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Decisione

35.2023.77

Discussa l'eziologia di una spondilodiscite dorsale. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia esterna)

6 maggio 2024Italiano37 min

malattie infettive privatamente consultato dall’insorgente, per il quale l’esistenza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.77

mm

Lugano

6 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 luglio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 23 giugno 2020, RI 1, nato

nel 1968, dipendente della ditta __________ in qualità di

intonacatore/plafonatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e

le malattie professionali, è rimasto coinvolto in un incidente della

circolazione stradale in sella alla propria motocicletta, riportando, secondo

il rapporto di uscita 13 luglio 2020 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________

di __________, una policontusione con lussazione metacarpo-falangea del pollice

della mano destra, contusione del ginocchio sinistro e della caviglia destra,

come pure piccola falda di pneumotorace apicale del polmone destro (doc. 1, p.

2).

In un secondo momento, l’assicurato

ha pure lamentato disturbi alla mano sinistra (doc. 39) e al rachide (cfr. doc.

57, p. 3).

L’esame TAC del 19 luglio 2020

del polso/mano sinistra ha messo in luce una calcificazione lamellare sul

versante laterale della base del I. osso metacarpale e una tumefazione dei

tessuti molli periarticolari trapezio-metacarpali (doc. 30).

La RMN del 4 agosto 2020 del

ginocchio sinistro ha mostrato una lesione sub-totale del legamento crociato

anteriore, una sospetta avulsione menisco-capsulare del corno posteriore del

menisco laterale, un menisco mediale degenerato con lesione radiale, nonché una

borsite pre-patellare (doc. 48).

Infine, la RMN del 3 novembre

2020 del rachide dorso-lombare ha evidenziato la presenza di un quadro

compatibile con una spondilodiscite D7-D8 in fase florida (doc. 74, p. 2).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 dicembre 2022,

l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a proposito della

diagnosticata spondilodiscite D7-D8 e, tenuto conto soltanto dei postumi residuali

dell’evento infortunistico del giugno 2020, ha dichiarato estinto il diritto

alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far

tempo dal 1° dicembre 2022 e negato l’assegnazione di una rendita d’invalidità

e di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (cfr. doc. 250).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 262), in data 20

luglio 2023, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 276).

1.3. Con tempestivo ricorso del 14

settembre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga

annullata la decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare

quanto segue:

" (…) La

decisione su opposizione della CO 1 è frutto di un’istruttoria incompleta, in

cui la spodilodiscite e le conseguenze croniche della stessa non sono state

adeguatamente considerate nella valutazione del diritto alle prestazioni, senza

una giustificazione valida.

RI 1 soffre di gravi e cronici dolori conseguenti alla patologia,

la quale è indubbiamente di origine infortunistica, contrariamente a ciò che è

stato ritenuto dalla CO 1 in sede di opposizione.

Non si dimentichi che RI 1 svolgeva un’attività lavorativa molto

pesante, incompatibile con i disturbi di cui soffre oggi.

Che la spondilodiscite non abbia alcuna relazione con l’incidente

e nessuna origine infortunistica, dunque, è circostanza falsa e contestata dal

ricorrente, a fronte delle valutazioni mediche agli atti che confermano invece

il suo diritto alle prestazioni LAINF anche per quanto riguarda tale patologia.

Nella decisione impugnata non si è tenuto conto né delle

conseguenze infortunistiche invalidanti per la schiena, né di quelle

concernenti la mano sinistra.

Questo sebbene la documentazione medica agli atti mostri

chiaramente l’origine infortunistica di tali patologie, in particolare della

spondilodiscite.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.5. In data 30 novembre 2023, il

patrocinatore del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in

particolare un rapporto datato 26 ottobre 2023 del PD dott. __________, e si è

riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. X + allegati).

L’assicuratore convenuto si è

pronunciato in proposito il 15 gennaio 2024 (doc. XIV + allegato).

1.6. Nel mese di marzo 2024, l’avv. RA 1

ha ancora formulato alcune sue considerazioni in merito all’oggetto litigioso (doc.

XXII) e ha versato agli atti i CD contenenti il materiale iconografico (doc.

XXIII + allegato).

Le relative osservazioni

dell’amministrazione sono datate 5 aprile 2024 (doc. XXV + allegato).

Il 19 aprile 2024, il

rappresentante ha ancora prodotto una comunicazione mail del dott. __________

(allegato al doc. XXVII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF

8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015).

nel merito

2.2. In concreto, è in ultima analisi

litigiosa la questione di sapere se, tenuto conto dei soli postumi

infortunistici, l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato il diritto a una

rendita d’invalidità e a un’IMI, oppure no.

Preliminarmente, questa Corte è

però chiamata a stabilire se la diagnosticata spondilodiscite D7-D8 ed i

disturbi ad essa correlati, costituiscono, o meno, una conseguenza naturale (e

adeguata) dell’evento traumatico occorso il 23 giugno 2020.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6. Esaminata attentamente la

documentazione a sua disposizione, questo Tribunale constata che la questione

riguardante l’eziologia della spondilodiscite è oggetto di pareri specialistici

(molto) discordanti tra loro.

A margine della visita fiduciaria

di controllo del 23 marzo 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, si è pronunciato in proposito nei seguenti termini:

" (…) Per

quanto concerne la problematica della spondilodiscite che è stata

diagnosticata/approfondita in novembre 2020, si tratta di un processo infettivo

che con probabilità preponderante non è legato ad una contusione della colonna

vertebrale.

Nella risonanza magnetica come pure nella TAC politrauma body, in

cui è stato valutato anche il torace, non è stato menzionato alcun dolore

toracale o toraco-lombare, ma è stata diagnosticata nel decorso una lesione

intra-vertebrale.

Durante la discussione l’assicurato dice di aver avuto un grosso

ematoma lungo l’adduttore del femore sinistro e secondo lui (come gli è stato

spiegato dal suo medico), questo ematoma si è infettato e i batteri sono

circolati nel suo corpo e hanno trovato un punto debole nella colonna

vertebrale, dove è si procurato questa infezione locale.

Si ricorda che l’assicurato non ha avuto nessuna escoriazione, né

lesione della cute. Non ha avuto febbre o altri segni per un’infezione o una

batteriemia globale o nella zona dell’ematoma.

Non ha avuto nessuna infezione ai denti o in altre parti del suo

corpo anamnesticamente.

Una spondilodiscite con probabilità preponderante non è di origine

infortunistica in quanto non è subentrata nessuna batteriemia subito dopo

l’infortunio.

Questa spondilodiscite si è sviluppata mesi dopo l’infortunio con

assenza di segni infettivi anche attorno all’ematoma del femore sinistro che

dopo breve tempo è sparito.” (doc. 102)

Con rapporto del 16 giugno 2021,

il Prof. dott. __________, Primario del Servizio di neuroradiologia __________,

ha così valutato il materiale radiologico del ricorrente, a titolo di “second

opinion”:

" (…) Lo

studio delle strutture ossee del rachide a livello T7-T8 non mostra alcun segno

TC precoce di spondilodiscite: in particolare sono assenti visibili fenomeni di

riassorbimento osseo, erosione, osteolisi delle limitanti disco-somatiche

contrapposte o collasso dello spazio discale; sono altresì assenti chiare

raccolte nei tessuti molli paravertebrali. Le piccole bolle aeree visibili nel

mediastino posteriore a livello T7-T8 sono aspecifiche in tale contesto

traumatico toracico, caratterizzato anche da falda di pneumotorace e versamento

pleurico, e da concomitanti simili bolle aeree nel mediastino ascessuale, ma

apparivano libere nel tessuto adiposo mediastinico, e mostravano riduzione alla

TC torace di controllo del 25.06.20. In tale contesto la mia opinione è che non

era possibile e probabilmente non sarebbe stato corretto interpretare la

presenza di tali bolle aeree come segno precoce di infezione. A ulteriore

supporto di tale opinione il fatto che sull’esame RM del 03.11.20, con

spondilodiscite conclamata, non siano chiaramente visibili raccolte paravertebrali

né chiare componenti gassose nel mediastino posteriore.” (doc. 120)

In data 12 gennaio 2022,

l’insorgente è stato periziato dal Prof. dott. __________, Viceprimario del

Servizio di malattie infettive dell’Ospedale __________ di __________, per conto

della __________ (assicuratore-malattie di RI 1).

Per quanto qui d’interesse, lo

specialista in questione ha sostenuto, in termini generali, che “un danno

traumatico a cui fanno seguito alterazioni infiammatorie, rappresentano un “locus

minoris resistentiae”, che potrebbe favorire la colonizzazione batterica

nel contesto di una batteriemia transitoria e in seguito causare un’infezione

progrediente”, che “i batteri originano spesso dal cavo orale, ad esempio

nell’ambito della masticazione. Eventualmente i batteri possono anche accedere

transitoriamente alla circolazione sanguigna partendo da piccoli foruncoli o

altre infezioni o lesioni cutanee di scarsa rilevanza” e che “la presenza

di una regione del corpo descritta sopra come locus minoris resistentiae, può

favorire l’insediamento di batteri e successivamente l’infezione locale

progrediente”.

Il dott. __________ ha poi

formulato le seguenti considerazioni con riferimento al caso di specie:

" (…) Dopo

l’incidente del 23.06.2020 sono stati eseguiti alcuni esami radiologici e in

particolare una TAC politrauma il 23.06.2020 e una successiva TAC toracica

nativa il 25.06.2020. Nel primo esame del 23.06.2020 non sono descritti

evidenti segni per lesioni fratturative post-traumatiche a carico dello

scheletro assiale. Vi erano comunque delle piccole bolle aeree nello spazio

pleurico in sede posteriore e anteriore destra con reperti analoghi nel

mediastino posteriore. L’interpretazione iniziale era difficile a causa

dell’esiguità dei reperti, ma il successivo esame del 25.06.2020 evidenziava un

franco pneumotorace a destra per fortuna di modesta entità. Le piccole bolle

aeree mediastiniche erano già in regressione. Anche nella seconda TAC toracica

del 25.06.2020 non venivano descritte lesioni scheletriche fratturative della

colonna. Ho riguardato attentamente le immagini con un nostro radiologo (Dr. __________,

Ospedale __________ di __________) che conferma l’assenza di fratture ossee a

livello dei somi D7-D8 alla TAC toracica del 25.06.2020. Anteriormente al soma

D7 si osserva però una piccola una piccola falda fluida e anche una possibile

frattura del legamento anteriore calcificato. Si osservano pure diffuse

alterazioni ossee delle vertebre toraciche, sicuramente antecedenti il trauma

con discrete alterazioni delle limitanti somatiche e presenza di becchi

osteofitici.

Alla luce di ciò è plausibile che i traumi derivanti

dall’incidente stradale, abbiano provocato dei danni ai tessuti molli adiacenti

le vertebre D7-D8 ciò che può ben rappresentare un fattore predisponente per

l’insorgenza di una spondilodiscite a tale livello.” (doc. 182)

Invitato dall’amministrazione a

prendere posizione in merito alla valutazione del Prof. __________, il dott. __________

ha negato che la batteriemia all’origine della spondilodiscite D7-D8 sia di

natura infortunistica e, d’altra parte, escluso la presenza del locus

minoris resistentiae postulato dallo specialista consultato dalla __________,

sviluppando segnatamente la seguente argomentazione:

" (…) L’infezione

non è di origine infortunistica e anche l’argomento che l’infortunio ha

provocato un locus minoris resistentiae in presenta di molteplici chiari segni

degenerativi (come da lui anche descritto) con calcificazione, non porta a

nessuna giustificazione o spiegazione scientifica in assenza di danni

oggettivabili per la sua teoria di essere in presenza di un locus minoris

resistentiae.

Siamo quindi in assenza di una spiegazione/motivo per cui si è

sviluppata l’infezione locale del disco intervertebrale a livello D7-D8.

Si ricorda, come conferma anche il professore, di non essere in presenza

di un danno infortunistico e in assenza di qualsiasi lesione ossea, quindi in

assoluta assenza di segni di un trauma diretto e indiretto a livello di D7 e D8

e quindi su base di una sola ipotesi in mancanza di qualsiasi base scientifica

o ragione oggettivabile.

Anche il fatto di notare una minima formazione di liquido/falda

fluida può essere con probabilità anche preesistente all’infortunio o

conseguente all’infetto. Il fatto di notare una calcificazione è la prova di

non essere confrontati con una lesione recente ma con uno stato degenerativo.

Per il fatto che la spondilodiscite, essendo un problema

infettivo, si sviluppa in assenza di un infortunio in modo sicuro, si può

escludere una diretta conseguenza infortunistica della discite essendo

provocata da una batteriemia. Tutto ciò viene descritto dal professore. Che

l’assicurato abbia avuto una compressione della colonna vertebrale chiaramente

non è da escludere.

Subito dopo l’infortunio sono state eseguite almeno due TAC che

hanno escluso una lesione infortunistica. Solo quattro mesi dopo l’infortunio è

stata eseguita una risonanza magnetica che ha mostrato un infetto locale (non

di origine infortunistica) che si è localizzata tra D7 e D8.

Di conseguenza siamo confrontati con una batteriemia causata da un

locus infeziosus presente indipendentemente da una lesione fratturativa o

infortunistica provocata dall’infortunio del 23.06.2020.” (doc. 190)

Questa la replica del dott. __________:

" (…) In

merito alla plausibilità di una relazione tra il trauma del 23.06.2020 e la

successiva insorgenza della spondilodiscite D7-D8, non posso che confermare quanto

scritto nella valutazione dettagliata del 28.02.2022.

Il Dr. __________ riprende la descrizione della TC toracica del

25.06.2020, che avevo riguardato attentamente con il nostro radiologo Dr. med. __________.

Come sottolineato dal Dr. __________, le diffuse alterazioni ossee delle

vertebre toraciche che abbiamo descritto, sono sicuramente antecedenti il

trauma. D’altra parte, non può essere negato che l’entità del trauma subito dal

signor RI 1 sia stato importante, visto che ha causato un franco pneumotorace a

destra. Per tale ragione le alterazioni osservate anteriormente al soma D7,

ossia la piccola falda fluida e anche la possibile frattura del legamento

anteriore calcificato, sono plausibilmente in relazione al trauma. Confermo

quindi la verosimile relazione tra i danni dei tessuti molli adiacenti le

vertebre D7 e D8 e la successiva insorgenza di una spondilodiscite a quel

livello.

Fatti

I dolori alla colonna dorsale con irradiazione al torace anteriore

si sono accentuati già a partire dal mese di luglio 2020 come ho scritto nel

mio rapporto. Questo rappresenta un ulteriore importante argomento a favore

dell’ipotesi che i danni dei tessuti molli adiacenti le vertebre D7-D8, abbiano

favorito a distanza di poche settimane, una colonizzazione batterica con franca

manifestazione della spondilodiscite nei mesi successivi.

(…).

Il nodo cruciale di questo caso è che, come da parte del

sottoscritto non può essere confermata una sicura relazione tra infortunio e

spondilodiscite, da parte del collega __________ non può essere negata la

possibile relazione. Sottolineo nuovamente che il danno tessutale anteriormente

al soma D7 con apparizione di una piccola falda fluida, può essere

difficilmente considerato un evento indipendente dall’incidente. Contrariamente

a quanto affermato dal collega ortopedico, i fatti riassunti nella presente

lettera rappresentano di per sé una “spiegazione/motivo” per cui può essere

insorta un’infezione a livello D7-D8. Credo che da parte di tutti occorra

l’onestà intellettuale di ammettere la possibilità che la spondilodiscite sia

in relazione – anche se indiretta – con l’incidente, per cui occorre trovare un

ragionevole accordo sulla presa in carico dei costi di trattamento.” (doc. 199)

In occasione della consultazione

20 dicembre 2022, il PD dott. __________, spec. in neurochirurgia e chirurgia

della colonna vertebrale, ha fatto valere che “sulla base della storia clinica

e delle valutazioni radiologiche, ritengo che il paziente abbia sofferto a

seguito dell’incidente stradale di una frattura vertebrale, coinvolgente il

legamento longitudinale anteriore ed estesa al disco intervertebrale D7-D8. Il

meccanismo del trauma e il quadro radiologico iniziale fanno propendere per una

frattura che può essere classificata come AOSPINE B3. Queste fratture

coinvolgono tipicamente la banda di tensione anteriore, e si estendono al disco

intervertebrale. La presenza di bolle aeree adiacenti alla lesione del

legamento longitudinale anteriore, che è ben visibile nelle immagini in

allegato, conferma questa ipotesi diagnostica. Il quadro traumatico si è poi

complicato con una spondilodiscite sul disco T7-T8. La lesione traumatica che

si è verificata al momento del trauma ha rappresentato un fattore predisponente

per questa infezione.”.

A suo avviso, quindi, “esiste un

nesso causale tra il trauma alla colonna vertebrale, caratterizzato da una

frattura vertebrale in iperestensione, e l’incidente del 23 giugno 2020”,

“esiste un nesso causale tra la spondilodiscite successiva al trauma e

incidente del 23 giugno 2020” e “sulla base degli atti medici e della

documentazione a mia disposizione, non esiste alcun giudizio concreto risalente

a prima dell’incidente, che fa pensare che il paziente presentasse una

imminente spondilodiscite” (doc. 266).

Con apprezzamento del 18 luglio

2023, il medico __________ dell’CO 1 ha ribadito il proprio parere riguardo

all’eziologia della spondilodiscite, osservando, a proposito delle

considerazioni enunciate dal PD __________, che “la frattura secondo AOSPINE B3

è una lesione legamentaria che necessita una vera e propria iperestensione

importante per creare una rottura dei legamenti. Tutti gli esami radiologici

non hanno mostrato una lesione acuta in questa zona della colonna toracale. Era

invece presente una calcificazione proprio in questa area che significa essere

confrontati con una vecchia patologia di oltre mesi/anni di un processo

degenerativo o di una vecchia lesione in questa parte ventrale della colonna

toracale. La calcificazione conferma la non recente data. Le menzionate bolle

aeree nel rapporto radiologico non sono conseguenza di una rottura acuta del

legamento. È molto più probabile che si tratti di un precedente processo che ha

sviluppato la calcificazione (dopo un ematoma/vecchia lesione). La

spondilodiscite si è manifestata nel punto più debole di un preesistente danno

tra T7/T8. Ci troviamo davanti ad un vecchio processo, non acuto, che può

favorire da solo l’infezione locale anche in assenza di un attuale trauma. Si

ricorda che questo infetto di spondilodiscite si è sviluppato mesi dopo

l’infortunio. Riguardo alle bolle descritte faccio riferimento alla valutazione

del Prof. dr. med. __________. A sostegno della mia valutazione faccio

riferimento alla RM + MDC del 21.04.2021. Non è mai stata diagnosticata una

lesione vertebrale e non è mai stato descritto un edema, ematoma o sviluppo di

un versamento o edema osseo, tutti segni che normalmente devono essere presenti

in un trauma vertebrale importante.” (doc. 275).

Agli atti figura pure il referto

26 ottobre 2023 del PD dott. __________, spec. FMH in medicina interna e

malattie infettive privatamente consultato dall’insorgente, per il quale l’esistenza

di un nesso causale tra l’incidente e la spondilodiscite sarebbe verosimile.

Questi gli argomenti che egli ha

sviluppato a sostegno di tale sua conclusione:

" (…).

- il paziente

presentava al momento dell’incidente un pneumotorace con anche un

pneumomediastino: questo genere di traumi “rompono” le cavità polmonari

permettendo all’aria di uscire dal polmone e dalla pleura verso il mediastino,

permettendo al contempo ai batteri di uscire dal polmone e di invadere i

tessuti molli del mediastino. Il mediastino è poi in diretto contatto con la

colonna vertebrale. Dove il paziente ha avuto l’infetto vi era aria documentata

al momento dell’incidente, e dal punto di vista infettivo aria è sinonimo di

“non sterilità”, che equivale a dire contaminazione batterica, che ha poi

causato l’infetto (=la spondilodiscite).

- nei documenti

forniti vi è una diatriba tra la presenza o meno di una frattura a livello

D7-D8 al momento dell’incidente, dove il paziente ha poi sviluppato una

spondilodiscite. Sottolineo che questa regione era chiaramente in contatto con

l’area dove vi era l’aria nei tessuti molli dopo il trauma. Una valutazione

eseguita dal Dr. __________, esperto neurochirurgo del rachide conosciuto in

tutto il canton Ticino per le sue capacità, nella sua valutazione del

30.10.2022 pone una diagnosi di frattura vertebrale da iperestensione a livello

di D7-D8. Alla luce di questa valutazione, se restassero ancora dubbi

sull’effettiva presenza di una frattura, ritengo

sia necessario domandare un secondo parere indipendente e una rivisitazione

delle immagini da un radiologo esperto in patologie muscolo scheletriche in un

centro radiologico terziario, fornendo al radiologo tutti i dettagli e il tipo

di trauma che il paziente ha subito. Questo genere di valutazione il Dr. __________

l’ha fatta nel suo rapporto, non sono convinto che l’informazione sulla

dinamica dell’incidente fosse a conoscenza dei radiologi che hanno descritto le

immagini eseguite al __________.

- è evidente che la presenza di aria in una regione con una

raccolta liquida e una frattura porta inizialmente all’entrata

di batteri in una zona primariamente sterile come la regione

paravertebrale, la presenza di una raccolta liquida permette ai batteri di

crescere e di formare poi la spondilodiscite.

- (…).

- non concordo

con le conclusioni del Dr. __________ che dicono che si tratta di un’insorgenza

troppo tardiva dell’infezione. Il paziente ha avuto verosimilmente un’infezione

da batteri poco virulenti, che possono metterci mesi per formare un’infezione

batterica ossea (spondilodiscite) percepita e poi visibili alla RM. Si tratta

di una classica evoluzione lenta di un patogeno poco aggressivo, e l’inizio

della stessa è da imputarsi al momento dell’incidente, unico evento che ha

causato l’inoculazione. Il pz ha avuto dolori continui per settimane dopo il trauma.

Inizialmente dovuti alla frattura (v. sopra) e a questi si sono aggiunti quelli

dell’infezione che andava lentamente formandosi.” (doc. C1)

In corso di causa, il ricorrente

ha pure versato agli atti un rapporto del dott. __________, spec. in neurochirurgia

e in radiologia diagnostica a __________, con il quale sono state valutate le

immagini dell’esame TAC del 23 giugno 2020:

" (…) I

reperti indicati, per quanto lievi, sono plurimi e tutti riconducibili ad una

natura traumatica, soprattutto in un contesto clinico consono, come quello in

questione di “Politrauma”.

Le fratture ossee, il versamento e la presenza di bolle aeree in

sedi in cui normalmente non dovrebbero essere presenti, sono segni di danno

traumatico nella regione ove in seguito si è dimostrato il processo

spondilodiscitico e possono aver costituito l’ambiente favorevole alla

successiva proliferazione batteria. Il possibile nesso causale fra trauma e

spondilodiscite è riconosciuto nella letteratura scientifica.” (doc. C2)

L’apprezzamento della fattispecie

da parte del dott. __________, come pure la valutazione del dott. __________,

sono stati criticamente commentati dal dott. __________, il quale ha in

particolare sottolineato come l’esistenza di fratture a livello di D7-D8 non

risulterebbe in realtà dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza:

" (…) La

valutazione del PD dott. __________ si basa unicamente sul fatto che il collega

PD dott. __________ ha dichiarato una frattura B3 a livello T7/8, che non era

mai stata oggettivata tramite TAC o RM in assenza di segni per un trauma acuto

(assenza di lesione acuta del disco, versamento, sanguinamento o edemi locali).

La sua teoria che si basa su una vera e propria frattura con lesione del

tessuto oltre 1 cm. che deve essere presente attorno al T7/8, provocando anche

una lesione fino al polmone, non è stata provata oppure oggettivata con l’esame

oggettivabile presente.

Quindi la sua teoria si basa soltanto sulla valutazione del PD

dott. __________ e anche la sua logica di una migrazione in assenza di una

propria lesione come sopradescritto non è giustificata e nemmeno possibile con

probabilità preponderante.

In questo caso, la sua teoria al massimo è solo possibile, ma non

con probabilità preponderante in assenza di una lesione oggettivabile, che era

evidentemente necessaria per sostenere la teoria proclamata dal collega PD

dott. __________. In questo caso mi vedo costretto di restare sulla mia

valutazione precedente del caso del 07.02.2023 con la documentazione descritta

e oggettivabile in quanto la controparte non era in grado di provare con

probabilità preponderante il contrario.

Concordo pianamente con il PD dott. __________ il fatto che una

infezione con batteri poco virulenti si sviluppa in mesi e solo in una fase con

contatto diretto con una patologia infortunistica o morbosa è possibile di

sviluppare una spondilodiscite acuta (in genere più probabile tramite il

sangue). Non viene spiegato perché questi batteri di tipo low grade non hanno

creato un infetto nell’apice dove c’era la piccola lesione, ma invece hanno

creato un nido distale posteriore al polmone, non lasciando segni di infezione

locale, né adesioni o lesione locale attorno il polmone o il peritoneo.

(…).

Si nota una discrepanza in quanto il dott. __________ vede lievi

segni plurimi di natura traumatica in conseguenza di un politrauma. Vede due

fratture di D7 e D8 con lieve riduzione di altezza delle vertebre rispetto a

quelle sopra e sottostanti (frattura AOA1).

Questa è una valutazione contraria alla valutazione dei precedenti

specialisti. Il PD dott. med. __________ è dell’opinione che vi è una frattura

di iperestensione a livello D7/D8 quindi una completa rottura del disco

intervertebrale AOB3 che ha provocato una lesione dell’intero tessuto

vertebrale necessario per creare una ferita verso il polmone, luogo di

sospettata entrata dei batteri.

Questo non è mai stato provato e il dott. __________ non verifica

questo tipo di lesione.” (doc. XIV1)

Questo infine il tenore della

comunicazione e-mail 18 marzo 2024 del PD dott. __________:

" (…) Ho

avuto modo di visionare la risposta data dal collega dottor __________ inerente

la vertenza.

Senza ritornare nei dettagli medici e tecnici, che ho cercato di

riassumere nella mia valutazione precedente, ribadisco e confermo quanto da me

già scritto nel dettaglio, e sono fermamente convinto che vi sia un nesso

causale tra l’incidente, la frattura e l’infezione.

Ritengo anche che il caso sia estremamente complesso e considerati

i punti di vista completamente in antitesi tra le valutazioni mediche

effettuate nel nostro cantone, vi consiglierei di domandare una perizia esterna

indipendente presso un centro universitari della Svizzera interna specialista

in malattie infettive. Le infezioni muscolo-scheletriche hanno pochi

specialisti nel nostro paese, posso volentieri fornirvi i nomi delle persone

più rinomate se desiderate.

Anche l’analisi delle indagini radiologiche non risulta univoca, e

anche per questi aspetti penso che una perizia esterna di una persona al di

fuori del nostro cantone con esperienza universitaria sia doverosa per

garantire al paziente una corretta valutazione e una decisione corretta di

conseguenza. (…).” (doc. XXVII 1)

2.7. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

Considerandi

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Nella concreta

evenienza, questa Corte non può confermare la decisione su opposizione

impugnata, nella misura in cui, fondandosi sul parere del dott. __________

(cfr. supra, consid. 2.6.), ha stabilito che la diagnosticata

spondilodiscite non ha costituito una conseguenza naturale dell’evento

traumatico del 23 giugno 2020 (di modo che la patologia in questione non

potrebbe essere presa in considerazione nella valutazione del diritto a una

rendita d’invalidità e a un’IMI).

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata

fondata su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).

Ora, ai referti del medico __________

dell’CO 1 non può essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per

escludere, con la necessaria tranquillità, che la spondilodiscite si trovasse

in realtà in una relazione di causalità naturale con l’infortunio assicurato.

Questo Tribunale osserva che le

rispettive posizioni dei medici che si sono pronunciati a proposito

dell’eziologia della nota patologia infettiva sono a tal punto divergenti, e

ciò già per quanto concerne la dimostrazione radiologica della presenza di una

“porta d’entrata” (di natura traumatica) per i batteri, che non è possibile decidere

a favore dell’una o dell’altra senza disporre di conoscenze mediche

specialistiche.

In simili casi, la giurisprudenza

federale prevede che va ordinata una perizia ad opera di un medico indipendente

secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr.

STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento ivi citato).

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte,

eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen,

verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung

eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen

zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer

Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die

Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten

Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das

(kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter

Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt

vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April

2000.

E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;

STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sul parere

di un proprio medico interno.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) destinato a stabilire se la spondilodiscite ha

costituito una conseguenza naturale dell’infortunio del 23 giugno 2020.

Sulla scorta delle

relative risultanze, l’istituto assicuratore sarà poi chiamato a definire di

nuovo il proprio obbligo a prestazioni.

Vista la particolarità del caso,

questa Corte invita l’assicuratore resistente a conferire il mandato peritale a

degli specialisti universitari.

2.10

Considerato l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato

da un avvocato, l’importo di fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti