35.2023.98
Ammessa irricevibilità di un'opposizione in quanto tardiva. Nessuna restituzione del termine di opposizione
14 dicembre 2023Italiano14 min
informo che se fa il colloquio deve già portare con sé la lettera di opposizione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.98
mm
Lugano
14 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 settembre 2023 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 17 ottobre 2022, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di aiuto gessatore e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malatie professionali presso l’CO
1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla
propria motocicletta, riportando un politrauma con trauma cranico.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 luglio 2023,
l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° agosto 2023 il proprio obbligo a
prestazioni dipendente dall’infortunio dell’ottobre 2022, ritenuto che i
disturbi ancora presentati non avrebbero più costituito una conseguenza
naturale di quell’evento (doc. 124).
Con scritto consegnato alla Posta
il 16 settembre 2023, l’assicurato ha interposto opposizione contro la
decisione formale, domandandone l’annullamento (doc. 140).
1.3. Con decisione su opposizione del 22
settembre 2023, l’assicuratore ha dichiarato irricevibile l’opposizione in
quanto tardiva (doc. 144).
1.4. Con ricorso del 27 ottobre 2023, RI
1 ha chiesto che il suo caso “… venga rivalutato più attentamente, per
arrivare ad una guarigione con una abilità lavorativa che mi consenta di
riprendere una qualsiasi attività lavorativa coerente al mio stato fisico, e di
eseguire il lavoro senza avvertire dolori ormai divenuti insopportabili data la
durata degli stessi.” (doc. I).
1.5. Con la sua risposta del 9 novembre
2023, l’amministrazione ha postulato che il ricorso venga dichiarato
irricevibile in quanto l’assicurato ha “chiesto la rivalutazione del suo
caso senza prendere posizione sul contenuto della decisione su opposizione”,
in subordine che esso venga respinto. Nella risposta è stato pure precisato che
“l’CO 1 ribadisce che in occasione del colloquio telefonico del 7.9.2023 la
collaboratrice che ha risposto all’assicurato non gli ha riferito che aveva
tempo fino a fine mese per formare opposizione. Anzi l’assicurato è stato
invitato ad agire subito. L’assicurato non aveva pertanto nessun motivo per
ritenere che l’CO 1 avesse prolungato il termine per formare opposizione o che
gli avesse fornito delle informazioni fuorvianti.” (cfr. doc. III).
1.6. In data 25 novembre 2023,
l’insorgente ha formulato soprattutto delle considerazioni attinenti alla
questione di merito. A proposito della tempestività dell’opposizione, egli ha
precisato di aver “… contattato più di una volta la CO 1 nei giorni attorno
al 7-9-23 per chiedere quando fosse il termine preciso e di aver comunicato con
più operatrici (credo ci siano delle registrazioni in archivio), che non è mia
invenzione che l’operatrice mi abbia riferito che il termine per la
presentazione dell’opposizione fosse fino a quasi fine mese e io stesso ho
dichiarato che comunque l’operatrice mi suggerì di presentare l’opposizione
prima possibile” (doc. V).
L’assicuratore resistente ha
preso posizione in merito il 6 dicembre 2023 (doc. VII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso concreto, il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a dichiarare irricevibile,
poiché tardiva, l’opposizione che l’assicurato ha interposto contro la
decisione formale del 12 luglio 2023, oppure no.
Con riferimento a quanto
sostenuto dall’CO 1 (cfr. doc. III, punti 4 e 5), ci si potrebbe in effetti
chiedere se il ricorso sia ricevibile, visti gli argomenti sviluppati
dall’assicurato (cfr. doc. I). La questione può rimanere aperta siccome,
quand’anche la si volesse considerare ricevibile, l’impugnativa andrebbe
comunque respinta nel merito, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.
2.3. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine
è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un
giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade
il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui
ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla
pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF
110 V 37 consid. 2;
Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.4. Nella concreta evenienza, il TCA
constata innanzitutto che la decisione formale del 12 luglio 2023 è stata
intimata direttamente all’assicurato, il quale l’ha ricevuta sabato 29 luglio
2023 (cfr. doc. 143).
Dagli atti di causa risulta poi
che, a margine di un (primo) colloquio telefonico intercorso con una
funzionaria amministrativa il 31 luglio 2023, a RI 1 è stato spiegato “… il
procedere per fare opposizione, ci invierà lo scritto firmato allegando
ulteriore documentazione medica. Il caso verrà valutato dalla nostra divisione
giuridica e verrà rilasciata una decisione su opposizione. Il nostro scritto
l’ha appena ricevuto anche se datato 12.07.2023. Prendiamo nota, comunque è
ancora in tempo per l’opposizione.” (doc. 137).
Un secondo colloquio telefonico
ha avuto luogo in data 7 settembre 2023. In quell’occasione, l’assicurato ha
informato la funzionaria dell’CO 1 di voler fare opposizione e le ha chiesto se
aveva ancora tempo. La collaboratrice gli ha confermato che era ancora in tempo
ma che però doveva interporla subito (“Sì confermo, deve però farla subito.”).
A quel punto, l’insorgente ha precisato di preferire “… venire di persona a
portarla e avere un colloquio. Va bene, informo di questo la collega che tratta
il suo caso. L’assicurato chiamerà nel pomeriggio per prendere appuntamento. Lo
informo che se fa il colloquio deve già portare con sé la lettera di opposizione
firmata con le sue motivazioni e noi prenderemo semplicemente atto. Va bene,
ringrazia.” (doc. 139).
Dal timbro che figura sulla busta
d’invio risulta che RI 1 ha consegnato l’atto di opposizione all’Ufficio
postale di __________ sabato 16 settembre 2023 (cfr. doc. 143, p. 2).
Ora, alla luce di quanto precede,
il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA ha iniziato a decorrere
il 29 luglio 2023 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) ed è giunto a scadenza, tenuto
conto delle ferie giudiziarie previste dall’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, giovedì
14 settembre 2023. Al momento in cui il ricorrente ha consegnato alla posta
la sua opposizione (il 16 settembre 2023), il termine previsto dall’art.
52 cpv. 1 LPGA era pertanto già scaduto.
2.5. In corso di causa (e peraltro già
in sede di opposizione – cfr. doc. 140), l’assicurato fa valere che, in
occasione di un colloquio telefonico avvenuto “nei giorni attorno al 7-9-23”,
una funzionaria dell’amministrazione gli avrebbe comunicato segnatamente che “il
termine per la presentazione dell’opposizione fosse fino a quasi fine mese”
(doc. V).
Da parte sua, l’amministrazione contesta che in concreto
l’insorgente possa avvalersi del principio della buona fede, osservando che “in
particolare in data 7.9.2023 l’assicurato è stato reso attento che se vuole
fare opposizione deve farla subito. L'assicurato ha rinunciato a richiamare la
collaboratrice che trattava il suo caso per prendere appuntamento per portare
personalmente l’opposizione così come asserito telefonicamente e ha atteso il
16.9.2023 per mettere alla Posta il suo scritto di contestazione. A tale data
il termine era già scaduto. Non vi è nessun elemento per ammettere che l’CO 1
abbia indicato all’assicurato che il termine sarebbe scaduto quasi a fine mese.
L’assicurato non può pertanto avvalersi della buona fede.” (cfr. doc. VII).
Chiamato a pronunciarsi su questo
aspetto, il TCA constata che quanto preteso da RI 1 non trova in effetti riscontro
nella documentazione agli atti, in particolare nelle note telefoniche del 31
luglio e 7 settembre 2023. Da queste ultime non risulta che le
collaboratrici dell’CO 1 gli avrebbero fornito delle informazioni errate o comunque
fuorvianti a proposito della scadenza del termine per formulare opposizione
alla decisione formale del 12 luglio 2023. Si evince anzi che, a margine del
colloquio telefonico del 7 settembre 2023, l’assicurato era stato esortato ad
Considerandi
opporsi “subito”. Del resto, l’insorgente aveva precisato di voler
contestare il provvedimento in occasione di un incontro personale e, in questo
senso, aveva dichiarato che avrebbe richiamato ancora nel pomeriggio per fissare
un appuntamento (cfr. doc. 139), ciò che non ha finalmente fatto.
In simili circostanze,
l’opposizione interposta dal ricorrente contro la decisione formale del 12
luglio 2023 non può essere ritenuta tempestiva nemmeno in applicazione del
principio della buona fede.
2.6
Occorre ora esaminare se l’insorgente
può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento
e compia l'atto omesso.
Prima dell'entrata in vigore
della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine
inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un
principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia
in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del
18.
gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106
consid. 2a; DLA 1988 N. 17 consid. 3b e DTF 114 V 123 consid. 3b).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere
manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; 8C_898/2009
del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II
265.
consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della
restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che
incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016 consid. 2.4.;
35.2017.56
del 31 agosto 2017 consid. 2.4.).
Nel caso di specie, va constatato
che né dal ricorso né dallo scritto 25 novembre 2023 emergono motivi che possano
giustificare la restituzione del termine di opposizione.
2.7
In esito a tutte le considerazioni
che precedono, il TCA deve approvare l’operato dell’CO 1 che ha dichiarato
irricevibile l’opposizione. La decisione su opposizione impugnata deve di
conseguenza essere confermata.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il TCA si è pronunciato su una
questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è
validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.
In una sentenza 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle
spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,
il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.
A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Stante ciò, nel presente caso non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.
2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre
2021.
consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74
del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti