35.2023.7
Dichiarazione della prima ora. No infortunio. No lesione parificata (spalla congelata). Decisione confermata
27 marzo 2023Italiano25 min
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.7
PC/sc
Lugano
27 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 dicembre 2022 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 7 febbraio 2022, la __________
ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che il proprio dipendente RI 1, nato
il __________ 1980 e operatore sociosanitario a tempo pieno presso l'Istituto
dal 1° gennaio 2019 (doc. 38, pag. 8), il 2 febbraio 2022 alle ore 9.15 "assistendo
un ospite, che non si reggeva in piedi, l’ho preso di peso per non farlo cadere"
(doc. 1).
Una Artro-RMN della spalla sinistra del 16 febbraio 2022 (doc. 18) ha messo in
evidenza quanto segue:
" Non
alterazioni di segnale delle componenti ossee visualizzate.
Minimamente tendinosico il tendine del muscolo sovraspinato senza
evidenti lesioni.
Non lesioni a carico dei restanti tendini costituenti la cuffia
dei rotatori; nei limiti il trofismo dei corrispondenti ventri muscolari.
Il capo lungo del bicipite presenta regolare spessore e segnale,
senza lesioni.
Non lesioni del labbro glenoideo.
Non lesioni dei legamenti gleno-omerali.”
In base a ciò, il medico curante specialista
ha indicato la presenza di un quadro capsulitico con riduzione dello sfondato
ascellare (doc. 38, pag. 9).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 22 aprile 2022,
l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo,
da un lato, che i disturbi alla spalla sinistra non erano da porre in relazione
a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano
nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 35).
A seguito dell’opposizione
interposta il 20 maggio 2022 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
38), in data il 27 dicembre 2022, l’amministrazione ha confermato in sostanza
la sua prima decisione (doc. 43).
1.3. Con tempestivo ricorso del 1° febbraio
2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, venga “riconosciuto il carattere
infortunistico della lesione subita (…) e, di conseguenza, ammesso l’obbligo
prestativo di CO 1 secondo LAINF.” (cfr. doc. I, pag. 6).
Il patrocinatore contesta innanzitutto la dinamica dell’evento in discussione
con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nei
considerandi che seguono (cfr. doc. I, pag. 2 e 5). Secondariamente, egli
ribadisce che la capsulite di cui è affetto l’assicurato è di origine
posttraumatica, visto che prima dell’infortunio non aveva mia sofferto di
dolori alla spalla sinistra, come del resto attestato anche dal dr. med. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel suo certificato del 7
aprile 2022 (già agli atti quale doc. 38, pag. 11; cfr. doc. I, pag. 3). In
terzo luogo, il rappresentante sostiene che l’elenco delle lesioni aventi
carattere infortunistico di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, non sarebbe esaustivo,
con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi
che seguono (cfr. doc. I, pag. 6).
Fatti
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 17 febbraio 2023, il TCA ha
intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente e ha assegnato
alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di
prova (doc. IV). A tutt’oggi le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il
diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 2 febbraio 2022,
per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai
sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una
lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. Nel caso di specie, è innanzitutto
utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è
chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna
applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha
stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve
prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di
legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, il
TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
"- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000
U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un
fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si
svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché
si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere.
Da un altro lato, per poter
ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o
incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121
V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b,
147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza,
tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette
di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice
constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,
p. 267).
Gli stessi principi sono
applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio
(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. In concreto, in data 7 febbraio
2022, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il
2 febbraio 2022 era accaduto un evento riguardante la spalla sinistra.
L’evento è così stato descritto:
" Assistendo
un ospite, che non si reggeva in piedi, l’ho preso di peso per non farlo
cadere" (doc. 1).
Invitato dall’amministrazione a
descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato il
13 marzo 2022 quanto segue:
" Residente
ha perso l’equilibrio ed è caduto su di me. Ho provato a tenerlo”.
Alla domanda “è successo un avvenimento
particolare (scivolamento, urto, caduta, …)?”, egli ha risposto: “dolore
comparso al momento che l’ho tenuto”.
Egli ha, quindi, risposto negativamente
alla questione di sapere se si fosse “verificato un evento particolare, ad es.
una scivolata, una caduta o un urto”.
L’insorgente ha infine firmato
di proprio pugno il questionario (doc. 10).
Dopo aver appreso del rifiuto ad assumere il caso da parte dell’assicuratore
convenuto (doc. 21), con comunicazione di posta elettronica del 1° aprile 2022,
RI 1 ha fornito la seguente descrizione del sinistro:
" In lettera
ricevuto oggi avete preso in considerazione la caduta d'una persona che aveva
perso l'equilibrio e che in seguito ho dovuto fare uno sforzo sentendo un dolore
omettendo volontariamente o involontariamente il fatto che questa persona mi è
caduta a dosso, che durante lo scontro è avvenuta la comparsa del primo
sintomo.” (doc. 22)
In sede di opposizione, l’avv. RA
1 ha invece così descritto l’accaduto:
" La mattina
del 2 febbraio 2022 RI 1 era stato richiesto di assistere un residente, uomo
41enne, per le usuali cure mattutine, segnatamente igiene parziale con
vestizione parziale a letto. Si era poi trattato di trasferire il residente dal
letto alla sua carrozzina e, quindi, posizionato la carrozzina davanti al letto
chiedendo al residente di stare fermo in piedi e tenersi con le mani alle
sponde del letto (rialzate), procedere alla sua rivestizione.
Allorquando mentre RI 1 si è chinato per rialzare gli indumenti
del residente questi ha perso l'equilibrio cadendo addosso all'operatore che è
andato a sbattere contro il retrostante armadio e risultando bloccato tra
questo ed il residente medesimo. Al momento dell'impatto con l'armadio RI 1 ha
avvertito un dolore pungente e di forte intensità alla spalla sinistra. Ha
dovuto quindi chiedere al residente di aiutarlo a rimettersi sulla carrozzina
e, quindi, riportarsi a letto.” (cfr. doc. 38, pag. 2 - il corsivo è della
redattrice)
Questa versione è poi ancora
stata ribadita in sede di ricorso (doc. I, pag. 2).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito
all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che,
secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le
spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;
RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI
1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non
pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della
prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è
data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica
dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al
proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle
particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.
Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può
perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti
presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.
2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della
causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.
546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio
2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se
essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori
che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla
seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la
prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In concreto, in ossequio ai
principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la
propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su
quanto dichiarato dall'assicurato il 13 marzo 2022 (cfr. doc. 10). In quella
sede, egli ha affermato che il dolore alla spalla sinistra era insorto al
momento in cui ha tenuto l’utente. Il fatto che l’assicurato sarebbe “andato
a sbattere contro il retrostante armadio” (cfr. doc. 38, pag. 2 e doc. I,
pag. 2), è una circostanza che ha modificato la sostanza della prima versione
dell’accaduto. Se le cose fossero realmente andate come è stato sostenuto in un
secondo tempo, non si vede per quale ragione l’insorgente non l’avrebbe
dichiarato già rispondendo ai puntuali quesiti sottopostigli
dall’amministrazione. In questo senso, non può essere ignorato come egli abbia
risposto negativamente alla questione di sapere se avesse subito, ad esempio,
Considerandi
un urto.
In tale contesto, va sottolineato
che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il
proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del
genere di quello che figura agli atti sub doc. 10, ritenuto che spetta normalmente
al datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato
segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica
d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015 e la STCA
35.2022.69
del 30 gennaio 2023 consid. 2.9). Da qui l’importanza che rivestono
le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche
domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è
svolto l’evento e secondo quali modalità (per un caso recente in cui la Corte
federale ha applicato il principio della “dichiarazione della prima ora”, si
veda la STF 8C_101/2022 del 22 dicembre 2022).
Da notare che la versione determinante è stata descritta di proprio pugno
dall’assicurato e, tra l’altro, corrisponde pure nella sostanza a quella che
già figurava nell’annuncio d’infortunio ("Assistendo un ospite, che non
si reggeva in piedi, l’ho preso di peso per non farlo cadere" - doc.
1).
Inoltre, RI 1 ha subito un “trauma indiretto” alla spalla - e meglio
come si evince nelle indicazioni relative alla artro-RMN della spalla sinistra
del 16 febbraio 2022 (doc. 18), nel referto 18 marzo 2022 del dr. med. __________
(doc. 15) e nel certificato 4 aprile 2022 del medico di famiglia (dr. med. __________
- doc. 24) -, afferrando il paziente per evitare che cadesse (cfr. doc. 1). In
siffatte circostanze, lo scritto 7 aprile 2022 del dr. med. __________ all’avv.
__________ (successivo al rifiuto di assumere il caso da parte
dell’assicuratore resistente - cfr. doc. 21), in cui si attesta un “trauma
contusivo diretto alla spalla sinistra il 2 febbraio 2022”, non consente di
addivenire a una conclusione differente (doc. 38, pag. 11).
2.9
Nella presente fattispecie, la
dinamica dell’evento del 2 febbraio 2022 è dunque quella che l’assicurato ha
descritto nel questionario LAINF del 13 marzo 2022, ovvero il “residente ha
perso l’equilibrio ed è caduto su di me. Ho provato a tenerlo”, il dolore è
“comparso al momento che l’ho tenuto” (cfr. doc. 10)
Dal medesimo questionario si evince, segnatamente, che l’insorgente, nato nel
1980.
(cfr. doc. 1), è alto 175 cm e pesa 80 kg, mentre il peso dell’ospite che
ha dovuto sorreggere è di 58 kg (cfr. doc. 10).
In una sentenza U 166/04 del 18
aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 p. 265, il TF ha ammesso il
carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57
kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata
un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg,
che stava improvvisamente per cadere.
In una sentenza 35.2005.98 dell'8
marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che nel caso
di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando da
sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg,
l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava
scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno
riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava la straordinarietà dell'evento
e quindi l'esistenza di un infortunio”.
In una sentenza 35.2006.78 del 24
gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una “assicurata,
di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio
2006.
mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la
Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso
l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.
In una sentenza 8C_403/2010 del 6
dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un
fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di
buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale
in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del
peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in
considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni
quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato
propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).
Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.
U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un
evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per
evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo
trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella
adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da
lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04
del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il
caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che,
per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta
se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima
sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla
sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per
accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo
straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo
lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in
quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare
straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al
solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e
affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid. 2.7).”
In una sentenza 35.2019.65 del 21
ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo
Tribunale ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ai sensi di legge
trattandosi di una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola,
aveva dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a
terra. Da notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che,
dopo la caduta, neppure il figlio era stato in grado di risollevarlo da solo.
Secondo il TCA, l’elemento straordinario consisteva nel fatto che in
quell’occasione al paziente era ceduta totalmente l’unica gamba funzionante
(quella sinistra, essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso
morto con il braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto
compiere uno sforzo eccessivo.
Questo Tribunale ha deciso in
modo analogo anche nella pronunzia 35.2021.17 del 21 giugno 2021, cresciuta
incontestata in giudicato, riguardante un’operatrice sanitaria, nata nel 1959,
alta 163 cm per 53 kg, che aveva dovuto sorreggere completamente con il braccio
sinistro il peso di circa 80-85 kg (per 200 cm) di un paziente per evitarne la
caduta a terra (in questo senso, si veda pure la sentenza 35.2021.70 del 21
marzo 2022, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato).
Infine, nel giudizio STCA
35.2017.105
del 22 gennaio 2018, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha
per contro negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, trattandosi
di un tecnico di radiologia (in servizio da oltre 5 anni) - nato nel 1986 e di
corporatura robusta (90 kg per 170 cm) - che aveva dovuto sostenere un paziente
del peso di circa 100 kg (per 170-175 cm di altezza) con problemi deambulatori,
che era improvvisamente svenuto. In quell’occasione, questa Corte ha ricordato
che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi
di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo
eccessivo.
2.10
Tutto ben considerato, alla luce
dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, questa Corte condivide il
parere dell’amministrazione, laddove ha negato che il ricorrente sia rimasto
vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA.
Innanzitutto, il TCA ritiene che
l'essere chiamato a sorreggere, parzialmente oppure completamente, un paziente con
problemi di deambulazione “durante le usuali cure mattutine” (cfr. doc.
38, pag. 2 e doc. I, pag. 2) per evitarne la caduta, con tutto ciò che ne
consegue (in particolare il fatto di dover effettuare anche dei movimenti
repentini ed energici con le braccia per sostenerlo), rientri nel quadro degli
avvenimenti a cui può essere confrontato un operatore sanitario, in particolare
di una casa per anziani. Per questa ragione, può essere negata l’esistenza di
un movimento scombinato del corpo ai sensi della giurisprudenza.
D’altro canto, RI 1 è un giovane
adulto (al momento del sinistro, aveva quasi 40 anni), di corporatura massiccia
(80 kg x 175 cm), il quale, in quanto operatore sanitario sperimentato, va reputato
pronto a gestire simili contingenze. Il peso dell’utente (circa 58 kg) era inoltre
notevolmente inferiore a quello dell’assicurato (80 kg).
Secondo il TCA, non si può quindi
nemmeno ritenere che l’insorgente abbia compiuto uno sforzo manifestamente
eccessivo ai sensi della giurisprudenza federale, dato che ha dovuto
sopportare, tra l’altro per un breve lasso di tempo, un peso di circa 58 kg, inferiore
di ben 22 kg al proprio.
Da notare che la Corte federale e
il TCA hanno ammesso, in altre fattispecie, l’intervento di uno sforzo
eccessivo e, quindi, di un infortunio ai sensi di legge, in casi in cui il
peso dell’ospite era ampiamente superiore a quello dell’assicurato/a (ad
esempio, nella sentenza U 166/04 succitata, la differenza di peso era di 27 kg,
nella pronunzia 35.2006.78 di 25 kg e in quelle 35.2021.17 e 35.2021.70 di
27-32, rispettivamente di 47 kg, in operatrici sanitarie che avevano 61,
rispettivamente 58 anni). RI 1 In esito a tutto
quanto precede, si deve concludere che nella presente fattispecie non sono
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza per poter
riconoscere il carattere infortunistico all’evento nel quale è incorso
l'assicurato.
2.11
Il TCA ritiene inoltre che la
decisione su opposizione impugnata debba essere confermata anche nella misura
in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa
essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio
(cfr. doc. 43, pag. 5).
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso
di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nel gennaio
2020, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali
seguenti - fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b),
lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti
muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti
(lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute
prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare
che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo
art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore
esterno.
Dalle tavole processuali emerge
che la CO 1 ha interpellato il proprio medico fiduciario che ha indicato che
non si è in presenza di una diagnosi ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc.
17).
In effetti, come già ricordato al
consid. 1.1., l’assicurato risulta essere affetto da una capsulite
retrattile (o “spalla congelata”), ovvero da uno stato infiammatorio della
spalla (cfr. https://www.ksw.ch/gesundheitsthemen/schulter-ellenbogen/schultersteife-frozen-shoulder-adhaesive-capsulitis/:
“Eine Frozen Shoulder (Schultersteife), in der Fachsprache adhäsive
Capsulitis, ist eine entzündliche Erkrankung der Schultergelenkkapsel.
Sie geht teilweise mit starken Schmerzen sowie im Verlauf mit einer
Einschränkung der Schulterbeweglichkeit einher.” - la sottolineatura è
della redattrice; cfr. pure https://www.humanitas.it/malattie/capsulite-adesiva-della-spalla/)
e, pertanto, da un’affezione che non rientra nel novero di quelle elencate
nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Il TCA non può seguire il patrocinatore
dell’insorgente, laddove fa valere che l’elenco delle lesioni aventi carattere
infortunistico di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, non sarebbe esaustivo, nella
misura in cui la norma stessa precisa che “l’assicurazione effettua le prestazioni
anche per le lesioni corporali seguenti …” (cfr. doc. I, pag. 6).
In effetti, occorre rilevare che,
secondo un’affermata giurisprudenza federale sviluppata allorquando era ancora
in vigore il vecchio diritto (art. 9 cpv. 2 OAINF) ma applicabile anche
successivamente, l'elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF è esaustivo (cfr.
DTF 123 V 43 consid. 2b; K. Gehring in: Ueli Kieser, Kaspar Gehring, Susanne
Bollinger, KVG/UVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 7 ad art. 6; André Nabold in:
Marc Hürzeler/Ueli Kieser, Kommentar zum schweizerischen
Sozialversicherungsrecht - UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Lucerna/San Gallo 2018, n. 42 ad art. 6).
Stante quanto precede, l'evento
non può dunque essere preso a carico dalla CO 1 nemmeno a titolo di lesione
parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
2.12
Da ultimo, il TCA non ignora il
certificato 7 aprile 2022 del dr. med. __________ (doc. 38, pag. 11), in base
al quale la capsulite di cui è affetto l’assicurato sarebbe di natura traumatica,
visto che prima dell’infortunio non avrebbe mai sofferto di dolori alla spalla
sinistra. Tale documento è tuttavia irrilevante ai fini del giudizio, ritenuto
che in casu l’evento stesso non può essere posto a carico
dell’assicuratore resistente.
2.13
In esito a tutte le considerazioni
che precedono, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale
l’assicuratore resistente ha rifiutato l’assunzione dell’evento del 2 febbraio
2022, deve essere confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti