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Decisione

35.2023.78

Discussa l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra la ricaduta (intervento artroscopico alla spalla dx) e l'evento assicurato

12 febbraio 2024Italiano24 min

relativo all’artro-RMN del 23 marzo 2022, indirizzato al medico curante dott. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.78

mm

Lugano

12 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 luglio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 29 settembre 1995, RI 1,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è caduto a terra e ha riportato un trauma cranico con lesione contusiva

emorragica in sede frontale e parasagittale sinistra, nonché una frattura della

base cranica a livello parieto-occipitale.

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

L’assicurato

ha ripreso il proprio lavoro a far tempo dal 5 dicembre 1995.

1.2. Il 30 gennaio 2001 RI 1 è rimasto

vittima di un secondo evento traumatico, anch’esso assunto dall’CO 1: cadendo

da un camion, egli si è procurato una lussazione dorsale del carpo sinistro con

frattura dello scafoide, come pure una contusione renale a destra.

1.3. Un terzo infortunio ha avuto luogo

in data 31 ottobre 2004 (ma annunciato all’assicuratore soltanto nel maggio

2006), allorquando l’assicurato è caduto dalla bicicletta, riportando un

trauma contusivo alla spalla destra. Dopo aver fatto esperire una

perizia dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, l’CO 1 ha finalmente ammesso la propria responsabilità al

riguardo.

1.4. Tenuto conto dei postumi residuali

degli eventi traumatici del 2001 (polso sinistro) e del 2004 (spalla destra),

con decisione formale del 12 dicembre 2014, l’amministrazione ha attribuito

all’assicurato una rendita d’invalidità del 16% a contare dal 1° luglio 2006 e un’indennità

per menomazione dell’integrità (IMI) complessiva del 30%.

In data 19 giugno 2018, l’CO 1 ha

parzialmente accolto l’opposizione interposta contro il provvedimento del 12

dicembre 2014, nel senso che è stata riconosciuta un’IMI aggiuntiva del 20% per

tenere conto delle difficoltà neuropsicologiche presentate dall’assicurato.

Con sentenza 35.2018.73 del 12

giugno 2019, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto ai sensi

dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo da RI 1, ha annullato la

decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti all’amministrazione

per complemento istruttorio e nuova decisione.

1.5. Con pronunzia 35.2021.98 del 16

agosto 2022, questa Corte ha respinto l’impugnativa dell’assicurato e ha

confermato la decisione su opposizione impugnata mediante la quale

l’assicuratore LAINF aveva confermato il diritto a una rendita d’invalidità del

16% a decorrere dal 1° luglio 2006 e assegnato un’IMI del 50%, posto che la

perizia amministrativa disposta a seguito della sentenza di rinvio, aveva

dimostrato che le cefalee non correlavano con un danno organico in nesso di

causalità naturale con l’infortunio del 1995 e che le difficoltà cognitive non

provocavano di per sé alcuna incapacità lavorativa.

Il succitato giudizio è stato

confermato al TF con sentenza 8C_564/2022 del 20 aprile 2023.

1.6. Dalle carte processuali emerge che,

nel maggio 2022, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento alla spalla

destra con ricostruzione dei tendini sovraspinato e infraspinato, tenotomia del

capolungo del bicipite e decompressione (cfr. doc. 272).

1.7. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 giugno 2023, l’CO

1 ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla

destra oggetto dell’operazione appena citata, ritenuto che non si tratterebbe

di una conseguenza naturale dell’evento dell’ottobre 2004. D’altro canto,

l’amministrazione ha negato la copertura assicurativa a un (nuovo) sinistro che

avrebbe avuto luogo nel novembre 2021, “vista l’assenza di un’attività

lavorativa o del diritto a prestazioni di disoccupazione” (doc. 328).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 339), in data 18

luglio 2023, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 345).

1.8. Con tempestivo ricorso del 14

settembre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la

decisione su opposizione impugnata venga annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione per nuova decisione, argomentando in particolare quanto

segue:

" (…) Dati

questi precedenti e presupposti così come la cronicità dei disturbi, peraltro

con stato di degenerazione artrosica (cfr. anche certificato 08.02.2023 Dr.

med. __________) e il loro progressivo peggioramento (accertato già in novembre

del 2020; cfr. il certificato 01.12.2020 Dr. med. __________, ossia ben prima

del “fantomatico infortunio del 2021”!), è insostenibile negare che

l’intervento chirurgico del 30.05.2023 non sia da ricondurvi. La posizione di CO

1 è tanto più insostenibile laddove non è motivata in concreto, ma discente da

ipotesi, ed è viziata dal mancato accertamento dello stesso suo presupposto

fattuale, ovvero la natura e la dinamica di quell’ “infortunio del 2021” che ne

è il fulcro.

(…) Difatti, come può CO 1 affermare che l’intervento del

30.05.2023 sia da ricondurre ai disturbi consecutivi a un infortunio del 2021,

allorquando non ha accertato dapprima in cosa sarebbe consistito l’“infortunio

del 2021”(?).

(…) La decisione impugnata non si spiega nemmeno alla luce del

peggioramento accertato prima del fantomatico infortunio del 2021 (cfr. il

certificato del Dr. med. __________) che non considera in alcun modo. Si tratta

di una manovra qualificata posto che verte su di una circostanza, il

peggioramento del 2020, che contraddice l’argomento (peraltro espresso da CO 1

in termini ipotetici) secondo cui l’intervento del maggio 2023 sarebbe da

ricondurre alle conseguenze di una modifica del quadro degenerativo che

potrebbe (sic!) essere stata provocata dall’infortunio del 2021 (cfr. decisione

impugnata a pag. 4 in cima).

(…) La decisione impugnata omette anche di esprimersi in

particolare sulla Valutazione medica del Dr. med. __________ dell’08.02.2023,

laddove si accerta la cronicità dei disturbi alla spalla destra e si pone la

diagnosi di una degenerazione artrosica omero scapolare, nonché sul Breve

Rapporto Medico 01.12.2020 del Dr. med. __________ che evoca un peggioramento

dei (soliti) disturbi alla spalla destra “senza nozione di trauma” ben prima

del fantomatico “infortunio del 2021”.

(…) La decisione non si confronta nemmeno con il fatto che già

“anni fa” all’assicurato era stata fornita un’indicazione di un trattamento di

tipo chirurgico alla spalla destra (cfr. rapporto 17.05.2020 Dr. med. __________)

ovvero: ben prima di un qualsiasi fantomatico infortunio del 2021! Trattavasi

forse dell’indicazione fornita dal Dr. __________ di CO 1 di cui si è riferito

sopra in questo ricorso.” (doc. I)

1.9. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.10. In data 19 ottobre 2023, l’avv. RA 1

si è riconfermato nelle proprie conclusioni e allegazioni (cfr. doc. V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente

vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27

maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, l’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se il danno alla spalla destra, oggetto dell’artroscopia

del maggio 2022, era ancora riconducibile all’infortunio del 31 ottobre 2004,

oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

2.5. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.6. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.7. In virtù

dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione

delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e Maurer, op. cit., p. 277). Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI

1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la

responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto

sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso

iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare

l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e

l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni.

In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale

intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto

indimostrato.

2.8. Nel caso di specie, dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato il proprio

obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra oggetto

dell’intervento al quale l’assicurato è stato sottoposto il 30 maggio 2022,

facendo capo alla valutazione del proprio medico ____________.

In effetti, con apprezzamento del

17 gennaio 2023, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha sostenuto che il danno alla salute in discussione non sarebbe

stato causato, con verosimiglianza preponderante, dall’infortunio accaduto in

data 31 ottobre 2004, e ciò per le ragioni che seguono:

" (…) Per

quanto riguarda la spalla destra risulta esservi una pregressa lesione del

labbro glenoideo per il quale era stato proposto un intervento chirurgico che

l’assicurato non ha accettato. Dall’esame degli atti risulterebbe una visita

medico-assicurativa a firma dr. med. __________ del 2009 con una descrizione di

esigibilità.

Più recentemente il dr. med. __________ ha indicato una

recrudescenza dei sintomi dolorosi alla spalla destra, senza fornire ulteriori

informazioni cliniche, per cui ha eseguito una RM che ha mostrato un quadro di

impingement sub-acromiale con artrosi acromion-claveare ed acromion ricurvo.

Successivamente il dr. med. __________ ha visitato l’assicurato

riferendo di un recente trauma contusivo dopo il quale la sintomatologia è

peggiorata. Ha richiesto l’esecuzione di una RM dopo la quale ha eseguito un

intervento di decompressione sub-acromiale, acromion plastica e tenotomia del

capo-lungo del bicipite, ricostruzione della cuffia dei rotatori nella

componente del sovraspinato e dell’infraspinato. Dalla descrizione

dell’intervento si evince la presenza di un impingement sub acromiale ed una

lesione parziale del sovraspinato e dell’infraspinato, una tendinosi del

capo-lungo del bicipite, una piccola lesione condrale senza esposizione

dell’osso sub-condrale (circa 4 mm) a livello della testa omerale.

(…).

Allo stato attuale rilevo che dalla documentazione presente non

emergono ulteriori elementi riguardanti la lesione labbrale. Dall’esame

artroscopico risulta solo una piccola lesione condrale senza esposizione

dell’osso sub-condrale (4 mm della testa omerale), non si fa menzione dello

stato del labrum. Si conferma la presenza di elementi degenerativi quali

artrosi acromion-claveare e congeniti quali acromion ricurvo con sindrome da

impingement cronica ed evolutiva come definito dallo stesso dr. med. __________

che hanno richiesto l’esecuzione di un intervento di acromion plastica.

Si riscontra la presenza di una lesione di cuffia dei rotatori,

sovraspinato e parziale infraspinato che è stata ricostruita ed una

degenerazione estesa del capo-lungo del bicipite che è stata trattata con una

tenotomia. Tali lesioni appaiono in prima ipotesi di carattere degenerativo

(impingement) e congenito (acromion ricurvo).

Il dr. med. __________ però indica l’occorrenza di un nuovo evento

dopo il quale i sintomi sarebbero peggiorati nettamente. Pertanto in subordine,

qualora vi sia stato un nuovo evento traumatico coinvolgente la spalla destra,

di cui non abbiamo descrizione dettagliata, esso potrebbe aver ulteriormente

modificato il quadro degenerativo progressivo presente a livello della cuffia

dei rotatori che in ogni caso non appare legato da nesso causale

prevalentemente probabile con l’evento di cui si discute rubricato al nr. inf. __________.”

(doc. 314)

Con la propria impugnativa,

l’avv. RA 1 contesta il parere espresso dal medico fiduciario, essenzialmente

nella misura in cui quest’ultimo avrebbe imputato il danno alla salute in

discussione a un infortunio che sarebbe accaduto nel 2021, evento del quale

nulla di preciso è dato sapere. Il patrocinatore sottolinea in particolare che

il peggioramento dello stato della spalla destra era stato segnalato dal dott. __________

già nel 2020, circostanza che contrasterebbe con l’affermazione che “l’intervento

del maggio 2023 [recte: 2022] sarebbe da ricondurre alle

conseguenze di una modifica del quadro degenerativo che potrebbe (sic!) essere

stata provocata dall’infortunio del 2021 (…).” (doc. I, p. 4).

2.9. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso

di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, il TCA ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio

sulla valutazione agli atti del dott. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa, secondo il quale non è stato dimostrato, con un

sufficiente grado di verosimiglianza, che il danno alla spalla destra, oggetto

dell’intervento artroscopico del 30 maggio 2022, costituisce una conseguenza

naturale dell’evento infortunistico di cui è rimasto vittima l’insorgente nell’ottobre

2004.

In questo senso, va innanzitutto

constatato che la restante documentazione medica agli atti non è atta a

suscitare dei dubbi - nemmeno lievi - a proposito della correttezza del parere

del medico ____________. In particolare, con le proprie certificazioni, il

chirurgo ortopedico dott. __________ non ha affatto preteso che i disturbi

denunciati dall’assicurato potessero essere ricondotti alla nota caduta dalla

bicicletta (cfr. doc. 286 e doc. 315). Anzi, nel suo referto datato 17 maggio

2022, il medico curante specialista ha indicato che la sintomatologia dolorosa

alla spalla destra era da imputare “alla presenza di un conflitto sottoacromiale

con un carattere cronico ed evolutivo”.

Da notare a tal proposito che

l’artro-RMN della spalla destra del 23 marzo 2022 aveva in effetti mostrato la

presenza di un acromion “a morfologia spiovente ed impronta sul ventre

superiore del tendine sovraspinato” (doc. 274), reperto peraltro già

evidenziato dall’artro-RMN del 13 giugno 2006 (doc. 11: “Menziono un

acromion spiovente grado III nel piano coronale”), e che in occasione del

noto intervento il dott. __________ ha segnatamente proceduto proprio a

decomprimere lo spazio sottoacromiale e a effettuare un’acromion-plastica (doc.

272).

Da parte sua, questo Tribunale

segnala che, nel 2006, era stata oggettivata, oltre alla citata riduzione dello

spazio subacromiale legata all’acromion spiovente (reperto anatomico), una lesione

del labbro glenoidale posteriore, danno che era stato finalmente preso a

carico dall’assicuratore resistente. A quel momento, l’artro-RMN della spalla

destra aveva mostrato una cuffia dei rotatori senza evidenze per una rottura

(cfr. doc. 11). In questo senso, si veda pure la perizia 19 febbraio 2009 del

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in cui

figura, per quanto concerne la spalla destra, unicamente la diagnosi di lesione

postraumatica del labbro postero-superiore destro (Slap II-III) (cfr. doc. 47,

p. 7). Come ha pertinentemente rilevato l’istituto assicuratore convenuto (cfr.

doc. III), l’esame di artro-RMN del 23 marzo 2022 ha evidenziato (fatta eccezione

per la nota lesione Slap) delle patologie differenti, in particolare

delle lesioni ai tendini sovraspinato e sottoscapolare, un capolungo bicipitale

tendinosico e un’artrosi scapolo-omerale (cfr. doc. 274). Intraoperativamente,

il dott. __________ ha poi refertato la presenza di lesioni interessanti il

sovraspinato, la porzione ventrale dell’infraspinato e il capolungo del

bicipite, come pure una piccola erosione cartilaginea della testa omerale,

procedendo quindi alla ricostruzione di sovraspinato e infraspinato, alla

tenotomia del capolungo del bicipite (e alla decompressione dello spazio

sottoacromiale) (cfr. doc. 272).

Inoltre, secondo il TCA, anche le

obiezioni che sono state sollevate dal rappresentante del ricorrente (cfr. doc.

Fatti

I e doc. V) non appaiono tali da sminuire il valore probatorio attribuito

all’apprezzamento del dott. __________.

In primo luogo, l’avv. RA 1 non

può essere seguito laddove rimprovera all’amministrazione di aver sostenuto che

i disturbi alla spalla destra oggetto dell’artroscopia del maggio 2022

sarebbero da attribuire all’infortunio del 2021, e ciò senza aver

preliminarmente accertato in cosa sarebbe consistito quell’evento.

Al riguardo, va constatato che

l’insorgenza di un evento traumatico nel novembre 2021 (non di pertinenza

dell’CO 1, aspetto rimasto incontestato) con conseguente rilevante

peggioramento dei disturbi alla spalla destra, è stata esplicitamente segnalata

dal dott. __________ (doc. 286, p. 1: “Con il recente trauma del novembre

2021 la sintomatologia peggiora nettamente.”). Inoltre, nel referto

relativo all’artro-RMN del 23 marzo 2022, indirizzato al medico curante dott. __________,

sotto “Indicazioni” figura segnatamente “Caduta con recezione spalla

destra dell’11.2021” (doc. 274).

A prescindere da ciò, il TCA

rileva che non è vero che il medico ___________ ha imputato i disturbi alla

spalla destra al trauma subito nel novembre 2021. In realtà, il dott. __________

ha spiegato che le alterazioni trattate con l’operazione del maggio 2022, sono

di natura degenerativa e congenita, non attribuibili all’infortunio assicurato,

alterazioni che potrebbero anche essere state peggiorate direzionalmente dalla

caduta, aspetto in definitiva irrilevante dal momento in cui quest’ultimo

sinistro non è coperto dall’CO 1 (cfr. doc. 314).

Alla luce di quanto precede,

appare parimenti infondata l’obiezione ricorsuale secondo la quale la

circostanza che il peggioramento della sintomatologia alla spalla destra risale

al 2020, quindi prima della caduta del 2021, contrasterebbe con la tesi, invero

mai sostenuta dal dott. __________, secondo cui il danno oggetto

dell’intervento del 30 maggio 2022 è conseguenza naturale di quell’ultimo

evento.

Al patrocinatore dell’insorgente

non può essere di nessun aiuto appellarsi al referto 8 febbraio 2023 del dott. __________,

in cui viene segnalata la persistenza di dolori intra-articolari, possibilmente

provocati dalla piccola degenerazione artrosica omero scapolare riscontrata

all’artro-RMN del 23 marzo 2022 e intraoperativamente (cfr. doc. 315), ritenuto

che nemmeno il medico curante specialista ha preteso che tale reperto potesse essere

in qualche modo ricondotto all’infortunio del 2004.

A proposito del fatto, segnalato

in anamnesi dal dott. __________ (cfr. doc. 286, p. 1), che già anni fa (quindi

Considerandi

prima del 2021) i sanitari avevano formulato l’indicazione di un trattamento

chirurgico della spalla destra, si osserva che dalla documentazione agli atti

emerge che l’indicazione in questione era stata posta dal dott. __________ a

margine della consultazione del 22 giugno 2006, in relazione alla diagnosi di

lesione del labbro glenoideo postero-superiore (cfr. doc. 5, p. 5), e

successivamente ripresa dal perito amministrativo dott. ___________ (cfr. doc.

47, p. 9).

Ora, non si vede come tale

circostanza potrebbe essere atta a dimostrare l’eziologia infortunistica delle

alterazioni degenerative e congenite trattate con l’artroscopia del maggio

2022, distinte dalla lesione labbrale appena menzionata.

In esito a tutte le considerazioni che precedono, tenuto

anche conto che, per costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra

l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le esigenze

riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe

(cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid.

2.2; 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; U 60/07 del 17 gennaio 2008

consid. 2; U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1), il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale, che i disturbi alla spalla destra oggetto dell’artroscopia del

30.

maggio 2022, hanno

costituito una conseguenza naturale del sinistro accaduto nell’ottobre

2004.

La decisione su opposizione

impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso respinto.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti