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Decisione

35.2023.83

Assicurato scivolato nella vasca da bagno (trauma indiretto alla spalla; status quo sine non contestato). Ernie discali cervicali, evidenziate dalla RM ed oggetto di un intervento, NON in relazione causale naturale con l’infortunio. No "colpo di frusta"

26 febbraio 2024Italiano42 min

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.83

PC/sc

Lugano

26 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 agosto 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1977,

attivo dal 1° settembre 2020 a tempo pieno in qualità di “cuoco” presso il __________

(nel Cantone __________) e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso CO 1

(di seguito: CO 1), in data 6 maggio 2021, mentre si trovava al proprio

domicilio a __________ e stava facendo il bagno, è scivolato ed è caduto

all’indietro; trattenendosi con il braccio sinistro alla maniglia, ha riportato

un trauma indiretto alla spalla sinistra (doc. 2, 8, 17 e 41 incarto LAINF).

A causa della persistenza di una

sintomatologia dolorosa e funzionale a livello della spalla sinistra, RI 1 si è

sottoposto il 9 giugno 2022 ad una ARTRO-RM e ARTROGRAFIA della spalla sinistra

che hanno messo in evidenza quanto segue: “reperti sono compatibili con

discreti segni di tendinopatia del muscolo sovra-spinato vicino all'inserzione

del tendine con minima irregolarità al bordo articolare del tendine senza segni

per una rottura parziale o transmurale del tendine del muscolo sovraspinato,

reperti di normalità a livello del tendine del muscolo infraspinato, del theres

minor e del muscolo sotto-scapolare come pure del capo lungo del muscolo

bicipite. Non lesioni del cercine glenoideo. Discreti segni di borsite

sub-acromio/sub-deltoidea.” (doc. 18 incarto LAINF).

RI 1 si è pure sottoposto ad una terapia infiltrativa e a svariate sedute di

fisioterapia.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Inabile al lavoro al 100% dal 6 maggio 2021, RI 1 è stato licenziato il 27

agosto 2021 con effetto al 30 settembre 2021 (doc. 58 incarto LAINF).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici

del caso, in data 21 ottobre 2021 CO 1 ha comunicato a RI 1 la chiusura del

caso a partire dal 16 settembre 2021, per status quo sine raggiunto in

tale data (doc. 72 incarto LAINF).

A seguito delle contestazioni sollevate dall’assicurato il 25 luglio 2022 (doc.

83 incarto LAINF), ed esperiti ulteriori accertamenti medici, in data 20

dicembre 2022 CO 1 ha confermato il contenuto del suo precedente scritto (doc. 95

incarto LAINF).

1.3. Su esplicita richiesta del 29

marzo 2023 (doc. 96), con decisione formale del 4 aprile 2023 (doc. 97), CO 1

ha ribadito la chiusura del caso a partire dal 16 settembre 2021, per status

quo sine raggiunto in tale data, sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…) facciamo

seguito alla sua varia corrispondenza intercorsa, in relazione alle sue

osservazioni alla nostra comunicazione in merito alla definizione del caso

secondo la LAINF in data 21.10.2021 e riconfermata il 20.12.2022.

Lei si è tuttavia limitato ad esprimere delle considerazioni personali

senza evidenziare o portare nuovi elementi concreti, ragione per la quale

l'assicuratore non può discostarsi dai referti in possesso e dalle conclusioni

della valutazione del nostro Servizio Medico.

(…).

Sulla base della documentazione raccolta finora e in particolare dall'esito

della visita e la rispettiva rivalutazione da parte del nostro Servizio Medico,

nella qualità del Dott. __________, in data 16.2021 (recte: 16.09.2021),

non vi è causalità alcuna fra la sintomatologia lamentata e la fattispecie del

06 maggio 2021.

(…).

In assenza di prove giuridicamente sufficienti che attestino, ai sensi della

legge, il sussistere di detta causalità naturale, viene meno per CO 1 l'obbligo

risarcitorio. (…)”

1.4. A seguito dell’opposizione

interposta personalmente da RI 1 il 12 aprile 2023 (doc. 100 incarto LAINF) ed

esperiti ulteriori accertamenti medici, in data 29 agosto 2023 (doc. 110

incarto LAINF), l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione.

1.5. Con tempestivo ricorso del 22

settembre 2023, RI 1, sempre personalmente, ha chiesto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e “la presa a carico di CO 1 di ogni suo

obbligo a livello assicurativo per ciò che concerne i diritti e le spese

mediche che h o pagato io e gli indennizzi a mio favore come da legge federale

sugli infortuni” anche successivamente al 16 settembre 2021 (cfr. doc. I,

pag. 5).

Anche in questa sede RI 1 ribadisce che durante l’infortunio del 6 maggio 2021

avrebbe subito pure un “colpo di frusta” a causa del quale le

problematiche degenerative alla colonna cervicale di cui è affetto (ma che, dal

2018, non avevano mai provocato alcun dolore) sarebbero peggiorate con la

comparsa di ernie discali ai livelli C5-C6 e C6-C7 con una stenosi cervicale,

motivo per il quale si è dovuto sottoporre il 6 luglio 2022 ad un intervento

chirurgico di discectomia e fusione sui livelli C5-C6 e C6-C7 della colonna

cervicale (doc. I).

Il ricorrente ha puntualizzato, in particolare, quanto segue:

" (…) In

data 6 maggio 2021 lo scrivente abile al 100 % e sotto contratto di lavoro ed

assicurato con le assicurazioni previste dalla legge svizzera per fato o per caso

subisce una caduta importante dalla vasca di bagno mentre si stava facendo il

bagno all'indietro in cui come è normale che sia istintivamente cerca un punto

d'appoggio con l'arto sinistro (mano e braccio). Caduta forte e grave con il

classico "colpo di frusta" al collo all'indietro e immediatamente

accuso lancianti dolori alla spalla sinistra con bruciori soprattutto nella

parte interna della spalla e forti dolori al collo sia a collo fermo che al

movimento. Il giorno seguente contattavo il mio medico curante dott __________

in quanto non vi era stato nessun miglioramento nella notte ma vi era ancora un

bruciore persistente alla spalla sinistra una brachialgia a tutto l'arto

sinistro e dolori al collo.

Vengo ricevuto dal mio medico curante il giorno 10 maggio 2021 per una visita.

Preso atto dei sintomi e delle mie lamentele fisiche riteneva prioritaria la

problematica della spalla giustificandomi che i maggiori dolori e bruciori

erano localizzati in quella sede e mi indirizzava terapia conservativa con farmaci

e con consiglio di sottopormi a puntura di antinfiammatorio alla spalla tralasciando

a mio parere i miei solleciti di dolore al collo.

Vorrei rendere attento questo tribunale che il medico dottor __________

in quella circostanza era stata la prima volta in cui mi ero recato e che mi ha

visitato in quanto non conoscevo questo medico precedentemente e lo stesso

medico non conosceva ogni mio storico precedente ma era stato solo cambiato per

una convenienza di premio mensile a livello assicurativo per la cassa malati

(modello hmo).

Non passando i dolori e le problematiche citate il medico curante

nel sospetto di una lesione ai tendini della spalla ordinava una risonanza

magnetica la quale non evidenziava chiari segni di rottura transmurale dei

tendini ribadisco "chiari segni" e diagnosticava prevalentemente una

tendinopatia (peraltro una tendinopadia può essere riconducibile ad un trauma

così come dichiara la medicina cosiddetta scientifica)

Allo stesso medico venivano da me sollecitati i dolori al collo

e veniva messo da me a conoscenza che negli anni passati avevo subito delle

cure per delle problematiche modeste di protrusioni alla cervicale.

Nonostante questo eseguiva 2 infiltrazioni di kenacort la prima il

giorno 11 giugno 2021 la seconda il 02 luglio 2021 con aggiunta fisioterapia

con leggeri miglioramenti la notte dei dolori ma non nei movimenti sia del

collo che della spalla sinistra cui allego suo rapporto che fu chiesto ed

inviato ad CO 1 e mi confermava inabilità completa al 100% ogni volta che mi

recavo da lui (…)” (cfr. doc. I, pag. 1; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

L’insorgente ha pure

sottolineato quanto segue:

" (…) A mio

parere vi è un chiaro errore di indirizzamento di cure già dallo stato

iniziale in quanto la problematica derivata dalla caduta era di tipo cervicale

e come ho ribadito il classico colpo di frusta all'indietro che ha

peggiorato in modo serio ed importante e con sintomi differenti e mai

riscontrati precedentemente il mio stato di salute imponendomi una

brachialgia importante è un'irritazione all'arto sinistro che non può che

essere derivata da quella caduta in quanto stesso il giorno prima non avevo

nessun tipo di limitazione né dolore di queste entità né all'arto sinistro e né

al collo e come si evince dai rapporti le mie problematiche passate erano

risolte da tempo. Li stessi periti nominati da CO 1 nelle loro

perizie non spiegano né motivano la mia inabilità al 100% la mia malattia e

il motivo per cui io abbia questa forma irritativa e brachialgia all'arto

sinistro ed al collo.

In ogni cura iniziale ed indirizzamento iniziale si è data

importanza solamente alla spalla sinistra e si è tralasciato il motivo per cui

avevo queste problematiche alla spalla che erano il peggioramento e le nuove

ernie create al collo la stenosi cervicale la radicolopatia derivate da questa

caduta. (…)” (cfr. doc. I, pag. 3; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

Il ricorrente ha inoltre

contestato i pareri dei medici fiduciari di CO 1, in quanto:

" (…) già

il giorno stesso la caduta e dopo il giorno seguente la caduta ho accusato

importanti invalidanti lancianti dolori alla spalla e al collo che non avevo

precedentemente quindi io ho sempre comunicato ai medici presso cui mi sono

rivolto e dove mi hanno indirizzato e quindi sia al mio medico curante sia

ai periti di CO 1 sia ai neurochirurghi la mia problematica cervicale.

Se il medico presso cui ero in cura avesse ordinato risonanza

da subito ci sarebbe stato a mio parere lo stesso esito della risonanza fatta

il 21.01.2022 e questo lo posso affermare che io avevo gli stessi sintomi sia

dopo la caduta del 06.05.2021 sia alla data del 21.01.2022 della risonanza.

Quindi motivare che in 6 mesi abbia avuto un peggioramento di tipo

degenerativo lo trovo fuorviante e non possibile in quanto si ribadisce che la

mia situazione era stabilizzata anzi migliorata lievemente già dal 2018.

Quindi a mio parere ribadisco sono stato indirizzato alla cura

della spalla quando invece ci si doveva concentrare prevalentemente e solamente

sul collo. (…).” (cfr. doc. I, pag. 3 e 4; n.d.r.: il corsivo è della

redattrice)

In particolare ha sottolineato

che la valutazione del medico fiduciario, dr. med. __________:

" (…) è

di parte e tiene ribadisco in considerazione solo una caduta alla spalla e non

giustifica questo stesso dottore il motivo per cui riscontrava in me una forte

irritazione e brachialgia invalidante derivante dal collo non spiegandola o

perlomeno giustificandola solamente con una problematica degenerativa del

passato essendo però pienamente a conoscenza che io stesso il giorno prima

della caduta non avevo nessun tipo di problematica di quel tipo grave né al

collo né all'arto sinistro e la spalla. (…)” (cfr. doc. I, pag. 3 e 4;

n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

L’insorgente ha, quindi, concluso quanto segue:

" (…) io

ritengo che il nesso di causalità è chiaro ed evidente e la mia

problematica concernente il mio peggioramento i miei nuovi sintomi e

tutto ciò che concerne il post cure il post operatorio è il mio stato attuale

sono a mio parere riconducibili all'evento del 6 maggio 2021 in maniera totale

e quindi come prevede la legge da prendere a carico di CO 1.

Non si può nella maniera più assoluta sia dimostrare

(perché non lo era) che il mio stato di salute era simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio e dell'evento del 6 maggio 2021 (abile al

100% con contratto di lavoro e nessuna problematica fisica ) e sia che le

problematiche di salute avrebbero potuto svilupparsi o subentrare in chissà quale

periodo futuro senza l'infortunio e l'evento del 06 maggio 2021 (perché erano

rientrate già da qualche anno e anche perché erano di diverso modo le

problematiche cervicali passate 2017/18).

E quindi in relazione di ciò che ho citato il nesso di causalità

è chiaro ed evidente e chiedo che sia riconosciuto da questo tribunale

(Status quo ante e status quo sine)”. (cfr. doc. I, pag. 4; n.d.r.: il corsivo

è della redattrice)

A suffragio delle proprie

argomentazioni il ricorrente produce - oltre a svariata documentazione (anche

medica) già agli atti (cfr., in particolare, doc. A1-A5 e A7-A9 e A11-A16) - il

referto della RM della colonna cervicale del 4 maggio 2018 (doc. A6, che è

stata confrontata con la precedente del 30 maggio 2017) e la lettera

ambulatoriale del 22 giugno 2022 del Primario del Servizio di neurochirurgia

dell’Ospedale __________, dr. med. __________ (doc. A-10).

1.6. Con risposta del 24 ottobre 2023

(doc. V), CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.7. In data 26 ottobre 2023, il TCA ha

intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un

termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VI). Le

parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere il

proprio obbligo a prestazioni a partire dal 16 settembre 2021 in relazione

all’infortunio del 6 maggio 2021.

Più concretamente, questo Tribunale è chiamato a esaminare se le ernie

discali cervicali, evidenziate dalla RM del 20 gennaio 2022 ed oggetto

dell’intervento del 6 luglio 2022, si trovano in relazione causale naturale con

l’infortunio assicurato.

Non è infatti oggetto di contestazione il raggiungimento dello status quo

sine al 15 settembre 2021 in relazione al trauma indiretto subito dalla

spalla sinistra in occasione del sinistro del 6 maggio 2021 (ovvero ben oltre 4

mesi prima). A ragione, dato che, secondo la giurisprudenza federale e cantonale,

lo status quo sine in relazione ad un trauma contusivo e/o distorsivo

ad una spalla si raggiunge a distanza di circa 3 mesi dall’infortunio (cfr.,

tra le tante, le recenti STF 8C_326/2023 del 6 ottobre 2023 e STCA 35.2023.62

del 14 dicembre 2023).

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA

del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella

causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23

dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella

causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.4. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Ai fini del presente giudizio giova

qui pure ricordare che il Tribunale federale ha già avuto modo, in più

occasioni, di pronunciarsi in merito all'eziologia delle ernie discali e,

specificatamente, di quelle cervicali.

Secondo la sua giurisprudenza, la

maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può

solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378

p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011

consid. 1.3, 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.3, 8C_735/2009 del 2

novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).

In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999, s confermata (cfr. STF U 94/01 del 5 settembre 2001

consid. 2c), riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da

un'ernia discale C6-C7, l’Alta Corte ha esplicitamente fatto propria la

posizione della dottrina medica dominante inerente all’eziologia delle ernie

discali cervicali.

Quest'ultima subordina il

riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione

dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata

dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve

essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver

provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente

dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il

paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il

frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite

anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo

asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006,

p. 343).

Fatti

I criteri appena esposti valgono

di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di

uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012

consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi

siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare

ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure

sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF

U 194/05 del 25 ottobre 2006).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.

Va precisato che, secondo la

giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento

interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine

vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die

dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um

als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den

Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn

Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von

Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der

Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich

wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom

4. Juni 1999 [U 193/98]).” (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il

corsivo è della redattrice)

In tale ipotesi, ossia quella in

cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione

assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico. Le conseguenze di

un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari

sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e

la ricaduta (cfr. STF U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 270/02 del 27

ottobre 2003 consid. 3.1, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e

la giurisprudenza ivi citate, cfr. pure la STCA 35.2021.69 del 22 novembre

2021, consid. 2.7).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato

l’eziologia infortunistica alle ernie discali cervicali, in base alle

valutazioni espresse in merito dai propri medici di fiducia da essa

interpellati (cfr. doc. 110 incarto LAINF p. 2 e 3).

Dal canto suo, l’insorgente ribadisce anche in questa sede che le problematiche

degenerative alla colonna cervicale di cui è affetto (ma che, dal 2018, non

avevano mai provocato alcun dolore) sarebbero peggiorate, dopo l’infortunio del

6 maggio 2021, durante il quale avrebbe subito pure un "colpo di frusta",

avvertendo immediatamente dei forti dolori con bruciori alla spalla con anche

forti dolori al collo sia a collo fermo che al movimento. Sottolinea nuovamente

che - nonostante avesse riportato questa sintomatologia al medico di famiglia

(che lo aveva preso a carico per la prima volta in quell’occasione) - egli (non

conoscendo il suo storico ovvero che era portatore di problematiche

degenerative alla colonna cervicale) si sarebbe focalizzato - a torto -

solamente sulla problematica della spalla sinistra. Poi non passando la sintomatologia

dolorosa insorta in occasione dell’infortunio, il citato medico avrebbe

finalmente disposto una RM nativa della colonna cervicale, a cui si è

sottoposto il 20 gennaio 2022 e che ha evidenziato la comparsa di ernie discali

con una stenosi, motivo per il quale il 6 luglio 2022 si è pure dovuto

sottoporre ad un intervento chirurgico di discectomia e fusione sui livelli

C5-C6 e C6-C7 della colonna cervicale (cfr. doc. I).

2.8. Ora, dalle tavole processuali

emerge che RI 1 in data 4 maggio 2018 si è sottoposto ad una RM della colonna

cervicale che, rispetto a quella eseguita il 30 maggio 2017, ha evidenziato

quanto segue: “A livello C6-C7 lievemente ridotta la nota protrusione

discale dorsale. Invariata la nota lieve stenosi foraminale sx su base uncoartrosica,

senza franca compressione della radice C7 di sinistra. Stabile la moderata

stenosi del canale allo stesso livello, senza segni di mielopatia.” (cfr.

doc. A6).

In data 9 maggio 2021, il datore

di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che RI 1 il 6 maggio

2021 era scivolato nella vasca da bagno (“Ausrutscher in Badewanne”),

riportando distorsione/stiramento a svariate parti delle estremità inferiori (“Verdrehung/Verstachung”

“Mehrere Bereiche der unteren Extremitäten”; cfr. doc. 2 incarto LAINF)

Nel primo certificato medico del

7 giugno 2021 del medico di famiglia dell’assicurato sono state inoltre

riportate le seguenti indicazioni fornite dall’assicurato (“Angaben des

Patienten”): “Scivola nella vasca da bagno, trauma indiretto alla spalla

sinistra, trattenendosi con le braccia” (cfr. doc. 8 incarto LAINF).

Invitato dall’amministrazione a

descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’8 luglio 2021 l’assicurato

ha dichiarato quanto segue: “vi è stata una caduta in data 6 maggio 2021

nella vasca da bagno dentro la vasca da bagno caduto all’indietro l’arto

sinistro era afferrato alla maniglia sono andato indietro e ho subito un colpo

alla spalla sinistra” (cfr. doc. 17 incarto LAINF).

L’insorgente ha infine firmato di

proprio pugno il questionario (cfr. doc. 17 incarto LAINF).

In data 9 agosto 2021 (doc. 41)

il medico di famiglia dell’insor-gente ha attestato quanto segue:

" (…) Il

06.05.2021 il paziente scivola nella vasca da bagno vuota subendo un trauma

indiretto alla spalla sinistra cercando di trattenersi con le braccia.

Dopo qualche giorno mi consulta per i dolori già a riposo ma

soprattutto notturni che gli impediscono di dormire.

All'esame clinico del 10.05.2021 evidenziavo un'ottima funzione

attiva e passiva del braccio sinistro, segno di Job negativo, arco doloroso a

partire da 110° di abduzione del braccio sinistro, dolori alla pressione del

tubercolo omerale maggiore.

Nel sospetto di una lesione non transmurale del tendine distale

del muscolo sovraspinato sinistro prescrivevo riposo e un trattamento AINS

sistemico massimale con 150 mg di Diclofenac al giorno.

In assenza di miglioramento ordinavo una artro-RMN della spalla

sinistra che evidenziava una tendinosi distale del muscolo sovraspinato

sinistro con lieve irregolarità senza lesioni transmurali totali o parziali del

tendine, discrete alterazioni degenerative dell'articolazione

acromio-clavicolare e una borsite sub-acromio/sub-deltoidea.

Purtroppo con scarso successo ho eseguito due infiltrazioni

intra-articolari con 4o mg di Kenacort, la prima l'11.06.2021 e la seconda il

02.07.2021, da metà giugno è stata poi iniziata una fisioterapia con un primo

ciclo prevalentemente passivo e da metà luglio un secondo ciclo con misure di

tipo attivo.

il paziente non ha più dolori a riposo, dorme meglio, ma purtroppo

non è possibile applicare carichi al braccio sinistro. (…)”

In data 18 ottobre 2021 (doc. 70

incarto LAINF), con riferimento alla visita eseguita il 16 settembre 2021, il

dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale e in chirurgia nonché

esperto in medicina infortunistica e medico fiduciario di CO 1, ha rilevato,

tra l’altro, quanto segue:

" (…) Nel

2017 e 2018 il paziente ha sofferto di cervicalgie con discopatie maggiori a

livello C5-C6 e C6-C7 con stenosi del canale e contatto con impronta midollare.

Fu sottoposto a diversi tentativi di terapie conservative mediante

infiltrazioni, infiltrazione peridurale, posa di neurostimolazione a livello

cervicale, ecc. Già in quel mentre si effettuò approfondimento neurologico con

prove elettrofisiologiche dei muscoli deltoide, tricipite e brachioradiale a

sinistra senza riscontri di anomalie. La situazione è poi gradualmente

rientrata.

(…).

Dietro richiesta del sottoscritto, il paziente ha fatto pervenire la

documentazione radiologica relativa la colonna cervicale eseguita il 30.5.2017

dalla quale si apprezzano discopatie con protrusioni discali C5-C6, C6-C7 ma

più marcate C5-C6 con contatto sul midollo osseo. La risonanza magnetica del

4.5.2018 mostra un miglioramento del contatto (non compressione) sul midollo

osseo della protrusione discale C5-C6.

L'esame neurologico EEN-EMG (28.5.2018 - Dott. __________)

dimostrò l'assenza di disturbi a livello della muscolatura

deltoide-tricipite-brachioradiale a sinistra con normale reclutamento allo

sforzo.

(…).

Il paziente lamenta una sintomatologia che evoca una problematica radicolare

CS-C6, C6-C7 a sinistra tenuto conto soprattutto dell'acuirsi dei dolori in

occasione di starnuti o colpi di tosse nonché le algie presenti ai movimenti

del capo verso in rotazione sinistra.

(…).

discopatie C5-C6 a contatto con il midollo spinale nel 2017 (nel 2018

nettamente migliorato), C6-C7.

(…).

CAUSALITÀ:

attualmente, non vi è causalità alcuna fra la sintomatologia

lamentata dal paziente e la fattispecie del 6 maggio 2021.

A far stato dal 16 settembre 2021 il caso ai sensi Lainf può

essere chiuso mentre, tenuto conto dello stato del paziente che evoca una

sindrome irritativa (limitata a quella e senza compressione pratico effettiva

in considerazione del buon trofismo muscolare accertato sia alla risonanza

magnetica della spalla, sia clinicamente alla misurazione delle masse

muscolari), l'ulteriore inabilità lavorativa dovrà essere riconosciuta dalla

copertura perdita di salario per malattia in essere presso CO 1.

Considerandi

PROCEDERE:

propongo che il paziente, nell'ambito della copertura malattia,

venga sottoposto a valutazione neurologica (eventualmente ancora dal Dott. __________

che già esaminò il paziente) per un bilancio della situazione con eventuale

esecuzione di risonanza magnetica della colonna cervicale. Alla luce di questi

risultati, si potranno formulare gli ulteriori passi terapeutici ed esprimersi

sulla capacità lavorativa.

CAPACITA' LAVORATIVA:

il paziente rimane inabile al lavoro in misura completa per

malattia.”

In data 20 gennaio 2022 RI 1 si è

sottoposto ad una RM della colonna cervicale nativa che, rispetto a quella

eseguita il 4 maggio 2018, ha evidenziato una “progressione del quadro

degenerativo prevalente a livello C5-C6-C-7” con comparsa di ernie discali

e lieve stenosi recessuale sul lato di sinistra, ma anche a destra (cfr. doc.

100.

incarto LAINF).

In data 25 luglio 2022 (ovvero

a distanza di oltre 10 mesi dalla chiusura del caso al 16 settembre 2021 comunicata

dall’amministrazione in data 21 ottobre 2021: cfr. doc. 72 incarto LAINF), RI 1

ha sostenuto di avere subito pure un “colpo di frusta” in occasione

dell’infortunio del 6 maggio 2021 (doc. 83 incarto LAINF).

Interpellato

dall’amministrazione, il 7 dicembre 2022 (doc. 94) il dr. med. __________ ha

osservato quanto segue:

" (…) Il

paziente è conosciuto per cervicalgie e discopatie maggiori a livello C5-C6,

C6-C7 con stenosi del canale e contatto con impronta midollare. Vi sono stati

plurimi tentativi di terapie conservative con miglioramento graduale della

situazione.

La fattispecie in causa risale al 6.5.2021: il paziente riferisce

di essere scivolato nella vasca da bagno e, per evitare il peggio, si è

aggrappato con la mano sinistra avvertendo un dolore alla spalla sinistra. Non

vi è stato alcun trauma alla colonna cervicale e nessun cenno riferito a dolori

cervicali diretti. Le indagini portarono alla diagnosi di tendinopatia del

sovraspinato con minime irregolarità al bordo articolare del tendine senza

segni per rottura parziale trasmurale e reperti normali dell'infiaspinato,

teres minor, sottoscapolare, caput longus del bicipite, ecc.

Il perito sottoscritto richiese direttamente al paziente di poter

visionare la documentazione radiologica relativa la colonna cervicale eseguita

il 30.5.2017 dove si visualizzavano discopatie con protrusioni distali C5-C6

più marcata, C6-C7 e contatto sul midollo spinale. L'esame del 4.5.2018

documentava solo contatto della protrusione C5-C6 ma senza compressione evidente

sul midollo spinale.

Ora, il paziente è stato sottoposto a RMI della colonna cervicale

il 20.1.2022 che, rispetto alla precedente del 2018, mostra la ernia discale

sui segmenti C5-C6, C6-C7 con stenosi recessuale sul disco di sinistra ma anche

a destra; è stata quindi posta l'indicazione all'intervento di discectomia e

fusione sui livelli C5-C6. C6-C7 destra.

Itr medicina infortunistica, il riconoscimento per una ernia del disco a

livello cervicale avviene in seguito ad un grave evento infortunistico dove l'infortunato

subisce una frattura vertebrale o una lussazione uni o bilaterale con segno

immediato di compressione neurologica. Deve inoltre trattarsi di un meccanismo

infortunistico adeguato, idoneo, importante che colpisca la colonna cervicale.

A fronte, invece, alla patologia di ernia del disco dovuta a

malattia, vi è la classica componente degenerativa e interessa più stadi della

colonna cervicale, almeno bi o plurisegmentali; la malattia colpisce

generalmente i segmenti C5-C6, C6-C7; talvolta C4-05 e molto raramente il

segmento più craniale ossia C2-C3-C4.

Un ulteriore e imprescindibile criterio risiede nel fatto che non

debba esserci alcun tipo di interessamento radiologico pregresso che dimostri

alterazioni discali. Nel 20% dei casi vi sono ernie discali, protrusioni

discali e simili asintomatiche.

Nel caso in oggetto ci si trova ben lontani da un qualsivoglia

nesso di causalità naturale fra la diagnosi di ernie discali plurime con

compressione midollari e la fattispecie che interessa CO 1 infortunio che ha

riguardato unicamente un allungamento/distorsione della spalla sinistra.

In occasione della visita del 16.9.2021, il sottoscritto perito ha

ritenuto che la problematica fosse riconducibile alla già conosciuta, almeno

dal 2017, discopatia plurima da C5-C6-C7 circostanza che, sfortunatamente per

il paziente, le circostanze mi hanno dato ragione”.

Interpellato

dall’amministrazione, il 23 agosto 2023 (doc. 109) il dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna e medico fiduciario di CO 1, ha osservato

quanto segue:

" (…)

Riferendomi alla valutazione del Dr. med. __________ del 07.12.22, concordo sul

fatto che la dinamica dell'evento del 06.05.21 escluda un'origine traumatica

dell'ernia discale cervicale. Inoltre l'assenza di sintomi radicolari

nell'immediato dopo l'evento esclude che quest'ultimo abbia slatentizzato il

quadro clinico patologico preesistente.

Il medico curante Dr. med. __________ non segnala la presenza di

disturbi neurologici all'arto superiore sx sino ad agosto 2021 e questi disturbi

sono stati segnalati per la prima volta al Dr. med. __________ in settembre

2021.

Se l'evento del 06.05.21 avesse peggiorato la patologia discale cervicale

preesistente, questi sintomi si sarebbero manifestati già nei primi giorni dopo

l'evento. Non essendo stato il caso, il quadro clinico diventato manifesto in

settembre 2021 e confermato dall'esame RM della colonna cervicale del 20.01.22

deve essere considerato l'evoluzione naturale della nota patologia discale

cervicale già documentata nel 2018, senza relazione di causalità naturale con

l’evento del 06.05.2021. (…)”

2.9

2.9.1

Vagliata con attenzione la

documentazione all’inserto, questa Corte ritiene - parimenti a quanto concluso

dai medici fiduciari dell’amministrazione nei citati pareri - che almeno una

delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica e dalla

giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.5), faccia difetto.

Il TCA non ritiene infatti provato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che la sintomatologia legata alle ernie discali cervicali in

disamina, si sia manifestata immediatamente dopo l’infortunio, rispettivamente

entro alcune ore.

In particolare, sia nel primo certificato medico del 7 giugno 2021 (cfr. doc. 8

incarto LAINF) sia in quello del 9 agosto 2021 (doc. 41) di cui si è già detto

ai consid. 2.8, il medico di famiglia del ricorrente non ha segnalato la

presenza di sintomi di una cervico-brachialgia, ovvero sintomi radicolari.

Trattandosi inoltre di un aspetto di primaria importanza, appare pure poco

verosimile che il medico di famiglia avrebbe omesso di riportare

(rispettivamente di indagare) eventuali dettagli riferiti al sanitario

dall’insorgente attinenti al proprio stato di salute. E ciò indipendentemente

dalla circostanza che tale medico visitava per la prima volta l’assicurato in

occasione della caduta del 6 maggio 2021 e non era ancora al corrente delle sue

problema-tiche degenerative alla colonna cervicale.

Del resto, non ci si può neppure esimere dal rilevare che lo stesso insorgente,

nel questionario dell’8 luglio 2021 (peraltro firmato di proprio pugno), ha

puntualizzato che aveva già avuto nel 2018 dei dolori alla spalla “ma è una

situazione totalmente diversa dolori alla spalla cervico-brachialgia e al collo

anno 2018 curato dalla dottoressa __________ erano dolori diversi e non erano

dolori causati da nessuna caduta” (doc. 17).

Il primo accenno ad una “sintomatologia che evoca una problematica

radicolare C5-C6, C6-C7 a sinistra tenuto conto soprattutto dell’acuirsi dei

dolori in occasione di starnuti o colpi di tosse nonché le algie presenti ai

movimenti dal capo verso in rotazione sinistra” figura per la prima volta

nel rapporto del 18 ottobre 2021 relativo alla visita del 16 settembre 2021 del

dr. med. __________ (cfr. doc. 70, pag. 4 di cui si è già detto al consid. 2.8).

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale deve concludere che i disturbi

interessanti la regione cervicale sono insorti ben al di là di alcune (poche)

ore dopo l’infortunio del 6 maggio 2021, di modo che quest’ultimo evento non ha

causato (in senso stretto) le ernie discali messe in luce dall’esame di RM del

20.

gennaio 2022, né ha provocato il peggioramento direzionale di uno

stato patologico preesistente. D’altro canto, visto che i disturbi sono insorti

con un periodo di latenza che va ben oltre la “qualche ora” al quale fa

riferimento la giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.5), al sinistro

assicurato non può essere imputato nemmeno un ruolo scatenante.

In esito a quanto precede, questo Tribunale reputa dimostrato,

perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che

le ernie discali cervicali evidenziate dalla RM del 20 gennaio 2022 e oggetto

dell’intervento del 6 luglio 2022, non costituivano una conseguenza naturale

dell’evento infortunistico del 6 maggio 2021.

In simili circostanze, i certificati medici agli atti del 27 febbraio e del 27

aprile 2022 del dr. med. __________, caposervizio del Servizio di

neurochirurgia dell’Ospedale __________ (che aveva già valutato il ricorrente

per una problematica cervicale nel 2020, che sarebbe peggiorata - secondo

quanto riferitogli dal paziente - dopo la caduta del 6 maggio 2021: cfr. doc.

100) rispettivamente la lettera ambulatoriale del 22 giugno 2022 del Primario

del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________, dr. med. __________

(il quale peraltro neppure si esprime in merito alla causalità naturale: cfr.

doc. A-10), non consentono di giungere ad una differente conclusione.

2.9.2

A proposito dell’argomentazione

ricorsuale, giusta la quale, prima dell’infortunio del 6 maggio 2021, egli

avrebbe goduto di una buona salute in relazione alla colonna cervicale,

nonostante fosse già affetta da patologie degenerative note dal 2017 (che,

comunque, dal 2018, non gli avevano più provocato alcun dolore), giova qui

ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,

un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter,

"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo

1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995,

p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA

35.2018.33

del 18 luglio 2018, consid. 2.6).

Il ricorrente non può nemmeno

essere seguito laddove sostiene di avere subito un “colpo di frusta” in

occasione dell’infortunio in disamina. A questo proposito il TCA rileva

innanzitutto che, agli atti, non risulta nessuna certificazione medica in cui

sia stata posta la diagnosi di trauma distorsivo del rachide cervicale (così

detto “colpo di frusta”; rispettivamente neanche una diagnosi simile)

che l’interessato sostiene di avere riportato in occasione dell’infortunio in

disamina. Inoltre, dagli atti, non risulta neppure che l'interessato abbia

presentato - tantomeno in modo frequente e persistente (STF U 22/01 del 29

ottobre 2002, consid. 6.2) - il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da

una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa,

vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.; cfr. STFA del 23 novembre 2004 nella causa

B., U 109/04, STFA del 4 marzo 2004 nella causa P., U 204/03, consid. 2.3; STFA

del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05; STF U 350/04 del 12 ottobre 2006,

consid. 6.2 e 6.3; STFA U 22/01 del 29 ottobre 2002, consid. 6.2; cfr. STCA

35.2020.38

del 9 novembre 2020, consid. 2.12 e STCA 35.2020.53 del 1° marzo

2021, consid. 2.14). Neppure risulta che l’interessato abbia accusato disturbi

a livello della nuca e/o del rachide cervicale entro le prime 72 dal sinistro,

così come richiesto dalla giurisprudenza federale vigente in materia (cfr. STF

U 215/05 del 30 gennaio 2007, consid. 5; cfr. pure STCA 35.2020.38 del 9

novembre 2020, consid. 2.12 e STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid. 2.14).

Come già evidenziato, appare pure poco verosimile che il medico di famiglia

avrebbe omesso di riportare eventuali dettagli riferiti al sanitario

dall’insorgente attinenti al proprio stato di salute rispettivamente di porre

una diagnosi di primaria importanza, quale è quella di un trauma distorsivo del

rachide cervicale rispettivamente di una diagnosi simile. Stante quanto

precede, questo Tribunale non ritiene dunque accertato - perlomeno con il grado

di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale - che RI 1 abbia

subito un “colpo di frusta” in occasione dell’infortunio in disamina.

Parimenti ininfluente ai fini del presente la circostanza che l’assicurato

(inabile al lavoro al 100% dal 6 maggio 2021 al 29 settembre 2022 e al 50% dal

30.

settembre 2022 e continua in qualsiasi attività lavorativa) sia stato messo

al beneficio di una rendita d’invalidità intera (grado di invalidità: 100%) dal

1° maggio 2022 rispettivamente di una mezza rendita di invalidità dal 1°

gennaio 2023 (grado di invalidità: 50%) dall’Ufficio assicurazione invalidità

con decisione del 27 marzo 2023 (doc. 96 e 99). In questa sede infatti non è

contestata la sua inabilità lavorativa quanto piuttosto la causalità naturale

(negata) delle ernie cervicali oggetto dell’intervento del 6 luglio 2022 e

l’infortunio del 6 maggio 2021.

Va infine segnalato pure che

l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a

dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare

i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e

riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid.

2.9; cfr., pure la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).

2.9.3

Stante quanto precede, questa Corte

non condivide le critiche ricorsuali mosse dal ricorrente all'operato dei

medici fiduciari e/o di CO 1 che vengono pertanto respinte.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono la decisione su opposizione

avversata deve essere confermata.

2.10

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.9.1-2.9.3), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti