35.2023.72
Discusso obbligo di assumere costi di un trattamento odontoiatrico. Negato nesso di causalità tra l'infortunio e il danno dentario (dentatura ampiamente compromessa già prima del trauma)
22 gennaio 2024Italiano20 min
alla salute riportato dall’assicurato e, finalmente, per negare l’esistenza di un
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.72
mm
Lugano
22 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 agosto 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 30 gennaio 2023, la ditta __________
di __________ ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che il proprio
dipendente RI 1, il 29 gennaio 2023, era caduto e aveva battuto il viso contro
un lavandino.
A causa di questo sinistro, egli
ha riportato, secondo il questionario compilato dal dentista curante, danni ai
denti 42, 41 e 32 del mascellare inferiore (cfr. doc. 3).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 marzo 2023,
l’assicuratore ha negato l’assunzione dei costi legati alla riparazione dei
denti in questione, ritenuto che i relativi danni non sarebbero stati causati
dall’evento traumatico assicurato (doc. 7).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RA 1 (in seguito: RA 1) per conto dell’assicurato (doc. 9), in
data 4 agosto 2023, la CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 10).
1.3. Con tempestivo ricorso del 31 agoso
2023, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto in via principale
la condanna dell’assicuratore convenuto a riconoscere le prestazioni
assicurative a dipendenza dell’infortunio del gennaio 2023, in subordine
il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione.
A sostegno delle proprie pretese,
il patrocinatore dell’assicurato ha argomentato in particolare quanto segue:
" (…) Nel
caso in esame, non vi sono dubbi a che la rovinosa caduta sia stata di
un’intensità tale da comportare un danno alla dentatura, a prescindere dal suo
stato preesistente. L’evento così descritto, di facile lettura, non potrebbe
dar adito ad altra interpretazione. Nella propria decisione l’assicurazione
solleva dubbi circa l’effettivo colpo subito dal signor RI 1 sul lavandino,
discreditando le dichiarazioni espresse dall’insorgente al momento
dell’annuncio d’infortunio. L’assicuratore sostiene che “gli elementi
nell’incarto non provano quanto annunciato dall’assicurato, in particolare non
ci sono medici che attestano l’impatto del viso sul lavandino con importante
contusione …”. Tali considerazioni urtano con il principio secondo cui
l'assicurato deve rendere verosimile l’esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d’infortunio. Principio che nella concreta evenienza non è
stato minimamente disatteso dal signor RI 1, così come dal proprio dentista
curante. Il signor RI 1 ha ben descritto l’accaduto. Egli si è recato dal
proprio dentista di fiducia, il quale nel questionario citato in precedenza ha confermato
quanto espresso in prima battuta dal proprio paziente, ovvero che l’infortunio
è stato causato dall’aver (comunque) “picchiato i denti”.
In altre parole, il ricorrente ha ben reso verosimile, secondo il principio
della probabilità preponderante, l’esistenza di tutti i componenti essenziali
dell’infortunio.
(…).
La posizione dell’assicuratore è ancora più criticabile
allorquando lamenta l’assenza di prove documentali a suffragio della
dichiarazione d’infortunio, quali ad esempio evidenze di contusioni/ematomi
particolari al viso, nonché l’assenza di ulteriori consultazioni da parte
dell’assicurato con altri medici. Le “richieste probatorie” sollevate
dall’assicuratore LAINF vanno oltre a quanto normalmente domandato
all’assicurato per siffatti casi; o per lo meno si rivelano essere piuttosto
severe nel caso in esame. CO 1, con tale posizione, sembra voler negare a
prescindere la posizione assunta dal signor RI 1, innalzando oltremisura i
limiti di prove richieste all’assicurato per comprovare gli elementi
costitutivi d’infortunio. Ciò che non può essere condiviso.
(…).
Per quanto in merito alle dichiarazioni rese dal medico fiduciario
dell’assicuratore, Dr. med. dent. __________, alleghiamo alla presente la presa
di posizione del Dr. med. dent. __________ del 04 maggio 2023, consultato dallo
scrivente. Quest’ultimo, nel proprio scritto, non conferma la posizione assunta
dal medico fiduciario dell’assicuratore. Egli lascia quindi aperta la
possibilità a che la dentatura coinvolta nel sinistro sarebbe rimasta
quantomeno intatta anche nel caso di un semplice atto ordinario (cfr. doc. C).
Confermando, di riflesso, che la dentatura del ricorrente si sarebbe lesionata
soltanto in caso di urto non ordinario.” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In data 16 ottobre 2023, il
rappresentante dell’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di
prova da produrre (doc. VII).
1.6. Il 29 novembre 2023, questo
Tribunale ha interpellato il dentista fiduciario dell’amministrazione, il quale
è stato invitato a prendere posizione sul contenuto del rapporto del dott. med.
dent. __________ prodotto con l’atto di ricorso (doc. IX).
La sua risposta è pervenuta in
data 6 dicembre 2023 (doc. X).
L’assicuratore resistente si è
espresso al riguardo il 15 dicembre 2023 (doc. XII), mentre la RA 1 lo ha fatto
il 21 dicembre 2023 (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. In concreto, litigiosa è la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a rifiutare
l’assunzione dei costi di riparazione dei denti 42, 41 e 32 di RI 1, oppure no.
Con la decisione su opposizione
impugnata, oltre a negare l’eziologia infortunistica al danno dentario denunciato
dall’insorgente, l’amministrazione mette pure in dubbio l’insorgenza stessa
dell’evento annunciato, considerato che “non sono messe in evidenza
contusioni/ematomi particolari al viso e l’assicurato non consulta altri medici”
(doc. 10, p. 4).
Da parte sua, il TCA non ritiene necessario
pronunciarsi su quest’ultimo aspetto poiché, quand’anche si volesse ammettere
che le cose si siano effettivamente svolte come indicato nell’annuncio
d’infortunio, l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che auspica la RA
1, posto che farebbe difetto un nesso di causalità tra l’infortunio e il danno
alla salute, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.
Non ci si può comunque esimere
dall’osservare come una caduta con ricezione sulla parte inferiore del viso
contro un corpo solido comporti normalmente delle lesioni (anche) ai tessuti
molli (labbra e gengive), ciò che non risulta dalla documentazione a
disposizione in concreto e neppure viene preteso con l’impugnativa.
2.2. Giusta l'art. 4 LPGA, è considerato
infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al
corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute
fisica o psichica o che provochi la morte.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica,
mentale o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di
tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Ammettere
l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge non è però ancora sufficiente
per fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale è, in effetti, che tra l’evento dannoso e il danno dentario esista,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale, un nesso di causalità naturale.
Conformemente
alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta
quando si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si
sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque
necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è
sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia
provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti
come la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. DTF
129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 e riferimenti ivi citati; SVR 2005 KV
n. 12 p. 41).
La responsabilità dell’assicuratore
non può quindi essere negata per il motivo che un danno alla salute (organico)
è ampiamente imputabile a uno stato preesistente e che l’evento infortunistico
ha per contro giocato un ruolo subordinato (cfr. STF 8C_399/2008
del 19 novembre 2008 consid. 1.2 e riferimenti). È soltanto quando, in ragione
dello stato preesistente, una sollecitazione ordinaria avrebbe potuto causare
approssimativamente allo stesso momento il medesimo danno alla salute, che la
causalità naturale può essere negata (causa occasionale o casuale; cfr. SVR
2007 UV n. 28 p. 94).
2.4. Per quanto riguarda i danni alla salute
organici oggettivabili, inclusi i danni dentari, la causalità naturale si
sovrappone ampiamente a quella adeguata. In questo contesto, la questione di
sapere se l’evento infortunistico, secondo il corso ordinario delle cose
e l'esperienza della vita, è di per sé idoneo a provocare un effetto come
quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale
propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 177 consid. 3.2), non gioca
praticamente alcun ruolo per ammettere l’obbligo a prestazioni (cfr. DTF 134 V
109 consid. 2.1 e riferimenti). Trattandosi di danni dentari con stato morboso
preesistente, la causalità adeguata - analogamente a quella naturale (cfr.
consid. 2.4.) - potrebbe venir negata soltanto se si potesse ammettere che il
dente indebolito dallo stato morboso preesistente, approssimativamente
allo stesso momento, non avrebbe resistito a una normale sollecitazione (cfr. STF 8C_125/2023 dell’8 agosto 2023 consid. 5.1 e 5.3 e
riferimenti ivi citati, pubblicata in: SVR 12/2023 UV n. 51 p 180 ss.; DTF 114
V 169 consid. 3b).
2.5. Dalle
carte processuali emerge che la CO 1 ha fondato la decisione di negare la
propria responsabilità a proposito delle lesioni dentarie presentate
dall’assicurato, sul parere espresso al riguardo dal suo dentista di fiducia
(cfr. doc. 7, p. 1).
In effetti, con rapporto del 21 febbraio
2023, il dott. med. dent. __________ ha affermato che il sinistro occorso il 20
gennaio 2023 non costituisce la causa della perdita dei denti 42, 41 e 32, a
fronte soprattutto di una “situazione paradontale irrimediabilmente
compromessa, indipendentemente dall’infortunio”.
Queste in particolare le
considerazioni che egli ha sviluppato in quella sede:
" (…) ho
esaminato la documentazione allegata al caso in oggetto. Da quanto posso vedere
nell’unica radiografia e dal formulario (soprattutto al punto 2.) la dentatura
residua dell’assicurato era, al momento dell’infortunio, molto lacunosa e
piuttosto compromessa: in particolare i denti che, secondo il rapporto stilato
dal collega, dovrebbero essere stati danneggiati in modo irreparabile dall’infortunio
(42, 41 e 32) presentano carie profonde (41 e 32) e soprattutto una situazione
paradontale irrimediabilmente compromessa, indipendentemente dall’infortunio.
Anche i denti 33 e 43 che dovrebbero, secondo la proposta di cura, essere i
pilastri del ponte fisso programmato, hanno una situazione paradontale non
ideale. Ci sarebbero dunque i presupposti per rifiutare il caso, non essendo
l’infortunio la causa della perdita dei denti 42, 41 e 32 (da notare che il 31
era già assente al momento dell’infortunio, perso sicuramente per motivi
paradontali).” (doc. 4)
Unitamente al ricorso, il
patrocinatore dell’assicurato ha prodotto una certificazione del dentista
curante, dott. med. dent. __________, il quale ha dichiarato di condividere “…
il parere del dottor __________ che lo stato preesistente della dentatura del
signor RI 1 era compromessa. Siccome non prevediamo il futuro non possiamo
certificare che sarebbe bastato un semplice atto ordinario per provocare la
lesione stessa.” (doc. C).
In corso di causa, il TCA ha
interpellato il dott. med. dent. __________, chiedendogli una sua presa di
posizione in merito al contenuto del rapporto del dentista curante, con
particolare riguardo alla questione di sapere se una sollecitazione ordinaria
sarebbe stata atta a causare il medesimo danno dentale (cfr. doc. IX).
Questo il tenore della sua
risposta pervenuta in data 6 dicembre 2023:
" (…) a
seguito della sua richiesta del 29 novembre 2023, ho riesaminato l’incarto in
mio possesso e soprattutto la copia della radiografia, che è pure l’unica
radiografia sottopostami in occasione del mio rapporto del 21 febbraio 2023.
La radiografia in questione evidenzia
- la mancanza del dente 31,
- la perdita totale del supporto osseo del dente 41
- la perdita di almeno il 75% del supporto osseo dei denti 32 e
42 (totale assenza di supporto osseo mesiale e più del
50% distale)
- anche per i denti canini (33 e 43) l’apparato di sostegno è intaccato.
- Il dente 41 presenta inoltre una chiara radiolucenza mesiale dovuta
probabilmente ad una carie profonda.
Secondo il “questionario concernente le lesioni” compilato dal
medico dentista curante il 14 febbraio, il dente 31 era già mancante al momento
dell’infortunio, come d’altra parte anche i denti 18, 16, 15, 14, 24, 25, 27, 38,
37, 36, 35, 34, 45, 46 e 48.
In pratica nell’unica radiografia a disposizione è raffigurata
quasi tutta la dentatura residua del mascellare inferiore. Si può dunque
affermare che, in considerazione della situazione paradontale degli incisivi
inferiori visibili in radiografia, l’assicurato soffre di una forma di
paradontite grave che ha con ogni probabilità causato la perdita dei denti
mancanti.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, non occorrono grandi doti
divinatorie per affermare che il dente 41 (che ricordo non ha più alcun
supporto osseo) e i denti 32 e 42 (con solo il 25% del supporto osseo), con
oltretutto una masticazione concentrata sui denti frontali vista la mancanza di
quasi tutti i molari e premolari, non erano in grado di sopportare il carico
della normale masticazione. La programmata estrazione dei denti 41, 42 e 32 non
è, a mio avviso, dovuta all’infortunio bensì alla malattia paradontale ben documentata
dalla radiografia.” (doc. X)
Con le proprie osservazioni 21
dicembre 2023, il rappresentante del ricorrente rileva semplicemente di aver
sottoposto il referto del medico dentista fiduciario della CO 1 al dott. med.
dent. __________, il quale si sarebbe confermato “integralmente nel
contenuto del proprio scritto del 04.05.2023.” (doc. XIII).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Chiamato ora a
pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene di poter
validamente fondare il proprio giudizio sulle valutazioni agli atti del dott.
med. dent. __________, secondo il quale il danno interessante i denti 41, 42 e
32 del mascellare inferiore non è imputabile all’evento traumatico del 29
gennaio 2023, ma bensì al preesistente stato (morboso) paradontale (cfr. doc. 4
e doc. X).
In questo senso, va rilevato come
il consulente dell’amministrazione abbia chiaramente indicato i motivi medici
per i quali, a suo avviso, il danno dentale in discussione si sarebbe potuto
produrre indipendentemente dal sinistro del gennaio 2023, anche in occasione di
una sollecitazione ordinaria della dentatura (ad esempio, all’atto di masticare
del cibo). Questa conclusione appare senz’altro condivisibile tenuto conto
della grave situazione paradontale dei denti 41, 42 e 32 (secondo quanto
evidenziato dalla radiografia agli atti, il dente 41 era totalmente privo di
supporto osseo, i denti 42 e 32 lo erano nella misura del 75%), che la maggioranza
dei denti del mascellare inferiore era già mancante al momento dell’evento
infortunistico (in particolare, lo era il dente 31, posto tra il 41 e il 32), “con
ogni probabilità” in ragione di una “forma di paradontite grave” e,
infine, che la masticazione era necessariamente (data l’assenza di quasi tutti
Fatti
i premolari e molari) concentrata sui denti frontali.
In queste condizioni, secondo il
TCA, nel caso di specie sono realizzate le condizioni poste dalla
giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3. e 2.4.) per ritenere
dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il sinistro del 29
gennaio 2023 ha costituito semplicemente la causa occasionale del danno
alla salute riportato dall’assicurato e, finalmente, per negare l’esistenza di un
nesso di causalità.
Da notare che la presente
fattispecie si distingue da quella oggetto della già citata pronunzia
8C_125/2023 dell’8 agosto 2023, in cui il TF ha rinviato gli atti
all’assicuratore LAINF interessato affinché disponesse una perizia medica
esterna volta a stabilire se l’infortunio – masticazione di un sassolino
contenuto in un sacchetto d’insalata già pronta – ha costituito una causa
almeno parziale del danno dentario riportato oppure se il dente danneggiato era
già prima del sinistro a tal punto indebolito che non avrebbe resistito nemmeno
a una normale sollecitazione. In effetti, in base a quanto si evince da quella
sentenza, lo stato (preesistente) della dentatura dell’assicurata in questione
non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello, gravemente compromesso
(soprattutto a livello paradontale), che presenta la dentatura di RI 1.
A proposito della certificazione
4 maggio 2023 del dott. med. dent. __________, essa non appare atta a generare
dei dubbi, neppure lievi (cfr. supra, consid. 2.6.), circa la fondatezza
del motivato parere enunciato dal dentista di fiducia dell’assicuratore. In
effetti, il suo rapporto risulta privo di ogni sostanza, nella misura in cui,
dopo aver giustamente ammesso che la dentatura del suo paziente era
Considerandi
compromessa, si è limitato ad affermare di non poter prevedere se i denti in
questione avrebbero resistito a un atto ordinario di masticazione. Il dentista
curante non si è dunque minimamente confrontato con gli argomenti esposti dal
dott. med. dent. __________ (in questo senso, si veda anche il doc. XIII).
Stante tutto quanto precede, deve
essere confermata la decisione su opposizione impugnata mediante la quale la CO
1.
ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai costi legati alla
riparazione dei denti 41, 42 e 32 dell’assicurato.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti