35.2023.92
Discussa la riduzione della rendita in vigore per la via della revisione (basata su motivi economici). Rinvio atti per accertare reddito da invalido
28 marzo 2024Italiano25 min
occupazione dell’80%, percependo in tal modo un salario lordo mensile di fr. 5'753.75
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.92
mm/DC
Lugano
28 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 settembre 2023 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 8 giugno 2005, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di aiuto ferraiolo e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è rimasto vittima di un evento traumatico al pollice della mano destra.
Alla chiusura del caso, con
decisione del 9 agosto 2007, l’assicurato è stato posto al beneficio di una
rendita d’invalidità del 20% a contare dal 1° maggio 2007.
1.2. Dalle tavole processuali emerge che
a RI 1 sono accaduti due ulteriori infortuni, l’8 luglio 2016 e il 14 ottobre
2018.
Con decisione formale dell’11
gennaio 2021, l’amministrazione ha innanzitutto dichiarato estinto dal 1°
dicembre 2020 il diritto a prestazioni derivante dall’evento traumatico
dell’ottobre 2028, ritenuto che i disturbi ancora presenti, privi di sostrato
organico oggettivabile, non costituivano una conseguenza adeguata di quel
sinistro.
D’altro canto, l’assicuratore ha
negato che, tenuto conto dei postumi residuali dell’infortunio del luglio 2016,
fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita d’invalidità
in vigore, rispettivamente per concedere una rendita abbinata.
Infine, all’assicurato è stata
assegnata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% a carico
dell’infortunio occorsogli in data 8 luglio 2016 (doc. 155).
Il provvedimento appena citato è
stato confermato con la decisione su opposizione del 28 giugno 2021 (doc. 156),
cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Nel febbraio 2023, l’CO 1 è stato
informato che, a far tempo dal 1° febbraio 2023, RI 1 era entrato alle
dipendenze della ditta __________ in qualità di magazziniere (doc. 163). Dal
relativo contratto si evince segnatamente che si è trattato di un rapporto di
lavoro di durata indeterminata, che il salario mensile lordo ammontava a fr.
5'753.75 e che il grado di occupazione era dell’80% (doc. 165).
Esperiti gli accertamenti
economici del caso, con decisione formale del 15 giugno 2023, l’istituto
assicuratore ha soppresso la rendita in vigore a decorrere dal 1° luglio 2023,
a fronte di un grado d’invalidità passato dal 20 allo 0% (cfr. doc. 170).
1.4. A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 176), il 26 luglio
2023 l’CO 1 ha emanato una nuova decisione formale, che ha annullato quella
datata 15 giugno 2023, mediante la quale la rendita d’invalidità in vigore è
stata ridotta all’11% (cfr. doc. 181).
RI 1, sempre per il tramite
dell’avv. RA 1, si è opposto anche a questo provvedimento (doc. 187).
Con decisione su opposizione del
14 settembre 2023, l’assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto della
decisione formale del 26 luglio 2023 (cfr. doc. 190).
1.5. Con tempestivo ricorso del 16
ottobre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a
ripristinare la rendita d’invalidità del 20%.
A sostegno della propria pretesa,
trattandosi dell’entità del reddito da valido ritenuto dall’assicuratore convenuto
(fr. 66'989/anno), il patrocinatore dell’assicurato fa valere in particolare
quanto segue:
" (…) La CO
1, come abbiamo accennato, parte dall’assunto che faccia stato il guadagno
assicurato provvedendo ad aggiornarlo sulla base del solo dato congiunturale.
Nel caso di specie la CO 1 ha utilizzato quale salario da valido per il
raffronto dei redditi nelle decisioni di revisione che qui ci occupa, il
salario nell’attività lavorativa che corrispondeva a quella svolta all’epoca
del sinistro del 2005 nel contesto edile.
All’epoca dell’infortunio RI 1, essendo del 1969, aveva 36 anni e
lavorava in Svizzera da un anno. Attualmente egli ha 54 anni, sono trascorsi
ben 18 anni, in un periodo della vita ove statisticamente è comprovato che i
salari percetti aumentano, e la parziale soppressione della rendita è stata
ritenuta sulla scorta di una modifica dell’invalidità del 9%.
Da un profilo generale si impone una prima riflessione.
La rendita Lainf serve per compensare il discapito economico. È
esperienza di vita corrente che una persona non mantiene nel corso della
propria vita lavorativa il medesimo tenore salariale ma questo tende aumentare.
È accertato in maniera incontrovertibile e ritenuto statisticamente per
calcolare la perdita di guadagno in contesto civile che di norma il salario di
un lavoratore cresce sino all’età di 50 anni in maniera più o meno costante.
L’aumento salariale è di norma ritenuto in misura del 0.5% - 1.0% annuo. Tale
aumento è di natura reale, ossia al netto di quello congiunturale. Tale dato
non è necessariamente legato ad un miglioramento della qualifica all’interno
del proprio ramo di attività o a seguito di formazione, ma per lo più
all’aumento della capacità produttiva a seguito dell’acquisizione di una
propria esperienza lavorativa (cfr. DTF 132 II 321 c. 3 e Stauffer/Schätzle
“Manuel de capitalisation” pp. 483 ss., 2001, entrambi qui acclusi).
Non si tratta dunque di un miglioramento (o aumento salariale che
dir si voglia) percepibile o accertabile o previsibile al momento in cui è stata
determinata la rendita che è oggetto di revisione, ma dall’esperienza di vita,
peraltro confermata in un dato statistico, noto a tutti. Se tale dato
statistico viene applicato in contesto civile per il calcolo della perdita di
guadagno e perlomeno da ritenere che esso configura il grado di prova richiesto
dalla verosimiglianza preponderante, necessario in contesto assicurativo
sociale.
Ritenere come vorrebbe la CO 1 che il salario da valido di
raffronto nella procedura di revisione debba essere reperito semplicemente
aggiornandolo congiunturalmente, è erroneo.
(…).
Nel caso di RI 1, la rendita è stata erogata e calcolata sulla
base di un salario che risaliva a 18 anni orsono. L’attività che RI 1 svolge
attualmente è sostanzialmente la medesima che svolgeva all’epoca del sinistro.
Che lavori presso una ditta di carpenteria anziché quale aiuto ferraiolo è del
tutto indifferente. Il contesto di lavoro rimane il medesimo, ovvero operaio
non qualificato nel contesto edile.
(…).
La CO 1 raffronta i minimi salariali CCL/CNM con il salario
percetto quasi 20 anni orsono da una persona che avrebbe nel frattempo maturato
20 anni di esperienza professionale. Se per il calcolo del salario da valido la
CO 1 avesse fatto capo ai dati salariali statistici nazionali per una persona
senza qualifiche e responsabilità, aggiornandola al 2023 non vi sarebbe stato
spazio di sorta per una revisione, situandosi ben al di sotto della soglia del
5% richiesta dall’art. 17 LPGA per dar seguito alla revisione. (…).” (doc. I,
p. 3 s.)
A proposito invece del reddito da
invalido considerato dall’amministrazione, corrispondente a quello
concretamente conseguito lavorando alle dipendenze della ditta __________ a
partire dal mese di febbraio 2023 (fr. 59'839/anno), l’avv. RA 1 rileva che il
proprio patrocinato “… è stato licenziato per il prossimo 31 ottobre 2023 dalla
__________ per il fatto che non è in grado di sovvenire agli impegni lavorativi
che la nuova attività gli imponeva. (…). Il salario percetto presso la __________
– che non può più conseguire per motivazioni connesse con i postumi del
sinistro assicurato – non può più essere raggiunto, né – alla luce delle
conclusioni cui è giunto il datore di lavoro – avrebbe potuto essere conseguito
dal mese di febbraio 2023 al mese di ottobre 2023. Infatti durante il periodo
nel quale ha conseguito tale salario ha messo in evidenza l’impossibilità
dell’assicurato di conseguire il salario. In altri termini ha posto in rilievo
che l’attività per la quale la sua rendita Lainf è stata ridotta non poteva
oggettivamente essere svolta. Per il che la decisione deve essere semplicemente
annullata è la rendita di cui alla decisione del 9.8.2007 dev’essere
ripristinata.” (doc. I, p. 4 s.).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).
1.7. In data 9 novembre 2023, il
rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni. Egli ha in particolare evidenziato che sarebbe da
ritenere accertato che “… tale attività lavorativa [quella alle dipendenze
della __________, n.d.r.] non era adatta a RI 1. Se tale conclusione ha motivato
la rescissione del rapporto, significa che la medesima non era adatta a RI 1
sin dall’inizio con una verosimiglianza che sconfina nella certezza. Pertanto
non era un’attività esigibile e quindi non può motivare la revisione ex art. 17
LPGA.” (doc. V).
L’assicuratore resistente si è
pronunciato al riguardo il 21 novembre 2023 (doc. VII).
Il 2 gennaio 2024, l’avv. RA 1 ha
ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti all’oggetto litigioso (cfr.
doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102
del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a ridurre dal 20 all’11% la
rendita d’invalidità in vigore a far tempo dal 1° luglio 2023, oppure no.
2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, qui applicabile in virtù della
disposizione transitoria di cui all’art. 82a LPGA, per il futuro la
rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su
richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per
cento (lett. b).
L'art. 22 LAINF - analogamente
all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17
cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini
compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per
scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la
correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata
la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque,
che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della
rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti
ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il
TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia
pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dagli
assicuratori contro gli infortuni, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di
revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si è
prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108
consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21
gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali, il passaggio,
ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono
motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né
prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze
scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione
della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio
Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità
lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,
nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione
causale con l'infortunio).
2.7. Nella presente fattispecie, dalla
documentazione agli atti emerge che, per tenere conto delle ripercussioni
economiche derivanti dai postumi residuali dell’infortunio accaduto l’8 giugno
2005, nell’agosto 2007, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita
d’invalidità del 20% a contare dal 1° maggio 2007 (cfr. doc. 111).
La rendita del 20% è stata
confermata nel gennaio 2021, ovvero successivamente alla chiusura degli
infortuni dell’8 luglio 2016 e del 14 ottobre 2018 (cfr. doc. 155:
“Confrontando le due cifre risulta un’incapacità al guadagno del 3%. Ne
consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo apprezzabile
sulla capacità di guadagno. Non possiamo pertanto accordare prestazioni a
titolo di rendita d’invalidità abbinata. In questa istanza manteniamo
tuttavia l’attuale rendita d’invalidità del 20% in vigore per l’infortunio
dell’08.06.2005 (sinistro 10.20726.05.5).” – il corsivo è del redattore;
doc. 156).
Dalle carte processuali emerge
poi che, a decorrere dal 1° febbraio 2023, l’insorgente ha iniziato a lavorare
per conto della ditta __________ in qualità di magazziniere con un grado di
occupazione dell’80%, percependo in tal modo un salario lordo mensile di fr. 5'753.75
(rapportato a un grado di occupazione del 100%) (cfr. doc. 165, doc. 176, p.
3-6 e doc. 179, p. 2).
Con decisione formale del 26
luglio 2023, l’amministrazione ha ridotto la rendita in vigore all’11% in virtù
dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA.
A titolo di reddito da valido,
l’assicuratore convenuto ha applicato un importo pari a fr. 66'989 (fr.
5’153/mese x 13 mensilità), corrispondente al salario minimo previsto per la
classe salariale B dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale
in Svizzera (CNM 2023-2025).
Quale reddito da invalido,
è stato ritenuto l’importo di fr. 59'839, corrispondente al salario
effettivamente conseguito dall’assicurato lavorando all’80% alle dipendenze
della __________ (fr. 4’603/mese x 13 mensilità).
Da notare ancora che la rendita è
stata ridotta soltanto a far tempo dal 1° luglio 2023, trascorsi 5 mesi
dall’inizio della (nuova) attività lavorativa (cfr. doc. 180).
2.8. Con la propria impugnativa, il
patrocinatore dell’assicurato contesta l’entità del reddito da valido
stabilito dall’istituto convenuto, sostenendo che tra il primo infortunio e il
momento in cui è stata ridotta la rendita sono trascorsi ben 18 anni, durante i
quali sarebbero intervenuti “con una verosimiglianza accresciuta” miglioramenti
salariali (“È accertato in maniera incontrovertibile e ritenuto
statisticamente per calcolare la perdita di guadagno in contesto civile che di
norma il salario di un lavoratore cresce sino all’età di 50 anni in maniera più
o meno costante”), quantificabili nella misura dello 0.5-1% annuo, in
analogia con quanto viene applicato nell’ambito del diritto civile per il
calcolo della perdita di guadagno (cfr. doc. I).
Al riguardo, va osservato che l’CO
1 ha determinato il reddito senza invalidità, partendo dal presupposto che,
qualora non fosse insorto il danno alla salute, il ricorrente avrebbe
continuato a svolgere l’attività di aiuto-ferraiolo alle dipendenze della ditta
__________.
Questa Corte condivide l’agire
dell’amministrazione che risulta conforme alla giurisprudenza federale.
In effetti, per fissare il
reddito da valido, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe, con
il grado della verosimiglianza preponderante, potuto realmente conseguire al
momento determinante se non fosse stata invalida. Il reddito senza invalidità
deve essere valutato nella maniera più concreta possibile. Per questo motivo,
esso corrisponde di principio all’ultimo salario percepito dalla persona
assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto
dell’evoluzione dei salari.
Per decidere se considerare un
ipotetico cambiamento d’attività, le possibilità teoriche di sviluppo
professionale o di avanzamento, possono essere prese in considerazione soltanto
laddove è molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al
riguardo, è necessario che esistano degli indizi concreti che la persona
assicurata avrebbe effettivamente ottenuto un avanzamento oppure un
corrispondente aumento dei redditi, se non fosse divenuta invalida. Degli indizi
concreti a favore dell’evoluzione della carriera professionale esistono, ad
esempio, allorquando il datore di lavoro ha lasciato intravvedere una tale
prospettiva di avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in tal senso. Delle
semplici dichiarazioni d’intento della persona assicurata non bastano (STF 8C_214/2023
del 20 febbraio 2024 consid. 4.2.2; 9C_486/2011 del 12 ottobre 2011 consid.
4.1; 9C_523/2008 del 25 maggio 2009 consid. 2.2). Nel caso in cui l’invalidità
è la conseguenza di un infortunio, tali indizi devono già esistere al momento
in cui quest’ultimo si è prodotto (STFA U 222/97 del 23 giugno 1999 consid.
5c).
In concreto, questo Tribunale constata
innanzitutto che l’insorgente non ha fornito alcun indizio concreto a favore di
un suo sviluppo professionale. Del resto, dal rapporto relativo al colloquio
del 21 settembre 2005 emerge che la formazione scolastica di RI 1 si è
interrotta in terza media e che egli non possiede alcuna formazione
professionale (terminata la scuola, l’assicurato ha in effetti svolto per 16
anni l’attività di addetto alla consegna di fiori, per due anni quella
d’aiuto-elettricista e, dal giugno 2004, quella d’aiuto-ferraiolo) (cfr. doc.
19). Anche dopo l’infortunio del 2005, il ricorrente ha lavorato alle dipendenze
di diverse imprese di costruzione, sempre in qualità di manovale (cfr. doc.
150, p. 3).
Il TCA prende poi atto delle
considerazioni sviluppate dal rappresentante dell’assicurato in merito alla
fissazione del reddito da valido (da determinare, a suo avviso, considerando i
dati salariali statistici pubblicati dall’UFS, rispettivamente l’evoluzione
salariale generalmente ammessa in ambito civilistico, piuttosto che in
applicazione dei minimi salariali previsti dal CCL di categoria). Questa Corte
ritiene tuttavia di non poterle seguire alla luce di quanto qui sotto esposto.
Innanzitutto, va segnalato che il
TF ha già avuto modo di sottolineare che il salario usuale di un determinato
settore è rappresentato in maniera più precisa in un contratto collettivo di
lavoro dichiarato di portata generale dal Consiglio federale, che non nella
rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr. STF 8C_756/2022 del
14 dicembre 2023 consid. 5.1.2).
Inoltre, nel caso concreto
occorre constatare che, interpellata dall’assicuratore nel settembre 2018 circa
l’evoluzione salariale teorica (cfr. doc. 147), la ditta __________ aveva
dichiarato che “per tutto il periodo dal 2015 al 2018, come appare dalla
documentazione allegata, il salario per l’assicurato, qualora l’attività
professionale del sig. RI 1 fosse continuata regolarmente, ammonterebbe a frs.
4'413.--“ (doc. III 1).
Ora, il salario mensile indicato
Considerandi
dall’ex datore di lavoro corrisponde esattamente al minimo salariale che
era previsto dal CNM 2016-2018 per la classe salariale C / zona salariale verde
(quella comprendente il Ticino). Stante ciò, si rivela inconsistente
l’obiezione ricorsuale secondo cui l’CO 1 avrebbe omesso di accertare se “… RI
1.
all’epoca del sinistro del 2005 avesse un salario superiore al minimo
salariale in vigore ed accertato nel CCL/CNM dell’epoca”.
Questo Tribunale rileva peraltro che
nel fissare il reddito da valido relativo all’anno 2023, l’amministrazione ha
tenuto conto, oltre che degli adeguamenti al rincaro frutto delle periodiche trattative
tra sindacati di categoria e padronato, anche della carriera salariale dell’insorgente,
nella misura in cui, in coincidenza con l’entrata in vigore del CNM 2016-2018, egli
è stato promosso dalla classe salariale C a quella B con conseguente aumento
retributivo (cfr. doc. 180: “Di regola la promozione dalla classe salariale
C alla classe salariale B avviene al più tardi dopo 3 anni d’attività quale
lavoratore edile nella classe salariale C (secondo art. 42 del Contratto
nazionale mantello per l’edilizia 2016-2018 del 1° luglio 2016.”).
Deve ancora essere sottolineato
che la richiesta di considerare una crescita salariale dello 0.5-1% annuo in
analogia con quanto avviene in ambito civile, non è una soluzione che è contemplata
dalla giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, né d’altronde
dal CNM applicabile in concreto.
È infine utile segnalare che, in
una sentenza 8C_653/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 4.1.1 e 4.3.2, la Corte
federale ha confermato, in quanto non arbitraria, la pronunzia del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Zurigo, mediante la quale il reddito da valido
era stato determinato adeguando (fino al 2019) all’indice dei salari
nominali il reddito che l’assicurato aveva conseguito nel 1990 lavorando
alle dipendenze dell’azienda di famiglia.
In conclusione, secondo il TCA, non
vi è alcun valido motivo per discostarsi dal reddito da valido ritenuto
dall’amministrazione (fr. 66'989).
2.9
Trattandosi del reddito da invalido
(secondo l’CO 1, di fr. 59'839, corrispondenti al reddito effettivamente
conseguito dall’assicurato lavorando per la ditta __________), l’avv. RA 1 ha segnalato
che il 29 settembre 2023 il suo patrocinato è stato licenziato con effetto a
far tempo dal 31 ottobre 2023, in ragione del fatto che le mansioni
assegnategli non sarebbero state, e ciò sin dall’inizio, adeguate alle sue
condizioni di salute infortunistiche. Pertanto, a suo avviso, il reddito che è
stato ritenuto dall’assicuratore resistente, non può essere utilizzato quale reddito
da invalido (cfr. doc. I).
In proposito, l’assicuratore
convenuto ha obiettato che “… l’assicurato ha lavorato per la __________ per 9
mesi. L’CO 1 ha ridotto la rendita dopo 5 mesi. In base agli elementi a
disposizione all’epoca della decisione ma anche della decisione su opposizione
la situazione professionale dell’assicurato era stabile. Ciò giustifica la
revisione. Lo scioglimento del rapporto di lavoro appare sorprendente nel senso
che se l’attività non era adatta come preteso a posteriori la ditta avrebbe
potuto e dovuto prendere i provvedimenti adeguati dopo al massimo un mese.”
(doc. VII).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva
che, secondo la costante giurisprudenza federale, il reddito da invalido deve
essere valutato in primo luogo in funzione della situazione professionale
concreta dell’assicurato. Se l’attività esercitata dopo l’insorgenza del
danno alla salute si fonda su dei rapporti di lavoro particolarmente stabili,
se egli sfrutta pienamente la sua capacità lavorativa residua e se il guadagno
conseguito corrisponde al lavoro effettivamente fornito e non contiene elementi
di salario sociale, è il reddito effettivamente realizzato che deve essere
preso in considerazione per fissare il reddito da invalido (cfr. STF
8C_375/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 3.4 3.4 e 3.5 e i riferimenti ivi
menzionati).
In una sentenza 8C_424/2023 del
21.
febbraio 2024 consid. 6.3.3, il TF ha precisato che la determinazione del
reddito da invalido in funzione del reddito effettivamente conseguito, è ammissibile
soltanto se l’attività svolta è medicalmente esigibile. Altrimenti il valore in
questione deve essere stabilito in applicazione dai dati salariali statistici
risultanti dalla RSS.
Nella presente fattispecie, va rilevato
che riguardo all’aspetto controverso, e meglio sulla questione di sapere se
l’attività alle dipendenze della ditta __________ fosse idonea dal profilo
medico e, in ultima analisi, se il rapporto di lavoro potesse essere ritenuto come
particolarmente stabile, dalla documentazione agli atti emergono elementi di
valutazione contrastanti che non consentono a questo Tribunale di decidere in
un senso oppure nell’altro con la necessaria tranquillità.
Secondo il TCA, va innanzitutto
evidenziato che il rapporto lavorativo in questione ha avuto una breve durata.
Assunto nel mese di febbraio 2023, l’assicurato è stato licenziato già nel mese
di settembre dello stesso anno con effetto a far tempo dalla fine di ottobre.
Inoltre, nella lettera di
licenziamento della __________ si fa esplicito riferimento a un’autonomia di
lavoro “molto compromessa” e al fatto che per il sollevamento o la
movimentazione di pesi l’insorgente doveva essere aiutato da un altro operaio
(doc. A 2). Ora, è notorio che l’attività di magazziniere comporta
frequentemente il sollevamento e il trasporto di pesi.
D’altra parte, agli atti non
figurano segnalazioni che il ricorrente abbia presentato particolari difficoltà
nell’espletare le mansioni richieste dall’attività di magazziniere nel periodo
- di circa otto mesi - antecedente il licenziamento di fine settembre 2023. Del
resto, tale circostanza non era stata evidenziata nemmeno con l’opposizione
interposta contro la decisione formale del 15 giugno 2023 (cfr. doc. 176).
Inoltre, che il ricorrente dovesse
essere aiutato da un collega per il sollevamento o la movimentazione di pesi, è
una circostanza che esisteva verosimilmente già al momento della sua assunzione
(e che potrebbe aver giustificato la riduzione di rendimento, e quindi di
retribuzione, del 20%), posto come nessuno pretenda che il suo stato di salute
è nel frattempo peggiorato. Nonostante ciò, il rapporto di lavoro è comunque
durato sino al mese di ottobre 2023.
Infine, va rilevato che nella
lettera 29 settembre 2023 della __________ (doc. A 2) si fa pure accenno alla
circostanza che il licenziamento dell’assicurato è stato deciso “nel contesto
della ristrutturazione dell’attività lavorativa in seno alla nostra azienda,
…”.
Tenuto conto di quanto precede,
il TCA ritiene che la vertenza sub judice non possa essere decisa senza
preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.
L’assicuratore LAINF convenuto,
al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto procedere, garantendo il
contraddittorio, all’audizione testimoniale dell’ex datore di lavoro di RI 1 (la
ditta __________) al fine di verificare se le condizioni poste dalla
giurisprudenza federale per poter ammettere che al reddito effettivo
corrisponde il reddito computabile (quale reddito da invalido) sono realizzate e,
alla luce delle relative risultanze, decidere nuovamente in merito
all’adempimento dei presupposti della revisione della rendita in vigore giusta
l’art. 17 cpv. 1 LPGA.
Infine, il TCA prende atto che,
secondo l’amministrazione, la riduzione della rendita per la via della
revisione avrebbe già potuto aver luogo trascorsi 3 mesi dall’inizio
dell’attività alle dipendenze della CS Legnami (in questo senso, si veda in
effetti la DTF 130 V 343 consid. 3.5.3; Basler Kommentar ATSG - Th. Flückiger,
n. 54 ad art. 17, Basilea 2020, Basler Kommentar UVG - Th. Flückiger, n. 25 ad
art. 22, Basilea 2019, secondo cui il termine di 3 mesi previsto dall’art. 88a
OAI si applica anche nell’assicurazione contro gli infortuni), che in concreto
la riduzione è stata eseguita soltanto dopo 5 mesi (cfr. doc. 180 e doc. VII) e
che, al termine della presente procedura ricorsuale, verrà valutato se il
licenziamento giustifica la revisione del grado d’invalidità a partire dal 1°
novembre 2023 (cfr. doc. VII).
Questa Corte può esimersi
dall’approfondire tali aspetti, visto che il rinvio degli atti all’CO 1 è stato
ordinato già per altri motivi.
2.10
Visto l’esito del ricorso,
l’assicuratore resistente verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato,
l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti