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Decisione

35.2024.17

Infortunio alla tibia il 1° giugno 2019. Stabilizzazione al 31 luglio 2023: confermata. Indennità giornaliere fino al 31 luglio 2023 (e non solamente fino al 19 marzo 2023). IMI confermata

19 agosto 2024Italiano41 min

conservativa con un’infiltrazione diagnostico-terapeutica con cortisone dell’articolazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.17

PC/sc

Lugano

19 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 gennaio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 1° giugno 2019, RI 1 - nata

il __________ 1961 e attiva dal 21 agosto 2000 quale dipendente a tempo parziale

(50% secondo il contratto di lavoro) della __________ (di seguito: __________)

a __________ in qualità di “addetta alla lavanderia” e, perciò,

assicurata contro gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1) - verso le

ore 13:30 “Camminando sulla ghiaia in discesa, scivola e cade”, riportando

una “Frattura pluriframmentaria scomposta del pilone tibiale e la frattura

della fibula a sinistra” (doc. 1, 21, 99, 107 e 401 incarto LAINF).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

A causa del sinistro RI 1 è stata

inabile al lavoro per svariati periodi e con percentuali differenti (100% e/o

50%) dal 1° giugno 2019 fino al 20 maggio 2021. Nel frattempo, in data 27

aprile 2021, il datore di lavoro ha informato l’assicurata che in “data 20

maggio raggiungerà i primi 720 giorni di assenza, inabilità al 50% (50% del suo

50%). Secondo l’art. 44 del ROC, il rapporto di lavoro con la __________, a

partire dal 21 maggio 2021, rimarrà in forza unicamente per la parte

corrispondente alla capacità lavorativa del 25%.” (doc. 401 incarto LAINF).

In seguito, ella è stata nuovamente inabile al lavoro per svariati periodi al

100% fino al 19 marzo 2023, mentre a partire dal 20 marzo 2023 è tornata ad

essere abile al lavoro nell’attività abituale nella misura del 25% (doc. 352 e

doc. 368 incarto LAINF).

Nel frattempo, in data 2 dicembre 2019 l’assicurata ha inoltrato una richiesta

di prestazioni AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. F

e doc. I).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici e

amministrativi del caso, con decisione formale del 21 giugno 2023, la CO 1 ha

dichiarato estinto dal 20 marzo 2023 il diritto all’indennità giornaliera (avendo

l’assicurata ripreso la propria attività abituale a tempo parziale) e dal 1°

agosto 2023 il diritto alle prestazioni di cura medica (a fronte di una

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico al 31 luglio 2023),

riconoscendo il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità (di

seguito: IMI) del 20%. In quella sede, l’assicuratore ha pure tolto l’effetto

sospensivo a una eventuale opposizione (doc. 396 incarto LAINF).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. __________ della RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 401

incarto LAINF), dopo avere esperito ulteriori accertamenti del caso, in data 23

gennaio 2024, l’amministrazione ha confermato integralmente il contenuto della

sua prima decisione (doc. 406 incarto LAINF e doc. A).

1.3. In data 28 febbraio 2024 i __________

hanno notificato alla CO 1 una ricaduta a far tempo dal 1° febbraio 2024 (doc.

408 incarto LAINF).

1.4. Con tempestivo ricorso del 22 febbraio

2024 l’avv. __________ per conto dell’assicurata ha chiesto l’annullamento

della decisione impugnata e, in via principale, che sia riconosciuto il “danno

alla salute di cui è portatrice la signora RI 1 in funzione di un grado di

abilità lavorativa residua del 25% (basato su un'attività al 100%), con il conseguente

ripristino delle indennità giornaliere anche successivamente al 19.03.2023 e

delle prestazioni di cura, oltre che una rivalutazione del grado IMI, essendo

contestata ed erronea la valutazione del Dr. med. __________.” rispettivamente,

in via subordinata, che “l'incarto è ritornato alla CO 1 affinché sia resa

una nuova decisione, previo espletamento di un complemento peritale, accertante

l'effettivo grado d'inabilità lavorativa dell'assicurata per rapporto ad

un'attività a tempo pieno ed al relativo grado IMI corrispondente allo stato di

salute attuale.” (cfr. doc. I, pag. 5).

La patrocinatrice dell’insorgente, anche in questa sede, sostanzialmente “rimprovera

alla CO 1 di non aver valutato correttamente lo stato di salute finale ai sensi

della LAINF, posto che anche dopo i più recenti controlli medici è emerso che

il grado di abilità lavorativa è unicamente del 25% (di un'attività al 100%).

Si contestano dunque recisamente l'asserzione del Dr. med. __________ che

l'assicurata ha riacquistato un'abilità lavorativa totale dal 19.03.2023, così

come le conclusioni in merito al riconoscimento delle cure sino al 31.07.2023,

delle indennità giornaliere fino al 19.03.2023 e dell'IMI, posto che la

considerazione dello stato di salute finale è errato e non tiene conto

dell'effettiva abilità lavorativa valutata dai medici nel 25%.” (cfr. doc.

I, pag. 4).

Da ultimo, la rappresentante della ricorrente produce svariata documentazione

medica e amministrativa già agli atti (doc. A-D) e chiede il richiamo

dell’incarto LAINF e dell’incarto AI (AVS n. __________).

1.5. Con risposta dell’8 aprile 2024 la CO

1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). In particolare, ha ribadito

che lo stato di salute dell'assicurata si è stabilizzato al più tardi a far

tempo dal 31 luglio 2023, come deciso con la decisione del 21 giugno 2023 e che

“La decisione del 21 giugno 2023 va quindi confermata. Una volta passata in

giudicato va valutato il diritto alla rendita LAINF (in considerazione di

un'esigibilità del 80% in un'attività adeguata) ed emessa una decisione in

merito”. (doc. V, pag. 7).

Nella medesima occasione essa ha prodotto l’incarto LAINF n. __________,

inclusa la “valutazione atti” del 22 marzo 2024 del medico fiduciario

(doc. 415 incarto LAINF) al quale ha precisato di avere previamente messo a

disposizione pure una copia dell’incarto AI (cfr. doc. V, pag. 2).

Infine essa ha puntualizzato che la valutazione del diritto alla rendita come

pure la ricaduta del febbraio 2024 non sono oggetto della presente procedura di

ricorso (cfr. doc. V, pag. 3 e 4) e che “Oggetto litigioso della

controversia sono quindi unicamente la questione dello stato finale e la

relativa questione del diritto alle indennità giornaliere oltre il 19 marzo

2023, il rispristino delle prestazioni di cura e valutazione del grado IMI.”

(cfr. doc. V, pag. 4).

1.6. Nel successivo scambio di allegati

del 18 aprile, 2, 15 e 23 maggio 2024 (doc. VII, IX, XI e XIII) le parti si

sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie tesi e domande.

1.7. In data 17 luglio 2024 il TCA ha

informato la CO 1 che necessitava delle delucidazioni, in quanto con la

decisione avversata aveva confermato la stabilizzazione dello stato di salute

al 31 luglio 2023, dichiarando estinto il diritto della ricorrente alla cura

medica dal 1° agosto 2023 mentre quello all’indennità giornaliera a fare tempo

dal 20 marzo 2023 (doc. XV).

1.8. In data 8 agosto 2024 (doc. XVIII)

la CO 1 ha fornito al TCA le delucidazioni richieste, di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi in diritto.

considerato in diritto

2.1. Nel caso concreto, oggetto di

contestazione sono la stabilizza-zione dello stato di salute al 31 luglio 2023

(con conseguente estinzione del diritto alla cura medica dal 1° agosto 2023)

come pure la sospensione delle indennità giornaliere dal 20 marzo 2023. Parimenti

contestata - invero in maniera alquanto generica - l’IMI del 20% assegnata.

Dal momento che la decisione

impugnata delimita l’oggetto della lite (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio

2016 consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente procedura la

valutazione del diritto ad un’eventuale rendita come pure la ricaduta del

febbraio 2024, sulle quali l'istituto assicuratore resistente non si è

determinato con la decisione qui avversata.

2.2. Stato di salute

infortunistico stabilizzato al 31 luglio 2023?

2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato

ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43

consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera

nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con

il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una

rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; cfr. anche la STCA 25.2022.68 del

28 novembre 2022, consid. 2.3).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1

LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del

ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti; cfr. anche la STF 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2 e, a

livello cantonale, tra le tante, la STCA 25.2022.68 del 28 novembre 2022,

consid. 2.3). A tal proposito cfr. pure le recentissime STF 8C_782/2023 del 6

giugno 2024, consid. 3.2.1 e la STF 8C_459/2023 del 18 giugno 2024, consid. 4.3.

È qui inoltre utile precisare

che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in

cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; cfr., tra le tante, la STCA 35.2021.75 del 31

gennaio 2022, consid. 2.3.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati e la STCA

35.2022.87 del 30 gennaio 2023, consid. 2.4.1 e rinvii giurisprudenziali ivi

citati). A tal proposito cfr. pure le recentissime STF 8C_782/2023 del 6 giugno

2024, consid. 3.2.1 e la STF 8C_459/2023 del 18 giugno 2024, consid. 4.3.

2.2.2. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3. Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto ha posto termine dal 1° agosto 2023 alla cura medica,

ritenendo che dal 31 luglio 2023 le condizioni di salute infortunistiche

fossero ormai stabilizzate ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. La decisione si

fonda sugli esiti della valutazione fiduciaria del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna.

Dal canto suo la patrocinatrice dell’insorgente lamenta una prematura chiusura

della pratica da parte della RI 1 e contesta la stabilizzazione dello stato di

salute al 31 luglio 2023.

2.3.1. Dalle tavole processuali emerge che,

in seguito all’infortunio del 1° giugno 2019, RI 1 è stata ricoverata d’urgenza

presso l’Ospedale __________, ove è stata degente fino al 30 giugno 2019 e si è

sottoposta il 1° giugno 2019 ad un intervento di riduzione e posa fissatore

esterno Hoffmann III alla gamba sinistra rispettivamente il 7 giugno 2019 ad un

intervento di riduzione e sintesi del malleolo peroneale con placca 1/3

tubulare e viti + 2 viti interframmentarie e riduzione con sindesi della tibia

con placca e viti + 2 viti canulate (doc. 99, 100, 107, 230, 257 e 394 LAINF).

In seguito, a causa della persistenza dei dolori e delle difficoltà funzionali

alla caviglia sinistra, l’assicurata si è sottoposta il 17 luglio 2020 ad un

intervento di ablazione materiale osteosintetico (AMO) parziale (doc. 240, 257

e 258 incarto LAINF) ed è stata oggetto di svariate indagini, effettuate per

mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica. Ella ha pure

effettuato alcune visite mediche specialistiche (inclusa una “second opinion”

in data 11 maggio 2021 alla Clinica __________: doc. 240 incarto LAINF) e si è

anche sottoposta a svariate sedute di fisioterapia e ergoterapia, oltre ad una

cura farmacologica antinfiammatoria e analgesica rispettivamente ad una terapia

conservativa con un’infiltrazione diagnostico-terapeutica con cortisone dell’articolazione

tibio-tarsica sinistra eseguita il 14 giugno 2021 (doc. 257 incarto LAINF).

Sempre a causa del persistere dei disturbi alla caviglia sinistra, RI 1 si è

sottoposta il 14 febbraio 2022 ad un intervento di “artrolisi anteriore

aperta e resezione del conflitto misto cicatriziale e collo talo; artrolisi

posteriore e resezione cicatriziale tibio tarsica triangolo Käger posteriore

aperta; tenolisi flessori tibiale posteriore FDL e FHL; tenotomia con plastica

muscolo tendinea di allungamento a Z tendine achilleo; ablazione materiale di

osteosintesi di 2 viti alla tibia distale.” ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 283 e 284 incarto

LAINF).

Sempre a causa della persistenza dei dolori e delle difficoltà funzionali alla

caviglia sinistra, l’assicurata è stata visitata il 22 settembre 2022 dal PD

dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedia e traumatologia (doc.

325 incarto LAINF) e l’11 novembre 2022 della dr.ssa __________, specialista

FMH in neurologia, che - dopo avere eseguito un esame elettroneurografico (di

seguito. ENG) - ha posto la diagnosi di “Neuropatia sensitiva del ramo

distale del nervo surale sinistro” (doc. 338 incarto LAINF).

In data 18 gennaio 2023 RI 1 si è sottoposta ad un intervento di “Neurolisi

nervo surale e sutura termino laterale di un ramo collaterale” ad opera del

PD dr. med. __________ (doc. 343 e 359 incarto LAINF).

In data 20 aprile 2023 il PD dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) In

virtù del quadro attuale si discute con la paziente del buon decorso ottenuto

grazie all'intervento. Come confermato da lei stessa, infatti, vi è un

progressivo miglioramento clinico che la sta portando progressi va pente ad un

recupero, sia della sensibilità che di una camminata normale. La paziente

infatti è molto soddisfatta e vede iI miglioramento soggettivo continuo. Visto

il miglioramento nel camminare, prevediamo per la paziente di continuare ancora

con un ciclo di fisioterapia per poter massimizzare questo effetto. Rivedremo

la paziente tra ulteriori 3 mesi per ulteriore decorso clinico. La paziente è

soddisfatta dalle spiegazioni e d'accordo sul procedere. (…)” (doc. 381 incarto

LAINF).

Nella valutazione fiduciaria del

19 giugno 2023 (doc. 394 incarto LAINF) il dr. med. __________, che ha visitato

personalmente l’assicurata in data 6 giugno 2023, dopo avere precisato che lo “status

quo ante non potrà più essere raggiunto”, ha attestato quanto segue:

" (…) Come

definito con la paziente a fine visita in considerazione dell'ultimo decorso

favorevole postoperatorio ad oggi si definisce raggiunto lo stato finale ai

sensi della LAINF a partire dal 31.07.2023 e dopo l'ultimo controllo previsto

dall'operatore in data 13.07.2023. (…)” (doc. 394, pag. 7 incarto LAINF).

In data 13 luglio 2023 il PD dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) La

paziente torna a 6 mesi dall'intervento. Riferisce una VAS passata da 9 a 2. I

dolori che ha sono variabili e dipende dal giorno, comunque ha avuto solo

rarissimi picchi con dolore a 3. Lamenta ancora la rigidità della caviglia, per

cui le è già stato detto che purtroppo non vi è soluzione. (…). La paziente può

considerarsi guarita e non sono previsti altri controlli nel mio ambulatorio.

Rivedrò la paziente solo al bisogno. (…)” (doc. 399 incarto LAINF).

In sede di opposizione (cfr. doc.

401 incarto LAINF) la patrocinatrice dell’insorgente ha versato agli atti il

certificato medico del 4 luglio 2023 del medico di famiglia, dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale (giusta il quale “la paziente è

abile nella sua precedente mansione lavorativa nella misura del 25%”) e

quello del 13 luglio 2023 del PD dr. med. __________ (giusta il quale “la

paziente è abile nella sua precedente mansione lavorativa nella misura del 25%”;

cfr. doc. C e D allegati all’opposizione).

Interpellato a tal proposito dall’amministrazione, nella “valutazione atti”

del 22 marzo 2024 del medico fiduciario (doc. 415 incarto LAINF), il dr. med. __________

- dopo avere ribadito la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurata

al 31 luglio 2023 - ha confermato di essere d’accordo con i colleghi ovvero che

l’abilità raggiunta dalla paziente nell’attività abituale è del 25% di un

normale pensum di circa 8 ore al giorno. Nella medesima occasione ha

pure rilevato che “In attività adeguate ergonomicamente di tipo prettamente

sedentario senza necessità di regolari spostamenti e solo per lesione

postinfortunistica si è in presenza di una esigibilità subtotale (80%) di un

normale pensum lavorativo di circa 8 ore al giorno considerando lentezza negli

spostamenti ed algie residue.”, puntualizzando che: “Nella mia

valutazione peritale LAINF del 06.06.2023 non avevo preso posizione per

attività leggere ed adeguate (pt. 8.2) essendo stata considerata una ripresa

totale anamnestica nella sua attività usuale purtroppo basandomi sui dati

fornitomi dalla paziente in visita e non corretti nelle %.”

Davanti al TCA la rappresentante dell’insorgente ha nuovamente versato agli

atti i citati certificati medici del 4 luglio e del 13 luglio 2203 dei medici

curanti della sua assistita (doc. C, D, G e H) e il rapporto del 3 ottobre 2023

del medico SMR dell’UAI (doc. I).

2.3.2. Nel caso di specie, questo Tribunale

rileva, innanzitutto, che tra l’infortunio (avvenuto in data 1° giugno 2019) e

il momento a partire dal quale lo stato di salute è stato considerato

stabilizzato (dal 19 marzo 2023) sono trascorsi quasi 4 anni, durante i quali

l’Istituto assicuratore ha pagato le prestazioni.

Ciò premesso, alla luce degli

elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica riassunta al

consid. 2.3.1 (cfr., in particolare, i doc. 394, 399 e 415 incarto LAINF),

questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, al

più tardi in data 31 luglio 2023, lo stato di salute infortunistico era

stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa

giurisprudenza.

La circostanza che, successivamente al 31 luglio 2023, l’insorgente

necessitasse ancora - se del caso - di misure conservative (in

particolare, di fisioterapia e/o medicamenti anti-infiammatori o analgesici)

volte a evitare un aggravamento dei disturbi denunciati (dolori e/o limitazioni

funzionali) è irrilevante (a tal proposito cfr. la recentissima STF 8C_459/2023

del 18 giugno 2024, consid. 4.3; in particolare, per quanto concerne la

fisioterapia, cfr. inoltre la STCA 35.2022.68 del 28 novembre 2022, consid. 2.6

e i numerosi rinvii giurisprudenza federali e cantonali ivi menzionati). Decisivo

ai fini del giudizio è soltanto che, secondo il parere unanime del medico

curante specialista (cfr. il certificato medico del 13 luglio 2023 del PD dr.

med. __________: “(…) Lamenta ancora la rigidità della caviglia, per cui le

è già stato detto che purtroppo non vi è soluzione. (…). La paziente può

considerarsi guarita e non sono previsti altri controlli nel mio ambulatorio.”:

cfr. doc. 399 incarto LAINF) e di quello fiduciario della CO 1, a quel momento

lo stato dell’arto inferiore sinistro non poteva più essere sensibilmente migliorato

grazie ad ulteriori terapie. Del resto, ciò risulta parimenti confermato anche

nel rapporto del 3 ottobre 2023 del medico SMR dell’UAI, in cui alla domanda “È

prevedibile una variazione della capacità lavorativa/mansioni consuete con

l’adozione di provvedimenti sanitari/terapia?” ha risposto “no”

(doc. I, pag. 3).

In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dunque dimostrato, perlomeno

con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che al più tardi al 31 luglio 2023, non vi erano più provvedimenti

terapeutici suscettibili con probabilità preponderante di migliorare notevolmente

lo stato di salute infortunistico dell’insorgente e che, pertanto, il suo

stato di salute infortunistico era ormai stabilizzato ai sensi dell’art. 19

cpv. 1 LAINF.

Stante ciò, l’assicuratore

LAINF convenuto era dunque legittima-to a porre fine alle prestazioni di cura medica

da quella data e, la decisione su opposizione impugnata, per questo aspetto,

deve dunque essere confermata.

2.4. Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto ha posto termine dal 20 marzo 2023 alle indennità

giornaliere, ritenendo che dal 19 marzo 2023 RI 1 avesse riacquistato la piena

capacità lavorativa nell’attività abituale. La decisione si fonda sugli esiti

della valutazione fiduciaria del dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna.

Dal canto suo la patrocinatrice

dell’insorgente contesta il ripristino della piena capacità lavorativa della

sua assistita nell’attività abituale, considerato che, a partire dal 20 marzo

2023, aveva ripreso il lavoro solamente in misura del 25%, conformemente a

quanto stabilito dai propri medici curanti e alla modifica del contratto di

lavoro, in vigore dal 21 maggio 2021, che aveva previsto una diminuzione del pensum

lavorativo al 25% a causa del danno alla salute infortunistico.

2.4.1. Dalle tavole processuali emerge che,

in seguito all’infortunio del 1° giugno 2019, RI 1 è stata inabile al lavoro

per svariati periodi e con percentuali differenti (100% e/o 50%) dal 1° giugno

2019 fino al 19 marzo 2023 e che, a far tempo dal 21 maggio 2021 (trascorsi 720

giorni di assenza per inabilità lavorativa) il rapporto di lavoro (con un pensum

lavorativo del 50% secondo contratto) è rimasto in vigore unicamente per la

parte corrispondente alla capacità lavorativa del 25%. A partire dal 20 marzo

2023, l’assicurata è poi tornata ad essere abile al lavoro nell’attività

abituale nella misura del 25% (cfr. consid. 1.1).

In data 2 maggio 2024 (doc. IX) la CO 1 ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…) La

convenuta prende atto che dalle buste paghe prodotte, si evincono effettivamente

che il numero usuale di ore mensili lavorate prima dell'evento in questione non

corrisponde ad una percentuale lavorativa del 50%, quanto piuttosto in quella

maggiore dell'80-85%. (…). Ai sensi dell'art. 7 let. a OAVS i compensi per le

ore straordinarie fanno parte del salario e devono essere inclusi nel calcolo

del salario assicurato. La disposizione dell'articolo 22 cpv. 3 e 4 OAINF

prevede inoltre che il guadagno assicurato sia proporzionalmente più elevato

per i dipendenti che hanno acquisito un diritto al salario più elevato entro un

anno prima dell'infortunio. (…). Considerando tutto ciò, la convenuta, dopo la

crescita in giudicato della decisione litigiosa, oltre a valutare la questione

della rendita, esaminerà separatamente se il guadagno assicurato e quindi le

indennità giornaliere devono essere ricalcolate retroattivamente per il periodo

dall'evento fino allo stato finale. (…) la parte convenuta si riconferma nella

propria decisione su opposizione e chiede nuovamente la reiezione del ricorso

del 22 febbraio 2024. (…)”.

A tal proposito in data 17 luglio 2024 il TCA ha comunicato alla CO 1 che:

" al fine di

evadere la causa citata a margine, ci occorrono delle precisazioni.

Dal punto “2. Considerazioni” della decisione del 21 giugno

2023 emerge quanto segue: “Considerato che, secondo il parere del Dr. __________,

dalla continuazione della cura medica non c'è più da attendersi un sensibile

miglioramento dello stato di salute, lo stato attuale può quindi essere

considerato stabilizzato e il diritto alle prestazioni sanitarie e

all'eventuale indennità giornaliera viene a cadere dal 31.07.2023.” mentre

dal dispositivo (punto “3. Decisione (ai sensi delle considerazioni)”)

si evince quanto segue: “1. Le prestazioni per il trattamento medico sono

riconosciute fino al 31.07.2023, compreso. 2. Le prestazioni per indennità

giornaliera sono state riconosciute fino al 19.03.2023, compreso.”

Nella decisione su opposizione del 23 gennaio 2024, qui impugnata,

avete indicato che: “si constata che lo stato di salute dell'assicurata si è

stabilizzato al più tardi a far tempo dal 31 luglio 2023, come deciso con la

decisione del 21 giugno 2023. Perciò, la cessazione alle prestazioni non è

soggetta a critica e l'opposizione va respinta.”

In data 2 maggio 2024 avete comunicato al TCA che: “la

convenuta, dopo la crescita in giudicato della decisione litigiosa, oltre a

valutare la questione della rendita, esaminerà separatamente se il guadagno

assicurato e quindi le indennità giornaliere devono essere ricalcolate retroattivamente

per il periodo dall'evento fino allo stato finale. (…) la parte convenuta si

riconferma nella propria decisione su opposizione e chiede nuovamente la

reiezione del ricorso del 22 febbraio 2024.”

Con la presente vi chiediamo di prendere posizione entro il 26

luglio 2024 in merito a quanto rilevato sopra, in particolare ritenuto che -

qualora il Tribunale dovesse confermare la stabilizzazione dello stato di

salute al 31 luglio 2023 - la decisione del 21 giugno 2023 - confermata

integralmente con la decisione su opposizione qui avversata - ha dichiarato

estinto il diritto della ricorrente alla cura medica dal 1° agosto 2023 mentre

quello all’indennità giornaliera a fare tempo dal 20 marzo 2023.” (doc. XV).

In data 8 agosto 2024 (doc. XVIII)

la CO 1 ha comunicato al TCA quanto segue:

Considerandi

" (…) in

riferimento allo scritto del 17 luglio 2024 con cui ci ha chiesto di prendere

posizione in merito alla questione perché la stabilizza-zione dello stato di

salute (31 luglio 2023) e la cessazione delle prestazioni delle indennità

giornaliere (20 marzo 2023) e delle cure mediche (1° agosto 2023) non

coincidono, tempestivamente ci permettiamo di osservare quanto segue:

1.) Innanzitutto, va evidenziato che nel caso litigioso, la parte

convenuta ha fornito le prestazioni per l'indennità giornaliera fino al 19

marzo 2023 (cfr. decisione su opposizione, ad A Fatti 10.).

(…).

2.) Le indennità giornaliere non sono state concesse oltre il 19 marzo 2023

poiché inizialmente la parte convenuta credeva che l'ultimo certificato

d'inabilità del Dr. __________ era quello del 20 aprile 2023 dove quest'ultimo

dichiarava l'assicurata inabile al lavoro al 100% fino al 19 marzo 2023. Dopo

tale data alla parte convenuta risultava quindi che l'assicurata non era più

stata dichiarata inabile al lavoro. Tre mesi dopo, nella visita ambulatoriale

del 13 luglio 2023, il Dr. __________ aveva, infine, stabilito che l'assicurata

era definitivamente guarita (cfr. decisione su opposizione Considerazioni ad

2.f), doc. 382, doc. 395, doc. 399).

3.) Solo con il ricorso, l'assicurata ha presentato il certificato

medico del Dr. med. __________ del 4 luglio 2023 (cfr. Doc. C) ed il

certificato medico del Dr. med. __________ del 13.07.2023 (cfr. Doc. D).

4.) Dai due certificati medici si evince che i due medici a luglio 2023 hanno

certificato che l'assicurata era inabile nella sua precedente mansione

lavorativa nella misura del 25%.

5.) Nella valutazione aggiuntiva del 22 marzo 2024, il Dr. __________

ha precisato di essere d'accordo con il Dr. __________ ed il Dr. __________ che

l'abilità raggiunta dalla ricorrente è del 25% di un normale pensum lavorativo

(cfr. doc. 415 e risposta al ricorso B Premessa IV).

6.a) Ora, va qui ribadito che la questione dell'incapacità al lavoro viene

stabilita in relazione all'attività abituale (cfr. art. 6 LPGA) e che il

riferimento per determinare il grado dell'incapacità lavorativa è il pensum

lavorativo immediatamente precedente all'infortunio (cfr. DFE 135 V 287 del

25.07.2099, consid. 4.3).

6.b) In concreto, l'assicurata prima dell'evento in questione è

stata attiva in __________ con attività al 50%. A partire dal 21 maggio 2021,

l'attività è stata ridotta ad un pensum del 25% (dopo raggiungimento di 720

giorni di assenza secondo l'art. 44 del ROC).

6.c) Di conseguenza la questione dell'incapacità al lavoro deve essere

stabilita in relazione ad un'attività al 50%.

7.) Considerando tutto ciò ed in particolare che tra il 20

marzo 2023 e la data della stabilizzazione (31 luglio 2023) l'assicurata

risulta essere stata abile al lavoro soltanto al 25%, la parte convenuta, con

la presente, dichiara che dopo la crescita in giudicato della decisione

litigiosa, oltre a valutare la questione della rendita e la questione se il

guadagno assicurato e quindi le indennità giornaliere devono essere ricalcolate

retroattivamente per il periodo dall'evento fino allo stato finale, dovrà

quindi riconoscere delle indennità giornaliere retroattivamente per il

periodo sopra indicato.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

2.4.2

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

rileva innanzitutto che, già in sede di opposizione, la patrocinatrice della

ricorrente aveva rilevato quanto segue:

" (…) Dal

profilo economico, si fa presente come il contratto lavorativo ancora in essere

preveda una percentuale lavorativa del 50%, ma come le ore straordinarie

eseguite costantemente nel corso degli anni portino a considerare una

percentuale lavorativa effettiva senza ombra di dubbio ben superiore

(90%-100%). II tutto è desumibile dai conteggi paga mensili da cui si evince il

numero delle ore straordinarie effettuate negli anni precedenti l'infortunio

(una media degli ultimi 14 mesi ammonta a 22.37 ore straordinarie in più

rispetto all'usuale tempo di lavoro) ed il pagamento mensile delle stesse.

L'Ufficio Al è giunto per questo alla conclusione che l'attività espletata

dall'assicurata prevedesse una concreta percentuale lavorativa dell'85% e non

del 50%.

Per meglio definire le ore lavorative effettuate in media, si

allegano a titolo esemplificativo le buste paga relative all'anno precedente

l'infortunio (fino a giugno 2019, Doc. A) che comprovano una percentuale

lavorativa effettiva del 100% negli ultimi 14 mesi, contrariamente a quanto

previsto originariamente nel contratto di lavoro del 2014. Questo contratto, infatti,

prevedeva la possibilità di conteggiare le ore espletate in più come normale

orario di lavoro e de facto si è quindi modificato in relazione al pensum

lavorativo.

Orbene, i medici considerano tutti che la signora RI 1 sia abile

al lavoro nella misura del 25% (di recente, detta percentuale è stata pure

riconfermata dal Dr. med. __________ in data 04.07.2023, Doc. B e dal Dr. med. __________

in data 13.07.2023, Doc. C). Anche il vostro medico fiduciario ha ritenuto

corretta un'abilità lavorativa totale in un pensum lavorativo del 25%. Pur

tuttavia va rilevato il fatto che il pensum lavorativo sia stato ridotto dall'__________

proprio in funzione dell'inabilità lavorativa prolungata (vedasi Doc. D:

scritto del 27.04.2021 dell'__________) e come la percentuale di abilità

lavorativa del 25% debba essere considerata sull'arco dell'intera giornata

lavorativa e non sul pensum attuale ridotto a seguito dell'inabilità

lavorativa. L'asserzione del Dr. med. __________ secondo cui l'assicurata

avrebbe ripreso l'attività lavorativa al 100% è del tutto infondata ed errata,

posto che essendo stato ridotto il pensum lavorativo per ragioni mediche ed

essendo la sua attuale inabilità lavorativa commisurata nel 25%, la nostra

mandante non sta espletando alcuna attività professionale.

Alla luce di tutto quanto sopra considerato ed argomentato,

contestiamo integralmente la vostra decisione del 21.06.2023, posto che errata

in fatto ed in diritto. Non è corretta la valutazione dello stato finale ai

sensi della LAINF, posto che dopo l'ultimo controllo medico è emerso che il

grado di abilità lavorativa è unicamente del 25% (di un'attività al 100%). Si

contestano dunque recisamente l'asserzione del Dr. med. __________ che

l'assicurata ha riacquistato un'abilità lavorativa totale dal 19.03.2023, così

come le conclusioni in merito al riconoscimento delle cure sino al 31.07.2023,

delle indennità giornaliere fino al 19.03.2023 e dell'IMI, posto che la

considerazione dello stato di salute finale è errato e non tiene conto

dell'effettiva abilità lavorativa valutata dai medici nel 25%.”

In simili circostanze questa

Corte ritiene che, anziché confermare con la decisione avversata la sospensione

delle indennità giornaliere a far tempo dal 20 marzo 2023, la CO 1 avrebbe

dovuto quantomeno interpellare il medico fiduciario per prendere posizione

sulle contestazioni sollevate in quella sede dalla rappresentante

dell’insorgente e procedere con una valutazione aggiuntiva. Ciò che è peraltro

rettamente avvenuto davanti al TCA, prima dell’inoltro della risposta da parte

della CO 1, con la valutazione aggiuntiva del 22 marzo 2024 del dr. med. __________

(cfr. doc. 415).

In questo contesto, giova qui infatti sottolineare che in una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, la Corte federale ha ricordato che

l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:

" 8.3 Ad

ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in

primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,

secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per

analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa

ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno

a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo

perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i

tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999

n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." (cfr. pure la STCA 35.2018.129 del 28 marzo

2019, consid. 2.12 e la STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022, consid. 2.10.1).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono - ritenuto pure che anche la CO

1.

ha riconosciuto in data 8 agosto 2024 (doc. XVIII) che le indennità

giornaliere devono essere versate anche tra il 20 marzo 2023 e la data della

stabilizzazione (31 luglio 2023) e dal momento che su tale aspetto l'istituto

assicuratore resistente si è determinato con la decisione qui impugnata (che,

come visto al consid. 2.1, delimita l’oggetto della lite) - essa deve essere

riformata nel senso che per l’infortunio del 1° giugno 2019 il diritto

all’indennità giornaliera - a fronte di una stabilizzazione dello stato di

salute infortunistico al 31 luglio 2023 (cfr. consid. 2.3.2) - è estinto dal 1°

agosto 2023.

Il TCA prende pure atto sin d’ora che la CO 1 ha dichiarato in data 8 agosto

2024.

(doc. XVIII) che, dopo la crescita in giudicato della decisione litigiosa,

valuterà - oltre alla questione della rendita - anche quella riguardante il

guadagno assicurato

e quindi se le indennità giornaliere devono essere ricalcolate retroattivamente

per il periodo dall'evento del 1° giugno 2019 fino allo stato finale (e,

quindi, fino al 31 luglio 2023; cfr. pure lo scritto del 2 maggio 2024 della CO

1.

di cui al doc. IX: “La convenuta prende atto che dalle buste paghe

prodotte, si evincono effettivamente che il numero usuale di ore mensili

lavorate prima dell'evento in questione non corrisponde ad una percentuale

lavorativa del 50%, quanto piuttosto in quella maggiore dell'80-85%. (…). Ai

sensi dell'art. 7 let. a OAVS i compensi per le ore straordinarie fanno parte

del salario e devono essere inclusi nel calcolo del salario assicurato. La

disposizione dell'articolo 22 cpv. 3 e 4 OAINF prevede inoltre che il guadagno

assicurato sia proporzionalmente più elevato per i dipendenti che hanno

acquisito un diritto al salario più elevato entro un anno prima

dell'infortunio. (…). Considerando tutto ciò, la convenuta, dopo la crescita in

giudicato della decisione litigiosa, oltre a valutare la questione della

rendita, esaminerà separatamente se il guadagno assicurato e quindi le

indennità giornaliere devono essere ricalcolate retroattivamente per il periodo

dall'evento fino allo stato finale.”).

2.5

Diritto ad un’indennità per

menomazione dell’integrità?

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato,

le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF

113.

V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli artt. 24 seg. LAINF è, dunque, soltanto

parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e

il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nella concreta evenienza, con

decisione formale del 21 giugno 2023 (doc. 396 incarto LAINF), confermata su

opposizione il 23 gennaio 2024 (doc. 406 incarto LAINF e doc. A), la CO 1 ha

riconosciuto all’assicurata il diritto ad un’IMI) del 20%.

Tale decisione risulta fondata

sulle risultanze della valutazione medica del dr. med. __________.

Nella valutazione fiduciaria del 19 giugno 2023 (doc. 394 incarto LAINF) il dr.

med. __________, che ha visitato personalmente l’assicurata in data 6 giugno

2023, ha indicato un’IMI del “20% Unicamente per i soli postumi

infortunistici, già considerando gli eventuali peggioramenti futuri e secondo

pubblicazione medica SUVA, per artrosi tibiotarsica grave come da tabella 5.2”

(doc. 394, pag. 9 incarto LAINF).

Con il ricorso, la patrocinatrice dell’insorgente si è limitata a contestare -

invero in maniera alquanto generica - l’IMI del 20% assegnata (cfr. doc. I,

pag. 4 e 5).

Nella “valutazione atti” del 22 marzo 2024 del medico fiduciario (doc.

415.

incarto LAINF), il dr. med. __________, alla domanda “Conferma la Sua

valutazione dell’IMI?” ha risposto “Si”.

Chiamato ora a pronunciarsi, a fronte di una questione squisitamente medica,

tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per

menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò

che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze

particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della

menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V

147.

consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U

362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal

TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), il TCA ritiene di poter fare

propria la valutazione enunciata dal medico fiduciario, e ciò vista anche

l’assenza di pareri specialistici divergenti.

In conclusione, la decisione su

opposizione del 23 gennaio 2024 - nella misura in cui alla ricorrente è stata

riconosciuta un’IMI del 20% - merita dunque di essere confermata.

2.6

Alla luce di quanto precedentemente

esposto (cfr., in particolare, i considerandi 2.3.2, 2.4.2 e 2.5.5), questo

Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al

richiamo dell’incarto AI richiesto dalla patrocinatrice della ricorrente: cfr.

doc. I, pag. 5; in questo contesto giova qui ricordare che, per costante

giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non è vincolata alla

valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità e viceversa: cfr.,

tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020 consid. 2.9 e la STCA 35.2021.75

del 31 gennaio 2022 consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi

citati e la STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.4).

Va qui pure ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L'incarto LAINF è stato versato agli atti con la risposta di causa.

2.7

Visto l’esito del ricorso, la CO 1

verserà all’insorgente, patrocinata da un avvocato, fr. 1'500 (IVA inclusa) a

titolo d’indennità per ripetibili.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du

TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del

23 gennaio 2024 della CO 1 è riformata.

§§ La CO 1 verserà le prestazioni legali di corta durata (cura medica e

indennità giornaliera) all’assicurata sino al 31 luglio 2023 (compreso). Per il

resto, è confermata l’IMI del 20%.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti