35.2023.82
Discussa l'estinzione del nesso causale naturale tra l'infortunio e disturbi al ginocchio dx. Rinvio atti per complemento istruttorio volto a chiarire dinamica evento e all'esecuzione di una perizia esterna
22 gennaio 2024Italiano26 min
ha evidenziato uno stiramento del LCA, la rottura plurima del corno posteriore/corpo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.82
MM
Lugano
22 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 31 marzo 2023, la ditta __________
ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, nato nel 1983, il 29
marzo 2023, aveva subito una torsione/distorsione al ginocchio destro a causa
di un “movimento sulla scala di montaggio” (cfr. doc. 1).
Fatti
I sanitari del Servizio di PS
della Clinica __________, consultati dall’assicurato il giorno stesso del
sinistro, hanno diagnosticato una distorsione del ginocchio destro da
rivalutare per sospetta lesione del legamento crociato anteriore (LCA) e dubbia
meniscopatia mediale (doc. 9).
L’esame di RMN del 14 aprile 2023
ha evidenziato uno stiramento del LCA, la rottura plurima del corno posteriore/corpo
del menisco mediale, una condropatia di grado II a livello mediale e
femoro-patellare, una cisti di Baker in parte rotta distalmente e una tendinosi
della zampa d’oca (doc. 18).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 giugno 2023,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
contare dal 7 giugno 2023, ritenuto che da quella data i disturbi ancora
denunciati dall’assicurato al ginocchio destro non avrebbero più costituito una
conseguenza naturale dell’evento traumatico del marzo 2023 (doc. 41).
A seguito dell’opposizione
interposta personalmente da RI 1 (cfr. doc. 55), in data 17 agosto 2023, l’CO 1
ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
63).
1.3. Con tempestivo ricorso del 25
settembre 2023, RI 1, rappresentato dagli avv. RA 1 e __________, ha chiesto
che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e l’assicuratore
LAINF convenuto condannato a ripristinare il diritto a prestazioni a dipendenza
dell’evento del marzo 2023, segnatamente ad assumere il prospettato intervento
artroscopico al ginocchio destro, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Il
Ricorrente in data 29 marzo 2023, mentre stava lavorando, mancando un gradino
di una scala, subiva un trauma distorsivo al ginocchio e cadeva a terra (vedi
cfr. 11). Egli era visitato in prima battuta dal pronto soccorso dell’__________.
Dopo accertamenti clinici e una RM, il Dr. __________ (della __________),
diagnosticava, fra altri, uno stiramento del legamento crociato anteriore senza
discontinuità, una rottura plurima del corno posteriore-corpo del menisco
mediale e una condropatia di grado II a livello mediale e femoro-patellare e
prospettava un intervento chirurgico (vedi cfr. 12 seg.). A mente del Dr. __________
tali postumi erano da mettere in relazione con l’infortunio (vedi cfr. 14). La
Resistente incaricava un medico fiduciario (il Medico assicurativo) di valutare
il caso al fine di potersi pronunciare in merito alla copertura assicurativa
dell’infortunio e del prospettato intervento. Il Medico assicurativo riteneva
che la rottura plurima del corno posteriore e del menisco mediale erano da
ricondurre a malattie pregrsse e non all’infortunio (vedi cfr. 15). Il Dr. __________
dal canto suo ribatteva che, se l’energia dell’infortunio era tale da
comportare lo stiramento del legamento crociato anteriore (postumo, questo,
coperto dalla Resistente) allora la stessa era anche tale per comportare la
rottura del corno posteriore e del menisco mediale (vedi cfr. 17). Il Medico
assicurativo si riconfermava nelle proprie conclusioni, che sono state fatte
proprie dalla Resistente nella sua decisione su opposizione (vedi cfr. 19). Il
Ricorrente contesta la decisione su opposizione nella misura in cui la stessa
ignora l’effettivo svolgimento dell’infortunio, non considera i segni evidenti
del traumatismo subito (gonfiore al ginocchio, versamento articolare,
stiramento del LCA) e lascia aperta tutta una serie di quesiti in merito alla
sua situazione medica che devono essere chiariti al fine di poter valutare
giuridicamente il caso ai fini di una copertura assicurativa conforme al
diritto (vedi cfr. 23 segg.).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 7 dicembre 2023, gli avv. RA
1 e __________ si sono riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni,
chiedendo l’audizione testimoniale di un ex collega dell’insorgente,
l’esecuzione di una perizia giudiziaria e che venga interpellato il chirurgo
ortopedico dott. __________ (doc. IX).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 15 dicembre 2023 (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine dal 7 giugno 2023 al
proprio obbligo a prestazioni derivante dall’infortunio accaduto nel marzo
2023, oppure no.
2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta
evenienza, dalle carte processuali si evince che l’istituto assicuratore
convenuto ha posto fine dal 7 giugno 2023 alle prestazioni dipendenti
dall’evento infortunistico del 29 marzo 2023, facendo capo al parere espresso
in proposito dal proprio medico fiduciario.
In effetti, nel corso del mese di
maggio 2023, preso atto della necessità di sottoporre il ricorrente a
intervento artroscopico, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e infortunistica, ponendogli alcuni quesiti
volti a chiarire l’aspetto eziologico.
Il fiduciario ha dichiarato che
“l’evento descritto ha potuto causare con probabilità preponderante solamente
lo stiramento del legamento crociato anteriore. Tutte le altre lesioni oggettivabili
non possono essere ricondotte all’evento descritto, ma sono causate in modo
preponderante da fattori legati ad usura o malattia”, che la lesione meniscale
e quella cartilaginea non sono state causate dall’infortunio poiché “la
risonanza magnetica non mostra segni evidenti di un traumatismo subito (Bone
Bruise nelle parti ossee della tibia mediale e del femore mediale). La lesione
del menisco mediale mostra inoltre una chiara componente orizzontale che può
essere associata ad una lesione degenerativa” e infine che lo stiramento del
LCA, riconosciuto quale conseguenza naturale dell’evento, guarisce entro le 6-8
settimane dal trauma (doc. 36).
Nel quadro della procedura di
opposizione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,
ha inviato al medico fiduciario dell’assicuratore un suo referto, invitandolo
finalmente a rivalutare la decisione di rifiutare l’assunzione del prospettato
intervento artroscopico (resezione meniscale mediale, valutazione delle
strutture condrali, eventuali condroplastica e shrinkage – cfr. doc. 27):
" (…) ho
preso visione della vostra decisione di non prendere a carico i costi relativi
all’intervento chirurgico al ginocchio dx previsto il 07.06.2023.
L’apprezzamento sintetico del medico CO 1 fa notare le diagnosi rilevate alla
RM ritenendo che l’evento descritto ha potuto causare con probabilità
preponderante uno stiramento del legamento crociato anteriore, ciò che
significa che l’energia sviluppata nel momento distorsivo del 29.03.2023 è
stata sufficientemente importante per provocarne un’alterazione strutturale.
Tale energia, sufficiente per lesionare un legamento crociato anteriore, è
anche sufficiente nel movimento di torsione per provocare le lesioni di rotture
plurime del corno posteriore e del corpo del menisco mediale con flap
meniscale, come d’altronde ritrovato clinicamente e alla RM.
In questo contesto ritengo che l’evento traumatico sia
responsabile sia della lesione strutturale di stiramento del LCA, ma anche
delle lesioni meniscali mediali del ginocchio dx, motivo per cui, su queste
considerazioni, vi prego di voler rivalutare la vostra decisione di presa in
carico dei costi del trattamento artroscopico suggerito.” (doc. 54)
Prima di procedere all’emanazione
della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha ancora chiesto
al dott. __________ una presa di posizione sulle considerazioni enunciate dal
medico curante specialista.
Innanzitutto, riferendosi
essenzialmente al rapporto 29 marzo 2023 del PS della Clinica __________, egli
ha osservato che in quel documento non è descritto “… un trauma distorsivo e
neanche un traumatismo contusivo del ginocchio destro”, diversamente dunque da
quanto risulta dal referto 10 maggio 2023 del dott. __________.
D’altro canto, nella professione
che sarebbe svolta dall’assicurato – quella di posatore – “molto spesso vengono
riscontrate delle lesioni interne alle ginocchia (…) a causa delle esposizioni
ripetitive. Queste lesioni si sviluppano con il tempo e rimangono per lungo
tempo senza sintomi e possono essere attivati anche da un movimento naturale
del ginocchio.”.
Inoltre, alla luce dei reperti
evidenziati dalla RMN, che avrebbe mostrato “una sofferenza, anche se non
sintomatica, preesistente e di lunga durata al ginocchio destro”, il fiduciario
dell’CO 1 ha ribadito il parere secondo il quale “la lesione meniscale
riscontrata al ginocchio destro dell’assicurato può essere considerata, con la
probabilità preponderante, a dei fattori legati a malattia o a usura che
derivano in modo prevalente all’attività lavorativa dell’assicurato.”.
Infine, pronunciandosi sulla tesi
difesa dal dott. __________, il dott. __________, esaminate le immagini della
nota RMN, ha messo in dubbio che si sia effettivamente prodotto uno stiramento
del LCA, potendosi pure trattare di una lassità imputabile a preesistenti
processi degenerativi del ginocchio. Ad ogni modo, anche qualora vi fosse stato
un vero stiramento, esso andrebbe considerato di entità molto lieve, di modo
che “l’energia cinetica non sarebbe stata così elevata da causare in modo
preponderante la lesione al menisco mediale.” (doc. 62).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
Considerandi
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici
esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono
di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne
mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Chiamato ora a
pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione a sua disposizione, il TCA non ritiene di poter
senz’altro concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente al ginocchio
destro, in particolare quelli oggetto del prospettato intervento artroscopico,
non hanno più costituito una conseguenza naturale dell’evento infortunistico a
partire dal 7 giugno 2023.
In questo senso, a proposito innanzitutto
della dinamica dell’evento in discussione, è vero che dal rapporto 29 marzo
2023.
del PS della __________ non si evince che il ginocchio destro avrebbe
subito un trauma distorsivo (né contusivo) (cfr. doc. 9). È però altrettanto
vero che dal tenore delle risposte fornite personalmente dall’assicurato il 13
aprile 2023, emerge che il cedimento del ginocchio e la successiva caduta hanno
avuto luogo dopo che il ricorrente aveva messo in fallo il piede scendendo dal
gradino della scala di montaggio. Non può quindi essere escluso che il
ginocchio abbia subito un movimento di torsione e che il cedimento
dell’articolazione ne sia stata la conseguenza, ciò che spiegherebbe la nozione
di distorsione evocata più volte nella documentazione agli atti (cfr. doc. 1,
doc. 9, doc. 18 e doc. 27).
L’ambiguità avrebbe invero potuto
essere facilmente dipanata procedendo all’audizione di RI 1, così come è del
resto solito fare l’istituto assicuratore resistente.
D’altro canto, secondo questa
Corte, gli apprezzamenti elaborati dal dott. __________ non possono costituire
un valido fondamento al giudizio che è chiamata a rendere.
In effetti, a suscitare dei
dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione espressa dal
fiduciario dell’CO 1 vi è il fatto che, a suo avviso, il (preteso) preesistente
stato morboso sarebbe giustificato dalla professione esercitata dall’assicurato
(posatore), particolarmente gravosa per le ginocchia (“Rimango dunque del
parere che la lesione meniscale riscontrata al ginocchio destro dell’assicurato
può essere considerata, con probabilità preponderante, a dei fattori legati a
malattia o a usura che derivano in modo prevalente dall’attività lavorativa
dell’assicurato.” – il corsivo è del redattore).
Ora, dalle tavole processuali
risulta che la professione svolta da RI 1 non era quella di posatore, ma bensì
quella di montatore di avvolgibili (cfr. doc. 1, doc. A 8 e l’estratto RC
dell’ex datore di lavoro, da cui risulta che lo scopo sociale di quest’ultimo
era la compra-vendita, l’importazione di tendaggi, riparazioni e montaggio di
tende per interno, tende da sole, lamelle, gelosie, avvolgibili, pensiline ed
articoli simili), quindi un’attività che sollecitava gli arti superiori
piuttosto che quelli inferiori.
A destare ulteriore perplessità
vi è poi la circostanza che, dopo aver pacificamente ammesso che il sinistro
del marzo 2023 aveva comportato lo stiramento del LCA, così come era emerso
dalla RMN a sua disposizione, consigliando pertanto all’amministrazione di
riconoscere le proprie prestazioni sino alla relativa guarigione (cfr. doc.
36), in un secondo tempo il dott. __________ ha cambiato parere, mettendo
persino in dubbio la presenza stessa di uno stiramento legamentare (cfr. doc.
62).
Infine, vi è da considerare il
parere agli atti del dott. __________, autorevole specialista nella materia che
qui interessa, il quale ha in sostanza fatto valere che l’energia sviluppatasi
in occasione dell’evento del 29 marzo 2023, capace di stirare il LCA, è stata
pure sufficiente a provocare danni strutturali (anche) al menisco del ginocchio
destro.
Tutto ben considerato, sulla
scorta di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che la presente
vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un
complemento d’istruttoria, di natura amministrativa e medica.
2.9
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder
-externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung
der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für
die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch
rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In
una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha
rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale
che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse
l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove
esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del
medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9
novembre 2020 consid. 4.1).
Infine,
con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;
STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021
succitata consid. 4.6).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sul parere
del proprio medico fiduciario.
Per le ragioni già
diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica
pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio
degli atti all’assicuratore resistente affinché proceda innanzitutto a sentire l’assicurato
(e eventualmente anche l’ex collega di lavoro indicato nel ricorso) con lo
scopo di precisare la dinamica dell’evento del 29 marzo 2023 e, in seguito, disponga
se del caso un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a
determinare se i disturbi al ginocchio destro oggetto del prospettato
intervento artroscopico, costituiscono o meno una conseguenza naturale, almeno
parziale, dell’infortunio. Quindi, tenuto conto delle risultanze del
complemento istruttorio, l’CO 1 definirà nuovamente il proprio obbligo a
prestazioni dal profilo temporale e materiale.
2.10
Visto l’esito
del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato,
l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.11
L’art. 61 lett.
a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti