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Decisione

35.2024.14

Discussa la tempestività del ricorso in un caso in cui l'assicurato aveva impartito un ordine di trattenere la posta e doveva attendersi un'intimazione da parte dell'assicuratore

3 giugno 2024Italiano18 min

come l’impugnativa sia stata presentata in maniera intempestiva, il requisito della probabilità di esito

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.14

mm

Lugano

3 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 17 giugno 2010, RI 1,

dipendente della ditta __________ in qualità di operaio edile e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è stato colpito all’arto inferiore sinistro da una pietra e ha riportato,

secondo il rapporto 28 luglio 2010 dell’Ospedale __________, una lesione del

menisco mediale (cfr. doc. 5).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Con decisione formale del 16

aprile 2013, poi confermata dopo opposizione (doc. 298), l’amministrazione ha

dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) a far tempo dal 30 aprile 2013 e ha negato

l’assegnazione all’assicurato di una rendita d’invalidità e di un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 279).

1.2. Nel corso del mese di dicembre

2021, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del 17

giugno 2010, determinata da una recrudescenza dei disturbi al ginocchio

sinistro e dall’insorgenza di dolori alla schiena con piena inabilità

lavorativa a contare dal 30 novembre 2021.

L’assicuratore LAINF ha

riconosciuto la propria responsabilità e ripristinato il diritto alle

prestazioni di corta durata.

Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 settembre 2023,

l’amministrazione ha posto termine dal 30 settembre 2023 alle prestazioni di

corta durata e ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 17%

calcolata su un guadagno assicurato di fr. 51'748 e un’IMI del 12.5% (doc.

439).

L’assicurato ha personalmente

interposto opposizione (cfr. doc. 444).

Con decisione su opposizione

dell’8 gennaio 2024, intimata mediante posta A plus, l’CO 1 ha confermato il

contenuto del suo primo provvedimento (doc. 460).

1.3. Con ricorso del 14 febbraio 2024,

indirizzato al Tribunale amministrativo del Cantone __________ e redatto in

lingua tedesca, RI 1, patrocinato dalla RA 1, ha chiesto in via principale che

venga ripristinato il diritto all’indennità giornaliera a decorrere dal 1°

ottobre 2023, in subordine che gli venga riconosciuta una rendita d’invalidità

di entità maggiore e in via ancora più subordinata il rinvio degli atti

all’amministrazione per complemento istruttorio (cfr. doc. I).

1.4. In data 15 febbraio 2024, il

Tribunale amministrativo del Cantone __________ ha trasmesso il ricorso a

questa Corte per competenza territoriale (cfr. doc. II).

1.5. Il 21 febbraio 2024, il TCA ha

chiesto alla RA 1 di presentare la traduzione dell’impugnativa in lingua italiana

entro il termine di 15 giorni (doc. III).

La traduzione del ricorso è

pervenuta in data 8 marzo 2024 (doc. IV 1).

1.6. Con scritto del 19 marzo 2024, l’CO

1 ha postulato che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile in quanto

tardiva (doc. VII).

La rappresentante dell’insorgente

si è pronunciata in proposito il 3 maggio 2024 (doc. XI).

Il 17 maggio 2024 l’istituto

assicuratore convenuto ha ancora formulato alcune sue considerazioni attinenti

alla tempestività del ricorso del 14 febbraio 2024 (doc. XIII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16

maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

2.2. Giusta l’art. 58 cpv. 1 LPGA, è

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il

terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.

Dalla banca dati MOVPOP – Movimento

della popolazione, gestita dall’Ufficio cantonale dello Stato Civile, risulta

che RI 1 è domiciliato nel Comune di __________ a far tempo dal 1° aprile

2022.

Questa circostanza è stata

confermata al TCA dalla Cancelleria comunale in data 19 febbraio 2024.

Stante quanto precede, posto come

il ricorso sia stato interposto il 14 febbraio 2024 (cfr. doc. I), è

data la competenza territoriale di questo Tribunale.

2.3. In concreto, nel merito è litigiosa

la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico a contare dal 1°

ottobre 2023, come pure l’entità della rendita d’invalidità spettante al

ricorrente e quella del guadagno assicurato sul quale calcolare la rendita medesima.

Preliminarmente, il TCA è però chiamato

a verificare che il ricorso presentato dall’assicurato sia tempestivo, ciò che

l’assicuratore convenuto contesta.

2.4. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il

capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1

LPGA prevede che se il termine è computato in

giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il

giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto

federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È

determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il

suo rappresentante.

Dopo l'entrata in vigore della

LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il

termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI

1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp.

130s).

A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA,

le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui

indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

Se il termine di ricorso è spirato,

il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione

contestata cresce in giudicato (cfr. DTF

134 V 49 consid. 2; Th. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.5. La posta A plus non è assimilata a

un invio raccomandato. L’invio non viene consegnato soltanto dietro firma. Il

mittente riceve una ricevuta che permette il monitoraggio elettronico degli

invii (Track & Trace) su internet. La data di deposito nella

cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario può in tal modo

essere determinata (ma non la data in cui l’invio viene ritirato dalla

bucalettere). Il termine inizia a decorrere da questo deposito: è in effetti a

partire da questo momento che l’invio entra nella sfera d’influenza del

destinatario (DTF 142 III 599 consid. 2.4; STF 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012

consid. 4.2; 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.5). In caso d’invio

mediante posta A plus, non si tiene conto del termine di giacenza. D’altro

canto, come per l’avviso di ritiro di un invio raccomandato, esiste una

presunzione che la data di distribuzione nella cassetta delle lettere o nella

casella postale è stata correttamente registrata. La semplice eventualità di un

errore di registrazione non basta a rovesciare questa presunzione. L’errore

deve apparire plausibile tenuto conto delle circostanze (cfr. per analogia la

STF 6B_517/2021 del 16 giugno 2021 consid. 1.1.2).

2.6. Nella concreta evenienza, risulta

che l’CO 1 ha indirizzato la decisione su opposizione a “RI 1, __________”.

Ora, dalla banca dati MOVPOP si evince che l’assicurato è stato domiciliato nel

Comune di __________ sino al 31 marzo 2022, quando si è trasferito, come

visto in precedenza, in Ticino, nel Comune di __________.

Al riguardo, la patrocinatrice

del ricorrente fa valere che l’amministrazione ha intimato la decisione

impugnata all’indirizzo sbagliato e si avvale della norma di cui all’art. 49

cpv. 3 LPGA, giusta la quale la persona interessata non deve subire pregiudizio

alcuno dalla notifica irregolare di una decisione. Ella pretende inoltre che il

proprio patrocinato avrebbe oralmente informato l’assicuratore del cambiamento

di domicilio, non potendo comunque escludere che egli abbia in realtà confuso

la CO 1 con la __________ “vista l’alta similitudine delle abbreviazioni” (doc.

XI, p. 2).

Da parte sua, l’CO 1 sottolinea

in particolare di aver intimato la decisione impugnata all’indirizzo indicato

nell’opposizione ed esclude di avere avuto notizia del cambiamento d’indirizzo

(cfr. doc. XIII).

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA rileva che l’assicuratore convenuto aveva già intimato la decisione formale

del 20 settembre 2023 all’indirizzo postale di __________ del qui insorgente

(doc. 439).

L’assicurato si era personalmente

opposto al provvedimento in data 6 ottobre 2023, senza sollevare obiezioni di

sorta a proposito del luogo d’intimazione della decisione, e ciò sebbene fosse

formalmente domiciliato a __________ da oltre un anno. Egli aveva anzi indicato

quale mittente “RI 1, __________” (cfr. doc. 444).

D’altra parte, contrariamente a

quanto sostenuto dalla sua patrocinatrice, dagli atti non risulta che il

ricorrente abbia mai informato l’CO 1 di avere nel frattempo cambiato indirizzo. Successivamente

all’opposizione vi sono sì stati dei colloqui telefonici intercorsi tra

l’assicurato e l’amministrazione, dalle relative note non risulta tuttavia che

sia stata sollevata la questione del cambiamento di recapito postale (cfr. doc.

449 e doc. 458). In proposito, occorre inoltre considerare che in occasione

della telefonata del 7 novembre 2023, l’insorgente ha chiesto all’assicuratore

resistente l’invio degli atti per e-mail e per posta. Il CD contenente la

documentazione è stato spedito il giorno stesso all’indirizzo postale di __________

(cfr. doc. 451). È dunque altamente verosimile che l’istituto non fosse stato

nel frattempo avvertito del cambiamento d’indirizzo.

Il fatto che nell’incarto CO 1 siano

presenti delle comunicazioni dell’Ufficio AI del Cantone __________ in cui

figura l’indicazione “RI 1, __________”, non può essere di nessun

soccorso al ricorrente. Le lettere in questione sono infatti datate 21 luglio e

10 novembre 2022 (cfr. doc. 360 e doc. 374) e sono pertanto ampiamente anteriori

all’atto opposizione sul quale l’assicurato ha personalmente indicato, quale

mittente, “RI 1, __________” (doc. 444). In base all’estratto Track

& Trace relativo all’invio n. 98.01.048915.00197424, il provvedimento in

questione è proprio stato recapitato (il 15 gennaio 2024) allo sportello

dell’ufficio postale di __________.

Stante tutto quanto precede,

questo Tribunale ritiene che non si possa validamente sostenere che l’assicuratore resistente abbia spedito la

decisione su opposizione a un indirizzo sbagliato, cosicché l’avv. __________

non è legittimata ad appellarsi alla norma di cui all’art. 49 cpv. 3 LPGA.

2.7. In relazione alla pretesa

intempestività dell’impugnativa, l’assicuratore convenuto fa valere che il

termine ricorsuale “non ha cominciato a decorrere dal 16.1.2024 bensì già

dall’11.1.2024 e cioè dall’indomani dell’avvenuta notifica se l’assicurato non

avesse chiesto di trattenere la posta e questo in considerazione del fatto che

l’intimazione avviene quando l’invio entra nella sfera del destinatario e

meglio quando viene depositato dalla Posta in un luogo ben determinato e

definito in precedenza (...).” (doc. XII).

Con le proprie osservazioni del 3

maggio 2024, la rappresentante dell’assicurato, dopo aver segnalato che il suo

patrocinato aveva un “fermoposta” presso l’ufficio postale di __________, obietta

che, secondo la giurisprudenza federale, “… “la notificazione, determinante per

la decorrenza per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito

dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario” (tra le tante STF 2C_943/2021, sentenza del 3 dicembre 2021, c.

2.2.2). Nell’ambito della giurisprudenza federale viene ugualmente menzionata

la casistica di un deposito di una lettera spedita in “A+” nella cassetta delle

lettere. Il che non è comunque stato fatto in casu. Infatti, dal Track &

Trace del caso di specie si evince una prova di ritiro allo sportello in data

15.01.2024. In questo caso specifico non vi è quindi la necessità di procedere

con la finzione di notifica creata dalla giurisprudenza per determinare qual è

la data del recapito. (…).” (doc. XI).

Alla luce di quanto precede, controversa

è dunque la questione di sapere a partire da quale data decorre il termine di

ricorso previsto dall’art. 60 cpv. 1 LPGA.

Occorre rilevare che il TF ha già

avuto modo di chinarsi sulla questione appena menzionata in una sentenza

8C_53/2017 del 2 marzo 2017.

In quel caso, la Corte federale è

in effetti stata chiamata a pronunciarsi in merito alla questione di sapere

quando la decisione su opposizione impugnata, spedita il 6 giugno 2016 mediante

posta A plus, era stata intimata alla persona assicurata e, in ultima analisi,

se era stato ossequiato il termine di 30 giorni di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA.

In base al tracciamento dell’invio, il 7 giugno 2016 la decisione su opposizione

è stata trattenuta presso l’ufficio postale di destinazione, in quanto il

ricorrente aveva impartito un ordine di “fermoposta” per il periodo 4-16 giugno

2016. La decisione su opposizione era poi stata effettivamente ritirata soltanto

il 20 giugno 2016.

Secondo il tribunale cantonale,

l’insorgente doveva attendersi un’intimazione da parte dell’autorità

amministrativa, dopo che in data 4 maggio 2016 egli aveva inoltrato

opposizione. L’invio dell’Ufficio cantonale per l’industria, arti e mestieri e

lavoro è quindi stato ritenuto intimato fittiziamente il giorno in cui è stato

trattenuto presso la posta, dunque il 7 giugno 2016. L’ordine di “fermoposta”

in vigore dal 4 al 16 giugno 2016, non era atto a prorogare il termine di

ricorso, donde l’intempestività dell’impugnativa.

L’Alta Corte federale ha

confermato la pronunzia cantonale sviluppando segnatamente le seguenti

considerazioni:

" 4.3. Der zulässigerweise uneingeschrieben verschickte

Einspracheentscheid wäre dem Beschwerdeführer - ohne anderweitige Abmachung mit

der Post - am 7. Juni 2016 zugestellt worden. Mit dem Einwurf in den

Briefkasten hätte er als eröffnet gelten müssen. Daran vermag der

Postrückbehaltungsauftrag nach der dargelegten Rechtsprechung nichts zu ändern.

Da nach Erhebung der Einsprache am 4. Mai 2016 mit einem Entscheid zu rechnen

war, wäre der Beschwerdeführer gehalten gewesen, eine behördliche Zustellung zu

ermöglichen oder aber der Verwaltung seine Abwesenheit zu melden und sie zu

einem Zustellungsverzicht zu bewegen. Der erteilte Postrückbehaltungsauftrag

genügte dazu nicht. Er konnte insbesondere nicht bewirken, dass eine rechtlich

wirksame Zustellung erst bei der effektiven Empfangnahme der Sendung nach

seiner Rückkehr aus dem Ausland (am 20. Juni 2016), statt bereits mit dem

Einwurf in den Briefkasten, als erfolgt zu betrachten wäre. Denn Letzteres

hätte faktisch zur Folge, dass die gesetzliche Beschwerdefrist nach Belieben

des Beschwerdeführers verlängert würde (vgl. BGE 141 II 429 E. 3.1 S. 431). Seinem Einwand, dass

die Sendung gar nicht in seinen Machtbereich gelangt sei, kann aus diesem Grund

nicht gefolgt werden. Insbesondere ist nach dem Gesagten gerade nicht

massgeblich, dass er die Verfügung gemäss Sendungsverfolgung ("Track &

Trace") tatsächlich erst am 20. Juni 2016 entgegengenommen hat. Auch

trifft es nicht zu, dass eine Zustellung während der von ihm in Auftrag

gegebenen Postrückbehaltung nicht ordnungsgemäss habe erfolgen können, oblag es

doch dem Beschwerdeführer, geeignete Vorkehren für die Zustellbarkeit zu

treffen. Dass er

dies versäumt hat, muss er sich entgegenhalten lassen. Seine Berufung darauf,

dass er damals nicht anwaltlich vertreten gewesen sei, ist unbehelflich, denn

dass kurz nach Einreichung eines Rechtsmittels regelmässig fristansetzende

gerichtliche Mitteilungen erfolgen können, liegt in der Natur der Sache (Urteil

2F_10/2014 vom 27. Juni 2014

E. 2.2.1).”

Questo Tribunale rileva che la

fattispecie sub judice presenta evidenti similitudini con quella oggetto

della sentenza federale appena citata.

Anche nel caso di specie,

l’assicurato doveva attendersi un’intimazione da parte dell’assicuratore LAINF

resistente, dopo che il 6 ottobre 2023 egli si era opposto alla decisione formale

del 20 settembre 2023, e pertanto adottare quei provvedimenti idonei ad

assicurare la recapitabilità, ciò che non è il caso per l’ordine di trattenere

la corrispondenza da lui concordato con la Posta.

Se ne deduce dunque che la

decisione su opposizione dell’8 gennaio 2024, impostata presso l’Ufficio

postale di __________ il 9 gennaio 2024, deve essere ritenuta fittiziamente intimata

all’assicurato il 10 gennaio 2024, giorno in cui è stata trattenuta presso

l’Ufficio postale di __________. Irrilevante è il fatto che il provvedimento in

questione è stato effettivamente recapitato al ricorrente in data 15 gennaio

2024 (cfr. estratto Track & Trace relativo all’invio n. __________).

Il termine di ricorso di 30

giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia giovedì 11 gennaio

2024, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA. Esso è perciò giunto a scadenza venerdì

9 febbraio 2024.

Consegnato all’Ufficio postale di

__________ in data 14 febbraio 2024 (cfr. la busta d’invio allegata

all’impugnativa), il ricorso deve essere ritenuto tardivo e, pertanto,

irricevibile in ordine.

2.8. Deve

ancora essere esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avvocato della RA 1,

oppure no.

Fatti

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie, posto

come l’impugnativa sia stata presentata in maniera intempestiva, il requisito della probabilità di esito

favorevole va ritenuto senz’altro inadempiuto.

In

queste condizioni, non essendo soddisfatto uno dei tre presupposti cumulativi,

la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni,

la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se

la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, il TCA si è

Considerandi

pronunciato sulla ricevibilità del ricorso interposto dall’assicurato contro la

decisione su opposizione dell’8 gennaio 2024.

Secondo questa Corte, può restare

aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa

a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso in cui si trattasse di

una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto

la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere

che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate

spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio

della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore

federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.

2.6; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18

ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile in

quanto tardivo.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti