35.2023.95
Assicurato è caduto da un ponteggio, da un’altezza di 6.65 m, riportando un politrauma. Valutazione medica confermata. Calcolo economico non contestato. Rendita di invalidità (13%) e IMI (complessiva del 34%) confermate
18 marzo 2024Italiano59 min
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.95
PC/sc
Lugano
18 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 settembre 2023 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 27 novembre 2017 RI 1 -
nato l’__________ 1969, di professione “pittore ausiliario” e attivo dal 16
dicembre 2015 quale dipendente a tempo pieno della __________ e, perciò, è
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - verso le ore 8:30,
mentre si trovava in un cantiere a __________, è caduto da un ponteggio, da
un’altezza di 6.65 m, riportando un politrauma con, in particolare, delle
fratture facciali multiple, una frattura del tubercolo maggiore della spalla
sinistra e una frattura dell’ala iliaca con lesione del labbro dell’anca sinistra
(doc. 3, 5, 33, 47, 52, 117 e 138 incarto LAINF n. __________; di seguito: incarto
LAINF).
Trasportato d’urgenza con la Rega
all’Ospedale __________ di __________, è stato ricoverato nell’Unità di
Traumatologia e ortopedia del Servizio di chirurgia ed ortopedia fino al 13
dicembre 2017, allorquando è stato trasferito presso la Clinica di
riabilitazione dell’__________ a __________, dove è stato degente fino al 15 gennaio
2018 (doc. 4, 6, 33, 47 e 52 incarto LAINF).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
In seguito RI 1 ha sviluppato pure dei disturbi psichici.
Nel frattempo, in data 22 marzo 2018 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 53
e 700 incarto LAINF).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici
del caso, in data 14 aprile 2022, l’amministrazione, a fronte di uno stato di
salute stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata
a partire dal 1° maggio 2022 (doc. 608 incarto LAINF).
1.3. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 20 ottobre 2022, l’CO 1 ha negato all’assicurato diritto
a una rendita LAINF mentre ha gli riconosciuto un’indennità per menomazione
dell’integrità (di seguito: IMI) del 14% (doc. 635 incarto LAINF)
In particolare, l’amministrazione ha statuito quanto segue:
" (…) Dagli
accertamenti medici è risultato che, nonostante i postumi infortunistici, si
può pretendere dal signor RI 1 l'esecuzione al 100% di attività leggere e di
precisione da svolgere prevalentemente in modo sedentario e senza attrezzi
vibranti.
La ditta __________ ha indicato che il salario presumibile per
l'anno 2022 senza l'infortunio sarebbe stato di CHF 24.88 all'ora. Tenuto conto
dei salari minimi previsti dal Contratto collettivo di lavoro (CCL) del ramo
pittura e i relativi adeguamenti contrattuali dal 2018 ai 2022 compresi
tuttavia il salario da valido ammonta a CHF 57 808.00.
Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti
dall'Ufficio federale di statistica il quale, attraverso la propria
pubblicazione "Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2020",
rivalutata nominalmente al 2022, indica che un uomo adibito ad attività
semplici percepisce un salario annuo mediano di CHF 66 661.00 (tabella
TA1_tirage_skill_level, totale, uomini, livello 1, 41.7 ore/settimana,
rivalutazione nominale con T1.1.10B-S: per il 2021 -0.7%, stima trimestrale per
il2022: +2.0%). Una deduzione sociale del 5% da applicare a detto salario si
giustifica e il salario da invalido ammonta pertanto a CHF 63 328.00.
Procedendo al confronto tra il salario da valido di CHF 57 808.00
con quello da invalido di CHF 63 328.00, risulta un'incapacità al guadagno
negativa del 9.55%.
Ne consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo
apprezzabile sull'incapacità al guadagno. Non possiamo pertanto accordare
prestazioni a titolo di rendita d'invalidità.
Nella nostra valutazione non è stata considerata la diagnosi di
elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche poiché tale patologia
non è in relazione causale almeno probabile con l'infortunio del 27 novembre
2017.
La diagnosi di disturbo affettivo organico non ha per contro
influsso sulla capacità lavorativa o di guadagno.
Se a causa dell'infortunio lo stato di salute richiedesse una
nuova cura medica, l'assicurato ha il diritto di riannunciarsi alla CO 1 che
esaminerà il diritto a prestazioni assicurative.
(…).
Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità del 14.00 %. (…)”
(cfr. doc. 635, pag. 2)
1.4. A seguito dell’opposizione
interposta il 18 novembre 2022 dall’avv. RA 1, in nome e per conto
dell’assicurato (doc. 638 incarto LAINF), l’CO 1 ha esperito una perizia
pluridisciplinare in ambito psichiatrico, neurologico e neuropsicologico ex
art. 44 LPGA (doc. 659 incarto LAINF).
1.5. Sulla base del relativo referto
(datato 3 giugno 2023: doc. 681 incarto LAINF), in data 26 luglio 2023, l’CO 1
ha modificato parzialmente la sua prima decisione, riconoscendo a RI 1 una
rendita di invalidità del 13% a decorrere dal 1° maggio 2022 e un’IMI
aggiuntiva del 20% (IMI complessiva: 34%; doc. 698).
In particolare,
l’amministrazione ha statuito quanto segue:
" (…) Sulla
base della successiva perizia interdisciplinare del 3 giugno 2023 ritiriamo la
nostra decisione del 20 ottobre 2023 ed emettiamo la presente nuova decisione.
(…).
Dagli accertamenti medici è risultato che, nonostante i postumi
infortunistici, si può pretendere dal signor RI 1 l'esecuzione di attività
leggere e di precisione da svolgere prevalentemente in modo sedentario e senza
attrezzi vibranti con una diminuzione del rendimento del 20%.
La ditta __________ ha indicato che il salario presumibile per l'anno 2022
senza l'infortunio sarebbe stato di CHF 24.88 all'ora. Tenuto conto tuttavia
dei salari minimi previsti dal Contratto collettivo di lavoro (CCL) del ramo
pittura e i relativi adeguamenti contrattuali dal 2018 al 2022 compresi il
salario da valido ammonta a CHF 57 808.00.
Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti
dall'Ufficio federale di statistica il quale, attraverso la propria
pubblicazione "Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2020",
rivalutata nominalmente al 2022, indica che un uomo adibito ad attività
semplici percepisce un salario annuo mediano di CHF 66 073.00 (tabella
TA1_tirage_skill_level, totale, uomini, livello 1, 41.7 ore/settimana,
rivalutazione nominale con T1.1.10B-S: per il 2021 -0.7%, per il 2022: +1.1%).
Una deduzione sociale del 5% da applicare a detto salario si giustifica e il
salario da invalido ammonta pertanto a CHF 50 216.00.
Procedendo al confronto tra il salario da valido di CHF 57 808.00
con quello da invalido di CHF 50 216.00, risulta quindi un'incapacità al guadagno
del 13% e pertanto a decorrere dal 1° maggio 2022 accordiamo una rendita
d'invalidità in tale misura.
(…).
Se a causa dell'infortunio lo stato di salute richiedesse una nuova cura
medica, l'assicurato ha il diritto di riannunciarsi alla CO 1 che esaminerà il
diritto a prestazioni assicurative.
(…).
Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità supplementare del 20%
e pertanto il grado complessivo del danno ammonta ora al 34.00%.
(…).
L'importo di CHF 20 748.00 è già stato versato in occasione della precedente
decisione del 22 ottobre 2022, con la presente decisione versiamo pertanto
l'importo supplementare di CHF 29 640.00. (…).”
1.6. A seguito dell’opposizione
interposta il 14 settembre 2023 dall’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA
1 (doc. 638 incarto LAINF), con decisione su opposizione del 19 settembre 2023 (doc.
703 incarto LAINF), l’CO 1 ha confermato integralmente la sua prima decisione.
1.7. In ambito AI, con decisione del 14 novembre
2023 (doc. 83 incarto AI di cui all’inc. 32.2023.145; di seguito: incarto LAI),
preavvisata il 31 agosto 2023 (doc. 700 incarto LAINF), l’amministrazione ha
riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di
invalidità del 100%) dal 1° novembre 2018 (alla scadenza dell'anno di attesa ex
art. 28 LAI) limitatamente al 30 novembre 2020 (trascorsi 3 mesi
dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 31 agosto 2020
ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di
invalidità del 9%. Nella medesima occasione l’amministrazione ha pure precisato
quanto segue: “(…) Dopo attenta disamina dell’iter scolastico e
socio-professionale, provvedimenti professionali non vengono ritenuti
applicabili dalla nostra consulente in integrazione professionale. Su esplicita
richiesta potrà tuttavia essere valutata l’adozione di un aiuto al
collocamento. (…)”.
Il ricorso interposto il 15 dicembre 2023 dall’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, avverso la precitata decisione è stato respinto in data odierna
da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2023.145 del 18 marzo 2024).
1.8. In ambito LAINF, con tempestivo
ricorso del 20 ottobre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché “una volta espletati ulteriori accertamenti,
dal profilo ortopedico, venga emessa una nuova decisione” (doc. I, pag. 3).
L’avv. RA 1 contesta
sostanzialmente la valutazione medica, più precisamente per quanto concerne
l’aspetto ortopedico, con argomenti che verranno ripresi, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
1.9. Con risposta di causa del 9
novembre 2023, l'CO 1, ha versato agli atti l'incarto LAINF e ha chiesto che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. III).
1.10. Nei successivi allegati del 22
novembre 2023 (doc. V), dell’11 dicembre 2023 (doc. VII), del 15 dicembre 2023
(doc. IX), del 27 dicembre 2023 (doc. XI), del 22 gennaio 2024 (doc. XIII) e
del 20 gennaio 2024 (doc. XV), le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle proprie tesi e domande con argomentazioni di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto.
A suffragio delle proprie argomentazioni l’CO 1 ha prodotto l’apprezzamento
medico del 14 dicembre 2023 del PD. dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. IX-1)
mentre l’avv. RA 1 ha chiesto l’esperimento di “una perizia super partes per
le problematiche ortopediche” lamentate dal suo cliente (doc. VII),
richiesta reiterata anche in seguito (doc. XIII).
1.11. In data 7 marzo 2024 il TCA ha
chiesto all’CO 1 dei chiarimenti in merito all’IMI riconosciuta all’assicurato,
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVII).
In data 11 marzo 2024 l’CO 1 ha inoltrato al TCA le proprie delucidazioni (doc.
XVIII). Nella medesima occasione l’assicuratore LAINF ha pure versato agli atti
la decisione dell’11 marzo 2024 con cui ha riconosciuto al ricorrente un’IMI
del 14% per l’aspetto oftalmologico per un ammontare di fr. 20'748 (doc.
XVIII-1) ed il relativo versamento di medesima data, oltre all’apprezzamento
medico del 28 ottobre 2019 della dr.ssa med. __________ e alla nota relativa al
colloquio telefonico dell’11 marzo 2024 con l’avv. RA 1 (doc. XVIII-2).
Fatti
I doc. XVII, XVIII, XVIII-1 eXVIII-2 sono stati trasmessi, per conoscenza, al
patrocinatore del ricorrente (doc. XIX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102
del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie contestati sono
sia il grado di invalidità (13%) che l’entità dell’IMI (complessiva del 34%)
riconosciuti dall’CO 1 a dipendenza dell’infortunio del 27 novembre 2017.
Per contro, non è oggetto di contestazione la stabilizzazione dello stato di
salute dell’assicurato al 1° maggio 2022.
2.3. Entità della rendita
d’invalidità.
2.4. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto
alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità
di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa
se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono
le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato
del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.6
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del
18.
dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Giova qui pure ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea
2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità
dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5
gennaio 2007 consid. 2).
Inoltre, a tal proposito è pure
utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,
l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
2.7
Da ultimo, giova qui ricordare
che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non è
vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità
e viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020 consid.
2.9
e la 35.2021.75 del 31 gennaio 2022 consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii
giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.4).
2.8
Nel caso di specie, con la
decisione impugnata l’assicuratore ha ritenuto che l’assicurato presenta una
capacità lavorativa residua in attività adeguate dell’80% (ovvero del 100% con
una riduzione di rendimento del 20% per soli motivi psichici), in base agli
apprezzamenti medici (in ambito oftalmologico e ortopedico e oftalmologico) dei
propri medici fiduciari e a una perizia pluridisciplinare (in ambito psichiatrico,
neurologico e neuropsicologico), come si dirà meglio in seguito.
In sede ricorsuale, il patrocinatore dell’insorgente fa valere che il suo
assistito presenterebbe, per contro, una capacità lavorativa residua in
attività adeguate di gran lunga inferiore all’80%, in quanto, dal profilo
ortopedico, la valutazione medica del 31 agosto 2020 del medico fiduciario
(che ha fissato una capacità lavorativa residua del 100%, presenza e
rendimento, in attività adeguate) - oltre ad essere datata - non avrebbe neppure
tenuto debitamente conto di tutte le problematiche che affliggono il suo
cliente (in particolare, i dolori e le limitazioni funzionali alla spalla e all’anca
dal lato sinistro del corpo esacerbati nel corso della primavera del 2021: cfr.
doc. 520 incarto LAINF).
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
rileva innanzitutto che il patrocinatore del ricorrente non ha contestato la
valutazione medica operata dall’amministrazione dal profilo oftalmologico,
sulla base dell’apprezzamento medico del 28 ottobre 2019 della dr.ssa med. __________,
specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia nonché medico fiduciario
dell’CO 1, giusta la quale RI 1 - affetto da una neuropatia del nervo ottico a
sinistra (riconducibile con verosimiglianza preponderante all’infortunio) con
una riduzione del visus e una limitazione del campo visivo dell’occhio sinistro
- presenta una capacità lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento)
nell’attività abituale di aiuto carpentiere (doc. 321 incarto LAINF).
Egli non ha parimenti contestato
- a ragione - la valutazione medica operata dall’amministrazione in ambito
psichiatrico, neurologico e neuropsicologico, sulla base della perizia
pluridisciplinare del 3 giugno 2023 ex art. 44 LPGA (doc. 681), giusta la quale
RI 1 - affetto da sindrome affettiva organica (F06.3) di lieve entità (in
relazione causale con l’infortunio) e da elaborazione di sintomi fisici per
ragioni psicologiche (F68.0; non in relazione causale con l’infortunio secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante) - presenta una capacità
lavorativa residua dell’80% (100% presenza con riduzione del rendimento del 20%
per motivi psichici) in attività adeguate (ovvero rispettosa dei limiti
indicati dal medico fiduciario, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 31
agosto 2020, peraltro confermati nell’apprezzamento del 5 novembre 2021: cfr.
doc. 420 e 567).
Ciò premesso dalle tavole processuali emerge quanto segue.
RI 1 è stato degente dal 21 aprile al 12 maggio 2020 presso la __________ di __________
(doc. 390, 391 e 413 incarto LAINF). Dal relativo rapporto di dimissione del 23
giugno 2020 (tradotto in italiano: doc. 413 incarto LAINF), si evince quanto
segue:
" (…) Diagnosi
A. Infortunio
del 27 novembre 2017: Caduta da impalcatura
(…)
B. Diagnosi
psichiatriche (5/2020) Consulenza psicosomatica, Clinica riabilitativa di __________:
B1 Lieve episodio depressivo secondo F32.0
Problemi alla dimissione
1.
Lieve zoppia con scarico a sinistra
2.
Dolori dipendenti dal carico dell'anca sinistra
3.
Mobilità ridotta
della spalla sinistra (in particolare l'abduzione, circa fino all'altezza della
spalla)
4.
Forza ridotta mano sinistra
5.
Dolori facciali (molari e mandibola in alto a sinistra).
(…).
Capacità lavorativa/esigibilità e prospettiva di integrazione
Si è osservata una notevole esagerazione dei sintomi.
Si può presumere che con un buon impegno si possa ottenere una prestazione
migliore di quella dimostrata nei test di performance e nel programma di
trattamento. A causa dell'autolimitazione, non è stato possibile ottenere i
miglioramenti attesi in termini di funzionalità e resistenza. I risultati dei
test di performance fisica sono quindi solo parzialmente utilizzabili per la
valutazione della resistenza fisica ragionevolmente esigibile.
La portata delle limitazioni fisiche dimostrate si spiega solo
parzialmente con í risultati patologici oggettivabili dell'esame clinico, della
diagnostica per immagini e con le diagnosi. La valutazione dell'esigibilità
si basa anche su considerazioni medico-teoriche, tenendo conto delle
osservazioni fatte durante i test di performance e nel programma di
trattamento. Da un punto di vista medico-teorico, non può essere giustificata
alcun'altra limitazione della resistenza fisica.
Non sono presenti disturbi psichici che possano giustificare una
riduzione delle prestazioni rilevante per il lavoro.
La valutazione dell'esigibilità di seguito riportata viene effettuata
dal punto di vista della causa dell'infortunio.
Esigibilità per l'attività professionale di imbianchino(contratto
quadro con l'agenzia di collocamento): Requisiti troppo elevati: lavoro pesante
Esigibilità per altre attività professionali: Lavoro leggero o moderato.
Restrizioni speciali: carico alternato, spalla sinistra: senza
lavoro sopra l'altezza della spalla.
(…)”(doc. 413, pag. 1 e 2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice
mentre il corsivo è della redattrice)
Nel rapporto del 4 settembre 2020
relativo alla visita medica del 31 agosto 2020 (doc. 420), il dr. med. __________
ha attestato quanto segue:
" (…) Diagnosi
Infortunio del 27.11.2017: caduta da impalcatura con/su
Frattura facciale multipla.
Frattura pluriframmentaria della parete laterale orbita sinistra.
Frattura del pavimento dell'orbita sinistra con interessamento del
canale ottico.
Frattura del tetto dell'orbita con interessamento della ferita
anteriore.
Frattura della base cranica dell'osso spinoide con interessamento
del nervo ottico sinistro e con la
frattura dell'osso zigomatico sinistro.
Trattamento chirurgico delle fratture il 05.12.2017.
Rimozione del materiale di osteosintesi zigomatico alveolare il
17.05.2019
Frattura del tubercolo maggiore spalla sinistra.
Artroscopia, tenotomia, borsectomia e capsulotomia spalla sinistra
il 08.11.2018.
Frattura della clavicola sinistra.
Neuropatia del nervo ottico sinistro con probabilità preponderante
dovuta all'infortunio secondo la
dr.ssa med. __________, oculista CO 1 del 28.10.2019.
Riduzione del visus e limitazione del campo visivo occhio
sinistro.
Fratture costali I-III a sinistra.
Esiti di schiacciamento polmonare con pneumotorace, frattura
dell'ala iliaca sinistra trattata conservativamente e lesione del labbro.
Ferita lacero-contusa del sopracciglio sinistro.
Frattura lievemente dislocata della falange distale pollice
sinistro trattata conservativamente.
Diagnosi psichiatriche
Lieve episodio depressivo.
(…).
Capacità lavorativa: l'attività propria dell'assicurato non è più
esigibile in misura completa.
Esigibilità per un'attività adatta sul mercato generale del
lavoro e con una capacità lavorativa completa.
Esigibilità del lavoro
Attività sopra il livello orizzontale spalla sinistra con pesi
più di 10 kg e attività ripetitive sono escluse da questo profilo. Oltre a ciò
sono escluse le camminate di più di un'ora, camminate su terreni sconnessi,
salire le scale dei ponteggi e attività che causano vibrazioni. (…)” (doc.
420, pag. 4 e 5; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo
è della redattrice)
Il 21 ottobre 2020 il dr. med. __________,
Caposervizio del Servizio Ortopedia e Traumatologia del Dipartimento di
Chirurgia dell’__________, Ospedale __________ di __________, ha attestato quanto
segue:
" (…) il
paziente ha beneficiato di un soggiorno riabilitativo preso la Clinica __________,
dal 21.04 al 12.05.2020, con purtroppo poco benefico dal punto di vista dei
dolori e della mobilità articolare. Effettivamente secondo il rapporto di __________,
il paziente non ha avuto nessun miglioramento dall’ammissione alla dimissione
dalla Clinica. È stata riscontrata anche una live depressione a seguito di una
consultazione psicosomatica. Il paziente presenta ormai dei dolori divenuti
cronici alla spalla sx come pure all’anca sx (…).
(…).
Permangono sempre questi dolori nella parte anteriore della spalla per i quali
non riesco a darmi una spiegazione.
(…).
Da parte mia non ho più veramente proposte terapeutiche per cercare di
migliorare lo stato clinico della spalla sx. (…). Sempre nella lettera di __________
si suggerisce un’eventuale presa a carico da parte di uno psicologo in modo che
si possa migliorare l’umore del paziente e di conseguenza anche lo stato
clinico (…)” (doc. 449 incarto LAINF).
Il 14 aprile 2021 il dr. med. __________
ha attestato quanto segue:
" (…)
paziente (…) lamenta un peggioramento dei dolori alla spalla sinistra da tre
mesi. (…). Vista questa recrudescenza di dolori alla spalla sx associata ad una
limitazione funzionale il paziente beneficerà di una artro-RM e lo rivedrò in
seguito per discutere i risultati.” (doc. 520)
L’artrografia della spalla sinistra del 10 maggio 2021, confrontata con quella
del 5 giugno 2019 (doc. 269 incarto LAINF), ha evidenziato solamente un “Probabile
minimo delaminamento del SSP” (doc. 514 incarto LAINF).
Il 9 giugno 2021 il dr. med. __________ ha informato l’assicurato che:
" L’artro-RM
non è risolutiva per spiegare questa riacutizzazione dei dolori alla spalla
sinistra. (…). Chiedo alla CO 1 se sono disponibili a coprire ancora 9 sedute
di fisioterapia per lavorare sul deltoide a scopo antalgico e antinfiammatorio.
Prima di congedarlo il paziente mi riferisce di avere una nuova riacutizzazione
all’anca sx e (…) mi sono permesso di organizzare una consultazione presso il
Dr. __________, che lo segue già per questa patologia. (…)” (doc. 511)
Il 10 giugno 2021 il dr. med. __________, Capoclinica del Servizio Ortopedia e
Traumatologia del Dipartimento di Chirurgia dell’__________, Ospedale __________
di __________, ha attestato quanto segue:
" (…).
Dolori cronici all’anca sinistra con lesione del labbro acetabolare anteriore
ed iniziale coxartrosi. (…). Dato il quadro clinico e della riesacerbazione dei
suoi dolori proponiamo al paziente una nuova infiltrazione con anestetico
locale e cortisone in caso questa fosse negativa o non dovesse avere grosso
beneficio sui dolori ridiscuteremo un eventuale intervento chirurgico alla
prossima visita. (…)” (doc. 522)
Il
12.
luglio 2021 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…). Dato
il poco beneficio tratto dall’infiltrazione spieghiamo al paziente che pur
andando ad intervenire chirurgicamente tramite l’impianto di una protesi totale
non siamo ancora sicuri che questo gesto possa togliere del tutto i dolori che
affliggono il signor RI 1. Pertanto rimettiamo la scelta dell’operazione
definitiva al paziente che ci riferisce di volerci pensare su e lo rivedremo a
settembre per monitorare un po’ l’andamento dei dolori e per pianificare
un’eventuale intervento qualora il paziente decidesse in tal senso. (…)” (doc.
552.
incarto LAINF)
La RX dell’anca sinistra e la
RX del bacino del 14 settembre 2021 ha evidenziato quanto segue:
" (…)
Confronto con esame del 17 settembre 2019
A sinistra deformazione del tetto acetabolare del ciglio
acetabolare supero-esterno e del contorno della testa femorale, quadro
sostanzialmente stabile. A destra iniziale deformazione del ciglio acetabolare
supero-esterno.” (doc. 558 incarto LAINF)
Il 15 settembre 2021 il dr.
med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…).
Discuto a lungo con il paziente e in considerazione del fatto che il beneficio
delle infiltrazioni precedentemente eseguite era rimasto sfumato preferisco
ripetere un’infiltrazione al fine di comprendere meglio se la problematica
principale sia effettivamente l’artrosi all’anca sinistra o una problematica a
livello della borsa trocanterica o muscolotendinea. (…). Qualora
l’infiltrazione dovesse risultare positiva valuteremo l’ipotesi di un
intervento a livello dell’anca stessa.” (doc. 553 incarto LAINF)
Il 1° ottobre 2021 il dr. med. __________
ha eseguito “una infiltrazione a livello della borsa trocanterica con
anestesia locale e cortisone con immediato beneficio.” (doc. 561 incarto
LAINF).
Il 5 novembre 2021 il dr. med. __________ ha confermato il precedente parere
del 31 agosto 2020 (doc. 567 incarto LAINF.)
Il 23 novembre 2021 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…). Coxartrosi
sintomatica sinistra (…). Il paziente giunge in controllo dopo circa un mese e
mezzo dall’infiltrazione all’anca sinistra che gli ha dato un parziale
beneficio dai dolori a livello dell’anca a sinistra. (…) Ridiscuto con il
paziente l’intervento chirurgico a livello dell’anca sinistra ma lui preferisce
attendere e continuare con un approccio conservativo con fisioterapia di
mobilizzazione. (…)” (doc. 591 incarto LAINF)
Davanti al TCA, l’CO 1 ha versato
agli atti l’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 del PD. dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore, giusta il quale:
" (…)
1.
Spalla sinistra.
Il dott. med. __________ consiglia una artro-risonanza della spalla sinistra
che era stata effettuata il 06.05.2021.
(…).
Nel suo apprezzamento per l'esigibilità il dott. med. __________
include anche tutte le diagnosi e i trattamenti antecedenti (vedi
apprezzamento). Nella nuova RM eseguita su richiesta del dott. med. __________,
infatti, si vede solo una piccola delaminazione del muscolo sovraspinato.
Questa delaminazione potrebbe creare problemi con l'abduzione e l'anteversione.
Tutto questo è già stato descritto da parte del dott. med. __________ e quindi il
suo apprezzamento prende in considerazione anche l'effetto di questa patologia
adesso documentata nella risonanza magnetica. Non trovo nuovi aspetti che
potrebbero cambiare la valutazione del collega. Nella sua esigibilità del
lavoro il dott. med. __________ descrive che attività sopra il livello
orizzontale della spalla sinistra con pesi di oltre 10 kg e attività ripetitive
sono escluse. Questo non cambia con la valutazione del dott. med. __________ e
la sua RM effettuata, in quanto la piccola lesione del tendine del muscolo
sovraspinato, non cambia il profilo d'esigibilità definito.
(…).
2.
Anca sinistra
(…).
Nel suo apprezzamento medico del 30.08.2020 il dott. med. __________ descrive
una minima limitazione della flessione dell'anca sinistra rispetto a destra e
non descrive un segno di impingement positivo che sarebbe tipico per una
lesione labbrale. Descrive una rotazione interna/esterna quasi simmetrica
bilateralmente, quindi a questo punto anche la descritta lesione labbrale e
l'inizio di una coxartrosi come descritto dal dott. med. Davanzo erano asintomatiche.
Sono già escluse anche le camminate di oltre un'ora e camminate su terreni
sconnessi, salire le scale dei ponteggi e attività che causano vibrazioni.
Questo anche a causa delta documentata lesione del labbro e inizio di un'artrosi.
Quindi in base alla documentazione in nostro possesso non trovo sufficienti
argomentazioni che possano cambiare la nostra valutazione dell'esigibilità del
lavoro per la capacità lavorativa. (…)” (doc. IX-1)
2.10
Attentamente vagliato l’insieme
della documentazione a sua disposizione, il TCA ritiene corrette l’esigibilità
(“Attività sopra il livello orizzontale spalla sinistra con pesi più di 10
kg e attività ripetitive sono escluse da questo profilo. Oltre a ciò sono
escluse le camminate di più di un'ora, camminate su terreni sconnessi, salire
le scale dei ponteggi e attività che causano vibrazioni”) e la capacità
lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate
stabilita, dal profilo ortopedico, dal dr. med. __________ (nel citato rapporto
del 4 settembre 2020: doc. 420 incarto LAINF) e confermata dal PD med. __________
(nel citato parere del 14 dicembre 2023: doc. IX-1), ambedue specialisti
proprio nelle materie che qui interessano, con alle spalle un’ampia esperienza
nella medicina assicurativa e infortunistica (in questo contesto, va comunque
segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così
come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la
loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in
materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica -
cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2).
Tanto più che la valutazione del 4 settembre 2020 del dr. med. __________ è
corroborata pure dalle risultanze del citato rapporto di dimissione del 23
giugno 2020 della __________ di __________, dove RI 1 è stato degente dal 21
aprile al 12 maggio 2020 (doc. 390, 391 e 413 incarto LAINF).
Il TCA non ignora i certificati medici, anche specialistici, che figurano agli
atti (cfr., in particolare, quelli citati al consid. 2.9). Tuttavia nessun
medico si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità
lavorativa residua in attività adeguate e neppure attesta alcuna inabilità
lavorativa dell’assicurato in attività adeguate. Inoltre lo stesso medico
dell’amministrazione ha ritenuto l’attività abituale (aiuto carpentiere)
inesigibile (al pari quindi dei medici - anche specialisti - curanti e/o
consultati privatamente dal ricorrente) mentre ha ritenuto l’assicurato abile
al lavoro al 100% in attività adeguate.
Del resto, nemmeno in questa sede
è stata versata agli atti (ulteriore) documentazione medica, tantomeno
specialistica, atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi (cfr. STF
8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) - circa la fondatezza
dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto
assicuratore resistente il 4 settembre 2020 relativo alla visita medico-__________
di chiusura del 31 agosto 2020 (doc. 420 incarto LAINF), con considerazioni
puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione clinica
dell’assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal
medico fiduciario come pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo
medico specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate.
Parimenti dicasi per l’approfondito parere espresso dal PD dr. med. __________
il 14 dicembre 2023 (doc. IX-1), il quale, con considerazioni puntuali e
convincenti (in particolare, sottolineando l’ampiezza dell’esigibilità posta a
suo tempo dal dr. med. __________), ha confermato il suo precedente operato.
In questo contesto giova qui
ricordare che questa Corte ha assegnato alle parti il 10 novembre 2023 un
termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
Su richiesta del 22 novembre 2023
dell’avv. RA 1 (giustificata “dal fatto che debbo raccogliere ulteriori
informazioni presso i medici __________ e __________, che hanno in cura il
ricorrente per i dolori tutt’ora presenti all’anca e alla spalla”: cfr.
doc. V), questa Corte ha prorogato di 15 giorni il citato termine (doc. VI).
In data 11 dicembre 2023 l’avv. RA 1, sulla base della documentazione medica
già agli atti, ha chiesto l’esperimento di “una perizia superpartes per le
problematiche ortopediche lamentate dall’assicurato” “interpellando
anche i due medici sopra indicati” (n.d.r.: dr. med. __________ e __________;
cfr. doc. VII).
Il 18 dicembre 2023 (doc. X) il
TCA ha assegnato un nuovo termine di 10 giorni all’avv. RA 1 per presentare
osservazioni scritte all’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 dal PD dr.
med. __________ (doc. IX-1) versato agli atti il 15 dicembre 2023 dall’CO 1
(doc. IX).
Su richiesta del 27 dicembre 2023
dell’avv. RA 1 (giustificata dal fatto che “non mi sarà possibile presentare
le osservazioni nel termine indicato, dovendo effettuare alcune verifiche sulla
base del nuovo rapporto medico prodotto dalla CO 1”: cfr. doc. XI), questa
Corte ha prorogato di 10 giorni il citato termine (doc. XII).
In data 22 gennaio 2024 l’avv. RA
1, sempre sulla base della documentazione medica già agli atti, ha ribadito la
richiesta di esperimento di una “perizia sugli eventuali limiti ortopedici”
sottolineando che le “valutazioni effettuate di dott. __________ e __________
mantengono la loro validità, considerato che il ricorrente continua a essere in
cura presso di loro” (doc. XIII).
A tutt’oggi il patrocinatore del
ricorrente non ha quindi presentato (ulteriore) documentazione medica,
tantomeno specialistica, atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi (cfr.
STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) - circa la fondatezza degli
approfonditi pareri del 4 settembre 2020 del dr. med. __________ (doc. 420
incarto LAINF) e del 14 dicembre 2023 del PD dr. med. __________ il 14 dicembre
2023.
(doc. IX-1).
A questo proposito occorre
evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al
Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una
mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie
argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7
e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA
35.2018.114
del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA
35.2020.72
dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021,
consid. 2.10.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5).
Stante quanto precede, in sunto,
il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal
medico __________ nel rapporto del 4 settembre 2020 relativo alla visita
medico-__________ di chiusura del 31 agosto 2020 (doc. 420 incarto LAINF) e
dell’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 del medico fiduciario, di cui si
è già ampiamente detto al consid. 2.9.
D’altra parte, gli impedimenti
funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la
valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ (e confermata
dal medico fiduciario) risulta plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti inferiori, rispettivamente superiori (cfr. a questo
proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5; 35.2018.69
dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5; 35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid.
2.4.3; 35.2021.85 del 14 marzo 2022 consid. 2.3.6; 35.2022.7 del 28 aprile 2022
consid. 2.4.6, rispettivamente, tra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021
consid. 2.4.4; 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; 35.2021.44 del 16
agosto 2021 consid. 2.6; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3;
35.2021.72
del 24 gennaio 2022 consid. 2.7; 35.2022.10 del 16 maggio 2022
consid. 2.4.4; cfr. pure la STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.2.3
e la STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.7).
2.10.1
Da ultimo, questa Corte non ignora la
censura sollevata il 22 gennaio 2024 dall’avv. RA 1 del seguente tenore:
" (…) Inizialmente,
abbiamo preso conoscenza tramite il documento datato 15 dicembre 2023 della CO
1, che confermava che il dott. __________ non era più impiegato presso CO 1 e
che era stato sostituito dal dott. __________, informazione di cui siamo venuti
a conoscenza solo in questa fase procedurale.
La CO 1 non fornisce informazioni sulla tempistica della
sostituzione, ossia se essa è avvenuta prima o dopo i rapporti dei dott. __________
e __________, o se è stata precedente o successiva alle decisioni formali.
Questa specificazione temporale assume rilevanza poiché
l'assicurato non ha avuto l'opportunità di esprimere la propria posizione;
l'opposizione e il ricorso si sono basati esclusivamente sulla documentazione
presente negli atti. Nel caso in cui il dott. __________ fosse stato assunto
prima dell'avvio della procedura di ricorso, la CO 1 avrebbe dovuto informare
tempestivamente l'assicurato e trasmettere il relativo rapporto. (…)” (cfr.
doc. XIII, pag. 1 e 2)
Tuttavia essa non è condivisibile.
Il TCA rileva infatti che, il 15
dicembre 2023, l’amministrazione ha versato agli atti l’apprezzamento del 14
dicembre 2023 del PD dr. med. __________ (doc. IX-1), osservando quanto segue:
" (…) per
non lasciare nulla al caso, anche se l'assicurato, a differenza di quanto
preannunciato, non ha prodotto nessun rapporto dei curanti, l'CO 1, prima di
prendere posizione, ha nuovamente interpellato il proprio servizio medico.
Il dott. __________ ha lasciato l'CO 1 per cui il caso è stato
attribuito a un altro medico e più precisamente al PD dott. __________, pure
specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, preso atto
dell'evoluzione, ha confermato le conclusioni del proprio collega sia per
quanto concerne l'esigibilità che il danno all'integrità. (…)” (doc. IX)
In seguito, il 30 gennaio 2024,
l’CO 1 ha pure puntualizzato quanto segue:
" (…) il PD
dott. __________ non è stato assunto per sostituire il dott. __________ in
quanto egli era già attivo presso l'CO 1 prima della partenza di quest'ultimo.
Giova precisare che i casi vengono gestiti dall'amministrazione e non dal
servizio medico che viene interpellato in caso di bisogno.
La sottoscritta - visto quanto fatto valere dall'assicurato il
22.11.2023
- per non lasciare nulla al caso - ha deciso di chiedere una
valutazione complementare al proprio servizio medico.
II caso è stato attribuito al PD dott. __________, il quale, dopo
avere analizzato la documentazione richiamata dall'assicurato, ha confermato
quanto valutato dal dott. __________ al momento della visita di chiusura. (…)”
(doc. XV)
Dal momento poi che l’apprezzamento
medico in questione è del 14 dicembre 2023 (e, quindi, successivo all’avvio
della procedura di ricorso) e che l’avv. RA 1 (così invitato dal TCA: cfr. doc.
X, XI e XII) ha potuto presentare osservazioni scritte al citato documento con
l’allegato del 22 gennaio 2024 (doc. XIII), secondo questa Corte, non è
ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito (cfr., a tal
proposito, la STCA 35.2022.64 del 22 marzo 2023, consid. 2.2) dell’insorgente, sostanzialmente
fatta valere con la citata censura, che, pertanto, va disattesa.
2.11
Va qui ricordato che il concetto
d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dai periti
amministrativi non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe
confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi.
Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di
stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o
semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3
e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è
vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in
particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e
commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata
STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
In concreto, questo Tribunale
ritiene che sul mercato generale del lavoro, in particolare nel settore
industriale e commerciale, esistano delle occupazioni rispettose delle
limitazioni indicate dal dr. med. __________ (e confermate dal PD dr. med. __________),
che il ricorrente, nonostante il danno alla salute infortunistico, sarebbe in
grado di esercitare in misura dell’80% (ovvero con una presenza del 100% e con
una riduzione di rendimento del 20% per motivi psichici).
Alla luce di quanto appena
esposto (cfr. consid. 2.9 e 2.10), richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.
57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI
1.
presenta una capacità lavorativa residua dell’80% (100% presenza con
riduzione del rendimento del 20% per motivi psichici) in attività adeguate
(ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico fiduciario, dr. med. __________,
nell’apprezzamento del 31 agosto 2020 e confermati nell’apprezzamento del 5
novembre 2021: cfr. doc. 420 e 567 rispettivamente ribaditi dal PD dr. med. __________
nell’apprezzamento del 14 dicembre 2023: cfr. doc. IX-1).
2.12
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022,
essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° maggio
2022.
(cfr. supra, consid. 2.2).
Detto questo, l’CO 1 ha quantificato, nel 2022, il “reddito da valido”
in fr. 57'808.00 secondo le indicazioni dell’ultimo datore di lavoro (cfr., in
particolare, doc. 616 e doc. 690 incarto LAINF) mentre il “reddito da
invalido” in fr. 66'073.00, facendo capo alla RSS 2020, tabella
TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini,
aggiornato al 2022.
A tale importo è poi stata applicata una decurtazione del 20% per tenere conto
della capacità lavorativa residua del 80% in attività adeguate, giungendo così
a fr. 52'858.64 rispettivamente una deduzione sociale del 5% per tenere conto
delle limitazioni (“attività leggere e di precisione da svolgere
prevalentemente in modo sedentario e senza attrezzi vibranti”: cfr. doc. 690
incarto LAINF) funzionali dipendenti dal danno alla salute infortunistico,
giungendo così ad un importo di fr. 50’216.00.
Il patrocinatore dell’assicurato non ha contestato il reddito da valido di fr.
57'808.00 e neppure quello da invalido di fr. 50'216.00, quanto piuttosto che
il suo assistito presenti una capacità lavorativa residua dell’80% (100%
presenza con riduzione del rendimento del 20% per motivi psichici) in attività
adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.11, è stata confermata dal
TCA.
Dato che l’aspetto economico non
è stato contestato dal rappresentante dell'insorgente, questo Tribunale ritiene
di potere fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione nella
decisione impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso
cfr., tra le tante, la STCA 35.2018.92 del 28 febbraio 2019, consid. 2.8 e la
STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.10 e i rinvii ivi citati; STCA
35.2022.81
del 27 marzo 2023, consid. 2.12; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio
2024, consid. 2.9; cfr. STCA 35.2023.65 del 29 gennaio 2024, consid. 2.9).
Confrontando ora il reddito da
invalido di fr. 50'216.00, con il relativo reddito da valido di fr. 57'808, si
ottiene un grado di invalidità del 13.13% ([57'808 - 50'216] x 100 : 57’808 = 13.13%
arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
Il modo di operare dell'CO 1,
il quale ha riconosciuto a RI 1 con la decisione avversata il diritto ad una
rendita LAINF del 13% (cfr. doc. 703), non presta, pertanto, il fianco ad
alcuna critica. Ne consegue che, per questo aspetto, la decisione impugnata
deve, quindi, essere confermata.
2.13
Entità della menomazione
dell’integrità?
2.14
2.14.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in
forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.14.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque,
soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.14.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi
citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"
(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in
modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio
alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.14.4
L’CO 1 ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.15
Nella concreta evenienza, con
decisione del 26 luglio 2023 (doc. 698), confermata su opposizione il 19 settembre
2023.
(doc. 703), l’CO 1 ha assegnato al ricorrente un’IMI complessiva del 34%
(ovvero 20% per la problematica psichica e 14% per quella ortopedica).
Dal canto suo, l’avv. RA 1 ha chiesto - in modo invero alquanto generico - il
riconoscimento di una IMI complessiva superiore a quella attribuita
dall’amministrazione (cfr. doc. I, VII e XIII).
2.16
2.16.1
Dalle tavole processuali emerge che
l’amministrazione si fondata, per gli aspetti ortopedici, sull’apprezzamento
medico del
4.
settembre 2020 relativo alla visita medica del 31 agosto 2020 del dr. med. __________,
il cui tenore è in particolare il seguente:
" (…) Spalla
sinistra con buon trofismo muscolare ma limitazione nell'abduzione sopra il
livello orizzontale. Secondo la tabella 1 LAINF tale limitazione viene valutata
con un 10%. All'anca sinistra minima riduzione della rotazione esterna e minima
dolenzia inguinale. Con probabilità preponderante si tratta di un postumo
infortunistico della lesione del labbro a causa di una frattura dell'ala iliaca
sinistra. I disturbi sono paragonabili con una leggera artrosi e secondo la
tabella 5 non sussiste diritto ad IMI. L'assicurato soffre di dolori cronici
che limitano l'abilità lavorativa che vengono valutati con un 4%. Un'IMI totale
del 14% è quindi giustificata. (…)” (doc. 419 incarto LAINF)
Tale valutazione è stata
confermata il 5 novembre 2021 (cfr. doc. 567 incarto LAINF: “Confermo ancora
il danno all’integrità stabilito il 31.08.2020”) dal medesimo specialista
e, successivamente, dal PD dr. med. __________, nell’apprezzamento medico del
14.
dicembre 2023, il cui tenore è in particolare il seguente:
" (…) Per la
valutazione del danno all'integrità il dott. med. __________ fa riferimento sia
alla limitazione nell'abduzione sopra il livello orizzontale e ritiene
giustificato concedere un 10%. Per l'anca sinistra il collega prende in
considerazione la lesione del labbro e paragona la problematica a una leggera
artrosi come scrive anche il dott. med. __________, ormai senza chiara
documentazione di quest'artrosi negli atti. Quindi, anche la nuova presa di
posizione è considerata nella menomazione dell'integrità da parte del dott.
med. __________. È stata concessa una IMI totale del 14%. I documenti
sopramenzionati non cambiano sostanzialmente questa valutazione. (…)” (doc. IX-1)
Per gli aspetti psichiatrico,
neurologico e neuropsicologico, l’CO 1 ha invece fatto capo alla perizia pluridisciplinare
del 3 giugno 2023 ex art. 44 LPGA (doc. 681), il cui tenore è in particolare il
seguente:
" (…) Secondo
la tabella 19 CO 1 riguardante la menomazione per le sequele psichiche
d'infortuni, considerata l'entità dei lievi disturbi affettivi-organici, in
relazione causale naturale con l'infortunio in questione e considerato che,
secondo il criterio della probabilità preponderante, tali disturbi rimarranno
identici vita natural durante, l'IMI può essere valutata in misura del
20%, da sommare all'IMI definita a livello ortopedico.
(…).
L'IMI (secondo la tab. 19 CO 1) riguardante la menomazione per le sequele
psichiche d'infortuni, considerata l'entità dei lievi disturbi
affettivi-organici (F 06.3) può essere valutata in misura del 20%.
Non ci sono IMI aggiuntive, dal profilo neurologico o
neuropsicologico. (…)” (doc. 618, pag. 26 e 28 incarto LAINF)
Chiamato ora a pronunciarsi, a
fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI
non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), il
TCA ritiene di non avere validi motivi per scostarsi da quanto deciso
dall'istituto resistente, in particolare per quanto concerne gli aspetti medici
anzidetti.
Ciò tanto più che agli atti non
figura alcun parere medico - tanto-meno specialistico - divergente. Infatti nei
numerosi certificati medici agli atti, nessun medico - tantomeno specialista -
si esprime in merito all’IMI. Anche a questo proposito, giova qui ribadire che il
principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare, che non può tradursi in una mera
contestazione - per di più alquanto generica - della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr., supra, consid.
2.10).
2.16.2
Considerato comunque che un accertamento
insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituirebbe una
violazione del principio inquisitorio (cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017,
consid. 2.4; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.1; STCA 32.2023.49
del 23 ottobre 2023, consid. 2.13), in data 7 marzo 2024 il TCA ha chiesto motu
proprio all’CO 1 dei chiarimenti in merito all’IMI riconosciuta
all’assicurato e, più precisamente:
" (…) al
fine di evadere la causa citata a margine, ci occorrono delle precisazioni con
riferimento all’IMI riconosciuta al ricorrente con la decisione avversata.
Dalle tavole processuali emerge, in particolare, quanto segue:
- nell’apprezzamento
medico del 28 ottobre 2019, la dr.ssa med. __________ ha riconosciuto
all’assicurato - affetto da una neuropatia del nervo ottico a sinistra
(riconducibile con verosimiglianza preponderante all’infortunio: cfr. doc. 321)
con una riduzione del visus e una limitazione del campo visivo dell’occhio
sinistro - un’IMI del 14% dal profilo oftalmologico (cfr. doc. 320);
- nell’apprezzamento
medico del 31 agosto 2020 (cfr. doc. 419) il dr. med. __________ ha
riconosciuto all’assicurato un’IMI complessiva del 14% dal profilo
ortopedico;
- nell’apprezzamento
medico del 15 settembre 2021 (cfr. doc. 547) il dr. med. __________ si è
espresso, dal profilo neurologico, in merito alla stabilizzazione dello stato
di salute e alla capacità lavorativa residua; nella medesima occasione egli ha
pure rilevato quanto segue: “(…) Augenärztlicherseits wurde eine Neuropathie
Nervus opticus links mit überwiegend wahrscheinlichem Kausalzusammenhang zum
Unfall vom 27.11.2017 von Frau Dr. __________ bestätigt. Der Integritätsschaden
wurde von Frau Dr. __________ auf 14 % geschätzt, eine unfallbedingte
Beeinträchtigung der zumutbaren Leistungsfähigkeit bestand aus
ophthalmologischer Sicht nicht (Beurteilung vom 28.10.2019). (…)” (cfr.
doc. 547, pag. 1).
- nella perizia
medica pluridisciplinare del 3 giugno 2023 ex art. 44 LPGA (doc. 681), il dr.
med. __________ (perito coordinatore) ha riconosciuto all’assicurato un’IMI “del
20% da sommare all’IMI definita a livello ortopedico” dal profilo
psichiatrico (doc. 681, pag. 26), precisando che “non ci sono IMI
aggiuntive” dal profilo neurologico e neuropsicologico (doc. 681,
pag. 28).
Dal citato documento si evince altresì quanto segue: “per
quanto riguarda l’aspetto oftalmologico (…) gli è stata riconosciuta un’IMI del
14%” (doc. 681, pag. 21).
Inoltre, il dr. med. __________ (perito neurologo), nel proprio
referto del 1° giugno 2023 (doc. 680), ha indicato che “non vi è un danno
importante e duraturo dell’integrità fisica dal punto di vista neurologico”
(in particolare, connesso con il “deficit sensitivo alla regione mascellare
sinistra su lesione parziale del nervo mascellare in seguito a fratture”
rispettivamente con “il trauma cranico, senza attualmente sicuri deficit
cognitivi post-traumatici”), precisando nel contempo quanto segue “neuropatia
del nervo ottico sinistro già valutata in passato in ambito oftalmologico”
(doc. 680, pag. 9 e 10).
Con la presente le chiediamo di precisare i motivi per i quali
nella decisione avversata figura l’IMI del 20% (dal profilo psichiatrico) e del
14% (dal profilo ortopedico) mentre non figura quella del 14% (dal profilo
oftalmologico). (…).” (doc. XVII)
In data 11 marzo 2024 l’CO 1 ha
comunicato al TCA quanto segue:
" (…)
Partiamo dal principio, essendo impossibile ricostruire quanto accaduto visto
il lasso di tempo trascorso dalla data della prima decisione, tenuto conto che
con la seconda decisione l'ICO 1 ha unicamente aumentato il tasso della
menomazione all'integrità per i disturbi psichici, che sia stata una
dimenticanza fermo restando che il patrocinatore non ha fatto valere alcuna
pretesa in merito ai disturbi oftalmologici in quanto non ha notato la mancanza
ma si è limitato, dapprima a vantare delle prestazioni per i disturbi psichici,
e in seguito, a contestare la capacità di lavoro per quanto riguarda la
situazione ortopedica.
In data odierna l'CO 1 ha provveduto a rilasciare una decisione
per quanto concerne il danno all'integrità per l'occhio sinistro. (…)” (doc.
XVIII)
Nella medesima occasione l’CO 1
ha pure versato agli atti la decisione dell’11 marzo 2024 con cui ha
riconosciuto al ricorrente un’IMI del 14% per l’aspetto oftalmologico per un
ammontare di fr. 20'748.- (doc. XVIII-1) ed il relativo versamento di medesima
data, oltre alla nota relativa al colloquio telefonico dell’11 marzo 2024 con
l’avv. RA 1, giusta la quale:
" (…)
Spiegata la questione relativa all'IMI 14% per gli aspetti oftalmologici.
Confermiamo che l'IMI finora è stata così accordata: IMI 20% per
gli aspetti psichiatrici, 14% per gli aspetti ortopedici.
In precedenza era stata valutata un IMI 14% per gli aspetti
oftalmologici, ma mai versati o comunicati tramite decisione.
Anche l'avv. RA 1 conferma di non avere notato questa mancanza.
Saniamo quindi questo aspetto con decisione formale e lasciamo per
il resto valutare il TCA nell'attuale procedura in corso. (…)” (doc. XVIII-2)
Dal momento che la decisione
impugnata delimita l’oggetto della lite (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio
2016.
consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura il
riconoscimento dell’IMI del 14% dal profilo oftalmologico (versata, come
visto, al ricorrente in data 11 marzo 2024), sul quale l'istituto assicuratore
resistente non si è determinato con la decisione qui impugnata bensì con la
citata decisione dell’11 marzo 2024.
2.16.3
Stante quanto precede, la decisione
impugnata - nella misura in cui ha riconosciuto al ricorrente un’IMI del 34%
(di cui 20% per gli aspetti psichici e 14% per gli aspetti ortopedici) deve
essere confermata.
2.17
A fronte di una situazione ritenuta
sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una
perizia medica ortopedica, richiesta più volte dal patrocinatore del
ricorrente: cfr. doc. VII e doc. XIII).
In proposito, va ricordato che,
per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L’incarto LAINF è stato versato
con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. III).
2.18
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti