35.2023.84
Dichiarata irricevibile, in quanto tardiva, l'opposizione interposta contro la decisione formale. Discussa in particolare la questione della restituzione del termine d'opposizione
13 novembre 2023Italiano15 min
pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.84
mm/DC
Lugano
13 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 agosto 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 29 marzo 2022, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di operaio addetto alle pulizie
speciali e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, ha inavvertitamente inalato fumi di candeggina
vaporizzata.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso a titolo d’infortunio professionale (cfr. doc. 11) e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 9 maggio
2023, intimata alla patrocinatrice dell’assicurato, l’amministrazione ha
dichiarato quest’ultimo totalmente abile dall’8 agosto 2022 in attività che non
comportano l’utilizzo delle sostanze nocive che hanno provocato i disturbi,
dichiarando estinto il diritto all’indennità giornaliera. Per quanto riguarda
le prestazioni di cura medica, la pratica è invece rimasta aperta (doc. 122).
In data 24 maggio 2023, l’avv. __________
ha comunicato all’assicuratore di non più rappresentare l’assicurato (doc.
130).
Il 26 maggio 2023 l’CO 1 ha
quindi trasmesso una copia della decisione formale direttamente a RI 1 (cfr.
doc. 134).
Con scritto datato 25 luglio
2023, l’assicurato ha interposto opposizione contro la decisione formale,
domandandone l’annullamento (doc. 136).
1.3. Con decisione su opposizione dell’8
agosto 2023, l’assicuratore ha dichiarato irricevibile l’opposizione in quanto
tardiva (doc. 138).
1.4. Con ricorso del 14 settembre 2023, RI
1 ha chiesto di “annullare la decisione della CO 1 del 9 maggio 2023 e di
istruire nuovamente il caso, poiché la summenzionata decisione è stata presa
sulla base di informazioni raccolte che non corrispondono al vero e poiché tale
decisione è stata assunta prima che giungesse un secondo parere atteso dalla
stessa CO 1. Si contesta tutto il processo di raccolta dati, la modalità e i
termini della decisione. I gravi fatti emersi dopo il decorrere di tale
decisione e i nuovi elementi venuti alla luce rendono la stessa priva di
fondamento.” (doc. I).
1.5. Con la sua risposta del 17 ottobre
2023, l’amministrazione ha postulato che il ricorso venga dichiarato
irricevibile in quanto l’assicurato non è entrato “nel merito dei motivi che
si trovano a fondamento della decisione su opposizione e chiede l’annullamento
della decisione del 9.5.2023”, in subordine che esso venga respinto. Nella
risposta è stato pure precisato che “L’CO 1, alla luce del rapporto della
visita del dott. __________ del 4.9.2023, si è dichiarata disposta a valutare
la situazione a titolo di revisione procedurale” (cfr. doc. IV)
1.6. In data 31 ottobre 2023,
l’insorgente ha formulato delle considerazioni attinenti soltanto alla
questione di merito (contestazione dell’abilità lavorativa del 100% dall’8
agosto 2022). Egli ha inoltre prodotto ulteriore documentazione (due
certificazioni del dott. __________ e copia della denuncia penale sporta nei
confronti di colui che “ha dato gli ordini operativi al sottoscritto che hanno
provocato l’infortunio di cui sopra.”) (doc. VI + allegati).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del
18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio
2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi
pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015).
nel merito
2.2. Nel caso concreto, il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a dichiarare irricevibile,
poiché tardiva, l’opposizione che l’assicurato ha interposto contro la
decisione formale del 9 maggio 2023, oppure no.
Con riferimento a quanto
sostenuto dall’CO 1 (cfr. doc. IV, punti 6 e 7: “Con il ricorso l’assicurato
non entra nel merito dei motivi che si trovano a fondamento della decisione su
opposizione e chiede l’annullamento della decisione del 9.5.2023. A mente dell’CO
1 lo stesso risulta pertanto irricevibile.”), ci si potrebbe in effetti
chiedere se il ricorso sia ricevibile, visti gli argomenti sviluppati
dall’assicurato (cfr. doc. I, punti 1-6). La questione può rimanere aperta siccome,
quand’anche la si volesse considerare ricevibile, l’impugnativa andrebbe
comunque respinta nel merito, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.
2.3. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine
è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un
giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade
il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui
ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla
pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (cpv. 4).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno
dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2
novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF
110 V 37 consid. 2;
Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.4. Nella concreta evenienza, il TCA
constata innanzitutto che la decisione formale del 9 maggio 2023 è stata
intimata direttamente all’allora patrocinatrice dell’assicurato, avv. __________
di __________, la quale l’ha ricevuta giovedì 11 maggio 2023 (cfr. estratto
Track & Trace de La Posta CH – n. di invio Posta A Plus __________).
Dagli atti di causa risulta poi
che, in data 24 maggio 2023, l’avv. __________ ha comunicato all’assicuratore
resistente di non più rappresentare l’assicurato (doc. 130, p. 1).
A margine di un colloquio
telefonico intercorso tra l’insorgente e una funzionaria amministrativa il 26
maggio 2023, RI 1 ha dapprima affermato di essere in possesso della decisione
formale (“Chiedo se ha ricevuto la nostra decisione del 9.5.2023. Dice di
sì.”), mentre, in un secondo tempo, lo ha negato precisando che la
patrocinatrice gli avrebbe inviato per e-mail una trascrizione ma non
l’originale (“Per quanto riguarda la decisione chiede di riceverne copia.
Faccio notare che inizialmente aveva riferito di avere la lettera. Dice di no,
l’avvocato ha inviato solo per e-mail una trascrizione della decisione ma non
gli ha trasmesso l’originale.”).
La funzionaria ha quindi
informato il ricorrente che copia della decisione formale gli sarebbe stata
inviata per raccomandata e che egli avrebbe poi avuto 30 giorni dalla ricezione
per contestarla (“D’accordo, invieremo per raccomandata la nostra decisione.
Informato che ha 30 giorni dalla ricezione per contestarla.”) (doc. 132).
Dall’estratto Track & Trace
de La Posta CH relativo all’invio raccomandato n. __________ si evince che la
copia della decisione formale (cfr. doc. 134) è stata spedita il 30 maggio 2023
ed è stata recapitata all’assicurato mercoledì 14 giugno 2023.
Con scritto datato 25 luglio
2023, l’insorgente si è opposto alla decisione formale del 9 maggio 2023 (doc.
136).
Ora, anche volendo considerare
l’ipotesi più favorevole all’insorgente, ovvero quella secondo la quale
la decisione formale gli sarebbe stata validamente intimata soltanto il 14
giugno 2023, l’opposizione deve essere ritenuta tardiva e, pertanto,
irricevibile.
In effetti, in quell’ipotesi, il
termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA ha iniziato a decorrere il
15 giugno 2023 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) ed è giunto a scadenza venerdì 14
luglio 2023. Al momento in cui RI 1 ha consegnato alla posta l’atto di
opposizione (al più presto il 25 luglio 2023), il termine previsto
dall’art. 52 cpv. 1 LPGA era dunque ampiamente scaduto.
2.5. Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento
e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).
La giurisprudenza sviluppata in
relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche
nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2
in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13
aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non
solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì
anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un
errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate
oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere
manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009
del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II
265 consid. 1a).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta
improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,
che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2; RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119
Considerandi
II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Per la questione dell'impedimento
senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo
rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura
più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata
di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire
il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF
9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere sottolineato
che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere
straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui
occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri
restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno
2016, consid. 2.4).
2.6
Con
l’impugnativa (cfr. doc. I, punti 1-6), l’assicurato ha sostenuto di essere
stato impedito a rispettare il termine d’opposizione “per i gravi fatti che
espongo qui sotto”. Nel prosieguo, egli ha quindi evocato, tra gli aspetti
che potrebbero riferirsi alla questione formale (tempestività dell’opposizione),
“le gravi lesioni subite nell’infortunio di cui porta le conseguenze ancora
attualmente” e il fatto di non aver “potuto accedere a informazioni e
alla documentazione fondamentale per argomentare e contestare quanto deciso”
a seguito dell’incarcerazione della direttrice della __________ (cfr. doc. I).
Tutto ben considerato, questo Tribunale non ritiene che siano
dati i presupposti per una restituzione del termine per opporsi ex art. 41
LPGA.
Innanzitutto, dagli atti non
risulta che, nel periodo determinante, le condizioni di salute dell’assicurato
fossero tali da impedirgli di opporsi tempestivamente alla decisione formale
emanata dall’amministrazione. In effetti, già con la certificazione del 24
febbraio 2023, il dott. __________, spec. in medicina interna e pneumologia,
aveva attestato che il ricorrente era “in grado di eseguire qualsiasi lavoro,
tranne quelli che lo potrebbero esporre nuovamente alle sostanze già menzionate
(NH3, Cloro) …” (doc. 108; in questo senso, si veda pure il rapporto 4
settembre 2023 del dott. __________, spec. FMH in pneumologia – doc. 141, p.
4).
Secondo questa Corte, se l’assicurato
era in grado di svolgere un qualsiasi lavoro adeguato, egli lo era pure di
redigere e inviare l’atto di opposizione.
D’altro canto, nel contesto della
procedura di opposizione era litigiosa una questione di natura medica (capacità
lavorativa dell’assicurato a contare dall’8 agosto 2022) che doveva essere
contestata facendo capo ad attestazioni mediche (provenienti ad esempio
dai medici curanti) e non a “informazioni” e “documentazione” non
meglio precisate che si troverebbero in possesso del datore di lavoro. Del
resto, in occasione del colloquio telefonico del 26 maggio 2023, la funzionaria
dell’CO 1 aveva avvertito l’insorgente che “siccome è una decisione basata
su una valutazione medica la contestazione dovrebbe portare delle motivazioni
mediche. La decisione riguarda la conferma di capacità lavorativa dal 5.8.22.”
(doc. 132).
2.7
In esito a tutte le considerazioni
che precedono, il TCA deve approvare l’operato dell’CO 1 che ha dichiarato
irricevibile l’opposizione. La decisione su opposizione impugnata deve di
conseguenza essere confermata.
Va comunque evidenziato che l’istituto
assicuratore convenuto si è già impegnato a valutare la situazione a titolo di revisione
procedurale, ciò che anche l’assicurato ha sottolineato nel suo scritto del 31
ottobre 2023 (doc. VI, p. 2: “La dichiarazione di intenti della CO 1 della
sede centrale a favore della riapertura del caso è apprezzabile ed è un passo
considerato positivo, (…).”).
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il TCA si è pronunciato su una
questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è
validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.
In una sentenza 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle
spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,
il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.
A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Stante ciò, nel presente caso non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.
2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre
2021.
consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74
del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti