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Decisione

35.2023.69

A.to mentre stava scendendo la scala esterna, che era bagnata, è scivolato ed è caduto all’indietro, sostenendosi al corrimano con il braccio sinistro, riportando uno stiramento alla spalla sinistra. Status quo sine raggiunto dopo quasi 8 mesi. Decisione confermata.

21 febbraio 2024Italiano49 min

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.69

PC/sc

Lugano

21 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 giugno 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1968,

attivo dal 1° luglio 2010 quale piastrellista indipendente - e, perciò,

assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso l'CO 1 - in data 18

agosto 2022, mentre si trovava a __________ (Cantone __________) a casa della

suocera e stava scendendo la scala esterna, che era bagnata, è scivolato ed è

caduto all’indietro, sostenendosi al corrimano con il braccio sinistro,

riportando uno stiramento alla spalla sinistra (doc. 1 incarto LAINF).

A causa della persistenza di una sintomatologia dolorosa e funzionale a livello

della spalla sinistra, RI 1 si è sottoposto il 24 agosto 2022 ad una RM della

spalla sinistra che ha messo in evidenza quanto segue: “Immagini compatibili

con impingement subacromiale con sofferenza infiammatoria del tendine del

muscolo sovraspinato e borsite subacromiale associata (contesto sovrapposto ad

un carattere post-contusivo?).” (doc. 18 incarto LAINF).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Inabile al lavoro al 100% dal 19 agosto al 13 novembre 2022, al 50% dal 14 al

27 novembre 2022 e nuovamente al 100% dal 28 novembre 2022 al 28 febbraio 2023

rispettivamente al 50% dal 1° marzo 2023, per lo meno, sino al 29 settembre

2023 (doc. 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 29, 34, 35, 36, 43, 48, 58, 70 e

71 incarto LAINF; doc. 53 incarto LAINF e doc. E), RI 1 si è pure sottoposto ad

una terapia infiltrativa e a svariate sedute di fisioterapia.

1.2. Dopo avere acquisito agli atti la

valutazione medica del 20 febbraio 2023 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia nonché medico __________ (doc. 33 incarto LAINF), con scritto

del 28 marzo 2023, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato quanto segue:

" (…) La CO

1 le ha finora corrisposto le prestazioni assicurative legali per i postumi

dell'infortunio del 18 agosto 2022.

Abbiamo riesaminato il nostro obbligo di versare le prestazioni in

base al decorso della guarigione.

(…).

In base alla valutazione del servizio medico, i disturbi oggi presenti spalla

sinistra non sono più causati dall'infortunio.

Dobbiamo pertanto chiudere il caso e mettere un termine al

versamento delle prestazioni.

Sospenderemo dal 1° aprile 2023 le prestazioni assicurative finora

accordate (indennità giornaliera e spese di cura).

Ulteriori cure e inabilità al lavoro sono da annunciare

all'assicuratore malattia competente. (…)” (doc. 40)

1.3. Dopo avere ricevuto tre certificati

medici (due del 6 e uno del 19 aprile 2023) del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina intensiva e medicina interna nonché medico di

famiglia dell’assicurato (doc. 42, 43 e 46) e avere acquisito agli atti anche

l’apprezzamento medico del 16 maggio 2023 del precitato medico __________ (doc.

49 incarto LAINF), con decisione di medesima data, l’CO 1 ha ribadito la

chiusura del caso al 1° aprile 2023 (doc. 54 incarto LAINF).

A seguito dell’opposizione interposta il 19 giugno 2023 dall’avv. RA 1 per

conto dell’assicurato (doc. 63 incarto LAINF), in data 27 giugno 2023 (doc. 69

incarto LAINF), l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione.

1.4. Con tempestivo ricorso del 29

agosto 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,

il riconoscimento delle indennità giornaliere a fare tempo dal 1° aprile 2023

rispettivamente, in via subordinata, il rinvio dell’incarto all’CO 1 “per

una nuova valutazione dell'eziologia dei disturbi denunciati dal signor RI 1

alla spalla sinistra, a far tempo dal 1. aprile 2023, in particolare le

condizioni post-traumatiche oggettivabili all'evento infortunistico, affinché

venga valutato il diritto all'erogazione delle indennità giornaliere.”

L’avv. RA 1 contesta l’operato dell’amministrazione, in partico-lare per avere

fondato la propria decisione unicamente sulla valutazione del medico fiduciario

che riterrebbe data la sussistenza di accertamenti fattuali non corretti, che

avrebbero determinata un’erronea conclusione giuridica (cfr.doc. I, pag. 6).

Le conclusioni del medico __________ sarebbero, infatti, poco chiare e

contraddittorie, in quanto “egli identifica inizialmente la natura del

trauma in distrattivo, per poi incentrare il proprio rapporto, traendo le

relative conclusioni, sulla valutazione di un infortunio di natura contusivi.

All'evidenza, tali contraddizioni confutano l'attendibilità del rapporto

stilato dal dr. med. __________” (cfr.doc. I, pag. 9). Inoltre,

contrariamente a quanto ritenuto dal medico __________, il suo cliente

presenterebbe delle lesioni tendinee, visto che la RM del 24 agosto 2022

ha messo in evidenza una “sofferenza infiammatoria del tendine del muscolo

sovraspinato (…). Minima tendinopatia del tendine del muscolo sovraspinato

senza rotture a tutto spessore” (cfr. doc. I, pag. 8).

Inoltre, sottolinea il patrocinatore del ricorrente, la valutazione del medico __________

è stata “allestita ben 9 mesi dopo l'evento infortunistico, sulla scorta di

un'unica risonanza magnetica altrettanto datata, e senza previa visita medica

dell'assicurato, quindi eseguita sulla sola verifica della documentazione a

disposizione. Si rileva altresì che il rapporto del dr. med. __________

fornisce per forza di cose un'analisi asettica, della situazione, fondata su alcuni

elementi statistici, senza tenere conto della situazione attuale della persona

interessata. Palese è l'arbitrarietà nell'accertamento dei fatti. Si rimarca

che affinché un rapporto medico abbia un valore probante, quest'ultimo deve

essere fondato su esami approfonditi (consultando di persona il paziente).”

(cfr. doc. I, pag. 10).

Secondo il rappresentante dell’insorgente l’CO 1 avrebbe invece dovuto fondare

la propria decisione sulla base dei certificati medici agli atti del dr. med. __________

che “ha monitorato il decorso della condizione fisica del ricorrente e

possiede una visione completa del quadro clinico del signor RI 1, che ha sempre

esposto correttamente” (cfr. doc. I, pag. 7).

Inoltre il patrocinatore del ricorrente sottolinea che il dr. med. __________ “la

sussistenza del nesso causale risulta invece dalle conclusioni del dr. med. __________,

egli ha chiarito la natura del trauma e la sua portata nel caso specifico (doc.

O). In particolare, si rileva che il dr. med. __________ ha prospettato una

ripresa della funzionalità della spalla sinistra da parte del ricorrente, e una

conseguente totale ripresa della capacità lavorativa (doc. H e O). Alfine di

migliorare la condizione della spalla sinistra, il ricorrente sta seguendo una

terapia infiltrativa, inoltre si è sottoposto a diverse sedute di fisioterapia

antinfiammatorie e di rinforzo muscolare.

Il fatto che sia prospettata una ripresa della funzionalità della spalla

sinistra ha come conseguenza che ad oggi, diversamente da quanto sostenuto

dalla CO 1, non si può ritenere che il signor RI 1 abbia raggiunto lo

"status quo ante" o lo "status quo sine" l'evento

infortunistico. A tal proposito, si rileva che agli atti non vi sono elementi

che attestino il contrario, ovvero che escludano un miglioramento della condizione

della spalla sinistra del ricorrente e dunque un ritorno allo "status quo

ante/sine" (cfr. doc. I, pag. 11 e 12).

A suffragio delle proprie

argomentazioni l’avv. RA 1 produce - oltre a svariata documentazione (anche

medica) già agli atti (cfr., in particolare, doc. D-N e P) - il certificato

medico del 4 luglio 2023 del dr. med. __________ (doc. O).

1.5. Con risposta del 20 settembre 2023

(doc. III), l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

Nella medesima occasione ha versato agli atti pure l’apprezzamento medico del

12 settembre 2023 del dr. med. __________ (doc. III-3).

1.6. Il 23 ottobre 2023 l’avv. RA 1 si

è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII). A suffragio delle

proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto di medesima data del dr. med. __________

(doc. VII-1).

1.7. L’8 novembre 2023 l’avv. RA 2 si è

riconfermata nelle proprie conclusioni, con argomentazioni di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XI).

1.8. In medesima data il doc. XI è stato

trasmesso, per conoscenza, all’avv. RA 1 (doc. XII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere il

proprio obbligo a prestazioni a partire dal 1° aprile 2023 in relazione

all’infortunio del 18 agosto 2022.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente

prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che

l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sospeso

il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 1° aprile 2023, in quanto da

quella data i disturbi lamentati dall'assicurato alla spalla sinistra non

costituivano più una conseguenza dell’infortunio del 18 agosto 2022, ma erano

da attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale decisione è

stata presa in base alla valutazione espressa in merito dal medico __________

da essa interpellato (cfr. doc. 69 incarto LAINF p. 4).

Dal canto suo, il patrocinatore

dell’insorgente lamenta una prematura chiusura della pratica da parte dell’CO 1,

in quanto i dolori e disturbi di cui il suo cliente soffre alla spalla sinistra

sarebbero da ricondurre all’infortunio del 18 agosto 2022.

2.8. Dalle tavole processuali emerge che

l’assicurato, a seguito dell’infortunio del 18 agosto 2022, si è sottoposto il

24 agosto 2022 ad una RM della spalla sinistra che ha messo in evidenza quanto

segue: “Immagini compatibili con impingement subacromiale con sofferenza

infiammatoria del tendine del muscolo sovraspinato e borsite subacromiale

associata (contesto sovrapposto ad un carattere post-contusivo?).” (doc. 18

incarto LAINF).

Il 22 dicembre 2022 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina intensiva

e medicina interna nonché medico di famiglia dell’assicurato, ha posto la

diagnosi di “Tendinite acuta del muscolo sovraspinato e borsite subacromiale

spalla sinistra, con impingement syndrome nel contesto dell’edema infiamma-torio.

Quadro compatibile con contesto post-contusivo” (doc. 21, p.ti 4 e 5

incarto LAINF).

Interpellato

dall’amministrazione, il 20 febbraio 2023 il dr. med.

__________, specialista FMH in chirurgia, alla domanda “Diagnosi?” ha

risposto “Contusione spalla sn in portatore di lesione degenerative”

rispettivamente alle domande “Prima dell'infortunio l'assicurato presentava,

secondo il criterio della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste

o asintomatiche alla parte del corpo interessata dall'attuale infortunio? Se sì,

in che misura?” ha risposto “Si artrosi subacromiale, degenerazione

sovraspinato, borsite sub acromiale tendinite del bicipite” rispettivamente

alle domande “L'infortunio ha causato con probabilità preponderante

ulteriori lesioni strutturali oggettivabili? In caso negativo si prega di

motivare. In caso negativo, da quale data la sintomatologia non è più

influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell'infortunio?”

ha risposto “No, non si vedono ne ematomi ne edema post contusivo. A 4 mesi

dal trauma” (doc. 33 incarto LAINF).

Il 6 aprile 2023 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) Allo

stato attuale il paziente è in esiti di traumatismo lavorativo, alla spalla

sinistra che ha condizionato un impingement subacromiale con sofferenza

infiammatoria del tendine del muscolo sovraspinato ed una borsite subacromiale,

come confermato dalla RMN dell'agosto 2022 (allegata) e trattata con terapia

antalgica sistemica ed invasiva locale, associata ad una fisioterapia

anti-infiammatoria e di recupero della funzionalità articolare. A seguito di

tale terapia, il paziente ha ripreso la propria attività lavorativa al 50% dal

1 marzo u.s.

La ripresa della funzionalità piena della spalla, però, appare più

lenta del previsto, sicuramente gravata dalla tipologia di lavoro - il paziente

lavora autonomamente come piastrellista - che richiede particolari sforzature

della spalla nella movimentazione di carichi pesanti.

Si chiede pertanto che la sospensione delle prestazioni assicurative da Voi

previsto, venga spostato di un mese, fino al 30 aprile p.v., stimando che a

partire dal maggio 2023 il paziente possa riprendere al 100% la propria

attività lavorativa. (…)” (doc. 42 incarto LAINF e doc. H)

Il 19 aprile 2023 il dr.

med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) Purtroppo,

il paziente in questione non è stato mai valutato direttamente da un collega di

Vostra fiducia, mentre valutazioni cliniche ripetute sono stata eseguite più

volte direttamente qua in studio e condivise con i colleghi dell'Ortopedia (Dr.

med. __________) e della Terapia del dolore (Dr. med. __________) per

infiltrazioni all'ozono per impostare un'adeguata terapia antalgica e

fisioterapica.

Con questo documento, pertanto, si contesta formalmente la vostra

presa di posizione in quanto non c'è stata alcuna valutazione diretta del

paziente, della sintomatologia residua attuale e delle attuali condizioni

cliniche da parte Vostra. La oggettiva sintomatologia di limitazione fisica del

paziente, appare evidente; in caso di dubbio diagnostico, potrebbe essere

ottimale eseguire una nuova RMN di spalla per accertare quali siano le

condizioni oggettive leali del paziente prima di potersi esprimere sulla

risoluzione dell'evento infortunistico. Si richiede pertanto - come già indicato

nel mio scritto precedente del 6 aprile u.s. - di garantire la copertura

assicurativa al 50% fino alla. fine del mese di aprile. Il paziente si dice

assolutamente disponibile ad essere clinicamente valutato da. un Vostro medico

di fiducia ed eseguire gli opportuni approfondimenti diagnostici. (…)” (doc. 46

incarto LAINF e doc. L)

Interpellato a tal proposito

dall’amministrazione, il 16 maggio 2023 il dr. med. __________, dopo avere

posto la diagnosi di “Trauma spalla sn in artrosi AC pregressa”, ha osservato

quanto segue:

" (…) Dalla

documentazione agli atti, si evidenzia che vi è stato un traumatismo di tipo

distrattivo della spalla forse anche contusivo, ma non è ben specificato in

quanto sul certificato LAINF iniziale si legge che vi è stata una caduta da

scivolamento sulle scale con una resistenza imposta al braccio sinistro,

successivamente non viene spiegato nei dettagli il movente lesivo.

Tenendo fede però a quanto dichiarato, appare evidente che un

trauma distrattivo di una certa consistenza da luogo comunque ad alcuni tipi di

manifestazioni immediate e soprattutto evidente dal punto di vista degli esami

strumentali.

Si fa notare che la RM è stata fatta il 24.08.2022 e

l'infortunio il 18.08.2022, quindi è logico pensare che la situazione fotografata

direttamente in quel momento sia attendibile circa l'immediatezza del trauma.

Ora, l'esame strumentale che anche in sede medico-legale la dice

lunga sul tipo di lesione e sulla sua valutazione, in questo caso dimostra uno

stato di degenerazione della spalla ampiamente preesistente, infatti, è

presente un notevole impingement subacromiale e una borsite sottoacromiale ma

non ci sono segni di lesioni tendinee, cosa che indubbiamente costituisce un

elemento importante di tipo discriminativo per quanto riguarda la gravità del

traumatismo subito.

In altre parole, non vi sono segni o sintomi riconducibili a

quella RM in quanto esiste una sofferenza infiammatoria del tendine del

muscolo sovraspinato e segni effettivi di contusioni non vi sono in quanto non

ci sono edemi delle parti molli di carattere significativo, né esistono ematomi

né raccolte, ma soltanto minimo versamento articolare perfettamente compatibile

con una riacutizzazione di patologia pregressa. Nessuno nega l'accadimento

del fatto naturalmente, ma sembra assolutamente spropositato il periodo di

malattia per una semplice contusione, anche se su una artrosi subacromiale. Se

così fosse, il 75% degli eventi ortopedici che si verificano a seguito di

cadute sarebbero meritevoli di mesi e mesi di malattia. Questo non è

assolutamente concepibile anche perché la situazione determinata a

all'assicurato è di riscontro assai comune ed un peggioramento della artrosi

preesistente si potrebbe verificare anche in costanza di assenza di eventi di

tipo infortunistico, in quanto la storia naturale dell'impingement in quel

punto comporta prima o poi la riacutizzazione anche sotto forma di piccoli

eventi locali della vita di tutti i giorni.

Pertanto, un periodo di malattia di ben 8 mesi dopo una

semplice contusione senza nessun tipo di elemento anatomo-patologico evidente,

non giustifica questo periodo.

Normalmente una contusione su una artrosi preesistente dura

mediamente 3-4 mesi.

Si rammenta che la RM è stata fatta appena è avvenuto il trauma;

quindi, neanche si può attestare il fatto che non si vedono lesioni perché

magari l'esame è stato fatto diverse settimane dopo l'accadimento del fatto. Lo

stato dell'articolazione era quello che era e ha comportato una maggiore

sensibilità al trauma contusivo.

Per quanto riguarda le terapie effettuate, benissimo la fisioterapia, benissimo

anche la terapia infiltrativa, ma se esiste un impingement subacromiale fino a

che questo non verrà risolto, la sintomatologia si riproporrà sempre, pertanto,

le terapie per quanto sicuramente adeguate non hanno comportato l'effetto

voluto. Esiste un punto di non ritorno dal punto di vista di consunzione

articolare che è proprio delle situazioni tipo quelle dell'assicurato.

Per quanto riguarda l'ozono (…) non sortiscono particolare

beneficio o sortiscono soltanto un beneficio parziale proprio perché vi è una

sintomatologia da attrito che persisterà sempre fino a quando l'attrito non

viene risolto.

Pertanto, trovo indicato per questo paziente un approccio artroscopico con una

acromionplastica e tra l'altro visione diretta della articolazione e

dell'apparato della cuffia dei rotatori che certamente però non può essere

posto in carico alla CO 1 in quanto si tratta di una patologia nettamente

preesistente.

Per quanto riguarda il riscontro clinico, nessuno mette in dubbio la

limitazione funzionale ma da qui a collegare la limitazione funzionale da un

punto di vista di causalità medico-legale all'evento accaduto senza lesioni

oggettive verificabili, mi sembra poco appropriato.

Una ulteriore visita medica sarebbe inutile in quanto non si

nega lo stato fisico attuale ma solo la causalità dello stesso.” (doc. 49

incarto LAINF e doc. P; n.d.r. il corsivo è della redattrice)

Il 6 luglio rispettivamente il

28 agosto 2023 il dr. med. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del

50% dal 2 luglio ll’11 agosto rispettivamente dal 12 agosto al 29 settembre

2023, indicando la seguente “causa: infortunio” (doc. 70 e doc. 71

incarto LAINF).

Interpellato dall’avv. RA 1 in

proposito alla precitata valutazione del 16 maggio 2023 del medico __________,

il 4 luglio 2023 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…)

1. Lesioni tendinee

Il collega Dr. med. __________ riporta adeguatamente la notifica

di infortunio (notifica di infortunio LAINF, 23.08.2022) e ne individua

correttamente il meccanismo del trauma, di natura distrattiva: a pagina 2 di 4

si legge difatti la considerazione «si - evidenzia che vi è stato un

traumatismo di tipo distrattivo della spalla, forse anche contusivo». A

seguire, però, tutta la discussione che il collega imposta appare discrepante

fra quanto riportato nella prima parte del testo in merito alla cinetica del

trauma ed a quelli che sono i reperti oggettivati alla RMN e quanto invece

riportato nella seconda parte del testo (pagine 3 e 4) che risultano

contradditorie fra loro:

• A pagina 3 di 4, difatti si scrive: «non ci sono segni di

lesioni tendinee, cosa che indubbiamente costituisce un elemento importante di

tipo discriminativo per quanto riguarda la gravità del traumatismo subito».

E ancora, poco sotto, si scrive: «non vi sono segni o sintomi riconducibili

a quella RMN», mentre al termine del capoverso successivo si conclude con:

«un periodo di malattia di ben 8 mesi dopo una semplice contusione senza

nessun tipo di elemento anatomo-patologico evidente».

• A pagina 1 di 4, però, viene correttamente riportato il referto

della RMN di spalla sinistra eseguita in data 24 agosto 2022, dove si segnala:

«sofferenza infiammatoria del tendine del muscolo sovraspinato» ed

ancora «minima tendinopatia del tendine del muscolo sovraspinato senza

rotture a tutto spessore».

Ora, dato che il collega a buona ragione identifica la presenza o

l'assenza di lesioni tendinee alla spalla quale elemento discriminativo in

merito alla gravità del traumatismo subito, è chiaro che la presenza di una

infiammazione tendinea del muscolo sovraspinato adeguatamente descritta e

riportata in RMN permette di confermare la severità e la coerenza del trauma che

è stato riferito e riportato dal paziente quale trauma di una certa entità,

tale da provocare una infiammazione ancora persistente dopo qualche giorno dal

trauma.

Considerandi

2.

Contusione tessuti molli:

A pagina 3 di 4, analizzando la RMN di spalla, il collega

giustamente riporta l'assenza di edemi, ematomi o raccolte dei tessuti molli;

identifica tale reperto come suggestivo per una assenza di contusione,

suggerendo pertanto che le lesioni riscontrate sono tutte esclusivamente di

natura cronica. Questo ragionamento sarebbe corretto se si trattasse di un

trauma contusivo, mentre risulta del tutto errato perché, come lo stesso

collega riporta a pagina 1 di 4, la notifica di infortunio eseguita dal Sig. RI

1.

alla LAINF, riporta: «mentre scendeva la scala esterna, è sviolato ed è

caduta all'indietro sostenendosi con il braccio sinistro». E lo stesso

collega identifica a pagina 2 di 4 un trauma certamente di natura distrattiva.

Il trauma subito dal Sig. RI 1 non è mai stato di tipo contusivo, quanto di

tipo distrattivo; il paziente mentre scivolava dalla scala, si è aggrappato

al corrimano ed ha stirato la muscolatura del braccio e della spalla

sinistra, con conseguente functio laesa riconducibile in ultima analisi

alla distrazione del muscolo sovraspinato omolaterale, come riscontrato in RMN.

L'assenza di lesioni compatibili con contusioni, pertanto, non sono

argomento contraddittorio con il trauma distrattivo sul quale siamo tutti

d'accordo; lo stesso collega De Bernardini riporta correttamente la natura

del trauma.

3.

Discussione in merito al prolungo e non al trauma

Vi è infine un ultimo punto altrettanto importante da segnalare.

Una volta dimostrato che si tratta di una lesione distrattiva e non contusiva,

con una infiammazione muscolo-tendinea conseguente, è indubbio e pacifico che

il paziente presenti delle alterazioni croniche soggiacenti. Le considerazioni

tecniche del collega su tale ambito sono totalmente condivisibili. Il punto di

discussione con CO 1, difatti, non verte primariamente sulla cinetica del

trauma (aspetto determinante per quello che riguarda la durata prevista della

copertura assicurativa), ma riguarda particolarmente la ripresa progressiva

dell'attività lavorativa, sulla quale non si è trovato al momento un punto di

intesa.

Il Sig. RI 1, difatti, già dal 13 marzo 2023 ha potuto riprendere

la propria attività lavorativa ricominciando in maniera prudenziale al 50%.

Alla luce delle importanti comorbidità croniche — sulle quali siamo tutti

concordi, compreso il collega __________ — e dello sforzo fisico importante da

sostenere per un piastrellista a carico delle articolazioni della spalla, una

ripresa lavorativa al 100% è risultata più lenta del previsto. Da qui la

richiesta di prolungare ancora per due mesi rispetto alla scadenza del 31 marzo

2023.

la copertura assicurativa per un'attività al 50%.

Ora, dato che il contenzioso è incentrato prevalentemente sulla

richiesta di copertura di ulteriori due mesi al 50%, che appaiono giustificati

da una lentezza del processo di guarigione proprio a causa di quelle lesioni

croniche già ampiamente descritte dal collega, nel contesto di un traumatismo

acuto già discusso precedentemente, a mio parere professionale appare del tutto

giustificata una ripresa lavorativa totale pii lenta rispetto a quelli che sono

gli standard «classici» di ripresa di una persona priva di tali lesioni

croniche e pertanto di una copertura assicurativa al 50% per due ulteriori mesi

rispetto al 31 marzo 2023, confermando pertanto le prese di posizioni precedenti

del 6 aprile e del 19 aprile us. (…)" (doc. O; n.d.r.: il grassetto, il

corsivo e le sottolineature non sono della redattrice)

Interpellato a tal proposito

dall’amministrazione, il 12 settembre 2023 il dr. med. __________ ha osservato

quanto segue:

" (…) Dopo

aver letto l'interessante relazione del Dott. med. __________ in prima battuta

si deve osservare che non esiste alcun fatto nuovo strumentale o clinico che

sia derivato dall'infortunio in aggiunta a quanto già precedentemente

adeguatamente indagato e discusso nel precedente apprezzamento. In particolare,

c'è da dire che la descrizione di trauma distrattivo/contusivo avviene, in

questo caso, per un motivo esclusivamente medico-legale in quanto se una

persona scivola da un corrimano e si aggrappa al corrimano stesso, per normale

cinetica di gravità rotatoria, è vero che si ha una distrazione verso l'alto

della spalla ma è anche vero che normalmente vi è anche un urto conseguente con

il corrimano stesso, con un movimento di richiamo del corpo contro il muro

sottostante. In parole molto povere, si hanno spesso entrambe le cose.

Pertanto, da come descritto, si può definire un trauma

distrattivo e forse anche contusivo per questo semplice motivo. Chiaramente

a parte la cinetica si debbono considerare i danni che tale evento avrebbe

comportato e tale danno conseguente deve essere dimostrato non solo su base

clinica ma assai di più per via strumentale.

La lesione tendinea effettivamente non c'è perché il

referto della risonanza magnetica riporta letteralmente che esiste chiaramente

ipertrofia degenerativa dell'articolazione acromion claveare con sofferenza

infiammatoria delle limitanti ossee contrapposte e minimo versamento

articolare. La stessa RMN dimostra una sofferenza infiammatoria del tendine del

muscolo sovraspinato ed una tendinopatia del tendine e del muscolo sovraspinato

senza rotture a tutto spessore.

Questo sta a significare che esiste un quadro degenerativo

cronico il quale può essere riattivato e slatentizzato da un traumatismo.

Si parla a buona ragione infatti di tendinopatia e di sofferenza

infiammatoria in quanto queste sono manifestazioni di una sindrome da attrito

sub acromiale di tipo cronico; per avere una immagine del genere ci vogliono

anni. Questo non significa, quindi, che le lesioni infiammatorie appartengono

all'evento traumatico, in quanto in realtà erano precedenti e costanti nel

tempo come la risonanza magnetica dimostra. Infatti, nelle conclusioni,

viene scritto chiaramente «Immagini compatibili con impingement subacromiale

con sofferenza infiammatoria del tendine del muscolo sovraspinato e borsite

subacromiale associata».

Non risulta ovviamente alcuna rottura tendinea che avrebbe

comportato versamenti, così come non si vede alcuna alterazione dei tessuti

molli di tipo contusivo. Non necessariamente infatti un trauma distorsivo o

contusivo debbono per forza comportare un danno, specie quando sono di lieve entità.

LA RMN oltre a non dimostrare alcun danno recente dimostra altresì un chiaro

aspetto de-generativo.

Viene quindi confermato appieno anche da questo referto un

quadro compatibile con un trauma distrattivo/contusivo di lieve entità su una

degenerazione articolare diffusa.

La discussione sul fatto che vi sia più un trauma distrattivo

piuttosto che contusivo è in realtà un sofisma estremamente sottile ma che non

muta affatto il risultato del trauma stesso come strumentalmente dimostrato.

Quindi si ha una plausibile riacutizzazione di un'artrosi

pregressa la quale non avendo subito lesioni aggiuntive può determinare

soltanto una modesta riacutizzazione della malattia di base la quale è

guaribile generalmente in breve tempo.

Infatti, non viene negato il trauma e viene anche spiegato in

maniera molto chiara che si tratta di uno status quo sine. Vale a dire anche

che per eventi senza lesioni associate o movimenti relativamente ininfluenti

dal punto di vista del carico e della rotazione può avvenire una

riacutizzazione dell'artrosi pregressa in sede sub-acromiale. Si rimarca che non

c'è una severità di lesione conseguente al trauma subito ma bensì esiste una

modesta alterazione post-traumatica rilevabile spesso solo clinicamente che

proprio per questo motivo in genere guarisce molto facilmente e quindi lo

status quo sine assegnato viene perfettamente giustificato in quanto otto

mesi per un trauma distrattivo contusivo senza esiti apprezzabili dal punto di

vista strumentali non sono oggettivamente ammissibili e questo non solo

secondo l'attuale legislazione ma anche secondo la Società Europea di Medicina

Legale.

Volendo considerare anche una elevata reattività al dolore la

presenza della artrosi citata non si ha un periodo di malattia di 8 mesi,

tant'è vero che se si considerasse ogni lesione senza esame strumentale

positivo meritevole di un periodo così lungo di malattia avremmo una quantità

enorme di casi di malattia ingiustificati; per questo per ogni patologia si

considera un tasso medio di durata, complicazioni comprese.

Pertanto, non vi è alcuna contraddizione nel precedente

apprezzamento elaborato dal sottoscritto. Per quanto riguarda poi l'idea di

visitare obbligatoriamente una persona con degli esami strumentali che parlano

molto chiaro, confonde la soggettività del dato esclusivamente clinico con

l'oggettività strumentale, ed è bene sottolineare che l'esame della

documentazione presente agli atti con-sente di definire un caso anche senza

visitare un paziente, cosa che è perfettamente riconosciuta in medicina

assicurativa; quando esistono dati certi, come in questo caso, si può definire

un caso semplicemente con un apprezzamento. (…)” (doc. III-3)

Interpellato a tal proposito

dall’avv. RA 1, il 23 ottobre 2023 il dr. med. __________ ha attestato quanto

segue:

" (…) Dopo

aver letto e valutato attentamente il documento del collega e delle motivazioni

addotte a tale diniego, confermo ulteriormente la mia posizione professionale

già segnalata precedentemente tramite gli scritti datati 19 aprile us e 4

luglio u.s.

In particolare, faccio riferimento al punto 3 della mia lettera

datata 4 luglio 2023, dove sottolineo che il motivo del contendere riguarda il

prolungo di malattia e non il trauma in se stesso: entrambe le valutazioni

mediche, difatti, sottolineano come il Sig. RI 1 presenti degli aspetti

degenerativi cronici a carico della spalla, già antecedenti al trauma stesso.

Proprio per la presenza di tali alterazioni croniche di tipo degenerativo,

associate allo sforzo fisico importante che il paziente deve sostenere con la

propria attività lavorativa come piastrellista, appare giustificata una ripresa

lavorativa che si è infine dimostrata essere più lenta del normale, con una

ripresa al 50% dal 13 marzo 2023, richiedendo fino a 2 mesi in più del periodo

preventivato.

Confermo pertanto quanto scritto in data 4 luglio 2023,

contestando la prima perizia del collega, ma sottolineando che la questione

dirimente è sulla modalità di ripresa dell’attività lavorativa, che è risultata

più lenta del previsto proprio per la presenza di alterazioni croniche

degenerative. (…).” (doc. VII-1)

L’8 novembre 2023 l’avv. RA 2 ha

comunicato al TCA che “il servizio medico della Parte convenuta non ha

ritenuto opportuno prendere posizione poiché il referto del Dr. med. __________

del 23 ottobre 2023 mette unicamente in discussione il prolungo della malattia

(e non dell'infortunio) che non è di competenza dell'CO 1 e la modalità di

ripresa dell'attività lavorativa." (doc. XI).

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi, questo

Tribunale, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli

atti, ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. __________, specialista

nella materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in materia di

medicina infortunistica e assicurativa (in questo contesto, va comunque

segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così

come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la

loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia

di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica - cfr. STF

8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo la quale l’evento

infortunistico del 18 agosto 2022 ha peggiorato soltanto temporaneamente

il preesistente stato (morboso) della spalla sinistra, possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

In effetti, il medico fiduciario, in particolare nelle proprie valuta-zioni del

16.

maggio 2023 (doc. 49 incarto LAINF e doc. P) e del 12 settembre 2023 (doc.

III-3) di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8, ha spiegato nel

dettaglio (e in modo convincente, alla luce dell’insieme della documentazione

medica agli atti riassunta al consid. 2.8, in particolare della RM della spalla

sinistra del 24 agosto 2022, di cui al doc. 18 incarto LAINF) i motivi per cui

ritiene che la causalità naturale relativa ai disturbi lamentati del ricorrente

alla spalla sinistra sia da ascrivere, successivamente al 1° aprile 2023, a

fattori extra-infortunistici.

In particolare, sottolineando come l’esame strumentale - eseguito nei giorni

successivi all’infortunio, e, quindi, attendibile circa la situazione

fotografata direttamente in quel momento nell'immediatezza del trauma - ha evidenziato

uno stato di degenerazione della spalla ampiamente preesistente, caratterizzato

da un notevole impingement subacromiale e una borsite sottoacromiale, mentre

non ha messo in evidenza alcuna lesione tendinea, alcun edema delle parti molli

di carattere significativo, alcun ematoma, alcuna raccolta, ma soltanto un

minimo versamento articolare perfettamente compatibile con una riacutizzazione

di patologia pregressa. Pertanto, da questo referto, è emerso un quadro

compatibile con un trauma distrattivo/contusivo di lieve entità su una

degenerazione articolare diffusa. Ciò ha comportato una plausibile

riacutizzazione di un'artrosi pregressa la quale non avendo subito lesioni

aggiuntive può determinare soltanto una modesta riacutizzazione della malattia

di base, che in genere guarisce molto facilmente e in breve tempo, più

precisamente in 3-4 mesi, secondo la Società Europea di Medicina Legale.

In questo senso, il TCA osserva che il medico __________ ha enunciato il

proprio apprezzamento in piena conoscenza dei dati anamnestici dell’assicurato

e ha saputo motivare adeguatamente il proprio parere dal profilo

medico-scientifico, considerando non solo il meccanismo infortunistico (cfr.

doc. III-3: “Chiaramente a parte la cinetica si debbono considerare i danni

che tale evento avrebbe comportato e tale danno conseguente deve essere

dimostrato non solo su base clinica ma assai di più per via strumentale.”; al

riguardo, cfr. la STF 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata

in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss., in cui la Corte federale ha precisato che,

trattandosi di stabilire l’eziologia delle rotture della cuffia dei rotatori,

al criterio del meccanismo infortunistico non può essere attribuito un ruolo

prevalente; si veda comunque pure il consid. 4.5).

Questa Corte non ignora i diversi certificati medici agli atti (cfr., in particolare,

doc. 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 29, 34, 35, 36, 42, 43, 46, 48, 58, 70 e

71.

incarto LAINF e doc. O e VII-1) allestiti dal medico di famiglia del

ricorrente (peraltro, specialista FMH in medicina intensiva e medicina interna

e, quindi, non nella materia che qui ci occupa). Tuttavia essi non sono atti a

generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della fondatezza della

valutazione del medico __________.

Innanzitutto, va osservato che la maggior parte di essi (cfr., in particolare,

doc. 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 29, 34, 35, 36, 43, 48, 58, 70 e 71 incarto

LAINF) si limitano ad attestare in modo stringato l’esistenza di un’incapacità

lavorativa (del 100% rispettivamente del 50%) per un determinato periodo, senza

pronunciarsi - in maniera motivata (evidentemente, la sola indicazione generica

“Causa: Infortunio” non può bastare) - sull’eziologia dei disturbi.

Parimenti dicasi per il certificato medico LAINF del 22 dicembre 2022 (peraltro

precedente alle anzidette valutazioni del 16 maggio 2022 e del 19 settembre

2023.

del medico __________) di cui al doc. 22 di cui si è già detto al consid.

2.8

Per quanto invece concerne i certificati

medici del 6 e 19 aprile 2023 (cfr. doc. 42 e 46 di cui si è già ampiamente detto

al consid. 2.8), essi sono stati debitamente presi in considerazione dal medico

__________, nella propria valutazione del 16 maggio 2023 (doc. 49 incarto LAINF

di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8) nella quale ha spiegato nel

dettaglio (e in modo convincente, alla luce dell’insieme della documentazione

medica agli atti riassunta al consid. 2.8) i motivi per cui egli ritiene che

l’infortunio ha provocato un peggioramento soltanto temporaneo del preesistente

stato (morboso) della spalla sinistra.

Per quanto invece concerne le argomentazioni sollevate nel certificato medico

del 4 luglio 2023 (cfr. doc. O di cui si è già ampiamente detto al consid.

2.8), esse sono state adeguata-mente considerate dal dr. med. __________ nella

valutazione del 12 settembre 2023 (doc. III-3 di cui si è già ampiamente detto

al consid. 2.8) nella quale ha spiegato in modo dettagliato (e condivisibile,

alla luce dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al

consid. 2.8) i motivi per cui ha confermato la propria precedente valutazione. In

particolare, puntualizzando “che la descrizione di trauma

distrattivo/contusivo avviene, in questo caso, per un motivo esclusivamente

medico-legale in quanto se una persona scivola da un corrimano e si aggrappa al

corrimano stesso, per normale cinetica di gravità rotatoria, è. vero che si ha

una distrazione verso l'alto della spalla ma è anche vero che normalmente vi è

anche un urto conseguente con il corrimano stesso, con un movimento di richiamo

del corpo contro il muro sottostante. In parole molto povere, si hanno spesso

entrambe le cose. Pertanto, da come descritto, si può definire un trauma

distrattivo e forse anche contusivo per questo semplice motivo”

rispettivamente

sottolineando che “La lesione tendinea effettivamente non c'è (…). Si parla

a buona ragione infatti di tendinopatia e di sofferenza infiammatoria in quanto

queste sono manifestazioni di una sindrome da attrito sub acromiale di tipo

cronico; per avere una immagine del genere ci vogliono anni. Questo non

significa, quindi, che le lesioni infiammatorie appartengono all'evento

traumatico, in quanto in realtà erano precedenti e costanti nel tempo.” e

che “per ogni patologia si considera un tasso medio di durata, complicazioni

comprese.”

Da ultimo, il certificato medico

del 23 ottobre 2023 (doc. VII-1) non si pronuncia sull’eziologia dei disturbi e

neppure si confronta con le anzidette convincenti argomentazioni contenute

nell’apprezzamento medico del 12 settembre 2023 del medico __________.

Inoltre, trattandosi dell’argomentazione ricorsuale secondo cui l’insorgente

non è stato visitato personalmente dal medico fiduciario, giova qui ricordare

che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga

visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un

documento medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga

sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr.

STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è difatti possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario)

dispone, come in concreto (cfr., in particolare, la nota RM del 22 agosto 2022

eseguita nei giorni immediatamente all’infortunio), di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA

35.2018.113

del 5 marzo 2019, consid. 2.9; STCA 35.2022.12 del 16 agosto 2022,

consid. 2.9 e STCA 35.2022.70 del 24 aprile 2023, consid. 2.7 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati).

Stante quanto precede, dalla

documentazione medica anzidetta, non emergono elementi atti a generare dei

dubbi, nemmeno lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito

della correttezza del parere del medico fiduciario interpellato

dall’amministrazione.

Inoltre, per quanto concerne l’argomentazione ricorsuale giusta la quale il

medico di famiglia dell’insorgente avrebbe monitorato il decorso della

condizione fisica del suo cliente e pertanto avrebbe una visione completa del

suo quadro clinico, giova qui pure ricordare un principio ripetutamente

riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p.

83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF

122.

V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.

269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

Il TCA non ignora neppure che,

prima dell’infortunio, il ricorrente avrebbe goduto di una buona salute in

relazione alla spalla sinistra. Tuttavia giova qui ricordare che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus

dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)

ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich

nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017

dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th.

Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über

die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25

settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.

2.6).

In concreto, va del resto

sottolineato che l’amministrazione non ha negato a priori ogni ruolo causale

all’infortunio assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo

di tempo (durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto),

questo ruolo si è estinto completamente.

Stante tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, con il grado

di verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che

l’evento infortunistico del 18 agosto 2022 ha provocato un peggioramento

soltanto temporaneo del preesistente stato (morboso) della spalla sinistra.

2.10

Questo Tribunale è ancora chiamato

a stabilire se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare raggiunto

lo status quo sine (e, pertanto, a porre fine alle proprie prestazioni)

a distanza di quasi otto mesi dall’infortunio del 18 agosto 2022.

A questo proposito, il TCA

segnala che, in sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale

federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la

decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico

di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo

la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva

scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento

asintomatica (cfr. pure STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).

Per dei casi analoghi, cfr. la

STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.8, ove è stato confermato il

raggiungimento dello status quo sine vel ante in relazione da una

contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2 mesi e 21 giorni

dell'episodio iniziale rispettivamente la STCA 35.2022.34 del 18 luglio 2022,

consid. 2.8.3, ove è stato confermato il raggiungimento dello status quo

sine vel ante in relazione da una contusione subita dall’assicurato alla

spalla destra a distanza di ca. 3 mesi dall’infortunio.

Il TCA segnala pure che, nella

STF 8C_326/2023 del 6 ottobre 2023, il Tribunale federale ha confermato la

decisione dei giudici cantonali di confermare la decisione con la quale

l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva

considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione

subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una

alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica.

Questa Corte segnala parimenti la recente STCA 25.2023.62 del 14 dicembre 2023

- concernente un assicurato che, a seguito di un infortunio, aveva riportato un

trauma distorsivo al braccio destro - nella quale ha sottolineato come l’amministrazione,

avendo riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni per più di 5 mesi (e,

quindi, ben oltre 3 mesi), aveva ossequiato la giurisprudenza citata in

precedenza.

Nella presente fattispecie l’CO 1, riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni

sino al 1° aprile 2023, dunque per quasi 8 mesi ha ossequiato la giurisprudenza

citata in precedenza.

In conclusione, alla luce di

quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che al

più tardi dopo il 1° aprile 2023 i disturbi alla spalla sinistra non

costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato.

Va inoltre segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; cfr.,

pure la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).

Da ultimo, va pure sottolineato

che l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni di legge, non perché si presumeva

che l’insorgente fosse nel frattempo guarito, ma poiché i disturbi di cui egli

ancora soffriva alla spalla sinistra sono stati ritenuti di origine

extra-infortunistica successivamente al 1° aprile 2023. In simili circostanze,

l’argomentazione ricorsuale, giusta la quale lo stato di salute del ricorrente sarebbe

ancora suscettibile di migliora-mento e pertanto non sarebbe stabilizzato, non

può essere condivisa e deve essere respinta.

Concludendo il TCA ritiene dunque dimostrato che il trauma del 18 agosto 2022

ha causato solamente un aggravamento temporaneo e non direzionale, di

una situazione degenerativa già presente alla spalla sinistra, e che lo status

quo sine era stato raggiunto al più tardi al 1° aprile 2023,

rispettivamente, che le problematiche ulteriormente presentate dall’assicurato

a livello della spalla sinistra siano riconducibili a fattori

extra-infortunistici.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono la decisione su opposizione

avversata (che ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale tra

l’infortunio del 18 agosto 2022 e i disturbi alla spalla sinistra

successivamente al 1° aprile 2023) deve essere quindi confermata.

2.11

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8-2.9), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al rinvio degli atti all’CO

1.

per nuovi accertamenti medici sull’eziologia, come richiesto più volte dal

patrocinatore del ricorrente: cfr. doc. I e doc. VII).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti