35.2023.8
Discussa eziologia di una rottura della cuffia rotatoria della spalla. Rinvio atti per complemento istruttorio
3 aprile 2023Italiano36 min
i disturbi alla spalla destra non avrebbero più costituito una conseguenza naturale
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.8-9
mm
Lugano
3 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 29 dicembre 2022 e la
decisione su opposizione del 16 gennaio 2023 emanate da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 5 maggio 2021, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di falegname e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è
inciampato in un gradino, è caduto in avanti e con il braccio destro è finito
tra un cavalletto di ferro e il pavimento (doc. 50, p. 1).
A causa di questo evento egli ha
riportato, secondo il rapporto 5 maggio 2021 del Servizio di PS dell’Ospedale __________
di __________, un trauma contusivo alla spalla destra.
L’artro-RMN del 2 giugno 2021 ha
evidenziato la presenza di una rottura della cuffia dei rotatori della spalla
destra e rottura del labbro cartilagineo (doc. 32).
Nel corso del mese di ottobre
2021, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di decompressione
sottoacromiale e riparazione della cuffia rotatoria (doc. 60 e 61).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In ragione della persistenza dei
disturbi alla spalla destra, in data 19 maggio 2022 è stata di nuovo effettuata
un’artro-RMN alla spalla destra, la quale ha mostrato una lesione parziale dei
tendini sovra- e infraspinato (doc. 96).
Il 13 luglio 2022 si è quindi
proceduto a un’artroscopia volta a eseguire dei prelievi per escludere la
presenza di un’infezione low grade (doc. 108). Il successivo esame del
materiale prelevato ha dato esito negativo (cfr. doc. 118).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 novembre 2022, l’CO
1 ha dichiarato estinto dal 18 novembre 2022 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’evento infortunistico del maggio 2021 (doc. 127).
RI 1, rappresentato dall’MLaw RA
1, si è opposto a questo provvedimento, chiedendo segnatamente il ripristino
dell’effetto sospensivo dell’opposizione, che era stato tolto con la decisione
formale (doc. 146).
1.4. In data 29 dicembre 2022,
l’amministrazione ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha
respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo (doc. 152).
1.5. Con decisione su opposizione del 16
gennaio 2023, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della decisione
formale del 16 novembre 2022 (cfr. doc. 154).
1.6. In data 1° febbraio 2023, l’MLaw RA
1, per conto dell’assicurato, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione incidentale del 29 dicembre 2022 e la decisione su opposizione del 16
gennaio 2023, chiedendo che venisse ripristinato il diritto alle prestazioni di
corta durata a far tempo dal 18 novembre 2022.
Trattandosi del ricorso contro
la decisione incidentale, il rappresentante sostiene che “…, l’interesse
del signor RI 1 a poter continuare a percepire le prestazioni LAINF di breve
durata pendente giudizio è certamente prioritario rispetto a quello
inconsistente della CO 1. Difatti, in primo luogo, occorre rilevare che se
l’erogazione delle prestazioni non verrà ripristinata quanto prima, egli – così
come tutta la sua famiglia – verrà a trovarsi in una grave situazione finanziaria.
RI 1 è infatti sposato e padre di famiglia, con due figli, l’uno di 12 e
l’altro di 22 anni. (…). Ora, senza le IG e nell’impossibilità di riprendere a
lavorare (cfr. doc. G), la famiglia si trova a dover fronteggiare una lacuna di
reddito molto importante, alla quale non può e non potrà far fronte senza
indebitarsi. Per di più, il signor RI 1 necessita di poter continuare con le
cure e i trattamenti del caso per poter finalmente trovare una soluzione ai
dolori e ai deficit funzionali, tornare così a stare meglio e riprendere la sua
attività di falegname. Tuttavia, nella sua attuale situazione economica, egli
non può permettersi di finanziarsi ulteriori trattamenti, cure o accertamenti
medici. Si consideri inoltre che la decisione d’interrompere le prestazioni è
stata assunta quando ancora non era (e non è) stato chiarito se la situazione
di salute del signor RI 1 sia o meno da ritenersi stabilizzata. Difatti, come è
già stato chiarito in sede di opposizione (a cui si rinvia), la valutazione del
Dr. __________ del 25 ottobre 2022 (del tutto sommaria, scarsamente motivata e
di parte), non può essere ritenuta valida a dimostrare alcunché.” (doc. I, p.
13 s.).
Per quanto concerne invece il ricorso
contro la decisione su opposizione, mediante la quale l’assicuratore
convenuto aveva posto termine alle proprie prestazioni dal 18 novembre 2022, il
rappresentante ritiene innanzitutto che l’CO 1 avrebbe violato il diritto di
essere sentito dell’assicurato laddove non gli sarebbe stata concessa la
possibilità di esprimersi preventivamente sui rapporti del medico __________
alla base della decisione formale e, d’altra parte, quest’ultimo provvedimento
sarebbe inficiato “… da una grave e palese carenza nella motivazione.” (doc. I,
p. 9).
D’altro canto, il patrocinatore
contesta la fondatezza della decisione impugnata in quanto fondata “… su di un
rapporto medico del tutto parziale (di parte – non obiettivo), che non
considera la reale – grave – dinamica dell’evento traumatico e fonda le sue
considerazioni su di una mera (faziosa) supposizione (…), giungendo infatti
(forzatamente) ad una conclusione diametralmente opposta a quella dei Dr.i __________,
__________ e __________ che, invece, hanno ravvisato, senza dubbio, l’esistenza
del nesso causale tra l’infortunio e le lesioni e i postumi accusati dal signor
RI 1. Per cui, a fronte del concorde parere di 3 medici specialisti (che per di
più hanno tutti visitato e due di loro anche operato il ricorrente) di tesi
opposta rispetto a quella del Dr. __________ (che, ricordo, non ha, per contro,
mai visitato il signor RI 1 e nemmeno ha mai discusso e approfondito con lui la
dinamica dell’infortunio), s’impone di scartare dal presente giudizio la
valutazione di quest’ultimo medico della CO 1, alla quale non può dunque essere
riconosciuto alcun valore probante. (…).”. Di conseguenza, l’MLaw RA 1
rimprovera all’istituto assicuratore convenuto di non avere “… dimostrato (come
invece avrebbe dovuto) l’assenza del rapporto di causalità naturale tra
l’evento traumatico e le lesioni e i postumi accusati dal signor RI 1.
Pertanto, stanti i disturbi fisici sofferti dal signor RI 1, trova in concreto
applicazione la giurisprudenza più sopra citata (DTF 127 V 102 consid. 5b/bb,
118 V 286 e 117 V 365 in fine) che impone all’assicuratore la presa a carico
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l’esperienza medica.” (doc. I, p. 12).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che il ricorso avverso la decisione incidentale venga dichiarato irricevibile
visto che “… nel frattempo è stata rilasciata la decisione su opposizione che
ha messo un termine alla procedura” e che quello contro la decisione su
opposizione del 16 gennaio 2023 venga respinto con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V + allegato).
1.8. Il 6 marzo 2023, il patrocinatore
ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni. In particolare, per quanto riguarda il
ricorso diretto contro la decisione incidentale, l’MLaw RA 1, preso atto che
tale procedura è terminata con l’emanazione della decisione su opposizione, ha
chiesto di “… voler trasporre e considerare i motivi esposti nell’impugnativa
della stessa a sostegno della nuova richiesta provvisionale di restituzione
dell’effetto sospensivo presentata con il ricorso contro la decisione su
opposizione.” (doc. VII + allegati).
L’amministrazione si è espresso
in proposito in data 16 marzo 2023 (doc. X).
1.9. In data 13 marzo 2023, questo
Tribunale ha respinto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo
del ricorso (cfr. doc. IX).
1.10. Il 24 marzo 2023, il rappresentante
ha versato agli atti un’attestazione d’incapacità lavorativa del dott. __________
(doc. XII + allegato).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Il ricorso interposto contro la
decisione incidentale del 29 dicembre 2022, mediante la quale l’amministrazione
aveva rifiutato di ripristinare l’effetto sospensivo dell’opposizione tolto con
la decisione formale del 16 novembre 2022, va ritenuto privo di oggetto, avendo
l’CO 1 emanato nel frattempo la decisione che ha posto fine alla procedura di
opposizione (decisione su opposizione del 16 gennaio 2023 – cfr. doc. 154).
Stante ciò, l’impugnativa in
questione può essere stralciata dai ruoli.
nel merito
2.3. Dal profilo formale, il
rappresentante pretende che l’insorgente sarebbe stato vittima di una
violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui, da una parte,
l’amministrazione ha emanato la decisione formale senza concedergli
preliminarmente la facoltà di esprimersi sul contenuto del rapporto allestito
dal proprio medico consulente e, dall’altra, che il provvedimento stesso non
sarebbe stato motivato a sufficienza (doc. I, p. 9).
Giusta l’art. 44 LPGA, se per
chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito
indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per
motivi fondati e presentare controproposte (a proposito dei diritti di
partecipazione, si veda la DTF 137 V 210).
Dalle tavole processuali emerge
che, su richiesta dell’amministrazione, il 25 ottobre 2022 il PD dott. __________
si è pronunciato in merito all’eziologia dei disturbi alla spalla destra
dell’assicurato (doc. 122). Lo specialista in questione è membro del __________
dell’CO 1 e, in quanto tale, è un consulente medico interno all’amministrazione.
Il rapporto allestito dal dott. __________
non può dunque essere qualificato quale perizia elaborata da un esperto
indipendente. L’art. 44 LPGA non può qui trovare applicazione e
un obbligo a garantire il diritto di essere sentito non può pertanto risultare
da questa disposizione di legge (cfr., in proposito, DTF 136 V 117
consid. 3.4).
Visto quanto
precede, non rimane che da chiedersi se il diritto di essere sentito
dell’assicurato, sia stato violato in altro modo.
L'art. 29 cpv. 2
Cost. e l’art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere sentite.
Giusta la seconda frase dell’art. 42 LPGA, le parti non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
Secondo la
giurisprudenza, la limitazione del diritto di essere sentito prevista dalla
LPGA consiste soltanto nel fatto che, trattandosi di decisioni che possono
essere oggetto di opposizione, la persona assicurata non può pronunciarsi
preliminarmente sulla decisione prevista; i restanti aspetti del diritto
costituzionale non sono interessati dalla limitazione (DTF 132 V 368 consid.
4). Nelle procedure che si concludono con decisioni suscettibili d’opposizione,
l’assicuratore non è tenuto a notificare una perizia alla persona assicurata
prima di procedere all’emanazione della decisione (DTF 132 V 368 consid.
7).
Nella fattispecie di cui alla DTF
132 V 368 - emanata a un momento in cui la procedura di opposizione era
prevista anche in materia di assicurazione per l’invalidità -, il Tribunale
federale non ha ammesso l’esistenza di una violazione del diritto di essere
sentito, sebbene l’Ufficio AI avesse emanato la propria decisione senza
preliminarmente consentire alla persona assicurata di prendere posizione sulla
perizia __________ da esso ordinata (cfr. il consid. 7 della succitata
pronunzia federale).
Visti i principi
giurisprudenziali appena esposti, il fatto che l’assicuratore abbia emanato la
decisione formale senza preliminarmente concedere all’assicurato la facoltà di
esprimersi sul contenuto del parere del medico fiduciario posto alla base del
provvedimento stesso, non è dunque costitutivo di una violazione del diritto di
essere sentito. Occorre del resto rilevare che il patrocinatore del ricorrente,
venuto nel frattempo in possesso dell’apprezzamento in questione (cfr. doc.
142), ha potuto far valere ampiamente
le proprie ragioni sia con l’opposizione (cfr. doc. 146) sia con l’impugnativa
presentata al TCA (cfr. doc. I e doc. VII), autorità di ricorso che gode di
piena cognizione, ragione per la quale un’eventuale violazione del diritto di
essere sentito risulterebbe comunque sanata.
Per quanto attiene alla censura
di carente motivazione, è utile rilevare che la giurisprudenza ha dedotto dal
diritto di essere sentito anche l’obbligo per l’autorità di motivare la sua
decisione affinché il destinatario possa capirla, eventualmente contestarla
e l’autorità di ricorso esercitare il proprio controllo. Per soddisfare tali
esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni almeno succintamente i motivi
su cui essa ha fondato la propria decisione; essa non ha dunque l’obbligo di
esporre e di pronunciarsi su tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure
invocate dalle parti; essa può per contro limitarsi ai punti essenziali per la
decisione da rendere (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3 e i riferimenti ivi
citati). Di regola, la portata dell’obbligo di motivare dipende dalla
complessità del caso da giudicare, dal margine di apprezzamento di cui gode
l’autorità e dalla potenziale gravità delle conseguenze della sua decisione
(cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Esaminata la decisione formale
del 16 novembre 2022, il TCA ritiene che essa contenga una succinta ma
sufficiente motivazione, tenuto conto della questione su cui l’amministrazione
era chiamata a pronunciarsi. In effetti, dalla medesima emerge in modo chiaro
che il diritto alle prestazioni (cura medica e indennità giornaliera) sarebbe
cessato dal 18 novembre 2022, siccome, in base al parere del dott. __________,
Fatti
i disturbi alla spalla destra non avrebbero più costituito una conseguenza naturale
dell’infortunio già a distanza di quattro mesi dall’evento stesso (cfr. doc.
127).
Nemmeno da questo profilo può
essere ammessa una violazione del diritto di essere sentito.
2.4. Nel merito, è litigiosa la
questione di sapere se l’istituto convenuto era legittimato a porre fine dal 18
novembre 2022 alle proprie prestazioni dipendenti dall’infortunio occorso
all’assicurato nel maggio 2021, oppure no.
2.5. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.
378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF
del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa
P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre
1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E.
P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid.
2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)
1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.6. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.7. Nel caso di specie, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha dichiarato estinto dal
18 novembre 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
traumatico assicurato, facendo capo al parere del suo medico fiduciario (cfr.
doc. 154, p. 4 s.).
In effetti, con apprezzamento del
25 ottobre 2022, il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha negato, con il grado della probabilità preponderante, che
l’infortunio del maggio 2021 abbia causato delle lesioni strutturali alla
spalla destra, precisando in questo senso che “le risonanze magnetiche
effettuate mostrano chiari segni di un impingement sotto acromiale con
un’artrosi acromion-claveare e lesioni degenerative della cuffia rotatoria.
Questo viene confermato dai referti del 02.06.2021 e del 20.05.2022 dove è
sempre menzionata una parziale sostituzione adiposa del muscolo sottospinoso,
indicando un processo cronico. Nella prima risonanza viene anche descritta una
retrazione del tendine che è congruente ad una lesione cronica degenerativa.
Nel rapporto operatorio del dr. med. Taverna del 13.10.2021 viene descritta una
borsa subacromion-deltoidea con segni di impingement subacromiale in presenza
di borsite reattiva. Viene anche scritto che si evidenzia lesione del
sovraspinato a livello pre-inserzionale che interessa la puleggia del bicipite.
Tutto questo non è tipico per una lesione post-infortunistica. Anche il secondo
rapporto operatorio del 13.07.2022 non mette in evidenza segni di conseguenze post-
infortunistiche”.
Sempre secondo il fiduciario,
posto che alla spalla destra preesisteva un inpingement cronico con borsite
sottoacromiale e lesioni degenerative della cuffia dei rotatori, l’infortunio
in discussione può aver aggravato la situazione (preesistente) con lo status
quo sine raggiunto a distanza di circa 3-4 mesi dall’evento stesso (cfr.
doc. 122).
Unitamente all’opposizione, il
patrocinatore ha prodotto un rapporto, datato 20 dicembre 2022, dei dottori __________
e __________, Medico aggiunto, rispettivamente Capoclinica presso il Servizio
di ortopedia e traumatologia __________.
In quella sede, i curanti
specialisti hanno rilevato che l’artro-RMN del giugno 2021 aveva mostrato una
retrazione di circa 14 mm del tendine del sovraspinato, segni di entesopatia
del sottospinato, una sublussazione mediale del capo lungo del bicipite, un’infiltrazione
adiposa di grado II del sottospinato e una moderata artrosi dell’articolazione
acromion-claveare. A loro avviso, tali segni sono stati a ragione “considerati
dal medico consulente di CO 1 lesioni degenerative e probabilmente in parte
pre-esistenti all’evento traumatico.”. Occorre tuttavia tenere conto che “…
prima dell’infortunio il paziente riusciva a portare a termine la propria
attività lavorativa, manuale e pesante, in qualità di falegname, senza riferire
particolari problemi né di impotenza funzionale. Pertanto, l’evento
traumatico ha reso evidente e sicuramente aggravato e peggiorato uno stato in
parte pre-esistente.”.
I dottori __________ e __________
hanno inoltre osservato che le alterazioni evidenziate dalla RMN del 27 gennaio
2022 (piccola lesione parziale del sovraspinato con netto assottigliamento
tendineo e involuzione adiposa dei ventri muscolari), così come i reperti
riscontrati a margine dell’intervento del luglio 2022 (piccole lesioni parziali
coinvolgenti il sovraspinato e il sottoscapolare), sono di natura degenerativa
e cronica.
Essi sono quindi giunti alle
seguenti conclusioni:
" (…) Quindi
sulla decisione CO 1 si può obiettare il fatto che il paziente eseguiva
un’attività lavorativa manuale e pesante già prima dell’infortunio senza aver
mai sofferto di alcun sintomo a livello della spalla destra.
All’età di 50 anni, soprattutto dopo aver svolto per anni attività
lavorative manuali, una degenerazione tendinea può essere fisiologica ma sino
al momento prima del trauma ben compensata dal paziente con la possibilità di
utilizzare la spalla e l’artro superiore destro senza alcuna limitazione.
L’evento traumatico ha provocato la rottura tendinea molto
probabilmente su una cuffia già degenerata portando il paziente ad una completa
inabilità lavorativa e la necessità di intervenire chirurgicamente.
Nonostante si siano resi evidenti quindi degli elementi di
carattere degenerativo agli accertamenti eseguiti pre-operativamente e durante
il decorso post-operatorio, possiamo affermare che dal punto di vista medico,
le lesioni del Sig. RI 1 possano essere attribuite secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante all’infortunio del 05.05.2021.” (doc. 147)
Prima di procedere all’emanazione
della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora interpellato il
dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, anch’egli
membro del Team __________, al quale sono state sottoposte segnatamente le
considerazioni espresse dai dottori __________ e __________ per una sua presa
di posizione.
In particolare, il fiduciario si
è discostato dall’opinione dei curanti specialisti, nella misura in cui
l’evento traumatico non può aver causato un peggioramento direzionale della
situazione pregressa, in quanto “tenuto conto della considerevole lesione al
tendine sovraspinato (con retrazione tendinea di 1.4 cm) si può affermare che
se l’evento avesse ampliato in modo determinante una lesione preesistente, dopo
di questo si sarebbero evidenziati dei deficit funzionali notevoli al braccio
destro (drop-arm, pseudoparalisi). Gli esami clinici effettuati dopo l’evento
però rilevavano una funzionalità conservata della spalla destra con delle
limitazioni solo nei massimi gradi di estensione. Questa situazione può dunque
escludere in modo preponderante un aggravamento della degenerazione pregressa
al sovraspinato. Non sono neanche presenti segni clinici d’instabilità
articolare che potrebbero essere attribuiti ad un possibile aggravamento
direzionale. Le valutazioni espresse dal PD dott. med. __________, specialista
in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel suo rapporto del 25 ottobre 2022,
non possono che essere confermate.”.
Il dott. __________ ha quindi
dichiarato che l’infortunio del maggio 2021 non ha causato, con probabilità
preponderante, alcuna lesione strutturale oggettivabile, né un peggioramento duraturo
(direzionale) dello stato preesistente ma che esso ne ha invece provocato un
aggravamento soltanto transitorio con lo status quo sine raggiunto dopo
sei mesi al massimo (doc. 153).
Con rapporto del 27 gennaio 2023,
il dott. __________, spec. in chirurgia plastica e ricostruttiva, responsabile
del Centro di chirurgia della mano presso il __________, ha sostenuto che
l’insorgente presentava “… postumi di traumatismo da riferita caduta
accidentale, nel quale ha riportato valido, violento e documentato trauma
contusivo distorsivo della spalla destra, con lesione postraumatica della
cuffia dei rotatori, documentata strumentalmente con artro RMN della spalla e
che ha necessitato di trattamento chirurgico. Il tipo di lesioni riportate sono
compatibili in termini di nesso eziopatogenico, cronologico e topografico con
il meccanismo traumatico riferito in anamnesi dal paziente e con la
documentazione sanitaria prodotta.”.
Secondo lo specialista
interpellato privatamente dal ricorrente, le alterazioni messe in luce della
RMN del giugno 2021 sono “… da intendersi come lesioni degenerative e
probabilmente in parte pre-esistenti all’evento traumatico.”, tuttavia, “…
poiché nella definizione dell’indennizzo per patologie traumatiche di spalla la
mera coesistenza di fenomeni degenerative osteo-articolari non esclude a priori
l’indennizzo di un evento lesivo se – a fronte di una acclarata idoneità lesiva
– dannosa, come nel caso di specie, tali manifestazioni sono prive di
significato clinico e anatomo-patologico.”. In concreto, considerato che
l’assicurato prima dell’infortunio riusciva a svolgere un’attività lavorativa
di tipo manuale, “… appare evidente che sicuramente l’evento traumatico ha
aggravato e peggiorato la condizione anatomica della cuffia dei rotatori in
maniera preponderante.” (doc. 162, p. 3 ss.).
Con apprezzamento 10 febbraio
2023, il dott. __________ ha commentato criticamente le considerazioni
enunciate dal dott. __________.
Innanzitutto, egli ha contestato
il fatto che l’insorgente abbia riportato un trauma il cui meccanismo sarebbe
adeguato a causare, con il grado della verosimiglianza preponderante, le
lesioni interessanti i tendini sovra- e infraspinato della spalla destra.
D’altra parte, il fiduciario ha
affermato di non poter condividere la tesi secondo cui l’infortunio in
discussione avrebbe causato la sublussazione del capo lungo del bicipite,
tenuto conto che, secondo la letteratura scientifica, “… la maggior parte delle
lesioni della cuffia dei rotatori insorge sulla base di alterazioni
degenerative [3] [4] e che queste si possono riscontrare anche in persone
esenti da sintomi [5] [6]. Le alterazioni della cuffia dei rotatori dovute
Considerandi
all’usura sono collegate anche a quelle del tendine del bicipite e di altre
strutture intra articolari che si possono condizionare reciprocamente [7].
Potremmo discutere anche i segni secondari della risonanza magnetica dopo un
evento traumatico. Questo sono però già stati esposti dal sottoscritto
nell’apprezzamento 13 gennaio 2023.” (doc. V 1).
2.8
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo
Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione impugnata, nella
misura in cui l’CO 1 ha posto fine alle proprie prestazioni dal 18 novembre
2022, ritenendo che a quel momento l’insorgente abbia raggiunto lo status
quo sine a margine dell’infortunio del maggio 2021.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata
fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.7.), può trovare applicazione la giurisprudenza
di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa
l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.8.).
Ora, ai referti dei dottori __________
e __________, sui quali si fonda appunto la decisione su opposizione in esame,
non può essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere,
con la necessaria tranquillità, che l’evento traumatico assicurato abbia peggiorato
soltanto transitoriamente il preesistente stato morboso della spalla
destra.
Infatti, come è già stato messo in
evidenza al considerando 2.7., su questo aspetto di natura squisitamente medica
(e cioè se il preesistente stato morboso della spalla - aspetto riguardo al
quale tutti i medici sono concordi - è stato peggiorato direzionalmente oppure
soltanto transitoriamente dall’infortunio del 5 maggio 2021) agli atti figurano
rapporti medici, specificatamente quelli elaborati dagli specialisti consultati
da RI 1, il cui contenuto è atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa
la correttezza della valutazione su cui l’amministrazione ha finalmente fondato
la propria posizione (per dei casi, riguardanti
proprio l’eziologia di disturbi interessanti la spalla della persona
assicurata, in cui la Corte federale ha rinviato gli atti a fronte della
discordanza dei pareri espressi dagli specialisti intervenuti, si vedano le
sentenze 8C_410/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 7.3; 8C_731/2021 del
26.
agosto 2022 consid. 4.4; 8C_445/2021
del 14 gennaio 2022 consid. 4.4; 8C_673/2020 del 25 giugno 2021 consid. 4.5; 8C_637/2020
del 4 marzo 2021 consid. 5.1 e 5.2).
Pur tenendo presente che, in
ossequio a una costante giurisprudenza, la regola del “post hoc ergo propter
hoc” (dopo questo, dunque a
causa di questo) non ha valenza scientifica, il TCA, analogamente ai
curanti specialisti, ritiene sia lecito perlomeno chiedersi come il ricorrente
abbia potuto esercitare regolarmente la propria professione di falegname, un’attività
manuale che notoriamente sollecita gli arti superiori (cfr. doc. 39, p. 2), se
già, prima dell’infortunio, si era in presenza di un importante danno alla
spalla destra, quale quello refertato intraoperativamente (rottura di grosse
dimensioni dei tendini dei muscoli sovra- e sottospinato) (cfr., in questo
senso, la STF 8C_401/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.2).
In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la
vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a
disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico
indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia
giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e le STF 8C_445/2021 succitata consid. 3.3 e 8C_247/2018
del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
2.10
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch
rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig
hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt
nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis
bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV
Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF
137.
V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In
una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha
rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale
che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse
l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove
esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del
medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).”
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Infine,
con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023
consid. 5.4 e 8C_731/2021 succitata consid. 4.6).
Nella
presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un
rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto
2011.
e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione
impugnata sul solo parere dei propri medici interni.
Per
le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale
esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire, tenendo
conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF 8C_445/2021
succitata), l’origine dei disturbi denunciati
dall’assicurato alla spalla destra a far tempo dal 18 novembre 2022.
In seguito, facendo
capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si
pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
2.11
Visto l’esito del ricorso,
l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato dall’MLaw RA 1, l’importo
fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.12
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione
incidentale del 29 dicembre 2022 (inc. 35.2023.9) è stralciato dai ruoli
in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Il ricorso contro la decisione su
opposizione del 16 gennaio 2023 (inc. 35.2023.8) è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato dall’MLaw RA 1, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di
ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti