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Decisione

35.2023.95

Assicurato è caduto da un ponteggio, da un’altezza di 6.65 m, riportando un politrauma. Valutazione medica confermata. Calcolo economico non contestato. Rendita di invalidità (13%) e IMI (complessiva del 34%) confermate

18 marzo 2024Italiano59 min

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.95

PC/sc

Lugano

18 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 settembre 2023 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 27 novembre 2017 RI 1 -

nato l’__________ 1969, di professione “pittore ausiliario” e attivo dal 16

dicembre 2015 quale dipendente a tempo pieno della __________ e, perciò, è

assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - verso le ore 8:30,

mentre si trovava in un cantiere a __________, è caduto da un ponteggio, da

un’altezza di 6.65 m, riportando un politrauma con, in particolare, delle

fratture facciali multiple, una frattura del tubercolo maggiore della spalla

sinistra e una frattura dell’ala iliaca con lesione del labbro dell’anca sinistra

(doc. 3, 5, 33, 47, 52, 117 e 138 incarto LAINF n. __________; di seguito: incarto

LAINF).

Trasportato d’urgenza con la Rega

all’Ospedale __________ di __________, è stato ricoverato nell’Unità di

Traumatologia e ortopedia del Servizio di chirurgia ed ortopedia fino al 13

dicembre 2017, allorquando è stato trasferito presso la Clinica di

riabilitazione dell’__________ a __________, dove è stato degente fino al 15 gennaio

2018 (doc. 4, 6, 33, 47 e 52 incarto LAINF).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

In seguito RI 1 ha sviluppato pure dei disturbi psichici.

Nel frattempo, in data 22 marzo 2018 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di

prestazioni AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 53

e 700 incarto LAINF).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici

del caso, in data 14 aprile 2022, l’amministrazione, a fronte di uno stato di

salute stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata

a partire dal 1° maggio 2022 (doc. 608 incarto LAINF).

1.3. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 20 ottobre 2022, l’CO 1 ha negato all’assicurato diritto

a una rendita LAINF mentre ha gli riconosciuto un’indennità per menomazione

dell’integrità (di seguito: IMI) del 14% (doc. 635 incarto LAINF)

In particolare, l’amministrazione ha statuito quanto segue:

" (…) Dagli

accertamenti medici è risultato che, nonostante i postumi infortunistici, si

può pretendere dal signor RI 1 l'esecuzione al 100% di attività leggere e di

precisione da svolgere prevalentemente in modo sedentario e senza attrezzi

vibranti.

La ditta __________ ha indicato che il salario presumibile per

l'anno 2022 senza l'infortunio sarebbe stato di CHF 24.88 all'ora. Tenuto conto

dei salari minimi previsti dal Contratto collettivo di lavoro (CCL) del ramo

pittura e i relativi adeguamenti contrattuali dal 2018 ai 2022 compresi

tuttavia il salario da valido ammonta a CHF 57 808.00.

Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti

dall'Ufficio federale di statistica il quale, attraverso la propria

pubblicazione "Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2020",

rivalutata nominalmente al 2022, indica che un uomo adibito ad attività

semplici percepisce un salario annuo mediano di CHF 66 661.00 (tabella

TA1_tirage_skill_level, totale, uomini, livello 1, 41.7 ore/settimana,

rivalutazione nominale con T1.1.10B-S: per il 2021 -0.7%, stima trimestrale per

il2022: +2.0%). Una deduzione sociale del 5% da applicare a detto salario si

giustifica e il salario da invalido ammonta pertanto a CHF 63 328.00.

Procedendo al confronto tra il salario da valido di CHF 57 808.00

con quello da invalido di CHF 63 328.00, risulta un'incapacità al guadagno

negativa del 9.55%.

Ne consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo

apprezzabile sull'incapacità al guadagno. Non possiamo pertanto accordare

prestazioni a titolo di rendita d'invalidità.

Nella nostra valutazione non è stata considerata la diagnosi di

elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche poiché tale patologia

non è in relazione causale almeno probabile con l'infortunio del 27 novembre

2017.

La diagnosi di disturbo affettivo organico non ha per contro

influsso sulla capacità lavorativa o di guadagno.

Se a causa dell'infortunio lo stato di salute richiedesse una

nuova cura medica, l'assicurato ha il diritto di riannunciarsi alla CO 1 che

esaminerà il diritto a prestazioni assicurative.

(…).

Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità del 14.00 %. (…)”

(cfr. doc. 635, pag. 2)

1.4. A seguito dell’opposizione

interposta il 18 novembre 2022 dall’avv. RA 1, in nome e per conto

dell’assicurato (doc. 638 incarto LAINF), l’CO 1 ha esperito una perizia

pluridisciplinare in ambito psichiatrico, neurologico e neuropsicologico ex

art. 44 LPGA (doc. 659 incarto LAINF).

1.5. Sulla base del relativo referto

(datato 3 giugno 2023: doc. 681 incarto LAINF), in data 26 luglio 2023, l’CO 1

ha modificato parzialmente la sua prima decisione, riconoscendo a RI 1 una

rendita di invalidità del 13% a decorrere dal 1° maggio 2022 e un’IMI

aggiuntiva del 20% (IMI complessiva: 34%; doc. 698).

In particolare,

l’amministrazione ha statuito quanto segue:

" (…) Sulla

base della successiva perizia interdisciplinare del 3 giugno 2023 ritiriamo la

nostra decisione del 20 ottobre 2023 ed emettiamo la presente nuova decisione.

(…).

Dagli accertamenti medici è risultato che, nonostante i postumi

infortunistici, si può pretendere dal signor RI 1 l'esecuzione di attività

leggere e di precisione da svolgere prevalentemente in modo sedentario e senza

attrezzi vibranti con una diminuzione del rendimento del 20%.

La ditta __________ ha indicato che il salario presumibile per l'anno 2022

senza l'infortunio sarebbe stato di CHF 24.88 all'ora. Tenuto conto tuttavia

dei salari minimi previsti dal Contratto collettivo di lavoro (CCL) del ramo

pittura e i relativi adeguamenti contrattuali dal 2018 al 2022 compresi il

salario da valido ammonta a CHF 57 808.00.

Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti

dall'Ufficio federale di statistica il quale, attraverso la propria

pubblicazione "Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2020",

rivalutata nominalmente al 2022, indica che un uomo adibito ad attività

semplici percepisce un salario annuo mediano di CHF 66 073.00 (tabella

TA1_tirage_skill_level, totale, uomini, livello 1, 41.7 ore/settimana,

rivalutazione nominale con T1.1.10B-S: per il 2021 -0.7%, per il 2022: +1.1%).

Una deduzione sociale del 5% da applicare a detto salario si giustifica e il

salario da invalido ammonta pertanto a CHF 50 216.00.

Procedendo al confronto tra il salario da valido di CHF 57 808.00

con quello da invalido di CHF 50 216.00, risulta quindi un'incapacità al guadagno

del 13% e pertanto a decorrere dal 1° maggio 2022 accordiamo una rendita

d'invalidità in tale misura.

(…).

Se a causa dell'infortunio lo stato di salute richiedesse una nuova cura

medica, l'assicurato ha il diritto di riannunciarsi alla CO 1 che esaminerà il

diritto a prestazioni assicurative.

(…).

Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità supplementare del 20%

e pertanto il grado complessivo del danno ammonta ora al 34.00%.

(…).

L'importo di CHF 20 748.00 è già stato versato in occasione della precedente

decisione del 22 ottobre 2022, con la presente decisione versiamo pertanto

l'importo supplementare di CHF 29 640.00. (…).”

1.6. A seguito dell’opposizione

interposta il 14 settembre 2023 dall’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA

1 (doc. 638 incarto LAINF), con decisione su opposizione del 19 settembre 2023 (doc.

703 incarto LAINF), l’CO 1 ha confermato integralmente la sua prima decisione.

1.7. In ambito AI, con decisione del 14 novembre

2023 (doc. 83 incarto AI di cui all’inc. 32.2023.145; di seguito: incarto LAI),

preavvisata il 31 agosto 2023 (doc. 700 incarto LAINF), l’amministrazione ha

riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di

invalidità del 100%) dal 1° novembre 2018 (alla scadenza dell'anno di attesa ex

art. 28 LAI) limitatamente al 30 novembre 2020 (trascorsi 3 mesi

dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 31 agosto 2020

ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di

invalidità del 9%. Nella medesima occasione l’amministrazione ha pure precisato

quanto segue: “(…) Dopo attenta disamina dell’iter scolastico e

socio-professionale, provvedimenti professionali non vengono ritenuti

applicabili dalla nostra consulente in integrazione professionale. Su esplicita

richiesta potrà tuttavia essere valutata l’adozione di un aiuto al

collocamento. (…)”.

Il ricorso interposto il 15 dicembre 2023 dall’assicurato, sempre patrocinato

dall’avv. RA 1, avverso la precitata decisione è stato respinto in data odierna

da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2023.145 del 18 marzo 2024).

1.8. In ambito LAINF, con tempestivo

ricorso del 20 ottobre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha

postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché “una volta espletati ulteriori accertamenti,

dal profilo ortopedico, venga emessa una nuova decisione” (doc. I, pag. 3).

L’avv. RA 1 contesta

sostanzialmente la valutazione medica, più precisamente per quanto concerne

l’aspetto ortopedico, con argomenti che verranno ripresi, per quanto

necessario, nei considerandi di diritto.

1.9. Con risposta di causa del 9

novembre 2023, l'CO 1, ha versato agli atti l'incarto LAINF e ha chiesto che

l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. III).

1.10. Nei successivi allegati del 22

novembre 2023 (doc. V), dell’11 dicembre 2023 (doc. VII), del 15 dicembre 2023

(doc. IX), del 27 dicembre 2023 (doc. XI), del 22 gennaio 2024 (doc. XIII) e

del 20 gennaio 2024 (doc. XV), le parti si sono sostanzialmente riconfermate

nelle proprie tesi e domande con argomentazioni di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto.

A suffragio delle proprie argomentazioni l’CO 1 ha prodotto l’apprezzamento

medico del 14 dicembre 2023 del PD. dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. IX-1)

mentre l’avv. RA 1 ha chiesto l’esperimento di “una perizia super partes per

le problematiche ortopediche” lamentate dal suo cliente (doc. VII),

richiesta reiterata anche in seguito (doc. XIII).

1.11. In data 7 marzo 2024 il TCA ha

chiesto all’CO 1 dei chiarimenti in merito all’IMI riconosciuta all’assicurato,

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVII).

In data 11 marzo 2024 l’CO 1 ha inoltrato al TCA le proprie delucidazioni (doc.

XVIII). Nella medesima occasione l’assicuratore LAINF ha pure versato agli atti

la decisione dell’11 marzo 2024 con cui ha riconosciuto al ricorrente un’IMI

del 14% per l’aspetto oftalmologico per un ammontare di fr. 20'748 (doc.

XVIII-1) ed il relativo versamento di medesima data, oltre all’apprezzamento

medico del 28 ottobre 2019 della dr.ssa med. __________ e alla nota relativa al

colloquio telefonico dell’11 marzo 2024 con l’avv. RA 1 (doc. XVIII-2).

Fatti

I doc. XVII, XVIII, XVIII-1 eXVIII-2 sono stati trasmessi, per conoscenza, al

patrocinatore del ricorrente (doc. XIX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102

del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie contestati sono

sia il grado di invalidità (13%) che l’entità dell’IMI (complessiva del 34%)

riconosciuti dall’CO 1 a dipendenza dell’infortunio del 27 novembre 2017.

Per contro, non è oggetto di contestazione la stabilizzazione dello stato di

salute dell’assicurato al 1° maggio 2022.

2.3. Entità della rendita

d’invalidità.

2.4. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto

alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità

di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa

se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono

le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato

del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.6

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18.

dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea

2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità

dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5

gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.7

Da ultimo, giova qui ricordare

che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non è

vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità

e viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020 consid.

2.9

e la 35.2021.75 del 31 gennaio 2022 consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii

giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.4).

2.8

Nel caso di specie, con la

decisione impugnata l’assicuratore ha ritenuto che l’assicurato presenta una

capacità lavorativa residua in attività adeguate dell’80% (ovvero del 100% con

una riduzione di rendimento del 20% per soli motivi psichici), in base agli

apprezzamenti medici (in ambito oftalmologico e ortopedico e oftalmologico) dei

propri medici fiduciari e a una perizia pluridisciplinare (in ambito psichiatrico,

neurologico e neuropsicologico), come si dirà meglio in seguito.

In sede ricorsuale, il patrocinatore dell’insorgente fa valere che il suo

assistito presenterebbe, per contro, una capacità lavorativa residua in

attività adeguate di gran lunga inferiore all’80%, in quanto, dal profilo

ortopedico, la valutazione medica del 31 agosto 2020 del medico fiduciario

(che ha fissato una capacità lavorativa residua del 100%, presenza e

rendimento, in attività adeguate) - oltre ad essere datata - non avrebbe neppure

tenuto debitamente conto di tutte le problematiche che affliggono il suo

cliente (in particolare, i dolori e le limitazioni funzionali alla spalla e all’anca

dal lato sinistro del corpo esacerbati nel corso della primavera del 2021: cfr.

doc. 520 incarto LAINF).

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

rileva innanzitutto che il patrocinatore del ricorrente non ha contestato la

valutazione medica operata dall’amministrazione dal profilo oftalmologico,

sulla base dell’apprezzamento medico del 28 ottobre 2019 della dr.ssa med. __________,

specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia nonché medico fiduciario

dell’CO 1, giusta la quale RI 1 - affetto da una neuropatia del nervo ottico a

sinistra (riconducibile con verosimiglianza preponderante all’infortunio) con

una riduzione del visus e una limitazione del campo visivo dell’occhio sinistro

- presenta una capacità lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento)

nell’attività abituale di aiuto carpentiere (doc. 321 incarto LAINF).

Egli non ha parimenti contestato

- a ragione - la valutazione medica operata dall’amministrazione in ambito

psichiatrico, neurologico e neuropsicologico, sulla base della perizia

pluridisciplinare del 3 giugno 2023 ex art. 44 LPGA (doc. 681), giusta la quale

RI 1 - affetto da sindrome affettiva organica (F06.3) di lieve entità (in

relazione causale con l’infortunio) e da elaborazione di sintomi fisici per

ragioni psicologiche (F68.0; non in relazione causale con l’infortunio secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante) - presenta una capacità

lavorativa residua dell’80% (100% presenza con riduzione del rendimento del 20%

per motivi psichici) in attività adeguate (ovvero rispettosa dei limiti

indicati dal medico fiduciario, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 31

agosto 2020, peraltro confermati nell’apprezzamento del 5 novembre 2021: cfr.

doc. 420 e 567).

Ciò premesso dalle tavole processuali emerge quanto segue.

RI 1 è stato degente dal 21 aprile al 12 maggio 2020 presso la __________ di __________

(doc. 390, 391 e 413 incarto LAINF). Dal relativo rapporto di dimissione del 23

giugno 2020 (tradotto in italiano: doc. 413 incarto LAINF), si evince quanto

segue:

" (…) Diagnosi

A. Infortunio

del 27 novembre 2017: Caduta da impalcatura

(…)

B. Diagnosi

psichiatriche (5/2020) Consulenza psicosomatica, Clinica riabilitativa di __________:

B1 Lieve episodio depressivo secondo F32.0

Problemi alla dimissione

1.

Lieve zoppia con scarico a sinistra

2.

Dolori dipendenti dal carico dell'anca sinistra

3.

Mobilità ridotta

della spalla sinistra (in particolare l'abduzione, circa fino all'altezza della

spalla)

4.

Forza ridotta mano sinistra

5.

Dolori facciali (molari e mandibola in alto a sinistra).

(…).

Capacità lavorativa/esigibilità e prospettiva di integrazione

Si è osservata una notevole esagerazione dei sintomi.

Si può presumere che con un buon impegno si possa ottenere una prestazione

migliore di quella dimostrata nei test di performance e nel programma di

trattamento. A causa dell'autolimitazione, non è stato possibile ottenere i

miglioramenti attesi in termini di funzionalità e resistenza. I risultati dei

test di performance fisica sono quindi solo parzialmente utilizzabili per la

valutazione della resistenza fisica ragionevolmente esigibile.

La portata delle limitazioni fisiche dimostrate si spiega solo

parzialmente con í risultati patologici oggettivabili dell'esame clinico, della

diagnostica per immagini e con le diagnosi. La valutazione dell'esigibilità

si basa anche su considerazioni medico-teoriche, tenendo conto delle

osservazioni fatte durante i test di performance e nel programma di

trattamento. Da un punto di vista medico-teorico, non può essere giustificata

alcun'altra limitazione della resistenza fisica.

Non sono presenti disturbi psichici che possano giustificare una

riduzione delle prestazioni rilevante per il lavoro.

La valutazione dell'esigibilità di seguito riportata viene effettuata

dal punto di vista della causa dell'infortunio.

Esigibilità per l'attività professionale di imbianchino(contratto

quadro con l'agenzia di collocamento): Requisiti troppo elevati: lavoro pesante

Esigibilità per altre attività professionali: Lavoro leggero o moderato.

Restrizioni speciali: carico alternato, spalla sinistra: senza

lavoro sopra l'altezza della spalla.

(…)”(doc. 413, pag. 1 e 2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice

mentre il corsivo è della redattrice)

Nel rapporto del 4 settembre 2020

relativo alla visita medica del 31 agosto 2020 (doc. 420), il dr. med. __________

ha attestato quanto segue:

" (…) Diagnosi

Infortunio del 27.11.2017: caduta da impalcatura con/su

Frattura facciale multipla.

Frattura pluriframmentaria della parete laterale orbita sinistra.

Frattura del pavimento dell'orbita sinistra con interessamento del

canale ottico.

Frattura del tetto dell'orbita con interessamento della ferita

anteriore.

Frattura della base cranica dell'osso spinoide con interessamento

del nervo ottico sinistro e con la

frattura dell'osso zigomatico sinistro.

Trattamento chirurgico delle fratture il 05.12.2017.

Rimozione del materiale di osteosintesi zigomatico alveolare il

17.05.2019

Frattura del tubercolo maggiore spalla sinistra.

Artroscopia, tenotomia, borsectomia e capsulotomia spalla sinistra

il 08.11.2018.

Frattura della clavicola sinistra.

Neuropatia del nervo ottico sinistro con probabilità preponderante

dovuta all'infortunio secondo la

dr.ssa med. __________, oculista CO 1 del 28.10.2019.

Riduzione del visus e limitazione del campo visivo occhio

sinistro.

Fratture costali I-III a sinistra.

Esiti di schiacciamento polmonare con pneumotorace, frattura

dell'ala iliaca sinistra trattata conservativamente e lesione del labbro.

Ferita lacero-contusa del sopracciglio sinistro.

Frattura lievemente dislocata della falange distale pollice

sinistro trattata conservativamente.

Diagnosi psichiatriche

Lieve episodio depressivo.

(…).

Capacità lavorativa: l'attività propria dell'assicurato non è più

esigibile in misura completa.

Esigibilità per un'attività adatta sul mercato generale del

lavoro e con una capacità lavorativa completa.

Esigibilità del lavoro

Attività sopra il livello orizzontale spalla sinistra con pesi

più di 10 kg e attività ripetitive sono escluse da questo profilo. Oltre a ciò

sono escluse le camminate di più di un'ora, camminate su terreni sconnessi,

salire le scale dei ponteggi e attività che causano vibrazioni. (…)” (doc.

420, pag. 4 e 5; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo

è della redattrice)

Il 21 ottobre 2020 il dr. med. __________,

Caposervizio del Servizio Ortopedia e Traumatologia del Dipartimento di

Chirurgia dell’__________, Ospedale __________ di __________, ha attestato quanto

segue:

" (…) il

paziente ha beneficiato di un soggiorno riabilitativo preso la Clinica __________,

dal 21.04 al 12.05.2020, con purtroppo poco benefico dal punto di vista dei

dolori e della mobilità articolare. Effettivamente secondo il rapporto di __________,

il paziente non ha avuto nessun miglioramento dall’ammissione alla dimissione

dalla Clinica. È stata riscontrata anche una live depressione a seguito di una

consultazione psicosomatica. Il paziente presenta ormai dei dolori divenuti

cronici alla spalla sx come pure all’anca sx (…).

(…).

Permangono sempre questi dolori nella parte anteriore della spalla per i quali

non riesco a darmi una spiegazione.

(…).

Da parte mia non ho più veramente proposte terapeutiche per cercare di

migliorare lo stato clinico della spalla sx. (…). Sempre nella lettera di __________

si suggerisce un’eventuale presa a carico da parte di uno psicologo in modo che

si possa migliorare l’umore del paziente e di conseguenza anche lo stato

clinico (…)” (doc. 449 incarto LAINF).

Il 14 aprile 2021 il dr. med. __________

ha attestato quanto segue:

" (…)

paziente (…) lamenta un peggioramento dei dolori alla spalla sinistra da tre

mesi. (…). Vista questa recrudescenza di dolori alla spalla sx associata ad una

limitazione funzionale il paziente beneficerà di una artro-RM e lo rivedrò in

seguito per discutere i risultati.” (doc. 520)

L’artrografia della spalla sinistra del 10 maggio 2021, confrontata con quella

del 5 giugno 2019 (doc. 269 incarto LAINF), ha evidenziato solamente un “Probabile

minimo delaminamento del SSP” (doc. 514 incarto LAINF).

Il 9 giugno 2021 il dr. med. __________ ha informato l’assicurato che:

" L’artro-RM

non è risolutiva per spiegare questa riacutizzazione dei dolori alla spalla

sinistra. (…). Chiedo alla CO 1 se sono disponibili a coprire ancora 9 sedute

di fisioterapia per lavorare sul deltoide a scopo antalgico e antinfiammatorio.

Prima di congedarlo il paziente mi riferisce di avere una nuova riacutizzazione

all’anca sx e (…) mi sono permesso di organizzare una consultazione presso il

Dr. __________, che lo segue già per questa patologia. (…)” (doc. 511)

Il 10 giugno 2021 il dr. med. __________, Capoclinica del Servizio Ortopedia e

Traumatologia del Dipartimento di Chirurgia dell’__________, Ospedale __________

di __________, ha attestato quanto segue:

" (…).

Dolori cronici all’anca sinistra con lesione del labbro acetabolare anteriore

ed iniziale coxartrosi. (…). Dato il quadro clinico e della riesacerbazione dei

suoi dolori proponiamo al paziente una nuova infiltrazione con anestetico

locale e cortisone in caso questa fosse negativa o non dovesse avere grosso

beneficio sui dolori ridiscuteremo un eventuale intervento chirurgico alla

prossima visita. (…)” (doc. 522)

Il

12.

luglio 2021 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…). Dato

il poco beneficio tratto dall’infiltrazione spieghiamo al paziente che pur

andando ad intervenire chirurgicamente tramite l’impianto di una protesi totale

non siamo ancora sicuri che questo gesto possa togliere del tutto i dolori che

affliggono il signor RI 1. Pertanto rimettiamo la scelta dell’operazione

definitiva al paziente che ci riferisce di volerci pensare su e lo rivedremo a

settembre per monitorare un po’ l’andamento dei dolori e per pianificare

un’eventuale intervento qualora il paziente decidesse in tal senso. (…)” (doc.

552.

incarto LAINF)

La RX dell’anca sinistra e la

RX del bacino del 14 settembre 2021 ha evidenziato quanto segue:

" (…)

Confronto con esame del 17 settembre 2019

A sinistra deformazione del tetto acetabolare del ciglio

acetabolare supero-esterno e del contorno della testa femorale, quadro

sostanzialmente stabile. A destra iniziale deformazione del ciglio acetabolare

supero-esterno.” (doc. 558 incarto LAINF)

Il 15 settembre 2021 il dr.

med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…).

Discuto a lungo con il paziente e in considerazione del fatto che il beneficio

delle infiltrazioni precedentemente eseguite era rimasto sfumato preferisco

ripetere un’infiltrazione al fine di comprendere meglio se la problematica

principale sia effettivamente l’artrosi all’anca sinistra o una problematica a

livello della borsa trocanterica o muscolotendinea. (…). Qualora

l’infiltrazione dovesse risultare positiva valuteremo l’ipotesi di un

intervento a livello dell’anca stessa.” (doc. 553 incarto LAINF)

Il 1° ottobre 2021 il dr. med. __________

ha eseguito “una infiltrazione a livello della borsa trocanterica con

anestesia locale e cortisone con immediato beneficio.” (doc. 561 incarto

LAINF).

Il 5 novembre 2021 il dr. med. __________ ha confermato il precedente parere

del 31 agosto 2020 (doc. 567 incarto LAINF.)

Il 23 novembre 2021 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…). Coxartrosi

sintomatica sinistra (…). Il paziente giunge in controllo dopo circa un mese e

mezzo dall’infiltrazione all’anca sinistra che gli ha dato un parziale

beneficio dai dolori a livello dell’anca a sinistra. (…) Ridiscuto con il

paziente l’intervento chirurgico a livello dell’anca sinistra ma lui preferisce

attendere e continuare con un approccio conservativo con fisioterapia di

mobilizzazione. (…)” (doc. 591 incarto LAINF)

Davanti al TCA, l’CO 1 ha versato

agli atti l’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 del PD. dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, giusta il quale:

" (…)

1.

Spalla sinistra.

Il dott. med. __________ consiglia una artro-risonanza della spalla sinistra

che era stata effettuata il 06.05.2021.

(…).

Nel suo apprezzamento per l'esigibilità il dott. med. __________

include anche tutte le diagnosi e i trattamenti antecedenti (vedi

apprezzamento). Nella nuova RM eseguita su richiesta del dott. med. __________,

infatti, si vede solo una piccola delaminazione del muscolo sovraspinato.

Questa delaminazione potrebbe creare problemi con l'abduzione e l'anteversione.

Tutto questo è già stato descritto da parte del dott. med. __________ e quindi il

suo apprezzamento prende in considerazione anche l'effetto di questa patologia

adesso documentata nella risonanza magnetica. Non trovo nuovi aspetti che

potrebbero cambiare la valutazione del collega. Nella sua esigibilità del

lavoro il dott. med. __________ descrive che attività sopra il livello

orizzontale della spalla sinistra con pesi di oltre 10 kg e attività ripetitive

sono escluse. Questo non cambia con la valutazione del dott. med. __________ e

la sua RM effettuata, in quanto la piccola lesione del tendine del muscolo

sovraspinato, non cambia il profilo d'esigibilità definito.

(…).

2.

Anca sinistra

(…).

Nel suo apprezzamento medico del 30.08.2020 il dott. med. __________ descrive

una minima limitazione della flessione dell'anca sinistra rispetto a destra e

non descrive un segno di impingement positivo che sarebbe tipico per una

lesione labbrale. Descrive una rotazione interna/esterna quasi simmetrica

bilateralmente, quindi a questo punto anche la descritta lesione labbrale e

l'inizio di una coxartrosi come descritto dal dott. med. Davanzo erano asintomatiche.

Sono già escluse anche le camminate di oltre un'ora e camminate su terreni

sconnessi, salire le scale dei ponteggi e attività che causano vibrazioni.

Questo anche a causa delta documentata lesione del labbro e inizio di un'artrosi.

Quindi in base alla documentazione in nostro possesso non trovo sufficienti

argomentazioni che possano cambiare la nostra valutazione dell'esigibilità del

lavoro per la capacità lavorativa. (…)” (doc. IX-1)

2.10

Attentamente vagliato l’insieme

della documentazione a sua disposizione, il TCA ritiene corrette l’esigibilità

(“Attività sopra il livello orizzontale spalla sinistra con pesi più di 10

kg e attività ripetitive sono escluse da questo profilo. Oltre a ciò sono

escluse le camminate di più di un'ora, camminate su terreni sconnessi, salire

le scale dei ponteggi e attività che causano vibrazioni”) e la capacità

lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate

stabilita, dal profilo ortopedico, dal dr. med. __________ (nel citato rapporto

del 4 settembre 2020: doc. 420 incarto LAINF) e confermata dal PD med. __________

(nel citato parere del 14 dicembre 2023: doc. IX-1), ambedue specialisti

proprio nelle materie che qui interessano, con alle spalle un’ampia esperienza

nella medicina assicurativa e infortunistica (in questo contesto, va comunque

segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così

come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la

loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in

materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica -

cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2).

Tanto più che la valutazione del 4 settembre 2020 del dr. med. __________ è

corroborata pure dalle risultanze del citato rapporto di dimissione del 23

giugno 2020 della __________ di __________, dove RI 1 è stato degente dal 21

aprile al 12 maggio 2020 (doc. 390, 391 e 413 incarto LAINF).

Il TCA non ignora i certificati medici, anche specialistici, che figurano agli

atti (cfr., in particolare, quelli citati al consid. 2.9). Tuttavia nessun

medico si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità

lavorativa residua in attività adeguate e neppure attesta alcuna inabilità

lavorativa dell’assicurato in attività adeguate. Inoltre lo stesso medico

dell’amministrazione ha ritenuto l’attività abituale (aiuto carpentiere)

inesigibile (al pari quindi dei medici - anche specialisti - curanti e/o

consultati privatamente dal ricorrente) mentre ha ritenuto l’assicurato abile

al lavoro al 100% in attività adeguate.

Del resto, nemmeno in questa sede

è stata versata agli atti (ulteriore) documentazione medica, tantomeno

specialistica, atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi (cfr. STF

8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) - circa la fondatezza

dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto

assicuratore resistente il 4 settembre 2020 relativo alla visita medico-__________

di chiusura del 31 agosto 2020 (doc. 420 incarto LAINF), con considerazioni

puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione clinica

dell’assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal

medico fiduciario come pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo

medico specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate.

Parimenti dicasi per l’approfondito parere espresso dal PD dr. med. __________

il 14 dicembre 2023 (doc. IX-1), il quale, con considerazioni puntuali e

convincenti (in particolare, sottolineando l’ampiezza dell’esigibilità posta a

suo tempo dal dr. med. __________), ha confermato il suo precedente operato.

In questo contesto giova qui

ricordare che questa Corte ha assegnato alle parti il 10 novembre 2023 un

termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).

Su richiesta del 22 novembre 2023

dell’avv. RA 1 (giustificata “dal fatto che debbo raccogliere ulteriori

informazioni presso i medici __________ e __________, che hanno in cura il

ricorrente per i dolori tutt’ora presenti all’anca e alla spalla”: cfr.

doc. V), questa Corte ha prorogato di 15 giorni il citato termine (doc. VI).

In data 11 dicembre 2023 l’avv. RA 1, sulla base della documentazione medica

già agli atti, ha chiesto l’esperimento di “una perizia superpartes per le

problematiche ortopediche lamentate dall’assicurato” “interpellando

anche i due medici sopra indicati” (n.d.r.: dr. med. __________ e __________;

cfr. doc. VII).

Il 18 dicembre 2023 (doc. X) il

TCA ha assegnato un nuovo termine di 10 giorni all’avv. RA 1 per presentare

osservazioni scritte all’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 dal PD dr.

med. __________ (doc. IX-1) versato agli atti il 15 dicembre 2023 dall’CO 1

(doc. IX).

Su richiesta del 27 dicembre 2023

dell’avv. RA 1 (giustificata dal fatto che “non mi sarà possibile presentare

le osservazioni nel termine indicato, dovendo effettuare alcune verifiche sulla

base del nuovo rapporto medico prodotto dalla CO 1”: cfr. doc. XI), questa

Corte ha prorogato di 10 giorni il citato termine (doc. XII).

In data 22 gennaio 2024 l’avv. RA

1, sempre sulla base della documentazione medica già agli atti, ha ribadito la

richiesta di esperimento di una “perizia sugli eventuali limiti ortopedici”

sottolineando che le “valutazioni effettuate di dott. __________ e __________

mantengono la loro validità, considerato che il ricorrente continua a essere in

cura presso di loro” (doc. XIII).

A tutt’oggi il patrocinatore del

ricorrente non ha quindi presentato (ulteriore) documentazione medica,

tantomeno specialistica, atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi (cfr.

STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) - circa la fondatezza degli

approfonditi pareri del 4 settembre 2020 del dr. med. __________ (doc. 420

incarto LAINF) e del 14 dicembre 2023 del PD dr. med. __________ il 14 dicembre

2023.

(doc. IX-1).

A questo proposito occorre

evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7

e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA

35.2018.114

del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA

35.2020.72

dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021,

consid. 2.10.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5).

Stante quanto precede, in sunto,

il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal

medico __________ nel rapporto del 4 settembre 2020 relativo alla visita

medico-__________ di chiusura del 31 agosto 2020 (doc. 420 incarto LAINF) e

dell’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 del medico fiduciario, di cui si

è già ampiamente detto al consid. 2.9.

D’altra parte, gli impedimenti

funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ (e confermata

dal medico fiduciario) risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti inferiori, rispettivamente superiori (cfr. a questo

proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5; 35.2018.69

dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5; 35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid.

2.4.3; 35.2021.85 del 14 marzo 2022 consid. 2.3.6; 35.2022.7 del 28 aprile 2022

consid. 2.4.6, rispettivamente, tra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021

consid. 2.4.4; 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; 35.2021.44 del 16

agosto 2021 consid. 2.6; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3;

35.2021.72

del 24 gennaio 2022 consid. 2.7; 35.2022.10 del 16 maggio 2022

consid. 2.4.4; cfr. pure la STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.2.3

e la STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.7).

2.10.1

Da ultimo, questa Corte non ignora la

censura sollevata il 22 gennaio 2024 dall’avv. RA 1 del seguente tenore:

" (…) Inizialmente,

abbiamo preso conoscenza tramite il documento datato 15 dicembre 2023 della CO

1, che confermava che il dott. __________ non era più impiegato presso CO 1 e

che era stato sostituito dal dott. __________, informazione di cui siamo venuti

a conoscenza solo in questa fase procedurale.

La CO 1 non fornisce informazioni sulla tempistica della

sostituzione, ossia se essa è avvenuta prima o dopo i rapporti dei dott. __________

e __________, o se è stata precedente o successiva alle decisioni formali.

Questa specificazione temporale assume rilevanza poiché

l'assicurato non ha avuto l'opportunità di esprimere la propria posizione;

l'opposizione e il ricorso si sono basati esclusivamente sulla documentazione

presente negli atti. Nel caso in cui il dott. __________ fosse stato assunto

prima dell'avvio della procedura di ricorso, la CO 1 avrebbe dovuto informare

tempestivamente l'assicurato e trasmettere il relativo rapporto. (…)” (cfr.

doc. XIII, pag. 1 e 2)

Tuttavia essa non è condivisibile.

Il TCA rileva infatti che, il 15

dicembre 2023, l’amministrazione ha versato agli atti l’apprezzamento del 14

dicembre 2023 del PD dr. med. __________ (doc. IX-1), osservando quanto segue:

" (…) per

non lasciare nulla al caso, anche se l'assicurato, a differenza di quanto

preannunciato, non ha prodotto nessun rapporto dei curanti, l'CO 1, prima di

prendere posizione, ha nuovamente interpellato il proprio servizio medico.

Il dott. __________ ha lasciato l'CO 1 per cui il caso è stato

attribuito a un altro medico e più precisamente al PD dott. __________, pure

specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, preso atto

dell'evoluzione, ha confermato le conclusioni del proprio collega sia per

quanto concerne l'esigibilità che il danno all'integrità. (…)” (doc. IX)

In seguito, il 30 gennaio 2024,

l’CO 1 ha pure puntualizzato quanto segue:

" (…) il PD

dott. __________ non è stato assunto per sostituire il dott. __________ in

quanto egli era già attivo presso l'CO 1 prima della partenza di quest'ultimo.

Giova precisare che i casi vengono gestiti dall'amministrazione e non dal

servizio medico che viene interpellato in caso di bisogno.

La sottoscritta - visto quanto fatto valere dall'assicurato il

22.11.2023

- per non lasciare nulla al caso - ha deciso di chiedere una

valutazione complementare al proprio servizio medico.

II caso è stato attribuito al PD dott. __________, il quale, dopo

avere analizzato la documentazione richiamata dall'assicurato, ha confermato

quanto valutato dal dott. __________ al momento della visita di chiusura. (…)”

(doc. XV)

Dal momento poi che l’apprezzamento

medico in questione è del 14 dicembre 2023 (e, quindi, successivo all’avvio

della procedura di ricorso) e che l’avv. RA 1 (così invitato dal TCA: cfr. doc.

X, XI e XII) ha potuto presentare osservazioni scritte al citato documento con

l’allegato del 22 gennaio 2024 (doc. XIII), secondo questa Corte, non è

ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito (cfr., a tal

proposito, la STCA 35.2022.64 del 22 marzo 2023, consid. 2.2) dell’insorgente, sostanzialmente

fatta valere con la citata censura, che, pertanto, va disattesa.

2.11

Va qui ricordato che il concetto

d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dai periti

amministrativi non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe

confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi.

Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di

stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è

vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

In concreto, questo Tribunale

ritiene che sul mercato generale del lavoro, in particolare nel settore

industriale e commerciale, esistano delle occupazioni rispettose delle

limitazioni indicate dal dr. med. __________ (e confermate dal PD dr. med. __________),

che il ricorrente, nonostante il danno alla salute infortunistico, sarebbe in

grado di esercitare in misura dell’80% (ovvero con una presenza del 100% e con

una riduzione di rendimento del 20% per motivi psichici).

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.9 e 2.10), richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI

1.

presenta una capacità lavorativa residua dell’80% (100% presenza con

riduzione del rendimento del 20% per motivi psichici) in attività adeguate

(ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico fiduciario, dr. med. __________,

nell’apprezzamento del 31 agosto 2020 e confermati nell’apprezzamento del 5

novembre 2021: cfr. doc. 420 e 567 rispettivamente ribaditi dal PD dr. med. __________

nell’apprezzamento del 14 dicembre 2023: cfr. doc. IX-1).

2.12

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022,

essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° maggio

2022.

(cfr. supra, consid. 2.2).

Detto questo, l’CO 1 ha quantificato, nel 2022, il “reddito da valido”

in fr. 57'808.00 secondo le indicazioni dell’ultimo datore di lavoro (cfr., in

particolare, doc. 616 e doc. 690 incarto LAINF) mentre il “reddito da

invalido” in fr. 66'073.00, facendo capo alla RSS 2020, tabella

TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini,

aggiornato al 2022.

A tale importo è poi stata applicata una decurtazione del 20% per tenere conto

della capacità lavorativa residua del 80% in attività adeguate, giungendo così

a fr. 52'858.64 rispettivamente una deduzione sociale del 5% per tenere conto

delle limitazioni (“attività leggere e di precisione da svolgere

prevalentemente in modo sedentario e senza attrezzi vibranti”: cfr. doc. 690

incarto LAINF) funzionali dipendenti dal danno alla salute infortunistico,

giungendo così ad un importo di fr. 50’216.00.

Il patrocinatore dell’assicurato non ha contestato il reddito da valido di fr.

57'808.00 e neppure quello da invalido di fr. 50'216.00, quanto piuttosto che

il suo assistito presenti una capacità lavorativa residua dell’80% (100%

presenza con riduzione del rendimento del 20% per motivi psichici) in attività

adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.11, è stata confermata dal

TCA.

Dato che l’aspetto economico non

è stato contestato dal rappresentante dell'insorgente, questo Tribunale ritiene

di potere fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione nella

decisione impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso

cfr., tra le tante, la STCA 35.2018.92 del 28 febbraio 2019, consid. 2.8 e la

STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.10 e i rinvii ivi citati; STCA

35.2022.81

del 27 marzo 2023, consid. 2.12; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio

2024, consid. 2.9; cfr. STCA 35.2023.65 del 29 gennaio 2024, consid. 2.9).

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 50'216.00, con il relativo reddito da valido di fr. 57'808, si

ottiene un grado di invalidità del 13.13% ([57'808 - 50'216] x 100 : 57’808 = 13.13%

arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

Il modo di operare dell'CO 1,

il quale ha riconosciuto a RI 1 con la decisione avversata il diritto ad una

rendita LAINF del 13% (cfr. doc. 703), non presta, pertanto, il fianco ad

alcuna critica. Ne consegue che, per questo aspetto, la decisione impugnata

deve, quindi, essere confermata.

2.13

Entità della menomazione

dell’integrità?

2.14

2.14.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.14.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.14.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.14.4

L’CO 1 ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.15

Nella concreta evenienza, con

decisione del 26 luglio 2023 (doc. 698), confermata su opposizione il 19 settembre

2023.

(doc. 703), l’CO 1 ha assegnato al ricorrente un’IMI complessiva del 34%

(ovvero 20% per la problematica psichica e 14% per quella ortopedica).

Dal canto suo, l’avv. RA 1 ha chiesto - in modo invero alquanto generico - il

riconoscimento di una IMI complessiva superiore a quella attribuita

dall’amministrazione (cfr. doc. I, VII e XIII).

2.16

2.16.1

Dalle tavole processuali emerge che

l’amministrazione si fondata, per gli aspetti ortopedici, sull’apprezzamento

medico del

4.

settembre 2020 relativo alla visita medica del 31 agosto 2020 del dr. med. __________,

il cui tenore è in particolare il seguente:

" (…) Spalla

sinistra con buon trofismo muscolare ma limitazione nell'abduzione sopra il

livello orizzontale. Secondo la tabella 1 LAINF tale limitazione viene valutata

con un 10%. All'anca sinistra minima riduzione della rotazione esterna e minima

dolenzia inguinale. Con probabilità preponderante si tratta di un postumo

infortunistico della lesione del labbro a causa di una frattura dell'ala iliaca

sinistra. I disturbi sono paragonabili con una leggera artrosi e secondo la

tabella 5 non sussiste diritto ad IMI. L'assicurato soffre di dolori cronici

che limitano l'abilità lavorativa che vengono valutati con un 4%. Un'IMI totale

del 14% è quindi giustificata. (…)” (doc. 419 incarto LAINF)

Tale valutazione è stata

confermata il 5 novembre 2021 (cfr. doc. 567 incarto LAINF: “Confermo ancora

il danno all’integrità stabilito il 31.08.2020”) dal medesimo specialista

e, successivamente, dal PD dr. med. __________, nell’apprezzamento medico del

14.

dicembre 2023, il cui tenore è in particolare il seguente:

" (…) Per la

valutazione del danno all'integrità il dott. med. __________ fa riferimento sia

alla limitazione nell'abduzione sopra il livello orizzontale e ritiene

giustificato concedere un 10%. Per l'anca sinistra il collega prende in

considerazione la lesione del labbro e paragona la problematica a una leggera

artrosi come scrive anche il dott. med. __________, ormai senza chiara

documentazione di quest'artrosi negli atti. Quindi, anche la nuova presa di

posizione è considerata nella menomazione dell'integrità da parte del dott.

med. __________. È stata concessa una IMI totale del 14%. I documenti

sopramenzionati non cambiano sostanzialmente questa valutazione. (…)” (doc. IX-1)

Per gli aspetti psichiatrico,

neurologico e neuropsicologico, l’CO 1 ha invece fatto capo alla perizia pluridisciplinare

del 3 giugno 2023 ex art. 44 LPGA (doc. 681), il cui tenore è in particolare il

seguente:

" (…) Secondo

la tabella 19 CO 1 riguardante la menomazione per le sequele psichiche

d'infortuni, considerata l'entità dei lievi disturbi affettivi-organici, in

relazione causale naturale con l'infortunio in questione e considerato che,

secondo il criterio della probabilità preponderante, tali disturbi rimarranno

identici vita natural durante, l'IMI può essere valutata in misura del

20%, da sommare all'IMI definita a livello ortopedico.

(…).

L'IMI (secondo la tab. 19 CO 1) riguardante la menomazione per le sequele

psichiche d'infortuni, considerata l'entità dei lievi disturbi

affettivi-organici (F 06.3) può essere valutata in misura del 20%.

Non ci sono IMI aggiuntive, dal profilo neurologico o

neuropsicologico. (…)” (doc. 618, pag. 26 e 28 incarto LAINF)

Chiamato ora a pronunciarsi, a

fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI

non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), il

TCA ritiene di non avere validi motivi per scostarsi da quanto deciso

dall'istituto resistente, in particolare per quanto concerne gli aspetti medici

anzidetti.

Ciò tanto più che agli atti non

figura alcun parere medico - tanto-meno specialistico - divergente. Infatti nei

numerosi certificati medici agli atti, nessun medico - tantomeno specialista -

si esprime in merito all’IMI. Anche a questo proposito, giova qui ribadire che il

principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, che non può tradursi in una mera

contestazione - per di più alquanto generica - della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr., supra, consid.

2.10).

2.16.2

Considerato comunque che un accertamento

insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituirebbe una

violazione del principio inquisitorio (cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017,

consid. 2.4; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.1; STCA 32.2023.49

del 23 ottobre 2023, consid. 2.13), in data 7 marzo 2024 il TCA ha chiesto motu

proprio all’CO 1 dei chiarimenti in merito all’IMI riconosciuta

all’assicurato e, più precisamente:

" (…) al

fine di evadere la causa citata a margine, ci occorrono delle precisazioni con

riferimento all’IMI riconosciuta al ricorrente con la decisione avversata.

Dalle tavole processuali emerge, in particolare, quanto segue:

- nell’apprezzamento

medico del 28 ottobre 2019, la dr.ssa med. __________ ha riconosciuto

all’assicurato - affetto da una neuropatia del nervo ottico a sinistra

(riconducibile con verosimiglianza preponderante all’infortunio: cfr. doc. 321)

con una riduzione del visus e una limitazione del campo visivo dell’occhio

sinistro - un’IMI del 14% dal profilo oftalmologico (cfr. doc. 320);

- nell’apprezzamento

medico del 31 agosto 2020 (cfr. doc. 419) il dr. med. __________ ha

riconosciuto all’assicurato un’IMI complessiva del 14% dal profilo

ortopedico;

- nell’apprezzamento

medico del 15 settembre 2021 (cfr. doc. 547) il dr. med. __________ si è

espresso, dal profilo neurologico, in merito alla stabilizzazione dello stato

di salute e alla capacità lavorativa residua; nella medesima occasione egli ha

pure rilevato quanto segue: “(…) Augenärztlicherseits wurde eine Neuropathie

Nervus opticus links mit überwiegend wahrscheinlichem Kausalzusammenhang zum

Unfall vom 27.11.2017 von Frau Dr. __________ bestätigt. Der Integritätsschaden

wurde von Frau Dr. __________ auf 14 % geschätzt, eine unfallbedingte

Beeinträchtigung der zumutbaren Leistungsfähigkeit bestand aus

ophthalmologischer Sicht nicht (Beurteilung vom 28.10.2019). (…)” (cfr.

doc. 547, pag. 1).

- nella perizia

medica pluridisciplinare del 3 giugno 2023 ex art. 44 LPGA (doc. 681), il dr.

med. __________ (perito coordinatore) ha riconosciuto all’assicurato un’IMI “del

20% da sommare all’IMI definita a livello ortopedico” dal profilo

psichiatrico (doc. 681, pag. 26), precisando che “non ci sono IMI

aggiuntive” dal profilo neurologico e neuropsicologico (doc. 681,

pag. 28).

Dal citato documento si evince altresì quanto segue: “per

quanto riguarda l’aspetto oftalmologico (…) gli è stata riconosciuta un’IMI del

14%” (doc. 681, pag. 21).

Inoltre, il dr. med. __________ (perito neurologo), nel proprio

referto del 1° giugno 2023 (doc. 680), ha indicato che “non vi è un danno

importante e duraturo dell’integrità fisica dal punto di vista neurologico”

(in particolare, connesso con il “deficit sensitivo alla regione mascellare

sinistra su lesione parziale del nervo mascellare in seguito a fratture”

rispettivamente con “il trauma cranico, senza attualmente sicuri deficit

cognitivi post-traumatici”), precisando nel contempo quanto segue “neuropatia

del nervo ottico sinistro già valutata in passato in ambito oftalmologico”

(doc. 680, pag. 9 e 10).

Con la presente le chiediamo di precisare i motivi per i quali

nella decisione avversata figura l’IMI del 20% (dal profilo psichiatrico) e del

14% (dal profilo ortopedico) mentre non figura quella del 14% (dal profilo

oftalmologico). (…).” (doc. XVII)

In data 11 marzo 2024 l’CO 1 ha

comunicato al TCA quanto segue:

" (…)

Partiamo dal principio, essendo impossibile ricostruire quanto accaduto visto

il lasso di tempo trascorso dalla data della prima decisione, tenuto conto che

con la seconda decisione l'ICO 1 ha unicamente aumentato il tasso della

menomazione all'integrità per i disturbi psichici, che sia stata una

dimenticanza fermo restando che il patrocinatore non ha fatto valere alcuna

pretesa in merito ai disturbi oftalmologici in quanto non ha notato la mancanza

ma si è limitato, dapprima a vantare delle prestazioni per i disturbi psichici,

e in seguito, a contestare la capacità di lavoro per quanto riguarda la

situazione ortopedica.

In data odierna l'CO 1 ha provveduto a rilasciare una decisione

per quanto concerne il danno all'integrità per l'occhio sinistro. (…)” (doc.

XVIII)

Nella medesima occasione l’CO 1

ha pure versato agli atti la decisione dell’11 marzo 2024 con cui ha

riconosciuto al ricorrente un’IMI del 14% per l’aspetto oftalmologico per un

ammontare di fr. 20'748.- (doc. XVIII-1) ed il relativo versamento di medesima

data, oltre alla nota relativa al colloquio telefonico dell’11 marzo 2024 con

l’avv. RA 1, giusta la quale:

" (…)

Spiegata la questione relativa all'IMI 14% per gli aspetti oftalmologici.

Confermiamo che l'IMI finora è stata così accordata: IMI 20% per

gli aspetti psichiatrici, 14% per gli aspetti ortopedici.

In precedenza era stata valutata un IMI 14% per gli aspetti

oftalmologici, ma mai versati o comunicati tramite decisione.

Anche l'avv. RA 1 conferma di non avere notato questa mancanza.

Saniamo quindi questo aspetto con decisione formale e lasciamo per

il resto valutare il TCA nell'attuale procedura in corso. (…)” (doc. XVIII-2)

Dal momento che la decisione

impugnata delimita l’oggetto della lite (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio

2016.

consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura il

riconoscimento dell’IMI del 14% dal profilo oftalmologico (versata, come

visto, al ricorrente in data 11 marzo 2024), sul quale l'istituto assicuratore

resistente non si è determinato con la decisione qui impugnata bensì con la

citata decisione dell’11 marzo 2024.

2.16.3

Stante quanto precede, la decisione

impugnata - nella misura in cui ha riconosciuto al ricorrente un’IMI del 34%

(di cui 20% per gli aspetti psichici e 14% per gli aspetti ortopedici) deve

essere confermata.

2.17

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una

perizia medica ortopedica, richiesta più volte dal patrocinatore del

ricorrente: cfr. doc. VII e doc. XIII).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L’incarto LAINF è stato versato

con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. III).

2.18

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti