35.2023.80
Discussa entità del grado d'invalidità dell'assicurato. Rinvio atti per esecuzione perizia esterna volta a definire l'esigibilità lavorativa in relazione al danno infortunistico
18 marzo 2024Italiano33 min
(doc. 30). A margine della consultazione del 18 dicembre 2019, il dott. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.80
mm
Lugano
18 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 23 maggio 2019, RI 1, nato
nel 1989, a quel momento dipendente dell’Impresa __________ in qualità di
gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, ha distorto la caviglia destra nel scendere da un
gradone (cfr. doc. 1 e doc. 12).
Fatti
I sanitari del Servizio di PS
dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato una distorsione
della caviglia destra (doc. 18). La RMN del 26 luglio 2019 ha evidenziato la
presenza di un processo algodistrofico post-traumatico a carico dell’astragalo
(doc. 30). A margine della consultazione del 18 dicembre 2019, il dott. __________
ha posto la diagnosi di CRPS alla caviglia destra (doc. 58).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ripreso
l’attività lavorativa a contare dal 14 novembre 2019 (doc. 65).
1.2. Nel febbraio 2020, il datore di
lavoro ha annunciato una ricaduta dell’evento traumatico del maggio 2019, con
inabilità lavorativa completa a far tempo dal 4 febbraio 2020 (doc. 62),
ricaduta riguardo alla quale l’amministrazione ha ammesso la propria
responsabilità.
In quel contesto, l’assicurato è
stato sottoposto il 28 luglio 2021 a un intervento artroscopico di
sbrigliamento e di débridement a livello sottotalare e calcaneo-cuboideo
destro (cfr. doc. 175), successivamente al quale egli ha lamentato
un’importante recidiva di CRPS (cfr. doc. 191, p. 4, doc. 220, p. 3 e doc. 227,
p. 3).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 gennaio 2023,
l’assicuratore ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità,
mentre gli ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del
35% (doc. 291).
A seguito dell’opposizione interposta
dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 298 e doc. 306), in data 24 luglio 2023, l’CO 1 ha
modificato la sua prima decisione nel senso che all’assicurato è stata
riconosciuta una rendita d’invalidità del 10%, versata a titolo transitorio in
considerazione dei provvedimenti decisi nel frattempo dall’assicurazione per
l’invalidità (doc. 318).
1.4. Con tempestivo ricorso del 14
settembre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati
all’amministrazione per una nuova valutazione del grado d’invalidità.
A sostegno della sua pretesa, il
patrocinatore sostiene innanzitutto che, a fronte del danno alla salute
infortunistico certificato dai referti agli atti dei medici curanti, l’insorgente
non sarebbe in realtà in grado di conseguire il reddito (da invalido) ritenuto
dall’CO 1 ai fini della determinazione del grado d’invalidità.
D’altro canto, l’avv. RA 1
ritiene insufficiente la riduzione sociale applicata dall’assicuratore
convenuto sul reddito statistico da invalido (5%). A suo avviso, in effetti, il
richiesto complemento istruttorio dimostrerà che l’assicurato può svolgere
un’attività adeguata soltanto in misura ridotta, ciò che già di per sé giustificherebbe
una maggiore decurtazione. Oltre a ciò, sempre secondo il rappresentante,
occorre considerare le limitazioni dipendenti dal danno alla salute che
impediscono al ricorrente di muoversi senza l’ausilio di stampelle, come pure il
suo statuto di frontaliere (cfr. doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 3 novembre 2023, l’avv. RA
1 ha prodotto ulteriore documentazione medica, memorizzata su un CD-R (doc. VII
+ allegato).
L’istituto assicuratore
resistente si è pronunciato in proposito il 13 novembre 2023, allegando un
apprezzamento del proprio medico ___________ (doc. IX + allegato).
Il 23 novembre 2023, il
patrocinatore dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF
8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, litigiosa è unicamente
l’entità del grado dell’invalidità che presenta il ricorrente.
Non è invece contestata la
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dal 1° gennaio 2023. Non è
parimenti oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza,
l’entità dell’IMI assegnata con la decisione formale del 23 gennaio 2023 (35%).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid.
4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nel caso di specie, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha definito l’esigibilità
lavorativa alla base della determinazione del grado dell’invalidità, facendo
capo essenzialmente al parere del proprio medico __________, il quale, a sua
volta, ha fatto riferimento agli esiti di una valutazione della capacità funzionale
(cfr. doc. 318).
Dalle tavole processuali emerge in
effetti che, il 18 e 19 ottobre 2022, RI 1 è stato sottoposto a test volti a
determinare il carico di lavoro fisicamente esigibile, da parte del dott. __________,
spec. FMH in reumatologia e della fisioterapista EFL __________.
Gli specialisti appena citati
hanno diagnosticato una distorsione della caviglia destra con un primo episodio
di CRPS tipo 1, artroscopia diagnostica con débridement il 28 luglio 2021,
secondo episodio di CRPS 1 trattato con bifosfonati parenterali, attualmente
dolore neuropatico cronico invariato da 1 anno, clinicamente temperatura
simmetrica, non gonfiore, colorazione leggermente più scura, iperpatia, atrofia
del polpaccio di ca. 2 cm (doc. 264, p. 2).
Per quanto qui d’interesse, il
ricorrente è stato dichiarato totalmente inabile nella sua abituale professione
di gruista ma in grado di svolgere delle attività lavorative leggere,
prevalentemente sedentarie che non comportano lunghi spostamenti a piedi.
I sanitari EFL hanno tuttavia
precisato che per quanto concerne i test ai quali è stato sottoposto
l’assicurato, “occorre premettere che il dolore è una sensazione soggettiva a
riguardo della quale solo l’assicurato stesso può esprimersi. Questo ha
implicazioni sulla capacità di concentrazione, le capacità relazionali fino
alla personalità e la resistenza anche in attività adeguate che non possono
essere testate nell’ambito di una valutazione ergonomica come la nostra.
Complessivamente questo assicurato non ha mostrato nessuna amplificazione di
sintomi il che correla con le osservazioni del dr. __________ che parla di un
assicurato adeguato nei suoi rapporti.” (cfr. doc. 264, p. 7).
Da notare che, a margine della
consultazione del 14 gennaio 2022, il reumatologo dott. __________ aveva in
effetti sottolineato esplicitamente come “il paziente sia adeguato. Ho letto
dei suoi problemi sul posto di lavoro e il fatto che sia stato licenziato. Non
so come fosse la situazione prima dell’operazione, ma è chiaro che in questi
pazienti con CRPS ogni intervento operatorio va accuratamente valutato in
quanto c’è sempre il rischio di un netto peggioramento, come purtroppo presso
il paziente. Durante tutta la visita il paziente non ha mai appoggiato il piede
se non proprio sfiorandolo. Abbiamo una netta atrofia e soprattutto anche
l’immagine clinica è di un piede con una netta algodistrofia. Come detto
dovessi parlare della vecchia classificazione parlerei di un Sudeck al terzo
stadio.” (doc. 227).
In data 11 novembre 2022 ha avuto
luogo la visita di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia.
Il medico __________ ha refertato
un quadro clinico comparabile a quello osservato a margine della visita
fiduciaria dell’ottobre 2021 e all’obbiettività descritta nella valutazione
EFL, con ipotrofia muscolare, iperalgesia, allodinia, arrossamento e ipotermia
locale.
Con riferimento alla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________, definita come “adeguata
e condivisibile”, il dott. __________ ha sostenuto che “appare esigibile
un’attività leggera prevalentemente sedentaria che eviti lunghi spostamenti a
piedi e che non prevede una stazione eretta prolungata. Tale tipo di attività
risulta esigibile a tempo pieno e può essere svolta con un rendimento normale.”
(doc. 273).
Con la propria impugnativa, il
rappresentante dell’assicurato fa valere che quest’ultimo non sarebbe in realtà
in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, nemmeno un’attività
lavorativa adeguata (cfr. supra, consid. 1.4.). A supportare tale tesi, sempre
secondo l’avv. RA 1, vi sarebbero agli atti alcuni rapporti elaborati da
specialisti privatamente consultati dal ricorrente.
Con certificazione 14 giugno
2023, il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a __________, ha
indicato segnatamente che RI 1 soffre di gravi limitazioni delle articolarità
delle caviglie con grave zoppia, che la deambulazione è possibile, per brevi
tratti, soltanto con l’uso di bastoni canadesi con incipiente tendinopatia dei
flessori del polso e artralgia ad entrambi i polsi (doc. B).
Con rapporto del 16 giugno 2023,
la dott.ssa __________, spec. in neurologia presso l’Ospedale di __________, ha
diagnosticato degli “esiti stabilizzati di grave trauma distorsivo di caviglia dx
complicato da algodistrofia. Trattato chirurgicamente con artrolisi presenta
una cicatrice sul dorso del piede. Andatura claudicante possibile con doppio
appoggio. Riduzione del trofismo dei muscoli di gamba dx di 1/3 rispetto
all’arto sano, con aspetto di “collo di bottiglia rovesciata”; allodinia;
disestesie; riduzione del riflesso rotuleo a dx; riflesso achilleo assente.
Deficitarie le prove di forza contro resistenza dei muscoli pre-tibiali.
Lombalgia ed ipercontrattura dei muscoli paravertebrali. Sindrome
ansioso-depressiva e reazione compatibile con diagnosi di disturbo
post-traumatico da stress.” (doc. C).
In corso di causa, è stata
prodotta una “Consulenza neurologica”, datata 7 ottobre 2023, della stessa
neurologa dott.ssa __________.
Da questo documento emerge in
sostanza che, tenuto conto di quanto emerso da una valutazione diagnostica
elaborata dagli psicologi __________ e __________, l’assicurato lamenta un
disturbo post-traumatico da stress di grado moderato complicato da un disturbo
ansioso depressivo di tipo reattivo persistente/cronico, imputabile “con un
rapporto eziopatologico diretto, ad un grave life event scatenante”.
Agli atti figura infine la
relazione medico-legale 13 ottobre 2023 del dott. __________, spec. in medicina
legale e delle assicurazioni a __________.
Secondo questo specialista,
l’insorgente presenta degli esiti di un infortunio professionale esitato in
grave algodistrofia alla caviglia destra con zoppia da caduta, disturbo
post-traumatico da stress ed alterazione del tono dell’umore e del ritmo
sonno-veglia. Egli ha d’altro canto ritenuto congruo “riconoscere una
percentuale del 50% che tiene conto anche del grave disturbo post traumatico da
stress e degli esiti disfunzionali e dolorosi alla colonna vertebrale ed ai
polsi (dovuti alla cattiva postura ed all’uso dei bastoni canadesi)”.
Infine, a suo avviso,
l’assicurato deve essere considerato totalmente inabile nell’attività di
gruista, così come in ogni altra attività lavorativa usurante sia dal punto di
vista fisico che da quello psichico.
L’CO 1 ha sottoposto la
documentazione appena riportata al dott. __________ per una sua presa di
posizione.
Con apprezzamento del 9 novembre
2023, il fiduciario ha espresso le considerazioni seguenti:
" (…) Per
quanto riguarda il dolore ai polsi, esso sarebbe dovuto all’utilizzo prolungato
delle stampelle.
Faccio notare che nelle valutazioni dei medici che hanno seguito
l’assicurato in precedenza e nelle EFL di __________ e di __________, pur
eseguite con lunghi periodi di osservazione, non sono emersi problemi
importanti in tale sede. In particolare l’esame obiettivo contenuto nel
rapporto EFL di __________ esclude problemi a livello dei polsi e mani. È
inoltre da rilevare che è stato chiaramente espresso che l'assicurato non può
eseguire lunghi spostamenti con le stampelle, ma questi devono essere limitati
a brevi tratti e che il lavoro esigibile è di tipo leggero e prevalentemente
sedentario, che eviti lunghi spostamenti e non preveda una stazione eretta
prolungata.
Per quanto riguarda il problema del rachide in generale (ed in
particolare cervicale su cui il dott. med. __________ si è dilungato nel suo
rapporto), mi preme sottolineare che per poter porre un nesso tra un
sovraccarico del rachide ed una alterazione disfunzionale degli arti inferiori
è necessaria una importante dismetria (superiore a 5 cm) o una alterazione
neuromuscolare grave (es. esiti di poliomielite). Non è questo il caso in esame.
È poi poco probabile che il quadro clinico presentato dall’assicurato possa
addirittura determinare un sovraccarico a livello cervicale pur considerando un
normale uso delle stampelle. Inoltre, nei rapporti sopra citati si fa
unicamente riferimento a un quadro sintomatologico senza portare una
documentazione che indichi un coinvolgimento strutturale evidente che possa
essere messo in relazione probabile con le conseguenze dell’evento stesso.
Quanto alle conclusioni medico-legali del dott. med. __________,
nella succinta parte finale della sua trattazione, egli ritiene esservi degli
esiti per i quali sia equo riconoscere una percentuale del 50%, tenendo conto
anche di un disturbo post-traumatico da stress e degli esiti disfunzionali a
livello della colonna vertebrale e dei polsi. In tale valutazione però non
chiarisce se questo 50% sia da intendersi quale danno biologico secondo la
prassi medico-legale di Scuola Italiana, né specifica secondo quali “barèmes”
sia addivenuto a tale percentuale.
Di converso non si esprime nemmeno in termini di menomazione secondo
le consuete tabelle di riferimento, né indica i motivi per cui è addivenuto a
tale valore. La valutazione suddetta appare quindi carente sia in termini di
specificità che di giustificazione. Essa inoltre comprende elementi. di cui
sopra di è detto, che non sono da considerarsi in nesso prevalentemente
probabile con l’evento in esame.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, egli si esprime
negando una esigibilità del lavoro di gruista. Su tale punto è concorde con
quanto già valutato in occasione della visita medico-assicurativa che ha
ritenuto tale lavoro non più esigibile.
Egli ritiene che anche qualsiasi altro lavoro usurante dal punto
di vista fisico-psichico non sia esigibile. A mio parere anche questo non è in
disaccordo con le conclusioni della visita medico-assicurativa che ha stabilito
che sia esigibile solo un lavoro leggero prevalentemente in posizione
sedentaria. Pertanto non usurante dal punto di vista fisico.” (doc. IX 1)
Con osservazioni 13 novembre
2023, l’amministrazione ha rilevato, in particolare a proposito della pretesa
problematica psichica, che “… non appare verosimile che l’assicurato lamenti
oggi dei disturbi visto che egli fino alla chiusura dell’infortunio e relativa
sospensione delle prestazioni di breve durata non ha mai consultato uno
specialista e non si è mai sottoposto a delle cure specifiche. Vi sono poi
delle discordanze nei rapporti prodotti in quanto la dott.ssa __________ ha
diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress di grado moderato
complicato da un disturbo ansioso-depressivo di tipo reattivo mentre la
dott.ssa __________ ha rilevato che non risultano soddisfatti tutti i criteri
per un disturbo post-traumatico da stress. A suo dire è presente una moderata
sintomatologia depressiva caratterizzata dalla presenza di numerosi sintomi
somatici. L’CO 1 rinuncia a interpellare la propria consulente in psichiatrica
in quanto la causalità adeguata – quesito giuridico – non può essere ammessa.
L’assicurato ha riportato una storta alla caviglia destra mentre scendeva da un
gradone. Si tratta di un evento banale o di poca gravità per cui la causalità
adeguata può essere negata d’acchito.” (doc. IX).
2.6
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione
della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo
(cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF (8C_156/2023 del
26.
gennaio 2024 consid. 4.1; 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.;
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare la
decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui l’CO 1 ha dichiarato
l’insorgente in grado di esercitare, senza limiti di tempo e di rendimento,
un’attività sostitutiva adeguata.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata
fondata su una perizia esterna disposta in ossequio alla procedura prevista
dall’art. 44 LPGA, può
trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la
quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano
per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.6.).
In questo senso, va rilevato che
se è vero che, in occasione della valutazione EFL, il dott. __________ e la
fisioterapista __________ hanno indicato che sarebbe esigibile che l’assicurato
svolga delle attività leggere e prevalentemente sedentarie, è altrettanto vero
che i medesimi sanitari hanno sottolineato il fatto che i dolori (neuropatici) da
lui denunciati sono suscettibili di avere un impatto anche sulla sua “capacità
di concentrazione, le capacità relazionali fino alla personalità e la
resistenza anche in attività adeguate” (la sottolineatura è del
redattore), aspetto che non ha potuto essere adeguatamente valutato mediante i
test ergonomici a cui è stato sottoposto (“… non possono essere testate
nell’ambito di una valutazione ergonomica come la nostra.”), in un
assicurato giudicato adeguato che “non ha mostrato nessuna amplificazione di
sintomi” (cfr. doc. 264), così come era del resto già stato in precedenza evidenziato
dal dott. __________.
Da parte sua, il medico __________
(e, con lui, l’amministrazione), a margine della visita di chiusura, si è
limitato a riprendere l’esigibilità lavorativa scaturita dalle prove
ergonomiche, quindi piena abilità lavorativa in attività sostitutive (“L’esigibilità
al lavoro è stata valutata in occasione della EFL eseguita a __________. Tale
valutazione appare adeguata e condivisibile.”), omettendo di approfondire
la precisazione formulata dai sanitari EFL.
Sempre in questo contesto, il TCA
segnala che gli psicologici __________ e __________, autori della valutazione
neuropsicologica agli atti, hanno refertato, senza invero fornire alcuna
precisazione di carattere eziologico (deficit cognitivi dipendenti dalla
diagnosticata patologia psichica oppure dalla problematica algica legata alla
diagnosticata CRPS?), che l’assicurato lamenta segnatamente dei “deficit
cognitivi multi-dominio riguardanti l’area della memoria e il dominio
dell’attenzione e delle funzioni esecutive. Il signore presenta severe
difficoltà attentive e di concentrazione che si traducono in fallimenti di
memoria a lungo termine verbale a causa di un’alterata capacità di cidifica
delle informazioni.”.
Tutto ben considerato, sulla scorta
di quanto precede, questa Corte ritiene dunque che la presente vertenza non
possa essere decisa, con la necessaria tranquillità, senza preliminarmente
procedere a un complemento d’istruttoria di natura medica.
2.8
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen
(BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch
rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV
Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF
137.
V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In
una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha
rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale
che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse
l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove
esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del
medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9
novembre 2020 consid. 4.1).
Infine,
con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;
STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021
succitata consid. 4.6).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sul
parere del proprio medico ___________.
Per le ragioni già
diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica
pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio
degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento
peritale esterno (art. 44 LPGA) volto, in ultima analisi, a determinare
l’esigibilità lavorativa in relazione al danno alla salute infortunistico.
Quindi, tenuto conto delle risultanze del complemento istruttorio, l’CO 1
definirà nuovamente l’entità del grado d’invalidità dell’insorgente.
2.9
Visto l’esito del ricorso,
l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo
fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti