35.2023.71
STF di rinvio (8C_293/2023). Nessuna deduzione sociale: confermato. Decisione su opposizione confermata
2 ottobre 2023Italiano21 min
alla signora RI 1, la scelta dei posti di lavoro adatti appare invero estremamente
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.71
PC/sc
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla
sentenza 8C_293/2023 del 10 agosto 2023 del Tribunale federale nella causa
promossa con ricorso del 3 febbraio 2023 (35.2023.10) di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto - che in data 29 giugno 2020 RI 1 -
nata il __________ 1975, di formazione impiegata di commercio con AFC,
dipendente al 60% della __________ in qualità di “impiegata” e, perciò, è
assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - verso le ore 10:00, “mentre
stava eseguendo un lavoro di riparazione su una scala. È scivolata ed è caduta
a terra” da un’altezza di circa 2 metri, riportando “una frattura
vertebrale post-traumatica di TH8 di tipo C secondo AOSPine con lesione
midollare completa tipo ASIA A, uno schock neurogeno su DG1, una ferita
lacero-contusa occipitale post-traumatica e una falda di PNX post-traumatico
bilaterale”;
- che, l’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge;
- che, alla chiusura del caso, con
decisione formale del 12 maggio 2022 l’CO 1 ha assegnato a RI 1 una rendita di
invalidità del 35% a decorrere dal 1° dicembre 2021 e un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 90% (doc. 210);
- che, dopo l’opposizione interposta
dall’avv. __________, in nome e per conto dell’assicurata (doc. 223), in data 4
gennaio 2023 l’CO 1 ha modificato parzialmente la sua prima decisione,
riconoscendo a RI 1 una rendita di invalidità del 38% a decorrere dal 1°
dicembre 2021 (doc. 233); in particolare, l’amministrazione ha considerato per
il 2021 un reddito, da valida, di fr. 60'666.65 (sulla base delle indicazioni
fornite dal datore di lavoro) e un reddito, da invalida, di fr. 37'724.97
(sulla base della tabella TA1-2020, totale, donne, Settore “Servizi”, livello
di competenza 2; tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 60% in
attività adeguate e senza applicare alcuna deduzione sociale);
- che, a seguito del ricorso
interposto dall’avv. RA 1, in nome e per conto dell’assicurata (doc. I), in
data 3 aprile 2023 questa Corte ha modificato parzialmente la decisione
impugnata, riconoscendo a RI 1 una rendita di invalidità del 48% a decorrere
dal 1° dicembre 2021 (doc. VII); il TCA ha conside-rato per il 2021 un reddito,
da valida, di fr. 60'666.65 (sulla base delle indicazioni fornite dal datore di
lavoro) e un reddito, da invalida, di fr. 31'396.14 (sulla base della tabella
TA1-2020, totale, donne, Settore “Servizi”, livello di competenza 1;
tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate e
senza applicare alcuna deduzione sociale);
- che, in particolare, in quella sentenza
il TCA - chiamato a stabilire se l’CO 1 avesse abusato, o meno, del proprio
potere di apprezza-mento, non operando alcuna deduzione sociale sul reddito da
invalida - si era così espresso:
" (…) Questo
Tribunale ricorda di avere già confermato al consid. 2.6 che, tenuto conto
degli impedimenti dovuti al danno infortunistico, l’assicurata presenta una
capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate (specificatamente in
attività leggere e sedentarie) rispettivamente che la ricorrente gode di un
ventaglio di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a
frutto la propria capacità lavorativa residua. Il TCA ritiene pure che le
limitazioni infortunistiche - che hanno determinato una riduzione della
capacità lavorativa dell’insorgente anche in attività adeguate (attività
leggera e sedentaria) - non esplicano ulteriori effetti rilevanti dal profilo
del reddito conseguibile nel ventaglio di attività ancora esigibili nel mercato
del lavoro equilibrato. In siffatte condizioni, una decurtazione sociale, per
questi aspetti, non appare giustificata.
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve
dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,
l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. sul tema,
tra le tante, la STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021, consid. 2.3.7 e la STCA
35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).” (cfr. STCA 35.2023.10 del 3
aprile 2023, consid. 2.11.2);
- che, a seguito del ricorso
interposto dall’CO 1 (doc. VIII), in data 10 agosto 2023 il Tribunale federale ha
statuito che, al caso di specie, deve essere applicato il livello di
competenza 2, rinviando la causa per nuovo giudizio al TCA, in quanto:
" Oltre al
livello di competenza applicabile, il Tribunale cantonale aveva esaminato anche
la questione della riduzione dal reddito dell'invalido, che aveva respinto
sulla base della scelta del livello di competenza 1.
Nel caso in esame, il Tribunale federale conclude
che andrebbe considerato il livello di competenza 2. Ciò solleva la questione
di sapere se la riduzione dello stipendio da invalido sia giustificata nella
fattispecie. Poiché le parti non si sono espresse su questo punto dinanzi al
Tribunale federale, in considerazione dell'esito del procedimento cantonale, la
causa deve essere rinviata all'autorità inferiore affinché si pronunci sulla
necessità di effettuare una riduzione dallo stipendio statistico in
considerazione delle circostanze del caso specifico e, in caso affermativo, in
quale misura” (cfr. considerando 6 della citata STF);
- che, in data 3 settembre 2023, il
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
in merito alla citata STF (doc. II);
- che, in data 12 settembre 2023 (doc.
III), l’CO 1 ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…) l'CO 1,
in sede di opposizione, ha fatto capo al profilo 2 della TA1, settore 3, senza
operare nessuna riduzione sui dati statistici.
L'CO 1, preso atto della sentenza di rinvio del TF, si riconferma nelle proprie
conclusioni in quanto ritiene che, anche per il profilo 2 e non solo per il
profilo 1 come deciso da questo Tribunale, non sono dati gli estremi per
operare una riduzione a causa dei limiti funzionali in aggiunta a quanto
riconosciuto dal lato medico.
Anche gli altri fattori enunciati dalla giurisprudenza non trovano
applicazione.
Non si è in presenza di nessun abuso di apprezzamento a differenza di quanto
sostenuto in sede di ricorso dal patrocinatore, fermo restando che, in
procedura di opposizione, la precedente patrocinatrice non aveva mai vantato
nessuna pretesa.
Sintomatico è poi il fatto che l'attuale patrocinatore si è limitato a chiedere
di applicare il tasso massimo previsto dalla giurisprudenza senza fornire alcun
elemento a sostegno”
- che, in data 12 settembre 2023
(doc. IV) l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…) Se non
bisogna procedere automaticamente a una deduzione, nel caso di specie vi sono
seri indizi che a causa di diversi fattori la signora RI 1 potrebbe valorizzare
la propria capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro ordinario solo
realizzando un reddito inferiore alla media.
In effetti, il reddito da lei conseguibile nel mercato equilibrato del lavoro
in attività con un livello di qualifica 2, che consistono in mansioni partiche
come la vendita, la cura, l'elaborazione dei dati, le pratiche amministrative,
Fatti
i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (sentenza 8C_268/2021 del 15
ottobre 2021 consid.3.2.1 con rinvio alla sentenza 8C_46/2018 dell'11 gennaio
2019 consid. 4.4 con riferimenti), non potrà di tutta evidenza raggiungere il
livello statistico a causa delle sue specifiche limitazioni, oltre a quelle
mediche e funzionali già prese in considerazione nell'ambito della valutazione
della capacità lavorativa residua.
5.
In primo luogo va detto che a causa delle particolari esigenze della signora RI
1 - paraplegica - diverse attività in questo livello di qualifica le sono
completamente precluse.
Non solo.
Molte di queste attività, laddove
esigibili, potrebbero essere svolte solo tenendo conto degli specifici
impedimenti riscontrati dalla signora RI 1, in particolare le esigenze legate
all'espletamento delle funzioni intestinale e vescicale, che per quest'ultima
dev'essere svolta al domicilio poiché la signora RI 1 cateterizza sdraiata a
letto visto che non riesce a cateterizzare in posizione seduta. Ne consegue che
un'attività lavorativa dovrà essere non solo vicina al domicilio e
raggiungibile in auto ma anche che l'attività in parola le permetta di
assentarsi per il tempo necessario alla cateterizzazione.
Si noti anche che la stessa presenta delle difficoltà pratiche a conseguire
un'attività che le permetta di accedere ai locali con la sedia a rotelle, che
tenga conto del tempo supplementare necessario agli sposamenti intermedi e che
tolleri che il trasporto di oggetti, cartelle, ecc. sarebbe limitato, così
come, se si dovesse trattare di un'azienda di acquisti il lavoro di spedizione
non sarebbe esigibile.
Altro esempio, nel caso di un lavoro di controllo con spostamenti tra punti di
controllo, si presume già una chiara limitazione del tempo e della velocità.
A mente dello scrivente, tenuto conto dell'insieme delle circostanze specifiche
alla signora RI 1, la scelta dei posti di lavoro adatti appare invero estremamente
ridotta, tanto che difficilmente si possono definire valori reddituali
"normali" in merito alla capacità della signora RI 1 di poter
conseguire un reddito da invalida a livello di quello statistico.
Pertanto, secondo la prassi, appare più che giustificata la considerazione di
una detrazione dal reddito da invalido del 25%.” (n.d.r.: il grassetto
non è della redattrice)
considerato - che, in ordine, questa Corte -
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1) - decide la presente vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1);
- che, nel merito, giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA che, giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità. Secondo l'art. 8
cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o
parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura
raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA). I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno. Il TF ha avuto modo di confermare che
alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far
capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la
ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
- che, la perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza). Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono
impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione,
devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non
esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli
permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI
1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine:
reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si
baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne
ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la
situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15
dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo
se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento
dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi
altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b). Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
- che, nel caso di specie, non sono
più oggetto di contestazione la stabilizzazione dello stato di salute al 1°
dicembre 2021, la capacità lavorativa residua al 60% in attività adeguate
(leggere e sedentarie) su cinque giorni lavorativi, il reddito da valida di fr.
60'666.65 per il 2021, il reddito da invalida di fr. 37'724.97 (determinato
sulla base della tabella TA1-2020, totale, donne, Settore “Servizi”, livello di
competenza 2; tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 60% in
attività adeguate, leggere e sedentarie) e l’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) complessiva del 90%;
- che, questa Corte, conformemente
a quanto statuito dal Tribunale federale al considerando 6 della STF
8C_293/2023 del 10 agosto 2023, è chiamata unicamente a stabilire se l’CO 1
abbia abusato, o meno, del proprio potere di apprezzamento, non operando alcuna
deduzione sociale sul reddito da invalida;
- che, a questo proposito, giova qui
ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc). Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha
inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per
ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli
anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o
ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,
nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul
reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete;
- che, nella sentenza 8C_256/2021
del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF
148.
V 174, l’Alta Corte ha ribadito che la possibilità di una decurtazione
("deduzione per circostanze personali e professionali") fino
al 25 % dal salario tabellare è prevista per tener conto del fatto che una
persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa
residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del
lavoro equilibrato (cfr. consid. 2.9.2);
- che, chiamato ora a pronunciarsi
su questo aspetto, il TCA ricorda innanzitutto che la ricorrente (titolare di
un attestato federale di impiegata di commercio, che gode di un’ampia
esperienza nelle attività amministrative commerciali, di madre lingua italiana
che parla fluentemente anche lo svizzero tedesco e il francese: cfr. STF 8C_293/2023
del 10 agosto 2023, consid. 5.3) - tenuto conto degli impedimenti dovuti al
danno infortunistico (in particolare delle problematiche correlate allo stato
di paraplegia: incluse, quindi, le necessità legate alla cateterizzazione
rispettivamente allo svuotamento intestinale e ai periodi di recupero
fisiologico come pure all’utilizzo della sedia a rotelle) - presenta una
capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate (specificatamente in
attività leggere e sedentarie) su cinque giorni lavorativi rispettivamente che,
nel mercato del lavoro equilibrato, gode di un ventaglio di attività esigibili
ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità
lavorativa residua (in particolare nel settore dei servizi) rispettivamente che
è altresì ragionevolmente esigibile che ella metta completamene a frutto la
capacità lavorativa residua del 60% su cinque giorni lavorativi, anche
nell’attività lavorativa abituale (“impiegata” presso la __________), che
esercita in misura di sole 10 ore settimanali, da ritenersi adeguata (leggera e
sedentaria; cfr. STCA 35.2023.10 del 3 aprile 2023, consid. 2.6.1 e 2.6.2);
- che, inoltre le limitazioni
infortunistiche (in particolare, le necessità legate alla cateterizzazione
rispettivamente allo svuotamento intestinale e ai periodi di recupero
fisiologico e l’utilizzo della sedia a rotelle) - che hanno determinato una
riduzione della capacità lavorativa dell’insorgente anche in attività adeguate
(attività leggera e sedentaria) - non esplicano ulteriori effetti rilevanti dal
profilo del reddito conseguibile nel ventaglio di attività ancora esigibili (in
particolare nel settore dei servizi, segnatamente nel livello di competenza 2)
nel mercato del lavoro equilibrato;
- che, parimenti dicasi per la
necessità di svolgere un’attività leggera e sedentaria rispettivamente a tempo
parziale, conside-rato che tali caratteristiche trovano facilmente
corrispondenza in svariate attività pratiche di amministrazione, tipiche del
livello di competenza 2, in particolare nel settore dei servizi;
- che, occorre inoltre ricordare che
le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua
non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da
invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che
per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse
non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione
aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (cfr. STF 8C_466/2021 del 1° marzo
2022.
consid. 3.5 con riferimenti);
- che, in simili circostanze, una
decurtazione sociale, per questi aspetti, non appare giustificata;
- che, del resto, le argomentazioni
sollevate dal patrocinatore della ricorrente, nello scritto del 12 settembre
2023.
(doc. IV), non consentono di giungere ad una differente conclusione;
- che, infatti, una buona parte
delle attività ancora esigibili nel settore dei servizi (in particolare
svariate attività pratiche di amministrazione, tipiche del livello di
competenza 2) può essere esercitata - parzialmente e/o totalmente - anche in
Homeoffice;
- che, in ogni caso, secondo la
giurisprudenza federale, se l'interessato non esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo
la sua capacità di lavoro residua, egli può essere obbligato a lasciare il suo
posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a
profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che
lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di
ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15
novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21
ottobre 2019, consid. 2.10);
- che, anche gli altri fattori
enunciati dalla giurisprudenza non trovano applicazione nel caso di specie; del
resto, neppure il patrocinatore della ricorrente sostiene il contrario nello
scritto del 12 settembre 2023 (doc. IV);
- che, alla luce di quanto appena
esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) - espresso
nella decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 (doc. 233) e ribadito anche
nel recentissimo scritto del 12 settembre 2023 (doc. III) - questa Corte
ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale nel caso in disamina, l’CO 1
non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. sul tema, tra le
tante, la STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021, consid. 2.3.7 e la STCA 35.2021.74
del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4);
- che, per un caso in cui il TF ha
confermato la decisione dell’autorità cantonale che, a sua volta, aveva
confermato la decisione dell’autorità inferiore di riconoscere un grado di
invalidità del 55% ad un assicurato, nato nel 1956, che aveva riportato una
paraplegia sensomotoria incompleta sub Th 9, senza abusare del proprio potere
di apprezzamento, per non avere operato alcuna deduzione sociale al reddito da
invalido, cfr. la già citata STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022, in particolare
consid. 3.4 e 3.5;
- che, confrontando ora il reddito
"da invalida" di fr. 37'724.97 con il relativo reddito "da
valida" di fr. 60'666.65, si ottiene un grado d’invalidità del 38%
([60'666.65 - 37'724.97] x 100 : 60'666.65 = 37.81% arrotondato al 38% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121;
- che, sulla scorta delle
considerazioni che precedono, la decisio-ne impugnata merita pertanto di essere
tutelata mentre il gravame deve essere respinto;
- che, trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;
35.2021.58
del 18 ottobre 2021 consid. 2.12); Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti