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Decisione

35.2023.84

Dichiarata irricevibile, in quanto tardiva, l'opposizione interposta contro la decisione formale. Discussa in particolare la questione della restituzione del termine d'opposizione

13 novembre 2023Italiano15 min

pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.84

mm/DC

Lugano

13 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 agosto 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 29 marzo 2022, RI 1,

dipendente della ditta __________ in qualità di operaio addetto alle pulizie

speciali e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, ha inavvertitamente inalato fumi di candeggina

vaporizzata.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso a titolo d’infortunio professionale (cfr. doc. 11) e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 9 maggio

2023, intimata alla patrocinatrice dell’assicurato, l’amministrazione ha

dichiarato quest’ultimo totalmente abile dall’8 agosto 2022 in attività che non

comportano l’utilizzo delle sostanze nocive che hanno provocato i disturbi,

dichiarando estinto il diritto all’indennità giornaliera. Per quanto riguarda

le prestazioni di cura medica, la pratica è invece rimasta aperta (doc. 122).

In data 24 maggio 2023, l’avv. __________

ha comunicato all’assicuratore di non più rappresentare l’assicurato (doc.

130).

Il 26 maggio 2023 l’CO 1 ha

quindi trasmesso una copia della decisione formale direttamente a RI 1 (cfr.

doc. 134).

Con scritto datato 25 luglio

2023, l’assicurato ha interposto opposizione contro la decisione formale,

domandandone l’annullamento (doc. 136).

1.3. Con decisione su opposizione dell’8

agosto 2023, l’assicuratore ha dichiarato irricevibile l’opposizione in quanto

tardiva (doc. 138).

1.4. Con ricorso del 14 settembre 2023, RI

1 ha chiesto di “annullare la decisione della CO 1 del 9 maggio 2023 e di

istruire nuovamente il caso, poiché la summenzionata decisione è stata presa

sulla base di informazioni raccolte che non corrispondono al vero e poiché tale

decisione è stata assunta prima che giungesse un secondo parere atteso dalla

stessa CO 1. Si contesta tutto il processo di raccolta dati, la modalità e i

termini della decisione. I gravi fatti emersi dopo il decorrere di tale

decisione e i nuovi elementi venuti alla luce rendono la stessa priva di

fondamento.” (doc. I).

1.5. Con la sua risposta del 17 ottobre

2023, l’amministrazione ha postulato che il ricorso venga dichiarato

irricevibile in quanto l’assicurato non è entrato “nel merito dei motivi che

si trovano a fondamento della decisione su opposizione e chiede l’annullamento

della decisione del 9.5.2023”, in subordine che esso venga respinto. Nella

risposta è stato pure precisato che “L’CO 1, alla luce del rapporto della

visita del dott. __________ del 4.9.2023, si è dichiarata disposta a valutare

la situazione a titolo di revisione procedurale” (cfr. doc. IV)

1.6. In data 31 ottobre 2023,

l’insorgente ha formulato delle considerazioni attinenti soltanto alla

questione di merito (contestazione dell’abilità lavorativa del 100% dall’8

agosto 2022). Egli ha inoltre prodotto ulteriore documentazione (due

certificazioni del dott. __________ e copia della denuncia penale sporta nei

confronti di colui che “ha dato gli ordini operativi al sottoscritto che hanno

provocato l’infortunio di cui sopra.”) (doc. VI + allegati).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del

18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio

2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi

pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015).

nel merito

2.2. Nel caso concreto, il TCA è

chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a dichiarare irricevibile,

poiché tardiva, l’opposizione che l’assicurato ha interposto contro la

decisione formale del 9 maggio 2023, oppure no.

Con riferimento a quanto

sostenuto dall’CO 1 (cfr. doc. IV, punti 6 e 7: “Con il ricorso l’assicurato

non entra nel merito dei motivi che si trovano a fondamento della decisione su

opposizione e chiede l’annullamento della decisione del 9.5.2023. A mente dell’CO

1 lo stesso risulta pertanto irricevibile.”), ci si potrebbe in effetti

chiedere se il ricorso sia ricevibile, visti gli argomenti sviluppati

dall’assicurato (cfr. doc. I, punti 1-6). La questione può rimanere aperta siccome,

quand’anche la si volesse considerare ricevibile, l’impugnativa andrebbe

comunque respinta nel merito, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

2.3. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni

processuali e pregiudiziali.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

Secondo

l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine

è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un

giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade

il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui

ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla

pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno

dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2

novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF

110 V 37 consid. 2;

Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.4. Nella concreta evenienza, il TCA

constata innanzitutto che la decisione formale del 9 maggio 2023 è stata

intimata direttamente all’allora patrocinatrice dell’assicurato, avv. __________

di __________, la quale l’ha ricevuta giovedì 11 maggio 2023 (cfr. estratto

Track & Trace de La Posta CH – n. di invio Posta A Plus __________).

Dagli atti di causa risulta poi

che, in data 24 maggio 2023, l’avv. __________ ha comunicato all’assicuratore

resistente di non più rappresentare l’assicurato (doc. 130, p. 1).

A margine di un colloquio

telefonico intercorso tra l’insorgente e una funzionaria amministrativa il 26

maggio 2023, RI 1 ha dapprima affermato di essere in possesso della decisione

formale (“Chiedo se ha ricevuto la nostra decisione del 9.5.2023. Dice di

sì.”), mentre, in un secondo tempo, lo ha negato precisando che la

patrocinatrice gli avrebbe inviato per e-mail una trascrizione ma non

l’originale (“Per quanto riguarda la decisione chiede di riceverne copia.

Faccio notare che inizialmente aveva riferito di avere la lettera. Dice di no,

l’avvocato ha inviato solo per e-mail una trascrizione della decisione ma non

gli ha trasmesso l’originale.”).

La funzionaria ha quindi

informato il ricorrente che copia della decisione formale gli sarebbe stata

inviata per raccomandata e che egli avrebbe poi avuto 30 giorni dalla ricezione

per contestarla (“D’accordo, invieremo per raccomandata la nostra decisione.

Informato che ha 30 giorni dalla ricezione per contestarla.”) (doc. 132).

Dall’estratto Track & Trace

de La Posta CH relativo all’invio raccomandato n. __________ si evince che la

copia della decisione formale (cfr. doc. 134) è stata spedita il 30 maggio 2023

ed è stata recapitata all’assicurato mercoledì 14 giugno 2023.

Con scritto datato 25 luglio

2023, l’insorgente si è opposto alla decisione formale del 9 maggio 2023 (doc.

136).

Ora, anche volendo considerare

l’ipotesi più favorevole all’insorgente, ovvero quella secondo la quale

la decisione formale gli sarebbe stata validamente intimata soltanto il 14

giugno 2023, l’opposizione deve essere ritenuta tardiva e, pertanto,

irricevibile.

In effetti, in quell’ipotesi, il

termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA ha iniziato a decorrere il

15 giugno 2023 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) ed è giunto a scadenza venerdì 14

luglio 2023. Al momento in cui RI 1 ha consegnato alla posta l’atto di

opposizione (al più presto il 25 luglio 2023), il termine previsto

dall’art. 52 cpv. 1 LPGA era dunque ampiamente scaduto.

2.5. Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento

e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).

La giurisprudenza sviluppata in

relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche

nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2

in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13

aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non

solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì

anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un

errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate

oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere

manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009

del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II

265 consid. 1a).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta

improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,

che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2; RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119

Considerandi

II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Per la questione dell'impedimento

senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo

rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura

più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata

di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire

il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF

9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere sottolineato

che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere

straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui

occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri

restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno

2016, consid. 2.4).

2.6

Con

l’impugnativa (cfr. doc. I, punti 1-6), l’assicurato ha sostenuto di essere

stato impedito a rispettare il termine d’opposizione “per i gravi fatti che

espongo qui sotto”. Nel prosieguo, egli ha quindi evocato, tra gli aspetti

che potrebbero riferirsi alla questione formale (tempestività dell’opposizione),

“le gravi lesioni subite nell’infortunio di cui porta le conseguenze ancora

attualmente” e il fatto di non aver “potuto accedere a informazioni e

alla documentazione fondamentale per argomentare e contestare quanto deciso”

a seguito dell’incarcerazione della direttrice della __________ (cfr. doc. I).

Tutto ben considerato, questo Tribunale non ritiene che siano

dati i presupposti per una restituzione del termine per opporsi ex art. 41

LPGA.

Innanzitutto, dagli atti non

risulta che, nel periodo determinante, le condizioni di salute dell’assicurato

fossero tali da impedirgli di opporsi tempestivamente alla decisione formale

emanata dall’amministrazione. In effetti, già con la certificazione del 24

febbraio 2023, il dott. __________, spec. in medicina interna e pneumologia,

aveva attestato che il ricorrente era “in grado di eseguire qualsiasi lavoro,

tranne quelli che lo potrebbero esporre nuovamente alle sostanze già menzionate

(NH3, Cloro) …” (doc. 108; in questo senso, si veda pure il rapporto 4

settembre 2023 del dott. __________, spec. FMH in pneumologia – doc. 141, p.

4).

Secondo questa Corte, se l’assicurato

era in grado di svolgere un qualsiasi lavoro adeguato, egli lo era pure di

redigere e inviare l’atto di opposizione.

D’altro canto, nel contesto della

procedura di opposizione era litigiosa una questione di natura medica (capacità

lavorativa dell’assicurato a contare dall’8 agosto 2022) che doveva essere

contestata facendo capo ad attestazioni mediche (provenienti ad esempio

dai medici curanti) e non a “informazioni” e “documentazione” non

meglio precisate che si troverebbero in possesso del datore di lavoro. Del

resto, in occasione del colloquio telefonico del 26 maggio 2023, la funzionaria

dell’CO 1 aveva avvertito l’insorgente che “siccome è una decisione basata

su una valutazione medica la contestazione dovrebbe portare delle motivazioni

mediche. La decisione riguarda la conferma di capacità lavorativa dal 5.8.22.”

(doc. 132).

2.7

In esito a tutte le considerazioni

che precedono, il TCA deve approvare l’operato dell’CO 1 che ha dichiarato

irricevibile l’opposizione. La decisione su opposizione impugnata deve di

conseguenza essere confermata.

Va comunque evidenziato che l’istituto

assicuratore convenuto si è già impegnato a valutare la situazione a titolo di revisione

procedurale, ciò che anche l’assicurato ha sottolineato nel suo scritto del 31

ottobre 2023 (doc. VI, p. 2: “La dichiarazione di intenti della CO 1 della

sede centrale a favore della riapertura del caso è apprezzabile ed è un passo

considerato positivo, (…).”).

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il TCA si è pronunciato su una

questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è

validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.

In una sentenza 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle

spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,

il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.

A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.

2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre

2021.

consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74

del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti