35.2023.76
Discussa oggettivazione di disturbi imputabili a una presunta lesione nervosa. Oggettivazione non ammessa e, quindi, esame dell'adeguatezza secondo la DTF 115 V 133. Infortunio insignificante e adeguatezza negata a priori
21 febbraio 2024Italiano38 min
come peraltro concludono in particolare i dr. med. __________, __________, __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.76
mm
Lugano
21 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 agosto 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 16 maggio 2017, la ditta __________
di __________ ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che la propria
dipendente RI 1, in data 4 maggio 2017, aveva riportato la puntura di un
insetto con conseguente probabile reazione allergica.
Fatti
I sanitari del Centro __________
di __________ hanno posto la diagnosi di piccola tumefazione a livello della
porzione postero-laterale della coscia sinistra, dolente alla palpazione (doc.
2).
Il 23 maggio 2017, l’assicurata è
stata sottoposta a un intervento di rimozione di corpo estraneo metallico ed
escissione di granuloma a livello della coscia sinistra. Il corpo estraneo è
stato ritenuto compatibile con un ago (doc. 12 e doc. 19).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurata, in un secondo
tempo, ha lamentato una sintomatologia algica a livello della coscia sinistra
con irradiazione a tutto l’arto in questione.
1.2. Con decisione formale del 18 luglio
2018, poi confermata dopo opposizione, l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 7
giugno 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
infortunistico del maggio 2017, ritenuto che i disturbi denunciati
dall’assicurata - privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile - non
costituirebbero una conseguenza adeguata di quel sinistro.
1.3. Con sentenza 35.2019.16 del 4
dicembre 2019, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
interposto nel frattempo dall’assicurata e ha rinviato gli atti
all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione sul diritto a
prestazioni a contare dal 7 giugno 2018 (doc. 111).
La
pronunzia cantonale è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Dalle carte processuali emerge che,
a seguito della sentenza di rinvio, l’assicuratore LAINF ha disposto
l’esecuzione di una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia (doc. 112).
L’esperto amministrativo ha
consegnato il proprio referto nel giugno 2021 (doc. 118).
1.5. In data 16 settembre 2021, l’CO 1
ha emanato una decisione formale mediante la quale ha dichiarato estinto dal 10
settembre 2018 il diritto alle prestazioni dipendente dall’infortunio occorso
il 4 maggio 2017, ritenuto che, da quella data, i disturbi ancora presentati
dall’assicurata non avrebbero più costituito una conseguenza, né naturale né
adeguata, di quell’evento (doc. 119).
A seguito dell’opposizione interposta
dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 122), in data 8 agosto
2023, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 129).
1.6. Con tempestivo ricorso del 14
settembre 2023, RI 1, rappresentata dal RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannata a ripristinare il
diritto alle prestazioni, in primo luogo quelle sanitarie, da giugno 2018
(recte: settembre 2018).
A sostegno delle proprie pretese,
il patrocinatore contesta innanzitutto che la sintomatologia denunciata
dall’assicurata non correlerebbe più con un danno organico imputabile
all’evento infortunistico del maggio 2017, e ciò alla luce degli accertamenti
specialistici a cui quest’ultima è stata sottoposta, i cui esiti sono contenuti
nei referti agli atti (e meglio rapporto 13 settembre 2021 del dott. __________
[doc. CC], rapporto 22 giugno 2021 del dott. __________ [doc. 118], rapporti 22
febbraio 2022 e 3 ottobre 2023 del dott. __________ [doc. GG e HH], rapporto 15
febbraio 2023 del dott. __________ [doc. II] e rapporto 12 settembre 2023 del
dott. __________ [doc. LL]). In questo senso, il rappresentante della
ricorrente ha in particolare rilevato che “non rispondendo a nessun test
neurologico mediante apparecchiature mediche, non è soltanto possibile, ma è
praticamente certo che il nervo sia leso. In effetti, valutata globalmente,
basandosi sulle analisi tecniche, sui sintomi e sulla scienza medica attuale,
la lesione del nervo femorale sinistro può praticamente essere data per certa
(doc. II, LL). (…). Ma anche a prescindere da quanto precede, resta in ogni
caso il fatto che i disturbi di cui tutt’ora soffre l’assicurata e per i quali
si sta sottoponendo a un intenso ed impegnativo programma di fisioterapia sono
oggettivi e non si spiegano se non con l’esistenza dell’infortunio pregresso,
come peraltro concludono in particolare i dr. med. __________, __________, __________
e __________ e come la logica (corso delle cose ed esperienza della vita) porta
a concludere. (…). Infine, è pacifico che non si possa pretendere
dall’assicurata che si sottoponga ad una rischiosa operazione di revisione locale
da parte di un chirurgo competente dei nervi periferici, con l’uso di un
microscopio, ciò che d’altronde lo stesso dottor __________, nel rapporto 29
maggio 2019, aveva “vivamente sconsigliato” (doc. XVIII).”.
D’altro canto, il rappresentante
della ricorrente fa valere che, nella denegata ipotesi in cui i disturbi
accusati da quest’ultima venissero giudicati non oggettivabili, cosicché
diverrebbe determinante la valutazione dell’adeguatezza del nesso causale, il
sinistro del maggio 2017 andrebbe classificato nella categoria degli infortuni di
media gravità in senso stretto.
In questo contesto, sempre
secondo il patrocinatore, occorrerebbe allora considerare “il considerevole
ritardo diagnostico, che ha comportato lo sviluppo di un’infezione dei tessuti
come pure il conficcarsi ancora più in profondità dell’ago nella sua gamba, le
diagnosi errate poste dai medici e le conseguenti cure errate prescritte che
hanno aggravato notevolmente gli esiti dell’infortunio, rispettivamente la
lunga durata delle cure rispetto all’infortunio cui l’assicurata si è
sottoposta, che hanno richiesto diversi tentativi e numerose sedute di
fisioterapia e che ancora oggi non hanno permesso di sopprimere le sequele
dell’infortunio, che si presentanbo sottoforma di dolori cronici, scosse,
affaticamento, instabilità dell’arto, ecc. Da un quadro del genere non può che
essere ben compresa la sofferenza emotiva e psico-fisica dell’opponente ed il
nesso di causalità adeguato deve essere considerarsi adempiuto. (…). Tale
quadro ha inoltre comportato tutt’ora anche dal profilo emotivo e psicologico
una sofferenza, che deve essere tenuta da conto nella valutazione della presa a
carico nel presente caso, anche ma non solo dal profilo del nesso di causalità
adeguato.” (doc. I).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. In replica, il patrocinatore
dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, riconfermandosi in
sostanza nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + allegati).
L’assicuratore resistente ha
preso posizione in merito in data 2 novembre 2023 (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a porre fine dal 10 settembre
2018 alle proprie prestazioni dipendenti dall’infortunio occorso all’assicurata
il 4 maggio 2017, oppure no.
2.2. Presupposto essenziale per l'erogazione
di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza
di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze
(danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile
1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa
essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.3. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
Per contro, la giurisprudenza ha
elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un
infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima.
Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della
dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che
tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico
criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando
l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi.
Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli
insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure
rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere
adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s.,
consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid.
4a).
La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
In questo contesto è utile segnalare che,
secondo una costante giurisprudenza federale, sono considerati oggettivabili i
risultati degli accertamenti (medici) suscettibili di conferma in caso di
ripetizione dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona
dell’esaminatore, così come dalle indicazioni fornite dal paziente. Si può
pertanto parlare di lesioni traumatiche oggettivabili da un punto di vista
organico soltanto se i risultati ottenuti sono confermati da indagini
effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica
e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (cfr. STF 8C_614/2020
del 7 settembre 2021; 8C_560/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.3; 8C_261/2019
dell’8 luglio 2019 consid. 3 e riferimenti; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9
p. 122).
2.4. Nella concreta
evenienza, il TCA rileva che, con la propria sentenza 35.2019.16 del 4 dicembre
2019, cresciuta incontestata in giudicato, gli atti erano stati rinviati
all’amministrazione affinché ordinasse un approfondimento peritale volto a
stabilire se i disturbi muscolari denunciati dall’interessata fossero oggettivabili
e, nell’affermativa, se essi si fossero trovati in una relazione di causalità
naturale con l’evento infortunistico assicurato anche dopo il 6 giugno 2018.
A proposito della
sintomatologia neurologica - ritenuta finalmente non correlare
con un danno organico oggettivabile -, questa Corte aveva invece sviluppato la
seguente argomentazione:
" (…) Nella presente fattispecie, attentamente vagliata tutta la
documentazione agli atti, il TCA ritiene di poter condividere la posizione
dell’amministrazione, nella misura in cui ha concluso che i disturbi neurologici
denunciati dall’insorgente non sono stati sufficientemente oggettivati ai sensi
della giurisprudenza federale appena citata.
In questo senso, va osservato che la diagnostica per immagini
– la TAC e la RMN della coscia sinistra eseguite il 23, rispettivamente il 24
gennaio 2018 -, non ha evidenziato alcun rilevante reperto patologico (doc. 57:
“…, non si apprezzano immagini iper-dense da riferire a residui di corpo
estraneo a carico dei distretti corporei esaminati” e doc. 59: “Non argomenti
per ritenere un neuroma (end-bulb od in contiguità) persistente nella zona dove
è stato estratto il corpo estraneo. Scomparsa anche dei focolai ipointensi
visibili sul primo MRI nei tessuti sottocutanei in concordanza con la TAC
recente negativa (quindi nessun residuo dello spillo). Tutto sommato esame da
considerare come quasi normale a prescindere da discrete alterazioni
cutanee/sottocutanee a livello dell’ingresso del corpo estraneo ma anch’esse in
netta regressione.”), così come è stato del resto riconosciuto anche dal dott. __________
(cfr. doc. I, p. 4).
In corso di causa, il TCA ha interpellato il neurologo
privatamente consultato dall’assicurata allo scopo di sapere se condividesse
l’affermazione della dott.ssa __________ secondo la quale, grazie agli esami
elettroneurografici da lei effettuati, sarebbe stata oggettivata la
presenza di una neuropatia del nervo femoro-cutaneo laterale, e ciò alla luce
del fatto che il dott. __________ aveva invece espresso in proposito un parere
contrario.
Innanzitutto, è utile segnalare che già nel suo rapporto 28
gennaio 2019, il dott. __________ aveva sottolineato che la valutazione dei
disturbi denunciati dalla ricorrente, a suo avviso riconducibili a un neuroma
cicatriziale, “… è unicamente clinica, non possibile tecnicamente
in modo inequivocabile con metodi tecnici (ENG).” (doc. I, p. 5 – il corsivo
è del redattore).
In data 5 aprile 2019, egli ha inoltre precisato che, in base alla
letteratura, la neurografia del nervo cutaneo laterale del femore, per ragioni
soprattutto anatomiche, in più del 15% dei casi non registra una risposta (come
è stato il caso in concreto: “…, l’elettroneurografia del nervo cutaneo
laterale del femore sinistro non permise di mettere in evidenza un
potenziale sensitivo ortodromico, …” – il corsivo è del redattore), anche
in assenza di lesioni del nervo. Trova dunque piena conferma
l’affermazione, contenuta nell’apprezzamento 2 ottobre 2018 del dott. __________,
secondo la quale “… la letteratura sul tema sottolinea il fatto che l’esame
elettroneurografico di questo nervo è difficile da eseguire tecnicamente (anche
in mani esperte), di conseguenza addirittura poco affidabile (reliable) ed
inoltre può succedere di non riuscire a registrare una risposta sensitiva del
nervo anche in persone sane, dunque senza un effettivo danno del nervo, ciò
che naturalmente relativizza il significato dell’assenza di una risposta
sensitiva.” (doc. 109, p. 6 – il corsivo è del redattore).
Il dott. __________ ha poi ribadito che la diagnosi di sofferenza
del nervo cutaneo laterale del femore “è clinica” e relativamente facile
da porre mediante l’esclusione delle altre patologie che potrebbero entrare in
considerazione, soprattutto delle sofferenze radicolari a livello di L2-L3.
L’elettroneurografia rappresenta soltanto un supporto in più, grazie al quale
dimostrare la lesione del nervo a seguito di lesioni dirette, in casu da
escludere a priori visto che “… l’integrità del nervo prossimale non può esser
stata coinvolta.” (doc. XI).
Con il referto del 29 maggio 2019, il neurologo interpellato
dall’assicurata ha dichiarato che la situazione iniziale di un processo
infiammatorio/infettivo a livello della coscia sinistra, consecutivo alla
penetrazione dello spillo nel muscolo, è stata documentata radiologicamente e,
dunque, oggettivata, circostanza che nessuno contesta (del resto, l’assicuratore
ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni per oltre un anno). D’altro
canto, a suo avviso, è probabile che l’intervento chirurgico resosi necessario
abbia causato una lesione del ramo terminale del nervo cutaneo laterale del
femore sinistro, da cui il “possibile” sviluppo di un neuroma
cicatriziale con persistente dolenzia durante i movimenti del muscolo. Al
proposito, egli ha puntualizzato che “per accertare il problema”,
andrebbe effettuata una revisione locale al microscopio, procedere però vivamente
sconsigliato (doc. XVIII).
Facendo (anche) riferimento a letteratura scientifica, il dott. __________
ha di fatto avallato la valutazione del neurologo fiduciario
dell’amministrazione, nella misura in cui ha anch’egli riconosciuto che
l’elettroneurografia non consente di oggettivare con sufficiente attendibilità
l’esistenza di una neuropatia del nervo femoro-cutaneo laterale, la cui
diagnosi rimane quindi puramente clinica (ossia non documentabile
con indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine
radiologica). Secondo questa
Corte, quanto sostenuto in modo apodittico dalla dott.ssa __________
nel suo referto del 13 settembre 2018 (la neuropatia “… è stata documentata a
due riprese con un esame elettroneurografico, …”), non è
suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza delle
univoche indicazioni fornite dai dottori __________ e __________. (…).” (doc.
111)
2.5. Dalle carte processuali si evince
che nel settembre 2021 l’assicurata ha privatamente consultato il dott. __________,
spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha in particolare
rilevato come “il quadro della paziente sia piuttosto chiaro e che dipenda da
due componenti ben distinte. Innanzitutto, vi è una componente di tipo
neurologico, legata alla presenza di un neuroma (o due secondo l’ultima MRI
eseguita) di origine cicatriziale che ha inglobato il ramo superficiale del
nervo femoro cutaneo laterale di sinistra. Questo primo problema è alla base
dei dolori urenti e delle scosse riferite dalla paziente (come confermato anche
dal Neurologo nelle sue valutazioni). Parallelamente, e sempre come conseguenza
Considerandi
dell’infortunio, la paziente ha sviluppato un importante ipotono trofismo della
muscolatura della coscia sinistra senza segni di atrofia adiposa alle MRI
eseguite. Questo deficit, che rappresenta il secondo problema, secondo i test
clinici effettuati durante la mia consultazione si attesta intorno al 50%
rispetto alla coscia controlaterale. Come noto, un deficit di tale portata, è
alla base di numerosi disturbi, al momento tutti presenti nel Paziente in
oggetto: dolore, impaccio funzionale, rigidità, affaticamento, cedimenti,
instabilità, insicurezza al passo. Tali disturbi, si manifestano in maniera
piuttosto ricorrente sia durante le normali attività della vita quotidiana che
ai minimi tentativi di svolgere qualche attività più intensa come jogging o
allenamenti di fitness in palestra.” (doc. DD).
Risulta inoltre che, a cavallo
degli anni 2022 e 2023, RI 1 è stata più volte visitata presso la Clinica di
neurologia dell’Ospedale universitario di __________ (__________).
A margine della prima
consultazione, quella del 22 febbraio 2022, gli specialisti __________ hanno in
particolare osservato, a titolo di anamnesi, che dopo l’estrazione del noto ago,
l’assicurata ha lamentato persistenti dolori e ipoestesie in quella regione,
accompagnati da frequenti tremori, rispettivamente da spasmi muscolari alla
gamba sinistra, soprattutto al carico (ad esempio alla deambulazione o durante
la fisioterapia).
Essi hanno poi riscontrato,
all’esame clinico, una situazione priva di particolarità, fatta eccezione per
delle ipoestesie nella regione della coscia laterale sinistra, ricordato che un
esame di RMN non aveva permesso di dimostrare la presenza di un neuroma
(“Klinisch zeigte sich abgesehen von der Hypästhesie im Bereich des
lateralen Oberschenkels links ein unauffälliger Untersuchungsbefund. Aktenanamnestisch
hatte eine MRI-Untersuchung kein Neurom nachgewiesen.”). A loro avviso, i
disturbi sono nel complesso da imputare con probabilità a una lesione del nervo
cutaneo femorale laterale sinistro, che potrebbe essere stata causata dall’ago
stesso oppure dalla successiva infiammazione. Per contro, ciò non può spiegare
gli spasmi muscolari alla gamba, da interpretare quali disturbi funzionali,
possibilmente scatenati dai dolori.
La diagnosi da loro formulata in
quell’occasione è quindi stata quella di lesione del nervo cutaneo femorale
laterale sinistro con dolori neuropatici (doc. GG).
In occasione del successivo consulto,
che è avvenuto in data 3 ottobre 2022, i sanitari della Clinica di neurologia
dell’__________ hanno segnatamente riferito che la terapia con Lyrica, non
sopportata dall’assicurata a causa della stanchezza diurna indotta, aveva nel
frattempo comportato soltanto una leggera regressione della sintomatologia. Essi
hanno finalmente ribadito la diagnosi già posta a margine della prima visita,
consigliando una terapia con Neurotin e pianificando un esame di ENG volto alla
conferma della diagnosi (doc. HH).
La terza e ultima consultazione
ha avuto luogo il 15 febbraio 2023. In quell’occasione, l’insorgente è stata
sottoposta a una elettroneurografia del nervo cutaneo femorale laterale. In
base a quanto si evince dal relativo referto, l’esame elettrofisiologico in
questione ha fornito a destra una normale risposta allo stimolo elettrico
mentre a sinistra non si è potuta generare alcuna risposta affidabile (“Auf
der linken Seite konnte keine sichere Reizantwort generiert werden;”). I
sanitari hanno poi segnalato che, dal profilo ultrasonografico, non è stata
riscontrata alcuna alterazione patologica del nervo (“N. cutaneus femoris
lateralis nur distal darstellbar, im dargestellten Abschnitt zeigen sich ultrasonographsich
keine pathologische Veränderungen.”). Quindi, a loro avviso, a fronte di
una clinica congrua, costituita da un’ipoestesia al tatto nel territorio di
distribuzione del nervo cutaneo femorale laterale sinistro con dolori
neuropatici, va ritenuta la diagnosi di neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale
di origine traumatica. Gli specialisti hanno pure sottolineato che
l’elettrodiagnostica deve essere valutata con riserva, considerato che il nervo
in questione è difficilmente esaminabile dal profilo tecnico (“Die
Elektrodiagnostik muss jedoch dem Vorbehalt der technisch erschwerten
Untersuchbarkeit dieses Nerven gewertet werden.”). Trattandosi infine dei
tremori alla gamba sinistra, essi non sono stati osservati durante le
consultazioni, di modo che non è neppure stato possibile fornire una chiara valutazione
in merito (doc. II).
Successivamente alle visite a __________,
la ricorrente è entrata in cura presso il Centro per la terapia del dolore del __________.
Dal rapporto 12 giugno 2023 del
PD dott. __________ risulta la diagnosi di “lesione traumatica del nervo
cutaneo femorale laterale sinistro con dolore neuropatico, confermata da EMNG
05/2017 patologica, dopo lesione su puntura accidentale di un ago e successiva
infiammazione della guaina muscolare e tessuto circostante”.
Lo specialista ha quindi spiegato
che quella dell’assicurata è una “condizione dove non esiste margine per una
guarigione ma piuttosto la possibilità/speranza di ridurre ulteriormente i
sintomi. Vista la refrattarietà a terapie con antiepilettici ed antidepressivi,
consigliamo un tentativo tramite applicazione di cerotto di Capsaicina alto
dosata (Qutenza). (…). Nel caso di mancato miglioramento si dovrebbero
esplorare altre strategie come applicazione di TENS nel territorio del n. FCL
e/o un test di neuromodulazione dei gangli spinali.” (doc. BB).
Il cerotto Qutenza è stato
applicato il 21 luglio 2023 (doc. KK).
Con referto dell’8 settembre
2023, il dott. __________ ha riferito degli effetti procurati dall’applicazione
del cerotto, rilevando che il dolore è passato da 8/10 a 6/10 sulla scala NRS
(“La paziente riferisce che rispetto a prima del trattamento i suoi dolori
sono leggermente migliorati.”) (doc. NN).
In data 12 settembre 2023, il PD __________
ha risposto a delle domande postegli dall’assicurata, essenzialmente traducendo
in lingua italiana alcuni passaggi del referto 15 febbraio 2023 dell’__________
e, in base a ciò, è pervenuto alla conclusione che è “altamente probabile”
che il nervo cutaneo femorale laterale sinistro presenti una lesione (cfr. doc.
LL).
2.6
Chiamato ora a pronunciarsi nel
caso di specie, questo Tribunale ritiene che dalla documentazione che è stata
prodotta nell’ambito della presente procedura non emergano nuovi elementi di
valutazione, suscettibili di modificare le considerazioni già espresse nella
sentenza 35.2019.16 a proposito dell’oggettivazione dei disturbi neurologici
denunciati dall’assicurata.
In questo senso, occorre
innanzitutto rilevare che gli specialisti della Clinica di neurologia dell’__________
hanno sì ritenuto la diagnosi di lesione del nervo cutaneo femorale laterale
sinistro a cui imputare (peraltro parzialmente) la sintomatologia lamentata
dall’insorgente, tuttavia essi hanno in sostanza confermato (cfr. doc. II, p.
2: “Angesichts der passenden Klinik mit taktiler Hypästhesie im
Versorgungsgebiet des linken N. cutaneus femoris lateralis mit neuralgiformen
Schmerzen ebenda gehen wir dementsprechend von einer – gestützt auf die
Anamnese (s. Vorberichte) traumatischen – Neuropathie des N. cutaneus femoris
lateralis aus.” – il corsivo è del redattore) ciò che già era emerso facendo
capo ai pareri dei dottori __________ e __________, entrambi spec. FMH in
neurologia (l’uno interpellato dall’amministrazione, l’altro privatamente dalla
ricorrente), ovvero che la diagnosi in discussione è puramente clinica (cfr.
doc. 111, p. 14: la “… diagnosi rimane quindi puramente clinica (ossia non documentabile con indagini effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche o di immagine radiologica).”).
D’altro canto,
nelle considerazioni enunciate dai sanitari zurighesi ha pure trovato sostanziale
conferma la circostanza, esplicitamente riconosciuta dai dottori __________
e __________ (in disaccordo con la neurologa dott.ssa __________),
secondo la quale gli esami elettrofisiologici, qual è l’elettroneurografia alla
quale è stata a più riprese sottoposta l’insorgente, non consentono di
diagnosticare con sufficiente affidabilità l’esistenza di una lesione del nervo
femoro-cutaneo laterale. Entrambi gli specialisti avevano in effetti spiegato
che, in base alla letteratura medica, l’elettroneurografia di quel nervo, per delle
ragioni soprattutto anatomiche, non registra una risposta sensitiva in una percentuale
relativamente alta (più del 15%, secondo il dott. __________), anche in persone
sane che pertanto non presentano lesioni.
In occasione
dell’ENG del 15 febbraio 2023, proprio come era già accaduto in passato, il
nervo cutaneo femorale laterale sinistro, diversamente da quello destro, non ha
fornito alcuna sicura risposta allo stimolo elettrico. Il PD dott. __________
ha al riguardo evidenziato che l’esito ottenuto deve essere apprezzato con
riserva, siccome il nervo in questione è difficilmente esaminabile dal profilo
tecnico (cfr. doc. II, p. 2), tant’è che la diagnosi è finalmente stata posta
in base alla clinica (“Angesichts der passenden Klinik
(…)”).
Le certificazioni agli atti del
dott. __________, in particolare quella datata 12 settembre 2023 (cfr. doc.
LL), non soccorrono la ricorrente, dal momento in cui egli si è essenzialmente rifatto
al contenuto dei rapporti della Clinica di neurologia dell’__________, i quali,
come visto, con consentono di ritenere oggettivata ai sensi della
giurisprudenza federale la pretesa lesione del nervo cutaneo femorale laterale
sinistro.
Riguardo al dato anamestico
contenuto nel suo referto del 12 giugno 2023, secondo cui la lesione in
questione sarebbe stata confermata da una ENMG del maggio 2017 (cfr. doc. BB),
dagli atti si evince che l’insorgente è stata sottoposta a un simile accertamento
in data 22 maggio 2017, durante la degenza 20-25 maggio 2017 presso il Servizio
di medicina interna dell’Ospedale __________ di __________. Dal relativo
rapporto non risulta però che i sanitari avessero testato il nervo
cutaneo femorale laterale sinistro (cfr. doc. 19, p. 2: “Alla luce del quadro
clinico in prima istanza eseguiamo un esame elettroneuromiografico che esclude
indizi per una neuropatia dello sciatico o femorale, una plessopatia
lombosacrale o una radicolopatia L4, L5 e S1 a sinistra.”; si veda pure il
rapporto 22 giugno 2017 del __________ [doc. 27]: “L’ENMG e la RMN lombare
hanno escluso patologie radicolari, dei plessi o dei nervi periferici;”). La
prima valutazione elettrofisiologica del nervo cutaneo femorale laterale
sinistro è stata eseguita nel dicembre 2017, da parte della dott.ssa __________
(cfr. doc. 47). A proposito del significato da attribuire all’esito di
quell’esame, si è già ampiamente detto nella STCA 35.2019.16.
Anche il fatto che a seguito
dell’applicazione del cerotto Qutenza l’assicurata abbia avvertito una (lieve)
riduzione del dolore (cfr. doc. NN), non è atto a giustificare una diversa
conclusione. In effetti, l’oggettivazione di un danno alla salute non può
dipendere da come, a detta dell’interessato, i disturbi sono stati influenzati
dalla terapia posta in atto, dunque da un giudizio puramente soggettivo (cfr.,
in questo senso, la STCA 35.2011.49 del 29 febbraio 2012 consid.
2.8., confermata dal TF con pronunzia 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, riguardante
una fattispecie del tutto analoga a quella ora sub judice, in cui i
disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro,
riferibili secondo gli specialisti operanti presso il Fusszentrum della
Clinica __________ di __________, a un dolore neuropatico provocato
dall’infortunio [lesione del nervo cutaneo dorsale intermedio sinistro], non
avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami
strumentali per immagini).
Per quanto riguarda il referto 13
settembre 2021 del chirurgo ortopedico dott. __________, in base al quale
l’esistenza di neuromi cicatriziali interessanti il nervo cutaneo femorale
laterale sinistro sarebbe stata oggettivata grazie a un esame di risonanza
magnetica (cfr. doc. DD), il TCA rileva che tale circostanza è stata
esplicitamente smentita dai sanitari dell’__________ nel loro rapporto del 22
febbraio 2022 (doc. GG, p. 4: “Aktenanamnestisch hatte eine MRI-Untersuchung
kein Neurom nachgewiesen.”).
D’altro canto, non può neppure
essere ignorato che dalla sentenza 35.2019.16 emerge che, secondo lo
specialista in neurologia che era stato privatamente consultato dalla
ricorrente, “(…), trattandosi di un ramo terminale estremamente sottile non
visibile alla RMN, “è possibile che anche un neuroma stesso non sia
evidenziabile, anche con immagini ad alta risoluzione.” (…).” (doc. 111, p.
11).
Il patrocinatore può senz’altro
essere seguito laddove afferma che non è esigibile che l’assicurata venga
sottoposta a un intervento di revisione locale al microscopio, procedere, potenzialmente
atto a identificare la lesione nervosa, che era peraltro stato caldamente
sconsigliato dal dott. __________ (in questo senso, cfr. la STF 8C_454/2013 del
24.
settembre 2013, riguardante una fattispecie in cui, a fronte di una sospetta
lesione del ramo superficiale del nervo radiale e del ramo dorsale del nervo
ulnare, non oggettivabile mediante un’elettroneurografia convenzionale, il
chirurgo della mano aveva proposto un metodo invasivo con micro-elettrodi).
In esito alle considerazioni che
precedono, ricordato che è la giurisprudenza federale ad esigere che, affinché si possa parlare di
disturbi organici oggettivabili, i
risultati ottenuti vengano confermati da indagini effettuate per mezzo di
apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati
riconosciuti scientificamente (cfr. supra, consid. 2.3.), questo
Tribunale deve dunque confermare la conclusione alla quale era già pervenuto
nel suo precedente giudizio. In quell’occasione, esso aveva in effetti condiviso
“(…) la posizione dell’amministrazione, nella misura in cui ha concluso che i
disturbi neurologici denunciati dall’insorgente non sono stati
sufficientemente oggettivati ai sensi della giurisprudenza federale appena
citata.” (doc. 111, p. 13).
2.7
Per quanto concerne la problematica
muscolare interessante l’arto inferiore sinistro denunciata
dall’assicurata, con la pronunzia 35.2019.16 il TCA ha rinviato gli atti all’CO
1.
affinché ordinasse una perizia medica volta a stabilire se quei disturbi
“costituiscono un danno alla salute oggettivabile ai sensi della giurisprudenza
federale e, se sì, se essi si sono trovati in una relazione causale naturale
con l’evento assicurato anche dopo il 6 giugno 2018. Nell’affermativa,
l’ulteriore obbligo a prestazioni non potrebbe essere negato per assenza
d’adeguatezza” (doc. 111, p. 15).
Con perizia del 22 giugno 2021 -
disposta dall’amministrazione dopo aver concesso alla rappresentante della
ricorrente la possibilità di pronunciarsi sul perito designato e sul catalogo
dei quesiti da sottoporgli (cfr. doc. 112) -, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, ha negato che, al più tardi dal mese di
settembre 2018, i disturbi muscolari correlassero ancora con un danno alla
salute oggettivabile, e ciò sulla base alle seguenti considerazioni:
" (…) L’analisi
della situazione in ottica ortopedica aveva già fatto oggetto di una
valutazione specialistica in data 10.9.2018. In quel frangente il dr. __________
non aveva trovato delle alterazioni strutturali o delle spiegazioni di tipo
ortopedico per i disturbi accusati dalla signora RI 1.
Esso aveva unicamente consigliato di rinforzare la muscolatura,
ritenuta sicuramente ipotrofica, se possibile lavorando anche leggermente oltre
la soglia del dolore.
Anche in occasione dell’esame effettuato da parte mia non vengono
riscontrati dei reperti patologici di natura ortopedica in corrispondenza
dell’anca, del ginocchio, rispettivamente della coscia sinistra, suscettibili
di correlare con i disturbi riferiti dalla signora RI 1.
Da notarsi per contro la presenza di un alluce rigido a sinistra,
suscettibile di correlare con le difficoltà riferite dalla signora RI 1 al
carico dell’avampiede, come per esempio nel camminare in salita, nel fare le
scale, nel calzare delle scarpe con tacchi, …
La risonanza magnetica comparativa effettuata in data 26.6.2020
non ha documentato nessuna alterazione morfo-strutturale della muscolatura, in
particolare nessuna differenza volumetrica, nessuna atrofia muscolare, nessuna
involuzione lipomatosa focale.
Malgrado l’assenza di una differenza volumetrica muscolare alla
risonanza magnetica comparativa del 26.6.2020, all’esame clinico viene
riscontrata una disuguaglianza della circonferenza delle cosce di 1.5 cm,
rispettivamente di 2.5 cm, più stretta a sinistra, a 7 cm rispettivamente a 15
cm al disopra della rotula. Queste misurazioni risultano essere in linea con il
centimetro di differenza ritenuto dal dr. __________ nel rapporto del 18.4.2018
e dal dr. __________ in quello dell’8.6.2018.
Differenza della circonferenza delle cosce non riconducibile
quindi al volume muscolare.
Nei rapporti del 20.3.2018 e del 4.4.2018 il dr. __________ fa
stato di una ipotrofia muscolare del quadricipite stimata a -40%. Descrivendo
il quadro clinico esso ritiene per contro la presenza di circonferenze quasi
simmetriche e di una leggera ipotrofia del quadricipite sinistro.
Sulla base del tenore degli atti a mia disposizione, il valore del
40% è stato ragionevolmente ripreso dal rapporto del fisioterapista signor __________
(documento 41 allegato alla prescrizione del 25.1.2018). Il terapista fa
tuttavia esplicitamente riferimento ad una ipostenia, cioè alla “riduzione
della forza quantificabile” e non ad una ipotrofia (riduzione del volume) come
erroneamente ripreso dal dr. __________.
Da notarsi che nel rapporto del 29.1.2018 la dr.ssa __________
riferiva di aver eseguito un esame elettromiografico che non mostrava
alterazioni del funzionamento muscolare. Assenza di un danno organico
neurologico alla base della debolezza muscolare confermata pure dal dr. __________.
Debolezza dello sviluppo della forza muscolare non riconducibile
quindi a nessun danno, né strutturale muscolare, né organico neurologico.
Complessivamente:
- Assenza di reperti clinici oggettivabili di competenza
ortopedica suscettibili di correlare con i disturbi
riferiti dalla signora RI 1 (come già fu
il caso in occasione della visita presso il dr. __________ del 10.9.2018).
- Alla risonanza
magnetica comparativa delle cosce del 26.6.2020 assenza di alterazioni
morfo-strutturali muscolari. Assenza in particolare di una differenza
volumetrica tra i muscoli vasti laterali, di un’atrofia muscolare, di
un’involuzione lipomatosa focale.
- Diseguaglianze della circonferenza delle cosce non
riconducibili ad una differenza volumetrica muscolare.
- Diminuzione
dello sviluppo della forza muscolare alla coscia sinistra non riconducibile a nessun
danno, né strutturale muscolare, né organico neurologico.” (doc. 118 – il
corsivo è del redattore)
Tutto ben considerato, questa
Corte non ha motivo alcuno di scostarsi dall’approfondita e motivata valutazione
espressa dallo specialista incaricato dall’assicuratore resistente, prendendo
debitamente in considerazione i dati anamnestici contenuti negli atti a sua
disposizione e quanto da lui stesso refertato a margine della consultazione
peritale del 15 maggio 2020.
D’altro canto, dalla restante
documentazione medica non emergono indizi concreti (cfr., su questo
aspetto, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza
ivi menzionata), suscettibili
di generare dei dubbi a proposito della fondatezza delle conclusioni a cui è
pervenuto il dott. __________. In questo senso, va ancora rilevato che,
pronunciandosi in merito all’eziologia dei tremori e degli spasmi muscolari
denunciati dall’insorgente, i medici della Clinica di neurologia dell’__________
hanno ritenuto trattarsi di disturbi funzionali, ovvero senza un chiaro correlato
organico, in ogni caso non giustificabili con la pretesa lesione del nervo
cutaneo femorale laterale sinistro (cfr. doc. GG), rispettivamente non
valutabili in quanto non presenti in occasione delle loro consultazioni (cfr.
doc. II).
Stante tutto quanto precede, è
dunque lecito concludere - senza che si riveli necessario procedere a degli
ulteriori atti istruttori -, che al più tardi da settembre 2018 (anche) i
disturbi di natura muscolare non correlavano più con un danno organico
oggettivabile.
2.8
Accertato che per i disturbi
(neurologici e muscolari) riferiti dall’assicurata non è stato oggettivato
alcun correlato organico (cfr. supra, consid. 2.6. e 2.7.), in ossequio
alla giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra, consid.
2.3.), l’esame della causalità naturale viene momentaneamente sospeso, per
procedere a una valutazione
particolare dell’adeguatezza in applicazione dei criteri sviluppati in
caso di elaborazione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
Conformemente alla
giurisprudenza, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire,
al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art.
19.
cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle
prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione
della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili miglioramenti e
quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità
si sono conclusi. La Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione
dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità
lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele
infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
Nel caso concreto, non vi
sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è
determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute della
ricorrente.
Ora, considerato che, al più
tardi dal settembre 2018, la sintomatologia lamentata dall’assicurata era priva
di sostrato organico oggettivabile e tenuto conto che, secondo un’affermata
giurisprudenza, i provvedimenti sanitari volti al trattamento di disturbi per i
quali non è stato possibile oggettivare un correlato organico non rappresentano
un ostacolo alla stabilizzazione dello stato di salute (cfr. STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2; STCA 35.2015.20 del
9.
novembre 2015 consid. 2.2.6, cresciuta incontestata in giudicato), all’CO 1
non si può rimproverare di aver prematuramente valutato l’adeguatezza del nesso
causale.
Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale in relazione al sinistro del maggio 2017,
bisogna in primo luogo procedere alla classificazione di quest’ultimo.
Dal questionario compilato dalla
ricorrente il 14 giugno 2017 e dal rapporto relativo alla sua audizione di
uguale data si evince che nel scendere dall’autovettura appena parcheggiata,
ella ha avvertito un forte bruciore e dolore alla gamba sinistra, provocati,
così come è stato accertato in un secondo tempo, da un piccolo spillo di 2 cm
che si trovava su un cappotto, conficcatosi nella coscia sinistra (cfr. doc. 25
e 26).
Secondo
la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle tre categorie, ci
si deve unicamente fondare, da
un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale.
Sono determinanti le forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne
sono derivate. La gravità delle lesioni riportate – che costituisce l’uno dei
criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità –
deve essere presa in considerazione in questa fase unicamente nella misura in
cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro
(cfr. STF 8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo
2018.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).
Tutto ben considerato -
diversamente da quanto pretende il rappresentante dell’insorgente (a suo
avviso, si tratterebbe di un infortunio di media gravità in senso stretto –
cfr. supra, consid. 1.6.) –
il sinistro di cui è rimasto vittima l’assicurata deve essere classificato
nella categoria degli infortuni
insignificanti o leggeri.
A titolo di confronto, va
segnalato che, in una sentenza U 188/04 e U 195/04 del 18 luglio 2005 consid.
4.3, il TF ha proceduto a un’identica classificazione, trattandosi di un caso
in cui un’infermiera anestesista si era tagliata il polpastrello del dito medio
con un’ampolla.
La Corte federale ha per contro
giudicato di grado medio, l’infortunio in cui un assicurato aveva subito una
severa mutilazione alla sua mano dominante nel tagliare una placca metallica
con una sega circolare (cfr. STFA U 25/99 del 22 novembre 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2002 n. U 449 p. 53). Trattasi di tutta evidenza di un evento ben più grave rispetto a quello
accaduto all’insorgente, alla quale è semplicemente penetrato un piccolo spillo
nella coscia.
In
queste condizioni, il TCA concorda con l’amministrazione che ha negato a
priori l’adeguatezza del nesso di causalità tra i disturbi di cui soffre
l'insorgente e l’evento assicurato (cfr. doc. 119, p. 2; in questo senso, si
veda la STF 8C_406/2022 succitata consid. 4.3 e 4.4: “In queste condizioni,
l’infortunio va situato nella categoria di quelli insignificanti o leggeri, sicché
non occorre approfondire oltre le relative conseguenze citate dal ricorrente.”
– il corsivo è del redattore).
In esito a tutto quanto precede,
occorre dunque concludere che a far tempo dal 10 settembre 2018 i disturbi
neurologici e quelli muscolari non costituivano più una conseguenza adeguata
dell’evento infortunistico accaduto il 4 maggio 2017, di modo che l’CO 1 era
legittimata a ritenere estinto da quella data il suo corrispondente obbligo a
prestazioni.
Stante ciò, la decisione su
opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso presentato
dall’assicurata respinto.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti