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Decisione

35.2023.71

STF di rinvio (8C_293/2023). Nessuna deduzione sociale: confermato. Decisione su opposizione confermata

2 ottobre 2023Italiano21 min

alla signora RI 1, la scelta dei posti di lavoro adatti appare invero estremamente

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.71

PC/sc

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla

sentenza 8C_293/2023 del 10 agosto 2023 del Tribunale federale nella causa

promossa con ricorso del 3 febbraio 2023 (35.2023.10) di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto - che in data 29 giugno 2020 RI 1 -

nata il __________ 1975, di formazione impiegata di commercio con AFC,

dipendente al 60% della __________ in qualità di “impiegata” e, perciò, è

assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - verso le ore 10:00, “mentre

stava eseguendo un lavoro di riparazione su una scala. È scivolata ed è caduta

a terra” da un’altezza di circa 2 metri, riportando “una frattura

vertebrale post-traumatica di TH8 di tipo C secondo AOSPine con lesione

midollare completa tipo ASIA A, uno schock neurogeno su DG1, una ferita

lacero-contusa occipitale post-traumatica e una falda di PNX post-traumatico

bilaterale”;

- che, l’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge;

- che, alla chiusura del caso, con

decisione formale del 12 maggio 2022 l’CO 1 ha assegnato a RI 1 una rendita di

invalidità del 35% a decorrere dal 1° dicembre 2021 e un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 90% (doc. 210);

- che, dopo l’opposizione interposta

dall’avv. __________, in nome e per conto dell’assicurata (doc. 223), in data 4

gennaio 2023 l’CO 1 ha modificato parzialmente la sua prima decisione,

riconoscendo a RI 1 una rendita di invalidità del 38% a decorrere dal 1°

dicembre 2021 (doc. 233); in particolare, l’amministrazione ha considerato per

il 2021 un reddito, da valida, di fr. 60'666.65 (sulla base delle indicazioni

fornite dal datore di lavoro) e un reddito, da invalida, di fr. 37'724.97

(sulla base della tabella TA1-2020, totale, donne, Settore “Servizi”, livello

di competenza 2; tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 60% in

attività adeguate e senza applicare alcuna deduzione sociale);

- che, a seguito del ricorso

interposto dall’avv. RA 1, in nome e per conto dell’assicurata (doc. I), in

data 3 aprile 2023 questa Corte ha modificato parzialmente la decisione

impugnata, riconoscendo a RI 1 una rendita di invalidità del 48% a decorrere

dal 1° dicembre 2021 (doc. VII); il TCA ha conside-rato per il 2021 un reddito,

da valida, di fr. 60'666.65 (sulla base delle indicazioni fornite dal datore di

lavoro) e un reddito, da invalida, di fr. 31'396.14 (sulla base della tabella

TA1-2020, totale, donne, Settore “Servizi”, livello di competenza 1;

tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate e

senza applicare alcuna deduzione sociale);

- che, in particolare, in quella sentenza

il TCA - chiamato a stabilire se l’CO 1 avesse abusato, o meno, del proprio

potere di apprezza-mento, non operando alcuna deduzione sociale sul reddito da

invalida - si era così espresso:

" (…) Questo

Tribunale ricorda di avere già confermato al consid. 2.6 che, tenuto conto

degli impedimenti dovuti al danno infortunistico, l’assicurata presenta una

capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate (specificatamente in

attività leggere e sedentarie) rispettivamente che la ricorrente gode di un

ventaglio di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a

frutto la propria capacità lavorativa residua. Il TCA ritiene pure che le

limitazioni infortunistiche - che hanno determinato una riduzione della

capacità lavorativa dell’insorgente anche in attività adeguate (attività

leggera e sedentaria) - non esplicano ulteriori effetti rilevanti dal profilo

del reddito conseguibile nel ventaglio di attività ancora esigibili nel mercato

del lavoro equilibrato. In siffatte condizioni, una decurtazione sociale, per

questi aspetti, non appare giustificata.

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve

dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. sul tema,

tra le tante, la STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021, consid. 2.3.7 e la STCA

35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).” (cfr. STCA 35.2023.10 del 3

aprile 2023, consid. 2.11.2);

- che, a seguito del ricorso

interposto dall’CO 1 (doc. VIII), in data 10 agosto 2023 il Tribunale federale ha

statuito che, al caso di specie, deve essere applicato il livello di

competenza 2, rinviando la causa per nuovo giudizio al TCA, in quanto:

" Oltre al

livello di competenza applicabile, il Tribunale cantonale aveva esaminato anche

la questione della riduzione dal reddito dell'invalido, che aveva respinto

sulla base della scelta del livello di competenza 1.

Nel caso in esame, il Tribunale federale conclude

che andrebbe considerato il livello di competenza 2. Ciò solleva la questione

di sapere se la riduzione dello stipendio da invalido sia giustificata nella

fattispecie. Poiché le parti non si sono espresse su questo punto dinanzi al

Tribunale federale, in considerazione dell'esito del procedimento cantonale, la

causa deve essere rinviata all'autorità inferiore affinché si pronunci sulla

necessità di effettuare una riduzione dallo stipendio statistico in

considerazione delle circostanze del caso specifico e, in caso affermativo, in

quale misura” (cfr. considerando 6 della citata STF);

- che, in data 3 settembre 2023, il

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare osservazioni

in merito alla citata STF (doc. II);

- che, in data 12 settembre 2023 (doc.

III), l’CO 1 ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…) l'CO 1,

in sede di opposizione, ha fatto capo al profilo 2 della TA1, settore 3, senza

operare nessuna riduzione sui dati statistici.

L'CO 1, preso atto della sentenza di rinvio del TF, si riconferma nelle proprie

conclusioni in quanto ritiene che, anche per il profilo 2 e non solo per il

profilo 1 come deciso da questo Tribunale, non sono dati gli estremi per

operare una riduzione a causa dei limiti funzionali in aggiunta a quanto

riconosciuto dal lato medico.

Anche gli altri fattori enunciati dalla giurisprudenza non trovano

applicazione.

Non si è in presenza di nessun abuso di apprezzamento a differenza di quanto

sostenuto in sede di ricorso dal patrocinatore, fermo restando che, in

procedura di opposizione, la precedente patrocinatrice non aveva mai vantato

nessuna pretesa.

Sintomatico è poi il fatto che l'attuale patrocinatore si è limitato a chiedere

di applicare il tasso massimo previsto dalla giurisprudenza senza fornire alcun

elemento a sostegno”

- che, in data 12 settembre 2023

(doc. IV) l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…) Se non

bisogna procedere automaticamente a una deduzione, nel caso di specie vi sono

seri indizi che a causa di diversi fattori la signora RI 1 potrebbe valorizzare

la propria capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro ordinario solo

realizzando un reddito inferiore alla media.

In effetti, il reddito da lei conseguibile nel mercato equilibrato del lavoro

in attività con un livello di qualifica 2, che consistono in mansioni partiche

come la vendita, la cura, l'elaborazione dei dati, le pratiche amministrative,

Fatti

i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (sentenza 8C_268/2021 del 15

ottobre 2021 consid.3.2.1 con rinvio alla sentenza 8C_46/2018 dell'11 gennaio

2019 consid. 4.4 con riferimenti), non potrà di tutta evidenza raggiungere il

livello statistico a causa delle sue specifiche limitazioni, oltre a quelle

mediche e funzionali già prese in considerazione nell'ambito della valutazione

della capacità lavorativa residua.

5.

In primo luogo va detto che a causa delle particolari esigenze della signora RI

1 - paraplegica - diverse attività in questo livello di qualifica le sono

completamente precluse.

Non solo.

Molte di queste attività, laddove

esigibili, potrebbero essere svolte solo tenendo conto degli specifici

impedimenti riscontrati dalla signora RI 1, in particolare le esigenze legate

all'espletamento delle funzioni intestinale e vescicale, che per quest'ultima

dev'essere svolta al domicilio poiché la signora RI 1 cateterizza sdraiata a

letto visto che non riesce a cateterizzare in posizione seduta. Ne consegue che

un'attività lavorativa dovrà essere non solo vicina al domicilio e

raggiungibile in auto ma anche che l'attività in parola le permetta di

assentarsi per il tempo necessario alla cateterizzazione.

Si noti anche che la stessa presenta delle difficoltà pratiche a conseguire

un'attività che le permetta di accedere ai locali con la sedia a rotelle, che

tenga conto del tempo supplementare necessario agli sposamenti intermedi e che

tolleri che il trasporto di oggetti, cartelle, ecc. sarebbe limitato, così

come, se si dovesse trattare di un'azienda di acquisti il lavoro di spedizione

non sarebbe esigibile.

Altro esempio, nel caso di un lavoro di controllo con spostamenti tra punti di

controllo, si presume già una chiara limitazione del tempo e della velocità.

A mente dello scrivente, tenuto conto dell'insieme delle circostanze specifiche

alla signora RI 1, la scelta dei posti di lavoro adatti appare invero estremamente

ridotta, tanto che difficilmente si possono definire valori reddituali

"normali" in merito alla capacità della signora RI 1 di poter

conseguire un reddito da invalida a livello di quello statistico.

Pertanto, secondo la prassi, appare più che giustificata la considerazione di

una detrazione dal reddito da invalido del 25%.” (n.d.r.: il grassetto

non è della redattrice)

considerato - che, in ordine, questa Corte -

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1) - decide la presente vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1);

- che, nel merito, giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA che, giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità. Secondo l'art. 8

cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o

parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura

raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA). I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno. Il TF ha avuto modo di confermare che

alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far

capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la

ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

- che, la perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza). Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono

impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione,

devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non

esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli

permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI

1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine:

reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si

baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne

ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la

situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15

dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo

se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento

dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi

altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b). Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

- che, nel caso di specie, non sono

più oggetto di contestazione la stabilizzazione dello stato di salute al 1°

dicembre 2021, la capacità lavorativa residua al 60% in attività adeguate

(leggere e sedentarie) su cinque giorni lavorativi, il reddito da valida di fr.

60'666.65 per il 2021, il reddito da invalida di fr. 37'724.97 (determinato

sulla base della tabella TA1-2020, totale, donne, Settore “Servizi”, livello di

competenza 2; tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 60% in

attività adeguate, leggere e sedentarie) e l’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) complessiva del 90%;

- che, questa Corte, conformemente

a quanto statuito dal Tribunale federale al considerando 6 della STF

8C_293/2023 del 10 agosto 2023, è chiamata unicamente a stabilire se l’CO 1

abbia abusato, o meno, del proprio potere di apprezzamento, non operando alcuna

deduzione sociale sul reddito da invalida;

- che, a questo proposito, giova qui

ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc). Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha

inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per

ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli

anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o

ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,

nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul

reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete;

- che, nella sentenza 8C_256/2021

del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF

148.

V 174, l’Alta Corte ha ribadito che la possibilità di una decurtazione

("deduzione per circostanze personali e professionali") fino

al 25 % dal salario tabellare è prevista per tener conto del fatto che una

persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa

residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del

lavoro equilibrato (cfr. consid. 2.9.2);

- che, chiamato ora a pronunciarsi

su questo aspetto, il TCA ricorda innanzitutto che la ricorrente (titolare di

un attestato federale di impiegata di commercio, che gode di un’ampia

esperienza nelle attività amministrative commerciali, di madre lingua italiana

che parla fluentemente anche lo svizzero tedesco e il francese: cfr. STF 8C_293/2023

del 10 agosto 2023, consid. 5.3) - tenuto conto degli impedimenti dovuti al

danno infortunistico (in particolare delle problematiche correlate allo stato

di paraplegia: incluse, quindi, le necessità legate alla cateterizzazione

rispettivamente allo svuotamento intestinale e ai periodi di recupero

fisiologico come pure all’utilizzo della sedia a rotelle) - presenta una

capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate (specificatamente in

attività leggere e sedentarie) su cinque giorni lavorativi rispettivamente che,

nel mercato del lavoro equilibrato, gode di un ventaglio di attività esigibili

ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità

lavorativa residua (in particolare nel settore dei servizi) rispettivamente che

è altresì ragionevolmente esigibile che ella metta completamene a frutto la

capacità lavorativa residua del 60% su cinque giorni lavorativi, anche

nell’attività lavorativa abituale (“impiegata” presso la __________), che

esercita in misura di sole 10 ore settimanali, da ritenersi adeguata (leggera e

sedentaria; cfr. STCA 35.2023.10 del 3 aprile 2023, consid. 2.6.1 e 2.6.2);

- che, inoltre le limitazioni

infortunistiche (in particolare, le necessità legate alla cateterizzazione

rispettivamente allo svuotamento intestinale e ai periodi di recupero

fisiologico e l’utilizzo della sedia a rotelle) - che hanno determinato una

riduzione della capacità lavorativa dell’insorgente anche in attività adeguate

(attività leggera e sedentaria) - non esplicano ulteriori effetti rilevanti dal

profilo del reddito conseguibile nel ventaglio di attività ancora esigibili (in

particolare nel settore dei servizi, segnatamente nel livello di competenza 2)

nel mercato del lavoro equilibrato;

- che, parimenti dicasi per la

necessità di svolgere un’attività leggera e sedentaria rispettivamente a tempo

parziale, conside-rato che tali caratteristiche trovano facilmente

corrispondenza in svariate attività pratiche di amministrazione, tipiche del

livello di competenza 2, in particolare nel settore dei servizi;

- che, occorre inoltre ricordare che

le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (cfr. STF 8C_466/2021 del 1° marzo

2022.

consid. 3.5 con riferimenti);

- che, in simili circostanze, una

decurtazione sociale, per questi aspetti, non appare giustificata;

- che, del resto, le argomentazioni

sollevate dal patrocinatore della ricorrente, nello scritto del 12 settembre

2023.

(doc. IV), non consentono di giungere ad una differente conclusione;

- che, infatti, una buona parte

delle attività ancora esigibili nel settore dei servizi (in particolare

svariate attività pratiche di amministrazione, tipiche del livello di

competenza 2) può essere esercitata - parzialmente e/o totalmente - anche in

Homeoffice;

- che, in ogni caso, secondo la

giurisprudenza federale, se l'interessato non esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua, egli può essere obbligato a lasciare il suo

posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a

profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che

lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di

ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15

novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21

ottobre 2019, consid. 2.10);

- che, anche gli altri fattori

enunciati dalla giurisprudenza non trovano applicazione nel caso di specie; del

resto, neppure il patrocinatore della ricorrente sostiene il contrario nello

scritto del 12 settembre 2023 (doc. IV);

- che, alla luce di quanto appena

esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) - espresso

nella decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 (doc. 233) e ribadito anche

nel recentissimo scritto del 12 settembre 2023 (doc. III) - questa Corte

ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale nel caso in disamina, l’CO 1

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. sul tema, tra le

tante, la STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021, consid. 2.3.7 e la STCA 35.2021.74

del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4);

- che, per un caso in cui il TF ha

confermato la decisione dell’autorità cantonale che, a sua volta, aveva

confermato la decisione dell’autorità inferiore di riconoscere un grado di

invalidità del 55% ad un assicurato, nato nel 1956, che aveva riportato una

paraplegia sensomotoria incompleta sub Th 9, senza abusare del proprio potere

di apprezzamento, per non avere operato alcuna deduzione sociale al reddito da

invalido, cfr. la già citata STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022, in particolare

consid. 3.4 e 3.5;

- che, confrontando ora il reddito

"da invalida" di fr. 37'724.97 con il relativo reddito "da

valida" di fr. 60'666.65, si ottiene un grado d’invalidità del 38%

([60'666.65 - 37'724.97] x 100 : 60'666.65 = 37.81% arrotondato al 38% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121;

- che, sulla scorta delle

considerazioni che precedono, la decisio-ne impugnata merita pertanto di essere

tutelata mentre il gravame deve essere respinto;

- che, trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;

35.2021.58

del 18 ottobre 2021 consid. 2.12); Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti