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Decisione

35.2023.80

Discussa entità del grado d'invalidità dell'assicurato. Rinvio atti per esecuzione perizia esterna volta a definire l'esigibilità lavorativa in relazione al danno infortunistico

18 marzo 2024Italiano33 min

(doc. 30). A margine della consultazione del 18 dicembre 2019, il dott. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.80

mm

Lugano

18 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 luglio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 23 maggio 2019, RI 1, nato

nel 1989, a quel momento dipendente dell’Impresa __________ in qualità di

gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, ha distorto la caviglia destra nel scendere da un

gradone (cfr. doc. 1 e doc. 12).

Fatti

I sanitari del Servizio di PS

dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato una distorsione

della caviglia destra (doc. 18). La RMN del 26 luglio 2019 ha evidenziato la

presenza di un processo algodistrofico post-traumatico a carico dell’astragalo

(doc. 30). A margine della consultazione del 18 dicembre 2019, il dott. __________

ha posto la diagnosi di CRPS alla caviglia destra (doc. 58).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato ha ripreso

l’attività lavorativa a contare dal 14 novembre 2019 (doc. 65).

1.2. Nel febbraio 2020, il datore di

lavoro ha annunciato una ricaduta dell’evento traumatico del maggio 2019, con

inabilità lavorativa completa a far tempo dal 4 febbraio 2020 (doc. 62),

ricaduta riguardo alla quale l’amministrazione ha ammesso la propria

responsabilità.

In quel contesto, l’assicurato è

stato sottoposto il 28 luglio 2021 a un intervento artroscopico di

sbrigliamento e di débridement a livello sottotalare e calcaneo-cuboideo

destro (cfr. doc. 175), successivamente al quale egli ha lamentato

un’importante recidiva di CRPS (cfr. doc. 191, p. 4, doc. 220, p. 3 e doc. 227,

p. 3).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 gennaio 2023,

l’assicuratore ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità,

mentre gli ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del

35% (doc. 291).

A seguito dell’opposizione interposta

dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 298 e doc. 306), in data 24 luglio 2023, l’CO 1 ha

modificato la sua prima decisione nel senso che all’assicurato è stata

riconosciuta una rendita d’invalidità del 10%, versata a titolo transitorio in

considerazione dei provvedimenti decisi nel frattempo dall’assicurazione per

l’invalidità (doc. 318).

1.4. Con tempestivo ricorso del 14

settembre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati

all’amministrazione per una nuova valutazione del grado d’invalidità.

A sostegno della sua pretesa, il

patrocinatore sostiene innanzitutto che, a fronte del danno alla salute

infortunistico certificato dai referti agli atti dei medici curanti, l’insorgente

non sarebbe in realtà in grado di conseguire il reddito (da invalido) ritenuto

dall’CO 1 ai fini della determinazione del grado d’invalidità.

D’altro canto, l’avv. RA 1

ritiene insufficiente la riduzione sociale applicata dall’assicuratore

convenuto sul reddito statistico da invalido (5%). A suo avviso, in effetti, il

richiesto complemento istruttorio dimostrerà che l’assicurato può svolgere

un’attività adeguata soltanto in misura ridotta, ciò che già di per sé giustificherebbe

una maggiore decurtazione. Oltre a ciò, sempre secondo il rappresentante,

occorre considerare le limitazioni dipendenti dal danno alla salute che

impediscono al ricorrente di muoversi senza l’ausilio di stampelle, come pure il

suo statuto di frontaliere (cfr. doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In data 3 novembre 2023, l’avv. RA

1 ha prodotto ulteriore documentazione medica, memorizzata su un CD-R (doc. VII

+ allegato).

L’istituto assicuratore

resistente si è pronunciato in proposito il 13 novembre 2023, allegando un

apprezzamento del proprio medico ___________ (doc. IX + allegato).

Il 23 novembre 2023, il

patrocinatore dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF

8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, litigiosa è unicamente

l’entità del grado dell’invalidità che presenta il ricorrente.

Non è invece contestata la

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dal 1° gennaio 2023. Non è

parimenti oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza,

l’entità dell’IMI assegnata con la decisione formale del 23 gennaio 2023 (35%).

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid.

4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nel caso di specie, dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha definito l’esigibilità

lavorativa alla base della determinazione del grado dell’invalidità, facendo

capo essenzialmente al parere del proprio medico __________, il quale, a sua

volta, ha fatto riferimento agli esiti di una valutazione della capacità funzionale

(cfr. doc. 318).

Dalle tavole processuali emerge in

effetti che, il 18 e 19 ottobre 2022, RI 1 è stato sottoposto a test volti a

determinare il carico di lavoro fisicamente esigibile, da parte del dott. __________,

spec. FMH in reumatologia e della fisioterapista EFL __________.

Gli specialisti appena citati

hanno diagnosticato una distorsione della caviglia destra con un primo episodio

di CRPS tipo 1, artroscopia diagnostica con débridement il 28 luglio 2021,

secondo episodio di CRPS 1 trattato con bifosfonati parenterali, attualmente

dolore neuropatico cronico invariato da 1 anno, clinicamente temperatura

simmetrica, non gonfiore, colorazione leggermente più scura, iperpatia, atrofia

del polpaccio di ca. 2 cm (doc. 264, p. 2).

Per quanto qui d’interesse, il

ricorrente è stato dichiarato totalmente inabile nella sua abituale professione

di gruista ma in grado di svolgere delle attività lavorative leggere,

prevalentemente sedentarie che non comportano lunghi spostamenti a piedi.

I sanitari EFL hanno tuttavia

precisato che per quanto concerne i test ai quali è stato sottoposto

l’assicurato, “occorre premettere che il dolore è una sensazione soggettiva a

riguardo della quale solo l’assicurato stesso può esprimersi. Questo ha

implicazioni sulla capacità di concentrazione, le capacità relazionali fino

alla personalità e la resistenza anche in attività adeguate che non possono

essere testate nell’ambito di una valutazione ergonomica come la nostra.

Complessivamente questo assicurato non ha mostrato nessuna amplificazione di

sintomi il che correla con le osservazioni del dr. __________ che parla di un

assicurato adeguato nei suoi rapporti.” (cfr. doc. 264, p. 7).

Da notare che, a margine della

consultazione del 14 gennaio 2022, il reumatologo dott. __________ aveva in

effetti sottolineato esplicitamente come “il paziente sia adeguato. Ho letto

dei suoi problemi sul posto di lavoro e il fatto che sia stato licenziato. Non

so come fosse la situazione prima dell’operazione, ma è chiaro che in questi

pazienti con CRPS ogni intervento operatorio va accuratamente valutato in

quanto c’è sempre il rischio di un netto peggioramento, come purtroppo presso

il paziente. Durante tutta la visita il paziente non ha mai appoggiato il piede

se non proprio sfiorandolo. Abbiamo una netta atrofia e soprattutto anche

l’immagine clinica è di un piede con una netta algodistrofia. Come detto

dovessi parlare della vecchia classificazione parlerei di un Sudeck al terzo

stadio.” (doc. 227).

In data 11 novembre 2022 ha avuto

luogo la visita di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia.

Il medico __________ ha refertato

un quadro clinico comparabile a quello osservato a margine della visita

fiduciaria dell’ottobre 2021 e all’obbiettività descritta nella valutazione

EFL, con ipotrofia muscolare, iperalgesia, allodinia, arrossamento e ipotermia

locale.

Con riferimento alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________, definita come “adeguata

e condivisibile”, il dott. __________ ha sostenuto che “appare esigibile

un’attività leggera prevalentemente sedentaria che eviti lunghi spostamenti a

piedi e che non prevede una stazione eretta prolungata. Tale tipo di attività

risulta esigibile a tempo pieno e può essere svolta con un rendimento normale.”

(doc. 273).

Con la propria impugnativa, il

rappresentante dell’assicurato fa valere che quest’ultimo non sarebbe in realtà

in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, nemmeno un’attività

lavorativa adeguata (cfr. supra, consid. 1.4.). A supportare tale tesi, sempre

secondo l’avv. RA 1, vi sarebbero agli atti alcuni rapporti elaborati da

specialisti privatamente consultati dal ricorrente.

Con certificazione 14 giugno

2023, il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a __________, ha

indicato segnatamente che RI 1 soffre di gravi limitazioni delle articolarità

delle caviglie con grave zoppia, che la deambulazione è possibile, per brevi

tratti, soltanto con l’uso di bastoni canadesi con incipiente tendinopatia dei

flessori del polso e artralgia ad entrambi i polsi (doc. B).

Con rapporto del 16 giugno 2023,

la dott.ssa __________, spec. in neurologia presso l’Ospedale di __________, ha

diagnosticato degli “esiti stabilizzati di grave trauma distorsivo di caviglia dx

complicato da algodistrofia. Trattato chirurgicamente con artrolisi presenta

una cicatrice sul dorso del piede. Andatura claudicante possibile con doppio

appoggio. Riduzione del trofismo dei muscoli di gamba dx di 1/3 rispetto

all’arto sano, con aspetto di “collo di bottiglia rovesciata”; allodinia;

disestesie; riduzione del riflesso rotuleo a dx; riflesso achilleo assente.

Deficitarie le prove di forza contro resistenza dei muscoli pre-tibiali.

Lombalgia ed ipercontrattura dei muscoli paravertebrali. Sindrome

ansioso-depressiva e reazione compatibile con diagnosi di disturbo

post-traumatico da stress.” (doc. C).

In corso di causa, è stata

prodotta una “Consulenza neurologica”, datata 7 ottobre 2023, della stessa

neurologa dott.ssa __________.

Da questo documento emerge in

sostanza che, tenuto conto di quanto emerso da una valutazione diagnostica

elaborata dagli psicologi __________ e __________, l’assicurato lamenta un

disturbo post-traumatico da stress di grado moderato complicato da un disturbo

ansioso depressivo di tipo reattivo persistente/cronico, imputabile “con un

rapporto eziopatologico diretto, ad un grave life event scatenante”.

Agli atti figura infine la

relazione medico-legale 13 ottobre 2023 del dott. __________, spec. in medicina

legale e delle assicurazioni a __________.

Secondo questo specialista,

l’insorgente presenta degli esiti di un infortunio professionale esitato in

grave algodistrofia alla caviglia destra con zoppia da caduta, disturbo

post-traumatico da stress ed alterazione del tono dell’umore e del ritmo

sonno-veglia. Egli ha d’altro canto ritenuto congruo “riconoscere una

percentuale del 50% che tiene conto anche del grave disturbo post traumatico da

stress e degli esiti disfunzionali e dolorosi alla colonna vertebrale ed ai

polsi (dovuti alla cattiva postura ed all’uso dei bastoni canadesi)”.

Infine, a suo avviso,

l’assicurato deve essere considerato totalmente inabile nell’attività di

gruista, così come in ogni altra attività lavorativa usurante sia dal punto di

vista fisico che da quello psichico.

L’CO 1 ha sottoposto la

documentazione appena riportata al dott. __________ per una sua presa di

posizione.

Con apprezzamento del 9 novembre

2023, il fiduciario ha espresso le considerazioni seguenti:

" (…) Per

quanto riguarda il dolore ai polsi, esso sarebbe dovuto all’utilizzo prolungato

delle stampelle.

Faccio notare che nelle valutazioni dei medici che hanno seguito

l’assicurato in precedenza e nelle EFL di __________ e di __________, pur

eseguite con lunghi periodi di osservazione, non sono emersi problemi

importanti in tale sede. In particolare l’esame obiettivo contenuto nel

rapporto EFL di __________ esclude problemi a livello dei polsi e mani. È

inoltre da rilevare che è stato chiaramente espresso che l'assicurato non può

eseguire lunghi spostamenti con le stampelle, ma questi devono essere limitati

a brevi tratti e che il lavoro esigibile è di tipo leggero e prevalentemente

sedentario, che eviti lunghi spostamenti e non preveda una stazione eretta

prolungata.

Per quanto riguarda il problema del rachide in generale (ed in

particolare cervicale su cui il dott. med. __________ si è dilungato nel suo

rapporto), mi preme sottolineare che per poter porre un nesso tra un

sovraccarico del rachide ed una alterazione disfunzionale degli arti inferiori

è necessaria una importante dismetria (superiore a 5 cm) o una alterazione

neuromuscolare grave (es. esiti di poliomielite). Non è questo il caso in esame.

È poi poco probabile che il quadro clinico presentato dall’assicurato possa

addirittura determinare un sovraccarico a livello cervicale pur considerando un

normale uso delle stampelle. Inoltre, nei rapporti sopra citati si fa

unicamente riferimento a un quadro sintomatologico senza portare una

documentazione che indichi un coinvolgimento strutturale evidente che possa

essere messo in relazione probabile con le conseguenze dell’evento stesso.

Quanto alle conclusioni medico-legali del dott. med. __________,

nella succinta parte finale della sua trattazione, egli ritiene esservi degli

esiti per i quali sia equo riconoscere una percentuale del 50%, tenendo conto

anche di un disturbo post-traumatico da stress e degli esiti disfunzionali a

livello della colonna vertebrale e dei polsi. In tale valutazione però non

chiarisce se questo 50% sia da intendersi quale danno biologico secondo la

prassi medico-legale di Scuola Italiana, né specifica secondo quali “barèmes”

sia addivenuto a tale percentuale.

Di converso non si esprime nemmeno in termini di menomazione secondo

le consuete tabelle di riferimento, né indica i motivi per cui è addivenuto a

tale valore. La valutazione suddetta appare quindi carente sia in termini di

specificità che di giustificazione. Essa inoltre comprende elementi. di cui

sopra di è detto, che non sono da considerarsi in nesso prevalentemente

probabile con l’evento in esame.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa, egli si esprime

negando una esigibilità del lavoro di gruista. Su tale punto è concorde con

quanto già valutato in occasione della visita medico-assicurativa che ha

ritenuto tale lavoro non più esigibile.

Egli ritiene che anche qualsiasi altro lavoro usurante dal punto

di vista fisico-psichico non sia esigibile. A mio parere anche questo non è in

disaccordo con le conclusioni della visita medico-assicurativa che ha stabilito

che sia esigibile solo un lavoro leggero prevalentemente in posizione

sedentaria. Pertanto non usurante dal punto di vista fisico.” (doc. IX 1)

Con osservazioni 13 novembre

2023, l’amministrazione ha rilevato, in particolare a proposito della pretesa

problematica psichica, che “… non appare verosimile che l’assicurato lamenti

oggi dei disturbi visto che egli fino alla chiusura dell’infortunio e relativa

sospensione delle prestazioni di breve durata non ha mai consultato uno

specialista e non si è mai sottoposto a delle cure specifiche. Vi sono poi

delle discordanze nei rapporti prodotti in quanto la dott.ssa __________ ha

diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress di grado moderato

complicato da un disturbo ansioso-depressivo di tipo reattivo mentre la

dott.ssa __________ ha rilevato che non risultano soddisfatti tutti i criteri

per un disturbo post-traumatico da stress. A suo dire è presente una moderata

sintomatologia depressiva caratterizzata dalla presenza di numerosi sintomi

somatici. L’CO 1 rinuncia a interpellare la propria consulente in psichiatrica

in quanto la causalità adeguata – quesito giuridico – non può essere ammessa.

L’assicurato ha riportato una storta alla caviglia destra mentre scendeva da un

gradone. Si tratta di un evento banale o di poca gravità per cui la causalità

adeguata può essere negata d’acchito.” (doc. IX).

2.6

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione

della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo

(cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF (8C_156/2023 del

26.

gennaio 2024 consid. 4.1; 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.;

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare la

decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui l’CO 1 ha dichiarato

l’insorgente in grado di esercitare, senza limiti di tempo e di rendimento,

un’attività sostitutiva adeguata.

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata

fondata su una perizia esterna disposta in ossequio alla procedura prevista

dall’art. 44 LPGA, può

trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la

quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano

per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.6.).

In questo senso, va rilevato che

se è vero che, in occasione della valutazione EFL, il dott. __________ e la

fisioterapista __________ hanno indicato che sarebbe esigibile che l’assicurato

svolga delle attività leggere e prevalentemente sedentarie, è altrettanto vero

che i medesimi sanitari hanno sottolineato il fatto che i dolori (neuropatici) da

lui denunciati sono suscettibili di avere un impatto anche sulla sua “capacità

di concentrazione, le capacità relazionali fino alla personalità e la

resistenza anche in attività adeguate” (la sottolineatura è del

redattore), aspetto che non ha potuto essere adeguatamente valutato mediante i

test ergonomici a cui è stato sottoposto (“… non possono essere testate

nell’ambito di una valutazione ergonomica come la nostra.”), in un

assicurato giudicato adeguato che “non ha mostrato nessuna amplificazione di

sintomi” (cfr. doc. 264), così come era del resto già stato in precedenza evidenziato

dal dott. __________.

Da parte sua, il medico __________

(e, con lui, l’amministrazione), a margine della visita di chiusura, si è

limitato a riprendere l’esigibilità lavorativa scaturita dalle prove

ergonomiche, quindi piena abilità lavorativa in attività sostitutive (“L’esigibilità

al lavoro è stata valutata in occasione della EFL eseguita a __________. Tale

valutazione appare adeguata e condivisibile.”), omettendo di approfondire

la precisazione formulata dai sanitari EFL.

Sempre in questo contesto, il TCA

segnala che gli psicologici __________ e __________, autori della valutazione

neuropsicologica agli atti, hanno refertato, senza invero fornire alcuna

precisazione di carattere eziologico (deficit cognitivi dipendenti dalla

diagnosticata patologia psichica oppure dalla problematica algica legata alla

diagnosticata CRPS?), che l’assicurato lamenta segnatamente dei “deficit

cognitivi multi-dominio riguardanti l’area della memoria e il dominio

dell’attenzione e delle funzioni esecutive. Il signore presenta severe

difficoltà attentive e di concentrazione che si traducono in fallimenti di

memoria a lungo termine verbale a causa di un’alterata capacità di cidifica

delle informazioni.”.

Tutto ben considerato, sulla scorta

di quanto precede, questa Corte ritiene dunque che la presente vertenza non

possa essere decisa, con la necessaria tranquillità, senza preliminarmente

procedere a un complemento d’istruttoria di natura medica.

2.8

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen

(BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV

Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;

STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sul

parere del proprio medico ___________.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto, in ultima analisi, a determinare

l’esigibilità lavorativa in relazione al danno alla salute infortunistico.

Quindi, tenuto conto delle risultanze del complemento istruttorio, l’CO 1

definirà nuovamente l’entità del grado d’invalidità dell’insorgente.

2.9

Visto l’esito del ricorso,

l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo

fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti