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Decisione

35.2023.93

A. (1956) non ha diritto a rendita LAINF. Come stabilito da medico fiduciario assicuratore, A. abile al 100%, tenuto conto di alcune limitazioni. Per raffronto redditi, vista età, rettam. utilizzati dati statistici. Nessuna riduz. redd. da inv. Censura tasso IMI (30%), anche se ammissib., infondata

22 gennaio 2024Italiano43 min

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (cfr.

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.93

rs

Lugano

22 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 settembre 2023 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 1° ottobre 2020 RI 1, nato il __________

1956, a quel momento dipendente della ditta __________ di __________ in qualità

di aiuto vendita e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, inciampando nei sagomati del lavaggio per

automobili, è caduto a terra, riportando una frattura pertrocanterica del

femore destro che ha necessitato, il giorno stesso, di un intervento di

osteosintesi con chiodo di Gamma presso l’Ospedale __________, eseguito dal Dr.

med. __________, Caposervizio, e dal Dr. med. __________, Medico assistente

(cfr. doc. 3; 10; 15).

L’8 luglio 2021 il Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Clinica __________, ha proceduto

all’asportazione del chiodo Gamma e all’artroplastica totale dell’anca destra

(cfr. doc. 74).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, dichiarato

estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità

giornaliera) a far tempo dal 30 giugno 2023 (cfr. doc. 171), con decisione

formale del 12 luglio 2023, l’amministrazione ha negato il diritto a una

rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 30% (doc. 184).

1.3. A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato (cfr. doc. 192), il 20 settembre 2023, l’CO 1 ha

emesso una decisione su opposizione con la quale ha confermato il contenuto del

precedente provvedimento (cfr. doc. A1).

1.4. RI 1, il 18 ottobre 2023, ha

inoltrato un tempestivo ricorso, facendo segnatamente valere che:

" (…) In

data 17 ottobre 2023 mi sono recato dal Dr. __________ (dr. __________ che mi

ha operato l’anca destra). Dalle misurazioni e radiografie da lui effettuate

risulta che la mia gamba sinistra è più lunga della gamba destra.

Dalle due visite presso la CO 1 i due

dottori hanno evidenziato che la mia gamba destra è più lunga della gamba

sinistra di un centimetro!

Questa differenza di misure mi fa dubitare

della valutazione medica dei due dottori CO 1 e delle mie condizioni fisiche e

la mia improvvisa guarigione al 100% da un mese all’altro.

Queste valutazioni errate sono state

trasmesse all’ufficio AI che automaticamente mi nega una rendita di invalidità.

Dal mio infortunio del 1.10.2020 non ho più

intrapreso una attività lucrativa poiché i dolori permangono ed il mio sonno è

compromesso quando mi corico sulla gamba operata.

Percepisco unicamente una rendita AVS di

fr. 1'627.- mensili. (…) (Doc. I)

All’impugnativa l’assicurato ha

allegato tre radiografie effettuate il 17 ottobre 2023 all’anca e bacino (cfr. doc.

A5-A7).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Alla risposta è stato annesso,

oltre al dossier CO 1 (cfr. doc. 1-205), l’apprezzamento medico rilasciato il

30 ottobre 2023 dal PD Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, al quale era stato sottoposto il

ricorso con le relative RX (cfr. doc. III1).

1.6. Il 7 novembre 2023 l’insorgente ha

presentato delle osservazioni (cfr. doc. V).

1.7. L’CO 1 ha preso posizione con

scritto del 14 novembre 2023 (cfr. doc. VII).

1.8. Il ricorrente, il 7 dicembre 2023,

si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie, chiedendo in particolare,

con riferimento alla valutazione del Dr. med. __________ del 6 marzo 2023, un

secondo parere presso un centro universitario (cfr. doc. IX).

1.9. Il 14 dicembre 2023 la parte

resistente si è riconfermata nelle proprie considerazioni e conclusioni,

rilevando comunque che “il rapporto del dott. __________ del 6.3.2023 era

noto al medico assicurativo, il quale ha attestato che visto la diagnostica

dell’anca destra è al completo ed è escluso con i metodi specifici (TAC e

scintigrafia) uno scollamento della protesi, un secondo parere non sembra

indicato” (cfr. doc. XI)

1.10. Il doc. XI è stato inviato per

conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102

del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021

del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a

ragione o meno l’CO 1 abbia negato al ricorrente il diritto a una rendita

d’invalidità.

Per quanto attiene al

riconoscimento di un’IMI del 30%, l’CO 1, il 14 novembre 2023, ha rilevato che “l’assicurato

non ha mosso nessun appunto in merito al tasso della diminuita integrità per

cui su tale puto la decisione su opposizione è formalmente cresciuta in

giudicato” (cfr. doc. VII).

Nell’opposizione, nonché

nell’impugnativa l’insorgente non ha, in effetti, censurato espressamente

l’entità dell’IMI.

Al contrario nell’opposizione

egli ha fatto riferimento all’apprezzamento medico CO 1 da cui risulta un danno

all’integrità del 30% senza sollevare obiezioni (cfr. doc. 192).

Egli, il 7 dicembre 2023, ha però

affermato, da un lato, di non essere d’accordo con quanto indicato

dall’assicuratore LAINF in merito alla crescita in giudicato del tasso

dell’IMI, dall’altro, che nel suo ricorso ha fatto valere “esattamente il

contrario riguardo ai mei dolori” (cfr. doc. IX).

Inoltre l’assicurato ha, ad ogni

modo, contestato in generale la “valutazione medica dei due dottori della CO

1 (…)” (cfr. doc. I).

Nella DTF 119 V 347 la nostra

Corte federale ha statuito che l'obbligo di articolare le censure vale, di

principio, anche nella procedura d'opposizione, di modo che, nella misura in

cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella procedura di opposizione e

non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in giudicato.

In proposito cfr. STF 8C_544/2020

del 27 novembre 2020 consid. 4.1.; STF 8C_109/2018 dell’8 novembre 2018 consid.

2; STFA U 217+225/00 del 10 ottobre 2001

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1999 U

323, pag. 98 segg., la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che,

anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce

espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la prima decisione

non può crescere in giudicato su questo punto, qualora l'oggetto principale del

litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di

causalità.

Cfr. pure STFA U 156/04 del 17 marzo 2005 consid. 2; STFA U 163/02 del 16 aprile 2003 consid. 6.

In

applicazione analogica della giurisprudenza appena citata, relativa alla procedura

di opposizione, occorre concludere che anche una decisione su opposizione in

relazione all’IMI non cresce in giudicato se l’oggetto della lite (entità della

rendita) implica delle questioni di causalità (cfr. STCA 35.2009.110 dell’8

marzo 2010; consid. 2.2.; STCA 35.2009.39 del 5 ottobre 2009, consid. 2.2.;

STCA 35.2005.96 del 21 agosto 2006, consid. 2.2.;).

Il

TCA constata che il caso di specie non concerne problematiche relative alla

causalità.

La questione riguardante la

ricevibilità della contestazione dell’entità dell’IMI, in concreto, non merita

ad ogni modo di ulteriori approfondimenti, poiché, anche volendo considerare, a

tutela dell’assicurato, ammissibile la censura del tasso dell’IMI, il ricorso

da questo profilo deve essere respinto nel merito, come verrà esposto nei

considerandi seguenti (cfr. consid. 2.11.-2.13.).

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529 pag. 572 segg., ha rilevato

che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA,

a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

8C_1070/2009 dell’11 giugno 2010 consid. 2.2.; STFA I 871/02 del 20 aprile 2004

e STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(cfr. STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (cfr. RAMI 1991 U 130 pag. 270

segg. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (cfr.

RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o

considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non

considerati affatto (cfr. RAMI 1993 U 168 pag. 97 segg., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro, ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187

pag. 90, consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168 pag. 97segg.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF

104.

V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

In proposito cfr. pure STF

8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre

2021.

consid. 4.1.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile

2023.

consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133

pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF 122 V 160 segg., consid. 1c

e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di prova, né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; DTF 125 V

352.

consid. 3a e riferimenti).

Va, però, evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (cfr. STF 9C_38/2008 del 15 gennaio

2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo

2022.

consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer ,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr.

STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

È, infine, utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid.

4b).

2.6

Nella concreta evenienza il medico dell’CO

1, PD Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,

il 13 marzo 2023, chiamato a esprimersi in merito al caso dell’assicurato dopo

che il 6 marzo 2023 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

(l’8 luglio 2021 quest’ultimo aveva asportato il chiodo Gamma, inserito durante

l’intervento di osteosintesi del 1° ottobre 2020 resosi necessario a seguito

della frattura del femore destro avvenuta lo stesso giorno, e aveva effettuato

l’artroplastica totale dell’anca destra; cfr. consid. 1.1.), aveva menzionato “un

eventuale secondo parere presso un centro universitario” (cfr. doc. 157),

ha rilevato:

" Fattispecie

rilevante sulla base degli atti

Faccio riferimento al mio apprezzamento con

visita del 17.01.2023.

17.01.2023

referto TAC bacino, __________:

conclusioni:

Non segni per recidiva di ernia inguinale a destra. Interfaccia

radiotrasparente nella zona 1 e 7 femorale, al passaggio tra cemento e piano

osseo, da valutare in ambito specialistico e da porre a confronto con

radiogrammi post-operatori: elementi compatibili con scollamento. Presenza di

grossolana ossificazione mediale attorno al piccolo trocantere a destra.

Segnaliamo la presenza di ispessimento tessutale in corrispondenza della

regione ombelicale con estensione intra-addominale: esiti iatrogeni a tale

livello?

01.02.2023

Rapporto dr. med. __________

del 31.01.2023:

“Il

paziente presenta uno stato dopo protesi totale dell’anca destra su stato dopo

osteosintesi di una frattura pertrocanterica con attualmente sviluppo di dolori

periartricolari sia a riposo che sotto carico. Un esame radiologico con TAC

effettuato recentemente mostra una lieve linea di osteolisi attorno la parte

prossimale della protesi facendo sospettare un eventuale scollamento. Secondo

me questa linea radiotrasparente non è molto conclusiva visto che all’esame

clinico il paziente non presenta nessun segno clinico per uno scollamento,

riferendomi anche che i dolori si presentano soprattutto al riposo e durante la

notte. Di fronte a una situazione che comunque rimane dubbiosa ho proposto al

paziente di organizzare una scintigrafia ossea che sarà effettuata

prossimamente presso l’Ospedale __________. Rivedrò il paziente dopo la

scintigrafia per discutere i risultati e le cure che ne seguiranno.”

07.02.2023

Rapporto

scintigrafia ossea trifasica, Spect-CT, __________:

conclusioni:

Non evidenza di segni scintigrafici riferibili a mobilizzazione/scollamento

della PTA destra.

06.03.2023

rapporto dr. med. __________:

“Rivedo

il paziente alla luce dei risultati della scintigrafia a livello dell’anca

destra per un problema di un eventuale scollamento protesico. La scintigrafia

non mostra una ipercaptazione dunque nessun segno scintigrafico per uno

scollamento della protesi né a livello dello stelo femorale né dell’acetabolo.

Né a livello radiologico né a livello clinico posso confermare uno scollamento

della protesi dunque non ritengo necessario intervenire chirurgicamente. Sotto

questo aspetto ho proposto al paziente un trattamento fisioterapico che consiste

in esercizi di rinforzo muscolare, stretching e massaggi della muscolatura

periartricolare dell’anca destra. Abbiamo comunque parlato di un eventuale

secondo parere presso un centro universitario per il quale vi do il mio

appoggio nel caso lo riteneste necessario. Da parte mia rivedo il paziente RI 1

fra un mese per un controllo evolutivo.”

Immagini (visionate / refertazione

propria)

Faccio riferimento ai referti negli atti.

Diagnosi

Stato dopo infortunio del 01.10.2020 con

frattura peritrocanterica del femore destro. Esiti di riposizionamento chiuso e

osteosintesi della frattura con un chiodo gamma in data 01.10.2020 (dr. med. __________).

Esiti di coxartrosi secondaria destra.

Esiti di impiantazione endoprotesi totale

dell’anca destra l’08.07.2021 (fecit dr. med. __________).

Risposte alle domande

1.

Una visita di seconda opinione è necessaria? Per quali

motivi?

Visto che la diagnostica dell’anca destra è al completo ed è

escluso con i metodi più specifici (TAC e scintigrafia) uno scollamento della

protesi, un secondo parere non sembra necessario.

2.1

È possibile, con probabilità preponderante, che la

persona assicurata riprenda a svolgere l’attività originaria nonostante le

conseguenze dell’infortunio?

Esigibilità di lavoro: non ci sono restrizioni specifiche.

Idealmente il lavoro è alternato tra posizione seduta e restare in piedi.

Nessun problema con il carico di pesi fino a 5 kg, saltuariamente fino a 20 kg

e mai sopra i 20 kg. Questo è dovuto alla protesizzazione dell’anca e per

evitare un sovraccarico della protesi. Nessun lavoro su ponteggi, tetti o

luoghi con rischio delle cadute.

Restrizioni per il mercato generale del lavoro: è abile al 100%

nel mercato generale del lavoro, sempre osservando le restrizioni per il

sovraccarico. Non ci sono possibili lavori in luoghi pericolosi con il rischio

di caduta e su ponteggi e le scale.

Per la domanda 3 e le seguenti domande faccio riferimento al mio

apprezzamento per l’esigibilità al lavoro sopracitato. Secondo me è

consigliabile continuare il prossimo ciclo di fisioterapia e la prossima visita

del dr. med. __________. Molto probabilmente abbiamo raggiunto il capolinea.

Dal punto di vista medico non sembra ci siano delle misure per migliorare lo

stato attuale. (…)” (Doc. 159)

Con

la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore LAINF, basandosi sulla

valutazione dell’esigibilità lavoro definita dal PD Dr. med. __________ il 13

marzo 2023, ha considerato l’insorgente pienamente abile al lavoro in un’attività

che rispetti i limiti funzionali - in particolare di sovraccarico - indicati

dal medico specialista (cfr. doc. A1).

L’assicurato, nel ricorso, ha

fatto valere che dubita della valutazione medica dei medici dell’CO 1,

segnatamente riguardo alla sua guarigione improvvisa al 100% da un mese

all’altro, in quanto dalle misurazioni e radiografie effettuate il 17 ottobre

2023.

dal Dr. med. __________ è emerso che la sua gamba sinistra è più lunga

della gamba destra, mentre i medici CO 1 hanno considerato più lunga la gamba

destra (cfr. doc. I; 146; 120; consid. 1.4.).

Il PD Dr. med. __________ ha

preso posizione al riguardo il 30 ottobre 2023:

" (…) Prendo

atto anche delle due radiografie inviate dal dott. med. __________ in forma

cartacea. Purtroppo, la forma cartacea non permette una valutazione

approfondita. È ben visibile, comunque, anche radiologicamente una differenza

di 1 cm di lunghezza al favore della gamba destra. Altrimenti sembrano

comparabili alle ultime radiografie effettuate. Questo è stato

indipendentemente confermato da due medici, specialisti FMH in Ortopedia e

Traumatologia, della CO 1. Durante la visita l’assicurato non ha menzionato

problemi in merito e preso nota della differenza misurata.

A parte del dott. med. __________ non trovo

nessuna presa di posizione in merito alla lunghezza delle gambe. Presumo

comunque che il dott. med. __________ raggiungerebbe anche lo stesso risultato.

Visionando le lastre effettuate non vedo nuovi reperti. Non vedo neanche negli

atti una presa di posizione del dott. med. __________ per una eventuale abilità

lavorativa. A parte della contestazione dell’assicurato, non vedo nessun

referto medico che potrebbe modificare la mia valutazione. Quindi posso

confermare la mia valutazione ed esigibilità del lavoro valutata in occasione

della ultima visita di chiusura.” (Doc. III1)

2.7

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione medica agli atti, ritiene che la valutazione dell'esigibilità lavorativa

stabilita dal PD Dr. med. __________, secondo cui l’assicurato è abile al 100%

nel mercato generale del lavoro, tenuto conto delle restrizioni di sovraccarico

(“nessun problema con il carico di pesi fino a 5 kg, saltuariamente fino a

20.

kg e mai sopra i 20 kg”) e dell’esclusione dei lavori su ponteggi, tetti

o luoghi con rischio di caduta (cfr. doc. 159; consid. 2.6.), posta alla base

del provvedimento avversato possa validamente costituire da supporto probatorio

al giudizio che ora la occupa, senza che si riveli necessario procedere a

ulteriori atti istruttori, in particolare a una perizia medica o comunque a un

ulteriore parere specialistico presso un centro universitario, come invece richiesto

dall’insorgente (cfr. doc. V; IX).

A tale proposito va rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023

consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF

9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022

consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid.

3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21

novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;

STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA non ha motivo per scostarsi

dalle conclusioni del medico dell’CO 1 che ha visitato personalmente

l’assicurato (durante il consulto del 17 gennaio 2023 il ricorrente ha

d’altronde potuto spiegare i propri disturbi, tra i quali i dolori accusati (cfr.

doc. 146; I; V) ed è specialista nella materia che qui ci occupa.

La valutazione del PD Dr. med. __________,

del resto, non è messa in dubbio da pareri specialistici di senso contrario.

Infatti agli atti, posteriori

al suo apprezzamento del 13 marzo 2023, risultano soltanto le tre radiografie

del 17 ottobre 2023 relative all’anca e al bacino dell’assicurato trasmesse con

l’impugnativa (cfr. doc. A5-A7).

Le stesse, tuttavia, non

consentono di dedurre alcunché in relazione all’esigibilità lavorativa.

Neppure l’asserita contraddizione

tra i medici dell’CO 1 e lo specialista curante circa quale delle due gambe sia

più lunga (cfr. doc. I; consid. 1.4.), è in ogni caso rilevante al fine di

determinare l’abilità al lavoro del ricorrente.

Va altresì osservato che il Dr.

med. __________, il quale il 6 marzo 2023 ha precisato che dalla scintigrafia

del 7 febbraio 2023 da lui prescritta non sono emersi segni riferibili a uno

scollamento della protesi e che dunque non riteneva necessario intervenire

chirurgicamente (cfr. doc. 157; 156), non ha comunque rilasciato alcuna

attestazione in merito alla lunghezza delle gambe, rispettivamente all’esigibilità

lavorativa.

2.8

In relazione alla censura

ricorsuale secondo cui per l’assicuratore resistente l’insorgente sarebbe

improvvisamente guarito al 100% da un mese all’altro (cfr. doc. I; consid.

1.4.), giova evidenziare che fino al 30 giugno 2023 l’CO 1 ha erogato

all’insorgente prestazioni di corta durata, ossia le spese di cura e le

indennità giornaliere per un’inabilità al lavoro del 100%. A partire da tale

data non gli è più stato riconosciuto il diritto a tali prestazioni, in quanto il

caso è stato ritenuto stabilizzato (cfr. doc. 171).

Giusta

l'art. 10 LAINF l'assicurato ha, infatti, diritto alla cura appropriata dei

postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in

applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto

all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Ex art. 17 cpv. 1 LAINF in caso

d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA42), l’indennità giornaliera è pari

all’80 per cento del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso

di incapacità lavorativa parziale.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo

dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico

minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno

diritto a una sua attuazione (cfr. STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid.

4). Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora

eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (cfr. STF

8C_604/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018

consid. 4.1).

La

questione deve essere valutata in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7

dicembre 2021 consid. 7.2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata segnatamente in funzione dell’entità

del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella

misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (cfr. DTF

134.

V 109 consid. 4.3; STF 8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021

del 23 giugno 2021 consid. 3.2).

Il diritto a una rendita di

invalidità, per contro, come indicato dall’CO 1 nella decisione del 12 luglio

2023.

(doc. 184), dipende dalla presenza di un impedimento presumibilmente

permanente e notevole nella capacità lucrativa. Non discende dal danno alla

salute in sé, né dalla valutazione medica, bensì dalle ripercussioni economiche

(del danno alla salute).

Nella determinazione

dell'invalidità non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio (cfr. consid. 2.4.).

Di conseguenza, conformemente a

quanto specificato nella decisione su opposizione, visto che l’indennità

giornaliera e la rendita di invalidità si fondano su basi differenti, anche se

lo stato di salute dell’assicurato è restato immutato, è possibile giungere a

dei valori percentuali diversi (cfr. doc. A1 p.to 3) e dunque negare il diritto

a una rendita d’invalidità, sebbene le stesse condizioni di salute (in concreto

l’Istituto assicurato, nella risposta di causa, ha affermato di non aver mai

preteso che il ricorrente sia guarito da un giorno all’altro; cfr. doc. III),

prima della chiusura del caso (in concreto non è contestato che lo stato di

salute infortunistico sia stabilizzato dal 30 giugno 2023; cfr. doc. 171),

legittimassero la concessione di indennità giornaliere.

2.9

Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. STF

8C_477/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 5.2.1.; DTF 141 V 642 consid. 4.3.2.; STF

8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 6.3.; STF 8C_29/2008 del 23 aprile 2008

consid. 4.2.; DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), occorre ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente

applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF 146 V 51 consid.

5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che il

ricorrente è in grado di svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa

adeguata, rispettosa dei limiti indicati dal PD Dr. med. __________, e meglio delle

restrizioni di sovraccarico (“nessun problema con il carico di pesi fino a 5

kg, saltuariamente fino a 20 kg e mai sopra i 20 kg”) e dell’esclusione dei

lavori su ponteggi, tetti o luoghi con rischio di caduta (cfr. doc. 159;

consid. 2.6.; 2.7.).

2.10

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

L’CO 1 ha quantificato il reddito

da valido in fr. 66'346.--, facendo capo alla RSS 2020, tabella

TA1_tirage_skill_level, ramo economico 45-46 (“commercio e riparazione di

autoveicoli”), livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2023 (cfr.

doc. 184).

Per il raffronto dei redditi fa,

in effetti, stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr.

DTF 129 V 222; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 7.1.; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata

in SVR 2002 IV Nr. 24, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1,

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1;

cfr. inoltre STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2.).

In concreto sono, quindi, determinanti,

come correttamente ritenuto dalla parte resistente, i dati del 2023, dato

che lo stato di salute dell’assicurato è stato considerato stabilizzato a

partire dal 30 giugno 2023 (cfr. doc. 171).

L’Istituto assicuratore ha poi

determinato il reddito da invalido in fr. 67'263.--, basandosi sulla RSS

2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di

competenze 1, uomini, aggiornato al 2023 (cfr. doc. 184).

L’assicurato non ha contestato il

reddito da valido, né quello da invalido, quanto piuttosto di essere

considerato guarito al 100% in relazione all’esigibilità lavorativa (cfr. doc.

I).

Come si è visto ai consid. 2.7.-2.8.,

da un lato, l’esigibilità lavorativa definita dal PD Dr. med. __________ è,

tuttavia, stata confermata dal TCA. Dall’altro, il grado di invalidità e,

perciò, il diritto a una rendita di invalidità non dipende dal danno di salute

in sé.

Siccome l’aspetto economico non è stato contestato dall'insorgente, questo

Tribunale ritiene di potere fare proprio il calcolo effettuato dall’CO 1 nella

decisione su opposizione impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre

(in questo senso cfr., tra le tante, STCA 35.2022.81 del 27 marzo 2023 consid.

2.12.; STCA 35.2018.92 del 28 febbraio 2019 consid. 2.8; STCA 32.2019.39 del 13

febbraio 2020 consid. 2.10 e i rinvii ivi citati).

È in ogni caso utile rilevare, in

primo luogo, che a ragione la parte resistente, tenuto conto che l’assicurato, nato

il 29 dicembre 1956, dal 1° gennaio 2022 beneficia della rendita ordinaria AVS

(cfr. doc. 179) e del tenore dell’art. 28 cpv. 4 OAINF

(“se a causa della

sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o

se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità”), per determinare sia il reddito da valido,

che quello da invalido e per definire, quindi, il grado di invalidità del

ricorrente, ha fatto capo ai dati statistici, i quali

costituiscono dei valori medi anche dal profilo dell’età di coloro che li hanno

conseguiti (cfr. STCA 35.2020.87 del 22 marzo 2021 consid. 2.7.).

In

secondo luogo, pure rettamente l’CO 1 non ha applicato alcuna riduzione al

reddito statistico da invalido.

Secondo

la più recente giurisprudenza federale, infatti, il livello di qualifica 1 dei

dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di

molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il

cappello delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di

applicare una riduzione percentuale al reddito statistico solo circostanze che

in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come

eccezionali. Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo

titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si

pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019

dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19

settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;

8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares

Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu

d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Occorre, inoltre, ricordare che

le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (cfr. STF 8C_805/2016 del 22 marzo

2017.

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti).

Questa giurisprudenza è stata sostanzialmente confermata

anche dalla STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid. 5.4.2.3. e dalla STF

8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 5.1.1 e 5.2.2.

In relazione all’esclusione di

una decurtazione generalizzata del valore centrale della RSS legata a una

pretesa scarsa plausibilità dei redditi stabiliti in applicazione della RSS,

poiché le persone con disabilità percepirebbero generalmente dei redditi inferiori

rispetto a quelli realizzati dalle persone senza disabilità, come pure alla modifica

dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (art. 26bis cpv.

3.

OAI) che il Consiglio federale ha posto in consultazione dal 5 aprile al 5

giugno 2023, volta ad applicare una riduzione forfettaria del 10% sul reddito

da invalido stabilito in base ai valori mediani della RSS sinora utilizzati per

garantire l’uguaglianza di trattamento di tutti gli assicurati, che si tratti

di uomini o donne e che presentino una disabilità fisica, psichica oppure

cognitiva (cfr. Comunicato stampa del Consiglio federale del 5 aprile 2023),

cfr. STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8., confermata dal TF con giudizio

8C_392/2023 del 21 dicembre 2023.

Il

nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, entrato in vigore dal 1° gennaio 2024,

per cui successivamente alla decisione su opposizione impugnata del 20

settembre 2023, ha il seguente tenore:

" 3Al

valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è

applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità

l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo

l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è

applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori

deduzioni.”

Infine in una sentenza 8C_716/2021 del 12 ottobre 2022 consid.

8.5, pubblicata in DTF 148 V 419, il Tribunale federale ha stabilito che in presenza di un caso d'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF, non si può prendere in

considerazione una riduzione dal salario statistico a causa dell'età avanzata

di una persona assicurata.

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 67'263.--, con il relativo reddito da valido di fr. 66'346.--,

non risulta un discapito economico.

Il modo di operare dell'CO 1,

il quale non ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita LAINF, non

presentando un grado d’invalidità di almeno il 10% (cfr. cosnid. 2.3.), non

presta, pertanto, il fianco ad alcuna critica.

2.11

Per

quanto attiene all’indennità per menomazione dell’integrità, giova rilevare che

secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se,

in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma

di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare

massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata

secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. STF 8C_433/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 4.3.; RAMI 2000 U 362 pag.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31 pag. 438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24 segg. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 121).

In

una sentenza 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6.3. l’Alta Corte ha

ricordato che “la menomazione dell'integrità va stabilita esclusivamente sulla base di

constatazioni mediche e in maniera astratta e uguale per tutti, a prescindere

da fattori soggettivi”.

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. STF 8C_433/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 4.3.; RAMI 2000 U

362.

pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991.

U 132 pag. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.12

L’CO

1.

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021

consid. 3.5.; STF 8C_686/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1.; STFA

I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988

nella causa P.; RAMI 1989 U 71 pag. 221segg.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (cfr. RAMI 1987 U 21 pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b;

DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.13

Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, fondandosi sul parere del PD Dr. med. __________, ha assegnato

all’assicurato un’IMI del 30% per tener conto della menomazione fisica di cui è

portatore a seguito dell’infortunio del 1° ottobre 2020 (cfr. doc. 186; A1; 160).

Nel rapporto del 10 marzo 2023, il

medico specialista dell’CO 1 ha indicato:

" 1. Reperti

Stato

dopo infortunio del 01.10.2020 con frattura peritrocanterica del femore destro.

Esiti di

riposizionamento chiuso e osteosintesi della frattura con un chiodo gamma in

data 0.10.2020 (dr. med. __________).

Esiti di

impiantazione endoprotesi totale dell’anca destra l’08.07.2021 (fecit dr. med. __________).

2.

Valutazione del danno all’integrità

30%

3.

Motivazione

Secondo

la tabella 5.1 menomazione dell’integrità per l’artrosi della CO 1 è concessa

per un’artrosi moderata dell’anca (coxartorsi) un’IMI tra il 10-30%. Le

radiografie del 24.03.2021 del bacino ap e dell’anca assiale a destra mostrano

un’artrosi moderata dell’articolazione dell’anca. È concesso il massimo di 30%

per un’artrosi moderata vista la frattura complessa peritrocanterica” (Doc.

160)

Chiamata

ora a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico,

constatato che agli atti non figura alcuna divergente valutazione specialistica

al riguardo e considerato che l’insorgente non ha sollevato alcuna motivata

obiezione in merito, questa Corte ritiene che l’apprezzamento della menomazione

dell’integrità espresso dal PD Dr. med. __________ possa validamente costituire

da fondamento al proprio giudizio.

Del

resto il medico dell’assicuratore LAINF, nel suo esame, ha tenuto conto della

giurisprudenza del TF, secondo la quale per la valutazione della menomazione

dell’integrità in caso di innesto di endoprotesi è determinante lo stato non corretto

dalla endoprotesi in questione (cfr. STF 8C_746/2022 del 18 ottobre 2023

consid. 4.3.2.; STF 8C_5/2022 del 3 agosto 2022 consid. 4.3.; STF 8C_600/2007

del 28 aprile 2008; STFA U 56/05 del 18 luglio 2005; STFA U 313/02 del 4 settembre 2003, pubblicata in RAMI 2003 U 496 pag. 403

segg. e SVR 2004 UV Nr. 7 pag. 21 segg., STFA U 40/01 del 4 settembre

2001, pubblicata in RAMI 2001 U 445 pag. 555 segg.; per una critica a questa

giurisprudenza, cfr. Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, pag. 103).

Per completezza va osservato che la

Tabella 2.2. prevede che un raccorciamento di 2 cm al massimo di un arto

inferiore in assenza di altre alterazioni morfologiche o funzionali (ad esempio

un difetto di rotazione o spostamento dell’asse) non dà diritto a un'IMI.

Stante ciò, l’entità dell’IMI

riconosciuta dall’CO 1 deve essere confermata, senza che si riveli necessario

procedere a ulteriori passi istruttori (cfr. consid. 2.7.).

In conclusione, anche per quanto riguarda il diritto

all’IMI, il ricorso di RI 1 non può essere accolto.

2.14

In esito a tutto quanto precede il

TCA deve confermare la decisione su opposizione emessa il 20 settembre 2023 dall’CO

1.

2.15

L’art. 61 lett.

a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.36 del 14 agosto

2023.

consid. 2.9.; STCA 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; STCA

35.2022.95

del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti