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Decisione

35.2023.76

Discussa oggettivazione di disturbi imputabili a una presunta lesione nervosa. Oggettivazione non ammessa e, quindi, esame dell'adeguatezza secondo la DTF 115 V 133. Infortunio insignificante e adeguatezza negata a priori

21 febbraio 2024Italiano38 min

come peraltro concludono in particolare i dr. med. __________, __________, __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.76

mm

Lugano

21 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 agosto 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 16 maggio 2017, la ditta __________

di __________ ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che la propria

dipendente RI 1, in data 4 maggio 2017, aveva riportato la puntura di un

insetto con conseguente probabile reazione allergica.

Fatti

I sanitari del Centro __________

di __________ hanno posto la diagnosi di piccola tumefazione a livello della

porzione postero-laterale della coscia sinistra, dolente alla palpazione (doc.

2).

Il 23 maggio 2017, l’assicurata è

stata sottoposta a un intervento di rimozione di corpo estraneo metallico ed

escissione di granuloma a livello della coscia sinistra. Il corpo estraneo è

stato ritenuto compatibile con un ago (doc. 12 e doc. 19).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurata, in un secondo

tempo, ha lamentato una sintomatologia algica a livello della coscia sinistra

con irradiazione a tutto l’arto in questione.

1.2. Con decisione formale del 18 luglio

2018, poi confermata dopo opposizione, l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 7

giugno 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

infortunistico del maggio 2017, ritenuto che i disturbi denunciati

dall’assicurata - privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile - non

costituirebbero una conseguenza adeguata di quel sinistro.

1.3. Con sentenza 35.2019.16 del 4

dicembre 2019, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso

interposto nel frattempo dall’assicurata e ha rinviato gli atti

all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione sul diritto a

prestazioni a contare dal 7 giugno 2018 (doc. 111).

La

pronunzia cantonale è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Dalle carte processuali emerge che,

a seguito della sentenza di rinvio, l’assicuratore LAINF ha disposto

l’esecuzione di una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia (doc. 112).

L’esperto amministrativo ha

consegnato il proprio referto nel giugno 2021 (doc. 118).

1.5. In data 16 settembre 2021, l’CO 1

ha emanato una decisione formale mediante la quale ha dichiarato estinto dal 10

settembre 2018 il diritto alle prestazioni dipendente dall’infortunio occorso

il 4 maggio 2017, ritenuto che, da quella data, i disturbi ancora presentati

dall’assicurata non avrebbero più costituito una conseguenza, né naturale né

adeguata, di quell’evento (doc. 119).

A seguito dell’opposizione interposta

dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 122), in data 8 agosto

2023, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione

(doc. 129).

1.6. Con tempestivo ricorso del 14

settembre 2023, RI 1, rappresentata dal RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannata a ripristinare il

diritto alle prestazioni, in primo luogo quelle sanitarie, da giugno 2018

(recte: settembre 2018).

A sostegno delle proprie pretese,

il patrocinatore contesta innanzitutto che la sintomatologia denunciata

dall’assicurata non correlerebbe più con un danno organico imputabile

all’evento infortunistico del maggio 2017, e ciò alla luce degli accertamenti

specialistici a cui quest’ultima è stata sottoposta, i cui esiti sono contenuti

nei referti agli atti (e meglio rapporto 13 settembre 2021 del dott. __________

[doc. CC], rapporto 22 giugno 2021 del dott. __________ [doc. 118], rapporti 22

febbraio 2022 e 3 ottobre 2023 del dott. __________ [doc. GG e HH], rapporto 15

febbraio 2023 del dott. __________ [doc. II] e rapporto 12 settembre 2023 del

dott. __________ [doc. LL]). In questo senso, il rappresentante della

ricorrente ha in particolare rilevato che “non rispondendo a nessun test

neurologico mediante apparecchiature mediche, non è soltanto possibile, ma è

praticamente certo che il nervo sia leso. In effetti, valutata globalmente,

basandosi sulle analisi tecniche, sui sintomi e sulla scienza medica attuale,

la lesione del nervo femorale sinistro può praticamente essere data per certa

(doc. II, LL). (…). Ma anche a prescindere da quanto precede, resta in ogni

caso il fatto che i disturbi di cui tutt’ora soffre l’assicurata e per i quali

si sta sottoponendo a un intenso ed impegnativo programma di fisioterapia sono

oggettivi e non si spiegano se non con l’esistenza dell’infortunio pregresso,

come peraltro concludono in particolare i dr. med. __________, __________, __________

e __________ e come la logica (corso delle cose ed esperienza della vita) porta

a concludere. (…). Infine, è pacifico che non si possa pretendere

dall’assicurata che si sottoponga ad una rischiosa operazione di revisione locale

da parte di un chirurgo competente dei nervi periferici, con l’uso di un

microscopio, ciò che d’altronde lo stesso dottor __________, nel rapporto 29

maggio 2019, aveva “vivamente sconsigliato” (doc. XVIII).”.

D’altro canto, il rappresentante

della ricorrente fa valere che, nella denegata ipotesi in cui i disturbi

accusati da quest’ultima venissero giudicati non oggettivabili, cosicché

diverrebbe determinante la valutazione dell’adeguatezza del nesso causale, il

sinistro del maggio 2017 andrebbe classificato nella categoria degli infortuni di

media gravità in senso stretto.

In questo contesto, sempre

secondo il patrocinatore, occorrerebbe allora considerare “il considerevole

ritardo diagnostico, che ha comportato lo sviluppo di un’infezione dei tessuti

come pure il conficcarsi ancora più in profondità dell’ago nella sua gamba, le

diagnosi errate poste dai medici e le conseguenti cure errate prescritte che

hanno aggravato notevolmente gli esiti dell’infortunio, rispettivamente la

lunga durata delle cure rispetto all’infortunio cui l’assicurata si è

sottoposta, che hanno richiesto diversi tentativi e numerose sedute di

fisioterapia e che ancora oggi non hanno permesso di sopprimere le sequele

dell’infortunio, che si presentanbo sottoforma di dolori cronici, scosse,

affaticamento, instabilità dell’arto, ecc. Da un quadro del genere non può che

essere ben compresa la sofferenza emotiva e psico-fisica dell’opponente ed il

nesso di causalità adeguato deve essere considerarsi adempiuto. (…). Tale

quadro ha inoltre comportato tutt’ora anche dal profilo emotivo e psicologico

una sofferenza, che deve essere tenuta da conto nella valutazione della presa a

carico nel presente caso, anche ma non solo dal profilo del nesso di causalità

adeguato.” (doc. I).

1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. In replica, il patrocinatore

dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, riconfermandosi in

sostanza nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + allegati).

L’assicuratore resistente ha

preso posizione in merito in data 2 novembre 2023 (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a porre fine dal 10 settembre

2018 alle proprie prestazioni dipendenti dall’infortunio occorso all’assicurata

il 4 maggio 2017, oppure no.

2.2. Presupposto essenziale per l'erogazione

di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza

di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze

(danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile

1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.3. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

Per contro, la giurisprudenza ha

elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un

infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima.

Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della

dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è

stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale

da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che

tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando

l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi.

Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli

insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure

rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere

adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s.,

consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid.

4a).

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

In questo contesto è utile segnalare che,

secondo una costante giurisprudenza federale, sono considerati oggettivabili i

risultati degli accertamenti (medici) suscettibili di conferma in caso di

ripetizione dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona

dell’esaminatore, così come dalle indicazioni fornite dal paziente. Si può

pertanto parlare di lesioni traumatiche oggettivabili da un punto di vista

organico soltanto se i risultati ottenuti sono confermati da indagini

effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica

e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (cfr. STF 8C_614/2020

del 7 settembre 2021; 8C_560/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.3; 8C_261/2019

dell’8 luglio 2019 consid. 3 e riferimenti; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9

p. 122).

2.4. Nella concreta

evenienza, il TCA rileva che, con la propria sentenza 35.2019.16 del 4 dicembre

2019, cresciuta incontestata in giudicato, gli atti erano stati rinviati

all’amministrazione affinché ordinasse un approfondimento peritale volto a

stabilire se i disturbi muscolari denunciati dall’interessata fossero oggettivabili

e, nell’affermativa, se essi si fossero trovati in una relazione di causalità

naturale con l’evento infortunistico assicurato anche dopo il 6 giugno 2018.

A proposito della

sintomatologia neurologica - ritenuta finalmente non correlare

con un danno organico oggettivabile -, questa Corte aveva invece sviluppato la

seguente argomentazione:

" (…) Nella presente fattispecie, attentamente vagliata tutta la

documentazione agli atti, il TCA ritiene di poter condividere la posizione

dell’amministrazione, nella misura in cui ha concluso che i disturbi neurologici

denunciati dall’insorgente non sono stati sufficientemente oggettivati ai sensi

della giurisprudenza federale appena citata.

In questo senso, va osservato che la diagnostica per immagini

– la TAC e la RMN della coscia sinistra eseguite il 23, rispettivamente il 24

gennaio 2018 -, non ha evidenziato alcun rilevante reperto patologico (doc. 57:

“…, non si apprezzano immagini iper-dense da riferire a residui di corpo

estraneo a carico dei distretti corporei esaminati” e doc. 59: “Non argomenti

per ritenere un neuroma (end-bulb od in contiguità) persistente nella zona dove

è stato estratto il corpo estraneo. Scomparsa anche dei focolai ipointensi

visibili sul primo MRI nei tessuti sottocutanei in concordanza con la TAC

recente negativa (quindi nessun residuo dello spillo). Tutto sommato esame da

considerare come quasi normale a prescindere da discrete alterazioni

cutanee/sottocutanee a livello dell’ingresso del corpo estraneo ma anch’esse in

netta regressione.”), così come è stato del resto riconosciuto anche dal dott. __________

(cfr. doc. I, p. 4).

In corso di causa, il TCA ha interpellato il neurologo

privatamente consultato dall’assicurata allo scopo di sapere se condividesse

l’affermazione della dott.ssa __________ secondo la quale, grazie agli esami

elettroneurografici da lei effettuati, sarebbe stata oggettivata la

presenza di una neuropatia del nervo femoro-cutaneo laterale, e ciò alla luce

del fatto che il dott. __________ aveva invece espresso in proposito un parere

contrario.

Innanzitutto, è utile segnalare che già nel suo rapporto 28

gennaio 2019, il dott. __________ aveva sottolineato che la valutazione dei

disturbi denunciati dalla ricorrente, a suo avviso riconducibili a un neuroma

cicatriziale, “… è unicamente clinica, non possibile tecnicamente

in modo inequivocabile con metodi tecnici (ENG).” (doc. I, p. 5 – il corsivo

è del redattore).

In data 5 aprile 2019, egli ha inoltre precisato che, in base alla

letteratura, la neurografia del nervo cutaneo laterale del femore, per ragioni

soprattutto anatomiche, in più del 15% dei casi non registra una risposta (come

è stato il caso in concreto: “…, l’elettroneurografia del nervo cutaneo

laterale del femore sinistro non permise di mettere in evidenza un

potenziale sensitivo ortodromico, …” – il corsivo è del redattore), anche

in assenza di lesioni del nervo. Trova dunque piena conferma

l’affermazione, contenuta nell’apprezzamento 2 ottobre 2018 del dott. __________,

secondo la quale “… la letteratura sul tema sottolinea il fatto che l’esame

elettroneurografico di questo nervo è difficile da eseguire tecnicamente (anche

in mani esperte), di conseguenza addirittura poco affidabile (reliable) ed

inoltre può succedere di non riuscire a registrare una risposta sensitiva del

nervo anche in persone sane, dunque senza un effettivo danno del nervo, ciò

che naturalmente relativizza il significato dell’assenza di una risposta

sensitiva.” (doc. 109, p. 6 – il corsivo è del redattore).

Il dott. __________ ha poi ribadito che la diagnosi di sofferenza

del nervo cutaneo laterale del femore “è clinica” e relativamente facile

da porre mediante l’esclusione delle altre patologie che potrebbero entrare in

considerazione, soprattutto delle sofferenze radicolari a livello di L2-L3.

L’elettroneurografia rappresenta soltanto un supporto in più, grazie al quale

dimostrare la lesione del nervo a seguito di lesioni dirette, in casu da

escludere a priori visto che “… l’integrità del nervo prossimale non può esser

stata coinvolta.” (doc. XI).

Con il referto del 29 maggio 2019, il neurologo interpellato

dall’assicurata ha dichiarato che la situazione iniziale di un processo

infiammatorio/infettivo a livello della coscia sinistra, consecutivo alla

penetrazione dello spillo nel muscolo, è stata documentata radiologicamente e,

dunque, oggettivata, circostanza che nessuno contesta (del resto, l’assicuratore

ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni per oltre un anno). D’altro

canto, a suo avviso, è probabile che l’intervento chirurgico resosi necessario

abbia causato una lesione del ramo terminale del nervo cutaneo laterale del

femore sinistro, da cui il “possibile” sviluppo di un neuroma

cicatriziale con persistente dolenzia durante i movimenti del muscolo. Al

proposito, egli ha puntualizzato che “per accertare il problema”,

andrebbe effettuata una revisione locale al microscopio, procedere però vivamente

sconsigliato (doc. XVIII).

Facendo (anche) riferimento a letteratura scientifica, il dott. __________

ha di fatto avallato la valutazione del neurologo fiduciario

dell’amministrazione, nella misura in cui ha anch’egli riconosciuto che

l’elettroneurografia non consente di oggettivare con sufficiente attendibilità

l’esistenza di una neuropatia del nervo femoro-cutaneo laterale, la cui

diagnosi rimane quindi puramente clinica (ossia non documentabile

con indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine

radiologica). Secondo questa

Corte, quanto sostenuto in modo apodittico dalla dott.ssa __________

nel suo referto del 13 settembre 2018 (la neuropatia “… è stata documentata a

due riprese con un esame elettroneurografico, …”), non è

suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza delle

univoche indicazioni fornite dai dottori __________ e __________. (…).” (doc.

111)

2.5. Dalle carte processuali si evince

che nel settembre 2021 l’assicurata ha privatamente consultato il dott. __________,

spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha in particolare

rilevato come “il quadro della paziente sia piuttosto chiaro e che dipenda da

due componenti ben distinte. Innanzitutto, vi è una componente di tipo

neurologico, legata alla presenza di un neuroma (o due secondo l’ultima MRI

eseguita) di origine cicatriziale che ha inglobato il ramo superficiale del

nervo femoro cutaneo laterale di sinistra. Questo primo problema è alla base

dei dolori urenti e delle scosse riferite dalla paziente (come confermato anche

dal Neurologo nelle sue valutazioni). Parallelamente, e sempre come conseguenza

Considerandi

dell’infortunio, la paziente ha sviluppato un importante ipotono trofismo della

muscolatura della coscia sinistra senza segni di atrofia adiposa alle MRI

eseguite. Questo deficit, che rappresenta il secondo problema, secondo i test

clinici effettuati durante la mia consultazione si attesta intorno al 50%

rispetto alla coscia controlaterale. Come noto, un deficit di tale portata, è

alla base di numerosi disturbi, al momento tutti presenti nel Paziente in

oggetto: dolore, impaccio funzionale, rigidità, affaticamento, cedimenti,

instabilità, insicurezza al passo. Tali disturbi, si manifestano in maniera

piuttosto ricorrente sia durante le normali attività della vita quotidiana che

ai minimi tentativi di svolgere qualche attività più intensa come jogging o

allenamenti di fitness in palestra.” (doc. DD).

Risulta inoltre che, a cavallo

degli anni 2022 e 2023, RI 1 è stata più volte visitata presso la Clinica di

neurologia dell’Ospedale universitario di __________ (__________).

A margine della prima

consultazione, quella del 22 febbraio 2022, gli specialisti __________ hanno in

particolare osservato, a titolo di anamnesi, che dopo l’estrazione del noto ago,

l’assicurata ha lamentato persistenti dolori e ipoestesie in quella regione,

accompagnati da frequenti tremori, rispettivamente da spasmi muscolari alla

gamba sinistra, soprattutto al carico (ad esempio alla deambulazione o durante

la fisioterapia).

Essi hanno poi riscontrato,

all’esame clinico, una situazione priva di particolarità, fatta eccezione per

delle ipoestesie nella regione della coscia laterale sinistra, ricordato che un

esame di RMN non aveva permesso di dimostrare la presenza di un neuroma

(“Klinisch zeigte sich abgesehen von der Hypästhesie im Bereich des

lateralen Oberschenkels links ein unauffälliger Untersuchungsbefund. Aktenanamnestisch

hatte eine MRI-Untersuchung kein Neurom nachgewiesen.”). A loro avviso, i

disturbi sono nel complesso da imputare con probabilità a una lesione del nervo

cutaneo femorale laterale sinistro, che potrebbe essere stata causata dall’ago

stesso oppure dalla successiva infiammazione. Per contro, ciò non può spiegare

gli spasmi muscolari alla gamba, da interpretare quali disturbi funzionali,

possibilmente scatenati dai dolori.

La diagnosi da loro formulata in

quell’occasione è quindi stata quella di lesione del nervo cutaneo femorale

laterale sinistro con dolori neuropatici (doc. GG).

In occasione del successivo consulto,

che è avvenuto in data 3 ottobre 2022, i sanitari della Clinica di neurologia

dell’__________ hanno segnatamente riferito che la terapia con Lyrica, non

sopportata dall’assicurata a causa della stanchezza diurna indotta, aveva nel

frattempo comportato soltanto una leggera regressione della sintomatologia. Essi

hanno finalmente ribadito la diagnosi già posta a margine della prima visita,

consigliando una terapia con Neurotin e pianificando un esame di ENG volto alla

conferma della diagnosi (doc. HH).

La terza e ultima consultazione

ha avuto luogo il 15 febbraio 2023. In quell’occasione, l’insorgente è stata

sottoposta a una elettroneurografia del nervo cutaneo femorale laterale. In

base a quanto si evince dal relativo referto, l’esame elettrofisiologico in

questione ha fornito a destra una normale risposta allo stimolo elettrico

mentre a sinistra non si è potuta generare alcuna risposta affidabile (“Auf

der linken Seite konnte keine sichere Reizantwort generiert werden;”). I

sanitari hanno poi segnalato che, dal profilo ultrasonografico, non è stata

riscontrata alcuna alterazione patologica del nervo (“N. cutaneus femoris

lateralis nur distal darstellbar, im dargestellten Abschnitt zeigen sich ultrasonographsich

keine pathologische Veränderungen.”). Quindi, a loro avviso, a fronte di

una clinica congrua, costituita da un’ipoestesia al tatto nel territorio di

distribuzione del nervo cutaneo femorale laterale sinistro con dolori

neuropatici, va ritenuta la diagnosi di neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale

di origine traumatica. Gli specialisti hanno pure sottolineato che

l’elettrodiagnostica deve essere valutata con riserva, considerato che il nervo

in questione è difficilmente esaminabile dal profilo tecnico (“Die

Elektrodiagnostik muss jedoch dem Vorbehalt der technisch erschwerten

Untersuchbarkeit dieses Nerven gewertet werden.”). Trattandosi infine dei

tremori alla gamba sinistra, essi non sono stati osservati durante le

consultazioni, di modo che non è neppure stato possibile fornire una chiara valutazione

in merito (doc. II).

Successivamente alle visite a __________,

la ricorrente è entrata in cura presso il Centro per la terapia del dolore del __________.

Dal rapporto 12 giugno 2023 del

PD dott. __________ risulta la diagnosi di “lesione traumatica del nervo

cutaneo femorale laterale sinistro con dolore neuropatico, confermata da EMNG

05/2017 patologica, dopo lesione su puntura accidentale di un ago e successiva

infiammazione della guaina muscolare e tessuto circostante”.

Lo specialista ha quindi spiegato

che quella dell’assicurata è una “condizione dove non esiste margine per una

guarigione ma piuttosto la possibilità/speranza di ridurre ulteriormente i

sintomi. Vista la refrattarietà a terapie con antiepilettici ed antidepressivi,

consigliamo un tentativo tramite applicazione di cerotto di Capsaicina alto

dosata (Qutenza). (…). Nel caso di mancato miglioramento si dovrebbero

esplorare altre strategie come applicazione di TENS nel territorio del n. FCL

e/o un test di neuromodulazione dei gangli spinali.” (doc. BB).

Il cerotto Qutenza è stato

applicato il 21 luglio 2023 (doc. KK).

Con referto dell’8 settembre

2023, il dott. __________ ha riferito degli effetti procurati dall’applicazione

del cerotto, rilevando che il dolore è passato da 8/10 a 6/10 sulla scala NRS

(“La paziente riferisce che rispetto a prima del trattamento i suoi dolori

sono leggermente migliorati.”) (doc. NN).

In data 12 settembre 2023, il PD __________

ha risposto a delle domande postegli dall’assicurata, essenzialmente traducendo

in lingua italiana alcuni passaggi del referto 15 febbraio 2023 dell’__________

e, in base a ciò, è pervenuto alla conclusione che è “altamente probabile”

che il nervo cutaneo femorale laterale sinistro presenti una lesione (cfr. doc.

LL).

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi nel

caso di specie, questo Tribunale ritiene che dalla documentazione che è stata

prodotta nell’ambito della presente procedura non emergano nuovi elementi di

valutazione, suscettibili di modificare le considerazioni già espresse nella

sentenza 35.2019.16 a proposito dell’oggettivazione dei disturbi neurologici

denunciati dall’assicurata.

In questo senso, occorre

innanzitutto rilevare che gli specialisti della Clinica di neurologia dell’__________

hanno sì ritenuto la diagnosi di lesione del nervo cutaneo femorale laterale

sinistro a cui imputare (peraltro parzialmente) la sintomatologia lamentata

dall’insorgente, tuttavia essi hanno in sostanza confermato (cfr. doc. II, p.

2: “Angesichts der passenden Klinik mit taktiler Hypästhesie im

Versorgungsgebiet des linken N. cutaneus femoris lateralis mit neuralgiformen

Schmerzen ebenda gehen wir dementsprechend von einer – gestützt auf die

Anamnese (s. Vorberichte) traumatischen – Neuropathie des N. cutaneus femoris

lateralis aus.” – il corsivo è del redattore) ciò che già era emerso facendo

capo ai pareri dei dottori __________ e __________, entrambi spec. FMH in

neurologia (l’uno interpellato dall’amministrazione, l’altro privatamente dalla

ricorrente), ovvero che la diagnosi in discussione è puramente clinica (cfr.

doc. 111, p. 14: la “… diagnosi rimane quindi puramente clinica (ossia non documentabile con indagini effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche o di immagine radiologica).”).

D’altro canto,

nelle considerazioni enunciate dai sanitari zurighesi ha pure trovato sostanziale

conferma la circostanza, esplicitamente riconosciuta dai dottori __________

e __________ (in disaccordo con la neurologa dott.ssa __________),

secondo la quale gli esami elettrofisiologici, qual è l’elettroneurografia alla

quale è stata a più riprese sottoposta l’insorgente, non consentono di

diagnosticare con sufficiente affidabilità l’esistenza di una lesione del nervo

femoro-cutaneo laterale. Entrambi gli specialisti avevano in effetti spiegato

che, in base alla letteratura medica, l’elettroneurografia di quel nervo, per delle

ragioni soprattutto anatomiche, non registra una risposta sensitiva in una percentuale

relativamente alta (più del 15%, secondo il dott. __________), anche in persone

sane che pertanto non presentano lesioni.

In occasione

dell’ENG del 15 febbraio 2023, proprio come era già accaduto in passato, il

nervo cutaneo femorale laterale sinistro, diversamente da quello destro, non ha

fornito alcuna sicura risposta allo stimolo elettrico. Il PD dott. __________

ha al riguardo evidenziato che l’esito ottenuto deve essere apprezzato con

riserva, siccome il nervo in questione è difficilmente esaminabile dal profilo

tecnico (cfr. doc. II, p. 2), tant’è che la diagnosi è finalmente stata posta

in base alla clinica (“Angesichts der passenden Klinik

(…)”).

Le certificazioni agli atti del

dott. __________, in particolare quella datata 12 settembre 2023 (cfr. doc.

LL), non soccorrono la ricorrente, dal momento in cui egli si è essenzialmente rifatto

al contenuto dei rapporti della Clinica di neurologia dell’__________, i quali,

come visto, con consentono di ritenere oggettivata ai sensi della

giurisprudenza federale la pretesa lesione del nervo cutaneo femorale laterale

sinistro.

Riguardo al dato anamestico

contenuto nel suo referto del 12 giugno 2023, secondo cui la lesione in

questione sarebbe stata confermata da una ENMG del maggio 2017 (cfr. doc. BB),

dagli atti si evince che l’insorgente è stata sottoposta a un simile accertamento

in data 22 maggio 2017, durante la degenza 20-25 maggio 2017 presso il Servizio

di medicina interna dell’Ospedale __________ di __________. Dal relativo

rapporto non risulta però che i sanitari avessero testato il nervo

cutaneo femorale laterale sinistro (cfr. doc. 19, p. 2: “Alla luce del quadro

clinico in prima istanza eseguiamo un esame elettroneuromiografico che esclude

indizi per una neuropatia dello sciatico o femorale, una plessopatia

lombosacrale o una radicolopatia L4, L5 e S1 a sinistra.”; si veda pure il

rapporto 22 giugno 2017 del __________ [doc. 27]: “L’ENMG e la RMN lombare

hanno escluso patologie radicolari, dei plessi o dei nervi periferici;”). La

prima valutazione elettrofisiologica del nervo cutaneo femorale laterale

sinistro è stata eseguita nel dicembre 2017, da parte della dott.ssa __________

(cfr. doc. 47). A proposito del significato da attribuire all’esito di

quell’esame, si è già ampiamente detto nella STCA 35.2019.16.

Anche il fatto che a seguito

dell’applicazione del cerotto Qutenza l’assicurata abbia avvertito una (lieve)

riduzione del dolore (cfr. doc. NN), non è atto a giustificare una diversa

conclusione. In effetti, l’oggettivazione di un danno alla salute non può

dipendere da come, a detta dell’interessato, i disturbi sono stati influenzati

dalla terapia posta in atto, dunque da un giudizio puramente soggettivo (cfr.,

in questo senso, la STCA 35.2011.49 del 29 febbraio 2012 consid.

2.8., confermata dal TF con pronunzia 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, riguardante

una fattispecie del tutto analoga a quella ora sub judice, in cui i

disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro,

riferibili secondo gli specialisti operanti presso il Fusszentrum della

Clinica __________ di __________, a un dolore neuropatico provocato

dall’infortunio [lesione del nervo cutaneo dorsale intermedio sinistro], non

avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami

strumentali per immagini).

Per quanto riguarda il referto 13

settembre 2021 del chirurgo ortopedico dott. __________, in base al quale

l’esistenza di neuromi cicatriziali interessanti il nervo cutaneo femorale

laterale sinistro sarebbe stata oggettivata grazie a un esame di risonanza

magnetica (cfr. doc. DD), il TCA rileva che tale circostanza è stata

esplicitamente smentita dai sanitari dell’__________ nel loro rapporto del 22

febbraio 2022 (doc. GG, p. 4: “Aktenanamnestisch hatte eine MRI-Untersuchung

kein Neurom nachgewiesen.”).

D’altro canto, non può neppure

essere ignorato che dalla sentenza 35.2019.16 emerge che, secondo lo

specialista in neurologia che era stato privatamente consultato dalla

ricorrente, “(…), trattandosi di un ramo terminale estremamente sottile non

visibile alla RMN, “è possibile che anche un neuroma stesso non sia

evidenziabile, anche con immagini ad alta risoluzione.” (…).” (doc. 111, p.

11).

Il patrocinatore può senz’altro

essere seguito laddove afferma che non è esigibile che l’assicurata venga

sottoposta a un intervento di revisione locale al microscopio, procedere, potenzialmente

atto a identificare la lesione nervosa, che era peraltro stato caldamente

sconsigliato dal dott. __________ (in questo senso, cfr. la STF 8C_454/2013 del

24.

settembre 2013, riguardante una fattispecie in cui, a fronte di una sospetta

lesione del ramo superficiale del nervo radiale e del ramo dorsale del nervo

ulnare, non oggettivabile mediante un’elettroneurografia convenzionale, il

chirurgo della mano aveva proposto un metodo invasivo con micro-elettrodi).

In esito alle considerazioni che

precedono, ricordato che è la giurisprudenza federale ad esigere che, affinché si possa parlare di

disturbi organici oggettivabili, i

risultati ottenuti vengano confermati da indagini effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati

riconosciuti scientificamente (cfr. supra, consid. 2.3.), questo

Tribunale deve dunque confermare la conclusione alla quale era già pervenuto

nel suo precedente giudizio. In quell’occasione, esso aveva in effetti condiviso

“(…) la posizione dell’amministrazione, nella misura in cui ha concluso che i

disturbi neurologici denunciati dall’insorgente non sono stati

sufficientemente oggettivati ai sensi della giurisprudenza federale appena

citata.” (doc. 111, p. 13).

2.7

Per quanto concerne la problematica

muscolare interessante l’arto inferiore sinistro denunciata

dall’assicurata, con la pronunzia 35.2019.16 il TCA ha rinviato gli atti all’CO

1.

affinché ordinasse una perizia medica volta a stabilire se quei disturbi

“costituiscono un danno alla salute oggettivabile ai sensi della giurisprudenza

federale e, se sì, se essi si sono trovati in una relazione causale naturale

con l’evento assicurato anche dopo il 6 giugno 2018. Nell’affermativa,

l’ulteriore obbligo a prestazioni non potrebbe essere negato per assenza

d’adeguatezza” (doc. 111, p. 15).

Con perizia del 22 giugno 2021 -

disposta dall’amministrazione dopo aver concesso alla rappresentante della

ricorrente la possibilità di pronunciarsi sul perito designato e sul catalogo

dei quesiti da sottoporgli (cfr. doc. 112) -, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha negato che, al più tardi dal mese di

settembre 2018, i disturbi muscolari correlassero ancora con un danno alla

salute oggettivabile, e ciò sulla base alle seguenti considerazioni:

" (…) L’analisi

della situazione in ottica ortopedica aveva già fatto oggetto di una

valutazione specialistica in data 10.9.2018. In quel frangente il dr. __________

non aveva trovato delle alterazioni strutturali o delle spiegazioni di tipo

ortopedico per i disturbi accusati dalla signora RI 1.

Esso aveva unicamente consigliato di rinforzare la muscolatura,

ritenuta sicuramente ipotrofica, se possibile lavorando anche leggermente oltre

la soglia del dolore.

Anche in occasione dell’esame effettuato da parte mia non vengono

riscontrati dei reperti patologici di natura ortopedica in corrispondenza

dell’anca, del ginocchio, rispettivamente della coscia sinistra, suscettibili

di correlare con i disturbi riferiti dalla signora RI 1.

Da notarsi per contro la presenza di un alluce rigido a sinistra,

suscettibile di correlare con le difficoltà riferite dalla signora RI 1 al

carico dell’avampiede, come per esempio nel camminare in salita, nel fare le

scale, nel calzare delle scarpe con tacchi, …

La risonanza magnetica comparativa effettuata in data 26.6.2020

non ha documentato nessuna alterazione morfo-strutturale della muscolatura, in

particolare nessuna differenza volumetrica, nessuna atrofia muscolare, nessuna

involuzione lipomatosa focale.

Malgrado l’assenza di una differenza volumetrica muscolare alla

risonanza magnetica comparativa del 26.6.2020, all’esame clinico viene

riscontrata una disuguaglianza della circonferenza delle cosce di 1.5 cm,

rispettivamente di 2.5 cm, più stretta a sinistra, a 7 cm rispettivamente a 15

cm al disopra della rotula. Queste misurazioni risultano essere in linea con il

centimetro di differenza ritenuto dal dr. __________ nel rapporto del 18.4.2018

e dal dr. __________ in quello dell’8.6.2018.

Differenza della circonferenza delle cosce non riconducibile

quindi al volume muscolare.

Nei rapporti del 20.3.2018 e del 4.4.2018 il dr. __________ fa

stato di una ipotrofia muscolare del quadricipite stimata a -40%. Descrivendo

il quadro clinico esso ritiene per contro la presenza di circonferenze quasi

simmetriche e di una leggera ipotrofia del quadricipite sinistro.

Sulla base del tenore degli atti a mia disposizione, il valore del

40% è stato ragionevolmente ripreso dal rapporto del fisioterapista signor __________

(documento 41 allegato alla prescrizione del 25.1.2018). Il terapista fa

tuttavia esplicitamente riferimento ad una ipostenia, cioè alla “riduzione

della forza quantificabile” e non ad una ipotrofia (riduzione del volume) come

erroneamente ripreso dal dr. __________.

Da notarsi che nel rapporto del 29.1.2018 la dr.ssa __________

riferiva di aver eseguito un esame elettromiografico che non mostrava

alterazioni del funzionamento muscolare. Assenza di un danno organico

neurologico alla base della debolezza muscolare confermata pure dal dr. __________.

Debolezza dello sviluppo della forza muscolare non riconducibile

quindi a nessun danno, né strutturale muscolare, né organico neurologico.

Complessivamente:

- Assenza di reperti clinici oggettivabili di competenza

ortopedica suscettibili di correlare con i disturbi

riferiti dalla signora RI 1 (come già fu

il caso in occasione della visita presso il dr. __________ del 10.9.2018).

- Alla risonanza

magnetica comparativa delle cosce del 26.6.2020 assenza di alterazioni

morfo-strutturali muscolari. Assenza in particolare di una differenza

volumetrica tra i muscoli vasti laterali, di un’atrofia muscolare, di

un’involuzione lipomatosa focale.

- Diseguaglianze della circonferenza delle cosce non

riconducibili ad una differenza volumetrica muscolare.

- Diminuzione

dello sviluppo della forza muscolare alla coscia sinistra non riconducibile a nessun

danno, né strutturale muscolare, né organico neurologico.” (doc. 118 – il

corsivo è del redattore)

Tutto ben considerato, questa

Corte non ha motivo alcuno di scostarsi dall’approfondita e motivata valutazione

espressa dallo specialista incaricato dall’assicuratore resistente, prendendo

debitamente in considerazione i dati anamnestici contenuti negli atti a sua

disposizione e quanto da lui stesso refertato a margine della consultazione

peritale del 15 maggio 2020.

D’altro canto, dalla restante

documentazione medica non emergono indizi concreti (cfr., su questo

aspetto, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza

ivi menzionata), suscettibili

di generare dei dubbi a proposito della fondatezza delle conclusioni a cui è

pervenuto il dott. __________. In questo senso, va ancora rilevato che,

pronunciandosi in merito all’eziologia dei tremori e degli spasmi muscolari

denunciati dall’insorgente, i medici della Clinica di neurologia dell’__________

hanno ritenuto trattarsi di disturbi funzionali, ovvero senza un chiaro correlato

organico, in ogni caso non giustificabili con la pretesa lesione del nervo

cutaneo femorale laterale sinistro (cfr. doc. GG), rispettivamente non

valutabili in quanto non presenti in occasione delle loro consultazioni (cfr.

doc. II).

Stante tutto quanto precede, è

dunque lecito concludere - senza che si riveli necessario procedere a degli

ulteriori atti istruttori -, che al più tardi da settembre 2018 (anche) i

disturbi di natura muscolare non correlavano più con un danno organico

oggettivabile.

2.8

Accertato che per i disturbi

(neurologici e muscolari) riferiti dall’assicurata non è stato oggettivato

alcun correlato organico (cfr. supra, consid. 2.6. e 2.7.), in ossequio

alla giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra, consid.

2.3.), l’esame della causalità naturale viene momentaneamente sospeso, per

procedere a una valutazione

particolare dell’adeguatezza in applicazione dei criteri sviluppati in

caso di elaborazione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

Conformemente alla

giurisprudenza, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire,

al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art.

19.

cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle

prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione

della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili miglioramenti e

quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità

si sono conclusi. La Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile

miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione

dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità

lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele

infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

Nel caso concreto, non vi

sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è

determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute della

ricorrente.

Ora, considerato che, al più

tardi dal settembre 2018, la sintomatologia lamentata dall’assicurata era priva

di sostrato organico oggettivabile e tenuto conto che, secondo un’affermata

giurisprudenza, i provvedimenti sanitari volti al trattamento di disturbi per i

quali non è stato possibile oggettivare un correlato organico non rappresentano

un ostacolo alla stabilizzazione dello stato di salute (cfr. STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2; STCA 35.2015.20 del

9.

novembre 2015 consid. 2.2.6, cresciuta incontestata in giudicato), all’CO 1

non si può rimproverare di aver prematuramente valutato l’adeguatezza del nesso

causale.

Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale in relazione al sinistro del maggio 2017,

bisogna in primo luogo procedere alla classificazione di quest’ultimo.

Dal questionario compilato dalla

ricorrente il 14 giugno 2017 e dal rapporto relativo alla sua audizione di

uguale data si evince che nel scendere dall’autovettura appena parcheggiata,

ella ha avvertito un forte bruciore e dolore alla gamba sinistra, provocati,

così come è stato accertato in un secondo tempo, da un piccolo spillo di 2 cm

che si trovava su un cappotto, conficcatosi nella coscia sinistra (cfr. doc. 25

e 26).

Secondo

la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle tre categorie, ci

si deve unicamente fondare, da

un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale.

Sono determinanti le forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne

sono derivate. La gravità delle lesioni riportate – che costituisce l’uno dei

criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità –

deve essere presa in considerazione in questa fase unicamente nella misura in

cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro

(cfr. STF 8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo

2018.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).

Tutto ben considerato -

diversamente da quanto pretende il rappresentante dell’insorgente (a suo

avviso, si tratterebbe di un infortunio di media gravità in senso stretto –

cfr. supra, consid. 1.6.) –

il sinistro di cui è rimasto vittima l’assicurata deve essere classificato

nella categoria degli infortuni

insignificanti o leggeri.

A titolo di confronto, va

segnalato che, in una sentenza U 188/04 e U 195/04 del 18 luglio 2005 consid.

4.3, il TF ha proceduto a un’identica classificazione, trattandosi di un caso

in cui un’infermiera anestesista si era tagliata il polpastrello del dito medio

con un’ampolla.

La Corte federale ha per contro

giudicato di grado medio, l’infortunio in cui un assicurato aveva subito una

severa mutilazione alla sua mano dominante nel tagliare una placca metallica

con una sega circolare (cfr. STFA U 25/99 del 22 novembre 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2002 n. U 449 p. 53). Trattasi di tutta evidenza di un evento ben più grave rispetto a quello

accaduto all’insorgente, alla quale è semplicemente penetrato un piccolo spillo

nella coscia.

In

queste condizioni, il TCA concorda con l’amministrazione che ha negato a

priori l’adeguatezza del nesso di causalità tra i disturbi di cui soffre

l'insorgente e l’evento assicurato (cfr. doc. 119, p. 2; in questo senso, si

veda la STF 8C_406/2022 succitata consid. 4.3 e 4.4: “In queste condizioni,

l’infortunio va situato nella categoria di quelli insignificanti o leggeri, sicché

non occorre approfondire oltre le relative conseguenze citate dal ricorrente.”

– il corsivo è del redattore).

In esito a tutto quanto precede,

occorre dunque concludere che a far tempo dal 10 settembre 2018 i disturbi

neurologici e quelli muscolari non costituivano più una conseguenza adeguata

dell’evento infortunistico accaduto il 4 maggio 2017, di modo che l’CO 1 era

legittimata a ritenere estinto da quella data il suo corrispondente obbligo a

prestazioni.

Stante ciò, la decisione su

opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso presentato

dall’assicurata respinto.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti