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Decisione

35.2024.16

Discussa entità guadagno assicurato su cui calcolare importo dell'indennità giornaliera nel caso di una ricaduta. In concreto, assicurato ha diritto all'importo minimo legale

23 maggio 2024Italiano24 min

prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso di infortunio professionale,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.16

mm

Lugano

23 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 gennaio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 21 settembre 2008, RI 1, a

quell’epoca dipendente della ditta __________ in qualità di rappresentante di

vendita e, dunque, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso CO 1, è stato vittima di un infortunio che gli ha causato

la frattura di entrambi i talloni (cfr. STCA 35.2014.106 del 4 maggio 2015

consid. 1.1.).

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Nel corso degli anni,

l’assicurato ha subito varie operazioni dipendenti dal predetto infortunio: il

24 settembre 2008 un intervento di osteosintesi, il 18 settembre 2008 un

intervento di rimozione del materiale di osteosintesi, il 20 settembre 2010 un

intervento di artrodesi, il 13 gennaio 2012 un intervento di asportazione delle

viti inserite in occasione della precedente operazione, con artroscopia

diagnostica della tibiotarsica (cfr. STCA 35.2014.106 consid. 1.1.–1.3.).

1.2. Con decisione formale del 2 agosto

2012, poi confermata dopo opposizione, l’amministrazione ha dichiarato estinto

dal 1° settembre 2012 il diritto alle prestazioni di corta durata, ritenendo

stabilizzato lo stato di salute infortunistico da quella data.

La stabilizzazione delle

condizioni di salute infortunistiche è stata esaminata, e riconosciuta, in un

successivo procedimento giudiziario, sfociato nella sentenza 35.2014.106 del 4

maggio 2015 di questa Corte, confermata dal Tribunale federale con pronunzia

8C_402/2015 del 29 febbraio 2016.

1.3. Nel corso del mese di settembre

2018, il medico curante specialista dell’assicurato ha fatto stato della

necessità di procedere a un intervento endoscopico al piede destro.

L’CO 1 ha riconosciuto le

prestazioni di cura medica, segnatamente ha garantito il pagamento dei costi

per l’intervento appena citato, poi effettivamente eseguito il 28 febbraio 2019,

giustificato dalla diagnosi di deformità di Haglund.

Con decisione formale del 22

agosto 2019, ritenendo la problematica in questione una ricaduta

dell’infortunio del settembre 2008, l’CO 1 ha versato, in applicazione

dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, indennità giornaliere corrispondenti all’importo

minimo legale (fr. 32.50/giorno) dal 28 febbraio 2019.

A seguito dell’opposizione,

mediante la quale l’assicurato aveva preteso che gli venisse corrisposta la

“indennità giornaliera piena retroattivamente al 28 febbraio 2019”, in

data 11 ottobre 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua

prima decisione.

Con sentenza 35.2019.133 del 2

giugno 2020, il TCA ha respinto il ricorso che l’assicurato aveva nel frattempo

interposto contro la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2019 (cfr. doc.

391).

Il giudizio appena citato è

cresciuto incontestato in giudicato.

In data 26 maggio 2020, l’assicurato

è stato sottoposto a un intervento di exeresi a cielo aperto della deformità

posteriore calcaneare del piede destro (doc. 394).

Nel mese di febbraio 2021, il

dott. __________ ha proceduto alla rimozione del materiale di osteosintesi dal

calcagno del piede sinistro (doc. 420).

Il 30 giugno 2021,

l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha

dichiarato chiusa la ricaduta del febbraio 2019, ponendo fine al diritto alle

prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° agosto 2021. In quell’occasione,

l’CO 1 ha pure negato il diritto a una rendita d’invalidità e a un’indennità

per menomazione dell’integrità (IMI) aggiuntiva (cfr. doc. 449).

A seguito dell’opposizione

inoltrata dall’assicurato (doc. 459), con comunicazione del 20 ottobre 2021,

l’assicuratore ha annullato la decisione formale del 30 giugno 2021 e

ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. 470).

1.4. In data 30 giugno 2022, ha avuto

luogo un intervento di exeresi della deformità di Haglund del piede sinistro

per via endoscopica (cfr. doc. 517), relativamente al quale l’CO 1 ha accordato

il proprio benestare.

1.5. Con decisione formale dell’11

gennaio 2023, accertata l’intervenuta stabilizzazione delle condizioni di

salute infortunistiche, l’istituto assicuratore ha ritenuto estinto dal 1°

febbraio 2023 il diritto alle prestazioni di corta durata e ha negato l’eziologia

traumatica ai disturbi interessanti il rachide lombare e il ginocchio destro

(cfr. doc. 557).

L’opposizione interposta

dall’assicurato (doc. 573) è stata respinta dall’amministrazione il 17 febbraio

2023 (doc. 581).

La decisione su opposizione è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.6. Con scritto del 10 maggio 2023, RI

1 ha sostenuto che, durante il periodo 28 febbraio 2021 – 31 gennaio 2023, egli

avrebbe avuto diritto a un’indennità giornaliera di fr. 329.70, anziché di fr.

32.50, e ha pertanto preteso dall’CO 1 il versamento della differenza, pari a

un importo di fr. 138'434.40 (doc. 589).

Con decisione formale del 9

gennaio 2024, l’assicuratore LAINF ha stabilito di “non poter considerare

l’inabilità lavorativa dal 26 febbraio 2021 come continuazione del caso

iniziale, in quanto le cure sono intervenute quando l’incapacità al lavoro in

relazione con il piede destro era ancora in corso.” (doc. 607).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (doc. 608), in data 24 gennaio 2024,

l’CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione, confermando

in ultima analisi il diritto a indennità giornaliere corrispondenti all’importo

minimo legale (fr. 32.50) (doc. 613).

1.7. Con tempestivo ricorso del 19

febbraio 2024, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione

impugnata, l’assicuratore resistente venga condannato a riconoscergli indennità

giornaliere complete (di fr. 229.70 anziché di fr. 32.50) per il periodo 28

febbraio 2021 – 31 gennaio 2023, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) In

occasione della exeresi della deformità di Haglund al piede destro avvenuta il

28.02.2019, la CO 1 l’ha considerata come ricaduta, confermata dal lodevole TCA

con sentenza del 02.06.2020; da tenere presente che detta decisione riguardava

esclusivamente il piede destro e nulla aveva a che vedere con la successiva

operazione al piede sinistro. In quell’occasione la CO 1 mi ha corrisposto

un’indennità giornaliera di fr. 32.50 anziché 229.70 come era stato stabilito

in occasione dell’infortunio del 2008.

3.

Il 28.02.2021 mi sono sottoposto all’intervento chirurgico per

l’ablazione del materiale di sintesi al piede sinistro. La CO 1 ha continuato a

versarmi un’indennità giornaliera di franchi 32.50, ritenendolo una ricaduta ed

una continuazione dell’operazione al piede destro del 28.02.2019.

4.

Nel suo rapporto del 19.04.2021 (allegato 1) il dr. __________ conferma

che il piede destro era guarito ed in seguito ha proceduto a operare il piede

sinistro, lo stesso dr. __________ con lettera del 08.04.2023 conferma che

l’ablazione del materiale di sintesi del piede sinistro non è una ricaduta ma

una parte del processo di guarigione dell’infortunio originale del 2008

(allegato 2).

5.

La CO 1 non ha mai contraddetto tali rapporti ma nonostante ciò ha

continuato a considerare l’intervento del 28.02.2021 come ricaduta, non

prendendo mai in considerazione tali rapporti stilati da uno stimato

specialista. Da notare che la CO 1 non ha mai presentato un rapporto del proprio

medico __________ in cui confutasse tali rapporti ed ha continuato a fare

riferimento alla sentenza del lodevole TCA del 02.06.2020 non tenendo conto che

detta sentenza riguardava il piede destro e non il piede sinistro e che le due

operazioni non avevano nulla in comune. (…).” (doc. I)

1.8. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. III).

Fatti

1.9. In data 15 marzo 2024, l’insorgente

si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).

L’assicuratore resistente si è

espresso al riguardo il 22 marzo 2024 (doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94

del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se, per il periodo 28 febbraio 2021 – 31 gennaio 2023, l’CO

1 era legittimato a corrispondere al ricorrente indennità giornaliere di fr.

32.50 in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, oppure no.

2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, le

prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso di infortunio professionale,

d’infortunio non professionale e di malattia professionale.

In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive dell’evento

assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF prevedono,

al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta

valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la

prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora

assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

La ricaduta e le conseguenze

tardive hanno tra loro in comune la circostanza che sono entrambe imputabili a

un danno alla salute ritenuto apparentemente, ma non nei fatti, guarito.

Si è in presenza di una ricaduta

quando è la stessa affezione che si manifesta nuovamente.

Una conseguenza tardiva è invece

data quando un danno alla salute all’apparenza guarito sviluppa, trascorso

diverso tempo, delle alterazioni organiche o psichiche che producono uno stato

patologico differente (cfr. DTF 123 V 137 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati).

2.4. Secondo l'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è

considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività

abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà risultanti da

un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito

dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate

nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in

un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106

consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.5. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF,

le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno

assicurato.

Il cpv. 2 stabilisce che per il

calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo

salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello

riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Il medesimo art. 15, al suo cpv.

3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari,

segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo

(lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non

riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione

(lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).

Per guadagno assicurato si deve

intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di

lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un

tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno

assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di

lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non

solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche

le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il

rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da

premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).

Di regola, è considerato guadagno

assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss.

OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede,

nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario

ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del

salario non ancora versati che gli sono dovuti.

Derogando al principio posto

dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce

il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi speciali.

Per quanto qui d'interesse, il

cpv. 8 dell'art. 23 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il

salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per

cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i

beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.

Al momento in concreto

determinante, il guadagno massimo assicurato ammontava a fr. 148’200/anno

e a fr. 406/giorno (art. 22 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2016)

Infine, l’art. 17 cpv.

1 LAINF prevede che, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA),

l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato.

Essa

è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.

2.6. Nel caso di specie, il TCA constata

innanzitutto che l’istituto assicuratore aveva chiuso il caso iniziale a far

tempo dal 1° settembre 2012 e, da quella stessa data, aveva posto fine al

diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera)

(cfr. decisione formale del 2 agosto 2012 [doc. 146]: “Lo scorso 26.6.2012 è

stato visitato da parte del nostro medico __________, il quale ha potuto

costatare come la situazione sia da ritenersi stabilizzata, giacché da

ulteriori provvedimenti medici non ci si potrà più attendere un netto

miglioramento.”).

L’intervenuta stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche (interessanti il piede destro e

quello sinistro) a contare dal 1° settembre 2012, è poi stata confermata da

questa Corte con la sentenza 35.2014.106 del 4 maggio 2015 (cfr. doc. 261, p.

10: “Attentamente vagliata la documentazione esposta al considerando 2.2.2.,

questa Corte ritiene di poter confermare la decisione dell’CO 1 riguardante

l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1°

settembre 2012, posto che a quella data lo stato di salute infortunistico

poteva senz’altro essere considerato stabilizzato.”), come pure dalla Corte

federale con la pronunzia 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016 (cfr. doc. 271, p. 4

s.: “La Corte cantonale, fondandosi sugli accertamenti dell’assicuratore e

confrontandosi puntualmente con le risultanze mediche presentate dal

ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era ormai stabilizzato

(art. 19 LAINF: non essendo possibile attendersi un sensibile miglioramento).”).

D’altro canto, va osservato che,

nel contesto dell’intervento chirurgico del 28 febbraio 2019 volto all’exeresi

Considerandi

endoscopica della deformità di Haglund del piede destro (cfr. doc. 302),

l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio d’indennità giornaliere

corrispondenti all’importo minimo legale (fr. 32.50/giorno) in applicazione

dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, ritenendo che la necessità di sottoporsi a nuove cure

mediche e la relativa inabilità lavorativa fossero costitutive di una ricaduta

ex art. 11 OAINF dell’evento traumatico del settembre 2008 (cfr. decisione

formale del 22 agosto 2019 [doc. 351]: “Come già indicato in precedenza, la

situazione in data 26.6.2012 era stata considerata stabilizzata. Ciò è stato

confermato anche dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza del

29.2.2016

(considerandi 4 e 5). Vi è ricaduta quando una lesione o situazione

medica, in un primo tempo guarita o considerata stabilizzata, richiede di nuovo

cure mediche o causa incapacità lavorativa (art. 11 OAINF). Le confermiamo

pertanto che le recenti cure annunciate, l’intervento eseguito dal dr. __________

e l’inabilità lavorativa dal 28.2.2019 sono da considerarsi una ricaduta

dell’evento del 21.9.2008.”).

Il fatto che si fosse in presenza

di una ricaduta del pregresso infortunio e, pertanto, l’applicabilità

dell’art. 23 cpv. 8 OAINF per calcolare l’importo della relativa indennità

giornaliera, è stato confermato dal TCA con la sentenza 35.2019.133 del 2

giugno 2020, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 391).

Questi in particolare gli

argomenti che sono stati sviluppati in quell’occasione:

" (…) Nel

caso specie, decisiva è la questione di sapere se i disturbi interessanti il

piede destro che hanno finalmente necessitato di un intervento chirurgico

(eseguito nel febbraio 2019), costituivano una ricaduta ex art. 11 OAINF

dell’infortunio assicurato, così come sostiene l’assicuratore convenuto nella

decisione su opposizione impugnata.

In proposito, va innanzitutto constatato che, con la sentenza

35.2014.106

del 4 maggio 2015 consid. 2.2.4., questa Corte ha accertato, in

particolare, che lo stato di salute infortunistico del ricorrente era stabilizzato

ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a decorrere dal 1° settembre 2012, cosicché,

a partire da quel momento, l’amministrazione era legittimata a dichiarare

estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità

giornaliera) (“In conclusione - vista anche l’assenza di pareri specialistici

divergenti -, l’amministrazione era dunque legittimata in virtù dell’art. 19

cpv. 1 LAINF a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a far

tempo dal 1° settembre 2012, e ciò a prescindere dal fatto che essa si sia

espressa sul diritto alla rendita di invalidità soltanto in data 8 luglio

2014.”).

Il giudizio cantonale è poi stato confermato dal Tribunale

federale con pronunzia 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016 (per quanto qui

d’interesse, cfr. il consid. 5.3: “La

Corte cantonale, fondandosi sugli accertamenti dell'assicuratore e

confrontandosi puntualmente con le risultanze mediche presentate dal

ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era ormai stabilizzato (art. 19 LAINF: non essendo possibile attendersi un

sensibile miglioramento).”).

Con la propria impugnativa, l’insorgente fa valere che l’art. 23

cpv. 8 OAINF non troverebbe applicazione nel caso concreto, contestando che i

disturbi al piede destro sfociati nell’intervento operatorio del 28 febbraio

2019.

(e relativamente ai quali l’istituto assicuratore ha riconosciuto la

propria responsabilità e, quindi, corrisposto le prestazioni sanitarie e le

indennità giornaliere a contare dalla data dell’operazione), costituivano una

ricaduta dell’evento traumatico occorsogli nel settembre 2008. A suo dire,

questa tesi risulterebbe avvalorata, in particolare, dalle certificazioni agli

atti del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Questa Corte osserva che lo specialista privatamente consultato

dall’assicurato postula, da un lato, l’esistenza di un legame causale naturale

tra la diagnosticata deformità di Haglund (e la relativa sintomatologia) e

l’infortunio assicurato (cfr., ad esempio, il doc. 284: “(…). Ci sono tuttavia

dei casi in cui tale deformità può anche trovare origine post-traumatica (dopo

una frattura di calcagno come in questo caso). Il signor RI 1 è stato molto

chiaro nel descrivere la comparsa di questa deformità dopo il 1° intervento

chirurgico e che non aveva mai notato in precedenza. (…). lieve deformità di

Haglund che sospetto possa rientrare in uno dei rari casi di etiologia

post-traumatica.”), aspetto di per sé non contestato visto che l’assicuratore

LAINF ha in proposito riconosciuto la propria responsabilità.

Dall’altro, egli sostiene che non si tratterebbe di una ricaduta

poiché i disturbi oggetto dell’intervento del febbraio 2019 costituiscono “…

una conseguenza del trauma iniziale che ha portato ad una deformità ossea

sintomatica” (doc. 331), rispettivamente perché il ricorrente “… non ha mai giovato

di un periodo di benessere ma i sintomi sono sempre stati stabili nel tempo

(tanto prima quanto dopo la decisione del Tribunale federale del 29.02.2016).

Dal mio punto di vista la sua presa di posizione è legittima anche se

ovviamente, avendolo visto solo di recente, non posso testimoniare la presenza

di sintomi dolorosi negli anni passati.” (doc. 356; in questo senso, si veda

pure il doc. 341).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non ritiene che i

citati rapporti del dott. __________ siano atti a validamente supportare la

pretesa dell’assicurato.

Da un canto, l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il

Morbo di Haglund e l’evento infortunistico del settembre 2008 era il

presupposto necessario per l’assegnazione di prestazioni da parte

dell’assicuratore contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.2.). Nel

caso in cui esso non fosse stato dato, non saremmo stati in presenza di una

ricaduta ex art. 11 OAINF e, quindi, l’insorgente non avrebbe avuto diritto ad

alcuna prestazione assicurativa.

Dall’altro, il fatto che RI 1 non sarebbe mai stato completamente

asintomatico nel periodo posteriore alla chiusura del caso da parte

dell’assicuratore resistente (chiusura confermata da due istanze giudiziarie -

cfr. supra, consid. 1.2.), non è rilevante. In effetti, secondo la

giurisprudenza, la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ai

sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF non presuppone la totale scomparsa dei disturbi

ma soltanto l’assenza di provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare

notevolmente le condizioni della persona assicurata. Decisivo è per contro il

fatto che i disturbi conseguenti all’infortunio hanno necessitato di nuove cure

(suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato di salute dell’assicurato) e

hanno provocato nuovamente un’incapacità lavorativa, soltanto nel corso del

mese di febbraio 2019. (…).”

Dalle tavole processuali emerge

inoltre che, in data 26 febbraio 2021, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sottoposto l’insorgente a un

intervento di asportazione del materiale di osteosintesi dal calcagno del piede

sinistro (doc. 420), seguito, nel mese di giugno 2022, da un’operazione

endoscopica di rimozione della deformità di Haglund sempre del piede sinistro

(doc. 517), provvedimenti i cui costi sono stati assunti dall’istituto

assicuratore convenuto a titolo di ricaduta dell’infortunio del 21 settembre

2008.

Anche in questo caso, così come

era già stato il caso in precedenza, la relativa incapacità lavorativa è stata

indennizzata con la corresponsione d’indennità giornaliere pari all’importo

minimo legale (cfr. doc. 601).

Lo stato di salute infortunistico

dell’assicurato è stato ritenuto nuovamente stabilizzato a far tempo dal 1°

febbraio 2023, allorquando l’CO 1 ha posto termine al diritto alle prestazioni

di corta durata che era stato ripristinato, e nel frattempo mai interrotto, in

coincidenza con l’intervento al piede destro del 28 febbraio 2019 (cfr. supra,

consid. 1.3.).

2.7

Con la propria impugnativa (cfr.

doc. I), RI 1 contesta la posizione dell’amministrazione e pretende che, per il

periodo febbraio 2021 – febbraio 2023, gli venga riconosciuta l’indennità

giornaliera piena.

Da una parte, quanto stabilito

dal TCA nella nota pronunzia 35.2019.133 non avrebbe alcuna pertinenza con il

caso sub judice, dato che quella sentenza aveva riguardato il piede

sinistro (e non quello destro).

D’altra parte, così come

attestato dal suo medico curante specialista, il cui parere non è peraltro mai

stato confutato dai medici di fiducia dell’CO 1, gli interventi che hanno

interessato il piede sinistro, in particolare quello volto alla rimozione del

materiale di osteosintesi, non costituirebbero una ricaduta ma farebbero ancora

parte della cura iniziale resasi necessaria in ragione delle conseguenze

dell’infortunio del 2008.

Chiamata ora a pronunciarsi nella

concreta evenienza, posto come la chiusura del caso iniziale per intervenuta

stabilizzazione ex art. 19 cpv. 1 LAINF delle condizioni di entrambe le

estremità inferiori non possa essere rimessa in discussione, considerato che è

stata confermata da ben due decisioni giudiziarie, questa Corte ritiene che le

cure resesi necessarie dopo la data di stabilizzazione (1° settembre

2012) e la relativa incapacità lavorativa, rappresentino un caso di ricaduta

ai sensi dell’art. 11 OAINF.

Il TCA ritiene pertanto che debbano

valere le medesime considerazioni contenute nel suo giudizio 35.2019.133, e ciò

a prescindere dal fatto che in quel caso la ricaduta era stata determinata da

un’operazione che aveva riguardato il piede destro (intervento del 28 febbraio

2019). La circostanza secondo la quale, al momento in cui è stata effettuata

l’operazione del 26 febbraio 2021, il piede destro sarebbe guarito, appare

irrilevante ai fini del giudizio. L’esistenza o meno di una ricaduta deve

infatti essere valutata per rapporto al caso iniziale.

Stante quanto precede, occorre

quindi concludere che i disturbi al piede sinistro, oggetto degli interventi

del 26 febbraio 2021 e del 30 giugno 2022, hanno costituito una ricaduta ai

sensi dell’art. 11 OAINF. Di conseguenza, l’CO 1 era legittimata a calcolare

l’indennità giornaliera spettante all’assicurato in applicazione dell’art. 23

cpv. 8 OAINF.

2.8

L’art. 23 cpv. 8 OAINF prevede che

l’ammontare dell’indennità giornaliera vada calcolato in base al salario

ricevuto dall’assicurato immediatamente prima della ricaduta, salvo per i

beneficiari di rendite di assicurazioni sociali, e fermo restando un ammontare

minimo del 10% dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato.

Per quanto concerne l’esercizio

di un’eventuale attività lucrativa o il percepimento di un’eventuale rendita

d’assicurazione sociale, l’insorgente non pretende che le circostanze si siano

in qualche modo modificate rispetto a quanto accertato con il giudizio

35.2019.133

Stante ciò, l’indennità

giornaliera deve corrispondere al 10% di fr. 406 (fr. 40.60), ridotto all’80%,

donde un importo di fr. 32.50 (cfr. supra, consid. 2.5.).

Assegnando al ricorrente un’indennità proprio di fr. 32.50/giorno, l’CO 1 ne ha

dunque correttamente stabilito l’importo.

In conclusione, la decisione su

opposizione del 24 gennaio 2024 deve essere confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti