35.2023.70
Irricevibilità del ricorso in assenza di una decisione impugnabile dinanzi al tribunale
25 settembre 2023Italiano9 min
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.70
MM
Lugano
25 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2023 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
considerato in fatto e in diritto
che - nel gennaio 2018, il datore di
lavoro di RI 1, operaio agricolo-stalliere, ha annunciato alla CO 1 (di
seguito: CO 1), assicuratore LAINF, un infortunio avvenuto il 22 dicembre 2017,
allorquando l’interessato, mentre stava spingendo una carriola, è scivolato sul
ghiaccio subendo un colpo al gomito e alla spalla destra, al quale si sono poi
aggiunti dolori in zona lombare.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge;
- con decisione formale del 16 agosto
2018, poi confermata su opposizione, l’assicuratore ha dichiarato che
l’epicondilite era preesistente all’evento infortunistico, che l’ernia discale
lombare, di origine non traumatica, aveva subito un peggioramento transitorio
in ragione della caduta con raggiungimento dello status quo sine il 18
febbraio 2018 e che, trattandosi dei disturbi alla spalla destra, la causalità
naturale si era estinta trascorse sei, massimo otto settimane, dall’evento;
- con pronunzia 35.2019.37 del 19
febbraio 2020, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
presentato nel frattempo da RI 1 nel senso che, annullata la decisione su
opposizione impugnata nella misura in cui la causalità naturale per i disturbi
interessanti il rachide lombare è stata ritenuta estinta dal 18 febbraio 2018,
gli atti sono stati retrocessi all’amministrazione affinché disponesse un
approfondimento peritale.
La pronunzia è cresciuta
incontestata in giudicato;
- in data 8 febbraio 2021, l’CO 1 ha
emanato una decisione incidentale mediante la quale ha attribuito l’incarico
peritale al PD dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia;
- acquisito il referto peritale
elaborato dal PD __________, con decisione formale del 9 dicembre 2021, poi
confermata in sede di opposizione, l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 23 febbraio
2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del
gennaio 2018 e ha attribuito all’assicurato un importo forfettario di fr. 500 a
titolo di partecipazione alle spese e ai costi da lui sostenuti per gli esami
medici effettuati il 22 febbraio 2018;
- con sentenza 35.2022.36 del 26
settembre 2022, questo Tribunale ha accolto ai sensi dei considerandi
l’impugnativa presentata da RI 1, nel senso che, annullata la decisione su
opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all’assicuratore
resistente affinché invitasse il perito amministrativo a esaminare se gli
argomenti sollevati con il ricorso fossero suscettibili di modificare in
qualche modo le sue conclusioni.
Anche questa sentenza è cresciuta
incontestata in giudicato;
- con giudizio 35.2023.30 del 22
maggio 2023, il TCA ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia
interposto dall’assicurato.
Il giudizio è cresciuto in
giudicato dopo che RI 1 ha ritirato il ricorso inoltrato nel frattempo dinanzi
al Tribunale federale;
- con atto denominato “Ricorso
per mancato rimedio alla precedente perizia errata”, l’assicurato ha
chiesto che l’CO 1 venga condannata ad assegnargli un’indennità per menomazione
dell’integrità del 75%, nonché a rimborsargli le spese mediche da lui
sostenute, quantificate in fr. 12'000 (cfr. doc. I, II e III + i rispettivi
allegati);
- con osservazioni datate 7
settembre 2023, l’assicuratore resistente ha postulato che il “ricorso” venga
dichiarato inammissibile, ritenuto che “non vi è alcun oggetto di
contestazione” (doc. V);
- sempre nel corso del mese di
settembre 2023, a questa Corte è pervenuta ulteriore documentazione trasmessa
dall’insorgente (doc. VI e VII + allegati);
- in data 14 settembre 2023, l’CO 1
si è riconfermata nelle proprie conclusioni (doc. IX);
- il 19 settembre 2023, RI 1 ha
versato agli atti ulteriore documentazione. Egli ha inoltre domandato che le
valutazioni peritali elaborate dal PD dott. __________ siano dichiarate “prive
di valore probatorio poiché recanti diagnosi errate e smentite dalla
documentazione agli atti”, come pure che l’CO 1 venga condannata a
riconoscergli in via principale un’IMI corrispondente a un importo di fr.
123'493.79 (importo comprendente però anche le spese mediche e legali
sostenute) e un risarcimento del danno economico patito pari a fr.
1'071'650.25, in via subordinata, oltre alla suddetta IMI, una rendita d’invalidità
del “67% rispetto all’80% dello stipendio percepito all’epoca dei fatti (80%
di 3650 chf x 67%) unitamente a tutti gli arretrati (140860,80 chf) a far data
dal 20 febbraio 2018.” (doc. XI + allegati);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
- secondo
l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità
o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per
scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Il capoverso 3 della disposizione
appena citata prescrive che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono
interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una
decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato;
- ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA
le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La
procedura di opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d’opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
L’art.
56 cpv. 1 LPGA recita che le decisioni su opposizione e quelle
contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;
- l’art. 56 cpv. 1
LPGA prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;
- nella
presente fattispecie, vista l’assenza agli atti di una decisione impugnabile
dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, e cioè di una
decisione su opposizione, il ricorso interposto da RI 1 deve essere dichiarato irricevibile.
In questo senso, non può essere
ignorato che l’insorgente ha esplicitamente diretto il proprio “ricorso” contro
la perizia amministrativa allestita dal PD dott. __________ (cfr., ad esempio,
il doc. I, p. 13: “In conclusione, la perizia effettuata dal dr. __________
non può trovare conferma nei fatti e nei documenti agli atti che ne smentiscono
categoricamente la fondatezza per cui va ritenuta priva di valore probatorio.”);
- l’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è
pronunciato in merito alla ricevibilità del “ricorso” interposto
dall’assicurato.
Secondo questa Corte, può restare
aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa
a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA
Nel caso in cui si trattasse di
una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto
la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere
che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate
spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in
precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il
principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
Fatti
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Considerandi
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non
si riscuotono spese giudiziarie;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti