentato una contusione all’orecchio interno, così come lo sostiene il dott. __________,
spec. FMH in ORL, nel suo rapporto del 12 maggio 2020, in quanto non si
tratterebbe comunque di un danno alla salute giustificante l’applicazione della
prassi relativa ai traumi d’accelerazione cervicale.
La presente fattispecie rientra
pertanto in quei casi in cui, a fronte di disturbi organici non oggettivabili,
la giurisprudenza citata in precedenza dichiara di principio applicabile la
prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (per
un caso d’applicazione si veda, ad esempio, la STF 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei
disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro
da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in
quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e
constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, la Corte
federale ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in
applicazione della “psico-prassi” e non di quella relativa ai traumi
cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione
cranica).
2.7
Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale in relazione all'evento dell’ottobre 2019, bisogna in primo luogo procedere alla classificazione di quest’ultimo.
Dall’annuncio d’infortunio
risulta che l’assicurata, mentre stata camminando sul marciapiede, ha avuto un
malore, è inciampata ed è caduta battendo a terra la faccia, le ginocchia e l’arto
superiore destro (recte: sinistro; cfr. doc. A1).
Questa dinamica è stata
confermata anche in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 2).
Secondo
la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle tre categorie, ci
si deve unicamente fondare, da
un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale. Sono
determinanti le forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne sono
derivate. La gravità delle lesioni riportate – che costituisce l’uno dei
criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità –
deve essere presa in considerazione in questa fase unicamente nella misura in
cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro
(cfr. STF 8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo
2018.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).
Tutto ben considerato - diversamente
da quanto pretende il rappresentante della ricorrente – il sinistro di cui è rimasto vittima l’assicurata deve
essere classificato nella categoria degli infortuni
insignificanti
o leggeri.
A
titolo di raffronto, è utile segnalare che la Corte federale ha proceduto a un’identica
classificazione, ad esempio, nella STF 8C_406/2022 del 23 marzo 2023 consid.
4.4, concernente un assicurato scivolato sulle scale interne di casa
che, nel cadere, per evitare di battere a terra la schiena e la testa, si era
appoggiato sull’arto superiore sinistro, subendo in tal modo un contraccolpo a
livello della spalla con rottura della cuffia dei rotatori, nella STF 8C_291/2012 dell'11 giugno
2012, riguardante un assicurato caduto dalle scale che aveva riportato una
contusione alla caviglia sinistra con insorgenza di dolori neuropatici e nella STFA
U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, concernente un’assicurata scivolata su
fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra (in
questo senso, si veda pure la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.9,
riguardante un’assicurata che, per disattenzione, ha mancato uno scalino
ed è caduta sulla scala esterna di casa, confermata dal TF con sentenza
8C_392/2023 del 21 dicembre 2023).
Il Tribunale federale qualifica
d’infortunio di grado medio in senso stretto, segnatamente, le cadute da
un’altezza compresa tra i due e i quattro metri (cfr. STF 8C_44/2017 del 19 aprile 2017 consid. 5.2;
8C_66/2021 del 6 luglio 2021 consid. 7.3; 8C_596/2022 dell’11 gennaio 2023
consid. 4.4.1; 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 4.4). Trattasi di tutta
evidenza di eventi ben più gravi rispetto a quello accaduto all’insorgente, la
quale risulta caduta dalla propria altezza.
Stante
ciò, questa Corte concorda con l’amministrazione che, a titolo principale, ha
negato a priori l’adeguatezza del nesso di causalità tra i disturbi
vestibolari e le turbe psichiche di cui soffre l'insorgente e l’evento
assicurato (cfr., in questo senso, la STF 8C_406/2022 succitata consid. 4.3 e
4.4: “In queste condizioni, l’infortunio va situato nella categoria di quelli
insignificanti o leggeri, sicché non occorre approfondire oltre le relative
conseguenze citate dal ricorrente.” – il corsivo è del redattore).
Con la propria impugnativa, l’avv.
RA 1 fa valere che per quanto attiene ai disturbi vestibolari, l’assicurata non
può aver raggiunto lo status quo sine, ritenuto che, tanto il dott. __________
quanto lo stesso medico fiduciario dell’amministrazione, avrebbero riconosciuto
la necessità di continuare con la presa a carico di quella problematica (cfr.
doc. I, p. 18).
Al riguardo, il TCA osserva che,
trattandosi dei disturbi vestibolari, la questione del raggiungimento dello status
quo sine, quindi dell’estinzione del nesso di causalità naturale con
l’evento traumatico assicurato, è irrilevante, nella misura in cui, come appena
visto, l’obbligo a prestazioni dell’CO 1 si è estinto in ragione dell’assenza
di causalità adeguata.
D’altra parte, l’esito della lite
non potrebbe essere diverso neppure qualora il patrocinatore intendesse con ciò
sostenere che l’assicuratore resistente ha prematuramente proceduto alla
valutazione dell’adeguatezza visto che dal profilo vestibolare lo stato di
salute dell’assicurata non sarebbe stato ancora stabilizzato. In effetti,
secondo un’affermata giurisprudenza federale, i provvedimenti sanitari volti al
trattamento di disturbi per i quali non è stato possibile oggettivare un
correlato organico - quali sono in concreto quelli vestibolari - non
rappresentano un ostacolo alla stabilizzazione dello stato di salute (cfr. STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2; STCA
35.2015.20
del 9 novembre 2015 consid. 2.2.6, cresciuta incontestata in
giudicato).
In esito a tutto quanto precede, occorre
dunque concludere che a far tempo dal 15 ottobre 2021 i disturbi vestibolari e
quelli psichici non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico accaduto il 14 ottobre 2019, di modo che l’CO 1 era legittimata
a ritenere estinto da quella data il suo corrispondente obbligo a prestazioni
(ritenuto comunque che essa ha dichiarato di rinunciare a pretendere il
rimborso delle prestazioni corrisposte posteriormente al 15 ottobre 2021).
Stante ciò, la decisione su
opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso presentato
dall’assicurata respinto.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett.
a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e,
di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti