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Decisione

35.2024.10

Discussa l'esistenza di una ricaduta, in via subordinata l'esistenza di motivi per sottoporre a revisione una precedente sentenza del Tribunale

17 giugno 2024Italiano34 min

da __________, quale assicuratore LAINF del datore di lavoro dell’epoca (ditta __________)

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.10

mm

Lugano

17 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 gennaio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 26 novembre 2005, RI 1, nato

nel 1969, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di "parrucchiere"

con tasso di occupazione

del 50% (pari a 21.50 ore settimanali) e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso

CO 1 (di seguito: CO 1) è scivolato sul ghiaccio e ha battuto il gomito

sinistro.

Fatti

I sanitari dell'Ospedale di __________

hanno diagnosticato la frattura olecranica dell'ulna sinistra.

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Da notare che già in precedenza,

per la precisione negli anni 1997 e 2000, RI 1 era rimasto vittima di eventi

traumatici che avevano interessato, rispettivamente, l’arto inferiore destro e

l’estremità superiore destra. Entrambi gli infortuni erano stati presi a carico

da __________, quale assicuratore LAINF del datore di lavoro dell’epoca (ditta __________)

(cfr. STCA 35.2016.103 del 23 marzo 2017 consid. 1.1 e 1.2).

1.2. Dalle carte processuali si evince

che il decorso si è rivelato piuttosto complicato in ragione dell’insorgenza,

in particolare e nell’ordine, di una pseudoartrosi, di un low-grade infekt e

di un dolore cronico misto neuropatico/nocicettivo.

Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 22 dicembre 2014, poi

confermata dopo opposizione, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto dal 1°

dicembre 2014 il diritto alle prestazioni di corta durata (spese di cura e

indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica a

disposizione, lo stato di salute infortunistico dell’assicurato fosse ormai da

considerare stabilizzato, negandogli il diritto alla rendita d'invalidità e

assegnandogli un'indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%.

1.3. Con sentenza 35.2016.103 del 23

marzo 2017, questa Corte ha respinto il ricorso interposto nel frattempo

dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 14 ottobre 2016 (cfr. doc.

A78).

Con pronunzia 8C_289/2017 del 9

giugno 2017, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile l’impugnativa

presentata contro il giudizio cantonale (cfr. doc. A79).

La successiva domanda di

revisione della sentenza federale è stata parzialmente accolta dal TF con

pronunzia 8F_10/2017 dell’11 agosto 2017, nel senso che è stato modificato il

dispositivo n. 2 del giudizio 8C_289/2017 del 9 giugno 2017 (cfr. doc. A80).

1.4. In data 2 dicembre 2020, l’allora

patrocinatrice dell’assicurato, avv. __________, ha postulato la riapertura del

caso LAINF “a seguito della decisione AI del 7.10.2020 che riconosce

un’invalidità del 33%”, segnalando in particolare che “…, la perizia

multidisciplinare ordinata dal TAF con sentenza del 17.2.2017 e allestita dalla

__________ in data 21.02.2020, attesta un’incapacità lavorativa totale del

Vostro assicurato nella sua professione di parrucchiere e un’abilità ridotta al

60% in altre attività adeguate che tengono conto delle limitazioni a cui è

sottoposto, …” (doc. A84).

In data 19 giugno 2020,

l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato

che fossero adempiuti i presupposti per sottoporre a revisione ex art. 53 cpv.

1 LPGA la decisione su opposizione del 14 ottobre 2016 (doc. A93).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. A94), in

data 3 gennaio 2024, l’assicuratore ha confermato la sua prima decisione (doc.

B).

1.5. Con tempestivo ricorso del 6

febbraio 2024, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’CO 1

affinché esegua ulteriori accertamenti e proceda finalmente alla revisione

processuale.

A sostegno delle proprie pretese,

la patrocinatrice ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:

" (…) Ovviamente,

è doveroso, al fine di appurare i fatti e applicare correttamente il diritto

federale e internazionale, tenere in debita considerazione che nel caso di

specie, si impone un complemento al fine di chiarire aspetti rilevanti giacché

vi sono opinioni comuni rispettivamente sul peggioramento dello stato di salute

che conducono poi a conclusioni opposte: quelle dei medici curanti e quella del

medico assicurativo. I medici curanti nei loro certificati (doc. C, doc. D,

doc. E, doc. F) lasciano emergere aspetti importanti e non si tratta solo di

un’interpretazione medica puramente soggettiva che va assolutamente indagata.

È assolutamente apodittico affermare che dai dati anamnestici e i

documenti ivi prodotti non si possano considerare come fatti nuovi, diversi

dalla situazione in cui era stata resa la decisione dell’assicurazione (pag. 6

decisione avversata).

… Invero, le considerazioni che negano l’esperimento di una

perizia pluridisciplinare di fondano esclusivamente su accertamenti medici

datati che devono assolutamente essere rivalutati alla luce dell’attuale

condizione del ricorrente, unico dato certo nell’intera vicenda. L’evoluzione

peggiorativa del ricorrente non è affatto una conseguenza peggiorativa di tipo

soggettivo bensì essendo occorsa successivamente agli eventi infortunistici e

interessano gli arti lesi.

In concreto appare indispensabile disporre una perizia

pluridisciplinare – che scaturirà in un giudizio globale per fare il punto

della situazione del ricorrente in relazione con gli infortuni al fine di

definire se il suo stato di salute è o meno peggiorato come conseguenza degli

infortuni medesimi e, in caso di risposta positiva, disporre degli elementi

necessari per valutare la fattispecie compiutamente.” (doc. I)

1.6. In data 26 febbraio 2024, la

patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto documentazione destinata a

supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).

1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.8. Il 5 marzo 2024 l’assicuratore

resistente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare

(doc. VIII).

1.9. In data 16 maggio 2024, il TCA ha

chiesto al patrocinatore dell’amministrazione di produrre copia della perizia

21 febbraio 2020 del __________ (doc. X).

Il documento in questione è

pervenuto il 28 maggio 2024 (allegato al doc. XI).

Il giorno stesso questa Corte ha

informato l’avv. RA 1 che la perizia __________ è stata acquisita agli atti di

causa (doc. XII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, la presente

fattispecie deve innanzitutto essere inquadrata dal profilo procedurale.

Al riguardo, il TCA rileva che

l’assicuratore convenuto ha interpretato (e di conseguenza trattato) la domanda

di “riapertura del caso” presentata dall’avv. __________ nel dicembre 2020,

quale istanza di revisione processuale della sua decisione su opposizione del

14 ottobre 2016 (che aveva confermato quella formale del 22 dicembre 2014)

(cfr. decisione formale del 19 giugno 2023: “La richiesta di revisione ai

sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA del 2 dicembre 2020 e 5 ottobre 2022 non viene

accolta.”).

Ora, va ricordato che la

decisione su opposizione in questione è stata oggetto di un esame giudiziario.

In effetti, essa era stata impugnata dinanzi a questa Corte che l’aveva

finalmente confermata con la sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017. Il

successivo ricorso al TF era stato dichiarato inammissibile, di modo che la

Corte federale non aveva proceduto a un esame di merito della fattispecie (cfr.

STF 8C_289/2017 del 9 giugno 2017).

Stante ciò, ammettendo che

l’intenzione del ricorrente fosse effettivamente quella di chiedere la

revisione processuale della decisione su opposizione del 14 ottobre 2016, l’CO

1 non avrebbe potuto pronunciarsi in merito ma avrebbe dovuto trasmettere la

domanda per competenza a questa Corte, ovvero all’ultimo tribunale che, a suo

tempo, aveva deciso nel merito (cfr. Basler Kommentar ATSG – Flückiger, Basilea

2020, art. 53 n. 19; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen

Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, n. 1416, p. 303; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, n.

574, p. 319).

Per economia processuale, il TCA

verificherà comunque in questa sede se sono dati i presupposti per sottoporre a

revisione la propria sentenza 35.2016.103.

2.2. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i

LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti

nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un

crimine o da un delitto.

Pedissequamente,

l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è ammessa la revisione:

a)

se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b)

se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A

norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere

presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine

massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze

nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.

a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla

notificazione della sentenza.

2.3. Perché

il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque

necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi nuovo

se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato

portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado

la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove

l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe

potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente

procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire

suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione

dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un

apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 245 consid.

5.2; 143 III 272 consid.

2.2; 134 IV 48 consid. 1.2;

127 V 353 consid. 5b).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi

fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già

erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti

con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale

circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V

245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe

potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato

prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).

In

una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008, il Tribunale federale ha così

illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"

3.2 La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di

una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.

4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a

ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte

1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti

nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale

da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre

a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

2.4. Con il giudizio 35.2016.103 del 23

marzo 2017, cresciuto in giudicato, facendo capo essenzialmente alla

valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal consulente medico dell’CO

1 (dott. __________, spec. FMH in chirurgia e medicina generale) nel maggio

2013, alla quale è stata riconosciuta piena forza probatoria, il TCA ha

ritenuto accertato che, nonostante i postumi residuali interessanti l’arto

superiore sinistro, oggetto dell’infortunio del 26 novembre 2005, l’assicurato

fosse in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività sostitutiva adeguata, ovvero un’attività che non comportasse

movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito

sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori ai 2-3 kg e

l’esecuzione ripetitiva di più di 3-4 movimenti al minuto.

Dopo raffronto dei redditi (da

valido e da invalido), questa Corte ha confermato la decisione su opposizione

impugnata, nella misura in cui l’assicuratore convenuto aveva rifiutato l’assegnazione

di una rendita d’invalidità.

Con la propria impugnativa, l’avv.

RA 1 fa in sostanza valere che, rispetto al momento in cui gli è stato negato

il diritto alla rendita, le condizioni di salute infortunistiche di RI 1

sarebbero nel frattempo peggiorate, come lo dimostrerebbe la perizia

pluridisciplinare allestita dal __________ nel febbraio 2020 e le

certificazioni agli atti dei medici curanti specialisti (cfr. doc. I, p. 8: “A

fronte dell’aggravamento delle difficoltà derivanti dagli eventi

infortunistici, i periti della __________ in data 21.01.2020 lo ritengono totalmente

inabile al lavoro nella sua professione di parrucchiere e con un’abilità

lavorativa ridotta al 60% in lavori adeguati che tengono conto delle

limitazioni cui è sottoposto e ciò in seguito alle patologie reumatologiche e

ortopediche e la IMI è stata riconosciuta al 33%. Il ricorrente, giusta

l’attuale condizione fisica, è sottoposto a un ricorso continuo a pesanti

terapie antidolorifiche. Nel dettaglio la dott.ssa med. __________ in data 19

luglio 2021 indica di sostituire l’ossicodone con fentanil transdermico 25 mcg

ogni 3 gg, aumentando dopo 9 gg a 37.5 e poi a 50 mcg (doc. C). Nella

valutazione conclusiva del dr. Med. __________ evidenzia come nonostante l’alto

dosaggio di antidolorifici assunti il paziente sia sottoposto a incessanti

dolori che non subiscono alcuna riduzione (doc. D). Inoltre, la dott.ssa med. __________

in data 21.03.2023 prescrive una visita reumatologica e l’aumento

dell’assunzione della cannabis terapeutica (doc. E). Oltracciò, in data

04.05.2023 il dott. Med. __________ afferma che in anamnesi fratture prima del

ginocchio destro, poi della mano destra e quindi del gomito sinistro hanno

comportato algia persistente ed ingravescente (doc. F). (…).”).

Tutto ben considerato, questo

Tribunale ritiene che non siano adempiuti i presupposti per sottoporre a

revisione la propria sentenza 35.2016.103, già per la sola ragione che

l’insorgente stesso sostiene che il suo stato di salute infortunistico si

sarebbe aggravato successivamente al momento in cui è stato emanato il

giudizio appena citato (marzo 2017); del resto, in questo senso e a prescindere

da considerazioni inerenti la causalità, si veda la perizia __________ del 21

febbraio 2020 – doc. XI1, p. 41: “Sulla base di quanto descritto dai nostri

consulenti (in particolare dopo discussione del caso con il consulente in

ortopedia), la capacità lavorativa globale attuale descritta nei capitoli G e H

(0% nell’attività abituale, 60% in attività adeguata) vale dalla presente

valutazione peritale, cioè da agosto 2019. In precedenza (cioè prima di

agosto 2019), come indicato dal consulente in ortopedia, fa stato la

valutazione della capacità lavorativa determinata nella valutazione

medico-fiduciaria datata 29.5.2013 del Dr. med. __________, specialista in

chirurgia, a __________.” – il corsivo è del redattore). In effetti, in

ossequio ai principi giurisprudenziali precedentemente esposti (cfr. supra,

consid. 2.3.), i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo

il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora

essere addotti, non vanno considerati e non possono fondare una domanda di

revisione.

2.5. Ammettendo che l’intenzione del

ricorrente fosse invece quella di annunciare una ricaduta dell’evento

traumatico assicurato presso l’CO 1, si osserva quanto segue.

In questo contesto, va innanzitutto

evidenziato che, nel caso di specie, non può tornare applicabile l’art. 17 cpv.

1 LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione, confermata da questa

Corte, all’assicurato era stato negato il diritto a una rendita.

D’altro canto, secondo la

giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di riconoscere delle prestazioni

da parte dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non esclude in

ogni caso la successiva insorgenza di un diritto derivante dal medesimo evento

assicurato. Una tale decisione è per contro subordinata a un successivo

adeguamento alle mutate circostanze di fatto in relazione causale con

Considerandi

l’infortunio. Questo principio, regolato nell’assicurazione per l’invalidità

con l’istituto della nuova domanda, vale anche nell’ambito dell’assicurazione

contro gli infortuni, potendo la persona assicurata far valere in ogni tempo

una ricaduta o conseguenze tardive di un infortunio assicurato (cfr. art. 11

OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle prestazioni dall’assicurazione

(cfr. STF 8C_382/2018 del 6 novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).

Fatte queste precisazioni, il TCA

segnala che, secondo l’art. 11 OAINF, le prestazioni assicurative sono

accordate anche in caso di ricadute o conseguenze tardive, i beneficiari di

rendite d’invalidità dovendo tuttavia soddisfare le condizioni previste

all’articolo 21 della legge.

Né la LAINF né l’OAINF prevedono,

al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta

valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la

prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI

1994.

U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la

responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto

sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso

iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare

l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e

l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

In concreto, si tratta quindi di

esaminare se lo stato di salute infortunistico dell’assicurato (inteso quello

dipendente dall’evento assicurato presso l’CO 1) che sta alla base della

sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017, si è nel frattempo modificato a tal

punto da giustificare ora l’assegnazione di una rendita d’invalidità.

L’assicuratore LAINF convenuto lo

nega facendo principalmente capo al parere del proprio consulente medico (cfr.

doc. V, p. 10: “Anche sulla base di quanto ha concluso il dr. med. __________

nel suo rapporto del 30.01.2023 (all. M66), una ricaduta non può essere

ammessa. Anche in questa sede, va considerato che gli esami del 21.08.2019 sono

sovrapponibili a quelli del 23.10.2012, di modo che non vi è un peggioramento

oggettivo della situazione relativa al gomito sinistro. Va dunque ammesso che

la situazione postinfortunistica in nesso causale con l’infortunio del

26.11.2005

è rimasta stabile. Il peggioramento soggettivo non fa stato ed è

riconducibile ai tratti di personalità di cui si è riportato sopra. Ne consegue

che anche sotto questo aspetto l’assicuratore LAInf non ha un nuovo obbligo

prestativo nei confronti del ricorrente.”).

Da parte sua, l’avv. RA 1 fa per

contro valere che lo stato di salute dell’assicurato dipendente dai tre infortuni

subiti in passato, si sarebbe nel frattempo aggravato, così come lo dimostrerebbe

la perizia pluridisciplinare del __________ e le certificazioni agli atti dei

suoi curanti (cfr. doc. I).

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA rileva che, interpellato dall’istituto resistente nel quadro della

procedura amministrativa, con apprezzamento del 30 gennaio 2023, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha in effetti negato che dal

rapporto relativo al consulto eseguito nell’agosto 2019 dal dott. __________ nel

contesto della perizia ordinata dall’UAI, emerga l’insorgenza di un

peggioramento oggettivabile delle condizioni del gomito sinistro.

Egli si è pronunciato in

particolare nei seguenti termini:

" (…) La comparsa

di nuovi disturbi dopo l’ultimo intervento chirurgico con scossa elettrizzante

partendo dal gomito sinistro irradiando fino alla mano sinistra e contrattura

muscolare intermittente all’avambraccio sinistro e il riferito peggioramento

della sintomatologia algica all’arto superiore sinistro durante gli ultimi anni

sono prettamente soggettivi e non oggettivabili tramite esame oggettivo clinico

e strumentale. L’esame clinico specialistico oggettivo del gomito sinistro alla

visita medica peritale del 21.08.2019 è sovrapponibile a quella del 23.10.2012

e non è emerso alcun rilevante peggioramento o nuovi elementi. In base alla

documentazione la situazione postinfortunistica in nesso causale con

l’infortunio del 26.11.2005 complessivamente è rimasta stabile e non si può

affermare un peggioramento per quanto riguarda i postumi infortunistici

oggettivabili. Il riferito peggioramento oggettivo con aumento della

sintomatologia algica e conseguente peggioramento del disturbo funzionale a

livello del gomito sinistro, che comporta una riduzione del rendimento

lavorativo del 15% come valutato dal Dr. med. __________, non è oggettivabile

in base all’esame oggettivo e ai dati anamnestici.” (doc. M66)

Ribadito che i disturbi che possono

essere presi in considerazione in concreto sono unicamente quelli localizzati all’arto

superiore sinistro, parte del corpo interessata dall’evento traumatico del 26

novembre 2005, va osservato che, in occasione della visita peritale del 21

agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha dichiarato che l’insorgente lamentava “uno stato di dolori

cronici polidistrettuali a livello dell’arto superiore sin. con dolori nella

zona dell’olecrano con irradiazione all’intero arto superiore sin.,

accompagnati da sensibilità aumentata, diminuzione della forza, a volte

formicolii, con aumento dei dolori a qualunque movimento anche lieve del

gomito, del polso e delle dita a sin.”.

Tenuto conto della globalità dei

disturbi (quindi anche di quelli riguardanti l’arto superiore destro, il

ginocchio destro e il rachide lombare, disturbi estranei all’infortunio

assicurato presso l’CO 1), l’esperto ha dichiarato RI 1 non più in grado di

svolgere la sua precedente professione, ma ancora abile nella misura del 60% in

attività alternative adeguate (cfr. doc. XI1, p. 35 s.).

Interrogato in merito alla

questione di sapere se le condizioni di salute dell’assicurato si fossero nel

frattempo modificate, il dott. __________ ha risposto che “dai reperti riscontrati

nella valutazione clinica emerge un peggioramento della componente

algico-disfunzionale a livello dell’arto superiore sin., mano ds, anca ds, arto

inferiore ds.; in particolare si è riscontrata un’aumentata faticabilità nella

posizione eretta all’anca ds. ed all’arto inferiore ds.; un aumento del dolore

al gluteo ds. nella posizione seduta rispetto alle valutazioni ortopediche

temporalmente precedenti; un peggioramento della coxartrosi ds.; un minimo

peggioramento della problematica lombare (da parte sua, il perito reumatologo

ha ammesso un cambiamento nello stato del rachide, mentre i periti neurologo e

psichiatra hanno dal canto loro negato l’insorgenza di modifiche).

D’altra parte, per quanto

riguarda l’incidenza della modifica sulla capacità/esigibilità lavorativa del

ricorrente, “il consulente in reumatologia [dott. __________, spec. FMH in

reumatologia, n.d.r.] descrive che di pertinenza medico-assicurativa

reumatologica, dopo il 2009, va osservato che l’A. è stato sottoposto a due

interventi chirurgici al gomito sin., in data 19.2.2010 e 27.1.2011,

determinanti un’inabilità lavorativa postoperatoria totale massimale di tre

mesi, per qualsiasi tipo di lavoro. Dopo il 2009, sempre per quanto riguarda le

patologie strutturalmente spiegabili nel suo campo di specialità, sono insorti

dolori cervicali e lombari irradianti, portanti ad un accertamento

neuroradiologico, dapprima del rachide cervicale l’1.10.2012, poi della lombare

il 17.1.2013, con conseguenze sulle risorse fisiche dell’A., determinanti, per

l’ultima attività lavorativa di parrucchiere, una capacità lavorativa sull’arco

di una giornata lavorativa di otto-nove ore, ma con una diminuzione del rendimento

del 25% dall’1.10.2012, mentre precedentemente risultava una diminuzione del

rendimento dello 0%. Il consulente in ortopedia descrive che, nel 2009, per

quanto riguarda l’attività di riferimento di parrucchiere dal punto di vista

reumatologico e neurologico, l’A. è da ritenere abile al lavoro con una

capacità lavorativa completa; per quanto concerne un’attività idonea allo stato

di salute presentava una capacità lavorativa globale del 100%. Nel 2013, in

accordo con la valutazione del Dr. med. __________ del 28.5.2013, la capacità

lavorativa nell’attività di riferimento (parrucchiere) era del 30%; sempre nel

2013.

era presente una capacità lavorativa in un’attività adeguata nel libero

mercato del lavoro, in rapporto a un grado di occupazione del 100%, con una

riduzione del rendimento del 20%. Attualmente invece, in un’attività rispettosa

dei limiti funzionali emersi nell’allegato, vi sarebbe la possibilità di

eseguire o un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del

40% (non elevazione di carichi superiori ai 5 kg) oppure una combinazione fra

tempo ridotto e rendimento ridotto (non più di 5 ore di presenza al giorno); su

una giornata lavorativa di otto-nove ore le pause compensatorie corrispondono a

20-25 min. ogni 60 min. Secondo il consulente in neurologia, dal 2009 ad oggi,

la situazione neurologica non si è modificata. Secondo la consulente in

psichiatria, non vi è mai stata una riduzione della capacità lavorativa dal

punto di vista psichiatrico.” (doc. XI1, p. 43 s.).

Infine, per quanto qui

d’interesse, il dott. __________ ha indicato che l’inabilità del 40%

nell’esercizio di un’attività alternativa adeguata è determinata, nella misura

del 15%, dalle conseguenze residuali dell’infortunio occorso nel novembre 2005

(doc. XI1, p. 46: “… è rapportata con un grado d’incidenza del 15%

relativamente allo stato clinico con le disabilità associate all’infortunio del

2005.”).

Unitamente all’impugnativa, la

patrocinatrice del ricorrente ha prodotto alcune certificazioni dei medici

curanti di quest’ultimo, relative a visite di controllo avvenute nel 2021 e nel

2023.

Dal rapporto 19 luglio 2021 della

Struttura semplice di anestesia dell’Ospedale __________ risulta che

l’assicurato presentava delle polialgie posttraumatiche con difficoltà alla

deambulazione e ad estendere completamente l’arto superiore sinistro. Il

quell’occasione, i sanitari hanno sostituito i farmaci contenenti ossicodone

con l’applicazione di cerotti antidolorifici di Fentanil e Versatis (doc. C).

Nell’ottobre 2021, RI 1 ha

consultato il Servizio di cure palliative e terapia del dolore dell’Ospedale __________.

I sanitari hanno refertato l’esistenza di una sintomatologia dolorosa di natura

neuropatica interessante il braccio sinistro. Dal profilo terapeutico, gli sono

state prescritte gocce di cannabis a scopo terapeutico, raccomandando una

progressiva diminuzione dell’ossicodone (doc. D).

Con referto del 21 marzo 2023,

gli specialisti __________ hanno riferito che la cannabis aveva nel frattempo

avuto un buon beneficio sui dolori e che, nonostante ciò, l’assicurato non era

riuscito a ridurre l’uso di ossicodone che restava elevato per la persistenza

di un dolore trafittivo al gomito e all’anca. Essi hanno quindi disposto

l’esecuzione di una visita reumatologica (doc. E).

La consultazione reumatologica si

è tenuta il 4 maggio 2023 presso il Centro __________. Dal relativo rapporto si

evince segnatamente che i sanitari hanno ordinato l’esecuzione di alcuni test

ematici e di alcuni esami radiologici (doc. F).

2.6

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Nella concreta

evenienza, il TCA ritiene di poter far capo al parere espresso dal dott. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia

esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

In questo senso, dalla

documentazione medica acquisita successivamente alla pronunzia in questione

emerge che, all’arto superiore sinistro, l’assicurato lamenta in sostanza dei dolori

neuropatici che ne limitano la funzionalità, trattati senza successo con una

terapia farmacologica analgesica, segnatamente a base di ossicodone (cfr. XI1,

p. 35: “L’assicurato è attualmente affetto da uno stato di dolori cronici

polidistrettuali a livello dell’arto superiore sin. con dolori nella zona

dell’olecrano con irradiazione all’intero arto superiore sin., accompagnati da

sensibilità aumentata, diminuzione della forza, a volte formicolii, con aumento

dei dolori a qualunque movimento anche lieve del gomito, del polso e delle dita

a sin.” e i doc. C-F).

Ora, occorre sottolineare che un

quadro clinico analogo era già presente al momento in cui il TCA ha emanato il

proprio giudizio. In particolare i rapporti agli atti del Centro per la terapia

del dolore dell’Ospedale __________ relativi al periodo settembre 2011 – dicembre

2014, testimoniano in effetti che, a quel momento, il ricorrente soffriva già d’invalidanti

dolori neuropatici che interessavano l’intero arto superiore sinistro (in proposito,

si veda pure la certificazione 22 luglio 2011 del chirurgo della mano dott. __________

– doc. M44: “Il problema principale che mi concerne è una iperpatia del nervo

ulnare, iperpatia che praticamente prende tutto l’asse dall’ascella

all’apice del mignolo e dell’anulare.” – il corsivo è del redattore), che

erano stati approfonditamente indagati da tutti i possibili profili. Dato che

già allora i dolori si erano rivelati refrattari a ogni tipo di terapia

medicamentosa (compresa quella con il farmaco Oxycontin), il dott. __________,

Vice-primario, aveva finalmente proposto di effettuare un test di

neuromodulazione a livello dei gangli spinali cervicali, proposta alla quale

l’interessato non aveva però aderito (cfr. doc. M46, M48, M50, M53, M54, M56 e

M57).

Da notare che i referti del

Centro per la terapia del dolore appena menzionati erano stati debitamente considerati

dal Tribunale, il quale non li aveva giudicati atti a mettere in dubbio la

fondatezza dell’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa formulato dal dott. __________

(cfr. doc. A78, p. 17 ss.).

Tutto ben considerato, il TCA non

può ritenere dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che lo

stato di salute dipendente dall’evento traumatico di pertinenza

dell’assicuratore convenuto (dunque quello del 26 novembre 2005), è oggettivamente

peggiorato rispetto a quello considerato nella sentenza 35.2016.103, con la

quale RI 1 era stato dichiarato totalmente abile in attività sostitutive

adeguate.

Il fatto che il dott. __________

abbia dichiarato l’assicurato inabile in misura del 15% anche in attività

alternative adeguate a causa dei postumi residuali dell’infortunio del novembre

2005.

(cfr. supra, consid. 2.5.), è dunque piuttosto il frutto di una

diversa valutazione del medesimo stato di salute, che non la conseguenza del preteso

aggravamento.

Del resto, non può neppure essere

ignorato che quando gli è stato chiesto di descrivere in cosa sarebbe

consistito concretamente il (preteso) peggioramento, lo specialista

interpellato dall’UAI ha affermato che, in particolare era stata

refertata “un’aumentata faticabilità nella posizione eretta all’anca ds. ed

all’arto inferiore ds.; un aumento del dolore al gluteo ds. nella posizione

seduta rispetto alle valutazioni ortopediche temporalmente precedenti; un

peggioramento della coxartrosi ds.; un minimo peggioramento della problematica

lombare”, senza dunque alcuna precisazione a proposito dell’arto superiore

sinistro (doc. XI1, p. 42).

Parimenti ininfluente è la

circostanza che l’assicurazione per l’invalidità abbia riconosciuto il

ricorrente invalido nella misura del 33%, considerato che essa, in qualità di

assicuratore finale, ha tenuto conto della globalità del danno alla salute (e non

soltanto di quello interessante l’arto superiore sinistro).

In

conclusione, posto che le condizioni di salute infortunistiche non sono

peggiorate, non si può parlare di ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF, di modo

che l’assicuratore convenuto non era tenuto a ripristinare il diritto alle

prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) né, visto che

l’esigibilità lavorativa non ha subito nel frattempo modifiche, a porre

l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità LAINF.

A fronte di una situazione

sufficientemente chiarita, questa Corte rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove (in particolare, all’esperimento di una perizia pluridisciplinare, come

richiesto dalla patrocinatrice del ricorrente).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In queste condizioni, il ricorso deve essere respinto.

2.8

Deve

ancora essere esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, oppure

no.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

Nel caso di specie, dalla

documentazione che è stata prodotta in corso di causa si evince che

l’assicurato, a causa dei problemi di salute, non svolge alcuna attività

lucrativa e inoltre che risiede presso i propri genitori che provvedono, grazie

alle loro pensioni di vecchiaia, al suo sostentamento (cfr. allegati al doc.

IV).

In tali circostanze, l'indigenza

deve essere ammessa.

Ritenuto, inoltre, che anche le

altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria

è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti