35.2024.16
Discussa entità guadagno assicurato su cui calcolare importo dell'indennità giornaliera nel caso di una ricaduta. In concreto, assicurato ha diritto all'importo minimo legale
23 maggio 2024Italiano24 min
prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso di infortunio professionale,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.16
mm
Lugano
23 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 gennaio 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 21 settembre 2008, RI 1, a
quell’epoca dipendente della ditta __________ in qualità di rappresentante di
vendita e, dunque, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso CO 1, è stato vittima di un infortunio che gli ha causato
la frattura di entrambi i talloni (cfr. STCA 35.2014.106 del 4 maggio 2015
consid. 1.1.).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Nel corso degli anni,
l’assicurato ha subito varie operazioni dipendenti dal predetto infortunio: il
24 settembre 2008 un intervento di osteosintesi, il 18 settembre 2008 un
intervento di rimozione del materiale di osteosintesi, il 20 settembre 2010 un
intervento di artrodesi, il 13 gennaio 2012 un intervento di asportazione delle
viti inserite in occasione della precedente operazione, con artroscopia
diagnostica della tibiotarsica (cfr. STCA 35.2014.106 consid. 1.1.–1.3.).
1.2. Con decisione formale del 2 agosto
2012, poi confermata dopo opposizione, l’amministrazione ha dichiarato estinto
dal 1° settembre 2012 il diritto alle prestazioni di corta durata, ritenendo
stabilizzato lo stato di salute infortunistico da quella data.
La stabilizzazione delle
condizioni di salute infortunistiche è stata esaminata, e riconosciuta, in un
successivo procedimento giudiziario, sfociato nella sentenza 35.2014.106 del 4
maggio 2015 di questa Corte, confermata dal Tribunale federale con pronunzia
8C_402/2015 del 29 febbraio 2016.
1.3. Nel corso del mese di settembre
2018, il medico curante specialista dell’assicurato ha fatto stato della
necessità di procedere a un intervento endoscopico al piede destro.
L’CO 1 ha riconosciuto le
prestazioni di cura medica, segnatamente ha garantito il pagamento dei costi
per l’intervento appena citato, poi effettivamente eseguito il 28 febbraio 2019,
giustificato dalla diagnosi di deformità di Haglund.
Con decisione formale del 22
agosto 2019, ritenendo la problematica in questione una ricaduta
dell’infortunio del settembre 2008, l’CO 1 ha versato, in applicazione
dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, indennità giornaliere corrispondenti all’importo
minimo legale (fr. 32.50/giorno) dal 28 febbraio 2019.
A seguito dell’opposizione,
mediante la quale l’assicurato aveva preteso che gli venisse corrisposta la
“indennità giornaliera piena retroattivamente al 28 febbraio 2019”, in
data 11 ottobre 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione.
Con sentenza 35.2019.133 del 2
giugno 2020, il TCA ha respinto il ricorso che l’assicurato aveva nel frattempo
interposto contro la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2019 (cfr. doc.
391).
Il giudizio appena citato è
cresciuto incontestato in giudicato.
In data 26 maggio 2020, l’assicurato
è stato sottoposto a un intervento di exeresi a cielo aperto della deformità
posteriore calcaneare del piede destro (doc. 394).
Nel mese di febbraio 2021, il
dott. __________ ha proceduto alla rimozione del materiale di osteosintesi dal
calcagno del piede sinistro (doc. 420).
Il 30 giugno 2021,
l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha
dichiarato chiusa la ricaduta del febbraio 2019, ponendo fine al diritto alle
prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° agosto 2021. In quell’occasione,
l’CO 1 ha pure negato il diritto a una rendita d’invalidità e a un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) aggiuntiva (cfr. doc. 449).
A seguito dell’opposizione
inoltrata dall’assicurato (doc. 459), con comunicazione del 20 ottobre 2021,
l’assicuratore ha annullato la decisione formale del 30 giugno 2021 e
ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. 470).
1.4. In data 30 giugno 2022, ha avuto
luogo un intervento di exeresi della deformità di Haglund del piede sinistro
per via endoscopica (cfr. doc. 517), relativamente al quale l’CO 1 ha accordato
il proprio benestare.
1.5. Con decisione formale dell’11
gennaio 2023, accertata l’intervenuta stabilizzazione delle condizioni di
salute infortunistiche, l’istituto assicuratore ha ritenuto estinto dal 1°
febbraio 2023 il diritto alle prestazioni di corta durata e ha negato l’eziologia
traumatica ai disturbi interessanti il rachide lombare e il ginocchio destro
(cfr. doc. 557).
L’opposizione interposta
dall’assicurato (doc. 573) è stata respinta dall’amministrazione il 17 febbraio
2023 (doc. 581).
La decisione su opposizione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.6. Con scritto del 10 maggio 2023, RI
1 ha sostenuto che, durante il periodo 28 febbraio 2021 – 31 gennaio 2023, egli
avrebbe avuto diritto a un’indennità giornaliera di fr. 329.70, anziché di fr.
32.50, e ha pertanto preteso dall’CO 1 il versamento della differenza, pari a
un importo di fr. 138'434.40 (doc. 589).
Con decisione formale del 9
gennaio 2024, l’assicuratore LAINF ha stabilito di “non poter considerare
l’inabilità lavorativa dal 26 febbraio 2021 come continuazione del caso
iniziale, in quanto le cure sono intervenute quando l’incapacità al lavoro in
relazione con il piede destro era ancora in corso.” (doc. 607).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 608), in data 24 gennaio 2024,
l’CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione, confermando
in ultima analisi il diritto a indennità giornaliere corrispondenti all’importo
minimo legale (fr. 32.50) (doc. 613).
1.7. Con tempestivo ricorso del 19
febbraio 2024, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, l’assicuratore resistente venga condannato a riconoscergli indennità
giornaliere complete (di fr. 229.70 anziché di fr. 32.50) per il periodo 28
febbraio 2021 – 31 gennaio 2023, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) In
occasione della exeresi della deformità di Haglund al piede destro avvenuta il
28.02.2019, la CO 1 l’ha considerata come ricaduta, confermata dal lodevole TCA
con sentenza del 02.06.2020; da tenere presente che detta decisione riguardava
esclusivamente il piede destro e nulla aveva a che vedere con la successiva
operazione al piede sinistro. In quell’occasione la CO 1 mi ha corrisposto
un’indennità giornaliera di fr. 32.50 anziché 229.70 come era stato stabilito
in occasione dell’infortunio del 2008.
3.
Il 28.02.2021 mi sono sottoposto all’intervento chirurgico per
l’ablazione del materiale di sintesi al piede sinistro. La CO 1 ha continuato a
versarmi un’indennità giornaliera di franchi 32.50, ritenendolo una ricaduta ed
una continuazione dell’operazione al piede destro del 28.02.2019.
4.
Nel suo rapporto del 19.04.2021 (allegato 1) il dr. __________ conferma
che il piede destro era guarito ed in seguito ha proceduto a operare il piede
sinistro, lo stesso dr. __________ con lettera del 08.04.2023 conferma che
l’ablazione del materiale di sintesi del piede sinistro non è una ricaduta ma
una parte del processo di guarigione dell’infortunio originale del 2008
(allegato 2).
5.
La CO 1 non ha mai contraddetto tali rapporti ma nonostante ciò ha
continuato a considerare l’intervento del 28.02.2021 come ricaduta, non
prendendo mai in considerazione tali rapporti stilati da uno stimato
specialista. Da notare che la CO 1 non ha mai presentato un rapporto del proprio
medico __________ in cui confutasse tali rapporti ed ha continuato a fare
riferimento alla sentenza del lodevole TCA del 02.06.2020 non tenendo conto che
detta sentenza riguardava il piede destro e non il piede sinistro e che le due
operazioni non avevano nulla in comune. (…).” (doc. I)
1.8. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.9. In data 15 marzo 2024, l’insorgente
si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).
L’assicuratore resistente si è
espresso al riguardo il 22 marzo 2024 (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94
del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se, per il periodo 28 febbraio 2021 – 31 gennaio 2023, l’CO
1 era legittimato a corrispondere al ricorrente indennità giornaliere di fr.
32.50 in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, oppure no.
2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, le
prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso di infortunio professionale,
d’infortunio non professionale e di malattia professionale.
In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive dell’evento
assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono,
al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta
valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la
prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora
assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
La ricaduta e le conseguenze
tardive hanno tra loro in comune la circostanza che sono entrambe imputabili a
un danno alla salute ritenuto apparentemente, ma non nei fatti, guarito.
Si è in presenza di una ricaduta
quando è la stessa affezione che si manifesta nuovamente.
Una conseguenza tardiva è invece
data quando un danno alla salute all’apparenza guarito sviluppa, trascorso
diverso tempo, delle alterazioni organiche o psichiche che producono uno stato
patologico differente (cfr. DTF 123 V 137 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
2.4. Secondo l'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è
considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da
un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito
dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in
un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106
consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF,
le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno
assicurato.
Il cpv. 2 stabilisce che per il
calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo
salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello
riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15, al suo cpv.
3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari,
segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo
(lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non
riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione
(lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).
Per guadagno assicurato si deve
intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di
lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un
tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno
assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di
lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non
solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche
le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il
rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da
premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato guadagno
assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss.
OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede,
nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario
ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del
salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando al principio posto
dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce
il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi speciali.
Per quanto qui d'interesse, il
cpv. 8 dell'art. 23 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il
salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per
cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i
beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.
Al momento in concreto
determinante, il guadagno massimo assicurato ammontava a fr. 148’200/anno
e a fr. 406/giorno (art. 22 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2016)
Infine, l’art. 17 cpv.
1 LAINF prevede che, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA),
l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato.
Essa
è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.
2.6. Nel caso di specie, il TCA constata
innanzitutto che l’istituto assicuratore aveva chiuso il caso iniziale a far
tempo dal 1° settembre 2012 e, da quella stessa data, aveva posto fine al
diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera)
(cfr. decisione formale del 2 agosto 2012 [doc. 146]: “Lo scorso 26.6.2012 è
stato visitato da parte del nostro medico __________, il quale ha potuto
costatare come la situazione sia da ritenersi stabilizzata, giacché da
ulteriori provvedimenti medici non ci si potrà più attendere un netto
miglioramento.”).
L’intervenuta stabilizzazione
delle condizioni di salute infortunistiche (interessanti il piede destro e
quello sinistro) a contare dal 1° settembre 2012, è poi stata confermata da
questa Corte con la sentenza 35.2014.106 del 4 maggio 2015 (cfr. doc. 261, p.
10: “Attentamente vagliata la documentazione esposta al considerando 2.2.2.,
questa Corte ritiene di poter confermare la decisione dell’CO 1 riguardante
l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1°
settembre 2012, posto che a quella data lo stato di salute infortunistico
poteva senz’altro essere considerato stabilizzato.”), come pure dalla Corte
federale con la pronunzia 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016 (cfr. doc. 271, p. 4
s.: “La Corte cantonale, fondandosi sugli accertamenti dell’assicuratore e
confrontandosi puntualmente con le risultanze mediche presentate dal
ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era ormai stabilizzato
(art. 19 LAINF: non essendo possibile attendersi un sensibile miglioramento).”).
D’altro canto, va osservato che,
nel contesto dell’intervento chirurgico del 28 febbraio 2019 volto all’exeresi
Considerandi
endoscopica della deformità di Haglund del piede destro (cfr. doc. 302),
l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio d’indennità giornaliere
corrispondenti all’importo minimo legale (fr. 32.50/giorno) in applicazione
dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, ritenendo che la necessità di sottoporsi a nuove cure
mediche e la relativa inabilità lavorativa fossero costitutive di una ricaduta
ex art. 11 OAINF dell’evento traumatico del settembre 2008 (cfr. decisione
formale del 22 agosto 2019 [doc. 351]: “Come già indicato in precedenza, la
situazione in data 26.6.2012 era stata considerata stabilizzata. Ciò è stato
confermato anche dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza del
29.2.2016
(considerandi 4 e 5). Vi è ricaduta quando una lesione o situazione
medica, in un primo tempo guarita o considerata stabilizzata, richiede di nuovo
cure mediche o causa incapacità lavorativa (art. 11 OAINF). Le confermiamo
pertanto che le recenti cure annunciate, l’intervento eseguito dal dr. __________
e l’inabilità lavorativa dal 28.2.2019 sono da considerarsi una ricaduta
dell’evento del 21.9.2008.”).
Il fatto che si fosse in presenza
di una ricaduta del pregresso infortunio e, pertanto, l’applicabilità
dell’art. 23 cpv. 8 OAINF per calcolare l’importo della relativa indennità
giornaliera, è stato confermato dal TCA con la sentenza 35.2019.133 del 2
giugno 2020, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 391).
Questi in particolare gli
argomenti che sono stati sviluppati in quell’occasione:
" (…) Nel
caso specie, decisiva è la questione di sapere se i disturbi interessanti il
piede destro che hanno finalmente necessitato di un intervento chirurgico
(eseguito nel febbraio 2019), costituivano una ricaduta ex art. 11 OAINF
dell’infortunio assicurato, così come sostiene l’assicuratore convenuto nella
decisione su opposizione impugnata.
In proposito, va innanzitutto constatato che, con la sentenza
35.2014.106
del 4 maggio 2015 consid. 2.2.4., questa Corte ha accertato, in
particolare, che lo stato di salute infortunistico del ricorrente era stabilizzato
ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a decorrere dal 1° settembre 2012, cosicché,
a partire da quel momento, l’amministrazione era legittimata a dichiarare
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità
giornaliera) (“In conclusione - vista anche l’assenza di pareri specialistici
divergenti -, l’amministrazione era dunque legittimata in virtù dell’art. 19
cpv. 1 LAINF a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a far
tempo dal 1° settembre 2012, e ciò a prescindere dal fatto che essa si sia
espressa sul diritto alla rendita di invalidità soltanto in data 8 luglio
2014.”).
Il giudizio cantonale è poi stato confermato dal Tribunale
federale con pronunzia 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016 (per quanto qui
d’interesse, cfr. il consid. 5.3: “La
Corte cantonale, fondandosi sugli accertamenti dell'assicuratore e
confrontandosi puntualmente con le risultanze mediche presentate dal
ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era ormai stabilizzato (art. 19 LAINF: non essendo possibile attendersi un
sensibile miglioramento).”).
Con la propria impugnativa, l’insorgente fa valere che l’art. 23
cpv. 8 OAINF non troverebbe applicazione nel caso concreto, contestando che i
disturbi al piede destro sfociati nell’intervento operatorio del 28 febbraio
2019.
(e relativamente ai quali l’istituto assicuratore ha riconosciuto la
propria responsabilità e, quindi, corrisposto le prestazioni sanitarie e le
indennità giornaliere a contare dalla data dell’operazione), costituivano una
ricaduta dell’evento traumatico occorsogli nel settembre 2008. A suo dire,
questa tesi risulterebbe avvalorata, in particolare, dalle certificazioni agli
atti del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Questa Corte osserva che lo specialista privatamente consultato
dall’assicurato postula, da un lato, l’esistenza di un legame causale naturale
tra la diagnosticata deformità di Haglund (e la relativa sintomatologia) e
l’infortunio assicurato (cfr., ad esempio, il doc. 284: “(…). Ci sono tuttavia
dei casi in cui tale deformità può anche trovare origine post-traumatica (dopo
una frattura di calcagno come in questo caso). Il signor RI 1 è stato molto
chiaro nel descrivere la comparsa di questa deformità dopo il 1° intervento
chirurgico e che non aveva mai notato in precedenza. (…). lieve deformità di
Haglund che sospetto possa rientrare in uno dei rari casi di etiologia
post-traumatica.”), aspetto di per sé non contestato visto che l’assicuratore
LAINF ha in proposito riconosciuto la propria responsabilità.
Dall’altro, egli sostiene che non si tratterebbe di una ricaduta
poiché i disturbi oggetto dell’intervento del febbraio 2019 costituiscono “…
una conseguenza del trauma iniziale che ha portato ad una deformità ossea
sintomatica” (doc. 331), rispettivamente perché il ricorrente “… non ha mai giovato
di un periodo di benessere ma i sintomi sono sempre stati stabili nel tempo
(tanto prima quanto dopo la decisione del Tribunale federale del 29.02.2016).
Dal mio punto di vista la sua presa di posizione è legittima anche se
ovviamente, avendolo visto solo di recente, non posso testimoniare la presenza
di sintomi dolorosi negli anni passati.” (doc. 356; in questo senso, si veda
pure il doc. 341).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non ritiene che i
citati rapporti del dott. __________ siano atti a validamente supportare la
pretesa dell’assicurato.
Da un canto, l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il
Morbo di Haglund e l’evento infortunistico del settembre 2008 era il
presupposto necessario per l’assegnazione di prestazioni da parte
dell’assicuratore contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.2.). Nel
caso in cui esso non fosse stato dato, non saremmo stati in presenza di una
ricaduta ex art. 11 OAINF e, quindi, l’insorgente non avrebbe avuto diritto ad
alcuna prestazione assicurativa.
Dall’altro, il fatto che RI 1 non sarebbe mai stato completamente
asintomatico nel periodo posteriore alla chiusura del caso da parte
dell’assicuratore resistente (chiusura confermata da due istanze giudiziarie -
cfr. supra, consid. 1.2.), non è rilevante. In effetti, secondo la
giurisprudenza, la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ai
sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF non presuppone la totale scomparsa dei disturbi
ma soltanto l’assenza di provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare
notevolmente le condizioni della persona assicurata. Decisivo è per contro il
fatto che i disturbi conseguenti all’infortunio hanno necessitato di nuove cure
(suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato di salute dell’assicurato) e
hanno provocato nuovamente un’incapacità lavorativa, soltanto nel corso del
mese di febbraio 2019. (…).”
Dalle tavole processuali emerge
inoltre che, in data 26 febbraio 2021, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sottoposto l’insorgente a un
intervento di asportazione del materiale di osteosintesi dal calcagno del piede
sinistro (doc. 420), seguito, nel mese di giugno 2022, da un’operazione
endoscopica di rimozione della deformità di Haglund sempre del piede sinistro
(doc. 517), provvedimenti i cui costi sono stati assunti dall’istituto
assicuratore convenuto a titolo di ricaduta dell’infortunio del 21 settembre
2008.
Anche in questo caso, così come
era già stato il caso in precedenza, la relativa incapacità lavorativa è stata
indennizzata con la corresponsione d’indennità giornaliere pari all’importo
minimo legale (cfr. doc. 601).
Lo stato di salute infortunistico
dell’assicurato è stato ritenuto nuovamente stabilizzato a far tempo dal 1°
febbraio 2023, allorquando l’CO 1 ha posto termine al diritto alle prestazioni
di corta durata che era stato ripristinato, e nel frattempo mai interrotto, in
coincidenza con l’intervento al piede destro del 28 febbraio 2019 (cfr. supra,
consid. 1.3.).
2.7
Con la propria impugnativa (cfr.
doc. I), RI 1 contesta la posizione dell’amministrazione e pretende che, per il
periodo febbraio 2021 – febbraio 2023, gli venga riconosciuta l’indennità
giornaliera piena.
Da una parte, quanto stabilito
dal TCA nella nota pronunzia 35.2019.133 non avrebbe alcuna pertinenza con il
caso sub judice, dato che quella sentenza aveva riguardato il piede
sinistro (e non quello destro).
D’altra parte, così come
attestato dal suo medico curante specialista, il cui parere non è peraltro mai
stato confutato dai medici di fiducia dell’CO 1, gli interventi che hanno
interessato il piede sinistro, in particolare quello volto alla rimozione del
materiale di osteosintesi, non costituirebbero una ricaduta ma farebbero ancora
parte della cura iniziale resasi necessaria in ragione delle conseguenze
dell’infortunio del 2008.
Chiamata ora a pronunciarsi nella
concreta evenienza, posto come la chiusura del caso iniziale per intervenuta
stabilizzazione ex art. 19 cpv. 1 LAINF delle condizioni di entrambe le
estremità inferiori non possa essere rimessa in discussione, considerato che è
stata confermata da ben due decisioni giudiziarie, questa Corte ritiene che le
cure resesi necessarie dopo la data di stabilizzazione (1° settembre
2012) e la relativa incapacità lavorativa, rappresentino un caso di ricaduta
ai sensi dell’art. 11 OAINF.
Il TCA ritiene pertanto che debbano
valere le medesime considerazioni contenute nel suo giudizio 35.2019.133, e ciò
a prescindere dal fatto che in quel caso la ricaduta era stata determinata da
un’operazione che aveva riguardato il piede destro (intervento del 28 febbraio
2019). La circostanza secondo la quale, al momento in cui è stata effettuata
l’operazione del 26 febbraio 2021, il piede destro sarebbe guarito, appare
irrilevante ai fini del giudizio. L’esistenza o meno di una ricaduta deve
infatti essere valutata per rapporto al caso iniziale.
Stante quanto precede, occorre
quindi concludere che i disturbi al piede sinistro, oggetto degli interventi
del 26 febbraio 2021 e del 30 giugno 2022, hanno costituito una ricaduta ai
sensi dell’art. 11 OAINF. Di conseguenza, l’CO 1 era legittimata a calcolare
l’indennità giornaliera spettante all’assicurato in applicazione dell’art. 23
cpv. 8 OAINF.
2.8
L’art. 23 cpv. 8 OAINF prevede che
l’ammontare dell’indennità giornaliera vada calcolato in base al salario
ricevuto dall’assicurato immediatamente prima della ricaduta, salvo per i
beneficiari di rendite di assicurazioni sociali, e fermo restando un ammontare
minimo del 10% dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato.
Per quanto concerne l’esercizio
di un’eventuale attività lucrativa o il percepimento di un’eventuale rendita
d’assicurazione sociale, l’insorgente non pretende che le circostanze si siano
in qualche modo modificate rispetto a quanto accertato con il giudizio
35.2019.133
Stante ciò, l’indennità
giornaliera deve corrispondere al 10% di fr. 406 (fr. 40.60), ridotto all’80%,
donde un importo di fr. 32.50 (cfr. supra, consid. 2.5.).
Assegnando al ricorrente un’indennità proprio di fr. 32.50/giorno, l’CO 1 ne ha
dunque correttamente stabilito l’importo.
In conclusione, la decisione su
opposizione del 24 gennaio 2024 deve essere confermata.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti