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Decisione

35.2023.88

Trauma contusivo alla spalla destra. Ricaduta ex art. 11 OAINF. Sintomatologia a ponte.

11 aprile 2024Italiano57 min

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.88

PC/sc

Lugano

11 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 3 gennaio 2012, RI 1, nata

il __________ 1971, dipendente dello __________ dal 2 maggio 2003 in qualità di

“igienista” in ragione di 26-28 ore settimanali e, perciò, assicurata contro

gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è “caduta all’interno della

rotonda con lo scooter, la strada era ghiacciata”, riportando un trauma

contusivo alla spalla destra (doc. 1, 2 e 3).

A causa della persistenza dei

dolori, RI 1 si è recata il 17 febbraio 2022 dal medico di famiglia e il

successivo 24 febbraio si è sottoposta ad una MR della spalla destra, che non

ha messo in evidenza alterazioni a carattere post-traumatico ma ha evidenziato una

entesopatia inserzionale del sovraspinoso e una minima sinovite del capolungo

del bicipite omerale (doc. 3).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Sempre a causa della persistenza dei dolori, RI 1 si è sottoposta l’8 ottobre

2012 ad una sonografia funzionale ad opera del dr. med. __________ (specialista

FMH in medicina interna, reumatologia e sonografia dell’apparato locomotore),

che ha messo in evidenza una rottura intratendinea del sovraspinato

(doc. 14).

L’assicurata si è sottoposta ad una cura conservativa (in partico-lare a

svariate sedute di fisioterapia) che si è conclusa il 9 aprile 2013 (doc. 25).

1.2. In data 7 marzo 2018 RI 1, sempre

alle dipendenze del precitato __________ alle medesime condizioni, ma, stavolta

assicurata contro gli infortuni presso la __________ (di seguito: __________), mentre

“transitava sul suo scooter col figlio dietro è stata urtata da una macchina

che ha invaso la sua corsia, provocandone la caduta”, riportando un politrauma

sul lato sinistro del corpo, inclusa una “frattura composta del terzo medio

della clavicola sinistra e frattura composta del corpo scapolare sinistra” (doc.

31).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Nel corso del mese di settembre 2018 sono insorti dei dolori alla spalla destra

(doc. 31).

Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione del 23 maggio 2019 la __________

ha chiuso il caso a partire dal 2 settembre 2018, per raggiungimento dello status

quo sine in data 1° settembre 2018, sulla base delle seguenti

considerazioni:

" (…) Nella

fattispecie, il Dr. med. __________ ha concluso che le lesioni alla cassa

toracica ed alla spalla sinistra sono stabilizzate al più tardi il 01.09.2018.

Per quanto riguarda i disturbi alla spalla destra, ovvero la

spalla non infortunatasi direttamente il 07.03.2018, sono in nesso causale

indiretto fino al 01.09.2018. Dopo questa data considera "più probabile

che i disturbi lamentati si sarebbero comunque manifestati anche senza

l'infortunio, considerando che l'assicurata era già stata trattata per lo

stesso problema nel 2012".

Per le sole conseguenze dell'infortunio, il Dr. med. __________

riconosce l'incapacità di lavoro attestata fino al 01.09.2018. Afferma inoltre

che i disturbi lamentati dopo questa data sono probabilmente legati

all'infortunio del 2012.

In considerazione di quanto sopra, i nostri obblighi che derivano

dall'evento del 07.03.2018 si limitano quindi alle prestazioni (spese mediche

ed indennità) fino al 01.09.2018. Se l'infortunio del 2012 è stato preso in

carico da un assicuratore LAINF, la invitiamo ad annunciarsi presso

quest'ultimo. (…)” (doc. 31)

1.3. Il 12 novembre 2019 RI 1,

patrocinata dall’avv. RA 1, ha notificato all’CO 1 una ricaduta del danno alla

salute alla spalla destra riconducibile all’infortunio del 3 gennaio 2012 (doc.

25).

1.4. Il 12 dicembre 2019 RI 1 si è

sottoposta ad un intervento di “”artroscopia dell’articolazione della

spalla, ricostruzione artroscopia dei tendini del sovra/sottospinato con

tecnica Suture Bridge, tenotomia del tendine del bicipite e autotenodesi

secondo KIM, borsectomia subacromiale e soft-acromioplastica, acromioplastica

ossea della spalla destra” (doc. 32).

1.5. Esperiti gli accertamenti

medico-assicurativi del caso (incluso il richiamo degli atti relativi

all’infortunio del 7 marzo 2018 dalla __________: doc. 31), con decisione

formale dell’11 maggio 2021, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un

nesso causale naturale tra l’infortunio del 3 gennaio 2012 e i disturbi alla

spalla destra (e la conseguente operazione del 12 dicembre 2019) oggetto

dell’annuncio di ricaduta del 12 novembre 2019 (doc. 78).

1.6. A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, dopo avere

esperito ulteriori accertamenti medico-assicurativi, in data 29 agosto 2023, l’CO

1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 111).

1.7. Con tempestivo ricorso del 29

settembre 2023, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,

che “è ammessa l'esistenza di un nesso causale naturale tra l'evento del

3.1.2012 e i disturbi alla salute lamentati dall'assicurata e denunciati in

data 12.11.2019” rispettivamente, in via subordinata, che “gli atti sono

rinviati all'assicuratore Lainf per nuova istruttoria” (doc. I. pag. 14), argomentando

in particolare quanto segue:

" (…) Nel

caso in esame dagli atti emerge che la signora RI 1 ha subito un primo

infortunio nel 2012 che ha provocato una lesione/rottura del tendine del

sovraspinato della spalla destra che, a seguito del peggioramento intervenuto

con l'infortunio del 2018 ha poi necessitato un intervento di ricostruzione.

(…).

L'infortunio del 3.1.2012 dev'essere dunque considerato perlomeno una con-causa

del danno alla spalla destra, di conseguenza, CO 1 non può liberarsi dalla sua

responsabilità assicurativa e dall'erogare le prestazioni Lainf di diritto in

favore della signora RI 1.

CO 1 doveva dunque riconoscere l'esistenza di un nesso causale

naturale tra l'infortunio del 3.1.2012 o perlomeno ammettere che l'infortunio

del 3.1.2012 è alla base, perlomeno quale concausa con il peggioramento di uno

stato preesistente causale all'infortunio del 3.1.2012, provocato

dall'infortunio del 7.3.2018, del danno alla spalla destra e, dunque, in

entrambi i casi riconoscere le prestazioni Lainf di sua competenza. (…)” (doc.

I, pag. 29)

A suffragio delle proprie

argomentazioni, il patrocinatore della ricorrente ha prodotto, tra l’altro, il

rapporto operatorio del 12 dicembre 2019, comprensivo degli allegati ivi relativi

(doc. A3).

1.8. Con risposta del 6 novembre 2023,

l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.9. Nel successivo scambio di allegati

del 4, dell’11 e del 16 gennaio 2024 (doc. XV, XVII e XIX) le parti si sono

sostanzialmente riconfermate nelle proprie tesi e domande.

considerato in diritto

2.1. Nel caso di specie, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a

prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra, oggetto dell’annuncio

di ricaduta del 12 novembre 2019, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid.

2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze

ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità

dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di

causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici

consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche

per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117

V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet

des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite

temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la

ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o

vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che,

a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è

soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio

2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI

1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la

responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto

sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso

iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare

l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e

l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo terapeutico anziché peritale) in caso

di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante,

anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del

5 gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.7. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata (doc. 111, pag. 6-9) si evince che

l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei

disturbi alla spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta, facendo capo alla

valutazione medica del 4 gennaio 2021 dell’Istituto medico di perizie

interdisciplinari __________ (doc. 97; traduzione italiana) e del relativo

complemento del 21 luglio 2022 (doc. 110; traduzione italiana).

Da parte sua, il patrocinatore

dell’insorgente, fa valere, fondandosi, in particolare, su documentazione

medica già agli atti (e nota allo specialista dell’__________), che i disturbi

alla spalla destra sarebbero conseguenti all’infortunio del 3 gennaio 2012.

Egli sottolinea segnatamente che:

" (…)

l’insieme dei medici l'insieme dei medici che si sono espressi in merito al

caso di specie sono concordi nel ritenere che il danno alla spalla destra sia

di origine infortunistica, controverso solo il punto di sapere quale sia

l'infortunio all'origine del danno in parola (3.1.2012 o 1.3.2018).

Unica voce discordante è dunque quella del perito dell'__________

il quale, senza peraltro aver visitato l'assicurata, esprime conclusioni che si

distanziano in modo sorprendente, inaccettabile ed incomprensibile dalle

diagnosi oggettive e dalle valutazioni eseguite dai diversi specialisti che,

come detto, hanno sempre sostenuto che il danno alla spalla destra fosse di

origine infortunistica e non degenerativa.

In particolare, il Dr. __________, già con rapporti

dell'8.10.2012, del 9.4.2013 (alla luce di due sonografie funzionali di stesse

date) e del 21.12.2015, non solo diagnosticava una lesione (rottura

intratendinea del sovraspinato), ma altresì dichiarava che un tendine che ha

subito una lesione ha una resistenza minore di quella di un tendine sano con

rischi maggiori di una rottura totale.

Inoltre, con rapporto del 14.1.2019 sempre il Dr. __________, alla

luce della sonografia funzionale di stessa data, ha affermato che il nuovo

infortunio ha procurato un leggero peggioramento della lesione già visibile nel

2013.

Non sono mai evocate cause degenerative.” (cfr. doc. I, pag. 7;

n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

2.8. Dalle tavole processuali emerge che

RI 1 ha subito un infortunio alla spalla destra in data 3 gennaio 2012 e che, a

causa della persistenza dei dolori, si è recata il 17 febbraio 2012 dal medico

di famiglia (doc. 1, 2 e 3) e il successivo 24 febbraio si è sottoposta ad una

MR della spalla destra, che ha messo in evidenza quanto segue:

" Referto: non

evidenti contusioni ossee della spalla nella sequenza a TR lungo.

Modesta tendinosi inserzionale del sovraspinoso, senza comunque

disinserzione tendinea, con alterazioni degenerative - cistiche del trochite

omerale.

Rimanenti tendini componenti la cuffia dei rotatori nei limiti

di norma come anche i relativi ventri muscolari.

Come indicato clinicamente si documenta minima sinovite del

capolungo del bicipite omerale, peraltro in sede e normo - conformato, in sede

intraarticolare.

Regolare l'articolazione acromion - claveare, con acromion piatto

tipo I.

Non versamento patologico né distensione secondaria delle borse

peri - articolari.

Regolare il ciglio glenoideo.

Conclusione

Entesopatia inserzionale del sovraspinoso.

Non alterazioni a carattere post - traumatico.

Minima sinovite del capolungo del bicipite omerale.”

(doc. 3; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il

corsivo è della redattrice)

Sempre a causa della persistenza

dei dolori, RI 1 si è sottoposta l’8 ottobre 2012 ad una sonografia funzionale

ad opera del dr. med. __________, che ha messo in evidenza quanto segue:

" (…)

rottura intratendinea della faccia articolare del sopraspinato di 7x8mm

superiore al 50% dello spessore del tendine.

PS: alla luce della discrepanza dei referti con la RM ho

riguardato il dischetto della RM sia prima solo e in un secondo tempo col Dr. __________

e si conferma la rottura visibile all'ecografia (importante a fini terapeutici

e infortunistici). Al momento ho concordato con la paziente un ciclo di

fisioterapia ma rimane aperta l'opzione chirurgico ortopedica alla luce di una

rottura superiore al 50% dello spessore del tendine (…)” (doc. 14)

Dopo essersi sottoposta a

svariate sedute di fisioterapia, il 9 aprile 2013 il precitato specialista ha

attestato quanto segue:

" (…) Sotto

terapia unicamente con fisioterapia di stabilizzazione netto beneficio e,

all'ultimo controllo del 8.4.2013, la paziente accusava ancora dolori

unicamente se fa dei movimenti improvvisi non previsti tipo ultimamente girare

dei materassi. Insieme con la paziente abbiamo deciso di chiudere l'infortunio.

Resta da notare che comunque si tratta di un tendine che ha subito una lesione

e quindi in ogni caso con una resistenza minore di quella di un tendine sano,

questo può avere implicazioni importanti in un futuro in quanto la paziente è

più a rischio di una rottura totale. D'altro canto l'attuale sintomatica non

giustifica assolutamente un intervento chirurgico. Non vi sono prove che, effettuando

un intervento chirurgico, si possa evitare in futuro un'eventuale rottura. (…)”

(doc. 25)

In seguito, sono nuovamente

insorti dei dolori alla spalla destra, a causa dei quali RI 1 si è sottoposta il

21 dicembre 2015 ad una sonografia funzionale, sempre ad opera del dr. med. __________,

che ha messo in evidenza quanto segue:

" (…)

Clinica: paziente che avevo visitato nel 2012-2013 a

seguito di un infortunio con rottura intratendinea del sopraspinato. La

paziente è andata bene fino a settembre quando ha ricominciato ad accusare

dolori alla spalla drt con dolori anche di notte se dorme sul fianco.

(…)

Valutazione: rottura intratendinea della faccia articolare del

sopraspinato di 7x8 mm inoltre all’inserzione presenza di una calcificazione

del tendine.

PS: la lesione in questi anni non si è ingrandita ma è restata come previsto

uguale (a tal proposito esiste un bello studio del servizio di ortopedia della

clinica __________), nuovo e causa di dolori è la calcificazione quasi

all’inserzione del sopraspinato. Come discusso con la paziente la terapia

migliore appare quella delle onde d’urto per cui ho già annunciato la paziente.

La calcificazione non è causata in modo preponderante dall’incidente avuto in

passato.”

(doc. 100; n.d.r.: il grassetto e la sottolineatura non sono della

redattrice)

RI 1 ha subito un secondo infortunio il 7 marzo 2018, riportando, tra l’altro, una

“frattura composta del terzo medio della clavicola sinistra e frattura

composta del corpo scapolare sinistra” (doc. 31).

In seguito, nel corso del

settembre 2018 (doc. 31), sono nuovamente insorti dei dolori alla spalla

destra, a causa dei quali RI 1 si è sottoposta il 17 dicembre 2018 ad una ARTRO-RM

che ha messo in evidenza quanto segue:

" Referto

Rottura parziale alla entesi del sovraspinato in sede posteriore

con minima estensione alle fibre più craniali dell'infraspinato. La lesione

misura all'incirca 11 x 10 mm. Integro il tendine del sottoscapolare. In sede

ed integro il CLB. Non atrofia muscolare né infiltrazione adiposa. Non

riconoscibili grossolane calcificazioni tendinee. Non rotture labbrali.

Articolazione acromion-clavicolare normale. Arco acromiale tipo 2 - 3. Spazio

sottoacromiale ai limiti inferiori di norma. Non borsite sottoacromiale.

Alterazione geodica del trochite a livello della entesi del

sovraspinato-infraspinato, di circa 6 x 6 mm senza edema osseo contiguo.

Conclusioni

Rottura del sovraspinato -infraspinato.” (doc. 64; n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice).

Il 14 gennaio 2019 RI 1 si è

quindi sottoposta ad una sonografia funzionale, sempre ad opera del dr. med. __________,

che ha messo in evidenza quanto segue:

" (…)

Clinica: Paziente che avevo seguito nel 2012-2013 a seguito

di un infortunio con piccola rottura infratendinea dei sopraspinato di 7-8 mm

con diagnosi fatta sopra tutto ecograficamente. In seguito ottima evoluzione

con paziente totalmente asintomatica sino al 07.03.2018 quando la paziente in

sella al suo scooter viene investita da un automobilista con grave commotio

cerebri, frattura delle scapole multiple delle costole a sinistra e danno

polmonare. Lentamente discreto recupero ma riapparizione di dolori a livello

della spalla di drt per cui rieffettuata RM della spalla con indicazione

operatoria da parte del dr. __________. La paziente desidera una rivalutazione

vista l'ottima evoluzione l'ultima volta. Clinicamente mobilità colonna

cervicale diminuita di 1/3 per la rotazione bilaterale, colonna toracale di 2/3

per la rotazione bilaterale, spalla drt con painfull arc test di Jobe dolente e

lieve cedimento, Lift-Off e Body-Cross test nella norma.

Valutazione: rottura a livello inserzionale maggiore del 50% del

tendine del sopraspinato

PS: il nuovo infortunio ha procurato un leggero peggioramento

della lesione già visibile nel 2013. Un intervento di ricostruzione può

effettivamente entrare in considerazione in questa paziente 46 enne come

proposto dal Dr. __________. Personalmente però aspetterei ancora circa uno due

mesi per mettere a posto la colonna toracale e cervicale dove abbiamo ancora

una situazione moto precaria vedi mobilità molto ridotte e che può anche essere

in parte causa di dolori a destra. Ho proceduto a delle manipolazioni molto

prudenti a livello toracale e cervicale migliorando parzialmente la mobilità

mentre la paziente continuerà nella fisioterapia di rinforzo. La rivedrò tra

circa 4-6 settimane. (…)” (doc. 100; n.d.r.: il grassetto e la sottolineatura

non sono della redattrice)

In data 12 dicembre 2019 RI 1

si è sottoposta ad un intervento di “artroscopia dell’articolazione della

spalla, ricostruzione artroscopia dei tendini del sovra/sottospinato con

tecnica Suture Bridge, tenotomia del tendine del bicipite e autotenodesi

secondo KIM, borsectomia subacromiale e soft-acromioplastica, acromioplastica

ossea della spalla destra” (doc. 32).

Interpellato dalla __________ in

merito alla causalità naturale dei disturbi alla spalla destra insorti nel

settembre 2018 e l’infortunio del 7 marzo 2018, il 3 maggio 2019 il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha rilevato, in particolare, quanto

segue:

" (…) Il

sindrome d'attrito sottoacromiale della spalla dx con lesione della cuffia

(sovraspinato ed infraspinato) si basa su la sonografia eseguita dal Dr. __________

e sulla MRI della spalla dx eseguita il 17.12.2018.

(…).

L'inabilità lavorativa attuale del 50% è dovuta ai disturbi funzionali della

spalla dx iniziati in settembre 2018. Da notare che nel 2012 è stata in cura

dal Dr. __________ per gli stessi problemi alla spalla dx e si era già

diagnosticata una rottura del sopraspinato. Attualmente i limiti funzionali

della spalla dx giustificano un'inabilità lavorativa del 50% come igienista

dentale, lavoro che necessita di mantenere la spalla in abduzione oltre i 90°.

(…).

Per i soli postumi post-infortunistici dell'evento del 07.03.2018, la paziente

può essere attualmente considerata completamente abile al lavoro.

(…).

Fino al 01.09.2018 i disturbi lamentati dall'assicurata erano legati in modo

certo all'infortunio del 07.03.2018. Dopo il 01.09.2018 i disturbi lamentati

alla spalla dx sono solo possibilmente legati all'infortunio del 07.03.2018. E'

più probabile che i disturbi lamentati alla spalla dx si sarebbero comunque

manifestati anche senza l'infortunio, considerando che l'assicurata era già

stata trattata per lo stesso problema nel 2012.

(…) il problema della spalla dx non è da collegare con l'evento dei 17.03.2018

in quanto É apparso soltanto inizio autunno 2018.

(…).

L’inabilità lavorativa attuale del 50% e giustificata a causa della

problematica della spalla dx, patologia morbosa già presente prima

dell'infortunio e che si e manifestata inizio settembre 2018. (…)” (doc. 31)

Interpellato dall’CO 1 in merito

alla causalità naturale dei disturbi alla spalla destra insorti nel settembre

2018 e l’infortunio del 3 gennaio 2012, il 30 marzo 2020 il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia, ha rilevato, in particolare, quanto segue:

" (…) die

Dokumentation im vorliegenden Dossier eher spärlich daherkommt, insbesondere

was die zeitnahe Dokumentation der anamnestischen und klinischen Befunde

anlässlich des Erstereignisses von 2012 betrifft. Immerhin kommt man hier in

den Genuss einer MRI-Untersuchung vom 24.02.2012, welche expressis verbis

relativ zeitnahe keine bildgebenden posttraumatischen Veränderungen an

der betroffenen Schulter erkennen liess. Also muss retrospektiv doch davon

ausgegangen werden, dass die von Dr. __________ am 12.12.2019 operativ

sanierten Läsionen auf das Ereignis 2018 zurückgeführt werden müssen. (…)”

(doc. 33; n.d.r. la sottolineatura non è della redattrice)

Il 28 agosto 2020 il dr. med. __________

ha precisato quanto segue:

" (…) Zum

Ereignis von 2012 (die Versicherte sei damals auf die rechte Schulter gestürzt)

liegt in den Zwischenjahren keine Brückensymptomatik bis zum zweiten Ereignis

von 2018 vor.

Aufgrund der hier nachstehend kopierten Ausschnitte (Bild I & Il) aus

dem MRI vom 17.12.2018 von der rechten Schulter beurteile ich als weit

überwiegend wahrscheinlich, dass die hier zweifelsfrei vorhandene Verletzung

(erhebliche Retraktion der hypertrophen Supraspinatusmuskulatur mit Ruptur und

kleinfragmentärem, ossärem Ausriss am Tuberculum malus) unfalllkausal dem

Ereignis von 2018 und nicht jedem von 2012 zuzuschreiben ist.” (doc. 45; n.d.r.

il corsivo è della redattrice)

A fronte delle precitate

valutazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________, l’CO 1 ha quindi

incaricato il 3 novembre 2020 l’Istituto medico di perizie interdisciplinari __________

(doc. 57).

Nella valutazione del 4 gennaio 2021 il dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia, dell’__________ ha, in particolare, rilevato quanto segue:

" (…) In

data 03.01.2012 l'assicurata è caduta con la Vespa su una strada ghiacciata

sbattendo la spalla destra e il gomito destro.

L'assicurata all'epoca 40enne lavorava come igienista dentale in

uno studio dentistico. La prima consultazione è avvenuta 6 settimane dopo

l'evento, in data 17.02.2012, dal medico di famiglia il Dott. __________. Non è

stata rilevata inabilità al lavoro come igienista dentale. Questo lavoro

prevede in linea di principio una flessione/abduzione permanente della spalla

con ulteriore flessione del gomito. Nonostante la conseguente e permanente

sollecitazione del cingolo scapolare sul lato destro, non ci fu una

consultazione medica tempestiva e non venne neppure rilevata inabilità al lavoro

dovuta all'incidente.

Considerandi

II medico di famiglia richiese una risonanza magnetica senza

contrasto della spalla destra, che fu eseguita in data 24.02.2012, ovvero 7

settimane dopo l'evento. Dal punto di vista clinico sussistevano segni di una irritazione

del capo lungo del tendine del bicipite, ma nessun segno di rottura della

cuffia dei rotatori, in particolare del tendine del sopraspinato. La risonanza

magnetica evidenziò segni di modificazioni degenerative. In prossimità

dell'inserzione non risultava alcuna rottura; ma modificazioni degenerative,

tra cui anche una cisti a livello del trocantere, ovvero nella zona di

inserzione del tendine del sopraspinato. Evidenziata una ridotta sinovite del

tendine del bicipite e rilevato posizionamento stabile del tendine nel solco.

In sintesi la diagnostica per immagini lasciava suppone una tendinopatia del

sopraspinato a livello dell'inserzione, quindi un danno di chiara origine

degenerativa. Assenza di danni post-traumatici.

Con un trauma assiale della spalla si sarebbe potuta prevedere una

contusione dell'articolazione AC. Tuttavia, anche l'articolazione AC si

presentava normale. Non era neppure presente un versamento indicativo di

irritazione della membrana con borsite. Non c'erano neppure evidenze di edemi

da contusione del midollo osseo. La supposizione clinica di un danno del capo

lungo del tendine del bicipite è stata inevitabilmente relativizzata, in quanto

il tendine era stabilmente posizionato nel solco, compariva soltanto una

sinovite minima, la cui causa non è dipesa necessariamente dall'incidente;

poiché non è stata rilevata alcuna evidenza di altri segni di danno

post-traumatico.

Le modificazioni intratendinee in prossimità dell'inserzione del

tendine del sopraspinato sono state riconfermate da un'ecografia, anche se la

refertazione della risonanza magnetica ha indubbiamente una maggiore

importanza.

Quest'ultima è infatti il gold-standard, mentre non lo è

l'ecografia. Spesso con i referti ecografici si hanno risultati sia

falso-positivi che falso-negativi. Nel caso presente il Dott. __________ ha

riscontrato una zona ipoecogena in prossimità dell'inserzione di 7x8 mm di

larghezza, oltre ad una disomogeneità della struttura, ed è giunto alla

conclusione che si tratta cli una rottura intratendinea del lato articolare del

tendine ciel sopraspinato di 7x8 mm, cioè più di un 50% della larghezza del

tendine. Il trattamento è stato concluso da lui in data 08.04.2013, in quanto

l'assicurata nel frattempo aveva tratto giovamento dalla fisioterapia. Egli ha

tuttavia ricordato che l'incidente aveva prodotto una lesione e che quindi la

resistenza ciel tendine era ridotta, cosa che avrebbe potuto avere eventuali

ripercussioni in futuro.

A tal proposito va notato che la larghezza del tendine secondo la

letteratura viene indicata in modo diverso da quello documentato dal Dott. __________.

In un importante articolo - "Der Rotatorenin arscherrerrschaden -ärztlich-gutachterliche

und rechtliche Bewertung", (il danno alla cuffia dei rotatori -

valutazione medico-peritale e legale) H. Hempfling et al., MedSach 114 1/2018 -

gli autori documentano che il tendine del sopraspinato nella regione dorsale ha

uno spessore di 2.2 mm e una larghezza di 22 mm, mentre nella regione anteriore

misura 2,2 mm e la larghezza 19 mm. Ciò significa che la resistenza allo

strappo nella regione anteriore è inferiore rispetto alla posteriore. Se ne

deduce quindi che l'entità del danno di 7x8 mm è stata sostanzialmente

inferiore al 50% della larghezza del tendine. In linea di massima le

modificazioni intratendinee sono di natura degenerativa, dato che sono in

prossimità dell'inserzione e dato che la risonanza magnetica ha confermato la

presenza di cisti anche nel trocantere, zona di inserzione del tendine ciel

sopraspinato. Di seguito fornisco ampi dettagli al riguardo.

Tuttavia, questo implica anche che erano presenti tipiche

modificazioni di natura degenerativa del tendine del sopraspinato e ciò non ha

determinato una rottura di origine traumatica del tendine del sopraspinato,

come in seguito ha erroneamente documentato alla propria assicurazione il Dott.

__________, medico consulente della __________.

Dopo un intervallo di oltre 6 anni in cui non sono stati praticati

trattamenti, in data 07.03 2018 si e verificato un grave incidente stradale.

(…).

Nel 2012 si trattava di una modificazione di natura degenerativa intratendinea,

in prossimità dell'inserzione e non di una lacerazione del tendine del

sopraspinoso dovuta all'incidente.

(…).

In data 03.01.2012 l'assicurata è caduta con il suo scooter su una strada ghiacciata

riportando contusioni alla spalla destra e al gomito destro. Ciò non ha

comportato inabilità al lavoro e neppure un consulto medico immediato. Il primo

consulto è avvenuto 6 settimane dopa l'incidente in data 17.02.2012.

L'assicurata ha pertanto potuto continuare senza interruzione il lavoro di

igienista dentale gravoso per l'articolazione della spalla, cosa che a priori è

inconciliabile con una rottura fresca causata dall'incidente.

II quadro clinico tipico di una rottura fresca traumatica della cuffia

dei rotatori è caratterizzato da una perdita completa ed estesa della funzione

della spalla, Quando il tendine del sopraspinato si lacera, si verifica immediatamente

una perdita massiva della funzione con dolore e una pseudoparalisi del braccio,

il cosiddetto Drop arm sign. L'assicurata non sarebbe più stata in grado di

svolgere, come igienista dentale, il proprio lavoro così impegnativo a livello

di spalla. Si sarebbe anche manifestato immediatamente un forte dolore iniziale

con tempestivo consulto medico. Questi criteri trovano continuo sostegno in

tutta la letteratura e, in quanto tali, sono ben noti alla medicina generale.

Dopo la prima settimana i disturbi di solito diminuiscono. Il fatto che

l'assicurata dopo l'incidente abbia sviluppato disturbi, benché aumentati

lentamente, depone a favore cli un carattere "in crescendo", cosa

maggiormente prevedibile, secondo H. Hempfling, in presenza di danni di natura

degenerativa. In caso di rottura di un tendine causato da un incidente, al

contrario il decorso ha di norma un'evoluzione in "decrescendo". Nel

lavoro summenzionato, H. Hempfing si è debitamente espresso su quest'argomento.

La risonanza magnetica, eseguita in data 24.02.2012, presentava danni di natura

degenerativa in prossimità delle inserzioni, persino con modificazioni cistiche

nel trocantere, cioè nella zona di inserzione del tendine del sopraspinato. Non

era presente rottura completa, sarebbe stata infatti evidenziata anche la

ritrazione già presente del tendine. Danni post-traumatici di questo tipo non

erano presenti, in particolare nessun moncone tendineo. Da un punto di vista

clinico non sussistevano le minime indicazioni cli una rottura del tendine del

sopraspinato. I relativi test sarebbero risultati altamente patologici. In

presenza di una rottura fresca ciel tendine causata dall'incidente, sarebbe

stata osservata almeno anche una borsite subacromiale con ripercussioni

sfavorevoli sul lavoro di igienista dentale. Il lavoro svolto in modo

continuativo è stato un test di carico permanente per tendini della cuffia dei

rotatori. Non è emersa inabilità al lavoro.

Sulla base dell'assenza di dolori iniziali, della mancata perdita

di funzione, della diagnostica per immagini con cisti già presenti nel

trocantere, dell'assenza di una vera e propria rottura, dell'assenza di una

qualsiasi indicazione di un danno che risultasse dovuto all'incidente nella

risonanza magnetica, non è possibile supporre, con un elevato grado di probabilità,

che con l'incidente del 2012 si sia verificata una rottura completa o parziale

del tendine del sopraspinato.

Il Dott. __________ ha poi riscontrato in data 08.10.2012, quindi 9 mesi dopo

l'evento, una rottura intratendinea del tendine del sopraspinato di entità pari

al 50% della larghezza del tendine del sopraspinato. In precedenza ho già

sottolineato che questi dati o misurazioni riguardanti una rottura, secondo H.

Hempfling, non sono convincenti. Inoltre emerge anche dalla sua valutazione che

i danni strutturali presenti erano esclusivamente intratendinei. Danni di

questo tipo che si formano all'interno dello stesso tendine sono imputabili, in

prossimità dell'inserzione, all'irrorazione che qui è peggiore, tanto più che

la presenza di una cisti costituisce un ulteriore indizio di una evoluzione

degenerativa subdola. L'ipotesi che questi danni di natura degenerativa

derivino dall'incidente non riesce a trovare in nessun modo una spiegazione sufficiente,

tanto più che mancano dati clinici a supporto. Con la fisioterapia l'assicurata

è riuscita poi ad eliminare il dolore, tanto che il Dott. __________ in

occasione del controllo eseguito in data 08.04.2013 chiuse il caso e lo fece in

accordo con la paziente. La sua dichiarazione, secondo cui la "rottura del

tendine" dovuta all'incidente come da lui supposto avrebbe potuto in

seguito peggiorare e determinare una ricaduta, non può essere sufficientemente

documentata. In realtà, non si trattava di una lacerazione del tendine dovuta

all'incidente, ma di una contusione massiva della spalla destra, completamente

guarita e che non ha portato nell'immediato all'inabilità al lavoro e neppure a

consultazione medica. Il fatto che questi danni intratendinei di natura

degenerativa con altre cisti già presenti nella zona d'inserzione del tendine

del sopraspinato avrebbero eventualmente potuto farsi sentire più avanti, è

sicuramente corretta, ma di origine degenerativa. Il fatto che la ricomparsa di

questi disturbi possa comunque essere valutata come dovuta all'incidente non si

basa sui dati disponibili.

In sintesi si può dire che l'evento del 03.01.2012 ha causato una

contusione della spalla destra con attivazione di breve durata di modificazioni

pregresse di natura degenerativa. Ma già la risonanza magnetica del 24.02.2012

non evidenziava più alcun fenomeno irritativo, tanto che a questo punto si

poteva già presupporre uno "status quo sine" di per sé. All'epoca l'CO

1.

ha continuato a farsi carico dei successivi trattamenti, poi il caso è stato

definitivamente chiuso secondo il Dott. __________ nell'aprile 2013. È in

questo momento e non oltre che si deve ipotizzare uno "status quo

sine". La ricomparsa di disturbi non può più essere imputata all'incidente

del 03.01.2012, poiché la guarigione è stata completa, tanto più che la cuffia

dei rotatori con l'evento deI 03.01.2012 non ha subito alcun danno sostanziale

dovuto all'incidente.

L'assicurata, infatti, non ha lamentato disturbi per 6 anni, pur

svolgendo un lavoro sicuramente non ideale come quello di igienista dentale. L'assicurata

ha quindi lavorato regolarmente con la spalla in abduzione di quasi 90° ed

anche in flessione. Ciò significa che la testa dell'omero viene spostata verso

l'alto con conseguente restringimento dello spazio subacromiale e possibile

irritazione del tendine del sopraspinato che decorre in questo spazio.

(…).

È’ risaputo che nel settore anteriore del tendine in prossimità dell'inserzione

l'irrorazione del tendine non è buona. Gli stessi tendini sono un tessuto

braditrofico. ovvero scarsamente irrorato a priori. In questo settore del

sopraspinato è presente una cosiddetta zona critica, ancor più

ipovascolarizzata. È qui che di solito hanno origine i danni strutturali di

natura degenerativa del tendine del sopraspinato con modificazioni

intratendinee, che successivamente possono sfociare nella rottura parziale e

pin avanti persino nell'eventuale rottura totale.

L'assicurata presenta infatti questo tipo di danni strutturali di natura

degenerativa, che non sono stati causati dall'incidente.

(…).

L'evento del 2012 non ha causato i disturbi come causa parziale. Ho già

motivato questa affermazione in precedenza.

(…).

Non si è verificato un peggioramento dello stato preesistente. Mancano dati clinici

a supporto e mancano anche i substrati radiologici che sono estati esclusi con

la risonanza magnetica del 24.02.2012. L'entesiopatia era preesistente ma non è

stata peggiorata.

(…).

Nel 2012 si è verificata una contusione della spalla destra con

disturbi reattivi di natura muscolare. Non emergono indicazioni dalla diagnostica

per immagini di un peggioramento di uno stato preesistente. Inoltre, nel 2012

dopo l'incidente, l'assicurata è riuscita a lavorare senza interruzioni. Non si

è quindi verificato un peggioramento dovuto all'incidente, né decisivo né

temporaneo, della preesistente entesiopatia del tendine del sopraspinato. Ho

già dettagliatamente motivato questa affermazione in precedenza.

(…).

Per quanto concerne l'evento del 01.03.2012 si può chiaramente dire che i

disturbi trattati chirurgicamente non sono riconducibili con un elevato grado

di probabilità all'evento del 01.03 2012.

(…).

Per quanto riguarda l'evento del 03.01.2012 mi sono precedentemente espresso al

riguardo. Lo status quo sine è subentrato ai più tardi con la chiusura del caso

da parte del Dott. __________ nell'aprile 2013. (…)” (doc. 97, pag. 11-19;

traduzione italiana)

Il 22 giugno 2022 il

patrocinatore dell’insorgente ha fatto valere l’infortunio del 3 gennaio 2012

doveva essere considerato perlomeno una concausa del danno alla spalla destra

dell’assicurata annunciato nella ricaduta, in quanto la documentazione medica agli

atti (in particolare, le ecografie dell’8 ottobre 2012 e del 21 dicembre 2015

del dr. med. __________ come pure il referto del medesimo specialista del 9

aprile 2013, di cui si è già detto sopra), dimostrerebbero una lesione del

tendine legata all’infortunio del 3 gennaio 2012 (doc. 100).

Interpellato a tal proposito

dall’amministrazione, nel complemento del 21 luglio 2022, il dr. med. __________

dell’__________ a proposito dell’affermazione dell’avv. RA 1, giusta la quale

in particolare gli esami ecografici dell’8 ottobre 2012 e del 21 dicembre 2015,

dimostrerebbero una lesione del tendine legata all’infortunio del 3 gennaio

2012, ha rilevato che:

" non è

corroborata da alcuna giustificazione medica né da alcuna dimostrazione

scientifica, tantopiù che il primo esame ecografico è stato eseguito più di 10

mesi dopo l'evento.

Nel caso in oggetto fa fede il risultato della risonanza magnetica

del 24.02.2012, che non ha riscontrato alcuna indicazione di una rottura del

tendine sovraspinato circa 6 settimane dopo l'evento. La diagnosi è stata di

tendinopatia inserzionale moderata del tendine sovraspinato con alterazioni

degenerative e anche cisti a carico del trochite.

In questa età si sviluppano alterazioni degenerative del trochite

in prossimità dell'inserzione (nota: la perizia si riferiva erroneamente al

trocantere, ma era inteso il trochite). In questa regione si sviluppano

tipicamente alterazioni degenerative poiché qui vi è la cosiddetta critical

illness zone. La vascolarizzazione già di per sé scarsa dei tendini (tessuto

braditrofico) va in questo caso a deteriorarsi ulteriormente. La circolazione

sanguigna è talmente scarsa che qui si sviluppano di principio e già a uno

stadio precoce della vita delle alterazioni tendinee con conseguenti disomogeneità

intratendinee. Queste alterazioni si sviluppano anche sul lato articolare.

Esattamente questo è stato il risultato della risonanza magnetica eseguita il

giorno 24.02.2012. Non sono state rilevate rotture del tendine, bensì danni

degenerativi all'interno del tendine che tipicamente prendono le mosse da qui.

Inoltre, le cisti a carico del trochite dimostrano che si sono sviluppate

alterazioni cistiche dell'osso nell'area in cui si inserisce il tendine, il che

è assolutamente correlato con gli ulteriori danni intratendinei successivamente

riscontrati negli esami ecografici. I risultati della risonanza magnetica corrispondono

al gold standard dell'accertamento radiologico a seguito di un trauma alla spalla,

mentre gli esami ecografici producono spesso risultati diversi.

Queste alterazioni degenerative intratendinee presentano

naturalmente una progressione, pertanto nell'arco di 10 mesi può assolutamente

verificarsi un'estensione come quella evidenziata in sede ecografici. Questo

sviluppo e fisiologico e, con il grado della probabilità preponderante, non

legato all'infortunio.

Confermiamo pertanto quanto da noi affermato, ossia che la caduta

del 03.01.2012 non ha comportato alcuna lesione strutturale oggettivamente

dimostrabile del tendine sovraspinato. La risonanza magnetica del 24.02.2012 Io

dimostra e, come già argomentato sopra, sono stati rilevati esclusivamente

danni di tipo degenerativo e non legati all'infortunio. (…)” (doc. 110).

2.9

2.9.1

Nel caso di specie, questo

Tribunale constata innanzitutto che l’__________ è stato incaricato

direttamente dall’assicuratore resistente, senza seguire la procedura prevista

dall’art. 44 LPGA (cfr. doc. 57 e doc. 60, dai quali risulta che all’assicurato

non è stato accordato il diritto di ricusare l’esperto designato).

Contrariamente a quanto indicato nella decisione su opposizione impugnata (“la

perizia dell’Istituto medico specialistico IB-Bern (…) è altresì indipendente,

dato che è stata commissionata in ossequio all’art. 44 LPGA”: cfr. doc.

111, pag. 8), lo specialista dell’IB-Bern va dunque trattato alla stregua di

consulenti medici interni all’amministrazione.

Se ne deduce pertanto che va

applicata la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465 (cfr. supra,

consid. 2.6.), secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di

un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. STCA 35.2020.43 del

22.

febbraio 2021 consid. 2.7 e STCA 35.2021.94 del 30 marzo 2022, consid. 2.9).

2.9.2

Ciò premesso, chiamato ora a

pronunciarsi, attentamente valuta-to l’insieme della documentazione medica agli

atti (in particolare, quella riportata al consid. 2.8), questo Tribunale

ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. __________, specialista nella

materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in materia di medicina

infortunistica e assicurativa (in particolare, in qualità anche di perito

amministrativo e/o giudiziario dell’Istituto medico di perizie

interdisciplinari __________), secondo la quale l’infortunio del 3 gennaio 2012

non ha provocato una lesione strutturale (completa o parziale) oggettivamente

dimostrabile del tendine sovraspinato, possa validamente costituire da base al

giudizio che è ora chiamato a rendere.

In effetti, il medico fiduciario ha spiegato dettagliatamente e in modo

convincente, alla luce dell’insieme della documentazione medica agli atti

riassunta al considerando 2.8., segnatamente degli esiti della MR del 24

febbraio 2012, i motivi per i quali egli ritiene che la lesione del tendine

sovraspinato non sia da ascrivere all’infortunio del 3 gennaio 2012, bensì a

fattori degenerativi. In particolare, egli ha sottolineato come la prima

consultazione medica sia avvenuta il 17 febbraio 2012, ovvero a distanza di 6

settimane dall’evento infortunistico, per dei dolori a carattere "in

crescendo" (tipici di danni di natura degenerativa secondo la dottrina

medica) e non a evoluzione in "decrescendo" (tipica di una rottura,

totale o parziale, traumatica di un tendine; in assenza pure di drop arm sign)

e che l’assicurata ha potuto continuare senza interruzione il lavoro di

igienista dentale gravoso per l'articolazione della spalla, cosa che a priori sarebbe

stata inconciliabile con una rottura fresca causata da un infortunio. Inoltre

la risonanza magnetica eseguita il 24 febbraio 2012, ovvero a distanza di 7

settimane dall’infortunio, aveva evidenziato segni di una irritazione del capo

lungo del tendine del bicipite (ma nessun segno di rottura della cuffia dei rotatori,

in particolare del tendine del sovraspinato) rispettivamente dei segni di

modificazioni degenerative (tra cui cisti nella zona di inserzione del tendine

del sopraspinato con una conseguente tendinopatia dello stesso a livello

dell'inserzione e quindi di un danno di chiara origine degenerativa). Lo

specialista ha pure precisato che la risonanza magnetica, rispetto

all’ecografia (che può rilevare dei falsi positivi o dei falsi negativi)

costituisce il gold-standard dell’accertamento radiologico. Per quanto concerne

la lesione intratendinea del tendine sovraspinato risultante dall’ecografia

dell’8 ottobre 2012, il medico fiduciario ha inoltre osservato che in linea di

massima le modificazioni intratendinee sono di natura degenerativa, dato che

sono in prossimità dell'inserzione e ciò anche nel caso di specie, dato che la

nota risonanza magnetica aveva confermato la presenza di tipiche modificazioni

di natura degenerativa del tendine del sopraspinato ovvero di cisti nella zona

di inserzione dello stesso. Inoltre egli ha anche sottolineato che l’ecografia

era stata eseguita ad oltre 9 mesi dall’evento infortunistico e che le alterazioni

degenerative intratendinee presentano naturalmente una progressione e che

pertanto, nell'arco di 9 mesi, poteva assolutamente verificarsi un'estensione

come quella evidenziata in sede ecografica e che quello sviluppo era

fisiologico e, con il grado della probabilità preponderante, non legato

all'infortunio. Inoltre, nel 2012 dopo l'incidente, l'assicurata era riuscita a

lavorare senza interruzioni per oltre 6 anni e mezzo ovvero fino circa a sei

mesi dopo il grave incidente stradale del 7 marzo 2018, pur svolgendo un lavoro

sicuramente non ideale come quello di igienista dentale. Sulla base

dell'assenza di dolori iniziali, della mancata perdita di funzione, della

diagnostica per immagini con cisti già presenti nel trocantere, dell'assenza di

una vera e propria rottura, dell'assenza di una qualsiasi indicazione di un

danno che risultasse dovuto all'incidente nella risonanza magnetica, il medico

fiduciario ha quindi concluso che “non è possibile supporre, con un elevato

grado di probabilità, che con l'incidente del 2012 si sia verificata una

rottura completa o parziale del tendine del sopraspinato” rispettivamente

che “l'evento del 03.01.2012 ha causato una contusione della spalla destra

con attivazione di breve durata di modificazioni pregresse di natura

degenerativa. Ma già la risonanza magnetica del 24.02.2012 non evidenziava più

alcun fenomeno irritativo, tanto che a questo punto si poteva già presupporre

uno "status quo sine" di per sé. All'epoca l'CO 1 ha continuato a

farsi carico dei successivi trattamenti, poi il caso è stato definitiva-mente

chiuso secondo il Dott. __________ nell'aprile 2013. È in questo momento e non

oltre che si deve ipotizzare uno "status quo sine".

In questo senso, il TCA osserva che il medico fiduciario ha enunciato il

proprio apprezzamento in piena conoscenza dei dati anamnestici dell’assicurato

e ha saputo motivare adeguatamente il proprio parere dal profilo

medico-scientifico, considerando non solo il meccanismo infortunistico (al

riguardo, cfr. la STF 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata

in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss., in cui la Corte federale ha precisato che,

trattandosi di stabilire l’eziologia delle rotture della cuffia dei rotatori,

al criterio del meccanismo infortunistico non può essere attribuito un ruolo

prevalente; si veda comunque pure il consid. 4.5; cfr. tra le tante, anche la

STCA 35.2023.69 del 21 febbraio 2023, consid. 2.9). Questa giurisprudenza è

stata confermata anche nella recentissima STF 8C_401/2023 del 21 febbraio 2024,

consid. 2.3 (cfr. pur rinvii giurisprudenziali federali ivi citati).

Inoltre, giova qui ricordare, tra le tante, la STF 8C_326/2023 del 6 ottobre 2023, in cui il Tribunale federale

ha confermato la decisione dei giudici cantonali di confermare la decisione con

la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia,

aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita

dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una

alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica (cfr., pure

tra le tante, la STCA 35.2023.69 del 21 febbraio 2023, consid. 2.10 con rinvii

giurisprudenziali federali e cantonali).

In questo contesto il TCA segnala pure la già citata STF 8C_401/2023 del 21

febbraio 2024, riguardante il caso di un’assicurata (nata nel 1971) che il 15

gennaio 2021 era caduta, riportando una contusione alla spalla destra ed era

stata operata il 15 marzo 2021 a causa - tra l’altro - di una rottura

“traumatica” del tendine sovraspinato, in cui l’Alta Corte ha confermato la

decisione dei giudici cantonali di confermare la decisione con la quale

l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva

considerato che la contusione alla spalla destra aveva causato solamente un

aggravamento temporaneo e non direzionale, di una situazione degenerativa

(asintomatica) già presente e che lo status quo sine era stato raggiunto

al più tardi al 14 marzo 2021, rispettivamente, che le problematiche

ulteriormente presentate dall’assicurata a livello della spalla destra sinistra

(inclusa la rottura del tendine sovraspinato) operate il 15 marzo 2021 erano

riconducibili a fattori extra-infortunistici. Anche in questo caso il Tribunale

federale ha sottolineato quanto segue: “(…) als typisches Merkmal für eine

traumatische Verursachung einer Rotatorenmanschettenläsion gilt u.a. die

sofortige Beeinträchtigung der aktiven Mobilität bzw. Entwicklung einer

Pseudoparalyse der Schulter ("drop-arm-sign"; vgl. Urteile

8C_253/2021 vom 2. Juli 2021 E. 5.2 mit Hinweis und

8C_606/2016 vom 13. Dezember 2016 E. 4.2). Wie Dr. med. G.________ zu Recht

festhielt, ist jedenfalls eine solche umgehende Pseudoparalyse nach dem Unfall

in den echtzeitlichen ärztlichen Dokumenten nicht ausgewiesen. (…)” (cfr. consid. 8.2.). Nella medesima occasione ha pure

ricordato che “die MRT ein wichtiges Mittel bei der Abklärung der

Unfallkausalität einer Rotatorenmanschettenruptur bildet (vgl. nebst vielen SVR

2023.

UV Nr. 20 S. 63, 8C_410/2022 E. 6.1, UV Nr. 39 S. 139, 8C_305/2022 E.

5.3.2; Urteile 8C_62/2023 vom 16. August 2023 E. 6.1.4 und 8C_206/2022 vom 14.

Juli 2022 E. 4.2 und 6.2.5).” (cfr. consid. 9.2.1)

In simili circostanze, i

certificati medici, anche specialistici, come pure le valutazioni mediche che

figurano agli atti (cfr., in particolare, quelli citati al consid. 2.8; peraltro

note allo specialista dell’__________ che le ha esaminate nel dettaglio e in

modo convincente nell’approfondita valutazione del 4 gennaio 2021), non

consentono di giungere a una diversa conclusione.

2.9.3

Le argomentazioni sollevate

dall’avv. RA 1 nell’opposizione del 22 giugno 2022 (e sostanzialmente riprese

integralmente nel gravame in disamina: cfr. consid. 2.7) sono state esaminate

dal medesimo specialista nell’approfondito complemento del 21 luglio 2022, con delle

considerazioni puntuali e convincenti (cfr. consid. 2.8. in fine).

Questa Corte il 27 novembre 2023 ha assegnato all’avv. RA 1, come da sua

richiesta del 24 novembre 2023 (doc. IX), un termine di 10 giorni per

presentare la replica (doc. X), prorogato - sempre su sua richiesta del 18 dicembre

2023.

(doc. XI) - sino al 20 dicembre 2023 (doc. XII).

In data 18 dicembre 2023 l’avv. RA

1.

ha chiesto una ulteriore proroga del termine sino al 5 gennaio 2024 “in

quanto sono ancora in attesa di ricevere la presa di posizione del medico, che

ho richiesto in data 4.12.2023 e che ad oggi non è pervenuta” (doc. XIII).

A suffragio della sua richiesta ha allegato il messaggio di posta elettronica

al dr. med. __________ del 4 dicembre 2023, del seguente tenore:

" (…) Ad

oggi siamo in fase ricorsuale con CO 1 e stiamo analizzando nel dettaglio la

risposta resa dall'assicurazione al lod. TCA (qui acclusa).

La stessa contempla essenzialmente delle contestazioni d'ordine

medico e in particolare in merito a quanto da Lei asserito sia in occasione del

1° che del 2° infortunio. CO 1 presenta anche una serie di rilevanze tratte

dalla dottrina medica.

Appare dunque necessario che sia un medico a fornirci gli elementi

di replica per aspetti squisitamente medici che non ci competono. Sarebbe

dunque utile una presa di posizione puntuale, dettagliata e circostanziata da

parte sua, sia in merito alle critiche avanzate alle sue diagnosi e alla

loro causalità infortunistica, sia in merito alla dottrina citata.

Abbiamo un termine in scadenza il prossimo 11.12.2023 (ma richiediamo

oggi una proroga sino al 20.12.2023). Le sarei quindi grata se potesse farci

avere una sua presa di posizione preferibilmente entro il 13.12.2023. (…)”

(doc. XII-1; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Il 18 dicembre 2023 il TCA ha

prorogato il termine sino al 5 gennaio 2024 (doc. XIV). Con replica del 4

gennaio 2024 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande sulla

base della documentazione medica già agli atti (doc. XV).

A tutt’oggi il patrocinatore del ricorrente non ha quindi presentato

(ulteriore) documentazione medica, tantomeno specialistica, atta a sollevare

dubbi - nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid.

4.1.2.) - circa la fondatezza degli approfonditi pareri espressi dallo

specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente il 4 gennaio

2021.

e il 21 luglio 2022.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70

del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22

febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e

rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA

35.2021.44

del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5; STCA 35.2021.64 del 6 dicembre

2021, consid. 2.5.5; STCA 35.2023.95 del 18 marzo 2024, consid. 2.10).

2.9.4

Alla luce di quanto precedentemente

esposto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse

dal medico fiduciario nella valutazione del 4 gennaio 2021 e nel complemento del

21.

luglio 2022, di cui si è già detto al consid. 2.8.

Il TCA ricorda inoltre che la

giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata

personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un documento

medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti

apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF

8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Di

norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è difatti possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario)

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali

(cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9; STCA

35.2022.12

del 16 agosto 2022, consid. 2.9 e rinvii giurisprudenziali ivi

citati). Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui lo specialista dell’__________

ha espresso la sua valutazione in base alla copiosa documentazione medica agli

atti, anche a seguito di ripetute visite personali della ricorrente, la

maggiore parte delle quali riportate al consid. 2.8. Del resto, anche nella già

citata STF 8C_401/2023 del 21 febbraio 2024, la valutazione del medico

fiduciario dell’assicuratore era stata effettuata sulla base dei soli atti

medici (con particolare attenzione a quelli strumentali: cfr. consid. 3). La

censura ricorsuale volta a contestare questo aspetto deve, pertanto, essere

respinta.

2.9.5

Da ultimo, dalle carte processuali

si evince pure che, dal 3 gennaio 2012 fino al settembre 2018 (periodo a

partire dal quale l’assicurata ha di nuovo sofferto di dolori - riconducibili,

secondo la ARTRO-RM del 17 dicembre 2018 ad una “rottura del

sovraspinato-infraspinato”, cfr. doc. 64) - la spalla destra non ha causato

incapacità lavorativa né è stata oggetto di specifici trattamenti (a parte le

onde d’urto nel 2015 a causa però di una calcificazione di origine morbosa:

cfr. doc. 100).

Al riguardo va ricordato che, per

costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la

manifestazione dell'affezione è lungo e più le esigenze riguardanti la prova

del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p.

188.

ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26

giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17 gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05

del 20 febbraio 2006 consid. 1).

In questo senso, ad esempio, in

una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha negato

l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un assicurato,

vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al polso, braccio e

spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati refertati, per la

prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie, il TF ha giudicato

che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla constatazione anamnestica di

tali disturbi, costituiva un importante indizio a favore dell’assenza di una

causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha rilevato che nessuno dei medici

curanti aveva refertato un qualsiasi reperto oggettivo (ad esempio, contusioni,

stiramenti oppure abrasioni) atto a giustificare il quadro clinico in questione

(il Tribunale federale è giunto a questa stessa conclusione nella STF

8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui

disturbi alla spalla sinistra erano stati documentati a distanza di 8 mesi

dall’infortunio, come pure nella STF 8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid.

4.1, in cui il tempo di latenza era di alcune settimane: “Aufgrund der

fehlenden initialen Beschwerden in diesem Bereich und der asymptomatischen

Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass

nach einer AC-Gelenksdistorsion in der Regel von einer raschen Genesung

auszugehen sei, könne die Unfallkausalität nicht bejaht werden. Hätte der

Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik aufgewiesen, wäre dies durch den

erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder im Spital X.________

festgestellt worden.”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre 2020, consid. 2.9 e STCA

35.2020.84

del 22 marzo 2021, consid. 2.9).

Del resto, i citati disturbi insorti nel

settembre 2018, sono stati annunciati all’amministrazione il 12 novembre 2019

quale ricaduta ex art. 11 OAINF.

Conformemente alla giurisprudenza

federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la

sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente.

Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio quando gli stessi non

sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STF U 344/03 del 9

dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

L’Alta Corte ha ad esempio deciso

in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui

l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta

valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente

della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché

durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli

avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il

riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi

non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa

(cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1; STCA 35.2019.88

del 27 aprile 2020, consid. 2.8 e STCA 35.2020.84 del 22 marzo 2021, consid.

2.9).

Nel caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti, non può

essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai

sensi della giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il

sinistro del gennaio 2012 abbia provocato i disturbi alla spalla destra

denunciati nel 2019 dall’assicurata.

In esito a tutto quanto precede,

il TCA non ritiene dimostrato,

perlomeno con il grado di verosimiglianza preponderante abitualmente applicato

nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 e

riferimenti), che i disturbi alla spalla destra oggetto dell’annuncio di

ricaduta del novembre 2019, costituissero una conseguenza naturale del sinistro

accaduto in data 3 gennaio 2012.

Va infine segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA

35.2018.130

dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

2.10

In queste condizioni, posto che l’CO

1.

era legittimata a rifiutare al riguardo il proprio obbligo a prestazioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.11

Da ultimo, va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8 e 2.9), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove. L’incarto LAINF è stato versato agli atti in

data 10 novembre 2023 (doc. VII).

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti