35.2023.68
Discussi la stabilizzazione stato di salute infortunistico (esame della giurisprudenza!), il diritto a una rendita d'invalidità e l'entità della menomazione dell'integrità
22 aprile 2024Italiano51 min
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.68
mm
Lugano
22 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 14 gennaio 2017, RI 1, nato
nel 1973, dipendente della __________ in qualità di operaio generico e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è scivolato mentre stava spalando la neve e cadendo ha picchiato il
ginocchio destro, riportando un trauma contusivo-distorsivo con rottura
meniscale postero-mediale e della plica infra-rotulea.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. L’assicurato è rimasto vittima di
un secondo evento infortunistico il 10 luglio 2019: mentre stava camminando per
strada, egli è stato urtato da una bicicletta che l’ha fatto cadere e gli ha
procurato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro con
lesione meniscale.
Anche questo caso è stato assunto
dall’CO 1.
1.3. Con decisione formale del 27 luglio
2021 (doc. 281) - poi confermata in sede di opposizione (doc. 290) - l’amministrazione
ha dichiarato l’assicurato totalmente abile in attività sostitutive adeguate, gli
ha negato il diritto a una rendita a fronte di un grado d’invalidità nullo e lo
ha posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) complessiva
del 15%.
1.4. Con sentenza 35.2021.92 del 21
marzo 2022, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto
nel frattempo da RI 1, nel senso che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, l’CO 1 ripristinasse il diritto alle prestazioni di corta durata a
contare dal 1° luglio 2021 (cfr. doc. 328).
La pronunzia cantonale è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. L’istituto assicuratore ha quindi
ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) dal 1° luglio 2021 (doc. 338).
Dalle carte processuali risulta
che in data 8 aprile 2022 l’assicurato è stato sottoposto a un intervento d’espianto
di protesi monocompartimentale dal ginocchio destro, seguito da un intervento
d’impianto di protesi totale (doc. 336).
1.6. In data 25 aprile 2023, l’CO 1 ha
informato il rappresentante dell’assicurato che le prestazioni di corta durata
sarebbero state sospese dal 1° giugno 2023, posto che da ulteriori
provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi un notevole
miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche (doc. 425).
1.7. Il 25 maggio 2023, l’assicuratore
LAINF ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità e assegnato un’IMI del 45%
(doc. 461).
A seguito dell’opposizione
interposta dallo __________ per conto dell’assicurato (doc. 467), in data 28
giugno 2023, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 136 – fasc. 3).
1.8. Con tempestivo ricorso del 28
agosto 2023, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una
rendita d’invalidità del 24.2% e un’IMI superiore al 45%, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…) È
assurdo anche solo ipotizzare che con una riconosciuta menomazione
dell’integrità del 45%, che col presente ricorso si chiede venga maggiorato,
una volta impiegato in attività più leggere, tenuto conto della limitazione di
deambulazione e di sollevamento pesi, l’assoluta mancanza di professionalità al
di fuori di quella di giardiniere e la circostanza che per il permanente
debilitato stato di salute, il ricorrente possa essere impiegato a tempo pieno
ma al massimo all’80%, e possa così ottenere lo stesso salario di quello
percepito precedentemente da giardiniere.
L’infortunato chiede di tener presente che: a partire dal
14.01.2017 per oltre 6 anni e 4 mesi è stato riconosciuto totalmente inabile al
lavoro e che sorprendentemente viene ritenuto da CO 1 totalmente abile allo
stesso.
(…).
Secondo la giurisprudenza, essendo presenti tutte le circostanze
personali e professionali (limitazioni addebitabili allo stato di salute,
riconosciuta menomazione dell’integrità nella misura del 45%, nazionalità
straniera, difficoltà di esprimersi in lingua italiana, limitata attitudine
lavorativa dovuta a decenni di lavoro pesante, permesso di soggiorno conseguito
e grado di occupazione ridotto) che permettono la riduzione sino ad un massimo
del 25%, applicato sui salari stabiliti che nel caso in essere è di Chf
67'262.61 e che lo riducono a Chf 50'477. In contrapposizione a quanto
calcolato da CO 1 che sul salario di Chf 67'262.61 giusta valutazione del suo
medico di controllo ha applicato una riduzione del solo 5% riducendo il salario
a Chf 63'900.
Questo minor salario è del 24.2% inferiore a quello che
l’infortunato avrebbe percepito come cameriere sin dal momento del primo
infortunio Chf 66'544 ed essendo questo minor salario superiore al richiesto
10% fa nascere il diritto del ricorrente ad una rendita CO 1 calcolata sulla
base del minor salario conseguibile (-24.2%).
Per quanto attiene la ridotta capacità lavorativa esplicabile in
attività più leggere, oltre alle prodotte valutazioni del precedente curante
dr. med. __________, e del chirurgo che lo ha operato dr. med. __________,
Ospedale __________, il ricorrente si riserva di produrre la perizia valutativa
da lui richiesta al prof. Dr. med. __________ che la rilascerà nel prossimo
mese di settembre.” (doc. I)
1.9. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.10. In data 25 settembre 2023,
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha chiesto - a
modifica del petito ricorsuale - che all’CO 1 venga ordinato di ripristinare il
versamento dell’indennità giornaliera, ritenuta l’indicazione a sottoporsi a un
nuovo intervento chirurgico al ginocchio destro (sostituzione della protesi)
(doc. V + allegati).
L’assicuratore convenuto si è
espresso al riguardo il 10 ottobre 2023 (doc. XIV + allegato).
1.11. Il 24 ottobre 2023 al Tribunale è
pervenuto un nuovo rapporto, datato 23 ottobre 2023, del dott. __________,
medico curante specialista del ricorrente (allegato al doc. XVI).
Le relative osservazioni dell’CO
1 sono datate 2 novembre 2023 (doc. XVIII + allegato).
Il 13 novembre 2023 l’assicurato
ha ancora formulato alcune sue considerazioni in merito al tema litigioso (doc.
XX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102
del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso concreto, è innanzitutto
litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine al
diritto alle prestazioni di corta durata dal 1° giugno 2023, oppure no.
In caso di risposta affermativa,
questo Tribunale sarà chiamato a stabilire il grado d’invalidità e quello della
menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente.
2.3. Fine del diritto alle
prestazioni di corta durata dal 1.6.2023?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento
della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un
miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento
delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado
soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato
altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre stabilito
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1
LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del
ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti; STF 8C_359/2023 del 12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23
giugno 2021 consid. 3.2; 8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2).
In una sentenza 8C_614/2019 del
29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui
alla DTF 134 V 109, nel senso che quest’ultima non implica una valutazione
fondata esclusivamente in funzione della capacità lavorativa, segnatamente
laddove la persona assicurata ha ripreso a svolgere la sua abituale attività
professionale.
In quest’ultimo caso, occorre
esaminare se un trattamento medico è indicato e se ci si possa ancora attendere
un notevole miglioramento delle condizioni di salute. Allorquando la capacità
lavorativa è sempre rimasta completa (caso definito “bagatella”) ma un
trattamento medico è comunque necessario, il sensibile miglioramento dello
stato di salute richiesto per il diritto alla cura medica ai sensi dell’art. 10
LAINF non può essere determinato in funzione dell’atteso aumento della capacità
lavorativa. In questo senso, un’abilità lavorativa non limitata non comporta di
per sé la perdita del diritto alle prestazioni sanitarie.
A titolo d’esempio, è utile
segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio 2014, riguardante un avvocato
che a causa delle conseguenze di un infortunio soffriva di un deficit di forza
e d’impedimenti nella mobilità del piede e della gamba destra, senza effetti
sulla sua capacità lavorativa ma con limitazioni nella vita quotidiana. Siccome
dalla continuazione della cura medica ci si poteva ancora attendere un
sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico, il TF ha ammesso
un ulteriore diritto alle prestazioni sanitarie (su quest’aspetto, si veda pure
KOSS – Hürzeler/Kieser, Berna 2018, art. 19 LAINF n. 8).
Per contro, se la persona
assicurata presenta un’abilità lavorativa limitata nella sua abituale
professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive
confacenti, il caso deve di regola essere considerato stabilizzato, anche qualora
la continuazione della cura medica sia suscettibile di prevenire un eventuale
peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, HAVE/REAS
2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
2.3.2. In concreto, dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata ritenendo - conformemente a quanto indicato dal
medico ____________ a margine della visita del 24 aprile 2023 (cfr. doc. 423,
p. 4) - che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più da
attendere notevoli miglioramenti dello stato di salute infortunistico.
Questa Corte rileva che al
momento in cui è stata emanata la decisione impugnata l’aspetto relativo alla
stabilizzazione delle condizioni di salute non era contestato, considerato che
il medico curante specialista dell’assicurato (cfr. doc. 410: “Chiedo quindi
a Lei, come medico curante, di organizzare una visita presso l’AI, in quanto
per noi l’esito dell’impianto protesico è stabilizzato e non abbiamo in
programma altri provvedimenti.”) e lo stesso patrocinatore di quest’ultimo (cfr.
doc. 413: “chiama l’avvocato per chiedere se il caso è stato definito. È da
molto tempo che il caso è in corso e, visto che il dr. __________ ritiene lo
stato di salute stabilizzato, ritiene che sia il momento di fare le nostre
valutazioni e quantificare l’IMI così come già richiesto da lui a giugno 2022.”),
si erano espressi proprio in questo senso. Del resto, con la propria impugnativa,
RI 1 ha chiesto l’assegnazione di una rendita d’invalidità e di un’IMI di un
grado superiore a quello riconosciutogli dall’assicuratore resistente (cfr.
doc. I, p. 1: “Ritenuto che ad oggi non sussistono cure atte a migliorare
sensibilmente il suo stato di salute, la situazione viene ritenuta stabilizzata
…”).
In corso di causa l’insorgente ha
modificato il proprio petito, postulando il ripristino delle prestazioni di
corta durata (in particolare quello delle indennità giornaliere), ritenuto che,
secondo lo specialista nel frattempo consultato, egli necessiterebbe di un
nuovo intervento chirurgico al ginocchio destro (sostituzione della protesi)
(cfr. doc. V: “La mal posizionata protesi imposta del 06.04.2023 ha
accentuato la zoppia del ginocchio destro e pertanto va necessariamente rimossa
al più presto e sostituita da una nuova da effettuarsi a __________ in data da
stabilire. Occorrerà quindi attendere l’avvenuto intervento chirurgico per
l’istallazione della nuova protesi e il relativo periodo di degenza per determinare
se a seguito di quest’ultimo intervento lo stato di salute del ricorrente potrà
considerarsi stabilizzato, con quale grado di permanente invalidità, con quale
menomazione all’integrità e con quale grado di ridotta attività lavorativa e in
quali diverse attività potrà essere esplicata.”).
Con rapporto del 17 settembre
2023, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,
ha in effetti diagnosticato segnatamente una malposizione della protesi impiantata
nel ginocchio destro con conflitto femoro-patellare che impedisce una flessione
superiore a 85° ed eccesso di rotazione tibiale con un angolo della gamba
misurato a 32°. Egli ha quindi ritenuto indicata la sostituzione della protesi
allo scopo di poter prevedere la ripresa di un’attività professionale adeguata,
posto che, al momento della consultazione, l’assicurato era totalmente inabile
nella sua abituale attività di operaio comunale (doc. V 1).
Invitato dall’assicuratore a
prendere posizione sul referto del medico curante, il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia, ha osservato che “la radiografia dimostra un vizio di
posizione che è in teoria emendabile chirurgicamente, per cui l’intervento è
indicato ma non offre garanzie certe. Se va bene può apportare miglioramenti
importanti.” (doc. XIV 1).
Nel corso del mese di ottobre
2023, il ricorrente ha versato agli atti un ulteriore rapporto del dott. __________,
mediante il quale ha risposto ad alcuni quesiti inerenti il prospettato
intervento chirurgico. Questo il suo contenuto:
" (…).
1. Seul un changement de prothèse totale du genou
droit permet une correction de la malposition de l’actuel implant posé le 6
avril 2022 et une amélioration fonctionnelle. La probabilité d’une amélioration
de la marche du patient est élevée.
2. Une reprise d’une activité professionnelle est
envisageable après changement prothétique mais ne peut pas être garantie. En
effet, la reprise d’activité sera probablement à adapter avec certaines
limitations fonctionnelles. En particulier si il s’agit d’une activité comme
employé communal en extérieur.
3. Un positionnement prothétique correct permet
une amélioration de la biomécanique, en particulier sur l’appareil extenseur
qui est actuellement trop sollicité. Flexion maximale 85 degrés, torsion
tibiale externe de 32 degrés, latéralisation de la rotule. Les douleurs
actuelles avec épanchements réguliers devraient amoindries par la pose
optimalisée d’une nouvelle prothèse.
Remarques:
La modification sur les tissus mous depuis le 6
avril 2022 sont probablement une limite quand à une récupération totale de la
fonction après pose d’un nouvel implant de ce genou opéré à plusieurs reprises
déjà. (…).” (doc. XVI 1)
Il medico __________ dell’CO 1 si
è così espresso al riguardo:
" Si
ribadisce quanto già precedentemente detto circa la possibilità che
l’intervento proposto possa giovare nel migliorare la capacità lavorativa
dell’assicurato. Per quanto concerne invece lo stato di salute in teoria è possibile
un miglioramento ma non è possibile garantire in quale misura, visto il tempo
trascorso, i numerosi interventi subiti compreso l’ultimo. La probabilità di un
miglioramento su un terreno già minato, come avevo già esplicitato in passato,
è diversa da una semplice possibilità.” (doc. XVIII 1)
Con scritto del 2 novembre 2023,
l’amministrazione ha sostenuto che non sarebbero adempiuti i presupposti per
ripristinare il diritto alle prestazioni di corta durata, in quanto “… nessuno
pretende, nemmeno il dott. __________, che, secondo il criterio della
probabilità preponderante, l’intervento prospettato è in grado di portare ad un
sensibile e duraturo miglioramento della capacità lavorativa dell’assicurato.
L’CO 1 non ignora che anche gli assicurati che hanno ripreso il lavoro hanno
diritto alla prosecuzione della cura medica se la stessa può ancora comportare
un sensibile miglioramento. L’assicurato, essendo professionalmente inattivo,
non rientra in questo novero. In ogni caso, nuovamente interpellato, il medico
assicurativo ha confermato che un miglioramento dello stato di salute
dell’assicurato, visti gli antecedenti e il tempo trascorso, è solo possibile.
Giova ricordare che l’assicurato al ginocchio destro è già stato sottoposto a
cinque interventi con in particolare posa di una protesi parziale mediale poi
sostituita con una protesi totale.
Nessuno degli interventi ha
portato ad un miglioramento della sintomatologia algica. Anzi, con il passare
del tempo, i dolori sono diventati più importanti.” (doc. XVIII).
2.3.3. Questo Tribunale constata che, così
come verrà meglio dimostrato in seguito (cfr. infra, consid. 2.4.5.),
l’assicurato deve essere ritenuto in grado di esercitare, a tempo pieno e con
un rendimento completo, delle attività confacenti al danno alla salute
infortunistico, alternative a quella di operaio comunale, professione
quest’ultima che non potrà più essere svolta senza limitazioni, probabilmente
nemmeno dopo l’intervento di sostituzione della protesi totale del ginocchio
destro prospettato dal dott. __________ (cfr., in questo
senso, il doc. XVI 1: “…, la reprise d’activité sera probablement à adapter
avec certaines limitations fonctionnelles. En particulier si il s’agit d’une
activité comme employé communal en extérieur.”).
Stante
ciò, in applicazione della giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra,
consid. 2.3.1. in fine), l’assicuratore resistente era legittimato a
considerare stabilizzate le condizioni di salute dell’insorgente e, dunque, a
dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Del resto, il TCA non può
esimersi dal rilevare come lo stesso specialista privatamente consultato
dall’assicurato, analogamente al medico __________ (cfr., in particolare, il
doc. XVIII 1: “Per quanto concerne invece lo stato di salute in teoria è
possibile un miglioramento ma non è possibile garantire in quale misura, visto
il tempo trascorso, i numerosi interventi subiti compreso l’ultimo.”),
abbia finalmente espresso delle riserve circa la possibilità che l’intervento
da lui proposto conduca a un recupero della funzione del ginocchio destro, e
ciò tenuto conto dello stato dei tessuti molli, logorati da ben cinque (precedenti)
operazioni chirurgiche (cfr. doc. XVI 1: “La modification
sur les tissus mous depuis le 6 avril 2022 sont probablement une limite quand à
une récupération totale de la fonction après pose d’un nouvel implant de ce
genou opéré à plusieurs reprises déjà.”).
Posto che
lo stato di salute infortunistico si è stabilizzato a far tempo dal 1° giugno
2023, questa Corte è legittimata a valutare qui di seguito il diritto a una
rendita d’invalidità e l’entità della menomazione dell’integrità di cui è
portatore il ricorrente.
2.4. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa
ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità
continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della
LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano
l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o
conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa
di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella
determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto
(RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito conseguibile
senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nel caso di specie, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha definito l’esigibilità
lavorativa alla base della determinazione del grado dell’invalidità, facendo
capo essenzialmente al parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 136, p.
6.
s.).
Dalle tavole processuali emerge
in effetti che in data 24 aprile 2023 ha avuto luogo una visita di controllo a
cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
Il medico __________ ha refertato
un quadro clinico peggiore rispetto a quello da lui osservato a margine della
visita fiduciaria del maggio 2021 con, a livello del ginocchio destro, un’ipotrofia
muscolare, una limitata articolarità e una zoppia alla deambulazione.
Questa la sua valutazione
dell’esigibilità lavorativa:
" (…) L’assicurato
non ha nessuna limitazione per portare pesi molto leggeri o leggeri fino a 5
kg, talvolta può portare pesi leggeri 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di
rado può portare fino all’altezza dei fianchi pesi medi, mai può portare pesi
pesanti o molto pesanti. Nessuna limitazione nel sollevare oltre l’altezza del
petto fino a 5 kg o anche pesi maggiori di 5 kg. Nessuna limitazione per lavoro
leggero/di precisione o lavoro medi, mai può effettuare lavoro pesante o molto
pesante.
La rotazione del tronco è consentita senza nessuna limitazione,
mai può effettuare lavori che comportino la posizione inginocchiata o flessione
delle ginocchia.
Di rado può mantenere posizione prolungata in piedi, la posizione
di libera scelta invece è consentita. Può camminare spesso fino a 50 m, di rado
può camminare oltre 50 m, mai può camminare su lunghi tratti o su terreno
accidentato. Di rado può salire le scale, mai può salire su scale a pioli.” (doc.
423, p. 4)
Con la propria impugnativa,
l’assicurato fa valere che sarebbe in realtà in grado di svolgere un’attività
lavorativa adeguata soltanto nella misura dell’80%, e ciò fondandosi su quanto
è stato attestato dai sanitari curanti (cfr. doc. I).
Con referto del 13 giugno 2023,
il dott. __________, medico generico, ha rilevato che l’insorgente presenta,
oltre alla nota problematica interessante il ginocchio destro, una “sindrome
ansioso-depressiva marcata”, una “obesità conclasse II”, una “sindrome
vertebro midollare su ernia discale con artrosi dominante con difficile
rotazione”, nonché un “HTA [ipertensione arteriosa, n.d.r.] difficile
da equilibrare”. A suo avviso, “… considerato che le conseguenze
dell’infortunio si sono ormai stabilizzate, a partire al 01.06.2023, il
paziente è in grado di riprendere il lavoro in attività professionale più
leggera ma non a tempo pieno in quanto a causa dei postumi infortunistici detta
attività va ridotta almeno del 20%.” (doc. 464).
Con rapporto del 14 giugno 2023,
la fisioterapista __________ ha dichiarato che il quadro clinico del ricorrente
“non gli permette di svolgere attività lavorative pesanti, così come
mantenere la medesima posizione per un tempo prolungato, ne consegue che la sua
attività lavorativa non può essere pretesa a tempo pieno.” (doc. 465).
In data 15 giugno 2023, il dott. __________,
Capoclinica presso il Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________,
ha certificato un’incapacità lavorativa dell’80% per il periodo 16 giugno – 26 settembre
2023, con l’avvertenza di evitare sovraccarichi funzionali e sollevamenti di
pesi importanti (doc. 466).
Infine, con rapporto del 17
settembre 2023, il dott. __________ ha affermato che l’assicurato va ritenuto
totalmente inabile nella sua abituale professione di operaio comunale (cfr.
doc. V 2).
2.4.4
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF (8C_156/2023 del
26.
gennaio 2024 consid. 4.1; 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.;
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.4.5
Attentamente vagliato
l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale
ritiene che la valutazione del medico ____________, specialista proprio nella
materia che qui interessa con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina
infortunistica e assicurativa, in base alla quale l’assicurato sarebbe in grado
di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
alternativa adeguata, possa costituire da valido fondamento al giudizio che è
chiamato a rendere.
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che si riscontrano
usualmente in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la
valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario
dell’amministrazione risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito.
In una sentenza 35.2015.119 del 9
agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno
alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al quale
era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di
cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura
complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con
un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro
leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e
non implicante (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi
tratti e l’utilizzo di scale a pioli.
In una pronunzia 35.2016.3 del 27
settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima conclusione trattandosi di un
assicurato al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra
sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione
dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso
con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente
dislocata del calcagno sinistro.
Idem in una sentenza 35.2016.41
del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere che, mentre stava percorrendo
la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore, è stato investito da
un’autovettura e ha riportato la frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria
del piatto tibiale sinistro e la frattura peroneale prossimale composta
sinistra con conseguente un problema di limitazione funzionale stabile attorno
al 90°.
Va inoltre segnalato che, in una
sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, concernente
un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione
tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici
interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello
dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione
dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il
Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività
confacente ai disturbi interessanti il piede.
Lo stesso dicasi infine per la
sentenza 8C_252/2022 dell’11 gennaio 2023, mediante la quale il TF ha
confermato la pronunzia 35.2021.85 del 14 marzo 2022 di questo Tribunale,
riguardante un muratore rimasto vittima di una contusione al ginocchio destro che aveva necessitato di ben quattro
operazioni chirurgiche (meniscectomia mediale parziale, artroplastica
dell'articolazione femoro-rotulea, impianto di protesi totale del ginocchio e
intervento di riallineamento rotuleo con plastica), giudicato in grado di
esercitare a tempo pieno un'attività lavorativa adatta alle limitazioni
funzionali, cioè delle "attività lavorative leggere, prettamente,
rispettivamente prevalentemente sedentarie, con possibilità di libera scelta e
di cambiamento della posizione dell'arto inferiore destro al di sotto del piano
di lavoro, senza gestione di una pedaliera, quando rispettivamente se svolte in
piedi con possibilità di scarico dell'arto inferiore destro, che non comportano
degli spostamenti frequenti o prolungati su superfici anche regolari, che non
richiedono delle sollecitazioni di carico del ginocchio destro, in particolare
in flessione".
Il TCA non ignora i referti agli
atti dei sanitari curanti (cfr. supra, consid. 2.4.3.), i quali non
appaiono però atti a generare dei dubbi - nemmeno lievi - circa l’attendibilità
dell'apprezzamento espresso dal dott. __________.
Trattandosi innanzitutto del
rapporto del dott. __________, egli non ha fornito alcuna motivazione medica a
sostegno del fatto che l’assicurato presenterebbe una ridotta capacità anche in
attività lavorative adeguate e, soprattutto, sembrerebbe aver preso in
considerazione patologie che nessuno ha mai preteso che siano di pertinenza
dell’assicuratore LAINF resistente, e meglio l’ipertensione arteriosa, i
disturbi interessanti il rachide lombare, l’obesità e la problematica psichica.
A proposito di quest’ultima, occorre inoltre sottolineare come agli atti non
figuri alcuna certificazione specialistica che ne attesti l’effettiva presenza
e il suo eventuale carattere invalidante.
D’altro canto, per quanto
concerne i referti della fisioterapista __________ e del dott. __________, va
evidenziato che non è in concreto contestata la circostanza che il danno alla
salute infortunistico impedisce, in tutto o in parte, all’insorgente di
svolgere la sua abituale professione di operaio comunale. L’istituto
assicuratore convenuto ha del resto determinato il grado d’invalidità riferendosi
al mercato generale del lavoro (cfr. doc. 457).
Infine, il dott. __________ ha sì
attestato un’inabilità lavorativa dell’80% senza però specificare se ciò è
riferito alla precedente professione dell’assicurato (come è probabile) oppure
ad attività sostitutive maggiormente adeguate.
In conclusione, stante tutto quanto precede, richiamato
l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),
è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che
l’insorgente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal
medico _____________) presenta una capacità lavorativa completa.
2.4.6
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2023 (data di
stabilizzazione dello stato di salute: 1° giugno 2023 – cfr. supra,
consid. 2.3.3.).
2.4.7
Per quanto attiene al reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute infortunistico, nel 2023, l’assicurato avrebbe realizzato un guadagno
annuo lordo pari a fr. 66’544.
Questo dato, fondato su
informazioni fornite direttamente dalla __________ (cfr. doc. 456) e non
contestato dal ricorrente (cfr. doc. I), può senz’altro essere fatto proprio
dal TCA.
2.4.8
Per quanto riguarda il reddito da
invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio
la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido
fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione
dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte
federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore
infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro
entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,
come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio
del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai
dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto
di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.4.9
Giova infine segnalare che nella
sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per
l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte ha negato che fossero
adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in
materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati
salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura
dei salari [RSS]).
Nel comunicato stampa del 9 marzo
2022.
figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…) La
determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata
dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo
l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un
lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone
con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato
utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni
concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e
da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.
Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono
prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario
effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo
non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli
risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è
quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni
due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e
concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi
standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi
finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come
valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del
fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la
possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e
professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di
correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto
possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze
personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente
rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.
Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve
anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i
redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da
invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per
mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi
non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –
segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge
federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa
svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo
momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione
ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali
per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione
il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.
Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
Il TF ha ribadito la validità
della propria giurisprudenza - anche nell’ambito dell’assicurazione sociale
contro gli infortuni - ancora con la sentenza 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024
consid. 5.2.1.
2.4.10
Nella presente fattispecie,
l’istituto resistente ha quantificato in fr. 63’335 il reddito da invalido,
facendo capo alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico
totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2023, operando poi una
decurtazione del 5% a titolo di deduzione sociale (doc. 457, p. 1).
Con il proprio ricorso,
l’insorgente contesta il reddito ritenuto dall’amministrazione soltanto nella
misura in cui, a suo avviso, le circostanze personali e professionali del caso
di specie (limitazioni addebitabili al danno alla salute, nazionalità
straniera, difficoltà ad esprimersi nella lingua italiana, ridotta attitudine
lavorativa imputabile a decenni di lavoro pesante e grado di occupazione
ridotto), giustificherebbero la decurtazione sociale massima del 25% (cfr. doc.
I).
Trattandosi dell’entità della
riduzione sociale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato,
al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Questo Tribunale prende
innanzitutto atto che l’amministrazione ha ridotto del 5% il reddito statistico
da invalido in ragione dei limiti funzionali legati al danno alla salute
infortunistico (cfr. doc. 457, p. 1).
Al riguardo, il TCA segnala
tuttavia che, secondo la giurisprudenza federale, una
tale riduzione entra in linea di conto soltanto se, anche su un mercato del
lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla
persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente
ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019
consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento;
8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020
consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si
veda pure A. Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu
d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Ora,
nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha
giudicato affidabile emerge che, nonostante il danno residuo interessante le
ginocchia, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di
tempo o di rendimento, attività da leggere a (talvolta)
mediamente pesanti, da svolgere prevalentemente da seduto con la possibilità di
alternare a piacimento la posizione e che non implichino l’inginocchiarsi o il
flettere le ginocchia, il camminare oltre i 50 metri o su terreno sconnesso,
come pure il salire le scale o le scale a pioli.
Tenuto conto
dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente
beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non
è giustificata (cfr., in questo senso, la succitata STF 8C_215/2023 consid.
5.2.2.3., riguardante un assicurato che, a causa delle conseguenze di un
infortunio al ginocchio sinistro, era stato dichiarato in grado di svolgere
attività sostitutive con caratteristiche simili a quelle del caso sub judice).
In questo contesto, è utile
segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori
pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da
invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori
leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome
il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero
di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e
riferimenti).
Siccome l’insorgente è entrato in
Svizzera nel 1997 (cfr. doc. 39, p. 2) ed è al beneficio di un permesso di
domicilio (permesso C – cfr. doc. A 2), la sua nazionalità (tunisina) e la
categoria di permesso non giustificano una riduzione del reddito statistico da
invalido (cfr. STF 9C_14/2022 del 21 luglio 2022; 9C_855/2014 del 7 agosto
2015; 8C_925/2008 del 30 luglio 2009; 9C_72/2007 del 24 luglio 2007).
Nella STF 8C_482/2016 del 15
settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha
inoltre stabilito che in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della
RSS sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso,
si veda pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3; cfr. pure, tra le
tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.8. e la STCA 35.2023.89
dell’11 marzo 2024 consid. 2.9.3.).
Lo stesso dicasi per l’assenza di
formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di
esperienza
in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17
febbraio 2022 consid. 4.3.2; 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2;
8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2; 8C_46/2018 dell’11 gennaio
2019.
consid. 4.4).
Infine, posto che l’assicurato è
in grado di esercitare delle attività lavorative adeguate a tempo pieno e con
un rendimento completo, non può entrare in considerazione alcuna riduzione a
titolo di grado d’occupazione.
Il reddito statistico da invalido
ammonta quindi a fr. 63’335, così come stabilito dall’assicuratore
convenuto (le ulteriori modalità di determinazione del reddito da invalido non
sono state contestate).
Ora, confrontando i fr. 63'335 al
reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute,
e cioè fr. 66’544, risulta una perdita di guadagno del 4.82%, arrotondata al 5%,
insufficiente a fondare il diritto a una rendita LAINF (cfr. art. 18 cpv. 1
LAINF).
La decisione su opposizione,
mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità,
deve quindi essere confermata.
2.5
Entità
della menomazione dell’integrità.
2.5.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in
forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.5.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato,
le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF
113.
V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque,
soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélèw/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi
citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"
(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in
modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio
alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4
L’CO 1 ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.5.5
Nella concreta evenienza, con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’IMI
del 45% (cfr. doc. 136 - fasc. 3).
Tale decisione risulta fondata
sulla valutazione espressa dal dott. __________ a margine della visita fiduciaria
del 24 aprile 2023.
Con apprezzamento del 24 aprile
2023, lo specialista in chirurgia appena citato si è infatti espresso in
proposito nei seguenti termini:
" (…).
1.
Reperti
L’assicurato è stato operato a più riprese al ginocchio destro con
meniscectomia e successivamente è stata applicata una emiprotesi per iniziale
formazione di artrosi locale e vi è stata una successiva mobilizzazione della
protesi che ha costretto alla sostituzione protesica totale con una riduzione
però per articolarità che va da 0 a 95° ma nessuna instabilità.
La situazione è quindi peggiorata rispetto al precedente
intervento di emiprotesi.
2.
Valutazione del danno all’integrità
Attualmente 40% di cui già attribuito al ginocchio destro 10% e 5
% attribuito al ginocchio sinistro nella valutazione del 10.05.2021.
3.
Motivazione
Secondo la tabella CO 1 5.2 un’artrosi femoro-tibiale moderata va
dal 5 al 15% mentre una sostituzione protesica successiva all’infortunio con
esito non buono è valutata attorno al 40%.
Attualmente essendo già stata attribuita al ginocchio destro una
valutazione del 10% si aggiunge una valutazione aggiuntiva maggiorata di più
del 30% fino a portare la percentuale per il ginocchio destro al 40%
Viene invece mantenuta al 5% la valutazione attribuita al
ginocchio sinistro.” (doc. 424)
Da notare che, con apprezzamento
del 4 maggio 2021, lo stesso medico fiduciario aveva in effetti valutato in un
5% la menomazione interessante il ginocchio sinistro, in presenza di
un’artrosi femoro-tibiale “veramente molto iniziale” (cfr. doc. 73 –
fasc. 3).
Con la propria impugnativa, il
ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione a proposito della
valutazione del dott. __________, ma si è limitato a pretendere un’IMI più
elevata rispetto a quella assegnatagli dall’amministrazione (cfr. doc. I).
Chiamata ora a pronunciarsi su
una questione di natura squisitamente medica, questa Corte non vede alcun
valido motivo per scostarsi dall’apprezzamento del medico __________ dell’CO 1,
tenuto anche conto che agli atti non figurano pareri specialistici divergenti.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in
cui l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI del 45%.
2.6
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti