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Decisione

35.2023.68

Discussi la stabilizzazione stato di salute infortunistico (esame della giurisprudenza!), il diritto a una rendita d'invalidità e l'entità della menomazione dell'integrità

22 aprile 2024Italiano51 min

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.68

mm

Lugano

22 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 giugno 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 14 gennaio 2017, RI 1, nato

nel 1973, dipendente della __________ in qualità di operaio generico e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è scivolato mentre stava spalando la neve e cadendo ha picchiato il

ginocchio destro, riportando un trauma contusivo-distorsivo con rottura

meniscale postero-mediale e della plica infra-rotulea.

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. L’assicurato è rimasto vittima di

un secondo evento infortunistico il 10 luglio 2019: mentre stava camminando per

strada, egli è stato urtato da una bicicletta che l’ha fatto cadere e gli ha

procurato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro con

lesione meniscale.

Anche questo caso è stato assunto

dall’CO 1.

1.3. Con decisione formale del 27 luglio

2021 (doc. 281) - poi confermata in sede di opposizione (doc. 290) - l’amministrazione

ha dichiarato l’assicurato totalmente abile in attività sostitutive adeguate, gli

ha negato il diritto a una rendita a fronte di un grado d’invalidità nullo e lo

ha posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) complessiva

del 15%.

1.4. Con sentenza 35.2021.92 del 21

marzo 2022, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto

nel frattempo da RI 1, nel senso che, annullata la decisione su opposizione

impugnata, l’CO 1 ripristinasse il diritto alle prestazioni di corta durata a

contare dal 1° luglio 2021 (cfr. doc. 328).

La pronunzia cantonale è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.5. L’istituto assicuratore ha quindi

ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) dal 1° luglio 2021 (doc. 338).

Dalle carte processuali risulta

che in data 8 aprile 2022 l’assicurato è stato sottoposto a un intervento d’espianto

di protesi monocompartimentale dal ginocchio destro, seguito da un intervento

d’impianto di protesi totale (doc. 336).

1.6. In data 25 aprile 2023, l’CO 1 ha

informato il rappresentante dell’assicurato che le prestazioni di corta durata

sarebbero state sospese dal 1° giugno 2023, posto che da ulteriori

provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi un notevole

miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche (doc. 425).

1.7. Il 25 maggio 2023, l’assicuratore

LAINF ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato

all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità e assegnato un’IMI del 45%

(doc. 461).

A seguito dell’opposizione

interposta dallo __________ per conto dell’assicurato (doc. 467), in data 28

giugno 2023, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 136 – fasc. 3).

1.8. Con tempestivo ricorso del 28

agosto 2023, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una

rendita d’invalidità del 24.2% e un’IMI superiore al 45%, argomentando in

particolare quanto segue:

" (…) È

assurdo anche solo ipotizzare che con una riconosciuta menomazione

dell’integrità del 45%, che col presente ricorso si chiede venga maggiorato,

una volta impiegato in attività più leggere, tenuto conto della limitazione di

deambulazione e di sollevamento pesi, l’assoluta mancanza di professionalità al

di fuori di quella di giardiniere e la circostanza che per il permanente

debilitato stato di salute, il ricorrente possa essere impiegato a tempo pieno

ma al massimo all’80%, e possa così ottenere lo stesso salario di quello

percepito precedentemente da giardiniere.

L’infortunato chiede di tener presente che: a partire dal

14.01.2017 per oltre 6 anni e 4 mesi è stato riconosciuto totalmente inabile al

lavoro e che sorprendentemente viene ritenuto da CO 1 totalmente abile allo

stesso.

(…).

Secondo la giurisprudenza, essendo presenti tutte le circostanze

personali e professionali (limitazioni addebitabili allo stato di salute,

riconosciuta menomazione dell’integrità nella misura del 45%, nazionalità

straniera, difficoltà di esprimersi in lingua italiana, limitata attitudine

lavorativa dovuta a decenni di lavoro pesante, permesso di soggiorno conseguito

e grado di occupazione ridotto) che permettono la riduzione sino ad un massimo

del 25%, applicato sui salari stabiliti che nel caso in essere è di Chf

67'262.61 e che lo riducono a Chf 50'477. In contrapposizione a quanto

calcolato da CO 1 che sul salario di Chf 67'262.61 giusta valutazione del suo

medico di controllo ha applicato una riduzione del solo 5% riducendo il salario

a Chf 63'900.

Questo minor salario è del 24.2% inferiore a quello che

l’infortunato avrebbe percepito come cameriere sin dal momento del primo

infortunio Chf 66'544 ed essendo questo minor salario superiore al richiesto

10% fa nascere il diritto del ricorrente ad una rendita CO 1 calcolata sulla

base del minor salario conseguibile (-24.2%).

Per quanto attiene la ridotta capacità lavorativa esplicabile in

attività più leggere, oltre alle prodotte valutazioni del precedente curante

dr. med. __________, e del chirurgo che lo ha operato dr. med. __________,

Ospedale __________, il ricorrente si riserva di produrre la perizia valutativa

da lui richiesta al prof. Dr. med. __________ che la rilascerà nel prossimo

mese di settembre.” (doc. I)

1.9. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.10. In data 25 settembre 2023,

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha chiesto - a

modifica del petito ricorsuale - che all’CO 1 venga ordinato di ripristinare il

versamento dell’indennità giornaliera, ritenuta l’indicazione a sottoporsi a un

nuovo intervento chirurgico al ginocchio destro (sostituzione della protesi)

(doc. V + allegati).

L’assicuratore convenuto si è

espresso al riguardo il 10 ottobre 2023 (doc. XIV + allegato).

1.11. Il 24 ottobre 2023 al Tribunale è

pervenuto un nuovo rapporto, datato 23 ottobre 2023, del dott. __________,

medico curante specialista del ricorrente (allegato al doc. XVI).

Le relative osservazioni dell’CO

1 sono datate 2 novembre 2023 (doc. XVIII + allegato).

Il 13 novembre 2023 l’assicurato

ha ancora formulato alcune sue considerazioni in merito al tema litigioso (doc.

XX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102

del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso concreto, è innanzitutto

litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine al

diritto alle prestazioni di corta durata dal 1° giugno 2023, oppure no.

In caso di risposta affermativa,

questo Tribunale sarà chiamato a stabilire il grado d’invalidità e quello della

menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente.

2.3. Fine del diritto alle

prestazioni di corta durata dal 1.6.2023?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato

ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43

consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento

della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un

miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento

delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado

soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato

altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1

LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del

ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti; STF 8C_359/2023 del 12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23

giugno 2021 consid. 3.2; 8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2).

In una sentenza 8C_614/2019 del

29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui

alla DTF 134 V 109, nel senso che quest’ultima non implica una valutazione

fondata esclusivamente in funzione della capacità lavorativa, segnatamente

laddove la persona assicurata ha ripreso a svolgere la sua abituale attività

professionale.

In quest’ultimo caso, occorre

esaminare se un trattamento medico è indicato e se ci si possa ancora attendere

un notevole miglioramento delle condizioni di salute. Allorquando la capacità

lavorativa è sempre rimasta completa (caso definito “bagatella”) ma un

trattamento medico è comunque necessario, il sensibile miglioramento dello

stato di salute richiesto per il diritto alla cura medica ai sensi dell’art. 10

LAINF non può essere determinato in funzione dell’atteso aumento della capacità

lavorativa. In questo senso, un’abilità lavorativa non limitata non comporta di

per sé la perdita del diritto alle prestazioni sanitarie.

A titolo d’esempio, è utile

segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio 2014, riguardante un avvocato

che a causa delle conseguenze di un infortunio soffriva di un deficit di forza

e d’impedimenti nella mobilità del piede e della gamba destra, senza effetti

sulla sua capacità lavorativa ma con limitazioni nella vita quotidiana. Siccome

dalla continuazione della cura medica ci si poteva ancora attendere un

sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico, il TF ha ammesso

un ulteriore diritto alle prestazioni sanitarie (su quest’aspetto, si veda pure

KOSS – Hürzeler/Kieser, Berna 2018, art. 19 LAINF n. 8).

Per contro, se la persona

assicurata presenta un’abilità lavorativa limitata nella sua abituale

professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive

confacenti, il caso deve di regola essere considerato stabilizzato, anche qualora

la continuazione della cura medica sia suscettibile di prevenire un eventuale

peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, HAVE/REAS

2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

2.3.2. In concreto, dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha posto termine alle

prestazioni di corta durata ritenendo - conformemente a quanto indicato dal

medico ____________ a margine della visita del 24 aprile 2023 (cfr. doc. 423,

p. 4) - che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più da

attendere notevoli miglioramenti dello stato di salute infortunistico.

Questa Corte rileva che al

momento in cui è stata emanata la decisione impugnata l’aspetto relativo alla

stabilizzazione delle condizioni di salute non era contestato, considerato che

il medico curante specialista dell’assicurato (cfr. doc. 410: “Chiedo quindi

a Lei, come medico curante, di organizzare una visita presso l’AI, in quanto

per noi l’esito dell’impianto protesico è stabilizzato e non abbiamo in

programma altri provvedimenti.”) e lo stesso patrocinatore di quest’ultimo (cfr.

doc. 413: “chiama l’avvocato per chiedere se il caso è stato definito. È da

molto tempo che il caso è in corso e, visto che il dr. __________ ritiene lo

stato di salute stabilizzato, ritiene che sia il momento di fare le nostre

valutazioni e quantificare l’IMI così come già richiesto da lui a giugno 2022.”),

si erano espressi proprio in questo senso. Del resto, con la propria impugnativa,

RI 1 ha chiesto l’assegnazione di una rendita d’invalidità e di un’IMI di un

grado superiore a quello riconosciutogli dall’assicuratore resistente (cfr.

doc. I, p. 1: “Ritenuto che ad oggi non sussistono cure atte a migliorare

sensibilmente il suo stato di salute, la situazione viene ritenuta stabilizzata

…”).

In corso di causa l’insorgente ha

modificato il proprio petito, postulando il ripristino delle prestazioni di

corta durata (in particolare quello delle indennità giornaliere), ritenuto che,

secondo lo specialista nel frattempo consultato, egli necessiterebbe di un

nuovo intervento chirurgico al ginocchio destro (sostituzione della protesi)

(cfr. doc. V: “La mal posizionata protesi imposta del 06.04.2023 ha

accentuato la zoppia del ginocchio destro e pertanto va necessariamente rimossa

al più presto e sostituita da una nuova da effettuarsi a __________ in data da

stabilire. Occorrerà quindi attendere l’avvenuto intervento chirurgico per

l’istallazione della nuova protesi e il relativo periodo di degenza per determinare

se a seguito di quest’ultimo intervento lo stato di salute del ricorrente potrà

considerarsi stabilizzato, con quale grado di permanente invalidità, con quale

menomazione all’integrità e con quale grado di ridotta attività lavorativa e in

quali diverse attività potrà essere esplicata.”).

Con rapporto del 17 settembre

2023, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,

ha in effetti diagnosticato segnatamente una malposizione della protesi impiantata

nel ginocchio destro con conflitto femoro-patellare che impedisce una flessione

superiore a 85° ed eccesso di rotazione tibiale con un angolo della gamba

misurato a 32°. Egli ha quindi ritenuto indicata la sostituzione della protesi

allo scopo di poter prevedere la ripresa di un’attività professionale adeguata,

posto che, al momento della consultazione, l’assicurato era totalmente inabile

nella sua abituale attività di operaio comunale (doc. V 1).

Invitato dall’assicuratore a

prendere posizione sul referto del medico curante, il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia, ha osservato che “la radiografia dimostra un vizio di

posizione che è in teoria emendabile chirurgicamente, per cui l’intervento è

indicato ma non offre garanzie certe. Se va bene può apportare miglioramenti

importanti.” (doc. XIV 1).

Nel corso del mese di ottobre

2023, il ricorrente ha versato agli atti un ulteriore rapporto del dott. __________,

mediante il quale ha risposto ad alcuni quesiti inerenti il prospettato

intervento chirurgico. Questo il suo contenuto:

" (…).

1. Seul un changement de prothèse totale du genou

droit permet une correction de la malposition de l’actuel implant posé le 6

avril 2022 et une amélioration fonctionnelle. La probabilité d’une amélioration

de la marche du patient est élevée.

2. Une reprise d’une activité professionnelle est

envisageable après changement prothétique mais ne peut pas être garantie. En

effet, la reprise d’activité sera probablement à adapter avec certaines

limitations fonctionnelles. En particulier si il s’agit d’une activité comme

employé communal en extérieur.

3. Un positionnement prothétique correct permet

une amélioration de la biomécanique, en particulier sur l’appareil extenseur

qui est actuellement trop sollicité. Flexion maximale 85 degrés, torsion

tibiale externe de 32 degrés, latéralisation de la rotule. Les douleurs

actuelles avec épanchements réguliers devraient amoindries par la pose

optimalisée d’une nouvelle prothèse.

Remarques:

La modification sur les tissus mous depuis le 6

avril 2022 sont probablement une limite quand à une récupération totale de la

fonction après pose d’un nouvel implant de ce genou opéré à plusieurs reprises

déjà. (…).” (doc. XVI 1)

Il medico __________ dell’CO 1 si

è così espresso al riguardo:

" Si

ribadisce quanto già precedentemente detto circa la possibilità che

l’intervento proposto possa giovare nel migliorare la capacità lavorativa

dell’assicurato. Per quanto concerne invece lo stato di salute in teoria è possibile

un miglioramento ma non è possibile garantire in quale misura, visto il tempo

trascorso, i numerosi interventi subiti compreso l’ultimo. La probabilità di un

miglioramento su un terreno già minato, come avevo già esplicitato in passato,

è diversa da una semplice possibilità.” (doc. XVIII 1)

Con scritto del 2 novembre 2023,

l’amministrazione ha sostenuto che non sarebbero adempiuti i presupposti per

ripristinare il diritto alle prestazioni di corta durata, in quanto “… nessuno

pretende, nemmeno il dott. __________, che, secondo il criterio della

probabilità preponderante, l’intervento prospettato è in grado di portare ad un

sensibile e duraturo miglioramento della capacità lavorativa dell’assicurato.

L’CO 1 non ignora che anche gli assicurati che hanno ripreso il lavoro hanno

diritto alla prosecuzione della cura medica se la stessa può ancora comportare

un sensibile miglioramento. L’assicurato, essendo professionalmente inattivo,

non rientra in questo novero. In ogni caso, nuovamente interpellato, il medico

assicurativo ha confermato che un miglioramento dello stato di salute

dell’assicurato, visti gli antecedenti e il tempo trascorso, è solo possibile.

Giova ricordare che l’assicurato al ginocchio destro è già stato sottoposto a

cinque interventi con in particolare posa di una protesi parziale mediale poi

sostituita con una protesi totale.

Nessuno degli interventi ha

portato ad un miglioramento della sintomatologia algica. Anzi, con il passare

del tempo, i dolori sono diventati più importanti.” (doc. XVIII).

2.3.3. Questo Tribunale constata che, così

come verrà meglio dimostrato in seguito (cfr. infra, consid. 2.4.5.),

l’assicurato deve essere ritenuto in grado di esercitare, a tempo pieno e con

un rendimento completo, delle attività confacenti al danno alla salute

infortunistico, alternative a quella di operaio comunale, professione

quest’ultima che non potrà più essere svolta senza limitazioni, probabilmente

nemmeno dopo l’intervento di sostituzione della protesi totale del ginocchio

destro prospettato dal dott. __________ (cfr., in questo

senso, il doc. XVI 1: “…, la reprise d’activité sera probablement à adapter

avec certaines limitations fonctionnelles. En particulier si il s’agit d’une

activité comme employé communal en extérieur.”).

Stante

ciò, in applicazione della giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra,

consid. 2.3.1. in fine), l’assicuratore resistente era legittimato a

considerare stabilizzate le condizioni di salute dell’insorgente e, dunque, a

dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata in virtù

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Del resto, il TCA non può

esimersi dal rilevare come lo stesso specialista privatamente consultato

dall’assicurato, analogamente al medico __________ (cfr., in particolare, il

doc. XVIII 1: “Per quanto concerne invece lo stato di salute in teoria è

possibile un miglioramento ma non è possibile garantire in quale misura, visto

il tempo trascorso, i numerosi interventi subiti compreso l’ultimo.”),

abbia finalmente espresso delle riserve circa la possibilità che l’intervento

da lui proposto conduca a un recupero della funzione del ginocchio destro, e

ciò tenuto conto dello stato dei tessuti molli, logorati da ben cinque (precedenti)

operazioni chirurgiche (cfr. doc. XVI 1: “La modification

sur les tissus mous depuis le 6 avril 2022 sont probablement une limite quand à

une récupération totale de la fonction après pose d’un nouvel implant de ce

genou opéré à plusieurs reprises déjà.”).

Posto che

lo stato di salute infortunistico si è stabilizzato a far tempo dal 1° giugno

2023, questa Corte è legittimata a valutare qui di seguito il diritto a una

rendita d’invalidità e l’entità della menomazione dell’integrità di cui è

portatore il ricorrente.

2.4. Diritto a una rendita d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa

ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità

continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della

LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano

l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o

conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa

di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella

determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto

(RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso di specie, dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha definito l’esigibilità

lavorativa alla base della determinazione del grado dell’invalidità, facendo

capo essenzialmente al parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 136, p.

6.

s.).

Dalle tavole processuali emerge

in effetti che in data 24 aprile 2023 ha avuto luogo una visita di controllo a

cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

Il medico __________ ha refertato

un quadro clinico peggiore rispetto a quello da lui osservato a margine della

visita fiduciaria del maggio 2021 con, a livello del ginocchio destro, un’ipotrofia

muscolare, una limitata articolarità e una zoppia alla deambulazione.

Questa la sua valutazione

dell’esigibilità lavorativa:

" (…) L’assicurato

non ha nessuna limitazione per portare pesi molto leggeri o leggeri fino a 5

kg, talvolta può portare pesi leggeri 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di

rado può portare fino all’altezza dei fianchi pesi medi, mai può portare pesi

pesanti o molto pesanti. Nessuna limitazione nel sollevare oltre l’altezza del

petto fino a 5 kg o anche pesi maggiori di 5 kg. Nessuna limitazione per lavoro

leggero/di precisione o lavoro medi, mai può effettuare lavoro pesante o molto

pesante.

La rotazione del tronco è consentita senza nessuna limitazione,

mai può effettuare lavori che comportino la posizione inginocchiata o flessione

delle ginocchia.

Di rado può mantenere posizione prolungata in piedi, la posizione

di libera scelta invece è consentita. Può camminare spesso fino a 50 m, di rado

può camminare oltre 50 m, mai può camminare su lunghi tratti o su terreno

accidentato. Di rado può salire le scale, mai può salire su scale a pioli.” (doc.

423, p. 4)

Con la propria impugnativa,

l’assicurato fa valere che sarebbe in realtà in grado di svolgere un’attività

lavorativa adeguata soltanto nella misura dell’80%, e ciò fondandosi su quanto

è stato attestato dai sanitari curanti (cfr. doc. I).

Con referto del 13 giugno 2023,

il dott. __________, medico generico, ha rilevato che l’insorgente presenta,

oltre alla nota problematica interessante il ginocchio destro, una “sindrome

ansioso-depressiva marcata”, una “obesità conclasse II”, una “sindrome

vertebro midollare su ernia discale con artrosi dominante con difficile

rotazione”, nonché un “HTA [ipertensione arteriosa, n.d.r.] difficile

da equilibrare”. A suo avviso, “… considerato che le conseguenze

dell’infortunio si sono ormai stabilizzate, a partire al 01.06.2023, il

paziente è in grado di riprendere il lavoro in attività professionale più

leggera ma non a tempo pieno in quanto a causa dei postumi infortunistici detta

attività va ridotta almeno del 20%.” (doc. 464).

Con rapporto del 14 giugno 2023,

la fisioterapista __________ ha dichiarato che il quadro clinico del ricorrente

“non gli permette di svolgere attività lavorative pesanti, così come

mantenere la medesima posizione per un tempo prolungato, ne consegue che la sua

attività lavorativa non può essere pretesa a tempo pieno.” (doc. 465).

In data 15 giugno 2023, il dott. __________,

Capoclinica presso il Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________,

ha certificato un’incapacità lavorativa dell’80% per il periodo 16 giugno – 26 settembre

2023, con l’avvertenza di evitare sovraccarichi funzionali e sollevamenti di

pesi importanti (doc. 466).

Infine, con rapporto del 17

settembre 2023, il dott. __________ ha affermato che l’assicurato va ritenuto

totalmente inabile nella sua abituale professione di operaio comunale (cfr.

doc. V 2).

2.4.4

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF (8C_156/2023 del

26.

gennaio 2024 consid. 4.1; 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.;

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.4.5

Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale

ritiene che la valutazione del medico ____________, specialista proprio nella

materia che qui interessa con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina

infortunistica e assicurativa, in base alla quale l’assicurato sarebbe in grado

di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

alternativa adeguata, possa costituire da valido fondamento al giudizio che è

chiamato a rendere.

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che si riscontrano

usualmente in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario

dell’amministrazione risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito.

In una sentenza 35.2015.119 del 9

agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno

alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al quale

era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di

cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura

complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con

un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro

leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e

non implicante (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi

tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una pronunzia 35.2016.3 del 27

settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima conclusione trattandosi di un

assicurato al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra

sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione

dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso

con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente

dislocata del calcagno sinistro.

Idem in una sentenza 35.2016.41

del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere che, mentre stava percorrendo

la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore, è stato investito da

un’autovettura e ha riportato la frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria

del piatto tibiale sinistro e la frattura peroneale prossimale composta

sinistra con conseguente un problema di limitazione funzionale stabile attorno

al 90°.

Va inoltre segnalato che, in una

sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, concernente

un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione

tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici

interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello

dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione

dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il

Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività

confacente ai disturbi interessanti il piede.

Lo stesso dicasi infine per la

sentenza 8C_252/2022 dell’11 gennaio 2023, mediante la quale il TF ha

confermato la pronunzia 35.2021.85 del 14 marzo 2022 di questo Tribunale,

riguardante un muratore rimasto vittima di una contusione al ginocchio destro che aveva necessitato di ben quattro

operazioni chirurgiche (meniscectomia mediale parziale, artroplastica

dell'articolazione femoro-rotulea, impianto di protesi totale del ginocchio e

intervento di riallineamento rotuleo con plastica), giudicato in grado di

esercitare a tempo pieno un'attività lavorativa adatta alle limitazioni

funzionali, cioè delle "attività lavorative leggere, prettamente,

rispettivamente prevalentemente sedentarie, con possibilità di libera scelta e

di cambiamento della posizione dell'arto inferiore destro al di sotto del piano

di lavoro, senza gestione di una pedaliera, quando rispettivamente se svolte in

piedi con possibilità di scarico dell'arto inferiore destro, che non comportano

degli spostamenti frequenti o prolungati su superfici anche regolari, che non

richiedono delle sollecitazioni di carico del ginocchio destro, in particolare

in flessione".

Il TCA non ignora i referti agli

atti dei sanitari curanti (cfr. supra, consid. 2.4.3.), i quali non

appaiono però atti a generare dei dubbi - nemmeno lievi - circa l’attendibilità

dell'apprezzamento espresso dal dott. __________.

Trattandosi innanzitutto del

rapporto del dott. __________, egli non ha fornito alcuna motivazione medica a

sostegno del fatto che l’assicurato presenterebbe una ridotta capacità anche in

attività lavorative adeguate e, soprattutto, sembrerebbe aver preso in

considerazione patologie che nessuno ha mai preteso che siano di pertinenza

dell’assicuratore LAINF resistente, e meglio l’ipertensione arteriosa, i

disturbi interessanti il rachide lombare, l’obesità e la problematica psichica.

A proposito di quest’ultima, occorre inoltre sottolineare come agli atti non

figuri alcuna certificazione specialistica che ne attesti l’effettiva presenza

e il suo eventuale carattere invalidante.

D’altro canto, per quanto

concerne i referti della fisioterapista __________ e del dott. __________, va

evidenziato che non è in concreto contestata la circostanza che il danno alla

salute infortunistico impedisce, in tutto o in parte, all’insorgente di

svolgere la sua abituale professione di operaio comunale. L’istituto

assicuratore convenuto ha del resto determinato il grado d’invalidità riferendosi

al mercato generale del lavoro (cfr. doc. 457).

Infine, il dott. __________ ha sì

attestato un’inabilità lavorativa dell’80% senza però specificare se ciò è

riferito alla precedente professione dell’assicurato (come è probabile) oppure

ad attività sostitutive maggiormente adeguate.

In conclusione, stante tutto quanto precede, richiamato

l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che

l’insorgente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal

medico _____________) presenta una capacità lavorativa completa.

2.4.6

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2023 (data di

stabilizzazione dello stato di salute: 1° giugno 2023 – cfr. supra,

consid. 2.3.3.).

2.4.7

Per quanto attiene al reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla

salute infortunistico, nel 2023, l’assicurato avrebbe realizzato un guadagno

annuo lordo pari a fr. 66’544.

Questo dato, fondato su

informazioni fornite direttamente dalla __________ (cfr. doc. 456) e non

contestato dal ricorrente (cfr. doc. I), può senz’altro essere fatto proprio

dal TCA.

2.4.8

Per quanto riguarda il reddito da

invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione

dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte

federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio

del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto

di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.4.9

Giova infine segnalare che nella

sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per

l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte ha negato che fossero

adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in

materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati

salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura

dei salari [RSS]).

Nel comunicato stampa del 9 marzo

2022.

figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…) La

determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata

dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo

l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un

lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone

con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato

utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni

concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e

da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.

Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono

prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario

effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo

non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è

quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni

due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e

concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze

personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente

rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.

Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve

anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i

redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da

invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per

mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi

non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –

segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.

Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

Il TF ha ribadito la validità

della propria giurisprudenza - anche nell’ambito dell’assicurazione sociale

contro gli infortuni - ancora con la sentenza 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024

consid. 5.2.1.

2.4.10

Nella presente fattispecie,

l’istituto resistente ha quantificato in fr. 63’335 il reddito da invalido,

facendo capo alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico

totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2023, operando poi una

decurtazione del 5% a titolo di deduzione sociale (doc. 457, p. 1).

Con il proprio ricorso,

l’insorgente contesta il reddito ritenuto dall’amministrazione soltanto nella

misura in cui, a suo avviso, le circostanze personali e professionali del caso

di specie (limitazioni addebitabili al danno alla salute, nazionalità

straniera, difficoltà ad esprimersi nella lingua italiana, ridotta attitudine

lavorativa imputabile a decenni di lavoro pesante e grado di occupazione

ridotto), giustificherebbero la decurtazione sociale massima del 25% (cfr. doc.

I).

Trattandosi dell’entità della

riduzione sociale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato,

al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Questo Tribunale prende

innanzitutto atto che l’amministrazione ha ridotto del 5% il reddito statistico

da invalido in ragione dei limiti funzionali legati al danno alla salute

infortunistico (cfr. doc. 457, p. 1).

Al riguardo, il TCA segnala

tuttavia che, secondo la giurisprudenza federale, una

tale riduzione entra in linea di conto soltanto se, anche su un mercato del

lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla

persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente

ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019

consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento;

8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020

consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si

veda pure A. Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu

d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Ora,

nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha

giudicato affidabile emerge che, nonostante il danno residuo interessante le

ginocchia, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di

tempo o di rendimento, attività da leggere a (talvolta)

mediamente pesanti, da svolgere prevalentemente da seduto con la possibilità di

alternare a piacimento la posizione e che non implichino l’inginocchiarsi o il

flettere le ginocchia, il camminare oltre i 50 metri o su terreno sconnesso,

come pure il salire le scale o le scale a pioli.

Tenuto conto

dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente

beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non

è giustificata (cfr., in questo senso, la succitata STF 8C_215/2023 consid.

5.2.2.3., riguardante un assicurato che, a causa delle conseguenze di un

infortunio al ginocchio sinistro, era stato dichiarato in grado di svolgere

attività sostitutive con caratteristiche simili a quelle del caso sub judice).

In questo contesto, è utile

segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori

pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da

invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori

leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome

il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero

di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e

riferimenti).

Siccome l’insorgente è entrato in

Svizzera nel 1997 (cfr. doc. 39, p. 2) ed è al beneficio di un permesso di

domicilio (permesso C – cfr. doc. A 2), la sua nazionalità (tunisina) e la

categoria di permesso non giustificano una riduzione del reddito statistico da

invalido (cfr. STF 9C_14/2022 del 21 luglio 2022; 9C_855/2014 del 7 agosto

2015; 8C_925/2008 del 30 luglio 2009; 9C_72/2007 del 24 luglio 2007).

Nella STF 8C_482/2016 del 15

settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha

inoltre stabilito che in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della

RSS sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso,

si veda pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3; cfr. pure, tra le

tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.8. e la STCA 35.2023.89

dell’11 marzo 2024 consid. 2.9.3.).

Lo stesso dicasi per l’assenza di

formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di

esperienza

in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17

febbraio 2022 consid. 4.3.2; 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2;

8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2; 8C_46/2018 dell’11 gennaio

2019.

consid. 4.4).

Infine, posto che l’assicurato è

in grado di esercitare delle attività lavorative adeguate a tempo pieno e con

un rendimento completo, non può entrare in considerazione alcuna riduzione a

titolo di grado d’occupazione.

Il reddito statistico da invalido

ammonta quindi a fr. 63’335, così come stabilito dall’assicuratore

convenuto (le ulteriori modalità di determinazione del reddito da invalido non

sono state contestate).

Ora, confrontando i fr. 63'335 al

reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute,

e cioè fr. 66’544, risulta una perdita di guadagno del 4.82%, arrotondata al 5%,

insufficiente a fondare il diritto a una rendita LAINF (cfr. art. 18 cpv. 1

LAINF).

La decisione su opposizione,

mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità,

deve quindi essere confermata.

2.5

Entità

della menomazione dell’integrità.

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato,

le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF

113.

V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélèw/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4

L’CO 1 ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nella concreta evenienza, con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’IMI

del 45% (cfr. doc. 136 - fasc. 3).

Tale decisione risulta fondata

sulla valutazione espressa dal dott. __________ a margine della visita fiduciaria

del 24 aprile 2023.

Con apprezzamento del 24 aprile

2023, lo specialista in chirurgia appena citato si è infatti espresso in

proposito nei seguenti termini:

" (…).

1.

Reperti

L’assicurato è stato operato a più riprese al ginocchio destro con

meniscectomia e successivamente è stata applicata una emiprotesi per iniziale

formazione di artrosi locale e vi è stata una successiva mobilizzazione della

protesi che ha costretto alla sostituzione protesica totale con una riduzione

però per articolarità che va da 0 a 95° ma nessuna instabilità.

La situazione è quindi peggiorata rispetto al precedente

intervento di emiprotesi.

2.

Valutazione del danno all’integrità

Attualmente 40% di cui già attribuito al ginocchio destro 10% e 5

% attribuito al ginocchio sinistro nella valutazione del 10.05.2021.

3.

Motivazione

Secondo la tabella CO 1 5.2 un’artrosi femoro-tibiale moderata va

dal 5 al 15% mentre una sostituzione protesica successiva all’infortunio con

esito non buono è valutata attorno al 40%.

Attualmente essendo già stata attribuita al ginocchio destro una

valutazione del 10% si aggiunge una valutazione aggiuntiva maggiorata di più

del 30% fino a portare la percentuale per il ginocchio destro al 40%

Viene invece mantenuta al 5% la valutazione attribuita al

ginocchio sinistro.” (doc. 424)

Da notare che, con apprezzamento

del 4 maggio 2021, lo stesso medico fiduciario aveva in effetti valutato in un

5% la menomazione interessante il ginocchio sinistro, in presenza di

un’artrosi femoro-tibiale “veramente molto iniziale” (cfr. doc. 73 –

fasc. 3).

Con la propria impugnativa, il

ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione a proposito della

valutazione del dott. __________, ma si è limitato a pretendere un’IMI più

elevata rispetto a quella assegnatagli dall’amministrazione (cfr. doc. I).

Chiamata ora a pronunciarsi su

una questione di natura squisitamente medica, questa Corte non vede alcun

valido motivo per scostarsi dall’apprezzamento del medico __________ dell’CO 1,

tenuto anche conto che agli atti non figurano pareri specialistici divergenti.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in

cui l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI del 45%.

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti