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Decisione

35.2024.18

Negato diritto a prestazioni di corta durata e IG, nonché rendita e IMI. Esclusa causalità naturale tra disturbi al ginocchio dx e infortunio. Esigibilità lavorativa: dal lato somatico abile al 100% in attività adeguate. Dal lato psichiatrico rinvio atti per perizia

7 ottobre 2024Italiano77 min

I due redditi da porre a

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n.

35.2024.18

rs

Lugano

7 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1°

febbraio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 18 dicembre 1999 __________

(__________1968), a quel momento aiuto-medico presso la __________ – e perciò

assicurata contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali presso

la CO 1 (di seguito: CO 1) – è stata “disarcionata dal cavallo, in maneggio”.

L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Il 25 settembre 2000

l’interessata è stata sottoposta ad un intervento di artroscopia alla caviglia

sinistra con abrasione di un danno cartilagineo nella zona postero-mediale

talare sinistra, ad opera del Dr. med. __________.

A partire dal 1° giugno 2001

l’assicurata è stata assunta quale insegnante __________ della __________. Il

rapporto di impiego è stato sciolto per il 31 luglio 2015 (cfr. doc. G).

Il 17 ottobre 2003, lamentando problemi alla caviglia, la medesima

si è nuovamente rivolta al Dr. med. __________, il quale ha potuto riscontrare

dall’esame di artro-RM della caviglia sinistra lo sviluppo di una necrosi

cistica nella sede della lesione osteocartilaginea già interessata dal

precedente intervento chirurgico.

Dato per certo da parte del Dr. med. __________ il persistere del

nesso causale tra i disturbi accusati alla caviglia sinistra e l’infortunio,

l’assicurata è stata operata una seconda volta presso la __________, senza

tuttavia risolvere i propri problemi.

Da qui la necessità di rivolgersi ad altri specialisti e di

sottoporsi a nuove operazioni, avvenute tra il 2003 e il 2007, sia in Ticino,

che a __________.

Dopo un iniziale miglioramento, a seguito di nuovo importante

peggioramento, nel 2013 l’assicurata ha subito un nuovo intervento, nel corso

del quale le è stata impiantata una protesi. Nel gennaio 2015 si è, però,

dovuto procedere alla sostituzione della protesi presso il __________.

Successivamente, RI 1 è stata degente presso __________, laddove,

tra l’altro, è stato diagnosticato un disturbo da dolore cronico alla caviglia

sinistra con possibile CRPS tipo 2 su lesione del nervo peroneo e nervo tibiale

a sinistra, un disturbo del dolore secondario con componente somatica e

psichica, nonché un disturbo dell’adattamento con reazione depressiva.

1.2. Nell’ambito di una richiesta di

prestazioni AI, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare affidata

al __________.

Dalla stessa - datata 8 agosto

2016 - è risultata una totale incapacità lavorativa dell’interessata nella

precedente attività di insegnante __________ nella __________, ma una capacità

lavorativa dell’80% (inabilità lavorativa del 20% per motivi psichici) in

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Con decisione del 6 settembre 2017, l’Ufficio AI ha, di

conseguenza, assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità dal 1°

maggio 2014, poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 (cfr.

STCA 35.2022.9 del 23 maggio 2022 consid. 1.2.).

Tale decisione è stata annullata con STCA 32.2017.167 del 14

giugno 2018, con la quale questo Tribunale, ritenendo indispensabile disporre

di un approfondimento peritale psichiatrico volto a chiarire se fosse

subentrato oppure no un peggioramento dello stato di salute, ha rinviato gli

atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

L’Ufficio AI, dopo aver predisposto una perizia psichiatrica di

decorso affidata al __________, il cui rapporto è datato 17 gennaio 2019, con decisione

del 1° luglio 2019 ha assegnato all’interessata - oltre alla mezza rendita di

invalidità dal 1° maggio 2014 con grado di invalidità del 57%, poi aumentata a

tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 con grado di invalidità del 64% - una

rendita intera dal 1° ottobre 2017 con grado di invalidità del 100% e una

rendita intera di invalidità a partire dal 1° aprile 2019 con grado di

invalidità del 78% (cfr. doc. XXII1). Tale decisione è cresciuta in giudicato.

1.3. Il 13 giugno 2017 l’assicuratore LAINF,

fondandosi sulla perizia pluridisciplinare __________ del 2016, ha posto

termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 30 giugno 2017, visto

che dalla prosecuzione della cura medica non vi era più da attendersi un

sensibile miglioramento.

L’assicuratore infortuni ha, pure, valutato il diritto alle

prestazioni di lunga durata, rifiutando l’attribuzione di una rendita di

invalidità e assegnando, invece, un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 31%.

Su esplicita richiesta di RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 - il

quale ha formulato delle osservazioni contro quanto comunicato

dall’assicuratore LAINF – l’8 aprile 2019 la CO 1 ha emanato una decisione

formale, confermata con decisione su opposizione del 23 settembre 2019, con cui

ha ribadito il rifiuto di una rendita di invalidità e la concessione di un’IMI

del 31%, negando la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici

presentati dall’interessata, ritenuti non costituire una conseguenza, né

naturale né adeguata, dell’evento traumatico del dicembre 1999.

Con STCA 35.2019.130 del 30

settembre 2020 - cresciuta in giudicato a seguito della STF 8C_683/2020 del 25

novembre 2020 con la quale il TF ha considerato inammissibile il ricorso

interposto dall’assicuratore LAINF - questo Tribunale ha rinviato gli atti

all’assicuratore infortuni per l’esame (tramite perizia psichiatrica)

dell’esistenza o meno del nesso causale naturale tra i disturbi psichici

dell’interessata e l’infortunio, nonché per quello dell’adeguatezza, attraverso

un approfondito esame dei vari criteri, il cui adempimento non appare del tutto

inverosimile, viste le vicissitudini che hanno caratterizzato il caso

dell’assicurata.

1.4. Esperiti gli accertamenti del caso,

in particolare una perizia psichiatrica a cura del Dr. med. __________ del 2

luglio 2021 (cfr. doc. O), con decisione del 13 agosto 2021, confermata con

decisione su opposizione del 13 dicembre 2021, la CO 1, dopo avere classificato

l’incidente come banale, ha ritenuto che i disturbi psichici presentati

dall’assicurata non fossero in nesso causale adeguato con l’infortunio. Sulla

base di tale premessa, l’assicuratore LAINF ha quindi ribadito che non

essendovi da attendere, dalla continuazione della cura medica, un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, andava posto termine alle prestazioni

di corta durata a far tempo dal 30 giugno 2017 (cfr. consid. 1.3.).

Quanto alle prestazioni di lunga

durata, l’Istituto assicuratore ha respinto la richiesta di attribuzione di una

rendita di invalidità assegnando, invece, un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 31%.

L’assicurata, tramite il proprio

patrocinatore, ha impugnato la decisione su opposizione del 13 dicembre 2021

con tempestivo ricorso del 27 gennaio 2022.

Con giudizio 35.2022.9 del 23

maggio 2022, cresciuto in giudicato incontestato, il TCA, dopo aver rilevato

che le turbe psichiche lamentate da RI 1 si trovavano in una relazione di

causalità naturale con l’infortunio del dicembre 1999, come valutato dal Dr.

med. __________, ha statuito che la caduta subita dalla medesima rivestiva le

caratteristiche di un infortunio di grado medio in senso stretto e che erano

ossequiati almeno tre dei criteri di rilevo, così che anche l’adeguatezza del

nesso causale era data e l’assicuratore LAINF non era legittimato a negare la

propria responsabilità in proposito.

Di conseguenza questa Corte ha

retrocesso gli atti alla CO 1 per definire nuovamente il grado di invalidità

complessivo dell’assicurata, tenendo conto sia dei disturbi somatici che di

quelli psichici e per poi esprimersi in merito al diritto a una rendita di

invalidità.

È stato, per contro, deciso che

il diritto a un’IMI per la menomazione psichica doveva essere negato, senza

necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori ed è stata, dunque,

avallata la decisione su opposizione nella misura in cui ha negato

all’assicurata un’indennità aggiuntiva per la menomazione all’integrità

psichica, rispetto a quella del 31% riconosciuta per la menomazione derivante

dalla patologia somatica.

Infine il TCA, facendo

riferimento agli art. 25 cpv. 1 LAINF e 22 cpv. 1 OAINF, ha stabilito che a

ragione la CO 1 aveva calcolato l’IMI su un guadagno annuo assicurato di fr.

97'200.--.

1.5. Con

decisione del 7 giugno 2023 l’Istituto assicuratore, dopo aver evidenziato che

già con decisione del 13 agosto 2021 (cfr. consid. 1.4.) era stato accertato, e

non contestato, che dalla continuazione della cura medica non vi era più da

attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurata,

come risulta dai rapporti peritali del __________ e del Dr. med. __________

(cfr. consid. 1.2.; 1.4.), ha indicato che il diritto a prestazioni per cure

mediche e indennità giornaliere è perciò finito il 30 giugno 2017, sotto

riserva di ricadute e conseguenze tardive.

La CO 1 ha poi negato il diritto

a una rendita di invalidità, motivando segnatamente come segue:

" (…) Al

momento dell’infortunio, la signora RI 1 svolgeva presso il nostro stipulante

l'attività professionale di aiuto-medico e percepiva un guadagno annuo di CHF

55'952.00. Dal 1.1.2002 l'assicurata è entrata alle dipendenze del __________.

Questo rapporto di lavoro è stato sciolto con data 31.7.2015 in ragione di

inattitudine ad effettuare il lavoro convenuto in seguito a lunga inabilità

lavorativa per malattia e infortunio.

Per quanto riguarda il reddito da valida, rimandiamo alla nostra

presa di posizione del 26.11.2022.

Non concordiamo con il contenuto del suo scritto del 02.02.2023.

Per noi si tratta di semplici dichiarazioni. Per questo motivo determiniamo il

grado d'incapacità lavorativa tenendo conto di tutto il mercato di lavoro. Ciò

significa che la persona assicurata deve lasciarsi computare l'attività

professionale che sarebbe in grado di esercitare con la sua buona volontà.

Conformemente al parere del perito relativamente alle conseguenze

dell'infortunio (piede), la sua mandante è impedita nell'esecuzione di lavori

che richiedano un importante carico degli arti inferiori.

L'assicurata può però svolgere un'attività principalmente

sedentaria, che non carichi il piede sinistro e in generale gli arti inferiori.

In concreto, la signora RI 1 potrebbe svolgere il lavoro di

aiuto-medico come al momento dell'infortunio. Se si tiene conto delle

limitazioni sopra illustrate l'assicurata potrebbe svolgere questo lavoro in

misura completa, guadagnando un reddito che esclude il versamento di una

rendita.

Dalla perizia medica del Dr. __________ risulta dal profilo

medico-psichiatrico, una riduzione del rendimento del 20%.

Ci permettiamo di precisare che nell'ambito di una verifica di una

richiesta di rendita non possiamo evitare di considerare quale prestazione

lavorativa un assicurato riuscirebbe ad eseguire effettivamente dopo

l'infortunio e cosa guadagnerebbe in questo contesto. Determinante è quanto è

in grado di conseguire nonostante le conseguenze dell'infortunio. Per questo

fanno stato le condizioni generali del mercato del lavoro. Nella nostra valutazione

della rendita dobbiamo perciò basarci, tra l'altro, sui giudizi medici da parte

dei periti circa il ragionevole impiego lavorativo.

Salario da invalido

Tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica 2018

TA 1, categoria 86 - 88 sanità e sociale CHF 6'178.00

: 40 x 41.7 ore CHF

6'441.00

x 12 mesi CHF

77'292.00

./. 20% di rendimento per il profilo psichiatrico CHF

15'458.40

Reddito CHF

61'833.60

Salario da valido

Datore di lavoro al momento dell'infortunio (__________) CHF

55'952.00

: 100 x 104.80

(progressione dei salari nominali anno 2017) CHF 58'838.00

Paragonando il salario da invalido con il salario da valido

risulta un grado d'invalidità del 0%. (…)” (Doc. G pag. 2)

In relazione all’IMI

l’assicuratore LAINF ha ricordato, da un lato, che la menomazione

dell’integrità corrisponde, in base alla valutazione del suo medico consulente,

al 31%. Dall’altro, che secondo il TCA, che ha respinto il ricorso

dell’assicurata su questo punto (cfr. consid. 1.4.), il diritto a un’IMI per la

menomazione psichica deve essere negato all’assicurata (cfr. doc. G pag. 3).

1.6. A

seguito dell’opposizione interposta da RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA

1, nella quale ha tra l’altro fatto valere che i disturbi al ginocchio destro,

necessitanti, sulla base di una RM del 12 giugno 2023, di un intervento

chirurgico per una protesi, sono in relazione di causalità naturale e adeguata

con l’infortunio del 1999 (cfr. doc. 2), la CO 1, il 1° febbraio 2024,

escludendo, in virtù della valutazione del proprio medico consulente, Dr. med. __________,

del 22 gennaio 2024, un nesso causale tra il sinistro in questione e la

sintomatologia lamentata al ginocchio destro, ha confermato il contenuto della

sua prima decisione (cfr. doc. B).

1.7. Contro la decisione su opposizione

del 1° febbraio 2024 RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, come pure che

la CO 1 accerti, mediante una perizia pluridisciplinare, la sua incapacità

lavorativa, determini il suo salario da invalida, riconosca quale reddito da

valida il salario percepito in qualità di insegnante tecnico presso la scuola

reclute sanitarie e stabilisca il suo diritto alla rendita invalidità (cfr.

doc. I pag. 14).

A sostegno delle proprie pretese

la parte ricorrente ha innanzitutto addotto che il Dr. med. __________, che ha

visitato l’assicurata il 4 agosto 2023, ha evidenziato a livello del ginocchio

destro una sintomatologia gonalgica compatibile con gonartrosi a grado

intermedio e ha raccomandato una serie di soluzioni conservative, oppure quale

misura più incisiva ma risolutiva ha prospettato un’operazione chirurgica per

la posa di una protesi (cfr. doc. M).

Nell’impugnativa è stato

affermato che i disturbi al ginocchio destro sono in chiaro nesso casuale

naturale e adeguato con l’evento infortunistico del 18 dicembre 1999,

precisando che la problematica al piede sinistro, con conseguente necessità di

deambulatore, ha comportato per forza di cose il sovraccarico

dell’articolazione destra, cagionando i problemi al ginocchio destro. È stato

pure sottolineato che nel referto, privo di firma, del Dr. med. __________

(cfr. doc. P; consid. 1.6.), il quale non ha visitato l’assicurata, sono stati

considerati solo alcuni documenti, non visionando tutti gli atti di un copioso

incarto (cfr. doc. I pag. 10-11; 13).

L’avv. RA 1, per conto

dell’assicurata, ha poi contestato il reddito da valida ritenuto

dall’assicuratore LAINF, ossia quello come aiuto-medico, sostenendo che

l’intenzione di avanzare professionalmente si era già concretizzata al momento

dell’infortunio e che infatti in seguito alla disdetta, RI 1 è diventata

insegnante tecnico presso la scuola reclute sanitarie, attività che è risultata

più consona alla sua formazione e alle sue competenze professionali. Al

riguardo sono stati prodotti la convocazione del 16 gennaio 2001 (doc. E) al

colloquio presso la scuola reclute sanitarie, il questionario dell’AI compilato

dal Dr. med. __________ (cfr. doc. F), in cui quest’ultimo ha riferito che

l’insorgente già antecedentemente all’infortunio era in possesso di specifiche

formazioni complementari e che la stessa aveva notificato regolare disdetta del

rapporto lavorativo, in quanto aveva trovato un’attività più congrua alla sua

formazione con migliori prospettive professionali.

La parte ricorrente ha

puntualizzato che, siccome la convocazione al colloquio quale insegnante

tecnico ha avuto luogo il 16 gennaio 2001, la candidatura deve essere avvenuta

nel corso del 2000, perciò a quel momento l’assicurata doveva necessariamente

aver ultimato il percorso di studi, il quale è conseguentemente iniziato prima

del sopraggiungere del sinistro, dimostrando che l’avanzamento professionale

era già stato intrapreso al momento dell’infortunio.

È stato, altresì, osservato che

quanto sostenuto dall’Istituto assicuratore, ovvero che la convocazione al

colloquio non garantisce uno sviluppo professionale con relativo aumento di

reddito, trattandosi unicamente di un incontro conoscitivo, non è sostenibile,

visto che le conclusioni della CO 1 non tengono conto del tempo trascorso

dall’infortunio (24 anni), che impedisce di reperire documenti (considerato che

la durata dell’obbligo di conservare la documentazione è di dieci anni) e del

fatto che il periodo rilevante per valutare l’avanzamento era antecedente alla

digitalizzazione.

A mente dell’insorgente vi sono,

pertanto, sufficienti indizi concreti che rendono verosimile il suo avanzamento

professionale, per cui quale reddito da valida deve essere utilizzato il

reddito percepito in qualità di insegnante tecnico presso la scuola reclute

sanitarie (cfr. doc. I pag. 5-8).

La parte ricorrente ha, altresì,

censurato il reddito da invalida di fr. 6'178.--, calcolato facendo riferimento

alla tabella TA 1, categoria “86 - 88 sanità e assistenza sociale”. La medesima

ha specificato, da un lato, che l’importo di fr. 6'178.-- non corrisponde alle

“attività semplici di tipo fisico o manuale, ovvero al livello 1, come sostenuto

dalla CO 1 (cfr. doc. B pag. 7 p.to 4.5.), che è invece pari, per una donna, a

fr. 4'860.--, bensì alla media totale della categoria “86 - 88 sanità e

assistenza sociale” sull’arco di tutti livelli di competenze.

Dall’altro, che al di là della

corretta applicazione della tabella, l’assicurata non è in grado di lavorare

come aiuto-medico, ritenuto che le difficoltà di spostamento (necessitanti

l’uso di stampelle, dello scooter elettrico e del montascale; cfr. doc. H; I),

limitano fortemente la sua capacità lavorativa in un’attività che richiede

molto movimento (cfr. doc. I pag. 8-9).

Il rappresentante dell’insorgente

ha, peraltro, asserito che la riduzione del 20% di rendimento dal profilo

psichiatrico non è sufficiente e ha chiesto l’applicazione della riduzione

massima del 25%, in particolare tenendo conto delle problematiche al ginocchio

destro e della sofferenza psicologica.

L’avv. RA 1, al riguardo, ritiene

che “le valutazioni mediche agli atti non siano sufficienti per giungere

alla conclusione che i presupposti per l’erogazione di una rendita invalidità

non siano soddisfatti. È stata quindi richiesta la disposizione di una perizia

pluridisciplinare ai sensi dell’art. 44 LPGA per stabilire il grado di

incapacità lavorativa dell’assicurata, al fine di valutare il grado di

invalidità” (cfr. doc. I pag. 10-13).

Infine la parte ricorrente ha

informato che su raccomandazione del Dr. med. __________ l’assicurata si è

recata, il 14 dicembre 2023, dal Dr. med. __________ per i problemi alla

caviglia sinistra, il quale le ha consigliato di sottoporsi a un’operazione di

revisione dell’articolazione superiore della caviglia sinistra prevista per il

28 maggio 2024 (cfr. doc. I pag. 12).

1.8. L’assicuratore

resistente, rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato la

reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.9. Il 13 maggio 2024 l’avv. RA 1, dopo

aver ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di

prova di quindici giorni (cfr. doc. VI; VII; VIII), ha prodotto la

documentazione relativa all’entrata in ospedale della sua assistita per

l’operazione (la nona) del 28 maggio 2024 (cfr. doc. T). Inoltre, a nome della

ricorrente, egli ha ribadito, in buona sostanza, le argomentazioni riportate

nel ricorso e ha preso atto del fatto che con la risposta di causa è stato

trasmesso il rapporto del Dr. med. __________ munito della firma del medico,

mancante nel doc. P prodotto dall’assicurata (cfr. doc. 18; IX).

1.10. La parte resistente, tramite l’avv. RA

2, ha preso posizione in merito il 17 maggio 2024 (cfr. doc. XI).

1.11. Il 6 giugno 2024 l’avv. RA 1 ha

inviato il rapporto post-operatorio relativo alla revisione della protesi alla

caviglia sinistra allestito dal Dr. med. __________ il 28 maggio 2024 (cfr.

doc. XIII; U).

1.12. Il patrocinatore della CO 1, il 20

giugno 2024, ha postulato la conferma della decisione su opposizione impugnata,

puntualizzando che alla ricorrente non è in alcun modo riuscito, richiamata la

gradazione probatoria in concreto applicabile, di provare l’esistenza - al

momento del sinistro - di una sua precipua volontà intesa all’avanzamento

professionale.

È stato, altresì, rilevato che

l’intervento oggetto del referto versato agli atti non ha nulla a che vedere

con il procedimento in oggetto (cfr. doc. XV).

1.13. Il doc. XV è stato inviato per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVI).

1.14. Il 12 agosto 2024 l’avv. RA 2, per

conto dell’assicuratore LAINF, ha trasmesso i documenti richiestigli da questo

Tribunale il 25 luglio 2024 (cfr. doc. XVII), e meglio:

" - referto

del perito Dr. med. __________, Specialista in Neurologia, menzionato nella

decisione del 7 giugno 2023 (nonché annesso alla perizia multidisciplinare del __________;

cfr. risposta a quesito 7, pag. 5: “In particolare l’A potrebbe svolgere

un’attività che non carichi in modo rilevante il piede e la gamba sinistra. In

questo caso i dolori neuropatici sono relativamente contenuti e permetterebbero

all’A di svolgere un’attività lavorativa adattata anche in misura del 100%.”;

doc. 22);

- perizia __________ dell’8 agosto 2016

(doc. 21).” (Doc. XVIII)

1.15. L’avv. RA 1, il 29 agosto 2024, ha

prodotto la decisione emessa dall’Ufficio AI il 1° luglio 2019 (cfr. doc. V),

dando seguito alla domanda del TCA del 14 agosto 2024 (cfr. doc. XIX) e ha

rimarcato che nella perizia pluridisciplinare __________ dell’8 agosto 2016 era

già stato riconosciuto che vi fosse “una situazione di sovraccarico del

menisco mediale del ginocchio ds.” (doc. 21, pag. 4 e 14, ripreso poi anche

a pag. 22 e 24).

Secondo la parte ricorrente tale

sovraccarico non può che essere la conseguenza dell’impossibilità di caricare

normalmente il piede sinistro, impossibilità - è stato precisato - che è stata

indicata nei vari referti medici, ad esempio nel doc. 22 pt. 6 a pag. 5 e pt.

18 a pag. 6, doc. 21, pag. 24. Al riguardo è stato altresì asserito che “per

quanto la semplice logica indichi che vi sia un nesso causale e adeguato, la

perizia pluridisciplinare richiesta servirà anche a stabilire questo aspetto”.

Il legale dell’insorgente ha,

poi, osservato che “come l’Ufficio AI nella decisione di cui al doc. V abbia

ritenuto un reddito da valido di CHF 108'300.40. Quasi il doppio rispetto a

quanto ritenuto da CO 1 nella decisione del 7 giugno 2023, vale a dire CHF

58'838.-.” (cfr. doc. XX).

1.16. I doc. XX e V sono stati inviati al

patrocinatore della CO 1 (cfr. doc. XXI).

1.17. Il 19 settembre 2024 lo studio

legale avv. RA 1 ha trasmesso la versione corretta del doc. V (cfr. doc. XXII +

1), la quale è stata immediatamente spedita per conoscenza alla parte

resistente (cfr. doc. XXIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

della lite è la questione di sapere se a ragione o meno la CO 1, da una parte, abbia

negato una relazione di causalità naturale tra i disturbi al ginocchio destro

lamentati dalla ricorrente e l’infortunio del dicembre 1999.

Dall’altra,

abbia negato all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità LAINF a far

tempo dal 1° luglio 2017 in considerazione delle problematiche somatiche al

piede sinistro e dei disturbi psichici.

2.2. Disturbi

al ginocchio destro: causalità naturale (e adeguata) con l’infortunio del 18

dicembre 1999?

2.2.1. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.2.2. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio

assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta

qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla

salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello

stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio

sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_315/2023 del 9 gennaio 2024 consid. 3.2.; STF 8C_302/2023 del 16 novembre

2023 consid. 4.2.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3. pag. 181,

402 consid. 4.3 pag. 406). Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; STF 8C_204/2007 del 13 marzo

2008 consid. 2; DTF 119 V 26 consid. 4.b; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115

V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181

consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi

citate).

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. STF

8C_307/2023 del 9 aprile 2024 consid. 3; STF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023

consid. 3, STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno 2012 consid. 2; RAMI 1992

U 142 pag. 75 consid. 4b; A.

Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit

von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, pag. 1093).

2.2.3. Il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle

cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un

effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (cfr. DTF 129 V 181 consid.

3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382

consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente

il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 51-53).

La

giurisprudenza ha, inoltre, stabilito che in caso di danno alla salute fisica,

dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è

generalmente ammesso (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V

286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in: SZS 2/1994, pag. 104 s.; M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.2.4. In

concreto la CO 1 ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra il

sinistro del dicembre 1999 e i disturbi al ginocchio destro, fondandosi sulle

conclusioni contenute nel rapporto del 22 gennaio 2024 del Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia, esperto in medicina infortunistica (cfr. doc. 18 = P).

Lo specialista ha dapprima

ricordato l’iter terapeutico affrontato dall’assicurata, e meglio:

" (…) La

signora RI 1, nata nel 1958, patì un infortunio in data 18.12.1999 allorquando

fu disarcionata da un cavallo cadendo su un fianco. Non vi furono traumi al

capo mentre i piedi bilateralmente sbatterono fra loro; vi furono dolori

all'anca destra e alla caviglia/piede sinistro.

L'iter terapeutico è risultato piuttosto lungo e si focalizza,

dopo radiografie alla caviglia sinistra, su una sede di lesione sub-condrale

nella parte mediale del talo con gradino nonché stiramento del legamento

fibulo-talare posteriore. La paziente, all'epoca dell'evento, è stata in cura

dal Dott. med. __________, dal Dott. med. __________, dal Dott. med. __________

e dal Dott. med. __________ il quale ha eseguito molteplici interventi

operatori alla caviglia sinistra sfociando infine alla posa di una protesi successivamente

cambiata (eseguite oltre Gottardo) e con riscontro di lesioni neurogene permanenti.

Nel 2016, durante una degenza alla Clinica __________ di __________

(16.2.2016 - 25.3.2016) sempre per trattamenti alla caviglia sinistra, si

menzionano dolori mediali al ginocchio destro con esame clinico così riassunto:

"articolazione femoro-patellare con dolori; palpatoriamente dolente la

emirima articolare mediale".

Il 26.5.2016, nell'ambito di una perizia __________, il

reumatologo Dott. med. __________ riassume quanto segue: "paziente alta

cm. 165, peso kg. 95.5 (EMI 35), dolori alla colonna cervicale, dolori alla

colonna lombosacrale, dolori alle spalle bilaterali, dolori alla caviglia

sinistra". Lo specialista pone la diagnosi di "sindrome

cervico lombovertebrale con componente spondilogena cronica in disturbi del

rachide vertebrale; spondilartrosi lombare plurisegmentale decondizionante,

sbilancio muscolare; obesità; PHS bilaterale; tendenza alla fibromialgia",

Venne consigliato calo ponderale e farmaci.

Il 7.6.2016, sempre nell'ambito della perizia citata, il neurologo

Dott. med. __________ riassume: "dolori alla colonna vertebrale, alle

spalle, al ginocchio destro e alla caviglia sinistra con reliquati anche

neurologici".

Il 3.11.2016, come risulta dagli atti, si eseguì una risonanza

magnetica del ginocchio destro che documentò "degenerazione del menisco

mediale e assenza di lesioni posi-traumatiche".

Un ulteriore elemento riportato nel rapporto del __________

17.1.2019 (pagina 9) menziona dolori alle ginocchia. (…)” (Doc. 18=P pag. 1-2)

Il medico fiduciario

dell’assicuratore LAINF, tenuto conto di quanto da lui riassunto, ha indicato

che “si può ragionevolmente affermare che, ai sensi Lainf, l’infortunio del

18.12.1999 non è in nesso di causalità probabile, tanto meno probabile

preponderante con l’attuale sintomatologia lamentata al ginocchio destro” (cfr.

doc. 18=P pag. 2).

Al riguardo egli ha precisato:

" Benché i

rapporti menzionino dolori alle ginocchia, il ginocchio destro è stato oggetto

di indagini e approfondimenti: la risonanza magnetica del 3.11.2016 documentava

una degenerazione del menisco mediale in assenza di lesioni post-traumatiche.

Sussiste, per contro, il sospetto di un sovraccarico articolare in probabile

lieve varismo benché indipendente e poco rilevante ma soprattutto a causa del netto

sovrappeso; vi è inoltre la componente di predisposizione genetica alla

osteoartrosi che, infatti, è presente anche alla colonna vertebrale

(spondilartrosi generalizzata plurisegmentale). Grazie a numerosi studi e

statistiche sappiamo che le donne, specialmente in età superiore ai

cinquantacinque anni, presentano tendenza maggiore a sviluppare la gonartrosi.

Nel presente caso, sempre in base agli atti esaminati, l'esito della risonanza

magnetica del ginocchio destro del 3.11.2016 documentava una degenerazione del

menisco mediale e l'assenza di lesioni post-traumatiche.

Secondo il rapporto medico del __________ datato 17.1.2019 (pagina

9) vi erano problemi anche al ginocchio sinistro.” (Doc. 18=P pag. 2)

La ricorrente ha contestato la

valutazione del Dr. med. __________, facendo valere che il medico ha

considerato solo alcuni documenti e non l’ha visitata (cfr. doc. I pag. 12;

IX).

La medesima si è peraltro

riferita alla RM del ginocchio destro del 12 giugno 2023 e all’apprezzamento

del 7 agosto 2023 del Dr. med. __________, spec. FMH in chirurga ortopedica e

traumatologia (anca - ginocchio - piede; cfr. doc. I pag. 10).

La RM eseguita al ginocchio

destro il 12 giugno 2023 ha posto in luce:

" (…)

Versamento articolare.

Comparto mediale: lesioni cartilaginee di

grado III delle porzioni di carico con sclerosi subcondrali ed appunti menti

marginali.

Meniscopatia degenerativa del corno posteriore e del corpo

meniscale mediale, fissura obliqua e sublussazione esterna. Legamento

collaterale interno nella norma.

Lievi peritendiniti della zampa d'oca.

Comparto centrale: legamenti crociati nella norma.

Comparto laterale: lesioni cartilaginee di grado III del

profilo anteriore del condilo femorale laterale e della porzione di carico del

piatto tibiale laterale.

Nessuna alterazione di segnale a carico del menisco.

Complesso postero-Iaterale nella norma.

Comparto femoro-rotuleo: rotula alta. Nessuna significativa

lateralizzazione.

Lesioni cartilaginee di grado III con focali edemi subcondrali dei

due versanti articolari.

Conclusioni

1. Versamento articolare.

2. Gonartrosi compartimentale mediale e femoro-rotulea.

3. Piccola fissura obliqua del corno posteriore del menisco mediale.

4. Lesioni cartilaginee di grado III laterali.” (Doc. 8=L)

Il Dr. med. __________, che ha

visitato l’assicurata il 4 agosto 2023 inviatagli da medico curante, Dr. med. __________,

per la valutazione di una problematica di gonalgia al ginocchio destro,

nell’apprezzamento del 7 agosto 2023 ha così descritto lo status:

" Paziente

in leggero sovrappeso, la deambulazione si svolge con zoppia per un manco dello

srotolamento del passo a sx, con limite funzionale in flessione dorsale.

Morfotipo leggermente in pseudo-valgo. Anche mobili, libere e indolori con F/E a

100/0/10, abduzione/adduzione 50/0/40, rotazione interna/esterna 40/0/50 senza

segni di conflitto.

Ginocchio sx: minimo versamento, leggera tumefazione. Nessun segno

infettivo. La palpazione è dolorosa soprattutto al compartimento mediale,

condilo femorale mediale e peri-patellare, lateralmente aspecifico. Segni

meniscali non completi. Pes anserino dolente.

Buona stabilità medio-laterale a 0, 30° e 90° di flessione.

Lachmann con arresto duro. Pivotshift negativo. Crepitazioni mediali e

femoro-patellari in compressione. Apparato estensore competente. F/E 120/0/0.

Morfotipo del retropiede neutrale in posizione eretta; durante la deambulazione

oltre al limite dello srotolamento si nota una leggera varizzazione del retropiede

sx. Cicatrici calme quasi invisibili, sia mediaIi che anteriori. Ipoestesia al

medio e avampiede. Buona stabilità della tibio-tarsica. Sottoastragalica

indolore. Mediopiede allineato. Nessun segno di Morton. Raccorciamento del

gastrocnemio ma soprattutto limite funzionale in flessione dorsale/pIantare a

0/0/15 a sx contro 10/0/25 a dx. Perfusione mantenuta. Stato cutaneo con

vitilogo.” (Doc. M pag. 2)

Lo specialista ha poi discusso la

situazione del ginocchio destro:

" Sulla base

dei dati anamnestici, clinici e radiologici la paziente presenta una

sintomatologia dolorosa gonalgica al ginocchio dx, con una sintomatologia

soggettivamente ben descritta nell'anamnesi e clinicamente e radio logicamente

compatibile con la gonartrosi a grado intermedio, come confermato anche radio

logicamente e alla RM. In questo contesto dal punto di vista conservativo

vengono menzionate le soluzioni di una terapia antalgica antinfiammatoria per

os e locale, secondo necessità, quale Voltaren o equivalente formula

retard (Tilur, Vimovo ... secondo tolleranza gastrica),

condroprotettivi con Condrosulf e Glucosulf per 3 mesi, eventualmente da

rinnovare (potenzialmente per il restante compartimento ed eventualmente le

altre articolazioni, attualmente non ancora sintomatiche), il mantenimento di

deambulazione con sostegno quale doppie stampelle (consci dei limiti dell'utilizzabilità

delle mani), il mantenimento di attivazione di mobilità e di forza con attività

senza impatti al suolo quale cyclette, nuoto o equivalenti, eventualmente

coadiutave da un sostegno fisioterapico, ma anche individuale. In modo

supplementare, eventualmente ad infiltrazione intraarticolare con anestestico

locale, derivato corticoide + viscosupplementazione con i relativi benefici

temporanei, rispettivamente soluzioni quali infiltrazioni PRP o equivalenti,

evitando l'uso di corticosteroidei. Al momento in cui la situazione fosse

altamente degenerata resistente a tutti i trattamenti conservativi e

soprattutto sintomatica in modo limitativo per la paziente, entrerebbe allora

in considerazione un gesto chirurgico di rimpiazzo protesico, le cui fasi pre-,

per- e postoperatorie sono state grossolanamente spiegate, anche nell'ottica

dei risultati di soddisfazione staticamente del 80-85%, con le relative durate

degli impianti in questa paziente attualmente 55.enne. La paziente in ogni

modo, in questo momento, non ritiene giunto il momento di un rimpiazzo protesico;

restano quindi le soluzioni sopramenzionate per la quale la paziente desidera

riflettere.” (Doc. M pag. 3)

2.2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF 8C_168/2018

del 6 giugno 2018 consid. 2.1.; STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 consid.

4.1.; DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.

572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste esigenze severe (cfr. DTF 122 V 157; STF

8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

In

proposito cfr. pure STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024

consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.3.; STF

8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024

consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022

del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid.

4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3

giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.

Giova,

in ogni caso, ricordare che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), di principio deve essere considerato

con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti, anche se specialisti

(cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 143 V 130 consid.

11.3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile

2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018

del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V

353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer ,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del

20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4,

entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Il Tribunale federale ha comunque

anche avuto modo di sottolineare che in ogni caso non va dimenticata la

potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che

quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di

tempo prolungato (cfr. STF 8C_300/2019 del 20 agosto 2019 consid. 3.2.; STF 8C_168/2019

del 9 settembre 2019 consid. 3.4.; Pladoyer 3/09 pag. 74 e sentenza 9C_468/2009

del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; STCA 32.2023.44 del 19 agosto 2024 consid. 2.8. e 2.11.; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in

Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Le perizie affidate dagli assicuratori sociali,

durante la procedura amministrativa (art. 44 LPGA), a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, invece, godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano

indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_67/2024

del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid.

5.2.; STF 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 consid. 4.2.; STF 8C_801/2018 del 13

febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169 segg.; STF 8C_6/2019

del 26 giugno2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF

8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF

125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF

122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di

prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid.

4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È,

infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro.

Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011 del 27 giugno 2011

consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.2.6. Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene

che il parere espresso dal Dr. med. __________ sia dettagliato e approfondito e

rispecchi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.2.5.).

Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire

da base al giudizio che il TCA è ora chiamato a rendere. Del resto, né gli

argomenti che la parte ricorrente ha sollevato in questa sede, né la

documentazione medica agli atti sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi

(cfr. consid. 2.2.5. - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso

dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente, con

considerazioni puntuali e convincenti.

In

effetti le asserzioni della parte ricorrente non sono state suffragate da

alcuna certificazione medica.

Il Dr. med. __________, del

resto, non si è pronunciato in alcun modo in merito all’eziologia dei disturbi

al ginocchio destro (cfr. doc. M; consid. 2.2.4.).

Nemmeno quanto asserito dalla

parte ricorrente secondo cui la problematica al ginocchio destro non può che

essere la conseguenza dell’impossibilità di caricare normalmente il piede

sinistro (cfr. doc. XX; consid. 1.15.) consente di giungere a una conclusione

differente. La stessa non trova conferma in alcun certificato medico e le

attestazioni del Dr. med. __________, FMH in neurologia, citati nel doc. XX,

ossia “doc. 22 pt. 6 a pag. 5 e pt. 18 a pag. 6, doc. 21, pag. 24” si

limitano a indicare che il piede sinistro non può essere caricato normalmente.

D’altro canto, neppure il fatto

che il Dr. med. __________ periti non ha visitato personalmente l’assicurata è

suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito alla sua valutazione.

Del resto, l’Alta Corte ha

precisato che i pareri redatti dai medici fiduciari hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STF 8C_650/2019 del 7

settembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_780/2016 del 24 marzo 2017; STF 8C_380/2016

del 5 agosto 2016; STFA U 143/98 del 10 settembre 1998, STFA U 49/95 del 2

luglio 1996).

Questa Corte non ignora che la

fisioterapista, __________, il 2 agosto 2022, ha indicato che uno dei problemi

principali dell’insorgente è “ginocchio dx: dolore al comparto mediale del

ginocchio che la porta ad avere deambulazione con evidente zoppia antalgica a

causa di vari interventi alla caviglia sinistra” (cfr. doc. 15).

Tuttavia tale rapporto fisioterapico,

non suffragato da certificazioni mediche, non consente di dubitare

dell’affidabilità del referto del medico fiduciario.

In effetti l’amministrazione e il

giudice, per valutare l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra evento infortunistico e

il danno alla salute, si attengono, di regola, ad attestazioni

rilasciate da un medico (cfr. doc. 2.2.2.).

In esito a tutto quanto precede,

questa Corte reputa dimostrato che i disturbi lamentati dall’insorgente al

ginocchio destro non sono in nesso di causalità naturale con l’infortunio

subiti dall’assicurata nel dicembre 1999.

Non è, quindi, necessario

procedere con ulteriori atti istruttori, in particolare con una perizia

pluridisciplinare, contrariamente a quanto postulato dalla parte ricorrente

(cfr. doc. I pag. 12; consid. 1.7.).

In

proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361 consid. 6.5; STF 9C_357/2023 del 17

agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF

8C_739/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 5.4).

Da questo profilo la decisione su

opposizione impugnata deve, dunque, essere confermata.

2.3. Diritto a una rendita

d’invalidità dal 1° luglio 2017?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529 pag. 572 segg., ha rilevato

che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA,

a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

8C_1070/2009 dell’11 giugno 2010 consid. 2.2.; STFA I 871/02 del 20 aprile 2004

e STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(cfr. STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (cfr. RAMI 1991 U 130 pag. 270

segg. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(cfr. RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si può

ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla

salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini

psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (cfr. RAMI 1993 U 168 pag. 97 segg., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro, ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. STF 8C_772/2020

del 9 luglio 2021 consid. 3.3., RAMI 1994 U 187 pag. 90, consid. 2b; DTF 115 V

133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione

antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo

dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168 pag.

97segg., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde

alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile

senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

L’Ufficio AI ha posto l’assicurata

al beneficio di una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2014, poi

aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015, nonché di una rendita

intera di invalidità dal 1° ottobre 2017 con grado di invalidità del 100% e di

una rendita di invalidità sempre intera a partire dal 1° aprile 2019 con grado

di invalidità del 78% (cfr. consid. 1.2.; doc. XXII1).

Al

riguardo è utile osservare che in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 il

Tribunale federale, a proposito del coordinamento fra l’assicurazione

invalidità e l’assicurazione contro gli infortuni, ha rilevato che:

"

(…) Il est à noter d'emblée que l'ancien Tribunal

fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe

d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que

l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas

de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131

V 362 consid. 2.3 p. 368). Récemment, le Tribunal fédéral a admis la réciprocité

de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en jugeant que celle-ci

n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au

sens de l'arrêt ATF 126

V 288, avec comme conséquence

que l'office AI n'avait pas qualité pour faire opposition à la décision ni pour

recourir contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents concernant

le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133

V 549)."

Cfr. pure

STF 8C_772/2020 del 9 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_175/2017 del 30 ottobre

2017.

consid. 4.1.; STF 8C_445/2015 del 9 maggio 2016 consid. 3.

Pertanto, in concreto, a giusta ragione l’assicuratore LAINF resistente

ha proceduto a determinare il grado di invalidità della ricorrente a decorrere

dal 1° luglio 2017 indipendentemente dalla decisione dell’UAI.

2.3.4

Per

quanto concerne l’aspetto medico, va osservato che per definire la capacità

lavorativa residua della ricorrente a partire dal luglio 2017, quando è stato

posto termine al diritto alle prestazioni di corta durata, deve essere valutata

sia la componente somatica (caviglia sinistra) che quella psichica (in merito

al nesso causale con l’infortunio del dicembre 1999 cfr. consid. 1.4.) delle

sue affezioni.

In

effetti questa Corte, nella STCA 35.2022.9 del 23 maggio 2022 consid. 2.5., con

la quale ha statuito che le turbe psichiche di cui soffre

l’assicurata si trovano in una relazione di causalità adeguata (oltre che

naturale) con l’evento infortunistico occorsole nel mese di dicembre 1999 (cfr.

consid. 1.4.), ha retrocesso gli atti alla CO 1 “affinché definisca

nuovamente il grado d’invalidità complessivo della ricorrente,

tenuto conto dell’integralità del danno alla salute comprendente sia i disturbi

somatici, che quelli psichici. Sulla base delle relative risultanze, spetterà

poi all’amministrazione esprimersi nuovamente in merito al diritto ad una

rendita di invalidità”.

Per quanto riguarda l’aspetto

somatico, la CO 1, nella decisione del 7 giugno 2023, riguardante il periodo a

far tempo dal 1° luglio 2017, ha indicato:

" (…) Conformemente

al parere del perito relativamente alle conseguenze dell'infortunio (piede), la

sua mandante è impedita nell'esecuzione di lavori che richiedano un importante

carico degli arti inferiori.

L'assicurata può però svolgere un'attività principalmente

sedentaria, che non carichi il piede sinistro e in generale gli arti inferiori.

In concreto, la signora RI 1 potrebbe svolgere il lavoro di

aiuto-medico come al momento dell'infortunio. Se si tiene conto delle

limitazioni sopra illustrate l'assicurata potrebbe svolgere questo lavoro in

misura completa (…)” (Doc. G; consid. 1.5.)

Il perito a cui ha fatto

riferimento l’assicuratore LAINF nel provvedimento del 7 giugno 2023 è il Dr.

med. __________, specialista in neurologia, che ha allestito la sua valutazione

del 7 giugno 2016 contestualmente alla perizia pluridisciplinare SAM, il cui

rapporto risale all’8 agosto 2016 (cfr. doc. XVIII; 21; 22).

Lo specialista ha, in

effetti, rilevato:

" (…)

Sulla base dei dati a disposizione possiamo

concludere che i sintomi al piede sinistro sono spiegati da un lato da un

dolore neuropatico in seguito ad un danno di fibre sensitive dei nervi peroneo

e tibiale, danno che possiamo far risalire principalmente al gennaio 2014, dopo

l'ultimo intervento di reimpianto di protesi della caviglia. Ai dolori

neuropatici si aggiunge un dolore di tipo piuttosto nocicettivo riferibile alla

situazione postoperatoria locale alla caviglia. Si tratta di una sintomatologia

ben credibile e che determina sintomi algici piuttosto importanti soprattutto

al carico e ai movimenti del piede.

(…).

L’A potrebbe svolgere un’attività principalmente sedentaria, che

non carichi il piede sinistro e in generale gli arti inferiori. Un'attività che

tenga conto di questi aspetti, visto che da seduta i disturbi al piede sinistro

almeno per quel che riguarda gli aspetti neuropatici sono minimi, potrebbe

essere svolta in misura praticamente del 100%. (…)” (Doc. 22 pag. 3 e 4)

Al riguardo

cfr. anche doc. 21 pag. 24.

Il TCA non ha motivo per scostarsi

dalle chiare e motivate conclusioni del perito __________, Dr. med. __________,

che ha visitato personalmente l’assicurata durante il consulto del 6 giugno

2016, in occasione del quale la ricorrente ha d’altronde potuto spiegare i

propri disturbi (cfr. doc. 22).

La valutazione del Dr. med. __________,

del resto, non è messa in dubbio da pareri specialistici di senso contrario.

Ne discende che, per quanto

concerne la componente somatica, l’assicurata è incapace al lavoro al 100%

nella sua attività di insegnante specialista della sezione sanitaria di truppa,

ma abile al 100% in attività adeguate, principalmente sedentarie che non

carichino il piede sinistro e in generale gli arti inferiori.

Va, peraltro, segnalato che dalla

perizia SAM dell’8 agosto 2016 emerge che anche il Dr. med. __________, spec.

FMH in reumatologia, che ha visitato l’insorgente il 24 maggio 2016, per quanto

di sua competenza, tenendo conto delle problematiche alla colonna vertebrale

con dolori cervicali, alle spalle, alle estremità superiori (“dal 2014 si

sono sviluppato disturbi fibromialgici che in parte spiegano il quadro algico

generalizzato”), la cui assenza di causalità con il sinistro del dicembre

1999.

non è contestata, ha valutato “l’attuale grado di capacità lavorativa,

dal punto di vista reumatologico, nella misura dello 0% nell’attività da ultimo

esercitata, nella misura del 100% in un’attività adatta allo stato di salute e

nella misura del 90% come casalinga” (cfr. doc. 21 pag. 22-23).

2.3.5

Per quanto attiene all’aspetto

psichiatrico, l’assicuratore LAINF resistente, relativamente all’esigibilità

lavorativa, ha tenuto conto di una riduzione del rendimento del 20% (cfr. doc.

G; B).

In effetti nella valutazione

eseguita per conto del SAM il Dr. med. __________, spec. FMH psichiatria e

psicoterapia, nel rapporto 16 giugno 2016, allestito dopo i consulti del 1° e

del 15 giugno 2016, ha diagnosticato una reazione depressiva su disturbo

dell’adattamento (ICD 10 F 43.20), ritenuta in remissione, e determinato “l’attuale

grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura

dell’80% in qualunque attività lucrativa e nella misura del 100% come

casalinga” (cfr. doc. 21 pag. 25; STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018;

consid. 1.2.).

Inoltre il Dr. med. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, menzionato esplicitamente nei propri

provvedimenti dalla CO 1 (cfr. doc. G; B), che ha visitato la ricorrente, il 26

maggio e il 2 giugno 2021, nell’ambito di una nuova perizia psichiatrica

ordinata dalla CO 1 (cfr. consid. 1.4.), nel rapporto del 2 luglio 2021 ha

attestato:

" (…)

3.

Al momento attuale, a livello clinico,

non sono presenti segni clinici indicanti un disturbo affettivo di entità media

o grave, in particolare non si notano segni di tristezza vitale, rallentamento

psicomotorio, appiattimento affettivo/emotivo, pensieri autolesivi, inibizione

del pensiero con idee circolari, sentimenti di colpa.

4.

È tuttavia presente un disagio ed una sofferenza che è

certamente autentica, verosimilmente legata alle preoccupazioni per il futuro

dopo la perdita del posto di lavoro nel 2015 e l'astensione dal lavoro da molti

anni.

Tale condizione può essere inquadrata diagnostica mente in una

sindrome depressiva ricorrente e include "episodi ricorrenti di reazione

depressiva reattiva" al vissuto di abbandono e di delusione per essere

stata scaricata da un'istituzione nella quale aveva massicciamente investito

tutto il suo impegno e le sue speranze e che la rafforzava nella sua identità

di persona "forte e intraprendente" (come da lei stessa descritto).

(…).

6.

Dal profilo medico-psichiatrico, in base

alle risultanze degli esami clinici effettuati e dall'esame della

documentazione che mi è stata messa a disposizione, in conclusione appare

ragionevolmente proponibile un impegno in un'attività confacente e adattata

alle sue limitazioni ortopediche, in misura dell'80%, con riduzione del 20% dal

profilo del rendimento.” (Doc. O pag. 26-27)

Tuttavia dalla perizia

psichiatrica del 17 gennaio 2019 allestita dal __________, incaricato dall’Ufficio

AI a seguito della sentenza 32.2017.167 del 14 giugno 2018 con cui questo

Tribunale aveva annullato la decisone del 6 settembre 2017 dell’Ufficio AI che

attribuiva all’assicurata una mezza rendita dal 1° maggio 2014 e tre quarti di

rendita dal 1° luglio 2015, ritenendo indispensabile disporre di un

approfondimento peritale psichiatrico volto a chiarire se fosse subentrato

oppure no un peggioramento dello stato di salute (cfr. consid. 1.2.), emerge:

" (…) L’analisi

della documentazione, gli atti presenti, la valutazione peritale orientano

verso la presenza di un episodio depressivo di grado medio-severo evoluto da

una sindrome da disadattamento in relazione alla persistenza di una

sintomatologia fisica con limitazione a livello funzionale oltre che la

presenza di un dolore cronico. Già nel 2016 i curanti avevano indicato la presenza

di una sindrome da disadattamento legata alla mancata remissione della sintomatologia

somatica dopo gli interventi chirurgici che avevano necessitato di una presa a carico

farmacologica oltre che psicologica, quest'ultima interrotta. La sintomatologia

depressiva si è sempre più amplificata evolvendo in un episodio depressivo

endoreattivo che ha necessitato di una presa a carico psicologica/psichiatrica

questa volta accettata dal 2017. La diagnosi di un episodio depressivo si fonda

sulla presenza di un umore depresso, con un'anedonia, aumentata affaticabilità,

riduzione della stima di sé, presenza di ideazione autolesiva come unica via di

uscita, soggettive lamentele di concentrazione, anche obiettivate sebbene non

gravi, presenza di un lieve rallentamento, presenza di disturbi del sonno con

modificazioni circadiane della sintomatologia. Non sono emersi elementi a

suffragio di un disturbo di personalità, tuttavia vi sono elementi di una

personalità che ha basato sempre il valore di sé sulla propria autonomia, sulla

capacità di poter reagire da sola che ostacolano l'accettazione dei limiti

presenti.

(…) l'assicurata grazie all'inizio di un trattamento psichiatrico

e di sostegno psicologico adeguato ha potuto presentare un contenimento dei

sintomi, senza comunque una sua completa remissione. Il trattamento attuale

appare adeguato, potrebbe essere indicato nel caso in cui di una mancata

ulteriore risposta alla terapia antidepressiva, visto il dosaggio massimo

raggiunto, di tentare l’utilizzo di antidepressivi con valenza non solo

serotoninergica pura, come già il Dr. __________ aveva ipotizzato nella sua

valutazione (ad esempio Venlafaxina Duloxetina).” (Doc. K=7 pag. 11-12)

Le Dr. med. __________ e __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nonché direttrice, rispettivamente

capo clinica del __________, le quali hanno avuto due colloqui con l’assicurata

il 10 e il 17 gennaio 2019, hanno attestato un’“IL dell’80% intesa come

riduzione del rendimento per la sua attività di istruttrice sanitaria dal

momento della perizia” e che “in un’attività adeguata si valuta che vi è

stato un peggioramento del quadro clinico rispetto a quello descritto in

perizia __________. Pertanto IL del 20% dal 01.04.2015 come definita dal Dr. __________,

il successivo peggioramento ha portato a una IL del 100% da luglio 2017,

successivamente il contenimento della sintomatologia porta dalla data della

perizia odierna a una IL del 50% inteso sempre come rendimento ridotto. Le

attività adeguate devono essere semplici, non comportare l’assunzione di

responsabilità, non essere troppo variate, essere ben chiare e pianificate.

(…)” (cfr. doc. K=7).

Riguardo al peggioramento da

luglio 2017 menzionato dalle Dr. med. __________ e __________, nell’“estratto

degli atti considerati ai fii della valutazione psichiatrica” di cui al

rapporto delle psichiatre è stato riportato quanto segue:

" (…)

14.07.2017

Scritto allo studio legale Avv. RA 1 dello psicologo

sig. __________

Soffre di un episodio depressivo (ICD 10 F 32) accompagnato da

disturbo persistente dell'umore affettivo (ICD 10 F 34) dovuto ad una reazione

di grande stress (ICD 10 F 43) in seguito al suo incidente con il cavallo

conseguentemente alla perdita del suo lavoro. Ha messo in atto due volte in

pericolo la sua vita con prove di TS, rischio di recidiva, è seguita

regolarmente in psicoterapia accompagnata da un sostegno farmacologico data la

sua problematica in collaborazione con il Dr. __________.

(…)

14.12.2017

Scritto all'Avv. RA 1 del Dr. __________, FMH

Psichiatria e Psicoterapia

Il quadro clinico è notevolmente aggravato rispetto alla perizia

del Dr. __________ del maggio 2016 e la sindrome da disadattamento è evoluta

verso un franco episodio depressivo grave (ICD 10 F 32.2). Ha incontrato la

paziente il 28.11.2017 e il 14.12.2017 e ha oggettivato una sintomatologia

caratterizzata da ansia pervasiva generalizzata, marcata deflessione dell'umore

con persistenti ideazioni suicidali (a volte con progettualità), disturbi del

sonno, della memoria e della concentrazione, alimentazione sregolata con

notevole incremento ponderale, diminuzione della libido, mancanza di

progettualità, sentimenti di autosvalutazione, vergogna, inutilità e di peso

per la società, grave tendenza all'isolamento sociale, sensazioni di non

riconoscersi più, netta riduzione dello slancio vitale, mancanza di

motivazione, apatia, abulia e anedonia, grave astenia. Il trattamento consiste

in Fluoxetina 60 mg/die; Gabapentin 900 mg/die da aumentare ulteriormente e Deanxit

2.

cpr, giustifica una IL del 100% almeno dal 28.11.2017.

(…)

20.11.2018

Rapporto medico per l'AI del Dr. __________, FMH

Psichiatria e Psicoterapia

In sua cura dal 28.11.2017. Frequenza delle visite mediamente una

volta al mese. Paziente in condizioni psichiche tali da uscire di casa. Il

decorso clinico non è stato favorevole rispetto al suo precedente rapporto del

14.12.2017

Persiste un grave stato depressivo in presenza di elevato rischio

suicidale. In terapia con Gabapentin 1800 mg/die; Fluctine 60 mg; Deanxit 2 cpr

e Tranxilium 20 mg. Prognosi sfavorevole. Nessuna attività lavorativa

esigibile.” (Doc. K=7 pag. 4-5)

Nella sentenza 32.2017.167 del 14

giugno 2018 consid. 2.7.1., in cui è stato citato anche lo scritto del 14

luglio 2017 dello psicologo __________, risulta il rapporto completo del 14

dicembre 2017 del Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

nel quale, oltre a quanto riportato nel rapporto __________, ha indicato:

" (…) La

signora medesima esprime bene la sua profonda sofferenza affermando di sentirsi

morta dentro. (…)

Il grave peggioramento del quadro psicopatologico, come sopra

descritto, giustifica un'inabilità

lavorativa nella misura del 100%, per qualsiasi attività, almeno a

partire dal 28/11/17.

La prognosi quo ad valetudinem risulta incerta.”

Dalle valutazioni psichiatriche

appena esposte si evince, dunque, che l’insorgente, dopo che era stata

periziata dal Dr. __________, il quale nel giugno 2016 l’aveva ritenuta inabile

al lavoro al 20% in qualunque attività lucrativa e prima che il Dr. med. __________,

nel luglio 2021, attestasse un’abilità lavorativa “in misura dell’80%, con

riduzione del 20% dal profilo del rendimento” (cfr. doc. O pag. 27), ha

subito un peggioramento che avrebbe condotto, a decorrere dal 1° luglio 2017, a

un’incapacità al lavoro del 100% e dal gennaio 2019 del 50%.

2.3.6

In simili condizioni,

risulta che al momento dell’emanazione della decisione del 7 giugno 2023, con

la quale, la CO 1 ha stabilito che il diritto a

prestazioni per cure mediche e indennità giornaliere era finito il 30 giugno

2017, le conclusioni del Dr. med. __________ del giugno 2016 non

erano più attuali, essendo subentrato un successivo peggioramento delle

condizioni psichiche che affliggono l’assicurata.

In effetti, come esposto sopra, dal

rapporto __________ del gennaio 2019 emerge che la problematica psichica della

ricorrente - rispetto a quanto valutato dal Dr. med. __________ contestualmente

alla perizia __________ dell’agosto 2016 - si è in seguito notevolmente

aggravata.

Parimenti

l’apprezzamento del Dr. med. __________ del luglio 2021 riguarda esclusivamente

lo stato di salute __________ a quel momento e non affronta un’analisi

retroattiva dello stesso, perlomeno per il periodo che intercorre tra la

valutazione del __________ del gennaio 2019 e il suo referto, nonostante abbia avuto a disposizione il rapporto del __________ già al

momento dell’allestimento della sua perizia nel luglio 2021 e nell’agosto 2021

gli sia stato chiesto specificatamente dalla CO 1 di esaminare la perizia del __________

(cfr. doc. O pag. 23; 25; P).

Anche allorché è

stata emessa la decisione del 13 agosto 2021, con la quale

l’assicuratore LAINF aveva posto termine alle prestazioni di corta durata a far

tempo dal 30 giugno 2017, negando poi l’attribuzione di una rendita di

invalidità (cfr. consid. 1.4.), il referto del __________ era già stato

allestito, ma non considerato.

Ad ogni modo a quel momento

l’Istituto assicuratore resistente si era concentrato sui disturbi somatici,

visto che in quel contesto aveva negato l’esistenza di un nesso causale

adeguato tra i disturbi psichici e l’infortunio del dicembre 1999 (cfr. consid.

1.4.).

Giova, poi,

evidenziare che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata e la

gravità delle sue condizioni psichiche sono, del resto, stati rilevati pure

nella sentenza in ambito AI 32.2017.167 del 14 giugno 2018 consid. 2.7.1., e

meglio:

" (…) va

fatto presente che il rapporto del dr. med. __________ risale a tredici mesi

prima della certificazione dello psicologo. Va poi detto che i due episodi di

tentamen suicidali con rischio di recidiva, nonché la necessità di una regolare

psicoterapia evidenziate dallo psicologo nel citato scritto del 14 luglio 2017,

illustrano una diversa situazione delle condizioni psichiche dell’assicurata

rispetto a quando nel giugno 2016 il perito aveva riscontrato un’affezione

psichiatrica in remissione.

Il peggioramento è stato accertato dal dr. med. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 14 dicembre 2017 (…)

Nel caso concreto è vero che la modifica dello stato valetudinario

è stata fatta risalire dallo psichiatrica curante al momento della prima visita

del 28 novembre 2017, quindi successiva alla decisione contestata (6 settembre

2017). Tuttavia è poco verosimile che il sopra attestato rilevante

peggioramento non fosse già intervenuto qualche mese prima della decisione

impugnata e verosimilmente ancora prima del luglio 2017 allorquando con il

succitato scritto lo psicologo già aveva descritto la modificata situazione

psichiatrica dell’assicurata. Tale evoluzione negativa dello status

extra-somatico doveva essere già tenuta in considerazione ed approfondita in

sede amministrativa.”

A seguito di tale giudizio,

l’Ufficio AI ha poi predisposto la perizia psichiatrica di decorso al __________

(cfr. consid. 1.2.).

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto e tutto ben considerato, il TCA ritiene che

la valutazione, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa dal profilo

psichiatrico, scaturita dal rapporto peritale del __________ e dall’apprezzamento

del Dr. med. __________, non possa validamente costituire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere, ma risulti indispensabile rinviare gli atti

all’assicuratore infortuni affinché predisponga una perizia ex art. 44 LPGA

atta a stabilire con esattezza le patologie psichiche che affliggono l’assicurata,

la loro evoluzione e l’influenza che queste ultime hanno sulla sua capacità

lavorativa residua a fare tempo dal luglio 2017 (cfr. STCA 35.2013.31 del 9

gennaio 2014).

2.4

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle

nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen

Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines

Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur

prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer

Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die

Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten

Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das

(kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter

Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt

vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April

2000.

E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen,

wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an

den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach

Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF

8C_59/2011, consid. 5.2)

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato

la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

"

Lorsqu’il existe des

doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil,

il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des

instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits

déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de

rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt

8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”

(STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si

veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA

35.2020.88

dell’8 febbraio 2021 consid. 2.10; STCA 35.2020.70 del 1° marzo 2021

consid. 2.10; STCA 35.2020.100 del 22 marzo 2021 consid. 2.10; STCA 35.2021.12

del 16 giugno 2021 consid. 2.10).

Con

la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 pag. 137 segg., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione.

Infine,

con un giudizio 9C_176/2022 del 17 novembre 2022 consid. 3, il TF ha confermato

l’agire dei giudici cantonali che avevano rinviato la causa all’amministrazione

affinché procedesse ad accertamenti complementari a fronte di una fattispecie

non sufficientemente chiarita, anziché disporre una perizia giudiziaria (“Rien par ailleurs n'empêchait les premiers

juges de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans leur

arrêt du 5 juillet 2019 plutôt que d'ordonner une expertise judiciaire. Ce renvoi était en effet motivé

par la nécessité de clarifier une situation médicale ayant fait l'objet

d'investigations insuffisantes. La jurisprudence autorise expressément un tel

renvoi dans ce genre de situation.”).

La presente fattispecie non richiede semplicemente una precisazione o

un chiarimento. Va, in ogni caso, osservato che l’Istituto assicuratore

resistente ha fatto riferimento a valutazioni peritali incomplete per quanto concerne

la componente psichica dei disturbi dell’assicurata, nel senso che la perizia __________

in ambito AI è stata superata dal rapporto del __________, mentre il referto

del Dr. med. __________ non si esprime in merito alla capacità lavorativa

dell’insorgente nel periodo precedente il suo esame (cfr. consid. 2.3.6.).

Inoltre la parte

ricorrente, già in sede di opposizione, aveva evidenziato che “per quanto

attiene la valutazione inerente la (iii) capacità lavorativa, ovvero ritenuta

completa salvo una diminuzione del 20% di rendimento per il profilo

psichiatrico, si rimarca che la stessa non è rappresentativa della condizione

di salute della signora RI 1; è stata infatti accertata una rilevante modifica

delle sue condizioni di salute” e che “(…) la signora RI 1 è molto

sofferente anche sotto l’aspetto psicologico” (cfr. doc. 2 pag. 5-6),

senza, però, che l’assicuratore LAINF abbia provveduto a chiarire, sulla base

del rapporto del __________ del gennaio 2019, l’evoluzione dei disturbi

psichici dell’assicurata e il relativo influsso sulla sua residua capacità

lavorativa a decorrere dal luglio 2017 - quando è stato posto termine alle

prestazioni di corta durata.

Per il TCA sono, perciò,

realizzati i presupposti per un rinvio degli atti alla parte resistente (cfr. STF

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4.; STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011

e DTF 135 V 465; si veda pure la STCA 35.2011.10 del 12 ottobre 2011, cresciuta

in giudicato).

2.5

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.3.6., si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata. La CO 1, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un

approfondimento medico psichiatrico ex art. 44 LPGA e, alla luce dei relativi

esiti, stabilire di nuovo il diritto a un’eventuale rendita d’invalidità LAINF.

2.6

A proposito della definizione

dell’eventuale grado di invalidità dell’insorgente, abbondanzialmente, va rilevato,

in primo luogo, che riguardo alla questione di sapere se nella determinazione

del reddito da valida si debba prendere in considerazione un ipotetico

cambiamento professionale (in concreto la CO 1 ha tenuto conto del reddito

quale aiuto medico, attività che l’assicurata svolgeva al momento

dell’infortunio del dicembre 1999, a esclusione del reddito quale insegnante

specialista della sezione sanitaria per il dipartimento federale della difesa,

occupazione iniziata nel 2001, difettando indizi concreti nel dicembre 1999 circa

uno sviluppo professionale e un aumento del reddito; cfr. doc. B; G) la

giurisprudenza ha precisato che delle possibilità teoriche di sviluppo

professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli indizi

concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al riguardo

si deve esigere la prova di indizi concreti che l’assicurato avrebbe

ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio reddito, se non

fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore

di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha

fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici

dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono sufficienti.

L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi infatti

manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso,

l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 8C_214/2023 del 20

febbraio 2024 consid. 4.; DTF 145 V 141 consid. 5.2.1.; STF 8C_575/2018 del 30

gennaio 2019 consid. 5, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 61; STF 9C_221/2014 del

28.

agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre

2010.

consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione di avanzare

professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza del

danno alla salute, al fine di evitare speculazioni

(in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014 appena menzionata,

riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava

temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso,

aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione

ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha

ritenuto che, al momento dell’insorgenza del danno

alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore

dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di

operatore in automazione per iniziare una formazione di programmatore/regolatore

in automazione).

Cfr. anche STF 8C_760/2023 del 24

giugno 2024 consid. 5; STF 9C_472/2020 del 17 novembre 2020; STF 8C_144/2012

del 9 novembre 2012 consid. 3.3.4 e il riferimento ivi citato; STCA 35.2021.82

del 21 febbraio 2021 consid. 2.6. segg.; STFA U 340/04 del 9 marzo 2005 consid.

2; STCA 35.2020.99 del 18 maggio 2021 consid. 2.10 segg.; STCA 35.2014.12 del 3

novembre 2014.

Inoltre, con sentenza 8C_657/2023

del 14 giugno 2024 consid. 5.4., la cui pubblicazione è prevista nella Raccolta

ufficiale, la nostra Massima Istanza, confermando il giudizio del Tribunale

cantonale del Jura secondo cui l’assicurato, guardia di confine che aveva

iniziato un corso di base “MEK Helvetia” poi interrotto a causa delle

conseguenze fisiche del sinistro subito, aveva comprovato con il grado della

verosimiglianza preponderante che senza l’infortunio avrebbe concretizzato il

suo sviluppo professionale in un’unità speciale delle dogane, ha statuito:

" (…) Il résulte néanmoins du courrier du 28 janvier 2021 de l'AFD que

l'intimé avait bien débuté son cours de base MEK Helvetia et que s'il avait dû

l'interrompre en raison des atteintes à sa santé, sans avoir acquis un droit

d'occuper un poste spécifique au sein de cette unité, il avait néanmoins été

encouragé à repostuler. Sur la base de ces éléments il est possible de

constater, à l'instar de la cour cantonale, que l'intimé avait effectivement

manifesté son intention de progresser par la fréquentation - concrète - du

cours de base, se trouvant d'ailleurs dans une période d'essai, lui permettant

de participer à la sélection pour le poste dans l'unité d'élite des douanes.

Cet aspect est d'ailleurs admis par la recourante elle-même, bien qu'elle

souligne principalement le fait qu'il n'y aurait eu aucune assurance que

l'intimé termine ladite formation ou rejoigne l'unité spéciale. Or,

contrairement à l'exigence de fréquentation d'un cours, la jurisprudence ne

prévoit pas qu'il y ait une certitude d'engagement. Qui plus est, la

circonstance selon laquelle l'intimé n'avait pas pu être retenu dans le cadre

d'une procédure de nomination en raison de son accident, mise en avant dans le

recours en citant une attestation de l'AFD datée du 27 novembre 2017, permet de

confirmer la conclusion des premiers juges plutôt que de l'infirmer. Par

ailleurs, dans ce document figure encore qu'"une nouvelle approche pourra

être envisagée lorsque [l'intimé] sera totalement rétabli". Dans un tel

contexte, et vu également les compétences de l'intimé mises en évidence par la

recourante elle-même à propos de la détermination du revenu d'invalide (cf.

consid. 6.3 ci-après), on peut raisonnablement admettre, comme les premiers

juges, que l'intention de progresser de l'intimé ne s'était pas uniquement

limitée à de simples déclarations, et que le développement professionnel en

question est établi au degré de la vraisemblance prépondérante. (…)”

2.7

In secondo luogo, in relazione al

reddito da invalida che la CO 1 ha calcolato facendo riferimento ai dati

statistici della tabella TA1 RSS 2018 categoria 86-88 sanità e sociale, con

l’argomentazione che la ricorrente potrebbe svolgere il lavoro di aiuto medico

come al momento dell’infortunio (cfr. doc. G; B), è utile sottolineare, da un

lato, che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; STF 8C_641/2008 del 14

aprile 2009 consid. 7.1.; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STFA I 761/01 del

18.

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02

del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STFA I 475/01 del 13 giugno 2003

consid. 4.2.), che in casu è da far risalire all’anno 2017, dato che lo stato

di salute dell’assicurato è stato considerato stabilizzato a partire dal 1°

luglio 2017 (cfr. consid. 1.5.).

Dall’altro, che il Dr. med. __________,

nella valutazione dell’esigibilità lavorativa dal profilo somatico, ha comunque

precisato che l’assicurata va ritenuta abile al lavoro al 100% in attività

adeguate alle sue condizioni di salute infortunistiche, nel senso che può

svolgere un’attività sedentaria senza il carico degli arti inferiori, il cui

sforzo provoca dolori neuropatici importanti (cfr. consid. 2.3.4.).

L’assistente di aiuto medico,

tuttavia, oltre a compiti più sedentari, come quelli d’ufficio (ad esempio occuparsi

delle comunicazioni telefoniche, gestire l'agenda, fissare gli appuntamenti,

prendere nota delle comunicazioni alle quali il medico non può dar seguito

immediato; tenere lo schedario dei pazienti mantenendo sempre aggiornate le

cartelle personali; occuparsi della corrispondenza e della contabilità

corrente; redigere il conteggio delle prestazioni da far pervenire alle casse

malati, ai pazienti e ad altre assicurazioni; occuparsi della stesura dei

rapporti elaborati dal medico), svolge mansioni, quali accogliere i pazienti e

aiutarli a prepararsi alla visita medica, sterilizzare e preparare gli

strumenti e, se il caso, assistere il medico durante la visita e i piccoli

interventi, eseguire su ordinazione medica semplici medicazioni, bendaggi,

iniezioni, prelievi di sangue, effettuare indagini diagnostiche quali:

elettrocardiogrammi, misurazione pressione arteriosa, peak flow, ecc., effettuare gli esami ricorrenti del

sangue e delle urine e, se in possesso del certificato di radioprotezione,

possono eseguire le radiografie degli arti e del torace (www. https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=22), che richiedono spesso la posizione

eretta.

2.8

Infine giova osservare, in

relazione al nuovo intervento alla caviglia sinistra di revisione della protesi

a cui si è sottoposta l’assicurata il 28 maggio 2024 (cfr. doc. U), che lo

stesso non è oggetto della presente lite.

La costante giurisprudenza

federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26

maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In concreto la decisione su

opposizione del 1° febbraio 2024 non concerne tale problematica (cfr. doc. B).

Ad ogni modo l’assicuratore

LAINF, il 20 giugno 2024, ha comunicato:

" (…) La CO

1.

si indirizzerà nondimeno all’assicurata e al suo patrocinatore, al fine di

stabilire il suo eventuale obbligo prestativo per le spese operatorie, ecc.

connesse all’intervento di cui al doc. U.” (Doc. XV)

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.;

STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre

2022.

consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.10

La

ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da un avvocato, ha

diritto all'importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31

Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente

accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui ha negato a RI

1 il diritto a una rendita d’invalidità per le problematiche somatiche

infortunistiche al piede sinistro e psichiche.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio, conformemente a

quanto indicato ai consid. 2.3.6.; 2.5., e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

CO 1 verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti