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Decisione

35.2023.82

Discussa l'estinzione del nesso causale naturale tra l'infortunio e disturbi al ginocchio dx. Rinvio atti per complemento istruttorio volto a chiarire dinamica evento e all'esecuzione di una perizia esterna

22 gennaio 2024Italiano26 min

ha evidenziato uno stiramento del LCA, la rottura plurima del corno posteriore/corpo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.82

MM

Lugano

22 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 agosto 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 31 marzo 2023, la ditta __________

ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, nato nel 1983, il 29

marzo 2023, aveva subito una torsione/distorsione al ginocchio destro a causa

di un “movimento sulla scala di montaggio” (cfr. doc. 1).

Fatti

I sanitari del Servizio di PS

della Clinica __________, consultati dall’assicurato il giorno stesso del

sinistro, hanno diagnosticato una distorsione del ginocchio destro da

rivalutare per sospetta lesione del legamento crociato anteriore (LCA) e dubbia

meniscopatia mediale (doc. 9).

L’esame di RMN del 14 aprile 2023

ha evidenziato uno stiramento del LCA, la rottura plurima del corno posteriore/corpo

del menisco mediale, una condropatia di grado II a livello mediale e

femoro-patellare, una cisti di Baker in parte rotta distalmente e una tendinosi

della zampa d’oca (doc. 18).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 giugno 2023,

l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a

contare dal 7 giugno 2023, ritenuto che da quella data i disturbi ancora

denunciati dall’assicurato al ginocchio destro non avrebbero più costituito una

conseguenza naturale dell’evento traumatico del marzo 2023 (doc. 41).

A seguito dell’opposizione

interposta personalmente da RI 1 (cfr. doc. 55), in data 17 agosto 2023, l’CO 1

ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.

63).

1.3. Con tempestivo ricorso del 25

settembre 2023, RI 1, rappresentato dagli avv. RA 1 e __________, ha chiesto

che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e l’assicuratore

LAINF convenuto condannato a ripristinare il diritto a prestazioni a dipendenza

dell’evento del marzo 2023, segnatamente ad assumere il prospettato intervento

artroscopico al ginocchio destro, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Il

Ricorrente in data 29 marzo 2023, mentre stava lavorando, mancando un gradino

di una scala, subiva un trauma distorsivo al ginocchio e cadeva a terra (vedi

cfr. 11). Egli era visitato in prima battuta dal pronto soccorso dell’__________.

Dopo accertamenti clinici e una RM, il Dr. __________ (della __________),

diagnosticava, fra altri, uno stiramento del legamento crociato anteriore senza

discontinuità, una rottura plurima del corno posteriore-corpo del menisco

mediale e una condropatia di grado II a livello mediale e femoro-patellare e

prospettava un intervento chirurgico (vedi cfr. 12 seg.). A mente del Dr. __________

tali postumi erano da mettere in relazione con l’infortunio (vedi cfr. 14). La

Resistente incaricava un medico fiduciario (il Medico assicurativo) di valutare

il caso al fine di potersi pronunciare in merito alla copertura assicurativa

dell’infortunio e del prospettato intervento. Il Medico assicurativo riteneva

che la rottura plurima del corno posteriore e del menisco mediale erano da

ricondurre a malattie pregrsse e non all’infortunio (vedi cfr. 15). Il Dr. __________

dal canto suo ribatteva che, se l’energia dell’infortunio era tale da

comportare lo stiramento del legamento crociato anteriore (postumo, questo,

coperto dalla Resistente) allora la stessa era anche tale per comportare la

rottura del corno posteriore e del menisco mediale (vedi cfr. 17). Il Medico

assicurativo si riconfermava nelle proprie conclusioni, che sono state fatte

proprie dalla Resistente nella sua decisione su opposizione (vedi cfr. 19). Il

Ricorrente contesta la decisione su opposizione nella misura in cui la stessa

ignora l’effettivo svolgimento dell’infortunio, non considera i segni evidenti

del traumatismo subito (gonfiore al ginocchio, versamento articolare,

stiramento del LCA) e lascia aperta tutta una serie di quesiti in merito alla

sua situazione medica che devono essere chiariti al fine di poter valutare

giuridicamente il caso ai fini di una copertura assicurativa conforme al

diritto (vedi cfr. 23 segg.).” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In data 7 dicembre 2023, gli avv. RA

1 e __________ si sono riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni,

chiedendo l’audizione testimoniale di un ex collega dell’insorgente,

l’esecuzione di una perizia giudiziaria e che venga interpellato il chirurgo

ortopedico dott. __________ (doc. IX).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito il 15 dicembre 2023 (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine dal 7 giugno 2023 al

proprio obbligo a prestazioni derivante dall’infortunio accaduto nel marzo

2023, oppure no.

2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nella concreta

evenienza, dalle carte processuali si evince che l’istituto assicuratore

convenuto ha posto fine dal 7 giugno 2023 alle prestazioni dipendenti

dall’evento infortunistico del 29 marzo 2023, facendo capo al parere espresso

in proposito dal proprio medico fiduciario.

In effetti, nel corso del mese di

maggio 2023, preso atto della necessità di sottoporre il ricorrente a

intervento artroscopico, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e infortunistica, ponendogli alcuni quesiti

volti a chiarire l’aspetto eziologico.

Il fiduciario ha dichiarato che

“l’evento descritto ha potuto causare con probabilità preponderante solamente

lo stiramento del legamento crociato anteriore. Tutte le altre lesioni oggettivabili

non possono essere ricondotte all’evento descritto, ma sono causate in modo

preponderante da fattori legati ad usura o malattia”, che la lesione meniscale

e quella cartilaginea non sono state causate dall’infortunio poiché “la

risonanza magnetica non mostra segni evidenti di un traumatismo subito (Bone

Bruise nelle parti ossee della tibia mediale e del femore mediale). La lesione

del menisco mediale mostra inoltre una chiara componente orizzontale che può

essere associata ad una lesione degenerativa” e infine che lo stiramento del

LCA, riconosciuto quale conseguenza naturale dell’evento, guarisce entro le 6-8

settimane dal trauma (doc. 36).

Nel quadro della procedura di

opposizione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,

ha inviato al medico fiduciario dell’assicuratore un suo referto, invitandolo

finalmente a rivalutare la decisione di rifiutare l’assunzione del prospettato

intervento artroscopico (resezione meniscale mediale, valutazione delle

strutture condrali, eventuali condroplastica e shrinkage – cfr. doc. 27):

" (…) ho

preso visione della vostra decisione di non prendere a carico i costi relativi

all’intervento chirurgico al ginocchio dx previsto il 07.06.2023.

L’apprezzamento sintetico del medico CO 1 fa notare le diagnosi rilevate alla

RM ritenendo che l’evento descritto ha potuto causare con probabilità

preponderante uno stiramento del legamento crociato anteriore, ciò che

significa che l’energia sviluppata nel momento distorsivo del 29.03.2023 è

stata sufficientemente importante per provocarne un’alterazione strutturale.

Tale energia, sufficiente per lesionare un legamento crociato anteriore, è

anche sufficiente nel movimento di torsione per provocare le lesioni di rotture

plurime del corno posteriore e del corpo del menisco mediale con flap

meniscale, come d’altronde ritrovato clinicamente e alla RM.

In questo contesto ritengo che l’evento traumatico sia

responsabile sia della lesione strutturale di stiramento del LCA, ma anche

delle lesioni meniscali mediali del ginocchio dx, motivo per cui, su queste

considerazioni, vi prego di voler rivalutare la vostra decisione di presa in

carico dei costi del trattamento artroscopico suggerito.” (doc. 54)

Prima di procedere all’emanazione

della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha ancora chiesto

al dott. __________ una presa di posizione sulle considerazioni enunciate dal

medico curante specialista.

Innanzitutto, riferendosi

essenzialmente al rapporto 29 marzo 2023 del PS della Clinica __________, egli

ha osservato che in quel documento non è descritto “… un trauma distorsivo e

neanche un traumatismo contusivo del ginocchio destro”, diversamente dunque da

quanto risulta dal referto 10 maggio 2023 del dott. __________.

D’altro canto, nella professione

che sarebbe svolta dall’assicurato – quella di posatore – “molto spesso vengono

riscontrate delle lesioni interne alle ginocchia (…) a causa delle esposizioni

ripetitive. Queste lesioni si sviluppano con il tempo e rimangono per lungo

tempo senza sintomi e possono essere attivati anche da un movimento naturale

del ginocchio.”.

Inoltre, alla luce dei reperti

evidenziati dalla RMN, che avrebbe mostrato “una sofferenza, anche se non

sintomatica, preesistente e di lunga durata al ginocchio destro”, il fiduciario

dell’CO 1 ha ribadito il parere secondo il quale “la lesione meniscale

riscontrata al ginocchio destro dell’assicurato può essere considerata, con la

probabilità preponderante, a dei fattori legati a malattia o a usura che

derivano in modo prevalente all’attività lavorativa dell’assicurato.”.

Infine, pronunciandosi sulla tesi

difesa dal dott. __________, il dott. __________, esaminate le immagini della

nota RMN, ha messo in dubbio che si sia effettivamente prodotto uno stiramento

del LCA, potendosi pure trattare di una lassità imputabile a preesistenti

processi degenerativi del ginocchio. Ad ogni modo, anche qualora vi fosse stato

un vero stiramento, esso andrebbe considerato di entità molto lieve, di modo

che “l’energia cinetica non sarebbe stata così elevata da causare in modo

preponderante la lesione al menisco mediale.” (doc. 62).

2.7. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

Considerandi

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici

esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono

di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne

mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato ora a

pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione a sua disposizione, il TCA non ritiene di poter

senz’altro concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente al ginocchio

destro, in particolare quelli oggetto del prospettato intervento artroscopico,

non hanno più costituito una conseguenza naturale dell’evento infortunistico a

partire dal 7 giugno 2023.

In questo senso, a proposito innanzitutto

della dinamica dell’evento in discussione, è vero che dal rapporto 29 marzo

2023.

del PS della __________ non si evince che il ginocchio destro avrebbe

subito un trauma distorsivo (né contusivo) (cfr. doc. 9). È però altrettanto

vero che dal tenore delle risposte fornite personalmente dall’assicurato il 13

aprile 2023, emerge che il cedimento del ginocchio e la successiva caduta hanno

avuto luogo dopo che il ricorrente aveva messo in fallo il piede scendendo dal

gradino della scala di montaggio. Non può quindi essere escluso che il

ginocchio abbia subito un movimento di torsione e che il cedimento

dell’articolazione ne sia stata la conseguenza, ciò che spiegherebbe la nozione

di distorsione evocata più volte nella documentazione agli atti (cfr. doc. 1,

doc. 9, doc. 18 e doc. 27).

L’ambiguità avrebbe invero potuto

essere facilmente dipanata procedendo all’audizione di RI 1, così come è del

resto solito fare l’istituto assicuratore resistente.

D’altro canto, secondo questa

Corte, gli apprezzamenti elaborati dal dott. __________ non possono costituire

un valido fondamento al giudizio che è chiamata a rendere.

In effetti, a suscitare dei

dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione espressa dal

fiduciario dell’CO 1 vi è il fatto che, a suo avviso, il (preteso) preesistente

stato morboso sarebbe giustificato dalla professione esercitata dall’assicurato

(posatore), particolarmente gravosa per le ginocchia (“Rimango dunque del

parere che la lesione meniscale riscontrata al ginocchio destro dell’assicurato

può essere considerata, con probabilità preponderante, a dei fattori legati a

malattia o a usura che derivano in modo prevalente dall’attività lavorativa

dell’assicurato.” – il corsivo è del redattore).

Ora, dalle tavole processuali

risulta che la professione svolta da RI 1 non era quella di posatore, ma bensì

quella di montatore di avvolgibili (cfr. doc. 1, doc. A 8 e l’estratto RC

dell’ex datore di lavoro, da cui risulta che lo scopo sociale di quest’ultimo

era la compra-vendita, l’importazione di tendaggi, riparazioni e montaggio di

tende per interno, tende da sole, lamelle, gelosie, avvolgibili, pensiline ed

articoli simili), quindi un’attività che sollecitava gli arti superiori

piuttosto che quelli inferiori.

A destare ulteriore perplessità

vi è poi la circostanza che, dopo aver pacificamente ammesso che il sinistro

del marzo 2023 aveva comportato lo stiramento del LCA, così come era emerso

dalla RMN a sua disposizione, consigliando pertanto all’amministrazione di

riconoscere le proprie prestazioni sino alla relativa guarigione (cfr. doc.

36), in un secondo tempo il dott. __________ ha cambiato parere, mettendo

persino in dubbio la presenza stessa di uno stiramento legamentare (cfr. doc.

62).

Infine, vi è da considerare il

parere agli atti del dott. __________, autorevole specialista nella materia che

qui interessa, il quale ha in sostanza fatto valere che l’energia sviluppatasi

in occasione dell’evento del 29 marzo 2023, capace di stirare il LCA, è stata

pure sufficiente a provocare danni strutturali (anche) al menisco del ginocchio

destro.

Tutto ben considerato, sulla

scorta di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che la presente

vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un

complemento d’istruttoria, di natura amministrativa e medica.

2.9

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder

-externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung

der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für

die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;

STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sul parere

del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché proceda innanzitutto a sentire l’assicurato

(e eventualmente anche l’ex collega di lavoro indicato nel ricorso) con lo

scopo di precisare la dinamica dell’evento del 29 marzo 2023 e, in seguito, disponga

se del caso un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a

determinare se i disturbi al ginocchio destro oggetto del prospettato

intervento artroscopico, costituiscono o meno una conseguenza naturale, almeno

parziale, dell’infortunio. Quindi, tenuto conto delle risultanze del

complemento istruttorio, l’CO 1 definirà nuovamente il proprio obbligo a

prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.10

Visto l’esito

del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato,

l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.11

L’art. 61 lett.

a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti