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Decisione

35.2023.72

Discusso obbligo di assumere costi di un trattamento odontoiatrico. Negato nesso di causalità tra l'infortunio e il danno dentario (dentatura ampiamente compromessa già prima del trauma)

22 gennaio 2024Italiano20 min

alla salute riportato dall’assicurato e, finalmente, per negare l’esistenza di un

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.72

mm

Lugano

22 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 agosto 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 30 gennaio 2023, la ditta __________

di __________ ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che il proprio

dipendente RI 1, il 29 gennaio 2023, era caduto e aveva battuto il viso contro

un lavandino.

A causa di questo sinistro, egli

ha riportato, secondo il questionario compilato dal dentista curante, danni ai

denti 42, 41 e 32 del mascellare inferiore (cfr. doc. 3).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 marzo 2023,

l’assicuratore ha negato l’assunzione dei costi legati alla riparazione dei

denti in questione, ritenuto che i relativi danni non sarebbero stati causati

dall’evento traumatico assicurato (doc. 7).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla RA 1 (in seguito: RA 1) per conto dell’assicurato (doc. 9), in

data 4 agosto 2023, la CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 10).

1.3. Con tempestivo ricorso del 31 agoso

2023, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto in via principale

la condanna dell’assicuratore convenuto a riconoscere le prestazioni

assicurative a dipendenza dell’infortunio del gennaio 2023, in subordine

il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova

decisione.

A sostegno delle proprie pretese,

il patrocinatore dell’assicurato ha argomentato in particolare quanto segue:

" (…) Nel

caso in esame, non vi sono dubbi a che la rovinosa caduta sia stata di

un’intensità tale da comportare un danno alla dentatura, a prescindere dal suo

stato preesistente. L’evento così descritto, di facile lettura, non potrebbe

dar adito ad altra interpretazione. Nella propria decisione l’assicurazione

solleva dubbi circa l’effettivo colpo subito dal signor RI 1 sul lavandino,

discreditando le dichiarazioni espresse dall’insorgente al momento

dell’annuncio d’infortunio. L’assicuratore sostiene che “gli elementi

nell’incarto non provano quanto annunciato dall’assicurato, in particolare non

ci sono medici che attestano l’impatto del viso sul lavandino con importante

contusione …”. Tali considerazioni urtano con il principio secondo cui

l'assicurato deve rendere verosimile l’esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d’infortunio. Principio che nella concreta evenienza non è

stato minimamente disatteso dal signor RI 1, così come dal proprio dentista

curante. Il signor RI 1 ha ben descritto l’accaduto. Egli si è recato dal

proprio dentista di fiducia, il quale nel questionario citato in precedenza ha confermato

quanto espresso in prima battuta dal proprio paziente, ovvero che l’infortunio

è stato causato dall’aver (comunque) “picchiato i denti”.

In altre parole, il ricorrente ha ben reso verosimile, secondo il principio

della probabilità preponderante, l’esistenza di tutti i componenti essenziali

dell’infortunio.

(…).

La posizione dell’assicuratore è ancora più criticabile

allorquando lamenta l’assenza di prove documentali a suffragio della

dichiarazione d’infortunio, quali ad esempio evidenze di contusioni/ematomi

particolari al viso, nonché l’assenza di ulteriori consultazioni da parte

dell’assicurato con altri medici. Le “richieste probatorie” sollevate

dall’assicuratore LAINF vanno oltre a quanto normalmente domandato

all’assicurato per siffatti casi; o per lo meno si rivelano essere piuttosto

severe nel caso in esame. CO 1, con tale posizione, sembra voler negare a

prescindere la posizione assunta dal signor RI 1, innalzando oltremisura i

limiti di prove richieste all’assicurato per comprovare gli elementi

costitutivi d’infortunio. Ciò che non può essere condiviso.

(…).

Per quanto in merito alle dichiarazioni rese dal medico fiduciario

dell’assicuratore, Dr. med. dent. __________, alleghiamo alla presente la presa

di posizione del Dr. med. dent. __________ del 04 maggio 2023, consultato dallo

scrivente. Quest’ultimo, nel proprio scritto, non conferma la posizione assunta

dal medico fiduciario dell’assicuratore. Egli lascia quindi aperta la

possibilità a che la dentatura coinvolta nel sinistro sarebbe rimasta

quantomeno intatta anche nel caso di un semplice atto ordinario (cfr. doc. C).

Confermando, di riflesso, che la dentatura del ricorrente si sarebbe lesionata

soltanto in caso di urto non ordinario.” (doc. I)

1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. In data 16 ottobre 2023, il

rappresentante dell’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di

prova da produrre (doc. VII).

1.6. Il 29 novembre 2023, questo

Tribunale ha interpellato il dentista fiduciario dell’amministrazione, il quale

è stato invitato a prendere posizione sul contenuto del rapporto del dott. med.

dent. __________ prodotto con l’atto di ricorso (doc. IX).

La sua risposta è pervenuta in

data 6 dicembre 2023 (doc. X).

L’assicuratore resistente si è

espresso al riguardo il 15 dicembre 2023 (doc. XII), mentre la RA 1 lo ha fatto

il 21 dicembre 2023 (doc. XIII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, litigiosa è la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a rifiutare

l’assunzione dei costi di riparazione dei denti 42, 41 e 32 di RI 1, oppure no.

Con la decisione su opposizione

impugnata, oltre a negare l’eziologia infortunistica al danno dentario denunciato

dall’insorgente, l’amministrazione mette pure in dubbio l’insorgenza stessa

dell’evento annunciato, considerato che “non sono messe in evidenza

contusioni/ematomi particolari al viso e l’assicurato non consulta altri medici”

(doc. 10, p. 4).

Da parte sua, il TCA non ritiene necessario

pronunciarsi su quest’ultimo aspetto poiché, quand’anche si volesse ammettere

che le cose si siano effettivamente svolte come indicato nell’annuncio

d’infortunio, l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che auspica la RA

1, posto che farebbe difetto un nesso di causalità tra l’infortunio e il danno

alla salute, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

Non ci si può comunque esimere

dall’osservare come una caduta con ricezione sulla parte inferiore del viso

contro un corpo solido comporti normalmente delle lesioni (anche) ai tessuti

molli (labbra e gengive), ciò che non risulta dalla documentazione a

disposizione in concreto e neppure viene preteso con l’impugnativa.

2.2. Giusta l'art. 4 LPGA, è considerato

infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al

corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute

fisica o psichica o che provochi la morte.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica,

mentale o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di

tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Ammettere

l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge non è però ancora sufficiente

per fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.

2.3. Presupposto

essenziale è, in effetti, che tra l’evento dannoso e il danno dentario esista,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale, un nesso di causalità naturale.

Conformemente

alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta

quando si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si

sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque

necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è

sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia

provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti

come la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. DTF

129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 e riferimenti ivi citati; SVR 2005 KV

n. 12 p. 41).

La responsabilità dell’assicuratore

non può quindi essere negata per il motivo che un danno alla salute (organico)

è ampiamente imputabile a uno stato preesistente e che l’evento infortunistico

ha per contro giocato un ruolo subordinato (cfr. STF 8C_399/2008

del 19 novembre 2008 consid. 1.2 e riferimenti). È soltanto quando, in ragione

dello stato preesistente, una sollecitazione ordinaria avrebbe potuto causare

approssimativamente allo stesso momento il medesimo danno alla salute, che la

causalità naturale può essere negata (causa occasionale o casuale; cfr. SVR

2007 UV n. 28 p. 94).

2.4. Per quanto riguarda i danni alla salute

organici oggettivabili, inclusi i danni dentari, la causalità naturale si

sovrappone ampiamente a quella adeguata. In questo contesto, la questione di

sapere se l’evento infortunistico, secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita, è di per sé idoneo a provocare un effetto come

quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale

propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 177 consid. 3.2), non gioca

praticamente alcun ruolo per ammettere l’obbligo a prestazioni (cfr. DTF 134 V

109 consid. 2.1 e riferimenti). Trattandosi di danni dentari con stato morboso

preesistente, la causalità adeguata - analogamente a quella naturale (cfr.

consid. 2.4.) - potrebbe venir negata soltanto se si potesse ammettere che il

dente indebolito dallo stato morboso preesistente, approssimativamente

allo stesso momento, non avrebbe resistito a una normale sollecitazione (cfr. STF 8C_125/2023 dell’8 agosto 2023 consid. 5.1 e 5.3 e

riferimenti ivi citati, pubblicata in: SVR 12/2023 UV n. 51 p 180 ss.; DTF 114

V 169 consid. 3b).

2.5. Dalle

carte processuali emerge che la CO 1 ha fondato la decisione di negare la

propria responsabilità a proposito delle lesioni dentarie presentate

dall’assicurato, sul parere espresso al riguardo dal suo dentista di fiducia

(cfr. doc. 7, p. 1).

In effetti, con rapporto del 21 febbraio

2023, il dott. med. dent. __________ ha affermato che il sinistro occorso il 20

gennaio 2023 non costituisce la causa della perdita dei denti 42, 41 e 32, a

fronte soprattutto di una “situazione paradontale irrimediabilmente

compromessa, indipendentemente dall’infortunio”.

Queste in particolare le

considerazioni che egli ha sviluppato in quella sede:

" (…) ho

esaminato la documentazione allegata al caso in oggetto. Da quanto posso vedere

nell’unica radiografia e dal formulario (soprattutto al punto 2.) la dentatura

residua dell’assicurato era, al momento dell’infortunio, molto lacunosa e

piuttosto compromessa: in particolare i denti che, secondo il rapporto stilato

dal collega, dovrebbero essere stati danneggiati in modo irreparabile dall’infortunio

(42, 41 e 32) presentano carie profonde (41 e 32) e soprattutto una situazione

paradontale irrimediabilmente compromessa, indipendentemente dall’infortunio.

Anche i denti 33 e 43 che dovrebbero, secondo la proposta di cura, essere i

pilastri del ponte fisso programmato, hanno una situazione paradontale non

ideale. Ci sarebbero dunque i presupposti per rifiutare il caso, non essendo

l’infortunio la causa della perdita dei denti 42, 41 e 32 (da notare che il 31

era già assente al momento dell’infortunio, perso sicuramente per motivi

paradontali).” (doc. 4)

Unitamente al ricorso, il

patrocinatore dell’assicurato ha prodotto una certificazione del dentista

curante, dott. med. dent. __________, il quale ha dichiarato di condividere “…

il parere del dottor __________ che lo stato preesistente della dentatura del

signor RI 1 era compromessa. Siccome non prevediamo il futuro non possiamo

certificare che sarebbe bastato un semplice atto ordinario per provocare la

lesione stessa.” (doc. C).

In corso di causa, il TCA ha

interpellato il dott. med. dent. __________, chiedendogli una sua presa di

posizione in merito al contenuto del rapporto del dentista curante, con

particolare riguardo alla questione di sapere se una sollecitazione ordinaria

sarebbe stata atta a causare il medesimo danno dentale (cfr. doc. IX).

Questo il tenore della sua

risposta pervenuta in data 6 dicembre 2023:

" (…) a

seguito della sua richiesta del 29 novembre 2023, ho riesaminato l’incarto in

mio possesso e soprattutto la copia della radiografia, che è pure l’unica

radiografia sottopostami in occasione del mio rapporto del 21 febbraio 2023.

La radiografia in questione evidenzia

- la mancanza del dente 31,

- la perdita totale del supporto osseo del dente 41

- la perdita di almeno il 75% del supporto osseo dei denti 32 e

42 (totale assenza di supporto osseo mesiale e più del

50% distale)

- anche per i denti canini (33 e 43) l’apparato di sostegno è intaccato.

- Il dente 41 presenta inoltre una chiara radiolucenza mesiale dovuta

probabilmente ad una carie profonda.

Secondo il “questionario concernente le lesioni” compilato dal

medico dentista curante il 14 febbraio, il dente 31 era già mancante al momento

dell’infortunio, come d’altra parte anche i denti 18, 16, 15, 14, 24, 25, 27, 38,

37, 36, 35, 34, 45, 46 e 48.

In pratica nell’unica radiografia a disposizione è raffigurata

quasi tutta la dentatura residua del mascellare inferiore. Si può dunque

affermare che, in considerazione della situazione paradontale degli incisivi

inferiori visibili in radiografia, l’assicurato soffre di una forma di

paradontite grave che ha con ogni probabilità causato la perdita dei denti

mancanti.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, non occorrono grandi doti

divinatorie per affermare che il dente 41 (che ricordo non ha più alcun

supporto osseo) e i denti 32 e 42 (con solo il 25% del supporto osseo), con

oltretutto una masticazione concentrata sui denti frontali vista la mancanza di

quasi tutti i molari e premolari, non erano in grado di sopportare il carico

della normale masticazione. La programmata estrazione dei denti 41, 42 e 32 non

è, a mio avviso, dovuta all’infortunio bensì alla malattia paradontale ben documentata

dalla radiografia.” (doc. X)

Con le proprie osservazioni 21

dicembre 2023, il rappresentante del ricorrente rileva semplicemente di aver

sottoposto il referto del medico dentista fiduciario della CO 1 al dott. med.

dent. __________, il quale si sarebbe confermato “integralmente nel

contenuto del proprio scritto del 04.05.2023.” (doc. XIII).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Chiamato ora a

pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sulle valutazioni agli atti del dott.

med. dent. __________, secondo il quale il danno interessante i denti 41, 42 e

32 del mascellare inferiore non è imputabile all’evento traumatico del 29

gennaio 2023, ma bensì al preesistente stato (morboso) paradontale (cfr. doc. 4

e doc. X).

In questo senso, va rilevato come

il consulente dell’amministrazione abbia chiaramente indicato i motivi medici

per i quali, a suo avviso, il danno dentale in discussione si sarebbe potuto

produrre indipendentemente dal sinistro del gennaio 2023, anche in occasione di

una sollecitazione ordinaria della dentatura (ad esempio, all’atto di masticare

del cibo). Questa conclusione appare senz’altro condivisibile tenuto conto

della grave situazione paradontale dei denti 41, 42 e 32 (secondo quanto

evidenziato dalla radiografia agli atti, il dente 41 era totalmente privo di

supporto osseo, i denti 42 e 32 lo erano nella misura del 75%), che la maggioranza

dei denti del mascellare inferiore era già mancante al momento dell’evento

infortunistico (in particolare, lo era il dente 31, posto tra il 41 e il 32), “con

ogni probabilità” in ragione di una “forma di paradontite grave” e,

infine, che la masticazione era necessariamente (data l’assenza di quasi tutti

Fatti

i premolari e molari) concentrata sui denti frontali.

In queste condizioni, secondo il

TCA, nel caso di specie sono realizzate le condizioni poste dalla

giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3. e 2.4.) per ritenere

dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il sinistro del 29

gennaio 2023 ha costituito semplicemente la causa occasionale del danno

alla salute riportato dall’assicurato e, finalmente, per negare l’esistenza di un

nesso di causalità.

Da notare che la presente

fattispecie si distingue da quella oggetto della già citata pronunzia

8C_125/2023 dell’8 agosto 2023, in cui il TF ha rinviato gli atti

all’assicuratore LAINF interessato affinché disponesse una perizia medica

esterna volta a stabilire se l’infortunio – masticazione di un sassolino

contenuto in un sacchetto d’insalata già pronta – ha costituito una causa

almeno parziale del danno dentario riportato oppure se il dente danneggiato era

già prima del sinistro a tal punto indebolito che non avrebbe resistito nemmeno

a una normale sollecitazione. In effetti, in base a quanto si evince da quella

sentenza, lo stato (preesistente) della dentatura dell’assicurata in questione

non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello, gravemente compromesso

(soprattutto a livello paradontale), che presenta la dentatura di RI 1.

A proposito della certificazione

4 maggio 2023 del dott. med. dent. __________, essa non appare atta a generare

dei dubbi, neppure lievi (cfr. supra, consid. 2.6.), circa la fondatezza

del motivato parere enunciato dal dentista di fiducia dell’assicuratore. In

effetti, il suo rapporto risulta privo di ogni sostanza, nella misura in cui,

dopo aver giustamente ammesso che la dentatura del suo paziente era

Considerandi

compromessa, si è limitato ad affermare di non poter prevedere se i denti in

questione avrebbero resistito a un atto ordinario di masticazione. Il dentista

curante non si è dunque minimamente confrontato con gli argomenti esposti dal

dott. med. dent. __________ (in questo senso, si veda anche il doc. XIII).

Stante tutto quanto precede, deve

essere confermata la decisione su opposizione impugnata mediante la quale la CO

1.

ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai costi legati alla

riparazione dei denti 41, 42 e 32 dell’assicurato.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti