35.2023.97
In discussione vi era l'accadimento in quanto tale dell'evento annunciato dall'assicurato. Rinvio atti per complemento istruttorio
22 gennaio 2024Italiano20 min
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.97
mm
Lugano
22 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 ottobre 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 15 maggio 2023, RI 1, nato nel
1962, dipendente delle __________ in qualità di macchinista e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, ha chiesto all’assicuratore la riapertura di un pregresso caso d’infortunio
(dell’agosto 2019) che avrebbe riguardato la spalla sinistra, asserendo
di lamentare nuovamente da qualche settimana forti dolori a quella parte del
corpo (doc. 1).
In occasione del colloquio
telefonico dell’11 agosto 2023 con una funzionaria amministrativa, l’assicurato
ha precisato che la spalla coinvolta nell’infortunio del 2019 era in realtà la destra,
mentre quella dolorante è la sinistra, e ciò in ragione dello sforzo che deve
compiere per entrare nella cabina di guida dei treni (cfr. doc. 6 e doc. 7, p.
1).
1.2. In data 21 agosto 2023, il datore
di lavoro ha annunciato all’amministrazione un infortunio-bagatella che sarebbe
accaduto il 23 maggio 2023, allorquando, nel trasferirsi dalla carrozza alla
cabina di guida con le mani occupate, RI 1 sarebbe inciampato in un gradino e,
cadendo, avrebbe battuto la spalla sinistra e l’orecchio sinistro (cfr. doc.
8).
L’esame di artro-RMN della spalla
sinistra del 26 luglio 2023 ha evidenziato dei segni suggestivi di una
capsulite adesiva, una lesione Slap del labbro glenoideo e un’entesopatia dei
tendini sovraspinato e sottoscapolare (doc. 18).
1.3. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione formale del 30 agosto 2023, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a
prestazioni, posto che “l’existence de suites d’un accident n’est pas avérée
et il n’y a pas non plus de lésion corporelle assimilée à un accident.” (doc.
11).
A
seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc.
20), in data 13 ottobre 2023, l’assicuratore ha confermato il rifiuto di
riconoscere le proprie prestazioni, precisando che l’insorgenza il 23 maggio
2023 di un evento assicurato non sarebbe stata resa sufficientemente verosimile
(cfr. doc. 24).
1.4. Con tempestivo ricorso del 18
ottobre 2023, trasmesso per competenza al TCA dall’CO 1 e redatto in lingua
francese (la traduzione in lingua italiana è stata prodotta il 19 novembre 2023
– doc. IV 1), RI 1 chiede l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Come
promemoria, il certificato d’infortunio LAINF che ho chiesto al mio superiore,
pensando a una ricaduta del mio caso del 2019, riguardava la comparsa di dolori
e perdita di mobilità della mia spalla sinistra. Queste indicazioni erano
rigorosamente accurate, con la sola eccezione che ero convinto che fosse lo
stesso caso del 2019 con la stessa spalla.
Al momento della richiesta, non ero ancora caduto nella cabina di
guida (secondo caso).
(…).
Riguardo al vostro questionario, esso non dovrebbe avere alcun
valore in quanto si riferisce a un errore di valutazione da parte mia e non
alla richiesta motivata dal mio stato di salute. L’ho compilato facendo riferimento
al caso del 2019, dove questo dolore si è sviluppato gradualmente nel corso
delle settimane fino a diventare invalidante. Come indicato, nel 2020 dopo
alcune sedute di fisioterapia, il mio dolore alla spalla è stato guarito e la
sua mobilità è stata ripristinata. Compilando il questionario, ho supposto che
sarebbe andata allo stesso modo con le sedute di fisioterapia. Ciò è stato
fatto in buona fede per non complicare le cose.
(…).
Quando la CO 1 ha constatato la mia confusione nell’annunciare il
caso, ho ricevuto una telefonata da parte di una collaboratrice della CO 1, che
mi ha detto che in seguito a questo errore, il caso è stato annullato, perché
non si trattava più dello stesso problema.
Di conseguenza, il mio ricorso non riguardava affatto il primo
caso e vi prego di non più fare l’errore di collegarli.
Ecco perché ho aperto un nuovo caso menzionando la caduta avvenuta
successivamente.
Le ragioni sono semplici, anche se i problemi e i dolori erano
presenti prima della mia caduta, nel corso delle settimane e dei mesi
successivi si sono aggravati, soprattutto in relazione ai casi menzionati nella
mia opposizione, ossia una trazione forzata sulla spalla per salire su treni
con un’altezza che non dovrebbe nemmeno essere tollerata dalla CO 1 nelle sue
normative.
Prova di ciò, è che cinque mesi dopo aver iniziato le sessioni di
fisioterapia, non ho ancora recuperato l’uso completo della spalla a differenza
del 2020 con la spalla destra.
(…).
Non sono stato io a indicare un “urto”, ma il mio giovane
superiore che non conosceva completamente il modulo automatico dell’incidente
sul computer, dove l’inserimento dei dati è limitato secondo moduli già
formattati. Durante l’audit menzionato nel mio ricorso, il signor __________ ha
dato al mio superiore consigli a seguito di alcuni errori commessi nella
dichiarazione.
(…).
Ricordo perfettamente la mia visita dal dottor __________. Ho
indicato, seduto di fronte alla sua scrivania, i problemi che avevo avuto nel
2019 e quelli che stavano ricominciando alla mia spalla. Nel 2019, non avevo un
medico di famiglia e mi ero recato al centro medico di __________. Il dottore
l’ha annotato sul suo computer. Poi si è alzato chiedendomi di avvicinarmi al
centro della stanza per esaminare la mia spalla. Alzandosi, mi chiese se fossi
caduto e risposi affermativamente, aggiungendo che nella caduta mi ero
strappato la cartilagine dell’orecchio sinistro.
Dopo l’esame, egli ha compilato la richiesta di fisioterapia senza
menzionare la caduta. Non spetta a me verificare l’esattezza delle indicazioni
del medico sul suo computer. Gli errori possono verificarsi e questo ne è un
esempio.
(…).
Conclusione di questo ricorso:
Riguarda un peggioramento del mio problema alla spalla a seguito
di una caduta nella cabina di guida di un treno __________ e di trazioni
forzate su questa spalla nel contesto del mio lavoro per salire su questo
stesso tipo di treni al di fuori dei marciapiedi della stazione.
Questo non è menzionato nella vostra decisione di rifiuto. Nessun
vostro collaboratore è venuto a verificare i fatti in mia compagnia e quella
del mio superiore per avere un’idea diversa da quella teorica, venendo a
constatare visivamente:
- provare a salire su un treno fuori marciapiede
- impatto che la mia caduta nella cabina ha potuto avere (…).” (doc.
Fatti
IV 1)
1.5. L’CO 1, in risposta, postula che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. VI + allegato).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Nella concreta evenienza, questo
Tribunale è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento oggetto dell’annuncio
d’infortunio del 21 agosto 2023, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghèlew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo della
definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Conformemente alla giurisprudenza,
tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa questa esigenza,
fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure contraddittorie circa
lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere verosimile
l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non é tenuta a prendere a carico
il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti ivi
menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
D’altro canto, il giudice delle
assicurazioni sociali, pur applicando il grado di prova della verosimiglianza
preponderante, deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della
sua esistenza. La sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto
realizzare non è sufficiente, anzi dev’essere data per accertata la dinamica,
che fra molte, sia la più verosimile (STF 8C_666/2015 del 17 maggio 2016
consid. 3 e i riferimenti ivi citati).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla
decisione su opposizione impugnata risulta che l’istituto assicuratore
resistente ha rifiutato l’assunzione dell’evento annunciatogli il 21 agosto
2023 dal datore di lavoro dell’assicurato, per il motivo che l’insorgente non
ne ha reso sufficientemente verosimile l’accadimento.
Dalle carte processuali si evince
innanzitutto che in data 15 maggio 2023 l’assicurato ha contattato l’CO 1 a
proposito di una bursite interessante la sua spalla sinistra, chiedendo
al riguardo la riapertura del caso d’infortunio del 2019. In quell’occasione,
egli ha precisato che da qualche settimana la bursite era purtroppo riapparsa
provocando dolore nei movimenti e impedendogli di dormire sul lato sinistro
(cfr. doc. 1).
Su richiesta
dell’amministrazione, in data 9 luglio 2023 l’insorgente ha compilato un
questionario (doc. 3).
Alla domanda di fornire una
descrizione dettagliata dell’evento iniziale, indicando se si fosse verificato
qualcosa di particolare (scivolata, caduta, urto contro un oggetto, ecc.), ha risposto:
“cette douleur est arrivée en 2019 après mon démenagement. Après un traitement, elle est disparue. Sans rien faire cette
douleur est revenue en mai 2023.”.
RI 1 ha
quindi indicato che quelli segnalati nell’annuncio di riapertura erano gli
stessi disturbi già lamentati nel 2023 (recte: nel 2019, n.d.r.), che i
dolori sono insorti progressivamente a partire da maggio 2023 e che essi non
sono apparsi a seguito di un nuovo evento ma progressivamente nel giro di
qualche settimana (“Non la douleur est arrivée progressivement en quelches
semaines”).
Agli atti figura pure il rapporto
19 luglio 2023 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, relativo a
una consultazione avvenuta il 24 maggio 2023, del seguente tenore:
" (…) Nell’agosto
del 2019 il signor RI 1 dopo aver sollevato importanti pesi durante un trasloco
accusa improvvisamente dolori alla spalla sx che si esacerbano nei giorni
successivi motivo per il quale si reca al PS __________ dove il medico
prescrive sedute di fisioterapia e infiltrazione locale.
Tale evento è stato preso a carico dalla CO 1.
Il signor RI 1 si presenta alla mia consultazione del 24.5.2023
riferendo che dopo alcuni sforzi da 2 settimane accusa algine alla spalla sx
identiche anche se di minore intensità a quelle percepite nell’evento del
15.8.2019.
All’esame clinico vi è una rotazione interna ed esterna dolorosa
della spalla e un dolore all’abduzione, la quale risulta limitata a 90°.
Sospetto quindi una periartrite scapolo-omerale con sospetta
lesione tendinea possibile recidiva della lesione avvenuta nel 2019.
Con una semplice prescrizione di un ciclo di fisioterapia il
paziente è diventato asintomatico e non si è più presentato alla mia
consultazione. (…).” (doc. 4)
In data 11 agosto 2023 è
intercorso un colloquio telefonico tra l’assicurato e una funzionaria dell’CO 1,
riguardante l’annuncio di ricaduta.
In quell’occasione, il ricorrente
avrebbe rilevato che l’annuncio era stato fatto erroneamente “in quanto la
spalla coinvolta nell’infortunio era la destra ed ora accusa dolori alla
sinistra. Chiede scusa per l’errore.”. Egli avrebbe poi precisato che “la
spalla sinistra fa male perché spesso si deve tirare dall’altezza dei binari,
per entrare in cabina. (…). Lo invito a voler discutere il procedere con il
medico, qualora lui ritenesse che i disturbi potrebbero essere conseguenza di
Considerandi
un infortunio di cui non si ricorda. Per il momento procediamo con il rifiuto
del caso.” (doc. 6).
Qualche giorno più tardi, il 16
agosto 2023, l’insorgente ha inviato all’assicuratore la seguente email:
" (…) Comme le problème de mon épaule commençait à me poser des
problèmes de mobilité et douleur, le 23 mai 2023 au matin, j’ai fait la demande
de réouverture de mon cas de 2019 per email à mon chef en étant persuadé qu’il
s’agissait de la même épaule, à savoir la gauche. Ce n’est que lorsque j’ai
consulté le docteur __________ de __________ pour effectuer un examen plus
approfondi sur demande de la physiothérapie que nous avons constaté que le cas
de 2019 était lié à l’épaule droite.
Ce même jour, en fin d’après-midi, le 23 mai, en
gare de __________, j’ai déclenché mon train puis je suis allé aux toilettes,
en revenant dans la cabine, mon pied à buté contre le rebord de la porte
d’entrée qui sépare le compartiment voyageur. Ayant en main le téléphone et
l’Ipad du travail, je n’ai pas réussi à me tenir sur une surface latérale pour
éviter la chute. La partie gauche de ma tête et mon épaule gauche sont venus
percuter fortement le coin du podium sur lequel se trouve le siège de conduite.
Cela a déclenché une douleur encore plus violente
à l’épaule gauche mais aussi une terrible douleur à l’oreille. Celà m’a empêché
de dormir sur le côte gauche pendant plus d’une semaine. A ce jour, le
cartilage de mon oreille gauche est déchiré et cela se sent en palpant
l’oreille.
Cela s’est produit vers 17h38 juste avant le
départ du train de __________, voir mon horaire ci-joint.
Le lendemain, 24 mai, je suis allé chez mon
médecin, le Dr. __________ à __________ pour demander des séances de physio.
Lorsqu’il m’a demandé si j’avais chuté, je lui ait dit que mon problème à
l’épaule avait commencé il y a plusieurs semaines mais que j’avais chuté le
jour précédent dans la cabine.
Mais comme j’avais déjà obtenu le certificat de
sinistre de mon chef, le jour précédent, en toute naïveté, je n’ai pas jugé bon
de signaler cette chute pour éviter de compliquer les choses vu qu’en 2019 les
choses s’étaient passées en toute simplicité. (…).” (doc. 7)
Il 21 agosto 2023, il datore di
lavoro dell’assicurato ha trasmesso all’CO 1 un annuncio d’infortunio-bagatella
in cui è così stato descritto l’evento che sarebbe accaduto in data 23 agosto
2023:
" Nel trasferimento
dalla carrozza alla cabina di guida ed avendo le mani occupate dai dispositivi
elettronici (I-Pad) sono inciampato su uno scalino cadendo e battendo la spalla
sinistra e l’orecchio sinistro.” (doc. 8)
Per quanto qui d’interesse, con
rapporto dell’8 settembre 2023, relativo a consultazioni tenutesi nel luglio
2023.
(verosimilmente il 12 luglio – cfr. doc. 3, p. 1) ed il 6 settembre 2023,
il dott. __________, Medico aggiunto presso il Servizio di ortopedia e
traumatologia dell’__________, ha indicato che il ricorrente gli ha riferito “…
in data 23.05.2023 una caduta con trauma contusivo distorsivo alla spalla e
all’arto superiore sinistro. Da allora il paziente lamenta dolore e rigidità
alla spalla e all’arto superiore sinistro che non rispondono favorevolmente al
trattamento conservativo.” (doc. 19).
In sede di opposizione alla
decisione formale del 30 agosto 2023, RI 1 ha ribadito quanto sostenuto nella
sua email del 16 agosto 2023, precisando che successivamente al (preteso)
evento del maggio 2023, sarebbero accaduti altri episodi - in sostanza degli
sforzi compiuti con le braccia per salire a bordo del treno partendo dai binari
- che non avrebbero favorito la guarigione della spalla sinistra (cfr. doc.
20).
Il 25 ottobre 2023, all’amministrazione
è pervenuto un rapporto, datato 18 ottobre 2023, del dott. __________, il cui
contenuto è il seguente:
" (…) in
merito alla visita medica avvenuta il 24.05.2023 non ho menzionato che (per un
mio errore o dimenticanza di annotarlo nel dossier) il paziente effettivamente
era accaduto (recte: caduto, n.d.r.) il giorno prima anche se ho
annotato che il dolore alla spalla sx è comparso da circa 2 settimane.
In realtà non sono in grado di valutare se il dolore era iniziato
prima della caduta o in seguito della caduta sulla base del mio scritto,
dispiacendomi di non aver rilevato nel dossier la caduta, per la quale il
paziente ha dovuto effettuare un audit nella sicurezza sul posto di lavoro.
Spero che questo non comporti quindi una penale per il paziente che si possa
anche tramite visite specialistiche effettuate con il Prof. __________
delucidare se sia stato un evento post traumatico o un evento cronico
esacerbato.” (doc. 29)
2.7
Chiamata ora a pronunciarsi nella
concreta evenienza, tutto ben considerato, questa Corte non può né ammettere né
escludere, con la necessaria tranquillità, che in data 23 maggio 2023 RI 1 sia
effettivamente rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, nella forma
di una caduta che ha interessato segnatamente la sua spalla sinistra.
Da una parte, va senz’altro
ammesso che dagli atti emergono delle criticità atte a suscitare dei dubbi circa
il fatto che la pretesa caduta del 23 maggio 2023 si sia effettivamente verificata.
In questo senso, si consideri
quanto l’assicurato ha personalmente dichiarato in risposta alle domande
sottopostegli dall’CO 1 (doc. 3, in particolare le risposte fornite ai quesiti
n. 1 e 6), come pure il tenore della conversazione telefonica dell’11 agosto
2023.
(nella misura in cui dalla relativa nota risulta che l’insorgente avrebbe
dichiarato di non ricordare un infortunio a cui imputare i dolori interessanti la
spalla sinistra – cfr. doc. 6).
D’altra parte, il TCA ritiene tuttavia che alla
certificazione 18 ottobre 2023 del medico curante, in base alla quale, a
margine della consultazione del 24 maggio 2023, tenutasi quindi il giorno
successivo in cui sarebbe accaduto il preteso evento traumatico, l’assicurato
gli avrebbe riferito di essere caduto, circostanza che per errore o dimenticanza
non sarebbe poi stata riportata nel referto del 19 luglio 2023 (cfr.
doc. 29), non possa essere a priori
negato ogni valore probatorio, contrariamente a quanto pretende l’istituto
resistente (cfr. doc. VI, p. 3: “Non è verosimile che il dott. __________,
come da lui avanzato il 18.10.2023 e cioè il giorno in cui l’assicurato ha
inoltrato ricorso, abbia omesso per dimenticanza di notare che l’assicurato era
caduto il giorno prima della visita.”).
Sempre in questo senso, non può
neppure essere ignorato che, nel suo rapporto dell’8 settembre 2023, relativo a
consultazioni che hanno avuto luogo nel luglio e nel settembre 2023, anche il
dott. __________ ha segnalato, quale dato anamnestico, il verificarsi di una
caduta sulla spalla sinistra il 23 maggio 2023 (cfr. doc. 19). È chiaro che se
la circostanza in questione gli fosse stata riferita in occasione della visita
del luglio 2023, quindi in tempi non sospetti, ciò avvalorerebbe piuttosto la
tesi difesa dall’insorgente.
Tenuto conto di quanto precede,
questo Tribunale ritiene dunque che la vertenza sub judice non possa
essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.
L’assicuratore LAINF convenuto,
al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto gli atti
istruttori che giudica utili per verificare la plausibilità di quanto sostiene
il ricorrente (ad esempio, procedendo all’audizione testimoniale del dott. __________
e interpellando per iscritto il dott. __________ a proposito del momento in cui
il paziente gli ha riferito della caduta) e, alla luce delle relative
risultanze, decidere nuovamente in merito all’insorgenza o meno di un
infortunio il 23 maggio 2023.
Nel caso in cui fosse accertato
che l’assicurato è effettivamente rimasto vittima di un infortunio,
l’amministrazione dovrà pure determinarsi, dopo aver interpellato il proprio
servizio medico fiduciario, circa l’eventuale ruolo causale attribuibile a
quell’evento, tenuto conto che da quanto dichiarato dallo stesso insorgente i
disturbi alla spalla sinistra erano già presenti prima del 23 maggio 2023 (in
questo senso, cfr. in particolare il doc. 1).
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO
1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti