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Decisione

35.2023.74

Discussa estinzione causalità naturale tra infortunio e disturbi spalla sinistra. Rinvio atti per perizia esterna in presenza di dubbi, perlomeno lievi, circa fondatezza parere del medico fiduciario

4 dicembre 2023Italiano21 min

del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata da un sindacato,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.74

mm

Lugano

4 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 luglio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 26 novembre 2020, RI 1,

alle dipendenze della ditta __________ in qualità d’infermiera e, perciò,

assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la

CO 1 (di seguito: CO 1) – è scivolata sulle scale e, per evitare di cadere, si

è aggrappata al corrimano lamentando, in base a quanto risulta dall’annuncio

d’infortunio, un trauma all’arto superiore destro.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Da notare che la spalla destra

è (stata) oggetto di una procedura distinta (la questione dell’esistenza di un

nesso di causalità naturale oltre il 25 maggio 2021, è stata trattata nella

sentenza di rinvio 35.2022.88 del 30 gennaio 2023, cresciuta incontestata in

giudicato).

1.2. Dalle carte processuali emerge che,

a margine della consultazione del 16 febbraio 2022, il dott. __________ ha

segnalato che “da circa un mese la paziente lamenta maggior dolore ed anche

ipostenia alla spalla sinistra” (doc. 76).

L’esame di artro-RMN della spalla

sinistra ha quindi mostrato in particolare una lesione sul versante bursale della

componente inserzionale del tendine sottoscapolare, una piccola fissura della

componente inserzionale del versante articolare dei tendini infra-e

sovraspinato, come pure una probabile fissura anteriore del labbro glenoideo

(doc. 86).

1.3. Esperiti gli accertamenti medici

del caso, con decisione formale del 12 ottobre 2022, l’amministrazione ha

negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei

disturbi interessanti la spalla sinistra, ritenuti non costituire una

conseguenza naturale dell’evento traumatico del novembre 2020 (doc. 105).

A seguito dell’opposizione

interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 107), in

data 6 luglio 2023, la CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 116).

1.4. Con tempestivo ricorso del 7

settembre 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha chiesto in via

principale che venga accertata l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’infortunio del 26 novembre 2020 e la CO 1 condannata a versarle

le prestazioni di legge, in subordine il rinvio degli atti

all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

A sostegno delle proprie pretese,

il patrocinatore dell’assicurata ha segnatamente sviluppato la seguente

argomentazione:

" (…) Ebbene

siamo confrontati da una parte con una valutazione del servizio medico interno

all’assicuratore il quale diversamente dallo specialista Dr. __________, diagnostica

diversamente la patologia ed in modo del tutto sintetico.

Dopodiché, dal profilo delle esigenze giuridiche, come ben evocate

nella sentenza citata a più riprese a cui rinviamo quanto alle caratteristiche,

è sufficiente che vi siano fondati dubbi per mettere in discussione e quindi

annullare la decisione dell’assicuratore.

Palesemente nel caso in esame, basta scorrere gli atti che metterà

a disposizione la CO 1. I documenti acquisiti al dossier permettono di

determinare la causalità, dal profilo puramente medico, vale a dire permettono

tranquillamente di sostenere che il danno, piuttosto importante giacché

trattasi di rottura, peraltro doppia per rapporto anche all’altro arto, sia la

conseguenza di un evento specifico quindi il trauma subito dalla signora RI 1

il 26 novembre 2020.

Inoltre, anche la dinamica così come descritta dall’interessata e

completata nelle sue spiegazioni successive (si noti che la CO 1 non ha mai

raccolto una chiara esposizione e principalmente per questo motivo si chiede di

acquisire la testimonianza dell’interessata), appare certamente adeguata a

procurare quel tipo di danno.

Da ultimo non vi è dubbio che se ad entrambi gli arti c’erano

delle affezioni di carattere degenerativo, la ricorrente avrebbe dovuto

accusare una sintomatologia e molto probabilmente non avrebbe potuto esercitare

la sua attività lavorativa.

Infine, allo stato attuale, nel dicembre 2022, la signora ha

ripreso le sue mansioni abituali, tralasciando unicamente di effettuare quei

lavori parzialmente pesanti, specie per la spalla destra. Ciò rappresenta un

ulteriore indicatore che il danno non era presente prima. Altrimenti saremmo

stati confrontati, verosimilmente, analizzando la dinamica, con una modifica

direzionale. (…).” (doc. I)

1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. In data 27 ottobre 2023, l’RA 1 ha

prodotto ulteriore documentazione e si è riconfermata nelle proprie allegazioni

e conclusioni (cfr. doc. VII + allegati).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare l’esistenza di un nesso

causale naturale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’evento traumatico del 26

novembre 2020, oppure no.

2.3. Preliminarmente, è utile segnalare

che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato

segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile

allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un

infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai

sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale

ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le

conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per

contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere

esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

In concreto, è incontestato che

il 26 novembre 2020 RI 1 è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art.

4 LPGA, ragione per la quale la fattispecie va esaminata esclusivamente dal

profilo dell’art. 6 cpv. 1 LAINF

(anche qualora si fosse in

presenza di una lesione corporale che figura nell’elenco di cui all’art. 6 cpv.

2 LAINF).

2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.5. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento

appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V

435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.6. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Nella concreta

evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore

LAINF resistente ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni

per quanto riguarda i disturbi interessanti la spalla sinistra, facendo capo al

parere del proprio medico consulente.

In effetti, con

nota del 27 settembre 2022, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha escluso l’esistenza di un legame causale naturale tra

l’infortunio del novembre 2020 e i disturbi alla spalla sinistra, tenuto conto

che “l’épaule gauche présente une tendinite du sus-épineux et pas de lésion

traumatique. Ces troubles, lesquels apparaissent dans

les rapports qu’une année après l’accident, sont dus à un état maladif

préexistant à l’accident du 26.11.2020. Le lien de causalité est exclu.”

(doc. 101).

Con la propria impugnativa, il

rappresentante dell’assicurata produce una certificazione, datata 27 gennaio

2023, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, suo

medico curante specialista, del seguente tenore:

" (…) in

merito alla problematica della spalla sx della signora RI 1 segnalo che la pz,

in seguito ad un infortunio con trauma distorsivo di entrambe le spalle del

26.11.2020, ha accusato da allora dolore e ipostenia alla spalla dx e, in minor

misura inizialmente, anche alla spalla sx successivamente.

Quando i dolori della spalla sx sono diventati più intensi, è

stata effettuata in data 2.03.2022 una artro-rmn alla spalla sx che ha

evidenziato una rottura in zona inserzionale del sottoscapolare e una fissura

della componente inserzionale anche del sovraspinoso.

L’aspetto dei tendini è normale, così come il trofismo muscolare e

pertanto, con alta probabilità, è tutto da riferirsi ad una problematica di

natura post-traumatica.

La pz peraltro non presenta alcun tipo di tendinosi (malattia

degenerativa), viceversa il tendine rotto parzialmente, che aumenta l’entità

della lesione nel tempo, può presentare delle tendiniti che peraltro non

presuppongono una problematica di tipo degenerativo sottostante.” (doc. 118)

Sempre in sede di ricorso, l’RA 1

sostiene pure che l’evento accaduto il 26 novembre 2020 avrebbe in realtà avuto

la seguente dinamica (descrizione che era peraltro già stata fornita con

l’opposizione alla decisione formale del 22 febbraio 2022, riguardante la

spalla destra):

" (…) Nell’atto

di percorrere le scale a domicilio della paziente, e meglio nella rampa interna

del palazzo dopo aver effettuato il lavoro, quindi quando prende la via del

ritorno, scivola. Ella per evitare di cadere negli scalini sottostanti, come ha

avuto modo di indicare nei passaggi successivi all’apertura del caso, si

aggrappa con ambedue le mani, la destra e la sinistra. In quel momento avverte

una fitta molto pronunciata alla spalla sinistra. Poi per reazione antalgica

molla la presa sinistra, rimanendo però attaccata al braccio destro. In questa

seconda fase, nel lasciare la parte sinistra si gira su sé stessa ed il quel momento

avverte un’altra fitta molto pronunciata anche alla spalla destra.”

In questo contesto, il

patrocinatore rimprovera all’amministrazione di non aver proceduto

all’audizione della ricorrente, omissione che avrebbe impedito di chiarire come

si svolsero realmente i fatti del novembre 2020.

2.8. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Chiamato a

pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione a sua disposizione, il TCA non ritiene che il parere

espresso dal dott. __________, alla base della decisione su opposizione

impugnata, secondo cui il danno oggettivato alla spalla sinistra sarebbe espressione

di una patologia morbosa e non imputabile all’infortunio assicurato, possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Innanzitutto, il referto

elaborato dal consulente medico della CO 1 appare troppo stringato – il suo apprezzamento

della fattispecie si esaurisce in effetti in un’unica frase (cfr. supra,

consid. 2.7.) -, tanto da non permettere a questo Tribunale nemmeno di

comprendere su quali dati anamnestici egli abbia fondato il parere.

Inoltre, secondo questa Corte, il

rapporto 27 gennaio 2023 del chirurgo ortopedico dott. __________, nel quale

questo specialista fa valere che la diagnosticata rottura del tendine del

muscolo sovraspinato della spalla sinistra sarebbero di natura traumatica,

fornendo una (seppur succinta) motivazione medica, appare atto a generare dei

dubbi, perlomeno lievi (cfr. supra, consid. 2.8.), circa la correttezza

di quanto preteso dal dott. __________.

Per quanto concerne poi la

pretesa latenza con la quale si sarebbero manifestati i disturbi alla spalla

sinistra (di un anno secondo il medico fiduciario dell’assicuratore), è utile rilevare

che se è vero che dalla perizia 17 febbraio 2022 del dott. __________ risulta

che la sintomatologia algica avrebbe avuto inizio soltanto nel dicembre 2021

(doc. 73, p. 2), non può essere ignorato che RI 1 aveva immediatamente

precisato che “… il giorno dell’infortunio avevo dolore anche alla spalla

sinistra ma visto che il dolore maggiore era alla spalla destra è stata

valutata la spalla destra … poi con antidolorifici assunti sembrava che andasse

meglio … invece poi a seguito dell’intervento ho dovuto utilizzare maggiormente

la spalla sinistra e quindi il dolore è ricomparso accentuandosi maggiormente

nell’ultimo mese …” (doc. 78; cfr. pure il doc. 84). Nel quadro

dell’opposizione alla decisione formale del 22 febbraio 2022, il patrocinatore della

ricorrente aveva peraltro segnalato che quest’ultima avrebbe tempestivamente riferito

di accusare disturbi (anche) alla spalla sinistra al dott. __________, al dott.

__________, ai fisioterapisti dello __________ (i quali avrebbero in alcune

occasioni trattato con la tecarterapia anche quella parte del corpo) e, infine,

alla dott.ssa __________ (cfr. doc. 92, p. 4).

Con il referto del 18 febbraio

2022, il dott. __________ ha poi attestato che “… da circa un mese la paziente

lamenta maggior dolore ed anche ipostenia alla spalla sinistra” (doc. 76),

lasciando in tal modo intendere che i dolori, seppur meno intensi, fossero in

effetti già presenti in precedenza.

Infine, a proposito della

circostanza, evidenziata dall’amministrazione, secondo la quale l’insorgente

avrebbe modificato, in un secondo tempo, la propria versione dell’accaduto,

rispetto a quella che figura nell’annuncio d’infortunio pervenutole il 2

dicembre 2020 (“mentre saliva le scale per andare da un nostro paziente è

scivolata e aggrappandosi al corrimano ha stirato e stortato il braccio destro.”),

va rilevato che in una sentenza

35.2014.17 del 4 marzo 2015 consid. 2.4., in seguito più volte confermata, il

TCA ha in particolare osservato che spetta al datore di lavoro notificare

all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal

dipendente/assicurato, e ciò utilizzando l’apposito modulo (“Notifica

d’infortunio LAINF”). In genere, l’assicurato non riceve copia

dell’annuncio d’infortunio. Pertanto, di norma, la prima volta in cui

l’assicurato entra in contatto

diretto con il proprio assicuratore, avviene quando egli è chiamato a compilare

il questionario che viene usualmente sottoposto dagli assicuratori LAINF oppure

in occasione della sua audizione da parte di un funzionario amministrativo.

Questo

Tribunale ha già avuto modo di constatare, in più occasioni, l’esistenza di

discrepanze tra quanto dichiarato dall’assicurato al proprio datore di lavoro e

quanto invece da quest’ultimo finalmente notificato all’assicuratore,

discrepanze di cui l’assicurato viene però a conoscenza soltanto in un secondo

tempo. Ad esempio, in una sentenza 35.2009.45 del 30 settembre 2009,

riguardante un’assicurata, vittima nel 2006 di un infortunio al ginocchio

sinistro, il cui datore di lavoro aveva erroneamente annunciato un nuovo

infortunio, occorsole nel 2008 e che aveva riguardato la medesima parte del

corpo, quale ricaduta del pregresso evento, il TCA ha accertato che

l’assicurata aveva appreso, per la prima volta, dell’errore commesso, soltanto

alla ricezione della decisione mediante la quale l’amministrazione aveva negato

il diritto a prestazioni.

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti non risulta che la CO 1 abbia sottoposto alla

ricorrente delle domande volte a precisare la dinamica dell’evento traumatico

in discussione né che essa abbia con il medesimo scopo proceduto a una sua

audizione.

Pertanto, tenuto conto dei

principi giurisprudenziali esposti in precedenza, non può essere considerato determinante

il solo fatto che la notifica d’infortunio contenga una descrizione dell’evento

diversa da quella fornita successivamente.

2.10. Alla

luce di quanto precede, è evidente che la presente fattispecie necessiti di un

complemento istruttorio, non soltanto di natura medica.

La decisione su

opposizione impugnata deve quindi essere annullata e gli atti rinviati

all’assicuratore resistente affinché proceda innanzitutto all’audizione dell’assicurata

con lo scopo di chiarire l’esatta dinamica dell’evento del 26 novembre 2020 e successivamente

interpelli il dott. __________, il dott. __________, la dott.ssa __________ e i

fisioterapisti dello __________ (“Dr. __________ e signor __________”)

alfine di verificare la veridicità delle affermazioni contenute nell’atto di

opposizione del 15 aprile 2022 a proposito del momento in cui sarebbero apparsi

Fatti

i disturbi alla spalla sinistra.

In seguito, la CO 1

disporrà un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a determinare

l’eziologia dei danni oggettivati alla spalla sinistra e, tenuto conto di tutte

le risultanze del complemento istruttorio, si pronuncerà nuovamente sul proprio

obbligo a prestazioni.

2.11. Visto l’esito

del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata da un sindacato,

l’importo fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.12. L’art. 61 lett.

a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

Considerandi

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà alla ricorrente,

patrocinata da un sindacato, l’importo di fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti