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Decisione

35.2023.85

Sentenza federale di rinvio. Disposto complemento della perizia amministrativa. Determinazione del momento in cui è stato raggiunto status quo sine. Determinazione diritto a ripetibili nella procedura di opposizione

28 marzo 2024Italiano45 min

tale riguardo, il Dr. med. __________ non ha però formulato ulteriori precisazioni

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.85

mm

Lugano

28 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 del

Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 3 ottobre 2022 (35.2022.73) di

RI 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 31 agosto 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 22 ottobre 2019, RI 1, nata

nel 1960, di professione addetta alle pulizie e assicurata d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso l'CO 1, è inciampata in una

transenna ed è caduta a terra, riportando, secondo il rapporto 22 ottobre 2019

del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, la frattura al III.

prossimale della falange prossimale del IV. e V. dito della mano destra.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

A causa dell’infortunio,

l’assicurata è stata completamente inabile al lavoro dal 22 ottobre 2019 al 19

gennaio 2020.

Il 6 aprile 2020 l’assicurata ha

dovuto di nuovo interrompere la propria attività lavorativa a causa di dolori

interessanti l’arto superiore destro.

In data 19 aprile 2020 all’CO 1 è

quindi stata annunciata una ricaduta.

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,

con decisione formale del 28 maggio 2020, confermata su opposizione il 22

dicembre 2020, l’CO 1 ha rifiutato la presa a carico della nuova inabilità

lavorativa e ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie a

contare dal 24 maggio 2020, ritenuto che i disturbi ancora presenti non

sarebbero più stati riconducibili all'evento traumatico dell’ottobre 2019.

1.3. Nel novembre 2020, RI 1, alla quale

era stata nel frattempo diagnosticata una sindrome da impatto ulnare con parziale

necrosi del semilunare, è stata sottoposta a un intervento di osteotomia

d’accorciamento dell’ulna del braccio destro, seguito, l’11 dicembre 2020, da

un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi.

1.4. Con sentenza 35.2021.12 del 16

giugno 2021, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata e

rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse un approfondimento

peritale esterno ex art. 44 LPGA, “nella forma di una perizia ortopedica,

volta a determinare se l’infortunio assicurato abbia provocato un peggioramento

direzionale del preesistente stato morboso del polso destro. Sulla scorta delle

relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire il proprio obbligo a

prestazioni dal 20 gennaio 2020 e, quindi, a emanare una nuova decisione

formale.”.

Il giudizio appena citato è

cresciuto incontestato in giudicato.

1.5. Dando seguito a quanto ordinato dal

TCA, l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del dott. __________,

responsabile della chirurgia della mano presso l’Ospedale __________ di __________.

Quindi, con decisione formale del

28 marzo 2022, poi confermata su opposizione il 31 agosto 2022,

l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far

tempo dal 22 aprile 2020 (6 mesi dopo l’infortunio), data a partire dalla quale

ha ritenuto raggiunto lo status quo sine a margine dell’evento del 21

ottobre 2019, con la precisazione che “non recupereremo i costi di

trattamento già sostenuti fino al 24.05.2020.”.

1.6. Con sentenza 35.2022.73 del 5

dicembre 2022, il TCA ha respinto il ricorso interposto nel frattempo dall’avv.

RA 1 per conto dell’assicurata.

1.7. Con pronunzia 8C_33/2023 del 12

settembre 2023, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso

presentato dall’avv. RA 2 nel senso che, annullato il giudizio cantonale

impugnato, la causa è stata rinviata al TCA “affinché proceda agli opportuni

accertamenti deputati a chiarire gli aspetti indicati nei considerandi del

presente giudizio” e renda una nuova decisione (doc. I).

1.8. Invitate a determinarsi sul

contenuto della pronunzia federale, le parti si sono espresse il 10 (doc. III),

rispettivamente il 12 ottobre 2023 (doc. IV).

1.9. In data 6 novembre 2023, questo

Tribunale ha interpellato la Clinica di chirurgia plastica e della mano

dell’Ospedale __________ di __________, invitando i sanitari a rispondere ad

alcuni quesiti desunti dai considerandi del giudizio federale (doc. V).

In data 29 dicembre 2023 è

pervenuto il loro referto (doc. VII), il quale è stato immediatamente intimato

alle parti per osservazioni (doc. IX e X).

L’istituto assicuratore convenuto

ha preso posizione in data 17 gennaio 2024 (doc. XII + allegato), mentre la

patrocinatrice dell’assicurata lo ha fatto il 24 gennaio 2024 (doc. XIII).

Il 7 e l’8 febbraio 2024 le parti

si sono ancora espresse in merito alle rispettive prese di posizione (cfr. doc.

XVI e doc. XVII).

1.10. Il 27 febbraio 2024, il TCA ha

chiesto all’amministrazione una sua presa di posizione in merito alla richiesta

della patrocinatrice dell’assicurata volta all’assegnazione di ripetibili nella

procedura di opposizione (doc. XX).

L’CO 1 ha risposto in data 29

febbraio 2024 (doc. XXI).

L’11 marzo 2024, l’avv. RA 2 ha

formulato alcune sue considerazioni inerenti il diritto a ripetibili nella

procedura di opposizione (doc. XXIII + allegati).

In data 12 marzo 2024, la

rappresentante dell’insorgente ha prodotto una comunicazione e-mail del __________

(allegato al doc. XXIV).

L’assicuratore resistente ha

presentato le proprie osservazioni al riguardo il 15 marzo 2024 (doc. XXVI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sospendere dal 22 aprile 2020

il proprio obbligo a prestazioni derivante dall’evento traumatico del 22

ottobre 2019, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in:

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6. In concreto, con la sentenza

35.2022.73 del 9 dicembre 2022, questa Corte ha respinto il ricorso interposto

contro la decisione su opposizione 31 agosto 2022 dell’CO 1, ritenendo

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che “l’evento

infortunistico del 22 ottobre 2019 ha provocato un peggioramento soltanto

temporaneo del preesistente stato (congenito) del polso destro e che lo status

quo sine è stato raggiunto al più tardi il 22 aprile 2020 (a distanza di 6 mesi

dall’infortunio).”.

In quell’occasione il TCA ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Fatta

questa premessa, chiamata a pronunciarsi sull’aspetto eziologico, questa Corte

ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso al

riguardo dai periti amministrativi, specialisti proprio nella materia che qui

interessa, in base al quale l’infortunio dell’ottobre 2019 ha comportato,

tutt’al più, un peggioramento temporaneo del preesistente stato

(congenito) a livello del polso destro (“Ulna-Impaktion-Syndrom”) con lo

status quo sine raggiunto a distanza di 6 mesi dall’evento medesimo,

momento a partire dal quale il sinistro assicurato non ha più giocato alcun

ruolo causale per rapporto ai disturbi ancora presentati dalla ricorrente (cfr.

doc. 213 e doc. 262).

Inoltre, in questo senso, non può essere ignorato che le

conclusioni contenute nel referto peritale del 28 gennaio 2022, sono state

sostanzialmente avallate anche dal dr. med. __________, interpellato

dall’amministrazione (cfr. doc. 225).

Del resto, dalla documentazione

agli atti, in particolare dalle certificazioni del medico curante specialista,

non emergono indizi concreti suscettibili di sminuire il valore

probatorio attribuito alla perizia elaborata dagli specialisti in chirurgia

della mano dell’Ospedale __________ di __________.

È innanzitutto utile rilevare che alla base della propria

decisione di rinviare gli atti all’assicuratore resistente affinché disponesse

una perizia esterna (cfr. STCA 35.2021.12), vi era il fatto che sulla questione

di sapere quale ruolo causale riconoscere all’evento traumatico assicurato,

agli atti figuravano pareri specialistici divergenti (in particolare, da una

parte quello del fiduciario dell’assicuratore, dall’altra quello del dott. PD

dott. __________).

Al riguardo, il TCA constata che nel formulare le loro conclusioni

gli esperti amministrativi hanno tenuto conto anche dell’opinione del medico

curante specialista dell’assicurata (cfr. doc. 213, p. 33), distanziandosene

finalmente.

In secondo luogo, a proposito dei referti del dott. __________ prodotti

in corso di causa dalla rappresentante (cfr. doc. 218 e doc. I), va segnalato

che, in una recente sentenza 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1, la

Corte federale ha ribadito il principio secondo il quale il parere dei medici

curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari

legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il

medico curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente.

D’altra parte, questa Corte non può seguire il dr. med. __________

laddove fa valere che l’assicuratore avrebbe dovuto riconoscere il proprio

obbligo a prestazioni sino a giugno 2021, ovvero 6 mesi dopo l’ultimo

intervento chirurgico, in quanto è soltanto a quel momento che l’insorgente, risolta

completamente la problematica di ulna plus, è stata in grado di riprendere il

proprio lavoro.

Al riguardo, è utile sottolineare che, secondo i periti

amministrativi, il nesso di causalità naturale tra i disturbi al polso destro e

l’infortunio assicurato, si è estinto in ragione del fatto che nell’aprile 2020

la ricorrente aveva raggiunto lo status quo sine, nel senso che i

disturbi da lei ancora lamentati erano ormai imputabili allo stato (congenito)

preesistente e non più all’evento traumatico. Quanto preteso dal PD __________

corrisponde piuttosto allo status quo ante, ovvero allo stato che

esisteva immediatamente prima dell'infortunio dell’ottobre 2019.

Ora, è evidente che, nella valutazione del momento in cui lo status

quo sine è stato raggiunto, circostanze quali una tardiva diagnosi del

problema oppure le complicazioni insorte nel decorso terapeutico, appaiono

irrilevanti.”

2.7. Il giudizio cantonale appena

menzionato è stato annullato dal TF con la sentenza 8C_33/2023 del 12 settembre

2023 e la causa retrocessa al TCA affinché procedesse a un complemento

istruttorio in merito a taluni aspetti inerenti il raggiungimento dello status

quo sine, giudicati non essere stati sufficientemente delucidati grazie

alla perizia amministrativa. L’Alta Corte si è cosi espressa:

" (…).

5.2. Posto che il preesistente stato morboso di ulna plus

e il peggioramento temporaneo di quest'ultimo non vengono contestati dalla

ricorrente, conteso in questa sede rimane la questione a sapere fino a quando

l'infortunio abbia effettivamente giocato un ruolo causale con i disturbi

ulnari al polso destro.

5.2.1. Le conclusioni peritali non sono effettivamente

esenti da critiche. Incombe innanzitutto entrare nel merito dell'insorgenza dei

disturbi ulnari. Nella sua perizia del 28 gennaio 2022, il Dr. med. __________,

dopo aver rilevato che nella documentazione medica iniziale non v'erano

indicazioni circa i disturbi al polso destro lamentati dalla ricorrente, ha

affermato che i dolori in parola erano emersi nell'anamnesi soltanto nel corso

della visita medica del 6 luglio 2020 presso il Dr. med. __________, quindi più

di otto mesi dopo il trauma. In corso di procedura, e come indicato nella

stessa perizia, la ricorrente ha invece affermato di aver accusato i dolori al

polso già a partire dall'infortunio. A tale riguardo, per mezzo di una

formulazione non del tutto univoca contenuta nelle risposte peritali, il Dr.

med. __________ ha peraltro considerato che le dichiarazioni della ricorrente

sarebbero in effetti supportate dalle rilevazioni radiologiche e dal decorso

clinico. Oltre a tali incongruenze, occorre altresì osservare che le

considerazioni peritali, secondo cui i dolori al polso sarebbero stati

attestati unicamente nel luglio 2020, risultano inesatte. Come rilevato dallo

stesso perito, emerge infatti dagli atti di causa che i dolori alla zona ulnare

del polso destro sono documentati già nel rapporto medico datato 20 aprile 2020

del Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il quale ha segnalato

che la paziente soffriva "ancora di dolori sul versante ulnare della

mano". Del resto, è proprio a causa dei dolori alla mano destra che la

ricorrente ha dovuto interrompere nuovamente la propria attività lavorativa a

decorrere dal 6 aprile 2020, sicché sarebbe ragionevole ritenere, con

verosimiglianza preponderante e tenuto conto della dinamica degli eventi, che

la sindrome ulnare si fosse, in ogni caso, già manifestata nel periodo

antecedente a tale data. Anche per questa ragione, le conclusioni peritali

cozzano con l'anamnesi indicata nella perizia e con gli atti di causa.

5.2.2. Inoltre, i referti peritali non si esprimono

con sufficiente concludenza neppure con riferimento all'estinzione del nesso di

causalità tra i dolori ulnari e l'evento infortunistico.

5.2.2.1. Come si è visto (cfr. consid. 4.1 supra),

il Dr. med. __________ ha concluso che la preesistente sindrome da impatto

ulnare della ricorrente, asintomatica prima dell'infortunio, è stata

effettivamente traumatizzata dalla caduta dell'ottobre 2019, diventando così

sintomatica, sicché l'infortunio costituiva, con verosimiglianza preponderante,

la causa dei dolori ulnari in oggetto. Egli ha poi rilevato che, nella pratica

clinica, un trauma come quello in esame comporta unicamente dei disturbi temporanei

che si attenuano o raggiungono lo status quo ante con il

decorso di tre o sei mesi. Il perito ha tuttavia affermato che, in alcuni casi,

Fatti

i disturbi come quelli lamentati dalla ricorrente possono protrarsi anche oltre

il periodo di sei mesi, nel qual caso occorre chiedersi se non si tratti

dell'insorgenza di sintomi relativi a un preesistente disturbo silente

(asintomatico) e che possono sorgere spontaneamente anche senza il trauma. A

tale riguardo, il Dr. med. __________ non ha però formulato ulteriori precisazioni

con riferimento al caso concreto.

5.2.2.2. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte

cantonale, quest'ultimo aspetto - ovvero l'accertamento delle cause all'origine

della protrazione dei sintomi oltre sei mesi dall'infortunio - riveste un'importanza

cardinale per l'esito del giudizio. In particolare, i periti non si sono in

concreto espressi, con sufficiente chiarezza, sulla questione a sapere se,

secondo la dottrina medica, il raggiungimento dello status quo sine entro

il periodo di sei mesi dal trauma vada valutato tenendo conto dello svolgimento

delle terapie conservative deputate alla cura dei disturbi o meno. In questo

senso, l'opinione del Dr. med. __________, secondo cui occorreva tenere conto

della tardività della diagnosi definitiva della sindrome da impatto ulnare e,

implicitamente, anche del fatto che non fosse possibile fissare al 22 aprile

2020 l'estinzione del nesso di causalità, costituisce un indizio concreto atto

a mettere in discussione le conclusioni della perizia esterna. Infatti, nel

complemento peritale del 25 luglio 2022 il Dr. med. __________ e il Dr. med. __________

hanno citato uno studio scientifico che dimostra come il 60% delle persone

affette dalla sindrome da impatto ulnare raggiungono un notevole miglioramento

dei dolori mediante lo svolgimento di adatte terapie conservative. Al riguardo,

essi hanno quindi ritenuto che fosse indicato attuare delle terapie

conservative prima di compiere un intervento di tipo chirurgico. Di riflesso,

non è effettivamente chiaro se lo status quo sine venga

generalmente raggiunto nel periodo di sei mesi dal trauma soltanto nella misura

in cui la persona assicurata si sia sottoposta alle adeguate cure conservative

o meno. L'opinione del medico curante nonché le considerazioni contenute nella

stessa perizia, mettono pertanto concretamente in dubbio la fondatezza delle

conclusioni peritali.

5.2.2.3. A tale riguardo, va altresì evidenziato che la

ricorrente, nel corso della procedura di opposizione, aveva effettivamente

chiesto una delucidazione peritale volta a chiarire se "[i]l perdurare dei

disturbi oltre sei mesi dal trauma [fosse] dovuto al ritardo nel raggiungimento

di una diagnosi e nell'esecuzione del relativo intervento di acconciamento

dell'ulna" e se, in tal caso, "da quando l'infortunio non [giocasse]

più alcun ruolo causale". L'CO 1 non ha però sottoposto ai periti l'esatta

domanda proposta dall'insorgente ma ha chiesto loro di stabilire se il ritardo

nella diagnosi avesse influenzato (o meno) il raggiungimento dello status

quo ante ("Hat die verzögerte Stellung der definitiven Diagnose Einfluss

auf den Zeitpunkt des Erreichens des Status quo ante?"). Nondimeno, i

medici indipendenti non hanno risposto al quesito succitato. Infatti, essi si

sono limitati ad affermare che, siccome la sintomatologia al polso era stata

rilevata soltanto il 6 luglio 2020, non sussisteva alcun ritardo

nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di accorciamento dell'ulna rispetto

alla diagnosi della sindrome avvenuta il 9 novembre 2020, ribadendo inoltre

che, in simili casi, le misure terapeutiche conservative duravano in genere

fino a sei mesi. I periti si sono quindi unicamente espressi sull'eventuale

tardività dell'operazione chirurgica ma non sull'asserita tardività della

diagnosi della sindrome e sulle eventuali relative implicazioni. Essi non hanno

inoltre stabilito se la mancata diagnosi della sindrome fino al novembre 2020

abbia generato degli effetti sul danno alla salute della ricorrente e, in

particolare, se le cure alle quali quest'ultima si era sottoposta

dall'infortunio sino al 22 aprile 2020 - momento dell'estinzione del nesso di

causalità stabilito nella perizia - fossero effettivamente adatte a trattare

adeguatamente la sindrome da impatto ulnare della quale era affetta. L'autorità

inferiore ha quindi omesso di compiere degli accertamenti che, con

verosimiglianza preponderante, si rivelano di cardinale importanza nella

valutazione dell'eventuale estinzione del nesso di causalità tra i dolori

ulnari e l'infortunio (cfr. consid. 3.3 supra). La censura ricorsuale

afferente alla tardività della diagnosi della sindrome da impatto ulnare e,

implicitamente, al mancato svolgimento di adeguate cure conservative per

contrastarla, si rivelano dunque fondate.” (doc. I)

2.8. In data 6 novembre 2023, questo

Tribunale ha inviato alla Clinica di chirurgia plastica e della mano

dell’Ospedale __________ di __________, e meglio ai dottori __________,

Caposervizio e __________, Capoclinica, già autori di un complemento alla

perizia amministrativa elaborata dal dott. __________ (il quale ha nel

frattempo lasciato il succitato nosocomio), uno scritto del seguente tenore:

" (…)

Ich teile Ihnen mit, dass das kantonale Versicherungsgericht

(TCA) aufgerufen ist, den Streit zwischen der CO 1 und Frau RI 1 in __________,

einer Versicherten, die im Auftrag des Unfallversicherers am 9.11.2021 in Ihrer

Klinik untersucht wurde (von Dr. med. __________; Zusatzbericht vom 25.7.2022

mit Ihrer Unterschrift), zu schlichten, im Zusammenhang mit einem Unfall, der

sich am 22.10.2019 ereignet hat und in dessen Folge die Versicherte zunächst

bis zum 19.1.2020 arbeitsunfähig war.

Ich informiere Sie, dass das Bundesgericht (BGer)

auf die Beschwerde der versicherten Person hin in seiner Entscheidung

8C_33/2023 vom 12.9.2023 das Urteil 35.2022.73 des kantonalen

Versicherungsgericht aufgehoben und ihm die Akten zurückgewiesen hat, um

festzustellen, wann RI 1 den Status quo sine erreicht hat, der nach

Ansicht des BGer durch Ihr Gutachten nicht ausreichend geklärt wurde (dies auch

unter Berücksichtigung der Meinung von PD Dr. med. __________, für den zu

berücksichtigen ist, dass in diesem Fall die Spezialisten Zeit brauchten, um zu

einer definitiven Diagnose zu gelangen, die sich den ersten Besuchen irgendwie

entzog, und der auch feststellte, dass, nachdem das Syndrom identifiziert

worden war, der Status quo ante innerhalb von sechs Monaten nach dem letzten

chirurgischen Eingriff wiederhergestellt wurde;

vgl.

Bundesgerichtentscheid 8C_33/2023 Erw. 5.1.2 S. 7).

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass nach

Ansicht des BGer mit überwiegender Wahrscheinlichkeit und unter

Berücksichtigung der Dynamik der Ereignisse davon auszugehen ist, dass sich das

Ulna-Syndrom in jedem Fall bereits in der Zeit vor dem Datum der erneuten

Arbeitsunterbrechung der Versicherten, d.h. vor dem 6.4.2020, manifestiert hat

(vgl. Bundesgerichtentscheid 8C_33/2023 Erw. 5.1 S. 9), im Gegensatz zur

Meinung von Dr. med. __________, für den die fraglichen Schmerzen erst bei der

Konsultation am 6.7.2020 bei Dr. med. __________ aufgetreten sind.

Andererseits sah es das BGer als erwiesen an,

dass die Ulna-Plus-Variante, als solche, bereits vor dem Unfall vom 22.10.2019

bestanden hat und dass das letztgenannte Ereignis den vorbestehenden Zustand

der rechten oberen Extremität vorübergehend (und damit nicht

richtungsweisend) verschlimmert hat, so dass es nur noch darum geht,

festzustellen, inwieweit der Unfall tatsächlich eine kausale Rolle bei den

Ulnarbeschwerden im rechten Handgelenk gespielt hat (vgl. Bundesgerichtentscheid

8C_33/2023 Erw. 5.2 S. 8).

Angesichts dieser Prämissen - die ich Sie

bitte zu respektieren – bitte ich Sie die folgenden Fragen zu beantworten

und Ihre Antworten zu begründen:

1. Hängt

nach der von Ihnen im Zusatzbericht vom 25.7.2022 zitierten medizinischen

Lehrmeinung das Erreichen des Status quo sine innerhalb von sechs

Monaten nach dem Unfall von einer rechtzeitigen Diagnose des Ulna-Impaction

Syndroms, bzw. von der Anwendung geeigneter konservativer Therapien ab oder

nicht?

Considerandi

2.

Wenn

ja, hatte im vorliegenden Fall die Tatsache, dass das Ulna-Impaction

Syndrom erst am 9. November 2020 diagnostiziert wurde, Auswirkungen auf den

Zeitpunkt, zu dem der Status quo sine erreicht wurde? Wenn ja, geben Sie

bitte an, welche Folgen dies hatte (wiederum unter dem Gesichtspunkt des

Erreichens des Status quo sine).

3.

Immer

im Falle einer positiven Antwort, kann die Behandlung, der RI 1 im Zeitraum von

Oktober 2019 bis April 2020 unterzogen wurde (Verwendung einer

Intrinsic-Plus-Schiene und Durchführung von Ergotherapie), als angemessen für

die Behandlung des Ulna-Impaction Syndroms angesehen werden oder nicht?

Bitte

beschreiben Sie die Folgen (immer unter dem Gesichtspunkt der Erreichung des Status

quo sine) sowohl für die Hypothese, dass die Behandlung angemessen war, als

auch für die Hypothese, dass sie nicht angemessen war.”

(doc. V)

Qui di seguito le risposte

fornite dai due specialisti:

" (…).

1.

Hängt nach der von Ihnen im Zusatzbericht

vom 25.7.2022 zitierten medizinischen Lehrmeinung das Erreichen des Status quo

sine innerhalb von sechs Monaten nach dem Unfall von einer rechtzeitigen

Diagnose des Ulna-Impaction Syndroms, bzw. von der Anwendung geeigneter

konservativer Therapien ab oder nicht?

Die zitierte Lehrmeinung geht ab dem Zeitpunkt

der Diagnose von einer konservativen Therapie aus. Diese beinhaltet 6 Wochen

Ruhigstellung des Handgelenks in einer Handgelenksschiene, gefolgt von einer

6-wöchigen Physiotherapie und einer den Beschwerden angepassten Veränderung der

täglichen Gewohnheiten. Das Follow up erfolge nach 24 Wochen.

Die Einleitung der Therapie spielt sicherlich

eine wesentliche Rolle für den Heilungsverlauf. Da es sich bei der

symptomatisch werden den Ulnaimpaktion um einen Reizzustand im Handgelenk

handelt, hat die initiale Ruhigstellung und Entlastung einen zentralen

Stellenwert und ist somit relevant für den Verlauf.

2.

Wenn ja, hatte im vorliegenden Fall die

Tatsache, dass das Ulna-Impaction Syndrom erst am 9. November 2020

diagnostiziert wurde, Auswirkungen auf den Zeitpunkt, zu dem der Status quo

sine erreicht wurde? Wenn ja, geben Sie bitte an, welche Folgen dies hatte

(wiederum unter dem Gesichtspunkt des Erreichens des Status quo sine).

Der Zeitpunkt der Diagnose hatte einen direkten

Einfluss auf die Initiierung der Therapie. Im vorliegenden Falle wurde nach dem

Stellen der Diagnose am 09.11.2020 eine angemessene operative Therapie

beschlossen und am 18.11.2020 durchgeführt. Diese führte in einem zeitlich

regulären Rahmen zur Beschwerdefreiheit. Ein Status quo sine wurde vom

Zeitpunkt der erstmaligen Dokumentation der ulnaren Handgelenksbeschwerden am

06.07.2020

bis zum Intervention am 18.11.2020 nicht erreicht. Eine adäquate

Therapie bezüglich des Ulna-Impaction-Syndroms fand vom 06.07.2020 bis zur

Diagnosestellung am 09.11.2020 nicht statt, da als Ursache der Beschwerden eine

Nervenstörung bzw. eine Beugesehnenentzündung angenommen wurden.

3.

Immer im Falle

einer positiven Antwort, kann die Behandlung, der RI 1 im Zeitraum von Oktober

2019.

bis April 2020 unterzogen wurde (Verwendung einer Intrinsic-Plus-Schiene

und Durchführung von Ergotherapie), als angemessen für die Behandlung des

Ulna-Impaction Syndroms angesehen werden oder nicht?

Bitte beschreiben Sie die Folgen (immer unter

dem Gesichtspunkt der Erreichung des Status quo sine) sowohl für die Hypothese,

dass die Behandlung angemessen war, als auch für die Hypothese, dass sie nicht

angemessen war.

Die Behandlung im besagten Zeitraum bezog sich

auf die Fingerfrakturen der Grundglieder Dig. IV und V

der rechten Hand. Die konsequente Anwendung in einer Intrisic plus Schiene

impliziert neben der Ruhigstellung der Finger auch eine Immobilisation des

Handgelenks. Damit wäre die initiale Therapie für ein Ulna-Impaction Syndroms

zumindest für 4 von 6 Wochen adäquat gewesen. Die Angemessenheit der

anschliessenden Ergotherapie kann aufgrund der Aktenlage nicht beurteilt

werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass primär die Fingerverletzungen

adressiert wurden, bevor die Ergotherapie wegen der Pandemie ausgesetzt wurde,

zumal im Behandlungszeitraum von Oktober 2019 bis April 2020 nie eine Diagnose

bezüglich Handgelenksbeschwerden gestellt oder solche Beschwerden dokumentiert

wurden. Damit ist in dieser Zeitspanne bis auf die 4 wöchige Ruhigstellung

nicht von einer adäquaten Therapie für ein Ulna-Impaction Syndrom auszugehen.

Letztendlich bleibt zu erwähnen, dass 25% der konservativ behandelten Patienten

keine ausreichende Besserung der Symptome erfahren.” (doc. VII)

2.9

A titolo di osservazioni sul

referto degli specialisti turgoviesi, il 17 gennaio 2024, l’CO 1 ha trasmesso

al TCA l’apprezzamento 10 gennaio 2024 del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia generale e traumatologia, il quale aveva già avuto modo di

pronunciarsi sulla fattispecie nel marzo 2022, prendendo posizione sulla

perizia elaborata dal dott. __________, rispettivamente sulle obiezioni

sollevate al riguardo dalla rappresentante dell’assicurata, a loro volta

ispirate al parere del medico curante specialista, PD dott. __________ (cfr.

doc. 225).

Con il documento in questione, il

medico fiduciario ha osservato, riferendosi essenzialmente a quanto era stato

refertato dal chirurgo della mano dott. __________ a margine delle consultazioni

del 18 dicembre 2019 e del 15 gennaio 2020, che a tre mesi di distanza dal

trauma, la ricorrente non accusava più disturbi, tanto da poter riprendere (il

20.

gennaio 2020) a lavorare. A quel momento, l’assicurata sarebbe guarita

completamente dalle conseguenze infortunistiche. Di conseguenza, sempre secondo

il dott. __________, se ella ha lamentato dolori al polso destro che l’hanno

costretta ad interrompere di nuovo il lavoro (il 6 aprile 2020), ciò sarebbe da

imputare alla ripresa dell’attività lavorativa nel gennaio 2020 e non al

sinistro del 22 ottobre 2019. Questa quindi la sua conclusione:

" (…) Dopo

aver nuovamente preso atto della terapia iniziale eseguita, dei disturbi

dichiarati dall’assicurata e delle valutazioni peritali specialistiche,

dobbiamo dichiarare che, con probabilità preponderante, i disturbi accusati

dall’assicurata che hanno reso necessaria un’incapacità lavorativa a partire

dal 6 aprile, con probabilità preponderante, non possono essere messi in nesso

causale con l’infortunio del 22 ottobre 2019. La presunta sindrome da impatto

ulno-carpale traumatizzata può essere presunta ma non può essere provata dagli

accertamenti iniziali. Secondo i criteri specialistici di chirurgia della mano

e anche dai rapporti clinici possiamo però riscontrare una terapia adeguata

eseguita all’inizio per le fratture alle falangi e anche per la presunta

sindrome da impatto ulno-carpale traumatizzata. Quindi, a tre mesi di distanza

dall’infortunio si può riscontrare una guarigione completa del polso destro.

Senza la presenza di ulteriori lesioni strutturali oggettivabili al polso, i

disturbi comparsi dopo la ripresa del lavoro non possono più essere messi, con

probabilità preponderante, in nesso causale con l’infortunio subito.” (doc. XII

1)

Da parte sua, l’avv. RA 2 ha in

particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) L’alta

Corte ha altresì stabilito, in modo vincolante, che in concreto l’infortunio

del 22 ottobre 2019 ha comportato un peggioramento temporaneo del preesistente

stato morboso di ulna plus (cons. 5.2) e che tale sindrome si è manifestata,

con verosimiglianza preponderante, già prima del 6 aprile 2020 (cons. 5.2.1).

Resta da stabilire fino a quando l’infortunio abbia effettivamente

giocato un ruolo causale con i disturbi al polso destro.

A tal proposito, le osservazioni del 22 dicembre 2023 chiariscono

definitivamente la questione.

Come riportato sopra, i periti esterni hanno affermato che per il

raggiungimento dello status quo ante occorre tener conto di 6 mesi di terapia

conservativa dal momento della diagnosi.

Essi hanno stabilito che l’avvio di un tale terapia è fondamentale

nel processo di guarigione e che in concreto, tra l’infortunio e la diagnosi di

ulna plus non è stata eseguita un’adeguata terapia conservativa e non è quindi

stato raggiunto uno status quo sine.

Sempre secondo i periti, dopo la diagnosi del 9 novembre 2020 è

stata prescritta un’appropriata terapia operativa, svolta il 18 novembre 2020,

che ha portato alla scomparsa dei sintomi in un arco di tempo regolare, ossia

il 10 giugno 2021.

Le terapie a cui è stata sottoposta l’assicurata e le tempistiche

di guarigione rientrano quindi nel normale decorso clinico. Ciò a maggior

ragione ritenuto che, come sottolineato anche dai periti esterni, il 25% dei

pazienti sottoposti a terapia conservativa non riscontra miglioramenti,

cosicché si rende necessaria una terapia operativa, come in concreto.

Ne consegue che il 10 giugno 2021 è stato raggiunto lo status quo

ante con la ripresa della capacità lavorativa.

Le considerazioni dei periti esterni permettono di concludere che,

secondo l’evoluzione ordinaria, prima di tale data non è stato raggiunto uno

status quo sine. (…).” (doc. XIII)

2.10

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_33/2023 del 12 settembre

2023.

consid. 3.2 e giurisprudenza ivi menzionata).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.11

Nella concreta

evenienza, il TCA constata innanzitutto che, chiamati a pronunciarsi sugli

aspetti problematici evidenziati dal TF nel suo giudizio di rinvio, che sono

stati sintetizzati nei quesiti sottoposti loro da questa Corte, i dottori

Scholtes e Fischer hanno chiarito che il raggiungimento dello status quo

sine entro un periodo di 6 mesi, postulato dalla dottrina medica in caso di

traumatizzazione di un’ulna plus, dipende dall’applicazione di una terapia conservativa

successiva alla formulazione della relativa diagnosi.

Tale terapia consiste

nell’immobilizzazione del polso per 6 settimane, seguita da una fisioterapia di

ulteriori 6 settimane e da un adeguamento delle abitudini quotidiane ai

disturbi. La visita di controllo ha luogo dopo 24 settimane.

D’altro canto, essi

hanno rilevato che in concreto il fatto che la diagnosi di ulna plus sia stata

posta soltanto all’inizio di novembre 2020, ha ritardato anche l’inizio della

relativa terapia, la quale è di fatto consistita nell’intervento chirurgico

compiuto in data 18 novembre 2020 che ha portato la sparizione dei disturbi in

tempi regolari. A loro avviso, quindi, sino all’operazione in questione non si

può ritenere che lo status quo sine fosse stato raggiunto, posto che

sino al momento in cui l’ulna plus è stata diagnosticata (9 novembre 2020) non

era stata disposta alcuna adeguata terapia.

Infine, gli

specialisti turgoviesi hanno spiegato le ragioni per le quali le terapie

applicate a seguito delle note fratture alle dita (immobilizzazione delle dita

e del polso + ergoterapia), non possono essere considerate adeguate per la cura

di una sindrome da impatto ulnare, precisando pure che il 25% dei pazienti

trattati con terapie conservative non ottiene un sufficiente miglioramento

della sintomatologia (cfr. doc. VII).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene che gli specialisti della Clinica di chirurgia

della mano dell’Ospedale __________ di __________, a suo tempo incaricati dall’CO

1.

di periziare l’assicurata, abbiano debitamente chiarito, fornendo una

convincente motivazione, gli aspetti che erano stati giudicati problematici

dalla Corte federale. Pertanto, la loro valutazione può validamente servire da

fondamento al presente giudizio.

I periti amministrativi

hanno dunque condiviso il parere che era stato espresso dal medico curante

specialista dell’insorgente, PD dott. __________, nel suo rapporto datato 12

febbraio 2022, così come lo ha rilevato anche il TF (STF 8C_33/2023, p. 7).

Secondo questo

Tribunale, l’apprezzamento 10 gennaio 2024 del medico fiduciario

dell’assicuratore resistente (cfr. supra, consid. 2.9.), non solleva

indizi concreti suscettibili di generare dei dubbi circa la correttezza delle

conclusioni alle quali sono pervenuti gli esperti amministrativi. In

particolare, il dott. __________ non può essere seguito laddove cerca di

mettere in dubbio la circostanza che la ricorrente nella caduta del 21 ottobre

2019.

abbia traumatizzato, non soltanto le dita della mano destra, fratturandole,

ma pure il polso. In questo senso, va sottolineato come la Corte federale abbia

giudicato accertato che l’infortunio in discussione ha peggiorato il

preesistente stato del polso destro, caratterizzato dalla presenza di un’ulna

plus, facendo capo all’opinione espressa dal dott. __________ (cfr. STF

8C_33/2023, p. 9: “Come si è visto (cfr. consid. 4.1 supra), il Dr. med. __________

ha concluso che la preesistente sindrome da impatto ulnare della ricorrente,

asintomatica prima dell’infortunio, è stata effettivamente traumatizzata

dalla caduta dell’ottobre 2019, diventando così sintomatica, sicché

l’infortunio costituiva, con verosimiglianza preponderante, la causa dei dolori

ulnari in oggetto.” – il corsivo è del redattore).

I fatti già

accertati dal Tribunale federale non possono essere rimessi in discussione.

Alla luce di tutto

quanto precede, tenuto conto delle precisazioni che sono state fornite in corso

di causa dai dottori __________ e __________, specialisti proprio nella materia

che qui interessa, e in particolare di quella secondo la quale il

raggiungimento dello status quo sine è dipeso direttamente dalla messa

in atto di adeguate terapie (in concreto, attuate soltanto con l’intervento

chirurgico del 18 novembre 2020), occorre ritenere dimostrato, con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che i disturbi al

polso destro denunciati da RI 1 hanno costituito sino al 10 giugno 2021 una

conseguenza naturale (e adeguata) dell’evento assicurato.

Di conseguenza, l’CO 1 è tenuto a

riconoscere il proprio obbligo a prestazioni sino a tale data.

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’assicuratore convenuto aveva posto fine dal 22

aprile 2020 alle prstazioni dipendenti dall’evento infortunistico del 22

ottobre 2019, deve pertanto essere annullata.

2.12

In concreto, deve ancora essere

esaminato se l’assicurata ha diritto a un’indennità per ripetibili nella

procedura di opposizione, oppure no.

L’art. 52 cpv. 3 LPGA recita che

nella procedura d’opposizione non vengono di regola accordate ripetibili.

Si pone quindi la questione di

sapere a quali condizioni è possibile derogare al principio posto dalla

disposizione appena citata e se in concreto è data una simile situazione

eccezionale.

La giurisprudenza federale ha

stabilito che l’opponente che, in caso di soccombenza, avrebbe potuto

beneficiare del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA, ha

diritto alle ripetibili se risulta vincente (DTF 140 V 116 consid. 3.3; 132 V

200.

consid. 4.1; 130 V 570 consid. 2.2).

D’altro canto, la

Corte federale ha lasciato aperta per lungo tempo la questione di sapere se il

diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni

eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o difficoltà particolari (cfr.

DTF 130 V 570 consid. 2.3; STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 3.1).

Nella sentenza

9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2, il TF ha tuttavia chiarito la

questione. L’Alta Corte ha innanzitutto rilevato che l’attribuzione di

un’indennità per ripetibili alla parte vincente non si fonda né sui principi

generali del diritto né sulle garanzie costituzionali di procedura. È quindi

soltanto il diritto procedurale applicabile al caso di specie ad essere

determinante in proposito. In seguito, interpretando il tenore letterale dell’art.

52.

cpv. 3 LPGA e tenuto conto della genesi di tale disposizione, il TF ha

stabilito che il legislatore ha considerato che l’attribuzione di ripetibili

nella procedura d’opposizione è ammissibile in una sola eventualità (“lediglich unter einer Bedingung”) ossia quella in cui l’opponente che non dispone dei mezzi finanziari

sufficienti a coprire le spese legali risulta vincente in una procedura di

opposizione in cui avrebbe avuto diritto al gratuito patrocinio in caso di

soccombenza. Esso ha quindi precisato di essere vincolato alla scelta del

legislatore federale, come lo sono le altre autorità chiamate ad applicare la

disposizione in questione. Ciò comporta che l’eventualità di un’assegnazione di

ripetibili per delle ragioni formali, ad esempio nel caso in cui l’opposizione

sia stata provocata da una motivazione colpevolmente contraria al diritto, non

entra in linea di conto (cfr. pure U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts, 4. ed. 2020, n. 85 ad art. 52).

Stante quanto precede, in

concreto, all’assicurata potrebbe venir riconosciuta un’indennità per

ripetibili nella procedura di opposizione soltanto nell’eventualità in cui ella

avrebbe avuto diritto al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA,

nel caso in cui fosse risultata soccombente.

2.13

L'art. 37 cpv. 4 LPGA, relativo alla

rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede

che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del

patrocinio gratuito.

Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi

finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo

e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha

diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione (cfr. SVR 2004 EL

n. 4).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art.

61.

lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le

circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo

giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la

giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto

nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate

in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF

1999.

3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del

gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n.

34.

ad art. 37).

La concretizzazione delle singole condizioni ha

luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura

giudiziaria, il cui adempimento nella procedura amministrativa deve però essere

valutato con particolare rigore (Kieser, op. cit., n. 31 ad art. 37).

Quindi, le tre condizioni

cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute

qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se

il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole.

Trattandosi in particolare della

necessità di patrocinio da parte di un avvocato, essa dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la

minaccia di un ingerenza particolarmente grave nella posizione giuridica

dell’indigente, è di regola data la necessità di patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui, oltre alla relativa complessità della fattispecie, si

aggiungono anche delle difficoltà di ordine fattuale e di diritto che non

possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders

starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die

Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; 119 Ia

265) oppure se l’assistenza da parte di rappresentanti d’associazioni, di assistenti sociali oppure ancora di specialisti o di rappresentanti

attivi in seno a istituzioni sociali, non può essere

presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt”; DTF 132 V

201.

consid. 4.1 con riferimenti).

Nella STF

8C_931/2015 del 23 febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV n. 17, la Corte

federale ha ricordato che, nella procedura amministrativa, la necessità di

patrocinio da parte di un avvocato può essere ammessa soltanto in casi

eccezionali (cfr. consid. 3). Nel caso in esame, concernente un nomade, il TF

ha ritenuto che un competente patrocinio da parte di un mandatario che non

fosse avvocato, sarebbe stato nel complesso oggettivamente possibile ed

esigibile, ragione per la quale il patrocinio da parte di un avvocato non era

necessario (cfr. consid. 5.3).

In una sentenza 8C_676/2015 del 7

luglio 2016 (= SVR 2016 IV n. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342, il

TF ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che era stato ferito durante

il lavoro. L’Ufficio AI, dopo aver acquisito documentazione medica e una

perizia, aveva dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi

negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la necessità

del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura amministrativa, l’Alta

Corte ha rilevato che per riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono

necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche. Nel caso di specie, non

si poteva parlare di caso complesso anche se si era trattato di applicare la

prassi relativa ai disturbi somatoformi. Il TF ha sottolineato che se si

ritenesse il contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il

diritto al gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa nella quale si

discute una perizia medica, ciò che sarebbe contrario all’art. 37 cpv. 4 LPGA

quale norma d’eccezione. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a

fondare la necessità di un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio

inquisitorio giustifica l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr.

consid. 7.2 non pubblicato; in questo senso, si veda pure la

STF 8C_397/2023 del 19 febbraio 2024, in cui la Corte federale ha negato la

necessità di patrocinio da parte di un avvocato, per il motivo che sarebbe

bastata un’assistenza da parte di

specialisti o di rappresentanti attivi in istituzioni sociali oppure da parte

di servizi di consulenza giuridica gratuita. In quella pronunzia, il TF ha in

particolare sottolineato che, per prassi, la necessità di un patrocinio legale

viene di principio negata quando si tratta di valutare una perizia medica, ciò

che è generalmente più complesso rispetto alla valutazione di rapporti

elaborati da medici interni all’amministrazione [in quel caso, gli

apprezzamenti del SMR]).

2.14

In concreto, in

corso di causa, il TCA ha chiesto all’amministrazione di chiarire la propria

posizione “… a proposito della richiesta dell’avv. RA

2.

volta all’assegnazione di un’indennità per ripetibili per la procedura di

opposizione, e ciò alla luce delle condizioni poste dalla pertinente

giurisprudenza federale (…). (doc. XX).

In data 29

febbraio 2024, l’CO 1 ha comunicato quanto segue:

" L’CO 1 non ha potuto esprimersi in merito alla richiesta tendente al

gratuito patrocinio, e non volta all’assegnazione di ripetibili per la procedura

di opposizione, fermo restando che l’opposizione è stata respinta, in quanto a

tutt’oggi l’avv. RA 2 non le ha ancora trasmesso la presa di posizione dell’__________.

L’CO 1 rinvia alla sentenza parzialmente

pubblicata nel RAMI 2000, pag. 91, consid. 3a e dalla quale si evince che

l’appartenenza a un sindacato non esclude la concessione al gratuito

patrocinio. Per potere esaminare le premesse è necessario conoscere le

intenzioni del sindacato per ogni singolo caso concreto.” (doc. XXI).

Con osservazioni

dell’11 marzo 2024, la patrocinatrice dell’insorgente si è in particolare

espressa nei seguenti termini:

" (…) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’opponente

che, in caso di soccombenza, avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza

giudiziaria, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. DTF

130.

V 570).

In concreto, con l’istanza di gratuito patrocinio

di fronte all’assicurazione e con il ricorso l’assicurata ha comprovato la sua

indigenza e le possibilità di successo della domanda.

L’assicurata è affiliata al __________, che non

era però disposto a metterle a disposizione un legale. Essa si è pertanto

rivolta alla scrivente legale senza partecipazione alle spese da parte del

sindacato ed è ancora in attesa di una conferma scritta in tal senso da parte

di quest’ultimo.

La complessità giuridica della questione ha

imposto l’intervento della scrivente legale già in fase di accertamento dei

fatti, con l’allestimento delle domande peritali, che si sono poi rivelate

determinanti (cfr. STF 8C_33/2023, cons. 5.2.2.3), nonché in fase di

opposizione, poi rivelatasi pienamente fondata. In tali circostanze, il

sindacato non avrebbe potuto assistere debitamente l’assicurata.

Quest’ultima potrebbe quindi beneficiare del

gratuito patrocinio in caso di soccombenza.

Ne consegue che, in virtù delle citata

giurisprudenza, essa ha diritto alle ripetibili in caso di successo. (…).” (doc. XXIII)

L’avv. RA 2 ha

pure prodotto una comunicazione e-mail del __________, il cui tenore è il seguente:

" (…) Come già confermato telefonicamente, avevamo già comunicato alla

signora RI 1 che avremmo potuto prendere a carico il caso. Difatti, già

l’avevamo informata sulla documentazione necessaria per iniziare la pratica (si

specifica che erano informazioni preliminari e non era stato firmato alcun

mandato). In seguito, abbiamo saputo che si era rivolta appunto ad un legale.

Si specifica altresì che tali vertenze vengono

gestite internamente e non viene messo a disposizione gratuitamente alcun

legale esterno.” (doc. XXIV 1)

Queste segnatamente le

considerazioni che l’assicuratore convenuto ha enunciato in data 15 marzo 2024:

" (…) dal

mail del 12.3.2024 risulta che l’__________ era disposto ad assumere il caso ma

che l’assicurata ha preferito rivolgersi ad un legale.

Tenuto conto dell’oggetto del litigio – essenzialmente medico e

monodisciplinare – l’__________, che peraltro vanta una lunga esperienza in

materia LAINF, avrebbe potuto difendere gli interessi dell’assicurata a titolo

gratuito.

Il ricorso ad un avvocato in procedura di opposizione non era

necessario. (…)” (doc. XXVI)

Tutto ben considerato, questa

Corte ritiene di poter condividere la posizione dell’istituto assicuratore

resistente, nel senso che, in concreto, non era data la necessità di farsi

rappresentare da un avvocato nella procedura di opposizione.

Innanzitutto, occorre constatare

che il __________, al quale la ricorrente si era inizialmente rivolta e al

quale era affiliata, aveva dichiarato la propria disponibilità ad assisterla gratuitamente

dinanzi all’amministrazione. L’assicurata ha finalmente preferito

rivolgersi a un legale esterno (doc. XXIV 1).

D’altro canto, l’avv.

RA 2 non può essere seguita laddove fa valere che, vista la complessità della

procedura, “il sindacato non

avrebbe potuto assistere debitamente l’assicurata“

(doc. XXIII). Al riguardo, va osservato che il __________ patrocina regolarmente

assicurati in procedure riguardanti le assicurazioni sociali, segnatamente in

materia LAINF, anche davanti al TCA e al TF, motivo per cui gli va riconosciuta

una solida esperienza in quel campo.

Non può inoltre

essere ignorato che i principali sindacati dispongono al loro interno di giuristi,

i quali avrebbero potuto assistere convenientemente l’insorgente.

Infine, così

come ha pertinentemente sottolineato l’CO 1, in concreto era litigiosa una

questione di natura meramente medica (raggiungimento dello status quo sine

a margine dell’evento traumatico del 22 ottobre 2019), finalmente risolta in

base a una perizia specialistica.

Ora, considerato che, qualora

fosse risultata soccombente, l’assicurata non avrebbe avuto diritto al gratuito

patrocinio giusta l’art. 37 cpv. 4 LPGA, ciò comporta, in ossequio alla

giurisprudenza federale citata in precedenza, che non le può neppure essere assegnata

un’indennità per ripetibili nella procedura di opposizione.

2.15

Visto l’esito del ricorso, l’istituto assicuratore resistente verserà

all’assicurata, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 3'000 (IVA inclusa)

a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del

30.

settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3).

2.16

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

del 31 agosto 2022 è annullata.

§§ L’CO 1 è condannato a

corrispondere sino al 10 giugno 2021

le prestazioni dipendenti dall’infortunio assicurato.

2. Non vengono assegnate ripetibili

nella procedura di opposizione.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurata,

rappresentata da un avvocato, l’importo di fr. 3'000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 3 ottobre

2022.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti