35.2023.93
A. (1956) non ha diritto a rendita LAINF. Come stabilito da medico fiduciario assicuratore, A. abile al 100%, tenuto conto di alcune limitazioni. Per raffronto redditi, vista età, rettam. utilizzati dati statistici. Nessuna riduz. redd. da inv. Censura tasso IMI (30%), anche se ammissib., infondata
22 gennaio 2024Italiano43 min
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (cfr.
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.93
rs
Lugano
22 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 settembre 2023 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 1° ottobre 2020 RI 1, nato il __________
1956, a quel momento dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di aiuto vendita e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, inciampando nei sagomati del lavaggio per
automobili, è caduto a terra, riportando una frattura pertrocanterica del
femore destro che ha necessitato, il giorno stesso, di un intervento di
osteosintesi con chiodo di Gamma presso l’Ospedale __________, eseguito dal Dr.
med. __________, Caposervizio, e dal Dr. med. __________, Medico assistente
(cfr. doc. 3; 10; 15).
L’8 luglio 2021 il Dr. med. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Clinica __________, ha proceduto
all’asportazione del chiodo Gamma e all’artroplastica totale dell’anca destra
(cfr. doc. 74).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità
giornaliera) a far tempo dal 30 giugno 2023 (cfr. doc. 171), con decisione
formale del 12 luglio 2023, l’amministrazione ha negato il diritto a una
rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 30% (doc. 184).
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 192), il 20 settembre 2023, l’CO 1 ha
emesso una decisione su opposizione con la quale ha confermato il contenuto del
precedente provvedimento (cfr. doc. A1).
1.4. RI 1, il 18 ottobre 2023, ha
inoltrato un tempestivo ricorso, facendo segnatamente valere che:
" (…) In
data 17 ottobre 2023 mi sono recato dal Dr. __________ (dr. __________ che mi
ha operato l’anca destra). Dalle misurazioni e radiografie da lui effettuate
risulta che la mia gamba sinistra è più lunga della gamba destra.
Dalle due visite presso la CO 1 i due
dottori hanno evidenziato che la mia gamba destra è più lunga della gamba
sinistra di un centimetro!
Questa differenza di misure mi fa dubitare
della valutazione medica dei due dottori CO 1 e delle mie condizioni fisiche e
la mia improvvisa guarigione al 100% da un mese all’altro.
Queste valutazioni errate sono state
trasmesse all’ufficio AI che automaticamente mi nega una rendita di invalidità.
Dal mio infortunio del 1.10.2020 non ho più
intrapreso una attività lucrativa poiché i dolori permangono ed il mio sonno è
compromesso quando mi corico sulla gamba operata.
Percepisco unicamente una rendita AVS di
fr. 1'627.- mensili. (…) (Doc. I)
All’impugnativa l’assicurato ha
allegato tre radiografie effettuate il 17 ottobre 2023 all’anca e bacino (cfr. doc.
A5-A7).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Alla risposta è stato annesso,
oltre al dossier CO 1 (cfr. doc. 1-205), l’apprezzamento medico rilasciato il
30 ottobre 2023 dal PD Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore, al quale era stato sottoposto il
ricorso con le relative RX (cfr. doc. III1).
1.6. Il 7 novembre 2023 l’insorgente ha
presentato delle osservazioni (cfr. doc. V).
1.7. L’CO 1 ha preso posizione con
scritto del 14 novembre 2023 (cfr. doc. VII).
1.8. Il ricorrente, il 7 dicembre 2023,
si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie, chiedendo in particolare,
con riferimento alla valutazione del Dr. med. __________ del 6 marzo 2023, un
secondo parere presso un centro universitario (cfr. doc. IX).
1.9. Il 14 dicembre 2023 la parte
resistente si è riconfermata nelle proprie considerazioni e conclusioni,
rilevando comunque che “il rapporto del dott. __________ del 6.3.2023 era
noto al medico assicurativo, il quale ha attestato che visto la diagnostica
dell’anca destra è al completo ed è escluso con i metodi specifici (TAC e
scintigrafia) uno scollamento della protesi, un secondo parere non sembra
indicato” (cfr. doc. XI)
1.10. Il doc. XI è stato inviato per
conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102
del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021
del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a
ragione o meno l’CO 1 abbia negato al ricorrente il diritto a una rendita
d’invalidità.
Per quanto attiene al
riconoscimento di un’IMI del 30%, l’CO 1, il 14 novembre 2023, ha rilevato che “l’assicurato
non ha mosso nessun appunto in merito al tasso della diminuita integrità per
cui su tale puto la decisione su opposizione è formalmente cresciuta in
giudicato” (cfr. doc. VII).
Nell’opposizione, nonché
nell’impugnativa l’insorgente non ha, in effetti, censurato espressamente
l’entità dell’IMI.
Al contrario nell’opposizione
egli ha fatto riferimento all’apprezzamento medico CO 1 da cui risulta un danno
all’integrità del 30% senza sollevare obiezioni (cfr. doc. 192).
Egli, il 7 dicembre 2023, ha però
affermato, da un lato, di non essere d’accordo con quanto indicato
dall’assicuratore LAINF in merito alla crescita in giudicato del tasso
dell’IMI, dall’altro, che nel suo ricorso ha fatto valere “esattamente il
contrario riguardo ai mei dolori” (cfr. doc. IX).
Inoltre l’assicurato ha, ad ogni
modo, contestato in generale la “valutazione medica dei due dottori della CO
1 (…)” (cfr. doc. I).
Nella DTF 119 V 347 la nostra
Corte federale ha statuito che l'obbligo di articolare le censure vale, di
principio, anche nella procedura d'opposizione, di modo che, nella misura in
cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella procedura di opposizione e
non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in giudicato.
In proposito cfr. STF 8C_544/2020
del 27 novembre 2020 consid. 4.1.; STF 8C_109/2018 dell’8 novembre 2018 consid.
2; STFA U 217+225/00 del 10 ottobre 2001
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1999 U
323, pag. 98 segg., la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che,
anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce
espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la prima decisione
non può crescere in giudicato su questo punto, qualora l'oggetto principale del
litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di
causalità.
Cfr. pure STFA U 156/04 del 17 marzo 2005 consid. 2; STFA U 163/02 del 16 aprile 2003 consid. 6.
In
applicazione analogica della giurisprudenza appena citata, relativa alla procedura
di opposizione, occorre concludere che anche una decisione su opposizione in
relazione all’IMI non cresce in giudicato se l’oggetto della lite (entità della
rendita) implica delle questioni di causalità (cfr. STCA 35.2009.110 dell’8
marzo 2010; consid. 2.2.; STCA 35.2009.39 del 5 ottobre 2009, consid. 2.2.;
STCA 35.2005.96 del 21 agosto 2006, consid. 2.2.;).
Il
TCA constata che il caso di specie non concerne problematiche relative alla
causalità.
La questione riguardante la
ricevibilità della contestazione dell’entità dell’IMI, in concreto, non merita
ad ogni modo di ulteriori approfondimenti, poiché, anche volendo considerare, a
tutela dell’assicurato, ammissibile la censura del tasso dell’IMI, il ricorso
da questo profilo deve essere respinto nel merito, come verrà esposto nei
considerandi seguenti (cfr. consid. 2.11.-2.13.).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529 pag. 572 segg., ha rilevato
che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA,
a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
8C_1070/2009 dell’11 giugno 2010 consid. 2.2.; STFA I 871/02 del 20 aprile 2004
e STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(cfr. STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (cfr. RAMI 1991 U 130 pag. 270
segg. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (cfr.
RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o
considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non
considerati affatto (cfr. RAMI 1993 U 168 pag. 97 segg., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro, ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187
pag. 90, consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168 pag. 97segg.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF
104.
V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
In proposito cfr. pure STF
8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre
2021.
consid. 4.1.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile
2023.
consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133
pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF 122 V 160 segg., consid. 1c
e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di prova, né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; DTF 125 V
352.
consid. 3a e riferimenti).
Va, però, evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (cfr. STF 9C_38/2008 del 15 gennaio
2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo
2022.
consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer ,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr.
STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
È, infine, utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid.
4b).
2.6
Nella concreta evenienza il medico dell’CO
1, PD Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,
il 13 marzo 2023, chiamato a esprimersi in merito al caso dell’assicurato dopo
che il 6 marzo 2023 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica
(l’8 luglio 2021 quest’ultimo aveva asportato il chiodo Gamma, inserito durante
l’intervento di osteosintesi del 1° ottobre 2020 resosi necessario a seguito
della frattura del femore destro avvenuta lo stesso giorno, e aveva effettuato
l’artroplastica totale dell’anca destra; cfr. consid. 1.1.), aveva menzionato “un
eventuale secondo parere presso un centro universitario” (cfr. doc. 157),
ha rilevato:
" Fattispecie
rilevante sulla base degli atti
Faccio riferimento al mio apprezzamento con
visita del 17.01.2023.
17.01.2023
referto TAC bacino, __________:
conclusioni:
Non segni per recidiva di ernia inguinale a destra. Interfaccia
radiotrasparente nella zona 1 e 7 femorale, al passaggio tra cemento e piano
osseo, da valutare in ambito specialistico e da porre a confronto con
radiogrammi post-operatori: elementi compatibili con scollamento. Presenza di
grossolana ossificazione mediale attorno al piccolo trocantere a destra.
Segnaliamo la presenza di ispessimento tessutale in corrispondenza della
regione ombelicale con estensione intra-addominale: esiti iatrogeni a tale
livello?
01.02.2023
Rapporto dr. med. __________
del 31.01.2023:
“Il
paziente presenta uno stato dopo protesi totale dell’anca destra su stato dopo
osteosintesi di una frattura pertrocanterica con attualmente sviluppo di dolori
periartricolari sia a riposo che sotto carico. Un esame radiologico con TAC
effettuato recentemente mostra una lieve linea di osteolisi attorno la parte
prossimale della protesi facendo sospettare un eventuale scollamento. Secondo
me questa linea radiotrasparente non è molto conclusiva visto che all’esame
clinico il paziente non presenta nessun segno clinico per uno scollamento,
riferendomi anche che i dolori si presentano soprattutto al riposo e durante la
notte. Di fronte a una situazione che comunque rimane dubbiosa ho proposto al
paziente di organizzare una scintigrafia ossea che sarà effettuata
prossimamente presso l’Ospedale __________. Rivedrò il paziente dopo la
scintigrafia per discutere i risultati e le cure che ne seguiranno.”
07.02.2023
Rapporto
scintigrafia ossea trifasica, Spect-CT, __________:
conclusioni:
Non evidenza di segni scintigrafici riferibili a mobilizzazione/scollamento
della PTA destra.
06.03.2023
rapporto dr. med. __________:
“Rivedo
il paziente alla luce dei risultati della scintigrafia a livello dell’anca
destra per un problema di un eventuale scollamento protesico. La scintigrafia
non mostra una ipercaptazione dunque nessun segno scintigrafico per uno
scollamento della protesi né a livello dello stelo femorale né dell’acetabolo.
Né a livello radiologico né a livello clinico posso confermare uno scollamento
della protesi dunque non ritengo necessario intervenire chirurgicamente. Sotto
questo aspetto ho proposto al paziente un trattamento fisioterapico che consiste
in esercizi di rinforzo muscolare, stretching e massaggi della muscolatura
periartricolare dell’anca destra. Abbiamo comunque parlato di un eventuale
secondo parere presso un centro universitario per il quale vi do il mio
appoggio nel caso lo riteneste necessario. Da parte mia rivedo il paziente RI 1
fra un mese per un controllo evolutivo.”
Immagini (visionate / refertazione
propria)
Faccio riferimento ai referti negli atti.
Diagnosi
Stato dopo infortunio del 01.10.2020 con
frattura peritrocanterica del femore destro. Esiti di riposizionamento chiuso e
osteosintesi della frattura con un chiodo gamma in data 01.10.2020 (dr. med. __________).
Esiti di coxartrosi secondaria destra.
Esiti di impiantazione endoprotesi totale
dell’anca destra l’08.07.2021 (fecit dr. med. __________).
Risposte alle domande
1.
Una visita di seconda opinione è necessaria? Per quali
motivi?
Visto che la diagnostica dell’anca destra è al completo ed è
escluso con i metodi più specifici (TAC e scintigrafia) uno scollamento della
protesi, un secondo parere non sembra necessario.
2.1
È possibile, con probabilità preponderante, che la
persona assicurata riprenda a svolgere l’attività originaria nonostante le
conseguenze dell’infortunio?
Esigibilità di lavoro: non ci sono restrizioni specifiche.
Idealmente il lavoro è alternato tra posizione seduta e restare in piedi.
Nessun problema con il carico di pesi fino a 5 kg, saltuariamente fino a 20 kg
e mai sopra i 20 kg. Questo è dovuto alla protesizzazione dell’anca e per
evitare un sovraccarico della protesi. Nessun lavoro su ponteggi, tetti o
luoghi con rischio delle cadute.
Restrizioni per il mercato generale del lavoro: è abile al 100%
nel mercato generale del lavoro, sempre osservando le restrizioni per il
sovraccarico. Non ci sono possibili lavori in luoghi pericolosi con il rischio
di caduta e su ponteggi e le scale.
Per la domanda 3 e le seguenti domande faccio riferimento al mio
apprezzamento per l’esigibilità al lavoro sopracitato. Secondo me è
consigliabile continuare il prossimo ciclo di fisioterapia e la prossima visita
del dr. med. __________. Molto probabilmente abbiamo raggiunto il capolinea.
Dal punto di vista medico non sembra ci siano delle misure per migliorare lo
stato attuale. (…)” (Doc. 159)
Con
la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore LAINF, basandosi sulla
valutazione dell’esigibilità lavoro definita dal PD Dr. med. __________ il 13
marzo 2023, ha considerato l’insorgente pienamente abile al lavoro in un’attività
che rispetti i limiti funzionali - in particolare di sovraccarico - indicati
dal medico specialista (cfr. doc. A1).
L’assicurato, nel ricorso, ha
fatto valere che dubita della valutazione medica dei medici dell’CO 1,
segnatamente riguardo alla sua guarigione improvvisa al 100% da un mese
all’altro, in quanto dalle misurazioni e radiografie effettuate il 17 ottobre
2023.
dal Dr. med. __________ è emerso che la sua gamba sinistra è più lunga
della gamba destra, mentre i medici CO 1 hanno considerato più lunga la gamba
destra (cfr. doc. I; 146; 120; consid. 1.4.).
Il PD Dr. med. __________ ha
preso posizione al riguardo il 30 ottobre 2023:
" (…) Prendo
atto anche delle due radiografie inviate dal dott. med. __________ in forma
cartacea. Purtroppo, la forma cartacea non permette una valutazione
approfondita. È ben visibile, comunque, anche radiologicamente una differenza
di 1 cm di lunghezza al favore della gamba destra. Altrimenti sembrano
comparabili alle ultime radiografie effettuate. Questo è stato
indipendentemente confermato da due medici, specialisti FMH in Ortopedia e
Traumatologia, della CO 1. Durante la visita l’assicurato non ha menzionato
problemi in merito e preso nota della differenza misurata.
A parte del dott. med. __________ non trovo
nessuna presa di posizione in merito alla lunghezza delle gambe. Presumo
comunque che il dott. med. __________ raggiungerebbe anche lo stesso risultato.
Visionando le lastre effettuate non vedo nuovi reperti. Non vedo neanche negli
atti una presa di posizione del dott. med. __________ per una eventuale abilità
lavorativa. A parte della contestazione dell’assicurato, non vedo nessun
referto medico che potrebbe modificare la mia valutazione. Quindi posso
confermare la mia valutazione ed esigibilità del lavoro valutata in occasione
della ultima visita di chiusura.” (Doc. III1)
2.7
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione medica agli atti, ritiene che la valutazione dell'esigibilità lavorativa
stabilita dal PD Dr. med. __________, secondo cui l’assicurato è abile al 100%
nel mercato generale del lavoro, tenuto conto delle restrizioni di sovraccarico
(“nessun problema con il carico di pesi fino a 5 kg, saltuariamente fino a
20.
kg e mai sopra i 20 kg”) e dell’esclusione dei lavori su ponteggi, tetti
o luoghi con rischio di caduta (cfr. doc. 159; consid. 2.6.), posta alla base
del provvedimento avversato possa validamente costituire da supporto probatorio
al giudizio che ora la occupa, senza che si riveli necessario procedere a
ulteriori atti istruttori, in particolare a una perizia medica o comunque a un
ulteriore parere specialistico presso un centro universitario, come invece richiesto
dall’insorgente (cfr. doc. V; IX).
A tale proposito va rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023
consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF
9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022
consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid.
3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21
novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF
8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;
STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA non ha motivo per scostarsi
dalle conclusioni del medico dell’CO 1 che ha visitato personalmente
l’assicurato (durante il consulto del 17 gennaio 2023 il ricorrente ha
d’altronde potuto spiegare i propri disturbi, tra i quali i dolori accusati (cfr.
doc. 146; I; V) ed è specialista nella materia che qui ci occupa.
La valutazione del PD Dr. med. __________,
del resto, non è messa in dubbio da pareri specialistici di senso contrario.
Infatti agli atti, posteriori
al suo apprezzamento del 13 marzo 2023, risultano soltanto le tre radiografie
del 17 ottobre 2023 relative all’anca e al bacino dell’assicurato trasmesse con
l’impugnativa (cfr. doc. A5-A7).
Le stesse, tuttavia, non
consentono di dedurre alcunché in relazione all’esigibilità lavorativa.
Neppure l’asserita contraddizione
tra i medici dell’CO 1 e lo specialista curante circa quale delle due gambe sia
più lunga (cfr. doc. I; consid. 1.4.), è in ogni caso rilevante al fine di
determinare l’abilità al lavoro del ricorrente.
Va altresì osservato che il Dr.
med. __________, il quale il 6 marzo 2023 ha precisato che dalla scintigrafia
del 7 febbraio 2023 da lui prescritta non sono emersi segni riferibili a uno
scollamento della protesi e che dunque non riteneva necessario intervenire
chirurgicamente (cfr. doc. 157; 156), non ha comunque rilasciato alcuna
attestazione in merito alla lunghezza delle gambe, rispettivamente all’esigibilità
lavorativa.
2.8
In relazione alla censura
ricorsuale secondo cui per l’assicuratore resistente l’insorgente sarebbe
improvvisamente guarito al 100% da un mese all’altro (cfr. doc. I; consid.
1.4.), giova evidenziare che fino al 30 giugno 2023 l’CO 1 ha erogato
all’insorgente prestazioni di corta durata, ossia le spese di cura e le
indennità giornaliere per un’inabilità al lavoro del 100%. A partire da tale
data non gli è più stato riconosciuto il diritto a tali prestazioni, in quanto il
caso è stato ritenuto stabilizzato (cfr. doc. 171).
Giusta
l'art. 10 LAINF l'assicurato ha, infatti, diritto alla cura appropriata dei
postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in
applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto
all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Ex art. 17 cpv. 1 LAINF in caso
d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA42), l’indennità giornaliera è pari
all’80 per cento del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso
di incapacità lavorativa parziale.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo
dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico
minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno
diritto a una sua attuazione (cfr. STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid.
4). Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora
eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (cfr. STF
8C_604/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018
consid. 4.1).
La
questione deve essere valutata in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7
dicembre 2021 consid. 7.2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata segnatamente in funzione dell’entità
del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella
misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (cfr. DTF
134.
V 109 consid. 4.3; STF 8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021
del 23 giugno 2021 consid. 3.2).
Il diritto a una rendita di
invalidità, per contro, come indicato dall’CO 1 nella decisione del 12 luglio
2023.
(doc. 184), dipende dalla presenza di un impedimento presumibilmente
permanente e notevole nella capacità lucrativa. Non discende dal danno alla
salute in sé, né dalla valutazione medica, bensì dalle ripercussioni economiche
(del danno alla salute).
Nella determinazione
dell'invalidità non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio (cfr. consid. 2.4.).
Di conseguenza, conformemente a
quanto specificato nella decisione su opposizione, visto che l’indennità
giornaliera e la rendita di invalidità si fondano su basi differenti, anche se
lo stato di salute dell’assicurato è restato immutato, è possibile giungere a
dei valori percentuali diversi (cfr. doc. A1 p.to 3) e dunque negare il diritto
a una rendita d’invalidità, sebbene le stesse condizioni di salute (in concreto
l’Istituto assicurato, nella risposta di causa, ha affermato di non aver mai
preteso che il ricorrente sia guarito da un giorno all’altro; cfr. doc. III),
prima della chiusura del caso (in concreto non è contestato che lo stato di
salute infortunistico sia stabilizzato dal 30 giugno 2023; cfr. doc. 171),
legittimassero la concessione di indennità giornaliere.
2.9
Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. STF
8C_477/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 5.2.1.; DTF 141 V 642 consid. 4.3.2.; STF
8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 6.3.; STF 8C_29/2008 del 23 aprile 2008
consid. 4.2.; DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), occorre ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente
applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF 146 V 51 consid.
5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che il
ricorrente è in grado di svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa
adeguata, rispettosa dei limiti indicati dal PD Dr. med. __________, e meglio delle
restrizioni di sovraccarico (“nessun problema con il carico di pesi fino a 5
kg, saltuariamente fino a 20 kg e mai sopra i 20 kg”) e dell’esclusione dei
lavori su ponteggi, tetti o luoghi con rischio di caduta (cfr. doc. 159;
consid. 2.6.; 2.7.).
2.10
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
L’CO 1 ha quantificato il reddito
da valido in fr. 66'346.--, facendo capo alla RSS 2020, tabella
TA1_tirage_skill_level, ramo economico 45-46 (“commercio e riparazione di
autoveicoli”), livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2023 (cfr.
doc. 184).
Per il raffronto dei redditi fa,
in effetti, stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr.
DTF 129 V 222; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 7.1.; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata
in SVR 2002 IV Nr. 24, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1,
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1;
cfr. inoltre STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2.).
In concreto sono, quindi, determinanti,
come correttamente ritenuto dalla parte resistente, i dati del 2023, dato
che lo stato di salute dell’assicurato è stato considerato stabilizzato a
partire dal 30 giugno 2023 (cfr. doc. 171).
L’Istituto assicuratore ha poi
determinato il reddito da invalido in fr. 67'263.--, basandosi sulla RSS
2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di
competenze 1, uomini, aggiornato al 2023 (cfr. doc. 184).
L’assicurato non ha contestato il
reddito da valido, né quello da invalido, quanto piuttosto di essere
considerato guarito al 100% in relazione all’esigibilità lavorativa (cfr. doc.
I).
Come si è visto ai consid. 2.7.-2.8.,
da un lato, l’esigibilità lavorativa definita dal PD Dr. med. __________ è,
tuttavia, stata confermata dal TCA. Dall’altro, il grado di invalidità e,
perciò, il diritto a una rendita di invalidità non dipende dal danno di salute
in sé.
Siccome l’aspetto economico non è stato contestato dall'insorgente, questo
Tribunale ritiene di potere fare proprio il calcolo effettuato dall’CO 1 nella
decisione su opposizione impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre
(in questo senso cfr., tra le tante, STCA 35.2022.81 del 27 marzo 2023 consid.
2.12.; STCA 35.2018.92 del 28 febbraio 2019 consid. 2.8; STCA 32.2019.39 del 13
febbraio 2020 consid. 2.10 e i rinvii ivi citati).
È in ogni caso utile rilevare, in
primo luogo, che a ragione la parte resistente, tenuto conto che l’assicurato, nato
il 29 dicembre 1956, dal 1° gennaio 2022 beneficia della rendita ordinaria AVS
(cfr. doc. 179) e del tenore dell’art. 28 cpv. 4 OAINF
(“se a causa della
sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o
se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità”), per determinare sia il reddito da valido,
che quello da invalido e per definire, quindi, il grado di invalidità del
ricorrente, ha fatto capo ai dati statistici, i quali
costituiscono dei valori medi anche dal profilo dell’età di coloro che li hanno
conseguiti (cfr. STCA 35.2020.87 del 22 marzo 2021 consid. 2.7.).
In
secondo luogo, pure rettamente l’CO 1 non ha applicato alcuna riduzione al
reddito statistico da invalido.
Secondo
la più recente giurisprudenza federale, infatti, il livello di qualifica 1 dei
dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di
molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il
cappello delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di
applicare una riduzione percentuale al reddito statistico solo circostanze che
in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come
eccezionali. Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo
titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si
pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019
dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19
settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;
8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020
consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares
Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu
d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Occorre, inoltre, ricordare che
le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua
non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da
invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che
per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse
non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione
aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (cfr. STF 8C_805/2016 del 22 marzo
2017.
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti).
Questa giurisprudenza è stata sostanzialmente confermata
anche dalla STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid. 5.4.2.3. e dalla STF
8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 5.1.1 e 5.2.2.
In relazione all’esclusione di
una decurtazione generalizzata del valore centrale della RSS legata a una
pretesa scarsa plausibilità dei redditi stabiliti in applicazione della RSS,
poiché le persone con disabilità percepirebbero generalmente dei redditi inferiori
rispetto a quelli realizzati dalle persone senza disabilità, come pure alla modifica
dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (art. 26bis cpv.
3.
OAI) che il Consiglio federale ha posto in consultazione dal 5 aprile al 5
giugno 2023, volta ad applicare una riduzione forfettaria del 10% sul reddito
da invalido stabilito in base ai valori mediani della RSS sinora utilizzati per
garantire l’uguaglianza di trattamento di tutti gli assicurati, che si tratti
di uomini o donne e che presentino una disabilità fisica, psichica oppure
cognitiva (cfr. Comunicato stampa del Consiglio federale del 5 aprile 2023),
cfr. STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8., confermata dal TF con giudizio
8C_392/2023 del 21 dicembre 2023.
Il
nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, entrato in vigore dal 1° gennaio 2024,
per cui successivamente alla decisione su opposizione impugnata del 20
settembre 2023, ha il seguente tenore:
" 3Al
valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è
applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità
l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo
l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è
applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori
deduzioni.”
Infine in una sentenza 8C_716/2021 del 12 ottobre 2022 consid.
8.5, pubblicata in DTF 148 V 419, il Tribunale federale ha stabilito che in presenza di un caso d'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF, non si può prendere in
considerazione una riduzione dal salario statistico a causa dell'età avanzata
di una persona assicurata.
Confrontando ora il reddito da
invalido di fr. 67'263.--, con il relativo reddito da valido di fr. 66'346.--,
non risulta un discapito economico.
Il modo di operare dell'CO 1,
il quale non ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita LAINF, non
presentando un grado d’invalidità di almeno il 10% (cfr. cosnid. 2.3.), non
presta, pertanto, il fianco ad alcuna critica.
2.11
Per
quanto attiene all’indennità per menomazione dell’integrità, giova rilevare che
secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se,
in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma
di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare
massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata
secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. STF 8C_433/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 4.3.; RAMI 2000 U 362 pag.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31 pag. 438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24 segg. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 121).
In
una sentenza 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6.3. l’Alta Corte ha
ricordato che “la menomazione dell'integrità va stabilita esclusivamente sulla base di
constatazioni mediche e in maniera astratta e uguale per tutti, a prescindere
da fattori soggettivi”.
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. STF 8C_433/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 4.3.; RAMI 2000 U
362.
pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132 pag. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.12
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021
consid. 3.5.; STF 8C_686/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1.; STFA
I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988
nella causa P.; RAMI 1989 U 71 pag. 221segg.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (cfr. RAMI 1987 U 21 pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b;
DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.13
Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, fondandosi sul parere del PD Dr. med. __________, ha assegnato
all’assicurato un’IMI del 30% per tener conto della menomazione fisica di cui è
portatore a seguito dell’infortunio del 1° ottobre 2020 (cfr. doc. 186; A1; 160).
Nel rapporto del 10 marzo 2023, il
medico specialista dell’CO 1 ha indicato:
" 1. Reperti
Stato
dopo infortunio del 01.10.2020 con frattura peritrocanterica del femore destro.
Esiti di
riposizionamento chiuso e osteosintesi della frattura con un chiodo gamma in
data 0.10.2020 (dr. med. __________).
Esiti di
impiantazione endoprotesi totale dell’anca destra l’08.07.2021 (fecit dr. med. __________).
2.
Valutazione del danno all’integrità
30%
3.
Motivazione
Secondo
la tabella 5.1 menomazione dell’integrità per l’artrosi della CO 1 è concessa
per un’artrosi moderata dell’anca (coxartorsi) un’IMI tra il 10-30%. Le
radiografie del 24.03.2021 del bacino ap e dell’anca assiale a destra mostrano
un’artrosi moderata dell’articolazione dell’anca. È concesso il massimo di 30%
per un’artrosi moderata vista la frattura complessa peritrocanterica” (Doc.
160)
Chiamata
ora a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico,
constatato che agli atti non figura alcuna divergente valutazione specialistica
al riguardo e considerato che l’insorgente non ha sollevato alcuna motivata
obiezione in merito, questa Corte ritiene che l’apprezzamento della menomazione
dell’integrità espresso dal PD Dr. med. __________ possa validamente costituire
da fondamento al proprio giudizio.
Del
resto il medico dell’assicuratore LAINF, nel suo esame, ha tenuto conto della
giurisprudenza del TF, secondo la quale per la valutazione della menomazione
dell’integrità in caso di innesto di endoprotesi è determinante lo stato non corretto
dalla endoprotesi in questione (cfr. STF 8C_746/2022 del 18 ottobre 2023
consid. 4.3.2.; STF 8C_5/2022 del 3 agosto 2022 consid. 4.3.; STF 8C_600/2007
del 28 aprile 2008; STFA U 56/05 del 18 luglio 2005; STFA U 313/02 del 4 settembre 2003, pubblicata in RAMI 2003 U 496 pag. 403
segg. e SVR 2004 UV Nr. 7 pag. 21 segg., STFA U 40/01 del 4 settembre
2001, pubblicata in RAMI 2001 U 445 pag. 555 segg.; per una critica a questa
giurisprudenza, cfr. Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, pag. 103).
Per completezza va osservato che la
Tabella 2.2. prevede che un raccorciamento di 2 cm al massimo di un arto
inferiore in assenza di altre alterazioni morfologiche o funzionali (ad esempio
un difetto di rotazione o spostamento dell’asse) non dà diritto a un'IMI.
Stante ciò, l’entità dell’IMI
riconosciuta dall’CO 1 deve essere confermata, senza che si riveli necessario
procedere a ulteriori passi istruttori (cfr. consid. 2.7.).
In conclusione, anche per quanto riguarda il diritto
all’IMI, il ricorso di RI 1 non può essere accolto.
2.14
In esito a tutto quanto precede il
TCA deve confermare la decisione su opposizione emessa il 20 settembre 2023 dall’CO
1.
2.15
L’art. 61 lett.
a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.36 del 14 agosto
2023.
consid. 2.9.; STCA 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; STCA
35.2022.95
del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti