35.2024.10
Discussa l'esistenza di una ricaduta, in via subordinata l'esistenza di motivi per sottoporre a revisione una precedente sentenza del Tribunale
17 giugno 2024Italiano34 min
da __________, quale assicuratore LAINF del datore di lavoro dell’epoca (ditta __________)
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2024.10
mm
Lugano
17 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 26 novembre 2005, RI 1, nato
nel 1969, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di "parrucchiere"
con tasso di occupazione
del 50% (pari a 21.50 ore settimanali) e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso
CO 1 (di seguito: CO 1) è scivolato sul ghiaccio e ha battuto il gomito
sinistro.
Fatti
I sanitari dell'Ospedale di __________
hanno diagnosticato la frattura olecranica dell'ulna sinistra.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Da notare che già in precedenza,
per la precisione negli anni 1997 e 2000, RI 1 era rimasto vittima di eventi
traumatici che avevano interessato, rispettivamente, l’arto inferiore destro e
l’estremità superiore destra. Entrambi gli infortuni erano stati presi a carico
da __________, quale assicuratore LAINF del datore di lavoro dell’epoca (ditta __________)
(cfr. STCA 35.2016.103 del 23 marzo 2017 consid. 1.1 e 1.2).
1.2. Dalle carte processuali si evince
che il decorso si è rivelato piuttosto complicato in ragione dell’insorgenza,
in particolare e nell’ordine, di una pseudoartrosi, di un low-grade infekt e
di un dolore cronico misto neuropatico/nocicettivo.
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 22 dicembre 2014, poi
confermata dopo opposizione, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto dal 1°
dicembre 2014 il diritto alle prestazioni di corta durata (spese di cura e
indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica a
disposizione, lo stato di salute infortunistico dell’assicurato fosse ormai da
considerare stabilizzato, negandogli il diritto alla rendita d'invalidità e
assegnandogli un'indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%.
1.3. Con sentenza 35.2016.103 del 23
marzo 2017, questa Corte ha respinto il ricorso interposto nel frattempo
dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
A78).
Con pronunzia 8C_289/2017 del 9
giugno 2017, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile l’impugnativa
presentata contro il giudizio cantonale (cfr. doc. A79).
La successiva domanda di
revisione della sentenza federale è stata parzialmente accolta dal TF con
pronunzia 8F_10/2017 dell’11 agosto 2017, nel senso che è stato modificato il
dispositivo n. 2 del giudizio 8C_289/2017 del 9 giugno 2017 (cfr. doc. A80).
1.4. In data 2 dicembre 2020, l’allora
patrocinatrice dell’assicurato, avv. __________, ha postulato la riapertura del
caso LAINF “a seguito della decisione AI del 7.10.2020 che riconosce
un’invalidità del 33%”, segnalando in particolare che “…, la perizia
multidisciplinare ordinata dal TAF con sentenza del 17.2.2017 e allestita dalla
__________ in data 21.02.2020, attesta un’incapacità lavorativa totale del
Vostro assicurato nella sua professione di parrucchiere e un’abilità ridotta al
60% in altre attività adeguate che tengono conto delle limitazioni a cui è
sottoposto, …” (doc. A84).
In data 19 giugno 2020,
l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato
che fossero adempiuti i presupposti per sottoporre a revisione ex art. 53 cpv.
1 LPGA la decisione su opposizione del 14 ottobre 2016 (doc. A93).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. A94), in
data 3 gennaio 2024, l’assicuratore ha confermato la sua prima decisione (doc.
B).
1.5. Con tempestivo ricorso del 6
febbraio 2024, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’CO 1
affinché esegua ulteriori accertamenti e proceda finalmente alla revisione
processuale.
A sostegno delle proprie pretese,
la patrocinatrice ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:
" (…) Ovviamente,
è doveroso, al fine di appurare i fatti e applicare correttamente il diritto
federale e internazionale, tenere in debita considerazione che nel caso di
specie, si impone un complemento al fine di chiarire aspetti rilevanti giacché
vi sono opinioni comuni rispettivamente sul peggioramento dello stato di salute
che conducono poi a conclusioni opposte: quelle dei medici curanti e quella del
medico assicurativo. I medici curanti nei loro certificati (doc. C, doc. D,
doc. E, doc. F) lasciano emergere aspetti importanti e non si tratta solo di
un’interpretazione medica puramente soggettiva che va assolutamente indagata.
È assolutamente apodittico affermare che dai dati anamnestici e i
documenti ivi prodotti non si possano considerare come fatti nuovi, diversi
dalla situazione in cui era stata resa la decisione dell’assicurazione (pag. 6
decisione avversata).
… Invero, le considerazioni che negano l’esperimento di una
perizia pluridisciplinare di fondano esclusivamente su accertamenti medici
datati che devono assolutamente essere rivalutati alla luce dell’attuale
condizione del ricorrente, unico dato certo nell’intera vicenda. L’evoluzione
peggiorativa del ricorrente non è affatto una conseguenza peggiorativa di tipo
soggettivo bensì essendo occorsa successivamente agli eventi infortunistici e
interessano gli arti lesi.
In concreto appare indispensabile disporre una perizia
pluridisciplinare – che scaturirà in un giudizio globale per fare il punto
della situazione del ricorrente in relazione con gli infortuni al fine di
definire se il suo stato di salute è o meno peggiorato come conseguenza degli
infortuni medesimi e, in caso di risposta positiva, disporre degli elementi
necessari per valutare la fattispecie compiutamente.” (doc. I)
1.6. In data 26 febbraio 2024, la
patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto documentazione destinata a
supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.8. Il 5 marzo 2024 l’assicuratore
resistente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare
(doc. VIII).
1.9. In data 16 maggio 2024, il TCA ha
chiesto al patrocinatore dell’amministrazione di produrre copia della perizia
21 febbraio 2020 del __________ (doc. X).
Il documento in questione è
pervenuto il 28 maggio 2024 (allegato al doc. XI).
Il giorno stesso questa Corte ha
informato l’avv. RA 1 che la perizia __________ è stata acquisita agli atti di
causa (doc. XII).
considerato in diritto
2.1. In concreto, la presente
fattispecie deve innanzitutto essere inquadrata dal profilo procedurale.
Al riguardo, il TCA rileva che
l’assicuratore convenuto ha interpretato (e di conseguenza trattato) la domanda
di “riapertura del caso” presentata dall’avv. __________ nel dicembre 2020,
quale istanza di revisione processuale della sua decisione su opposizione del
14 ottobre 2016 (che aveva confermato quella formale del 22 dicembre 2014)
(cfr. decisione formale del 19 giugno 2023: “La richiesta di revisione ai
sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA del 2 dicembre 2020 e 5 ottobre 2022 non viene
accolta.”).
Ora, va ricordato che la
decisione su opposizione in questione è stata oggetto di un esame giudiziario.
In effetti, essa era stata impugnata dinanzi a questa Corte che l’aveva
finalmente confermata con la sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017. Il
successivo ricorso al TF era stato dichiarato inammissibile, di modo che la
Corte federale non aveva proceduto a un esame di merito della fattispecie (cfr.
STF 8C_289/2017 del 9 giugno 2017).
Stante ciò, ammettendo che
l’intenzione del ricorrente fosse effettivamente quella di chiedere la
revisione processuale della decisione su opposizione del 14 ottobre 2016, l’CO
1 non avrebbe potuto pronunciarsi in merito ma avrebbe dovuto trasmettere la
domanda per competenza a questa Corte, ovvero all’ultimo tribunale che, a suo
tempo, aveva deciso nel merito (cfr. Basler Kommentar ATSG – Flückiger, Basilea
2020, art. 53 n. 19; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, n. 1416, p. 303; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, n.
574, p. 319).
Per economia processuale, il TCA
verificherà comunque in questa sede se sono dati i presupposti per sottoporre a
revisione la propria sentenza 35.2016.103.
2.2. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i
LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti
nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un
crimine o da un delitto.
Pedissequamente,
l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni è ammessa la revisione:
a)
se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A
norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere
presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine
massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze
nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.
a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla
notificazione della sentenza.
2.3. Perché
il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque
necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi nuovo
se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato
portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado
la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove
l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe
potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente
procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire
suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione
dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un
apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 245 consid.
5.2; 143 III 272 consid.
2.2; 134 IV 48 consid. 1.2;
127 V 353 consid. 5b).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi
fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già
erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti
con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale
circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V
245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
In
una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008, il Tribunale federale ha così
illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
"
3.2 La nozione di fatti o mezzi di
prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di
una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.
4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte
1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti
nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale
da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre
a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
2.4. Con il giudizio 35.2016.103 del 23
marzo 2017, cresciuto in giudicato, facendo capo essenzialmente alla
valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal consulente medico dell’CO
1 (dott. __________, spec. FMH in chirurgia e medicina generale) nel maggio
2013, alla quale è stata riconosciuta piena forza probatoria, il TCA ha
ritenuto accertato che, nonostante i postumi residuali interessanti l’arto
superiore sinistro, oggetto dell’infortunio del 26 novembre 2005, l’assicurato
fosse in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività sostitutiva adeguata, ovvero un’attività che non comportasse
movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori ai 2-3 kg e
l’esecuzione ripetitiva di più di 3-4 movimenti al minuto.
Dopo raffronto dei redditi (da
valido e da invalido), questa Corte ha confermato la decisione su opposizione
impugnata, nella misura in cui l’assicuratore convenuto aveva rifiutato l’assegnazione
di una rendita d’invalidità.
Con la propria impugnativa, l’avv.
RA 1 fa in sostanza valere che, rispetto al momento in cui gli è stato negato
il diritto alla rendita, le condizioni di salute infortunistiche di RI 1
sarebbero nel frattempo peggiorate, come lo dimostrerebbe la perizia
pluridisciplinare allestita dal __________ nel febbraio 2020 e le
certificazioni agli atti dei medici curanti specialisti (cfr. doc. I, p. 8: “A
fronte dell’aggravamento delle difficoltà derivanti dagli eventi
infortunistici, i periti della __________ in data 21.01.2020 lo ritengono totalmente
inabile al lavoro nella sua professione di parrucchiere e con un’abilità
lavorativa ridotta al 60% in lavori adeguati che tengono conto delle
limitazioni cui è sottoposto e ciò in seguito alle patologie reumatologiche e
ortopediche e la IMI è stata riconosciuta al 33%. Il ricorrente, giusta
l’attuale condizione fisica, è sottoposto a un ricorso continuo a pesanti
terapie antidolorifiche. Nel dettaglio la dott.ssa med. __________ in data 19
luglio 2021 indica di sostituire l’ossicodone con fentanil transdermico 25 mcg
ogni 3 gg, aumentando dopo 9 gg a 37.5 e poi a 50 mcg (doc. C). Nella
valutazione conclusiva del dr. Med. __________ evidenzia come nonostante l’alto
dosaggio di antidolorifici assunti il paziente sia sottoposto a incessanti
dolori che non subiscono alcuna riduzione (doc. D). Inoltre, la dott.ssa med. __________
in data 21.03.2023 prescrive una visita reumatologica e l’aumento
dell’assunzione della cannabis terapeutica (doc. E). Oltracciò, in data
04.05.2023 il dott. Med. __________ afferma che in anamnesi fratture prima del
ginocchio destro, poi della mano destra e quindi del gomito sinistro hanno
comportato algia persistente ed ingravescente (doc. F). (…).”).
Tutto ben considerato, questo
Tribunale ritiene che non siano adempiuti i presupposti per sottoporre a
revisione la propria sentenza 35.2016.103, già per la sola ragione che
l’insorgente stesso sostiene che il suo stato di salute infortunistico si
sarebbe aggravato successivamente al momento in cui è stato emanato il
giudizio appena citato (marzo 2017); del resto, in questo senso e a prescindere
da considerazioni inerenti la causalità, si veda la perizia __________ del 21
febbraio 2020 – doc. XI1, p. 41: “Sulla base di quanto descritto dai nostri
consulenti (in particolare dopo discussione del caso con il consulente in
ortopedia), la capacità lavorativa globale attuale descritta nei capitoli G e H
(0% nell’attività abituale, 60% in attività adeguata) vale dalla presente
valutazione peritale, cioè da agosto 2019. In precedenza (cioè prima di
agosto 2019), come indicato dal consulente in ortopedia, fa stato la
valutazione della capacità lavorativa determinata nella valutazione
medico-fiduciaria datata 29.5.2013 del Dr. med. __________, specialista in
chirurgia, a __________.” – il corsivo è del redattore). In effetti, in
ossequio ai principi giurisprudenziali precedentemente esposti (cfr. supra,
consid. 2.3.), i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo
il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno considerati e non possono fondare una domanda di
revisione.
2.5. Ammettendo che l’intenzione del
ricorrente fosse invece quella di annunciare una ricaduta dell’evento
traumatico assicurato presso l’CO 1, si osserva quanto segue.
In questo contesto, va innanzitutto
evidenziato che, nel caso di specie, non può tornare applicabile l’art. 17 cpv.
1 LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione, confermata da questa
Corte, all’assicurato era stato negato il diritto a una rendita.
D’altro canto, secondo la
giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di riconoscere delle prestazioni
da parte dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non esclude in
ogni caso la successiva insorgenza di un diritto derivante dal medesimo evento
assicurato. Una tale decisione è per contro subordinata a un successivo
adeguamento alle mutate circostanze di fatto in relazione causale con
Considerandi
l’infortunio. Questo principio, regolato nell’assicurazione per l’invalidità
con l’istituto della nuova domanda, vale anche nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni, potendo la persona assicurata far valere in ogni tempo
una ricaduta o conseguenze tardive di un infortunio assicurato (cfr. art. 11
OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle prestazioni dall’assicurazione
(cfr. STF 8C_382/2018 del 6 novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).
Fatte queste precisazioni, il TCA
segnala che, secondo l’art. 11 OAINF, le prestazioni assicurative sono
accordate anche in caso di ricadute o conseguenze tardive, i beneficiari di
rendite d’invalidità dovendo tuttavia soddisfare le condizioni previste
all’articolo 21 della legge.
Né la LAINF né l’OAINF prevedono,
al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta
valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la
prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI
1994.
U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la
responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto
sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso
iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare
l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e
l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
In concreto, si tratta quindi di
esaminare se lo stato di salute infortunistico dell’assicurato (inteso quello
dipendente dall’evento assicurato presso l’CO 1) che sta alla base della
sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017, si è nel frattempo modificato a tal
punto da giustificare ora l’assegnazione di una rendita d’invalidità.
L’assicuratore LAINF convenuto lo
nega facendo principalmente capo al parere del proprio consulente medico (cfr.
doc. V, p. 10: “Anche sulla base di quanto ha concluso il dr. med. __________
nel suo rapporto del 30.01.2023 (all. M66), una ricaduta non può essere
ammessa. Anche in questa sede, va considerato che gli esami del 21.08.2019 sono
sovrapponibili a quelli del 23.10.2012, di modo che non vi è un peggioramento
oggettivo della situazione relativa al gomito sinistro. Va dunque ammesso che
la situazione postinfortunistica in nesso causale con l’infortunio del
26.11.2005
è rimasta stabile. Il peggioramento soggettivo non fa stato ed è
riconducibile ai tratti di personalità di cui si è riportato sopra. Ne consegue
che anche sotto questo aspetto l’assicuratore LAInf non ha un nuovo obbligo
prestativo nei confronti del ricorrente.”).
Da parte sua, l’avv. RA 1 fa per
contro valere che lo stato di salute dell’assicurato dipendente dai tre infortuni
subiti in passato, si sarebbe nel frattempo aggravato, così come lo dimostrerebbe
la perizia pluridisciplinare del __________ e le certificazioni agli atti dei
suoi curanti (cfr. doc. I).
Chiamato ora a pronunciarsi, il
TCA rileva che, interpellato dall’istituto resistente nel quadro della
procedura amministrativa, con apprezzamento del 30 gennaio 2023, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha in effetti negato che dal
rapporto relativo al consulto eseguito nell’agosto 2019 dal dott. __________ nel
contesto della perizia ordinata dall’UAI, emerga l’insorgenza di un
peggioramento oggettivabile delle condizioni del gomito sinistro.
Egli si è pronunciato in
particolare nei seguenti termini:
" (…) La comparsa
di nuovi disturbi dopo l’ultimo intervento chirurgico con scossa elettrizzante
partendo dal gomito sinistro irradiando fino alla mano sinistra e contrattura
muscolare intermittente all’avambraccio sinistro e il riferito peggioramento
della sintomatologia algica all’arto superiore sinistro durante gli ultimi anni
sono prettamente soggettivi e non oggettivabili tramite esame oggettivo clinico
e strumentale. L’esame clinico specialistico oggettivo del gomito sinistro alla
visita medica peritale del 21.08.2019 è sovrapponibile a quella del 23.10.2012
e non è emerso alcun rilevante peggioramento o nuovi elementi. In base alla
documentazione la situazione postinfortunistica in nesso causale con
l’infortunio del 26.11.2005 complessivamente è rimasta stabile e non si può
affermare un peggioramento per quanto riguarda i postumi infortunistici
oggettivabili. Il riferito peggioramento oggettivo con aumento della
sintomatologia algica e conseguente peggioramento del disturbo funzionale a
livello del gomito sinistro, che comporta una riduzione del rendimento
lavorativo del 15% come valutato dal Dr. med. __________, non è oggettivabile
in base all’esame oggettivo e ai dati anamnestici.” (doc. M66)
Ribadito che i disturbi che possono
essere presi in considerazione in concreto sono unicamente quelli localizzati all’arto
superiore sinistro, parte del corpo interessata dall’evento traumatico del 26
novembre 2005, va osservato che, in occasione della visita peritale del 21
agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha dichiarato che l’insorgente lamentava “uno stato di dolori
cronici polidistrettuali a livello dell’arto superiore sin. con dolori nella
zona dell’olecrano con irradiazione all’intero arto superiore sin.,
accompagnati da sensibilità aumentata, diminuzione della forza, a volte
formicolii, con aumento dei dolori a qualunque movimento anche lieve del
gomito, del polso e delle dita a sin.”.
Tenuto conto della globalità dei
disturbi (quindi anche di quelli riguardanti l’arto superiore destro, il
ginocchio destro e il rachide lombare, disturbi estranei all’infortunio
assicurato presso l’CO 1), l’esperto ha dichiarato RI 1 non più in grado di
svolgere la sua precedente professione, ma ancora abile nella misura del 60% in
attività alternative adeguate (cfr. doc. XI1, p. 35 s.).
Interrogato in merito alla
questione di sapere se le condizioni di salute dell’assicurato si fossero nel
frattempo modificate, il dott. __________ ha risposto che “dai reperti riscontrati
nella valutazione clinica emerge un peggioramento della componente
algico-disfunzionale a livello dell’arto superiore sin., mano ds, anca ds, arto
inferiore ds.; in particolare si è riscontrata un’aumentata faticabilità nella
posizione eretta all’anca ds. ed all’arto inferiore ds.; un aumento del dolore
al gluteo ds. nella posizione seduta rispetto alle valutazioni ortopediche
temporalmente precedenti; un peggioramento della coxartrosi ds.; un minimo
peggioramento della problematica lombare (da parte sua, il perito reumatologo
ha ammesso un cambiamento nello stato del rachide, mentre i periti neurologo e
psichiatra hanno dal canto loro negato l’insorgenza di modifiche).
D’altra parte, per quanto
riguarda l’incidenza della modifica sulla capacità/esigibilità lavorativa del
ricorrente, “il consulente in reumatologia [dott. __________, spec. FMH in
reumatologia, n.d.r.] descrive che di pertinenza medico-assicurativa
reumatologica, dopo il 2009, va osservato che l’A. è stato sottoposto a due
interventi chirurgici al gomito sin., in data 19.2.2010 e 27.1.2011,
determinanti un’inabilità lavorativa postoperatoria totale massimale di tre
mesi, per qualsiasi tipo di lavoro. Dopo il 2009, sempre per quanto riguarda le
patologie strutturalmente spiegabili nel suo campo di specialità, sono insorti
dolori cervicali e lombari irradianti, portanti ad un accertamento
neuroradiologico, dapprima del rachide cervicale l’1.10.2012, poi della lombare
il 17.1.2013, con conseguenze sulle risorse fisiche dell’A., determinanti, per
l’ultima attività lavorativa di parrucchiere, una capacità lavorativa sull’arco
di una giornata lavorativa di otto-nove ore, ma con una diminuzione del rendimento
del 25% dall’1.10.2012, mentre precedentemente risultava una diminuzione del
rendimento dello 0%. Il consulente in ortopedia descrive che, nel 2009, per
quanto riguarda l’attività di riferimento di parrucchiere dal punto di vista
reumatologico e neurologico, l’A. è da ritenere abile al lavoro con una
capacità lavorativa completa; per quanto concerne un’attività idonea allo stato
di salute presentava una capacità lavorativa globale del 100%. Nel 2013, in
accordo con la valutazione del Dr. med. __________ del 28.5.2013, la capacità
lavorativa nell’attività di riferimento (parrucchiere) era del 30%; sempre nel
2013.
era presente una capacità lavorativa in un’attività adeguata nel libero
mercato del lavoro, in rapporto a un grado di occupazione del 100%, con una
riduzione del rendimento del 20%. Attualmente invece, in un’attività rispettosa
dei limiti funzionali emersi nell’allegato, vi sarebbe la possibilità di
eseguire o un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del
40% (non elevazione di carichi superiori ai 5 kg) oppure una combinazione fra
tempo ridotto e rendimento ridotto (non più di 5 ore di presenza al giorno); su
una giornata lavorativa di otto-nove ore le pause compensatorie corrispondono a
20-25 min. ogni 60 min. Secondo il consulente in neurologia, dal 2009 ad oggi,
la situazione neurologica non si è modificata. Secondo la consulente in
psichiatria, non vi è mai stata una riduzione della capacità lavorativa dal
punto di vista psichiatrico.” (doc. XI1, p. 43 s.).
Infine, per quanto qui
d’interesse, il dott. __________ ha indicato che l’inabilità del 40%
nell’esercizio di un’attività alternativa adeguata è determinata, nella misura
del 15%, dalle conseguenze residuali dell’infortunio occorso nel novembre 2005
(doc. XI1, p. 46: “… è rapportata con un grado d’incidenza del 15%
relativamente allo stato clinico con le disabilità associate all’infortunio del
2005.”).
Unitamente all’impugnativa, la
patrocinatrice del ricorrente ha prodotto alcune certificazioni dei medici
curanti di quest’ultimo, relative a visite di controllo avvenute nel 2021 e nel
2023.
Dal rapporto 19 luglio 2021 della
Struttura semplice di anestesia dell’Ospedale __________ risulta che
l’assicurato presentava delle polialgie posttraumatiche con difficoltà alla
deambulazione e ad estendere completamente l’arto superiore sinistro. Il
quell’occasione, i sanitari hanno sostituito i farmaci contenenti ossicodone
con l’applicazione di cerotti antidolorifici di Fentanil e Versatis (doc. C).
Nell’ottobre 2021, RI 1 ha
consultato il Servizio di cure palliative e terapia del dolore dell’Ospedale __________.
I sanitari hanno refertato l’esistenza di una sintomatologia dolorosa di natura
neuropatica interessante il braccio sinistro. Dal profilo terapeutico, gli sono
state prescritte gocce di cannabis a scopo terapeutico, raccomandando una
progressiva diminuzione dell’ossicodone (doc. D).
Con referto del 21 marzo 2023,
gli specialisti __________ hanno riferito che la cannabis aveva nel frattempo
avuto un buon beneficio sui dolori e che, nonostante ciò, l’assicurato non era
riuscito a ridurre l’uso di ossicodone che restava elevato per la persistenza
di un dolore trafittivo al gomito e all’anca. Essi hanno quindi disposto
l’esecuzione di una visita reumatologica (doc. E).
La consultazione reumatologica si
è tenuta il 4 maggio 2023 presso il Centro __________. Dal relativo rapporto si
evince segnatamente che i sanitari hanno ordinato l’esecuzione di alcuni test
ematici e di alcuni esami radiologici (doc. F).
2.6
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Nella concreta
evenienza, il TCA ritiene di poter far capo al parere espresso dal dott. __________,
specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia
esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
In questo senso, dalla
documentazione medica acquisita successivamente alla pronunzia in questione
emerge che, all’arto superiore sinistro, l’assicurato lamenta in sostanza dei dolori
neuropatici che ne limitano la funzionalità, trattati senza successo con una
terapia farmacologica analgesica, segnatamente a base di ossicodone (cfr. XI1,
p. 35: “L’assicurato è attualmente affetto da uno stato di dolori cronici
polidistrettuali a livello dell’arto superiore sin. con dolori nella zona
dell’olecrano con irradiazione all’intero arto superiore sin., accompagnati da
sensibilità aumentata, diminuzione della forza, a volte formicolii, con aumento
dei dolori a qualunque movimento anche lieve del gomito, del polso e delle dita
a sin.” e i doc. C-F).
Ora, occorre sottolineare che un
quadro clinico analogo era già presente al momento in cui il TCA ha emanato il
proprio giudizio. In particolare i rapporti agli atti del Centro per la terapia
del dolore dell’Ospedale __________ relativi al periodo settembre 2011 – dicembre
2014, testimoniano in effetti che, a quel momento, il ricorrente soffriva già d’invalidanti
dolori neuropatici che interessavano l’intero arto superiore sinistro (in proposito,
si veda pure la certificazione 22 luglio 2011 del chirurgo della mano dott. __________
– doc. M44: “Il problema principale che mi concerne è una iperpatia del nervo
ulnare, iperpatia che praticamente prende tutto l’asse dall’ascella
all’apice del mignolo e dell’anulare.” – il corsivo è del redattore), che
erano stati approfonditamente indagati da tutti i possibili profili. Dato che
già allora i dolori si erano rivelati refrattari a ogni tipo di terapia
medicamentosa (compresa quella con il farmaco Oxycontin), il dott. __________,
Vice-primario, aveva finalmente proposto di effettuare un test di
neuromodulazione a livello dei gangli spinali cervicali, proposta alla quale
l’interessato non aveva però aderito (cfr. doc. M46, M48, M50, M53, M54, M56 e
M57).
Da notare che i referti del
Centro per la terapia del dolore appena menzionati erano stati debitamente considerati
dal Tribunale, il quale non li aveva giudicati atti a mettere in dubbio la
fondatezza dell’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa formulato dal dott. __________
(cfr. doc. A78, p. 17 ss.).
Tutto ben considerato, il TCA non
può ritenere dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che lo
stato di salute dipendente dall’evento traumatico di pertinenza
dell’assicuratore convenuto (dunque quello del 26 novembre 2005), è oggettivamente
peggiorato rispetto a quello considerato nella sentenza 35.2016.103, con la
quale RI 1 era stato dichiarato totalmente abile in attività sostitutive
adeguate.
Il fatto che il dott. __________
abbia dichiarato l’assicurato inabile in misura del 15% anche in attività
alternative adeguate a causa dei postumi residuali dell’infortunio del novembre
2005.
(cfr. supra, consid. 2.5.), è dunque piuttosto il frutto di una
diversa valutazione del medesimo stato di salute, che non la conseguenza del preteso
aggravamento.
Del resto, non può neppure essere
ignorato che quando gli è stato chiesto di descrivere in cosa sarebbe
consistito concretamente il (preteso) peggioramento, lo specialista
interpellato dall’UAI ha affermato che, in particolare era stata
refertata “un’aumentata faticabilità nella posizione eretta all’anca ds. ed
all’arto inferiore ds.; un aumento del dolore al gluteo ds. nella posizione
seduta rispetto alle valutazioni ortopediche temporalmente precedenti; un
peggioramento della coxartrosi ds.; un minimo peggioramento della problematica
lombare”, senza dunque alcuna precisazione a proposito dell’arto superiore
sinistro (doc. XI1, p. 42).
Parimenti ininfluente è la
circostanza che l’assicurazione per l’invalidità abbia riconosciuto il
ricorrente invalido nella misura del 33%, considerato che essa, in qualità di
assicuratore finale, ha tenuto conto della globalità del danno alla salute (e non
soltanto di quello interessante l’arto superiore sinistro).
In
conclusione, posto che le condizioni di salute infortunistiche non sono
peggiorate, non si può parlare di ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF, di modo
che l’assicuratore convenuto non era tenuto a ripristinare il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) né, visto che
l’esigibilità lavorativa non ha subito nel frattempo modifiche, a porre
l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità LAINF.
A fronte di una situazione
sufficientemente chiarita, questa Corte rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove (in particolare, all’esperimento di una perizia pluridisciplinare, come
richiesto dalla patrocinatrice del ricorrente).
In proposito, va ricordato che,
per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In queste condizioni, il ricorso deve essere respinto.
2.8
Deve
ancora essere esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, oppure
no.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
Nel caso di specie, dalla
documentazione che è stata prodotta in corso di causa si evince che
l’assicurato, a causa dei problemi di salute, non svolge alcuna attività
lucrativa e inoltre che risiede presso i propri genitori che provvedono, grazie
alle loro pensioni di vecchiaia, al suo sostentamento (cfr. allegati al doc.
IV).
In tali circostanze, l'indigenza
deve essere ammessa.
Ritenuto, inoltre, che anche le
altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria
è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti