35.2023.86
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha posto termine alle prestazioni a seguito della ritrovata piena capacità lavorativa dell'assicurato nella sua professione. corretto anche l'importo delle IG
11 marzo 2024Italiano25 min
2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.86
cr
Lugano
11 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11 settembre 2023 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 1° maggio 2023 RI 1, nato
nel 1969, a quel momento alle dipendenze della __________ quale specialista
software – e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni professionali e
non professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) - mentre si trovava in
vacanza, giocando a pallone sulla spiaggia, è rimasto vittima di un cedimento al
ginocchio sinistro.
Con referto del 5 giugno 2023 il dr. __________ ha attestato che
l’assicurato “è affetto da postumi importante distorsione del ginocchio
sinistro, con lesione del menisco mediale e sofferenza sub-condrale del PTM e
condropatia femoro-rotulea secondaria”, consigliando un intervento di
meniscectomia selettiva artroscopica (doc. 8).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso, ritenuta l’esistenza
di una lesione parificata ai postumi di un infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv.
2 LAINF (lesione al menisco) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
Il rapporto di lavoro è stato
interrotto dal datore di lavoro, con effetto a partire dal 31 luglio 2023.
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,
con decisione del 28 luglio 2023, l’istituto assicuratore ha comunicato che,
così come valutato dal proprio medico consulente, al più tardi a partire dal 5
giugno 2023 l’assicurato viene considerato totalmente abile al lavoro, con
conseguente interruzione del versamento delle indennità giornaliere (doc. 33)
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (adducendo il fatto
che il datore di lavoro ha rifiutato di farlo lavorare “da remoto” e che
l’abitazione in Svizzera presentava degli scalini, il cui uso è stato espressamente
sconsigliato dallo specialista curante - cfr. doc. 33), in data 11 settembre
2023, CO 1 ha confermato la sua prima decisione (doc. A3).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2
settembre 2023, l’assicurato ha
postulato l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il
ripristino delle indennità giornaliere a partire dal 5 giugno 2023 (fino al 31
luglio 2023).
Sostanzialmente l’insorgente ha
contestato la chiusura del caso a partire dal 5 giugno 2023, osservando che se
il datore di lavoro avesse accettato la sua offerta di lavorare “da remoto”,
egli non avrebbe “iniziato una richiesta di indennizzo”.
Egli ha altresì criticato
l’ammontare dell’indennizzo riconosciuto dall’assicuratore infortuni, non
conforme, a suo modo di vedere, con la retribuzione indicata nel contratto di
lavoro (doc. I).
1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
Fatti
1.5. Pendente causa, il TCA ha chiesto
all’assicuratore resistente di precisare nel dettaglio come è stato calcolato
l’importo dell’indennità giornaliera corrisposta all’insorgente (doc. V).
CO 1 ha fornito i chiarimenti
richiesti in data 26 febbraio 2024 (cfr. doc. VI).
1.6. Con osservazioni del 1° marzo 2024
l’insorgente ha replicato che il fatto di considerare “su chiamata” il suo
impiego appare una mera interpretazione dell’assicuratore LAINF, non
corrispondente a quanto indicato nel contratto di lavoro (doc. VIII + 1-3).
Tali considerazioni
dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione, per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è sapere se CO 1 fosse legittimata, oppure
no, a dichiarare l’assicurato
totalmente abile nella sua precedente professione a partire dal 5 giugno 2023,
con conseguente sospensione, dalla medesima data, del versamento delle
indennità giornaliere.
Questa
Corte dovrà inoltre verificare se l’assicuratore convenuto ha correttamente
stabilito l’importo dell’indennità giornaliera versata a RI 1.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha
diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro,
così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA,
corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli
infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa
descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro
degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se
l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le
controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4. Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve,
a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art.
6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid.
4b).
2.5. Nella
concreta evenienza, dalla decisione formale del 28 luglio 2023 si evince che
l’amministrazione ha ritenuto che, a decorrere dal 5 giugno 2023, RI 1 avrebbe
ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua precedente professione di
specialista software e, ciò, facendo capo essenzialmente al parere del proprio
medico fiduciario.
In effetti, nel rapporto medico
del 23 giugno 2023, redatto su incarico dell’assicuratore infortuni, il dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, poste le diagnosi di “lesione menisco mediale
ginocchio sinistro; sofferenza subcondrale del piatto tibiale mediale e
condropatia femoro-rotulea ginocchio sinistro” - dopo avere precisato che si è
in presenza di una lesione corporale inclusa nella lista di cui all’art. 6 cpv.
2, ossia di una “lacerazione del menisco” (lett. c), mentre la
condropatia femoro patellare è preesistente all’evento - ha considerato che “la
persistenza dei disturbi rende necessaria la cura chirurgica con meniscectomia
parziale”, aggiungendo che l’operazione proposta dal dr. __________ il 5 giugno
2023 è da ricondurre con probabilità preponderante all’evento del 1° maggio
2023. Esprimendosi poi a proposito della capacità lavorativa, il dr. __________
ha concluso che “in attesa dell’intervento può lavorare normalmente in
un’attività sedentaria a condizione di poter alternare la posizione ogni 1-2
ore. Dopo l’intervento giustificata un’incapacità lavorativa di 2 settimane al
100% anche per un’attività sedentaria” (doc. 14).
Con l’opposizione, l’assicurato
ha contestato l’interruzione del versamento delle indennità giornaliere a
decorrere dal 5 giugno 2023, indicando di non comprendere per quali ragioni
“sono stati accettati i certificati medici dal 2.5.2023 al 4.6.2023, ma non dal
4.6.2023 al 31.7.2023, pur essendo tutti i certificati medici praticamente
identici a parte le date”. Egli ha inoltre osservato che al momento
dell’infortunio la sua pratica per ottenere il permesso B era ancora in
elaborazione, evidenziando che “malgrado la mia impossibilità di lavoro presso
la sede in ufficio a __________, ho offerto al mio datore di lavoro la
possibilità di lavorare in remoto dal mio domicilio in Italia, la cui offerta è
stata declinata dal datore di lavoro stesso, in quanto non possibile per motivi
di politica aziendale (accesso al di fuori dei confini Svizzeri)”. Infine, egli
ha rilevato che l’abitazione a __________ presenta degli scalini, ciò che
contrasta con l’indicazione medica del dr. __________, il quale ha sconsigliato
di flettere il ginocchio oltre gli 80 gradi facendo scale o salite e discese
(doc. 34).
Con la decisione su opposizione, l’assicuratore infortuni ha
rilevato che l’offerta formulata dall’assicurato al datore di lavoro di
lavorare “da remoto” (e da questo rifiutata) dimostra che l’interessato dispone
di una piena capacità lavorativa, motivo che esclude dunque il diritto alle
indennità giornaliere.
CO 1 ha parimenti ritenuto ininfluenti le obiezioni sollevate
dall’assicurato a proposito della presenza di scalini nella sua abitazione in
Ticino - mentre in Italia dispone di facilità di accesso al pianoterra con
bagno e cucina nello stesso piano, oltre all’aiuto di familiari e amici -
indicando che questo genere di considerazioni “non ha qualsivoglia nesso con la
presenza di un’incapacità lavorativa giustificante un indennizzo assicurativo,
cioè la premessa di fondo per ottenere prestazioni perdita di guadagno LAINF”
(doc. A3).
Con l’impugnativa, l’insorgente
Considerandi
ha ribadito le proprie precedenti obiezioni, rilevando che il suo rientro in Svizzera avrebbe “per i motivi elencati
nella mia lettera alla CO 1 (allegato 2) compromesso in maniera irreversibile i
tempi della mia guarigione (allegato 4 e 5)” (doc. I). I motivi cui ha rinviato
l’assicurato sono riconducibili alla presenza di scalini nell’abitazione di __________
e all’assenza di parenti e amici che avrebbero potuto assisterlo.
2.6
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale non ha motivo per discostarsi dall’apprezzamento del dr. __________,
posto a fondamento della decisione su opposizione qui impugnata, da considerare
pienamente probante.
L’assicurato, del resto, non ha messo in dubbio, tramite la presentazione
di documentazione medica di senso contrario, le conclusioni del dr. __________
a proposito di una piena capacità lavorativa in attività sedentarie.
Anzi, con la sua “offerta” al datore di lavoro di potere
continuare a svolgere la propria attività di specialista software “da remoto”
dall’abitazione familiare in __________, egli ha, di fatto, confermato la sua
piena capacità lavorativa, peraltro mai messa in discussione neppure dal suo
curante.
Le critiche sollevate dall’insorgente di natura extra medica -
come il rifiuto da parte del datore di lavoro di concedergli di poter lavorare
dall’estero - attengono a ragioni totalmente estranee al danno alla salute –
scelte di politica aziendale – che esulano dalla presente procedura e vanno, di
conseguenza, disattese.
Altrettanto prive di rilevanza sugli esiti della presente vertenza
le obiezioni sollevate dall’assicurato a proposito del fatto che l’abitazione in Svizzera presenta degli
scalini, il cui uso sarebbe stato reputato inopportuno dallo specialista
curante (doc. 33).
Il fatto che il dr. __________ abbia sconsigliato di flettere il
ginocchio oltre gli 80 gradi facendo scale o salite e discese non inficia la
valutazione di una piena capacità lavorativa in attività sedentarie (quale è la
professione dell’assicurato), posta alla base della decisione su opposizione
impugnata.
Gli aspetti “logistici” invocati rappresentano dei motivi estranei
al danno alla salute infortunistico e, come tali, non appaiono atti a
supportare le pretese del ricorrente.
In questo contesto, va
richiamato l’obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p.
61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221).
Alla luce di quanto precede,
questo Tribunale ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che l’insorgente abbia ritrovato una piena capacità lavorativa
nella sua precedente professione di specialista software (così come in altre attività
adeguate) a contare dal 5 giugno 2023.
CO 1 era, quindi, legittimata a
dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a partire da quella
data.
2.7
Resta da verificare la correttezza,
o meno, dell’importo dell’indennità giornaliera calcolato dall’amministrazione.
A norma dell’art. 15 cpv. 1
LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno
assicurato.
Il cpv. 2 stabilisce che per il
calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo
salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello
riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15, al suo cpv.
3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari,
segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo
(lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non
riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione
(lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).
Per guadagno assicurato si deve
intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro,
e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo
determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato
soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si
considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la
retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le
indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il
rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da
premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato guadagno
assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss.
OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede,
nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario
ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del
salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art.
23.
OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in
alcuni casi speciali.
Per
quanto qui d'interesse, il cpv. 3 dell'art. 23 OAINF prevede che se
l'assicurato non esercita regolarmente un'attività lucrativa o il suo salario è
sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario
giornaliero ponderato.
Infine, l’art. 17
cpv. 1 LAINF prevede che, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6
LPGA), l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato.
Essa
è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.
2.8
L’assicurato ha contestato
l’ammontare dell’indennità giornaliera calcolata dall’amministrazione “seguendo
le buste paga del datore di lavoro e non tenendo presente quello che è
stipulato nel contratto di lavoro. Il contratto chiaramente dichiara che il compenso
di lavoro giornaliero è di frs. 700 netti. Questo punto è attualmente in
disputa con il datore di lavoro” (doc. I).
Al
fine di verificare la correttezza o meno dell’agire di CO 1, in corso di causa,
il TCA ha chiesto all’assicuratore di precisare secondo quale base legale e
quale calcolo dettagliato è stato determinato l’importo del guadagno assicurato
e dell’indennità giornaliera (doc. V).
In
data 26 febbraio 2024, CO 1 ha precisato quanto segue:
" con
riferimento all’oggetto a margine, entro il termine concesso, parte convenuta
precisa quanto segue:
a) dettaglio
calcolo del guadagno assicurato
premesso che il contratto di lavoro
sottoscritto dalle parti prevede la corresponsione di uno stipendio giornaliero
pari a CHF 700.- (per 12 mesi) e che detta retribuzione viene corrisposta sulla
base della presentazione mensile dei fogli di presenza autorizzati dal cliente.
Ora, alla luce di ciò, e tenuto conto dei conteggi di stipendio disponibili
indicanti una retribuzione giornaliera di CHF 539.90 nonché l’aggiunta
percentuale pari al 10.64% per quanto attiene alla retribuzione vacanze,
partendo dal conteggio di aprile fino a giugno 2023 (docc. 31 – 32) CO 1 ha
stabilito un salario annuo di CHF 125'442.60 (CHF 10'453.55 x 12 mensilità)
rinunciando a conteggiare il mese precedente (doc. 30) poiché ritenuto non
sufficientemente rappresentativo visto che il signor RI 1 aveva lavorato solo 6
giornate. Più precisamente, CO 1 si è riferita agli importi, effettivamente,
percepiti dal signor RI 1 poiché, oggettivamente, egli è stato impiegato “su
chiamata”;
b) base
legale calcolo indennità
CO 1 ha ripreso il
tenore della raccomandazione Ad Hoc No. 3/1984 qui compiegata (doc. 36) che
prevede le modalità di calcolo del salario determinante per le persone che
esercitano un’attività irregolare e meglio: “Pour les personnes exerçant une
activité lucrative irrégulière (par exemple travailleurs à la tâche, travailleurs occasionnels, chauffeurs
de taxi avec revenu dépendant du chiffre d’affaire), on tiendra compte dans la
règle pour fixer l’indemnité journalière du salaire moyen réalisé pendant les
trois derniers mois. En cas de très fortes variations, la période de référence
peut être étendue au maximum à
12.
mois. … S’il ressort toutefois des relevés de travail ou d’heures que la
personne ne travaillait que sur appel ou effectivement de façon irrégulière, le
premier paragraphe ci-dessus s’applique pour le calcul de l’indemnité
journalière en référence à l’art. 23 al. 3 OLAA (cf. ATF 139 V 464).” (Doc.
VI)
Con
osservazioni del 1° marzo 2024, l’assicurato ha dissentito da tali
considerazioni dell’assicuratore LAINF, rilevando che:
" 1) il
fatto che CO 1 abbia definito “su chiamata” è una pura interpretazione
dell’impiegato a cui è stata affidata l’istruttoria. Non è riscontrabile sul
contratto di lavoro né da nessun altro documento, sebbene esista un timesheet
per la registrazione degli orari, data e codice di progetto, questa è una
procedura comune in ambito di gestione delle risorse del progetto. L’impegno
del contratto di lavoro prevede 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana.
2) allego alla presente le referenze lasciate da __________ al
termine del contratto. Da lì si evince che il contratto di lavoro è durato dal
06.02.2023
al 31.07.2023. Queste sono le date che devono essere considerate nel
calcolo della retribuzione giornaliera al netto.
3) allego inoltre l’accordo finale con __________, che mostra lo
stipendio rettificato secondo i parametri di legge e la corretta
interpretazione del contratto di lavoro. Inoltre allego la dichiarazione dei
redditi del 2023 (Lohnausweis) che dovrebbe essere utile sempre per calcolare
il reddito al netto corrisposto durante questo contratto di lavoro.
4) qualsiasi referenza al documento ad Hoc No 3/1984, la quale
definisce il mio contratto di lavoro “irregolare” dovrebbe essere dismessa in
quanto questo documento si riferisce a lavoratori saltuari e a commissione, il
che palesemente non è il mio caso.
Chiedo quindi che i commenti offerti da CO 1 vengano ignorati in
quanto non inerenti, e che i nuovi documenti forniti siano studiati per
ottenere il corretto calcolo dell’indennizzo.” (Doc. VIII)
Chiamato a pronunciarsi, il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’operato
dell’amministrazione.
Le spiegazioni fornite da CO 1 riguardo alle modalità secondo le
quali è stato calcolato l’ammontare del guadagno assicurato e, di conseguenza,
dell’indennità giornaliera, appaiono convincenti e possono, quindi, essere
fatte proprie da questa Corte.
Altrettanto non può, invece, dirsi per le obiezioni sollevate
dall’insorgente, le quali non risultano pertinenti, non trovando riscontro nei
fatti.
Nonostante il contratto di lavoro del 6 febbraio 2023 indichi
effettivamente, come pretende l’insorgente, un tempo di lavoro di 8 ore al
giorno per 5 giorni a settimana, per un totale di 40 ore settimanali (cfr. doc.
28), dai conteggi di salario disponibili agli atti risulta tuttavia, come opportunamente
rilevato dall’amministrazione, che l’assicurato abbia percepito una
retribuzione giornaliera di CHF 539.90 più il supplemento del 10.64% per quanto
attiene alla retribuzione vacanze, per un totale di 6 giorni nel mese di marzo
2023.
(pari a frs. 3’584.05 lordi - cfr. doc. 30) e di 17.5 giorni nel mese di
aprile 2023 (pari a frs. 10'453.55 lordi - cfr. doc. 31).
Ciò non corrisponde, di fatto, ad un’attività regolare, contrariamente
a quanto sostenuto dall’insorgente.
Alla luce di questi elementi appare quindi corretto, in
applicazione dell'art. 23 cpv. 3 OAINF - il quale, in deroga al
principio posto dagli artt. 15 LAINF e 22 OAINF, prevede che determinante ai
fini del calcolo dell’indennità giornaliera è un “medio salario giornaliero
ponderato” - stabilire il salario annuo sulla base di quanto concretamente
percepito nel mese precedente l’infortunio, ossia l’unico interamente lavorato
da parte dell’assicurato.
Al riguardo, va qui precisato che nonostante il contratto di
lavoro sia stato sottoscritto in data 6 febbraio 2023, l’attività è di fatto
iniziata solo in data 24 marzo 2023 (cfr. informazioni fornite dal datore di
lavoro ad CO 1 in data 4 luglio 2023, doc. 17), motivo per il quale nel mese di
marzo 2023 le giornate di lavoro sono state unicamente 6 (cfr. doc. 30).
Che il modo di procedere di CO 1 sia corretto trova, del resto,
conferma anche nel certificato di salario compilato in data 29 gennaio 2024 dal
datore di lavoro, relativo al periodo dal 26.02.2023 al 31.07.2023, prodotto in
data 1° marzo 2024 dall’assicurato (cfr. doc. VIII/3), dal quale risulta un
salario lordo complessivo per il periodo di fr. 39'211.
Di tutta evidenza un tale importo – comprendente verosimilmente
anche il pagamento aggiuntivo totale di fr. 8'599.20 (fr. 3'599.20 quale
aggiustamento per i mesi di marzo e aprile 2023 e fr. 5'000 quale “additional
compensation”) indicato nell’accordo transattivo (“dissolution agreement”)
del 18 ottobre 2023, concluso specificando espressamente trattarsi della liquidazione
di qualsiasi pretesa derivante dal contratto di lavoro e dal suo scioglimento, facendo
astrazione dalla normativa legale (cfr. doc. VIII/1) – non dimostra, come
preteso dall’insorgente, il percepimento di fr. 700 giornalieri, per 40 ore
alla settimana, per la durata lavorativa contrattuale.
Alla luce di questi dati numerici oggettivi, al di là della
qualifica da attribuire all’attività svolta dall’interessato - definita
“irregolare” o “su chiamata” dall’amministrazione - resta il fatto che non può in
ogni caso essere seguito l’assicurato allorquando pretende che il suo salario
mensile debba venire calcolato tenendo conto di frs. 700 al giorno per un tempo
di lavoro – secondo lui “regolare” - di 5 giorni alla settimana, per un totale
di 40 ore settimanali. Tale tesi ricorsuale non trova riscontro alcuno nei
fatti e va, di conseguenza, respinta.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti