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Decisione

35.2023.98

Ammessa irricevibilità di un'opposizione in quanto tardiva. Nessuna restituzione del termine di opposizione

14 dicembre 2023Italiano14 min

informo che se fa il colloquio deve già portare con sé la lettera di opposizione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.98

mm

Lugano

14 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 settembre 2023 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 17 ottobre 2022, RI 1,

dipendente della ditta __________ in qualità di aiuto gessatore e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malatie professionali presso l’CO

1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla

propria motocicletta, riportando un politrauma con trauma cranico.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 luglio 2023,

l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° agosto 2023 il proprio obbligo a

prestazioni dipendente dall’infortunio dell’ottobre 2022, ritenuto che i

disturbi ancora presentati non avrebbero più costituito una conseguenza

naturale di quell’evento (doc. 124).

Con scritto consegnato alla Posta

il 16 settembre 2023, l’assicurato ha interposto opposizione contro la

decisione formale, domandandone l’annullamento (doc. 140).

1.3. Con decisione su opposizione del 22

settembre 2023, l’assicuratore ha dichiarato irricevibile l’opposizione in

quanto tardiva (doc. 144).

1.4. Con ricorso del 27 ottobre 2023, RI

1 ha chiesto che il suo caso “… venga rivalutato più attentamente, per

arrivare ad una guarigione con una abilità lavorativa che mi consenta di

riprendere una qualsiasi attività lavorativa coerente al mio stato fisico, e di

eseguire il lavoro senza avvertire dolori ormai divenuti insopportabili data la

durata degli stessi.” (doc. I).

1.5. Con la sua risposta del 9 novembre

2023, l’amministrazione ha postulato che il ricorso venga dichiarato

irricevibile in quanto l’assicurato ha “chiesto la rivalutazione del suo

caso senza prendere posizione sul contenuto della decisione su opposizione”,

in subordine che esso venga respinto. Nella risposta è stato pure precisato che

“l’CO 1 ribadisce che in occasione del colloquio telefonico del 7.9.2023 la

collaboratrice che ha risposto all’assicurato non gli ha riferito che aveva

tempo fino a fine mese per formare opposizione. Anzi l’assicurato è stato

invitato ad agire subito. L’assicurato non aveva pertanto nessun motivo per

ritenere che l’CO 1 avesse prolungato il termine per formare opposizione o che

gli avesse fornito delle informazioni fuorvianti.” (cfr. doc. III).

1.6. In data 25 novembre 2023,

l’insorgente ha formulato soprattutto delle considerazioni attinenti alla

questione di merito. A proposito della tempestività dell’opposizione, egli ha

precisato di aver “… contattato più di una volta la CO 1 nei giorni attorno

al 7-9-23 per chiedere quando fosse il termine preciso e di aver comunicato con

più operatrici (credo ci siano delle registrazioni in archivio), che non è mia

invenzione che l’operatrice mi abbia riferito che il termine per la

presentazione dell’opposizione fosse fino a quasi fine mese e io stesso ho

dichiarato che comunque l’operatrice mi suggerì di presentare l’opposizione

prima possibile” (doc. V).

L’assicuratore resistente ha

preso posizione in merito il 6 dicembre 2023 (doc. VII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Nel caso concreto, il TCA è

chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a dichiarare irricevibile,

poiché tardiva, l’opposizione che l’assicurato ha interposto contro la

decisione formale del 12 luglio 2023, oppure no.

Con riferimento a quanto

sostenuto dall’CO 1 (cfr. doc. III, punti 4 e 5), ci si potrebbe in effetti

chiedere se il ricorso sia ricevibile, visti gli argomenti sviluppati

dall’assicurato (cfr. doc. I). La questione può rimanere aperta siccome,

quand’anche la si volesse considerare ricevibile, l’impugnativa andrebbe

comunque respinta nel merito, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

2.3. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni

processuali e pregiudiziali.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

Secondo

l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine

è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un

giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade

il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui

ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla

pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF

110 V 37 consid. 2;

Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.4. Nella concreta evenienza, il TCA

constata innanzitutto che la decisione formale del 12 luglio 2023 è stata

intimata direttamente all’assicurato, il quale l’ha ricevuta sabato 29 luglio

2023 (cfr. doc. 143).

Dagli atti di causa risulta poi

che, a margine di un (primo) colloquio telefonico intercorso con una

funzionaria amministrativa il 31 luglio 2023, a RI 1 è stato spiegato “… il

procedere per fare opposizione, ci invierà lo scritto firmato allegando

ulteriore documentazione medica. Il caso verrà valutato dalla nostra divisione

giuridica e verrà rilasciata una decisione su opposizione. Il nostro scritto

l’ha appena ricevuto anche se datato 12.07.2023. Prendiamo nota, comunque è

ancora in tempo per l’opposizione.” (doc. 137).

Un secondo colloquio telefonico

ha avuto luogo in data 7 settembre 2023. In quell’occasione, l’assicurato ha

informato la funzionaria dell’CO 1 di voler fare opposizione e le ha chiesto se

aveva ancora tempo. La collaboratrice gli ha confermato che era ancora in tempo

ma che però doveva interporla subito (“Sì confermo, deve però farla subito.”).

A quel punto, l’insorgente ha precisato di preferire “… venire di persona a

portarla e avere un colloquio. Va bene, informo di questo la collega che tratta

il suo caso. L’assicurato chiamerà nel pomeriggio per prendere appuntamento. Lo

informo che se fa il colloquio deve già portare con sé la lettera di opposizione

firmata con le sue motivazioni e noi prenderemo semplicemente atto. Va bene,

ringrazia.” (doc. 139).

Dal timbro che figura sulla busta

d’invio risulta che RI 1 ha consegnato l’atto di opposizione all’Ufficio

postale di __________ sabato 16 settembre 2023 (cfr. doc. 143, p. 2).

Ora, alla luce di quanto precede,

il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA ha iniziato a decorrere

il 29 luglio 2023 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) ed è giunto a scadenza, tenuto

conto delle ferie giudiziarie previste dall’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, giovedì

14 settembre 2023. Al momento in cui il ricorrente ha consegnato alla posta

la sua opposizione (il 16 settembre 2023), il termine previsto dall’art.

52 cpv. 1 LPGA era pertanto già scaduto.

2.5. In corso di causa (e peraltro già

in sede di opposizione – cfr. doc. 140), l’assicurato fa valere che, in

occasione di un colloquio telefonico avvenuto “nei giorni attorno al 7-9-23”,

una funzionaria dell’amministrazione gli avrebbe comunicato segnatamente che “il

termine per la presentazione dell’opposizione fosse fino a quasi fine mese”

(doc. V).

Da parte sua, l’amministrazione contesta che in concreto

l’insorgente possa avvalersi del principio della buona fede, osservando che “in

particolare in data 7.9.2023 l’assicurato è stato reso attento che se vuole

fare opposizione deve farla subito. L'assicurato ha rinunciato a richiamare la

collaboratrice che trattava il suo caso per prendere appuntamento per portare

personalmente l’opposizione così come asserito telefonicamente e ha atteso il

16.9.2023 per mettere alla Posta il suo scritto di contestazione. A tale data

il termine era già scaduto. Non vi è nessun elemento per ammettere che l’CO 1

abbia indicato all’assicurato che il termine sarebbe scaduto quasi a fine mese.

L’assicurato non può pertanto avvalersi della buona fede.” (cfr. doc. VII).

Chiamato a pronunciarsi su questo

aspetto, il TCA constata che quanto preteso da RI 1 non trova in effetti riscontro

nella documentazione agli atti, in particolare nelle note telefoniche del 31

luglio e 7 settembre 2023. Da queste ultime non risulta che le

collaboratrici dell’CO 1 gli avrebbero fornito delle informazioni errate o comunque

fuorvianti a proposito della scadenza del termine per formulare opposizione

alla decisione formale del 12 luglio 2023. Si evince anzi che, a margine del

colloquio telefonico del 7 settembre 2023, l’assicurato era stato esortato ad

Considerandi

opporsi “subito”. Del resto, l’insorgente aveva precisato di voler

contestare il provvedimento in occasione di un incontro personale e, in questo

senso, aveva dichiarato che avrebbe richiamato ancora nel pomeriggio per fissare

un appuntamento (cfr. doc. 139), ciò che non ha finalmente fatto.

In simili circostanze,

l’opposizione interposta dal ricorrente contro la decisione formale del 12

luglio 2023 non può essere ritenuta tempestiva nemmeno in applicazione del

principio della buona fede.

2.6

Occorre ora esaminare se l’insorgente

può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento

e compia l'atto omesso.

Prima dell'entrata in vigore

della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine

inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un

principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia

in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del

18.

gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106

consid. 2a; DLA 1988 N. 17 consid. 3b e DTF 114 V 123 consid. 3b).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere

manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; 8C_898/2009

del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II

265.

consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della

restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che

incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016 consid. 2.4.;

35.2017.56

del 31 agosto 2017 consid. 2.4.).

Nel caso di specie, va constatato

che né dal ricorso né dallo scritto 25 novembre 2023 emergono motivi che possano

giustificare la restituzione del termine di opposizione.

2.7

In esito a tutte le considerazioni

che precedono, il TCA deve approvare l’operato dell’CO 1 che ha dichiarato

irricevibile l’opposizione. La decisione su opposizione impugnata deve di

conseguenza essere confermata.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il TCA si è pronunciato su una

questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è

validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.

In una sentenza 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle

spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,

il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.

A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.

2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre

2021.

consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74

del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti