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Decisione

35.2024.13

Evento alla spalla destra. Dichiarazione della prima ora. No infortunio. Si lesione parificata. Rinvio per perizia ex 44 LPGA per valutare se "usura o malattia"

20 giugno 2024Italiano58 min

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.13

PC/mm

Lugano

20 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 20 aprile 2023, la __________

ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1 il 30 marzo 2023 su un

cantiere di __________ “stava eseguendo lavori di gessatura alla facciata

esterna; alzando il secchio della malta per passarlo all’operaio situato al

livello superiore del ponteggio e non avendolo lo stesso preso prontamente. Il

secchio scivolava, trascinando violentemente verso il basso la spalla destra.”

(doc. 1).

La RMN della spalla destra del 31

marzo 2023 ha evidenziato una “fibroartrosi dell’articolazione

acromion-claveare con modesti segni di borsite subacromiale” e la “rottura

transmurale inserzionale del sovraspinato senza significativa retrazione

tendinea o lipoatrofia del ventre muscolare corrispondente” (doc. 23).

Inabile al lavoro al 100% dal 31 marzo 2023, RI 1 si è sottoposto, dapprima, a

una terapia conservativa (infiltrazioni e fisioterapia; doc.1, E, G) e, in

seguito, nel maggio 2023, aa un intervento artroscopico di riparazione della

cuffia dei rotatori (re-inserzione del sovra- e infraspinato con ancorette),

tenotomia del CLB e allargamento spazio subacromiale, ad opera del dr. med. __________,

Caposervizio del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________

(doc. 14 e 15 e H).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso (doc. 4) e ha corrisposto

regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Dopo avere acquisito agli atti il

parere 30 agosto 2023 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

generale e traumatologia (doc. 39), il 31 agosto 2023 l’CO 1 ha comunicato

all’assicurato la sospensione del proprio obbligo a prestazioni a partire dal

1° settembre 2023, con effetto ex nunc et pro futuro, in relazione

all’evento del 30 marzo 2023, per il motivo che non sarebbe rimasto vittima di

un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato

costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio (doc. 41).

1.3. Dopo avere preso atto del rapporto

17 settembre 2023 del dr. med. __________ (doc. 47) e del disaccordo espresso

dall’assicurato (doc. 53), il 2 novembre 2023 l’CO 1 ha emanato una decisione

formale, mediante la quale ha confermato il contenuto del suo precedente

scritto (doc. 59).

A seguito dell’opposizione interposta il 27 novembre 2023 dall’avv. RA 1, in

nome e per conto dall’assicurato (doc. 64), in data 16 gennaio 2024, l’CO 1 ha

confermato in sostanza la sua prima decisione (doc. B).

1.4. Con tempestivo ricorso del 15

febbraio 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’evento del 30 marzo 2023 venga

riconosciuto, in via principale, quale infortunio ex art. 4 LPGA o, in via

subordinata, quale lesione parificata ai postumi di un infortunio ex art. 6

cpv. 2 LAINF, con ripristino delle prestazioni assicurative a far tempo dal 1°

settembre 2023, rispettivamente, in via ancora più subordinata, il rinvio degli

atti all’CO 1 per ulteriori accertamenti e nuova decisione (doc. I, pag. 17 e

18).

La rappresentante dell’insorgente ribadisce anche in questa sede che il suo

cliente sarebbe stato vittima di un infortunio ai sensi di legge a causa di un movimento

scombinato del corpo imputabile al tentativo di recuperare il secchio di

malta (del peso di circa 25-30 kg) non afferrato dal collega che si trovava sul

ponteggio superiore, rispettivamente, nella denegata ipotesi in cui il TCA non

dovesse ritenere che l’evento in disamina sia costitutivo di un infortunio, di

una lesione corporale parificabile a un infortunio (e meglio di una lacerazione

tendinea).

La patrocinatrice del ricorrente sottolinea che la lesione patita dal suo

cliente in seguito all’evento del 30 marzo 2023 ha origine traumatica, in

assenza di un qualsivoglia danno pregresso o presente da tempo. Ciò che si

evincerebbe chiaramente anche dalla documentazione medica agli atti, in

particolare dal rapporto 17 settembre 2023 del dr. med. __________ (doc. 47),

il quale ha potuto valutare in prima persona il danno infortunistico a margine

dell’intervento del 19 maggio 2023. Tanto più che, prima del citato evento, RI

1 non avrebbe mai sofferto di alcun tipo di disturbo alla spalla destra.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la rappresentante produce, tra

l’altro, documentazione medica e amministrativa già agli atti (doc. B-P).

1.5. Con risposta del 1° marzo 2024

(doc. III), l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione del

ricorso. Nella medesima occasione, ella ha pure versato agli atti l’incarto

LAINF (doc. 1-84) relativo al sinistro n. 24.53090.23.2.

1.6. Nei loro successivi allegati del 13

e del 21 marzo 2024, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive allegazioni

e domande (doc. V e VII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sospendere il proprio

obbligo a prestazioni a partire dal 1° settembre 2023, con effetto ex nunc

et pro futuro, in relazione all’evento del 30 marzo 2023, per il motivo che

RI 1 non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il

danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai

postumi d’infortunio, oppure no.

A questo proposito, giova qui

ricordare che nella DTF 130 V 380, la Corte federale ha stabilito che

l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex

nunc et pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente

riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di

spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione

o revisione processuale; cfr. pure STCA 35.2023.17 del 2 ottobre 2023 consid.

2.2; 35.2023.62 del 14 dicembre 2023 consid. 2.2).

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio

esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. Nel caso di specie, è innanzitutto

utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è

chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna

applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede, il

TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un

infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.5. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

“ - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51).

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.6. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti

e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o

abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b,

118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.7. Conformemente alla giurisprudenza,

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice

constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111

V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,

p. 267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.8. In concreto, in data 20 aprile

2023, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il

30 marzo 2023 era accaduto un evento riguardante la spalla destra.

L’evento è così stato descritto:

" stava

eseguendo lavori di gessatura alla facciata esterna; alzando il secchio della

malta per passarlo all’operaio situato al livello superiore del ponteggio e non

avendolo lo stesso preso prontamente. Il secchio scivolava, trascinando

violentemente verso il basso la spalla destra.” (doc. 1)

Nel medesimo documento il datore

di lavoro ha segnalato, quale persona coinvolta, il nominativo dell’operaio che

si trovava al livello superiore del ponteggio (__________).

Nel referto del 3 maggio 2023, il

dr. med. __________, sub “anamnesi”, ha indicato quanto segue:

" Il

paziente mi viene gentilmente inviato dal mio collega Dr. __________, che lo ha

visitato due volte nell’arco dell’ultimo mese a seguito di questo evento

traumatico lavorativo in cui ha dovuto fermare la corsa di un peso che stava

cadendo con l’improvvisa cedevolezza del braccio ed una sensazione di forte

dolore in regione laterale della spalla destra” (doc. 5)

Nella lettera d’uscita del 12 giugno 2023, lo stesso medico curante specialista

ha dichiarato quanto segue:

" Il

paziente riferisce in anamnesi evento traumatico lavorativo in cui ha fermato

un oggetto in caduta con improvvisa sensazione di cedevolezza del braccio

destro ed un forte dolore associato alla spalla” (doc. 15)

Dalla nota telefonica 4 luglio

2023 redatta dalla funzionaria __________ (doc. 16), si evince quanto segue:

" Evento:

spiega che doveva sollevare questo secchio contenente la malta di 25-30 chili.

L'ha tirato su e poi gli ha ceduto il braccio. Non ha fatto un movimento

particolare, dice che purtroppo il lavoro di gessatore è pesante e lo fa da

tanti anni.”

In data 31 agosto 2023, l’CO 1 ha

comunicato all’assicurato la sospensione del proprio obbligo a prestazioni dal

1° settembre 2023, tra l’altro, per il motivo che egli non sarebbe rimasto

vittima di un infortunio ai sensi di legge, siccome:

" Dalla

documentazione in nostro possesso risulta che i disturbi alla spalla destra

sono insorti sollevando un secchio di 25-30 kg contenente malta. In tale

frangente gli è ceduto il braccio.” (doc. 41)

L’11 ottobre 2023 RI 1 ha

comunicato all’CO 1 quanto segue:

" (…) vi

scrivo questa lettera in quanto ho ricevuto una vostra comunicazione in data 31.08.2023

che non riporta alcun nome relativo alla persona che ha deciso sul mio caso.

Non so dunque a chi rivolgermi per tale contestazione e vi chiedo gentilmente

di rispondere a questo scritto, riportando innanzitutto nome, cognome e firma

di colui che prende una posizione in merito al mio caso assicurato.

Detto questo, ho annunciato il mio caso di infortunio in data 30.03.2023, dopo

un incidente avvenuto sul luogo di lavoro. Di fatto, ero su un ponteggio al

quarto piano ed un secchio di finitura per esterni del peso di circa 25-30 kg

che stavo passando al mio collega, si è rovesciato e stava per cadere a terra

al pian terreno. Per evitare che arrivasse in testa ad altri colleghi che

stavano lavorando sotto di me, ho cercato di afferrarlo come ho potuto per

evitare il peggio. Questo avvenimento ha generato le lesioni alla spalla

(cuffia dei rotatori), che successivamente sono state operate in maggio 2023,

su vostra autorizzazione.”

Nella sua opposizione (cfr. doc.

64), la rappresentante dell’assicurato ha rilevato quanto segue:

" Nel caso

di specie, il signor RI 1 subiva, come noto, una lesione traumatica del tendine

sovraspinato. Tale lesione si produceva, in particolare, simultaneamente al

tentativo dell'assicurato di evitare la caduta di un secchio colmo di malta dal

peso non indifferente (circa 25-30 chilogrammi) al piano di sotto del

ponteggio, ciò che avrebbe potuto ferire i lavoratori che si trovavano al di

sotto (cfr. doc. D).”

Con la sua impugnativa, la

patrocinatrice dell’insorgente ha osservato quanto segue:

" (…). Nel

caso oggetto del presente ricorso, il signor RI 1 subiva, come detto, una

lesione traumatica del tendine sovraspinato. La dinamica che ha provocato tale

lesione è stata compiutamente descritta nella notifica d'infortunio sub doc. C,

in particolare laddove si menziona che il ricorrente "stava eseguendo dei

lavori di gessatura alla facciata esterna; alzando il secchio della malta per

passarlo all'operaio situato al livello superiore del ponteggio e non

avendolo lo stesso preso prontamente. il secchio scivolava, trascinando

violentemente verso il basso la spalla destra" (cfr. doc. C,

sottolineatura della scrivente). La lesione si produceva, dunque,

simultaneamente al tentativo dell'assicurato di evitare la caduta di un secchio

colmo di malta dal peso non indifferente (circa 25-30 kg) al piano di sotto del

ponteggio e che avrebbe potuto ferire i colleghi al piano sottostante.” (doc.

I, pag. 8)

Nella risposta di causa,

l’istituto assicuratore ha rilevato quanto segue:

" (…).

23.

Nella fattispecie la dinamica

dell'infortunio è stata così descritta:

- notifica dell'infortunio 20.04.2023: "stava eseguendo dei lavori di

gessatura alla facciata esterna; alzando il secchio della malta per passarlo

all'operaio situato al livello superiore del ponteggio e non avendolo lo stesso

preso prontamente, il secchio scivolava, trascinando violentemente il braccio

verso il basso la spalla destra";

- referto Dr. med. __________ 03.05.2023: "evento traumatico lavorativo

in cui ha dovuto fermare la corsa di un peso che stava cadendo con l'improvvisa

sensazione di cedevolezza del braccio ed una sensazione di forte dolore

in ragione laterale della spalla destra";

- colloquio tel. con assicurato del 04.07.2023: "spiega che doveva

sollevare questo secchio contenente la malta 25-30 chili. L'ha tirato su e poi

gli ha ceduto il braccio. Non ha fatto un movimento particolare, dice

che purtroppo il lavoro di gessatone è pesante e lo fa da tanti anni";

- scritto dell'assicurato del 11.10.2023: "di fatto, ero su un ponteggio

al quarto piano ed un secchio di finitura per esterni del peso di circa 25-30

Kg che stavo passando al mio collega, si è rovesciato e stava per cadere a

terra al pian terreno. Per evitare che arrivasse in testa agli altri colleghi

che stavano lavorando sotto di me, ho cercato di afferrarlo come ho potuto per

evitare il peggio".

(…)

24.

La prima versione della dinamica del

presunto infortunio è stata indicata dal datore di lavoro 20 giorni dopo

l'evento in questione. La prima versione dell'assicurato è quella del colloquio

telefonico con la Parte convenuta del 4 luglio 2023 che rispecchia quella

indicata dal Dr. med. __________ nel suo referto del 3 maggio 2023.

L'assicurato non ha dunque avuto un movimento brusco, bensì afferrando

semplicemente il secchio di malta il braccio gli è ceduto. La versione indicata

nello scritto dell’11 ottobre 2023 è una ricostruzione a posteriori non

credibile. (…)” (doc. III, pag. 6, 7 e 8)

In data 13 marzo 2024, l’avv. RA

1 ha osservato quanto segue:

" (…). Ora,

nel merito della fattispecie oggetto del ricorso del 15.02.2024, la notifica

dell'infortunio del 30 marzo 2023 veniva redatta il 20 aprile 2023, solo ad una

ventina di giorni dall'evento. La descrizione dell'infortunio veniva

evidentemente stilata d'intesa con quanto riportato dal signor RI 1 e dal

collega coinvolto nell'evento, il signor __________, peraltro pure indicato

nella summenzionata notifica, in particolare laddove si citano le "Persone

coinvolte" (cfr. doc. D). L'assicurazione convenuta non va pertanto

seguita laddove intende applicare la succitata giurisprudenza al caso che qui

ci occupa, considerato che una notifica d'infortunio presentata solamente

una ventina di giorni dopo l'evento, il cui contenuto è peraltro confermato

non solo dal ricorrente, ma anche dal collega direttamente coinvolto che, come

già descritto, non ha prontamente afferrato il secchio di malta (cfr. Pt. 1 del

ricorso del 15.02.2024), non equivale di tutta evidenza ad una notifica

presentata mesi dopo l'infortunio. Il principio della cosiddetta dichiarazione

della prima ora trova pertanto, nella presente fattispecie, piena applicazione,

per modo che alla notifica d'infortunio sub doc. D, che descrive compiutamente

quanto accaduto al ricorrente il 30.03.2023, va conferito pieno valore

probatorio.

Occorre pure sottolineare come l'assicurazione convenuta non può essere seguita

neppure laddove sostiene che la prima versione dell'infortunio descritta

dall'assicurato sarebbe quindi quella redatta dalla signora __________ il 4

luglio 2023 (cfr. incarto CO 1 relativo al signor RI 1, doc. n. 17). Tale

descrizione veniva desunta, come ivi indicato, dal colloquio telefonico del

medesimo giorno con il signor RI 1, senza che quest'ultimo avesse modo di

vagliare quanto ritenuto dalla succitata consulente, rispettivamente

approvarlo. Tale modo di procedere non merita alcuna tutela, poiché, come già

sancito in casi analoghi da cod. lod. Tribunale, è gravemente lesivo del

diritto di essere sentito dell'assicurato (cfr. Sentenza TCA del 19

settembre 2005 inc. n. 35.2004.83, consid. 2.7). La posizione assunta dall'CO 1

in sede ricorsuale rasenta peraltro, a mente di chi scrive, la malafede,

ritenuto che il ricorrente non è di lingua madre italiana e presenta delle

difficoltà nell'esprimersi in italiano. La conclusione a cui l'CO 1 vuole

giungere contravviene quindi crassamente al diritto di essere sentito del

signor RI 1 ed a quanto sancito in materia dalla giurisprudenza autorevole.

Ma vi è di più. La descrizione dell'infortunio costruita in questa sede

dall'assicurazione convenuta, e meglio che "afferrando semplicemente il

secchio di malta il braccio gli ceduto", è totalmente contraria a

quanto realmente accaduto e viene peraltro palesemente confutata dalla

documentazione medica presente agli atti. In effetti, il Dr. med. __________,

nel rapporto citato dall'CO 1 del 03.05.2023, riporta che il ricorrente "ha

dovuto fermare la corsa di un peso che stava cadendo con

l'improvvisa sensazione di forte dolore [...]" (cfr. doc. I,

sottolineatura e modifica della scrivente). Nelle osservazioni dell'11 ottobre

2023 presentate dal signor RI 1, quest'ultimo si limitava a completare quanto

riportato nella notifica d'infortunio sub doc. D e nel succitato rapporto,

sottolineando che egli si trovava "su un ponteggio al quarto piano

ed un secchio di finitura per esterni del peso di circa 25-30 kg che stavo

passando al mio collega, si è rovesciato e stava per cadere a terra al pian

terreno. Per evitare che arrivasse in testa ad altri colleghi che stavano

lavorando sotto di me, ho cercato di afferrarlo come ho potuto per

evitare il peggio" (cfr. doc. N, sottolineature della scrivente). Non

v'è, pertanto, alcuna contraddizione nella documentazione a disposizione, posto

come quanto risulta nella notifica d'infortunio sub doc. D viene confermato e

completato dagli atti successivi.” (doc. V, pag. 2 e 3)

In data 21 marzo 2024, l’assicuratore

resistente ha rilevato quanto segue:

" (…). Si

ribadisce che normalmente la notifica dell'infortunio viene effettuata

immediatamente e non 20 giorni dopo. Il Dr. med. __________ non era presente

quanto è avvenuto l'evento pertanto egli nel suo referto (…) ha semplicemente

riportato quanto riferitogli dall'assicurato. (…)” (doc. VII)

2.9.

2.9.1. Chiamata a pronunciarsi in merito

all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che,

secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le

spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008

UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.

3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa

M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della

prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è

data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica

dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al

proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle

particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.

Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può

perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti

presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.

2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della

causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.

546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio

2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se

essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori

che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla

seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la

prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

2.9.2. In concreto, in ossequio ai

principi giurisprudenziali appena esposti, esaminata attentamente la documentazione

riassunta al considerando 2.8., il TCA ritiene di poter fondare la propria

valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su quanto

dichiarato in modo plausibile dall’assicurato medesimo l’11 ottobre 2023

(“ero su un ponteggio al quarto piano ed un secchio di finitura per esterni

del peso di circa 25-30 kg che stavo passando al mio collega, si è rovesciato e

stava per cadere a terra al pian terreno. Per evitare che arrivasse in testa ad

altri colleghi che stavano lavorando sotto di me, ho cercato di afferrarlo come

ho potuto per evitare il peggio.” - cfr. doc. 53).

Questa Corte non ignora la nota telefonica del 4 luglio 2023 (doc. 16), di cui

si è già detto al consid. 2.8. Tuttavia, essa non consente di giungere a una

soluzione diversa, in particolare non basta per mettere in dubbio la

credibilità di quanto indicato in modo congruente dall’insorgente in data 11

ottobre 2023.

Il TCA non può infatti esimersi

dal rilevare come, in casi analoghi al presente, l’CO 1 (al pari di altri

assicuratori LAINF) sia solito inviare prontamente all’assicurato un

questionario, in cui lo invita a descrivere nel dettaglio la dinamica

dell’evento, rispettivamente a rispondere ad alcune domande puntuali (ad es.

quella in cui viene chiesto se “è successo un avvenimento particolare

(scivolamento, urto, caduta, …)?”). Una volta debitamente compilato e sottoscritto

di proprio pugno dall’assicurato, esso viene ritornato all’amministrazione. Ciò

non è avvenuto nel caso di specie.

In tale contesto, va sottolineato

che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il

proprio assicuratore, è proprio quando egli è chiamato a compilare il questionario

appena menzionato, ritenuto che spetta normalmente al datore di lavoro

notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal

dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio

LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015; 35.2022.69 del 30 gennaio 2023

consid. 2.9; 35.2023.7 del 27 marzo 2023 consid. 2.8; 35.2023.51 dell’11

settembre 2023 consid. 2.10). Da qui l’importanza che rivestono le

dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche

domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è

svolto l’evento e secondo quali modalità (per un caso recente in cui la Corte

federale ha applicato il principio della “dichiarazione della prima ora”,

si veda la STF 8C_101/2022 del 22 dicembre 2022; cfr. pure la STCA 35.2023.51

dell’11 settembre 2023 consid. 2.10).

Sempre a proposito della nota telefonica in questione, il TCA non può parimenti

esimersi dal rilevare che, in una sentenza 8C_204/2009 del 27 agosto 2009

consid. 5 e 6, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

5.

Selon les constatations des premiers juges,

X.________ est une entreprise en raison individuelle inscrite au nom de

Y.________, qui a engagé le recourant en qualité de directeur administratif.

Les premiers juges ont attribué une importance décisive au fait que Y.________

a informé la caisse le 4 décembre 2007 que son comptable était absent. Ils en

déduisent que le recourant, «seul comptable de la société», continuait à

exercer des fonctions de directeur administratif et qu'il «jouait un rôle dans

la prise de décision». La déclaration prêtée à Y.________ résulte d'un

entretien téléphonique que celui-ci a eu avec un employé de la caisse. Cet

entretien fait l'objet d'une brève note interne, au demeurant non signée, qui

n'est pas toutefois suffisante pour en conclure que le recourant continuait à

exercer des fonctions au service de l'entreprise. Elle ne conduit du reste pas

nécessairement à la conclusion que le comptable déclaré absent était le

recourant lui-même, dont le nom n'est pas mentionné dans la notice. Il pouvait

par exemple s'agir d'un comptable externe à la société. Il n'est pas exclu au

demeurant que l'employeur ait voulu donner un prétexte pour ne pas fournir les

documents requis par la caisse dans le délai imparti. Les premiers juges voient

par ailleurs un indice que le recourant avait conservé un pouvoir décisionnel

dans le fait que l'entreprise ne comptait que trois collaborateurs, à savoir

deux apprentis et le recourant. Mais le seul fait d'avoir un pouvoir

décisionnel plus ou moins étendu ne suffit pas pour admettre l'existence d'une

position analogue à celle d'un employeur. La jurisprudence susmentionnée ne

saurait être comprise en ce sens que l'exercice de responsabilités au sein

d'une entreprise conduit de facto à nier le droit à l'indemnité de chômage en

cas de licenciement. Dans ce contexte, il n'eût sans doute pas été inutile

d'entendre Y.________ et éventuellement aussi les deux apprentis de

l'entreprise.

6.

Les éléments indispensables pour décider si le recourant occupait ou non une

fonction analogue à celle d'un employeur ou s'il a véritablement continué à

travailler au service de l'entreprise après son licenciement font défaut. Le

Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer. Il y a dès lors lieu de

constater que la décision attaquée ne contient pas les motifs déterminants de

fait et de droit requis par l'art. 112 al. 1 let. b LTF, si bien qu'elle doit

être annulée et que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale. (…)"

(cfr. pure la STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.8).

In simili circostanze, l’agire dell’CO 1, il quale ha determinato la dinamica

dell’evento fondandosi essenzialmente su una nota telefonica redatta da una

propria funzionaria, non può essere approvato da questa Corte, soprattutto in

un caso come quello in disamina, in cui la descrizione dell’accaduto è

determinante ai fini del giudizio.

Pertanto, nel caso concreto, la prima

volta in cui l’assicurato è entrato in diretto contatto con il proprio

assicuratore per fornire le indicazioni volte a chiarire, nel dettaglio, come

si è svolto l’evento e secondo quali modalità, è stato con la lettera dell’11

ottobre 2023, che ha quindi valenza di una “dichiarazione della prima ora”.

La circostanza che la descrizione

circostanziata dell’evento sia avvenuta solamente l’11 ottobre 2023 - e,

quindi, a distanza di oltre 6 mesi dall’evento - non può essere imputata

all’insorgente, dal momento che - nelle settimane immediatamente successive

alla notifica d’infortunio LAINF del 20 aprile 2023 da parte del datore di

lavoro - egli non è stato chiamato dall’CO 1 a compilare il questionario citato

in precedenza.

Inoltre, a fronte della descrizione circostanziata e puntuale effettuata di

proprio pugno dall’assicurato l’11 ottobre 2023, risultano ininfluenti ai fini

del giudizio eventuali altre indicazioni concernenti la dinamica dell’evento

risultanti dagli atti.

2.9.3. In esito a tutto quanto precede,

per quanto concerne la dinamica dell’evento occorso il 30 marzo 2023, questo

Tribunale ritiene dunque dimostrato - perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti) - che

l’insorgente, mentre si trovava su un ponteggio e stava alzando un secchio di

malta del peso di circa 25-30 kg per passarlo ad un collega situato al piano

superiore, il secchio si è rovesciato e, per evitare che cadesse in basso, l’ha

trattenuto, avvertendo un dolore alla spalla destra.

In simili condizioni, il TCA può

dunque esimersi dal procedere all’audizione del collega di lavoro, proprio in

considerazione del fatto che la versione determinante è quella che è stata

descritta di proprio pugno dall’assicurato stesso. Risulta pure superfluo

verificare se il ricorrente, come lo pretende la sua patrocinatrice (cfr. doc.

V, pag. 3 di cui si è già detto al consid. 2.8.), presenta delle difficoltà

nell'esprimersi in italiano, tali da pregiudicare l’attendibilità della nota

telefonica.

2.10. In concreto, non vi è stato

l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti,

manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

Va, dunque, esaminato se, in

casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno

sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge

all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di

un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo

manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.6 e la

giurisprudenza ivi citata).

Così come è stato segnalato

dall’istituto assicuratore resistente, in una sentenza U 360/02 del 9 ottobre

2003 consid. 3.3.1, riguardante un assicurato che aveva repentinamente compiuto

un brusco movimento per afferrare un apparecchio (“Vakuumstufe”) del

peso di circa 25-30 kg che stava per cadere di lato (dunque, come nel caso di

specie, si è trattato in sostanza di trattenere un oggetto prima che cadesse),

accusando in tal modo un improvviso dolore all’arto superiore sinistro, l’Alta

Corte federale, richiamata la sua giurisprudenza, non ha ritenuto

adempiuti gli elementi costitutivi di un infortunio, negando l’intervento tanto

di un movimento scombinato del corpo (al riguardo, il TFA ha considerato che il

movimento in questione non era stato né inusuale né atto a provocare una

sollecitazione non fisiologica di un singolo muscolo o di un gruppo di muscoli,

precisato che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non poteva essere

ammessa per il solo fatto che il movimento era stato eseguito d’istinto) quanto

di uno sforzo manifestamente eccessivo (in proposito, l’Alta Corte ha ricordato

di aver regolarmente negato l’esistenza di uno sforzo eccessivo trattandosi del

sollevamento di pesi tra i 60 e i 100 kg).

Questa giurisprudenza è stata

successivamente confermata nella STFA U 222/05 del 21 marzo 2006 consid. 3.2 e

nella STFA U 144/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.2.

Ora, considerato che la

fattispecie sub judice è del tutto analoga a quelle giudicate dal

Tribunale federale, questa Corte non può che giungere alla medesima conclusione,

ossia che l’insorgente non ha effettuato né un movimento scoordinato del

corpo né uno sforzo manifestamente eccessivo.

Da notare che il caso di specie

si differenzia dalla fattispecie di cui alla STF 8C_194/2015 dell’11 agosto

2015 consid. 5.2.2, in cui è stato riconosciuto l’intervento di un infortunio,

nella misura in cui in quel precedente l’oggetto afferrato - un rotolo di

moquette di 4.2 metri di lunghezza (caduto da un’altezza di 1.5 metri) -, aveva

un peso di un centinaio di chilogrammi. La Corte federale ha ritenuto che il

movimento non coordinato compiuto dalla persona assicurata aveva presentato una

certa intensità, tenuto conto soprattutto del peso, notoriamente elevato, di

un rotolo di moquette.

Trattandosi dell’argomentazione

ricorsuale secondo cui i disturbi di cui soffre l’assicurato sarebbero da

ricondurre ad infortunio, poiché ciò risulta dalle certificazioni d’inabilità

lavorativa agli atti (cfr., ad es., doc. 10 e 11: “motivo: infortunio”),

giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente

dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si

lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste

ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore

di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico

(cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51; STCA 35.2023.51 dell’11 settembre 2023 consid.

2.11).

Sempre in questo contesto, va

inoltre rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla

nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente

un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio

ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario

e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13

ottobre 2008 consid. 2.9; 35.2014.88 del 15 dicembre 2014 consid. 2.8;

35.2023.51 dell’11 settembre 2023 consid. 2.11).

Stante tutto ciò, in concreto non

sono dunque soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza

federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un

fattore esterno.

Di conseguenza, non si è

in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come ha correttamente

deciso l’assicuratore LAINF convenuto.

Resta, quindi, da stabilire se la

decisione su opposizione impugnata debba essere confermata anche nella misura

in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa

essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.

2.11. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture

(lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco

(lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e),

lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni

del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente

all’usura o a una malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51

(cfr. supra, consid. 2.4), la Corte federale, avuto riguardo

all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una

lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio rende,

comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo

infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e

malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova

liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43

cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un

infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le

circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli

relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi

lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi

che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta

all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha

avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile (oppure un evento

benigno o anodino: cfr., tra le tante, la STCA 35.2022.6 del 4 aprile 2022,

consid. 2.4) continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo

prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello

dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è

costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una

malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul tema, si veda pure la STF

8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo

2020 consid. 5.4 e 5.5 (cfr., tra le tante, anche la STCA 35.2022.57 del 3

ottobre 2022, consid. 2.9).

2.12. Dagli atti emerge che l’assicurato

ha subito la rottura della cuffia dei rotatori. Trattasi di una lesione che

ricade sotto la lett. f dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, aspetto che non è oggetto di

contestazione.

In concreto, però, l’assicuratore

convenuto ha sostenuto che l’art. 6 cpv. 2 LAINF non troverebbe applicazione -

ed ha quindi negato l’erogazione delle prestazioni assicurative - per il motivo

che “la lesione riscontrata è dovuta secondo il criterio della probabilità

preponderante all’usura o alla malattia” (doc. B, pag. 4).

In particolare, l’istituto assicuratore ha fondato tale conclusione basandosi

sui rapporti del proprio medico di fiducia.

Il dr. med. __________, nella

nota del 30 agosto 2023, ha infatti rilevato quanto segue:

" (…)

L'assicurato in data 30 marzo 2023 stava eseguendo dei lavori di gessatura e

alzava il secchio della malta per passarlo all'operaio situato al livello

superiore del ponteggio. Non avendolo preso prontamente, il secchio gli

scivolava tra le mani. Nel tentativo di evitare la caduta del secchio ha

avvertito una fitta alla spalla destra.

La Risonanza magnetica della spalla destra del 31 marzo 2023 mostrava una

lesione pressoché completa del tendine sovraspinato. Ho analizzato

personalmente le immagini della Risonanza magnetica e si tratta sicuramente di

una lesione del sovraspinato all'inserzione cona solamente alcune fibre

tendinee rimanenti. Questo corrisponde anche al rapporto operativo del dott.

med. __________, Caposervizio di Chirurgia dell'Ospedale __________, del

19.05.2023, dove viene descritto: "[...] si individua il tendine

sovraspinato che appare lesionato in toto, si debridano le fibre ottenendo

lesione completa a tutto spessore [...]". Non posso però individuare né

un edema osseo («bone bruise») del tubercolo maggiore dell'omero, né posso

identificare una raccolta sanguigna nell'articolazione e nello spazio

subacromiale. Questi segni si sarebbero dovuti riscontrare in una lesione

traumatica ad un giorno dall'evento. Rilevo inoltre che il tendine lesionato

non è retratto. Anche in questo caso manca il percorso ondulato del tendine che

si può riscontrare in una lesione traumatica. Devo inoltre anche rilevare

la mancanza di infiltrazioni adipose del muscolo.

La prima visita dallo specialista __________ è stata eseguita il 2 maggio 2023

(rapporto del 3 maggio 2023) e cioè a più di un mese di distanza dall'evento

annunciato. Durante questo periodo è stata effettuata della fisioterapia e

un'infiltrazione nello spazio sotto acromiale che non avrebbero portato nessun

beneficio. Nell'esame clinico del 2 maggio 2023 la spalla si presentava fresca,

asciutta e simmetrica alla contro laterale sana, con un arco di movimento

completo e senza carichi. Anche se contro resistenza si poteva riscontrare un

deficit funzionale in rotazione esterna e in abduzione, sorprende molto che

l'assicurato non abbia accusato più disturbi e deficit funzionali dopo il

sospetto traumatismo.

La Notifica d'infortunio LAINF è stata compilata il 20 aprile 2023. Il dott.

med. __________, FMH Chirurgia ortopedica e traumatologica, compilava il 18

aprile 2023 il primo ciclo di fisioterapia. Non si trovano ulteriori rapporti

da parte del dott. __________.

Rileviamo inoltre che l'assicurato è affetto da diabete mellito tipo II, di

dislipidemia e viene inoltre descritto un tabagismo. Tutti questi fattori

influiscono in modo preponderante nello sviluppo di lesioni traumatiche della

cuffia dei rotatori.

Analizzando in modo dettagliato tutte queste informazioni dobbiamo

concludere che la lesione del sovraspinato è da attribuire in maniera

preponderante a usura o e malattia e non all'evento del 30 marzo 2023. (…)”

(doc. 39; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Dal rapporto del 17 settembre

2023 del dr. med. __________ (doc. 47) si evince quanto segue:

" (…) È’

stata contestata dalla CO 1 l'origine infortunistica della lesione operata.

Dal mio punto di vista posso affermare che per quanto riguarda gli esami

strumentali pre-operatori e la RM, si evidenziava un danno inserzionale e

preinserzionale della cuffia dei rotatori senza atrofia muscolare e quindi

sicuramente non è un danno pregresso e comunque presente da tanto tempo. È’

impossibile dal mio punto di vista definire se la natura è chiaramente

infortunistica o degenerativa, ma quello che è stato il riscontro

intra-operatorio propende di più per considerarla una problematica di natura

acuta e infortunistica e ne motivo anche il perché:

1) dal punto di vista dei tessuti molli ho trovato una spalla con

un'infiammazione abbastanza acuta/recente e quindi è compatibile con un

evento traumatico relativamente recente.

2) Non ho riscontrato alcuna retrazione dei tendini che ho dovuto riparare

e questo è un secondo elemento che fa pensare ad una lesione relativamente

fresca

3) dal punto di vista anamnestico il paziente prima di questo evento

infortunistico non riferisce alcun disturbo a carico della spalla.

Questi 3 elementi fanno pensare a me come specialista e con quello che ho

riscontrato intra-operatoriamente che il tutto sia da attribuire all'evento

traumatico occorso in data 30.03.2023 a seguito del quale il paziente ha

cominciato a lamentare i disturbi”.

Invitato a prendere posizione

sul rapporto del dr. med. __________, in data 25 ottobre 2023, il dr. med. __________

ha nuovamente confermato che, a suo avviso, la lesione corporale diagnosticata

è da ricondurre in misura preponderante prevalentemente a usura o malattia

(doc. 54), in particolare rilevando quanto segue:

" (…)

L'assicurato in data 30 marzo 2023 stava eseguendo dei lavori di gessatura e

alzava il secchio della malta per passarlo all'operaio situato al livello superiore

del ponteggio. Non avendolo preso pronta- mente, il secchio gli scivolava tra

le mani. Nel tentativo di evitare la caduta del secchio ha avvertito una fitta

alla spalla destra. La Risonanza magnetica della spalla destra del 31 marzo

2023 mostrava una lesione pressoché completa del tendine sovraspinato. Ho

analizzato personalmente le immagini della Risonanza magnetica e si tratta

sicuramente di una lesione del sovraspinato all'inserzione cona solamente

alcune fibre tendinee rimanenti.

Secondo la letteratura [1,2,3] i sintomi tipici di una rottura traumatica

del tendine del sovraspinato, consistono in un deficit immediato

dell'elevazione attiva e della rotazione esterna. In questo caso si parla anche

di una cosiddetta pseudo-paralisi. Nel nostro caso questi sintomi non vengono

documentati (nessuna perdita di forza, limitazioni di movimento o

pseudoparalisi) né nel certificato iniziale del Dr. med. __________,

Specialista in medicina interna, compilato il 27.07.2023 (infortunio del

30.03.2023), né nella prima visita dallo specialista Dr. med. __________,

Caposervizio Ortopedia e Traumatologia Ospedale __________, del 2 maggio 2023

(rapporto del 3 maggio 2023). Infatti, il Dr. __________ dichiarava "La

spalla si presenta fresca, asciutta e simmetrica alla contro laterale sana. Ha

un arco di movimento completo e senza carichi.» In questo contesto non capisco

il primo punto della sua argomentazione nel rapporto del 17 settembre 2023,

dove sostiene "Dal punto di vista dei tessuti molli ho trovato una spalla

con un'infiammazione abbastanza recente e quindi compatibile con un evento

traumatico relativamente recente". Questa sua affermazione non può

essere presa in considerazione per diversi motivi:

1. La prima visita del Dr. med. __________ è stata eseguita a più di un

mese di distanza dall'evento dichiarato. La sua dichiarazione di un traumatismo

di data recente non è corretta.

2. La descrizione clinica della spalla da parte del Dr. __________ non lascia

dubbi sull'idoneità delle parti molli della spalla.

3. Nel rapporto operatorio del 19 maggio 2023 non vengono descritte delle

infiammazioni dei tessuti molli.

Possiamo dunque concludere che i primi referti clinici della spalla destra non

corrispondono a una recente rottura traumatica del tendine del sovraspinato.

Nella Risonanza magnetica eseguita un giorno dopo l'evento descritto non

posso individuare un edema osseo («bone bruise») del tubercolo maggiore

dell'omero e neanche del muscolo sovraspinato. Inoltre, non si riscontra

nemmeno una raccolta sanguigna nell'articolazione e nello spazio sotto

acromiale. Questi segni si sarebbero dovuti riscontrare in una lesione

traumatica ad un giorno dopo l'evento descritto.

In una recente analisi basata sullo studio delle immagini di Risonanza magnetica

per le lesioni del sovraspinato, viene descritto che le immagini della

Risonanza magnetica eseguite a poca distanza dall'infortunio mostravano una

frequenza maggiore di edema muscolare nel gruppo traumatico rispetto al gruppo

degenerativo. Questo risultato è stato valutato con una specificità del 100 % e

un tasso di resultati falsi positivi dello 0 %. Anche l'edema tendineo è stato

significativamente più frequente dopo un evento traumatico e ha mostrato una

sensibilità dell'86 %. Inoltre, veniva anche descritto il percorso ondulato del

tendine dopo una lacerazione acuta (Specificità del 84%). Nella Risonanza

magnetica del 31 agosto 2023 non possiamo rilevare dunque un tendine retratto

ma neanche con il percorso ondulato del tendine lesionato. [4]

Questa ricerca di recente data ha potuto dunque dimostrare che non si può

solamente basare la lesione degenerativa sull'infiltrazione adiposa del ventre

muscolare, ma che si possono utilizzare di-versi parametri in base alle

immagini di Risonanza magnetica, i quali permettono di distinguere in modo più

specifico una lesione tendinea traumatica da una degenerativa. [4]

Nel rapporto operatorio veniva anche

descritta una lesione delle fibre del Capolungo del bicipite (CLB). La lesione

del CLB viene causata da un'instabilità della stessa e viene dunque causato da

fattori legati a malattia o a usura [5]. Molto spesso le lesioni del CLB

vengono associate alle lesioni degenerative della cuffia dei rotatori. [6, 7]

Possiamo dunque concludere che sulla base delle immagini della RM dei 31 agosto

2023 non si tratta, con probabilità preponderante, di una lesione traumatica

del tendine del sovraspinato ma di una lesione tendinea legata a usura e

malattia. Rileviamo inoltre, che l'assicurato è affetto da diabete mellito

tipo II, da dislipidemia e viene inoltre descritto un tabagismo cronico. Tutti

questi fattori influiscono in modo preponderante nello sviluppo di lesioni

degenerative della cuffia dei rotatori.

Rispondo dunque al terzo punto dell'argomentazione del Dr. med. __________

citando il lavoro degli __________ redatto da __________ [1]: "In uno

studio ecografico condotto su 51 soggetti asintomatici di età compresa

tra i 40 e i 70 anni, sono state segnalate manifestazioni di invecchiamento,

sotto forma di tendinosi (65 %), artrosi acromio-clavicolare (65 %), patologie

del labbro (14 %) e danno parziale nell'aspetto borsate del tendine del

sovraspinato (22 %). La parte prossima all'inserzione del tendine del

sovraspinato sul trochite maggiore viene considerata particolarmente sensibile

alle degenerazioni.

Varie eziologie come ipovascolarità [23], attrito meccanico, fattori

morfologici [25, 26], fattori genetici [27] ecc sono stati e vengono tutt'ora

discussi nella letteratura scientifica». (n.d.r. il corsivo è della redattrice

mentre il grassetto non è della redattrice).

2.13. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione

più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.14. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso

di specie, questa Corte rileva preliminarmente che, non essendo la decisione

impugnata fondata su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, può

trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la

quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano

per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.13.).

Ora, attentamente vagliato

l’insieme della documentazione a sua disposizione (in particolare quella

riportata al consid. 2.12.), questa Corte non può confermare la decisione

dell’amministrazione che ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurato

sulla base del fatto che la lesione corporale diagnosticata – rientrante tra

quelle esaustivamente enumerate dall’art. 6 cpv. 2 LAINF (lett. f) - sarebbe

dovuta prevalentemente all’usura o alla malattia.

In effetti, su questo aspetto,

agli atti figurano valutazioni di medici specialisti tra loro contraddittorie,

che non consentono a questo Tribunale di decidere, con tranquillità, in un

senso oppure nell’altro (per un caso analogo, cfr. STF 8C_169/2019 del 10 marzo

2020 consid. 5.4-5.5).

Il referto del 17 settembre 2023 del dr. __________ - che è stato peraltro

allestito anche sulla base di quanto osservato in prima persona in occasione

dell’intervento del 19 maggio 2023 - appare, infatti, atto a generare dubbi più

che lievi circa la correttezza della valutazione del medico fiduciario. In

particolare, egli non ha riscontrato né atrofia muscolare né retrazione dei

tendini da riparare, rispettivamente refertato un’infiammazione dei tessuti

molli, aspetti questi che lo hanno indotto a concludere che la natura del danno

fosse di origine acuta e infortunistica, segnatamente da ricondurre all’evento

del 30 marzo 2023.

Il TCA non ignora le argomentazioni del medico fiduciario (in particolare,

quelle risultati dall’apprezzamento medico del 25 ottobre 2023 di cui al doc.

54: nessun edema osseo del tubercolo maggiore dell'omero e neanche del muscolo

sovraspinato, nessuna raccolta sanguigna nell'articola-zione e nello spazio

sotto acromiale; assicurato affetto da diabete mellito tipo II e da

dislipidemia, oltre a tabagismo cronico; fattori questi che influirebbero in

modo preponderante nello sviluppo di lesioni degenerative della cuffia dei

rotatori, ecc.). Tuttavia esse, a fronte di quanto indicato dal dr. med. __________,

non consentono a questa Corte di concludere, con la necessaria tranquillità

- neppure considerando che la regola “post hoc ergo propter hoc” (dopo

questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica (cfr., sul tema,

tra le tante la STCA 35.2022.69 del 30 gennaio 2023, consid. 2.11) - che la

lesione corporale diagnosticata sia da ricondurre prevalentemente (ossia in

misura maggiore al 50% - cfr. consid. 2.11.) a usura o malattia.

Va aggiunto che, in questo contesto, secondo la giurisprudenza federale citata

in precedenza (cfr. consid. 2.12.), assume un’importanza rilevante la questione

di sapere se l’evento in discussione possa essere qualificato di “benigno o

anodino” (cfr., sul tema, la STCA 35.2022.69 del 30 gennaio 2023 consid.

2.11. e la STCA 35.2022.6 del 4 aprile 2022 consid. 2.7.).

Il TCA ritiene che ciò non sia il caso nella fattispecie sub judice.

Da un lato, l’insorgente è

infatti stato in grado d’identificare un fatto traumatico ben preciso che ha

interessato la spalla destra (in questo senso, si veda la pronunzia 8C_101/2022

consid. 4.5, precedentemente citata, in cui la Corte federale ha ricordato, con

riferimento alla DTF 146 V 51, che “nell’ambito della prova liberatoria,

sapere se vi è stato un evento iniziale riconoscibile e identificabile è

determinante per delimitare l’obbligo prestativo dell’assicuratore contro gli

infortuni e dell’assicuratore contro le malattie.”).

Dall’altro, il dover trattenere

un secchio di malta del peso di circa 25-30 kg che stava per cadere verso il

basso, non può essere definito un gesto anodino, dal momento in cui è

suscettibile di generare delle forze che vanno oltre le normali sollecitazioni

a cui sono quotidianamente esposti gli arti superiori.

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che va ordinata una perizia

ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA

oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid.

3.1.2 e riferimento ivi citato; cfr., tra le tante, anche la STCA 35.2023.75

del 15 aprile 2024, consid. 2.10).

2.15. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die

IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer

beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme

durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und

die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die

Considerandi

Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und

die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter

Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt

vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April

2000.

E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung

an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,

wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010

IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria

oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una

perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore

LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della

persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi

dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità

e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo

all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per

determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove

necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020

consid. 5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Inoltre, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.

2.9).

Infine, con pronunzia 8C_447/2023

del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

" Aufgrund

der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im

Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits

bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und

Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich

die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das

kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine

abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im

Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es

doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.

Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023

E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die

Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären

müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht

rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz,

mithin Bundesrecht, verletzt”.

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sul

parere del proprio interno.

Per le ragioni già esposte al

considerando 2.14., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a

chiarire se la lesione corporale diagnosticata - rientrante tra quelle

esaustivamente enumerate dall’art. 6 cpv. 2 LAINF - sia da ricondurre prevalentemente

(ossia in misura maggiore al 50%) a usura o malattia, oppure no.

Sulla base delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF sarà poi

chiamato a definire nuovamente il diritto alle prestazioni spettanti

all’assicurato a contare dal 1° settembre 2023.

2.16

Alla luce di tutto quanto esposto,

il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare,

all’esperimento della perizia giudiziaria richiesta dalla patrocinatrice

dell’insorgente - cfr. doc. I, pag. 16 in fine).

Va qui ricordato che, per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.17

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato,

l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.18

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore

l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti