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Decisione

35.2023.92

Discussa la riduzione della rendita in vigore per la via della revisione (basata su motivi economici). Rinvio atti per accertare reddito da invalido

28 marzo 2024Italiano25 min

occupazione dell’80%, percependo in tal modo un salario lordo mensile di fr. 5'753.75

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.92

mm/DC

Lugano

28 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 settembre 2023 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 8 giugno 2005, RI 1,

dipendente della ditta __________ in qualità di aiuto ferraiolo e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è rimasto vittima di un evento traumatico al pollice della mano destra.

Alla chiusura del caso, con

decisione del 9 agosto 2007, l’assicurato è stato posto al beneficio di una

rendita d’invalidità del 20% a contare dal 1° maggio 2007.

1.2. Dalle tavole processuali emerge che

a RI 1 sono accaduti due ulteriori infortuni, l’8 luglio 2016 e il 14 ottobre

2018.

Con decisione formale dell’11

gennaio 2021, l’amministrazione ha innanzitutto dichiarato estinto dal 1°

dicembre 2020 il diritto a prestazioni derivante dall’evento traumatico

dell’ottobre 2028, ritenuto che i disturbi ancora presenti, privi di sostrato

organico oggettivabile, non costituivano una conseguenza adeguata di quel

sinistro.

D’altro canto, l’assicuratore ha

negato che, tenuto conto dei postumi residuali dell’infortunio del luglio 2016,

fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita d’invalidità

in vigore, rispettivamente per concedere una rendita abbinata.

Infine, all’assicurato è stata

assegnata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% a carico

dell’infortunio occorsogli in data 8 luglio 2016 (doc. 155).

Il provvedimento appena citato è

stato confermato con la decisione su opposizione del 28 giugno 2021 (doc. 156),

cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Nel febbraio 2023, l’CO 1 è stato

informato che, a far tempo dal 1° febbraio 2023, RI 1 era entrato alle

dipendenze della ditta __________ in qualità di magazziniere (doc. 163). Dal

relativo contratto si evince segnatamente che si è trattato di un rapporto di

lavoro di durata indeterminata, che il salario mensile lordo ammontava a fr.

5'753.75 e che il grado di occupazione era dell’80% (doc. 165).

Esperiti gli accertamenti

economici del caso, con decisione formale del 15 giugno 2023, l’istituto

assicuratore ha soppresso la rendita in vigore a decorrere dal 1° luglio 2023,

a fronte di un grado d’invalidità passato dal 20 allo 0% (cfr. doc. 170).

1.4. A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 176), il 26 luglio

2023 l’CO 1 ha emanato una nuova decisione formale, che ha annullato quella

datata 15 giugno 2023, mediante la quale la rendita d’invalidità in vigore è

stata ridotta all’11% (cfr. doc. 181).

RI 1, sempre per il tramite

dell’avv. RA 1, si è opposto anche a questo provvedimento (doc. 187).

Con decisione su opposizione del

14 settembre 2023, l’assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto della

decisione formale del 26 luglio 2023 (cfr. doc. 190).

1.5. Con tempestivo ricorso del 16

ottobre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a

ripristinare la rendita d’invalidità del 20%.

A sostegno della propria pretesa,

trattandosi dell’entità del reddito da valido ritenuto dall’assicuratore convenuto

(fr. 66'989/anno), il patrocinatore dell’assicurato fa valere in particolare

quanto segue:

" (…) La CO

1, come abbiamo accennato, parte dall’assunto che faccia stato il guadagno

assicurato provvedendo ad aggiornarlo sulla base del solo dato congiunturale.

Nel caso di specie la CO 1 ha utilizzato quale salario da valido per il

raffronto dei redditi nelle decisioni di revisione che qui ci occupa, il

salario nell’attività lavorativa che corrispondeva a quella svolta all’epoca

del sinistro del 2005 nel contesto edile.

All’epoca dell’infortunio RI 1, essendo del 1969, aveva 36 anni e

lavorava in Svizzera da un anno. Attualmente egli ha 54 anni, sono trascorsi

ben 18 anni, in un periodo della vita ove statisticamente è comprovato che i

salari percetti aumentano, e la parziale soppressione della rendita è stata

ritenuta sulla scorta di una modifica dell’invalidità del 9%.

Da un profilo generale si impone una prima riflessione.

La rendita Lainf serve per compensare il discapito economico. È

esperienza di vita corrente che una persona non mantiene nel corso della

propria vita lavorativa il medesimo tenore salariale ma questo tende aumentare.

È accertato in maniera incontrovertibile e ritenuto statisticamente per

calcolare la perdita di guadagno in contesto civile che di norma il salario di

un lavoratore cresce sino all’età di 50 anni in maniera più o meno costante.

L’aumento salariale è di norma ritenuto in misura del 0.5% - 1.0% annuo. Tale

aumento è di natura reale, ossia al netto di quello congiunturale. Tale dato

non è necessariamente legato ad un miglioramento della qualifica all’interno

del proprio ramo di attività o a seguito di formazione, ma per lo più

all’aumento della capacità produttiva a seguito dell’acquisizione di una

propria esperienza lavorativa (cfr. DTF 132 II 321 c. 3 e Stauffer/Schätzle

“Manuel de capitalisation” pp. 483 ss., 2001, entrambi qui acclusi).

Non si tratta dunque di un miglioramento (o aumento salariale che

dir si voglia) percepibile o accertabile o previsibile al momento in cui è stata

determinata la rendita che è oggetto di revisione, ma dall’esperienza di vita,

peraltro confermata in un dato statistico, noto a tutti. Se tale dato

statistico viene applicato in contesto civile per il calcolo della perdita di

guadagno e perlomeno da ritenere che esso configura il grado di prova richiesto

dalla verosimiglianza preponderante, necessario in contesto assicurativo

sociale.

Ritenere come vorrebbe la CO 1 che il salario da valido di

raffronto nella procedura di revisione debba essere reperito semplicemente

aggiornandolo congiunturalmente, è erroneo.

(…).

Nel caso di RI 1, la rendita è stata erogata e calcolata sulla

base di un salario che risaliva a 18 anni orsono. L’attività che RI 1 svolge

attualmente è sostanzialmente la medesima che svolgeva all’epoca del sinistro.

Che lavori presso una ditta di carpenteria anziché quale aiuto ferraiolo è del

tutto indifferente. Il contesto di lavoro rimane il medesimo, ovvero operaio

non qualificato nel contesto edile.

(…).

La CO 1 raffronta i minimi salariali CCL/CNM con il salario

percetto quasi 20 anni orsono da una persona che avrebbe nel frattempo maturato

20 anni di esperienza professionale. Se per il calcolo del salario da valido la

CO 1 avesse fatto capo ai dati salariali statistici nazionali per una persona

senza qualifiche e responsabilità, aggiornandola al 2023 non vi sarebbe stato

spazio di sorta per una revisione, situandosi ben al di sotto della soglia del

5% richiesta dall’art. 17 LPGA per dar seguito alla revisione. (…).” (doc. I,

p. 3 s.)

A proposito invece del reddito da

invalido considerato dall’amministrazione, corrispondente a quello

concretamente conseguito lavorando alle dipendenze della ditta __________ a

partire dal mese di febbraio 2023 (fr. 59'839/anno), l’avv. RA 1 rileva che il

proprio patrocinato “… è stato licenziato per il prossimo 31 ottobre 2023 dalla

__________ per il fatto che non è in grado di sovvenire agli impegni lavorativi

che la nuova attività gli imponeva. (…). Il salario percetto presso la __________

– che non può più conseguire per motivazioni connesse con i postumi del

sinistro assicurato – non può più essere raggiunto, né – alla luce delle

conclusioni cui è giunto il datore di lavoro – avrebbe potuto essere conseguito

dal mese di febbraio 2023 al mese di ottobre 2023. Infatti durante il periodo

nel quale ha conseguito tale salario ha messo in evidenza l’impossibilità

dell’assicurato di conseguire il salario. In altri termini ha posto in rilievo

che l’attività per la quale la sua rendita Lainf è stata ridotta non poteva

oggettivamente essere svolta. Per il che la decisione deve essere semplicemente

annullata è la rendita di cui alla decisione del 9.8.2007 dev’essere

ripristinata.” (doc. I, p. 4 s.).

1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).

1.7. In data 9 novembre 2023, il

rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni. Egli ha in particolare evidenziato che sarebbe da

ritenere accertato che “… tale attività lavorativa [quella alle dipendenze

della __________, n.d.r.] non era adatta a RI 1. Se tale conclusione ha motivato

la rescissione del rapporto, significa che la medesima non era adatta a RI 1

sin dall’inizio con una verosimiglianza che sconfina nella certezza. Pertanto

non era un’attività esigibile e quindi non può motivare la revisione ex art. 17

LPGA.” (doc. V).

L’assicuratore resistente si è

pronunciato al riguardo il 21 novembre 2023 (doc. VII).

Il 2 gennaio 2024, l’avv. RA 1 ha

ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti all’oggetto litigioso (cfr.

doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102

del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a ridurre dal 20 all’11% la

rendita d’invalidità in vigore a far tempo dal 1° luglio 2023, oppure no.

2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, qui applicabile in virtù della

disposizione transitoria di cui all’art. 82a LPGA, per il futuro la

rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su

richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per

cento (lett. b).

L'art. 22 LAINF - analogamente

all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17

cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini

compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione ha per

scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la

correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata

la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La revisione presuppone, dunque,

che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della

rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti

ivi menzionati).

Per costante giurisprudenza, il

TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia

pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dagli

assicuratori contro gli infortuni, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.4. L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.5. Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è motivo di

revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.6. La questione di sapere se si è

prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108

consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21

gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel

fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

Fatti

I mutamenti congiunturali, il passaggio,

ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono

motivo di revisione.

Non si tiene parimenti conto, né

prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse conoscenze

scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la diminuzione

della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio

Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità

lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,

nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione

causale con l'infortunio).

2.7. Nella presente fattispecie, dalla

documentazione agli atti emerge che, per tenere conto delle ripercussioni

economiche derivanti dai postumi residuali dell’infortunio accaduto l’8 giugno

2005, nell’agosto 2007, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita

d’invalidità del 20% a contare dal 1° maggio 2007 (cfr. doc. 111).

La rendita del 20% è stata

confermata nel gennaio 2021, ovvero successivamente alla chiusura degli

infortuni dell’8 luglio 2016 e del 14 ottobre 2018 (cfr. doc. 155:

“Confrontando le due cifre risulta un’incapacità al guadagno del 3%. Ne

consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo apprezzabile

sulla capacità di guadagno. Non possiamo pertanto accordare prestazioni a

titolo di rendita d’invalidità abbinata. In questa istanza manteniamo

tuttavia l’attuale rendita d’invalidità del 20% in vigore per l’infortunio

dell’08.06.2005 (sinistro 10.20726.05.5).” – il corsivo è del redattore;

doc. 156).

Dalle carte processuali emerge

poi che, a decorrere dal 1° febbraio 2023, l’insorgente ha iniziato a lavorare

per conto della ditta __________ in qualità di magazziniere con un grado di

occupazione dell’80%, percependo in tal modo un salario lordo mensile di fr. 5'753.75

(rapportato a un grado di occupazione del 100%) (cfr. doc. 165, doc. 176, p.

3-6 e doc. 179, p. 2).

Con decisione formale del 26

luglio 2023, l’amministrazione ha ridotto la rendita in vigore all’11% in virtù

dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA.

A titolo di reddito da valido,

l’assicuratore convenuto ha applicato un importo pari a fr. 66'989 (fr.

5’153/mese x 13 mensilità), corrispondente al salario minimo previsto per la

classe salariale B dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale

in Svizzera (CNM 2023-2025).

Quale reddito da invalido,

è stato ritenuto l’importo di fr. 59'839, corrispondente al salario

effettivamente conseguito dall’assicurato lavorando all’80% alle dipendenze

della __________ (fr. 4’603/mese x 13 mensilità).

Da notare ancora che la rendita è

stata ridotta soltanto a far tempo dal 1° luglio 2023, trascorsi 5 mesi

dall’inizio della (nuova) attività lavorativa (cfr. doc. 180).

2.8. Con la propria impugnativa, il

patrocinatore dell’assicurato contesta l’entità del reddito da valido

stabilito dall’istituto convenuto, sostenendo che tra il primo infortunio e il

momento in cui è stata ridotta la rendita sono trascorsi ben 18 anni, durante i

quali sarebbero intervenuti “con una verosimiglianza accresciuta” miglioramenti

salariali (“È accertato in maniera incontrovertibile e ritenuto

statisticamente per calcolare la perdita di guadagno in contesto civile che di

norma il salario di un lavoratore cresce sino all’età di 50 anni in maniera più

o meno costante”), quantificabili nella misura dello 0.5-1% annuo, in

analogia con quanto viene applicato nell’ambito del diritto civile per il

calcolo della perdita di guadagno (cfr. doc. I).

Al riguardo, va osservato che l’CO

1 ha determinato il reddito senza invalidità, partendo dal presupposto che,

qualora non fosse insorto il danno alla salute, il ricorrente avrebbe

continuato a svolgere l’attività di aiuto-ferraiolo alle dipendenze della ditta

__________.

Questa Corte condivide l’agire

dell’amministrazione che risulta conforme alla giurisprudenza federale.

In effetti, per fissare il

reddito da valido, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe, con

il grado della verosimiglianza preponderante, potuto realmente conseguire al

momento determinante se non fosse stata invalida. Il reddito senza invalidità

deve essere valutato nella maniera più concreta possibile. Per questo motivo,

esso corrisponde di principio all’ultimo salario percepito dalla persona

assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto

dell’evoluzione dei salari.

Per decidere se considerare un

ipotetico cambiamento d’attività, le possibilità teoriche di sviluppo

professionale o di avanzamento, possono essere prese in considerazione soltanto

laddove è molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al

riguardo, è necessario che esistano degli indizi concreti che la persona

assicurata avrebbe effettivamente ottenuto un avanzamento oppure un

corrispondente aumento dei redditi, se non fosse divenuta invalida. Degli indizi

concreti a favore dell’evoluzione della carriera professionale esistono, ad

esempio, allorquando il datore di lavoro ha lasciato intravvedere una tale

prospettiva di avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in tal senso. Delle

semplici dichiarazioni d’intento della persona assicurata non bastano (STF 8C_214/2023

del 20 febbraio 2024 consid. 4.2.2; 9C_486/2011 del 12 ottobre 2011 consid.

4.1; 9C_523/2008 del 25 maggio 2009 consid. 2.2). Nel caso in cui l’invalidità

è la conseguenza di un infortunio, tali indizi devono già esistere al momento

in cui quest’ultimo si è prodotto (STFA U 222/97 del 23 giugno 1999 consid.

5c).

In concreto, questo Tribunale constata

innanzitutto che l’insorgente non ha fornito alcun indizio concreto a favore di

un suo sviluppo professionale. Del resto, dal rapporto relativo al colloquio

del 21 settembre 2005 emerge che la formazione scolastica di RI 1 si è

interrotta in terza media e che egli non possiede alcuna formazione

professionale (terminata la scuola, l’assicurato ha in effetti svolto per 16

anni l’attività di addetto alla consegna di fiori, per due anni quella

d’aiuto-elettricista e, dal giugno 2004, quella d’aiuto-ferraiolo) (cfr. doc.

19). Anche dopo l’infortunio del 2005, il ricorrente ha lavorato alle dipendenze

di diverse imprese di costruzione, sempre in qualità di manovale (cfr. doc.

150, p. 3).

Il TCA prende poi atto delle

considerazioni sviluppate dal rappresentante dell’assicurato in merito alla

fissazione del reddito da valido (da determinare, a suo avviso, considerando i

dati salariali statistici pubblicati dall’UFS, rispettivamente l’evoluzione

salariale generalmente ammessa in ambito civilistico, piuttosto che in

applicazione dei minimi salariali previsti dal CCL di categoria). Questa Corte

ritiene tuttavia di non poterle seguire alla luce di quanto qui sotto esposto.

Innanzitutto, va segnalato che il

TF ha già avuto modo di sottolineare che il salario usuale di un determinato

settore è rappresentato in maniera più precisa in un contratto collettivo di

lavoro dichiarato di portata generale dal Consiglio federale, che non nella

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr. STF 8C_756/2022 del

14 dicembre 2023 consid. 5.1.2).

Inoltre, nel caso concreto

occorre constatare che, interpellata dall’assicuratore nel settembre 2018 circa

l’evoluzione salariale teorica (cfr. doc. 147), la ditta __________ aveva

dichiarato che “per tutto il periodo dal 2015 al 2018, come appare dalla

documentazione allegata, il salario per l’assicurato, qualora l’attività

professionale del sig. RI 1 fosse continuata regolarmente, ammonterebbe a frs.

4'413.--“ (doc. III 1).

Ora, il salario mensile indicato

Considerandi

dall’ex datore di lavoro corrisponde esattamente al minimo salariale che

era previsto dal CNM 2016-2018 per la classe salariale C / zona salariale verde

(quella comprendente il Ticino). Stante ciò, si rivela inconsistente

l’obiezione ricorsuale secondo cui l’CO 1 avrebbe omesso di accertare se “… RI

1.

all’epoca del sinistro del 2005 avesse un salario superiore al minimo

salariale in vigore ed accertato nel CCL/CNM dell’epoca”.

Questo Tribunale rileva peraltro che

nel fissare il reddito da valido relativo all’anno 2023, l’amministrazione ha

tenuto conto, oltre che degli adeguamenti al rincaro frutto delle periodiche trattative

tra sindacati di categoria e padronato, anche della carriera salariale dell’insorgente,

nella misura in cui, in coincidenza con l’entrata in vigore del CNM 2016-2018, egli

è stato promosso dalla classe salariale C a quella B con conseguente aumento

retributivo (cfr. doc. 180: “Di regola la promozione dalla classe salariale

C alla classe salariale B avviene al più tardi dopo 3 anni d’attività quale

lavoratore edile nella classe salariale C (secondo art. 42 del Contratto

nazionale mantello per l’edilizia 2016-2018 del 1° luglio 2016.”).

Deve ancora essere sottolineato

che la richiesta di considerare una crescita salariale dello 0.5-1% annuo in

analogia con quanto avviene in ambito civile, non è una soluzione che è contemplata

dalla giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, né d’altronde

dal CNM applicabile in concreto.

È infine utile segnalare che, in

una sentenza 8C_653/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 4.1.1 e 4.3.2, la Corte

federale ha confermato, in quanto non arbitraria, la pronunzia del Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Zurigo, mediante la quale il reddito da valido

era stato determinato adeguando (fino al 2019) all’indice dei salari

nominali il reddito che l’assicurato aveva conseguito nel 1990 lavorando

alle dipendenze dell’azienda di famiglia.

In conclusione, secondo il TCA, non

vi è alcun valido motivo per discostarsi dal reddito da valido ritenuto

dall’amministrazione (fr. 66'989).

2.9

Trattandosi del reddito da invalido

(secondo l’CO 1, di fr. 59'839, corrispondenti al reddito effettivamente

conseguito dall’assicurato lavorando per la ditta __________), l’avv. RA 1 ha segnalato

che il 29 settembre 2023 il suo patrocinato è stato licenziato con effetto a

far tempo dal 31 ottobre 2023, in ragione del fatto che le mansioni

assegnategli non sarebbero state, e ciò sin dall’inizio, adeguate alle sue

condizioni di salute infortunistiche. Pertanto, a suo avviso, il reddito che è

stato ritenuto dall’assicuratore resistente, non può essere utilizzato quale reddito

da invalido (cfr. doc. I).

In proposito, l’assicuratore

convenuto ha obiettato che “… l’assicurato ha lavorato per la __________ per 9

mesi. L’CO 1 ha ridotto la rendita dopo 5 mesi. In base agli elementi a

disposizione all’epoca della decisione ma anche della decisione su opposizione

la situazione professionale dell’assicurato era stabile. Ciò giustifica la

revisione. Lo scioglimento del rapporto di lavoro appare sorprendente nel senso

che se l’attività non era adatta come preteso a posteriori la ditta avrebbe

potuto e dovuto prendere i provvedimenti adeguati dopo al massimo un mese.”

(doc. VII).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva

che, secondo la costante giurisprudenza federale, il reddito da invalido deve

essere valutato in primo luogo in funzione della situazione professionale

concreta dell’assicurato. Se l’attività esercitata dopo l’insorgenza del

danno alla salute si fonda su dei rapporti di lavoro particolarmente stabili,

se egli sfrutta pienamente la sua capacità lavorativa residua e se il guadagno

conseguito corrisponde al lavoro effettivamente fornito e non contiene elementi

di salario sociale, è il reddito effettivamente realizzato che deve essere

preso in considerazione per fissare il reddito da invalido (cfr. STF

8C_375/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 3.4 3.4 e 3.5 e i riferimenti ivi

menzionati).

In una sentenza 8C_424/2023 del

21.

febbraio 2024 consid. 6.3.3, il TF ha precisato che la determinazione del

reddito da invalido in funzione del reddito effettivamente conseguito, è ammissibile

soltanto se l’attività svolta è medicalmente esigibile. Altrimenti il valore in

questione deve essere stabilito in applicazione dai dati salariali statistici

risultanti dalla RSS.

Nella presente fattispecie, va rilevato

che riguardo all’aspetto controverso, e meglio sulla questione di sapere se

l’attività alle dipendenze della ditta __________ fosse idonea dal profilo

medico e, in ultima analisi, se il rapporto di lavoro potesse essere ritenuto come

particolarmente stabile, dalla documentazione agli atti emergono elementi di

valutazione contrastanti che non consentono a questo Tribunale di decidere in

un senso oppure nell’altro con la necessaria tranquillità.

Secondo il TCA, va innanzitutto

evidenziato che il rapporto lavorativo in questione ha avuto una breve durata.

Assunto nel mese di febbraio 2023, l’assicurato è stato licenziato già nel mese

di settembre dello stesso anno con effetto a far tempo dalla fine di ottobre.

Inoltre, nella lettera di

licenziamento della __________ si fa esplicito riferimento a un’autonomia di

lavoro “molto compromessa” e al fatto che per il sollevamento o la

movimentazione di pesi l’insorgente doveva essere aiutato da un altro operaio

(doc. A 2). Ora, è notorio che l’attività di magazziniere comporta

frequentemente il sollevamento e il trasporto di pesi.

D’altra parte, agli atti non

figurano segnalazioni che il ricorrente abbia presentato particolari difficoltà

nell’espletare le mansioni richieste dall’attività di magazziniere nel periodo

- di circa otto mesi - antecedente il licenziamento di fine settembre 2023. Del

resto, tale circostanza non era stata evidenziata nemmeno con l’opposizione

interposta contro la decisione formale del 15 giugno 2023 (cfr. doc. 176).

Inoltre, che il ricorrente dovesse

essere aiutato da un collega per il sollevamento o la movimentazione di pesi, è

una circostanza che esisteva verosimilmente già al momento della sua assunzione

(e che potrebbe aver giustificato la riduzione di rendimento, e quindi di

retribuzione, del 20%), posto come nessuno pretenda che il suo stato di salute

è nel frattempo peggiorato. Nonostante ciò, il rapporto di lavoro è comunque

durato sino al mese di ottobre 2023.

Infine, va rilevato che nella

lettera 29 settembre 2023 della __________ (doc. A 2) si fa pure accenno alla

circostanza che il licenziamento dell’assicurato è stato deciso “nel contesto

della ristrutturazione dell’attività lavorativa in seno alla nostra azienda,

…”.

Tenuto conto di quanto precede,

il TCA ritiene che la vertenza sub judice non possa essere decisa senza

preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

L’assicuratore LAINF convenuto,

al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto procedere, garantendo il

contraddittorio, all’audizione testimoniale dell’ex datore di lavoro di RI 1 (la

ditta __________) al fine di verificare se le condizioni poste dalla

giurisprudenza federale per poter ammettere che al reddito effettivo

corrisponde il reddito computabile (quale reddito da invalido) sono realizzate e,

alla luce delle relative risultanze, decidere nuovamente in merito

all’adempimento dei presupposti della revisione della rendita in vigore giusta

l’art. 17 cpv. 1 LPGA.

Infine, il TCA prende atto che,

secondo l’amministrazione, la riduzione della rendita per la via della

revisione avrebbe già potuto aver luogo trascorsi 3 mesi dall’inizio

dell’attività alle dipendenze della CS Legnami (in questo senso, si veda in

effetti la DTF 130 V 343 consid. 3.5.3; Basler Kommentar ATSG - Th. Flückiger,

n. 54 ad art. 17, Basilea 2020, Basler Kommentar UVG - Th. Flückiger, n. 25 ad

art. 22, Basilea 2019, secondo cui il termine di 3 mesi previsto dall’art. 88a

OAI si applica anche nell’assicurazione contro gli infortuni), che in concreto

la riduzione è stata eseguita soltanto dopo 5 mesi (cfr. doc. 180 e doc. VII) e

che, al termine della presente procedura ricorsuale, verrà valutato se il

licenziamento giustifica la revisione del grado d’invalidità a partire dal 1°

novembre 2023 (cfr. doc. VII).

Questa Corte può esimersi

dall’approfondire tali aspetti, visto che il rinvio degli atti all’CO 1 è stato

ordinato già per altri motivi.

2.10

Visto l’esito del ricorso,

l’assicuratore resistente verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato,

l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti